Decreto federale concernente il finanziamento di provvedimenti intesi a migliorare l'offerta di posti di tirocinio e a sviluppare la formazione professionale (2° decreto sui posti di tirocinio) dell'8 giugno 1999
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 5 del decreto federale del 18 giugno 19991 concernente provvedimenti intesi a migliorare l'offerta di posti di tirocinio e a sviluppare la formazione professionale; visto il rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale del 22 gennaio 19992; visto il parere del Consiglio federale del 1° marzo 19993, decreta:
Art. 1 1
Per il finanziamento dei provvedimenti transitori in materia di formazione professionale è stanziato un credito globale di 100 milioni di franchi.
2
Gli impegni possono essere contratti fino all'entrata in vigore della nuova legge sulla formazione professionale (LFPr).
Art. 2
1
Il credito è suddiviso come segue:
Settori
in %
mio di fr.
a.
Settori molto specializzati (alta tecnologia e servizi di punta)
40
40
b.
Settori con attività prevalentemente pratiche
40
40
c.
Progetti di sensibilizzazione a favore delle donne
10
10
d.
Altri provvedimenti
10
10
2
L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFPT) può effettuare trasferimenti fra le diverse voci del credito globale.
1 2 3
RS 412.100.4; RU 1999 ...
FF 1999 2641 FF 1999 2664
8664
1999-5521
Finanziamento di provvedimenti intesi a migliorare l'offerta di posti di tirocinio e a sviluppare la formazione professionale
Art. 3 Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.
Consiglio nazionale, 18 marzo 1999
Consiglio degli Stati, 8 giugno 1999
La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker
Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz
1300
8665