Legge federale sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione

Allegato 10 Disegno

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 agosto 19991, decreta: I La legge federale del 26 marzo 19342 sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione č modificata come segue: Art. 9 e 16a Abrogati II 1

La presente legge sottostā al referendum facoltativo.

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Entra in vigore contemporaneamente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, sempre che il referendum non sia domandato; altrimenti il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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FF 1999 6784 RS 170.21

1999-4937

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