Legge federale sulla conclusione di accordi di consolidamento di debiti
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 54 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 20 settembre 19991, decreta:
Art. 1 1
Il Consiglio federale č autorizzato a concludere accordi di consolidamento, riduzioni incluse, di crediti svizzeri dovuti alla Confederazione o coperti dalla garanzia dei rischi dell'esportazione e a contrarre gli impegni finanziari necessari.
2 Sono salve le misure previste dalla legge federale del 19 marzo 19762 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali come pure dal decreto federale del 24 marzo 19953 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est.
3
Il Consiglio federale riferisce periodicamente alle Camere federali in merito alla conclusione di detti accordi conformemente all'articolo 10 della legge federale del 25 giugno 19824 sulle misure economiche esterne.
Art. 2 1
La presente legge sottostā al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
3
La presente legge ha effetto sino al 31 luglio 2010.
1722
1 2 3 4
FF 1999 8606 RS 974.0 RS 974.1 RS 946.201
1999-5240
8617