Disegno

Allegato 7

Legge federale concernente il trasferimento su ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi (Legge sul trasferimento del traffico) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 84 della Costituzione federale; in esecuzione dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia del 21 giugno 19991; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 19992, decreta:

Art. 1

Finalità

1

Al fine di proteggere la regione alpina, la Confederazione si adopera, in collaborazione con i Cantoni, le ferrovie e i suoi partner europei, per trasferire gradualmente su ferrovia il traffico merci pesante attraverso le Alpi.

2

Per il traffico merci pesante attraverso le Alpi rimanente sulle strade di transito nella regione alpina l'obiettivo da conseguire quanto prima, ma al più tardi entro un anno dall'apertura della galleria di base del San Gottardo, è di 650 000 viaggi annui.

Art. 2

Misure

1

Gli obiettivi di cui all'articolo 1 devono essere conseguiti principalmente mediante l'attuazione tempestiva e mirata della riforma ferroviaria, della legge del 19 dicembre 19973 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, del decreto sul transito alpino del 4 ottobre 19914 e dell'Accordo bilaterale con la Comunità europea sui trasporti terrestri del 21 giugno 19995 .

2

Il Consiglio federale adotta adeguate misure collaterali che contribuiscono a trasferire il traffico. In particolare, esse si fondano sulla legge sulle ferrovie del 20 dicembre 19576, sulla legge sul trasporto pubblico del 4 ottobre 19857, sulla legge federale sul trasporto viaggiatori del 18 giugno 19938, sulla legge sulla circolazione strada-

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FF 1999 5919 FF 1999 5092 FF 1997 IV 1262 RS 742.104 FF 1999 5919 RS 742.101 RS 742.40 RS 744.10

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1999-4598

Legge sul trasferimento del traffico

le9, sulla legge sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 198310 e sulla legge federale del 22 marzo 198511 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata.

Art. 3

Pianificazione continua

1

Ogni due anni, il Consiglio federale riferisce sul trasferimento del traffico alle competenti commissioni parlamentari.

2

3

Il rapporto contiene in particolare: a.

una valutazione dell'efficacia delle misure adottate;

b.

gli obiettivi intermedi fissati per il periodo successivo;

c.

il modo di procedere per conseguire quanto prima l'obiettivo di trasferimento di cui all'articolo 1 capoverso 2.

Il primo rapporto è redatto nella primavera del 2002.

4

Per il primo biennio successivo all'entrata in vigore dell'Accordo bilaterale con la Comunità europea, l'obiettivo consiste in una stabilizzazione del traffico merci su strada attraverso le Alpi al livello del 2000.

Art. 4

Tassa sui contingenti conformemente ad accordi internazionali in materia di trasporti

1

Il prelievo della tassa sui contingenti per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate e di veicoli vuoti e leggeri secondo la normativa transitoria dell'Accordo con la Comunità europea sui trasporti terrestri o secondo altri accordi bilaterali in materia di trasporti è disciplinato dalla legge del 19 dicembre 199712 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, sempreché disposizioni speciali previste negli accordi internazionali in materia di traffico non prevedano altrimenti. Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione.

2

I proventi della tassa di cui al capoverso 1 sono anzitutto utilizzati, previa detrazione delle spese d'esecuzione, per il finanziamento dei provvedimenti di cui all'articolo 2. I proventi non utilizzati a tale scopo sono devoluti al Fondo per i grandi progetti ferroviari.

Art. 5

Ripartizione dei contingenti svizzeri

1

Nell'ambito dei contingenti svizzeri previsti dagli accordi internazionali in materia di trasporti, il Consiglio federale disciplina il numero e la ripartizione delle autorizzazioni per i viaggi di veicoli da 40 tonnellate, i viaggi vuoti e i viaggi leggeri.

2

A tal fine tiene conto in particolare dell'obiettivo di trasferimento del traffico di cui all'articolo 1 capoverso 2 e la tutela della competitività dell'economia svizzera e dei trasportatori svizzeri.

9 10 11 12

RS 741.01 RS 814.04 RS 725.116.2 FF 1997 IV 1262

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Legge sul trasferimento del traffico

3 Può vincolare l'autorizzazione di contingenti a condizioni quali in particolare la prova dell'utilizzazione dei trasporti merci per ferrovia.

Art. 6

Modifica del diritto vigente

1. Legge sulla tassa sul traffico pesante del 19 dicembre 1997 13 Art. 10 cpv. 3 (nuovo) 3

La Confederazione può versare contributi ai Cantoni per finanziare i controlli sul traffico pesante.

2. Legge sulla circolazione stradale 14

Inserire prima dell'art. 54 (capo sesto) Art. 53a (nuovo) Garanzia di un traffico di transito scorrevole

Art. 7 1

Per garantire un traffico di transito scorrevole attraverso le Alpi, il Consiglio federale può adottare misure di gestione del traffico per gli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di cose.

Referendum, entrata in vigore e validità

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale mette in vigore la presente legge al più tardi simultaneamente all'Accordo bilaterale con la Comunità europea sui trasporti terrestri del 21 giugno 199915.

3

La presente legge ha effetto sino all'entrata in vigore di una legge d'esecuzione dell'articolo 84 della Costituzione federale, ma al più tardi sino al 31 dicembre 2010. Entro il 2006 Consiglio federale sottopone alle Camere federali un messaggio concernente una legge d'esecuzione dell'articolo 84 della Costituzione federale.

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13 14 15

FF 1997 IV 1262 RS 741.01 FF 1999 5919

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