Decreto del Consiglio federale concernente il trasferimento di diritti su beni fondiari alle Ferrovie federali svizzere FFS e alla AlpTransit San Gottardo SA del 7 giugno 1999

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 24 e 26 della legge federale del 20 marzo 19981 sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS), decreta: 1

Contenuto

1.1

Il presente decreto designa in una seconda fase i beni fondiari e i relativi diritti appartenuti alla Confederazione Svizzera fino al 31 dicembre 1998, che sono serviti all'ente non autonomo delle FFS e che, con la riorganizzazione ai sensi della LFFS, sono passati per legge alle Ferrovie federali svizzere FFS (SA).

1.2

Con la sigla FFS si intende qui di seguito l'ente non autonomo delle FFS che ha finora svolto le funzioni di trasporto pubblico previste nella vecchia LFFS, specificamente l'esercizio ferroviario, a prescindere dalla denominazione utilizzata (per es., Direzione generale FFS, Direzione di circondario FFS, Confederazione Svizzera FFS, Confederazione Svizzera imprese FFS, ecc.). Per FFS (SA) si intende la nuova società anonima con ragione sociale «Schweizerische Bundesbahnen SBB (Chemins de fer fédéraux suisses CFF, Ferrovie federali svizzere FFS, Swiss federal railways SFR, Viafers federalas svizras VFF)», istituita mediante legge speciale.

1.3

Per il trasferimento dei diritti relativi a beni fondiari situati fuori della Svizzera e dei diritti e obblighi derivanti da accordi riferiti a tali beni è fatto salvo il diritto estero. Ove il diritto estero in materia si basi su quello svizzero, ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LFFS la società anonima «Ferrovie federali svizzere FFS (SA)» subentra quale successore legittimo al vecchio ente non autonomo delle FFS.

Ove il diritto estero preveda atti giuridici particolari, come dichiarazioni specifiche, autenticazioni di documenti o altri atti simili, la Segreteria generale del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) è autorizzata a compierli.

1.4

1

1999-

Rimangono in vigore gli accordi preesistenti con unità amministrative federali, autonome e no, come pure con Cantoni e Comuni, aventi per oggetto i diritti contemplati dall'articolo 24 capoverso 2 lettera b LFFS.

RS 742.31

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Trasferimento di diritti su beni fondiari alle FFS e alla Alptransit Gotthard SA

1.5

I beni fondiari non intavolati nel registro fondiario dovranno esserlo al momento della notifica del trasferimento di proprietà ai nuovi titolari. L'iscrizione avviene in base all'articolo 24 capoverso 2 lettera b LFFS, a condizione che esista una documentazione sufficiente relativa alle misurazioni secondo l'articolo 46 dell'ordinanza del 18 novembre 19922 concernente la misurazione ufficiale.

2

Trasferimento alle Ferrovie federali svizzere FFS SA

2.1

Designazione dei singoli beni fondiari trasferiti alla FFS SA La proprietà dei beni fondiari della Confederazione Svizzera (FSS) (allegato 1 [bianco]) è trasferita alla FFS (SA).

2.2

La proprietà dei beni fondiari della Confederazione Svizzera (FSS) non ancora intavolati nel registro fondiario e identificati mediante i certificati relativi alla misurazione ufficiale (allegato 2 [giallo]) è trasferita alla FFS (SA).

3

Trasferimento alla AlpTransit San Gottardo SA La proprietà dei beni fondiari della Confederazione Svizzera (FSS) (allegato 3 [grigio]) è trasferita alla AlpTransit San Gottardo SA.

4

Trasferimento dei diritti di pegno della precedente Cassa pensioni e di soccorso delle FFS Il Consiglio federale autorizza la fondazione della Cassa pensioni delle FFS a compiere a suo nome il trasferimento dei diritti di pegno che fungevano da garanzia per i prestiti della precedente Cassa pensioni e di soccorso delle FFS (ente non autonomo della Confederazione) ai nuovi creditori e di comunicare il cambio di creditori agli uffici del registro fondiario.

5

Altre disposizioni

5.1

Effetto e data del trasferimento Il trasferimento di diritti di cui ai numeri 2 e 3 avviene, al di fuori del registro fondiario, il 1° gennaio 1999, data dell'entrata in vigore della LFFS e del presente decreto.

5.2

Diritti di pegno L'obbligo del debitore per eventuali diritti di pegno gravanti sui beni fondiari passati di proprietà si trasmette alla FFS (SA) e alla AlpTransit San Gottardo SA. Questi titoli di pegno sono trasferiti alle nuove proprietarie, la FFS (SA) e la AlpTransit San Gottardo SA.

2

RS 211.432.2

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Trasferimento di diritti su beni fondiari alle FFS e alla Alptransit Gotthard SA

5.3

Notifica agli uffici del registro fondiario

5.3.1

Proprietà fondiaria Il presente decreto costituisce la prova del titolo giuridico per l'iscrizione dei nuovi titolari nel registro fondiario ai sensi degli articoli 656 capoverso 2 e 731 capoverso 2 del Codice civile3 (CC).

I nuovi titolari hanno facoltà e obbligo di:

5.3.2

a.

comunicare ai competenti uffici del registro fondiario il trasferimento di proprietà di beni fondiari debitamente intavolati;

b.

segnalare immediatamente ai competenti uffici del registro fondiario i beni fondiari non ancora intavolati nel registro fondiario, per i quali esistano tuttavia i certificati della misurazione ufficiale, allegando detti certificati e chiedendo l'iscrizione dei richiedenti come nuovi titolari.

Istruzioni dell'Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e per il diritto fondiario L'Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e per il diritto fondiario può emanare istruzioni vincolanti per l'esecuzione del trasferimento dei diritti.

5.3.3

Esenzione da imposte e emolumenti L'iscrizione a nome dei titolari e la nuova menzione dei beni fondiari di cui al numero 2.2 finora non intavolati nel registro fondiario sono esenti da imposte e emolumenti, conformemente all'articolo 26 LFFS.

I titolari dovranno rimborsare al registro fondiario le eventuali spese sorte nei confronti di terzi per l'intavolazione dei fondi.

5.4

Pubblicazione La pubblicazione del presente decreto sul Foglio federale e sul Foglio ufficiale svizzero di commercio vale, per quanto necessario, come pubblicazione ai sensi dell'articolo 970a CC4.

5.5

Allegati e diritto di consultazione Gli allegati 1-3 sono parte integrante del presente decreto e gli esemplari originali sono custoditi presso la Cancelleria federale. Ad avvenuta iscrizione nel registro fondiario, essi possono essere consultati, ai sensi dell'articolo 970 CC5, presso i competenti uffici del registro fondiario per tutti i diritti su beni fondiari nella circoscrizione fondiaria interessata.

3 4 5

RS 210 RS 210 RS 210

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Trasferimento di diritti su beni fondiari alle FFS e alla Alptransit Gotthard SA

5.6

Entrata in vigore Il presente decreto entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1999.

7 giugno 1999

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

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Trasferimento di diritti su beni fondiari alle FFS e alla Alptransit Gotthard SA

Allegati 1

Elenco (bianco) dei diritti inerenti a beni fondiari che, il 1° gennaio 1999, sono passati in proprietà alla FFS SA

2

Elenco (giallo) dei beni fondiari che, il 1° gennaio 1999, sono passati in proprietà alla FFS SA e che devono essere intavolati nel registro fondiario (compresi certificati della misurazione ufficiale)

3

Elenco (grigio) dei beni fondiari che, il 1° gennaio 1999, sono passati alla AlpTransit San Gottardo SA

Gli allegati possono essere consultati come previsto al numero 5.5.

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