Decreto federale concernente la Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 aprile 19991, decreta:

Art. 1 La Convenzione del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali č approvata.

Art. 2 Il Consiglio federale č autorizzato a ratificare la Convenzione in applicazione dell'articolo 15 paragrafo 1.

Art. 3 1

Se, all'entrata in vigore della Convenzione per la Svizzera, la disposizione penale sulla responsabilitą dell'impresa non dovesse essere ancora in vigore, all'atto della ratifica il Consiglio federale č autorizzato a formulare la riserva seguente: «La Svizzera si riserva il diritto di non applicare l'articolo 2 e l'articolo 3 paragrafi 1 e 2 quanto alla responsabilitą delle persone giuridiche».

2

Il Consiglio federale č autorizzato a revocare tale riserva qualora sia divenuta priva d'oggetto.

Art. 4 Il presente decreto non sottostą al referendum.

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1

FF 1999 4721

1999-4576

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