Decreto federale sul finanziamento delle misure transitorie per la partecipazione della Svizzera ai programmi di educazione, formazione professionale e gioventù dell'UE nonché sul finanziamento della partecipazione ad azioni della cooperazione scientifica multilaterale in materia di formazione negli anni 2000-2003 del 27 settembre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 85 numero 10 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 19981, decreta:

Art. 1 1

Per il finanziamento delle misure transitorie per la partecipazione della Svizzera ai programmi di educazione, formazione professionale e gioventù dell'Unione europea e il finanziamento della partecipazione ad azioni della cooperazione scientifica multilaterale in materia di formazione negli anni 2000-2003 è stanziato un credito globale di 67 milioni di franchi.

2

Il credito è ripartito nel modo seguente: a.

misure transitorie per la partecipazione ai programmi di educazione, formazione professionale e gioventù dell'Unione europea

mio di fr.

45,6

b.

istituti universitari europei (borse di studio e sussidi)

3,6

c.

misure accompagnatorie nazionali nell'ambito dell'UE

7,8

d.

partecipazione ad azioni della cooperazione scientifica multilaterale in materia di formazione

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Art. 2 I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2003.

Art. 3 Il Consiglio federale può effettuare trasferimenti di lieve entità tra i singoli crediti d'impegno del credito globale.

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FF 1999 243

7646

1999-5414

Cooperazione scientifica multilaterale in materia di formazione negli anni 2000-2003

Art. 4 Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 21 aprile 1999

Consiglio nazionale, 27 settembre 1999

Il presidente, Rhinow Il segretario, Lanz

La presidente, Heberlein Il segretario, Anliker

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