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97.446

Iniziativa parlamentare Proroga del decreto federale del 3 maggio 1991 che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali (CAPE-N) Rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 25 maggio 1998

Onorevoli colleghi, In virtù dell'articolo 21quater capoverso 3 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC), vi sottoponiamo il presente rapporto che trasmettiamo contemporaneamente al Consiglio federale per parere.

Con 15 voti contro 7 e un'astensione, la commissione propone di approvare il progetto di decreto federale allegato che proroga il decreto federale del 3 maggio 1991.

Con 16 voti contro 8, essa propone di approvare il disegno di decreto federale allegato che istituisce un fondo per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali.

Una minoranza della commissione (Dettling, Brunner Toni, Fischer-Seengen, Hegetschweiler, Maurer, Schwerrer Jürg, Speck, Stucky) propone di respingere questi due progetti di decreti federali.

25 maggio 1998

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In nome della commissione: II presidente, Ulrich Fischer

1998-441

Rapporto I

Genesi del fondo

II fondo è stato istituito su iniziativa degli Uffici dei Consigli. Nella sessione autunnale del 1988, gli Uffici avevano infatti incaricato un gruppo di lavoro, composto di rappresentanti di ogni gruppo dell'Assemblea federale, di esaminare la partecipazione del Parlamento ai festeggiamenti indetti per celebrare il 700° anniversario della Confederazione. Con l'aiuto di esperti, il gruppo di lavoro aveva proposto di istituire un fondo per finanziare provvedimenti di protezione del paesaggio nell'intento di realizzare un progetto a lungo termine utile a tutta la popolazione, da affiancare ai festeggiamenti tradizionali. I due Uffici, dopo aver adottato questa proposta, hanno deciso di realizzare il progetto mediante un'iniziativa parlamentare (90.274/90.275 Iniziativa parlamentare. Fondo per la protezione del paesaggio. Rapporto del 23 novembre 1990 dell'Ufficio del Consiglio nazionale/Rapporto del 26 novembre 1990 dell'Ufficio del Consiglio degli Stati; FF 1991 I 723). I due Uffici hanno riconosciuto la necessità urgente di «creare parallelamente uno strumento di sostegno che possa essere applicato ogniqualvolta si manifesti una volontà di tutela del paesaggio e dei suoi valori naturali e culturali e ogniqualvolta simili iniziative abbiano bisogno di un aiuto finanziario diretto e possibilmente poco burocratico» (n. 4). Gli Uffici hanno inoltre ritenuto che se questo strumento avesse dato buoni risultati e se non fosse stata trovata un'altra soluzione, si sarebbe potuto prospettare una proroga delle disposizioni transitorie o addirittura l'emanazione di disposizioni permanenti (n. 5).

In occasione del voto finale del 3 maggio 1991, il Consiglio nazionale (con 161 voti contro 2) e il Consiglio degli Stati (con 33 voti senza opposizione) hanno approvato il decreto federale.

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Compiti specifici del fondo

È stato dimostrato che le prescrizioni e i divieti legali in vigore non garantiscono in misura sufficiente la conservazione, la tutela, la manutenzione e il rinnovamento degli elementi che caratterizzano i nostri paesaggi, in particolare per quanto concerne il loro valore naturale e culturale e la loro molteplicità regionale. Il decreto federale che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali ha dunque introdotto il principio dell'incentivazione finanziaria per provvedimenti volontari in vista della conservazione e, se del caso, della ricostituzione o della rigenerazione di paesaggi e monumenti naturali o culturali. Questo principio ha dato ottimi risultati. Anche se la maggior parte dei provvedimenti sono realizzati su base volontaria, questo non significa che non facciano gli interessi della collettività.

Con mezzi tutto sommato modesti, il Fondo svizzero per il paesaggio (FSP) adempie importanti compiti nel settore della protezione attiva del paesaggio.

Gli aiuti finanziari sono previsti per tre gruppi di casi: 1. possono servire come aiuto iniziale o da impulso sino a che non sia garantita l'autonomia finanziaria dei progetti; 2. si tratta di importi versati in primo luogo a organismi privati, tra cui anche ad aziende agricole situate in regioni periferiche o in luoghi con condizioni di produzione difficili. Queste aziende forniscono, nell'interesse della collettività,

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prestazioni indispensabili per la conservazione di paesaggi diversi, di vie di comunicazione e di monumenti storici, prestazioni che non sono coperte dai sussidi previsti dalla legge; 3. per il terzo gruppo di casi, lo FSP consente, mediante aiuti finanziari, di attuare soluzioni alternative per l'accesso, lo sfruttamento o il rinnovamento moderato di strutture importanti. Queste soluzioni sono spesso meno onerose delle formule tradizionali e subentrano quando non sono previsti o ottenibili sussidi federali. In altri termini, lo FSP aiuta anche a risparmiare.

Grazie ai suoi progetti e contributi, lo FSP accorda inoltre aiuti a favore delle economie regionali, nella misura in cui consentono di creare posti di lavoro (senza tenere artificialmente strutture obsolete) in regioni economicamente deboli. Il carattere esemplare di molti progetti incita inoltre gli attori a sviluppare attività proprie.

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Presentazione delle attività del fondo

I provvedimenti presi sinora non solo hanno consentito di realizzare numerosi progetti grazie all'aiuto fornito dallo FSP. L'azione dello FSP ha inoltre consentito di provocare effetti di sinergia e quindi di ottimizzare o addirittura di ridurre le spese per i progetti di grande portata. Si sono quindi avuti effetti sinergici tra l'agricoltura, il turismo e l'economia regionale (ad es. Baroche JU, Oekomarkt nei Grigioni), tra la selvicoltura e la protezione dei paesaggi rurali (ad esempio per piantare nuovi castagneti in Ticino e in Bregaglia) o tra la protezione contro le inondazioni e la protezione della natura (ad es. evacuazione delle piene di Biembach, Emmental). I provvedimenti presi congiuntamente nei settori del traffico, della protezione degli abitati e del rinnovamento dei villaggi, come pure in quelli dell'agricoltura, della casa contadina e del promovimento della tradizione artigianale hanno consentito di realizzare progetti poco costosi, con valore esemplare, grazie a una stretta collaborazione nei settori summenzionati e alla partecipazione di diversi organismi (ad es. sistemazione di strade a Charmoille JU, rinnovamento di case alpine con tetti a scandole nelle Alpi friburghesi, nel Pays d'Enhaut e nell'Oberland bernese).

La tabella seguente riassume gli aiuti finanziari secondo l'entità e il tipo di progetti realizzati nel corso dei sette anni di attività dello FSP. Le ubicazioni dei progetti FSP sino al 1995 e sino al 1997 sono indicate sulla carta nazionale rispettivamente con triangoli e puntini. Seguono otto illustrazioni con legende.

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Elenco degli aiuti finanziari dalla fondazione dello FSP secondo i Cantoni e la categoria dei progetti Statistica (stato al 31 dicembre 1997) Anno

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Totale

Entità degli aiuti finanziari (in fr.)

Domande pervenute

31 77 70 152 167 141 157 828

accolte

respinte

concluse

0 23 33 90 103 109 99 468

0 13 22 28 30 50 43 195

0 0 6 10 22 37 50 125

a fondo perso

prestilo

0

0

3 299 100 2 563 733 6 262 298 9 280 453 7 772 542 6 885 525

50000 825 000 2 361 499 2 406 020 2 309 000 272 000 8 046 606

35656359

Progetti sostenuti dallo FSP secondo categorie/settori Categoria/settore

1 Paesaggi 2 Parchi naturali/riserve 3 Gestione/coltivazione 4 Gestione del paesaggio/cura di biotopi 5 Acque: rivitalizzazione, risanamento 6 Edifici: restauro, risanamento 7 Sentieri, percorsi pedonali e storici 8 Protezione del paesaggio in progetti infrastrutturali 9 Protezione classica dei biotopi e collegamenti 10 Educazione ambientale, informazione 11 Basi, progetti, studi 12 Agglomerati Totale

Numero di domande/ progetti

75 22 7 55 43 90 31 16 45 56 15 13 468

Entità dell aiuto finanziario (in fr.)

14554242 3 132 000 279 000 3 770 063 4 895 220 3817881 2 182 646 3 531 581 2 883 043 2184289 662 000 1 811 000 43 702 965

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Carta dei progetti dello FSP · fine 1995 A fine 1997

Riprodotta con l'autorizzazione dell'Ufficio federale di topografia del 19.3.1998 Bariswil FR: una collaborazione attiva tra l'agricoltura e la protezione della natura

A Bäriswil FR le siepi vengono piantate da volontari. Nella prima fase di questo progetto finanziato dallo FSP, l'eccellente collaborazione tra l'agricoltura e la protezione della natura assume un carattere esemplare.

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Bordei TI: sintesi esemplare tra vecchio e nuovo

Lo FSP ha finanziato il risanamento esemplare di stalle ai margini del paese di Bordei nelle Centovalli. L'esempio mostra che il rispetto della tradizione edile locale è ben compatibile con le direttive per la protezione degli animali.

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Valle di Muggio TI: protezione del paesaggio al servizio di un turismo rispettoso dell'ambiente e dell'artigianale locale

Grazie al sostegno dello FSP nella Valle di Muggio sono stati restaurati a regola d'arte edifici e impianti, i quali hanno un rapporto diretto con l'agricoltura tradizionale e sono collegati da sentieri e percorsi attraenti. Sono state ripristinate, per esempio, le cosiddette «bolle», ovvero abbeveratoi, o le «nevere» diroccate (cantine colme di neve nelle quali venivano conservati i prodotti caseari) e sono state rinnovate cascine utilizzando anche le tipiche lastre di pietra locali. Dette attività incrementano l'occupazione in valle. L'immagine superiore mostra una piccola cava riattivata.

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Mettembert JU: un'integrazione esemplare nella pianificazione del territorio

II Comune di Mettembert (Cantone del Giura) ha rinnovato di propria iniziativa i suoi frutteti ad alto fusto, ormai decimati. Il progetto è stato finanziato dallo FSP.

Sopra: bel frutteto ai margini del villaggio, classificato come zona protetta.

Un esempio di aiuto iniziale: il mercato ecologico nei Grigioni

La domanda turistica crescente di prodotti della terra di qualità è in continua crescita. Il progetto «mercato ecologico dei Grigioni» intende occupare questa nicchia. Gli asparagi crescono nel Domleschg e le uova contrassegnate con un marchio di qualità provengono da un allevamento all'aperto di Davos. Negli alberghi della regione, le uova sono servite a colazione, fresche e senza lunghi trasporti dannosi per l'ambiente.

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Alpi friburghesi, Oberland bernese, Pays d'Enhaut: begli esempi di promovimento dell'agricoltura e di sistemazione dei tetti

Con i suoi aiuti finanziari, lo FSP combina la protezione del paesaggio con la creazione di posti di lavoro e il rafforzamento dell'artigianato indigeno. La foto mostra l'artigiano Olivier Veuve intento a rinnovare il tetto di uno chalet d'alpeggio nel Pays d'Enhaut.

Zeneggen VS: Conservare i canali (bisses) e le campagne irrigate

Questi canali (bisses) e l'ancestrale tecnica d'irrigazione nei pressi di Zeneggen (VS) continuano ad influenzare l'aspetto di numerosi paesaggi rurali vallesani, che si caratterizzano per la loro struttura fine e la loro rete di piccoli biotopi.

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Tomiliasca GR: La conservazione e la cura servono al progresso

La Tomiliasca è una regione grigionese con scarse precipitazioni e per questo è uno dei più ricchi terreni coltivabili della Svizzera. Con la sua varietà paesaggistica, essa corrisponde in misura ideale alla futura immagine di un'agricoltura sostenibile atta a soddisfare diverse funzioni ecologiche. Sono però necessari aiuti supplementari. Con 40 aziende agricole si sono potuti stipulare contratti di coltivazione su base volontaria.

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Considerazioni della commissione

La commissione ha esaminato la sua iniziativa in due fasi: In una prima fase ha dibattuto in generale l'opportunità di prorogare il decreto federale in questione. Dopo aver sentito, il 24 giugno 1997, il responsabile del Fondo svizzero per il paesaggio (FSP), che l'ha informata nei dettagli sulle attività finanziate dal fondo, nella sua seduta dell'11 novembre 1997 la commissione è giunta alla conclusione che è opportuno prorogare il decreto federale, visto in particolare che lo FSP svolge i suoi compiti in modo poco burocratico (le spese amministrative, ad es., ammontano solo al 7,5% delle prestazioni del fondo) e impiega i suoi mezzi con efficienza. Nel suo rapporto delPll novembre 1997, la commissione ha quindi proposto al Consiglio nazionale, con 14 voti contro 2, di dar seguito all'iniziativa parlamentare.

Una minoranza della commissione si è opposta alla proroga del decreto da parte del Parlamento sostenendo che spetta al Consiglio federale presentare testi del genere al Parlamento se, sulla base della sua politica finanziaria, lo ritiene possibile e necessario.

Il Consiglio nazionale ha esaminato l'iniziativa il 9 marzo 1998. Alla proposta della commissione di dar seguito all'iniziativa si opponeva la proposta Leuba di non darvi

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seguito. La proposta della commissione ha raccolto 63 voti mentre la proposta Leuba 34. L'Ufficio del Consiglio nazionale ha trasmesso nuovamente l'iniziativa alla CAPE-N in vista della redazione di un progetto.

In una seconda fase la commissione ha esaminato il progetto di rapporto. Nella seduta del 21 aprile 1998 sono state presentate due proposte, di cui una mirava a non prorogare il decreto e l'altra ad abrogare l'articolo 6 del decreto in vigore (concernente il rimborso delle spese di presentazione delle domande). A causa della presentazione di quest'ultima proposta, la seduta ha dovuto essere aggiornata per ottenere chiarimenti dallo FSP sul contenuto preciso della disposizione in questione e sulle conseguenze di una sua eventuale abrogazione. Dopo aver ricevuto, il 13 maggio 1998, il rapporto scritto dello FSP (cfr. allegato) relativo all'articolo 6 che concludeva: "L'articolo 6 può essere mantenuto o abrogato", la commissione ha approvato con 14 voti contro 2 e 5 astensioni la proposta intesa ad abrogare la disposizione in questione.

Per quanto concerne la proposta di non prorogare il decreto, la commissione aveva già valutato i prò e i contro nella prima fase, quando si era interrogata sull'opportunità di dar seguito all'iniziativa. La commissione ha esaminato attentamente se il mantenimento del fondo sia effettivamente giustificato o se la proposta di proroga non sia piuttosto un automatismo per perpetuare l'esistente. Al termine di un dibattito nel corso del quale i membri della commissione hanno presentato casi concreti di intervento del fondo di cui erano a conoscenza, il 25 maggio 1998 la commissione ha deciso con 15 voti contro 7 e un'astensione di proporre al plenum di approvare il suo disegno di decreto.

Una minoranza della commissione ritiene invece che il fondo era stato in origine istituito per un'occasione eccezionale e si è quindi pronunciata contro la proroga del decreto in vigore e contro l'adozione del decreto che intende versare al fondo 50 milioni di franchi supplementari per il periodo 2001-2011.

Ricordiamo peraltro che gli Uffici, nel loro rapporto del 23 novembre 1990 (Ufficio del Consiglio nazionale) e del 26 novembre 1990 (Ufficio del Consiglio degli Stati) avevano già detto che, nell'ipotesi in cui il fondo avesse dato buoni risultati e non si fosse trovata
un'altra soluzione in seguito, Sarebbe stato opportuno prorogare il decreto e istituzionalizzare definitivamente il fondo (n. 5).

Convinta che il fondo abbia dato buoni risultati, la maggioranza della commissione propone di prorogare di dieci anni il decreto federale in vigore.

5

Ripercussioni sull'effettivo del personale

Le spese amministrative dello FSP (commissione, organo amministrativo, perizie, consulenza, esame e controllo dei progetti, contabilità, ecc.) che raggiungono un importo relativamente modesto (7,5% degli aiuti finanziari accordati) rimangono invariate.

6

Programma di legislatura

Visto che anche la proroga di questo decreto federale ha luogo mediante un'iniziativa parlamentare, il progetto non è annunciato nel programma di legislatura 1995-1999 del Consiglio federale.

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Basi legali

II decreto federale che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali si basa sull'articolo 24sexies capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.), base legale che si applica anche al decreto federale concernente la proroga.

L'articolo 10 del decreto federale summenzionato costituisce la base legale per i sussidi federali a favore del fondo.

0814

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Allegato 1

Fondo svizzero per il paesaggio (FSP) Decreto federale che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali Rapporto dello FSP in merito all'articolo 6 concernente le spese di presentazione delle domande 1. Testo dell'articolo 6 Le spese di presentazione delle domande di aiuto finanziario che non vengono prese in considerazione possono essere rimborsate totalmente o parzialmente.

2. Scopo previsto II richiedente o il responsabile di progetti nel settore della protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale e soprattutto di provvedimenti volontari per la conservazione, la tutela e il corretto ripristino di elementi del paesaggio rurale tradizionale, abitati meritevoli di protezione ecc. dispongono sovente di scarsi mezzi propri. D'altro lato, gli organi dello FSP, che ricevono ed esaminano le domande, devono stabilire un determinato standard per quanto concerne la qualità formale e materiale delle domande, ad esempio riguardo a fotografie della situazione attuale, piani della situazione e d'esecuzione, calcoli, ecc. Questo anche per poter garantire un efficace impiego dei mezzi e un controllo dei risultati da parte dello FSP, soprattutto quando i progetti sì estendono su uno o addirittura su più anni. Affinchè i richiedenti che non dispongono di mezzi propri o ne dispongono in misura insufficiente siano incoraggiati a presentare domande ben documentate dal profilo qualitativo, era stato introdotto a suo tempo nel decreto federale l'articolo 6.

3. Applicazione dell'articolo 6 nella prassi attuale Di regola il richiedente - privato, persona giuridica o ente di diritto pubblico che sia - presenta la sua domanda di propria iniziativa e quindi a proprio rischio. Non sussiste alcun diritto al rimborso (formulazione potestativa). Nella prassi ormai settennale dello FSP è tuttavia capitato una volta sola che un richiedente respinto abbia chiesto il rimborso delle sue spese. Si trattava di un giovane ingegnere forestale indipendente che aveva sottoposto uno studio allo FSP, con il quale intendeva mostrare in che modo le costruzioni rurali possono essere adeguate meglio all'edilizia tradizionale regionale. Lo FSP ha rifiutato (per diversi motivi) di finanziare questo studio. Si è in seguito trovato un accordo con il richiedente in base al quale
gli veniva rimborsata la metà dei costi riconosciuti, vale a dire circa franchi 8000.--, a condizione che lo FSP potesse utilizzare la sua documentazione (foto, schizzi) per i suoi scopi. In tutti gli altri casi di domande respinte, i richiedenti non hanno mai preteso il rimborso delle spese di presentazione delle domande.

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4. Conclusione La disposizione contenutanell'articolo 6 del decreto federale ha senso e si giustifica in rari casi eccezionali come quello menzionato sopra. Le conseguenze finanziarie e d'altro tipo (fr. 8000.- in totale dall'esistenza dello FSP) sono tuttavia assolutamente trascurabili. Per le prestazioni e il funzionamento dello FSP questa clausola di rimborso non è quindi "vitale". L'articolo 6 può di conseguenza essere mantenuto o abrogato.

H. Weiss, ing. dipi. PFZ, direttore FSP, 13 maggio 1998

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A [legato 2

Decreto federale che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali

del 3 maggio 1991

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 24sexies capoverso 3 della Costituzione federale; esaminata l'iniziativa parlamentare del 26 novembre 19901; visto il parere del Consiglio federale del 4 marzo 19912, decreta: Art. l Principio 1 In occasione del suo 700° anniversario la Confederazione accorda, entro i limiti dei mezzi disponibili, un aiuto finanziario a favore di provvedimenti per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali.

2 Essa istituisce un fondo apposito.

Art. 2 Oggetto L'aiuto finanziario è accordato per l'esecuzione di provvedimenti destinati segnatamente a: a. proteggere, tutelare, mantenere o ripristinare paesaggi rurali tradizionali; b. mantenere e promuovere metodi di sfruttamento e di coltura tradizionali e adeguati alle condizioni locali; e. proteggere, tutelare, mantenere, rinnovare o ricostruire edifici, vie di comunicazione storiche e altri elementi del paesaggio naturale e del paesaggio rurale; d. informare sulla necessità di conservare e di tutelare questi paesaggi.

Art. 3 Beneficiari I beneficiari dell'aiuto finanziario possono essere: a. i Cantoni, i Comuni e altre collettività di diritto pubblico, nonché istituzioni autonome di diritto pubblico; b. persone fisiche e giuridiche di diritto privato.

Art. 4 Entità L'aiuto finanziario ammonta, a seconda dell'importanza del provvedimento, fino all'80 per cento e eccezionalmente al 100 per cento dei costi computabili.

1

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FF 1991 I 723

FF 199111186

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Art. 5 Concessione 1 L'aiuto finanziario è concesso su domanda motivata.

2 Se i costi computabili sono noti soltanto parzialmente al momento della decisione, l'aiuto finanziario è dapprima assegnato in linea di massima, secondo l'articolo 17 capoverso 1 della legge del 5 ottobre 19903 sui sussidi.

Art. 6 Spese di presentazione delle domande Le spese di presentazione delle domande di aiuto finanziario che non vengono prese in considerazione possono essere rimborsate totalmente o parzialmente.

Art. 7 Rapporto con altri sussidi L'aiuto finanziario previsto dal presente decreto può esser concesso in complemento di altri sussidi o indennità, a condizione che i relativi atti legislativi non lo escludano.

Art. 8 Procedura e rimedi giuridici 1 La procedura applicabile e la protezione giuridica si fondano sulle disposizioni che disciplinano la giurisdizione amministrativa federale.

2 Le decisioni concernenti la concessione o il rifiuto dell'aiuto finanziario possono essere impugnate con ricorso al Consiglio federale.

Art. 9 Commissione 1 Le decisioni concernenti la concessione, il rifiuto e la restituzione dell'aiuto finanziario sono prese da una commissione istituita dal Consiglio federale e composta da 9 a 13 membri. La Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni di protezione della natura, del paesaggio e del patrimonio culturale vi sono adeguatamente rappresentati.

2 II Consiglio federale nomina il presidente della Commissione. Per il resto la Commissione si costituisce da sé, istituisce la propria segreteria ed emana un regolamento di organizzazione, che sottosta all'approvazione del Dipartimento federale dell'interno.

Art. 1.0 Fondo 1 Un fondo senza personalità giuridica è istituito per garantire il finanziamento dell'aiuto. Le Camere federali decidono mediante decreto federale semplice come debba essere alimentato.

2 II fondo può essere inoltre alimentato mediante elargizioni di terzi.

3 II fondo è gestito dalla Commissione.

4 II saldo eventuale del fondo al termine della durata di validità del presente decreto sarà utilizzato per concedere aiuti finanziari o indennità conformemente alla finalità di cui all'articolo 1.

3 RS 616.1

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Art. 11 Referendum ed entrata in vigore 1 II presente decreto, di obbligatorietà generale, sottosta al referendum facoltativo.

2 Esso entra retroattivamente in vigore il 1° agosto 1991 con effetto sino al 31 luglio 2001.

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Decreto federale Progetto che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto del 25 maggio 19981 della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale; visto il parere del Consiglio federale del 28 settembre 19982, decreta: I

II decreto federale del 3 maggio 19913 che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali è modificato come segue:

Art. 6 Abrogato Art. 11 cpv. 3 (nuovo) 3 La validità del presente decreto federale è prorogata sino al 31 luglio 2011.

II 1 2

II presente decreto, di obbligatorietà generale, sottosta al referendum facoltativo.

Entra in vigore il 1° agosto 2001.

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1

2

3

FF 1999 818 FF 1999 837 RS 451.51

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Decreto federale che istituisce un fondo per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali

Progetto

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 10 capoverso 1 del decreto federale del 3 maggio 1991 ' che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali; visto il rapporto del 25 maggio 19982 della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale; visto il parere del Consiglio federale del 28 settembre 19983, decreta:

Art. l La Confederazione stanzia un importo di 50 milioni di franchi per il fondo per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali.

Art. 2 II presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottosta al referendum.

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RS 451.51; RU ... (FF ...)

FF 1999 818 FF 1999 837

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Iniziativa parlamentare Proroga del decreto federale del 3 maggio 1991 che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali (CAPE-N) Rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del terr...

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Jahr

1999

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

06

Cahier Numero Geschäftsnummer

97.446

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

16.02.1999

Date Data Seite

818-836

Page Pagina Ref. No

10 119 562

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