Termine di referendum: 7 ottobre 1999

Legge federale sulla circolazione stradale (Registro dei veicoli e dei detentori nonché delle misure amministrative contro i conducenti di veicoli) Modifica del 18 giugno 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 settembre 19971, decreta: I La legge federale sulla circolazione stradale2 è modificata come segue: Art. 104 cpv. 2 e 3 2

Gli organi di polizia comunicano all'Ufficio federale di statistica, in forma anonimizzata, per scritto o per via elettronica, gli incidenti della circolazione stradale che hanno registrato. L'Ufficio federale di statistica rileva i dati per scopi statistici. Per il rimanente è applicabile la legge del 9 ottobre 19923 sulla statistica federale.

3

Abrogato

Art. 104a Registro dei veicoli e dei detentori di veicoli

1

La Confederazione gestisce in collaborazione con i Cantoni un registro informatizzato dei veicoli e dei detentori di veicoli (MOFIS).

2

Il registro serve all'adempimento dei compiti legali seguenti:

1 2 3 4

a.

controllo dell'ammissione alla circolazione, dell'assicurazione dei veicoli, dello sdoganamento e dell'imposizione ai sensi della legge federale del 21 giugno 19964 sull'imposizione degli autoveicoli;

b.

allestimento della statistica dei veicoli;

c.

identificazione del detentore e ricerca;

FF 1997 IV 1029 RS 741.01 RS 431.01 RS 641.51

4432

1999-4453

Legge federale sulla circolazione stradale

d.

requisizione e locazione di veicoli a favore dell'esercito, della protezione civile e dell'approvvigionamento economico del Paese.

3 Il registro comprende tutti i veicoli immatricolati attualmente e in passato in Svizzera, i nomi, le date di nascita, gli indirizzi e i Paesi d'origine dei detentori come pure il nome e l'indirizzo dell'assicuratore presso il quale è stata stipulata l'assicurazione di responsabilità civile per veicoli a motore.

4 Oltre all'ufficio federale competente per la gestione del registro, le autorità seguenti trattano nel registro i dati personali e i dati relativi ai veicoli:

a.

le autorità federali e cantonali competenti per il rilascio e la revoca delle licenze di circolazione;

b.

l'autorità competente per l'adempimento dei compiti secondo il capoverso 2 lettera d.

5 I servizi seguenti possono accedere ai dati contenuti nel registro mediante procedura di richiamo:

6

5

a.

autorità federali e cantonali competenti per gli esami dei veicoli;

b.

Ufficio federale di statistica per quanto attiene ai dati relativi ai veicoli;

c.

assicuratore gerente dell'Ufficio nazionale di assicurazione e del Fondo nazionale di garanzia per quanto attiene ai dati necessari per il calcolo dei contributi dei detentori di veicoli a motore ai sensi dell'articolo 76a capoverso 1, per la concessione della tutela dei visitatori ai sensi dell'articolo 74 capoverso 6 nonché per il diritto di regresso nei confronti degli assicuratori di responsabilità civile dei veicoli a motore sottoposti all'obbligo di risarcire i danni;

d.

autorità doganali e di polizia per quanto attiene ai dati necessari per il controllo dell'ammissione alla circolazione, l'identificazione del detentore e del suo assicuratore come anche la ricerca;

e.

autorità doganali per quanto attiene ai dati necessari per il controllo dello sdoganamento e dell'imposizione ai sensi della legge federale del 21 giugno 19965 sull'imposizione degli autoveicoli.

Il Consiglio federale fissa le modalità, segnatamente: a.

la responsabilità del trattamento dei dati;

b.

il catalogo dei dati raccolti e la loro durata di conservazione;

RS 641.51

4433

Legge federale sulla circolazione stradale

c.

la procedura di notifica;

d.

la rettifica dei dati;

e.

l'organizzazione e la gestione del sistema informatizzato di trattamento dei dati;

f.

la collaborazione con le autorità interessate;

g.

le autorità cui i dati possono essere di caso in caso comunicati;

h.

la sicurezza dei dati.

7

Il Consiglio federale può autorizzare le autorità del Principato del Liechtenstein che svolgono i compiti enumerati nei capoversi 4 e 5 a partecipare alla gestione e all'utilizzazione del registro.

Art. 104b

Registro delle misure amministrative

1

L'ufficio federale competente in materia di circolazione stradale gestisce in collaborazione con i Cantoni un registro informatizzato delle misure amministrative (ADMAS).

2

Il registro ADMAS serve all'adempimento dei compiti legali seguenti: a.

rilascio di licenze d'allievo conducente, di licenze di condurre e di licenze per maestri conducenti;

b.

esecuzione di procedimenti amministrativi e penali contro conducenti di veicoli;

c.

allestimento della statistica delle misure amministrative.

3

Il registro ADMAS comprende tutte le misure amministrative decise da autorità svizzere, come anche da autorità straniere contro persone domiciliate in Svizzera:

4434

a.

rifiuto e revoca di licenze e permessi;

b.

divieto di circolare;

c.

divieto di far uso della licenza di condurre svizzera ordinato da autorità straniere;

d.

divieto di far uso della licenza di condurre straniera;

e.

ammonimenti;

f.

esami psicologici e medici in materia di circolazione stradale;

g.

oneri imposti;

h.

nuovo esame di conducente;

i.

partecipazione a corsi d'educazione stradale come formazione complementare;

j.

revoca o modifica delle misure ai sensi delle lettere a-i.

Legge federale sulla circolazione stradale

4 Oltre all'ufficio federale competente in materia di circolazione stradale, le autorità federali e cantonali competenti per il rilascio e la revoca delle licenze trattano dati personali contenuti nel registro ADMAS.

5 Nell'ambito di procedure per il giudizio delle infrazioni in materia di circolazione stradale, le autorità preposte al perseguimento penale e quelle giudiziarie possono consultare il registro ADMAS mediante procedura di richiamo.

6

Il Consiglio federale fissa le modalità, segnatamente: a.

la responsabilità del trattamento dei dati;

b.

il catalogo dei dati raccolti e la loro durata di conservazione;

c.

la procedura di notifica;

d.

la rettifica dei dati;

e.

l'organizzazione e la gestione del sistema informatizzato di trattamento dei dati;

f.

la collaborazione con le autorità interessate;

g.

le autorità cui i dati possono essere di caso in caso comunicati;

h.

la sicurezza dei dati.

7

Il Consiglio federale può autorizzare le autorità del Principato del Liechtenstein che svolgono i compiti enumerati nei capoversi 4 e 5 a partecipare alla gestione e all'utilizzazione del registro.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 giugno 1999

Consiglio nazionale, 18 giugno 1999

Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz

La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 29 giugno 19996 Termine di referendum: 7 ottobre 1999

0062

6

FF 1999 4432

4435