Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Disegno

(LAVS) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 aprile 19991, decreta: I La legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)2 è modificata come segue: Art. 1 cpv. 1 lett. c, 1bis (nuovo), 3 e 4, nonché 5 (nuovo) 1

Sono assicurati in conformità della presente legge: c.

1bis 3

I cittadini svizzeri che lavorano all'estero: 1. al servizio della Confederazione; 2. al servizio di organizzazioni internazionali con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede e che sono considerate come datori di lavoro ai sensi dell'articolo 12; 3. al servizio di organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione conformemente all'articolo 11 della legge federale del 19 marzo 19763 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionale.

Il Consiglio federale disciplina i particolari dell'articolo 1 lettera c.

Possono continuare ad essere assicurati: a.

le persone che lavorano all'estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera e sono da lui retribuite, se questi dà il proprio consenso;

b. fino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono 30 anni, gli studenti senza attività lucrativa che lasciano il loro domicilio in Svizzera per dedicarsi a una formazione all'estero.

4

Possono aderire all'assicurazione: a.

1 2 3

le persone domiciliate in Svizzera che, in virtù di una convenzione internazionale, non sono assicurate;

FF 1999 4303 RS 831.10; RU 1996 2466 RS 974.0

1999-4442

4349

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti

b.

le persone che, in virtù di uno scambio di lettere con un'organizzazione internazionale concernente lo statuto dei funzionari internazionali di cittadinanza svizzera riguardo alle assicurazioni sociali svizzere4, non sono assicurate;

c.

in quanto domiciliati all'estero, i coniugi senza attività lucrativa di persone che esercitano un'attività lucrativa e che sono assicurate in virtù dell'articolo 1 capoverso 1 lettera c, capoverso 3 lettera a o in virtù di una convenzione internazionale.

5

Il Consiglio federale precisa le condizioni per continuare l'assicurazione in virtù del capoverso 3 e per aderirvi in virtù del capoverso 4; fissa inoltre le modalità di disdetta e di esclusione.

Art. 2

Assicurazione facoltativa

1

Le persone che vivono in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale e che cessano di essere assicurate obbligatoriamente dopo un periodo di assicurazione ininterrotto di almeno cinque anni possono aderire all'assicurazione facoltativa.

2

Gli assicurati possono disdire l'assicurazione facoltativa.

3

Gli assicurati sono esclusi dall'assicurazione facoltativa se non forniscono le informazioni richieste o non pagano i contributi nel termine prescritto.

4

I contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono pari all'8,4 per cento del reddito determinante. Il contributo minimo è comunque di 648 franchi all'anno.

5

Gli assicurati senza attività lucrativa pagano un contributo da 648 a 8400 franchi all'anno, a seconda delle loro condizioni sociali.

6

Il Consiglio federale emana disposizioni completive sull'assicurazione facoltativa;, disciplina segnatamente il termine e le modalità di adesione, di disdetta e di esclusione. Disciplina inoltre la determinazione e la riscossione dei contributi, nonché la concessione delle prestazioni. Può adeguare alle particolarità dell'assicurazione facoltativa la durata dell'obbligo di pagare i contributi, come pure il calcolo e il computo dei contributi.

Art. 6 cpv. 1 terzo periodo ... Se il salario determinante è inferiore a 47 800 franchi l'anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,2 per cento secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.

Art. 8 cpv. 1 terzo periodo e cpv. 2 primo periodo 1

... Se il reddito è inferiore a 47 800 franchi, ma di almeno 7800 franchi l'anno, il tasso del contributo è ridotto fino al 4,2 per cento, secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale.

4

RU 1997 609

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Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti

2

Se il reddito annuo di un'attività lucrativa indipendente è uguale o inferiore a 7700 franchi, deve essere pagato un contributo minimo di 324 franchi l'anno. ...

Art. 10 cpv. 1 primo e secondo periodo.

1

Le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano, secondo le loro condizioni sociali, un contributo da 324 a 8400 franchi l'anno. Gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa e che, durante un anno civile, pagano, incluso il contributo di un eventuale datore di lavoro, contributi inferiori a 324 franchi, sono considerati non esercitanti un'attività lucrativa. ...

Art. 62 cpv. 2 2

Il Consiglio federale istituisce una cassa di compensazione incaricata di applicare l'assicurazione facoltativa e di eseguire i compiti ad essa assegnati da convenzioni internazionali e di versare le prestazioni spettanti a persone all'estero. La cassa di compensazione affilia inoltre gli studenti assicurati in virtù dell'articolo 1 capoverso 3 lettera b.

Art. 64 cpv. 3bis (nuovo) 3bis

Le persone assicurate in virtù dell'articolo 1 capoverso 4 lettera c sono affiliate alla stessa cassa di compensazione del coniuge.

Art. 69 cpv. 1 primo periodo 1

A copertura delle loro spese di amministrazione, le casse di compensazione prelevano contributi speciali dai datori di lavoro, dalle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente, dalle persone che non esercitano un'attività lucrativa e dalle persone assicurate facoltativamente secondo l'articolo 2. I contributi devono essere commisurati ...

Art. 92 Abrogato Art. 95 cpv. 1 lett. c secondo periodo (nuovo) 1 Il fondo di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti rimborsa alla Confederazione:

c.

... Le spese risultanti dall'applicazione dell'assicurazione facoltativa sono rimborsate soltanto fino a concorrenza dell'ammontare non coperto dai contributi per le spese di amministrazione.

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Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti

Allegato

Modifica del diritto vigente 1. La legge federale sull'assicurazione per l'invalidità5 è modificata come segue: Art. 3 cpv. 1 e 1bis (nuovo) 1

La legge sull'AVS è applicabile, per analogia, al calcolo dei contributi dell'assicurazione per l'invalidità. Il contributo sul reddito di un'attività lucrativa è dell'1,4 per cento. I contributi delle persone assicurate obbligatoriamente, calcolati secondo la tavola scalare, sono graduati nello stesso modo dei contributi dell'assicurazione vecchiaia e superstiti. In tale ambito, è mantenuto il rapporto tra la percentuale summenzionata e il tasso non ridotto di contribuzione, secondo l'articolo 8 capoverso 1 della legge sull'AVS. L'articolo 9bis della legge sull'AVS è applicabile per analogia.

1bis

Secondo le loro condizioni sociali, le persone senza attività lucrativa pagano un contributo da 54 a 1400 franchi l'anno, se sono assicurate obbligatoriamente, da 108 a 1400 franchi l'anno, se sono assicurate facoltativamente in virtù dell'articolo 2 della legge sull'AVS6.

Art. 6 cpv. 1 e 1bis 1

Gli Svizzeri e gli stranieri nonché gli apolidi hanno diritto alle prestazioni conformemente alle seguenti disposizioni. È fatto salvo l'articolo 39.

1bis

Se, nell'assicurazione di uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale che obbliga soltanto l'assicurazione di uno dei due Stati contraenti a concedere prestazioni, periodi di assicurazione sono stati compiuti da cittadini svizzeri o da cittadini dell'altro Stato contraente, il diritto alla rendita di invalidità sussiste soltanto se, nonostante la totalizzazione dei periodi compiuti nei due Stati, la legislazione dell'altro Stato non prevede alcun diritto alla rendita.

Art. 9 cpv. 2 e 3 frase introduttiva e lett. a 2

Abrogato

3

Gli stranieri che non hanno ancora compiuto il 20° anno e hanno il domicilio e la dimora abituale in Svizzera, hanno diritto ai provvedimenti di integrazione se adempiono essi stessi le condizioni previste nell'articolo 6 capoverso 2 o se: a.

all'insorgenza dell'invalidità, il padre o la madre, quando si tratti di stranieri, conta almeno un anno intero di contribuzione o dieci anni di dimora ininterrotta in Svizzera e se

...

5 6

RS 831.20 RS 831.10; RU ...

4352

Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti

III. Le prestazioni assistenziali per gli invalidi (art. 76) Abrogato 2. La legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza7 è modificata come segue: Art 2a

Contributi volontari (nuovo)

I funzionari internazionali che, in virtù di uno scambio di lettere con un'organizzazione internazionale concernente lo statuto dei funzionari internazionali di cittadinanza svizzera riguardo alle assicurazioni sociali svizzere8, non sono assicurati in virtù della LAVS9 possono pagare contributi.

II Disposizioni transitorie 1. Disposizioni transitorie relative alla modifica della LAVS 1 Se risiedono in uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale, gli Svizzeri che sono assicurati facoltativamente all'entrata in vigore della presente legge possono restarlo durante 6 anni consecutivi al massimo a contare dall'entrata in vigore della presente legge. Quelli di loro che hanno già raggiunto il 50° anno di età al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono restare assicurati fino all'età legale del pensionamento.

2

Se risiedono in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale, i cittadini svizzeri soggetti all'assicurazione facoltativa al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono restarlo finché non adempiono più le condizioni d'assicurazione.

3

Le prestazioni assistenziali attualmente versate agli Svizzeri all'estero continuano a esserlo dopo l'entrata in vigore della presente legge fino a concorrenza dell'ammontare ricevuto finora, fintantoché essi adempiono le condizioni in materia di reddito.

2. Disposizioni transitorie relative alla modifica della LAI 1 Se risiedono in uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale, i cittadini svizzeri che al momento dell'entrata in vigore della presente legge sottostanno all'assicurazione facoltativa possono restarlo per sei anni consecutivi al massimo a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. Tra questi, coloro che hanno compiuto 50 anni al momento dell'entrata in vigore della presente legge possono restare assicurati fino all'età legale del pensionamento.

7 8 9

RS 837.0 RU 1997 609 RS 831.10; RU ...

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Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti

2

Se risiedono in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale, i cittadini svizzeri che al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono sottoposti all'assicurazione facoltativa possono restarlo finché non adempiono più le condizioni d'assicurazione.

3

Le persone che, al momento della nascita del diritto alla rendita, sono sottoposte all'assicurazione facoltativa hanno diritto a una rendita d'invalidità anche se non spettasse loro una rendita conformemente all'articolo 6 capoverso 1bis.

4

Le persone che non avevano diritto alla rendita poiché non erano assicurate al momento dell'insorgenza dell'invalidità possono sollecitare un riesame del loro diritto in base alle nuove disposizioni. Il diritto alla rendita sorge tuttavia al più presto con l'entrata in vigore della presente disposizione.

5

Le prestazioni assistenziali attualmente versate agli Svizzeri all'estero continuano ad esserlo dopo l'entrata in vigore della presente legge fino a concorrenza dell'ammontare ricevuto finora, fintantoché essi adempiono le condizioni in materia di reddito.

III 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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