Decreto federale concernente il finanziamento di provvedimenti intesi a migliorare l'offerta di posti di tirocinio e a sviluppare la formazione professionale (2° decreto sui posti di tirocinio) dell'8 giugno 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 5 del decreto federale del 18 giugno 19991 concernente provvedimenti intesi a migliorare l'offerta di posti di tirocinio e a sviluppare la formazione professionale; visto il rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale del 22 gennaio 19992; visto il parere del Consiglio federale del 1° marzo 19993, decreta:

Art. 1 1

Per il finanziamento dei provvedimenti transitori in materia di formazione professionale è stanziato un credito globale di 100 milioni di franchi.

2

Gli impegni possono essere contratti fino all'entrata in vigore della nuova legge sulla formazione professionale (LFPr).

Art. 2

1

Il credito è suddiviso come segue:

Settori

in %

mio di fr.

a.

Settori molto specializzati (alta tecnologia e servizi di punta)

40

40

b.

Settori con attività prevalentemente pratiche

40

40

c.

Progetti di sensibilizzazione a favore delle donne

10

10

d.

Altri provvedimenti

10

10

2

L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFPT) può effettuare trasferimenti fra le diverse voci del credito globale.

1 2 3

RS 412.100.4; RU 1999 ...

FF 1999 2641 FF 1999 2664

8664

1999-5521

Finanziamento di provvedimenti intesi a migliorare l'offerta di posti di tirocinio e a sviluppare la formazione professionale

Art. 3 Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

Consiglio nazionale, 18 marzo 1999

Consiglio degli Stati, 8 giugno 1999

La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker

Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz

1300

8665