Decisione concernente la circolazione su strade della Confederazione del 15 luglio 1999

Il Controllo federale dei veicoli, visti l'articolo 2 capoverso 5 della legge federale sulla circolazione stradale1 e l'articolo 104 capoverso 4 dell'ordinanza del 5 settembre 19792 sulla segnaletica stradale nonché l'articolo 7 capoverso 1 dell'ordinanza del 17 agosto 19943 sulla circolazione stradale militare, decide: I Sulle strade e sui fondi del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport menzionati qui di seguito, la circolazione è disciplinata e segnalata come segue:

1

Kloten ZH, piazza d'armi Strada per l'autoscuola nella zona Rächterwisen: ­

divieto generale di circolazione nelle due direzioni con eccezioni,

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circolare diritto,

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circolare diritto o svoltare a destra,

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divieto di parcheggio,

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ciclopista e strada pedonale in comune,

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dare la precedenza,

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dare la precedenza al traffico in senso inverso,

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limitazioni di parcheggio,

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impianto semaforico.

Secondo il piano segnaletico SMG/Gr log n. 104.11.

Il piano è depositato presso l'arsenale federale e la piazza d'armi di Kloten-Bülach.

1 2 3

RS 741.01 RS 741.21 RS 510.710

1999-5284

7763

Decisione concernente la circolazione su strade della Confederazione

II 1.

Giusta gli articoli 44 e seguenti della legge federale sulla procedura amministrativa4, ognuno di questi provvedimenti può essere impugnato con ricorso al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Foglio federale.

2.

I provvedimenti menzionati figurano in un piano segnaletico che può essere consultato, durante il termine di ricorso, presso l'ufficio di deposito surriferito e presso il Controllo federale dei veicoli, Blumenbergstrasse 39, 3003 Berna.

3.

La presente decisione entra in vigore appena saranno collocati i segnali corrispondenti.

15 luglio 1999

Controllo federale dei veicoli Tecnica della circolazione, Gasser

4

RS 172.021

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