Legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento
Disegno
(LUMP) del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 99, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 19991, decreta:
Sezione 1: Unità monetaria e mezzi legali di pagamento Art. 1
Unità monetaria
L'unità monetaria svizzera è il franco. Esso si divide in cento centesimi.
Art. 2
Mezzi legali di pagamento
Sono mezzi legali di pagamento: a.
le monete emesse dalla Confederazione;
b.
i biglietti di banca emessi dalla Banca nazionale svizzera;
c.
i depositi a vista in franchi presso la Banca nazionale svizzera.
Art. 3
Obbligo di accettazione
1
Chiunque è tenuto ad accettare in pagamento fino a cento monete circolanti svizzere. Le monete circolanti, commemorative e d'investimento sono accettate al valore nominale e senza limitazione di somma dalla Banca nazionale svizzera e dalle casse pubbliche della Confederazione.
2
Chiunque deve accettare in pagamento senza limitazione di somma i biglietti di banca svizzeri.
3
Il titolare di un conto presso la Banca nazionale svizzera è tenuto ad accettare senza limitazione di somma i depositi a vista in franchi presso questo istituto.
Sezione 2: Regime monetario Art. 4 1
1
Emissione delle monete circolanti
La Confederazione mantiene la Zecca federale.
FF 1999 6201
1999-4336
6231
Unità monetaria e mezzi di pagamento. LF
2
La coniatura e l'emissione di monete circolanti sono determinate dalle necessità della circolazione monetaria.
3
Il Consiglio federale decide quali monete circolanti coniare, mettere in circolazione o togliere di corso.
4
Il Consiglio federale stabilisce l'effigie e le proprietà delle monete circolanti. Ne determina il valore nominale d'intesa con la Banca nazionale svizzera.
5
Esso ordina lo scambio di monete presso le casse pubbliche della Confederazione e il ritiro dalla circolazione di monete deteriorate, logore o false.
Art. 5
Circolazione delle monete
1
La Banca nazionale svizzera provvede al fabbisogno di monete della circolazione monetaria e ritira le monete eccedenti il fabbisogno, senza limitazione di somma e contro il pagamento del valore nominale.
2 La Banca nazionale svizzera può, al fine di garantire l'approvvigionamento di denaro contante, emanare prescrizioni sulle modalità, il luogo e il momento in cui le monete devono essere consegnate e ritirate.
3
Essa non è tenuta a risarcimento alcuno per le monete distrutte, perdute o false.
Art. 6
Monete commemorative e d'investimento
1
La Confederazione può coniare per il fabbisogno numismatico e a fini d'investimento ulteriori monete circolanti di particolare pregio, nonché monete commemorative e monete d'investimento. Il valore d'emissione di queste monete può essere superiore a quello nominale.
2
Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce il valore nominale, l'effigie e le proprietà delle monete commemorative e d'investimento. Esso decide quali monete commemorative e d'investimento coniare, mettere in circolazione o togliere di corso.
Sezione 3: Regime dei biglietti Art. 7
Emissione dei biglietti
1
La Banca nazionale svizzera mette in circolazione biglietti di banca secondo le necessità della circolazione monetaria. Ne stabilisce il valore nominale e la foggia.
2
Essa ritira i biglietti eccedenti il fabbisogno, senza limitazione di somma e contro il pagamento del valore nominale.
3
La Banca nazionale svizzera ritira dalla circolazione i biglietti logori e danneggiati.
4
Essa può, al fine di garantire l'approvvigionamento di denaro contante, emanare prescrizioni sulle modalità, il luogo e il momento in cui i biglietti sono consegnati e ritirati.
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Unità monetaria e mezzi di pagamento. LF
Art. 8
Sostituzione dei biglietti
1
La Banca nazionale svizzera è tenuta a rimborsare il controvalore del biglietto deteriorato quando la serie cui appartiene e il numero possono essere riconosciuti e se il portatore ne presenta un frammento maggiore della metà oppure fornisce la prova che il resto del biglietto è stato distrutto.
2
Essa non è tenuta a risarcimento alcuno per i biglietti distrutti, perduti o falsi.
Art. 9 1
Ritiro dei biglietti
La Banca nazionale svizzera può ritirare determinati tagli, tipi e serie di biglietti.
2
Le casse pubbliche della Confederazione accettano in pagamento al loro valore nominale, nei sei mesi che seguono la data della prima pubblicazione, i biglietti ritirati.
3
La Banca nazionale svizzera è tenuta, per un periodo di venti anni a contare dalla prima pubblicazione, a cambiare al loro valore nominale i biglietti ritirati.
4
Il controvalore dei biglietti ritirati, non presentati per il cambio durante detto termine, è versato al Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili.
Sezione 4: Depositi a vista presso la Banca nazionale svizzera Art. 10 La Banca nazionale svizzera stabilisce le condizioni alle quali gli operatori del traffico dei pagamenti possono gestire i depositi a vista in franchi presso la Banca in virtù della legge del 23 dicembre 19532 sulla Banca nazionale.
Sezione 5: Disposizioni penali Art. 11 1
Chiunque, contrariamente alle prescrizioni dell'articolo 99 della Costituzione federale e della presente legge, emette o mette in circolazione monete o biglietti di banca in franchi svizzeri, è punito con la detenzione o con la multa.
2
2
Le infrazioni sono sottoposte alla giurisdizione federale.
RS 951.11
6233
Unità monetaria e mezzi di pagamento. LF
Sezione 6: Referendum ed entrata in vigore Art. 12 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
1504
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Appendice
Abrogazione e modifica del diritto vigente 1. La legge federale del 18 dicembre 19703 sulle monete è abrogata.
2. Il Codice delle obbligazioni4 è modificato come segue: Art. 84 Moneta del paese
1
I debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito.
2
Se il debito è espresso in una moneta che non è moneta del paese nel luogo di pagamento, questo potrà farsi in moneta del paese al corso del giorno della scadenza, a meno che con la parola «effettiva» o con altra simile aggiunta non sia stato stipulato l'adempimento letterale del contratto.
3. Il Codice penale svizzero5 è modificato come segue: Art. 243 Imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione
1
Chiunque, senza fine di falsificazione, riproduce o imita biglietti di banca in modo che possa esistere il pericolo di confusione da parte di persone o apparecchi con i biglietti di banca autentici, in particolare quando l'intero biglietto di banca, una sua faccia o la maggior parte di una faccia è riprodotta o imitata su un materiale e in un formato identici o simili a quelli dell'originale, chiunque, senza fine di falsificazione, fabbrica oggetti simili per conio, peso o dimensioni alle monete in corso, che presentano valori nominali o singole particolarità di una coniatura ufficiale, in modo che possa esistere il pericolo di confusione da parte di persone o apparecchi con le monete in corso, chiunque, senza fine di falsificazione, riproduce o imita valori di bollo ufficiali in modo che possa esistere il pericolo di confusione con i valori di bollo ufficiali, chiunque importa, mette in vendita o in circolazione siffatti oggetti, è punito con la detenzione o la multa.
3 4 5
RU 1971 360, 1997 2755 RS 220 RS 311.0
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2
La pena è dell'arresto o della multa se il colpevole ha agito per negligenza.
Art. 244
Importazione, acquisto e deposito di monete false
1
Confisca
1
Chiunque importa, acquista o tiene in deposito monete, carta moneta o biglietti di banca contraffatti o alterati, al fine di metterli in circolazione come genuini o inalterati è punito con la detenzione.
Art. 249 Le monete o la cartamoneta contraffatte o alterate, i biglietti di banca, i valori di bollo e le marche ufficiali, le misure, i pesi, le bilance e gli altri strumenti di misura contraffatti o alterati, come pure gli strumenti per la falsificazione, sono confiscati e resi inservibili o distrutti.
2
Sono inoltre confiscati e resi inservibili o distrutti i biglietti di banca, le monete o i valori di bollo ufficiali riprodotti che, imitati o fabbricati senza fine di falsificazione, comportano un pericolo di confusione.
Art. 327 Abrogato
4. La legge del 23 dicembre 19536 sulla Banca nazionale è modificata come segue: Capitolo III (art. 17-24) Abrogato Art. 63 n. 2 lett. d - f Abrogate Art. 64 e 65 Abrogati 1504
6
RS 951.11
6236