Legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento

Disegno

(LUMP) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 99, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 19991, decreta:

Sezione 1: Unità monetaria e mezzi legali di pagamento Art. 1

Unità monetaria

L'unità monetaria svizzera è il franco. Esso si divide in cento centesimi.

Art. 2

Mezzi legali di pagamento

Sono mezzi legali di pagamento: a.

le monete emesse dalla Confederazione;

b.

i biglietti di banca emessi dalla Banca nazionale svizzera;

c.

i depositi a vista in franchi presso la Banca nazionale svizzera.

Art. 3

Obbligo di accettazione

1

Chiunque è tenuto ad accettare in pagamento fino a cento monete circolanti svizzere. Le monete circolanti, commemorative e d'investimento sono accettate al valore nominale e senza limitazione di somma dalla Banca nazionale svizzera e dalle casse pubbliche della Confederazione.

2

Chiunque deve accettare in pagamento senza limitazione di somma i biglietti di banca svizzeri.

3

Il titolare di un conto presso la Banca nazionale svizzera è tenuto ad accettare senza limitazione di somma i depositi a vista in franchi presso questo istituto.

Sezione 2: Regime monetario Art. 4 1

1

Emissione delle monete circolanti

La Confederazione mantiene la Zecca federale.

FF 1999 6201

1999-4336

6231

Unità monetaria e mezzi di pagamento. LF

2

La coniatura e l'emissione di monete circolanti sono determinate dalle necessità della circolazione monetaria.

3

Il Consiglio federale decide quali monete circolanti coniare, mettere in circolazione o togliere di corso.

4

Il Consiglio federale stabilisce l'effigie e le proprietà delle monete circolanti. Ne determina il valore nominale d'intesa con la Banca nazionale svizzera.

5

Esso ordina lo scambio di monete presso le casse pubbliche della Confederazione e il ritiro dalla circolazione di monete deteriorate, logore o false.

Art. 5

Circolazione delle monete

1

La Banca nazionale svizzera provvede al fabbisogno di monete della circolazione monetaria e ritira le monete eccedenti il fabbisogno, senza limitazione di somma e contro il pagamento del valore nominale.

2 La Banca nazionale svizzera può, al fine di garantire l'approvvigionamento di denaro contante, emanare prescrizioni sulle modalità, il luogo e il momento in cui le monete devono essere consegnate e ritirate.

3

Essa non è tenuta a risarcimento alcuno per le monete distrutte, perdute o false.

Art. 6

Monete commemorative e d'investimento

1

La Confederazione può coniare per il fabbisogno numismatico e a fini d'investimento ulteriori monete circolanti di particolare pregio, nonché monete commemorative e monete d'investimento. Il valore d'emissione di queste monete può essere superiore a quello nominale.

2

Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce il valore nominale, l'effigie e le proprietà delle monete commemorative e d'investimento. Esso decide quali monete commemorative e d'investimento coniare, mettere in circolazione o togliere di corso.

Sezione 3: Regime dei biglietti Art. 7

Emissione dei biglietti

1

La Banca nazionale svizzera mette in circolazione biglietti di banca secondo le necessità della circolazione monetaria. Ne stabilisce il valore nominale e la foggia.

2

Essa ritira i biglietti eccedenti il fabbisogno, senza limitazione di somma e contro il pagamento del valore nominale.

3

La Banca nazionale svizzera ritira dalla circolazione i biglietti logori e danneggiati.

4

Essa può, al fine di garantire l'approvvigionamento di denaro contante, emanare prescrizioni sulle modalità, il luogo e il momento in cui i biglietti sono consegnati e ritirati.

6232

Unità monetaria e mezzi di pagamento. LF

Art. 8

Sostituzione dei biglietti

1

La Banca nazionale svizzera è tenuta a rimborsare il controvalore del biglietto deteriorato quando la serie cui appartiene e il numero possono essere riconosciuti e se il portatore ne presenta un frammento maggiore della metà oppure fornisce la prova che il resto del biglietto è stato distrutto.

2

Essa non è tenuta a risarcimento alcuno per i biglietti distrutti, perduti o falsi.

Art. 9 1

Ritiro dei biglietti

La Banca nazionale svizzera può ritirare determinati tagli, tipi e serie di biglietti.

2

Le casse pubbliche della Confederazione accettano in pagamento al loro valore nominale, nei sei mesi che seguono la data della prima pubblicazione, i biglietti ritirati.

3

La Banca nazionale svizzera è tenuta, per un periodo di venti anni a contare dalla prima pubblicazione, a cambiare al loro valore nominale i biglietti ritirati.

4

Il controvalore dei biglietti ritirati, non presentati per il cambio durante detto termine, è versato al Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili.

Sezione 4: Depositi a vista presso la Banca nazionale svizzera Art. 10 La Banca nazionale svizzera stabilisce le condizioni alle quali gli operatori del traffico dei pagamenti possono gestire i depositi a vista in franchi presso la Banca in virtù della legge del 23 dicembre 19532 sulla Banca nazionale.

Sezione 5: Disposizioni penali Art. 11 1

Chiunque, contrariamente alle prescrizioni dell'articolo 99 della Costituzione federale e della presente legge, emette o mette in circolazione monete o biglietti di banca in franchi svizzeri, è punito con la detenzione o con la multa.

2

2

Le infrazioni sono sottoposte alla giurisdizione federale.

RS 951.11

6233

Unità monetaria e mezzi di pagamento. LF

Sezione 6: Referendum ed entrata in vigore Art. 12 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1504

6234

Unità monetaria e mezzi di pagamento. LF

Appendice

Abrogazione e modifica del diritto vigente 1. La legge federale del 18 dicembre 19703 sulle monete è abrogata.

2. Il Codice delle obbligazioni4 è modificato come segue: Art. 84 Moneta del paese

1

I debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito.

2

Se il debito è espresso in una moneta che non è moneta del paese nel luogo di pagamento, questo potrà farsi in moneta del paese al corso del giorno della scadenza, a meno che con la parola «effettiva» o con altra simile aggiunta non sia stato stipulato l'adempimento letterale del contratto.

3. Il Codice penale svizzero5 è modificato come segue: Art. 243 Imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione

1

Chiunque, senza fine di falsificazione, riproduce o imita biglietti di banca in modo che possa esistere il pericolo di confusione da parte di persone o apparecchi con i biglietti di banca autentici, in particolare quando l'intero biglietto di banca, una sua faccia o la maggior parte di una faccia è riprodotta o imitata su un materiale e in un formato identici o simili a quelli dell'originale, chiunque, senza fine di falsificazione, fabbrica oggetti simili per conio, peso o dimensioni alle monete in corso, che presentano valori nominali o singole particolarità di una coniatura ufficiale, in modo che possa esistere il pericolo di confusione da parte di persone o apparecchi con le monete in corso, chiunque, senza fine di falsificazione, riproduce o imita valori di bollo ufficiali in modo che possa esistere il pericolo di confusione con i valori di bollo ufficiali, chiunque importa, mette in vendita o in circolazione siffatti oggetti, è punito con la detenzione o la multa.

3 4 5

RU 1971 360, 1997 2755 RS 220 RS 311.0

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Unità monetaria e mezzi di pagamento. LF

2

La pena è dell'arresto o della multa se il colpevole ha agito per negligenza.

Art. 244

Importazione, acquisto e deposito di monete false

1

Confisca

1

Chiunque importa, acquista o tiene in deposito monete, carta moneta o biglietti di banca contraffatti o alterati, al fine di metterli in circolazione come genuini o inalterati è punito con la detenzione.

Art. 249 Le monete o la cartamoneta contraffatte o alterate, i biglietti di banca, i valori di bollo e le marche ufficiali, le misure, i pesi, le bilance e gli altri strumenti di misura contraffatti o alterati, come pure gli strumenti per la falsificazione, sono confiscati e resi inservibili o distrutti.

2

Sono inoltre confiscati e resi inservibili o distrutti i biglietti di banca, le monete o i valori di bollo ufficiali riprodotti che, imitati o fabbricati senza fine di falsificazione, comportano un pericolo di confusione.

Art. 327 Abrogato

4. La legge del 23 dicembre 19536 sulla Banca nazionale è modificata come segue: Capitolo III (art. 17-24) Abrogato Art. 63 n. 2 lett. d - f Abrogate Art. 64 e 65 Abrogati 1504

6

RS 951.11

6236