Legge federale sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione
Allegato 10 Disegno
Modifica del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 agosto 19991, decreta: I La legge federale del 26 marzo 19342 sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione č modificata come segue: Art. 9 e 16a Abrogati II 1
La presente legge sottostā al referendum facoltativo.
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Entra in vigore contemporaneamente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, sempre che il referendum non sia domandato; altrimenti il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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FF 1999 6784 RS 170.21
1999-4937
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