Adeguamento delle rendite LPP superstiti e invaliditā all'evoluzione dei prezzi per il 1° gennaio 2000 23 ottobre 1999

Giusta l'articolo 1 capoverso 2 e l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza del 16 settembre 1987 sull'adeguamento delle rendite superstiti e invaliditā all'evoluzione dei prezzi (RS 831.426.3), l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali pubblica il tasso per il primo adeguamento e gli adeguamenti seguenti.

Primo adeguamento Devono essere adeguate per la prima volta, per il 1° gennaio 2000, tutte le rendite il cui versamento č iniziato nel corso del 1996. Il tasso d'adeguamento č dell'1,7 percento.

Adeguamenti seguenti Gli adeguamenti seguenti devono essere effettuati secondo l'articolo 2 capoverso 2 di detta ordinanza nello stesso momento degli adeguamenti delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Per il 1° gennaio 2000 non č effettuato alcun adeguamento.

23 ottobre 1999

7756

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

1999-5533