Legge federale concernente adeguamenti procedurali alla nuova Costituzione federale

Allegato 4 Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 agosto 19991, decreta: I Gli atti legislativi seguenti sono modificati come segue: 1. Legge federale sulla procedura amministrativa2 Art. 72 lett. d Il ricorso al Consiglio federale è ammissibile contro le decisioni: d.

delle ultime istanze cantonali.

Art. 73 Abrogato Art. 79 cpv. 1 1 Le

decisioni, comprese quelle su ricorso, possono essere impugnate mediante ricorso all'Assemblea federale se una legge federale lo prevede.

2. Legge federale sull'organizzazione giudiziaria3 Art. 87 Ricorso contro 1 Il ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro le decisioni pregiudecisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza notificate separatamente dal mediziali e incidentali rito. Tali decisioni non possono più essere impugnate successivamente.

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FF 1999 6784 RS 172.021 RS 173.110; RU 1999 ...

1999-4931

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Adeguamenti procedurali. LF

2 Il

ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente dal merito se tali decisioni possono cagionare un pregiudizio irreparabile.

3 Se

il ricorso di diritto pubblico di cui al capoverso 2 non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali interessate possono essere impugnate soltanto mediante ricorso contro la decisione finale.

Art. 100 cpv. 1 lett. d n. 5 (nuovo)

1 Il

ricorso di diritto amministrativo non è inoltre ammissibile contro: d.

in materia di difesa nazionale, militare o civile, nonché di servizio civile: 5. le decisioni concernenti la gratuità dell'equipaggiamento dei militari.

Art. 102 lett. c Abrogata Art. 154 Eccezioni in materia di contestazioni di diritto pubblico

In contestazioni di diritto pubblico, il Tribunale federale può prescindere, per motivi particolari ed eccezionalmente, dalla tassa di giustizia e dalle spese ripetibili, quando non si tratta di un procedimento civile né esiste un interesse pecuniario.

II 1 La

presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Entra in vigore contemporaneamente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, sempre che il referendum non sia domandato; altrimenti il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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