Termine di referendum: 7 ottobre 1999

Codice penale svizzero (Casellario giudiziale informatizzato) Modifica del 18 giugno 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 settembre 1997 1, decreta: I Il Codice penale svizzero2 è modificato come segue: Art. 359 1

L'Ufficio federale di polizia gestisce, insieme ad altre autorità federali e ai Cantoni (art. 360bis cpv. 1), un casellario giudiziale informatizzato nel quale sono iscritte le condanne e le richieste di estratti del casellario giudiziale in relazione con procedimenti penali pendenti, contenente dati personali e profili della personalità degni di particolare protezione. Nel casellario giudiziale informatizzato, i dati relativi alle condanne e quelli relativi alle richieste di estratti del casellario giudiziale in relazione con procedimenti penali pendenti sono trattati separatamente.

Scopo

2

Il casellario ha lo scopo di assistere le autorità federali e cantonali nell'adempimento dei compiti seguenti:

1 2 3

a.

attuazione di procedimenti penali;

b.

procedure internazionali in materia d'assistenza giudiziaria e d'estradizione;

c.

esecuzione delle pene e delle misure;

d.

controlli di sicurezza civili e militari;

e.

pronuncia e revoca delle misure d'allontanamento nei confronti di stranieri ai sensi della legge federale del 26 marzo 19313 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri nonché delle altre misure d'espulsione e d'allontanamento dal territorio svizzero;

FF 1997 IV 1029 RS 311.0 RS 142.20

4424

1999-4450

Codice penale svizzero

f.

esame della dignità ad ottenere asilo ai sensi della legge del 5 ottobre 19794 sull'asilo;

g.

procedura di naturalizzazione;

h.

rilascio e revoca di licenze di condurre o per allievo conducente ai sensi della legge federale sulla circolazione stradale5;

i.

esecuzione della protezione consolare;

j.

trattamento di dati statistici ai sensi della legge del 9 ottobre 19926 sulla statistica federale;

k.

pronuncia o revoca di misure tutorie o di misure di privazione della libertà a fini assistenziali.

Art. 360 Contenuto

1 Nel casellario sono registrate soltanto le persone condannate nel territorio della Confederazione nonché gli Svizzeri condannati all'estero.

2

Nel casellario si iscrivono: a.

le condanne per crimini e delitti;

b.

le condanne per contravvenzioni al presente Codice o ad altre leggi federali, designate con ordinanza del Consiglio federale;

c.

le comunicazioni provenienti dall'estero circa condanne pronunciate all'estero e sottoposte all'obbligo dell'iscrizione secondo il presente Codice;

d.

la menzione che una condanna è stata pronunciata con sospensione condizionale della pena;

e.

i fatti che rendono necessaria la modifica di iscrizioni esistenti;

f.

durante due anni, le richieste di estratti del casellario giudiziale depositate da autorità della giustizia penale in relazione con procedimenti penali pendenti in Svizzera per crimini o delitti.

Art. 360bis Trattamento dei dati e accesso

4 5 6

1

Le autorità seguenti trattano nel casellario dati personali concernenti le condanne (art. 360 cpv. 2): a.

Ufficio federale di polizia;

b.

autorità della giustizia penale;

c.

autorità della giustizia militare;

d.

autorità preposte all'esecuzione penale;

RS 142.31 RS 741.01 RS 431.01

4425

Codice penale svizzero

e.

servizi di coordinamento cantonali.

2

Le autorità seguenti possono, mediante procedura di richiamo, accedere ai dati personali concernenti le condanne (art. 360 cpv. 2): a.

autorità di cui al capoverso 1;

b.

Ministero pubblico della Confederazione;

c.

Polizia federale nell'ambito di indagini della polizia giudiziaria;

d.

Gruppo del personale dell'esercito;

e.

Ufficio federale dei rifugiati;

f.

Ufficio federale degli stranieri;

g.

autorità cantonali di polizia degli stranieri;

h.

autorità cantonali competenti in materia di circolazione stradale;

i.

autorità federali competenti per l'esecuzione dei controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 lettera c della legge federale del 21 marzo 19977 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.

3

Qualora il numero delle domande d'informazione lo giustifichi e previa consultazione dell'Incaricato federale della protezione dei dati, il Consiglio federale può estendere il diritto d'accesso di cui al capoverso 2 ad altre autorità giudiziarie e amministrative della Confederazione e dei Cantoni sino all'entrata in vigore di una base legale in senso formale.

4

I dati personali concernenti richieste di estratti del casellario giudiziale registrate in relazione con procedimenti penali pendenti possono essere trattati soltanto dalle autorità di cui al capoverso 2 lettere a-e.

5

Ogni Cantone designa un servizio di coordinamento per il trattamento dei dati nel casellario.

6

7

RS 120

4426

Il Consiglio federale fissa le modalità, segnatamente: a.

la responsabilità del trattamento dei dati;

b.

il genere dei dati raccolti e la loro durata di conservazione;

c.

la collaborazione con le autorità interessate;

d.

i compiti dei servizi di coordinamento;

e.

il diritto d'informazione e gli altri diritti procedurali a tutela delle persone interessate;

f.

la sicurezza dei dati;

Codice penale svizzero

g.

le autorità che possono notificare per scritto dati personali, quelle che possono introdurre dati nel registro, quelle che possono consultarlo e quelle cui i dati personali possono essere di caso in caso comunicati;

h.

la trasmissione elettronica dei dati all'Ufficio federale di statistica.

Art. 362 Abrogato Art. 363 cpv. 1 e 2 terzo periodo 1 L'autorità federale competente può comunicare le iscrizioni nel casellario allo Stato di origine del condannato.

2

... Tali estratti non contengono indicazioni sulle iscrizioni radiate, né su richieste di estratti del casellario giudiziale in relazione con procedimenti penali pendenti.

Art. 363bis e 364 Abrogati II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 giugno 1999

Consiglio nazionale, 18 giugno 1999

Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz

La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 29 giugno 19998 Termine di referendum: 7 ottobre 1999 0060

8

FF 1999 4424

4427