Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Allegato 11 Disegno

(LOGA) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 agosto 19991, decreta: I La legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione del 21 marzo 19972 è modificata come segue: Titolo precedente l'art. 61a

Capitolo 2: Approvazione del diritto cantonale e intercantonale, informazione sui trattati dei Cantoni con l'estero Art. 61a Precedente art. 62 Art. 61a titolo Diritto cantonale e intercantonale Art. 62 (nuovo) Trattati dei Cantoni con l'estero 1

Prima di concludere un trattato con l'estero, i Cantoni ne informano la Confederazione.

2 Il

dipartimento competente esamina se il trattato non contraddice il diritto federale e gli interessi della Confederazione nonché i diritti degli altri Cantoni e, in caso di conflitto, propone al Consiglio federale di fare opposizione presso il Cantone. Qualora il conflitto non possa essere composto, il Consiglio federale solleva opposizione dinanzi all'Assemblea federale.

3 L'Assemblea

federale decide circa l'approvazione dei trattati dei Cantoni con l'estero, nel caso in cui il Consiglio federale o un Cantone sollevi opposizione.

1 2

FF 1999 6784 RS 172.010; RU 1999 ...

6838

1999-4938

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. LF

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Entra in vigore contemporaneamente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, sempre che il referendum non sia domandato; altrimenti il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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