Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore della pittura e gessatura Modifica del 24 agosto 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina: I La seguente disposizione modificata del contratto collettivo di lavoro per il settore della pittura e gessatura, allegato al decreto del Consiglio federale del 17 novembre 19981, è dichiarata d'obbligatorietà generale2: Art. 19

Contributo per le spese di esecuzione

II La presente modifica entra in vigore il 1o ottobre 1999 e ha effetto sino al 31 marzo 2001.

24 agosto 1999

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

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FF 1998 4472/73 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'EDMZ, 3003 Berna.

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1999-4897