Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro per l'artigianato del metallo Modifica del 25 novembre 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro per l'artigianato del metallo, allegato ai decreti del Consiglio federale del 27 febbraio 1998 e del 27 maggio 19991, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Art. 40

Salari minimi

Allegato 8

Salari minimi

II La presente modifica entra in vigore il 1o gennaio 2000 e ha effetto sino al 31 dicembre 2000.

25 novembre 1999

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

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FF 1998 878/9, 1999 4222 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'EDMZ, 3003 Berna.

8462

1999-5856