99.037 Rapporto del Consiglio federale sul riesame dei sussidi federali, seconda parte (Rapporto sui sussidi, 2a parte) del 14 aprile 1999

Onorevoli presidenti e consiglieri, Conformemente all'articolo 5 della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi), vi presentiamo la seconda parte del rapporto sul riesame dei sussidi federali (rapporto sui sussidi, 2a parte).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri l'espressione della nostra alta considerazione.

14 aprile 1999

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1999-4634

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Compendio Conformemente all'articolo 5 della legge federale del 5 ottobre 1990 sui sussidi (LSu, RS 616.1), il Consiglio federale deve esaminare periodicamente la conformità delle norme concernenti i sussidi con i principi del capitolo 2 della LSu. Il 25 giugno 1997 il Consiglio federale ha approvato la prima parte del rapporto sul riesame dei sussidi. Il rapporto sull'esame della conformità alla legge sui sussidi degli atti che disciplinano i sussidi federali si conclude quindi con la pubblicazione di questa seconda parte Come già il primo rapporto, il presente rapporto è parimenti suddiviso in due parti.

La parte I elenca i principi legali applicabili ai sussidi e contiene numerose informazioni sui sussidi federali. La parte II, come pure gli allegati 1-3, presentano il metodo applicato all'atto dei controlli, spiega le basi delle revisioni proposte e indica in quale proporzione le misure previste potranno sgravare le finanze federali.

Le informazioni fornite in questa sede provengono da una banca di dati sui sussidi federali aggiornata a intervalli regolari. Ognuna delle 660 voci della banca di dati è definita da oltre 50 parametri qualificativi e quantitativi. I principali dati disponibili sono presentati al numero 3 del presente rapporto («Scheda segnaletica dei sussidi federali»).

Il primo rapporto verteva sull'esame di una serie di 159 voci che rientravano principalmente nel settore delle strade, della formazione e della ricerca fondamentale, delle relazioni estere e dell'agricoltura. Questo secondo rapporto esamina altri 200 sussidi, fra i quali i contributi alle organizzazioni internazionali, alle assicurazioni sociali pubbliche, le spese a favore del settore dell'asilo, i versamenti all'agricoltura (in particolare i pagamenti diretti), nonché le spese per l'aiuto allo sviluppo.

I risultati della seconda serie di esame figurano al numero 5, dove sono raggruppati per settore di sovvenzionamento, presentati in dettaglio e commentati. Gli allegati 1, 2 e 3 forniscono inoltre una breve valutazione di ogni sussidio esaminato. La struttura di questa valutazione è identica per tutti gli oggetti. Su un totale di 200 sussidi esaminati 86 necessitano misure. Le misure proposte in questa sede rientrano sia nell'ambito di competenza delle Camere, sia del Consiglio federale, sia dell'amministrazione. Undici
misure sono trattate nell'ambito del disegno di nuova legge sulla perequazione finanziaria. Il piano di attuazione presentato al numero 63 attribuisce la responsabilità delle misure ai Dipartimenti competenti e prevede un controllo centrale di gestione che affida al Consiglio federale la supervisione politica di queste misure.

Il numero 6 del rapporto presenta le grandi categorie di misure. Per ordine di importanza sono indicate anzitutto le proposte intese all'approfondimento dell'esame della loro efficacia e della ripartizione dei compiti e degli oneri tra Confederazione e Cantoni, al miglioramento dell'esecuzione del controllo del versamento dei sussidi, alla soppressione o alla riduzione dei sussidi, alla limitazione della loro durata, come pure all'istituzione di sussidi globali o forfetari. Le proposte formulate sono

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ampiamente consone alle «Linee direttive della nuova perequazione finanziaria», ma il progetto di riforma sul quale poggia il rapporto rimane più modesto, perché deve rispettare il margine di manovra definito dalla Costituzione e dalla legge sui sussidi in vigore. Dato che la natura della maggior parte di queste misure impedisce di quantificarne gli effetti con un minimo di precisione, è particolarmente difficile valutare il loro potenziale globale di risparmio. Nondimeno, secondo stime prudenti, un'applicazione energica di queste misure consentirebbe di realizzare a lunga scadenza risparmi dell'ordine di un centinaio di milioni di franchi.

Complessivamente, le due serie di riesami dei sussidi hanno evidenziato un potenziale di miglioramento non indifferente. La soppressione dei sussidi obsoleti, la riduzione di contributi troppo elevati, la ristrutturazione logica di sistemi di sovvenzionamento complicati e poco mirati, come pure una ripartizione più equa dei compiti e degli oneri tra Confederazione e Cantoni non possono che sgravare sensibilmente le finanze pubbliche e migliorare l'attuazione dei compiti dello Stato.

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Rapporto Parte I: Basi e informazione 1

Mandato, obiettivi e suddivisione del rapporto sui sussidi, 2a parte

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Mandato legale (art. 5 della legge federale sui sussidi, LSu)

Gli articoli 6-10 del capitolo 2 della legge sui sussidi enumerano i principi generali che definiscono l'ambito dei numerosi atti legislativi che disciplinano i sussidi della Confederazione. Il capitolo 2 è precipuamente rivolto al Consiglio federale e all'amministrazione, che devono infatti rispettare i principi elencati dagli articoli 610 quando emanano norme o disegni di norme in questo ambito (ossia la preparazione, la promulgazione o la modifica della legislazione sugli aiuti finanziari e le indennità).

L'ambito così definito non deve però essere limitato ai nuovi atti legislativi, nel senso che ci si deve adoperare affinché l'insieme della legislazione sui sussidi rispetti i principi comuni sanciti dalla LSu. È la ragione per la quale l'articolo 5 LSu impone il seguente mandato: Articolo 5 Lsu

Riesame periodico

1

Il Consiglio federale riesamina periodicamente, almeno ogni sei anni, la conformità delle norme concernenti gli aiuti finanziari e le indennità ai principi del presente capitolo.

2

Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rapporto sul risultato del riesame. Se necessario, propone la modifica o l'abrogazione di atti legislativi federali e provvede per la modifica o l'abrogazione di ordinanze o regolamenti. Tiene conto dell'interesse dei beneficiari di aiuti finanziari e di indennità all'evoluzione continuativa del diritto.

3

Il Dipartimento federale delle finanze elabora con i Dipartimenti competenti i progetti e i rapporti necessari e presenta proposte al Consiglio federale.

Il capoverso 1 descrive il mandato generale impartito al Consiglio federale e stabilisce la frequenza dei controlli, esigendo che i numerosi atti normativi che disciplinano i sussidi siano conformi ai principi del capitolo 2 della legge. Il testo indica a quale livello deve situarsi l'esame: non si tratta unicamente di fornire una valutazione generale di interi settori di sovvenzionamento, bensì di verificare che tutte le disposizioni particolari iscritte nei diversi atti normativi siano conformi alla LSu.

Il capoverso 2 definisce l'obbligo del Consiglio federale di allestire un rapporto: se l'esame evidenzia contraddizioni tra gli atti normativi che disciplinano i sussidi e i principi della LSu, il Consiglio federale deve prendere le misure necessarie per porre rimedio alla situazione (proporre la revisione o l'abrogazione di atti legislativi e attuare le correzioni necessarie negli ambiti di sua competenza).

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Il capoverso 3 attribuisce la responsabilità dell'esame dei sussidi al Dipartimento federale delle finanze (DFF), esigendo nel contempo una stretta collaborazione di questo Dipartimento con quelli competenti a livello tecnico.

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Obiettivo del rapporto

Oltre all'esecuzione del mandato di esame impartito dalla legge, il rapporto sui sussidi si prefigge anche l'attuazione del mandato di informazione.

Nell'ambito del suo preventivo la Confederazione funge da vero e proprio organo distributore dei fondi: i trasferimenti a terzi costituiscono infatti i due terzi delle spese federali. Inoltre ­ se si tiene conto delle prestazioni fornite alle regie e alle imprese federali, alle strade nazionali e alle opere sociali ­ i sussidi inghiottono oltre il 60 per cento del preventivo. Quanto agli aiuti finanziari e alle indennità nel senso stretto della LSu, essi rappresentano pressappoco un terzo delle finanze federali.

Visto quindi che i sussidi occupano una posizione speciale, il rapporto intende migliorare l'informazione in merito, ben oltre quanto traspare dai messaggi sul preventivo e sul consuntivo della Confederazione. Le informazioni fornite in questa sede si fondano su una banca di dati sui sussidi regolarmente aggiornata. Essa comprende 660 voci definite da oltre 50 parametri qualitativi e quantitativi (esempio: dati sul beneficiario; sul genere, la forma e l'importo del contributo; sulla durata del sussidio, nonché sulla gestione finanziaria). La pubblicazione di queste informazioni molto dettagliate ha lo scopo di mettere a disposizione delle autorità competenti, in particolare del Parlamento, i dati necessari alla sistemazione di una legislazione chiara e precisa sui sussidi, favorendo nel contempo la trasparenza nei confronti del pubblico.

L'articolo 5 della legge sui sussidi contiene disposizioni molto precise sugli obiettivi del rapporto previsto dal mandato d'esame: l'esame deve garantire che i numerosi atti normativi che disciplinano i sussidi siano possibilmente consoni ai principi del capitolo 2 della LSu. Occorre segnatamente verificare se gli aiuti finanziari e le indennità della Confederazione: ­

siano sufficientemente motivati;

­

conseguano lo scopo in modo economico ed efficace;

­

siano concessi uniformemente ed equamente;

­

siano stabiliti secondo le esigenze della politica finanziaria;

­

consentano una giudiziosa ripartizione dei compiti e degli oneri tra la Confederazione e i Cantoni, come anche la perequazione finanziaria federale.

Nel messaggio del 15 dicembre 1986 a sostegno di un disegno di legge sugli aiuti finanziari e le indennità avevamo già tracciato i limiti di un controllo periodico, affermando in particolare che l'esame dei sussidi non deve essere assimilato a una compressione massiccia delle spese. Per dissipare tutti i timori, l'articolo 5 capoverso 2 LSu prescrive che in caso di revisione della legislazione sui sussidi si terrà conto dell'interesse dei beneficiari di aiuti finanziari e di indennità all'evoluzione continuativa del diritto, il che esclude a priori l'attuazione immediata di risparmi sostanziali a favore del budget della Confederazione. Rammentiamo peraltro che a causa del sistema federalista e dell'evoluzione sociale i sussidi federali sono divenuti il più importante strumento della politica federale. In numerosi ambiti politici è 6859

sui sussidi che poggia l'attuazione dei compiti dello Stato e i compiti dello Stato sono solitamente il risultato di un ampio processo democratico.

Ancorché questo avvertimento si sia reso necessario per evitare che l'esame dei sussidi susciti troppe false speranze, l'esame come tale costituisce un elemento importante del programma di risanamento delle finanze della Confederazione varato dal nostro Collegio. La soppressione dei sussidi obsoleti, la riduzione dei contributi troppo elevati, la ristrutturazione logica di sistemi di sovvenzionamento complicati e poco mirati, come pure una ripartizione più logica dei compiti e degli oneri tra la Confederazione e i Cantoni contribuiranno indubbiamente a un allentamento sensibile dei budget pubblici e a un migliore svolgimento dei compiti dello Stato.

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Suddivisione del rapporto

Il presente rapporto è suddiviso in due parti principali: la parte I ­ volutamente accorciata a mente del rapporto del 25 giugno 1997 ­ abborda le basi e le informazioni, mentre la parte II orienta sui risultati dell'esame. Il rapporto è nuovamente completato da un ampio allegato. Diamo qui di seguito un prospetto dettagliato:

Parte I: Basi e informazioni ­

oltre alla spiegazione del concetto di sussidio, dei principi applicati e dei criteri di valutazione, il numero 2 fornisce spiegazioni sul carattere di sussidio dei contributi alle organizzazioni internazionali e alle opere sociali, come pure informazioni sui sussidi di lieve entità («Bagatellsubventionen»);

­

il numero 3 contiene e commenta la valutazione delle più importanti informazioni tratte dalla banca di dati relativi all'anno di riferimento 1997, sul quale poggia il presente rapporto.

Parte II: Risultati dell'esame ­

il numero 4 ricapitola la scelta della procedura a tappe e i criteri ivi applicati;

­

il numero 5 fornisce un compendio dei risultati dell'esame per settore di compiti e commenta le misure proposte;

­

il numero 6 ricapitola il concetto di trasposizione adottato, fornisce un prospetto approssimativo dell'attuazione delle misure proposte nel rapporto del 25 giugno 1997 e elenca le misure applicabili alle voci di sovvenzionamento valutate nel presente rapporto;

­

il numero 7 evoca il potenziale di sgravio del bilancio della Confederazione in caso di adozione delle proposte di misure;

­

gli allegati 1-3 contengono una valutazione succinta per ogni voce di sovvenzionamento esaminata (200 complessivamente). L'allegato 1 elenca gli aiuti finanziari e le indennità, l'allegato 2 i contributi alle organizzazioni internazionali (contributi obbligatori e contributi volontari) e l'allegato 3 i

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contributi alle organizzazioni internazionali (unicamente contributi obbligatori).

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Metodo di lavoro

Anche nel caso di questa seconda parte del rapporto, gli ampi e indispensabili lavori ­ ulteriore estensione della banca di dati, esame dettagliato dei sussidi prescelti e presentazione del rapporto ­ sono stati effettuati dall'Amministrazione federale delle finanze (AFF) senza personale supplementare e senza ausili esterni.

Gli uffici specializzati competenti hanno partecipato all'elaborazione del rapporto.

In un primo tempo essi hanno proceduto a una valutazione autonoma dei sussidi prescelti, in modo da poter successivamente esprimersi sulle valutazioni succinte dei servizi dell'AFF. Questa modo di procedere ha consentito di rispettare le prescrizioni dell'articolo 5 capoverso 3 LSu.

Nella prima parte del rapporto sono stati esaminati 159 dei 405 sussidi che hanno determinato un pagamento nel corso dell'esercizio 1995, mentre questa seconda parte esamina 200 dei 410 sussidi versati nell'esercizio 1997. Nell'ambito di questo primo esame complessivo dall'entrata in vigore della LSu nel 1991 si è così potuta effettuare un'analisi praticamente completa; va comunque osservato che a causa dell'attuazione bifase della valutazione taluni sussidi ormai esauriti o condensati non sono più stati esaminati oppure riesaminati soltanto a condizione di sussistere sotto un'altra forma.

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Coordinamento con altri progetti in corso

Il numero 15 del rapporto sussidi del 25 giugno 1997 rammenta che il rapporto sui sussidi rientra nel progetto globale di politica finanziaria presentato dal Consiglio federale con il programma di legislatura 1995-1999 ed è pertanto strettamente connesso con le altre riforme strutturali attualmente in corso, in particolare con il progetto NPF (Nuova perequazione finanziaria). Tali considerazioni valgono tuttora.

Anche il concetto di trasposizione delle misure proposte nell'ambito di questa seconda parte del rapporto (cfr. il n. 63) consente di evitare qualsiasi contraddizione con il progetto NPF.

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Concetto di sussidio, principi e criteri di valutazione

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Osservazioni preliminari

La nozione di sussidio è già stata abbordata nel rapporto del 25 giugno 1997. Rinunciamo pertanto a una ripetizione delle definizioni e dei considerandi allora esposti. Il lettore interessato potrà riferirsi al numero 21 del precitato rapporto. Invece la nozione di sussidio è completata nel senso di un'analisi delle caratteristiche dei contributi alle organizzazioni internazionali e alle opere sociali, nonché dei sussidi di lieve entità.

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Il concetto di sussidio dei contributi alle organizzazioni internazionali

I contributi alle organizzazioni internazionali sono caratterizzati dal fatto che il loro regime sfugge alla normativa svizzera e ai mezzi di cui dispone normalmente la Confederazione in materia di gestione, nel senso che gli assegnatari beneficiano di norma di uno statuto di diritto internazionale pubblico e non sono pertanto sottoposti al diritto svizzero e sono per lo più domiciliati all'infuori del territorio svizzero.

Per questo motivo ­ come peraltro menzionato nel messaggio del 15 dicembre 1986 a sostegno di un disegno di legge sugli aiuti finanziari e le indennità ­ nell'ambito di un primo disegno di legge il DFF aveva già escluso dal campo d'applicazione della legge le prestazioni fornite nel settore della politica estera Di fronte alle opposizioni suscitate da questa esclusione e nell'intento di estendere possibilmente il campo d'applicazione della legge sui sussidi, il nostro Collegio aveva in definitiva inserito queste prestazioni nella legge. In questo contesto era stato previsto che: ­

la legge si applicherebbe a tutti gli aiuti finanziari o indennità;

­

il capitolo 2 ­ che definisce i principi sui quali poggiano gli atti normativi ­ sarebbe applicabile senza alcuna restrizione;

­

il capitolo 3 della legge ­ relativo alle disposizioni generali applicabili agli aiuti finanziari e alle indennità ­ non concernerebbe i soggetti di diritto internazionale e le istituzioni di diritto estero. Questa riserva è stata espressamente stipulata nell'articolo 2 capoverso 4 della legge.

A mente di queste disposizioni, i contributi di qualunque natura versati alle organizzazioni internazionali rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 5 della legge sui sussidi e come qualsiasi altro aiuto finanziario e indennità devono essere periodicamente sottoposti all'esame sancito da questa disposizione.

Nel corso della prima fase di esame avevamo deciso di tralasciare questo tipo di sussidi visto che la loro valutazione avrebbe verosimilmente avuto una portata limitata in considerazione dell'esiguo margine di manovra della Confederazione in questo ambito. La valutazione di questi sussidi non aveva pertanto un aspetto prioritario.

Nell'ambito della seconda fase di esame, ci siamo nuovamente chiesti se non era il caso di integrare nella valutazione i contributi alle organizzazioni internazionali.

Anche se di primo acchito era emerso che l'impatto di un simile esame sarebbe stato inferiore a quello dei sussidi ordinari (perché le condizioni poste dalla legge sui sussidi in merito agli atti normativi che disciplinano gli aiuti finanziari e applicabili mutatis mutandis a questo particolare tipo di sussidi sono tutto sommato limitate), il nostro Collegio ha nondimeno deciso di considerarli soprattutto per garantire una copertura possibilmente completa del settore dei sussidi, semplificandone però la valutazione, per poterla contenere entro limiti controllabili nonostante il numero relativamente importante di questi contributi. In questo senso, per quanto concerne i contributi obbligatori alle organizzazioni internazionali, ci si è limitati alla descrizione del loro scopo e del loro interesse per la Confederazione. Si è invece rinunciato a trattare gli altri campi del modulo usuale di valutazione concernenti la ripartizione dei compiti e degli oneri, la nozione, la valutazione globale e le misure richieste. Questi campi sono peraltro stati mantenuti per la valutazione dei contributi

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volontari alle organizzazioni internazionali con caratteristiche più prossime a quelle degli aiuti finanziari.

Abbiamo considerato obbligatori unicamente i contributi che la Confederazione versa alle organizzazioni internazionali alle quali ha aderito sulla base di un accordo o di una convenzione di diritto internazionale pubblico. L'importo di questi contributi, di carattere cogente (statutario) e automatico, è di norma stabilito applicando al preventivo dell'organizzazione in questione una chiave di ripartizione approvata dagli Stati membri. Il contributo obbligatorio costituisce generalmente una partecipazione al finanziamento del preventivo ordinario dell'organizzazione. I contributi obbligatori oggetto di valutazione sono 51.

In 14 casi la valutazione è stata estesa non soltanto ai contributi obbligatori ma anche ai contributi volontari della medesima voce. Il punto di riferimento comune di questi due tipi di contributi è l'assegnatario. Essi si differenziano invece per il fatto che il contributo volontario è una prestazione la cui assegnazione non dipende da un obbligo statutario, ma di norma dal libero apprezzamento della Confederazione. Tali contributi sono nella maggior parte dei casi destinati a sostenere programmi o campagne specifiche in aggiunta a quelli finanziati per il tramite del preventivo ordinario.

In tutti gli altri casi in cui la concessione del contributo non poggia su un obbligo statutario (assenza di adesione formale a un trattato di diritto internazionale) e in cui la Confederazione dispone pertanto di un certo margine di manovra ­ margine più o meno ampio a seconda che si tratti di un contributo obbligatorio de facto o di un contributo totalmente volontario ­ tali contributi sono considerati in sede di esame aiuti finanziari e quindi trattati nell'allegato 1. Rientrano per esempio in questa categoria la partecipazione della Svizzera alle spese amministrative delle Nazioni Unite (voce 201.3600.159) o i contributi generali versati dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) alle organizzazioni internazionali (voce 201.3600.001).

Il risultato dell'esame dei contributi obbligatori alle organizzazioni internazionali e dei contributi misti (contributi obbligatori e volontari) è se del caso commentato nel contesto dei gruppi di compiti nei quali rientrano le organizzazioni. Non esiste quindi un commento separato.

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Il concetto di sussidio dei contributi alle assicurazioni sociali

Contrariamente alla normativa d'eccezione applicabile ai contributi alle organizzazioni internazionali, la legge sui sussidi non prevede espressamente l'esclusione dal campo d'applicazione delle disposizioni del capitolo 3 della LSu dei contributi della Confederazione alle assicurazioni sociali pubbliche. Il messaggio concernente la legge sui sussidi (messaggio LSu, n. 213.2) annotava infatti che le prestazioni delle assicurazioni sociali pubbliche non rientrano in ogni caso nel concetto di sussidio quando il loro oggetto è l'insorgere del rischio sociale assicurato (per esempio quello dell'invalidità). Da un'analisi più attenta dei contributi della Confederazione alle diverse assicurazioni sociali emerge che esse servono precipuamente al cofinanziamento dei costi di queste assicurazioni per rischi sociali già insorti. Una legge federale stabilisce per ognuna delle opere sociali esaminate un contributo fondato su determinati criteri; tale contributo viene versato durevolmente (AVS, AI, PC, LAMal, assegni famigliari nell'agricoltura) o in funzione della situazione finanziaria dell'assicurazione (AD). Nessuna di queste leggi prescrive ulteriormente in dettaglio 6863

l'utilizzazione del contributo federale. Tutte le opere sociali sostenute con contributi della Confederazione e qui esaminate sono finanziate per il tramite di più fonti di entrate. L'AVS, l'AI, l'AD e gli assegni famigliari nell'agricoltura sono finanziati con prelievi percentuali sullo stipendio e con contributi della Confederazione e dei Cantoni, le riduzioni dei premi nell'assicurazione contro le malattie e le PC con contributi della Confederazione e dei Cantoni. Le opere sociali in questione forniscono prestazioni di natura diversa, al punto che le fonti di finanziamento non consentono di desumere quali contributi finanziano quali prestazioni.

Le prestazioni assicurative delle assicurazioni sociali pubbliche non sono assimiliate ai sussidi quando coprono l'insorgere di un rischio assicurato. Le rendite o le indennità giornaliere ai disoccupati non sono pertanto sussidi. Invece i contributi alle opere sociali per il finanziamento di determinati oggetti (p. es. case per anziani invalidi) o organizzazioni (p. es. Pro Senectute) hanno il carattere di sussidio. Visto che in ambito di assicurazioni sociali pubbliche i contributi sono disciplinati da una moltitudine di leggi speciali, la legge sui sussidi è applicabile soltanto limitatamente. Il presente rapporto rinuncia quindi all'esame dell'intera gamma di prestazioni di ogni opera sociale.

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Osservazioni in merito ai sussidi di lieve entità

Nell'ambito dei dibattiti politici, soprattutto in periodi di deficit pubblici, si critica regolarmente a tutti i livelli dello Stato il fenomeno dei piccoli sussidi, le cosiddette «Bagatellsubventionen». Il nostro Collegio ha segnalato a più riprese che indipendentemente dalla sua importanza finanziaria ogni sussidio corrispondeva a una volontà politica al momento della sua istituzione. L'esame dei sussidi conformemente ai criteri della LSu non è pertanto destinato a sopprimere tutti i sussidi che non adempiono determinate condizioni, come per esempio una certa entità, senza tenere conto dei casi individuali. Il problema sarà nondimeno esaminato dettagliatamente in questo capitolo.

Occorre anzitutto osservare che nessuna legge o ordinanza contiene una definizione dei sussidi di lieve entità. Le basi legali esistenti non recano criteri generali sui quali potrebbe fondarsi l'esame di simili sussidi.

Una definizione della nozione di sussidio di lieve entità potrebbe essere abbozzata sulla scorta della legge sui sussidi, nella misura in cui essa prevede le condizioni e i principi della concessione di sussidi. Pertanto i sussidi di lieve entità sono aiuti finanziari e indennità che a causa della loro importanza minima per il beneficiario non raggiungono l'obiettivo previsto, ossia l'incoraggiamento e la garanzia di un compito prescelto dal beneficiario (nel caso degli aiuti finanziari) oppure l'attenuazione o la compensazione di oneri finanziari (nel caso delle indennità). In questo contesto un caso particolare è costituito dai sussidi assegnati secondo il principio dell'annaffiatoio, che favoriscono un grande numero di beneficiari di cui solo una parte adempie generalmente le condizioni poste dalla legge sui sussidi.

Nell'ambito dell'elaborazione del presente rapporto ci si è chiesti se fosse possibile identificare chiaramente i sussidi di lieve entità. Nonostante i riferimenti generali definiti dalla legge sui sussidi si è dovuta purtroppo constatare l'assenza di criteri qualitativi e quantitativi di identificazione e di selezione dei sussidi di lieve entità. A causa delle differenze di capacità finanziaria tra i beneficiari potenziali è difficile definire un importo per stabilire il diritto a un determinato sussidio. In questo senso 6864

un sussidio di qualche migliaia di franchi assume un'importanza diversa per un piccolo contadino o per un'organizzazione agricola o un Cantone. Inoltre la valutazione meramente quantitativa di un sussidio non tiene conto delle sue ripercussioni e della sua utilità D'altra parte una ventilazione dei sussidi di lieve entità in funzione di criteri qualitativi è anch'essa irrealizzabile tenuto conto della diversità dei contributi della Confederazione. Le diverse forme di prestazioni e gli impegni che ne derivano rendono impossibile l'analisi di questi sussidi secondo criteri uniformi.

Per questi motivi riteniamo che occorre continuare ad esaminare nella fattispecie se un determinato sussidio corrisponde o no ai criteri definiti dalla LSu. Quando si suppone il diritto a un sussidio di lieve entità, si tratterà quindi di accertare se: ­

il finanziamento completo del compito non può essere richiesto dall'interessato o da chi ne ha l'obbligo;

­

gli sforzi di autofinanziamento che ci si può aspettare da parte del richiedente sono già stati forniti e tutte le altre possibilità di finanziamento sono state effettivamente esaurite;

­

i vantaggi del compito in questione non compensano l'onere finanziario;

­

il compito potrebbe essere svolto anche senza sussidio.

Rinunciamo pertanto all'allestimento di un rapporto particolare sulla soppressione dei sussidi di lieve entità, provvedendo però maggiormente a non introdurre nuovi sussidi di questo genere e a sopprimere sussidi esistenti all'atto dell'emanazione di nuove disposizioni sui sussidi o della modifica di disposizioni esistenti.

Conformemente all'elenco di misure stabilite per la prima serie di valutazione dei sussidi, gli esempi che seguono possono essere citati nell'ottica della soppressione dei sussidi di lieve entità: Nell'ambito del rapporto sui sussidi, prima parte, sono state esaminate le seguenti voci: Importo in franchi (1997)

412.3600.001 705.3600.103 725.3600.013

Associazione svizzera per il piano di sistemazione nazionale 73 500 Cooperative di fideiussione delle arti e mestieri, contributi alle spese amministrative 176 400 Contributi alle spese di corsi e di riunioni (abitazioni a canone d'affitto moderato) 3 900

Nell'ambito del rapporto sui sussidi, seconda parte, sono state esaminate le seguenti voci: Importo in franchi (1997)

201.3600.152 201.3600.170 327.3600.305

Unione delle associazioni internazionali, 3'000 Bruxelles Comitato svizzero per Wilton Park 14'700 Ufficio internazionale dell'istruzione (BIE), 38'400 borse di studio per documentaristi specializzati 6865

3

Scheda segnaletica dei sussidi federali

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Struttura, contenuto e ritmo d'adeguamento della banca di dati sui sussidi federali

La banca di dati dei sussidi federali sulla quale si fonda la seconda parte del rapporto sui sussidi consta complessivamente di 660 voci di sussidio, ognuno dei quali ha registrato almeno un versamento dal 1970. I dati qualitativi (designazione del sussidio, campo d'attività, ecc.) e qualitativi (importi versati) necessari per valutare i diversi sussidi provengono dai consuntivi della Confederazione. I dati sono stati successivamente completati (in collaborazione degli Uffici che versano i sussidi) con le caratteristiche qualitative desunte dalle basi legali esistenti.

Delle 660 voci menzionate, 547 sono state oggetto di almeno un versamento nel corso dei quattro anni di riferimento del rapporto (1985, 1990, 1995 e 1997). Nel 1997 si sono registrati soltanto 410 pagamenti. Queste variazioni sono dovute anzitutto al grande numero di prestazioni concesse sotto forma di contributo unico oppure limitate nel tempo (esempi: doni, programma di investimenti 1997, aiuti speciali concessi a causa dei danni dovuti alle intemperie, misure di incoraggiamento limitate nel tempo, ecc.). In alcuni casi le condizioni del versamento non erano adempite nel 1997 (una garanzia di copertura del deficit è per esempio risultata inutile perché l'avvenimento previsto ­ ossia la chiusura deficitaria del consuntivo ­ non si è verificata). Questa tendenza può anche essere spiegata con il fatto che con il passare del tempo la classificazione per voci è stata razionalizzata per motivi di trasparenza o in seguito a una modifica delle basi legali.

Il rapporto sui sussidi del 25 giugno 1997 ­ che costituiva la prima fase del nostro esame ­ verteva sull'analisi approfondita di 159 voci, i cui risultati sono stati pubblicati nell'allegato 1 del rapporto precitato. Nel corso di questa seconda fase sono state esaminate ulteriori 200 voci, compresi 51 versamenti a organizzazioni internazionali effettuati a titolo di contributo obbligatorio e in parte a titolo di contributo volontario. Una sintesi dei risultati di questa analisi è pubblicata in forma di valutazione succinta negli allegati 1-3, «Breve valutazione degli aiuti finanziari e delle indennità esaminati», «Breve valutazione dei contributi obbligatori e volontari alle organizzazioni internazionali esaminati» e «Breve valutazione dei contributi obbligatori alle organizzazioni
internazionali esaminati».

La banca di dati non si limita ai soli aiuti finanziari e indennità ai sensi della LSu (nozione legale di sussidi), ma si estende alle prestazioni che per motivi diversi possono essere assimilate ai sussidi (cfr. in merito le spiegazioni del capitolo 21 del rapporto del 25 giugno 1997). Tale nozione statistica di sussidio comprende in particolare le prestazioni versate a favore delle imprese e aziende appartenenti alla Confederazione, alle strade nazionali, nonché alle assicurazioni sociali (che costituiscono un onere importante, pari a oltre 12 miliardi di franchi nel 1997, ossia più del 45 per cento del volume complessivo dei sussidi). La nostra analisi delle principali peculiarità dei sussidi e i relativi commenti (cfr. il n. 32) tengono conto di queste prestazioni assimilabili a sussidi. Ne consegue che i sussidi ai sensi del concetto legale non possono essere senz'altro paragonati ai trasferimenti inventariati nella statistica finanziaria svizzera. Secondo quest'ultimo approccio, la delimitazione delle voci è determinata essenzialmente dai bisogni della statistica economica, che propone una rappresentazione fondata sul ciclo economico. Ne risulta che sono prese in considerazione le quote dei Cantoni alle entrate della Confederazione e le indennità

6866

versate ad altre collettività pubbliche. È una realtà che occorre tenere presente nell'interpretazione dei risultati ottenuti.

La banca di dati è attualizzata a intervalli regolari, circostanza che consente di rendere accessibile una parte delle informazioni ivi contenute, purché non soggiacciano alle disposizioni della legge sulla protezione dei dati. In quest'ottica dal 1° maggio 1998 taluni dati relativi ai 410 sussidi oggetto di un versamento nel 1997 sono accessibili sul sito Internet dei sussidi federali dell'AFF (http://www.efv.admin.ch). Vi figurano parimenti il rapporto sui sussidi, prima parte, nonché le 159 brevi valutazioni di voci allora esaminate.

32

Analisi e commento delle caratteristiche importanti dei sussidi

321

Prospetto

Le spese per sussidi della Confederazione sono passate dai 4 miliardi del 1970 agli oltre 27 miliardi del 1997, il che corrisponde a un aumento del 676 per cento.

L'onere dei sussidi è attualmente sei volte e mezzo superiore a quello del 1970.

A titolo di confronto, con un aumento medio annuo del 7,3 per cento, la crescita degli oneri per sussidi si situa nettamente al di sotto del tasso di crescita del prodotto interno lordo espresso in valore nominale (4,8%) e dell'indice dei prezzi al consumo (3,5%).

La quota dei sussidi rispetto alle spese complessive della Confederazione rappresentava poco più del 50 per cento nel 1970. Negli anni successivi ha subìto poche variazioni, situandosi al 55 per cento circa tra il 1975 e il 1992. Nel 1993 ha però registrato una forte crescita, per raggiungere il 60 per cento, prima di stabilizzarsi nel corso dei due anni successivi sul 58 per cento circa. La percentuale ha nondimeno registrato un nuovo aumento nel 1996 (61%) e nel 1997 (62%).

6867

Tabella 1 Compendio delle spese per sussidi Spese per sussidi/valore di riferimento

1970

1980 Indice

Totale delle spese per sussidi Previdenza sociale Trasporti Agricoltura e alimentazione Altri gruppi di compiti Valori di riferimento Spese complessive della Confederazione ­ Quota delle spese di sussidi Prodotto interno lordo Indice dei prezzi al consumo

6868

1990 Indice

1997 Indice

Crescita annua media (1970-1997) Indice

%

4 021 1 273 1 206 761 781

100 100 100 100 100

9 777 3 387 2 599 1 522 2 269

243 266 216 200 290

17 211 6 456 4 433 2 483 3 840

428 507 368 326 492

27 196 12 346 6 492 3 707 4 652

676 970 538 487 595

7.3 8.8 6.4 6.0 6.8

7 956

100

17 816

224

31 616

397

44 122

555

6.6

355 251

4.8 3.5

50.5% 90 665

100 100

54.9% 170 300

188 161

54.4% 313 990

346 225

61.6% 321 640

322

Gruppi di compiti

La differenziazione delle spese per gruppi di compiti evidenzia che le spese destinate alla cultura e al tempo libero (+10,6%), alla previdenza sociale (+8,8%), agli altri settori economici (+8,4%), nonché le spese per le relazioni con l'estero (+7,9%) hanno registrato una crescita superiore alla media (+7,3%). I sussidi versati alla formazione e alla ricerca fondamentale (+6,8%), all'agricoltura e all'alimentazione (+6,0%) si situano poco al di sotto della media. Si constata invece che i sussidi versati a favore della sanità (+2.6%) e della difesa nazionale (+0,7%) presentano una debole crescita.

Analizzando l'importanza dei diversi gruppi di compiti, si osserva che oltre quattro quinti delle spese per sussidi rientrano nei seguenti ambiti: previdenza sociale (quota 1997: 45,4%), trasporti (23,9%) e agricoltura e alimentazione (13,6%).

Se vi si aggiungono i settori della formazione e della ricerca fondamentale (6,3%) e quelli delle relazioni con l'estero (6,3%), si raggiunge pressoché il 95 per cento dei sussidi complessivi. Il paragone con i dati del 1970 evidenzia che la previdenza sociale ha progredito più che proporzionalmente (passando dal 31,7% al 45,4%), mentre la quota dei sussidi destinati ai trasporti è diminuita durante il medesimo periodo di tempo (dal 30,0% al 23,9%). Si osserva altresì un calo nel settore dell'agricoltura e dell'alimentazione (dal 18,9% al 13,6%) e un calo ancor più marcato nel settore della difesa nazionale (dal 3,3 nel 1970 allo 0,6% nel 1997).

Grafico 1 Sussidi versati per gruppi di compiti 32%

Previdenza sociale

45% 30%

Trasporti

24%

Agricoltura e alimentazione

19% 14%

Formazione e ricerca fondamentale

7% 6%

Relazioni con l'estero

5% 5% 2%

Altri compiti

3%

Protezione e sistemazione dell'ambiente

2% 1970

2%

1997

3%

Difesa nazionale

1% -

2'000

4'000

6'000

8'000

10'000

12'000

14'000

in milioni di franchi

6869

Tabella 2 Sussidi versati per gruppi di compiti Gruppi di compiti

Totale Previdenza sociale Trasporti Agricoltura e alimentazione Formazione e ricerca fondamentale Relazioni con l'estero Protezione e sistemazione dell'ambiente Altro settori economici Cultura e tempo libero Giustizia. Polizia Difesa nazionale Sanità Amministrazione generale

6870

1970

1980

1990

1997

Crescita annua media (1970-1997)

mio

%

mio

%

mio

%

mio

%

%

4021 1273 1206 761 290 185 83

100 31.7 30.0 18.9 7.2 4.6 2.1

9777 3387 2599 1522 812 464 321

100 34.6 26.6 15.6 8.3 4.7 3.3

17 212 6 456 4 433 2 483 1 316 1 155 400

100 37.5 25.8 14.4 7.6 6.7 2.3

27 197 12 346 6 492 3 707 1 705 1 457 569

100 45.4 23.9 13.6 6.3 5.4 2.1

7.3 8.8 6.4 6.0 6.8 7.9 7.4

34 17 28 132 13 0

0.8 0.4 0.7 3.3 0.3 0.0

324 55 71 203 16 3

3.3 0.6 0.7 2.1 0.2 0.0

445 141 105 252 20 6

2.6 0.8 0.6 1.5 0.1 0.0

301 260 159 161 26 14

1.1 1.0 0.6 0.6 0.1 0.1

8.4 10.6 6.6 0.7 2.6 16.8

323

Forme di contributi

Nel 1997 quasi l'85 per cento dei sussidi sono stati versati sotto forma di contributi a fondo perso. I mutui ­ normalmente rimborsabili a determinate condizioni ­ costituiscono il 10 per cento del volume totale. Le partecipazioni e le coperture di deficit, sia in cifre assolute che in valore relativo, rappresentano invece un volume debole; queste ultime due categorie di prestazioni presentano fluttuazioni annue in funzione di avvenimenti puntuali al beneficio di sussidi.

Tabella 3 Spese per sussidi secondo le categorie di sussidi Categorie di sussidi

1970 mio

Totale Contributi a fondo perso Mutui Partecipazioni Copertura di deficit Diversi *

1980 %

4022 100 3324 82.6 253 6.3 5 0.1 276 6.9 164 4.1

mio

1990 %

mio

1997 %

mio

%

9777 100 17212 100 27196 100 7845 80.2 15295 88.9 23029 84.6 348 3.6 403 2.3 2765 10.2 3 0.0 7 0.0 38 0.1 1379 14.1 1060 6.2 777 2.9 202 2.1 447 2.6 587 2.2

* Fideiussioni, vantaggi provenienti da prestazioni in natura, altre categorie di sussidi.

324

Categorie di beneficiari

Dalla classificazione per categorie di beneficiari (cfr. il grafico 2) risulta che oltre l'85 per cento dei sussidi complessivi versati nel 1997 sono stati assorbiti dalle assicurazioni sociali pubbliche (34,3%), dai Cantoni (34,1%), dalle istituzioni private (8,2%), nonché da imprese della Confederazione (8,6%). Va osservato che la quota delle prestazioni ai Cantoni è fortemente diminuita nel 1997 rispetto al 1970 (calo dal 46,3% al 34,1%). La situazione è invece diversa per le prestazioni versate alle assicurazioni sociali, la cui quota è praticamente raddoppiata tra il 1970 (17,9%) e il 1997 (34,3%), come pure per le prestazioni alle imprese della Confederazione. Nel 1970 tali imprese funzionavano pressoché senza sussidi: nel corso del decennio 1970-1980 i sussidi hanno registrato un notevole aumento, per raggiungere una percentuale prossima al 12 per cento. Questo forte aumento è riconducibile al deterioramento della situazione finanziaria delle FFS. Nel corso degli anni successivi la percentuale dei sussidi versati alle imprese della Confederazione si è stabilizzata su un livello elevato.

6871

Grafico 2 Sussidi versati per categorie di beneficiari

46.3%

Cantoni

34.1%

Assicurazioni sociali pubbliche

17.9% 34.3%

Istituzioni private

16.5% 8.2%

Imprese della Confederazione

0.1 % 8.6%

Estero, istituzioni internazionali

4.2% 6.0%

Assicurazioni sociali private

8.6% 0.2% 6.4%

Altri *

8.7% -

1'000

2'000

3'000

4'000

5'000

6'000

7'000

8'000

9'000 10'000

in milioni di franchi

* Persone fisiche, imprese pubbliche, Comuni

325

Generi di sussidi

Sul totale dei trasferimenti effettuati nel 1997, il 32,8 per cento è costituito da aiuti finanziari e il 19,2 per cento da indennità (sussidi ai sensi della legge), mentre il resto è rappresentato da altri contributi (48,0%), compresivi dei contributi alle organizzazioni internazionali (di cui abbiamo già presentato le peculiarità al numero 22 del presente rapporto), dei contributi alle assicurazioni sociali (cfr. il n. 23), delle spese correnti per le strade nazionali e degli indennizzi a favore del traffico regionale. La quota relativa dei diversi tipi di contributi ha subìto poche variazioni nel corso del tempo; negli ultimi anni si osserva nondimeno un leggero slittamento degli aiuti finanziari e delle indennità verso altre forme di contributi.

Tabella 4 Spese per sussidi secondo il genere di sussidi Categorie di sussidi

Totale Aiuti finanziari Indennità Altri contributi

6872

1970

1980

mio

%

mio

4022 1603 872 1547

100 39.8 21.7 38.5

9776 3517 2037 4222

1990 %

mio

100 17212 36.0 6320 20.8 3068 43.2 7824

1997 mio

%

100 27197 36.7 8919 17.8 5229 45.5 13049

%

100 32.8 19.2 48.0

326

Contributi la cui concessione è subordinata ai crediti disponibili

In virtù della legislazione applicabile, poco oltre un terzo dei contributi effettivamente versati nel 1997 (il cui importo rappresenta pressoché un quinto dell'insieme dei sussidi) dipendeva dall'approvazione di un corrispondente credito di pagamento inserito nel preventivo. Il principio è il seguente: i sussidi «sono concessi soltanto nei limiti dei crediti stanziati». Importanti sussidi sottostanno a questo regime, per esempio quelli concernenti gli investimenti nel settore delle infrastrutture universitarie, i lavori di costruzione e di ampliamento degli immobili destinati alla formazione professionale, come pure la manutenzione delle foreste e le misure di gestione. Nei settori in cui l'aspetto condizionale della concessione di un credito o una disposizione potestativa della legge speciale offrono un certo margine di manovra, i Dipartimenti responsabili allestiscono un ordine di priorità che consente di gerarchizzare le richieste quand'esse rappresentano un volume finanziario superiore a quello dei mezzi disponibili. Un ordine di priorità è effettivamente applicato ai contributi agli investimenti nel settore universitario e ai contributi alla costruzione di strade principali (programma pluriennale).

Tabella 5 Sussidi con / senza riserva di credito Sussidi versati nel 1997 Riserva di credito

Totale Sì No

Numero di casi

%

Milioni di franchi

%

410 141 269

100 34.4 65.6

27197 5149 22048

100 18.9 81.1

La maggior parte dei sussidi non dipende però dal rispetto della norma dei crediti disponibili, il che significa che le richieste devono essere onorate se le condizioni materiali sono adempite oppure se il diritto al sussidio si fonda su una legge o un trattato internazionale. Questo vale in particolare per i contributi obbligatori alle organizzazioni internazionali, il rimborso delle spese di assistenza sostenute per i richiedenti l'asilo, i contributi alle assicurazioni sociali, le spese di valorizzazione del burro e del formaggio assunte dalla Confederazione, nonché le prestazioni alle FFS e alle imprese di trasporto concessionarie. Se intende liberarsi da una prestazione obbligatoria sancita dalla legge, la Confederazione deve se del caso modificare la base legale applicabile. In questi casi il margine di manovra del Consiglio federale e del Parlamento è limitato per quanto concerne l'approvazione dei crediti nell'ambito del preventivo.

327

Anzianità dei sussidi (data della prima base legale)

L'importo totale dei sussidi versati nel 1997 ammonta a 27,2 miliardi di franchi, ripartiti su 410 crediti di pagamento. La classificazione dei crediti in funzione della data di adozione della loro prima base legale o ­ più precisamente ­ in funzione del primo anno di versamento, figura nella tabella qui sotto.

6873

Tabella 6 Sussidi in funzione della data di adozione della prima base legale Sussidi versati nel 1997 Data di adozione della prima base legale

Totale Sino al 1945 1946-1955 1956-1965 1966-1975 1976-1985 1986-1995 1996-1997

Numero di crediti di pagamento (voci)

%

Milioni di franchi

%

410 46 47 55 58 77 115 12

100 11.2 11.5 13.4 14.1 18.8 28.1 2.9

27197 5074 1418 8297 1789 4386 5911 322

100 18.7 5.2 30.5 6.6 16.1 21.7 1.2

Una percentuale leggermente superiore al 20 per cento dei crediti di pagamento attualmente in vigore poggia su una base legale anteriore al 1956. Questa categoria presenta la medesima percentuale quando si fa riferimento agli importi versati; essa comprende in particolare le prestazioni della Confederazione all'AVS, ossia un importo di 4,4 miliardi di franchi.

I sussidi adottati tra il 1956 e il 1965 fanno soprattutto spicco per il volume delle prestazioni. Oltre un terzo dei contributi versati nel 1997 poggiano su una base legale risalente a questo periodo: rientrano in questa categoria i versamenti della Confederazione all'AI (3009 milioni, importo comprensivo delle prestazioni complementari), le spese di costruzione e di manutenzione delle strade nazionali (1679 milioni), nonché gli indennizzi per il traffico regionale (1251 milioni). Pur rappresentando la categoria più folta dal profilo numerico, in termini assoluti i sussidi che poggiano su una base legale adottata tra il 1986 e il 1995 gravano in minore misura le finanze della Confederazione se si considerano gli importi mobilitati. Nel 1997 essi rappresentavano pur sempre una percentuale del 22 per cento dell'insieme dei sussidi versati. Rientrano in particolare in questa categoria le prestazioni alle spese di infrastruttura delle FFS (1504 milioni), i sussidi ai Cantoni per ridurre i premi dell'assicurazione contro le malattie delle persone a basso reddito (1487 milioni), i pagamenti diretti complementari (857 milioni) e i contributi ecologici all'agricoltura (647 milioni), nonché le spese a favore di FERROVIA 2000 (370 milioni), le misure per stabilizzare il mercato del bestiame da macello in seguito alla malattia della vacca pazza [encefalopatia spongiforme bovina ­ BSE] (40 milioni), nonché i sussidi concessi a Expo.01 (20 mio).

328

Gestione di crediti

Non esiste alcune gestione annuale dei crediti per oltre l'80 per cento dei sussidi versati nel 1997. Questo significa che per la grande maggioranza dei sussidi il Consiglio federale e il Parlamento sono liberi di stabilire gli importi nell'ambito del preventivo annuale.

6874

Gli strumenti della gestione pluriennale dei crediti ­ crediti di impegno e tetto delle spese ­ si applicano unicamente in un caso su cinque. Il metodo di gestione più corrente è la gestione tramite credito-quadro, che accorda al nostro Collegio il margine di manovra necessario nell'attribuzione dei mezzi finanziari. Sull'insieme di 36 crediti di pagamento stabiliti sulla base del credito-quadro, occorre anzitutto menzionare le prestazioni versate nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. 19 crediti di pagamento sono gestiti per il tramite di un credito globale che ingloba più crediti di impegno stabiliti separatamente dalle vostre Camere. Il numero dei crediti di pagamento che poggiano sui crediti annuali di impegno è anch'esso limitato (18 casi).

Uno strumento che ha assunto viepiù importanza è il tetto delle spese, che consente di stabilire un importo massimo dei crediti di pagamento per un periodo di più anni.

Grafico 3 Sussidi versati secondo il metodo di gestione delle voci Totale delle voci 1997: 410 senza gestione dei crediti pluriennali * 310

82.8%

5.2%

5.7% 2.6% 2.5%

tetto delle spese 18 credito quadro 36

credito complessivo 19

1.2% credito di impegno usuale 9

credito di impegno annuo 18

* Crediti stabiliti nell'ambito del preventivo annuale

329

Importo dei contributi

L'importo medio delle 410 voci di sussidio è di 66,4 milioni di franchi, quindi largamente superiore al valore medio che consente di ripartire le voci in due parti uguali e che ammonta a 2,8 milioni di franchi. Questi valori statistici evidenziano una ripartizione dei sussidi caratterizzata da una forte asimmetria o ­ in altri termini ­ l'esistenza di grandi differenze di importo tra i sussidi.

6875

Tabella 7 I dieci sussidi di maggiore e minore entità nel 1997 Sussidio

Gruppo di compiti (gruppo principale)

Versamenti della Confederazione all'AVS Versamenti della Confederazione all'AI Mutui all'assicurazione contro la disoccupazione (AD) Prestazioni per l'infrastruttura delle FFS Sussidi ai Cantoni per ridurre i premi dell'assicurazione contro le malattie delle persone a basso reddito Strade nazionali, costruzione Traffico regionale, indennizzo Pagamenti diretti complementari

Previdenza sociale Previdenza sociale Previdenza sociale

4 384 413 000 2 869 576 000 1 950 000 000

Trasporti Previdenza sociale

1 504 300 000 1 487 069 468

Trasporti Trasporti Agricoltura e alimentazione Previdenza sociale

1 434 164 724 1 251 000 000 856 800 096

Rimborso delle spese di assistenza sostenute per i richiedenti l'asilo Contributi ecologici Unione della associazioni internazionali, Bruxelles Contributi a spese di corso e di riunione Accordo internazionale sulla juta Ufficio internazionale della Corte permanente di arbitrato, L'Aia Commissione internazionale umanitaria di accertamento dei fatti Union internazionale contro il cancro, Ginevra Centro amministrativo della sicurezza sociale dei battellieri del Reno, Strasburgo Corso d'introduzione al servizio civile Protezione diplomatica e consolare Comitato svizzero per Wilton Park

Importo in franchi

677 781 296

Agricoltura e alimentazione

646 800 000

Relazioni con l'estero Protezione e sistemazione dell'ambiente Relazioni con l'estero Giustizia, polizia

3 000

Relazioni con l'estero Sanità

9 000

Trasporti

9 300

Previdenza sociale Previdenza sociale Relazioni con l'estero

3 900 5 958 8 690

9 200

9 989 11 460 14 700

Parte II: Risultati dell'esame 4

Una procedura bifase

All'inizio del 1997, nell'ambito dei lavori preparatori del rapporto sui sussidi, si era rapidamente palesata l'impossibilità di effettuare l'esame dell'insieme dei 405 sussi6876

di oggetto di un versamento nel 1995 vista la mole di lavori da effettuare. Si era allora deciso di adottare un approccio in due fasi, suddiviso in una prima serie di esami nel 1997 (esami sfociati poi nella pubblicazione del rapporto del Consiglio federale del 25 giugno 1997) e in una seconda fase, oggetto appunto del presente rapporto (seconda parte).

41

Prima fase

Nell'ambito della prima fase del rapporto sono stati esaminati 159 sussidi. Nel 1995 il volume di questi sussidi era di 6,9 miliardi di franchi, pari al 29 per cento del totale degli aiuti finanziari e delle indennità versati nel corso di quell'anno. Nel 1997 le spese per questi medesimi sussidi hanno registrato un leggero calo (-141 milioni) e rappresentavano il 25 per cento del totale dei sussidi. Sono stati esclusi dall'esame durante questa prima fase:

42

­

i sussidi la cui base legale è posteriore alla legge sui sussidi oppure è stata sottoposta a importante revisione nel corso degli ultimi anni. Esempi: riforma delle ferrovie, riforma della politica agraria, nuova legge sulle foreste;

­

i sussidi giunti a scadenza o prossimi alla scadenza;

­

i contributi alle organizzazioni internazionali;

­

i contributi versati alle assicurazioni sociali, tenuto conto in particolare delle recenti revisioni (10a revisione dell'AVS, revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, nuova legge sull'assicurazione contro le malattie) e dei lavori in corso sul finanziamento e le prestazioni delle assicurazioni sociali (gruppo di lavoro interdipartimentale «Prospettive di finanziamento delle assicurazioni sociali»), come pure del fatto che le prestazioni assicurative non rientrano nell'ambito della LSu.

Seconda fase

I lavori sfociati nell'elaborazione della seconda parte del rapporto concernono l'esame di ulteriori 200 sussidi, compresi quelli che erano stati esclusi nell'ambito della prima fase. Fra questi figurano i contributi alle organizzazioni internazionali, i contributi alle assicurazioni sociali pubbliche, le spese nel settore dell'asilo, i pagamenti all'agricoltura (in particolare i pagamenti diretti), nonché i contributi versati per l'aiuto allo sviluppo.

Nel 1997 il volume dei 200 sussidi esaminati nel presente rapporto era di 16,2 miliardi di franchi, pari al 59 per cento dell'insieme degli aiuti finanziari, delle indennità e degli altri contributi e rappresentava all'incirca il 37 per cento delle spese totali della Confederazione. I risultati dettagliati dell'esame sono presentati in breve sintesi per voce negli allegati 1-3. L'allegato 2 presenta i sussidi versati alle organizzazioni internazionali a titolo di contributo obbligatorio o volontario, mentre l'allegato 3 presenta unicamente i contributi di carattere obbligatorio. Un compendio dei risultati ottenuti per i principali gruppi di compiti della Confederazione figura nel numero 5 qui sotto. Per ogni gruppo l'esame comporta un prospetto dell'evoluzione e del volume totale dei sussidi, seguito da un commento dettagliato relativo alle voci di sussidio analizzate. Tenuto conto di quanto precede, i settori prioritari di 6877

esame sono stati i seguenti: relazioni con l'estero (in particolare ambito delle organizzazioni internazionali), previdenza sociale (in particolare AVS e AI) e altri sussidi la cui base legale è stata oggetto di revisione nel corso degli ultimi anni (agricoltura, asilo, foreste, trasporti, ecc.).

L'analisi dei sussidi federali è basata sulla struttura istituzionale delle voci valida nel 1997. Pertanto essa non tiene conto dei mutamenti intervenuti da allora. Per i sussidi toccati da una simile modifica, i nuovi numeri di voce figurano parimenti negli allegati 1-3.

43

Prospetto dei sussidi esaminati Tabella 8

Tabella di ricapitolazione dei sussidi esaminati Esame

1995

Totale ­ pagamenti effettuati ­ senza pagamenti 1a fase ­ pagamenti effettuati ­ senza pagamenti 2a fase ­ pagamenti effettuati ­ senza pagamenti Nessuna fase ­ pagamenti effettuati

1997

Numero di sussidi

Spese in mio

%

Numero di sussidi

Spese in mio

%

439 406 33 159 158 1 200 168 32 80 80

23459

100

27197

100

6878

29.3

6737

24.8

11104

47.3

16153

59.4

5477

23.4

424 410 14 159 155 4 200 190 10 65 65

4307

15.8

Nel corso delle due fasi sono stati esaminati 359 sussidi sul totale di 410 oggetto di un versamento nel 1997. Nel 1997 il volume di questi sussidi è stato di 22,9 miliardi di franchi, pari quasi all'85 per cento dell'importo complessivo versato dalla Confederazione a titolo di aiuti finanziari, indennità e contributi alle organizzazioni internazionali.

Soltanto 65 sussidi non sono stati oggetto di un esame dettagliato (base: esercizio 1997). Le ragioni per le quali non è stato effettuato alcun esame sono le seguenti: ­

sussidi con base legale recente (esempio: aiuto iniziale per la segreteria dell'Associazione internazionale dei controllori di assicurazione);

­

sussidi a favore di progetti di infrastruttura la cui realizzazione è in corso (esempio: costruzione della trasversale alpina);

­

sussidi giunti a scadenza o prossimi alla scadenza (esempio: misure speciali a favore del perfezionamento professionale);

­

sussidi concessi sotto forma di contribuito unico e limitato nel tempo (esempi: programma di investimenti 1997, contributi a esposizioni).

6878

5

Risultati dell'esame per gruppi di compiti

L'evoluzione dei sussidi federali versati durante il periodo 1970-1995 per i diversi gruppi di compiti è già stata oggetto di un commento dettagliato al numero 6 del rapporto del 25 giugno 1997. Pertanto il presente rapporto si limita al commento dell'evoluzione a partire dal 1995. Per maggiore ragguagli si rinvia al precitato rapporto.

501

Previdenza sociale

501.1

Evoluzione dei sussidi federali in ambito di previdenza sociale Grafico 4

In milioni di franchi 14'000 12'000

Assistenza (compresi asilo e rifugiati) Promovimento della costruzione di abitazioni

10'000

Assicurazione contro la disoccupazione Assicurazione contro le malattie

8'000

Assicurazione per l'invalidità, comprese le prestazioni complementari

6'000 4'000 2'000

AVS, comprese le prestazioni complementari

70

75

80

85

90

91

92

93

94

95

96

97

La previdenza sociale comprende le prestazioni della Confederazione a favore dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), dell'assicurazione per l'invalidità (AI), delle prestazioni complementari all'AVS/AI, dell'assicurazione malattie, nonché dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD). Vi si aggiungono le spese di assistenza (in particolare nell'ambito dell'asilo e dei rifugiati) e quelle per il promovimento della costruzione di abitazioni.

Nel 1997 gli oneri complessivi della Confederazione per la previdenza sociale hanno totalizzato 12'684 milioni di franchi. 12'346 milioni di franchi, ossia il 96 per cento circa degli oneri, concernevano contributi della Confederazione. La percentuale di contributi destinati alla previdenza sociale rappresentava pertanto il 29,2 per cento delle spese complessive della Confederazione, rispetto al 23,3 per cento nel 1995.

Dal 1995 il volume delle spese in questo settore è passato da 10'212 a 12'684 milioni di franchi, il che corrisponde a una crescita annua del 12,2 per cento. Questo aumento si spiega in particolare con l'incremento degli oneri indotti dall'assicurazione contro la disoccupazione, dall'assistenza nell'ambito dell'asilo e dei rifugiati e dall'assicurazione per l'invalidità. Nel 1995 il consuntivo dell'assicurazione contro la disoccupazione era equilibrato e la Confederazione non ha pertanto dovuto versarle contributi. Con l'aumento della disoccupazione, l'assicurazione è divenuta 6879

deficitaria al punto che si sono dovuti accordare mutui. I contributi a fondo perso sono quindi stati reintrodotti nel 1996. Anche a prescindere dall'assicurazione contro la disoccupazione ­ che costituisce un fattore a sé stante ­ le spese a favore della previdenza sociale sono aumentate del 3,2 per cento all'anno tra il 1995 e il 1997, ossia in una percentuale superiore alla media. Conseguentemente all'afflusso di rifugiati, le spese a favore dell'assistenza registrano un tasso di crescita del 12,2 per cento, mentre quelle per l'assicurazione per l'invalidità sono aumentate del 9 per cento in seguito all'aumento del numero di beneficiari di rendite.

501.2

Principali basi legali

Legge del 5 ottobre 1979 sull'asilo (RS 142.31) Legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo (LSC; RS 824.0) Legge federale del 20 dicembre 1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS; RS 831.10) Decreto federale del 4 ottobre 1985 che stabilisce i contributi, federale e cantonale, all'assicurazione vecchiaia e superstiti (RS 831.100.2) Legge federale del 19 giugno 1959 su l'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20) Legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RS 831.30) Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) Legge federale del 25 giugno 1982 su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI; RS 837.0) Legge federale del 19 marzo 1965 per promuovere la costruzione di abitazioni (RS 842) Legge federale del 4 ottobre 1974 che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (LCAP; RS 843) Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull'assistenza, LAS; RS 851.1) Dal 1995, anno di riferimento del primo rapporto sui sussidi, sono state adottate importanti revisioni, ossia: ­

legge sull'asilo: modifica del 26 giugno 1998 (RU 1998 1582);

­

4a revisione dell'AI, prima parte: messaggio del 25 giugno 1997 (FF 1997 IV 141) e decreto federale del 10 ottobre 1997 sul trasferimento di capitali del Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno all'assicurazione per l'invalidità (FF 1997 IV 658);

­

3a revisione delle prestazioni complementari: modifica della LPC del 20 giugno 1997 (RU 1997 2952); messaggio del 20 novembre 1996 concernente la 3a revisione della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (FF 1997 I 1085);

6880

­

revisione parziale della legge sull'assicurazione malattie: messaggio del 21 settembre 1998 (FF 1999 687);

­

legge sull'assicurazione contro la disoccupazione: modifica del 23 giugno 1995 (RU 1996 273), rettifica del 18 dicembre 1996 (RU 1997 807).

501.3

Scelta dei sussidi esaminati Tabella 9

Gruppi di compiti

Totale (1997) Numero di sussidi

Previdenza sociale ­ Assicurazione vecchiaia e superstiti ­ Assicurazione per l'invalidità ­ Assicurazione malattie ­ Assicurazione contro la disoccupazione ­ Promovimento della costruzione di abitazioni ­ Assistenza

Parte esaminata (1997)

Importo Numero (in 1000 fr.) di sussidi

29

%

Importo (in 1000 fr.)

%

69

12 127 667

98

42

12 345 828

2

4 684 530

2 100

4 684 530 100

2 2

3 009 304 1 537 069

2 100 1 50

3 009 304 100 1 487 069 97

3

1 973 153

2

67

1 972 640 100

5 28

175 902 965 870

2 20

40 71

15 402 958 722

9 99

La prima serie di esami non era principalmente orientata sulla previdenza sociale.

Sono stati unicamente esaminati il promovimento della costruzione di abitazioni sociali, nonché alcuni settori di assistenza (aiuto agli Svizzeri all'estero, servizio dell'impiego e organizzazioni mantello famigliari).

L'esame dei contributi all'AVS, all'AI e alle prestazioni complementari, come pure quello dei sussidi concessi ai Cantoni per ridurre i premi dell'assicurazione malattie delle persone a basso reddito non doveva iniziare prima che fossero resi noti i risultati del gruppo interdipartimentale di lavoro «Prospettive di finanziamento delle assicurazioni sociali» (IDA FiSo 2), l'evoluzione dei lavori relativi al progetto NPF e le decisioni che ne risulterebbero in futuro.

Visto che nel frattempo i lavori del gruppo di lavoro IDA FiSo 2 erano stati conclusi, diveniva disponibile una base per la revisione di importanti assicurazioni sociali.

La revisione dell'AI, dell'AVS e dell'assicurazione malattie è in corso, mentre quella delle prestazioni complementari è stata conclusa. Il progetto NPF sarà invece posto in consultazione nel 1999.

501.4

Risultati dell'esame

501.41

Assicurazioni sociali

L'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) versa prestazioni in contanti e fornisce prestazioni individuali ai pensionati, agli orfani e alle vedove, contribuendo in tal modo alla pace sociale e alla copertura dei bisogni vitali. I fondi dell'assicurazione sono pure utilizzati per contributi a istituzioni e organizzazioni che forniscono con6881

sulenze e propongono corsi ai beneficiari di rendite di vecchiaia. La Confederazione copre il 17 per cento delle spese dell'AVS. Gli oneri dell'AVS ­ e quindi della Confederazione ­ crescono con l'aumento del numero di beneficiari di rendite (evoluzione demografica). Nel frattempo le entrate hanno registrato un ristagno a causa della situazione economica e della diminuzione della popolazione attiva. Per diminuire il divario tra entrate e uscite, dal 1° gennaio 1999 è prelevato un punto percentuale supplementare di IVA ­ punto percentuale al quale la Confederazione contribuisce in funzione della sua partecipazione al finanziamento. Nel contesto dell'11a revisione dell'AVS si dovrà decidere un nuovo aumento dell'IVA a favore dell'AVS (2003: 0,5%; 2007: 1,0%) e un adeguamento delle prestazioni ai mutamenti di ordine sociale (pensionamento delle donne a 65 anni, flessibilizzazione dell'età di pensionamento, allineamento delle rendite di vedova sulle rendite di vedovo). L'AVS è inoltre integrata nel progetto di NPF, che ha lo scopo di districare in modo possibilmente sistematico i compiti tra Confederazione e Cantoni. In questo senso la Confederazione dovrebbe assumere le prestazioni individuali dell'AVS e i Cantoni assumere l'onere delle prestazioni collettive (si tratta di una novità). La quota cantonale al finanziamento dell'AVS (3%) verrebbe quindi soppressa. Le misure correttive prospettate in materia di finanziamento, di prestazioni e di strutture dell'AVS non sono però in grado di ridurre considerevolmente il fabbisogno supplementare che risulterà dall'evoluzione demografica dopo il 2010.

L'assicurazione per l'invalidità (AI) contribuisce a garantire i mezzi d'esistenza alle persone divenute invalide fornendo loro prestazioni in contanti. L'AI versa pure contributi a istituzioni e organizzazioni. La Confederazione copre il 37,5 per cento delle spese dell'AI. L'aumento dei costi dell'AI, che va di pari passo con quello del numero di beneficiari, è dovuto all'allungamento della speranza di vita delle persone invalide, all'evoluzione demografica (rischio di invalidità accresciuto degli anziani), nonché alla diminuzione del numero di invalidi reinseriti nel circuito economico.

Per questa ragione la quarta revisione dell'AI (1a parte) ­ contro la quale è stato lanciato il referendum ­ prevede misure
di risparmio (soppressione del quarto di rendita e della rendita complementare) e un migliore controllo dei costi. Nel 1998 è stato inoltre effettuato un trasferimento di capitale dalle IPG (indennità per perdita di guadagno) all'AI. Anche l'AI fa parte integrante del progetto di NPF, che ha lo scopo di districare in modo possibilmente sistematico i compiti tra Confederazione e Cantoni. In questo senso la Confederazione dovrebbe assumere le prestazioni individuali dell'AI e i Cantoni assumere l'onere delle prestazioni collettive (si tratta di una novità). La quota cantonale al finanziamento dell'AVS (12,5%) verrebbe quindi soppressa.

Visto che dipendono dai bisogni e che sono finanziate per il tramite della fiscalità, le prestazioni complementari (PC) fanno parte integrante della previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità garantita dallo Stato. Esse contribuiscono a garantire i mezzi di esistenza ai beneficiari di rendite AVS e AI. La Confederazione partecipa nella misura del 25 per cento circa al finanziamento delle PC. Su richiesta le PC possono esser fornite in contanti. L'obbligo dei Cantoni di informare gli aventi diritto ­ introdotto nell'ambito della 3a revisione delle PC del 20 giugno 1997 ­ dovrebbe provocare un accresciuto ricorso a queste prestazioni. La NPF prevede un districamento dei compiti tra Confederazione e Cantoni. In questo senso la Confederazione dovrà finanziare l'offerta di base delle PC, mentre i Cantoni assumeranno nell'ambito delle case protette per anziani la quota di spese che supererà le spese di copertura dei bisogni vitali. Pertanto Confederazione e Cantoni assumeranno in parti uguali le spese in materia di PC. I sussidi destinati a ridurre i premi dell'assicurazione malattie delle 6882

persone a basso reddito hanno consentito di diminuire l'importo delle prestazioni complementari. L'aumento del numero di beneficiari di rendite AVS e AI dovrebbe provocare una nuova crescita delle spese per le PC che necessiterà una quota di finanziamento più importante da parte della Confederazione.

I sussidi versati ai Cantoni per ridurre i premi dell'assicurazione malattie delle persone a basso reddito costituiscono una misura correttiva che la politica sociale apporta all'attuale sistema del premio individuale dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, sistema che impone alle persone a basso reddito un onere superiore alla media. I sussidi in questione sono finanziati in ragione di due terzi dalla Confederazione e di un terzo dai Cantoni. Il volume dei sussidi della Confederazione è stabilito in funzione dell'evoluzione dei costi della salute (assicurazione di base) e tenendo conto della situazione delle finanze federali. Tale importo è messo a disposizione dei Cantoni che lo completano in funzione della chiave di ripartizione prevista e possono utilizzarlo a seconda dei loro bisogni. Per stabilizzare a media scadenza questi sussidi si tratterà in particolare di potenziare le misure volte a una riduzione dei costi della salute. Le prime misure sono integrate nella revisione parziale della legge sull'assicurazione malattie (LAMal). La revisione della LAMal comprende anche disposizioni complementari relative alla struttura dei sistemi di riduzione dei premi da parte dei Cantoni, disposizioni che prevedono il versamento di sussidi più elevati nell'ambito dell'assicurazione malattie. Anche questa revisione fa parte integrante della NPF, che prevede come sinora un sistema di cofinanziamento della Confederazione e dei Cantoni.

La Confederazione sostiene l'assicurazione contro la disoccupazione (AD) nelle situazioni straordinarie, assumendo il 5 per cento delle spese per il tramite di un contributo a fondo perso. Se i conti dell'AD sono deficitari, la Confederazione accorda inoltre mutui pari alla metà dell'importo della partita scoperta. Le spese dell'assicurazione sono elevate quando la situazione congiunturale è tesa. L'AD subisce un'ulteriore pressione a causa del ristagno della massa salariale e quindi delle entrate. Per quanto concerne il futuro, non è da escludere una disoccupazione
residua che potrebbe rendere difficile all'AD il rimborso di questi mutui senza la creazione di nuove entrate. Per questa ragione il programma di stabilizzazione 1998 (FF 1999 3) prevede una prima correzione delle prestazioni, come pure la continuazione e l'estensione delle misure straordinarie di finanziamento durante un periodo determinato. Un messaggio concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) sarà presentato alle vostre Camere entro il 2000. La revisione della LADI consentirà di definire il futuro ambito di finanziamento e le strutture assicurative che ne risulteranno.

Sono state esaminate le seguenti voci: 318.3600.001 318.3600.002 318.3600.003 318.3600.004 318.3600.053 705.3600.204 705.4200.201

Versamenti della Confederazione all'AVS Prestazione complementari all'AVS Versamenti della Confederazione all'AI Prestazioni complementari all'AI Sussidi ai Cantoni per ridurre i premi dell'assicurazione malattie delle persone a basso reddito Prestazioni della Confederazione all'AD Mutui della Confederazione all'AI

(cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1)

6883

501.42

Promovimento della costruzione di abitazioni

Le spese della Confederazione per il promovimento della costruzione di abitazioni si fondano sulla legge federale del 19 marzo 1965 per promuovere la costruzione di abitazioni (voce 725.3600.001). Tali misure sono di durata limitata, nel senso che i versamenti della Confederazione prenderanno probabilmente fine nel 2002.

La partecipazione della Confederazione alla ditta SAPOMP Construction de logements SA si iscrive nell'ambito di soluzioni volte a compensare le perdite in questo settore. SAPOMP SA ­ di cui la Confederazione è l'azionista unico ­ riprende gli immobili sussidiati dalla Confederazione che corrono il rischio di essere venduti al di sotto del loro valore a causa delle difficoltà di finanziamento. SAPOMP SA gestisce questi immobili finché la loro rivendita è possibile senza perdita su fideiussioni.

Una perizia ordinata nel dicembre 1998 presso una ditta esterna dall'AFF ha palesato che il ricorso alla SAPOMP SA ­ pur non indispensabile dal profilo della gestione aziendale ­ era nondimeno opportuno nell'ottica dell'economia generale, purché fosse garantita un'attività seria fondata su chiare direttive. I compiti e le responsabilità di questa società come pure i principi di politica aziendale dovranno essere definiti dalla Confederazione nell'ambito di un preciso mandato di prestazioni.

Sono state esaminate le seguenti voci: 725.3600.001 725.4200.003

501.43

Promovimento della costruzione di abitazioni Partecipazione SAPOMP Construction de logements SA

(cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1)

Assistenza

Settore dell'aiuto alle vittime Nel settore dell'aiuto alle vittime la Confederazione accorda ai Cantoni sussidi per l'istituzione di centri di consulenza (aiuto alla creazione) e per la formazione delle persone chi vi lavorano. L'importo dell'aiuto alla creazione ­ che rappresenta la quota più importante ­ è stato limitato a fine 1998. Visto il suo eccessivo ancoraggio legale, la chiave di ripartizione di questo aiuto ha impedito di tenere sufficientemente conto della scadenza di introduzione a livello cantonale, al punto che l'aiuto non è stato assegnato in funzione dei bisogni. Inizialmente si pensava che la Confederazione assumesse l'onere di un terzo delle spese dei Cantoni per la creazione dei centri. A causa della chiave di ripartizione limitata, i Cantoni che erano in ritardo hanno ricevuto mezzi che non potevano ancora utilizzare. In altri casi i sussidi di alcuni Cantoni si sono rivelati proporzionalmente troppo deboli. Questi Cantoni possono utilizzare ulteriormente tutti i mezzi a disposizione e completarli con sussidi propri conformemente alla chiave di ripartizione prevista.

Settore dell'asilo e dei rifugiati Nel settore dell'asilo e dei rifugiati la più forte quota di contributi concerne l'assistenza. Questi contributi servono al rimborso delle spese dei Cantoni per i richiedenti l'asilo e le ammissioni provvisorie, nonché al rimborso delle spese delle opere di assistenza per i rifugiati riconosciute come tali. L'importo degli indennizzi dipende anzitutto dal numero di persone che rientrano nell'ambito dell'asilo e dal 6884

livello di povertà del gruppo, ossia dal numero di assistiti e dall'importo dei forfait corrispondenti.

Le voci menzionate qui sotto inglobano più forfait: essi concernono l'assistenza e l'accompagnamento dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati (differenziati in funzione del sostegno accordato, dell'alloggio collettivo o individuale, dei forfait di assistenza), nonché le altre spese dei Cantoni e delle opere di assistenza (forfait per spese amministrative, forfait per spese di esercizio per la detenzione nel corso della fase preparatoria o in vista dell'allontanamento). I Cantoni possono chiedere alla Confederazione il prefinanziamento degli alloggi che mettono a disposizione dei richiedenti.

Nella misura del possibile gli indennizzi vincolati all'asilo sono versati sotto forma di forfait stabiliti in funzione di soluzioni a buon mercato. Questo modo di procedere consente di offrire ai Cantoni e alle opere di assistenza un certo margine di manovra, di incitarli alla scelta di soluzioni parsimoniose, di sgravare la Confederazione da taluni compiti di esecuzione e di diminuire le spese amministrative.

Per incoraggiare i ritorni volontari, gli importi sono versati alle persone che rientrano nel loro Paese, visto che l'aiuto è destinato ad agevolare il reinserimento sul posto. Coronato dal successo, il programma di aiuto a favore delle persone che rientrano in Bosnia ha completato l'aiuto individuale al reinserimento mediante aiuti strutturali destinati a soccorrere la popolazione sul posto.

Soltanto una cooperazione su scala internazionale può risolvere se non addirittura sopprimere la problematica delle migrazioni. Per questo motivo la Svizzera è impegnata in diverse organizzazioni internazionali.

In materia d'asilo i costi sono fortemente aumentati nel corso degli ultimi anni. Questo fatto è dovuto alla presenza di un numero crescente di persone che rientrano nell'ambito della legislazione sull'asilo.

La revisione totale della legge sull'asilo introduce numerose novità fondamentali. In questo senso, per evitare strutture parallele, le competenze in materia di assistenza dei rifugiati riconosciuti come tali passeranno alle opere di assistenza dei Cantoni.

Nel presente rapporto rinunciamo pertanto all'esame dettagliato di diverse voci di questo settore, limitandoci a una breve descrizione. Le
voci pertinenti sono presentate nell'allegato 1.

Settore del servizio civile I tre sussidi concessi nell'ambito del servizio civile sono stati esaminati. Visto che la legge sul servizio civile è entrata in vigore soltanto il 1° ottobre 1996, è prematuro volere riesaminare il sistema posto in atto, dacché le esperienze raccolte sinora sono insufficienti. Il versamento di aiuti finanziari della Confederazione agli stabilimenti di destinazione per sostenere progetti di protezione dell'ambiente e della natura è intervenuto soltanto a partire dal 1° gennaio 1998. Questa struttura ha lo scopo di consentire agli stabilimenti di destinazione di occupare persone obbligate al servizio civile attive nel settore dell'ambiente.

Le indennità versate dalla Confederazione a titolo di partecipazione alle spese occasionate dai corsi di introduzione al servizio civile intervengono soltanto se tale introduzione è effettuata da terzi e purché il ricorso a terzi occasioni spese particolari o il corso necessiti una speciale infrastruttura o speciali conoscenze. La concessione

6885

di questo aiuto ha lo scopo di evitare che gli stabilimenti di destinazione rinuncino all'impiego di personale per motivi di costi.

La Confederazione sostiene altresì le persone obbligate al servizio civile che a causa dal compimento di questo servizio si trovano in una situazione finanziaria difficile e non possono sopperire ai propri bisogni. In questi casi la Confederazione assume le spese di assistenza sotto forma di mutui che accorda ai Cantoni. L'assunzione di questo onere è però limitata nel tempo e interviene unicamente per prestazioni effettivamente versate. La persona al beneficio dell'assistenza deve successivamente rimborsare questi mutui alla Confederazione.

Sono state esaminate le seguenti voci: 318.3600.104 402.3600.005 415.3600.001 415.3600.002 415.3600.003 415.3600.004 415.3600.005 415.3600.006 415.3600.007 415.3600.008 415.3600.009 415.3600.010 415.3600.011 415.4600.001 701.3600.001 705.3600.203 705.3600.401 705.3600.601 705.3600.602 705.3600.603

6886

Fondo per danni causati dalle forze naturali e (cfr. allegato 1) istituzioni di pubblica utilità Contributi a vittime di crimini (cfr. allegato 1) Richiedenti l'asilo: indennità forfetarie versate (cfr. allegato 1) ai Cantoni per le loro spese amministrative Richiedenti l'asilo: indennità forfetarie (cfr. allegato 1) alle spese di audizione Rifugiati: contributi alle prestazioni (cfr. allegato 1) di assistenza Rifugiati: contributi alle spese di assistenza (cfr. allegato 1) delle opere di assistenza Rifugiati: contributi alle spese amministrative (cfr. allegato 1) dell'Ufficio centrale svizzero di aiuto ai rifugiati (USAR) Aiuto al ritorno e alla reintegrazione dei richie- (cfr. allegato 1) denti l'asilo e dei rifugiati Formazione del personale occupato nei centri (cfr. allegato 1) per rifugiati Rafforzamento della collaborazione internazio- (cfr. allegato 2) nale nei settori dell'asilo e dei rifugiati Spese d'esercizio, detenzione nella fase prepa- (cfr. allegato 1) ratoria o in vista dell'allontanamento Rimborso delle spese di assistenza destinate ai (cfr. allegato 1) richiedenti l'asilo Indennità versate ai Cantoni per gli agenti incari- (cfr. allegato 1) cati di preparare le decisioni Finanziamento dei centri di alloggio (cfr. allegato 1) per richiedenti l'asilo Informazione dei consumatori (cfr. allegato 1) Sistema di informazione in materia di colloca- (cfr. allegato 1) mento e di statistica del mercato del lavoro Organizzazione internazionale del lavoro (cfr. allegato 2) (OIT), Ginevra Indennità versate ai centri di destinazione (cfr. allegato 1) Corsi di introduzione al servizio civile (cfr. allegato 1) Rimborso di prestazioni finanziarie nei casi (cfr. allegato 1) di rigore

502

Trasporti

502.1

Evoluzione dei sussidi federali in ambito di trasporti Grafico 5

In milioni di franchi

7'000

Altri

6'000 5'000

Trasporti pubblici

4'000 3'000 2'000

Strade

1'000 70

75

80

85

90

91

92

93

94

95

96

97

Nel corso dei due anni qui considerati (1996 e 1997) i sussidi ai trasporti sono aumentati di 678 milioni, importo pari a una crescita annua del 5,7 per cento rispetto al 1995. I due principali settori di intervento dello Stato (strade e trasporti pubblici) hanno registrato evoluzioni opposte.

I sussidi ai trasporti pubblici sono aumentati di 877 milioni tra il 1995 e il 1997, importo pari a una crescita annua del 14 per cento. Quest'evoluzione è imputabile essenzialmente all'integrazione nel conto finanziario della Confederazione dei mutui alle FFS per la copertura delle loro spese di infrastruttura e dei mutui a favore di FERROVIA 2000. Un'interiore spiegazione di quest'evoluzione è costituita dall'entrata in vigore delle nuove norme di sovvenzionamento del traffico regionale ­ in particolare per il tramite dell'indennizzo concesso d'ora in poi alla Posta I sussidi alle strade hanno registrato un'evoluzione opposta, con una diminuzione annuale media del 3,6 per cento tra il 1995 e il 1997, ossia un calo di pressoché 200 milioni di franchi. I principali fattori di quest'evoluzione sono una congiuntura favorevole che ha consentito di aggiudicare i lavori di costruzione delle strade nazionali a condizioni interessanti e il ritardo preso da taluni progetti di strade principali.

Visto che si trovano in difficoltà finanziarie, i Cantoni hanno infatti ritardato la realizzazione di alcuni importanti progetti.

502.2

Principali basi legali

Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (RS 725.116.2) Legge federale dell'8 marzo 1960 sulle strade nazionali (RS 725.11) Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (LFerr; RS 742.101) 6887

Legge federale del 23 giugno 1944 sulle Ferrovie federali svizzere (CS 7 195), sostituita dal 1° gennaio 1999 dalla legge federale del 20 marzo 1998 (LFFS; RS 742.31) Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) Legge federale del 21 giugno 1991 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.40).

Dal 1995, anno di riferimento del primo rapporto sui sussidi, sono state adottate importanti revisioni, ossia: ­

502.3

legge del 20 marzo 1998 sulle ferrovie federali svizzere (LFFS; RS 742.31).

Scelta dei sussidi esaminati Tabella 10

Gruppi di compiti

Totale (1997) Numero di sussidi

Trasporti ­ Trasporti pubblici ­ Strade ­ Navigazione, navigazione aerea ­ Comunicazioni, astronautica

Parte esaminata (1997)

Importo (in 1000 fr.)

Numero di sussidi

%

45 6 492 221 11 3 811 332 19 2 569 081 10 25 907

13 2 2 6

29 18 11 60

32 270 0 76 0 3 175 0 13 529 52

3 60

15 490 18

5

85 901

Importo (in 1000 fr.)

%

Nel rapporto del 25 giugno 1977 abbiamo esaminato gran parte dei sussidi nel settore stradale. Nel presente rapporto esamineremo due nuovi sussidi, entrambi relativi al problema dell'intervento della Confederazione in ambito di catastrofi naturali.

In materia di trasporti pubblici, il rapporto del 25 giugno 1977 ha esaminato attentamente tutti i sussidi che non erano direttamente toccati da modifiche fondamentali delle basi legali. Da allora questo settore ha subìto profondi mutamenti. La prima fase della riforma delle ferrovie è entrata in vigore il 1° gennaio 1999, mentre la costruzione della trasversale alpina e il finanziamento delle grandi infrastrutture ferroviarie sono state oggetto di un rifacimento fondamentale. Sarebbe pertanto prematuro volere includere questi nuovi sussidi nel presente rapporto. Invece la presa in considerazione dei contributi alle organizzazioni internazionali ci ha consentito di studiare attentamente due sussidi di importo più che modesto.

Per quanto concerne il settore della navigazione, la nostra attenzione si è rivolta essenzialmente ai contributi alle organizzazioni internazionali. Visto che la LRTV è già in vigore da alcuni anni, è ora stato possibile procedere a un attento esame dei due principali sussidi che detta legge ha istituzionalizzato nel settore della comunicazione.

6888

502.4

Risultati dell'esame

502.41

Trasporti pubblici

I sussidi ai trasporti pubblici sono versati alle ferrovie e alle imprese che forniscono prestazioni su strada.

Come indicato più sopra, i sussidi che dipendono da riforme in corso sono esclusi dal campo d'esame. Tale esclusione concerne quindi in particolare i versamenti a favore delle FFS come pure quelli a favore dei grandi progetti ferroviari. D'altra parte, nell'ambito del rapporto sui sussidi del 25 giugno 1997, avevamo già analizzato i sussidi relativi al traffico di merci (voce 802.3600.002: indennizzo del trasporto combinato rotaia-strada; voce 802.4200.202: interventi nel traffico combinato, mutui; voce 802.4600.401: binari di raccordo; voce 802.4600.402: investimenti nel traffico combinato), al trasporto di veicoli (voce 802.3600.202), nonché il sostegno alle migliorie tecniche e all'utilizzazione di un altro mezzo di trasporto (voce 802.4600.101) Pertanto ci siamo soffermati sulle organizzazioni internazionali permanenti di trasporti pubblici alle quali partecipa la Svizzera. L'Ufficio federale dei trasporti versa sussidi a questo titolo soltanto all'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia, con sede a Berna. La partecipazione obbligatoria della Svizzera è calcolata in funzione dei chilometri inventariati dall'Ufficio e corrisponde all'incirca al 2,5 per cento delle spese di esercizio dell'Ufficio centrale, ossia a 76 000 franchi nel 1997.

Sono state esaminate le seguenti voci: 802.3600.301 802.4600.102

502.42

Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia, Berna Aiuto per la riparazione dei danni causati dalle forze naturali

(cfr. allegato 3) (cfr. allegato 1)

Strade

In campo stradale l'esame è stato limitato alle due sole voci «Altre strade» e «Intemperie». La Confederazione ha sussidiato il ripristino di strade danneggiate dalle intemperie del 1987 nei Cantoni di Berna, Uri, Svitto, Grigioni, Ticino e Vallese, e nel 1993 nei Cantoni del Ticino e del Vallese. Per quanto concerne le strade nazionali e le strade principali, i pagamenti figurano nelle voci corrispondenti. Si sono però dovute creare due nuove voci per le altre strade che normalmente non sono sussidiate dalla Confederazione.

Sono state esaminate le seguenti voci: 806.4600.004 806.4600.011

Altre strade, danni dovuti alle intemperie del 1987 Altre strade, danni dovuti alle intemperie, VS/TI 1993

(cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1)

6889

502.43

Navigazione aerea

Benché la legge sulla navigazione aerea offra tuttora la possibilità di concedere sussidi agli aeroporti sotto forma di mutui rimborsabili a tasso preferenziale, gli ultimi crediti di impegno concessi dalle vostre Camere a favore degli aeroporti risalgono al 1990. Tali mutui non sono stati esaminati nel rapporto del 1997 e non lo saranno neppure in questa sede.

La Confederazione è attiva finanziariamente in questo settore per il tramite del sostegno accordato al finanziamento di misure di sicurezza a bordo delle aeronavi svizzere o a terra, come la sorveglianza dell'imbarco nelle aeronavi svizzere presso aeroporti esteri suscettibili di presentare un pericolo. Questi compiti sono generalmente effettuati da distaccamenti delle polizie cantonali.

Conformemente al principio sancito dalla legge sui sussidi, vi proponiamo di stabilire la durata di validità di questi sussidi in dieci anni, di modo che le vostre Camere possano periodicamente pronunciarsi sull'opportunità della loro proroga.

Non stupisce d'altra parte che il settore dell'aviazione sia disciplinato da numerose istituzioni internazionali. La Svizzera è integrata in questo sistema e versa contributi obbligatori alle loro spese d'esercizio. La più importante di queste istituzioni è l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI). La quota della Confederazione alle spese d'esercizio dell'Organizzazione è stabilita in funzione del prodotto interno lordo e dell'importanza dell'aviazione civile svizzera. Tale chiave di ripartizione si applica anche alla partecipazione svizzera alla Conferenza europea dell'aviazione civile (CEAC). Essa si aggira sul 3 per cento del preventivo della Conferenza.

Sono state esaminate le seguenti voci: 803.3600.001 803.3600.002 803.3600.005

502.44

Sicurezza aerea nell'Atlantico Nord (cfr. allegato 3) Organizzazioni dell'aviazione civile internazio- (cfr. allegato 3) nale Misure di sicurezza (cfr. allegato 1)

Navigazione marittima e fluviale

Nei tre casi in esame di tratta di contributi obbligatori ai preventivi di organizzazioni per la copertura dello loro spese d'esercizio.

Come unica via di navigazione fluviale verso il mare, il Reno costituisce tuttora una via commerciale utilizzata per il trasporto di merci. La nostra partecipazione alla Commissione centrale del Reno (che si prefigge la salvaguardia dei grandi principi della navigazione renana, ossia la libertà di navigazione, la franchigia di diritti, ecc.)

e al Centro amministrativo della sicurezza sociale dei battellieri renani conserva intatta la sua ragione di essere. Il Centro amministrativo della sicurezza sociale dei battellieri renani è una suddivisione della Commissione centrale per la navigazione del Reno e ha il mandato di tutelare il rispetto dell'accordo sulla sicurezza sociale dei battellieri renani. L'accordo in questione ho lo scopo di garantire ai battellieri renani e ai membri delle loro famiglie la parità di trattamento in materia di assicurazioni sociali (AVS, AI, AD, ecc.) e garantisce loro il servizio delle prestazioni quando risiedono sul territorio di uno Stato contraente diverso da quello competente.

6890

Gli obiettivi dell'Organizzazione marittima internazionale (OMI) sono il miglioramento della sicurezza in mare e la prevenzione dell'inquinamento marino. Grazie alla sua partecipazione a questa Organizzazione, la Svizzera può vegliare affinché le navi che battono bandiera svizzera rispettino le norme in materia di sicurezza in mare e di prevenzione dell'inquinamento marino.

Sono state esaminate le seguenti voci: 201.3600.350 201.3600.351 318.3600.105

502.45

Commissione centrale del Reno, Strasburgo Organizzazione marittima internazionale, Londra Centro amministrativo della sicurezza sociale dei battellieri renani, Strasburgo

(cfr. allegato 3) (cfr. allegato 3) (cfr. allegato 3)

Comunicazioni

I radiodiffusori locali e regionali come pure i realizzatori di programmi e la ricerca sui media beneficiano di sussidi federali dal 1992. Le reti di radio e di televisione locali e regionali possono eccezionalmente fruire di una partecipazione al prodotto dei canoni riscossi per la radio e la televisione, purché la loro zona di diffusione non garantisca loro sufficienti possibilità di finanziamento e purché il loro programma sia di utilità pubblica. La Confederazione preleva inoltre un canone da parte dei diffusori di programmi radiotelevisivi e dei ridiffusori, canone destinato alla formazione dei realizzatori e al promovimento della ricerca sui media (media elettronici).

La Confederazione assegna contributi a diverse organizzazioni internazionali attive nel settore della radiodiffusione e dell'audiovisivo; essa versa in particolare 5 milioni di franchi all'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT); si tratta invero di una somma importante, ma essa comprende un contributo obbligatorio e un contributo volontario.

Sono state esaminate le seguenti voci: 808.3600.003 808.3600.004 808.3600.005

Formazione di professionisti del programma e della ricerca nel settore dei media Diffusori regionali e locali Contributi a organizzazioni internazionali

(cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 2)

6891

503

Agricoltura e alimentazione

503.1

Evoluzione dei sussidi federali in ambito di agricoltura e alimentazione Grafico 6

In milioni di franchi Ricerca e volgarizzazione, amministrazione

4'000

Miglioramento delle basi di produzione

3'500 3'000

Pagamenti diretti e misure sociali

2'500 2'000 1'500 1'000

Garanzia dei prezzi e dello smercio

500 70

75

80

85

90

91

92

93

94

95

96

97

Nel 1997 le spese della Confederazione per l'agricoltura e l'alimentazione ammontavano a 3'992 milioni, di cui 3707 milioni, pari al 94,5 per cento, corrispondevano a sussidi. Dal 1995 al 1997 si constata un aumento di 380 milioni, pari a una crescita dell'11,4 per cento rispetto al 1995.

Due opposte tendenze sottendono quest'evoluzione. Tra il 1995 e il 1997 le spese per garantire i prezzi e lo smercio sono diminuite di 176 milioni di franchi (­6,6% all'anno). Simultaneamente le spese per pagamenti diretti sono aumentate di 558 milioni, pari ad un aumento annuo del 15 per cento. Quest'evoluzione riflette la situazione indotta dalla prima fase della nuova politica agraria, ossia un trasferimento sui pagamenti diretti al posto dei redditi garantiti tramite il sostegno ai prezzi e allo smercio. Inoltre i pagamenti diretti di orientamento ecologico introdotti nel 1993 hanno registrato una forte progressione.

503.2

Principali basi legali

Legge federale del 3 ottobre 1951 concernente il promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale (RU 1953 1133); sostituita dal 1° gennaio 1999 dalla nuova legge sull'agricoltura, LAgr Legge federale del 21 dicembre 1960 sui prezzi delle merci protette e la cassa di compensazione dei prezzi delle uova e dei prodotti di uova (RU 1961 273); abrogata con l'entrata in vigore il 1° gennaio 1999 della nuova legge sull'agricoltura Decreto federale del 16 dicembre 19888 sull'economia lattiera (RU 1989 504 / RS 916.350.1); abrogato con l'entrata in vigore il 1° gennaio 1999 della nuova legge sull'agricoltura

6892

Legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate (Legge sull'alcool, LAlc; RS 680); l'entrata in vigore il 1° gennaio 199 della nuova legge sull'agricoltura abroga gli articoli interessati Decreto federale del 23 giugno 1989 sull'economia zuccheriera indigena (decreto sullo zucchero; RU 1989 1904 / RS 916.114.1); abrogato con l'entrata in vigore il 1° gennaio 1999 della nuova legge sull'agricoltura Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF; RS 836.1) Legge federale del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS 916.40) Dal 1995, anno di riferimento del primo rapporto sui sussidi, sono state adottate importanti revisioni, ossia: ­

503.3

legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (legge sull'agricoltura, LAgr; RS 910.1).

Scelta dei sussidi esaminati Tabella 11

Gruppi di compiti

Agricoltura e alimentazione ­ Garanzia dei prezzi e dello smercio ­ Pagamenti diretti e misure sociali ­ Miglioramento delle basi di produzione ­ Ricerca e volgarizzazione, amministrazione

Totale (1997)

Parte esaminata (1997)

Numero di sussidi

Importo (in 1000 fr.)

Numero di sussidi

%

Importo (in 1000 fr.)

%

47

3 706 731

17

36

2 298 067

62

20

1 159 255

6

30

432 433

37

10

2 377 112

5

50

1 858 835

78

11

123 738

4

36

1 186

1

6

46 626

2

33

5 613

12

Il primo rapporto sui sussidi del 25 giugno 1997 aveva consentito di analizzare 19 sussidi, per lo più tuttora esistenti, anche sotto l'impero della nuova legge del 29 aprile 1998. Si tratta soprattutto di contributi nei seguenti settori: ricerca e volgarizzazione, miglioramento delle basi di produzione (in particolare allevamento, bonifiche fondiarie, crediti di investimento), pagamenti diretti e misure sociali (p. es. partecipazione alle spese degli allevatori di bestiame nelle regioni montane, aiuto alle aziende).

Il presente rapporto pone l'accento sui sussidi che devono essere riorganizzati totalmente a mente della nuova legge sull'agricoltura. Si tratta soprattutto di misure destinate a garantire i prezzi e lo smercio (settore lattiero, colture) e dei pagamenti diretti.

6893

503.4

Risultati dell'esame

Il 29 aprile 1998 le vostre Camere hanno adottato la nuova legge sull'agricoltura, fondamento della politica agraria 2002. La nuova legge non prevede più la garanzia dei prezzi e dello smercio. I sussidi vincolati ai prodotti sono fortemente diminuiti e i prezzi sono ora maggiormente stabiliti in funzione della domanda e dell'offerta.

L'agricoltura svizzera potenzia simultaneamente il suo orientamento ecologico.

Il nostro Collegio ha fissato la data dell'entrata in vigore della nuova legge al 1° gennaio 1999, associandovi un nuovo assetto dei mezzi finanziari federali impiegati.

Per buona parte dei sussidi analizzati, la revisione della legge conclusa lo scorso anno rende superflua ogni proposta complementare.

503.41

Garanzia dei prezzi e dello smercio

La politica agraria 2002 modifica anzitutto il sostegno al mercato. A partire dal 1999 tutte le garanzie di prezzo e di smercio saranno soppresse, nel senso che i prezzi saranno d'ora in poi stabiliti in funzione del mercato. La riduzione delle spese concerne soprattutto l'economia lattiera.

Per il tramite di questa nuova legge, il legislatore ha dato un nuovo orientamento al sostegno ai prezzi e allo smercio. Per questo motivo la maggior parte dei sussidi analizzati non necessitano misure supplementari. L'unica proposta concerne il promovimento dell'utilizzazione di frutta (voce 707.3600.170), per la quale occorre stabilire obiettivi sotto forma di un mandato di prestazioni assegnato alle organizzazioni interessate.

Sono state esaminate le seguenti voci: 701.3600.301 707.3600.101 707.3600.162 707.3600.164 707.3600.170 707.3600.171

503.42

Sussidi per uova indigene Smercio del burro Smercio del raccolto di semi oleaginosi Trasformazione delle barbabietole da zucchero Promovimento dell'utilizzazione dei frutti Promovimento dell'utilizzazione del raccolto di patate

(cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1)

Pagamenti diretti e misure sociali

La nuova legge sull'agricoltura modifica completamente il sistema dei pagamenti diretti analizzato nel presente rapporto. D'ora in poi viene effettuata una differenziazione tra i pagamenti diretti generali e quelli ecologici. I pagamenti diretti generali indennizzano prestazioni di interesse generale, come la garanzia dell'approvvigionamento, la conservazione del paesaggio rurale e il popolamento centralizzato.

Essi sono calcolati non soltanto in funzione delle superfici, bensì del numero di animali. Sono poi assegnati separatamente contributi di superficie e per la custodia di animali che consumano foraggio grezzo (bovini, equini, ovini e caprini). Esistono inoltre contributi supplementari per le zone di collina e di montagna, destinati alla custodia degli animali e alla valorizzazione delle declività. Anche le condizioni di produzione difficili sono prese in considerazione. Per quanto concerne i pagamenti diretti ecologici, essi si suddividono in contributi ecologici e contributi di estivazio6894

ne assegnati alle aziende di alpeggio adeguate alle condizioni naturali. I contributi ecologici sono segnatamente destinati a indennizzare prestazioni particolari a favore dell'ecologia e della produzione di animali da reddito.

In futuro i contadini che auspicano l'ottenimento di pagamenti diretti dovranno fornire la prova delle prestazioni ecologiche richieste: congrua detenzione degli animali da reddito, quota adeguata di superfici di compensazione ecologica, bilancio di concimazione equilibrato, avvicendamento disciplinato delle colture, compattazione del suolo e ruscellamento dei concimi e selezione e utilizzazione mirata dei prodotti per il trattamento delle piante.

Considerato il nuovo orientamento dei pagamenti diretti introdotto dalla nuova legge, la maggior parte delle voci esaminate non necessita alcuna proposta supplementare. In un primo tempo si tratterà di raccogliere un minimo di esperienze prima di pronunciarsi sull'efficacia delle nuove forme di sovvenzionamento.

In materia di provvedimenti sociali, gli assegni famigliari nell'agricoltura (voce 318.3600.101) rivestono un'importanza particolare. La tendenza è di concedere un assegno a ogni figlio di lavoratore agricolo o di piccolo paesano a basso reddito.

Questi assegni rappresentano una quota importante del bilancio del beneficiario.

Nell'ambito del progetto NPF si sta studiando la possibilità di affidare alla Confederazione l'insieme degli assegni famigliari. Un'iniziativa parlamentare postula anch'essa una soluzione a livello federale per tutti questi assegni. Si tratterebbe allora di ristrutturare l'insieme del sistema degli assegni famigliari, compresi quelli nell'agricoltura.

Sono state esaminate le seguenti voci: 318.3600.101 707.3600.166 707.3600.209 707.3600.210 707.3600.211

503.43

Assegni famigliari nell'agricoltura Misure di orientamento della produzione vegetale Supplemento di prezzo versato sul latte trasformato in formaggio Contributi ecologici Pagamenti diretti complementari

(cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1)

Miglioramento delle basi di produzione

L'analisi è stata estesa alle quattro voci relative alle spese della Confederazione per il miglioramento delle basi di produzione. Due voci concernono contributi obbligatori versati a organizzazioni internazionali attive nel settore della protezione delle piante e della lotta contro le epizoozie. Per la Svizzera è fondamentale partecipare a queste organizzazioni.

Le spese relative alle misure in favore della coltura frutticola (voce 707.3600.011) sono destinate ad adeguare la produzione alle possibilità di smercio nonché a raccogliere i dati statistici necessari. In virtù della nuova legge sull'agricoltura soltanto il rilevamento di dati statistici apre il diritto al sussidio. Occorrerà quindi verificare l'opportunità di affidare questo mandato all'Ufficio federale di statistica.

Per quanto concerne i sussidi per il servizio sanitario degli animali (voce 720.3600.003), il riesame ha consentito di concludere che i mandati di prestazioni contribuirebbero al potenziamento dell'efficacia dei mezzi federali impiegati.

6895

Sono state esaminate le seguenti voci: 707.3600.011 707.3600.502

Misure a favore della coltura frutticola Organizzazione internazionale per la protezione delle piante, Zurigo Contributi a organizzazioni internazionali Sussidi ai servizi sanitari per animali

720.3600.002 720.3600.003

503.44

(cfr. allegato 1) (cfr. allegato 3) (cfr. allegato 3) (cfr. allegato 1)

Ricerca e volgarizzazione, amministrazione

I sussidi ai servizi di ispezione e di consulenza in materia di economia lattiera (voce 707.3600.006) costituiscono l'essenziale delle spese analizzate nel settore della consulenza. Esse devono consentire di garantire un latte possibilmente di alta qualità.

La Confederazione non assume che una parte delle spese totali; il resto è a carico dei Cantoni e delle persone direttamente interessate. Il progetto di NPF consente di riesaminare l'impegno della Confederazione in questo ambito.

I sussidi per la ricerca nel settore della lotta contro le epizoozie (voce 720.3600.001) consentono l'acquisizione delle conoscenze scientifiche indispensabili all'elaborazione di leggi e di ordinanze. L'utilità di questi sussidi non è affatto contestata. Si tratterà nondimeno di esaminare l'opportunità di una distinzione più marcata tra la ricerca su mandato (voce del gruppo 31) e i contributi di ricerca (voce del gruppo 36).

Sono state esaminate le seguenti voci: 707.3600.006

Servizio di ispezione e di consulenza in materia (cfr. allegato 1) di economia lattiera Sussidi per la ricerca (cfr. allegato 1)

720.3600.001

504

Formazione e ricerca fondamentale

504.1

Evoluzione dei sussidi federali in ambito di formazione e di ricerca fondamentale Grafico 7

In milioni di franchi

2'000

Insegnamento primario e secondario, diversi

1'800 1'600

Formazione professionale e scuole di ingegneri

1'400 1'200 1'000

Ricerca fondamentale

800 600 400

Università

200 70

6896

75

80

85

90

91

92

93

94

95

96

97

I sussidi nel settore della formazione e della ricerca fondamentale comprendono i sussidi federali concessi per l'aiuto alle università cantonali, i contributi alla ricerca fondamentale e quelli per la formazione professionale. Essi inglobano altresì contributi di minore importanza, destinati all'insegnamento primario e secondario, nonché altri piccoli sussidi non classificabili nei tre settori menzionati qui sopra.

Il settore delle università è in piena fase di ristrutturazione, sia a livello cantonale che federale. Alcune nuove leggi cantonali conferiscono maggiore autonomia alle università. A partire dal 1° gennaio 2000 i PF saranno gestiti tramite un mandato di prestazioni e disporranno di una contabilità propria. Anche la Confederazione sta riorganizzando l'aiuto alle università cantonali. Con molta probabilità tale aiuto sarà disciplinato a partire dal 2000 dalla nuova legge sull'aiuto alle università, che verrà sottoposta alle vostre Camere contemporaneamente alle richieste di credito per il periodo budgetario 2000-2003 (messaggio del 25 novembre 1998). La nuova legge ha lo scopo di potenziare il coordinamento a livello nazionale, segnatamente con i politecnici e le scuole universitarie professionali e di migliorare l'efficacia sviluppando la concorrenza tra università sempre più autonome. Si prevede in particolare di tenere conto del dinamismo di ogni istituto per calcolare l'importo del contributo di base.

L'aiuto federale alla ricerca opera una distinzione tra la ricerca fondamentale e la ricerca applicata, anche se il limite non è sempre chiaro. La ricerca applicata è classificata in funzione dei suoi diversi settori di applicazione (p. es. trasporti, energia, agricoltura, ecc.). Con una sola eccezione, i contributi svizzeri agli organismi internazionali di ricerca sono classificati nella ricerca fondamentale; solo i mezzi assegnati alle attività facoltative dell'ESA sono considerati destinati alla ricerca applicata.

In ambito di formazione professionale si constata un leggero calo delle spese della Confederazione tra il 1996 e il 1997. Il calo in questione è dovuto alle misure di risparmio prese dai Cantoni. Infatti essi hanno ridotto le loro spese in materia, riducendo nel contempo il sussidio federale calcolato pro rata. D'altra parte, il calo registrato è dovuto al riporto in
ambito di riorganizzazione delle scuole universitarie professionali (la maggior parte delle volte trasformate in scuole superiori) che, tra il 1998 e il 2003, occasionerà alla Confederazione un aumento di spese dell'ordine di 600 milioni di franchi. Grazie alle scuole universitarie professionali si prospettano importanti modifiche strutturali in ambito di formazione. Visto che queste scuole integreranno il settore delle università, i sussidi federali che sono loro attribuiti passeranno dalla formazione professionale al settore universitario, provocando contemporaneamente uno spostamento dei mezzi corrispondenti. Si prevede ulteriormente di riunire tutte le scuole specializzate in una legge federale sull'aiuto alle università per garantirne il coordinamento a livello nazionale.

La punta registrata nel 1995 nel settore dell'insegnamento primario e secondario (70 milioni di franchi) è dovuta al bonus degli investimenti, che concerneva anche gli edifici scolastici.

504.2

Principali basi legali

Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (legge sui PF; RS 414.110)

6897

Legge federale del 22 marzo 1991 sull'aiuto alle università (legge sull'aiuto alle università, LAU; RS 414.20) Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla ricerca (legge sulla ricerca, LR; RS 420.1)

504.3

Scelta dei sussidi esaminati Tabella 12

Gruppi di compiti

Totale (1997)

Parte esaminata (1997)

Numero di sussidi

Importo (in 1000 fr.)

Numero di sussidi

%

Importo (in 1000 fr.)

%

68

1 704 770

24

35

351 775

21

13 23 22 10

560 332 576 738 521 564 46 136

3 13 4 4

23 57 18 40

17 593 306 900 12 895 14 387

3 53 2 31

Formazione e ricerca fondamentale ­ Università ­ Ricerca fondamentale ­ Formazione professionale ­ Scuole di formazione generale e altri compiti d'insegnamento

Il presente rapporto ha consentito di analizzare un terzo dei 68 sussidi per la formazione e la ricerca, quota che rappresenta il 21 per cento dei mezzi federali assegnati a questo titolo. Nondimeno, rispetto al primo rapporto, la ricerca costituisce in questa sede la parte più importante (53%), visto che oltre a tutti i pagamenti diretti ai partecipanti svizzeri ai progetti dell'UE vengono esaminati tutti gli organismi internazionali di ricerca, come per esempio il CERN e l'ESA.

504.4

Risultati dell'esame

504.41

Università

Per quanto concerne le università, il rapporto sui sussidi del 25 giugno 1997 aveva già consentito di esaminare i sussidi più importanti dal profilo finanziario. Ne erano però stati esclusi i sussidi assegnati in virtù della legge sui PF, nonché il programma speciale di promovimento delle nuove leve, fondato sull'articolo 12 della legge sull'aiuto alle università (LAU).

Il programma in questione era stato lanciato nel corso dell'anno accademico 19921993 in considerazione dei numerosi pensionamenti previsti ed è di grande utilità per garantire una sostituzione di qualità nel corpo accademico e per promuovere l'accesso delle donne alle cattedre universitarie. I contributi straordinari devono però essere limitati; nel nostro messaggio del 25 novembre 1998 sul promovimento della formazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2000-2003 abbiamo pertanto proposto di concludere il programma nel corso dell'anno accademico 20032004. Successivamente incomberà al Fondo nazionale svizzero riprendere il testimone (ovviamente con l'ausilio di mezzi federali) con un contributo ordinario aumentato in modo conseguente.

6898

Nel settore dei PF le borse e i prestiti sono versati sussidiariamente alle borse cantonali e sono in gran parte previsti specificamente per la formazione continua. Il progetto di NPF prevede la soppressione di questi contributi federali (con l'eccezione delle borse versate ai borsisti stranieri in Svizzera).

Per concludere, il versamento di sussidi per gli alloggi degli studenti ha consentito di migliorare la situazione degli studenti dei due PF. I consigli delle fondazioni «Stiftung für studentisches Wohnen» e «Fondation Maison pour étudiants» chiedono al consiglio dei PF di pronunciarsi su progetti concreti. Non si tratta unicamente di riesaminare i bisogni in materia, bensì di ipotizzare l'apertura di questo mercato a terzi.

Sono state esaminate le seguenti voci: 327.3600.015 329.3600.001 329.3600.002

504.42

Programma speciale per la formazione professio- (cfr. allegato 1) nale dei giovani Borse di studio (cfr. allegato 1) Alloggi per studenti (cfr. allegato 1)

Ricerca fondamentale

In questo settore l'oggetto di esame consiste soprattutto nei contributi concessi alle organizzazioni e ai programmi internazionali di ricerca. Tali organizzazioni e programmi promuovono la cooperazione a livello mondiale. Occorre quindi partecipare a queste organizzazioni e programmi, non soltanto nell'ottica dei ricercatori svizzeri ­ che possono in tal modo accedere ai lavori dei loro colleghi esteri ­, ma anche dal profilo della politica di integrazione. I contributi della Confederazione si fondano di norma su accordi di diritto internazionale pubblico. In virtù dell'articolo 16 della legge sulla ricerca il Consiglio federale ha la facoltà di concludere accordi di cooperazione scientifica internazionale entro i limiti dei crediti concessi.

La Svizzera è uno degli Stati di sede del CERN, il laboratorio europeo della fisica delle particelle fondato nel 1953. Essa è pertanto particolarmente interessata al successo del nuovo grande «collisionatore hadronico» (Large Hadron Collider, LHC) in corso di costruzione, che dovrà garantire l'avvenire del CERN. A livello mondiale il CERN è alla punta dei laboratori della fisica delle alte energie. Pertanto esso costituisce anche un datore di lavoro interessante per i fisici nucleari.

L'Agenzia spaziale europea (ESA) ha preso la successione dell'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche (ESRO), di cui la Svizzera era membro sin dal 1963. Il programma dell'ESA comprende attività obbligatorie e facoltative; la quota delle risorse finanziarie assegnate dalla Confederazione a questo programma di base è destinata alla ricerca fondamentale, mentre il saldo dei mezzi finanziari è riservato alla ricerca applicata. Per il nostro Paese questa partecipazione è parimenti interessante dal profilo economico, visto che il 75-80 per cento del contributo svizzero ritorna sotto forma di mandati o di ordini.

Dal 1981 la Svizzera è membro dell'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe (ESO). Scopo dell'ESO è la costruzione, l'equipaggiamento e l'esercizio di un osservatorio astronomico situato nell'emisfero sud, nonché il promovimento della cooperazione nel settore della ricerca astronomica.

Nel 2001 dovrebbe essere ultimata la costruzione del più grande telescopio del

6899

mondo (VLT, Very Large Telescope). Visto che il nostro Paese è membro di questa organizzazione, i ricercatori svizzeri hanno accesso ai telescopi dell'ESO.

La Svizzera collabora dal 1979 con la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM). Tale cooperazione è fondata su un accordo speciale di durata illimitata. Dal 1983, l'EURATOM sviluppa l'installazione di ricerca Joint European Torus (JET), che gestisce il più moderno impianto di fusione termonucleare controllata.

Il contributo all'EURATOM è imputato dal 1995 alla voce «Cooperazione tecnologica in Europa in materia di ricerca e di sviluppo» (voce 327.3600.304). Il contributo comprende altresì l'80 per cento del budget dello JET. Il saldo del 20 per cento è versato a titolo di contributo associativo (voce 327.3600.302).

Dal 1988 la Svizzera è membro del Laboratorio europeo di irradiamento sincrotronico (ESRF) che mette a disposizione dei ricercatori raggi di energia, intensità e precisione mai raggiunte sinora. La Svizzera partecipa con un contributo minimo del 4 per cento al budget dell'ESRF.

Il nostro Paese coopera d'altra parte con l'Istituto Max von Laue ­ Paul Langevin (ILL) che sfrutta una fonte di neutroni per lavori di ricerca nel settore della fisica dei solidi, delle scienze dei materiali, della chimica, della biologia, nonché della fisica nucleare e della fisica fondamentale. In virtù dell'articolo 16 della legge sulla ricerca il nostro Collegio ha concluso un accordo con l'ILL. Il contributo della Confederazione è composto di un contributo di base e di un contributo di utilizzazione. Successivamente alla messa in esercizio della fonte di neutroni a «spalliazione» (SINQ) dell'Istituto Paul Scherrer, dovrebbe intervenire un trasferimento di esperienze alla SINQ, ragione per la quale il contributo versato all'ILL dovrebbe diminuire in futuro.

Nel presente rapporto sono stati altresì esaminati i contributi diretti ai ricercatori del programma quadro di ricerche dell'UE, i contributi ai programmi prioritari del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNRS) e ai dizionari nazionali.

Finché gli accordi bilaterali con l'UE non saranno entrati in vigore, la Confederazione sosterrà mediante pagamenti diretti i partecipanti svizzeri ai progetti dei programmi quadro dell'UE. Il contributo della Confederazione è versato in
virtù dell'articolo 16 della legge sulla ricerca. La partecipazione dei ricercatori svizzeri è resa possibile dall'accordo quadro del 1986 sulla cooperazione scientifica e tecnica tra la Svizzera e la CE. Successivamente all'adozione degli accordi con l'UE i partecipanti ai progetti saranno sostenuti dalla Svizzera conformemente a criteri corrispondenti a quelli dell'UE. I ricercatori svizzeri subiscono nondimeno taluni inconvenienti, nel senso che non potranno affatto influenzare la struttura dei programmi quadro, essere rappresentati in seno al comitato di gestione dei programmi né tanto meno avere un accesso garantito ai risultati della ricerca in altri progetti. Dopo l'entrata in vigore degli accordi bilaterali la Confederazione verserà il proprio contributo di membro all'UE, mentre l'UE rimunererà dal canto suo i partecipanti ai progetti.

I programmi prioritari (PP) del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNRS) sono stati introdotti nel 1992 in virtù dell'articolo 16 capoverso 5 della legge sulla ricerca. Parallelamente ai PP del FNRS sono stati lanciati i PP del Consiglio dei PF. Questi ultimi non sono però sovvenzionati e non rientrano quindi nell'ambito del presente rapporto. Nel nostro messaggio del 25 novembre 1998 sul promovimento della formazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 20002003 abbiamo chiesto alle vostre Camere l'abbandono dei PP e l'introduzione di 6900

poli nazionali di ricerca (PNR), destinati a tenere conto delle lacune constatate nei PP. Con l'eccezione del programma «Domani la Svizzera» (lanciato soltanto nel 1996), i PP del FNRS dovrebbero giungere rapidamente a conclusione nel corso del prossimo periodo di sovvenzionamento.

I quattro dizionari nazionali sono in parte sussidiati sin dal 19° secolo. Dalla sua entrata in vigore, la legge sulla ricerca costituisce la base legale in questo ambito. Il sussidio è versato all'Accademia svizzera delle scienze umane e sociali (ASSHS), che ha ripreso il progetto del Fondo nazionale svizzero. Si propone in questa sede di valutare i dizionari, di controllare l'efficacia e la produttività della redazione e di limitare nel tempo il sostegno della Confederazione. Conformemente all'articolo 7 della legge sui sussidi, la limitazione nel tempo dovrebbe essere prevista per gli aiuti finanziari. Una simile limitazione sembra opportuna tenuto conto della durata di sostegno della Confederazione. Occorre inoltre esaminare la possibilità di un'eventuale partecipazione finanziaria dei Cantoni o di terzi a questo compito.

Sono state esaminate le seguenti voci: 201.3600.302 201.3600.303 201.3600.304 201.3600.305 201.3600.306 310.3600.403 327.3600.116 327.3600.117 327.3600.302 327.3600.303 327.3600.304 327.3600.312 703.3600.401

504.43

Laboratorio europeo per la fisica delle particelle (cfr. allegato 3) CERN Biologia molecolare europea (cfr. allegato 3) Commissione internazionale per la ricerca scien- (cfr. allegato 3) tifica del Mare Mediterraneo (CIESM) Agenzia spaziale europea (ESA), Parigi (cfr. allegato 2) Organizzazione europea per le ricerche astrono- (cfr. allegato 3) miche nell'emisfero australe Investigazione geologica del territorio nazionale (cfr. allegato 1) Programmi prioritari del Fondo nazionale svizze- (cfr. allegato 1) ro Dizionari nazionali (cfr. allegato 1) Contratto d'associazione JET (cfr. allegato 3) Laboratorio europeo di irradiamento sincrotroni- (cfr. allegato 3) co e Istituto von Laue-Langevin Cooperazione tecnologica in materia di ricerca e (cfr. allegato 1) di sviluppo Programma scientifico Frontiere umane (cfr. allegato 3) EUREKA, segreteria (cfr. allegato 3)

Formazione professionale

Come menzionato nel rapporto del 25 giugno 1997, il settore della formazione professionale è in piena mutazione. La politica della Confederazione deve tenere conto di questo fenomeno. Durante il primo semestre del 1999 sarà posta in consultazione una revisione della legge sulla formazione professionale, che non entrerà probabilmente in vigore prima del 2003. Nell'ambito di questa revisione si dovrà altresì disciplinare l'orientamento del contributo della Confederazione alla formazione professionale dei guardaboschi.

In ambito di navigazione aerea, la Confederazione promuove la formazione preliminare in vista dell'accesso alla professione di pilota di linea o di pilota militare. In questo senso il Club aeronautico svizzero è stato incaricato di dirigere amministrati-

6901

vamente i corsi. Il sussidio copre la totalità dei costi, con l'eccezione di talune spese sopportate dai partecipanti.

Nel settore della formazione dei marinai, è stato esaminato il sussidio di lieve entità versato durante il periodo di formazione a titolo di contributo alle spese di alloggio, sussistenza, materiale didattico e premi per l'assicurazione malattie e infortuni.

Sono state esaminate le seguenti voci: 201.3600.501 310.3600.401 707.3600.005 803.3600.004

504.44

Formazione dei marinai Formazione professionale Centro internazionale di studi agrari (CIEA) Altri corsi di formazione aeronautica affidati a terzi

(cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1)

Scuole di formazione generale e altri compiti d'insegnamento

Dall'anno accademico 1995-1996 la Svizzera non può più partecipare ufficialmente ai programmi europei di formazione. La partecipazione a diversi programmi è attualmente possibile nell'ambito di una cosiddetta partnership tacita. Nondimeno sosteniamo una piena partecipazione ai programmi dell'UE. Anche nel contesto di un trattato la Svizzera conserva le sue competenze di scelta del sistema di formazione e di formazione professionale.

Sono state esaminate le seguenti voci: 201.3600.151 201.3600.300 327.3600.305 327.3600.309

Ufficio internazionale della maturità, Ginevra UNESCO, Parigi Ufficio internazionale dell'insegnamento (BIE), borse per documentaristi specializzati Programmi delle CE di promovimento della formazione e della mobilità

(cfr. allegato 1) (cfr. allegato 3) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1)

505

Relazioni con l'estero

505.1

Evoluzione dei sussidi federali in ambito di relazioni con l'estero

I sussidi versati nell'ambito delle relazioni con l'estero comprendono le prestazioni a favore dell'aiuto allo sviluppo e le spese sostenute per le relazioni politiche ed economiche della Svizzera con l'estero.

Nel 1997 le spese complessive della Confederazione per le relazioni con l'estero ammontavano a 2'042 milioni di franchi, somma pari al 4,6 per cento dell'insieme delle uscite del bilancio federale. I sussidi rappresentano una percentuale del 72 per cento dell'insieme delle spese consacrate a questo settore, ossia 1'460 milioni di franchi. L'aiuto allo sviluppo e l'aiuto ai Paesi dell'Est ­ le cui prestazioni rientrano interamente nell'ambito dei sussidi ­ costituivano nel 1997 l'87 per cento di questo importo. Rispetto a tutti gli altri sussidi versati dalla Confederazione, la quota consacrata alle relazioni con l'estero è del 5,4 per cento.

6902

Grafico 8 In milioni di franchi

1'800 1'600 1'400

Relazioni economiche, altre relazioni

1'200

Relazioni politiche

1'000 800

Aiuto allo sviluppo

600 400 200 70

75

80

85

90

91

92

93

94

95

96

97

Complessivamente le spese totali per le relazioni con l'estero hanno registrato una fase di stabilizzazione nel 1995 e addirittura un leggero calo nel 1997.

Quest'evoluzione è stata principalmente influenzata da una leggera diminuzione delle prestazioni in materia di aiuto allo sviluppo e più precisamente da una diminuzione delle spese in materia di politica economica e commerciale a favore dei Paesi in sviluppo. Il volume dell'aiuto allo sviluppo espresso in per cento del PIL ha quindi proseguito la sua fase di ristagno, processo iniziato sin dagli anni Novanta.

A livello di relazioni politiche si constata dall'inizio degli anni Novanta una crescita relativamente sostenuta dei sussidi. Anzi, nel 1995 si è assistito a una forte accelerazione nel settore delle campagne a favore del mantenimento della pace e della sicurezza. Sono state inoltre ulteriormente potenziate le misure per tutelare il ruolo della Svizzera e più particolarmente di Ginevra come ospite di organizzazioni internazionali.

Dal 1995 i sussidi per le relazioni economiche registrano un calo. Le principali cause di questa diminuzione vanno ravvisate nei versamenti elevati all'AELS (dal momento che il contributo di 11 milioni di franchi versato nel 1995 per il fondo di pensione dell'organizzazione rivestiva un carattere unico), nonché in una riduzione delle quote annue alla Banca europea di ricostruzione e di sviluppo (BERS).

505.2

Principali basi legali

Legge federale del 6 ottobre 1989 che assegna un contributo all'Ufficio svizzero per l'espansione commerciale (USEC; RS 946.15) Legge federale del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0) Legge federale del 4 ottobre 1991 concernente la partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods (RS 979.1)

6903

Decreto federale del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati d'Europa dell'Est (FF 1995 II 343)

505.3

Scelta dei sussidi esaminati Tabella 13

Gruppi di compiti

Totale (1997)

Parte esaminata (1997)

Numero di sussidi

Importo (in 1000 fr.)

Numero di sussidi

%

Importo (in 1000 fr.)

%

72 24 34 14

1 455 784 1 121 797 203 522 130 465

45 16 17 12

63 67 50 86

689 408 628 245 28 334 32 829

47 56 14 25

Relazioni con l'estero ­ Aiuto allo sviluppo ­ Relazioni politiche ­ Relazioni economiche

Nell'ambito del primo rapporto sui sussidi soltanto il 25 per cento dei sussidi nel settore delle relazioni con l'estero sono stati esaminati, ma si trattava però di sussidi importanti che rappresentavano il 50 per cento degli importi versati annualmente.

In materia di relazioni con l'estero 45 sussidi sono stati esaminati nell'ambito della seconda fase, totale pari a poco più del 60 per cento dei sussidi di questo settore. I sussidi esaminati rappresentano nondimeno il 47 per cento degli importi versati nel 1997. Se vi si aggiungono i 18 sussidi esaminati nel corso della prima fase, l'esame complessivo avrà portato sul 90 per cento circa dei contributi in ambito di relazioni con l'estero.

505.4

Risultati dell'esame

505.41

Aiuto allo sviluppo e ai Paesi dell'Est

A causa della similitudine dei metodi di concessione dell'aiuto, esamineremo sotto questo punto ­ come già nell'ambito del primo rapporto ­ anche gli aiuti ai Paesi dell'Est, benché essi facciano parte di due altri sottogruppi, ossia quello delle «Relazioni politiche» per le misure di cooperazione tecnica e quello delle «Relazioni economiche» per le misure di aiuto finanziario.

Nell'ambito del primo rapporto, le prestazioni di aiuto allo sviluppo e di aiuto ai Paesi dell'Est erano state peraltro esposte in modo dettagliato quanto ai loro obiettivi e alla loro portata. Pertanto rinunciamo a una simile esposizione in questa sede.

Per quanto concerne la cooperazione tecnica, il primo rapporto aveva analizzato la maggior parte dell'aiuto bilaterale, ossia l'aiuto a campagne e progetti specifici, che rappresenta il 45 per cento circa dell'aiuto allo sviluppo complessivo. In materia di aiuto bilaterale rimanevano da esaminare le prestazioni di aiuto umanitario, le misure di politica economica e commerciale in ambito di cooperazione allo sviluppo, ossia i doni di aiuto finanziario e le misure di sdebitamento. La seconda fase di esame è stata più particolarmente orientata sull'aiuto multilaterale, ovvero sui contributi generali alle organizzazioni internazionali come gli organismi sussidiari dell'ONU e sui contributi alle istituzioni di Bretton Woods.

6904

I motivi che hanno indotto l'adesione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods sono esposti nel messaggio del 15 maggio 1991 (FF 1991 II 949).

Gli altri grandi orientamenti strategici concernenti l'aiuto allo sviluppo e ai Paesi dell'Est sono stati stabiliti sin dal 1995 e figurano nei seguenti documenti: ­

messaggio del 31 maggio 1995 concernente la partecipazione della Svizzera all'aumento del capitale delle banche interamericana, asiatica ed africana di sviluppo, nonché della Società interamericana d'investimento e dell'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti (FF 1995 III 989);

­

messaggio del 29 maggio 1996 concernente la continuazione del finanziamento e il riorientamento dei provvedimenti economici e commerciali di cooperazione allo sviluppo (FF 1996 III 661);

­

messaggio del 20 novembre 1996 per la continuazione dell'aiuto umanitario internazionale accordato dalla Confederazione (FF 1997 I 1181);

­

messaggio del 19 agosto 1998 sul proseguimento della cooperazione rafforzata con l'Europa orientale e la CSI (FF 1998 3941);

­

messaggio del 7 dicembre 1998 concernente la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo (FF 1999 1477), attualmente sottoposto alle vostre Camere.

Per quanto concerne la cooperazione tecnica, l'aiuto allo sviluppo e l'aiuto ai Paesi dell'Est dipendono dalla DSC (DFAE). Dipendono in vece di massima dall'UFEE (DFE) per quanto concerne l'aiuto finanziario. Di fatto però la delimitazione a livello di competenze e di strumenti e attività non può sempre essere così chiara tanto che in numerosi settori le responsabilità sono comuni e complementari le misure dei due Dipartimenti.

Conformemente al nostro decreto del 29 ottobre 1997 ­ adottato nell'ambito della riforma del Governo e dell'amministrazione ­ i due Dipartimenti/Uffici in questione hanno ricevuto il mandato di potenziare il coordinamento, di conformarsi alle nuove norme di ripartizione delle competenze in materia di aiuto bilaterale e multilaterale e di effettuare entro la fine del 1999 una valutazione delle misure prese allo scopo di: ­

meglio delimitare i loro rispettivi campi d'azione e di evitare in tal modo i doppioni,

­

aumentare la flessibilità necessaria nell'utilizzazione degli strumenti (in particolare per quanto concerne l'aiuto ai Paesi dell'Est), e

­

migliorare la cooperazione tra i due Uffici competenti per garantire un migliore coordinamento.

Visto che numerose osservazioni fatte all'atto dell'esame delle voci interessate rientrano nel mandato di cui sopra, rinunciamo a riproporle in questa sede. Risulta dall'esame delle misure di politica economica e commerciale e più in particolare dei doni di aiuto finanziario che le procedure di concessione sono generalmente adeguate e che l'efficacia delle prestazioni è soddisfacente per quanto le possibili valutazioni ex post consentano di constatarlo. Invece le valutazioni ex ante dell'AFF evidenziano il bisogno di intensificazione dell'analisi dei rischi nei Paesi interessati.

Una simile strutturazione dovrebbe consentire di minimizzare le perdite e gli sbandamenti inerenti alla situazione dei beneficiari. In materia di aiuto umanitario, per contenere l'evoluzione del contributo svizzero al bilancio di sede del CICR si dovrà provvedere affinché quest'organizzazione chieda agli attuali donatori del preventivo 6905

operazioni sul terreno di aumentare i loro contributi al preventivo di sede, assumendo l'onere di una percentuale delle spese fisse di sede per il tramite di un'aliquota di indennizzo; nell'ipotesi contraria le operazioni più spettacolari sul terreno saranno molto difficoltose.

Sono state esaminate le seguenti voci: 202.3600.001 202.3600.005 202.3600.006 202.3600.201 202.3600.202 202.3600.203 202.3600.204 202.3600.205 202.3600.401 202.4200.002 202.4200.003 316.3600.070 703.3600.301 703.3600.310 703.3600.351 703.3600.352

505.42

Contributi generali a organizzazioni internazio- (cfr. allegato 1) nali Ricostituzione delle risorse dell'Agenzia interna- (cfr. allegato 3) zionale per lo sviluppo (AID) Palestina e cooperazione regionale (cfr. allegato 1) Assistenza finanziaria a campagne umanitarie (cfr. allegato 1) Aiuto alimentare con prodotti lattieri (cfr. allegato 1) Aiuto alimentare con cereali (cfr. allegato 1) Comitato internazionale della Croce Rossa, Gi- (cfr. allegato 1) nevra OIM, Organizzazione internazionale per le mi- (cfr. allegato 3) grazioni Programmi in materia di ambiente (cfr. allegato 1) Banche regionali di sviluppo, partecipazioni (cfr. allegato 1) Partecipazione alla Banca mondiale (cfr. allegato 1) Organizzazione mondiale della sanità (cfr. allegato 2) Doni di aiuto finanziario (cfr. allegato 1) Misure di sdebitamento (nell'ambito del 700° (cfr. allegato 1) anniversario della Confederazione) a favore dei Paesi in sviluppo privi di mezzi Comitato consultivo internazionale del cotone, (cfr. allegato 3) Washington Organizzazione delle Nazioni Unite per lo svi- (cfr. allegato 3) luppo industriale (ONUDI), Vienna

Relazioni politiche

13 dei 17 sussidi di questo gruppo non necessitano alcuna misura particolare, mentre tre altri devono essere analizzati attentamente a causa della loro soppressione e uno deve essere trasferito al gruppo 31 a causa del suo carattere di spese di funzionamento (Commissione in Corea). La prima parte del rapporto sui sussidi non comprendeva esami di contributi alle organizzazioni internazionali. Nella presente parte sono invece analizzati otto contributi assegnati alle organizzazioni internazionali a titolo di contributi annuali obbligatori e volontari.

Come già nel caso della prima parte del rapporto sui sussidi, i 17 nuovi sussidi esaminati in questo sottogruppo vertono praticamente tutti sulla partecipazione del nostro Paese a organizzazioni internazionali oppure sul sostegno a progetti e campagne in uno dei cinque settori prioritari della politica estera (mantenimento della pace, diritti dell'uomo, cooperazione internazionale, coesione sociale e ambiente) definiti nel Rapporto del 29 novembre 1993 sulla politica estera della Svizzera negli anni Novanta (FF 1994 I 130).

Tutti i sussidi esaminati rientrano nell'ambito della politica estera, che compete essenzialmente alla Confederazione. La loro concessione non è generalmente subordi6906

nata a contributi da parte di altre collettività pubbliche. Come già menzionato nella prima parte del rapporto, questo non significa tuttavia che la Confederazione assuma in tutti i casi la totalità dei costi della misura interessata. La percentuale del sussidio federale può variare fortemente da un caso all'altro, ma il più delle volte essa costituisce solo un apporto limitato allo sforzo consentito da terzi.

Conformemente all'articolo 85 della Costituzione federale, la partecipazione svizzera a un'organizzazione internazionale necessita dell'approvazione delle vostre Camere, mentre gli altri sussidi assegnati nel settore delle relazioni politiche si fondano per lo più su una decisione del nostro Collegio, basata a sua volta sulla competenza in materia di politica estera che gli attribuisce la Costituzione (art. 102 n. 8 Cost.).

Il problema dell'assenza di una base legale è già stato evocato nel rapporto sui sussidi del 25 giugno 1997. Attualmente sono ancora in corso lavori tra il Dipartimento degli affari esteri (DFAE) e il Dipartimento di giustizia e polizia (DFGP) per valutare l'opportunità dell'adozione di una legge quadro sulla concessione di contributi volontari nel contesto della politica estera.

La valutazione al termine dell'esame è in complesso soddisfacente. L'esame non ha infatti evidenziato la necessità di operare correzioni fondamentali in questo settore.

Le quattro misure richieste vertono per l'essenziale sulla soppressione del sussidio in tre casi e sul trasferimento del sussidio nel gruppo 31 in un altro caso (Commissione in Corea).

Su un totale di otto contributi versati alle organizzazioni internazionali, quattro contengono una componente volontaria oltre a quella obbligatoria. È oggetto di una proposta di soppressione il contributo concesso dal 1990 al Consiglio d'Europa in virtù del postulato Petitpierre, contributo volto ad anticipare l'aumento presumibile del contributo svizzero a mente dei nuovi compiti affidati in più settori a questo organismo (tortura, dialogo Nord-Sud, protezione dell'ambiente) e dell'apertura nei confronti dei Paesi dell'Est. Infatti l'aumento del preventivo ordinario che si intendeva anticipare con questo contributo si è nel frattempo ampiamente concretizzato e non giustifica pertanto più il mantenimento di questo contributo aggiuntivo. Gli
altri contributi versati agli organismi internazionali non richiedono misure particolari.

I sussidi di lieve entità versati all'Unione delle associazioni internazionali a Bruxelles per il sostegno simbolico dell'edizione di due pubblicazioni e al Comitato svizzero per Wilton Park per garantire la partecipazione della Svizzera alle conferenze e ai corsi organizzati a Wilton Park sono oggetto di una proposta di soppressione. Visto la loro lieve entità, la loro soppressione si tradurrebbe soltanto in un risparmio marginale per la Confederazione. Nel caso dell'Unione delle associazioni internazionali la Confederazione dovrebbe procurarsi le pubblicazioni a un prezzo leggermente superiore: la differenza da pagare non raggiungerebbe però l'importo del sussidio attualmente concesso. Quanto al contributo a Wilton Park la sua soppressione si giustifica nella misura in cui la Confederazione dovrebbe di norma limitarsi ad assumere i costi di partecipazione dei suoi rappresentanti ai corsi e seminari organizzati da questo istituto rinomato.

L'esame delle prestazioni in natura e dei servizi concessi dalla Confederazione alla Commissione in Corea ­ incaricata sin dal 1953 di sorvegliare l'armistizio tra le due Coree nell'ambito della sua partecipazione alla Neutral Nations Supervisory Commission for Korea ­ ha evidenziato che si tratta di fatto dell'assunzione di costi di funzionamento (versamento degli stipendi, indennità e equipaggiamento) e non di un sussidio ai sensi dell'articolo 3 della legge sui sussidi. Sarebbe pertanto opportu6907

no esaminare la possibilità di considerare il tutto come spese di funzionamento e di imputarlo a un voce del gruppo 31.

Complessivamente l'esame dei sussidi non ha evidenziato la necessità di correttivi fondamentali in questo settore. La valutazione è soddisfacente. Nella maggior parte dei casi il sussidio costituisce una misura di sostegno flessibile, adeguata, efficace e parsimoniosa.

Sono state esaminate le seguenti voci: 201.3600.105 Commissione internazionale umanitaria di accertamento dei fatti 201.3600.152 Unione delle associazioni internazionali, Bruxelles 201.3600.156 Consiglio d'Europa, Strasburgo 201.3600.159 Partecipazione della Svizzera alle spese amministrative delle Nazioni Unite 201.3600.161 Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa 201.3600.164 Commissione in Corea 201.3600.168 EUREKA, audiovisivo 201.3600.170 Comitato svizzero per Wilton Park 201.3600.171 Fondazione svizzera per la pace 201.3600.172 Commissione preparatoria per il divieto delle armi chimiche 201.3600.173 FIPOI: Centro William Rappard (CWR) 201.3600.174 Partecipazione della Svizzera alla cooperazione francofona 201.3600.175 Commissione preparatoria per il divieto totale degli esperimenti nucleari 201.3600.357 Ufficio internazionale delle esposizioni (BIE), Parigi 201.3600.362 Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, Ginevra 201.3600.364 Swiss Taiwan Trading Group 201.4200.001 Mutui per l'acquisto di veicoli e di equipaggiamento

505.43

(cfr. allegato 3) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 2) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 2) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 3) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 2) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 2) (cfr. allegato 3) (cfr. allegato 3) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1)

Relazioni economiche

Nove dei 12 sussidi esaminati in questo settore concernono il versamento di un contributo obbligatorio a un organismo internazionale, come in particolare l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l'Associazione europea di libero scambio (AELS), la Carta europea dell'energia e l'Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione (FAO). L'OMC e l'AELS hanno lo scopo precipuo di favorire la libertà degli scambi, la Carta europea dell'energia contribuisce al ristabilimento economico dei Paesi dell'Est e si prefigge di rendere più affidabile l'approvvigionamento dei Paesi dell'OCSE con prodotti energetici, mentre la FAO ha lo scopo di promuovere la qualità dei prodotti agricoli e di migliorare la loro distribuzione. I contributi annuali a queste organizzazioni sono stabiliti al momento dell'allestimento del loro preventivo e sono calcolati secondo una chiave di ripartizione.

6908

I cinque accordi internazionali esaminati, ossia gli accordi internazionali sul caffè, il cacao, lo zucchero, il legname tropicale e la juta sono anzitutto destinati al promovimento del commercio di questi prodotti. La durata di validità di questi accordi è limitata a 3-5 anni. Gli importi versati, pari a qualche decina di migliaia di franchi, rivestono sovente il carattere di sussidi di lieve entità e sono corrisposti a titolo di contributo annuo del nostro Paese al preventivo amministrativo di queste organizzazioni. La partecipazione della Svizzera agli accordi sul caffè, il cacao e lo zucchero ­ importanti beni di consumo nel nostro Paese ­ ci offre la possibilità di difendere i nostri interessi economici e commerciali in seno a queste istituzioni. La nostra adesione agli accordi sul legname tropicale e sulla juta vanno piuttosto messi in relazione con la nostra politica di cooperazione allo sviluppo.

Nessuno degli aiuti finanziari esaminati in questo sottogruppo, ossia quello assegnato all'Ufficio svizzero di espansione commerciale, i mutui concessi alla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e la nostra partecipazione alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo esigono misure particolari. Visto che si tratta della sola istituzione che si occupa del promovimento delle esportazioni a livello parastatale o statale, l'USEC merita di essere mantenuto nell'interesse delle piccole e medie imprese.

Sono state esaminate le seguenti voci: 703.3600.001 703.3600.102 703.3600.103 703.3600.106 703.3600.201 703.3600.202 703.3600.203 703.3600.206 703.3600.207 703.4200.250 703.4200.401 707.3600.301

Ufficio svizzero di espansione commerciale (cfr. allegato 1) Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (cfr. allegato 3) Associazione europea di libero scambio (AELS), (cfr. allegato 3) Ginevra Carte europea dell'energia (cfr. allegato 3) Accordo internazionale sul caffè (cfr. allegato 3) Accordo internazionale sul cacao (cfr. allegato 3) Accordo internazionale sullo zucchero (cfr. allegato 3) Accordo internazionale sul legname tropicale (cfr. allegato 3) Accordo internazionale sulla juta (cfr. allegato 3) Cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est, (cfr. allegato 1) mutui Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (cfr. allegato 1) (BERS), partecipazione Organizzazione delle Nazioni Unite per (cfr. allegato 3) l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), Roma

506

Protezione e sistemazione dell'ambiente

506.1

Evoluzione dei sussidi federali in ambito di protezione e sistemazione dell'ambiente

Il gruppo di compiti protezione e sistemazione dell'ambiente comprende numerose misure isolate. Le prestazioni a forte impatto finanziario sono i contributi della Confederazione a favore della protezione dell'ambiente e della natura, la correzione delle acque, le opere di protezione contro le valanghe e gli aiuti agli investimenti nelle regioni montane.

6909

Grafico 9 In milioni di franchi 700 600

Sistemazione del territorio

500

Opere di protezione contro le valanghe Correzione delle acque

400 300 200

Protezione dell'ambiente e della natura

100 70

75

80

85

90

91

92

93

94

95

96

97

Nel 1997 le spese totali per l'ambiente e la sistemazione del territorio sono ammontate a 682 milioni di franchi, di cui 555, ossia l'85 per cento circa, era costituito da sussidi. Rispetto alle spese totali, la percentuale del gruppo Protezione e sistemazione dell'ambiente è come nel 1995 dell'1,5 per cento delle uscite complessive della Confederazione.

Dal 1995 le spese per questo settore sono passate da 590 a 682 milioni di franchi, pari a un aumento annuo del 7,5 per cento. Tale crescita superiore alla media può essere attribuita quasi esclusivamente alle perdite elevate registrate sulle fideiussioni nel settore del promovimento dell'accesso alla proprietà.

506.2

Principali basi legali

Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (legge sulla pianificazione del territorio, LPT; RS 700) Legge federale del 21 giugno 1991 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (RS 721.100) Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (legge sulle forze idriche, LUFI; RS 721.80) Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (legge sulla protezione dell'ambiente; LPAmb; RS 814.01) Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20) Legge federale del 4 ottobre 1974 che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (RS 843) Legge federale del 28 giugno 1974 sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane (LIM; RU 1975 392); la nuova LIM è applicabile dal 1° gennaio 1998 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (legge forestale, LFO; RS 921.0).

6910

Basi legali per le voci dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP), n. 310.3600.501-5031: Dal 1995, anno di riferimento del primo rapporto sui sussidi, sono state adottate importanti revisioni, ossia:

1

­

legge sulle forze idriche (LUFI; RS 721.80): modifica del 13 dicembre 1996 sull'utilizzazione delle forze idriche (RU 1997 991);

­

legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01): modifiche del 21 dicembre 1995 (RU 1997 1155) e del 21 giugno 1997 (RU 1997 2243);

PNUA: ­ Convenzione di Vienna del 22 marzo 1985 per la protezione dello strato d'ozono; FF del 30 settembre 1987 (RS 0.814.02); ­ Protocollo di Montreal del 16 settembre 1987 sulle sostanze che impoveriscono lo strato di ozono; FF del 6 dicembre 1988 (RS 0.814.021); ­ Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione; DCF del 13 marzo 1989 (RS 0.814.05); ­ Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (Convenzione di Washington, CITES); FF dell'11 giugno 1974 (RS 0.453); ­ Convenzione del 23 giugno 1979 sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (Convenzione di Bonn); FF del 14 dicembre 1994 (RS 0.451.46).

UNESCO: ­ Convenzione del 2 febbraio 1971 sulle zone umide d'importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri (Ramsar); FF del 19 giugno 1975 (RS 0.451.45); ­ Convenzione del 23 novembre 1972 per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale; FF del 19 giugno 1975 (RS 0.451.41).

CEE-ONU: ­ Convenzione del 13 novembre 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso la frontiera a lunga distanza (Ginevra); FF del 17 marzo 1983 (RS 0.814.32); Altre basi legali: ­ Convenzione del 19 settembre 1979 per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Berna); FF dell'11 dicembre 1980 (RS 0.455); ­ Unione internazionale per la conservazione della natura / UICN; DCF relativo all'adesione dell'11 gennaio 1949; ­ Convenzione del 16 novembre 1962 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente la protezione delle acque del lago Lemano nel quadro della pertinente Convenzione del 16 novembre 1962 concernente la protezione delle sue acque; FF del 17 settembre 1963 (RS 0.814.281); ­ Convenzione del 28 settembre 1961 sulla protezione delle acque del Lago di Costanza dall'inquinamento; FF del 28 settembre 1961 (RS 0.814.283); ­ Convenzione del 20 aprile 1972 tra la Svizzera e l'Italia concernente la protezione delle acque italo-svizzere dall'inquinamento; FF del 26 giugno 1973 (RS 0.814.285); ­ Accordo del 29 aprile 1963 concernente la Commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento (RS 0.814.284);
­ Accordo aggiuntivo del 3 dicembre 1976 all'accordo del 29 aprile 1963, firmato a Berna, concernente la Commissione internazionale per la protezione del Reno dall'inquinamento; FF del 19 settembre 1977 (RS 0.814.284.1); ­ Convenzione del 1° settembre 1993 per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico del Nord-Est; FF del 10 marzo 1994; ­ Convenzione quadro delle Nazioni Unite del 12 giugno 1992 sui cambiamenti climatici; FF del 23 settembre 1993 (RS 0.814.01); ­ Convenzione del 12 giugno 1992 delle Nazioni Unite concernente la diversità biologica; FF del 28 settembre 1994

6911

­

legge sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20): modifiche della LPAc del 20 giugno 1997 (RU 1997 2243) e del 29 aprile 1998 (RU 1998 3033);

­

legge federale del 21 marzo 1997 sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane (LIM; RS 901.1).

506.3

Scelta dei sussidi esaminati Tabella 14

Gruppi di compiti

Totale (1997)

Parte esaminata (1997)

Numero di sussidi

Importo (in 1000 fr.)

Numero di sussidi

%

Importo (in 1000 fr.)

%

33

569 013

13

39

270 797

48

16

294 259

6

38

63 774

22

5 2

56 228 56 102

3 1

60 50

1 966 51 502

3 92

10

162 424

3

30

153 555

95

Protezione e sistemazione dell'ambiente ­ Protezione della natura e dell'ambiente ­ Correzione delle acque ­ Opere di protezione contro le valanghe ­ Sistemazione del territorio

Nell'ambito della prima serie di esami sono state verificate 18 voci su 33. L'esame è stato soprattutto incentrato sul settore dell'ambiente e della protezione della natura, nonché sulla sistemazione del territorio. Il presente rapporto analizza prioritariamente i contributi versati alle organizzazioni e ai progetti internazionali, i contributi alla costruzione di opere di protezione (protezione contro le valanghe), gli aiuti in materia di investimenti nelle regioni montane e il nuovo articolo concernente l'indennizzo delle limitazioni di utilizzazione delle acque.

506.4

Risultati dell'esame

506.41

Protezione della natura e dell'ambiente

I contributi della Svizzera a commissioni e organizzazioni internazionali, a fondi multilaterali per la protezione dell'ambiente e per la soluzione di problemi ambientali globali sono destinati al miglioramento in generale dell'ambiente. La Svizzera fa parte della comunità internazionale e ha ratificato le più svariate convenzioni in materia di ambiente. Tali convenzioni impegnano il nostro Paese, che deve versare a tale titolo prestazioni a organizzazioni e Fondi internazionali. Inoltre la Svizzera sostiene attività e progetti concreti destinati al promovimento di convenzioni cogenti in materia di protezione dell'ambiente. I contributi nel settore della protezione internazionale dell'ambiente sono tutti di data recente. Dal profilo della sua competitività a livello internazionale, la Svizzera ­ come Paese a standard elevato ­ è parimenti propensa a incitare gli altri Paesi al potenziamento delle loro pertinenti disposizioni.

I sussidi si suddividono in contributi obbligatori stabiliti per convenzione e in contributi volontari. L'esame verte anzitutto sui contributi volontari.

6912

Dall'epoca della revisione della legge sulla protezione dell'ambiente del 21 dicembre 1995 (RU 1997 1155), la Confederazione ha la possibilità di promuovere in modo mirato tecnologie di protezione ambientale. Si tratta di promuovere e di sviluppare impianti e procedimenti grazie ai quali sarà possibile attenuare nell'interesse del pubblico i danni all'ambiente. I beneficiari di sussidi devono restituire il sostegno dello Stato (aiuto iniziale) se realizzano utili commerciali per il tramite di nuovi procedimenti tecnici. Si prevede di valutare l'efficacia delle nuove misure entro un termine di cinque anni dalla loro introduzione (2002).

Protezione della natura e del paesaggio: le spese in questo ambito devono coadiuvare la protezione della natura e del paesaggio, nonché della fauna e della flora del Paese. Si tratta di un compito vincolato, esteso a tutto il territorio nazionale e comune alla Confederazione e ai Cantoni. Se la ripartizione dei compiti si è rivelata efficace, il processo amministrativo deve essere ulteriormente migliorato. La questione è stata esaminata nell'ambito del progetto di NPF, che prevede il mantenimento della protezione della natura e del paesaggio come compito vincolato. Le aliquote di sussidio, l'importanza degli oggetti e la capacità finanziaria dei Cantoni non saranno più elementi da considerare come tali. D'ora in poi si tratterà invece di introdurre sussidi globali e di disciplinare i programmi d'azione comuni per il tramite di convenzioni di prestazioni tra la Confederazione e i Cantoni.

Restrizioni in materia di energia idrica: dal 1995 le collettività pubbliche che rinunciano alla costruzione di officine idroelettriche per tutelare siti di importanza nazionale sono indennizzate per una parte delle perdite così subite. L'indennizzo è finanziato dal 1° maggio 1997 per il tramite di una partecipazione ai canoni idrici riscossi dai Cantoni (massimo 5 milioni di franchi). Sinora soltanto il caso «Greina» ha beneficiato di contributi, ma ulteriori casi si presenteranno nel 1999.

Sono state esaminate le seguenti voci: 310.3600.501 Commissioni e organizzazioni internazionali 310.3600.502 Problemi ambientali globali 310.3600.503 Fondo multilaterale per l'ambiente 310.4600.003 Tecnologie di protezione dell'ambiente 310.4600.201 Protezione della natura e del paesaggio 804.3600.001 Indennità per mancato esercizio della forza idrica

506.42

(cfr. allegato 2) (cfr. allegato 2) (cfr. allegato 3) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1)

Correzione delle acque

Regolarizzazione internazionale del Reno: con un trattato internazionale del 1954 l'Austria e la Svizzera si sono impegnate a garantire in comune la sicurezza della foce dell'Ill (Lago di Costanza) in caso di alluvioni nella valle del Reno (Rheintal), in particolare mediante la costruzione di opere di protezione contro le inondazioni.

Le opere in questione sono quasi ultimate, con l'eccezione dei lavori nella regione della foce del Reno (Lago di Costanza) e di quelli sul vecchio letto del Reno prescritti dal trattato. Il controllo della stabilità delle dighe ha evidenziato punti deboli su ampi settori delle vecchie dighe. Questi vecchie opere dovranno quindi essere risanate prima che intervenga l'obbligo di manutenzione sancito dal trattato. Si tratterà di eseguire i lavori il più rapidamente possibile e di concentrare le attività sulle misure di manutenzione.

6913

Regolarizzazione del Lago Maggiore: la protezione contro le alluvioni del Lago Maggiore esige la cooperazione della Svizzera e dell'Italia. La Confederazione fa effettuare gli studi necessari a una migliore conoscenza dei mezzi di protezione contro le inondazioni del Lago Maggiore (quantità di deflusso, diminuzione del livello del lago) e all'elaborazione di basi tecniche per la messa a punto di soluzioni.

Sono state esaminate le seguenti voci: 804.4600.003 804.4600.008 804.4600.013

506.43

Regolarizzazione internazionale del Reno (dalla (cfr. allegato 1) foce dell'Ill al Lago di Costanza) Regolarizzazione del Lago Maggiore (cfr. allegato 1) Aiuto speciale, danni dovuti alle intemperie (cfr. allegato 1) VS/TI 1993

Opere di protezione contro le valanghe

Le spese per la protezione contro i fenomeni naturali sono destinate al sostegno della realizzazione di opere di protezione, alla creazione di foreste di protezione, nonché alla messa a punto di carte dei rischi. Si tratta di un compito comune della Confederazione e dei Cantoni. Questi ultimi assumono l'onere del 10-70 per cento dei costi a seconda della loro propria capacità finanziaria. La ripartizione dei compiti è stata esaminata nell'ambito del progetto di NPF, che propone un mero ruolo di direzione strategica per la Confederazione e maggiori responsabilità a livello operativo da parte dei Cantoni.

È stata esaminata la seguente voce: 310.4600.101

506.44

Protezione contro i fenomeni naturali

(cfr. allegato 1)

Sistemazione del territorio

La sistemazione propriamente detta comprende le spese per la sistemazione del territorio, l'aiuto agli investimenti nelle regioni montane nonché misure generali di costruzione di abitazioni.

I contributi della Confederazione nell'ambito della legge sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane sono stati analizzati nel presente rapporto. I sussidi federali hanno contribuito ad affermare l'indipendenza delle regioni montane e a stimolare la riflessione e l'azione a livello regionale. Soprattutto per motivi di gestione economica dell'amministrazione le vostre Camere hanno nondimeno deciso il riorientamento della politica regionale adottando il 21 marzo 1997 una revisione della legge sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane. Visto che essa è stata adottata di recente, il presente rapporto non constata la necessità di importanti correzioni in questo settore. Per quanto concerne i contributi per l'elaborazione di programmi regionali di sviluppo (voce 705.3600.302), proponiamo di eliminare la possibilità di potenziare la partecipazione finanziaria delle regioni e dei Cantoni. Occorre peraltro valutare se investimenti supplementari nel Fondo di aiuto agli investimenti (voce 705.4600.301) saranno ulteriormente necessari allo spirare, nel 2005, del decreto federale del 3 ottobre 1991.

Nell'ambito delle disposizioni legali relative al promovimento della costruzione e dell'accesso alla proprietà di abitazioni, la Confederazione ha concesso fideiussioni 6914

e impegni di garanzia destinati a ridurre i canoni di affitto e a promuovere l'acquisto di alloggi o di immobili. Se subentra il danno, la Confederazione deve onorare i suoi impegni di garanzia (voce 725.3600.014). A causa della crisi immobiliare degli ultimi anni, la Confederazione deve aspettarsi un forte aumento delle spese in questo settore. L'esame effettuato consente di affermare che la politica in materia di costruzione e di accesso alla proprietà di abitazioni deve essere riorientata e che si impone un insieme di misure per fronteggiare le perdite e i rischi vincolati all'applicazione della LCAP. Nell'ambito del progetto di NPF è stato peraltro proposto il ritiro integrale della Confederazione dal settore del promovimento della costruzione di abitazioni.

Sono state esaminate le seguenti voci: 705.3600.302 705.4600.301 725.3600.014

Elaborazione di programmi regionali di sviluppo (cfr. allegato 1) Aiuto agli investimenti nelle regioni di montagna (cfr. allegato 1) Perdite dovute ai fideiussioni (cfr. allegato 1)

507

Giustizia e polizia

507.1

Evoluzione dei sussidi federali in ambito di giustizia e polizia Grafico 10

In milioni di franchi

160

Protezione legale

140 120

Polizia

100 80

Esecuzione delle pene

60 40 20 70

75

80

85

90

91

92

93

94

95

96

97

I sussidi del gruppo di compiti giustizia e polizia comprendono i contributi della Confederazione nel settore dell'esecuzione delle pene e delle misure, della protezione giuridica e della polizia. Nel 1997 tali contributi hanno raggiunto un importo di 159 milioni di franchi, di cui 107 (67%) sono stati destinati all'esecuzione delle pene e delle misure, circa 14 milioni (9%) al settore della polizia e 38 milioni (24%) alla protezione giuridica.

L'evoluzione registrata nel corso degli anni 1979-1995 è stata illustrata nel primo rapporto sui sussidi del 25 giugno 1997. Il rapporto in questione rammentava che durante il periodo in esame le spese globali della Confederazione per sussidi di que-

6915

sto gruppo di compiti erano passate da 28 a 159 milioni di franchi. I fattori essenziali di aumento erano costituiti dalle sempre maggiori spese di esecuzione delle pene e delle misure, nonché dalle misure di sicurezza introdotte all'inizio degli anni Settanta in ambito di aviazione civile.

Dal 1995 al 1996 il totale dei sussidi per compiti nel settore della giustizia e della polizia è aumentato di 12 milioni di franchi; è stata infatti registrata una crescita delle spese in diverse voci dell'esecuzione delle pene, della protezione giuridica e della polizia. Successivamente al rapporto del 25 giugno 1997, le misure di sicurezza nel settore dell'aviazione civile sono state attribuite a un altro gruppo di compiti (trasporti/navigazione aerea), circostanza che compensa l'aumento qui sopra menzionato.

Tra il 1995 e il 1997 le spese nel settore dell'esecuzione delle pene e delle misure sono passate da 100 a 107 milioni di franchi, in particolare in seguito all'aumento dei contributi d'esercizio alle misure di educazione (da 68 a 72 milioni), nonché dei contributi a favore di costruzioni per gli stabilimenti di esecuzione delle pene e delle misure e per le case di educazione.

Par quanto concerne la protezione giuridica, va menzionato che le spese sono passate da circa 35 milioni di franchi nel 1995 a 38 milioni nel 1997, questo soprattutto perché nel 1996 la rimunerazione delle prestazioni a favore dell'economia generale sono state versate all'Istituto federale della proprietà intellettuale (circa 2,5 milioni) e perché nel 1997 è stato effettuato il primo versamento relativo all'estensione dell'Istituto di diritto comparato (2 milioni).D'altra parte, nel corso del 1997 è stata pagata la prima rata di 150'000 franchi di un aiuto iniziale (1997-1999) alla International Association of Insurance Supervisors (IAIS).

Le spese nel settore della polizia sono passate tra il 1995 e il 1997 da 11 milioni a 14 milioni di franchi, in particolare a causa dell'aumento in ambito di missioni di protezione straordinaria dei Cantoni e delle città (da 9,0 a 11,5 milioni).

507.2

Principali basi legali

Legge federale del 24 marzo 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI; RS 172.010.31); art. 15 Legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; RS 142.20); Basi legali dei contributi alle organizzazioni internazionali: cfr. l'articolo pertinente nell'allegato 3

6916

507.3

Scelta dei sussidi esaminati Tabella 15

Gruppi di compiti

Totale (1997)

Parte esaminata (1997)

Numero di sussidi

Importo (in 1000 fr.)

Numero di sussidi

%

Importo (in 1000 fr.)

%

15 4 3 8

159 043 107 079 13 812 38 152

5 1 1 3

33 25 33 38

10 679 7 110 929 2 640

7 7 7 7

Giustizia e polizia ­ Esecuzione delle pene ­ Polizia ­ Protezione legale

Nel capitolo sull'esecuzione delle pene è esaminato il sussidio di costruzione nell'ambito delle misure coercitive. Con l'aggiunta di questo sussidio a quelli analizzati nell'ambito del primo rapporto, al termine dei lavori di valutazione saranno stati esaminati tutti i sussidi del gruppo di compiti esecuzione delle pene (costruzione di stabilimenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di case di educazione, progetti sperimentali, esercizio di case di educazione).

Nel settore della polizia è stato esaminato il contributo obbligatorio all'Organizzazione internazionale di polizia criminale, il solo sussidio che non era stato analizzato nell'ambito del primo rapporto. Il sussidio destinato alle misure di sicurezza nell'aviazione civile è stato invece analizzato nel gruppo trasporti del settore navigazione aerea.

Per quanto concerne la protezione giuridica, sono state prese in considerazione tre nuove voci: il contributo obbligatorio all'Ufficio internazionale della Corte permanente di arbitrato dell'Aia, l'indennità versata all'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) per le sue prestazioni di interesse generale a favore della Confederazione e i contributi alle organizzazioni internazionali.

507.4

Risultati dell'esame

507.41

Esecuzione delle pene

In virtù della legge federale sulle misure coercitive, la Confederazione assume i costi dei primi 300 posti degli stabilimenti di detenzione nel corso della fase preparatoria o in vista del rimpatrio che dovranno essere creati. A questo scopo è stato approvato un credito di impegno di 45 milioni di franchi. Sino alla fine del 1997 erano in esercizio 7 stabilimenti con un totale di 182 posti, fra i quali la nuova costruzione della prigione dell'aeroporto di Kloten 2 che ­ con 108 posti e un costo di 21 milioni di franchi ­ costituisce l'unità più importante. A fine 1997 erano altresì in costruzione due nuovi oggetti. Gli altri quattro stabilimenti sono previsti per il 1999 e il 2000.

È stata esaminata la seguente voce: 402.4600.002

Sussidi di costruzione nell'ambito delle misure (cfr. allegato 1) coercitive

6917

507.42

Polizia

In Svizzera INTERPOL è l'organizzazione centrale di cooperazione internazionale in materia di polizia. Visto che il crimine e le organizzazioni criminali non si arrestano alle nostre frontiere, il coordinamento e la collaborazione internazionali delle autorità di polizia sono vitali nella lotta contro la criminalità. INTERPOL è quindi di grande importanza per il nostro Paese, soprattutto perché la Svizzera è attualmente ancora esclusa dalla collaborazione europea nell'ambito di EUROPOL e degli accordi di Schengen.

È stata esaminata la seguente voce: 403.3600.004

507.43

Organizzazione internazionale della polizia cri- (cfr. allegato 3) minale, Lione

Protezione giuridica

L'Ufficio internazionale della Corte permanente di arbitrato dell'Aia si prefigge di promuovere la composizione pacifica delle divergenze internazionali in caso di disaccordo grave o di conflitto nei rapporti fra Stati. La Svizzera ha ratificato la convenzione del 18 ottobre 1907 con decreto federale del 4 aprile 1910.

Dal 1996, epoca della trasformazione del vecchio Ufficio federale della proprietà intellettuale in Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI), la Confederazione ha versato a questo istituto autonomo un'indennità per i compiti svolti per conto di essa (preparazione di decisioni, rappresentanza della Svizzera a livello internazionale, ecc.). Le prestazioni a favore dell'economia generale sono stabilite nell'ambito della convenzione annua di prestazioni conclusa tra il DFGP e l'IPI. La rimunerazione in questione ammonta a circa 2,5 milioni di franchi e figura a preventivo come tetto di spese.

Oltre ai contributi dovuti come membro di organizzazioni che si prefiggono il ravvicinamento e l'armonizzazione di norme giuridiche ­ per esempio nel settore dello stato civile o del diritto commerciale ­ i contributi obbligatori alle organizzazioni internazionali comprendono un importo di 50'000 franchi versato a titolo volontario per misure destinate all'unificazione del diritto commerciale internazionale nell'ambito di UNCITRAL. Queste misure consentono di migliorare lo statuto giuridico degli investitori svizzeri (soprattutto nei Paesi del terzo mondo).

Sono state esaminate le seguenti voci: 201.3600.100 401.3600.001 402.3600.004

6918

Ufficio internazionale della Corte permanente di arbitrato, L'Aia Indennizzo dell'IPI per le prestazioni di interesse generale Contributi a organizzazioni internazionali

(cfr. allegato 3) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 2)

508

Cultura e tempo libero

508.1

Evoluzione dei sussidi federali in ambito di cultura e tempo libero Grafico 11

In milioni di franchi

300 250

Mass media

200 Sport, sentieri pedestri Conservazione dei monumenti storici, protezione del patrimonio culturale

150 100

Promovimento della cultura

50 70

75

80

85

90

91

92 93

94

95

96

97

Il gruppo di sussidi cultura e tempo libero comprende il promovimento della cultura, la conservazione dei monumenti storici, nonché la protezione del patrimonio culturale, lo sport, i sentieri pedestri e i massmedia.

Nel 1997 le spese della Confederazione per la cultura e il tempo libero sono ammontate a 427 milioni di franchi, ossia circa l'1 per cento delle spese complessive.

260 milioni circa, pari al 61 per cento, sono sussidi. La percentuale dei sussidi rispetto all'insieme dei sussidi della Confederazione è inferiore all'1 per cento.

Le prestazioni della Confederazione hanno registrato un notevole aumento dal 1996, aumento dovuto anzitutto al versamento di circa 90 milioni di franchi all'anno per ridurre il prezzo di trasporto dei giornali.

Anche i fondi per il promovimento della cultura sono in continuo aumento. L'aiuto finanziario accordato sin dal 1981 a Pro Helvetia ammonta a circa 28 milioni di franchi; sono stati inoltre assegnati fondi speciali per attività nell'ambito del giubileo del 1998 e per la realizzazione di Expo.01; d'altra parte sono stati stanziati mezzi finanziari molto più importanti al promovimento del cinema e delle lingue italiana e romancia. I contributi della Confederazione per la conservazione dei monumenti storici e la protezione del patrimonio culturale hanno raggiunto quota 38 milioni nel 1997, ossia un importo inferiore di quasi 10 milioni rispetto al 1995.

In ambito di sport sono state registrate spese supplementari, dovute in particolare ai lavori effettuati preso il centro nazionale di Gioventù e Sport di Tenero.

508.2

Principali basi legali

Legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi (LPar; RS 151)

6919

Legge federale del 17 marzo 1972 che promuove la ginnastica e lo sport (RS 415.0), modifica del 16 dicembre 1994 Legge federale del 18 dicembre 1992 sulla Biblioteca nazionale svizzera (legge sulla Biblioteca nazionale, LBNS; RS 432.21) Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana (RS 441.3) Legge federale del 28 settembre 1962 sulla cinematografia (RS 443.1) Legge federale del 6 ottobre 1989 per la promozione della attività giovanili extrascolastiche (legge sulle attività giovanili, LAG; RS 446.1) Legge federale del 7 ottobre 1994 concernente la Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» (RS 449.1) Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) Legge federale del 2 ottobre 1924 sul servizio delle poste (CS 7 752), art. 10 in vigore sino al 31 dicembre 1997; dal 1° gennaio 1998 è applicabile l'articolo 15 capoverso 2 della legge federale del 30 aprile 1997 sulle poste Dal 1995, anno di riferimento del primo rapporto sui sussidi, sono state adottate importanti revisioni, ossia: ­

508.3

legge federale del 30 aprile 1997 sulle poste (LPO; RS 783.0), art. 15 cpv. 2

Scelta dei sussidi esaminati Tabella 16

Gruppi di compiti

Cultura e tempo libero ­ Promovimento della cultura ­ Conservazione dei monumenti storici, protezione del patrimonio culturale ­ Sport, sentieri pedestri ­ Mass media

Totale (1997)

Parte esaminata (1997)

Numero di sussidi

Importo (in 1000 fr.)

Numero di sussidi

%

Importo (in 1000 fr.)

%

38 28 3

260 418 115 445 39 658

19 13 2

50 46 67

153 328 24 827 37 458

59 22 94

6 1

15 155 90 160

3 50 1 100

883 6 90 160 100

Sono stati esaminati 13 sussidi del sottogruppo promovimento della cultura, due contributi federali per la conservazione dei monumenti storici e la protezione del patrimonio culturale, l'indennizzo del trasporto dei giornali e tre voci del settore sport e sentieri pedestri.

6920

508.4

Risultati dell'esame

508.41

Promovimento della cultura

Taluni sussidi esaminati non poggiano su alcuna base legale, ma sono concessi in virtù di un decreto annuo di preventivo. L'assegnazione di questi sussidi dipende quindi da una competenza tacita e dal diritto consuetudinario. Secondo la proposta fatta in ambito di revisione della Costituzione, la competenza del promovimento della cultura spetta alla Confederazione, ma si limita però ai settori di interesse nazionale, come la tutela del retaggio culturale, lo sviluppo attuale della cultura e il servizio della cultura. Senza aiuto finanziario le organizzazioni culturali mantello interessate non potrebbero più garantire le loro prestazioni di interesse nazionale.

Tali organizzazioni postulano un miglioramento qualitativo e una maggiore efficienza. È particolarmente difficile valutare l'utilità e l'efficacia delle diverse attività di promovimento culturale, ragione per quale i sussidi dovranno in futuro essere vincolati a contratti di prestazioni.

Dall'entrata in vigore nel 1996 della legge sulla parità dei sessi, la Confederazione assegna sussidi a favore di diversi programmi di promovimento e di servizi di consulenza. I sussidi in questione sono destinati a promuovere gli sforzi di informazione e di sensibilizzazione e a incitare le organizzazioni private e pubbliche al miglioramento della parità di chance sul mercato del lavoro. Le prime esperienze evidenziano il prezioso impulso scaturito dall'aiuto federale, grazie al quale sarà possibile un'evoluzione favorevole della parità dei sessi nella vita professionale. Una valutazione esterna consentirà di accertare in quale misura l'obiettivo sarà stato raggiunto.

Occorre peraltro verificare le indennità versate allo Swiss Institute New York dal profilo della loro legittimità e della distinzione che va operata rispetto ad altri servizi impegnati nel settore della presenza culturale svizzera e esaminare l'aiuto finanziario alle associazioni di editori.

La Confederazione assegna un contributo annuo ai progetti di importanza nazionale, regionale o locale a favore della conservazione dei monumenti storici e della protezione del patrimonio culturale. L'aliquota di sovvenzionamento è compresa tra il 15 e un massimo del 45 per cento delle spese pertinenti. La conservazione dei monumenti storici e la protezione del patrimonio culturale sono sovvenzionate
per il tramite di mezzi provenienti dal traffico stradale e dalle risorse generali della Confederazione. A partire dal 2000 la conservazione dei monumenti storici e la protezione del patrimonio culturale saranno armonizzate e riunite in una sola voce. La conservazione dei siti edificati, delle località storiche e dei monumenti culturali è di interesse nazionale, ragione per la quale la Confederazione assume una responsabilità particolare. Successivamente all'entrata in vigore dell'ordine di priorità del 29 giugno 1994, il cumulo di richieste in sospeso ha potuto essere ridotto. Proporzionalmente esistono però ancora numerose richieste dagli anni precedenti. Le priorità sono stabilite ogni anno d'intesa con i Cantoni e adeguate in funzione delle disponibilità. La conservazione dei monumenti storici e la protezione del patrimonio culturale rientrano nell'ambito della collaborazione tra le regioni interessate ma beneficiano nondimeno di un aiuto sussidiario della Confederazione. La ripartizione dei compiti è attualmente esaminata in ambito di NPF, che propone un districamento parziale dei compiti. La Confederazione dovrebbe pertanto desistere dal finanziamento di misure vincolate alla tutela di oggetti di importanza locale o regionale, per finanziare totalmente le misure relative agli oggetti di importanza nazionale. I Cantoni rimangono responsabili dell'esecuzione di queste misure.

6921

Sono state esaminate le seguenti voci: 201.3600.353 303.3600.001 306.3600.002 306.3600.003 306.3600.051 306.3600.052 306.3600.105 306.3600.109 306.3600.112 306.3600.113 306.3600.115 306.3600.303 306.3600.351

508.42

Conservazione dei beni culturali mondiali Programmi d'azione e servizi di consultazione Sostegno alle organizzazioni culturali Swiss Institute New York Salvaguardia della cultura e delle lingua nel Cantone Ticino Salvaguardia della cultura e della lingua del Cantone dei Grigioni Esposizioni di libri all'estero Sostegno ai nomadi Sessioni dei giovani Partecipazione della Svizzera ai programmi MEDIA dell'UE Fondazione «garantire il futuro dei nomadi svizzeri» Collaborazione con istituzione esterne Scudi commemorativi, utilizzazione dell'utile del conio

(cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1)

Conservazione dei monumenti storici, protezione del patrimonio culturale

Sono state esaminate le seguenti voci: 306.3600.251 306.3600.252

508.43

Conservazione dei monumenti storici Protezione del patrimonio culturale

(cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1)

Sport, sentieri pedestri

Sentieri pedestri: l'Associazione diritti del pedone (ADP) e l'Associazione svizzera di turismo pedestre (ASTP) hanno il compito di collaborare alla pianificazione, alla sistemazione e alla manutenzione dei sentieri pedestri svizzeri. La Confederazione impartisce loro il mandato di esaminare i problemi essenziali, offrendo in compenso il suo sostegno finanziario. La ripartizione dei compiti in questo settore è stata esaminata in ambito di NPF, dove si propone di affidarne la responsabilità ai Cantoni.

La Confederazione promuove dal 1939 le capacità fisiche dei doganieri e la loro attitudine operativa. A tale scopo assegna un piccolo sussidio ai centri sportivi esistenti del personale delle dogane.

Sono state esaminate le seguenti voci: 310.3600.201 323.3600.203 606.3600.005

6922

Sentieri per pedoni e per gite pedestri Manifestazioni sportive internazionali Aggruppamenti del personale delle dogane

(cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1)

508.44

Mass media

Per mantenere una stampa diversificata, la Posta offre prezzi vantaggiosi ai giornali e alle riviste venduti in abbonamento, soprattutto alla stampa regionale e locale. Le tasse preferenziali sono stabilite in funzione della frequenza di pubblicazione, del peso, della tiratura, del formato e della percentuale di testo redazionale. Dal 1996 la Confederazione versa alla Posta un'indennità per le spese non coperte in seguito alla riduzione delle tasse sui giornali. L'indennità fondata sul cosiddetto modello del terzo ammonta a circa 90 milioni di franchi all'anno. La copertura primitiva di 270 milioni di franchi è stata ripartita in funzione di un terzo ciascuno alla Confederazione, alla Posta e agli editori. Questo sussidio è un esempio tipico di sussidio assegnato secondo il principio dell'annaffiatoio: infatti tutti i giornali e le riviste che adempiono i requisiti possono beneficiare di questo vantaggio, indipendentemente dal fatto che sia loro necessario o meno. Ci troviamo di fronte a un'utilizzazione delle risorse assolutamente priva di efficacia. Se è vero che la Confederazione deve sostenere la stampa locale e regionale in difficoltà, è anche vero che tale sostegno deve essere mirato. Sarebbe allora possibile ottenere risultati migliori con mezzi nettamente inferiori. Il nostro Collegio ritiene pertanto urgente la sostituzione di questo sussidio annaffiatoio con una soluzione più efficace. Il nostro parere tiene quindi conto degli attuali lavori della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale relativi a un articolo costituzionale concernente misure a favore della stampa.

È stata esaminata la seguente voce: 807.3600.001

PEG, indennizzo del trasporto di giornali

(cfr. allegato 1)

509

Altri settori economici

509.1

Evoluzione dei sussidi federali in ambito di altri settori economici Grafico 12

In milioni di franchi 600 500 400 300

Energia Industria, artigianato, commercio Turismo, caccia e pesca

200 100

Silvicoltura

70

75

80

85

90

91

92

93

94

95

96

97

Il gruppo di compiti «Altri settori economici» consta dei seguenti settori: silvicoltura, caccia e pesca, turismo, industria, commercio e energia.

6923

Nel 1997 le spese del gruppo hanno totalizzato pressoché 650 milioni di franchi, pari all'1 per cento delle spese complessive della Confederazione. 300 milioni circa, ossia il 46 per cento, sono costituite da sussidi.

Il settore dell'energia è stato poco sovvenzionato sino al 1991. L'articolo sull'energia (art. 24octies Cost.) è stato adottato nella votazione popolare del 23 settembre 1990; in virtù di questa disposizione costituzionale alla Confederazione è stata attribuita la competenza di attuare una politica energetica efficace e orientata sul futuro e il mandato di prendere misure concrete per un impiego razionale dell'energia e delle energie rinnovabili. Il decreto federale del 14 dicembre 1990 sull'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (decreto sull'energia) è entrato in vigore il 1° maggio 1991. Gli obiettivi dell'articolo sull'energia saranno concretizzati con il programma Energia 2000 adottato dal nostro Collegio nel febbraio 1991. Essi dovrebbero essere raggiunti per il tramite di misure di carattere volontario, di disposizioni e di provvedimenti di promovimento. A partire dal 1992 la Confederazione ha versato ogni anno 30-45 milioni di sussidi per l'informazione e la consulenza, la formazione e il perfezionamento, nonché per promuovere l'impiego del calore residuo, quello delle energie rinnovabili e di impianti pilota o di dimostrazione.

509.2

Principali basi legali

Ordinanza del 5 settembre 1995 concernente il finanziamento delle attività di cooperazione transfrontaliera dei Cantoni e delle regioni nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG II per il periodo 1995-1999 (RS 616.91) Legge federale del 21 dicembre 1955 concernente l'Ufficio svizzero del turismo (RS 935.21) Legge federale del 26 settembre 1958 concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni (RS 946.11) Legge federale del 19 marzo 1976 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RS 819.1) Decreto federale del 12 febbraio 1949 che promuove il lavoro a domicilio (RS 822.32) Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (legge sulle foreste, LFO; RS 921.0) Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (RS 923.0) Decreto federale del 6 ottobre 1995 in favore delle zone di rilancio economico (RS 951.93) Decreto federale del 6 ottobre 1995 sulla partecipazione a programmi internazionali d'informazione, mediazione e consulenza in favore delle piccole e medie imprese (RS 951.971) Decreto federale del 6 ottobre 1995 sul promovimento dell'informazione riguardante la piazza economica svizzera (RS 951.972) Decreto federale del 14 dicembre 1990 sull'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (decreto sull'energia, RU 1991 1018), con durata limitata al 31 dicembre 1998, sostituito dalla legge sull'energia del 26 giugno 1998

6924

Dal 1995, anno di riferimento del primo rapporto sui sussidi, sono state adottate importanti revisioni, ossia: ­

509.3

legge sull'energia del 26 giugno 1998 (LEne, RS 730.0), entrata in vigore il 1° gennaio 1999

Scelta dei sussidi esaminati Tabella 17

Gruppi di compiti

Totale (1997) Numero di sussidi

Importo (in 1000 fr.)

35 5 7 16

293 343 124 556 42 030 92 268

7

34 489

Altri settori economici ­ Silvicoltura ­ Turismo, caccia e pesca ­ Industria, artigianato e commercio ­ Energia

Parte esaminata (1997) Numero di sussidi

%

23 66 5 100 4 57 9 56 5

71

Importo (in 1000 fr.)

%

203 450 69 124 556 100 34 822 83 11 425 12 32 647

95

Sono state esaminate 24 voci, pari a pressoché il 70 per cento dei sussidi federali versati nel 1997 a questo settore. La maggior parte dei sussidi è stata assegnata alla silvicoltura.

509.4

Risultati dell'esame

509.41

Silvicoltura

Il 1° gennaio 1993 la legge federale sulle foreste (LFO) ha abrogato la vecchia legislazione sulla polizia delle foreste. La nuova politica forestale ha lo scopo di tutelare la conservazione delle foreste, di proteggerle in quanto ambiente naturale, di garantire che le foreste possano svolgere il loro ruolo (di protezione, sociale ed economico), nonché di contribuire alla protezione della popolazione e dei beni di grande valore contro le valanghe, le frane, l'erosione e la caduta di massi. La Confederazione e i Cantoni si dividono le competenze in materia di politica forestale: i Cantoni hanno l'incarico di eseguire la legge sulle foreste e la Confederazione li sostiene in questo compito. A seconda delle misure prese, il sostegno assume la forma di aiuti finanziari o di indennità.

Il progetto di NPF contempla anch'esso le foreste. In tale ambito si propone di conservare la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni in materia di politica forestale, ma di semplificarne la gestione amministrativa. La Confederazione dovrebbe limitarsi a definire strategie mentre i Cantoni potrebbero assumere più ampie responsabilità sul terreno. La nuova politica di sussidi forestali (effor2) abbandona il sovvenzionamento a favore di un promovimento fondato su programmi.

Nell'ambito dell'esame delle diverse voci il presente rapporto rinvia ai lavori del progetto NPF e a quelli del progetto effor2 quando si rivelano necessarie misure nel settore delle cure alle foreste e dei provvedimenti di gestione (voce 310.3600.101), dei crediti di investimento per la silvicoltura (voce 310.4200.101), nonché dei mi6925

glioramenti strutturali e dell'installazione di impianti (voce 310.4600.102). Per quanto concerne i contributi per crediti di investimento, il progetto di NPF propone altresì una valutazione di questo strumento e l'attuazione delle misure necessarie.

I contributi al Fondo per le ricerche forestali e l'utilizzazione del legno (voce 310.3600.102) hanno lo scopo di promuovere la ricerca e lo sviluppo nella silvicoltura. L'analisi ha evidenziato la necessità di un coordinamento di questi contributi con i crediti assegnati alla ricerca in generale.

Le Associazioni per la conservazione delle foresta (voce 310.3600.104) hanno lo scopo di favorire la preservazione delle foreste. Benché le loro spese amministrative non costituiscano un grande onere per la Confederazione, in futuro l'attuazione del loro compito dovrà essere oggetto di controlli approfonditi e regolari. Occorre pertanto limitare il contributo federale nel tempo ed esaminare la possibilità della copertura di una maggior parte dei costi da parte delle Associazioni.

Sono state esaminate le seguenti voci: 310.3600.101 310.3600.102 310.3600.104 310.4200.101 310.4600.102

509.42

Cure alle foreste e misure di gestione (materiale forestale di riproduzione compreso) Fondi per le ricerche forestali e l'utilizzazione del legno Associazioni per la conservazione della foresta Crediti di investimento per la silvicoltura Miglioramenti strutturali e installazione di impianti

(cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1)

Turismo, caccia e pesca

La Confederazione sostiene dal 1918 Svizzera Turismo, l'organismo nazionale del turismo, coprendo i due terzi circa del suo preventivo. L'aiuto finanziario della Confederazione è di carattere eminentemente incentivo visto che è volto ad attrarre viaggiatori e turisti in Svizzera e a preservare l'immagine di marca del nostro Paese all'estero. Come organismo di diritto pubblico, Svizzera Turismo assume gli importanti compiti di coordinamento e di comunicazione che gli sono stati affidati dalla Confederazione e fornisce in tal modo prestazioni specifiche al settore turistico. Il sostegno finanziario concesso a Svizzera Turismo è definito per periodi di quattro anni; in questo senso per il periodo 1995-1999 sono stati stanziati 169 milioni di franchi. Nella prospettiva del prossimo periodo di finanziamento si dovrà concludere un preciso contratto di prestazioni con Svizzera Turismo. Sarebbe peraltro indicato incitare il settore privato del turismo a intensificare la sua collaborazione con Svizzera Turismo e a dare prova di maggiore impegno finanziario a favore dell'organismo nazionale.

Da alcuni anni la Federazione svizzera del turismo riceve regolarmente un contributo della Confederazione. Visto che si tratta di un importo di lieve entità, si suppone che abbia effetti limitati, per cui se ne propone la soppressione.

Sono state esaminate le seguenti voci: 310.3600.301 705.3600.101

6926

Misure di promovimento conformemente alla legge sulla pesca Ufficio nazionale svizzero del turismo

(cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1)

705.3600.102 705.3600.402

509.43

Servizio di consulenza e centro di documentazione della Federazione del turismo Organizzazione mondiale del turismo

(cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1)

Industria, artigianato e commercio

Nel 1997 la Confederazione ha assegnato per la prima volta un contributo a diverse organizzazioni mantello professionali, come l'INSAI e l'Ufficio per la prevenzione degli infortuni, ecc., per le prestazioni fornite a favore della sicurezza degli impianti e delle apparecchiature tecniche. Si tratta di un compito relativamente recente talché la sua procedura di esecuzione non è ancora bene definita. Se è opportuno assegnare questo compito federale a organismi privati, occorre altresì vegliare alla sua buona realizzazione.

La Confederazione sussidia inoltre il lavoro a domicilio, nella misura in cui esso riveste un'importanza sociale o nazionale e consente di migliorare le condizioni di vita degli abitanti delle regioni montane. Nella sua veste di intermediario, l'Ufficio svizzero del lavoro di Zurigo assume in questo contesto un importante compito di coordinamento, confortato da un contributo della Confederazione. Anche in questo caso occorre esaminare la struttura e l'efficacia dell'aiuto federale.

Da qualche tempo la Confederazione dispone di diversi strumenti per promuovere le regioni economicamente sfavorite. Il decreto federale che istituisce aiuti finanziari è stato promulgato per tentare di porre rimedio alle lacune strutturali regionali evidenziate dalla recessione del 1975-1976. Il decreto federale aveva lo scopo di promuovere i progetti di innovazione e di diversificazione, nonché la creazione di nuove società e imprese. La fideiussione di crediti di investimento, i contributi al servizio dell'interesse dei crediti di investimento e gli sgravi fiscali sull'imposta federale diretta consentivano in questo senso di incoraggiare le imprese in modo mirato. La revisione del decreto del 1984 ha in particolare istituito un nuovo strumento di promovimento, ossia i servizi di informazione per progetti di innovazione.

L'adozione nel 1995 di un nuovo atto legislativo sul promovimento economico ha ulteriormente esteso il numero di strumenti a disposizione. Le misure adottate hanno lo scopo di potenziare le strutture economiche locali e di aumentarne l'attrattiva mediante la concessione di sgravi fiscali e di fideiussioni sui crediti di investimento; d'altra parte determinati contributi diretti consentono di promuovere le campagne di informazione e di pubblicità della piazza economica svizzera
all'estero, come pure di sostenere i servizi di informazione, di mediazione e di consulenza a favore delle piccole e medie imprese.

L'impiego di questi strumenti di promovimento ha fornito lo slancio necessario al rafforzamento della competitività e alla moltiplicazione dei progetti di innovazione e di diversificazione. Il promovimento della piazza economica svizzera è uno strumento che stimola l'offerta, tanto più che la Confederazione può applicarlo ovunque in Svizzera e in qualsiasi settore economico. La Confederazione dovrà nondimeno esaminare l'efficacia delle diverse misure e dell'insieme del programma.

Nel 1995 la Confederazione ha deciso di partecipare all'iniziativa comunitaria europea INTERREG II. Questo aiuto federale relativamente recente ha lo scopo di incoraggiare la competitività delle regioni limitrofe e delle regioni transfrontaliere, come pure la microintegrazione con le regioni dei Paesi vicini. La realizzazione del pro6927

getto incombe ai Cantoni, alle regioni, agli organismi di diritto pubblico o privato e ai partner delle regioni limitrofe. I mezzi messi a disposizione dall'Unione europea garantiscono il cofinanziamento di progetti che danno diritto al sussidio; in tale ambito la quota della Confederazione ammonta a un massimo del 50 per cento dei costi effettivi del progetto. L'aiuto finanziario è gestito per mezzo di un credito quadro stanziato per il periodo 1995-1999. Come previsto dal decreto federale che istituisce questo aiuto, è stata effettuata una valutazione successivamente sfociata in un bilancio positivo. La campagna deve essere ripetuta; quanto alla Svizzera, essa deve continuare a partecipare alla collaborazione transfrontaliera in Europa. Il prossimo programma dovrebbe garantire la continuazione dell'aiuto federale per il periodo 20002006.

Sono state esaminate le seguenti voci: 703.3600.002 703.4200.001 705.3600.111 705.3600.202 705.3600.303 705.3600.304 705.3600.305 705.3600.350 705.3600.351

509.44

Garanzia contro i rischi di investimento (cfr. allegato 1) Garanzia contro i rischi delle esportazioni, anti- (cfr. allegato 1) cipi Sicurezza delle installazioni e degli apparecchi (cfr. allegato 1) tecnici Promovimento del lavoro a domicilio (cfr. allegato 1) Aiuti finanziari destinati alle regioni la cui eco- (cfr. allegato 1) nomia è minacciata INTERREG II, partecipazione a progetti (cfr. allegato 1) INTERREG II, misure di sostegno (cfr. allegato 1) Informazione sulla piazza economica svizzera (cfr. allegato 1) Campagne internazionali di informazione a favo- (cfr. allegato 1) re delle PMI

Energia

Nel settore dell'energia sono state esaminate cinque voci: il contributo all'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AEIA, con sede a Vienna), e le quattro voci istituite in seguito all'adozione del decreto federale del 1991 per un impiego razionale parsimonioso dell'energia.

Oltre al proprio contributo di membro, la Svizzera versa due contributi volontari all'AEIA, ossia il contributo al Fondo di cooperazione e di assistenza tecnica e il contributo al Programma di aiuto all'Europa dell'Est. Il Fondo deve ancora dotarsi di una base legale.

A livello nazionale i contributi federali danno la priorità all'impiego di energie rinnovabili, nonché agli impianti pilota e di dimostrazione. Il decreto federale prevede espressamente che l'efficacia delle misure sarà esaminata dopo un termine di osservazione di cinque anni. I risultati hanno palesato che la realizzazione degli obiettivi fissati (risparmio energetico, spostamento della domanda a favore delle energie rinnovabili) presenta grandi variazioni. Si è così constatato che un grande numero di progetti sussidiati (installazione di pompe di calore per esempio) avrebbero potuto essere realizzati anche senza la manna federale. Inoltre, il rapporto costi/utili dei sussidi specifici (impiego di energie rinnovabili, ricupero del calore residuo) è poco vantaggioso, in particolare perché i piccoli sussidi provocano ingenti spese amministrative. La legge sull'energia tiene ampiamente conto delle conclusioni di questa valutazione. In futuro, nell'ambito del promovimento delle energie rinnovabili e del 6928

calore residuo sarà opportuno assegnare contributi globali ai Cantoni e non più sussidiare progetti specifici. Oltre ai contributi federali (dell'ordine di 30-45 milioni di franchi all'anno), l'Ufficio federale dell'energia dispone ancora per il proprio uso di 35-45 milioni di franchi all'anno. Tali mezzi servono al finanziamento delle seguenti attività: ricerca energetica, commissioni e onorari, informazione, formazione e consulenza, nonché attività della Confederazione in materia di promovimento. Tra il 1992 e il 1997 il settore dell'energia disponeva quindi ogni anno di un importo compreso tra 80 e 90 milioni di franchi.

Sono state esaminate le seguenti voci: 805.3600.001

Agenzia internazionale dell'energia atomica, Vienna Consulenze in energia Recupero del calore residuo Utilizzazione delle energie rinnovabili Impianti pilota e di dimostrazione

805.3600.004 805.4600.001 805.4600.002 805.4600.003

(cfr. allegato 2) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1)

510

Sanità

510.1

Evoluzione dei sussidi federali in ambito di sanità Grafico 13

In milioni di franchi 30

Altre spese per la sanità

25 20 15

Profilassi, lotta contro le malattie

10 5 70

75

80

85

90

91

92

93

94

95

96

97

I sussidi nel settore della sanità sono ripartiti in tre sottogruppi. Il più importante concerne le spese di profilassi e di lotta contro le malattie e comprende in particolare la ricerca in ambito di AIDS, la lotta contro l'alcoolismo e il tabagismo e la lotta contro altre malattie come i reumatismi e la tubercolosi. Il secondo sottogruppo comprende il solo sussidio relativo al controllo delle derrate alimentari, mentre il terzo sottogruppo intitolato «Altre spese per la sanità» comprende il sostegno ai centri nazionali di riferimento, nonché alle misure di lotta contro le radiazioni.

Le spese della Confederazione nel settore della sanità hanno totalizzato nel 1997 circa 168 milioni di franchi, ossia meno del quattro per mille delle spese totali. Rispetto al 1995, le spese sono diminuite all'incirca del 4 per cento, in particolare a causa di un forte calo dei contributi agli emofiliaci colpiti dal VIH e ai malati di 6929

AIDS. Con un totale di 25,8 milioni di franchi, la percentuale dei sussidi federali alle spese di questo settore è leggermente superiore al 15 per cento. Rispetto all'insieme dei sussidi, tale quota è inferiore all'1 per mille.

510.2

Principali basi legali

Legge federale del 13 giugno 1928 per la lotta contro la tubercolosi (RS 818.102); Legge federale del 22 giugno 1962 concernente l'assegnazione di sussidi per la lotta contro le malattie reumatiche (RS 818.21); Legge federale del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione (LRaP; RS 814.50); Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla ricerca (legge sulla ricerca, LR; RS 420.1); Legge federale del 18 dicembre 1970 per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (legge sulle epidemie; RS 818.101); Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (legge sulle derrate alimentari, LDerr; RS 817.0).

510.3

Scelta dei sussidi esaminati Tabella 18

Gruppi di compiti

Sanità ­ Profilassi, lotta contro le malattie ­ Controllo delle derrate alimentari ­ Altre spese per la sanità

Totale (1997)

Parte esaminata (1997)

Numero di sussidi

Importo (in 1000 fr.)

Numero di sussidi

%

Importo (in 1000 fr.)

%

15

25 815

12

80

15 248

59

10

21 707

7

70

11 140

51

1 4

392 3 716

1 100 4 100

392 100 3 716 100

Soltanto due dei sussidi rilevati nel 1995 erano stati esaminati, ossia il contributo alle spese di infrastruttura della ricerca sul cancro e gli aiuti finanziari alle due fondazioni di ricerca in materia di alcool e per il promovimento della salute. Questi due sussidi, fra i più importanti di questo settore, rientrano nel sottogruppo «Profilassi, lotta contro le malattie».

Nell'ambito del presente rapporto sono stati esaminati tutti i sussidi che non erano stati analizzati nel 1995. Sono quindi stati esaminati 12 sussidi su 15, di cui sette del sottogruppo «Profilassi, lotta contro le malattie», uno del sottogruppo «Controllo delle derrate alimentari» e quattro del sottogruppo «Altre spese per la sanità».

6930

510.4

Risultati dell'esame

510.41

Profilassi, lotta contro le malattie

Tre dei sette sussidi di questo sottogruppo concernono il sostegno a leghe di livello nazionale (Lega svizzera contro il cancro, Lega svizzera contro i reumatismi, Associazione svizzera contro la tubercolosi), oppure regionale o locale. Si tratta in generale di incentivi destinati al promovimento delle attività di questi organismi privati, la cui attività è relativamente limitata. Nel caso dell'Associazione svizzera contro la tubercolosi e della Legga svizzera contro i reumatismi tali aiuti rappresentano il 25 per cento delle spese, mentre nel caso della Lega contro il cancro sono nettamente inferiori al 6 per cento delle spese.

In questi tre casi l'esame ha evidenziato che il sussidio era giustificato e raggiungeva il suo scopo, anche se è apparsa la necessità di un miglioramento del metodo di concessione, in modo da vincolarlo più direttamente alle prestazioni fornite. Pertanto si raccomanda di vincolare la concessione del sussidio a un mandato di prestazioni.

Per quanto concerne il sussidio alla Lega contro il cancro, la cui concessione poggia unicamente su un decreto del DFI e quindi su una base legale insufficiente, si suggerisce l'istituzione di una tale base.

Il messaggio del 25 novembre 1998 sul promovimento della formazione, della ricerca e della tecnologia negli anni 2000-2003 prevede che a partire dal 2000 il finanziamento della ricerca sull'AIDS dovrebbe incombere al Fondo nazionale della ricerca scientifica, ragione per la quale abbiamo rinunciato a preconizzare misure particolari in merito al sovvenzionamento delle ricerche sull'AIDS, dal momento che a partire dal prossimo esercizio tale compito non spetterà più all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Nessuna misura particolare si impone per il sussidio relativo ai programmi di perfezionamento nell'ambito della sanità pubblica ­ si tratta di un incentivo alla creazione di un'offerta di formazione di livello universitario o postuniversitario in sanità pubblica che la Confederazione intende sopprimere a partire dal 2001 ­ né per il contribuito annuo al Fondo delle Nazioni Unite per la lotta contro l'abuso di droghe, che consente alla Confederazione di partecipare al Programma delle Nazioni Unite per il controllo internazionale delle droghe (PNUCID), uno degli strumenti di base della strategia internazionale di lotta contro
le droghe.

Considerata l'esiguità del sussidio e il fatto che la Confederazione non è membro dell'organizzazione e non dispone quindi di alcun mezzo per influenzarne direttamente la politica, si propone la soppressione del sussidio all'Unione internazionale contro il cancro versato per il tramite della Lega svizzera contro il cancro.

Sono state esaminate le seguenti voci: 316.3600.001 316.3600.003 316.3600.008 316.3600.010 316.3600.015 316.3600.071 316.3600.074

Tubercolosi e altre pneumopatie Malattie reumatiche Lotta contro il cancro Ricerche sull'AIDS Programmi di perfezionamento nell'ambito della sanità pubblica Unione internazionale contro il cancro, Ginevra Fondo delle Nazioni Unite per la lotta contro l'abuso di droghe

(cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1)

6931

510.42

Controllo delle derrate alimentari

Fondandosi sull'articolo 12 della legge federale sulle derrate alimentari che prevede il sostegno da parte dello Stato dell'informazione e della ricerca in materia nutrizionale da parte di altri istituti, la Confederazione versa all'Associazione svizzera per l'alimentazione (il cui scopo è il promovimento di un comportamento alimentare sano) un contributo forfetario leggermente superiore al 40 per cento delle sue spese d'esercizio. Visto che il sussidio poggia su una disposizione potestativa e che sembra difficile valutarne l'efficacia, se ne propone l'eventuale soppressione o perlomeno la possibilità di vincolarlo d'ora in poi a un mandato di prestazioni.

È stata esaminata la seguente voce: 316.3600.014

510.43

Associazione svizzera per l'alimentazione

(cfr. allegato 1)

Altre spese per la sanità

Sono stati esaminati i quattro sussidi di questo sottogruppo.

Due sussidi concernono l'ambito della radioprotezione. Il sussidio per la formazione e il perfezionamento in radioprotezione è stato versato per l'ultima volta nel 1996.

Fondato sulla legge federale del 22 marzo 1991, esso è stato concepito come aiuto iniziale ­ sotto forma di partecipazione alle spese d'esercizio ­ per promuovere una nuova formazione nell'ambito della protezione contro la radiazioni. Visto però che la necessità di un sostegno in questo settore non sembra esistere, si propone la soppressione di questo sussidio di lieve entità.

Nessun provvedimento particolare è necessario per il sussidio al programma svizzero sul radon che consente alla Confederazione di sostenere i Cantoni nelle loro campagne di misure destinate all'allestimento di un catasto delle regioni con concentrazioni di radon e nelle loro campagne di informazione e di partecipare al finanziamento dei progetti di risanamento di edifici. Il sussidio è limitato nel tempo: 10 anni per l'allestimento del catasto a livello svizzero e 20 anni per la realizzazione del programma di risanamento.

L'indennizzo dei centri nazionali di riferimento per i servizi forniti in ambito di diagnosi, di censimento e di ricerca relativi alla propagazione di talune malattie o infezioni (AIDS, malattia della vacca pazza, rabbia, infezioni sanguigne trasmissibili, tubercolosi, ecc.) consente alla Confederazione di ricorrere alle infrastrutture esistenti, evitando in tal modo gli importanti oneri che dovrebbe assumere se il compito le incombesse direttamente. Il sistema prescelto dell'indennizzo forfetario in funzione di un mandato di prestazioni è stato ritenuto efficace. È peraltro preconizzato un miglioramento della valutazione delle prestazioni per il tramite della sistemazione di indicatori.

Sono state esaminate le seguenti voci: 316.3600.005 Formazione e perfezionamento in radioprotezione 316.3600.006 Programma svizzero sul radon 316.3600.013 Centri nazionali 414.3600.003 Contributi a organizzazioni internazionali

6932

(cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 1) (cfr. allegato 2)

6

Misure, piano di attuazione

61

Prospetto dello stato di attuazione delle misure proposte dal rapporto sul riesame dei sussidi federali, 1a parte

La prima parte dell'esame dei sussidi (Rapporto sui sussidi del 25 giugno 1997) è sfociata in una serie di provvedimenti concernenti 136 delle 159 voci di sovvenzionamento. Concretamente, l'attuazione di questi provvedimenti si è tradotta in 245 misure specifiche. Affinché tali misure possano essere applicate efficacemente, il DFF è stato incaricato di istituire un controlling generale e di informare regolarmente il nostro Collegio sullo stato d'avanzamento dei lavori.

Il 28 gennaio 1998, il nostro Collegio ha quindi potuto prendere atto del primo rapporto di controlling che fornisce informazioni sullo stato d'avanzamento dei lavori di attuazione, sul loro proseguimento e sui loro risultati. Indichiamo qui di seguito le principali constatazioni di questa valutazione globale: ­

i Dipartimenti hanno svolto tempestivamente e in modo soddisfacente l'insieme dei compiti loro assegnati nella prima fase del mandato di attuazione. Tale prima fase pone l'accento sulla concezione e la pianificazione delle misure;

­

lo scadenzario di applicazione previsto è realistico. Esso prevede che il 95 per cento circa di tutte le misure definite finora entreranno in vigore a partire dal 2000;

­

la gestione dell'insieme dell'attuazione delle misure non necessita attualmente alcun intervento supplementare da parte dell'Esecutivo;

­

i risparmi che potranno essere realizzati saranno nettamente inferiori ai 100 milioni di franchi all'anno fino al 2001. Un sesto di tutte le misure proposte non genererà risparmi quantificabili.

Per garantire un controllo continuo, il DFF ha redatto un secondo rapporto di controlling che informa in modo dettagliato su ciascuna delle 245 misure e sul loro stato di attuazione a fine 1998. Un quarto di tutte queste misure è stato realizzato. Il rapporto constata inoltre che il 90 per cento di tutte le misure produrrà effetti a partire dal 2000, mentre i risparmi prospettati si situeranno al di sotto dei 100 milioni di franchi all'anno sino alla fine del 2001.

62

Prospetto delle misure proposte dal rapporto sul riesame dei sussidi federali, 2a parte e piano di attuazione

L'esame effettuato nell'ambito della prima fase ha evidenziato le necessità di attuare numerose misure; i risultati ottenuti in questa seconda fase sono invece molto più modesti. Infatti, sulla scorta delle valutazioni che figurano negli allegati 1-3, soltanto 85 delle 200 voci di sussidio esaminate necessitano l'adozione di misure. Questa differenza rispetto alla prima fase di esame si spiega in particolare con il fatto che la seconda fase comprende 51 sussidi versati a titolo di contributo alle organizzazioni internazionali (margine di manovra relativamente ridotto a causa del loro carattere obbligatorio e automatico), i contributi alle assicurazioni sociali, nonché i sussidi la cui base legale è stata sottoposta a importanti revisioni nel corso degli ultimi anni.

6933

Le 200 voci esaminate corrispondono a un volume di sovvenzionamento di 16,2 miliardi di franchi (anno di riferimento: 1997). Le voci che postulano l'adozione di misure corrispondono invece a un volume di sussidi di 13,0 miliardi di franchi.

L'importanza di questo importo è dovuta al fatto che include i versamenti della Confederazione all'AVS e all'AI (complessivamente 7,7 miliardi di franchi, comprese le prestazioni complementari).

Tutte queste misure sono ricapitolate al numero 63. Per ogni misura sono recati il numero della voce, una breve descrizione, la designazione dell'istanza competente (Parlamento, Consiglio federale, Dipartimento, amministrazione), nonché il rinvio alla base legale. La tabella del numero 63 indica parimenti se la misura ha ripercussioni sui Cantoni e/o è iscritta nel progetto NPF. Per talune voci è pure stato specificato se sono in corso eventuali lavori di revisione o se un progetto di legge è stato sottoposto alle vostre Camere. La tabella qui sotto fornisce una sinossi delle misure preconizzate in funzione del loro livello legislativo: Tabella 19 Livello legislativo

Totale Competenza del Parlamento (LF, DF) Competenza del Consiglio federale (O, direttive) Competenza dei Dipartimenti (O, direttive) Competenza dell'amministrazione (cambiamento di prassi) Esame nell'ambito del progetto di nuova perequazione finanziaria (NPF) senza altra specificazione

Numero di misure

Portata finanziaria dei sussidi pertinenti nel 1997 (in milioni di franchi)

85 17 19 0 38

12 962 9 480 781 542

11

2 160

A mente di questa classificazione, l'attuazione delle misure proposte ottempera al criterio della responsabilità decentrata dei Dipartimenti competenti per l'avvio e l'esecuzione delle correzioni e revisioni necessarie. Il controllo centralizzato dell'attuazione è garantito dal DFF per conto del nostro Collegio.

Da questa classificazione risulta inoltre il seguente piano dettagliato di attuazione: ­

misure di competenza del Consiglio federale, dei Dipartimenti o dell'amministrazione: i Dipartimenti competenti sono incaricati di presentare le proposte necessarie al Consiglio federale entro la fine del 1999. Essi rendono parimenti conto delle misure prese nel loro proprio ambito di competenza;

­

altre misure di competenza delle Camere federali: i Dipartimenti competenti sono incaricati di elaborare scadenzari precisi delle modifiche a livello legale e di presentarle al Consiglio federale al più tardi entro fine 1999. Il Consiglio federale assegnerà su questa base le missioni di elaborazione di disegni legislativi e dei relativi messaggi.

Come già in precedenza, questa procedura garantisce un controllo centrale efficace.

A fine 1999 saranno disponibili tutti i dati necessari per l'attuazione materiale e temporale.

6934

63

Elenco delle misure

Dipartimento/Servizio/Voce

Misura (breve descrizione)

DFAE Segreteria generale (SG/DFAE) 201.3600.152 ­ Unione delle associazioni internazionali, Bruxelles 201.3600.156 ­ Consiglio d'Europa, Strasburgo 201.3600.164 Commissione in Corea 201.3600.170 Comitato svizzero per Wilton Park 201.3600.305 Agenzia spaziale europea (ESA), Parigi (Dal 1998: 326.3600.005)

Sopprimere il sussidio a partire dal 1.1.2000 (sussidio di lieve entità) Esaminare la possibilità di soppressione, a partire dal 1.1.2001, del contributo volontario concesso dal 1990 in virtù del postulato Petitpierre ­ Esaminare la possibilità di imputare la spesa a una voce del gruppo 31 (spese di funzionamento) ­ Sopprimere il sussidio (sussidio di lieve entità)

CF/DCF

­ Esaminare la possibilità di gestire in futuro le attività facoltative per il tramite di un credito di impegno

Amministrazione

Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) 202.3600.204 ­ Provvedere affinché il CICR Comitato internazionale chieda ai donatori del prevendella Croce Rossa, Ginevra tivo operazioni sul terreno di aumentare i loro contributi al preventivo di sede per renderli amministrativamente proporzionali alle operazioni sul terreno 202.3600.401 ­ Contribuire al potenziamento Programmi in materia del coordinamento tra fornitodi ambiente ri di fondi a livello nazionale e internazionale ­ Valutare il rapporto costi/efficienza ovunque sia possibile ­ Analizzare sistematicamente i rischi generali del Paese beneficiario

*)

Istanza competente/ Livello legale

Ct *) NPF

CF/DCF

Amministrazione

CF/DCF

Amministrazione

Amministrazione

Leggenda: Istanza competente: Parlamento (P), Consiglio federale (CF), Dipartimento (D) o Amministrazione Livello legale: Decreto del Consiglio federale (DCF) Ct: Misura che tocca i Cantoni NPF: Nuova perequazione finanziaria

6935

Dipartimento/Servizio/Voce

Misura (breve descrizione)

DFI Ufficio federale della cultura (UFC) 306.3600.003 ­ Esaminare se e in quale misuSwiss Institute New York ra può essere assegnata una base legale conforme alla LSu a questo sussidio 306.3600.105 ­ Esaminare l'efficienza Esposizioni librarie dell'aiuto finanziario: soppriall'estero mere l'aiuto finanziario oppure continuarlo nell'ambito di un modello generale di promovimento del libro e dell'edizione in Svizzera 306.3600.112 ­ Esaminare l'eventualità di un Sessioni dei giovani contratto di prestazioni con il beneficiario e ricercare altre fonti di finanziamento 306.3600.113 ­ Introdurre eventualmente Partecipazione della Svizzera contratti di prestazioni per il ai programmi MEDIA sostegno di progetti individell'UE duali 306.3600.115 ­ Alla scadenza del periodo di Fondazione «garantire sovvenzionamento (5 anni), il futuro dei nomadi svizzeri» occorrerà provare l'efficacia di questo aiuto federale 306.3600.251 ­ La questione è trattata Conservazione nell'ambito del progetto di dei monumenti storici nuova perequazione finanziaria 306.3600.252 ­ La questione è trattata Protezione del patrimonio nell'ambito del progetto di culturale nuova perequazione finanziaria

Istanza competente/ Livello legale

P/Messaggio

CF/DCF

Amministrazione

Amministrazione

Amministrazione

Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP) 310.3600.101 ­ Procedere all'attuazione e alla Amministrazione Cure alle foreste e misure valutazione del progetto pilota di gestione (materiale effor2: passare dal sovvenzioforestale di riproduzione namento per progetto a quello compreso) per contratto di prestazioni e (Dal 1998: 810.3600.101) preventivo Inoltre ­ La questione è trattata nell'ambito del progetto di nuova perequazione finanziaria 310.3600.102 ­ Limitare il sostegno a 10 anni P/RS 921.1 Fondi per la ricerca forestale ­ Coordinare il sostegno con Amministrazione e l'utilizzazione del legno crediti federali in favore della (Dal 1998: 810.3600.102) ricerca e della formazione

6936

Ct NPF

NPF

NPF

NPF

Dipartimento/Servizio/Voce

Misura (breve descrizione)

Istanza competente/ Livello legale

310.3600.104 Associazioni per la conservazione della foresta (Dal 1998: 810.3600.104)

­ Limitare severamente la durata del sostegno ­ Verificare periodicamente l'opportunità del sussidio e di un aumento eventuale della partecipazione finanziaria delle associazioni ­ Passare ai contributi forfetari ­ La questione è trattata nell'ambito del progetto di nuova perequazione finanziaria ­ La questione è trattata nell'ambito del progetto di nuova perequazione finanziaria

P/RS 921.1 Amministrazione

­ Disciplinare la questione del pilotaggio di questo contributo nell'ambito della nuova legge sulla formazione professionale Inoltre ­ La questione è trattata nell'ambito del progetto di nuova perequazione finanziaria ­ Limitare il sostegno a 10 anni

P/RS 412.10

310.3600.201 Sentieri per perdoni e gite pedestri (Dal 1998: 810.3600.201) 310.3600.301 Misure di promovimento conformemente alla legge sulla pesca (Dal 1998: 810.3600.301) 310.3600.401 Formazione professionale (Dal 1998: 810.3600.401)

310.3600.403 Esplorazione geo-scientifica del territorio nazionale (Dal 1998: 309.3600.403) 310.3600.501 ­ Elaborare un modello di aiuto Commissioni e multilaterale svizzero in mateorganizzazioni internazionali ria di protezione (Dal 1998: 810.3600.501) dell'ambiente, modello che stabilisca gli obbiettivi, i criteri, i limiti temporali, il tetto delle spese e il controlling ­ Esaminare le possibilità di limitazione ai contributi obbligatori 310.3600.502 ­ Elaborare un modello di conProblemi ambientali globali tributi della Svizzera (Dal 1998: 810.3600.502) nell'ambito della protezione dell'ambiente, modello che stabilisca gli obbiettivi, i criteri, i limiti temporali, il tetto delle spese e il controlling ­ Esaminare le possibilità di limitazione ai contributi obbligatori 310.4200.101 ­ Esaminare l'opportunità di Crediti di investimento per crediti di investimento in fala silvicoltura vore della silvicoltura (Dal 1998: 810.4200.101)

Ct NPF

NPF

NPF

NPF

P/RS 420.1

Amministrazione

Amministrazione

P/RS 921.0

Ct

6937

Dipartimento/Servizio/Voce

Misura (breve descrizione)

Inoltre ­ La questione è trattata nell'ambito del progetto di nuova perequazione finanziaria 310.4600.101 ­ La questione è trattata Protezione contro i nell'ambito del progetto di fenomeni naturali nuova perequazione finanzia(Dal 1998: 810.4600.101) ria 310.4600.102 ­ Procedere all'attuazione e alla Miglioramenti delle strutture valutazione del progetto pilota e impianti di equipaggiamento effor2: passare dal sovvenzio(Dal 1998: 810.4600.102) namento per progetto a quello per contratto di prestazioni e preventivo ­ Limitare il sostegno nel tempo Inoltre ­ La questione è trattata nell'ambito del progetto di nuova perequazione finanziaria 310.4600.201 ­ La questione è trattata Protezione della natura e nell'ambito del progetto di del paesaggio nuova perequazione finanzia(Dal 1998: 810.4600.201) ria.

Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) 316.3600.001 ­ Ridefinire le prestazioni che Tubercolosi e altre aprono il diritto al sussidio pneumopatie nell'ambito di un mandato di prestazioni ­ Ipotizzare la concessione del sussidio sotto forma di forfait 316.3600.003 ­ Esaminare la possibilità di Malattie reumatiche vincolare il sussidio a uno sforzo almeno identico dei Cantoni ­ Esaminare la possibilità di rinuncia al sussidio attuale in favore della ricerca, fondato sull'O del 2.12.1985 concernente la concessione di sussidi per la lotta contro le malattie e in futuro iscrivere questo sostegno alla ricerca nell'ambito di un programma del Fondo nazionale ­ Vincolare la concessione del sussidio a un mandato di prestazioni 316.3600.005 ­ Sopprimere il sussidio Formazione e perfeziona(sussidio di lieve entità) mento in radioprotezione

6938

Istanza competente/ Livello legale

Ct NPF

NPF

NPF

Amministrazione

P/RS 921.0 NPF

NPF

CF/DCF

Amministrazione

Amministrazione

CF/DCF CF/DCF

Dipartimento/Servizio/Voce

Misura (breve descrizione)

Istanza competente/ Livello legale

316.3600.008 Lotta contro il cancro

­ Istituire una base legale per la concessione del sussidio ­ Esaminare la possibilità di vincolare la concessione del sussidio sulla base di un mandato di prestazioni ­ A partire dal 2000 trasferire questo compito al Fondo nazionale della ricerca ­ Migliorare eventualmente il sistema di valutazione mediante la sistemazione di indicatori ­ Sopprimere questo sussidio ­ In caso di mantenimento esaminare la possibilità di vincolarne la concessione sulla base di un mandato di prestazioni ­ Sopprimere questo sussidio

P/nuova legge

316.3600.010 Ricerche sull'AIDS 316.3600.013 Centri nazionali 316.3600.014 Associazione svizzera per l'alimentazione

316.3600.071 Unione internazionale contro il cancro, Ginevra

Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) 318.3600.001 ­ Finanziamento addizionale Versamento per il tramite dell'IVA della Confederazione ­ Adeguare le prestazioni ai all'AVS mutamenti di ordine sociale ­ Elaborare un concetto generale per quanto concerne le entrate e le prestazioni dell'AVS ­ Esaminare gli aiuti finanziari a favore di istituzioni. Potenziamento dell'efficacia mediante contratti di prestazioni.

Stabilizzazione delle spese Inoltre ­ La questione è trattata nell'ambito del progetto di nuova perequazione finanziaria 318.3600.002 ­ La questione è trattata Prestazioni complementari nell'ambito del progetto di all'AVS nuova perequazione finanziaria 318.3600.003 ­ Garantire un'applicazione Versamento della Confederauniforme della legge fornendo zione all'AI agli uffici AI l'assistenza di medici autorizzati a esaminare i pazienti ­ Elaborare un concetto generale sul finanziamento e le prestazioni dell'AI

Ct NPF

CF/DCF

Amministrazione Amministrazione

CF/DCF

CF/DCF

P/RS 831.10 Revisione in corso

Amministrazione

NPF

NPF

P/RS 831.20

Amministrazione

6939

Dipartimento/Servizio/Voce

Misura (breve descrizione)

­ Promuovere gli sforzi di reinserimento dei beneficiari di rendite di modo che essi possano di nuovo esercitare un'attività lucrativa ­ Esaminare i contributi dell'assicurazione a istituzioni e organizzazioni. Migliorare l'impiego delle risorse mediante contratti di prestazioni Inoltre ­ La questione è trattata nell'ambito del progetto di nuova perequazione finanziaria 318.3600.004 ­ La questione è trattata Prestazioni complementari nell'ambito del progetto di all'AI nuova perequazione finanziaria 318.3600.053 ­ La questione è trattata Sussidi ai Cantoni per ridurre nell'ambito del progetto di i premi dell'assicurazione nuova perequazione finanziamalattie delle persone a basso ria reddito 318.3600.101 ­ La questione è trattata Assegni famigliari nell'ambito del progetto di nell'agricoltura nuova perequazione finanziaria 318.3600.104 ­ Sopprimere questa voce al Fondo per danni causati dalle momento dell'entrata in vigoforze naturali e istituzioni di re del nuovo art. 35 cpv. 5 utilità pubblica Cost. (attribuzione degli introiti del gioco d'azzardo al finanziamento del contributo federale all'AVS) Scuole federale dello sport di Macolin (SFSM) 323.3600.203 ­ Mantenere il concetto e le Manifestazioni sportive interprocedure vincolate a questo nazionali modo di sovvenzionamento, (Dal 1998: 504.3600.003) incentrando maggiormente gli aiuti finanziari sulla base di criteri che dovrà definire il DDPS Ufficio federale dell'educazione e della scienza (UFES) 327.3600.015 ­ Le persone che corrispondono Programma speciale per la meglio alle esigenze del rinformazione professionale dei novo in ogni settore devono giovani essere sostenute sulla base di criteri qualitativi e concorrere su scala nazionale

6940

Istanza competente/ Livello legale

Ct NPF

NPF

NPF

NPF

NPF

P/nuove legge Messaggio approvato

Amministrazione

Amministrazione

Dipartimento/Servizio/Voce

Misura (breve descrizione)

327.3600.116 ­ In considerazione della durata Programmi prioritari prevista di 8-10 anni e del Fondo nazionale svizzero dell'istituzione dei PNR, prendere le misure necessaire per concludere i PP in corso alla data prestabilita (soltanto «Domani la Svizzera» continuerà sino alla fine del prossimo periodo di pianificazione) 327.3600.117 ­ Tenere conto di questo comDizionari nazionali pito nel mandato di prestazioni dell'ASSHS ­ Coinvolgere maggiormente i Cantoni e addirittura i terzi nel finanziamento ­ Verificare l'efficacia e la produttività della redazione e adottare il controllo finanziario ­ Entro la fine del 2000 presentare al Consiglio federale uno scadenzario cogente relativo alla conclusione di ognuno dei dizionari nazionali e sottoporgli parimenti un adeguato piano di finanziamento 327.3600.305 ­ Sopprimere la voce nel 2000 Ufficio internazionale dell'insegnamento (BIE), borse per documentaristi specializzati 327.3600.309 ­ Elaborare criteri uniformi per Programmi delle CE per l'attribuzione dei fondi il promovimento della ­ Mandato di prestazioni formazione e della mobilità all'OCUS; le risorse finanziarie di questo credito dovranno essere assegnate soltanto a favore di compiti definiti nel mandato di prestazioni Consiglio dei politecnici federali (CPF) 329.3600.001 ­ Verificare l'utilità del sussiBorse di studio dio; potenziare se necessario i prestiti di formazione Inoltre ­ La questione è trattata nell'ambito del progetto di nuova perequazione finanziaria

Istanza competente/ Livello legale

Ct NPF

Amministrazione

Amministrazione

Amministrazione

Amministrazione

Amministrazione NPF

6941

Dipartimento/Servizio/Voce

Misura (breve descrizione)

Istanza competente/ Livello legale

329.3600.002 Alloggi per studenti

­ Verificare il fabbisogno ­ Esaminare le due fondazioni (in particolare la loro struttura di finanziamento), nonché il loro monopolio. Aprire eventualmente il «mercato» di sovvenzionamento (soluzioni vantaggiose) ­ Stabilire i criteri di sovvenzionamento e il calcolo degli importi nelle disposizioni di esecuzione

Amministrazione

DFGP Ufficio federale di giustizia (UFG) 402.4600.002 ­ Esaminare se la ConfederaSussidi di costruzione zione deve continuare il suo nell'ambito delle misure aiuto iniziale o ritirarsi parcoercitive zialmente o interamente da questo settore Ufficio federale dei rifugiati (UFR) 415.3600.005 ­ Riesaminare il sussidio in Rifugiati: contributi alle seguito alla modifica dei spese amministrative compiti delle opere di assidell'Ufficio centrale svizzero stenza di aiuto ai rifugiati (OSAR) 415.3600.006 ­ Continuare l'esame Aiuto al ritorno e alla reintedell'iscrizione a preventivo grazione dei richiedenti tenendo in particolare conto l'asilo e dei rifugiati dei costi e dei vantaggi ­ Esaminare la possibilità di trasferimento di componenti degli aiuti strutturali dal preventivo dell'UFR a quello della DSC/Cooperazione con l'Europa dell'Est, per garantire una maggiore trasparenza 415.3600.010 ­ Ricorrere maggiormente alla Rimborso delle spese di assisoluzione dei forfait, stimostenza destinate ai richiedenti lando in tal modo il risparmio l'asilo e semplificando i conteggi DFF Amministrazione federale delle dogane (AFD) 606.3600.005 ­ Esaminare la possibilità di Aggruppamenti del personale classificare questo compito in delle dogane una voce del gruppo di spese 31 DFE Segreteria generale (SG/DFE) 701.3600.001 ­ Revisionare l'ordinanza in Informazione dei consumatori vigore tenendo conto della (Dal 1998: 705.3600.250) conclusione dei contratti di prestazioni da concludere con i beneficiari

6942

Amministrazione

CF/RS 142.311

Amministrazione

CF/RS 142.312

Amministrazione

CF/DCF

Ct NPF

Dipartimento/Servizio/Voce

Misura (breve descrizione)

Ufficio federale dell'economia esterna (UFEE) 703.3600.301 ­ Analizzare sistematicamente i Doni di aiuto finanziario rischi generali del Paese in un'ottica preventiva ­ Rafforzare il coordinamento con i progetti di cooperazione tecnica della DSC per migliorare la complementarità di questi due strumenti Ufficio federale dello sviluppo economico e del lavoro (UFSEL) 705.3600.101 ­ Esaminare se nel corso del Ufficio nazionale svizzero del prossimo periodo di sovventurismo zionamento Svizzera Turismo non potrebbe lavorare sulla base di un mandato di prestazioni ­ Esaminare se questa organizzazione non potrebbe offrire i propri servizi in modo più efficace per meglio rispondere alle attese della clientela 705.3600.102 ­ Esaminare l'efficacia di queServizio di consulenza e censto sussidio di lieve entità tro di documentazione della ­ Sollecitare una maggiore parFederazione del turismo tecipazione finanziaria da parte dell'economia turistica e dei beneficiari diretti ­ Esaminare l'opportunità di vincolare la concessione del sussidio sulla base di un mandato di prestazioni 705.3600.202 ­ Esaminare il concetto e Promovimento del lavoro a l'efficacia dell'aiuto federale domicilio 705.3600.204 ­ Correggere le prestazioni Prestazioni della Confederadell'AD e ricondurre e potenzione all'AD ziare temporaneamente misure straordinarie di finanziamento ­ Revisione della LADI con riesame e nuovo assetto del finanziamento e delle prestazioni (a partire dal 2003/2004) 705.3600.302 ­ Esaminare la possibilità di Elaborazione di programmi potenziamento della parteciregionali di sviluppo pazione finanziaria delle regioni e dei Cantoni 705.3600.303 ­ Provare l'utilità e l'efficacia Aiuti finanziari destinati degli strumenti impiegati sialle regioni la cui economia nora è minacciata 705.3600.304 ­ In vista della futura partecipaINTERREG II, zione della Confederazione partecipazione ai progetti considerare i miglioramenti menzionati nella valutazione finale

Istanza competente/ Livello legale

Ct NPF

Amministrazione

CF/DCF

Amministrazione

Amministrazione Amministrazione

CF/DCF

Amministrazione P/RS 837.0 Messaggio approvato P/RS 837.0

Amministrazione

Ct

Amministrazione

Amministrazione

6943

Dipartimento/Servizio/Voce

Misura (breve descrizione)

­ Esaminare la possibilità dell'introduzione di accordi globali di prestazioni con i diversi gruppi di Cantoni come pure dell'istituzione di fondi intercantonali INTERREG e di un ufficio intercantonale di coordinamento incaricato dell'esecuzione 705.3600.305 ­ Riferirsi alla voce principale INTERREG II, misure di so705.3600.304 stegno 705.3600.350 ­ Esaminare l'opportunità di Informazione sulla piazza imputazione della spesa economica svizzera un'altra voce ­ Esaminare l'efficacia dell'aiuto federale 705.3600.351 ­ Esaminare l'efficacia Campagne internazionali di dell'aiuto federale informazione e di consulenza ­ Esaminare l'opportunità di in favore delle PMI vincolare la concessione del sussidio a un mandato di prestazioni 705.4200.201 ­ Correggere le prestazioni Mutui all'assicurazione contro dell'AD e ricondurre e potenla disoccupazione (AD) ziare temporaneamente misure straordinarie di finanziamento ­ Revisione della LADI con riesame e nuovo assetto del finanziamento e delle prestazioni (a partire dal 2003/2004) 705.4600.301 ­ Alla scadenza, nel 2005, del Aiuto agli investimenti nelle DF del 3.10 1991 sugli altri regioni montane apporti al Fondo esaminare quale dovrà esser la politica da seguire (in particolare per quanto concerne gli altri aspetti del Fondo) Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) 707.3600.005 ­ Sopprimere la voce e integrala Centro internazionale di studi nelle spese per beni e servizi agrari (CIEA) (voce del gruppo 31) (Dal 1999: 708.3602.101) 707.3600.006 ­ La questione è trattata Servizio di ispezione e di con- nell'ambito del progetto sultazione in materia di ecodi nuova perequazione finannomia lattiera ziaria (Dal 1999: 720.3600.007) 707.3600.011 ­ Esaminare se non sarebbe più Misure in favore della coltura ragionevole attribuire il cenfrutticola simento dei dati statitici (Dal 1999: 708.3603.101) all'Ufficio federale di statistica

6944

Istanza competente/ Livello legale

Ct NPF

Amministrazione

Amministrazione Amministrazione

Amministrazione CF/DCF

P/RS 837.0 Messaggio approvato P/RS 837.0

CF

Amministrazione

NPF

Amministrazione

Dipartimento/Servizio/Voce

Misura (breve descrizione)

Istanza competente/ Livello legale

707.3600.170 Promovimento dell'utilizzazione di frutta (Dal 1999: 708.3605.241)

­ Elaborare un mandato di prestazioni per le organizzazioni partner

Amministrazione

Ufficio federale di veterinaria (UFV) 720.3600.001 ­ Migliore delimitazione tra la Sussidi per la ricerca ricerca su mandato (voce del gruppo 31) e i contributi alle spese (voce del gruppo 36) 720.3600.003 ­ Esaminare l'opportunità di Sussidi ai servizi sanitari per vincolare la concessione del animali sussidio a un mandato di prestazioni Ufficio federale delle abitazioni (UFAB) 725.3600.001 ­ La soppressione di questo Promovimento della costrusussidio è già stata decisa zione di alloggi 725.3600.014 ­ Esaminare in modo approfonPerdite da fideiussioni dito la politica di promovimento della costruzione e della proprietà di abitazioni ­ Presentare un insieme di misure che consenta di affrontare le perdite e i rischi inerenti alla LCAP Inoltre ­ La questione è trattata nell'ambito del progetto di nuova perequazione finanziaria 725.4200.003 ­ Stabilire i compiti, le compePartecipazione SAPOMP tenze e altri principi della poConstruction de logements SA litica dell'impresa in un mandato di prestazioni cogente DATEC Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) 803.3600.004 ­ Limitare l'aiuto finanziario a Altri corsi di formazione aero- 10 anni nautica affidati a terzi 803.3600.005 ­ Limitare l'aiuto finanziario a Misure di sicurezza 10 anni Ufficio federale dell'economia delle acque (UFEA) 804.4600.003 ­ Accelerare la conclusione dei Regolarizzazione internaziolavori nale del Reno (dalla foce ­ Concentrare le attività sulla dell'Ill al Lago di Costanza) manutenzione ­ Esaminare se l'obiettivo e gli scopi del trattato del 1954 sono tuttora validi 804.4600.008 ­ Esaminare il carattere dureRegolarizzazione vole dell'insieme del progetto del Lago Maggiore

Ct NPF

Amministrazione

CF/DCF

CF/RS 842 P/RS 843

P/Messaggio approvato NPF

Amministrazione

P/RS 748.0 P/RS 748.0

Amministrazione

Amministrazione

6945

Dipartimento/Servizio/Voce

804.4600.013 Aiuto speciale, danni dovuti alle intemperie VS/TI 1993

Misura (breve descrizione)

­ Evitare la realizzazione di una regolarizzazione a qualsiasi prezzo ­ Non negligere il fatto che la Svizzera deve ricercare soluzioni proprie (senza trattato con l'Italia) ­ Esaminare la possibilità di rinuncia a disposizioni speciali in caso di intemperie (in particolare nell'ambito della nuova perequazione finanziaria). Finanziare le riparazioni dei danni nell'ambito della legislazione in vigore Inoltre ­ La questione è trattata nell'ambito del progetto di nuova perequazione finanziaria

Ufficio federale dell'energia (UFE) 805.3600.001 ­ Istituire una base leAgenzia internazionale gale per il contributo al Fondo dell'energia atomica, Vienna per l'aiuto tecnico e la cooperazione La Posta 807.3600.001 ­ Sostituire questo «sussidio PEG, indennizzo del trasporto annaffiatoio» con una soludi giornali zione più efficace che consenta di sostenere a miglior mercato la stampa locale e regionale in difficoltà

7

Istanza competente/ Livello legale

Ct NPF

Amministrazione

NPF

CF/DCF

P/nuova legge

Potenziale di risparmio

Come indicato più sopra, l'esame dei sussidi non può essere assimilato a un programma di risparmio. A mente della situazione precaria delle finanze federali e nella prospettiva dell'obiettivo di bilancio 2001, il problema dello sgravio che risulterà dalle misure proposte permane nondimeno di elevato interesse.

Una valutazione qualitativa delle misure proposte (rammentando che ogni sussidio può esigere una o più misure) è presentata nel seguente grafico:

6946

Grafico 14 Importanza relativa delle diverse categorie di misure

Esame approfondito 24%

NPF 15%

Potenziamento dei mezzi di indirizzo 12% Forfait, Soppressione globalizzazione Limitazione nel del sussidio 3% 6% tempo 5%

Diversi (controllo, esecuzione) 35%

Le diverse categorie di misure si prestano più o meno bene a una valutazione in denaro dei loro effetti. Non è difficile quantificare i risparmi provenienti dalla soppressione o dalla riduzione di un sussidio; le altre misure invece (miglioramento del controllo e dell'esecuzione, analisi approfondita del rendimento, pilotaggio rafforzato) non consentono valutazioni precise e affidabili. È pressoché impossibile stabilire il potenziale di sgravio della maggior parte delle misure. Inoltre i termini di attuazione dei correttivi proposti differiscono tra di loro, in quanto variano da pochi mesi a più anni. Pertanto la mera addizione degli sgravi quantificabili fornirebbe un'immagine falsata della situazione.

Per tutti questi motivi, come già nell'ambito del nostro primo rapporto, rinunciamo per il momento alla quantificazione di un potenziale di sgravio esatto soltanto in apparenza e ci limitiamo a constatare che l'attuazione rigorosa del misure proposte consentirà a lunga scadenza risparmi dell'ordine di 100 milioni di franchi. Quando l'attuazione delle misure si delineerà con maggiore precisione sarà possibile affinare questa prima valutazione grezza.

6947

Spiegazioni in merito agli allegati 1-3 1

Intestazione

Numero di voce e designazione Il numero e la designazione corrispondono alla presentazione del preventivo 1997.

Aiuti finanziari Gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari concessi ai beneficiari estranei all'amministrazione federale per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario. Sono considerati in particolare aiuti finanziari le prestazioni non rimborsabili, le condizioni preferenziali per mutui, le fideiussioni, come anche i servizi e le prestazioni in natura, gratuiti o a condizioni di favore.

Indennità Le indennità sono prestazioni concesse a beneficiari estranei all'amministrazione federale per attenuare o compensare oneri finanziari risultanti dall'adempimento di compiti prescritti dal diritto federale o di compiti di diritto pubblico che la Confederazione ha affidato al beneficiario.

Contributi obbligatori e volontari I contributi obbligatori e volontari versati alle organizzazioni internazionali sono sussidi parzialmente sottoposti alla legislazione sui sussidi. Essi rivestono un carattere cogente (statutario) e automatico. Il loro importo è di norma stabilito applicando al preventivo dell'istituzione interessata una chiave di ripartizione approvata dagli Stati membri.

Altri contributi Essi comprendono le prestazioni della Confederazione che per loro natura sono indennità o aiuti finanziari ma non soggiacciono alla legislazione sui sussidi in quanto destinate a beneficiari che non sono o perlomeno non risultano chiaramente estranei all'amministrazione federale (p. es. prestazioni a opere di previdenza sociale, alle FFS [sino a fine 1999] e alla rete delle strade nazionali).

Forme di sovvenzionamento Si distinguono le seguenti forme di sovvenzionamento: a.

contributi a fondo perso (p. es. sussidi di base a Cantoni universitari e a istituti universitari riconosciuti);

b.

mutui (p. es. mutui a enti responsabili e organizzazioni della costruzione di abitazioni di utilità pubblica);

c.

coperture di deficit (p. es. copertura della perdita di esercizio del Centro internazionale di conferenze di Ginevra);

d.

prestazioni in natura e servizi (p. es. corsi di perfezionamento nelle scuole professionali e università; fornitura di opuscoli);

e.

altre forme (nella maggior parte dei casi si tratta di quote o di contributi alle spese).

6948

2

Definizioni più precise

Beneficiario principale Il beneficiario principale è il destinatario del pagamento a cui viene versato il sussidio federale. Il primo beneficiario può essere identico, anche se non necessariamente, al beneficiario del sussidio.

Beneficiario secondario In taluni settori di sovvenzionamento il beneficiario principale (p. es. il Cantone) trasferisce per intero o in parte i fondi che gli sono concessi a un secondo beneficiario (p. es. i Comuni). Se anch'essi non sono i beneficiari del sussidio o lo sono solo in parte, i fondi sono trasferiti ancora una volta (p. es. agli agricoltori o proprietari di case).

Base legale È menzionato unicamente l'atto normativo sul quale si fonda il versamento del sussidio (con il corrispondente rinvio alla Raccolta sistematica).

Gruppi di compiti Come nel caso del preventivo della Confederazione, ogni sussidio è classificato per gruppi di compiti (p. es. trasporti ­ strade).

Tasso di sussidio Informazioni relative all'importo del sussidio o ai criteri determinanti.

a.

F=Fallweise (di volta in volta) L'importo del sussidio dipende da diversi fattori (p. es. superficie, caratteristiche del suolo)

b.

VA=Voranschlag (preventivo) L'importo del sussidio dipende dal credito stanziato dal Parlamento nell'ambito del preventivo annuale.

3

Descrizione e valutazione

Descrizione Breve presentazione di quanto si vorrebbe promuovere rispettivamente raggiungere con il sussidio federale. Inoltre si spiega il funzionamento: quali sono le condizioni da adempiere per la concessione del sussidio? Quali sono i fattori che determinano l'importo del sussidio?

Interesse della Confederazione Breve presentazione degli obiettivi dell'esecuzione del compito nell'ottica della Confederazione. In quale misura vi è un interesse nazionale? Menzione di eventuali impegni internazionali.

Ripartizione dei compiti e degli oneri Se i beneficiari del sussidio sono i Cantoni, si esamina l'adeguatezza della ripartizione degli oneri tra Confederazione e Cantoni.

6949

Se i sussidi sono versati a terzi, si esamina se i beneficiari forniscono le prestazioni e le misure di mutuo soccorso richieste.

Organizzazione Sono presentati e analizzati i principali aspetti dell'organizzazione dei sussidi: In particolare si esamina se: ­

l'adempimento dei compiti è adeguato ed efficace;

­

l'importo del sussidio nonché le prestazioni fornite e le misure prese dal beneficiario sono adeguati;

­

il sussidio può esser fissato in modo forfetario o globale;

­

il sussidio deve essere di durata limitata.

Valutazione globale I principali risultati del riesame sono riassunti sotto forma di valutazione globale.

Misure necessarie L'analisi dettagliata ha evidenziato la necessità di un intervento. Le misure del caso sono menzionate.

6950

Allegato 1

Breve valutazione degli aiuti finanziari e delle indennità esaminati

Classificate secondo il : Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) Dipartimento federale dell'interno (DFI) Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) Dipartimento federale delle finanze (DFF) Dipartimento federale dell'economia (DFE) Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) 6951

201.3600.151

Ufficio del baccalaureat internazionale, Ginevra

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Ufficio del baccalaureat internazionale, Ginevra ­ Cost. art. 102 n. 8 (RS 101) DCF del 27.3.1996 concernente il rinnovo del contributo svizzero all'Ufficio del baccalaureat internazionale (OBI), Ginevra Formazione e ricerca fondamentale ­ Scuole di formazione generale Importo forfetario annuo fissato dal CF per un periodo che varia dai due ai tre anni.

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali: Settore di compiti:

Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

50 50 50 49

L'OBI è un'organizzazione non governativa d'ispirazione europea. Il Baccalauréat international (BI) è nato nel 1967 presso l'Ecole internationale di Ginevra (EIG) per essere al servizio della Comunità internazionale. L'OBI, che dispone di uffici regionali in molti Paesi, ha come scopo generale di promuovere e di gestire un esame che dia accesso all'educazione superiore nel mondo intero e di svolgere attività di ricerca legate a tale obiettivo o ad altri scopi educativi ad esso connessi.

Interesse Quale laboratorio pedagogico internazionale, le esperienze della Confederazione: dell'OBI sono utili per i responsabili delle riforme nei Paesi membri del baccalaureat internazionale.

Ripartizione dei compiti Compito che riguarda la politica estera e che quindi è di ree degli oneri: sponsabilità della Confederazione.

Organizzazione: La Svizzera versa un contributo finanziario annuo dal 1977.

L'importo annuo è fissato dal CF per periodi che variano dai due ai tre anni.

Valutazione globale: L'OBI si rivolge anzitutto ai giovani i cui genitori esercitano professioni che li obbligano ad essere mobili sul piano internazionale e a spostare il loro domicilio da un Paese all'altro. È stato creato per permettere alle persone diplomate di proseguire i loro studi su una base riconosciuta dal loro Paese d'origine o da un altro Paese.

Misure necessarie: Nessuna.

6952

201.3600.152

Unione delle associazioni internazionali, Bruxelles

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Segretariato generale dell'Unione delle associazioni internazionali, Bruxelles ­ Cost. art. 102 n. 8 (RS 101); DCF del 17.10.1958 concernente l'Unione delle associazioni internazionali, Bruxelles.

Relazioni con l'estero ­ Relazioni politiche Contributo volontario decretato con il preventivo

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali: Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

2 2 3 3

Breve descrizione:

Sostegno simbolico all'Unione, che produce due pubblicazioni: «Yearbook of International Organizations» (collezione, analisi e archiviazione di dati concernenti circa 30 000 istituzioni statali o parastatali e «Encyclopedia of World Problems and Human Potential» (12 000 «problemi mondiali» su cui le organizzazioni si dibattono e per i quali allestiscono strategie).

Interesse Le pubblicazioni dell'Unione, in particolare l'«Yearbook of della Confederazione: international Organizations», costituiscono una fonte d'informazioni per l'Amministrazione e quindi uno strumento di lavoro giudicato insostituibile. La Confederazione è interessata affinché queste pubblicazioni senza concorrenza continuino ad essere prodotte.

Ripartizione dei compiti Poiché il beneficiario dell'aiuto si trova all'estero, questo come degli oneri: pito rientra nella politica estera e spetta quindi alla Confederazione.

Organizzazione: Il contributo versato dalla Confederazione è un sostegno morale all'Unione, per la quale la vendita delle pubblicazioni non è redditizia e che ha quindi bisogno di sussidi e di doni da parte dei suoi membri.

Valutazione globale: Sussidio minimo che permette di sostenere, più moralmente che materialmente, il lavoro dell'Unione giudicata di grande utilità dall'Amministrazione e che, quindi, è molto interessata al mantenimento di tale Unione.

Misure necessarie: Soppressione di questo sussidio minimo a partire dall'1.1.2000 e acquisto al prezzo di vendita delle pubblicazioni dell'Unione da parte degli Uffici interessati.

6953

201.3600.159

Partecipazione della Svizzera ai costi amministrativi delle Nazioni Unite

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Organizzazione delle Nazioni Unite, New York ­ Cost. art. 102 n. 8 (RS 101). DCF del 27.6.1990 concernente la partecipazione della Svizzera ai costi amministrativi delle Nazioni Unite: introduzione di un importo forfetario.

Relazioni con l'estero - Relazioni politiche 30% del contributo obbligatorio che la Svizzera dovrebbe versare all'ONU se fosse membro di questa organizzazione. Per gli anni 1998-99 il tasso di questo contributo obbligatorio è fissato all'1,215%.

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

2138 3898 5020 5357

Contributo volontario (anche se di fatto è obbligatorio) al bilancio ordinario dell'ONU versato sotto forma di un importo forfetario.

Interesse Questo contributo permette alla Svizzera di partecipare a pieni della Confederazione: diritti, pur non essendo membro di questa organizzazione, a taluni organi e commissioni finanziati dal bilancio ordinario e in cui essa è stata eletta.

Ripartizione dei compiti Le relazioni con l'ONU riguardano la politica estera e questo e degli oneri: compito è esclusivamente di responsabilità della Confederazione che ne assume quindi l'onere intero.

Organizzazione: Il contributo versato dalla Svizzera le permette di godere dello statuto di osservatore e gli permette, pur non essendo membro dell'Organizzazione, di partecipare con gli stessi diritti dei membri che ne fanno parte. Il contributo rispecchia il grado di attività della Svizzera per quanto concerne il «nodo» dell'ONU (collaborazione negli organi e nei programmi, nonché partecipazione in quanto membro negli organi e nelle commissioni come la CIG, la CEE/ONU, la CND e la CSS. Il contributo versato corrisponde al 30% del contributo obbligatorio al bilancio ordinario che sarebbe dovuto dal nostro Paese se fosse membro a tutti gli effetti dell'Organizzazione (tasso 1998-99 = 1,215%).

Valutazione globale: Il contributo forfetario della Svizzera all'ONU permette di partecipare all'interno dell'Organizzazione madre in modo più attivo di quanto essa possa pretendere in quanto Stato non membro. Tenuto conto dell'importanza che riveste questa Organizzazione dal profilo della politica mondiale, importanza che è ancora aumentata dalla fine della guerra fredda, il nostro Paese, di cui uno degli obiettivi strategici della sua politica estera è di aderirvi, nutre un evidente interesse a tale partecipazione.

Misure necessarie: Nessuna.

6954

201.3600.164

Commissione in Corea

Aiuto finanziario Prestazione in natura e in servizi

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Delegazione svizzera in Corea ­ Cost. art. 102 n. 8 (RS 101) DCF del 7.7.1953 concernente la Commissione svizzera per la vigilanza dell'Armistizio in Corea Relazioni con l'estero ­ Relazioni politiche Presa a carico totale delle spese della Commissione

Importi

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

627 694 789 785

Breve descrizione:

La Commissione è incaricata di vigilare l'armistizio tra le due Coree collaborando nel quadro della «Neutral Nations Supervisory Commission for Korea» (NNSC).

Interesse Politica svizzera dei "buoni uffici" e promozione della pace in della Confederazione: una regione del mondo ancora afflitta da un profondo antagonismo.

Ripartizione dei compiti La Svizzera è uno dei 4 Paesi membri della NNSC. Tuttavia, e degli oneri: attualmente sono ancora attivi tre membri (Svizzera, Svezia e Polonia). I compiti sono suddivisi tra il DFAE (Capo di delegazione) e il DDPS (altri membri della delegazione svizzera).

Organizzazione: Pagamento di salari, indennità ed equipaggiamento dei membri svizzeri della Commissione.

Valutazione globale: Il contributo svizzero ai meccanismi dell'Armistizio in Corea è molto apprezzato dalla Comunità internazionale. L'Accordo d'Armistizio è attualmente l'unico strumento giuridico che assicuri de facto la pace in Corea e la NNSC ne è parte integrante.

La presenza della delegazione svizzera in Corea è stata decisa nel 1953. Il mantenimento della presenza svizzera viene riesaminato a scadenze regolari.

Misure necessarie: Poiché non si tratta di un contributo a terzi, bensì di una presa a carico dei costi d'esercizio (pagamento dei salari, delle indennità e dell'equipaggiamento), non si tratta di un sussidio ai sensi dell'articolo 3 della legge sui sussidi. Occorrerebbe dunque esaminare la possibilità di attribuire tale uscita a un articolo del gruppo 31 del DFAE.

6955

201.3600.170

Comitato svizzero per Wilton Park

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario:

Comitato svizzero per Wilton Park Partecipanti svizzeri alle conferenze e ai corsi organizzati a Wilton Park (GB) Cost. art. 102 n. 8 (RS 101); DCF dell'1.07.1992 concernente il contributo annuo al Comitato per Wilton Park Relazioni con l'estero ­ Relazioni politiche Contributo forfetario

Importi

Basi legali: Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

14 0 15 15

Il contributo accordato al Comitato svizzero per Wilton Park permette a quest'ultimo di prendere a suo carico una parte dei costi dei partecipanti svizzeri alle conferenze e ai corsi organizzati a Wilton Park (GB) che non potrebbero parteciparvi a proprie spese. Permette così a persone qualificate, in special modo ad assistenti o a dottorandi di partecipare ai seminari di alto livello organizzati a Wilton Park.

Interesse I corsi e i seminari sono organizzati a Wilton Park da un istituto della Confederazione: che fa capo al Foreign Office. Trattano di temi politici o economici di portata internazionale. Il contributo versato al Comitato per Wilton Park, per modesto che esso sia, assicura una partecipazione dei settori universitari e industriali del nostro Paese a questi corsi e seminari che sono di un elevato livello qualitativo e la frequenza ai quali è richiesta. Permette inoltre ai rappresentanti svizzeri di mantenere contatti importanti con eminenti personalità dell'ambiente britannico delle relazioni internazionali.

Ripartizione dei compiti I temi affrontati a Wilton Park toccano essenzialmente questioni e degli oneri: internazionali; riguardano soprattutto la politica estera e rientrano quindi fondamentalmente nel settore della Confederazione.

Organizzazione: Si tratta di un sussidio versato sotto forma di un importo forfetario e la cui utilizzazione è controllata dalla presenza, in seno al Comitato, di un rappresentante del DFAE. L'obiettivo del sussidio, che è di assicurare la partecipazione di svizzeri ai questi corsi, è raggiunto in un modo che può essere giudicato semplice ed efficace dal profilo amministrativo.

Valutazione globale: Sussidio minimo, il cui importo è stato ridotto di oltre un terzo dal 1992, data dell'ultimo DCF. Vista la sua esiguità, l'importo accordato al Comitato appare più simbolico che indispensabile alla realizzazione dell'obiettivo fissato. La Confederazione dovrebbe potersi limitare ad assumersi i costi legati alla partecipazione dei suoi rappresentanti ai corsi e ai seminari.

Misure necessarie: Esaminare la possibilità per la Confederazione di ritrattare completamente allo scopo di sopprimere questo sussidio minimo.

6956

201.3600.171

Fondazione svizzera per la pace

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Fondazione svizzera per la pace ­ Cost. art. 102 n. 8 (RS 101) DCF del 26.3.1997 concernente un contributo alla Fondazione svizzera per la pace in virtù della LF del 7.10.1983 sulla ricerca, art. 16 cpv. 3 lett. C [RS 420.1) Relazioni con l'estero - Relazioni politiche Importo fisso sotto forma di un importo forfetario

Importi

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 0 122

Breve descrizione:

La Fondazione svizzera per la pace è stata fondata il 18 agosto 1988 e la sua sede si trova a Berna. La Fondazione intende partecipare all'elaborazione della politica di pace e di sicurezza della Svizzera attraverso la ricerca, progetti e la comunicazione.

Interesse Mantenimento e promovimento della sicurezza e della pace della Confederazione: grazie a una collaborazione a livello nazionale ed internazionale nel settore del promovimento della pace.

Ripartizione dei compiti Compito che riguarda la politica estera e che quindi è di come degli oneri: petenza della Confederazione.

Organizzazione: Il contributo annuo della Confederazione a favore della Fondazione svizzera per la pace è fissato mediante DCF per un periodo limitato in generale a 3 anni. È accordato sotto forma di un importo forfetario finanziato per il 50% dal DFAE e per il 50% dall'UFES. La Fondazione riceve pure un sostegno da parte dei Cantoni e dell'economia privata.

Valutazione globale: I contributi versati dalla Svizzera, sulla cui utilizzazione la Confederazione non esercita nessun influsso diretto, sono accordati a ricerche troppo diverse e, di conseguenza, è difficile utilizzarli in modo più mirato.

Misure necessarie: Nessuna.

6957

201.3600.173

FIPOI: Centro William Rappard (CWR)

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI), a Ginevra Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) DF del 6 ottobre 1995 concernente la presa a carico della manutenzione periodica del Centro William Rappard (FF 1995 IV 543) Relazioni con l'estero - Relazioni politiche Importo massimo di 1 milione di franchi

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali: Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 280 784

Presa a carico da parte della Confederazione delle spese di manutenzione periodica dell'edificio del Centro William Rappard (CWR) che è stato donato all'Organizzazione Mondiale del Commercio per l'edificio della sua sede. Questa manutenzione periodica è affidata dalla Confederazione alla FIPOI che pertanto deve essere rimborsata.

Interesse La presa a carico delle spese di manutenzione periodica da parte della Confederazione: della Confederazione è uno degli elementi dell'accordo concluso tra la Confederazione e l'OMC al fine di poter mantenere questa Organizzazione tanto importante a Ginevra. La partenza di questa Organizzazione da Ginevra, che ha potuto essere evitata grazie a questo accordo, avrebbe inflitto un colpo estremamente duro a Ginevra che è uno dei centri più importanti al mondo che ospita le organizzazioni internazionali. Un abbandono di questa presa a carico da parte della Confederazione costituirebbe una modifica unilaterale di un accordo internazionale e potrebbe avere gravi conseguenze per l'avvenire della Ginevra internazionale.

Ripartizione dei compiti L'accoglienza delle organizzazioni internazionali in Svizzera è e degli oneri: un compito che riguarda la politica estera. Quindi esso è in primo luogo di competenza della Confederazione. Tuttavia, il Canton Ginevra si assume una parte importante dei costi della politica di accoglienza delle OI sul suo territorio. Nel quadro dell'accordo concluso con l'OMC, esso si è in particolare impegnato a mettere a disposizione dei Paesi in sviluppo meno avanzati una «Maison universelle», nonché di costruire un parcheggio in cui 400 posti saranno messi gratuitamente a disposizione dell'OMC. Il Canton Ginevra ha inoltre rinunciato ai canoni del diritto di superficie delle parcelle su cui sono situate il CWR e la nuova sala di conferenze dell'OMC.

Organizzazione: L'importo del sussidio è determinato al momento della determinazione del preventivo sulla base di una pianificazione a lungo termine allestita dalla FIPOI d'intesa con l'OMC. Il sussidio versato alla FIPOI corrisponde alle spese effettive occorse durante l'anno alla Fondazione per la manutenzione periodica del CWR. La fondatezza delle spese è verificata dal DFAE/Sezione «Stato ospite» che effettua i versamenti necessari su presentazione delle fatture pagate o da pagare durante l'anno
civile in corso, nonché dal Controllo federale delle finanze che procede a una revisione annuale dei conti della FIPOI. La gestione di questo sussidio è semplice, i controlli necessari per verificare la corretta utilizzazione sono garantiti e l'obiettivo è raggiunto senza onere amministrativo supplementare.

6958

201.3600.173

FIPOI: Centro William Rappard (CWR)

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

5.

Valutazione globale:

6.

Misure necessarie:

Il sussidio è uno degli elementi del contratto d'infrastruttura concluso tra la Confederazione e l'OMC allo scopo di offrire all'Organizzazione condizioni di alloggio favorevoli. Esso fa parte di un tutto che non può essere rimesso in questione prima della scadenza del DF che ne disciplina la concessione, che è prevista per il 31 dicembre 2000.

Nessuna.

6959

201.3600.353

Conservazione dei beni culturali mondiali

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Organizzazioni culturali ­ Cost. art. 102 n. 8 (RS 101) DCF del 18.12.1996 concernente la partecipazione della Svizzera alla tutela dei beni culturali mondiali Cultura e svaghi - Promovimento della cultura Importo fisso

Importi

Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 300 0 364

1.

Breve descrizione:

2.

Interesse della Confederazione: Ripartizione dei compiti Si tratta di un compito specifico a livello internazionale, la cui e degli oneri: realizzazione spetta alla Confederazione.

Organizzazione: Il CF è chiamato a pronunciarsi regolarmente sui progetti da sostenere per un periodo limitato nel tempo. Sulla base di un DCF, la Confederazione versa per il periodo in considerazione un sussidio forfetario pari a un importo massimo il cui valore annuo è fissato in precedenza. La vigilanza su come procedono i lavori è affidata al rappresentante diplomatico in servizio nel Paese dove è realizzato il progetto.

Valutazione globale: Il sussidio permette, con mezzi limitati, di sostenere in modo semplice progetti di restauro di beni culturali d'importanza internazionale. In tal modo il nostro Paese offre un contributo limitato ma giustificato al mantenimento del patrimonio mondiale.

Misure necessarie: Nessuna.

3.

4.

5.

6.

6960

Sostegno finanziario accordato a organizzazioni e a istituzioni che operano nel quadro di progetti di restauro di beni culturali d'importanza mondiale. Si tratta di un aiuto mirato accordato per un periodo determina sulla base di un DCF. Attualmente è la Missione di Santa Ana in Bolivia a beneficiare di questo aiuto per il periodo dal 1997 al 1999.

Contribuire al mantenimento del patrimonio culturale mondiale.

201.3600.362

Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, Ginevra

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (MICR), Ginevra ­ DF del 10.10.1997 sul versamento di un aiuto finanziario al Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (MICR) negli anni 1998-2001 Relazioni con l'estero - Relazioni politiche Contributo fissato mediante decreto federale per un periodo di 4 anni e destinato ai costi d'esercizio del MICR

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 1100 1078

Breve descrizione:

Il MICR è una fondazione di diritto privato sottoposta alla vigilanza della Confederazione. Il Museo vorrebbe essere un centro di idee, immagini e simboli che stimolino la fantasia del visitatore e facciano appello alla sua coscienza. Il Museo si propone di motivare i giovani rendendoli coscienti della portata dell'azione umanitaria, di meglio far conoscere il movimento internazionale della Croce Rossa nel mondo e di ottenere donazioni o suscitare vocazioni; intende essere un luogo di testimonianza del patrimonio umanitario di Ginevra, della Svizzera e della comunità internazionale.

Interesse Il MICR riflette l'impegno costante della Svizzera nel campo della Confederazione: dell'aiuto umanitario.

Ripartizione dei compiti Siccome il sussidio annuo accordato al MICR è di esclusiva e degli oneri: competenza della Confederazione, i Cantoni e i Comuni non devono versare nulla, tranne il Canton Ginevra, nella misura in cui il versamento del sussidio federale è subordinato al versamento di un contributo da parte dello stesso Cantone e del CICR.

Organizzazione: Il contributo è accordato dal 1991 ed è oggetto di un decreto federale della durata di quattro anni. Siccome dispone di due seggi in seno al Consiglio di fondazione del MICR, la Confederazione può in tal modo controllare l'utilizzazione dei fondi messi a disposizione del MICR. L'importo del contributo federale tiene conto delle necessità del MICR sulla base di un preventivo per il funzionamento detto «di salvataggio», vale a dire ridotto allo stretto necessario per il mantenimento delle attività essenziali di un tale istituzione. La limitazione a quattro anni di ciascun decreto federale permette di rivalutare regolarmente il fondamento e l'importo del contributo da versare al MICR.

Valutazione globale: Questo aiuto di tipo eccezionale non è accordato al MICR in quanto museo, bensì in quanto strumento della politica umanitaria che riflette l'impegno del nostro Paese nei confronti del movimento della Croce Rossa e delle Convenzioni di Ginevra.

Misure necessarie: Nessuna.

6961

201.3600.364

Swiss Taiwan Trading Group

Indennità Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Swiss Taiwan Trading Group (STTG) ­ Cost. art. 102 n. 8 (RS 101) DCF del 9.6.1992 e del 25.6.1997 concernente il versamento di un'indennità allo Swiss Taiwan Trading Group Relazioni con l'estero - Relazioni politiche Presa a carico del 90% dei costi d'esercizio dell'ufficio del STTG a Taipei

Importi

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 540 820

In assenza di relazioni ufficiali tra la Confederazione e Taiwan, lo Swiss Taiwan Trading Group si è visto affidare il mandato di assicurare, in nome della Confederazione, l'esecuzione di taluni compiti di rappresentanza ufficiale. Questo contratto, concluso il 2 ottobre 1992, è entrato in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1993. I compiti che ne derivano sono eseguiti dal Trade Office of Swiss Industries (TOSI), l'ufficio del STTG a Taipei, presso il quale è distaccato un funzionario consolare.

Interesse In assenza di una rappresentanza ufficiale della Svizzera a Taidella Confederazione: wan, è importante assicurare in questo Paese la rappresentanza e la difesa degli interessi svizzeri che sono essenzialmente economici, commerciali e turistici.

Ripartizione dei compiti Compito che rientra nella politica estera e che quindi è di come degli oneri: petenza esclusiva della Confederazione.

Organizzazione: Presa a carico del 90% delle spese del TOSI. Le remunerazioni provenienti dagli atti consolari sono versati interamente alla Confederazione. Il TOSI si assume il 10% delle sue spese ad eccezione dei costi supplementari causati dai compiti consolari che sono pagati interamente dalla Confederazione.

Valutazione globale: L'indennità versata corrisponde alle spese effettive causate dall'adempimento dei compiti fissati nel contratto. Un importo forfetario non sembra quindi opportuno, poiché sarebbe difficile valutare in anticipo e con precisione il tasso di rincaro e il corso dei cambi del franco svizzero, fattori questi che influiscono sulla spesa effettiva. Tenuto conto dell'importanza che Taiwan rappresenta per la Svizzera, la soluzione attuale di ricorrere al STTG, in assenza di una rappresentanza ufficiale svizzera in questo Paese, deve essere mantenuta.

Misure necessarie: Nessuna.

6962

201.3600.501

Formazione della gente di mare

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Ufficio svizzero della navigazione marittima ­ Legge federale del 23.09.1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (RS 747.30), art. 62 Ordinanza del 7.04.1976 concernente il promovimento della formazione professionale di capitani e gente di mare svizzeri [RS 747.341.2] Formazione e ricerca fondamentale - Formazione professionale Un terzo delle spese per la formazione

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

54 10 29 15

Breve descrizione:

Sussidio concesso a titolo di contributo per le spese occorse per la formazione della gente di mare svizzera che, perfezionata la formazione professionale per divenire ufficiale di coperta, ufficiale radiotelegrafista, ufficiale di macchina, o capitano, abbia superato un esame che l'Ufficio svizzero della navigazione marittima riconosca per il conseguimento d'un grado d'ufficiale.

Interesse Promuovere la formazione della gente di mare svizzera allo della Confederazione: scopo di garantire il carattere svizzero della nostra flotta e di assicurare in tal modo a lungo termine la qualità dell'infrastruttura marittima svizzera.

Ripartizione dei compiti Compito esclusivamente di competenza della Confederazione.

e degli oneri: Organizzazione: Il sussidio è concesso come contributo alle spese d'alloggio, vitto, scuola e assicurazione contro le malattie e gli infortuni, sostenute durante il tempo di formazione. Il sussidio è pagato dopo il superamento dell'esame. Possono essere concesse delle anticipazioni. Il beneficiario del sussidio si obbliga, entro un quinquennio dal giorno dell'esame, a servire, almeno per tre anni, a bordo di navi svizzere.

Valutazione globale: In realtà si tratta di un sussidio minimo dal carattere piuttosto simbolico che esprime la volontà della Svizzera di accordare il suo sostegno alla formazione della gente di mare svizzera. Il promovimento della formazione professionale di capitani e di gente di mare svizzeri è stato fino a giorni nostri un segno politico positivo rivolto agli armatori e alla gente di mare al fine di sviluppare la navigazione marittima svizzera. Finora si è giustificato essenzialmente per ragioni di sicurezza in caso di guerra e di garanzia degli approvvigionamenti.

Misure necessarie: Nessuna.

6963

201.4200.001

Prestiti per l'acquisto di automobili e per l'equipaggiamento

Aiuto finanziario Mutuo

Beneficiario principale:

Funzionari federali in servizio all'estero e gli addetti militari ­ Regolamento dei funzionari (3) (RF 3) del 29 dicembre 1964 (RS 172.221.103) Relazioni con l'estero - Relazioni politiche Per l'acquisto di apparecchi e i costi di sistemazione interna, l'importo dei prestiti accordati ammonta al massimo al 75% delle spese prese in considerazione, ma fino a concorrenza di 10 000 fr. risp. 22 000 fr.

Per l'acquisto di automobili e le spese di approvvigionamento, i prestiti sono limitati unicamente agli importi previsti agli art.

7.11 cpv. 1, risp. 7.12 cpv. 3 del Regolamento d'esecuzione IV del Regolamento dei funzionari.

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali: Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

1553 2093 1775 1473

Concessione di prestiti destinati ai funzionari trasferiti all'estero che devono assumersi spese d'installazione o di equipaggiamento. Questi prestiti sono accordati unicamente per procedere all'acquisto di un'automobile o per affrontare le spese legate alla sistemazione di un appartamento.

Interesse Accordare, a condizioni preferenziali, mezzi finanziari al suo della Confederazione: personale trasferito all'estero, affinché quest'ultimo possa sistemarsi al suo luogo di servizio ripartendo le spese su più anni.

Ripartizione dei compiti Questa misura è destinata unicamente ai funzionari federali e e degli oneri: agli addetti militari trasferiti all'estero Organizzazione: Il prestito, che è accordato sulla base di una domanda motivata e corredata da giustificativi, può ammontare fino al massimo dei tassi citati alla rubrica «tasso di sussidio» più sopra. Per l'acquisto di automobili, il rimborso comprende il pagamento di un interesse, il cui tasso è lo stesso di quello applicato alla rimunerazione della cassa di risparmio del personale federale. I prestiti devono essere rimborsati al più tardi entro 4 anni. La concessione di un prestito è legata parzialmente alle funzioni esercitate dal funzionario all'estero.

Valutazione globale: La presente misura si inserisce nella politica in materia di personale della Confederazione. Essa procura un aiuto finanziario ai funzionari trasferiti all'estero che devono far fronte a spese importanti per sistemarsi. Essendo neutro per il bilancio della Confederazione - visto che le entrate (interessi versati e ammortamenti) coprono più o meno le uscite legate alla concessione di tali prestiti - la sua esistenza non deve essere messa in discussione.

Misure necessarie: Nessuna.

6964

202.3600.001

Contributi generali a organizzazioni internazionali

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Organi sussidiari dell'ONU e altri organismi internazionali per lo sviluppo Popolazioni dei Paesi in sviluppo LF del 19 marzo 1976 (RS 974.0) su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali; O del 12 dicembre 1977 [RS 974.01] su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali; DF del 15.12.1994 (FF 1995 I 3) concernente il credito quadro attuale Relazioni con l'estero - Aiuto allo sviluppo Importo specifico per ogni contributo

Importi

in 1000 fr.

1985 1990 1995 1997

65 611 178 956 171 302 165 939

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione:

Contributo a fondo perso in favore degli organi sussidiari dell'ONU (PNUD, UNICEF, UNFPA, OMS) e di altre organizzazioni internazionali/fondi di sviluppo (FAD, FAS).

Interesse Interesse nazionale e di politica estera a partecipare allo sforzo della Confederazione: internazionale per migliorare le condizioni esistenziali delle popolazioni dei Paesi in sviluppo.

Ripartizione dei compiti Settore di competenza quasi esclusiva della Confederazione.

e degli oneri: Organizzazione: Contributi volontari fissati nel quadro di una ripartizione degli oneri («burden sharing») negoziata fra i Paesi donatori.

La «burden sharing» è più formale per i fondi per lo sviluppo e comporta un impegno fisso per un periodo triennale o quadriennale.

Di regola, i negoziati portano all'importo totale degli impegni e alla percentuale che si assume ciascun donatore.

Valutazione globale: Siccome l'influsso di un piccolo Paese è determinato dalla pertinenza dei motivi e dalla sua partecipazione, la Svizzera ha saputo definire la sua posizione e difenderla in modo persuasivo.

Il miglioramento generale del funzionamento delle organizzazioni internazionali è palese, buona per talune, media per altre, persino insufficiente per alcune. La DSC persegue i suoi sforzi in vista di intensificare il miglioramento delle politiche di cooperazione e del funzionamento delle organizzazioni internazionali che beneficiano del sostegno della Confederazione.

Misure necessarie: Nessuna.

6965

202.3600.006

Palestina e cooperazione regionale

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Autorità palestinesi, ONG locali, Organizzazioni internazionali attive in Palestina e nella regione Popolazioni dei Paesi interessati LF del 19 marzo 1976 (RS 974.0) su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali; O del 12 dicembre 1977 [RS 974.01] su la cooperazione e l'aiuto umanitario internazionali; DF del 15.12.1994 (FF 1995 I 3) concernente il credito quadro attuale Relazioni con l'estero - Aiuto allo sviluppo Importo di aiuto specifico per ciascun operazione di sostegno

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 4000 5874

Azioni di sostegno per la realizzazione di un'entità statale palestinese, la realizzazione di strutture e il miglioramento della sorte delle popolazioni.

Interesse Interesse nazionale e di politica estera a partecipare allo sforzo della Confederazione: internazionale per migliorare le condizioni esistenziali e per la creazione di uno Stato palestinese nel quadro dell'attuazione degli Accordi di Oslo.

Ripartizione dei compiti Compito di competenza quasi esclusiva della Confederazione.

e degli oneri: Organizzazione: Contributi sotto forma di programmi e di progetti diretti o in regia, di 10 000 fr. fino a 5-8 milioni.

Ogni contributo è oggetto di un accordo che fissa determinate condizioni.

Condizione principale di prestazioni proprie dei beneficiari è sempre possibile.

Limitazione indicativa nel tempo (impegni presi per fasi di due o tre anni).

Ogni contributo superiore a 5 milioni di franchi è oggetto di esame da parte dell'AFF.

Valutazione globale: A partire dal 1999 le spese per queste operazioni di sostegno saranno integrate nella rubrica della DSC 202.3600.002 «Azioni specifiche della cooperazione allo sviluppo» che è stata esaminata nel quadro del Rapporto sui sussidi del 25 giugno 1997.

Misure necessarie: Nessuna.

6966

202.3600.201

Sostegno finanziario di azioni umanitarie

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Organizzazioni internazionali di aiuto umanitario (HCR, PAM, CICR, Croci rosse) e ONG svizzere Popolazioni dei Paesi del Terzo Mondo e dell'Est LF del 19.3.1976 (RS 974.0) su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali; O del 12 dicembre 1977 [RS 974.01] su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali; DF del 3 giugno 1997 (FF 1997 III 872) concernente il credito quadro attuale Relazioni con l'estero - Aiuto allo sviluppo Importo di aiuto specifico per ogni contributo/operazione

Importi

in 1000 fr.

1985 1990 1995 1997

75 246 92 931 141 467 124 150

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione:

Contributi e azioni di aiuto umanitario tramite organizzazioni internazionali, Croci Rosse e ONG svizzere allo scopo di portare i primi soccorsi e di alleviare la miseria dovuta alla povertà, alle catastrofi, ai conflitti e alle guerre.

Interventi del Corpo svizzero per l'aiuto in caso di catastrofe (ASC).

Interesse Interesse nazionale e di politica estera a partecipare agli sforzi della Confederazione: internazionali di soccorrere i più poveri secondo il principio di solidarietà e la tradizione umanitaria.

Ripartizione dei compiti Settore di aiuto essenzialmente di competenza della Confederae degli oneri: zione.

Organizzazione: Contributi sotto forma di aiuti a programmi o a progetti.

Aiuti accordati a breve o medio termine, visto che un'azione ne sostituisce un'altra.

La concessione di aiuto presuppone molta flessibilità e le disposizioni devono poter essere prese in modo rapido.

Valutazione globale: La formula di sostegno puntuale, attualmente, sembra essere soddisfacente.

L'estrema povertà, a lungo termine, pone tuttavia problemi; essa sovraccarica l'aiuto umanitario, ma non adempie nemmeno le condizioni di base della cooperazione allo sviluppo. È previsto lo studio di misure di aiuto intermedio.

Misure necessarie: Nessuna.

6967

202.3600.202

Aiuto alimentare a base di prodotti lattieri

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Programma alimentare mondiale (PAM), Croce Rossa, ONG svizzere, altre organizzazioni internazionali Scuole, centri di salute, campi di rifugiati LF del 19 marzo 1976 (RS 974.0) su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali; O del 12 dicembre 1977 [RS 974.01] su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali; DF del 3 giugno 1997 (FF 1997 III 1181) concernente il credito quadro attuale Relazioni con l'estero - Aiuto allo sviluppo Importo specifico per ogni azione di sostegno

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

36 819 27 966 22 999 17 622

Contributi sotto forma di doni di prodotti lattieri di origine svizzera alle persone e collettività che si trovano nel bisogno a seguito di una grave situazione, di una catastrofe, di un conflitto o di una guerra.

Interesse Interesse nazionale e di politica estera, solidarietà internazionale della Confederazione: e tradizione umanitaria.

Ripartizione dei compiti Aiuto essenzialmente di competenza della Confederazione.

e degli oneri: Organizzazione: I doni sono fatti sotto forma di aiuto diretto, spontaneo, immediato.

Ogni azione è oggetto di una valutazione.

Questa forma di aiuto può anche contribuire a sostenere un'azione di cooperazione allo sviluppo.

Un terzo del credito è messo a disposizione di organizzazioni internazionali a titolo di contributi a programmi.

Valutazione globale: L'organizzazione attuale di questi contributi può essere considerata soddisfacente. Siccome il prezzo dei prodotti lattieri di origine svizzera fatturato alla DSC è ora molto vicino al prezzo del mercato internazionale, non è più possibile di parlare di sussidi contraffatti all'agricoltura svizzera.

Misure necessarie: Nessuna.

6968

202.3600.203

Aiuto alimentare a base di cereali

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Campi di rifugiati, Programma di «food for work» Popolazioni in situazioni di emergenza LF del 19 marzo 1976 (RS 974.0) su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali; O del 12 dicembre 1977 [RS 974.01] su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali; DF del 3 giugno 1997 (FF 1997 III 1181) concernente il credito quadro attuale Relazioni con l'estero ­ Aiuto allo sviluppo Importo specifico per ogni azione di sostegno

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

18 743 20 021 19 678 14 700

Breve descrizione:

Contributi sotto forma di doni di prodotti a base di cereali acquistati spesso in un Paese vicino e distribuiti in un Paese del Terzo Mondo toccato da una carestia, da un afflusso di rifugiati o di vittime di situazioni di miseria.

Interesse Interesse nazionale e di politica estera, solidarietà internazionale della Confederazione: e tradizione umanitaria.

Ripartizione dei compiti Aiuto essenzialmente di competenza della Confederazione.

e degli oneri: Organizzazione: I doni sono fatti sotto forma di aiuto diretto, spontaneo, immediato.

Ogni azione è oggetto di una valutazione.

Questa forma di aiuto può anche contribuire a sostenere un'azione di cooperazione allo sviluppo.

Un terzo del credito è messo a disposizione di organizzazioni internazionali a titolo di contributi a programmi.

Valutazione globale: L'organizzazione attuale di questo contributo può essere considerata soddisfacente.

Misure necessarie: Nessuna.

6969

202.3600.204

Comitato internazionale della Croce Rossa, Ginevra

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) Popolazioni in situazioni di emergenza Competenza generale del Consiglio federale in materia di relazioni esterne secondo l'articolo 102 n. 8 della Costituzione [RS 101]; DF del 1° dicembre 1997 (FF 1998 I 74) sull'aiuto finanziario della Confederazione al bilancio sede del CICR (1998-2001) Relazioni con l'estero - Aiuto allo sviluppo Importo annuo fissato nel DF

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

18 000 50 000 60 000 65 000

Contributo annuo a fondo perso a favore del CICR la cui missione è di: ­ soccorrere le persone in situazioni di miseria, i prigionieri di guerra o le vittime di conflitti, i rifugiati e gli sfollati ­ favorire il ripristino dei legami famigliari ­ promuovere il diritto umanitario internazionale.

Interesse Avendo fatto del principio della solidarietà il fulcro della prodella Confederazione: pria politica estera, per tradizione la Confederazione offre il suo contributo in situazioni di emergenza all'estero per la protezione della vita, della dignità e della libertà dell'individuo o di determinati gruppi di popolazione.

Ripartizione dei compiti Settore di aiuto essenzialmente di competenza della Confederae degli oneri: zione.

Organizzazione: Il sostegno della Svizzera è iniziato nel 1931.

Una regola «non scritta» si è in seguito affermata, secondo la quale la Svizzera, quale Paese ospite, contribuisce per metà circa al bilancio sede dell'organizzazione.

Durante questi ultimi anni la Svizzera ha contribuito al bilancio sede del CICR in ragione di una media del 40-45% per anno.

Valutazione globale: Il ruolo e l'attività del CICR sono riconosciuti all'unanimità in tutto il mondo.

L'organizzazione deve mettersi alla ricerca di mezzi finanziari supplementari per far fronte alla vastità del compito. Essa è chiamata, in particolare, a sviluppare nuovi approcci miranti a consolidare il sostegno finanziario degli attuali donatori e a diversificare le risorse sviluppando strategie in materia di ricerca di fondi.

Misure necessarie: Allo scopo di contenere l'evoluzione del contributo svizzero al bilancio sede dell'organizzazione, la DSC deve vegliare affinché il CICR chieda ai donatori del bilancio loco di aumentare i loro contributi al bilancio sede per renderli amministrativamente proporzionali alle operazioni più spettacolari del loco.

6970

202.3600.401

Programmi in materia di tutela ambientale

Altri contributi Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Organizzazioni internazionali e Governi dei Paesi in sviluppo Popolazione dei Paesi in sviluppo LF del 19 marzo 1976 (RS 974.0) su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali; O del 12 dicembre 1977 [RS 974.01] su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali; DF del 13 marzo 1991 (FF 1991 I 1098) concernente un credito quadro per il finanziamento nei Paesi in sviluppo di programmi e progetti in favore della tutela ambientale globale. DF del 15 dicembre 1994 (FF 1995 I 3) concernente il credito quadro della cooperazione tecnica Relazioni con l'estero ­ Aiuto allo sviluppo Importo specifico per ogni azione di sostegno

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 20 317 18 622

Breve descrizione:

Azioni di sostegno di progetti su scala regionale o mondiale nel settore della tutela ambientale allo scopo di migliorare la qualità dell'ambiente o di evitare il suo degrado.

Interesse Interesse nazionale e di politica estera a partecipare agli sforzi della Confederazione: internazionali per migliorare la situazione `ambientale. La decisione di un credito quadro nel 1991 è stata la risposta alla volontà popolare di segnare il 700esimo anniversario della Confederazione con un gesto speciale.

Ripartizione dei compiti Settore di aiuto essenzialmente di competenza della Confederae degli oneri: zione.

Organizzazione: Contributi sotto forma di programmi o di progetti Ogni contributo è oggetto di un accordo che fissa talune condizioni Condizione principale di prestazioni proprie dei beneficiari sempre gradita laddove possibile Sforzi costanti seguendo una metodologia (pianificazione, controllo, valutazione) Ogni contributo superiore a 5 milioni di fr. è sottoposta ad un esame da parte dell'AFF.

Valutazione globale: Dopo la Conferenza di Rio, la maggior parte dei Paesi in sviluppo hanno preso coscienza dell'importanza di tutelare l'ambiente.

L'organizzazione di questa forma di sostegno è soddisfacente.

Le analisi (ex anta) dell'AFF mettono in risalto la necessità: ­ di rafforzare la coordinazione dei finanziatori sul piano internazionale ­ di rafforzare la coordinazione tra gli uffici interessati dalla concessione di aiuti ­ d'intensificare la misura puntuale della relazione costoefficacia delle azioni di sostegno ­ d'intensificare l'analisi dei rischi generali del Paese beneficiario.

6971

202.3600.401

Programmi in materia di tutela ambientale

6.

Gli Uffici dell'Amministrazione federale (DSC, UFEE, UFAFP) devono contribuire al rafforzamento della coordinazione tra i finanziatori sul piano internazionale e migliorare la coordinazione delle loro misure di sostegno.

Misura sistematica della relazione costo-efficacia ovunque laddove possibile, allo scopo di conseguire gli obiettivi con costi minimi, rispettivamente di realizzare il massimo con i mezzi a disposizione.

Analisi sistematica e preventiva dei rischi generali del Paese beneficiario, allo scopo di evitare al massimo le perdite.

Misure necessarie:

6972

Altri contributi Contributo a fondo perso

202.4200.002

Banche regionali di sviluppo, partecipazioni

Aiuto finanziario Partecipazione

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Banche regionali di sviluppo Popolazioni dei Paesi in sviluppo LF del 19 marzo 1976 (RS 974.0) su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali; O del 12 dicembre 1977 [RS 974.01] su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali; DF del 19 dicembre 1995 (FF 1996 I 293) concernente la partecipazione della Svizzera all'aumento di capitale delle Banche interamericana, asiatica ed africana di sviluppo, nonché della Società interamericana d'investimento e dell'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti (AMGI).

Relazioni con l'estero - Aiuto allo sviluppo Specifico per ogni aumento di capitale

Importi

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

7 970 5 647 925 2 800

Breve descrizione:

Le banche regionali hanno lo scopo di sostenere lo sviluppo dei Paesi in sviluppo.

Al pari della BM, dispongono di due sportelli di credito: ­ l'uno riservato ai crediti concessi a condizioni simili a quelli di mercato ­ l'altro destinato ai mutui a condizioni agevolate accordati ai Paesi più poveri della regione.

­ L'AMGI serve a promuovere gli investimenti privati nei Paesi in sviluppo e nei Paesi in transizione dall'Est.

Interesse Interesse nazionale e di politica estera a partecipare agli sforzi della Confederazione: internazionali di migliorare le condizioni di vita nei Paesi in sviluppo.

Ripartizione dei compiti Settore di partecipazione di competenza esclusiva della Confee degli oneri: derazione.

Organizzazione: La parte di capitale che la Svizzera sottoscrive deriva da negoziati tenuti sul luogo di ciascuna banca.

Valutazione globale: Gli istituti summenzionati hanno attuato, nel corso degli ultimi anni, importanti riforme della loro gestione.

La crisi attuale, che ha fra l'altro dimostrato che uno sviluppo fondato essenzialmente sulla crescita economica e sui flussi di capitali privati non è durevole, farà crescere l'importanza del ruolo svolto dalle banche regionali.

Questo ruolo renderà ancora più necessario migliorare le politiche delle principali banche regionali che devono sostenere programmi di sviluppo non soltanto economico, bensì anche sociale e istituzionale e aiutare i Paesi della rispettiva regione a conseguire una migliore governabilità.

Occorre attendersi ulteriori aumenti di capitale a cui la Svizzera sarà chiamata a partecipare.

Gli Uffici dell'UFEE e della DSC, che rivestono una responsabilità comune per quanto riguarda la continuazione della partecipazione della Svizzera, secondo il DCF del 29 ottobre 1997 adottato nel quadro della riforma del Governo e dell'Amministrazione, hanno ricevuto il mandato di migliorare la coordinazione delle loro competenze e delle loro attività e di procedere entro la fine del 1999 a una valutazione delle misure adottate.

Misure necessarie: Nessuna.

6973

202.4200.003

Partecipazione alla Banca mondiale

Aiuto finanziario Partecipazione

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Banca mondiale (BM) Popolazioni dei Paesi in sviluppo LF del 4.10.1991 (RS 979.1) concernente la partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods, DF del 4.10.1991 (FF 1991 III 1288) concernente l'adesione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods; DF del 15.12.1994 (FF 1995 I 3) concernente il credito quadro attuale per la cooperazione tecnica e l'aiuto finanziario.

Relazioni con l'estero ­ Aiuto allo sviluppo Specifico per ogni aumento di capitale

Importi

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 60 285 5 080

L'obiettivo principale della BM, detta anche Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) consiste nel promuovere il progresso economico e sociale dei Paesi in via di sviluppo, trasferendo capitali, reperiti nei Paesi industrializzati, ai Paesi in sviluppo.

I suoi prestiti, destinati in primo luogo ai Paesi in sviluppo più avanzati, prevedono in generale un ammortamento differito per 5 anni e sono rimborsabili entro un termine massimo di quindici anni. Essi sono concessi solo ai Governi o devono essere da questi garantiti.

La BM interviene a sostegno di banche commerciali che considerano troppo elevato il rischio di prestito e di conseguenza non sono disposte ad erogare i propri fondi, o lo fanno in misura insufficiente.

Interesse Interesse nazionale e di politica estera a partecipare agli sforzi della Confederazione: internazionali per migliorare le condizioni di vita nei Paesi in sviluppo.

Ripartizione dei compiti Settore di partecipazione di competenza esclusiva della Confee degli oneri: derazione.

Organizzazione: La parte di capitale (1,7%), che la Svizzera è stata autorizzata a sottoscrivere, è in funzione della sua parte al FMI. Quest'ultima, che dipende dalla valutazione delle prestazioni economiche della Svizzera, è tuttavia regolarmente sottoposta a revisione.

La BM, che all'inizio era specializzata nel finanziamento di progetti, oggi ricopre numerose funzioni, che vanno dalla concessione di risorse finanziarie al lancio di nuove iniziative d'aiuto e alla promozione del dialogo sulle politiche in materia di sviluppo passando per l'analisi sistematica e la compilazione di dati di base.

6974

202.4200.003

Partecipazione alla Banca mondiale

Aiuto finanziario Partecipazione

5.

Valutazione globale:

6.

Misure necessarie:

Sul piano operativo dei singoli progetti e programmi sostenuti dalla BM, i risultati sono incoraggianti.

Allo stesso modo del FMI, la BM deve anche cercare metodi d'intervento e di sostegno più efficaci e meglio modulare le politiche preconizzate in funzione delle situazioni economiche, sociali e politiche d'intesa con gli Stati membri.

Alla luce della crisi attuale, il ruolo della BM, così come quello del FMI, è destinato ad essere rafforzato.

Gli Uffici dell'UFEE e della DSC, che rivestono una responsabilità comune per quanto riguarda la continuazione della partecipazione della Svizzera, secondo il DCF del 29 ottobre 1997 adottato nel quadro della riforma del Governo e dell'Amministrazione, hanno ricevuto il mandato di migliorare la coordinazione delle loro competenze e delle loro attività e di procedere entro la fine del 1999 a una valutazione delle misure adottate.

Nessuna.

6975

303.3600.001

Programmi promozionali e consultori

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Donne, organizzazioni private e pubbliche: organizzazioni delle donne, organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, sindacati ecc.

­ LF del 24.3.1995 (RS 151) sulla parità dei sessi (LPar, art. 14 e 15) e O del 22.5.1996 (RS 151.51) sugli aiuti finanziari in base alla legge sulla parità dei sessi Cultura e svaghi ­ Promovimento della cultura Contributo ai costi per progetti e ai consultori sulla base di un preventivo

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 0 2 156

Con l'aiuto finanziario facoltativo si dovrebbe creare uno stimolo per organizzazioni private e pubbliche a promuovere la parità dei sessi. Inoltre, si dovrebbe migliorare la capacità di collocare donne nel mercato del lavoro e promuovere il lavoro di informazione e di sensibilizzazione nei confronti di questioni legate alla parità dei sessi nella vita lavorativa.

Interesse Dall'entrata in vigore della LPar nel 1996 la Confederazione della Confederazione: versa contributi per la promozione. La graduale concretizzazione di una maggiore uguaglianza fra donne e uomini è di interesse nazionale, perché la Confederazione può avviare anche progetti innovativi in modo mirato ed efficiente.

Ripartizione dei compiti Nessun Cantone dispone di un credito per il finanziamento di e degli oneri: programmi promozionali e consultori.

Organizzazione: Gli organi responsabili di programmi promozionali presentano all'UFU una richiesta di aiuti finanziari sulla base di determinate direttive. Con aiuti finanziari per importi da 5000 fino a 250 000 franchi vengono finanziati singoli progetti nei settori come la parità al posto di lavoro, la conciliazione di compiti sociali e vita lavorativa, la scelta professionale, la formazione e il perfezionamento, l'informazione e la sensibilizzazione, ecc.

Vengono promossi finanziariamente soprattutto progetti che possono dimostrare di contenere un lato pratico e un effetto a lungo termine, che hanno un fondamento in aziende e organizzazioni nonché che hanno un carattere sperimentale. Le singole richieste vengono esaminate assieme ad esperti esterni. Con i diversi organi responsabili si cerca anche di trovare altre possibilità di finanziamento.

Valutazione globale: L'obiettivo di questo aiuto federale relativamente recente è definito in modo chiaro. Le prime esperienze mostrano che l'aiuto federale ha già potuto dare validi impulsi nella realizzazione della parità dei sessi nella vita lavorativa. Finora non esistono dati relativi a una valutazione. La valutazione interna è una componente importante dell'amministrazione degli aiuti finanziari. È prevista una valutazione esterna.

Misure necessarie: Nessuna.

6976

306.3600.002

Sostegno a organizzazioni culturali

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Associazioni che raggruppano persone dedite ad attività creative che sono attive su scala nazionale nei settori belle arti, film, letteratura, musica, danza e teatro ­ Decreto federale, Direttive del DFI del 20.1.1992 (FF 1992 I 1038) Cultura e svaghi ­ Promovimento della cultura Determinato al momento del preventivo

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali: Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

540 4 840 3 812 3 246

Breve descrizione:

Il sostegno va a organizzazioni culturali, definite come associazioni che raggruppano persone dedite ad attività creative e che sono attive su scala nazionale. Sulla base delle direttive del Dipartimento rivedute, in futuro esistono due gruppi diversi di beneficiari dei sussidi: associazioni che raggruppano persone dedite ad attività creative in modo professionale e associazioni di persone dedite ad attività creative in modo amatoriale (cultura di massa risp. popolare).

Interesse Le organizzazioni culturali sostenute dalla Confederazione della Confederazione: adempiono numerosi compiti a favore dei loro membri, segnatamente per quanto riguarda l'autosufficienza e la sicurezza nei confronti dei rischi dell'attività creativa. La loro attività avviene quindi anche nell'interesse della Confederazione.

Ripartizione dei compiti Poiché i beneficiari sono organizzazioni nazionali, il compito di e degli oneri: sostenere tali associazioni non può essere trasferito ai Cantoni.

Tuttavia, sarebbe auspicabile che i Cantoni sostengano finanziariamente il lavoro di determinate organizzazioni.

Organizzazione: L'assegnazione avviene sotto forma di aiuti finanziari annuali e viene decisa dal DFI in ogni singolo caso. I contributi sono fissati secondo criteri determinati come ad esempio natura e importanza dell'attività, struttura e ampiezza dell'organizzazione, contributo che si è in diritto di attendersi dall'organizzazione e apporto di terzi, rapporto tra i mezzi disponibili e il numero delle organizzazioni richiedenti. Annualmente viene controllato l'attestato delle prestazioni del beneficiario. Gli aiuti finanziari non possono superare per ogni singolo caso il doppio dei contributi dell'organizzazione e di terzi. L'UFC ha eseguito una revisione delle direttive del DFI per ottimizzare l'utilizzazione dei mezzi.

Valutazione globale: Gli aiuti finanziari della Confederazione rivestono un'importanza diversa a seconda delle organizzazioni che ne beneficiano.

Queste ultime adempio un valido compito di interesse nazionale fungendo da servizi di contatto, agenzie e centri in cui confluiscono le informazioni. Le direttive concernenti i contributi permettono essenzialmente di operare un sostegno efficiente dell'attività tanto variata delle organizzazioni culturali in Svizzera. L'aiuto statale, essendo un aiuto per
conseguire l'autosufficienza, riveste un'importanza esistenziale. Gli importo sottostanno a un limite massimo e quindi richiedono una selezione ancora più severa che fissa le priorità eventualmente anche tramite specifici accordi legati alle prestazioni.

Misure necessarie: Nessuna.

6977

306.3600.003

Swiss Institute New York

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali: Settore di compiti:

Swiss Institute New York ­ Decisione di bilancio Cultura e svaghi - Promovimento della cultura Determinato al momento del preventivo

Importi

Tasso di sussidio: 1.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 301 295

Garanzia della presenza culturale della Svizzera in una delle metropoli della cultura più importanti al mondo. Con un contributo annuale, la Confederazione garantisce agli organi responsabili la base per l'esercizio. L'associazione si assicura altri mezzi mediante raccolta di fondi (fund-raising) e cerca per singoli progetti ­ in primo luogo esposizioni, concerti, letture di poesie, ecc. ­ un sostegno mirato da parte di sponsor e di Pro Helvetia.

2. Interesse Nell'ambito della competenza della Confederazione negli affari della Confederazione: esteri, questo sostegno annuale permette l'esercizio di un importante centro della nostra cultura negli USA. Lo Swiss Institute offre quindi un importante contributo, mostrando una Svizzera creativa e ricca di fantasia in contrapposizione all'immagine negativa mostrata in passato.

3. Ripartizione dei compiti Il contributo federale fissato ammonta al 40% del bilancio e degli oneri: d'esercizio, altri 10% sono versati da Pro Helvetia a seconda dei progetti.

4. Organizzazione: Contributo d'esercizio annuale con importo forfetario.

5. Valutazione globale: In generale, con le sue prestazioni l'Istituto consegue un effetto positivo, poiché è situato in una zona centrale e perché in grazie ad esso ha potuto essere creato molto "goodwil".

6. Misure necessarie: Eventualmente esaminare se e come queste prestazioni possano fondarsi su una base legale conforme alla LSu. Ciò potrebbe avvenire in occasione di una valutazione di fondo di come è vista la presenza culturale della Svizzera all'estero.

6978

306.3600.051

Promovimento di lingua e cultura nel Ticino

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Canton Ticino ­ LF del 24 giugno 1983 sui sussidi ai Cantoni dei Grigioni e del Ticino per il promovimento della loro cultura e della loro lingua; LF del 5 ottobre 1995 sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana (RS 441.3); O del 26 giugno 1996 (RS 441.31) Cultura e svaghi - Promovimento della cultura 25-90% a seconda delle misure

Importi

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

1 800 2 000 2 375 2 328

Breve descrizione:

Nel quadro dei crediti approvati dal Parlamento, la Confederazione può accordare un aiuto finanziario per la salvaguardia della lingua e cultura italiana, segnatamente per progetti di ricerca, pubblicazioni, progetti culturali e per l'Osservatorio linguistico della Svizzera italiana.

Interesse Il promovimento e la salvaguardia della lingua e cultura italiana della Confederazione: nel Canton Ticino è, per motivi di politica dello Stato, di interesse nazionale. In tal modo, può essere mantenuta la varietà linguistica e culturale che caratterizza la Svizzera.

Ripartizione dei compiti Di fronte alle prestazioni versate dal Cantone per il promovie degli oneri: mento della cultura, il sostegno della Confederazione è relativamente esiguo, ma tuttavia importante per il finanziamento di particolari progetti soprattutto nel settore del promovimento linguistico. L'aiuto finanziario dipende da una prestazione adeguata da parte del Cantone e ammonta al 25 per cento dei costi globali di un progetto.

Organizzazione: L'aiuto finanziario è volto ad azioni per la salvaguardia o il promovimento della lingua e della cultura proporzionalmente all'effetto e all'aspetto innovativo. L'UFC organizza sedute di coordinamento in cui vengono esaminati programma, bilancio e risultato di ogni singola misura promozionale. Copre tra il 25 e il 75 per cento dei conti scoperti per le misure generali nonché per il promovimento dell'attività editoriale; tra il 50 e il 90 per cento per il sostegno a organizzazioni.

Valutazione globale: L'aiuto finanziario a titolo della salvaguardia e del promovimento della terza lingua nazionale e della cultura è adeguato e sensato.

Misure necessarie: Nessuna.

6979

306.3600.052

Promovimento di lingua e cultura nei Grigioni

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario:

Canton Grigioni Organizzazione linguistica Lia Rumantscha e Pro Grigioni Italiano nonché l'Agenzia da Novitads Rumantscha (ANR).

LF del 24.6. 1983 sui sussidi ai Cantoni dei Grigioni e del Ticino per il promovimento della loro cultura e della loro lingua; LF del 5.10.1995 sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana (RS 441.3); O del 26.6.1996 (RS 441.31) Cultura e svaghi ­ Promovimento della cultura 25-90% a seconda delle misure

Importi

Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

3 000 3 000 3 750 4 655

L'aiuto federale serve al promovimento delle lingue retoromancia e italiana nel Canton Grigioni. In tal modo vengono sostenute misure generali per un uso sistematico del retoromancio come lingua ufficiale, misure che promuovono la lingua del Cantone nella formazione e nelle traduzioni, le attività di singole organizzazioni linguistiche nonché l'agenzia telegrafica retoromancia ANR.

Interesse L'articolo sulle lingue nella Costituzione federale riconosce il della Confederazione: retoromancio come lingua nazionale e in parte come lingua ufficiale della Confederazione. La preservazione della quarta lingua nazionale è di interesse nazionale e per questo motivo la Confederazione versa annualmente un contributo.

Ripartizione dei compiti Il Cantone versa anche prestazioni proprie per la preservazione e degli oneri: specifica della lingua e per il promovimento della cultura retoromancia e italiana nei Grigioni che corrispondono al 25 per cento dei costi globali.

Organizzazione: L'aiuto finanziario della Confederazione è utilizzato in parte come contributo d'esercizio per le organizzazioni linguistiche e l'agenzia telegrafica retoromancia. L'UFC organizza annualmente una seduta di coordinamento con i rappresentanti del Canton Grigioni; inoltre esso è rappresentato anche nel consiglio di fondazione dell'ANR. Gli aiuti federali al Cantone ammontano tra il 25 e il 75 per cento dei costi scoperti per le misure generali nonché per il promovimento dell'attività editoriale e per il promovimento della stampa retoromancia; tra il 50 e il 90 per cento per il sostegno di organizzazioni.

Valutazione globale: L'aiuto finanziario concesso è volto ad azioni per la salvaguardia o il promovimento della lingua e della cultura proporzionalmente all'urgenza linguistica, all'effetto e all'aspetto innovativo della rispettiva misura. È adeguato ed efficiente.

Misure necessarie: Nessuna.

6980

306.3600.105

Esposizioni del libro all'estero

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Associazioni degli editori della Svizzera tedesca, francese e italiana ­ Decisione di bilancio Cultura e svaghi - Promovimento della cultura Determinato al momento del preventivo

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali: Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 700 703 1 607

Breve descrizione:

La Confederazione sostiene dal 1990 la cura della presenza culturale all'estero e lo scambio culturale nazionale e internazionale.

Interesse La presenza del libro svizzero a importanti esposizioni del libro della Confederazione: internazionali (prima di tutte la fiera del libro di Francoforte) è di interesse nazionale. Il finanziamento degli effettivi comuni è nel frattempo compito dei singoli editori risp. delle loro organizzazioni mantello.

Ripartizione dei compiti I Cantoni non concedono nessun sostegno finanziario diretto.

e degli oneri: Organizzazione: La determinazione dei contributi forfetari annuali avviene tenendo conto dei costi effettivi e proporzionalmente alla grandezza della rispettiva associazione degli editori.

Valutazione globale: Necessità ed effetti di questo sostegno regolare devono essere esaminati con occhio critico. Le ripercussioni di un'eventuale soppressione possono essere considerate minime, però andrebbero a svantaggio in particolare dei piccoli editori.

Misure necessarie: Esame dell'utilità dell'aiuto finanziario: rinunciare o continuare nel quadro di una concezione globale per il promovimento del libro e dell'editoria in Svizzera.

6981

306.3600.109

Sostegno dei nomadi

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Associazione della gente della roulotte ­ Decreto federale. Decisione del DF secondo art. 6 e 7 della legge sui sussidi Cultura e svaghi - Promovimento della cultura Determinato al momento del preventivo

Importi

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 165 228 225

La Confederazione versa un contributo ai costi dell'associazione fondata nel 1975 per la gente della roulotte allo scopo di garantire un'offerta variata in materia di autosufficienza. In tal modo preserva gli interessi di una minoranza minacciata in Svizzera mediante un'organizzazione statale, indipendente e determinata dagli stessi nomadi.

Interesse Il beneficiario svolge un'attività interregionale d'importanza della Confederazione: nazionale; essa può finanziarsi per una piccola parte tramite i contributi sociali e doni privati. L'associazione svolge funzioni che altrimenti dovrebbero essere assunti dalla Confederazione.

Ripartizione dei compiti I Cantoni, ad eccezione del Canton Zurigo (6 per cento), sede e degli oneri: dell'agenzia principale, non forniscono nessun sostegno.

Organizzazione: Contributo forfetario annuo per il cofinanziamento dell'esercizio dell'agenzia con il compito di erogare prestazioni per nomadi in cerca di aiuto e di collaborare con altre organizzazioni di nomadi. La Confederazione copre circa l'85 per cento delle spese complessive dell'associazione (RG). La concessione annua avviene dopo aver esaminato le necessità della RG presenti nel preventivo e nel programma di lavoro.

Valutazione globale: Con questo aiuto finanziario si conseguono in modo adeguato obiettivo ed efficacia. Il sostegno dell'organizzazione nazionale mantello dei nomadi è politicamente importante.

Misure necessarie: Nessuna.

6982

306.3600.112

Sessioni dei giovani

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Associazione Svizzera delle Associazioni Giovanili Comitato organizzativo delle sessioni del parlamento dei giovani LF del 6.10.1989 e O del 10.12.1990 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche (L sulle attività giovanili) (RS 446.1).

Cultura e svaghi - Promovimento della cultura Determinato al momento del preventivo

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 155 152

Breve descrizione:

Dal 1993 la Confederazione versa un contributo per organizzare sessioni dei giovani che hanno lo scopo di gettare un primo sguardo su quanto avviene a livello pratico in un processo democratico.

Interesse Dal profilo politico questa edizione è opportuna. Non da ultimo della Confederazione: il Parlamento federale mostra un particolare interesse nei confronti del lavoro parlamentare dei giovani che, in tal modo, possono esercitarsi a partecipare al processo in cui vengono prese decisioni politiche.

Ripartizione dei compiti I Cantoni partecipano solo in modo irrilevante al finanziamento e degli oneri: di queste attività.

Organizzazione: Il contributo forfetario della Confederazione copre circa l'80 per cento dei costi annui dell'organizzazione incaricata di eseguire una sessione annuale dei giovani; circa l'8 per cento sono sopportati dai Cantoni, il rimanente 2 per cento è finanziato mediante la ricerca di fondi / sponsorizzazioni. Nel calcolo non rientrano le importanti attività onorifiche dei giovani.

Valutazione globale: Beneficio ed efficacia di questo aiuto finanziario non possono essere calcolati. Ciononostante il grande interesse che i giovani nutrono nei confronti della loro sessione è un indicatore importante. Delle 600 circa iscrizioni annue possono essere prese in linea di conto tuttavia soltanto 200. In questa attività si cela un certo potenziale che potrebbe essere sfruttato in modo ancora più efficiente se fosse messo in relazione con i servizi amministrativi responsabili e con la Commissione federale per le questioni giovanili. A seguito di un postulato, sulla base delle esperienze delle sessioni dei giovani occorrerebbe esaminare l'introduzione di un parlamento dei giovani istituzionalizzato.

Misure necessarie: Eventualmente esame di un accordo delle prestazioni con i beneficiari nonché sviluppo di ulteriori fonti di finanziamento.

6983

306.3600.113

Partecipazione della Svizzera a programmi dell'UE MEDIA

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Differenti produttori e distributori di film, cinema e istituzioni della cultura cinematografica nonché della rispettiva formazione e della specializzazione ­ LF del 28.9.1962 sulla cinematografia (RS 443.1); DCF del 15.6.1992 concernente la partecipazione al programma d'azione MEDIA della CE; Ordinanza del 24.6.1992 sulla cinematografia (RS 443.11) Cultura e svaghi - Promovimento della cultura Determinato al momento del preventivo

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 3 500 1 960

Originariamente l'aiuto federale aveva lo scopo di promuovere la partecipazione ai programmi d'azione MEDIA della CE.

Ciononostante, a seguito del rifiuto del contratto sullo SEE, la Svizzera non può partecipare a detti programmi; pertanto, i mezzi approvati sono utilizzati per cosiddette misure transitorie secondo le regole di MEDIA. In tal modo il settore cinematografico svizzero può mantenersi in modo approssimativo al passo con l'evoluzione europea in questo settore.

Interesse La promozione dei film è conforme alla Costituzione; poiché la della Confederazione: cultura per i film dovrebbe essere compatibile con quella dell'Europa, l'interesse nazionale è provato.

Ripartizione dei compiti I Cantoni non erogano nessun sostegno, mentre i produttori e degli oneri: partecipano con un proprio contributo appropriato.

Organizzazione: La partecipazione della Confederazione a singoli progetti di film ammonta al massimo al 50 per cento dei costi sopportati da chi presenta la richiesta di sussidio.

Valutazione globale: Le misure e i progetti sostenuti sono essenzialmente sensati e corrispondono alle direttive per la realizzazione. Ci si prefigge di conseguire un massimo di efficacia.

Misure necessarie: Eventualmente introduzione di accordi relativi a prestazioni per il sostegno di singoli progetti.

6984

306.3600.115

Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri»

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» ­ LF del 7.10.1994 concernente la Fondazione «Un futuro per i nomadi svizzeri» Cultura e svaghi - Promovimento della cultura Determinato al momento del preventivo

Importi in 1000 fr.

Beneficiario secondario: Basi legali: Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

1985 1990 1995 1997

0 0 0 1 035

Breve descrizione:

La Confederazione versa un contributo ai costi della Fondazione onde assicurare e migliorare le condizioni di vita e preservare l'identità culturale della popolazione nomade.

Interesse La Confederazione riconosce, con l'istituzione della Fondaziodella Confederazione: ne, la sua corresponsabilità per le condizioni di vita di una minoranza culturale.

Ripartizione dei compiti Questa uscita ricopre un'importanza politica di competenza e degli oneri: della Confederazione; i Cantoni non versano nessun contributo.

La Fondazione dovrebbe tentare di ottenere ulteriori mezzi dai Cantoni e da privati.

Organizzazione: Con la LF, il Parlamento ha approvato un credito quadro per un importo complessivo di 750 000 franchi per cinque anni nonché di 1 milione di franchi come capitale della Fondazione. La vigilanza sulla Fondazione è di competenza del DFI.

Valutazione globale: La Confederazione garantisce alla Fondazione un contributo forfetario annuo. Questo aiuto finanziario è adeguato. L'efficacia non può ancora essere giudicata.

Misure necessarie: Alla scadenza del periodo di 5 anni, occorrerà dimostrare l'efficacia dell'aiuto federale. L'UFC deve pertanto prevedere le misure necessarie.

6985

306.3600.251

Conservazione dei monumenti storici

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Cantoni, Comuni, privati ­ LF del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451); O del 16 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN; RS 451.1); Ordine di priorità del DFI del 29 giugno 1994 in materia di conservazione dei monumenti storici (RS 445.16) Cultura e svaghi ­ Conservazione dei monumenti storici, protezione del paesaggio 10-45 per cento

Importi

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

30 374 38 000 28 989 25 416

Con il credito annuo di pagamento ­ gestito tramite un credito annuo di assegnazione ­ la Confederazione può promuovere la conservazione, la manutenzione, le acquisizioni, i lavori d'esplorazione e di documentazione di località caratteristiche, luoghi storici o monumenti culturali meritevoli di protezione e aventi un'importanza locale, regionale e nazionale. La Confederazione sostiene inoltre associazioni di importanza nazionale con sussidi di gestione, progetti di ricerca, la formazione e il perfezionamento di specialisti e le relazioni pubbliche. La Confederazione può acquistare o tutelare monumenti culturali d'importanza nazionale. Essa compila gli inventari degli oggetti d'importanza nazionale. A partire dal 2000 la protezione dei monumenti storici e la protezione del paesaggio saranno armonizzati; ciò comporterà la riunione di entrambe le rubriche relative ai crediti.

Interesse In primo luogo, la Confederazione nutre un forte interesse afdella Confederazione: finché il paesaggio culturale tanto vario con i suoi oggetti culturali goda della debita manutenzione e conservazione.

Ripartizione dei compiti La promozione della protezione dei monumenti storici è un e degli oneri: compito tipicamente comune, in cui la Confederazione eroga un aiuto finanziario soltanto a titolo sussidiario. La ripartizione dei compiti è oggetto di un attento esame nel quadro della riforma della perequazione finanziaria.

Organizzazione: La Confederazione eroga contributi fino al 35 per cento al massimo; in casi eccezionali, per quanto i provvedimenti indispensabili non possano essere finanziati con un'aliquota inferiore, l'aliquota del sussidio può essere elevata al massimo fino al 45 per cento. Le domande d'aiuto finanziario vengono trasmesse tramite i Cantoni che devono versare una prestazione commisurata alla loro capacità finanziaria. La protezione dei monumenti storici è finanziata con capitali a destinazione vincolata provenienti dal traffico stradale e tramite capitali generali della Confederazione.

6986

306.3600.251

Conservazione dei monumenti storici

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

5.

Valutazione globale:

6.

Misure necessarie:

La conservazione di località caratteristiche, luoghi storici e monumenti culturali meritevoli di protezione è di interesse nazionale, per cui la Confederazione assume una particolare responsabilità in questo settore. Dall'applicazione dell'ordine di priorità è stato possibile ridurre le domande non evase. Ci sono tuttora relativamente tante pendenze dagli anni scorsi che a seguito della mancanza dei mezzi finanziari si sono successivamente accumulate. In questi affari pendenti sono contenuti oneri fondamentali per importanti monumenti storici che caricano ogni anno la protezione dei monumenti storici con una mole di richieste. Da alcuni tempi, le priorità vengono nuovamente fissate ogni anno assieme ai Cantoni e i mezzi finanziari disponibili vengono liberati in modo mirato. La collaborazione tra Confederazione e Cantoni è necessaria per l'adempimento efficace del compito.

Esame nel quadro del progetto «Nuova Perequazione Finanziaria».

6987

306.3600.252

Protezione del paesaggio

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Cantoni, Comuni, privati ­ LF del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451/Stato 1.2.1996); O del 6 gennaio 1991 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN; RS 451.1). Ordine di priorità del 1993 Cultura e svaghi ­ Conservazione dei monumenti storici, protezione del paesaggio 10-45 per cento

Importi

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

4 202 11 930 14 583 12 041

Con il credito annuo di pagamento - gestito tramite un credito annuo di assegnazione - la Confederazione può promuovere la conservazione, la manutenzione, le acquisizioni, i lavori d'esplorazione e di documentazione di località caratteristiche, luoghi storici o monumenti culturali meritevoli di protezione e aventi un'importanza locale, regionale e nazionale. La Confederazione sostiene inoltre associazioni di importanza nazionale con sussidi di gestione, progetti di ricerca, la formazione e il perfezionamento di specialisti e le relazioni pubbliche. La Confederazione può acquistare o tutelare monumenti culturali d'importanza nazionale. Essa compila gli inventari degli oggetti d'importanza nazionale. A partire dal 2000 la protezione dei monumenti storici e la protezione del paesaggio saranno armonizzati; ciò comporterà la riunione di entrambe le rubriche relative ai crediti.

Interesse In primo luogo, la Confederazione nutre un forte interesse afdella Confederazione: finché il paesaggio culturale tanto vario con i suoi oggetti culturali goda della debita manutenzione e conservazione.

Ripartizione dei compiti La promozione della protezione dei monumenti storici è un e degli oneri: compito tipicamente comune, in cui la Confederazione eroga un aiuto finanziario soltanto a titolo sussidiario. La ripartizione dei compiti è oggetto di un attento esame nel quadro della riforma della perequazione finanziaria.

Organizzazione: La Confederazione eroga contributi fino al 35 per cento al massimo; in casi eccezionali, per quanto i provvedimenti indispensabili non possano essere finanziati con un'aliquota inferiore, l'aliquota del sussidio può essere elevata al massimo fino al 45 per cento. Le domande d'aiuto finanziario vengono trasmesse tramite i Cantoni che devono versare una prestazione commisurata alla loro capacità finanziaria. La protezione dei monumenti storici è finanziata con capitali a destinazione vincolata provenienti dal traffico stradale e tramite capitali generali della Confederazione.

6988

306.3600.252

Protezione del paesaggio

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

5.

Valutazione globale:

6.

Misure necessarie:

La conservazione di località caratteristiche, luoghi storici e monumenti culturali meritevoli di protezione è di interesse nazionale, per cui la Confederazione assume una particolare responsabilità in questo settore. Dall'applicazione dell'ordine di priorità è stato possibile ridurre le domande non evase. Ci sono tuttora relativamente tante pendenze dagli anni scorsi che a seguito della mancanza dei mezzi finanziari si sono successivamente accumulate. In questi affari pendenti sono contenuti oneri fondamentali per importanti monumenti storici che caricano ogni anno la protezione dei monumenti storici con una mole di richieste. Da alcuni tempi, le priorità vengono nuovamente fissate ogni anno assieme ai Cantoni e i mezzi finanziari disponibili vengono liberati in modo mirato. La collaborazione tra Confederazione e Cantoni è necessaria per l'adempimento efficace del compito.

Esame nel quadro del progetto «Nuova Perequazione Finanziaria».

6989

306.3600.303

Collaborazione con istituzioni esterne

Indennità Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

più istituzioni, anzitutto MEMORIAV ­ LF del 18.12.1992 sulla Biblioteca nazionale svizzera (RS 432.21) Cultura e svaghi - Promovimento della cultura Determinato al momento del preventivo

Importi

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 0 254

La Confederazione promuove l'archiviazione del patrimonio culturale audiovisivi e garantisce dal 1997 un contributo annuo ai costi sopportati dall'associazione interessata MEMORIAV (Associazione per la conservazione del patrimonio culturale in Svizzera) fondata nel 1995.

Interesse La Confederazione è interessata alla conservazione del patrimodella Confederazione: nio culturale audiovisivo, segnatamente di film, fotografie, supporti audio, videocassette d'interesse nazionale.

Ripartizione dei compiti I Cantoni possono versare contributi al MEMORIAV a titolo e degli oneri: facoltativo.

Organizzazione: La Confederazione versa un importo fisso ogni anno tramite l'UFC, l'AF e l'UFCOM.

Valutazione globale: Il sostegno viene versato da poco tempo. I mezzi finanziari vengono utilizzati in modo mirato per misure di conservazione del patrimonio. MEMORIAV rende conto in occasione del rapporto annuale sull'utilizzazione di questi mezzi federali.

Misure necessarie: Nessuna.

6990

306.3600.351

Monete commemorative; utilizzazione dell'utile di coniatura

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Organizzazioni culturali ­ Decreto federale. O del 26.6. 1991 sull'emissione di monete commemorative Cultura e svaghi - Promovimento della cultura Al massimo il 65% dei progetti sostenuti

Importi

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

3060 3500 4000 6550

Breve descrizione:

Si tratta di un'entrata speciale che deriva dagli utili realizzati con monete commemorative e che viene utilizzata per progetti culturali d'importanza nazionale.

Interesse Questo contributo è d'importanza capitale affinché la Confededella Confederazione: razione possa attuare un promovimento della cultura flessibile e adatto alle esigenze della vita culturale in costante movimento.

In tal modo la Confederazione può porre l'accento su aspetti culturali, dare impulsi e cooperare al sostegno di molteplici progetti assieme a privati, città e Cantoni.

Ripartizione dei compiti Poiché la Confederazione possiede il monopolio sulle monete, e degli oneri: l'utile di coniatura va esclusivamente alla Confederazione.

Organizzazione: Il Consiglio federale decide sull'utilizzazione dei capitali a disposizione ogni anno su richiesta del DFI e del DFF. L'UFC è responsabile della valutazione dei progetti sottoposti. Il contributo della Confederazione si limita essenzialmente al 65 per cento al massimo. Per garantire che la somma messa a disposizione annualmente non sia superiore all'utile netto realizzato dalla coniatura di monete commemorative, si sta vagliando l'introduzione di una direttiva interna che disciplini il modo in cui determinare la somma nonché la sua utilizzazione.

Valutazione globale: Sono sostenuti in primo luogo progetti che senza la partecipazione della Confederazione non potrebbero essere realizzati. I contributi della Confederazione sono essenzialmente a titolo unico.

Misure necessarie: Nessuna.

6991

310.3600.101 dal 1998: 810.3600.101

Provvedimenti di cura e gestione della foresta (incl. materiale di riproduzione forestale)

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Cantoni Proprietario della foresta LF del 4.10.91 sulle foreste (RS 921.0), Art. 26, 37 e 38 Altri settori economici - Economia forestale 10-70% in caso di indennità per oggetti di cura nelle foreste con funzioni protettive; 10-50% per aiuti finanziari; 10-50% in caso di indennità per provvedimenti di prevenzione e riparazione di danni alle foreste

Importi

in 1000 fr.

1985 1990 1995 1997

28 494 139 947 88 462 89 218

Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

2.

3.

4.

Breve descrizione:

Con i contributi di questa rubrica sono sostenuti provvedimenti di cura mirati che servono al mantenimento di tutte le funzioni della foresta. Sono in particolare sostenuti provvedimenti di cura per la protezione contro i pericoli naturali, provvedimenti per incentivare la produzione del legname con considerazione alla protezione della natura , provvedimenti per la prevenzione e la riparazione di danni straordinari alle foreste, la manutenzione di riserve forestali, l'elaborazione di basi per la pianificazione forestale, la promozione della produzione di materiale di riproduzione forestale, provvedimenti temporanei dell'economia forestale e del legno relativi alla pubblicità e alla promozione delle vendite nel caso di sovrapproduzione straordinaria.

Interesse Il presente sussidio ha lo scopo di mantenere la foresta nella sua della Confederazione: superficie e di proteggerla nel rispetto della sua biocenosi. Esso deve contribuire a proteggere uomini e beni materiali dai pericoli naturali attraverso la cura delle foreste.

Ripartizione dei compiti Si presuppone in modo vincolante un contributo afp dei Cantoe degli oneri: ni - a dipendenza dal tipo del progetto e dalla capacità finanziaria - affinché sia versato un contributo federale. L'entità del contributo cantonale oscilla dal 4% al 90%. Se esistono usufruttuari che non sono già integrati nel finanziamento del progetto, vi devono partecipare secondo i vantaggi che risultano loro.

Organizzazione: Per la maggior parte dei sussidi di questa rubrica si tratta di indennità (cura delle foreste) che sono versate secondo aliquote forfettarie approvate o secondo il dispendio. Contributi per basi di pianificazione, riserve forestali e danni alla foresta non sono vincolati ai progetti e sono versati globalmente ai Cantoni.

Nella decisione del progetto risp. all'atto dell'approvazione del programma annuale viene presentata una riserva di credito nei confronti della disponibilità dei mezzi finanziari.

La rubrica è diretta attraverso un credito annuo garantito come pure un programma di pagamento. Dai Cantoni si richiedono programmi pluriennali per poter accertare le necessità. I mezzi messi a disposizione possono coprire il fabbisogno dimostrato.

6992

310.3600.101 dal 1998: 810.3600.101

Provvedimenti di cura e gestione della foresta (incl. materiale di riproduzione forestale)

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

5.

Valutazione globale:

6.

Misure necessarie:

I contributi federali versati determinano un miglioramento delle condizioni delle foreste e contribuiscono alla conservazione della funzione delle foreste svizzere. Per il proprietario della foresta il sussidio è decisivo per l'approntamento della prestazione richiesta dalla comunità. In tal modo, specialmente nelle regioni di montagna, vengono garantiti spazio vitale e sicurezza esistenziale.

L'impiego dei mezzi è di principio efficiente e mirato allo scopo. Una maggiore globalizzazione nell'ambito della cura delle foreste potrebbe contribuire ad una riduzione dei costi.

L'esecuzione si distingue per una elevata densità normativa.

Esame nel quadro del progetto «Nuova Perequazione Finanziaria».

Completamento e valutazione del progetto pilota Effor2: Semplificazione delle regolamentazioni, cambiamento dai sussidiamenti relativi al progetto al sussidiamento basato su contratti di prestazioni e preventivi globali.

6993

310.3600.102 dal 1998: 810.3600.102

Fondo per le ricerche forestali e l'utilizzazione del legno

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Fondo per le ricerche forestali e l'utilizzazione del legno Scuole universitarie, scuole specializzate, associazioni, ditte private, singole persone LF del 4.10.91 sulle foreste (RS 921.0), Art. 31 Ordinanza sulle foreste del 30.11.92 [RS 921.01], Art. 52 Altri settori economici - Economia forestale Secondo il caso. Contributi relativi al progetto a dipendenza dei mezzi disponibili

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

90 100 350 343

Il Fondo è un'opera comunitaria di Confederazione e Cantoni. Il suo scopo è il promovimento della ricerca e dello sviluppo nel quadro dell'economia forestale e dell'economia del legno (produzione e utilizzazione del legno) come pure nella realizzazione e comunicazione delle conoscenze acquisite. Un'importante funzione è costituita anche dal coordinamento dei compiti di ricerca.

I contributi sono concessi con riferimento al progetto, sulla base di domande di progetto, da parte di un collegio di esperti. Si presuppongono adeguate prestazioni proprie del richiedente risp. finanziamenti da parte di terzi.

Interesse Utilizzazione del legno come materia prima nazionale e fonte della Confederazione: d'energia (godimento duraturo di risorse naturali). Le conoscenze acquisite possono essere utilizzate a livello extraregionale, per cui ne risultano vantaggi per l'economia forestale e l'economia del legno di tutta la Svizzera.

Ripartizione dei compiti I Cantoni partecipano con un contributo annuo di fr. 200'000.-; e degli oneri: Si presuppone un'adeguata prestazione personale risp. il finanziamento da parte di terzi dei beneficiari.

Organizzazione: Confederazione e Cantoni pagano ciascuno un contributo afp forfetario nel Fondo (Confederazione 2/3). I contributi dal fondo sono stabiliti di caso in caso da un consiglio d'amministrazione (secondo il regolamento interno). I beneficiari devono fornire di regola una prestazione personale dell'ordine del 30 al 50 percento. Il sussidio non è limitato nel tempo.

Valutazione globale: Il Fondo sostiene progetti atti a promuovere la competitività dell'economia forestale e del legno svizzera. I contributi costituiscono un aiuto iniziale e producono iniziativa personale e partecipazioni finanziarie di terzi. Senza la partecipazione finanziaria della Confederazione, i Cantoni retrocederebbero probabilmente dal finanziamento di questo Fondo.

Per la Confederazione risultano costi amministrativi relativamente bassi. Il sussidio non è limitato, esso è gestito attraverso il credito di pagamento annuo.

Necessità di coordinamento per i crediti generali di ricerca e formazione della Confederazione.

Misure necessarie: Limitazione a 10 anni con valutazione finale.

6994

310.3600.104 dal 1998: 810.3600.104

Associazioni per la conservazione delle foreste

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Associazioni di importanza nazionale; associazioni regionali o cantonali per compiti speciali, segnatamente nelle regioni di montagna ­ LF del 4.10.91 sulle foreste (RS 921.0), Art. 32 Altri settori economici - Economia forestale Secondo il caso, a seconda del mandato (tra il 50% e il 100%)

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali: Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 470 505

Breve descrizione:

Innanzitutto associazioni d'importanza nazionale (ad es.

LIGNUM, Associazione svizzera delle foreste) sono incaricate direttamente dell'adempimento di compiti, nell'interesse della conservazione delle foreste. In primo luogo sono conferiti compiti come consulenza, rilevamenti, informazione al pubblico ecc.

Se determinati compiti sono eseguiti su mandato, la Confederazione si assume i costi complessivi. Gli oneri dei beneficiari sono stabiliti in un contratto.

Interesse Sgravio dell'amministrazione di attività che possono essere della Confederazione: fornire anche da associazioni private. La Confederazione si può limitare al controllo delle attività e concentrare le forze sui compiti che vanno assunti soltanto dallo Stato.

Ripartizione dei compiti Gli aiuti finanziari ad associazioni d'importanza nazionale sono e degli oneri: prestati indipendentemente da una partecipazione finanziaria dei Cantoni.

Organizzazione: Mediante contratto sono conferiti determinati compiti (consulenza, informazione ecc.) ad associazioni d'importanza nazionale. La partecipazione finanziaria della Confederazione ammonta al massimo al 50 percento dei relativi costi, se diverse cerchie sono interessate all'adempimento dei compiti. Per determinati mandati la Confederazione si assume i costi complessivi. L'ammontare del contributo dipende dall'importanza del mandato.

Si sostiene l'adempimento di determinati compiti, non l'associazione come tale. All'interno dell'amministrazione i grossi mandati sono soggetti ad una pianificazione quadriennale.

Valutazione globale: Sussidio orientato al risultato. Stando alle prime esperienze, i contributi federali sembrano dare buoni risultati. Il dispendio amministrativo per l'Amministrazione federale è di poca entità.

Il raggiungimento dell'obiettivo e l'adempimento dei compiti devono in futuro essere valutati conseguentemente e regolarmente.

Misure necessarie: Limitazione conseguente dell'aiuto.

Esame periodico delle premesse per ottenere il contributo e un'eventuale maggiore partecipazione finanziaria delle associazioni.

Passaggio a contributi forfettari.

6995

310.3600.201 dal 1998: 810.3600.201

Percorsi pedonali e sentieri

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

­ Schweizerische Arbeitsgemeinschaft «Recht für Fussgänger»" (ARF), Zurigo (circa 0,12 milioni annui) ­ Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Wanderwege / Schweizer Wanderwege (SAW), Riehen (circa 0,28 milioni/anno) ­ LF sui percorsi pedonali ed i sentieri (LPS; RS 704) del 4 ottobre 1985, art. 8 e 12 Cultura, tempo libero - Sentieri Determinto al momento del preventivo

Importi

in 1000 fr.

1985 1990 1995 1997

180 500 496 486

Beneficiario secondario: Basi legali: Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

Breve descrizione:

La Confederazione sostiene organizzazioni private specializzate, di importanza nazionale, per la loro collaborazione nella pianificazione, sistemazione e nella preservazione dei percorsi pedonali e dei sentieri in Svizzera. Attraverso la consulenza, il lavoro basilare e l'assistenza di queste organizzazioni private specializzate nell'esecuzione della legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri, si potrà garantire una rete di percorsi pedonali e sentieri attrattiva e sicura, della stessa alta qualità, in tutta la Svizzera.

Interesse In nome della sanità pubblica, della qualità di vita e del turismo, della Confederazione: dal 1987, la Confederazione sostiene la salvaguardia della qualità e della superficie di reti di percorsi pedonali e di sentieri in Svizzera. A tal fine essa si rivolge a organizzazioni private specializzate che possiedono le relative conoscenze specializzate.

Ripartizione dei compiti La Confederazione è competente per la definizione di principi e degli oneri: per le reti di percorsi pedonali e di sentieri. I Cantoni sono competenti per la sistemazione e la preservazione di reti di percorsi pedonali e di sentieri, per queste attività possono tuttavia essere consultati dalla Confederazione, in particolare per quanto riguarda compiti generali di esecuzione. Le importanti organizzazioni specializzate ARF e SAW vanno consultate nella pianificazione, sistemazione e nella preservazione dei sentieri. Le due organizzazioni sono in parte sostenute anche dai Cantoni. I contributi federali alla SAW e alla ARF sono versati per il trattamento di questioni fondamentali e per risolvere problemi di natura generale.

Organizzazione: Per la loro collaborazione all'esecuzione della legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri, le due organizzazioni specializzate ARF e SAW ricevono contributi forfettari. Essi sono riesaminati ogni anno. Le somme forfettarie sono state fissate nuovamente nel 1989 e, da allora, non sono più state aumentate.

Le prestazioni da fornire sono finora indicate in modo generale.

Tuttavia è previsto in futuro di concludere accordi sulle prestazioni.

Valutazione globale: Con i contributi federali alle due importanti organizzazioni specializzate, la Confederazione sostiene la pianificazione e il coordinamento nell'ambito dei percorsi pedonali e dei sentieri e
contribuisce in tal modo a migliorare l'uniformità dell'esecuzione della legislazione federale. Le prestazioni della SAW e ARF mostrano un'alta qualità e contribuiscono a creare reti di sentieri sicure e attrattive. In caso di recesso della Confederazione dal finanziamento, essa non potrebbe più conferire mandati alle due organizzazioni private.

6996

310.3600.201 dal 1998: 810.3600.201

Percorsi pedonali e sentieri

6.

È possibile che i 26 Cantoni o un'istanza comune a tutti i Cantoni, si accolli i contributi al posto della Confederazione. I due postulati Semadeni (98.3108) e Onken (98.3130) chiedono per contro che la Confederazione debba assumersi ulteriormente i compiti superiori che riguardano l'intero Paese. I sussidi federali alle due organizzazioni specializzate private saranno esaminati nel quadro del nuovo ordinamento della Perequazione Finanziaria.

Misure necessarie:

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

6997

310.3600.301 dal 1998: 810.3600.301

Provvedimenti di promovimento conformemente alla legge sulla pesca

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Cantoni e istituzioni, sulla base di progetti concreti ­ Legge federale del 21.06.91 sulla pesca (RS 923.0), art. 12 Altri settori economici - Caccia e pesca 25 - 40 %

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali: Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

904 675 679 666

La Confederazione presta aiuti finanziari a progetti che si prefiggono il promovimento della diversità delle specie acquatiche.

I progetti devono contribuire a migliorare o a ripristinare le condizioni di vita della fauna acquatica, prefiggersi la ricerca sulla diversità delle specie e l'abbondanza di diversi animali e delle loro condizioni di vita, oppure contribuire all'informazione del pubblico sulla fauna e sulla flora acquatiche. Con i contributi federali sono sostenute rivitalizzazioni e viene promossa la ricerca applicata in questo settore.

Interesse La Confederazione è interessata alla protezione e al ripristino della Confederazione: delle specie acquatiche in Svizzera. L'equilibrio naturale deve essere mantenuto o ripristinato. I contributi federali permettono di dare impulsi e costituire punti chiave nell'ambito della protezione delle specie e del miglioramento delle condizioni di vita.

Ripartizione dei compiti La Confederazione concede contributi dall'entrata in vigore e degli oneri: della legge sulla pesca del 1971 (1.7.1972). Nel quadro della revisione della legge sulla pesca del 21 giugno 1991 sono stati soppressi i precedenti aiuti per l'utilizzo di pesci giovani e il promovimento della vendita del pesce, per cui la spesa per i provvedimenti di promovimento si è ridotta di un quarto. Gli aiuti finanziari, in funzione della capacità economica del beneficiario, ammontano al 20 - 40 per cento. Per quanto riguarda gli aiuti finanziari a terzi, di regola ,si presuppone un contributo del Cantone corrispondente alla sua capacità finanziaria. Di norma, il tasso di sussidio del Cantone è compreso quindi tra il 25 e il 75 per cento, per progetti propri e al massimo il 50 per cento, per progetti di terzi. Questi sono spesso integrati da contributi di Comuni, organizzazioni ittiche, fondazioni o dal fondo delle lotterie.

Organizzazione: Le richieste di sussidi sono presentate all'Ufficio specializzato (UFAFP) e i contributi sono assicurati da questo Ufficio. In particolare, in caso di rivitalizzazioni e ricerca applicata, possono essere sostenuti con trattamento preferenziale progetti che dal punto di vista della Confederazione (per la protezione delle specie ittiche) sono particolarmente importanti. Il controllo dell'utilizzo dei contributi federali è garantito da rapporti finali, conteggi finali e, per progetti più lunghi, anche da rapporti intermedi.

6998

310.3600.301 dal 1998: 810.3600.301

Provvedimenti di promovimento conformemente alla legge sulla pesca

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

5.

Valutazione globale:

6.

Misure necessarie:

Con il sostegno di provvedimenti intesi alla preservazione della diversità delle specie (rivitalizzazione) dovrebbero essere corretti vecchi errori nell'ambito dello sfruttamento. Per quanto riguarda gli interventi tecnici nella natura, esistono prescrizioni sul comportamento e si applica il principio di causalità. Per garantire a livello nazionale il miglioramento delle diversità delle specie e la preservazione o il ripristino dei biotopi naturali, la possibilità della Confederazione di sostenere progetti mirati, ricerca e informazione riveste grande importanza. Tuttavia il sostegno di progetti dovrebbe avvenire a dipendenza dei mezzi disponibili, sulla base di un concetto nazionale e una strategia globale.

Esame nel quadro «Nuova Perequazione Finanziaria».

6999

310.3600.401 dal 1998: 810.3600.401

Formazione professionale

Indennità Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Cantoni, Associazioni forestali svizzere, istituzioni forestali svizzere Cantoni, Comuni, associazioni, istituzioni, partecipanti Legge federale del 4.10.91 sulle foreste (RS 921.0), art. 39 Legge federale del 19.4.1978 sulla formazione professionale [RS 412.10], art. 63 e 64 Formazione e ricerca di base - Formazione professionale Secondo il caso, a seconda della capacità finanziaria dei Cantoni e del genere di formazione (formazione continua o formazione professionale) tra il 20 e il 67 per cento dei costi riconosciuti

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

2.

3.

4.

5.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

1 466 2 582 11 402 8 773

Grazie al contributo federale si intende promuovere la formazione forestale, l'aggiornamento e il perfezionamento. Il contributo a fondo perso è stabilito secondo la capacità finanziaria del Cantone e l'importanza dei corsi. In primo luogo sono sostenuti i corsi obbligatori di formazione di base, poi gli altri corsi di aggiornamento e perfezionamento.

Interesse Mantenimento e miglioramento della formazione / del perfeziodella Confederazione: namento attraverso adeguamento ai progressi tecnici e acquisizione di nuove conoscenze. Miglioramento della sicurezza sul lavoro.

Ripartizione dei compiti La Confederazione concede aiuti finanziari soltanto se il Cantoe degli oneri: ne partecipa anch'esso al finanziamento in una forma qualsiasi.

La maggioranza dei Cantoni si assume direttamente una parte delle spese non pagate dalla Confederazione. Per i corsi di perfezionamento partecipano alle spese anche i partecipanti ai corsi.

Organizzazione: A seconda del genere di formazione risp. aggiornamento, la Confederazione paga i seguenti contributi: il 20-50% dei costi riconosciuti, secondo le direttive per il personale con formazione non forestale e per l'aggiornamento degli ingegneri forestali; il 42-67% dei costi riconosciuti, per i corsi d'introduzione obbligatori per apprendisti (decreto sui posti di tirocinio); il 22 47% dei costi riconosciuti per corsi di formazione per il personale forestale.

La rubrica è gestita attraverso un credito di pagamento annuo.

Sulla garanzia del sussidio è espressa una riserva di credito.

Valutazione globale: I contributi della Confederazione per la formazione di base sono impiegati orientandoli allo scopo. Per il perfezionamento dovrebbero essere formulati più obiettivi vincolanti. Dovrebbero essere perseguita anche una sistematica del perfezionamento. La graduazione del sussidio secondo la capacità finanziaria si oppone ai principi della NPF. Il genere e il contenuto dei corsi dovrebbe ricevere maggior peso per il conseguimento dei contributi federali.

7000

310.3600.401 dal 1998: 810.3600.401

Formazione professionale

6.

Conformemente al progetto del Consiglio federale il credito per la formazione professionale forestale è conferito al BBT già dal 1999. Con la nuova legge sulla formazione professionale si dovrà regolare la questione di questo contributo federale.

Esame nel quadro del progetto «Nuova Perequazione Finanziaria».

Misure necessarie:

Indennità Contributo a fondo perso

7001

310.3600.403 dal 1998: 309.3600.403

Ricerca geoscientifica del territorio nazionale

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Commissioni geoscientifiche dell'Accademia svizzera delle scienze naturali ­ Legge federale del 7.10.1983 sulla ricerca (Legge sulla ricerca, LR; RS 420.1), art. 5 lett. a cpv. 2, art. 9 lett. d e f DCF del 5.2.1975 Formazione e ricerca di base - Ricerca di base Determinato al momento del preventivo

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

1 450 443 442 433

Con il contributo federale si sostiene la realizzazione di carte geofisiche (pesantezza, radioattività, magnetismo) come pure di carte geotecniche e idrogeologiche della Svizzera. Ogni anno la Confederazione conclude con le commissioni scientifiche un accordo sul programma di lavoro.

Interesse Rilevamento in tutta la Confederazione di dati geofisici e geodella Confederazione: tecnici. Adempimento di compiti nazionali nell'ammissione della Svizzera da parte della commissione geotecnica, geofisica e geologica dell'Accademia svizzera delle scienze naturali.

Ripartizione dei compiti Per la maggior parte, compito della Confederazione. Una esigua e degli oneri: parte dei costi per la realizzazione di diversi progetti è sostenuta dalle università.

Organizzazione: La Confederazione paga il contributo alle commissioni scientifiche dell'Accademia svizzera delle scienze naturali, che, grazie a questo, distribuisce incarichi alle università per l'elaborazione di dati di base geofisici e geotecnici. Il contributo è stabilito, mediante un accordo, sulla base di un programma di lavoro da fissare ogni anno. La Confederazione è rappresentata nelle commissioni scientifiche.

La rubrica è gestita attraverso un credito di pagamento.

Valutazione globale: Nelle commissioni scientifiche sono rappresentati esperti di tutto il Paese. In tal modo, si garantisce il coordinamento necessario e anche la presenza di interlocutori con conoscenze specialistiche.

I mezzi federali sono di principio impiegati efficientemente. Il controllo sull'impiego adeguato dei contributi è assicurato dal competente Ufficio federale.

Misure necessarie: Limite a 10 anni.

7002

310.4200.101 dal 1998: 810.4200.101

Crediti d'investimento all'economia forestale

Aiuto finanziario Prestito

Beneficiario principale: Beneficiario secondario:

Cantoni Proprietario della foresta, Aziende forestali, imprese che, su commessa, curano e sfruttano le foreste in modo professionale Legge federale sulle foreste (Lfo) del 4.10.1991 (RS 921.0), art. 40 Ordinanza sulle foreste (Ofo) del 30.11.1992 [RS 921.1], art. 60 segg.

Altri settori economici - Economia forestale Prestiti limitati, di regola senza interessi

Importi

Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

5 456 9 662 7 396 7 490

Breve descrizione:

Con il contributo federale sono promossi provvedimenti che servono al miglioramento delle strutture aziendali e dell'offerta dell'impresa, al promovimento della produzione del legno e allo sviluppo e alla diffusione di procedimenti di lavoro più razionali. I crediti sono versati globalmente ai Cantoni che amministrano i fondi federali e li gestiscono. I rimborsi sono impiegati per nuovi investimenti. I crediti d'investimento sono limitati a 20 anni e non fruttano interessi.

Interesse Miglioramento delle basi di aziende forestali pubbliche e di della Confederazione: proprietari di foreste privati nelle regioni di montagna o in regioni con particolari difficoltà topografiche e geologiche.

Ripartizione dei compiti Compito della Confederazione. I Cantoni si assumono la gee degli oneri: stione dei crediti. Poiché i crediti d'investimento hanno carattere sussidiario, con essi sono coperti soltanto i costi residui, dopo aver esaurito tutte le fonti di finanziamento.

La condizione per ottenere crediti di costruzione, crediti per il finanziamento di veicoli forestali come pure per la costruzione di edifici è un finanziamento minimo proprio del 20%.

Organizzazione: Mutuo globale su richiesta del Cantone. Senza interessi e limitato a 20 anni. Le singole domande di prestito sono trattate e decise dai Cantoni. I crediti d'investimento sono concessi come crediti di costruzione fino all'80% dei costi di costruzione, per il finanziamento dei costi residui da progetti di sussidi, per l'acquisto di veicoli forestali, macchine e attrezzature forestali, fino all'80% dei costi e per la costruzione di impianti per l'esercizio forestale, fino all'80% dei costi.

La rubrica è gestita attraverso un credito annuo garantito.

Valutazione globale: I crediti d'investimento hanno carattere sussidiario e sono di principio limitati. In pratica i mutui durano da 7 a 10 anni. Alternativa ai contributi a fondo perso. Gli obiettivi sono raggiunti con riferimento al progetto e al Cantone. Diversi obiettivi sono stati finora raggiunti solo in parte o non sono stati raggiunti (ad es. redditività propria). Esecuzione (delega ai Cantoni) e organizzazione (globale) sono impostate sensatamente.

Misure necessarie: Esame nel quadro del progetto «Nuova Perequazione Finanziaria».

Valutazione degli strumenti e realizzazione dei provvedimenti necessari.

7003

310.4600.003 dal 1998: 810.4600.003

Tecnologie per la protezione dell'ambiente

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Imprese private ­ Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), art. 49 cpv. 3 Ambiente e ordinamento del territorio ­ Protezione dell'ambiente Fino al 50%

Importi

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 0 721

Aiuti finanziari per il promovimento dello sviluppo di impianti e di procedimenti che permettono di ridurre il carico ambientale nell'interesse pubblico. Sostenendo impianti pilota, nuove promettenti tecnologie sulla protezione dell'ambiente potranno essere immesse nel commercio. In caso di successo commerciale di un procedimento o di un impianto i sussidi vanno rimborsati.

Interesse La Confederazione ha interesse a ridurre il carico ambientale e a della Confederazione: promuovere lo sviluppo duraturo sostenendo tecnologie ambientali.

Ripartizione dei compiti Dal 1.7.1997 la Confederazione concede contributi a fondo e degli oneri: perso a imprese private e a istituzioni che sviluppano nuovi procedimenti o costruiscono impianti per ridurre il carico ambientale, di regola sino al 50 per cento dei costi. I Cantoni partecipano solo in casi eccezionali al sussidiamento delle tecnologie ambientali. In caso di sfruttamento commerciale dei risultati dello sviluppo, i contributi federali devono essere rimborsati proporzionalmente agli utili realizzati.

Organizzazione: Le imprese o istituzioni presentano le domande di sussidio all'Ufficio specializzato competente (UFAFP), che le esamina secondo un determinato catalogo di criteri. I criteri sono: la rilevanza del problema ambientale, lo scopo del contributo del progetto e l'aumento delle possibilità sul mercato attraverso il sostegno da parte della Confederazione. L'Ufficio specializzato conclude accordi con coloro che ricevono i sussidi.

Il Consiglio federale valuta con un ritmo quinquiennale l'effetto del provvedimento di aiuto e fa rapporto alle Camere federali.

Valutazione globale: Il promovimento delle tecnologie ambientali è in fase di realizzazione. Una valutazione dei suoi effetti non è ancora possibile.

L'obiettivo dev'essere quello di promuovere progetti che hanno reali possibilità sul mercato. Soltanto se i nuovi procedimenti sono impiegati su vasta scala nell'economia, il carico ambientale può essere efficacemente ridotto. In tal modo anche un gran numero di contributi federali dovrebbero poter essere rimborsati. Particolarmente importante è la scelta dei procedimenti e degli impianti che hanno diritto ad essere sostenuti.

Misure necessarie: Fino ad oggi e fino alla prima valutazione non esiste alcuna necessità di azione.

7004

310.4600.101 dal 1998: 810.4600.101

Protezione da catastrofi naturali

Indennità Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Cantoni Cantoni, Comuni, Collettività, Privati Legge federale del 4.10.91 sulle foreste (RS 921.0), art. 36 Ambiente e ordinamento del territorio ­ Sbarramenti antivalanghe 10% - 70%

Importi

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

30 256 96 000 54 983 51 502

Breve descrizione:

La Confederazione versa contributi per provvedimenti che sono ordinati per legge, intesi alla protezione della vita umana e dei beni materiali considerevoli contro le catastrofi naturali, segnatamente per: ­ a costruzione e il ripristino di opere e impianti protettivi ­ a realizzazione di foreste con funzione protettiva (incl. la cura di giovani popolamenti) ­ l'istituzione di catasti e di carte dei pericoli, l'allestimento e la gestione di stazioni di misurazione nonché l'organizzazione di servizi di preallarme per garantire la sicurezza di insediamenti e di vie di comunicazione.

La protezione da catastrofi naturali dev'essere migliorata mediante provvedimenti di pianificazione del territorio, organizzativi, tecnici e di rimboschimento.

Interesse La Confederazione versa già ai sensi della legge sulla polizia della Confederazione: forestale del 1902, contributi a opere protettive (contro torrenti, valanghe, ecc.), con lo scopo principale di garantire la conservazione della foresta. Secondo la nuova legge sulle foreste, dal 1991 è messa in primo piano la visione complessiva di protezione dalle catastrofi naturali. Si dovrà realizzare un paragonabile standard di sicurezza minimo, valido per tutta la Svizzera, inteso alla protezione della vita umana e dei beni materiali contro le catastrofi naturali (valanghe, caduta di pietre e di massi, frane, scoscendimenti di terreno, smottamenti ed erosione).

Ripartizione dei compiti Per i provvedimenti di protezione, la Confederazione versa un e degli oneri: contributo a fondo perso dell'ammontare del 10 - 70 per cento dei costi, proporzionalmente alla capacità finanziaria dei Cantoni. Il contributo dei Cantoni oscilla, a dipendenza della capacità finanziaria del Cantone, tra il 10 e il 50 per cento. I costi residui, finanziati dai Comuni e da altri interessati, si situano, secondo la situazione d'interesse dei beneficiari, tra il 2 e il 30 per cento.

7005

310.4600.101 dal 1998: 810.4600.101

Protezione da catastrofi naturali

4.

Organizzazione:

5.

Valutazione globale:

6.

Misure necessarie:

I provvedimenti di protezione rilevano complete direttive d'esecuzione e un procedimento di approvazione a due fasi: I servizi forestali cantonali sottopongono alla Direzione forestale della Confederazione programmi annui nel quadro del riconoscimento precoce di pericoli naturali. Questi servizi informano sui progetti pianificati nel corso dell'anno presso il catasto dei pericoli, le carte dei pericoli e i sistemi di preallarme. Con una decisione annua della Direzione forestale federale ,mediante un credito globale, ai Cantoni vengono messi a disposizione i fondi necessari. L'assegnazione dei fondi ai Cantoni avviene secondo i criteri della Direzione forestale federale.

Nel quadro della protezione da pericoli naturali con l'aiuto di opere tecniche, come sbarramenti antivalanghe, la Direzione forestale federale valuta la richiesta di sussidio sulla base di studi e progetti preliminari che contengono i piani materiale, temporale e finanziario. Ai servizi forestali cantonali è assegnato un contributo annuo che si orienta alla richiesta di necessità dei Cantoni, all'onere dovuto ai progetti correnti, alle catastrofi ecc.

Il finanziamento di progetti contro le catastrofi naturali viene discusso tra gli uffici federali cointeressati. Sono in particolare cointeressati l'Ufficio federale dell'economia delle acque, l'Ufficio federale delle strade, le Ferrovie e in rari casi l'UFT.

Con l'ausilio di analisi sui rischi e sull'efficacia dei costi si esamina se i provvedimenti da realizzare avranno successo. Il controllo dello svolgimento del progetto avviene ora anche attraverso accordi di prestazioni, studi preliminari e approvazione del progetto preliminare nonché attraverso controlli periodici di campioni nel settore finanziario e specialistico (garanzia della qualità).

Attualmente non sono stati attuati tutti i compiti di esecuzione della nuova legislazione sulle foreste. Ciò vale specialmente per la difesa da pericoli naturali lungo le vie di circolazione al di fuori delle foreste e per i relativi controlli sul rendimento. Il modo per raggiungere l'obiettivo e la ripartizione dei compiti tra Confederazione, Cantoni e Comuni nell'intento di raggiungere l'obiettivo devono essere meglio coordinati tra loro. Esperimenti correnti dovranno indicare come i fondi federali possono essere impiegati in modo più
efficiente e più efficace in materia di costi, nell'ambito di programmi che contengono accordi sulle prestazioni. Nel Canton Vallese e nel Canton Vaud sono in preparazione programmi sui pericoli che minacciano la natura. Per valutare l'efficacia dei provvedimenti è inoltre necessario eseguire un controllo sistematico sul rendimento che in futuro servirà alla Confederazione come strumento di gestione.

Lo scopo è quello di concludere accordi sulle prestazioni che garantiscano di raggiungere l'obiettivo nella misura del possibile e il cui successo sia valutabile in base a indicatori meno significativi.

Le elevate aliquote di contributo con un massimo del 70 % per la difesa da pericoli naturali dovrebbero rendere possibile di raggiungere l'obiettivo della prevenzione, con provvedimenti relativamente poco costosi.

Esame della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni nel quadro della Nuova Perequazione Finanziaria. I compiti della Confederazione si dovrebbero limitare al livello strategico, vale a dire alla responsabilità di stabilire condizioni quadro, garantire la qualità e il controllo.

7006

Indennità Contributo a fondo perso

310.4600.102 dal 1998: 810.4600.102

Miglioramento delle strutture e strutture di raccordo

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Cantoni Ente del progetto Legge federale del 4.10.91 sulle foreste (RS 921.0), art. 38 cpv. 2 Altri settori economici - Economia forestale Tra il 10 e il 50 per cento, a dipendenza della capacità finanziaria dei Cantoni

Importi

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

26 926 37 999 16 445 27 000

Breve descrizione:

Il contributo federale ha lo scopo di incoraggiare la cura della foresta. In particolare sono concessi crediti per la costruzione di strutture di raccordo, la costruzione di strutture per una gestione efficiente, una migliore collaborazione tra i proprietari delle foreste e uno smercio ottimale dei prodotti della foresta. Gli aiuti finanziari sono versati in blocco o secondo i costi.

Interesse Miglioramento delle strutture dell'economia forestale (strutture di della Confederazione: gestione), copertura delle necessità di raccordo richieste per garantire la funzione della foresta. Grazie al suo contributo finanziario, la Confederazione assicura uno standard minimo di qualità garantendo le funzioni della foresta richieste dal pubblico.

Ripartizione dei compiti Un contributo afp dei Cantoni è la premessa vincolante per poe degli oneri: ter ricevere un contributo federale.

Di principio il beneficiario del sussidio si assume i costi residui dell'investimento. Egli si impegna anche a mantenere durevolmente l'opera e a non distoglierla dalle sue finalità.

Se vi sono usufruttuari e questi non sono già integrati nel finanziamento del progetto, essi devono partecipare conformemente ai loro interessi.

Organizzazione: La domanda cantonale è valutata in un procedimento di approvazione a due stadi (studio preliminare e progetto preliminare).

La promessa di sussidio avviene allo stadio di progetto preliminare, il calcolo del sussidio è effettuato secondo la tabella dei sussidi n. 2, nell'allegato all'OFo.

La rubrica è gestita attraverso un credito annuo garantito. È apportata una riserva di credito.

Valutazione globale: I contributi federali impiegati contribuiscono in generale al mantenimento e alla cura della foresta. Una certa transizione degli impegni potrebbe essere ridotta attraverso diversi provvedimenti (limitare molto il numero di nuovi impegni, rilevare le future esigenze, porre delle priorità).

La densità normativa è in genere troppo elevata, una semplificazione è di principio prevista e viene attualmente sperimentata (progetto pilota Effor2 - sussidi forfettari sulla base di contratti di prestazioni).

Misure necessarie: Completamento e valutazione del progetto pilota Effor2; Semplificazione delle norme, cambiamento da sovvenzionamenti con riferimento al progetto, ad assegnazioni di sussidi
tramite contratti di prestazioni e preventivi globali.

Limitazione, valutazione periodica del provvedimento.

Esame nel quadro del progetto «Nuova Perequazione Finanziaria».

7007

310.4600.201 dal 1998: 810.4600.201

Protezione della natura e del paesaggio

Indennità Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Cantoni Cantoni, Comuni, privati LF dell'1.7.1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451); O sulla protezione della natura e del paesaggio del 16.1.1991 (RS 451.1) Ambiente e ordinamento del territorio ­ Protezione della natura Biotopi, zone palustri (art. 18d, 23c LPN): ­ di importanza nazionale: 60-90% (indennità) ­ di impor. regionale/locale: 20-50% (indennità) ­ 10-35% per progetti cantonali per la conservazione di paesaggi meritevoli di protezione (Art. 13 LPN, aiuto finanziario)

Importi

Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

4 202 14 100 37 500 37 800

1.

Breve descrizione:

2.

Interesse della Confederazione: Ripartizione dei compiti La protezione della natura e del paesaggio è un compito unitario e degli oneri: comune, che interessa tutto il territorio di Confederazione e Cantoni. La Confederazione compila inventari degli oggetti d'importanza nazionale e fissa gli obiettivi di protezione nelle pertinenti ordinanze concernenti gli inventari. I Cantoni descrivono gli oggetti d'importanza regionale e cantonale. Essi provvedono alla protezione e alla manutenzione di tutti gli oggetti (anche di quelli d'importanza nazionale) nonché all'equilibrio ecologico nelle zone a utilizzazione intensiva.

Organizzazione: La Confederazione sovvenziona i provvedimenti presi dai Cantoni. Il contributo federale è assegnato per ogni singolo progetto. Il calcolo del tasso di sussidio è effettuato secondo l'importanza dell'oggetto (nazionale, regionale, locale), la capacità finanziaria dei Cantoni (finanziariamente deboli, medi e finanziariamente forti) nonché l'onere dei Cantoni dovuto alla protezione della natura e del paesaggio. A seconda del provvedimento si tratta di aiuti finanziari o indennità.

Il contributo federale è gestito attraverso un credito annuo garantito. I contributi sono assegnati globalmente ai Cantoni per la protezione dei diversi oggetti.

Valutazione globale: Con i mezzi impiegati si può raggiungere la indiscussa necessaria protezione della natura e del paesaggio. La ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni si è di principio affermata.

Il disbrigo amministrativo, rispettivamente la realizzazione, dovrebbe tuttavia essere migliorato. Il trattamento individuale di ogni singola domanda contraddice il principio della sussidiarietà.

3.

4.

5.

7008

Con i sussidi federali devono essere protetti la natura ed il paesaggio, la fauna e la flora indigene e il loro spazio vitale naturale.

Sono versati aiuti federali e indennità per compilare gli inventari della Confederazione e i principi, nonché per la protezione dei rispettivi oggetti. Sono inoltre sostenuti i Cantoni e le organizzazioni di importanza nazionale nella realizzazione dei provvedimenti nell'ambito della protezione della natura e del paesaggio.

Protezione della natura e del paesaggio.

310.4600.201 dal 1998: 810.4600.201

Protezione della natura e del paesaggio

6.

Esame nel quadro del progetto «Nuova Perequazione Finanziaria». La NPF prevede che la protezione della natura e del paesaggio resti un compito unitario. Le aliquote di sussidio, l'importanza degli oggetti nonché la capacità finanziaria dei Cantoni vanno cancellati come elementi. Ora devono essere introdotti sussidi forfettari e regolamentati i programmi comuni d'intervento nonché gli accordi sulle prestazioni tra Confederazione e Cantoni.

Misure necessarie:

Indennità Contributo a fondo perso

7009

316.3600.001

Tubercolosi e altre pneumopatie

Beneficiario principale:

Associazione svizzera contro la tubercolosi Importi in 1000 fr.

e leghe cantonali e locali 1985 1 307 ­ 1990 908 1995 634 Legge federale del 13.6.1928 per la lotta 1997 576 contro la tubercolosi (RS 818.102). O del 2.12.1985 concernente l'assegnazione di sussidi per la lotta contro le malattie (RS 818.161) Sanità - Profilassi, lotta contro le malattie 18,75 - 25% delle spese (stipendi + materiale) ­ d'una lega per le sue attività nel quadro della lotta contro la tubercolosi

Beneficiario secondario: Basi legali:

S ettore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

2.

3.

4.

5.

Breve descrizione:

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Sostegno d'organismi privati (organizzazioni mantello e i suoi membri = associazioni a livello cantonale e locale) che lottano contro la tubercolosi, volte a prevenire una recrudescenza dei casi di tubercolosi, segnatamente dei casi resistenti agli antibiotici, che tendono ad aumentare in ragione dell'aumento dei movimenti migratori.

Interesse L'assunzione di una parte - 25% al massimo - delle spese delle della Confederazione: associazioni nel campo della tubercolosi permette d'incoraggiare queste ultime a fornire un lavoro in cui la qualità e la quantità rischiano di regredire, nella misura in cui questo lavoro è difficile e non rimunerativo per le associazioni.

Ripartizione dei compiti I contributi della Confederazione rappresentano al massimo il e degli oneri: 25% delle spese. Il suo ruolo, oltre al coordinamento, è quello di promuovere il lavoro delle associazioni. I Cantoni, i cui contributi sono importanti almeno come quelli della Confederazione, hanno il compito di organizzare il lavoro ch'essi delegano molto spesso alle associazioni, che assumono la parte essenziale del finanziamento.

Organizzazione: L'obiettivo del sussidio, che è di assicurare il controllo sulla malattia e di evitarne un'eventuale recrudescenza, è raggiunto.

L'intervento di carattere incitativo della Confederazione dev'essere considerato indispensabile e, nella sua forma attuale, appropriato.

La messa in opera del sussidio lascia a desiderare sotto certi aspetti: ­ le direttive non sono sempre osservate e i provvedimenti presi, talvolta superati; ­ i costi amministrativi sono troppo elevati; ­ il finanziamento potrebbe essere semplificato (basi più trasparenti, prestazioni meglio definite); ­ l'organizzazione dei centri antitubercolosi potrebbe essere migliorata attraverso la realizzazione di centri di competenza regionali.

Valutazione globale: Il sussidio raggiunge il suo scopo nella misura in cui il controllo della malattia è finora assicurato. Un ritiro della Confederazione non sembra appropriato, dato il rischio inerente ad una divulgazione di questa malattia che necessita un'azione coordinata a livello nazionale. Per contro, sembrerebbe auspicabile pianificare la procedura di assegnazione dei sussidi.

7010

316.3600.001

Tubercolosi e altre pneumopatie

6.

Le prestazioni che danno diritto al sussidio devono essere ridefinite nel quadro d'un mandato di prestazioni.

L'assegnazione del sussidio sotto forma di un importo forfetario è da esaminare.

Misure necessarie:

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

7011

316.3600.003

Malattie reumatiche

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Lega svizzera contro il reumatismo Istituzioni cantonali contro il reumatismo LF del 22.6.1962 concernente l'assegnazione di sussidi per la lotta contro le malattie reumatiche [RS 818.21]; O del 2.12.1985 concernente l'assegnazione di sussidi per la lotta contro le malattie [RS 818.161] Sanità - Profilassi, lotta contro le malattie 25% al massimo delle spese delle istituzioni

Importi

Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

2.

3.

4.

5.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

6 337 1 300 1 300 1 176

Sostegno alla Lega svizzera contro il reumatismo e alle istituzioni cantonali contro una malattia cronica, largamente diffusa nella popolazione e responsabile dell'inabilità.

Promovimento della ricerca in materia di lotta contro questa malattia.

Interesse Sostenere gli sforzi intrapresi su base privata e volontaria per della Confederazione: lottare contro una malattia dagli effetti invalidanti e incurabili, le cui conseguenze sono quindi pesanti a livello sociale.

Ripartizione dei compiti Istituzioni: sussidio d'incitamento che rappresenta meno di un e degli oneri: quarto delle spese correnti delle istituzioni ed è destinato a promuovere soprattutto i compiti di formazione assunti dalle istituzioni. Il sussidio non è connesso a un apporto corrispondente dei Cantoni, il cui sostegno è variabile. La parte essenziale del finanziamento delle associazioni proviene dal settore privato (doni, legati).

Ricerche : sostegno di progetti pilota, come pure del coordinamento.

Organizzazione: Istituzioni: Il sussidio ha essenzialmente un ruolo incitativo per le istituzioni che funzionano soprattutto secondo un sistema di milizia e che assicurano esse stesse la parte essenziale del loro finanziamento. L'apporto della Confederazione è limitato.

Le possibilità di gestire il sussidio sono limitate. Ciò avviene essenzialmente per il tramite della Commissione federale delle malattie reumatiche che ha il compito di proporre obbiettivi comuni tra l'Amministrazione e le istituzioni.

L'assegnazione dei sussidi si basa su una regolamentazione limitata e avviene per il tramite dell'organizzazione mantello.

Ricerca: in questo settore la ricerca è estremamente poco sviluppata e il sostegno si limita per ora a qualche piccolo progetto pilota, ciò che spiega il suo importo molto limitato (circa, 200'000 franchi per anno). Considerato l'invecchiamento della popolazione, ci si deve tuttavia attendere un aumento dei problemi articolari e quindi si dovranno cercare soluzioni per salvaguardare l'indipendenza delle persone handicappate nella loro mobilità. La formazione dei ricercatori, che potrebbe apportare soluzioni a questi problemi in costante aumento, sembra necessaria . Si deve quindi sviluppare la ricerca. Essa dovrebbe tuttavia essere inserita nel quadro di un programma del Fondo nazionale per la ricerca scientifica.
Valutazione globale: Il sussidio federale raggiunge fondamentalmente il suo scopo. Il suo procedimento di assegnazione merita tuttavia di essere migliorato, in modo che sia più direttamente legato alla prestazione fornita.

7012

316.3600.003

Malattie reumatiche

6.

La possibilità di legare il sussidio federale a uno sforzo almeno identico dei Cantoni dev'essere esaminata. L'assegnazione del sussidio dovrebbe essere connessa a un mandato di prestazioni che fissi gli scopi da raggiungere e definisca gli indicatori che permettono di adeguare il sussidio in funzione delle prestazioni fornite.

Esaminare la possibilità di rinunciare al sussidio attuale in favore della ricerca che si fonda sull'O del 2.12.1985 concernente l'assegnazione di sussidi per la lotta contro le malattie e di assegnare, in futuro, questo sostegno alla ricerca nel quadro di un programma del Fondo nazionale per la ricerca scientifica.

Misure necessarie:

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

7013

316.3600.005

Formazione e perfezionamento sulla radioprotezione

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Scuole o istituzioni che offrono una formazione nel quadro della protezione contro le radiazioni ­ LF del 22.3.1991 sulla radioprotezione, art. 20 (LRaP; RS 814.50) Sanità ­ Altre spese per la sanità

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali: Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

52 40 0 0

Incoraggiamento nel senso di un aiuto di partenza ­ sotto forma di partecipazione alle spese d'esercizio ­ a scuole o istituzioni che offrono una formazione importante a livello di protezione contro le radiazioni.

Interesse della Confedera- Promozione di una nuova formazione nel quadro della proteziozione: ne contro le radiazioni.

Ripartizione dei compiti e Poiché la protezione contro le radiazioni è un settore esclusivo degli oneri: della Confederazione, un aiuto alla formazione dipende da quest'ultima, a meno che esso non sia integrato in una formazione professionale, che dipende, in tal caso, unicamente dai Cantoni.

Organizzazione: Aiuto di partenza ottenuto su raccomandazione della Commissione federale della radioprotezione. Questo aiuto riveste generalmente la forma d'una partecipazione alle spese d'esercizio dell'istituzione o d'una riduzione della scolarità.

Sussidio limitato, accordato dopo un controllo della formazione proposta e dell'esame. Il suo importo è deciso in funzione dell'importanza della formazione.

Alternative di finanziamento molto limitate, data la debole capacità finanziaria delle associazioni professionali in questo settore, che sono le sole da cui si potrebbe attendere un simile sostegno finanziario.

Valutazione globale: Sussidio bagattella, che non è più stato versato dal 1995, vale a dire da che i criteri di assegnazione sono stati modificati e orientati sulla promozione di nuove formazioni di prima importanza per la radioprotezione.

Misure necessarie: Dato che non sembra esistere alcun bisogno di sostegno particolare in questo settore, la soppressione di questo sussidio minimo dovrà essere presa in considerazione.

7014

316.3600.006

Programma svizzero concernente il radon

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Cantoni, proprietari d'immobili ­ LF del 22.3.1991 sulla radioprotezione (LRaP), art. 24 (RS 814.5), O del 22.6.1994 sulla radioprotezione (ORaP), art. 110.

Sanità ­ Altre spese per la sanità Campagne di misurazioni dei Cantoni: 25­30% Risanamenti di immobili: massimo 50%

Importi

Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 221 516 476

Breve descrizione:

Partecipazione al finanziamento di programmi di misure dei Cantoni destinati all'allestimento di un catasto delle aree a concentrazione, nonché di campagne d'informazione.

Partecipazione al finanziamento di progetti di risanamento d'immobili.

Interesse Evitare concentrazioni eccessive di radon nelle abitazioni ai fini della Confederazione: della protezione della salute della popolazione.

Ripartizione dei compiti Programmi di misure dei Cantoni: l'apporto della Confederae degli oneri: zione avviene sotto forma di una messa a disposizione degli strumenti di misura (dosimetri). I Cantoni mettono a disposizione il personale per le misure. La parte della Confederazione al finanziamento globale dei provvedimenti è valutata tra il 25 e il 30 %.

Progetti di risanamento d'immobili: la Confederazione si assume i costi di risanamento propriamente detti, esclusi tutti i plusvalori dell'immobile. Il contributo non supera di principio il 50% delle spese (rare eccezioni: ad es. asili d'infanzia).

Organizzazione: Campagne di misure: L'attribuzione dei dosimetri avviene, ogni anno, d'intesa con i Cantoni, in funzione della loro capacità d'effettuare misure. Questo sussidio dovrebbe di principio terminare con il completamento dell'istituto del catasto previsto per il 2004 (art. 117 dell'O).

Programmi di risanamento: la priorità è data, conformemente all'articolo 116, capoverso 2, dell'O sulla radioprotezione ai locali in cui il valore limite di concentrazione di radon è superato. La partecipazione della Confederazione ai lavori è fissata in un contratto. Il sussidio copre al massimo la metà delle spese di risanamento. Esso è versato sulla base di un conteggio dei lavori, dopo controllo di questi ultimi. Questo sussidio ammonta di media, per caso, a 5000 franchi. Questo tipo di sussidio dovrebbe di principio terminare nel 2014, dato che l'ordinanza prevede un termine di 20 anni dalla sua entrata in vigore per la realizzazione delle misure di risanamento.

Valutazione globale: Sussidio d'incoraggiamento, mirante a scopi precisi che devono essere raggiunti entro tempi limitati: Allestimento di un catasto a livello nazionale (10 anni) e realizzazione d'un programma di risanamento (20 anni). Il modo d'attribuzione dei sussidi è semplice ed efficace grazie soprattutto a una collaborazione giudicata ottimale tra la Confederazione e i Cantoni. Il rapporto costi-utilità dei sussidi è da considerare elevato.

Misure necessarie: Nessuna.

7015

316.3600.008

Lotta contro il cancro

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali: Settore di compiti: Tasso di sussidio:

Lega svizzera per la lotta contro il cancro ­ Decreto del DFI del 23.11.1956 Sanità - Profilassi, lotta contro le malattie Importo fisso di 270 000 franchi (prima di taglio lineare e blocco dei crediti)

Importi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

243 270 243 238

Sostegno alla Lega svizzera contro il cancro per le misure prese nel campo della prevenzione.

Interesse Promozione della profilassi del cancro che si inserisce nella della Confederazione: strategia prioritaria di lotta contro questa malattia.

Ripartizione dei compiti Il sussidio federale rappresenta soltanto una debole proporzione e degli oneri: delle spese sostenute dalla Lega (circa il 6 %), la parte essenziale delle risorse di quest'ultima è fornita da contributi privati.

Esso non è vincolato a contributi dei Cantoni.

Organizzazione: Sussidio forfetario che si fonda unicamente su un decreto del DFI.

L'assegnazione di questa somma globale non è soggetta ad alcuna condizione particolare.

Tenuto conto del suo importo limitato, il sussidio costituisce più un apporto morale che finanziario alla strategia della lotta contro il cancro. Esso può essere considerato come un sussidio bagattella.

Gestione del sussidio in qualsiasi tempo possibile, tenuto conto dell'assenza di ogni obbligo legale.

Valutazione globale: Il sussidio consente alla Confederazione di sostenere, con mezzi limitati, gli importanti compiti di prevenzione assunti dalla Lega nel quadro della strategia nazionale di lotta contro il cancro.

Misure necessarie: Esaminare l'opportunità di legare l'assegnazione del sussidio a un mandato di prestazioni, al fine di centrare meglio il suo utilizzo e di poter controllare ch'esso venga ottimizzato.

Creare una base legale per l'assegnazione del sussidio.

7016

316.3600.010

Ricerche sull'AIDS

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Università, ospedali universitari, istituti di ricerca ­ DF dell'8.6.1995 sullo stanziamento di crediti della Confederazione in virtù dell'articolo 16 della legge sulla ricerca per gli anni 1996-1999, art. 4, (FF 1995 III 533) Sanità ­ Profilassi, lotta contro le malattie Sussidio forfetario fisso di caso in caso che può variare tra il 25% e il 45% dei costi, secondo la ricerca.

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 5597 7873 7476

Breve descrizione:

Incoraggiamento della ricerca attraverso una partecipazione al finanziamento di certe ricerche intraprese dalle università, dagli ospedali universitari e istituti di ricerca (ISREC, istituti di medicina sociale e preventiva, ecc.).

Ciascun finanziamento è deciso dall'UFSP, su raccomandazione della Commissione di controllo per la ricerca sull'AIDS (CCRAids), che funziona come una commissione del Fondo nazionale svizzero per le ricerche scientifiche. Le decisioni sono prese in funzione della qualità, della fattibilità e dell'utilità dei progetti.

Interesse Lottare contro le epidemie, migliorare i trattamenti e le cure, della Confederazione: sostenere le campagne di prevenzione e valutarle, afferrare i meccanismi sociali e psicologici.

Ripartizione dei compiti Compito a livello nazionale, ossia internazionale, vista la gravità e degli oneri: della malattia e la sua estensione. Il finanziamento è in funzione delle ricerche intraprese e può quindi variare fortemente da un Cantone all'altro. Sussidio non legato al contributo del Cantone.

Organizzazione: Il sussidio è concesso sulla base di un credito d'impegno aperto per un periodo di 4 anni. Esso riveste di principio la forma di un sussidio forfetario variabile in funzione della qualità scientifica del progetto, della sua fattibilità e del suo interesse. Questo sussidio forfetario oscilla di media tra i 100 000 e i 250 000 franchi. Esso non sorpassa di principio 300 000 franchi per progetto.

La proporzione dell'aiuto federale varia in funzione del tipo della ricerca: ricerca fondamentale (circa 30%), ricerca medica (circa 45%), ricerca sociale (25%) Ciascun progetto sostenuto è oggetto di una valutazione a livello sia scientifica che contabile. Il controllo dell'impiego dei mezzi è rigoroso.

Valutazione globale: Il sussidio raggiunge il suo scopo permettendo una ricerca di qualità e di elevate prestazioni. Il procedimento di assegnazione è semplice e adeguato. Il controllo sull'impiego del sussidio è assicurato ed efficace.

Misure necessarie: Il messaggio del 25.11. 1998 relativo all'incoraggiamento della formazione, della ricerca e della tecnologia prevede che questo compito sia trasferito, a partire dall'anno 2000, al Fondo nazionale svizzero per le ricerche. A partire dal 2000, questo articolo di bilancio sparirà quindi, di principio, dal bilancio dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

7017

316.3600.013

Centri nazionali

Indennità Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Canton Zurigo (Centro nazionale per i retrovirus) Centri nazionali di referenza (università) ­ LF del 18 dicembre 1970 sulle epidemie, articolo 5, capoverso 3 (RS 818.101) Sanità ­ Altre spese della sanità Sussidio forfetario in funzione di un mandato di prestazioni

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali: Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

143 1 862 2 609 3 200

Finanziamento di prestazioni di servizio fornite dai centri nel campo della diagnostica, del rilevamento e della ricerca relativa alla propagazione di certe malattie o infezioni. Questi servizi sono stabiliti nel quadro dei mandati di prestazioni conclusi con i laboratori.

Tra i centri principali occorre menzionare: il centro per i retrovirus (Zurigo), per l'influenza, la mucca pazza, la rabbia, le infezioni sanguigne trasmissibili, la tubercolosi.

Interesse Sostegno indispensabile alla sorveglianza nazionale delle madella Confederazione: lattie trasmissibili, i centri fungono da Laboratorio nazionale, come si trova in tutti i paesi industrializzati. Sicurezza in materia di diagnostica di malattie infettive, nonché di sicurezza e di qualità dei prodotti, come i prodotti sanguigni, i vaccini e le diagnosi in vitro.

Ripartizione dei compiti Indennizzo dei compiti di livello nazionale: di principio assune degli oneri: zione delle spese d'esercizio dei centri, talvolta assunzione degli investimenti. Apporto del Cantone beneficiario in generale sotto forma d'infrastruttura (locali, amministrazione, strumenti).

Organizzazione: Indennità forfetaria fissata in funzione di un mandato di prestazioni.

Impiego di un'infrastruttura esistente a livello cantonale (ZH) e connessa all'università e quindi alla ricerca applicata che riveste un ruolo capitale, segnatamente nel campo dell'AIDS (sinergie).

Compito di lungo respiro per il quale una smobilitazione non può essere prevista a questo stadio.

Gestione possibile attraverso un mandato di prestazioni.

Valutazione annua dell'indennità sulla base di un rapporto annuo.

Valutazione globale: Compito di livello nazionale che incombe alla Confederazione.

Il sistema scelto per la sua attuazione è adeguato. È molto più economico di un laboratorio nazionale, che sarebbe interamente a carico della Confederazione.

Misure necessarie: Eventualmente miglioramento del sistema di valutazione attraverso la realizzazione di indicatori.

7018

316.3600.014

Associazione svizzera per l'alimentazione

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Associazione svizzera per l'alimentazione ­ LF del 9.10.1992 sulle derrate alimentari, art. 12 (LDerr) (RS 817.0) Sanità - Controllo delle derrate alimentari Importo fisso con il bilancio annuale

Importi in 1000 fr.

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

1985 1990 1995 1997

0 0 400 392

Breve descrizione:

Contributo alle spese d'esercizio dell'associazione che ha per scopo di promuovere un comportamento alimentare sano.

Interesse Promozione della salute della popolazione attraverso un'alidella Confederazione: mentazione sana. Sostegno finanziario a un partner che, sul piano nazionale, riveste un ruolo importante a livello di questa promozione (piano d'azione).

Ripartizione dei compiti Il finanziamento della Confederazione non è legato a un finane degli oneri: ziamento parallelo dei Cantoni. Esso ha rappresentato, nel 1997, il 43% delle spese dell'associazione.

Organizzazione: Sussidio forfetario alle spese d'esercizio dell'associazione.

Compito limitato nel tempo.

Gestione del sussidio sempre possibile. Il contributo si fonda su una disposizione legale potestativa.

Controllo della prestazione attraverso rapporti e la presenza di un rappresentante dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) in seno al comitato direttivo dell'associazione. A questo stadio, non esistono indicatori.

Valutazione globale: L'associazione ha ripreso, su basi private, un compito che era stato in passato assunto dallo stesso UFSP. Il rapporto sussidioprestazione è giudicato soddisfacente, sebbene l'UFSP riconosca la difficoltà di valutare l'efficacia di questo sussidio.

Misure necessarie: Esaminare un eventuale soppressione del sussidio o, almeno, l'introduzione d'un mandato di prestazioni che permetterebbe, attraverso indicatori, di assicurarsi un rapporto soddisfacente tra il sussidio e la prestazione fornita.

7019

316.3600.015

Programmi di perfezionamento nel quadro della sanità pubblica

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Università di Basilea, Berna, Ginevra e Zurigo ­ DF dell'11 dicembre 1996 concernente il bilancio per il 1997 Sanità - Profilassi, lotta contro le malattie Importo fissato annualmente con il bilancio

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali: Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 0 784

Sostegno di programmi di perfezionamento universitario per il personale specializzato nel campo della sanità pubblica.

Interesse Creazione e mantenimento di un offerta di formazione a livello della Confederazione: universitario e anche post-universitario nella sanità pubblica.

Ripartizione dei compiti Il contributo federale va a tre programmi: e degli oneri: ­ diploma di formazione continua nella sanità pubblica (1997 =175 000.­) ­ Interuniversitario«Weiterbildungsprogramm Public Health» (1997 =400 000.­) «Wieterbildungsprogramm Gesundheitswesen (Management in Gesundheitswesen /MIG)» (1997 = 200 000.­) I mezzi a disposizione per l'anno sono rimessi a una fiduciaria e ripartiti tra i differenti programmi, in funzione dei loro interessi per la CH, dagli organizzatori dei programmi stessi che, per contratto, si sono impegnati ad accordarsi per questa ripartizione.

L'apporto dei Cantoni consiste nella messa a disposizione del personale e dell'infrastruttura.

Le altre fonti di finanziamento sono le quote scolastiche dei partecipanti ai corsi e il supporto dato per i MIG.

Organizzazione: Sussidio d'incitamento, limitato nel tempo (termine = anno 2000) e attivamente in diminuzione.

A partire dal 2001, un organo dovrà assumersi il finanziamento, di principio senza aiuto federale. La Confederazione si limiterà ad assumere un compito di controllo.

Valutazione globale: Aiuto di partenza, limitato nel tempo. La concezione del sussidio, tenuto conto del suo obbiettivo, sembra adeguata.

Misure necessarie: Nessuna.

7020

316.3600.071

Unione internazionale contro il cancro, Ginevra

Altri contributi Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Lega svizzera contro il cancro Unione internazionale contro il cancro DCF del 21.7.1947 concernente l'associazione internazionale di lotta contro il cancro Sanità - Profilassi, lotta contro le malattie

Importi

in 1000 fr.

1985 1990 1995 1997

13 8 9 9

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione:

Quota annuale all'Unione internazionale contro il cancro. La partecipazione della Confederazione rappresenta il 40 % del contributo svizzero. Essa è versata alla Lega svizzera contro il cancro che si assume il saldo, ossia il 60 %.

Interesse Sostegno di un'organizzazione non governativa, le cui prestadella Confederazione: zioni sono giudicate interessanti: riunioni internazionali di esperti, ottenimento di borse di ricerca, pubblicazioni relative alla lotta contro il cancro.

Ripartizione dei compiti Essendo il campo d'attività dell'organizzazione internazionale, e degli oneri: riguarda la politica estera e rientra quindi nelle competenze della Confederazione e non dei Cantoni.

Organizzazione: Mancano ancora i dati concernenti la determinazione dell'importo del contributo.

Valutazione globale: Sussidio bagattella il cui mantenimento non sembra affatto giustificato in particolare per le ragioni seguenti: ­ la Confederazione non è essa stessa membro dell'organizzazione e quindi non può, per il tramite del suo contributo, esercitare un'influenza sulla sua politica; ­ il contributo è troppo modesto e non costituisce un sostegno indispensabile alla Lega, la cui capacità finanziaria è relativamente forte.

Misure necessarie: Soppressione di questo sussidio.

7021

316.3600.074

Fondo delle Nazioni Unite per la lotta contro l'abuso di droghe

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Programma delle Nazioni Unite per il controllo internazionale delle droghe (PNUCID)

Importi in 1000 fr.

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

180 1000 900 882

­ Cost, art. 102, n. 8 (RS 101) DCF del 28.6.1989 concernente la partecipazione della Svizzera al Fondo delle Nazioni Unite per la lotta contro l'abuso delle droghe Sanità - Profilassi, lotta contro le malattie

Contributo annuale al bilancio del Programma che realizza progetti nel quadro della prevenzione all'abuso di droghe illecite, del trattamento e del reinserimento dei tossicomani. È parimenti attivo nell'ambito della riduzione dell'offerta di droghe illecite, della promozione di leggi per prevenire il dirottamento di droghe verso canali illeciti e della lotta contro il riciclaggio di denaro proveniente da droghe illecite.

Interesse Partecipazione a un organismo internazionale di lotta contro della Confederazione: l'abuso di droghe, in cui l'efficacia delle azioni è ampiamente riconosciuta. Questa partecipazione è l'espressione della solidarietà del nostro Paese con gli sforzi internazionali intrapresi per lottare contro un flagello di portata mondiale. Essa si situa quindi pienamente in seno agli obbiettivi prioritari della politica estera.

Ripartizione dei compiti Poiché le relazioni internazionali sono di competenza della e degli oneri: Confederazione, una partecipazione al programma in questione rientra esclusivamente nelle sue competenze.

Organizzazione: Contributo forfetario, il cui impiego è tuttavia largamente dettato dalla Confederazione che designa i progetti e i programmi ai quali essa intende destinarlo.

Gestione del sussidio sempre possibile, tenuto conto dell'assenza di disposizioni legali.

Controllo del sussidio assicurato attraverso la partecipazione a parte intera del nostro Paese alla Commissione degli stupefacenti delle Nazioni Unite che è l'organo direttivo della politica mondiale nel campo della droga. Questo organo approva la strategia che il PNUCID deve perseguire nonché il suo bilancio.

Valutazione globale: Sussidio che risponde alla necessità per la Confederazione di partecipare alla strategia internazionale di lotta contro la droga, di cui il PNUCID è uno degli strumenti motori. Strumento flessibile e adeguato.

Misure necessarie: Nessuna.

7022

318.3600.001

Prestazione della Confederazione all'AVS

Altri contributi Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) Beneficiari delle prestazioni dell'AVS (prestazioni pecuniarie, costi per provvedimenti individuali, contributi a istituzioni e organizzazioni).

Contributo federale Cost. art. 34quater nonché LF del 20.12.1946 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; RS 831.10), art. 102104 DF del 4.10.1985 che stabilisce i contributi, federale e cantonale, all'assicurazione vecchiaia e superstiti (RS 831.100.2) Aiuti finanziari ad istituzioni: art. 101bis LAVS (Pro Senectute, Pro Juventute, LF del 19.3.1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RS 831.30), art. 10), Sussidi di costruzione art. 155 LAVS Sussidi alle spese di amministrazione delle casse cantonali di compensazione: art. 69 cpv. 2 LAVS Assistenza sociale ­ Assicurazione per la vecchiaia 17% delle spese annue dell'AVS

Importi

Beneficiario secondario:

Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

Breve descrizione:

2.

Interesse della Confederazione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

2 171 991 3 124 000 4 072 279 4 384 413

L'AVS è finanziata in modo preponderante attraverso una percentuale del reddito del lavoro, dal 1999 inoltre attraverso l'uno per cento dell'imposta sul valore aggiunto. La Confederazione presta un contributo del 17 per cento delle uscite annue dell'assicurazione. Essa finanzia questo contributo con i proventi dell'imposizione del tabacco e dell'alcool, e una parte del 17 % con la percentuale dell'imposta sul valore aggiunto per l'AVS e mediante le risorse generali federali.

Le prestazioni versate dall'assicurazione sono composte per la maggior parte come segue (1997): Prestazioni pecuniarie e prestazioni individuali, 25'478 mio Contributi a istituzioni e organizzazioni, 228 mio Contributi per casi di rigore, 14,5 mio (Pro Senectute 13,5 mio, Pro Juventute 1 mio nell'anno 1997) Contributi alle spese amministrative delle casse cantonali di compensazione, 4,4 mio.

Dalla creazione dell'AVS (1948), la Confederazione contribuisce al suo finanziamento.

Il finanziamento mediante percentuali del salario è completato da contributi degli enti pubblici, per tenere adeguatamente conto della capacità economica degli assicurati. L'AVS è un'assicurazione sociale, essa contribuisce alla pace sociale e ad assicurare l'esistenza. Ciò vale in particolare per le prestazioni individuali dell'AVS (rendite, assegno per grandi invalidi).

Le istituzioni sussidiate con i fondi dell'AVS sostengono gli assicurati attraverso consulenza e corsi.

7023

318.3600.001

3.

4.

5.

Prestazione della Confederazione all'AVS

Altri contributi Contributo a fondo perso

Ripartizione dei compiti I compiti sono salvaguardati dall'assicurazione. Il finanziae degli oneri: mento è effettuato per il 20 per cento attraverso contributi degli enti pubblici (Confederazione 17%, Cantoni 3%) . Le rimanenti entrate provengono da percentuali del salario e, dal 1.1.1999, anche dai proventi dell'imposta sul valore aggiunto. Le entrate provenienti dai redditi degli interessi del Fondo AVS rivestono scarsa importanza. I lavoratori versano insieme al datore di lavoro un contributo pari all'8,4% del loro salario, Gli indipendenti il 7,8% (in condizioni più modeste il 4,2-7,8%). La quota della Confederazione è finanziata, tra l'altro, mediante i proventi dell'imposizione del tabacco e dell'alcool. All'inizio degli anni settanta le fonti di finanziamento vincolate allo scopo coprivano ancora interamente la quota della Confederazione. Oggi coprono soltanto un quinto del contributo federale. Quattro quinti devono essere forniti mediante le risorse generali della Confederazione. Per finanziare l'AVS sono in discussione altri aumenti vincolati allo scopo dell'imposta sul valore aggiunto, eventualmente anche proventi da un'imposta sull'energia.

Organizzazione: I proventi dell'imposizione sul tabacco e sull'alcool, nonché (dal 1999) la quota della Confederazione del 17% sulla percentuale dell'imposta sul valore aggiunto sono accreditati alla riserva della Confederazione a favore dell'AVS .Il contributo fissato nel quadro del preventivo della Confederazione è versato all'Ufficio centrale di compensazione a Ginevra., che è competente dell'amministrazione del Fondo AVS.

Dalle entrate, l'assicurazione paga le prestazioni assicurative, i contributi a istituzioni e organizzazioni nonché le sue spese d'amministrazione. I contributi alle istituzioni dovranno essere versati in futuro sulla base di contratti di prestazioni.

Il controllo dell'AVS è effettuato dagli uffici di revisione. L'alta vigilanza è affidata all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

Valutazione globale: L'onere della Confederazione mediante il contributo all'AVS cresce con l'evoluzione delle uscite dell'AVS. Il finanziamento dell'assicurazione dev'essere garantito a medio termine (fino al 2010) nel quadro dell'11a revisione dell'AVS, in particolare mediante un ulteriore percento dell'imposta sul valore aggiunto.
Per il finanziamento del suo crescente onere derivante dal contributo all'AVS, la Confederazione deve ricevere una quota percentuale dei proventi dell'imposta sul valore aggiunto corrispondente al suo contributo alle uscite dell'AVS.

Per quanto riguarda le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente si dovrà inoltre rinunciare al tasso di sussidio ridotto e abolire la scala in flessione dei contributi. Dopo il 2010, a causa della sfavorevole evoluzione demografica, anche questi fondi supplementari non basteranno a garantire il finanziamento dell'assicurazione.

La maggior parte delle uscite dall'AVS sono costituite dalle prestazioni assicurative (rendite, assegni per grandi invalidi e mezzi ausiliari ). Il loro aumento è dovuto al crescente numero di nuovi beneficiari di rendite, alla maggiore aspettativa di vita, agli adeguamenti al rincaro e all'evoluzione degli stipendi.

I contributi a istituzioni e organizzazioni hanno il carattere di aiuti finanziari. Essi andranno valutati in merito al loro diritto e alle possibilità di aumentare l'efficienza, nel quadro dell'introduzione di contratti di prestazioni.

7024

318.3600.001

Prestazione della Confederazione all'AVS

6.

Con riferimento al crescente fabbisogno di finanziamento dell'assicurazione si evidenzia la necessità di agire. L'intera concezione dell'AVS dev'essere riesaminata. Il finanziamento attraverso un aumento della percentuale del reddito del lavoro non è quasi più possibile. Un passo nella direzione giusta è il finanziamento supplementare previsto nel quadro dell'11 revisione dell'AVS attraverso l'imposta sul valore aggiunto.

Riguardo alle prestazioni, vanno in particolare riesaminati e, se possibile, ridotti gli aiuti finanziari alle istituzioni. L'Ufficio federale conclude ora con le istituzioni contratti di prestazioni, specialmente per rafforzare la loro efficienza. Parallelamente, l'entità dei sussidi andrebbe perlomeno stabilizzata.

Nel quadro del nuovo ordinamento della perequazione finanziaria è previsto un decentramento dei compiti. I Cantoni dovranno essere sgravati dal cofinanziamento delle prestazioni assicurative individuali e, in contrapposizione, assumere una parte delle prestazioni dell'assicurazione alle istituzioni e organizzazioni.

La parte degli enti pubblici alle uscite dell'assicurazione dovrà andare interamente a carico della Confederazione.

Misure necessarie:

Altri contributi Contributo a fondo perso

7025

318.3600.002

Prestazioni complementari all'AVS

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario:

Cantoni Beneficiari di una rendita AVS che hanno diritto a prestazioni complementari (PC) poiché i loro redditi non bastano a coprire le spese.

LF del 19.3.1965 sulle prestazioni complementari al l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RS 831.30), art. 1 e 9 Previdenza sociale ­ Altre assicurazioni sociali 10% al 35% delle spese derivanti ai Cantoni dalle PC, graduati secondo la capacità finanziaria dei Cantoni

Importi

in 1000 fr.

1985 1990 1995 1997

295 792 259 866 357 547 300 117

Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

2.

3.

4.

Breve descrizione:

Contributo della Confederazione alle spese dei Cantoni derivanti dalle PC all'AVS. I beneficiari di rendite AVS hanno diritto a PC finanziate con proventi fiscali, quando il loro reddito (incl. erosione della sostanza) non raggiunge un determinato importo. Le PC devono essere richieste dagli aventi diritto presso il Cantone.

Interesse Garanzia di un fabbisogno vitale appropriato per i beneficiari della Confederazione: delle rendite AVS (Cost. art. 11 delle disposizioni transitorie).

Le PC fissate in funzione del fabbisogno sono una parte integrante della previdenza per la vecchiaia dello Stato. La garanzia vitale è un compito della Confederazione come l'assicurazione per la vecchiaia. Per la garanzia di un livello di prestazioni uniforme a livello nazionale, nella legge federale sulle prestazioni complementari vengono definiti gli importi di riferimento.

Ripartizione dei compiti La Confederazione finanzia globalmente circa un quinto delle e degli oneri: PC, i Cantoni circa i quattro quinti. I contributi della Confederazione ai Cantoni vengono graduati secondo la loro capacità finanziaria e i contributi effettivi della Confederazione ammontano a seconda del Cantone tra il 10 e il 35 per cento. I Cantoni possono chiedere ai Comuni di partecipare al finanziamento delle PC.

Organizzazione: L'importo delle PC è definito tramite i valori di riferimento fissati dalla LPC (quota della Confederazione, importi liberi, fabbisogno vitale). Le possibilità di gestione dei Cantoni sono ridotte. Le prestazioni hanno uno scopo ben definito, poiché per ogni singolo beneficiario viene calcolato il fabbisogno finanziario esatto e l'importo mancante è coperto dalle PC (prestazioni secondo il fabbisogno). Le PC sono regolarmente controllate mediante revisioni da parte dell'UFAS e di società di revisione.

L'Ufficio federale non dispone di nessun potere per valutare la concessione degli importi da versare per le PC (LPC art. 9 cpv.

2).

Contributi secondo l'articolo 10 LPC versate a Pro Senectute e a Pro Juventute figurano sotto le prestazioni della Confederazione all'AVS (cfr. 318.3600.001), il contributo alla Pro Infirmis sotto le prestazioni della Confederazione all'AI (cfr.

318.3600.003).

7026

318.3600.002

Prestazioni complementari all'AVS

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

5.

Valutazione globale:

6.

Misure necessarie:

Lo scopo delle PC è di garantire il minimo vitale. Le prestazioni uniformi a livello nazionale sono garantite tramite gli importi di riferimento definiti nella LPC. Lo scopo è raggiunto solo parzialmente, nella misura in cui non tutti gli aventi diritto fanno richiesta delle PC. Tuttavia, le PC si sono affermate come strumento efficace per garantire il minimo vitale.

Nell'ambito della discussione sulla garanzia del minimo vitale si chiede il miglioramento dell'informazione per i possibili beneficiari. Oggi vengono richieste PC solo parzialmente, poiché talvolta i beneficiari non sanno nemmeno di averne diritto. Con la terza revisione delle PC è stato introdotto l'obbligo per i Cantoni di informare. La ripartizione del finanziamento delle PC tra Confederazione e Cantoni nonché l'organizzazione delle PC sono riesaminate nell'ambito del progetto della Nuova Perequazione Finanziaria.

7027

318.3600.003

Prestazioni della Confederazione all'AI

Beneficiario principale: Beneficiario secondario:

Assicurazione per l'invalidità Importi Beneficiari di prestazioni in denaro 1985 (rendite, indennità giornaliera, assegno 1990 per grandi invalidi), provvedimenti 1995 d'integrazione e contributi (istituzioni e 1997 organizzazioni).

LF del 19.6.1959 su l'assicurazione per l'invalidità (LAI; RS 831.20), art. 77/78 Sussidi a istituzioni e organizzazioni: art. 73 LAI laboratori, case per invalidi, centri d'integrazione scolastica e professionale, art.

74 LAI consulenza e formazione presa a carico delle spese amministrative degli uffici AI, art. 67 LAI Previdenza sociale - Assicurazione per l'invalidità 7,5 per cento delle uscite dell'assicurazione

Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

Breve descrizione:

Altri contributi Contributo a fondo perso in 1000 fr.

1 129 000 1 564 000 2 404 748 2 869 576

L'assicurazione per l'invalidità è finanziata tramite percentuali di redditi del lavoro, contributi del potere pubblico per un importo pari al 50% delle uscite e presumibilmente a partire dal 2003 con una parte percentuale dell'imposta sul valore aggiunto. Il contributo della Confederazione ammonta al 37,5 per cento delle uscite annue dell'assicurazione per l'invalidità.

Le prestazioni versate dall'assicurazione sono composte nel seguente modo (1997): - prestazioni in denaro e prestazioni individuali 5'956 milioni - sussidi a istituzioni secondo l'art. 73 LAI (sussidi per la costruzione e per l'esercizio): 1'261 milioni - sussidi a organizzazioni e centri di formazione secondo l'art.

74 LAI (consulenza e formazione di persone specializzato): 161 milioni - sussidi per casi di rigore a Pro Infirmis conformemente alla LPC: 11.5 milioni - presa a carico delle spese di amministrazione degli Uffici AI 146 milioni nel 1997.

Interesse Il Consiglio federale contribuisce al finanziamento dell'AI fin della Confederazione: dalla sua istituzione (1960). L'AI è un'assicurazione popolare che contribuisce a mantenere la pace sociale, a garantire il minimo vitale e mantenere il livello di vita abituale di andicappati.

Ciò vale in particolare per le prestazioni individuali (rendite, provvedimenti d'integrazione). La previdenza per gli invalidi è un compito della Confederazione; si dovrebbe raggiungere un livello di prestazioni uniforme.

Ripartizione dei compiti I compiti sono adempiti dall'assicurazione.

e degli oneri: Il finanziamento avviene per il 50 per cento tramite sussidi dell'ente pubblico (Confederazione 37,5%, Cantoni 12,5%). Le rimanenti entrate provengono da percentuali di salario e presumibilmente a partire dal 2003 da un ulteriore punto percentuale dell'imposta sul valore aggiunto.

Lavoratori versano assieme al datore di lavoro un contributo dell'1,4% sul loro salario; lo stesso vale per gli indipendenti (in misura più modesta, ossia 0,754-1,4%).

7028

318.3600.003

Prestazioni della Confederazione all'AI

Altri contributi Contributo a fondo perso

4.

Organizzazione:

5.

Valutazione globale:

6.

Misure necessarie:

Il contributo fissato dalla Confederazione nell'ambito del preventivo viene versato in 12 rate alla Cassa di compensazione centrale di Ginevra, che esegue il calcolo dell'AI. L'assicurazione paga con queste e con altre entrate le prestazioni assicurative, i sussidi a istituzioni e organizzazioni nonché le spese di amministrazione degli Uffici AI. A partire dal 1999, i sussidi a organizzazioni e quelli a laboratori e case per invalidi dovrebbero essere versati per tappe pluriennali sulla base di mandati di prestazioni.

L'assicurazione per l'invalidità è confrontata con un aumento del numero di beneficiari di rendite e quindi anche dei costi. La crescente aspettativa di vita di andicappati, il numero sempre maggiore di nuovi invalidi e la riduzione di persone reintegrate sono responsabili del forte aumento del numero di beneficiari di rendite. Non può essere escluso che il minor numero di persone integrate in aziende è da ricondurre a una minore disponibilità di queste ultime ad assumere andicappati in una situazione congiunturale negativa. L'aumento di nuovi beneficiari di rendite è già prevedibile poiché i nati negli anni di grande natalità si trovano ora in un'età in cui la probabilità di diventare invalidi è elevata. La maggiore probabilità risulta in gran parte dallo sviluppo demografico e dall'aumento della probabilità di diventare invalidi in età avanzata. Entrambi questi fattori spiegano tuttavia soltanto una parte dell'aumento delle nuove rendite; si pone la domanda se esiste una relazione tra la situazione economica caratterizzata dalla recessione degli ultimi anni e le nuove rendite non spiegabili.

L'aumento dei costi nell'AI richiedono da un lato risparmi e dall'altro ulteriori entrate affinché i conti dell'assicurazione invalidità possano essere nuovamente pareggiati. Con la 1a parte della 4a revisione dell'AI, dovrebbero essere raggiunti risparmi (abolizione dei quarti di rendita, rendita completiva) e una migliore gestione dei costi (pianificazione del fabbisogno per case per invalidi e laboratori). Inoltre, quale ulteriore finanziamento sono stati trasferiti capitali dall'IPG all'AI per un importo di 2,2 miliardi di franchi.

Nell'ambito dell'11a revisione dell'AVS si proporrà un ulteriore finanziamento dell'AI tramite l'imposta sul valore aggiunto.

L'abolizione del tasso ridotto
per gli indipendenti in situazioni economiche modeste sarà posto in discussione anche per l'AI.

Di fronte agli sviluppi delle uscite e delle entrate dell'AI sussiste una necessità di trovare nuove misure. Nel quadro della 4a revisione dell'AI i problemi non possono essere risolti, ma possono soltanto essere rimandati. Occorre invece rivedere completamente la concezione globale dell'AI. Occorre valutare l'aumento dei nuovi beneficiari di rendite e la reintegrazione.

Per garantire un'applicazione uniforme della legge, la 4a revisione dell'AI intende indire servizi medici negli uffici AI che dovranno visitare i richiedenti di rendite.

7029

318.3600.003

Prestazioni della Confederazione all'AI

Altri contributi Contributo a fondo perso

Unendo la rendita AI con la perdita di guadagno risp. l'incapacità lavorativa, la reintegrazione di andicappati risulterà meno onerosa per l'assicurazione (meno uscite sotto forma di rendite). Occorre quindi aumentare gli sforzi per reintegrare i beneficiari di rendite AI. I contributi dell'assicurazione a organizzazioni e istituzioni hanno il carattere di aiuto finanziario. In questo settore si dovrebbe migliorare l'utilizzazione dei mezzi finanziari ricorrendo allo strumento dei mandati di prestazioni.

Nell'ambito della Nuova Perequazione Finanziaria è prevista una ripartizione dei compiti. I Cantoni dovrebbero essere esonerati dall'obbligo di cofinanziare le prestazioni individuali. In cambio le prestazioni collettive dell'AI dovrebbero venir ulteriormente cantonalizzate.

7030

318.3600.004

Prestazioni complementari all'AI

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario:

Cantoni Beneficiari di rendite AI, che hanno diritto a prestazioni complementari (PC) poiché i loro redditi non bastano a coprire le spese.

LF del 19.3.1965 sulle prestazioni complementari al l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RS 831.30), art. 1 e 9 Previdenza sociale - Altre assicurazioni sociali 10% al 35% delle spese derivanti ai Cantoni dalle PC, graduati secondo la capacità finanziaria dei Cantoni

Importi in 1000 fr.

Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

2.

3.

4.

1985 1990 1995 1997

67 672 68 656 127 380 139 728

Breve descrizione:

Contributo della Confederazione alle spese dei Cantoni per le prestazioni complementari all'AI. I beneficiari di rendite AI hanno diritto a PC finanziate con proventi fiscali, quando il loro reddito e la loro sostanza non raggiungono un determinato limite. Le PC devono essere richieste dagli aventi diritto presso il Cantone.

Interesse Garanzia di un fabbisogno vitale appropriato per i beneficiari della Confederazione: delle rendite AVS (Cost. art. 11 delle disposizioni transitorie).

Le PC fissate in funzione del fabbisogno sono una parte integrante dell'assicurazione invalidità dello Stato. La garanzia vitale è un compito della Confederazione come l'assicurazione per l'invalidità. Per la garanzia di un livello di prestazioni uniforme a livello nazionale, nella legge federale sulle prestazioni complementari vengono definiti gli importi di riferimento.

Ripartizione dei compiti La Confederazione finanzia globalmente circa un quarto delle e degli oneri: PC, i Cantoni circa i tre quarti. I contributi della Confederazione ai Cantoni vengono graduati secondo la loro capacità finanziaria e i contributi effettivi della Confederazione ammontano a seconda del Cantone tra il 10 e il 35 per cento. A seconda dell'organizzazione del finanziamento delle PC da parte dei Cantoni, anche i Comuni partecipano al finanziamento delle PC.

Organizzazione: L'importo delle PC è definito tramite i valori di riferimento fissati dalla LPC (quota della Confederazione, importi liberi, fabbisogno vitale). Le possibilità di gestione dei Cantoni sono ridotte. Le prestazioni hanno uno scopo ben definito, poiché per ogni singolo beneficiario viene calcolato il fabbisogno finanziario esatto e l'importo mancante è coperto dalle PC (prestazioni secondo il fabbisogno). Le PC sono regolarmente controllate mediante revisioni da parte dell'UFAS e di società di revisione.

L'Ufficio federale non dispone di nessun potere per valutare la concessione degli importi da versare per le PC (LPC art. 9 cpv.

2).

Contributi secondo l'articolo 10 LPC versate a Pro Senectute e a Pro Juventute figurano sotto le prestazioni della Confederazione all'AVS (cfr. 318.3600.001), il contributo alla Pro Infirmis sotto le prestazioni della Confederazione all'AI (cfr.

318.3600.003).

7031

318.3600.004

Prestazioni complementari all'AI

5.

Valutazione globale:

6.

Misure necessarie:

Lo scopo delle PC è di garantire il minimo vitale. Le prestazioni uniformi a livello nazionale sono garantite tramite gli importi di riferimento definiti nella LPC. Lo scopo è raggiunto solo parzialmente, nella misura in cui non tutti gli aventi diritto fanno richiesta delle PC. Tuttavia, le PC si sono affermate come strumento efficace per garantire il minimo vitale.

Nell'ambito della discussione sulla garanzia del minimo vitale si chiede il miglioramento dell'informazione per i possibili beneficiari. Oggi vengono richieste PC solo parzialmente, poiché talvolta i beneficiari non sanno nemmeno di averne diritto. Con la terza revisione delle PC è stato introdotto l'obbligo per i Cantoni di informare. La ripartizione del finanziamento delle PC tra Confederazione e Cantoni nonché l'organizzazione delle PC sono riesaminate nell'ambito del progetto della Nuova Perequazione Finanziaria.

7032

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

318.3600.053

Contributi ai Cantoni per la riduzione dei premi delle casse malati per assicurati con redditi modesti

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario:

Cantoni Assicurati di condizione economica modesta Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), art. 66 e 106 LAMal, Decreto federale sui sussidi federali nell'assicurazione malattie 2000-2003 Previdenza sociale - Assicurazione malattie dal 1999 66,67 per cento delle riduzioni dei premi (1996: 74%, 1997: 71%, 1998: 69%)

Importi

Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 0 1 487 069

Breve descrizione:

Dall'introduzione dell'assicurazione malattie (1.1.1996) l'ente pubblico riduce in modo mirato i premi delle casse malati per assicurati con redditi modesti. Prima di questa data i premi delle casse malati di tutti gli assicurati erano ridotti mediante sussidi agli assicuratori.

Interesse Nell'attuale sistema di premi individuali dell'assicurazione obdella Confederazione: bligatoria delle cure medico-sanitarie, la riduzione dei premi ricopre il ruolo essenziale di correttivo sociale. Esso rafforza la solidarietà tra persone con redditi differenti.

Visto che i premi continuano ad aumentare, essi pesano in modo sproporzionato sul budget di molte famiglie e persone di condizione economica modesta.

Ripartizione dei compiti Nell'assicurazione malattie Confederazione e Cantoni sono e degli oneri: responsabili ciascuno per una parte delle prestazioni. Il finanziamento delle riduzioni dei premi è garantito in ragione di due terzi dalla Confederazione e di un terzo dai Cantoni.

Complessivamente, i Cantoni devono quindi contribuire con il 50 del sussidio della Confederazione alla riduzione dei premi.

La partecipazione dei Cantoni è graduata secondo la capacità finanziaria. Essa varia tra il 6,5 e il 133 per cento del contributo della Confederazione.

La struttura delle riduzioni dei premi è di competenza dei Cantoni. La Confederazione fissa tuttavia il limite minimo e quello massimo dei sussidi che devono essere applicati per la riduzione dei premi. La revisione parziale della LAMal trasmessa dal Consiglio federale nel 1998 al Parlamento contiene inoltre taluni proposte di direttive minime per i Cantoni allo scopo di garantire un'uniformità minima dello Stato sociale nell'applicazione delle riduzioni dei premi.

Organizzazione: I contributi della Confederazione per gli anni 1996-1999 sono fissati nell'articolo 106 cpv. 3 LAMal e vengono versati ai Cantoni sulla base della popolazione residente media, della forza finanziaria e dell'indice dei premi. I sussidi federali dovrebbero essere fissati tenuto conto dell'evoluzione dei costi nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dello stato delle finanze della Confederazione. Il progetto per il versamento dei sussidi federali per gli anni 2000-2003 si trova in consultazione presso il Parlamento. Tenuto conto dell'evoluzione dei costi e dello stato delle finanze della Confederazione, il Consiglio federale propone un aumento annuo del sussidio federale pari all'1,5 per cento.

7033

318.3600.053

5.

Valutazione globale:

6.

Misure necessarie:

7034

Contributi ai Cantoni per la riduzione dei premi delle casse malati per assicurati con redditi modesti

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Dal 2003 il contributo federale dovrebbe essere fissato soltanto in base alla popolazione residente e alla capacità finanziaria dei Cantoni. A partire da qual momento l'indice dei premi non dovrebbe più entrare in linea di conto.

La totalità dei Cantoni si assume il 50% del sussidio federale.

Tuttavia i Cantoni hanno la possibilità di ridurre le loro quote al massimo del 50% se la riduzione dei premi per l'assicurato di condizione economica modesta può essere comunque garantita.

In questi casi il sussidio federale al Cantone interessato viene ridotto nella stessa misura.

I controlli dell'adempimento dei compiti avviene mediante i conteggi che i Cantoni devono inoltrare annualmente unitamente ai rispettivi rapporti degli uffici di controllo.

Le riduzioni dei premi sono una parte del nuovo sistema dell'assicurazione malattie. Con l'introduzione dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (1.1.1996) è stato mantenuto il finanziamento mediante i premi individuali. I premi tuttavia non possono essere graduati sulla base dei differenti fattori di rischio e nemmeno secondo età e sesso. A titolo di compensazione sociale, il sussidio alle casse malati è stato sostituito dallo strumento della riduzione dei premi per persone con reddito modesto.

L'organizzazione e il finanziamento delle riduzioni dei premi sono oggetto di esame nell'ambito della Nuova Perequazione Finanziaria. Non è necessario adottare ulteriori misure.

318.3600.101

Assegni familiari nell'agricoltura

Indennità Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Casse cantonali assegni familiari Piccoli contadini e lavoratori agricoli LF del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF; RS 836.1), art. 1, 2 , 5 , 7, 18 e 19 Agricoltura e alimentazione - Pagamenti diretti e misure sociali 66,6 per cento dei costi non coperti dai contributi dei datori di lavoro. Circa il 60 per cento dei costi totali.

Importi

in 1000 fr.

1985 1990 1995 1997

56 804 64 000 88 294 100 000

Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

2.

3.

4.

Breve descrizione:

Confederazione e Cantoni versano contributi per gli assegni familiari (assegni per i figli e per l'economia domestica) ai lavoratori agricoli, qualora i contributi dei datori di lavoro agricoli non siano sufficienti a finanziare le prestazioni. Inoltre, la Confederazione finanzia nella misura dei due terzi gli assegni per i figli ai piccoli contadini (al di sotto di un determinato limite di reddito) e i Cantoni nella misura di un terzo.

Interesse L'interesse della Confederazione consiste nel mantenere le della Confederazione: strutture familiari nell'agricoltura e conservare un ceto rurale funzionante. Lo scopo è di migliorare le condizioni di vita delle famiglie con figli nell'agricoltura.

Ripartizione dei compiti Il Consiglio federale fissa l'entità degli assegni familiari. Il DFI e degli oneri: è incaricato dell'esecuzione della LAF. Le casse cantonali assegni familiari sono competenti per gli accertamenti circa i limiti di reddito e versano gli assegni familiari e quelli per l'economia domestica. Gli assegni familiari e per l'economia domestica ai lavoratori agricoli sono finanziati con i contributi dei datori di lavoro agricoli nella misura del 2 per cento dei salari in contanti e in natura versati nell'azienda agricola. I contributi dei datori di lavoro coprono circa il 50 per cento dei costi per gli assegni ai lavoratori agricoli; corrispondono al 10 per cento dei costi totali della LAF. L'importo non coperto da questi contributi nonché i costi per il versamento degli assegni per i figli ai piccoli contadini sono a carico dell'ente pubblico. Questa parte corrisponde a circa il 90 per cento degli assegni familiari globali nell'agricoltura. La Confederazione si assume i due terzi di questi costi, i Cantoni un terzo. I costi totali sono finanziati nella misura del 10 per cento dai datori di lavoro, del 60 per cento dalla Confederazione e del 30 per cento dai Cantoni.

Organizzazione: Hanno diritto agli assegni per i figli secondo la LAF i piccoli contadini che esercitano a titolo principale e accessorio e gli alpigiani indipendenti, il cui reddito determinante non supera i fr. 30 000.­ l'anno. Il limite di reddito aumenta di fr. 5000.­ per figlio. Nel 1997 gli assegni per i figli ammontavano, per figlio e mese, a fr. 155.­ nelle regioni di pianura e a fr. 175.­ in quelle di montagna (1998:
fr. 160.­ risp. 180.-). Dal terzo figlio le quote aumentano di fr. 5.­ per ciascun figlio. L'entità degli assegni per i figli di lavoratori agricoli è la stessa; essi ricevono inoltre un assegno mensile di fr. 100.­ per economia domestica.

7035

318.3600.101

5.

Valutazione globale:

6.

Misure necessarie:

7036

Assegni familiari nell'agricoltura

Indennità Contributo a fondo perso

Il Consiglio federale adegua regolarmente le quote degli assegni per i figli in corrispondenza dello sviluppo economico nonché dell'evoluzione delle quote secondo le leggi cantonali sugli assegni familiari (art. 2 cpv. 4 e art. 7 cpv. 2 LAF). Secondo il decreto del Consiglio federale del 21 maggio 1954 che fissa i contributi dei Cantoni per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai contadini di montagna, i contributi dei Cantoni vengono fissati in conformità degli assegni familiari versati l'anno precedente nei singoli Cantoni. La vigilanza spetta all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Motivato dal profilo sociopolitico, l'obiettivo degli assegni familiari nell'agricoltura è di versare un assegno per ogni figlio di lavoratori agricoli risp. di piccoli contadini a basso reddito. Gli assegni costituiscono una parte importante del preventivo familiare dei beneficiari. Con la politica agraria 2002 e la conseguente maggiore importanza dei pagamenti diretti, la Confederazione rafforza il suo interesse alla conservazione del ceto rurale.

Con un tasso di sussidio del 2 per cento i datori di lavoro agricoli si assumono solo una piccola parte dei costi totali. Un aumento del tasso di sussidio peggiorerebbe tuttavia ulteriormente la situazione economica relativamente tesa del ceto rurale.

Nell'ambito del riorientamento della perequazione finanziaria si esamina la possibilità di trasferire al Consiglio federale la competenza assoluta per il settore degli assegni familiari. Una soluzione federale degli assegni familiari è perseguita pure da un'iniziativa parlamentare. In questo modo verrebbe riorganizzato tutto il sistema degli assegni familiari, incl. di quelli all'agricoltura. Anche il finanziamento dovrebbe essere nuovamente regolamentato ed integralmente.

318.3600.104

Fondo per i danni cagionati dai cataclismi e istituzioni di utilità pubblica

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario:

Istituzioni assistenziali di utilità pubblica Progetti per l'eliminazione delle condizioni di necessità di invalidi, anziani, superstiti, malati e di altre persone socialmente sfavorite.

Costituzione federale art. 35 cpv. 5 (vecchia) (RS 101) Previdenza sociale - Assistenza Variabile (1%-100%)

Importi

Basi legali: Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

2 810 2 368 1 243 1 003

Breve descrizione:

Un quarto delle entrate lorde dell'esercizio dei giuochi fluisce per metà nel fondo per i danni cagionati dai cataclismi e per metà nel fondo delle case da giuoco della Confederazione. La Confederazione deve riversare questi soldi a istituzioni assistenziali di utilità pubblica e alle vittime dei danni cagionati dai cataclismi.

Interesse Il mandato della Costituzione federale relativo all'impiego delle della Confederazione: entrate delle case da giuoco esiste dal 20 marzo 1959. Ciò permette alla Confederazione di sostenere singoli progetti di importanza nazionale/regionale nell'ambito di organizzazioni di utilità pubblica, che svolgono prestazioni assistenziali per l'eliminazione delle condizioni di necessità di invalidi, anziani, superstiti, malati e di altre persone socialmente sfavorite.

Ripartizione dei compiti Il fondo delle case da giuoco e il fondo per i danni cagionati dai e degli oneri: cataclismi della Confederazione viene alimentato con le entrate delle case da giuoco.

Competente per il trattamento delle richieste è il DFI. L'entità del sostegno dipende dall'importanza del progetto, dalla partecipazione finanziaria di terzi e dalla situazione finanziaria dei richiedenti.

Organizzazione: Una richiesta dettagliata di contributi provenienti dal fondo dei danni cagionati dai cataclismi dev'essere inoltrata alla SG/DFI.

Nella richiesta bisogna presentare l'istituzione richiedente (statuti, scopo, rapporto annuale, conto annuale), descrivere completamente il progetto ed esibire un piano di finanziamento del progetto.

Per ogni richiesta vengono dapprima esaminate le possibilità di finanziamento private (sponsorizzazione ecc.). Il contributo della Confederazione si limita al finanziamento residuo risp. al prefinanziamento o a un contributo adeguato rispetto ai mezzi a disposizione.

I contributi medi (unici) variano da fr. 50 000.­ a fr. 100 000.­.

Valutazione globale: Il fondo delle case da giuoco è alimentato per metà dalle entrate delle case da giuoco; l'altra metà è assegnata al fondo per i danni cagionati dai cataclismi. Il flusso di soldi è calato continuamente negli ultimi anni, poiché i nuovi apparecchi da gioco automatici fanno concorrenza alle tradizionali case da giuoco. I proventi di questi apparecchi sono incassati dai Cantoni.

L'articolo 35 capoverso 5 Cost. è stato modificato
nel 1993 (votazione popolare), ma la nuova formulazione non è ancora entrata in vigore. Con l'entrata in vigore della nuova legge sulle case da giuoco questi mezzi andranno all'AVS; almeno il fondo delle case da giuoco dovrà essere sciolto.

7037

318.3600.104

Fondo per i danni cagionati dai cataclismi e istituzioni di utilità pubblica

6.

Con l'entrata in vigore del nuovo articolo 35 capoverso 5 Cost.

e con il conseguente impiego delle entrate delle case da giuoco per il finanziamento del contributo della Confederazione all'AVS, verranno sottratti mezzi al fondo delle case da giuoco e al fondo per i danni cagionati dai cataclismi. La rubrica 318.3600.104 dovrà essere stralciata.

Discussione nell'ambito della NPF.

Misure necessarie:

7038

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

323.3600.203 dal 1998: 504.3600.203

Manifestazioni sportive internazionali

Aiuto finanziario Copertura del disavanzo

Beneficiario principale:

Organizzatori di campionati europei o mondiali, oppure di manifestazioni sportive dello stesso livello Idem Legge federale del 17 marzo 1972 che promuove la ginnastica e lo sport (RS 415.0), art. 1 lett. c (articolo modificato il 16 dicembre 1994, RU 1995 1458, e FF 1994 V 129). Ordinanza del 21 ottobre 1987 sul promovimento della ginnastica e dello sport (art. 31).

Cultura e tempo libero ­ Sport Copertura ­ limitata ­ di eventuali disavanzi.

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

200 144 1 080 359

Breve descrizione:

Dal 1974, fondandosi su un decreto del Consiglio federale del 28 febbraio 1973, la Confederazione si impegna a garantire, fino a un certo limite, gli eventuali disavanzi risultanti dall'organizzazione in Svizzera di campionati europei o mondiali; la base legale corrispondente - creata solamente il 16 dicembre 1994 (vedi più sopra) - è entrata in vigore il 1° giugno 1995.

D'altronde, in previsione dell'eventuale organizzazione dei Giochi olimpici invernali "Sion-Vallese 2006", la Confederazione si è impegnata a versare diversi aiuti finanziari per un importo totale di oltre 60 milioni di franchi, comprendente in particolare una garanzia in caso di disavanzo fino a concorrenza di un terzo del deficit registrato e di 30 milioni di franchi al massimo (decreto federale del 16 marzo 1998 sui contributi e le prestazioni della Confederazione per i Giochi olimpici invernali 2006, FF 1998 1063).

Interesse Favorire l'organizzazione in Svizzera di manifestazioni sportive della Confederazione: di rilievo internazionale allo scopo di promuovere l'immagine del nostro Paese nel mondo e sviluppare lo sport di alto livello nelle discipline aventi una vasta diffusione in Svizzera; rendere possibile l'organizzazione di manifestazioni meno mediatiche, come quelle per giovani o disabili.

Ripartizione dei compiti La Confederazione accorda contributi soltanto se il(i) Cantoe degli oneri: ne(i) interessato(i) partecipa(no) con un sussidio ammontante almeno al doppio del sussidio federale richiesto (art. 10 cpv. 3 della legge federale che promuove la ginnastica e lo sport).

Organizzazione: L'organizzatore inoltra un dossier completo (organizzazione, preventivo ecc.) all'UFSPO. Dopo un esame del dossier e un colloquio con il richiedente, l'UFSPO presenta una proposta all'attenzione della Commissione federale dello sport (CFS). La CFS formula la sua raccomandazione che fa parte del dossier trasmesso al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), il quale ­ d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze ­ costituisce l'autorità di decisione per la concessione di garanzie in caso di disavanzo.

Gli importi effettivamente versati dalla Confederazione dal 1974 variano tra i 2000.­ (minimo) e i 2 milioni di franchi (massimo pagato finora).

7039

323.3600.203 dal 1998: 504.3600.203

5.

Valutazione globale:

6.

Misure necessarie:

7040

Manifestazioni sportive internazionali

Aiuto finanziario Copertura del disavanzo

Questo genere di sussidio federale riveste un carattere potestativo («kann-Bestimmung») e la Confederazione è libera di accordare o no il suo sostegno finanziario (art. 10 cpv. 2 della legge federale che promuove la ginnastica e lo sport).

Questa garanzia di eventuali deficit, sotto forma d'aiuto finanziario, ha permesso dal 1974 di assicurare lo svolgimento di numerose manifestazioni sportive di cui una parte in ogni caso (gare sportive per disabili, campionati mondiali ed europei juniori) non avrebbe senz'alcun dubbio potuto essere organizzato senza una promessa di garanzia del deficit da parte della Confederazione. Quest'ultima potrebbe comunque in futuro fare in modo di concedere maggiori sussidi alle manifestazioni che non possono con tutta evidenza sperare di beneficiare di una sponsorizzazione privata e a quelle che presentano un interesse maggiore per il nostro Paese. Il DDPS studia attualmente l'elaborazione di condizioni-quadro, affinché i sussidi federali siano accordati piuttosto secondo tali criteri.

Mantenimento della concezione e delle procedure legate a questo genere di sussidio, pur concedendo maggiori aiuti finanziari sulla base di criteri da definire da parte del DDPS.

327.3600.015

Programma speciale per la formazione delle nuove leve Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario:

Cantoni universitari e Canton Lucerna Nuove leve accademiche come assistenti o assistenti aggiunti e professori universitari aggiunti LF del 22 marzo 1991 sull'aiuto alle università (LAU), art. 12 (RS 414.20); DF del 30 gennaio 1992 e modifica del DF del 23 giugno 1995 (RS 414.204); Ordinanza del DFI del 17 marzo 1992 e modifica dell'Ordinanza del 4 settembre 1995 (RS 414.204.1) Formazione e ricerca fondamentale ­ Università Finanziamento dei costi del personale

Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

Importi

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 15 526 15 747

Breve descrizione:

Scopi: ­ Promuovere le nuove leve accademiche presso le università cantonali.

­ Promuovere a lungo termine la quota femminile nel corpo insegnante (1/3 dei posti finanziati con questa misura).

­ Migliorare l'assistenza.

­ Migliorare la mobilità e la cooperazione tra le università.

I soldi per l'anno accademico seguente vengono attribuiti in base al numero dei primi diplomati di ogni università e ai dati forniti dagli esponenti universitari alla Conferenza universitaria svizzera (CUS). L'Aggruppamento per la scienza e la ricerca decide, su proposta della CUS, circa i contributi ai Cantoni promotori. La copertura dei posti è decisa dalle università.

Credito d'impegno quadriennale con crediti di pagamento annui.

Interesse Interesse nazionale a promuovere in modo coordinato le nuove della Confederazione: leve accademiche, qualitativamente e quantitativamente di alto livello, in particolare in vista dei numerosi pensionamenti. Il sussidio è versato dall'anno accademico 1992/93. Si tratta di un programma a tempo determinato per il conseguimento di questo obiettivo.

Ripartizione dei compiti Gli esponenti universitari mettono a disposizione l'infrastruttura e degli oneri: per i posti; la Confederazione partecipa finanziariamente con i contributi per l'aiuto alle università.

Gli esponenti universitari finanziano gli altri posti come assistenti, non creati nell'ambito del programma (gli altri Cantoni partecipano tramite l'accordo intercantonale universitario).

Organizzazione: È difficile valutare l'efficacia della misura, poiché non è possibile accertare come si sarebbe evoluta la situazione dei rincalzi, segnatamente della quota femminile senza il programma speciale.

Obiettivi multipli possono originare conflitti tra gli stessi.

L'attuale sistema consente alla Confederazione di influire solo minimamente.

7041

327.3600.015

5.

Valutazione globale:

6.

Misure necessarie:

7042

Programma speciale per la formazione delle nuove leve Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Con il messaggio sulla promozione della formazione, della ricerca e della tecnologia, il Consiglio federale incarica il Parlamento di mantenere il programma per gli anni 2000-2003, ma di porvi termine dopo l'anno accademico 2003/04. In seguito spetterà al Fondo nazionale svizzero, che già oggi attua un programma del genere e che, secondo il citato messaggio, dovrebbe ricevere dall'anno 2000 mezzi supplementari per un nuovo programma di promozione delle nuove leve accademiche (cattedre promosse dal FNS), dare gli impulsi necessari alla promozione delle nuove leve accademiche.

Strumento importante per garantire nuove leve qualificate per il corpo insegnante accademico e per promuovere le donne in questo settore. Circa il 20 per cento delle persone a suo tempo promosse ha nel frattempo assunto una cattedra a un'università svizzera o estera (lo stesso numero di donne e uomini). La valutazione del programma ha mostrato che la quota femminile prefissata viene costantemente superata. Riguardo alla scarsità di nuove leve accademiche, manca quasi del tutto un accertamento del fabbisogno nazionale (ad es. a livello di CUS), poiché i mezzi finanziari vengono assegnati in base alle esigenze delle singole università. Si dà quindi la priorità alla copertura dei posti secondo i bisogni delle università.

I contributi secondo l'articolo 12 LAU sono sussidi straordinari che possono essere versati solo per un lasso di tempo limitato. Il sostegno della Confederazione dev'essere pertanto limitato nel tempo. Il Consiglio federale pone termine al programma nel messaggio sulla promozione della formazione, ricerca e tecnologia negli anni 2000-2003 per la fine dell'anno accademico 2003/04.

In base a criteri qualitativi occorre promuovere in competizione nazionale le persone che rispondono meglio ai requisiti posti in fatto di esigenze di nuove leve accademiche specializzate.

327.3600.116

Programmi prioritari del Fondo nazionale svizzero

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Fondo nazionale svizzero (FNS) Ricercatori LF del 7 ottobre 1983 sulla ricerca (RS 420.1), art. 16 cpv. 5 Formazione e ricerca fondamentale ­ Ricerca fondamentale Contributi annui secondo un piano quadriennale

Importi

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 33 457 36 840

Breve descrizione:

Rafforzamento della piazza di ricerca Svizzera nei settorichiave. Promozione del trattamento interdisciplinare dei problemi e della cooperazione tra i ricercatori di differenti istituzioni di ricerca nonché agevolazione della cooperazione tra i settori della ricerca e dell'applicazione.

Installazione di reti nelle università e creazione di centri di competenza locali, che dovrebbero venir integrati nelle università dopo la conclusione dei programmi.

Il gruppo di esperti di un programma allestisce un piano d'esecuzione con un abbozzo di contenuto, finalità e scadenze dei progetti. I progetti di ricerca presentati in seguito a un concorso pubblico sono vagliati dal gruppo di esperti dal profilo della qualità scientifica e del suo contributo al programma globale. In caso di approvazione si assegnano i fondi.

Ogni gruppo di esperti viene sostenuto da una direzione dei programmi. La responsabilità globale per i programmi è dell'ASR, il quale approva anche i piani d'esecuzione.

L'Ufficio federale dell'educazione e della scienza (UFES) è rappresentato nel gruppo di esperti.

3 programmi prioritari (PRP) sono stati lanciati nel 1992: «ambiente», «biotecnologia» nonché «strutture d'informazione e comunicazione». Il PRP «Demain la Suisse» è iniziato nel 1996.

Contributi annui secondo un piano quadriennale.

Interesse della Confedera- Promozione della ricerca quale compito federale. Progetto a zione: lungo termine per la promozione soprattutto della ricerca orientata.

Il sussidio è versato dal 1992.

Ripartizione dei compiti e I Cantoni mettono a disposizione l'infrastruttura alle istituzioni degli oneri: cantonali; la Confederazione partecipa comunque indirettamente ad es. con i contributi per la promozione delle università.

Si chiede all'industria e all'amministrazione di partecipare ai programmi con fondi propri.

Organizzazione: La scelta dei temi si orienta sugli «obiettivi della politica di ricerca della Confederazione», elaborati dal CSS all'attenzione del Consiglio federale.

I singoli programmi sono concepiti per 8-10 anni. In seguito il finanziamento dovrebbe giungere a scadenza o avvenire con mezzi ordinari.

7043

327.3600.116

5.

Valutazione globale:

6.

Misure necessarie:

7044

Programmi prioritari del Fondo nazionale svizzero

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Visto che mezzi considerevoli concernenti la partecipazione del progetto a programmi di ricerca dell'UE fluiscono a istituzioni di ricerca svizzere, dal 1996 nei PRP si procede a compensazioni. I PRP trattano tuttavia soprattutto questioni specificamente svizzere in considerazione dello sviluppo internazionale.

Contributo forfetario al FNS che gestisce i mezzi.

Con il messaggio del 25 novembre 1998 sulla promozione della formazione, ricerca e tecnologia negli anni 2000-2003, il Consiglio federale incarica il Parlamento di continuare il programma, modificandolo sotto il nome «Priorità di ricerca nazionali» (PRN), tenendo conto dei punti deboli dei PRP. Unicamente il PRP «Demain la Suisse», che si trova ancora in fase di formazione/estensione, dovrebbe essere continuato fino alla fine del prossimo periodo di contributo, mentre gli altri PRP dovrebbero giungere presto a scadenza.

I PRP si sono rivelati un importante strumento della promozione della ricerca.

L'ancoraggio a lungo termine delle priorità e dei centri di competenza formatisi nelle università e nell'industria non è assicurato in maniera soddisfacente.

In considerazione della durata prevista di 8-10 anni e dell'introduzione delle PRN, occorre avviare misure adeguate, affinché i PRP possano essere ultimati entro i termini (soltanto «Demain la Suisse» sarà ancora valido fino alla fine del prossimo periodo di contribuzione).

327.3600.117

Dizionari nazionali

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Accademia Svizzera di Scienze Morali e Sociali ASSM Verein für das schweizerdeutsche Wörterbuch; Glossaire des patois de la Suisse romande; Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana; Dicziunari rumantsch grischun I dizionari sono sostenuti dalla Confederazione dalla fine del 19esimo secolo. Dalla sua entrata in vigore, la legge sulla ricerca è la base legale (Legge federale del 7 ottobre 1983 [RS 420.1], art. 9 lett. f) Formazione e ricerca fondamentale ­ Ricerca fondamentale Contributo forfetario (costi salariali dei collaboratori) (fino al 1995 il contributo veniva versato dal FNS)

Importi

Beneficiario secondario:

Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 0 3 440

Breve descrizione:

Pubblicazione dei quattro dizionari nazionali.

Dopo il passaggio del progetto dal FNS all'ASSM nell'anno 1996, quest'ultima ha incaricato una commissione della direzione scientifica e amministrativa.

Contributi annui secondo un piano quadriennale all'ASSM.

Interesse Promozione della ricerca quale compito federale. Contributo per della Confederazione: il mantenimento della varietà linguistica e culturale in Svizzera.

Ripartizione dei compiti I Cantoni partecipano nella misura del 10-25 per cento delle e degli oneri: spese globali mentre i terzi soltanto in misura molto limitata.

Organizzazione: Il sussidio viene versato forfetariamente all'ASSM. Resoconto annuale nell'ambito del rapporto annuale dell'ASSM. Il rapporto annuale 1997 fa sorgere dubbi sull'efficienza della redazione: si chiede la crescita della produttività, il completo sfruttamento delle possibilità tecniche dell'elaborazione elettronica dei dati e l'allestimento di pianificazioni vincolanti.

Con il messaggio sulla promozione della formazione, ricerca e tecnologia negli anni 2000-2003, il Consiglio federale incarica il Parlamento di proseguire il progetto fino al prossimo periodo di contribuzione.

Possibilità relativamente bassa di influenza da parte della Confederazione.

Valutazione globale: Progetto scientifico a lungo termine sotto la direzione dell'ASSM. Non è prevista una scadenza del compito.

Misure necessarie: Considerare questo compito nell'ambito del mandato di prestazione all'ASSM.

Esaminare se è possibile motivare maggiormente al finanziamento i Cantoni risp. altri terzi.

Verifica dell'efficienza e della produttività della redazione (allestimento di pianificazioni vincolanti, sfruttamento delle possibilità tecniche dell'elaborazione elettronica dei dati, intensificazione della cooperazione tra i dizionari, nonché tra i dizionari e le università; eliminazione di doppioni): introduzione del controlling.

L'ufficio specializzato competente presenterà al Consiglio federale entro la fine del 2000 uno scadenzario vincolante per l'ultimazione dei singoli dizionari nazionali e sottoporrà un corrispondente piano di finanziamento.

7045

327.3600.304

Cooperazione tecnologica europea R+S

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Istituti di diritto pubblico, ditte private ­ LF del 7 ottobre 1983 sulla ricerca (RS 420.1), art. 16 cpv. 3 lett. a, Accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra la Svizzera e la CE dell'8 giugno 1986 [RS 0.420.518] Formazione e ricerca fondamentale - Ricerca fondamentale Ditte private: 50 per cento dei costi computabili secondo i criteri di sostegno dell'Ufficio federale dell'educazione e della scienza (UFES). Altri (istituti di diritto pubblico senza costi complessivi): 100 per cento dei costi computabili secondo i criteri di sostegno dell'UFES. Dal 1995 incl.

EURATOM e JET (senza contributo di associazione).

Importi

Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

Breve descrizione:

7046

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 6 762 67 333 98 292

Questo contributo è previsto per la partecipazione integrale della Svizzera ai programmi quadro di ricerca (PQR) dell'UE, per il programma di fusione, per altri programmi di ricerca dell'UE e per le misure d'accompagnamento.

Fino ad un accordo: la Confederazione versa contributi diretti ai partecipanti svizzeri a progetti accettati da Bruxelles. Questa partecipazione ai progetti è resa possibile dall'accordo quadro sulla cooperazione scientifica e tecnica. I criteri di sostegno dell'UFES corrispondono a quelli dell'UE, ossia i ricercatori non subiscono svantaggi finanziari per il sistema dei pagamenti diretti.

I ricercatori svizzeri devono trovare almeno due partner europei per un progetto per poter inoltrare un progetto a Bruxelles. Una volta che il progetto è approvato dall'UE (ca. 30% delle richieste inoltrate), si può inoltrare una domanda di sussidio alla Confederazione. Per ogni progetto di ricerca sostenuto, ricercatore e Confederazione stipulano un contratto risp. una convenzione in caso di posti federali.

Con un accordo integrale la Confederazione pagherà all'UE le quote annue calcolate sulla base di una chiave di ripartizione fissa (in relazione al PIL); l'UE pagherà successivamente i ricercatori.

Regolazione tramite credito d'impegno (credito globale) con crediti di pagamento annui.

Impiego dei mezzi 1997 in milioni di fr. (in %): Settore dei PF: 26.4 (26.9%) Università cantonali: 20.1 (20.5%) Istituti di ricerca della Confederazione: 1.0 (1.0%) Grande industria: 14.1 (14.3%) PMI: 12.0 (12.2%) Altri: 6.1 (6.2%) Programma di fusione: 11.6 (11.8%) Altri programmi: 3.4 (3.5%) Misure d'accompagnamento: 3.5 (3.6%) Totale 98.2 (100%)

327.3600.304

2.

3.

4.

5.

Cooperazione tecnologica europea R+S

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Interesse della Confederazione:

Promozione della ricerca quale compito federale. Aspetto di politica d'integrazione: accesso per i ricercatori svizzeri alle reti europee di ricerca. Rafforzamento della competitività dell'industria e creazione di posti di lavoro.

Ripartizione dei compiti La Confederazione paga i costi supplementari cagionati al rie degli oneri: cercatore per un progetto; ai Cantoni non risultano di regola costi per i progetti delle loro istituzioni di ricerca.

Ditte private pagano almeno il 50 per cento dei costi del progetto.

Organizzazione: Sistema di contributi orientato sulle spese, elevato grado di sostegno. Debole grado di regolazione da parte della Confederazione.

L'UFES controlla che i costi del partecipante svizzero al progetto non superino i costi medi degli altri partner del progetto (prescrizione dell'UFES, affinché non siano possibili progetti, per i quali la Confederazione paga la parte principale).

Per i progetti i cui costi superano 1 milione di franchi viene eseguita una valutazione esterna.

Prima del versamento del conteggio finale, da contratto dev'essere consegnato un rapporto finale dettagliato approvato dall'UFES.

Tutti i conteggi finali vengono esaminati da un revisore (all'interno dell'Ufficio). Se non è possibile attribuire chiaramente i costi al progetto, non vengono versati contributi risp.

viene chiesta la restituzione di contributi già versati.

Valutazione globale: I pagamenti diretti sono aumentati nettamente, ma l'importo globale è chiaramente inferiore a quello pagato in caso di accordo con l'UE. Senza accordo la Svizzera presenta alcuni svantaggi: ad es. non può esercitare alcun influsso sull'organizzazione dei programmi quadro. Inoltre gli svizzeri non possono prendere posto nei comitati di gestione dei programmi né diventare coordinatori dei progetti, devono trovare due partner europei (ai ricercatori dei Paesi integrati basta un partner) e i partecipanti al progetto non hanno alcuna garanzia di accesso ai risultati di ricerche di altri progetti.

Con l'attuale sistema transitorio è possibile garantire che i ricercatori non siano isolati nello spazio europeo.

L'attuale sistema di valutazione, finanziamento e controllo presenta sia punti forti sia punti deboli: Visto che l'UE non deve rispondere dei costi dei progetti, non è garantito che essa esamini approfonditamente
gli aspetti finanziari. L'UFES riprende di regola i risultati di valutazione di Bruxelles e i dati finanziari dei contratti dei progetti quale limite massimo per il calcolo dei contributi. Esso esamina i dati finanziari del partner svizzero secondo i criteri dell'UE. Progetti molto importanti o per i quali sussistono dubbi sulla valutazione dell'UE vengono nuovamente esaminati in Svizzera dal profilo scientifico.

L'UFES può esaminare unicamente nell'ambito della sua revisione se ad essere indennizzati sono effettivamente solo i costi dei progetti.

Visto che l'UE non deve rispondere dei costi dei progetti, non è garantito che essa esamini approfonditamente gli aspetti finanziari. L'UFES riprende di regola i risultati di valutazione di Bruxelles e i dati finanziari dei contratti dei progetti quale limite massimo per il calcolo dei contributi. Esso esamina i dati finanziari del partner svizzero secondo i criteri dell'UE. Progetti molto importanti o per i quali sussistono dubbi sulla valutazione dell'UE vengono nuovamente esaminati in Svizzera dal profilo scientifico.

7047

327.3600.304

Cooperazione tecnologica europea R+S

6.

L'UFES può esaminare unicamente nell'ambito della sua revisione se ad essere indennizzati sono effettivamente solo i costi dei progetti.

L'Ufficio specializzato adotta, tramite i criteri di sostegno, le valutazioni e le revisioni, tutte le misure in suo possesso per evitare lacune.

Nessuna.

Misure necessarie:

7048

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

327.3600.305

Bureau international d'éducation (BIE) Borsa di studio per la documentazione

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Borsisti presso il BIE ­ Cost. del 29 maggio 1874 (RS 101), art. 8, 27, 85 e 102 Formazione e ricerca fondamentale - Istruzione rimanente 2 borse di studio (corrisponde ai contributi ricevuti dai borsisti di altri Paesi)

Importi

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 32 40 38

Breve descrizione:

Entrambi i documentalisti provenienti dai Paesi in via di sviluppo ricevono durante un anno accademico una borsa di studio per uno studio postuniversitario presso il BIE a Ginevra.

Il contributo si fonda direttamente sulla Costituzione. Nessuna base legale.

Interesse Il BIE a Ginevra è un centro di documentazione d'istruzione della Confederazione: dell'UNESCO. Con le borse di studio si presta aiuto allo sviluppo nel settore della documentazione.

Dal punto di vista della politica dell'istruzione interesse limitato della Svizzera.

Ripartizione dei compiti La Confederazione ha concesso al BIE contributi di progetto e degli oneri: sotto diverse rubriche. Grazie a un contributo all'UNESCO essa versa anche un contributo al BIE.

Organizzazione: I candidati vengono scelti dal BIE e proposti dall'Ufficio federale dell'educazione e della scienza (UFES). L'UFES versa direttamente i contributi.

Il consiglio del BIE chiede alla Svizzera un contributo d'ubicazione. Se questo contributo non dovesse essere versato, il BIE si trasferirà all'estero. Il DFI esamina le possibilità di mantenere l'istituzione a Ginevra.

Valutazione globale: Sussidio minimo per il quale non è riscontrabile un interesse di politica dell'istruzione a livello nazionale. Per i borsisti è però di grande interesse, poiché altrimenti il soggiorno di studio non sarebbe spesso possibile.

Misure necessarie: Stralcio della rubrica per l'anno 2000.

7049

327.3600.309

Programmi della CE per la promozione della formazio- Aiuto finanziario ne e mobilità Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

­ Istituzioni/organizzazioni svizzere del settore dell'istruzione, della formazione professionale e della gioventù; UCUS; privati ­ Istituti universitari europei (contributi d'istituto annui, borse di studio per studenti svizzeri), Università estiva Friborgo In parte borsisti DF del 22 marzo 1991 sulla cooperazione internazionale in materia di formazione superiore e di mobilità e modifica del 16 dicembre 1994 (RS 414.51).

Formazione e ricerca fondamentale - Istruzione rimanente Tasso di sussidio non fisso dipendente dal progetto

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

Breve descrizione:

Importi

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 7 179 7 985

Questo contributo è previsto per la partecipazione integrale della Svizzera ai programmi di formazione dell'UE, per le istituzioni universitarie europee e per misure d'accompagnamento in Svizzera. I grandi programmi di formazione dell'UE sono: LEONARDO DA VINCI: formazione professionale, incl. le precedenti attività COMETT (cooperazione universitàeconomia nel settore tecnologico) SOKRATES: formazione generale, incl. ERASMUS (mobilità degli studenti e dei professori, cooperazione tra le università) JUGEND FÜR EUROPA III: attività giovanili extrascolastiche La Svizzera non partecipa più ufficialmente ai programmi di formazione dell'UE dall'anno accademico 1995/96. Benché nel settore della formazione non vi sia alcun accordo quadro con l'UE, la Svizzera può partecipare a certi programmi di formazione come misura transitoria nell'ambito di un accordo tacito (finanziamento diretto di organizzazioni e istituzioni svizzere).

L'Ufficio federale ha delegato all'Ufficio centrale universitario svizzero (UCUS) i compiti in relazione con ERASMUS (Ufficio ERASMUS) e le questioni di riconoscimento (Swiss ENIC, NARIC), al PFL i compiti in relazione con singoli settori di LEONARDO, alla COPE i compiti relativi alla formazione scolastica (COMENIUS, SOKRATES).

Con un accordo la Confederazione pagherà all'UE le quote annue calcolate sulla base di una chiave di ripartizione fissa (in relazione al PIL); quest'ultima verserà in seguito i fondi alle istituzioni e organizzazioni di formazione.

Regolazione tramite credito d'impegno (credito totale) con crediti di pagamento annui.

Interesse Promozione di una politica di formazione coordinata in Europa.

della Confederazione: Accesso allo spazio di formazione europeo e partecipazione alla politica di formazione europea.

Ripartizione dei compiti Oltre all'Ufficio federale dell'educazione e della scienza e degli oneri: (UFES) partecipano in parte, dal profilo amministrativo, anche l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFPT) e l'Ufficio federale della cultura (UFC). Stretti contatti con la COPE.

7050

327.3600.309

Programmi della CE per la promozione della formazio- Aiuto finanziario ne e mobilità Contributo a fondo perso

4.

Organizzazione:

5.

Valutazione globale:

6.

Misure necessarie:

Per il calcolo dei contributi si applicano di regola i criteri dell'UE. Non esistono tuttavia criteri di sostegno fissi della Confederazione (eccezione: borse di studio ERASMUS).

L'UFES controlla che i costi del partecipante svizzero al progetto non superino i costi medi degli altri partner del progetto (prescrizione dell'UFES, affinché non siano possibili progetti per i quali la Confederazione paga la parte principale).

Prima del versamento del conteggio finale, da contratto/convenzione dev'essere consegnato un rapporto finale dettagliato approvato dall'UFES.

Tutti i conteggi finali vengono esaminati da un revisore (interno all'Ufficio).

Senza accordo è l'unica forma di partecipazione possibile per partecipanti svizzeri. Grande interesse della Confederazione, ma anche dei partecipanti, affinché resti possibile almeno questa forma di partecipazione.

I pagamenti diretti sono aumentati nettamente, ma l'importo globale è chiaramente inferiore a quello che verrebbe pagato in caso di accordo con l'UE.

Elaborazione di criteri uniformi per l'attribuzione dei soldi.

Mandato di prestazioni all'UCUS: attribuzione dei mezzi finanziari da questo credito soltanto per i compiti definiti nel mandato di prestazioni.

7051

329.3600.001

Borse di studio

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Borsisti nel settore del perfezionamento.

Le borse di studio vengono versate tramite entrambi i PF di Zurigo e Losanna. Il Consiglio dei PF versa ai PF i mezzi necessari (quote di pagamento) in base al bisogno.

­ Legge federale del 4 ottobre 1991 sui PF (RS 414.110), art. 11 cpv. 2 O sul settore dei PF del 13 gennaio 1993 [RS 414.110.3], art. 6 cpv. 2 lett. C O sui PF del 13 gennaio 1993 [RS 414.131], art. 14 O sulle borse di studio dei PF del 14 settembre 1995 [RS 414.154] Formazione e ricerca fondamentale - Università Importi mensili massimi nel caso singolo (tenendo conto di altre fonti di finanziamento): borsa di studio per studenti fr. 1450 borsa di studio per il dottorato fr. 1900 borsa di studio per studi postuniversitari fr. 1900

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

2.

3.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 700 646

Le borse di studio del settore dei PF vengono di regola versate a titolo sussidiario quale complemento di altre fonti finanziarie esterne. Esistono borse di studio per studenti per il conseguimento di un diploma PF o un diploma federale presso un PF, quindi borse di studio per il dottorato e studi postuniversitari.

Le borse di studio per il dottorato vengono concesse eccezionalmente a titolo transitorio se un dottorando non ha un impiego. Le borse di studio per studi postuniversitari sono versate a studenti che seguono l'intero ciclo di studio.

Oltre alla situazione finanziaria i criteri determinanti sono: la qualificazione professionale della persona richiedente i risultati degli esami propedeutici e di dottorato un parere favorevole del direttore del lavoro di dottorato un parere favorevole della persona responsabile per lo studio postuniversitario, se lo studio non è ancora concluso dopo un anno.

Interesse Promozione del perfezionamento nonché della riqualificazione.

della Confederazione: L'interesse superiore della Confederazione è la competitività della Svizzera in ambito internazionale.

Ripartizione dei compiti Il settore delle borse di studio di principio compete ai Cantoni.

e degli oneri: La Confederazione può tuttavia adottare misure autonome in questo settore (art. 27quater cpv. 2 Cost.). Le borse di studio nel settore dei PF vengono versate in via sussidiaria (a complemento delle indennità di formazione cantonali).

7052

329.3600.001

Borse di studio

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

4.

Organizzazione:

5.

Valutazione globale:

6.

Misure necessarie:

Le borse di studio vengono concesse su richiesta per un anno o, in caso di studi più brevi, per la durata corrispondente. In merito alle richieste, presso il PF di Zurigo decide il rettore e, presso il PF di Losanna, il direttore accademico. L'importo è definito per ogni singolo caso tramite una decisione. Le borse di studio possono venir versate mensilmente, semestralmente o annualmente.

In casi speciali invece delle borse di studio possono essere concessi prestiti senza interessi, in casi di rigore anche in aggiunta alla borsa di studio del PF.

Visto che gli ordinamenti cantonali in materia di borse di studio sono molto differenti, è senz'altro opportuno versare a complemento borse di studio federali agli studenti meno abbienti. Ciò significa tuttavia un trattamento di favore degli studenti dei PF rispetto a quelli delle università cantonali.

Finché non vi sarà un'armonizzazione a livello nazionale nel settore delle borse di studio, occorre mantenere le borse di studio federali nel settore dei PF. Visto che le basi legali ammettono anche il versamento di prestiti di formazione, occorre esaminare l'estensione di queste indennità di formazione.

Esame dell'utilità del sussidio; eventualmente estensione dei prestiti di formazione.

Nell'ambito del progetto della nuova perequazione finanziaria è prevista la soppressione delle indennità di formazione versate dalla Confederazione. Per contro si dovrebbero armonizzare gli ordinamenti cantonali in materia di borse di studio.

Finché non vi sarà un'armonizzazione, è giustificato mantenere le borse di studio sussidiarie e i prestiti ai politecnici federali.

7053

329.3600.002

Alloggio degli studenti

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario:

Stiftung für studentisches Wohnen, Zurigo Fondation Maison pour étudiants, Losanna Studenti Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (RS 414.110), art. 11 cpv. 1 Formazione e ricerca fondamentale - Università Nessun tasso di sussidio. Importo fisso per singoli progetti (circa il 28% dei costi dei progetti).

Importi

Basi legali: Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

2.

3.

4.

5.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 2 000 3 825 1 200

Il sussidio intende migliorare la situazione abitativa degli studenti di entrambi i PF con la messa a disposizione di alloggi per studenti a condizioni adeguate. La Confederazione versa su domanda di entrambe le fondazioni contributi a fondo perso per progetti di costruzione concreti e pronti alla realizzazione. La Confederazione e i Cantoni di Vaud e di Zurigo si dividono il finanziamento dei costi dei progetti non coperti altrimenti (circa il 55%). La Città di Zurigo concede prestiti senza interesse a tempo indeterminato.

La «Stiftung für studentisches Wohnen» è stata creata il 28 gennaio 1987 (capitale iniziale: 400 000 franchi); i donatori sono la Studentische Wohngenossenschaft Zürich, il Cantone e la Città di Zurigo nonché la Confederazione. I donatori hanno due rappresentanti in ogni consiglio di fondazione.

La «Fondation Maisons pour étudiants» è stata creata il 1° giugno 1961 (capitale iniziale: 100'000 franchi); i donatori erano il Canton Vaud, il Comune di Losanna e l'Università di Losanna.

Interesse La Confederazione in qualità di istituzione accademica è intedella Confederazione: ressata affinché gli studenti trovino un alloggio adeguato. Gli alloggi realizzati sono a disposizione in particolare degli studenti di entrambi i PF.

Ripartizione dei compiti La Confederazione e i Cantoni di Zurigo e Vaud si dividono il e degli oneri: finanziamento dei costi dei progetti non coperti altrimenti (circa il 55 per cento; quota della Confederazione quindi circa il 28%). La Città di Zurigo concede prestiti senza interesse a tempo indeterminato.

Organizzazione: Nell'ambito delle "Misure tese a migliorare la situazione dell'alloggio degli studenti dei politecnici federali negli anni 1992-1995" le Camere avevano approvato, come contributi d'investimento a entrambe le fondazioni, un credito d'impegno quadriennale per 20 milioni di franchi. Dal 1996 questo compito viene regolato mediante crediti di pagamento annui.

Sui singoli contributi per progetti concreti e pronti alla realizzazione decide, su domanda dei Consigli di fondazione, il Consiglio dei PF. Base di calcolo per il sussidio è il relativo preventivo.

Valutazione globale: Il sussidio orientato sulle spese viene versato caso per caso.

Mancano chiare direttive per i contributi. Entrambe le fondazioni occupano una posizione di monopolio
per la costruzione di alloggi per studenti di entrambi i PF, sussidiati dalla Confederazione. Nonostante impegni pluriennali sono a disposizione soltanto crediti di pagamento annui.

7054

329.3600.002

Alloggio degli studenti

6.

Esame del bisogno.

Esame di entrambe le fondazioni (in particolare della struttura di finanziamento) nonché della loro posizione di monopolio.

Eventualmente «apertura al mercato» dei sussidi (soluzioni economiche).

Concretizzazione dei presupposti e del calcolo dei sussidi in disposizioni esecutive.

Misure necessarie:

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

7055

401.3600.001

Indennità per prestazioni di utilità pubblica dell'IPI

Indennità Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) ­ LF sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI), art. 15 (RS 172.010.31) Giustizia, polizia ­ Sorveglianza giuridica Indennità secondo accordo di prestazioni DFGP-IPI con untetto dei costi definito nell'ambito del preventivo

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali: Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 0 2 426

Per indennizzare le prestazioni di utilità pubblica la Confederazione versa all'IPI un importo da definire nel preventivo. Dalla costituzione dell'IPI (1996) tale importo ammonta a ca.

2,5 milioni di franchi. L'IPI assolve in cambio compiti nell'interesse della Confederazione (v. in basso).

Le prestazioni di utilità pubblica vengono fissate con l'annuale accordo di prestazioni DFGP-IPI. L'indennità è limitata dalla plafonatura dei costi definita nel preventivo.

Interesse I compiti dell'ex-Ufficio federale della proprietà intellettuale della Confederazione: (UFPI) sono passati all'IPI con la sua acquisizione legale dell'autonomia secondo la LIPI.

L'IPI assolve in compenso nel campo della proprietà intellettuale in particolare i seguenti compiti (art. 2 LIPI): ­ preparazione di atti legislativi ­ consulenza del Consiglio federale e di altre autorità federali ­ rappresentanza della Svizzera nell'ambito di organizzazioni e convenzioni internazionali ­ partecipazione alla cooperazione tecnica Il Consiglio federale può inoltre assegnare all'IPI altri compiti.

Ripartizione dei compiti L'IPI assolve soprattutto i compiti sovrani della Confederazioe degli oneri: ne; può inoltre liberamente fornire prestazioni di servizio. Per l'attività sovrana in qualità di autorità di registro nel settore dei diritti di proprietà industriale, l'IPI preleva delle tasse, che sono fissate nell'Ordinanza sulle tasse approvata dal Consiglio federale e pagate dagli originatori privati.

L'IPI riceve un'indennità anche per le sue prestazioni sovrane di utilità pubblica in favore della Confederazione. L'importo di questa indennità viene fissato dal Parlamento nel preventivo.

L'IPI costituisce una riserva adeguata con i proventi delle tasse e le controprestazioni per le prestazioni di servizio eseguite liberamente.

Organizzazione: L'importo dell'indennità delle prestazioni di utilità pubblica dell'IPI è calcolato in base alle condizioni fissate nel complemento all'accordo di prestazioni; esso è limitato dal tetto dei costi definito nel preventivo. Secondo il messaggio sulla LIPI le prestazioni di utilità pubblica dell'IPI in favore della Confederazione devono essere autofinanziate. A causa del tetto dei costi queste prestazioni non hanno tuttavia potuto finora essere indennizzate integralmente.

Valutazione globale:
L'indennità viene versata in corrispondenza della prescrizione legale; l'importo è fissato nel preventivo in conformità delle relative esigenze e secondo l'accordo di prestazioni.

Misure necessarie: Nessuna.

7056

402.3600.005

Contributi a vittime di crimini

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Cantoni, offerenti di corsi ­ LF del 4 ottobre 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5); art.

18 cpv. 1 (aiuto alla formazione), cpv 2 (aiuto iniziale) O del 18 novembre 1992 concernente l'aiuto alle vittime di reati (OAVI; RS 312.51) Previdenza sociale ­ Assistenza Aiuto iniziale: 1/3 Aiuto alla formazione 2/3 (50% dal 1999)

Importi in 1000 fr.

1985 0 1990 0 1995 5 369 1997 4 574

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

Breve descrizione:

Fino alla fine del 1998 la Confederazione concedeva ai Cantoni un sussidio per la creazione di istituzioni per l'aiuto alle vittime (aiuto iniziale) nonché un aiuto alla formazione che va oltre questa data, al fine di poter organizzare e offrire corsi specifici ai collaboratori dell'aiuto alle vittime.

Interesse Secondo la legge concernente l'aiuto alle vittime di reati i Candella Confederazione: toni devono creare istituzioni, alle quali gli interessati (le vittime di reati risp. i parenti delle vittime) possono rivolgersi. La Confederazione è interessata affinché le corrispondenti prestazioni dei Cantoni siano messe a disposizione rapidamente.

Il personale attivo nel campo dell'aiuto alle vittime dev'essere formato e perfezionato. L'interesse per un'offerta di formazione e perfezionamento nonché per uno scambio di esperienze nell'ambito dei corsi esiste in tutte le regioni linguistiche.

Ripartizione dei compiti Aiuto iniziale: originariamente era previsto che la Confederae degli oneri: zione si assumesse per un periodo determinato 1/3 dei costi per la creazione di istituzioni per l'aiuto alle vittime. In diversi Cantoni la creazione delle istituzioni per l'aiuto alle vittime ha subito ritardi. Il sussidio federale è stato versato in questi casi in virtù dell'ordinamento legale, tuttavia non è stato (ancora) totalmente utilizzato. Di conseguenza i finanziamenti propri di questi Cantoni sono stati troppo bassi. L'Ufficio federale competente prevede ora che i Cantoni, per i quali vi sono stati ritardi, contribuiscano posticipatamente con la quota prevista all'attuazione del sistema d'aiuto alle vittime.

Aiuto alla formazione: La Confederazione si assume con circa i 2/3 dei costi di formazione una parte relativamente importante degli sforzi di formazione, i Cantoni si assumono i costi restanti (1/3) tramite i costi dei corsi. Nel 1999 l'Ufficio federale ha ridotto il tasso di sussidio al 50 per cento.

L'aiuto iniziale (scaduto nel 1998) è nettamente più importante (4-5 milioni) dell'aiuto alla formazione (< 1 milione).

7057

402.3600.005

Contributi a vittime di crimini

4.

Organizzazione:

5.

Valutazione globale:

6.

Misure necessarie:

Per quel che concerne l'aiuto iniziale, l'importo preventivato per questo scopo è stato ripartito sui Cantoni secondo una chiave di ripartizione fissata a livello di legge (secondo la capacità finanziaria e il numero degli abitanti). Questo meccanismo di ripartizione rigido ha fatto in modo che i mezzi non potessero essere versati dappertutto secondo il bisogno e che Cantoni, i cui sforzi relativi all'attuazione del sistema d'aiuto alle vittime inizialmente avevano lasciato a desiderare, abbiano fruito integralmente del sussidio della Confederazione. Visto che l'aiuto iniziale viene comunque a cadere alla fine del 1998, si è rinunciato a rivedere la LAV. Per garantire tuttavia l'impiego conforme allo scopo del sussidio federale, l'ufficio competente ha incluso una riserva di restituzione nelle decisioni d'assicurazione.

Finora l'aiuto alla formazione era concesso a organizzatori di corsi di formazione in Svizzera tedesca, in Romandia e in Ticino. Per ragioni amministrative, in futuro si pianifica di versare sussidi forfetari per partecipante. Per agevolare il passaggio ai sussidi forfetari, che in futuro copriranno solo la metà dei costi, i tassi di sussidio sono già stati ridotti all'inizio del 1999.

Lo scopo di mettere rapidamente a disposizione istituzioni per la consulenza di vittime di reati è stato nel complesso raggiunto.

La rigida chiave di ripartizione, secondo cui veniva dato l'aiuto iniziale, non ha permesso di tener sufficientemente conto dei differenti bisogni finanziari e del differente ritmo di attuazione dei Cantoni.

L'aiuto alla formazione permetterà di ottenere una formazione e un perfezionamento supracantonali e quindi un allineamento della qualità di consulenza. La Confederazione si assume dal 1999 la metà dei costi di formazione del personale.

Per l'aiuto alle vittime dell'attentato di Luxor i mezzi previsti nel 1999 e 2000 sono stati aumentati grazie a un aiuto finanziario straordinario annuo di un milione.

Aiuto iniziale: nessuno, poiché il sussidio alla fine del 1998 è comunque giunto a scadenza.

Aiuto alla formazione: alla fine del 1999/all'inizio del 2000 apparirà il terzo rapporto dell'Ufficio federale di giustizia sull'esecuzione e sull'efficacia dell'aiuto alle vittime (19931998) destinato al Consiglio federale. Esso si esprimerà anche sulla necessità di una
revisione della legge concernente l'aiuto alle vittime di reati. Negli eventuali relativi lavori legislativi si potrà includere l'esperienza con la forfetizzazione dell'aiuto alle vittime.

7058

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

402.4600.002

Sussidi di costruzione per le misure coercitive

Indennità Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Cantoni ­ LF del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (RS 142.20) LF del 18 marzo 1994 concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri (RU 1995 146) Giustizia, polizia ­ Esecuzione delle pene 100 per cento (45 milioni al massimo) per i primi circa 300 posti di detenzione

Importi

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 8 062 7 110

Breve descrizione:

La LF concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri prevede la possibilità di pronunciare la detenzione preventiva e la detenzione in vista di espulsione. Ciò tra l'altro per assicurare l'espulsione di stranieri spesso entrati illegalmente dopo essersi procurati delle carte d'identità.

Per creare le relative istituzioni per l'esecuzione di questa detenzione amministrativa, il Parlamento ha approvato un credito d'impegno di 45 milioni per approntare i primi 300 posti.

Nell'ambito di un'indagine del DFPG i Cantoni hanno annunciato fino all'autunno 1996 13 progetti con circa 280 posti. Per la fine del 1998 sette istituzioni erano già in esercizio, due altre erano in fase di costruzione. Quattro oggetti sono pianificati nel 1999 e 2000.

Interesse La Confederazione è interessata all'applicazione della legisladella Confederazione: zione sull'asilo e di quella sugli stranieri. La LF concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri dovrebbe rendere possibile l'esecuzione di espulsioni e rimpatri dei richiedenti l'asilo (di competenza della Confederazione) e degli stranieri (di competenza dei Cantoni). I Cantoni hanno quindi pure un interesse a queste istituzioni per l'esecuzione di misure amministrative.

Ripartizione dei compiti La Confederazione si assume il 100 per cento dei costi per i e degli oneri: primi 300 posti di detenzione (al massimo 45 milioni). I Cantoni si assumono la parte non computabile dei costi di costruzione e dei costi d'esercizio per le persone. Inoltre la Confederazione si assume proporzionalmente i costi d'esercizio per i richiedenti l'asilo (importi forfetari).

Organizzazione: Un'assicurazione provvisoria è accordata su domanda nella fase di progetto e in base al preventivo analogamente alla procedura nell'esecuzione delle pene e della misure.

L'Ufficio federale competente influisce sui progetti già nella fase di avamprogetto allo scopo di ridurre i costi.

Vi sono numerosi presupposti che devono essere adempiti per ricevere il sussidio (attuazione delle decisioni del Tribunale federale, degli standard di accordi internazionali come CEDU, convenzione contro la tortura).

L'assicurazione definitiva e il pagamento finale (acconto fino all'80%) dipendono dal conteggio finale.

7059

402.4600.002

Sussidi di costruzione per le misure coercitive

5.

Valutazione globale:

6.

Misure necessarie:

La Confederazione si è assunta i costi di costruzione per i primi 300 posti concernenti l'esecuzione della detenzione amministrativa, dipendente dall'applicazione della LF, ai sensi di un aiuto iniziale. Viste le esigenze più elevate fissate dal Tribunale federale in fatto di spazio detentivo (per i contatti sociali dei detenuti) e per le maggiori esigenze in fatto di sicurezza, i costi per posto di detenzione sono più alti di quanto in un primo tempo preventivato.

Visto che si delinea un maggiore bisogno di corrispondenti posti d'esecuzione di quanto ipotizzato all'inizio, occorrerà esaminare se la Confederazione debba continuare con l'aiuto iniziale o ritirarsi parzialmente o interamente da questo settore.

7060

Indennità Contributo a fondo perso

415.3600.001

Richiedenti l'asilo: contributi forfetari ai Cantoni per costi amministrativi

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Cantoni ­ LAsi del 5 ottobre 1979, modifica del 22 giugno 1990, art. 20b cpv. 2bis (RS 142.31) Ordinanza 2 sull'asilo del 22 maggio 1991, modifica del 26 ottobre 1994, art. 32 cpv. 2 lett. b e del 25 novembre 1996, art. 32 cpv.

2 lett. b e cpv. 3 (RS 142.312) Previdenza sociale ­ Assistenza Importo forfetario di 1200 franchi per ogni richiedente l'asilo assegnato

Importi

Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 35 268 26 171 25 378

1.

Breve descrizione:

2.

Interesse della Confederazione:

3.

Ripartizione dei compiti e degli oneri: Organizzazione: Per il versamento ci si basa sui nuovi richiedenti l'asilo assegnati ogni anno, poiché i costi amministrativi per i nuovi arrivi sono nettamente superiori. L'importo forfetario verrà di conseguenza versato per i nuovi richiedenti l'asilo assegnati ai Cantoni nell'anno civile secondo il sistema automatizzato di registrazione delle persone AUPER.

Il Consiglio federale ha fissato l'ammontare dei sussidi forfetari nell'Ordinanza 2 sull'asilo a 1200 franchi per nuovo richiedente l'asilo.

Si tratta di un sistema d'indennità semplice, trasparente e forfetario con un versamento annuo unico. Il sussidio non provoca grandi spese amministrative alla Confederazione.

Valutazione globale: Il versamento dell'importo forfetario è in realtà in contraddizione con il principio secondo cui i Cantoni devono assumersi i costi dovuti all'esecuzione del diritto federale. Tuttavia questo contributo viene versato in base all'impegno legale esistente.

Anche la nuova LAsi prevede una regolamentazione corrispondente per l'ulteriore versamento del contributo.

Misure necessarie: Nessuna.

4.

5.

6.

La Confederazione versa ai Cantoni un contributo forfetario per i costi amministrativi, in particolare per le spese dell'assistenza delle autorità di polizia degli stranieri. L'importo forfetario di attualmente 1200 franchi viene versato per i nuovi richiedenti l'asilo assegnati ai Cantoni nell'anno civile secondo il sistema automatizzato di registrazione delle persone AUPER.

L'esecuzione della legge sull'asilo viene effettuata in gran parte dai Cantoni. In base alla ripartizione costituzionale dei compiti tra Confederazione e Cantoni, i Cantoni stessi devono di principio assumersi i costi derivanti dall'esecuzione del diritto federale. Tuttavia, in deroga a questo principio, la Confederazione versa ai Cantoni un contributo per l'adempimento di questi compiti in virtù delle basi legali.

I Cantoni hanno un diritto legale alle indennità, il Consiglio federale ne fissa l'ammontare.

7061

415.3600.002

Richiedenti l'asilo: contributi forfetari per i costi d'interrogatorio

Indennità Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR) Istituti di soccorso e i loro impiegati LAsi del 5 ottobre 1979, modifica del 22 giugno 1990, art. 15a cpv. 1 e 6 (RS 142.31) Ordinanza 2 sull'asilo del 22 maggio 1991, modifica del 25 novembre 1996, art. 8 cpv.

2 (RS 142.312) Previdenza sociale ­ Assistenza Importo forfetario di attualmente 232 franchi per interrogatorio.

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 4 035 2 109 3 392

Con la revisione della legge sull'asilo per il 1° gennaio 1988 è stata introdotta una nuova procedura d'asilo. Questa prevede tra l'altro che in occasione dell'interrogatorio dei richiedenti nel Cantone e presso l'UFR ­ qualora questi diano la loro approvazione - i rappresentanti delle organizzazioni riconosciute d'aiuto ai rifugiati possano essere presenti. I rappresentanti degli istituti di soccorso osservano l'audizione e possono far porre delle domande per l'accertamento dei fatti. Essi non hanno tuttavia un diritto come parte. Essi confermano la loro partecipazione nel processo verbale. Essi possono fare obiezioni e promuovere ulteriori accertamenti.

Gli istituti di soccorso vengono indennizzati con un contributo forfetario per l'invio di un rappresentante all'audizione relativa alle ragioni d'asilo. Quest'importo forfetario sarà adeguato in conformità dell'indennità di rincaro concessa al personale federale.

Nella nuova LAsi si continuerà con la prassi corrispondente.

Interesse Le autorità federali competenti assicurano una procedura della Confederazione: d'asilo equa e legalmente ineccepibile. È inoltre garantita una verifica indipendente della decisione da parte della Commissione di ricorso in materia d'asilo.

La presenza dei rappresentanti degli istituti di soccorso dovrebbe rafforzare la legittimità della decisione d'asilo dell'UFR. In questo modo sarà eventualmente possibile ridurre anche il numero dei costosi ricorsi.

La Confederazione è interessata affinché le decisioni d'asilo delle sue autorità trovino un ampio consenso e la popolazione continui a essere convinta dell'equità e della legalità di queste decisioni.

Esiste un diritto legale all'importo forfetario per l'audizione con rappresentanti degli istituti di soccorso, il Consiglio federale ne fissa l'ammontare.

Ripartizione dei compiti La Confederazione si assume da sola i costi per la rappresentane degli oneri: za degli istituti di soccorso negli interrogatori.

Organizzazione: Per ogni interrogatorio al quale presenzia un rappresentante degli istituti di soccorso, viene versato un importo forfetario di circa 230 franchi.

Le spese amministrative con l'importo forfetario per interrogatorio sono minime per la Confederazione.

Valutazione globale: La Confederazione assicura una procedura d'asilo equa e legalmente ineccepibile. La
presenza di rappresentanti degli istituti di soccorso all'interrogatorio rafforza la legalità e il consenso della procedura d'asilo e impedisce ricorsi infondati.

Misure necessarie: Nessuna.

7062

415.3600.003

Rifugiati: contributi a prestazioni assistenziali

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Istituti di soccorso Importi Rifugiati 1985 LAsi del 5 ottobre 1979, modifica del 22 giu- 1990 1995 gno 1990, art. 31-33, 35, 37 (RS 142.31) 1997 Ordinanza 2 sull'asilo del 22 maggio 1991, modifica del 24 novembre 1993 [RS 142.312], art. 44, 48, 51-53 Previdenza sociale ­ Assistenza Pieno indennizzo

Settore di compiti: Tasso di sussidio:

Indennità Contributo a fondo perso in 1000 fr.

109 690 26 660 139 199 154 281

1.

Breve descrizione:

2.

Interesse della Confederazione: Ripartizione dei compiti ­ e degli oneri: Organizzazione: ­ Valutazione globale: Secondo la nuova legge sull'asilo del 26 giugno 1998 la competenza per l'assistenza e la prestazione dell'assistenza ai rifugiati riconosciuti passerà dagli istituti di soccorso ai Cantoni. In virtù di questa modifica di principio si rinuncia a fare una valutazione più approfondita.

Misure necessarie: Nessuna.

3.

4.

5.

6.

La Confederazione assicura l'assistenza ai rifugiati in linea di principio fino al rilascio del permesso di domicilio. L'assistenza ai rifugiati riconosciuti è eseguita dagli istituti di soccorso su mandato e secondo istruzioni della Confederazione; i costi vengono assunti dalla Confederazione. I criteri per il versamento delle prestazioni assistenziali si orientano di principio secondo le direttive della COSAS.

Dopo il rilascio del permesso di domicilio i rifugiati passano nel settore di competenza e di responsabilità dei Cantoni. In casi speciali la competenza assistenziale per singoli rifugiati (anziani, invalidi) rimane alla Confederazione anche dopo il rilascio del permesso di domicilio.

­

7063

415.3600.004

Rifugiati: contributi per i costi dell'assistenza degli istituti di soccorso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Istituti di soccorso Importi in 1000 fr.

­ 1985 10 626 1990 7 360 LAsi del 5 ottobre 1979, modifica del 1995 19 089 22 giugno 1990, art. 34 cpv. 1 lett. a 1997 27 228 (RS 142.31) Ordinanza 2 sull'asilo del 22 maggio 1991, art. 54 [RS 142.31] Previdenza sociale ­ Assistenza 90 per cento dei costi (tassi forfetari)

Settore di compiti: Tasso di sussidio:

Indennità Contributo a fondo perso

1.

Breve descrizione:

2.

Interesse della Confederazione: Ripartizione dei compiti ­ e degli oneri: Organizzazione: ­ Valutazione globale: Secondo la nuova legge sull'asilo del 26 giugno 1998 la competenza per l'assistenza e la prestazione dell'assistenza ai rifugiati riconosciuti passerà dagli istituti di soccorso ai Cantoni. In virtù di questa modifica di principio si rinuncia a fare una valutazione più approfondita.

Misure necessarie: Nessuna, poiché l'esecuzione viene sostanzialmente modificata con la nuova LAsi.

3.

4.

5.

6.

7064

La Confederazione indennizza gli istituti di soccorso per i costi strutturali, amministrativi e del personale in relazione con l'assistenza dei rifugiati su mandato e secondo istruzioni della Confederazione.

I criteri di sussidio per indennizzare i costi dell'assistenza (costi del personale) sono il numero di casi e gli importi forfetari calcolati in base al numero di casi. Per indennizzare i costi infrastrutturali vengono versati contributi di base, calcolati secondo il numero dei casi da assistere (graduazione decrescente). Per la quota di costi fissi delle direzioni degli istituti di soccorso viene indennizzato il 20 per cento del conteggio finale. I contributi ai costi dell'assistenza degli istituti di soccorso raggiungono in totale un grado di copertura dei costi del 90 per cento.

­

415.3600.005

Rifugiati: contributi ai costi amministrativi dell'Ufficio centrale Svizzero per l'aiuto ai rifugiati (USAR)

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Organizzazione Svizzera d'aiuto ai rifugiati OSAR ­ LAsi del 5 ottobre 1979, modifica del 22 giugno 1990, art. 34 cpv. 1 lett. b (RS 142.31) Ordinanza 2 sull'asilo del 22 maggio 1991 [RS 142.312], art. 55 Previdenza sociale ­ Assistenza Forfetariamente 138 000 franchi per posto approvato (11,75 posti).

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

260 615 1 609 1 427

Breve descrizione:

La Confederazione paga all'Organizzazione Svizzera d'aiuto ai rifugiati (OSAR) per ciascuno degli 11,75 posti approvati dal Dipartimento (DFPG) un contributo forfetario annuo per i costi del personale e del posto di lavoro.

L'OSAR assicura in qualità di organizzazione mantello la coordinazione a livello nazionale degli istituti di soccorso svizzeri.

Mentre i singoli istituti di soccorso sono incaricati dell'assistenza concreta ai rifugiati riconosciuti, l'OSAR si assume i compiti di direzione e coordinazione. Altri compiti dell'OSAR sono ad es. il lavoro di base per temi di diritto assistenziale.

L'OSAR rappresenta gli interessi delle organizzazioni associate verso la Confederazione nonché l'opinione pubblica e stabilisce il collegamento tra le autorità e gli istituti di soccorso.

Interesse Secondo la vigente legge sull'asilo gli istituti di soccorso sono della Confederazione: competenti per l'assistenza e il versamento delle prestazioni assistenziali ai rifugiati riconosciuti. Questi compiti verranno a cadere risp. passeranno ai Cantoni con l'entrata in vigore della nuova legge del 26 luglio 1998 sull'asilo.

La Confederazione continua però a essere interessata a un buon rapporto con gli istituti di soccorso. Attraverso i loro rappresentanti, questi continuano infatti a essere coinvolti nella procedura d'asilo tramite le audizioni dei richiedenti l'asilo; sono inoltre dei partner nell'elaborazione di temi concernenti l'asilo.

Ripartizione dei compiti La Confederazione sopporta completamente i costi degli 11,75 e degli oneri: posti approvati sulla base della regolamentazione legale (disposizione potestativa) con l'importo forfetario di 138 000 franchi. Quest'importo forfetario sarà adeguato in conformità dell'indennità di rincaro concessa al personale federale.

Gli istituti di soccorso si assumono eventuali costi non coperti del personale e dei posti di lavoro dell'organizzazione mantello OSAR.

Organizzazione: Procedura di sussidio semplice con spese amministrative minime: ­ numero di posti x importo forfetario Valutazione globale: L'aiuto finanziario all'organizzazione mantello degli istituti di soccorso svizzeri per il compito di coordinazione nel settore dell'asilo viene versato in base alla corrispondente disposizione legale. La procedura è semplice.

Con il passaggio della competenza
in materia di assistenza dei rifugiati riconosciuti dagli istituti di soccorso ai Cantoni si modifica il settore dei compiti degli istituti di soccorso. Alla luce di questa nuova situazione è indicato un riesame del sussidio.

7065

415.3600.005

Rifugiati: contributi ai costi amministrativi dell'Ufficio centrale Svizzero per l'aiuto ai rifugiati (USAR)

6.

Nuova valutazione del sussidio alla luce della modifica dei compiti degli istituti di soccorso nel settore dell'asilo.

Misure necessarie:

7066

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

415.3600.006

Aiuto al ritorno e al reinserimento di richiedenti l'asilo e rifugiati

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario:

­ ­ ­ ­

Importi

Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

Breve descrizione:

2.

Interesse della Confederazione:

Consultori per il ritorno Organizzatori di corsi in Svizzera Ufficio di coordinazione OIM, Berna DSC quale autorità competente dell'applicazione all'estero ­ FREPO dei Cantoni per il versamento di aiuti individuali al ritorno tramite la DSC all'estero: ­ Persone singole che rimpatriano (aiuto individuale al ritorno) ­ popolazione nelle regioni del rientro (aiuto strutturale) ­ richiedenti l'asilo che partecipano ai programmi.

LAsi del 5 ottobre 1979, modifica del 22 giugno 1990 (RS 142.31), art. 18e cpv. 2, art. 33 cpv. 2 e Art 48 Ordinanza 2 sull'asilo del 22 maggio 1991, modifica del 24 novembre 1993 [RS 142.312], art. 9a, 9b e 52 Previdenza sociale ­ Assistenza Diversi contributi a diversi beneficiari

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 2 024 44 631

Dal 1994 l'UFR adotta, nell'ambito di un progetto-pilota, misure tese a promuovere il ritorno volontario di richiedenti l'asilo, persone accolte provvisoriamente e rifugiati. La maggior parte delle misure sono in corso dal 1997. Queste misure comprendono segnatamente il sussidio di una rete cantonale di consulenza per il ritorno (informazioni sulle attività di aiuto al ritorno), programmi di formazione in Svizzera per conservare la capacità al ritorno e sessioni specialistiche, programmi per il ritorno specifici per Paese nonché aiuti finanziari individuali al ritorno allo scopo di alleviare e sostenere il ritorno e il reinserimento.

L'aiuto individuale al ritorno è un mero sistema d'incentivazione. Sia la consulenza per il ritorno sia i programmi di formazione non possono forzare la partenza, ma possono influenzare positivamente il processo decisionale.

L'attività prioritaria è stata finora l'attuazione del programma di ritorno e di reintegrazione dei profughi di guerra bosniaci, eseguita in cooperazione con la DSC e la OIM. Oltre agli aiuti individuali per il reinserimento versati ai rimpatriati nel programma per la Bosnia si versano contributi di egual entità per progetti infrastrutturali e di alloggio. L'obiettivo dell'aiuto strutturale è quello di ridurre il trattamento di favore dei rimpatriati rispetto alle persone rimaste in patria durante la guerra in Bosnia e quindi di agevolare la loro integrazione presso la popolazione locale e le autorità.

Inoltre si sostengono le attività corrispondenti dell'OIM e dell'UNHCR.

La Confederazione indennizza ai Cantoni le prestazioni (assistenziali) in favore dei richiedenti l'asilo e delle persone accolte provvisoriamente, agli istituti di soccorso le prestazioni in favore dei rifugiati. I costi sono fortemente aumentati a causa del numero di richiedenti l'asilo che dipendono dall'assistenza.

Il ritorno delle persone fuggite è da salutare positivamente non da ultimo per motivi personali. Inoltre così vengono a cadere spese assistenziali.

7067

415.3600.006

3.

4.

5.

6.

Aiuto al ritorno e al reinserimento di richiedenti l'asilo e rifugiati

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Ripartizione dei compiti La Confederazione sopporta completamente i costi, ma approfitta e degli oneri: anche degli sgravi finanziari se le persone possono rimpatriare.

Organizzazione: ­ I programmi di aiuto svizzeri al ritorno dovrebbero salvaguardare la capacità di reintegrazione degli interessati e in particolare trasmettere ai partecipanti conoscenze, atte a migliorare le loro possibilità professionali nello Stato d'origine o indirizzate specificatamente alla loro reintegrazione. I programmi sono di regola concepiti ed eseguiti dagli istituti di soccorso o da organizzazioni cantonali, ma sono sempre sotto la sorveglianza del coordinatore cantonale delle domande d'asilo e necessitano dell'approvazione dell'UCIAML (KIGA). I programmi vengono indennizzati su richiesta con sussidi forfetari di 24.64 franchi per partecipante e giorno e durano al minimo 6 mesi, al massimo 12 mesi.

­ I posti per la consulenza al ritorno vengono finanziati mediante sussidi forfetari, il cui importo si orienta sul numero dei richiedenti l'asilo assegnati al Cantone secondo la chiave di ripartizione dell'articolo 9 dell'Ordinanza 1 sull'asilo. I Cantoni ricevono al minimo un importo forfetario corrispondente a un mezzo posto (fr. 45'000 + 10% delle spese amministrative). Il versamento dei sussidi forfetari ai consultori per il ritorno risp. ai promotori dei programmi di formazione presuppone l'adempimento del mandato di prestazioni o l'esecuzione del progetto di formazione approvato dall'UFR.

­ Gli aiuti finanziari individuali ai rimpatriati (aiuto individuale al ritorno e programmi di ritorno specifici per paese) sono direttamente legati alla partenza dei beneficiari e vengono versati soltanto se il risultato prefissato è raggiunto (partenza autonoma e conforme). Le richieste vengono esaminate singolarmente e la concessione di prestazioni vien fatta dipendere dalla situazione dell'interessato (situazione patrimoniale) e dal suo comportamento durante la sua permanenza in Svizzera.

­ I contributi per gli aiuti strutturali per misure nel paese d'origine vengono dispensati soltanto nella misura in cui questi rimpatri abbiano effettivamente luogo; l'attuazione dei progetti avviene tramite la DSC.

Valutazione globale: La maggior parte delle misure sono in corso soltanto dal 1997.

Il programma d'aiuto al ritorno in Bosnia
ha avuto successo (grande numero di rimpatriati) e ha trovato un vasto consenso presso gli interessati, l'opinione pubblica svizzera, il Parlamento, le organizzazioni internazionali (UNHCR) e all'estero.

Non è possibile giudicare se e in che misura le persone fuggite sarebbero rimpatriate anche senza le prestazioni nell'ambito dell'aiuto al ritorno e al reinserimento. È comunque plausibile ritenere che una partenza di per sé già pianificata venga anticipata, se esistono i relativi incentivi.

Non si può stimare in modo affidabile se i risparmi legati alle partenze anticipate compensino gli aiuti versati per il reinserimento.

Nella nuova LAsi le disposizioni determinanti per l'aiuto al ritorno sono ancorate nella vigente Ordinanza 2 sull'asilo.

Misure necessarie: Prosieguo dell'allestimento del preventivo ai sensi di una ponderazione ottimale costi/utilità.

Occorre esaminare il trasferimento dei componenti di aiuto strutturale nel senso di un allestimento trasparente del preventivo dell'UFR a quello della DSC/DCE.

7068

415.3600.007

Formazione del personale impiegato nei centri per rifugiati

Indennità Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Privati (ditte) ­ LAsi del 5 ottobre 1979, modifica del 20 giugno 1990 (RS 142.31), art. 20a Ordinanza 2 sull'asilo del 22 maggio 1991, modifica del 24 novembre 1993 [RS 142.312], art. 11 cpv. 4.

Previdenza sociale ­ Assistenza Contributo forfetario per i costi effettivi

Importi

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 262 697

Breve descrizione:

Con quest'indennità vengono finanziati la formazione e il perfezionamento del direttore cantonale dei centri e del personale d'assistenza. In questo modo dovrebbe essere assicurata la gestione funzionale ed efficiente dei centri per richiedenti l'asilo e delle istanze comunali nonché l'applicazione corretta e uniforme a livello nazionale delle basi legali e delle istruzioni dell'UFR.

La formazione e il perfezionamento sono importanti non da ultimo per il continuo mutamento delle condizioni-quadro e della composizione delle persone da assistere.

Interesse La Confederazione è interessata a un trattamento nel limite del della Confederazione: possibile uniforme dei richiedenti l'asilo ripartiti sui Cantoni, anche se le strutture sono organizzate differentemente a causa dell'ordinamento federalistico dello Stato. Inoltre in questo modo si promuove uno scambio di esperienze.

Una gestione efficiente dei centri fa risparmiare costi all'ente pubblico; una buona assistenza e conduzione del centro, un'attitudine conseguente anche verso «clienti» problematici (renitenti, passibili di pena) riduce eventuali attriti con la popolazione. Così si promuove il consenso e la comprensione per la questione dell'asilo.

Ripartizione dei compiti La Confederazione si assume interamente i costi per questa e degli oneri: forma di formazione e perfezionamento.

Organizzazione: Per la formazione e il perfezionamento dei direttori dei centri e del personale d'assistenza l'UFR preventiva l'1,5 per cento dei costi del personale previsti (1997: 90.3 milioni di franchi). Di questi lo 0,5 per cento viene pagato forfetariamente ai Cantoni tramite la rubrica 415-3600.010 (Assistenza dei richiedenti l'asilo). Il per cento rimanente - i mezzi soppressi in questa rubrica - viene impiegato in virtù del concetto di formazione e perfezionamento elaborato dall'UFR. Determinante è quindi il numero dei posti preventivati per gli assistenti.

Valutazione globale: Una buona formazione e un buon perfezionamento del personale d'assistenza nei centri per richiedenti l'asilo permette a questi assistenti di reagire meglio alle mutevoli condizioni quadro e ai problemi e quindi di assicurare il consenso di questi centri tra i vicini e nella popolazione. Inoltre è possibile promuovere uno standard dell'assistenza uniforme a livello nazionale. Occorre quindi garantire anche una stretta coordinazione tra le prestazioni dell'UFR e dei Cantoni.

Misure necessarie: Nessuna.

7069

415.3600.009

Costi d'esercizio per la detenzione preventiva e la detenzione in vista d'espulsione

Indennità Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Cantoni ­ Ordinanza 2 sull'asilo del 22 maggio 1991, modifica del 24 novembre 1993 (RS 142.312), art. 9 cpv. 1 lett. d in correlazione con la Legge federale del 18 marzo 1994 concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri (RU 1995 146), art. 14e in vigore dal 1° febbraio 1995 Previdenza sociale ­ Assistenza Importi forfetari giornalieri di 100 franchi per richiedente l'asilo detenuto

Importi

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 968 3 200

Per le persone nel settore dell'asilo detenute in stabilimenti cantonali per l'esecuzione della detenzione preventiva e della detenzione in vista d'espulsione, la Confederazione paga un importo forfetario giornaliero di 100 franchi per i costi d'esercizio.

La detenzione in vista d'espulsione e la detenzione preventiva dovrebbero assicurare l'esecuzione conseguente dei rimpatri. La durata di detenzione media dipende dalla condotta del Paese d'origine interessato che deve rilasciare i documenti. I Cantoni fanno differente uso della possibilità di ordinare misure coercitive. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo (formulazione potestativa) compete ai Cantoni.

Interesse La Confederazione è competente per le persone del settore della Confederazione: dell'asilo, i Cantoni per gli altri stranieri. Se la Confederazione non si assumesse i costi d'esercizio, nei Cantoni vi sarebbe probabilmente una pressione di politica finanziaria a non applicare in maniera conseguente le misure coercitive per le persone del settore dell'asilo. L'esecuzione dei rimpatri dovrebbe in ultima analisi permettere di attuare le decisioni in materia d'asilo. Un rimpatrio non eseguito comporta sovente spese assistenziali elevate.

La Confederazione ha sottolineato il suo interesse ad applicare la legge federale concernente misure coercitive in materia di diritto degli stranieri, assumendosi integralmente i costi per i primi 300 posti di detenzione.

I costi di detenzione non possono essere fatturati ai detenuti.

Ripartizione dei compiti La Confederazione si assume, oltre ai costi di costruzione per i e degli oneri: primi 300 posti di detenzione, anche i costi d'esercizio (forfetariamente) per le persone del settore dell'asilo delle quali è competente. I Cantoni si assumono i costi dovuti all'esecuzione di questa legge per le persone che rientrano nel loro settore di competenza (altri stranieri) nonché gli eventuali costi restanti per le persone del settore dell'asilo, che superano gli importi forfetari federali.

Organizzazione: L'importo forfetario di 100 franchi viene versato ai Cantoni per detenuto e per giorno. I Cantoni annunciano alla Confederazione l'esecuzione.

La procedura di versamento è già forfetizzata e quindi semplice.

7070

415.3600.009

Costi d'esercizio per la detenzione preventiva e la detenzione in vista d'espulsione

Indennità Contributo a fondo perso

5.

Valutazione globale:

6.

Misure necessarie:

L'indennità viene versata secondo una procedura semplificata.

Secondo le proposte di un gruppo di lavoro di Confederazione e Cantoni, l'esecuzione nel settore dell'asilo dovrebbe essere estesa e sviluppata in maniera più efficiente dopo la riorganizzazione: dovrebbe tra l'altro essere creato uno strumentario per il controlling. Inoltre la Confederazione dovrà in futuro assicurare una migliore coordinazione nell'ambito dell'esecuzione.

Nessuna.

7071

415.3600.010

Rimborso di spese assistenziali per richiedenti l'asilo

Indennità Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Cantoni ­ LAsi del 5 ottobre 1979, modifiche del 22 giugno 1990 e 16 dicembre 1994 (RS 142.31), art. 18e, 20a e 20b LOOS del 26 marzo 1931, modifiche del 22 giugno 1990 e 16 dicembre 1994 [RS 142.20] , art. 14b e 14c Ordinanza 2 sull'asilo del 22 maggio 1991, modifiche del 24 novembre 1993 e 26 ottobre 1994 [RS 142.312], art. 9, 10 segg., 11, 12, 14-31, 34 e 35 Previdenza sociale ­ Assistenza Sussidi forfetari che dovrebbero coprire i costi in base a soluzioni economiche.

Importi

in 1000 fr.

1985 1990 1995 1997

0 272 921 522 978 677 781

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

Breve descrizione:

2.

Interesse della Confederazione:

7072

La Confederazione indennizza ai Cantoni secondo le disposizioni legali le spese assistenziali per richiedenti l'asilo e persone accolte provvisoriamente, occasionate durante la procedura d'asilo risp. durante l'ammissione provvisoria, al massimo fino al giorno in cui il rimpatrio deve essere eseguito. Nel limite del possibile l'indennizzo è forfetario. Le singole componenti delle indennità di questa rubrica sono: ­ spese di sostegno ­ spese di alloggio ­ spese di partenza ­ programmi occupazionali ­ costi della salute ­ visite sanitarie di confine (fino al 1997) ­ costi dell'assistenza.

Le prestazioni assistenziali vengono versate dai Cantoni soltanto ai richiedenti l'asilo bisognosi (totalmente o parzialmente).

Il rimborso delle prestazioni assistenziali versate dai Cantoni ai richiedenti l'asilo avviene in gran parte forfetariamente sulla base di soluzioni economiche. La Confederazione rimborsa ai Cantoni i costi effettivi, cioè quelli non indennizzati mediante contributi forfettari (ad es. costi della salute), cosicché i Cantoni non devono di principio dare contributi propri. In futuro occorrerà rafforzare ulteriormente la forfetizzazione.

Le indennità versate con questa rubrica del preventivo ammontano a diverse centinaia di milioni di franchi. Per tener conto dei nuovi sviluppi e delle nuove tendenze nel settore dell'asilo (ad es. dimensioni delle famiglie) e anche per limitare i costi nel settore dell'asilo sulla base delle esigenze di politica finanziaria, attualmente si discute di ridurre alcuni di questi sussidi forfetari.

L'ammontare delle indennità dipende dal numero delle persone da sostenere, dal grado d'indigenza risp. dall'attività professionale (situazione economica) e dall'entità delle indennità (forfetizzate).

I Cantoni dispongono di strutture assistenziali. La Confederazione ripartisce i richiedenti l'asilo sui Cantoni, dove vengono assistiti fino alla decisione in materia d'asilo o fino alla partenza. La politica svizzera d'asilo si fonda su questa cooperazione tra i Cantoni e la Confederazione.

Per evitare ulteriori strutture assistenziali parallele, con la revisione della legge sull'asilo si è deciso di integrare in futuro nell'assistenza cantonale anche i rifugiati riconosciuti.

415.3600.010

3.

4.

5.

6.

Rimborso di spese assistenziali per richiedenti l'asilo

Indennità Contributo a fondo perso

Ripartizione dei compiti Confederazione e Cantoni cooperano nel settore dell'asilo. I e degli oneri: Cantoni si occupano dei richiedenti l'asilo dopo la ripartizione da parte della Confederazione e fino alla decisione della Confederazione risp. fino all'esecuzione da parte del Cantone. La Confederazione indennizza ai Cantoni i costi soprattutto mediante importi forfetari.

Organizzazione: Rimborso di diversi elementi dei costi o con sussidi forfetari o secondo i costi effettivi. I Cantoni hanno un diritto legale al rimborso dei costi. La forfetizzazione dovrebbe in futuro essere estesa ad altri generi di costi.

Valutazione globale: Nonostante le misure di risparmio e di ottimizzazione già avviate e la forfetizzazione avanzata, nel settore dell'assistenza d'asilo s'impone, a causa del grande aumento dei costi degli ultimi anni, un'importante verifica della ripartizione dei compiti e degli oneri, della procedura d'asilo nonché dell'esecuzione.

Eventuali misure dovranno essere sviluppate sulla base della nuova legge sull'asilo adottata dal Parlamento nonché delle proposte parlamentari di risparmio (mozione programma di risanamento) nonché nell'ambito del diritto internazionale.

L'ammontare dei sussidi forfetari verrà esaminato nell'ambito della revisione delle ordinanze sull'asilo.

Misure necessarie: Estensione della forfetizzazione e quindi rafforzamento degli incentivi di risparmio nonché semplificazione della procedura di conteggio.

7073

415.3600.011

Indennità ai Cantoni per preparatori di decisioni can- Indennità tonali Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Cantoni ­ LAsi del 5 ottobre 1979, modifica del 22 giugno 1990, art. 15 cpv. 4 (RS 142.31) Ordinanza 2 sull'asilo del 22 maggio 1991, art. 4. [RS 142.312] Previdenza sociale - Assistenza Indennità dei costi effettivi e importi forfetari amministrativi supplementari

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione:

Importi

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 692 705

La Confederazione indennizza ai Cantoni per la preparazione di decisioni in materia d'asilo le spese di retribuzione per i funzionari cantonali concernenti le percentuali dei posti per la preparazione delle decisioni in materia d'asilo. L'audizione da parte di funzionari cantonali era stata introdotta per accelerare la procedura risp. per evitare ritardi nella procedura d'asilo. Oltre ai costi del personale vengono versati speciali importi forfetari per costi amministrativi ammontanti al 40 per cento dei costi del personale, allo scopo di indennizzare l'infrastruttura supplementare necessaria a livello di personale, spazio ed esercizio.

Inoltre la Confederazione si assume i costi per l'acquisizione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione dei sistemi d'informazione nonché la trasmissione di dati, nella misura in cui sono necessari per la preparazione di decisioni in materia d'asilo.

Interesse L'interesse della Confederazione a questa variante è minima in della Confederazione: considerazione delle esperienze fatte.

l'UFR ha deciso di congelare allo stato attuale la preparazione di decisioni da parte dei Cantoni tra l'altro per ragioni economiche. Di conseguenza non vengono più impiegati preparatori di decisioni. Al 1° gennaio 1998 soltanto i Cantoni di Ginevra e dei Grigioni partecipano tuttavia ancora a questa variante procedurale.

Ripartizione dei compiti La Confederazione si assume tutti i costi del personale (secondo e degli oneri: l'ordinamento cantonale sui salari e nella misura in cui sono stati impiegati posti percentuali per la preparazione delle decisioni in materia d'asilo) e versa inoltre ancora un importo forfetario amministrativo del 40 per cento.

Organizzazione: Indennità per i costi completi in aggiunta a un importo forfetario amministrativo del 40 per cento. Procedura semplice di calcolo e di conteggio, tuttavia elevate spese di coordinazione.

Valutazione globale: La preparazione di decisioni da parte dei Cantoni con le modalità attuali non è soddisfacente. In caso di aumento delle entrate delle domande, la preparazione di decisioni da parte dei Cantoni, secondo modalità differenti, potrebbe tuttavia riacquistare importanza a medio e lungo termine.

Misure necessarie: Nessuna.

7074

415.4600.001

Finanziamento di alloggi per richiedenti l'asilo

Indennità Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Cantoni ­ LAsi del 5 ottobre 1979, modifica del 22 giugno 1990, art. 20b cpv. 2 (RS 142.31) Ordinanza 2 sull'asilo del 22 maggio 1991, modifica del 24 novembre 1993, del 26 ottobre 1994 e 25 novembre 1996, 6° capitolo [RS 142.312].

Previdenza sociale - Assistenza Finanziamento dei costi completi (costi riconosciuti)

Importi

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 29 822 7 111

Breve descrizione:

Visto l'elevato numero di domande d'asilo negli anni 1990 e 1991 (oltre 40 000 richieste all'anno) i Cantoni avevano avuto difficoltà a mettere tempestivamente a disposizione alloggi a basso costo in numero sufficiente. Inoltre gli enti pubblici spesso non disponevano (tempestivamente) dei corrispondenti mezzi finanziari (minacce di referendum finanziari). Pertanto con la revisione della legge del 1990 è stata creata la possibilità di prefinanziamento degli alloggi per richiedenti l'asilo da parte della Confederazione.

Oggi esiste quindi la possibilità, con preacconti allo scopo di sgravare i preventivi cantonali risp. comunali, di indennizzare i costi globali di costruzione, riconosciuti nell'ambito di una decisione speciale tramite un'assicurazione finanziaria. Questi vengono in seguito computati sui costi d'alloggio.

Visto che oggi il numero delle richieste d'asilo cresce di nuovo fortemente, si può prevedere un aumento delle richieste di finanziamento di alloggi.

La regolamentazione attualmente in vigore viene integralmente mantenuta nell'ambito della revisione della legge.

Interesse L'alloggio e l'assistenza di richiedenti l'asilo e persone accolte della Confederazione: provvisoriamente sono di competenza dei Cantoni in base alla ripartizione costituzionale dei compiti tra Confederazione e Cantoni.

La Confederazione deve per legge indennizzare i Cantoni per l'alloggio di richiedenti l'asilo e persone accolte provvisoriamente con soluzioni economiche. In virtù di queste basi legali rientra nell'interesse della Confederazione promuovere soluzioni economiche. Secondo esperienza i costi medi per un alloggio collettivo sono più bassi rispetto a quelli per un alloggio individuale (appartamenti).

Ripartizione dei compiti I Cantoni sono responsabili dell'esecuzione, la Confederazione e degli oneri: indennizza i costi effettivi riconosciuti. Il prefinanziamento viene computato con il conteggio dei costi di alloggio.

Organizzazione: L'UFR finanzia tali alloggi soltanto su richiesta e se vengono rispettati i principi della convenienza, redditività e necessità.

Esso salvaguarda le sue possibilità di regolazione già nell'ambito della progettazione riguardo a organizzazione, costi e capacità di occupazione ed emana le necessarie prescrizioni.

Valutazione globale: La Confederazione si assume i costi
di alloggio per richiedenti l'asilo e persone bisognose (importo forfetario per soluzioni economiche).

Con il prefinanziamento essa promuove e rende possibile l'approntamento di alloggi collettivi a basso costo da parte di Cantoni e Comuni e quindi l'adozione di soluzioni più economiche.

Misure necessarie: Nessuna.

7075

606.3600.005

Associazioni del personale delle dogane

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Associazioni sportive del Corpo delle guardie di confine ­ Autorizzazione del DFF del 13 dicembre 1937 Cultura e tempo libero - Sport Preventivo

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali: Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

10 18 24 38

Le società sportive forniscono, da una parte, prestazioni in favore dell'Amministrazione delle dogane nei settori dei cani e del tiro e, dall'altra, offrono al personale delle dogane, in particolare alle guardie di confine, adeguate possibilità di allenamento nei settori del fitness, dell'autodifesa e del nuoto.

Interesse Dal 1939 la Confederazione promuove l'efficienza fisica e della Confederazione: l'attitudine all'impiego delle guardie di confine mediante un piccolo contributo alle associazioni sportive del personale delle dogane.

Ripartizione dei compiti Si tratta di un compito specifico delle dogane, svolto dalle assoe degli oneri: ciazioni sportive del personale delle dogane.

Organizzazione: Il contributo annuo viene impiegato soprattutto per la messa a disposizione dell'infrastruttura necessaria per l'allenamento.

Valutazione globale: Il sussidio è composto da un'indennità diretta per le prestazioni eseguite dalle associazioni sportive in favore del personale delle dogane e soprattutto dai ricavi per i servizi speciali del personale delle dogane (servizio meteorologico, misurazioni del livello dell'acqua, osservazioni), incassati direttamente dalla Confederazione. Dal 1997 questi mezzi non fluiscono più direttamente alle associazioni sportive, bensì vengono contabilizzate dalle Dogane come entrate. Ciò spiega anche l'aumento del sussidio dal 1997.

Misure necessarie: Esame del passaggio nella rubrica delle spese del gruppo 31, poiché non si tratta di un aiuto finanziario vero e proprio ai sensi della legge sui sussidi, bensì di una misura mirata di politica aziendale e del personale.

7076

701.3600.001 dal 1998: 705.3600.250

Informazione dei consumatori

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Quattro organizzazioni di consumatori: ­ Associazione Consumatrici della Svizzera Italiana, Lugano; ­ FRC: Fédération romande des consommateurs, Losanna; ­ KF: Konsumentinnenforum Schweiz, Zurigo ­ FPC: Fondazione per la protezione dei consumatori, Berna ­ LF del 5 ottobre 1990 sull'informazione dei consumatori (LIC; RS 944.0), O del 1° aprile 1992 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori [RS 944.5] e O del DFEP del 6 aprile 1992 sulla ripartizione degli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori (RS 944.055).

Previdenza sociale - Assistenza Al massimo il 50 per cento dei costi computabili

Importi in 1000 fr.

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

1985 1990 1995 1997

180 400 468 459

Breve descrizione:

La Confederazione può concedere aiuti finanziari a organizzazioni di consumatori, la cui attività è di interesse nazionale e che si dedicano alla protezione dei consumatori nell'ambito dei crediti approvati nel preventivo. L'aiuto federale intende promuovere l'informazione obiettiva e corretta nonché l'attuazione di test comparativi di beni e prestazioni di servizi.

Interesse Le organizzazioni di consumatori svolgono in rappresentanza della Confederazione: della Confederazione un importante compito d'informazione ai consumatori. Esse ricevono perciò dal 1970 un contributo federale adeguato.

Ripartizione dei compiti I Cantoni non versano di regola contributi. L'ACSI riceve dal e degli oneri: Canton Ticino un contributo più o meno dello stesso importo.

Visto che l'informazione dei consumatori non è di principio limitata dai confini cantonali (ad eccezione del Ticino), spetta in primo luogo alla Confederazione agire per un'informazione più obiettiva.

Organizzazione: Dal 1970 la Confederazione concedeva alle quattro organizzazioni un aiuto forfetario orientato piuttosto sulle spese. I costi computabili sono fissati in speciali direttive del DFEP. L'aiuto federale permette alle organizzazioni di consumatori di essere attive nell'interesse dei consumatori; esso garantisce per una visione di mercato oggettiva e trasparente. In conformità della LIC e dell'Ordinanza l'importo globale viene suddiviso come segue: il 90 per cento alle quattro organizzazioni di consumatori e il 10 per cento ad altre organizzazioni.

Valutazione globale: L'aiuto finanziario è adeguato e viene utilizzato in modo mirato per un'informazione trasparente dei consumatori. L'aiuto finanziario deve però in futuro essere vincolato a un accordo sulle prestazioni.

Misure necessarie: Revisione dell'ordinanza in vigore, tenendo conto dell'introduzione di mandati di prestazione con i beneficiari dei sussidi.

7077

701.3600.301 dal 1999: 708.3600.232

Versamenti per uova svizzere

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Produttori di uova, organizzazioni di raccolta delle uova, istituti di ricerca ­ Legge federale del 21 dicembre 1960 sui prezzi delle merci protette e la cassa di compensazione dei prezzi delle uova e dei prodotti di uova (RS 942.30), art. 3 Ordinanza dell'11 aprile 1961 concernente cassa di compensazione dei prezzi delle uova [RS 942.302], art. 3 Agricoltura e alimentazione ­ Garanzia dei prezzi e dello smercio Caso per caso

Importi in 1000 fr.

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

11 902 16 499 14 449 10 038

La Confederazione versa contributi per i costi di raccolta, trasporto e intermediazione di uova svizzere, per gli scopi di ricerca e di promozione, per versamenti d'indennità calmieristiche e misure di promozione commerciale. Inoltre dal 1996 vengono versati ai produttori di uova per 3 anni al massimo contributi di conversione per la riduzione dei costi di produzione (i contributi di conversione sono vincolati al rispetto di forme di allevamento ecologiche). Il finanziamento dei contributi federali avviene con quote doganali a destinazione vincolata.

Interesse Sostegno della produzione di uova svizzere, misura di promodella Confederazione: zione commerciale Ripartizione dei compiti Finanziamento esclusivo da parte della Confederazione.

e degli oneri: Organizzazione: Versamento di contributi a ditte di uova per i costi di raccolta, trasporto e intermediazione di uova svizzere (1 fino a 6 cts. per uova a seconda della dimensione dell'azienda) nonché di contributi per la conversione a forme di allevamento ecologiche (7.5 fr. per gallina e anno). Questi scadono il 31 dicembre 2001.

Le spese vengono regolate da un credito di pagamento che dev'essere approvato annualmente dal Parlamento.

Valutazione globale: I sussidi federali hanno contribuito a sostenere la produzione di uova svizzere. Con l'entrata in vigore della nuova legge sull'agricoltura e della relativa Ordinanza di esecuzione per il 1° gennaio 1999 la precedente cassa di compensazione dei prezzi delle uova passa alla cassa di compensazione dei prezzi delle uova e dei prodotti di uova. I mezzi provenienti dalle quote doganali a destinazione vincolata dovrebbero venir impiegati per i pagamenti diretti in favore di aziende agricole con un allevamento di ovaiole particolarmente rispettoso degli animali, per contributi di raccolta e di selezione nonché per il cofinanziamento di progetti di ricerca vicina alla prassi nel settore del pollame.

Dal 2000 le spese verranno regolate da un limite di spesa.

Misure necessarie: Nessuna, poiché dapprima occorrerà raccogliere esperienze nell'ambito dell'attuazione della nuova legge sull'agricoltura.

7078

703.3600.001

Ufficio svizzero per l'espansione commerciale

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Ufficio svizzero per l'espansione commerciale (USEC) Camere di commercio svizzere all'estero Gruppi a scopo non lucrativo indipendenti dall'USEC ­ LF del 6 ottobre 1989 che assegna un contributo finanziario all'Ufficio svizzero per l'espansione commerciale (USEC; RS 946.15) Relazioni con l'estero ­ Relazioni economiche Il contributo finanziario all'USEC non deve superare il 45 per cento delle spese totali di questa istituzione.

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali: Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

9 500 12 200 14 426 12 600

Breve descrizione:

Aiuto finanziario accordato all'USEC, alle Camere di commercio svizzere all'estero e ai gruppi a scopo non lucrativo indipendenti dall'USEC per sostenere azioni in favore della promozione delle esportazioni svizzere e l'attuazione regolare di azioni di promozione straordinarie da parte dell'Ufficio.

L'obiettivo del sussidio è assicurare la continuità alla promozione delle esportazioni di carattere durevole e fondata sull'esperienza, raggruppare sotto lo stesso tetto le attività del settore pratico della promozione delle esportazioni, mettere a disposizione dell'industria d'esportazione prestazioni di servizi nonché organizzare nell'interesse generale e nazionale manifestazioni e azioni che, di primo acchito, non sono redditizie.

Interesse Lo scopo essenziale dell'USEC è incoraggiare l'esportazione di della Confederazione: prodotti svizzeri e promuovere gli interessi economici del nostro Paese all'estero. Il suo campo d'attività, la promozione attiva delle esportazioni, si situa a metà strada tra la politica del commercio estero, dipendente dall'Ufficio federale dell'economia esterna e gli sforzi intrapresi dall'economia privata sul piano delle esportazioni. L'interesse della Confederazione è di conseguenza legato al carattere d'utilità pubblica di quest'attività.

Ripartizione dei compiti Compito di politica estera spettante innanzi tutto alla Confedee degli oneri: razione che quindi di principio ne assume il finanziamento.

Organizzazione: I contributi annui all'USEC, limitati secondo un piano quadriennale da un DF, si compongono d'un aiuto finanziario annuo non superiore al 45 per cento delle spese totali dell'USEC e degli aiuti finanziari speciali per azioni di promozione delle esportazioni condotte dalle Camere di commercio svizzere all'estero. L'USEC si limita a offrire un aiuto di sostegno all'esportatore, ma non prende l'iniziativa d'assumersi i rischi e di vegliare sullo svolgimento degli affari.

Valutazione globale: L'USEC, insieme alla Garanzia dei rischi delle esportazioni (GRE), gestisce la sola istituzione in Svizzera che si occupa di promuovere le esportazioni a livello parastatale o statale. Merita quindi di essere mantenuto nel suo stato di piena disponibilità e di buon funzionamento, soprattutto nell'interesse delle piccole e medie imprese. Promuovere in maniera adeguata e
permanente le attività della nostra economia d'esportazione costituisce un atto di previdenza. Infatti è molto più difficile sopperire ai danni causati dagli insuccessi che prevenirli.

Misure necessarie: Nessuna.

7079

703.3600.002

Garanzia dei rischi degli investimenti

Indennità Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Segretariato per la garanzia dei rischi degli investimenti (GRI) ­ LF del 20.03.1970 concernente la garanzia dei rischi degli investimenti (RS 977.0) Altri settori economici ­ Industria, artigianato e commercio Indennità fissata in modo da coprire le spese amministrative del Segretariato della GRI

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali: Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

104 69 66 139

I contributi versati al Segretariato della GRI sono destinati a coprire le spese amministrative in relazione alle attività di quest'ufficio nel settore della garanzia dei rischi degli investimenti. Quest'ufficio è responsabile dell'esecuzione della legge federale concernente la garanzia dei rischi degli investimenti.

Lo scopo perseguito dalla GRI è quello di stimolare gli investimenti svizzeri nei Paesi in via di sviluppo.

Interesse La quota-parte dell'economia svizzera negli investimenti in della Confederazione: favore dei Paesi in via di sviluppo (calcolata per abitante) è una delle più elevate al mondo. Questi investimenti non sono solamente la manifestazione della presenza svizzera nel mondo; permettono inoltre alla nostra economia di far fronte alla concorrenza internazionale.

Ripartizione dei compiti Compito di politica estera e quindi di competenza esclusiva e degli oneri: della Confederazione.

Organizzazione: Contratto tra la Confederazione e la Società svizzera dell'industria metalmeccanica per l'esercizio d'un Segretariato della GRI. Questo è incaricato, sulla base d'un mandato di prestazioni, dell'esecuzione della legge federale concernente la garanzia dei rischi degli investimenti. I contributi versati al Segretariato della GRI coprono le sue spese amministrative. Per coprire queste spese, la Confederazione percepisce in compenso un emolumento versato ogni anno dal beneficiario della garanzia. L'emolumento fissato dal CF copre l'insieme delle spese stimate per il versamento delle indennità e le spese amministrative. L'emolumento è inoltre determinato in funzione del genere dei rischi coperti, della somma garantita e della durata della garanzia.

Valutazione globale: Occorre sottolineare l'importanza che rivestono i mercati dei Paesi in via di sviluppo per l'economia svizzera, segnatamente per il settore metalmeccanico. In considerazione della situazione economica precaria dei Paesi in via di sviluppo e dell'incertezza politica, gli investimenti praticati in questi Paesi sono esposti a grandi rischi. Oltre ai rischi dovuti alle condizioni politiche e economiche proprie ai Paesi in via di sviluppo, gli industriali svizzeri si trovano sempre più esposti alla concorrenza di altri Paesi industrializzati. Il sistema messo in atto, autofinanziato per il 100 per cento, adempie perfettamente gli scopi fissati dalla legge e ha dato prova della sua efficacia fino a oggi.

Misure necessarie: Nessuna.

7080

703.3600.301

Doni d'aiuto finanziario

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario:

Governi, collettività pubbliche, ONG Popolazioni dei Paesi in via di sviluppo (PIVS) LF del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0); O del 12 dicembre 1977 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali [RS 974.01]; DF del 10 dicembre 1996 concernente il credito quadro attuale (FF 1997 I 745) Relazioni con l'estero ­ Aiuto allo sviluppo Importo specifico a ogni operazione d'aiuto

Importi

in 1000 fr.

1985 1990 1995 1997

45 613 118 000 120 847 73 874

Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

Breve descrizione:

Operazioni di sostegno finanziario essenzialmente sotto forma di finanziamenti misti, di aiuti alla bilancia dei pagamenti e di trasferimenti tecnologici allo scopo di: ­ sostenere gli sforzi di stabilizzazione dei Paesi in via di sviluppo (PIVS) ­ facilitare l'integrazione di questi Paesi nel commercio mondiale ­ sviluppare le capacità produttive e le infrastrutture ­ conciliare gli obiettivi di crescita economica e di salvaguardia dell'ambiente.

Interesse Interesse nazionale e di politica estera a partecipare allo sforzo della Confederazione: internazionale teso a migliorare le condizioni esistenziali delle popolazioni dei PIVS.

Ripartizione dei compiti Settore dipendente dalla politica estera e dunque di competenza e degli oneri: quasi esclusiva della Confederazione.

Organizzazione: Contributi sotto forma di programmi o di azioni/progetti che possono variare tra i 10'000 e 15 milioni di franchi.

Ogni contributo è oggetto di un accordo che fissa certe condizioni.

Condizione principale: prestazioni proprie dei beneficiari laddove possibile.

Limitazione indicativa nel tempo/impegni in fasi.

Sforzo costante dei metodi di gestione e di controllo (pianificazione, verifica, valutazione).

Ogni contributo superiore a 5 milioni di franchi è oggetto d'una analisi dell'AFF. Per rinforzare in particolare l'effetto di mobilitazione delle risorse dell'economia privata nei PIVS, dal 1997 le operazioni di sostegno vengono pure eseguite sotto forma di partecipazioni o di prestiti a istituti finanziari. Le spese relative figurano nella rubrica 703.4200.301 «Prestiti e partecipazioni all'estero».

Valutazione globale: Le valutazioni interne/esterne (ex post) dei progetti importanti attestano l'efficienza generale dell'aiuto accordato.

Le analisi (ex ante) allestite dall'AFF evidenziano il bisogno d'intensificare l'analisi dei rischi generali del Paese interessato e anche di rinforzare la coordinazione con i progetti di cooperazione tecnica della DSC.

7081

703.3600.301

Doni d'aiuto finanziario

6.

Analisi sistematica e preventiva dei rischi generali del Paese.

Rafforzamento della coordinazione con i progetti di cooperazione tecnica della DSC, in vista di migliorare la complementarità tra questi due strumenti.

Misure necessarie:

7082

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

703.3600.310

Misure di sdebitamento (nel quadro delle celebrazioni Aiuto finanziario per il 700esimo) in favore dei Paesi in via di sviluppo Contributo a fondo più indigenti perso

Beneficiario principale:

Paesi in via di sviluppo (PIVS) fortemente indebitati Popolazioni dei PIVS fortemente indebitati LF del 19 marzo 1976 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0); O del 12 dicembre 1977 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali [RS 974.01]; DF del 13 marzo 1991 concernente il credito quadro attuale votato in occasione del 700esimo anniversario della Confederazione (FF 1991 I 1097) Relazioni con l'estero ­ Aiuto allo sviluppo Importo specifico a ogni operazione d'aiuto

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Importi

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 15 003 22 300

Breve descrizione:

Le misure di sdebitamento rivestono essenzialmente la forma di condoni dei debiti bilaterali, di partecipazioni alle operazioni internazionali di riscatto dei debiti e di cofinanziamenti dei debiti multilaterali. Esse hanno lo scopo di normalizzare la relazione d'un Paese verso il sistema di finanziamento internazionale e permettere il miglioramento delle condizioni quadro della sua economia.

Interesse Interesse nazionale e di politica estera a partecipare agli sforzi della Confederazione: intrapresi sul piano internazionale per migliorare le condizioni esistenziali delle popolazioni dei PIVS.

Ripartizione dei compiti Settore d'aiuto di competenza esclusiva della Confederazione.

e degli oneri: Organizzazione: I contributi della Svizzera sono legati alle cinque condizioni principali seguenti: ­ Paese povero, fortemente indebitato, se possibile al beneficio della cooperazione tecnica; ­ impegno del Paese nel programma di riforme economiche a medio termine; ­ sistema di gestione del debito con programma d'alleviamento e di consolidamento; ­ volume d'aiuto suscettibile d'assicurare un effetto sensibile sulla crescita e sullo sviluppo; ­ sforzo (sotto forma di sconto) da parte del creditore.

Le misure di sdebitamento sono concepite come una delle componenti più globali tra le misure di ristrutturazione.

Valutazione globale: La Svizzera procede a degli interventi bilaterali molto selettivi.

Il ruolo dalla Svizzera in materia di sdebitamento dei PIVS è d'avanguardia e la sua azione gode di risonanza internazionale.

La Svizzera si sforza di promuovere la messa in atto di misure d'accompagnamento suscettibili di rinforzare la gestione del debito e di sviluppare strategie di sdebitamento il più efficaci possibili.

Nel corso dei prossimi anni la maggior parte dei mezzi sarà consacrata alla sistemazione del problema del debito multilaterale, segnatamente nel quadro dell'iniziativa della Banca mondiale e del Fondo monetario Internazionale in favore dei Paesi poveri fortemente indebitati (Iniziativa HIPC).

Misure necessarie: Nessuna.

7083

703.4200.001

Garanzia dei rischi delle esportazioni, anticipi

Aiuto finanziario Prestito

Beneficiario principale:

Ufficio per la garanzia dei rischi delle esportazioni ­ LF del 26.09.1958 su la garanzia dei rischi delle esportazioni (RS 946.11) Altri settori economici ­ Industria, artigianato e commercio Anticipi fruttiferi di interessi destinati a coprire i bisogni di liquidità della GRE

Importi

in 1000 fr.

1985 1990 1995 1997

195 000 157 000 0 0

Beneficiario secondario: Basi legali: Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione:

La GRE è uno strumento di promozione delle esportazioni.

L'offerta di prestazioni della GRE comprende la possibilità di assicurarsi contro i rischi politici, di trasferimenti, di delcredere e di fabbricazione. Il rischio monetario o rischio di cambio non è coperto dalla GRE. La GRE non intrattiene rapporti giuridici con il Paese beneficiario, ma è unicamente legata all'esportatore svizzero. Le esportazioni garantite dalla GRE concernono progetti finiti, nonché forniture di beni e di servizi.

Interesse La garanzia dei rischi delle esportazioni (GRE) è il principale della Confederazione: mezzo di cui dispone la Confederazione per promuovere le esportazioni e garantire gli impieghi. Essa contribuisce ad aprire mercati e, così facendo, mira a stimolare la creazione di impieghi, a mantenere gli impieghi esistenti e a facilitare la diversificazione degli sbocchi.

Ripartizione dei compiti Settore dipendente dalla politica economica estera e dunque di e degli oneri: competenza esclusiva della Confederazione.

Organizzazione: Gli emolumenti versati dai beneficiari della garanzia dovrebbero di principio permettere l'indipendenza finanziaria del fondo.

In caso di mancanza di liquidità, la Confederazione può accordare al fondo anticipi fruttiferi di interesse e rimborsabili. Viceversa, quando il fondo fornisce un'eccedenza di liquidità, questa è collocata presso la Confederazione che lo rimunera con interessi.

Valutazione globale: La garanzia dei rischi delle esportazioni è stata instaurata nel 1934. Essa costituiva una delle misure previste per combattere la crisi e creare possibilità di lavoro. L'obiettivo iniziale, che consisteva nel facilitare l'accettazione di ordinazioni estere con dei rischi particolari in quanto a incasso dei crediti, resta.

Misure necessarie: Nessuna.

7084

703.4200.250

Cooperazione con Stati dell'Europa dell'Est, prestiti

Aiuto finanziario Prestito

Beneficiario principale:

Amministrazioni, collettività e organizzazioni dei Paesi interessati, organizzazioni internazionali Popolazioni dei Paesi interessati DF del 24 marzo 1995 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (FF 1995 II 243); O del 6 maggio 1992 (RS 974.11); DF del 9 marzo 1993 concernente il credito quadro attuale (FF 1993 I 828) Relazioni con l'estero ­ Relazioni economiche Importo specifico a ogni operazione di sostegno

Importi

in 1000 fr.

1985 1990 1995 1997

0 0 2 721 0

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione:

Operazioni di sostegno per uno sviluppo economico e sociale duraturo conforme ai principi dell'economia di mercato e che favoriscono la stabilità economica, la crescita dei redditi e il miglioramento delle condizioni esistenziali delle popolazioni, pur incoraggiando il rispetto dell'ambiente e l'utilizzazione razionale delle risorse naturali.

Interesse Interesse nazionale di politica estera: partecipazione agli sforzi della Confederazione: tesi a rinforzare la sicurezza in Europa e a promuovere le riforme nei Paesi dell'Est e la loro integrazione in Europa.

Ripartizione dei compiti Misura di politica estera e dunque di competenza quasi esclusie degli oneri: va della Confederazione.

Organizzazione: Contributi sotto forma di partecipazioni finanziarie o di prestiti.

Ogni contributo è oggetto di un accordo che fissa le condizioni.

Condizione principale: prestazioni dei beneficiari stessi laddove possibile.

Ogni proposta superiore a 5 milioni di franchi è oggetto di un'analisi da parte dell'AFF.

Valutazione globale: La definizione d'aiuto ai Paesi dell'Est è generalmente adattata ai bisogni e le operazioni intraprese contribuiscono in modo significativo al processo di transizione economica.

Gli strumenti (prestiti, partecipazioni) sono adattati in modo permanente per tener conto dei progressi nelle riforme e dell'evoluzione dei bisogni nei differenti Paesi.

Per assicurare in ogni momento la complementarità tra l'aiuto finanziario e la cooperazione tecnica, con decisione del 29 ottobre 1997, il CF ha dato mandato all'UFEE e alla DSC, nel quadro della riforma del Governo e dell'amministrazione, di migliorare la coordinazione delle loro competenze e attività e di procedere, entro la fine del 1999, a una valutazione delle misure prese.

Misure necessarie: Nessuna.

7085

703.4200.401

Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), partecipazione

Aiuto finanziario Partecipazione

Beneficiario principale:

Banca europea per la ricostruzione e le sviluppo (BERS) Popolazioni dei Paesi dell'Est DF del 12 dicembre 1990 concernente il finanziamento dell'adesione della Svizzera alla BERS (FF 1991 III 477); DF del 17 giugno 1997 concernente la partecipazione della Svizzera all'aumento del capitale della BERS (FF 1997 III 815) Relazioni con l'estero ­ Relazioni economiche Partecipazione volontaria al capitale della Banca attualmente del 2,28 per cento

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 21 074 3 721

Partecipazione al capitale della BERS il cui compito principale consiste nel favorire la transizione delle economie dei Paesi dell'Europa centrale e orientale e della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) verso l'economia di mercato e nel facilitare la loro integrazione nell'economia mondiale.

Gli investimenti della BERS mirano innanzi tutto a incoraggiare l'iniziativa privata, a rinforzare gli istituti finanziari e i sistemi giuridici e a sviluppare l'infrastruttura indispensabile al funzionamento del settore privato.

Interesse Interesse nazionale e di politica estera: partecipazione agli sforzi della Confederazione: tesi a rinforzare la sicurezza in Europa e a promuovere le riforme nei Paesi dell'Est e la loro integrazione in Europa. La Svizzera dispone di un rappresentante permanente presso il Consiglio d'amministrazione della Banca.

Ripartizione dei compiti Misura di politica estera e dunque essenzialmente di competene degli oneri: za della Confederazione.

Organizzazione: I beneficiari della Banca devono aderire ai principi della democrazia pluralista e dell'economia di mercato.

La politica d'investimento rispetta i principi precipui seguenti: addizionalità, sana redditività e impatto positivo dei progetti sulla transizione.

La Banca lavora in stretta collaborazione con altri istituti finanziari internazionali e segnatamente in seno al gruppo della Banca mondiale, con la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) e la Società finanziaria internazionale (SFI).

I principali strumenti di finanziamento sono i prestiti a lungo termine (con interesse al tasso usuale del mercato su una durata tra i cinque e i dieci anni), le partecipazioni al capitale e le garanzie.

In occasione dell'aumento di capitale, la Svizzera ha mantenuto la sua partecipazione iniziale del 2,28 per cento (espressa in ECU).

7086

703.4200.401

Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), partecipazione

Aiuto finanziario Partecipazione

5.

Valutazione globale:

6.

Misure necessarie:

La Banca offre, rispetto ad altri istituti finanziari internazionali, due grandi vantaggi: investe nello stesso tempo nel settore pubblico e privato e dispone di tutta una gamma flessibile di strumenti finanziari.

Confrontata con il rimprovero di non raggiungere a sufficienza le piccole e medie imprese a causa dei criteri d'efficacia che le impediscono di prendere in considerazione progetti privati inferiori a 15 milioni di ecu, la Banca ha introdotto nuovi strumenti come le partecipazioni e i prestiti a banche e ad altri intermediari finanziari e la creazione di un «fondo di capitale a rischio».

La Banca ha contribuito in maniera importante durante il lustro trascorso a favorire la transizione dei Paesi a economia pianificata verso l'economia di mercato.

Nessuna.

7087

705.3600.101

Ufficio nazionale svizzero del turismo

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Svizzera Turismo (ST) ­ Legge federale del 21 dicembre 1955 concernente l'ufficio nazionale svizzero del turismo (RS 935.21) e O del 22 novembre 1963 ­ modifica del 16 dicembre 1994 (FF 1994 V 1072) ­ O del 1° maggio 1995 concernente l'UNST ­ DF del 16 dicembre 1994 che stanzia un contributo finanziario 1995-1999 all'UNST (FF 1995 I 18) Altri settori dell'economia pubblica ­ Turismo Preventivo

Importi

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

18 900 27 000 33 400 33 712

Promozione della domanda per il Paese turistico Svizzera - Cura mirata del marchio Svizzera all'estero.

Interesse Dal 1918 la Confederazione aiuta questa organizzazione turistidella Confederazione: ca nazionale; il suo contributo finanziario costituisce circa i 2/3 del preventivo globale di ST. Il contributo federale ha un chiaro effetto incentivante e come tale è giustificato. Il turismo rappresenta oggi infatti il terzo settore economico più importante in Svizzera e all'esportazione. In quanto istituto di diritto pubblico indipendente in rappresentanza della Confederazione, ST adempie un importante compito di coordinamento e di pubbliche relazioni e svolge prestazioni di servizi specifiche per la branca del turismo.

Ripartizione dei compiti ST è mondialmente attiva per la Svizzera, cosicché per questo e degli oneri: compito d'importanza nazionale deve rispondere in primo luogo la Confederazione e non i Cantoni. Terzi che si avvalgono dei servizi di ST versano pure contributi.

Organizzazione: Il Parlamento fissa l'aiuto finanziario sempre per un periodo di cinque anni e autorizza un limite di spesa. L'aiuto finanziario annuo viene versato come contributo forfetario. Per il periodo 1995-1999 era stato concesso un limite sulle spese massimo di 172 milioni di franchi, che era stato ridotto complessivamente a 168,5 milioni di franchi in seguito alla riduzione lineare dei sussidi e al blocco dei crediti.

Valutazione globale: Il contributo federale è un contributo alle spese per l'esercizio di ST. L'esecuzione è semplice. ST lavora orientata sull'obiettivo e in modo economico. Quest'organizzazione turistica nazionale si è riorganizzata e riorientata secondo il mandato. La cooperazione su tutti i piani e il consenso vengono presi seriamente quali massime sfide. La branca del turismo privato dovrebbe rafforzare il proprio impegno finanziario.

Misure necessarie: Esaminare se, nel nuovo periodo di sussidi, ST dev'essere guidata con un mandato di prestazione e può eseguire le sue prestazioni di servizi in maniera ancora più efficiente e orientata ai clienti. La branca del turismo privato dovrebbe rafforzare notevolmente il proprio impegno nei confronti di ST.

7088

705.3600.102

Servizio di documentazione e di consulenza della Federazione svizzera del turismo

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Servizio di documentazione e di consulenza della Federazione svizzera del turismo (FST) ­ DCF del 6 ottobre 1976 Altri settori dell'economia pubblica ­ Turismo Preventivo

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali: Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

108 120 117 115

Breve descrizione:

Il servizio di consulenza offre su mandato della FST a località e regioni turistiche una consulenza interaziendale e aiuta a mettere in atto gli obiettivi di politica turistica.

Interesse Questo servizio della FST va a beneficio soprattutto delle picdella Confederazione: cole località e regioni turistiche. Dal 1936 la Confederazione versa un contributo relativamente ridotto, limitato da diversi anni. Si tratta di un tipico sussidio minimo. La FST in quanto gruppo d'interessi di politica turistica sgrava con l'esercizio di un servizio di consulenza l'ufficio specializzato della Confederazione.

Ripartizione dei compiti Oltre alla Confederazione anche i Cantoni versano un contrie degli oneri: buto; la FST finanzia tuttavia la maggior parte dei costi del servizio di consulenza con quote sociali e altre entrate.

Organizzazione: La Confederazione versa un contributo annuo fisso.

Valutazione globale: Con il contributo federale la FST realizza in modo mirato la consulenza interaziendale. Il contributo alle spese relativamente ridotto ha quindi per la FST, che assume un ruolo essenziale nell'attuazione della politica turistica della Confederazione, un'importanza non indifferente. L'efficacia di questo contributo alle spese non è comunque calcolabile.

Misure necessarie: Verifica dell'efficacia di questo sussidio minimo mediante introduzione di un accordo di prestazione. Sfruttamento di fonti finanziarie più elevate presso l'economia turistica e i diretti beneficiari.

7089

705.3600.111

Sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (LSIT)

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Diversi enti specializzati (SUVA, Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni e Servizio di consulenza nella prevenzione degli infortuni nell'agricoltura, Società svizzera dell'industria del gas e delle acque, Associazione svizzera per la tecnica della saldatura e Associazione svizzera ispezioni tecniche) ­ Cost. del 29 maggio 1874 (RS 101), LF del 19 marzo 1976 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici (LSIT) con modifica del 18 giugno 1993 [RS 819.1] e OSIT del 12 giugno 1995 (819.11), O del 12 giugno 1995 sulle procedure di valutazione della conformità delle installazioni e degli apparecchi tecnici (RS 819.115) Altri settori dell'economia pubblica ­ Industria, artigianato e commercio Preventivo

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 0 108

Assicurare la sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici.

Interesse della Confedera- In generale in primo piano vi è la prevenzione di incidenti trazione: mite la garanzia di installazioni e apparecchi tecnici sicuri. A ciò si aggiunge il rispetto del diritto europeo. La Confederazione trasferisce l'esecuzione della legge a sei enti specializzati che si occupano professionalmente della prevenzione degli infortuni.

Ripartizione dei compiti e I Cantoni esercitano ormai solo l'osservazione del mercato a degli oneri: proprie spese. Gli enti specializzati dispongono di un ottimo know-how. Per una parte dei loro servizi essi riscuotono delle tasse.

Organizzazione: La Confederazione versa contributi d'esercizio agli enti specializzati e paga così i loro costi non coperti.

Valutazione globale: Nuovo compito. L'organizzazione esecutiva è in fase di costituzione. I crediti necessari vengono messi a disposizione con il preventivo sulla base del bisogno provato. Gli enti assistenziali incaricati fanno ogni anno un resoconto. L'esecuzione della LSIT viene svolta efficacemente dai singoli enti assistenziali.

Misure necessarie: Nessuna.

7090

705.3600.202

Lavoro a domicilio

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

5 organizzazioni private e Canton Uri ­ DF del 12 febbraio 1949 che promuove il lavoro a domicilio (RS 822.32) e O del 28 giugno 1949 (RS 822.321). Statuti del 13 giugno 1985.

Altri settori dell'economia pubblica ­ Industria, artigianato e commercio Preventivo

Importi in 1000 fr.

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

1985 1990 1995 1997

268 374 399 364

Breve descrizione:

La Confederazione promuove sussidiariamente il lavoro a domicilio, qualora questo sia d'importanza sociale o di politica nazionale e in particolare riesca a migliorare le condizioni esistenziali della popolazione di montagna. L'Ufficio svizzero del lavoro a domicilio (USLD) adempie in proposito un importante compito di coordinazione. Il Canton Uri gestisce quale unico Cantone un ufficio speciale per il lavoro a domicilio.

Interesse La Confederazione sostiene il lavoro a domicilio per un interesdella Confederazione: se particolare dal profilo economico e della politica sociale dalla fine degli anni Quaranta. Il compito è in parte d'importanza nazionale, in parte anche d'importanza regionale.

Ripartizione dei compiti Singoli Cantoni versano contributi all'Ufficio svizzero del lavoe degli oneri: ro a domicilio. Contributi vengono inoltre versati dai soci dell'USLD.

Organizzazione: Si tratta di un sussidio minimo, senza il quale tuttavia in particolare il beneficiario Ufficio svizzero del lavoro a domicilio non potrebbe lavorare.

Valutazione globale: La Confederazione concede all'Ufficio svizzero del lavoro a domicilio e allo Schweizer Heimatwerk contributi d'esercizio relativamente importanti. Uno statuto speciale assume il Canton Uri, che riceve ogni anno un contributo considerevole. Con gli altri modesti contributi vengono conseguiti esigui benefici.

Misure necessarie: Verifica dell'organizzazione e dell'efficacia dell'aiuto federale.

7091

705.3600.203

Sistema d'informazione in materia di servizio d'impiego e di statistica del mercato del lavoro

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Cantoni ­ LF del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (LC; RS 823.11), O del 16 gennaio 1991 (RS 823.111), O del 14 dicembre 1992 sul sistema d'informazione in materia di servizio d'impiego e di statistica del mercato del lavoro (RS 823.114) Previdenza sociale ­ Assistenza Preventivo

Importi in 1000 fr.

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

0 0 1 577 1 274

Creazione ed esercizio di uffici d'impiego regionali. Contributo alle spese ai Cantoni per l'acquisto di sistemi d'informazione.

Sulle basi del servizio d'impiego e di statistica del mercato del lavoro (banca-dati COLSTA) - riforniti dei dati necessari e attualizzati dai servizi di utenti dei Cantoni - l'UFSEL può salvaguardare in modo efficiente ed economico i due compiti federali - l'osservazione/statistica del mercato del lavoro e la promozione del collocamento intercantonale.

Interesse Si tratta di un compito d'importanza nazionale. Senza COLSTA della Confederazione: ogni Cantone gestirebbe una banca-dati propria, ciò che renderebbe più difficile il collocamento intercantonale.

Ripartizione dei compiti Il compito è svolto insieme da Cantoni e Confederazione. I e degli oneri: Cantoni alimentano il sistema a livello nazionale con preziosi dati relativi al mercato del lavoro. La Confederazione/l'UFSEL assicura con un sistema EED uniforme la disponibilità dei dati e la trasparenza. I Cantoni vengono vincolati mediante mandati di prestazione a svolgere i loro compiti stabiliti nella LC tramite COLSTA.

Organizzazione: La Confederazione versa contributi ai Cantoni per il finanziamento dell'acquisto di sistemi EED uniformi; paga i servizi di terzi necessari per la creazione e l'estensione dei servizi COLSTA e si assume una parte dei costi per l'instaurazione della "Data Warehouse" - una piattaforma statistico-analitica, con cui si mette a disposizione dell'UFSEL un nuovo, efficiente sistema globale, che dovrebbe fornire segnatamente i dati nel settore dell'osservazione del mercato del lavoro. Una parte dei costi viene finanziata tramite il fondo dell'AD.

Valutazione globale: COLSTA adempie gli obiettivi stabiliti in maniera efficiente e relativamente a basso costo. L'adempimento dei compiti viene continuamente sorvegliato da un controlling. La Confederazione ha dato un impulso importante, garantendo finora la necessaria trasparenza e coordinazione.

Misure necessarie: Nessuna. Nell'ambito della revisione della LADI si esamina già fino a che punto l'infrastruttura di COLSTA potrà in futuro essere finanziata con il fondo di compensazione (AD).

7092

705.3600.204

Prestazione della Confederazione all'AD

Altro genere di contributo Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario:

Assicurazione contro la disoccupazione Beneficiari delle prestazioni dell'AD: ­ disoccupati e ditte che ricevono indennità per intemperie o per lavoro ridotto ­ Offerenti di misure relative al mercato del lavoro Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI; RS 837.0), art. 90 cpv. 2 e 3 Previdenza sociale ­ Altre assicurazioni sociali 5 per cento delle spese dell'assicurazione

Importi in 1000 fr.

Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

Breve descrizione:

2.

Interesse della Confederazione:

1985 1990 1995 1997

0 0 0 22 640

La Confederazione concede al fondo AD in circostanze eccezionali un contributo a fondo perso del 5 per cento al massimo delle spese dell'AD. Il contributo della Confederazione al fondo AD dovrebbe permettere di raggiungere un conto equilibrato o almeno ridurre l'aggravio del fondo. Il contributo a fondo perso della Confederazione all'AD era stato soppresso nel dicembre 1996 mediante decreto federale urgente, ma, a causa del successo del referendum contro questa misura, ha dovuto essere reintrodotto alla fine del 1997 e pagato pro rata temporis. Nell'anno 1996 l'onere della Confederazione ammontava a 300 milioni.

Le prestazioni versate dall'AD sono le seguenti (1997, in milioni di franchi): ­ indennità di disoccupazione (incl. salari per programmi occupazionali) 5970 ­ contributi a datori di lavoro (indennità per intemperie, per lavoro ridotto e per insolvenza) 265 ­ misure relative al mercato del lavoro e costi amministrativi (incl. URC, LAM) 1353 ­ costi d'interesse 148 ­ diversi 282 L'assicurazione contro la disoccupazione presenta come nessun'altra assicurazione sociale forti uscite quando la situazione congiunturale è tesa. In questa situazione si riducono anche le entrate provenienti dalle quote salariali, poiché la massa salariale diminuisce. Pertanto, una riduzione delle prestazioni o un forte rialzo delle quote salariali favorisce il calo della domanda del consumo e non permette il rapido miglioramento della situazione economica tesa. Affinché l'assicurazione possa assolvere le sue funzioni anche in situazioni economiche difficili e ridurre il suo onere dei debiti, la Confederazione sostiene l'AD con un contributo a fondo perso.

7093

705.3600.204

3.

4.

5.

6.

Prestazione della Confederazione all'AD

Altro genere di contributo Contributo a fondo perso

Ripartizione dei compiti e L'assicurazione contro la disoccupazione viene finanziata in degli oneri: primo luogo mediante percentuali salariali. La legge prevede fino al due per cento del salario. Per l'ammortamento dei debiti a tempo determinato la parte prelevata sul salario è fissata al tre per cento fino a due volte e mezzo del guadagno assicurato.

Nell'ambito del programma di stabilizzazione 1998 è previsto che la parte di salario prelevata sia mantenuta al tre per cento e che venga aumentato il tetto contributivo di un secondo punto percentuale del salario fino alla fine del 2003. Se, nonostante le entrate provenienti dalle due percentuali salariali ordinarie, dovesse risultare un deficit o se l'assicurazione dovesse presentare debiti, la Confederazione concederebbe all'assicurazione un contributo a fondo perso del 5 per cento delle uscite. I Cantoni non versano alcun contributo a fondo perso. Se il conto dell'AD chiude però con un disavanzo, sia la Confederazione sia i Cantoni devono concedere in egual misura all'assicurazione prestiti fruttiferi per un ammontare pari alla metà del disavanzo (vedi rubrica 705.4200.201).

Organizzazione: In circostanze eccezionali la Confederazione si assume il 5 per cento delle uscite del fondo AD per esercizio. Circostanze eccezionali sono date se l'aliquota di contribuzione ammonta al due per cento e non riesce a coprire le spese dell'assicurazione o se l'assicurazione è indebitata. Il versamento avviene trimestralmente sulla base del preventivo dell'AD con conteggio finale per il 31 marzo di ogni anno. Il contributo a fondo perso della Confederazione all'assicurazione è un contributo obbligatorio senza carattere di sussidio secondo la legge sui sussidi.

Valutazione globale: In linea di principio il contributo a fondo perso della Confederazione è uno strumento anticiclico. Se la situazione del mercato del lavoro è equilibrata e le spese dell'assicurazione sono elevate, la Confederazione sostiene l'assicurazione con i proventi delle imposte. Tuttavia anche il finanziamento dei disavanzi con prestiti adempie quest'obiettivo. Negli ultimi anni si è già più volte cercato senza successo di abolire il contributo a fondo perso all'AD. Anche l'organizzazione del finanziamento dell'AD dovrà essere ridiscussa nell'ambito della revisione in esame della legge
sull'assicurazione contro la disoccupazione.

Misure necessarie: Con il programma di stabilizzazione 1998 si effettuano, da un lato, correzioni di prestazioni e, dall'altro, si continuano o ampliano a tempo determinato le misure di finanziamento straordinarie fino al più tardi alla fine del 2003. Per poter tornare, dopo la soppressione delle misure straordinarie, a un sistema ordinario, in cui uscite e entrate siano equilibrate, è necessario procedere subito a un'ampia revisione della LADI. Il pertinente messaggio dovrebbe essere posto in consultazione nell'estate del 2000.

7094

705.3600.302

Elaborazione di programmi di sviluppo regionali

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Uffici delle regioni montane, Conferenza dei segretari delle regioni montane svizzere, promotori di progetti ­ LF del 28 giugno 1974 sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane (RS 901.1), art. 14 Ambiente e pianificazione del territorio ­ Pianificazione del territorio 80 per cento dei costi computabili per l'elaborazione, 30 per cento per la rielaborazione di programmi di sviluppo regionali

Importi in 1 000 fr.

Beneficiario secondario: Basi legali: Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1985 1990 1995 1997

1 321 2 984 4 641 4 561

Breve descrizione:

Aiuto agli uffici regionali nei compiti di esecuzione, consulenza, animazione e promozione nell'ambito dell'elaborazione e dell'attuazione dei programmi di sviluppo regionali. Il contributo federale alle regioni vien fatto dipendere dall'adempimento dei compiti e dal sussidio cantonale. Una condizione per l'aiuto è la necessità della promozione e dalla capacità di sviluppo.

Interesse Miglioramento delle condizioni esistenziali nelle regioni di della Confederazione: montagna. Le regioni con i loro uffici sono i fattori chiave per un'applicazione conforme.

Ripartizione dei compiti I Cantoni devono partecipare alla rielaborazione dei programmi e degli oneri: di sviluppo almeno con una prestazione della stessa entità.

Organizzazione: La Confederazione fissa ogni anno nell'ambito del credito di pagamento accordato i contributi che possono essere assicurati e pagati agli uffici regionali. I sussidi vengono fissati in base alle prestazioni effettuate dagli uffici regionali. Essi vengono pagati come importi forfetari orientati sulle uscite.

La rubrica viene regolata da un credito di pagamento annuo.

Valutazione globale: La formazione di regioni funzionali e l'elaborazione risp. la rielaborazione dei programmi di sviluppo rappresentano un successo essenziale della politica regionale. Ciò ha permesso di rafforzare l'autonomia politica delle regioni di montagna e di consolidare un modo di pensare e di agire regionale. I sussidi della Confederazione per l'elaborazione e l'attuazione dei programmi di sviluppo hanno dato un'impronta decisiva a questo processo.

Non tutti gli obiettivi hanno però potuto essere raggiunti nel modo desiderato. Così si possono constatare soprattutto debolezze di tipo amministrativo (deboli incentivi, esecuzione complicata, mancanza di uniformità).

La rielaborazione dei programmi di sviluppo e la formazione delle regioni sono nel complesso concluse.

Misure necessarie: Con la revisione della legge sull'aiuto agli investimenti approvata il 21 marzo 1997 sono state rimosse anche le principali lacune della vecchia LIM. I principali propositi sono i seguenti: rafforzamento della funzione di incentivazione con la costituzione di priorità e prestiti forfetari, semplificazione dell'esecuzione, sostegno di singoli progetti e programmi infrastrutturali, rafforzamento delle regioni.

Esaminare un maggior coinvolgimento finanziario delle regioni e dei Cantoni.

7095

705.3600.303

Aiuti finanziari in favore delle regioni economicamente Aiuto finanziario minacciate Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Piccole e medie imprese (PMI) ­ DF del 6 ottobre 1995 in favore delle zone di rilancio economico [RS 951.93] Altri settori dell'economia pubblica ­ Industria, artigianato e commercio Preventivo

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione:

Importi

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

2 321 6 250 6 349 5 001

Rafforzamento delle regioni economicamente minacciate mediante contributi sui costi d'interesse, privilegi fiscali e fideiussioni. Punto di partenza di questo sussidio era stato il collasso economico sul mercato del lavoro alla fine degli anni Settanta.

Particolarmente colpite erano state le regioni orologiere. Obiettivi principali della promozione erano pertanto state l'innovazione e la diversificazione in queste regioni. L'impegno federale era in seguito stato esteso ad altre regioni particolarmente colpite dalla trasformazione strutturale.

Interesse Dal 1979 la Confederazione sostiene sussidiariamente della Confederazione: l'economia nelle regioni che subiscono i problemi di ristrutturazione. La Confederazione è in generale interessata affinché la situazione economica e del mercato del lavoro sia buona in tutta la Svizzera; essa non intende seguire una politica di mantenimento strutturale, bensì incrementare l'offerta di prestazioni economiche.

Ripartizione dei compiti I Cantoni partecipano nella stessa misura a questa promozione.

e degli oneri: Organizzazione: L'aiuto federale viene regolato mediante diversi crediti quadro.

In base ai diversi decreti federali, per i contributi sui costi d'interesse sono stati approvati con diverse scadenze di applicabilità complessivamente 80 milioni di franchi e per gli impegni di fideiussione a garanzia dei crediti d'investimento complessivamente 900 milioni di franchi. Vengono concessi aiuti finanziari sotto forma di fideiussioni (fino a 1/3 dei costi globali), di contributi sui costi d'interesse per crediti d'investimento di banche (fino a 1/4 dell'interesse usualmente utilizzato) e di agevolazioni fiscali, qualora anche i Cantoni diano tali aiuti. In questo settore esiste quindi una miscela di misure provenienti da diversi decreti federali; le esigenze di pagamento annuali risultano dai rispettivi impegni.

Valutazione globale: Con questo strumento di promozione di politica regionale, la Confederazione ha dato un notevole impulso al rafforzamento della competitività e alla promozione dell'innovazione e della diversificazione. L'aiuto federale era stato originariamente pensato come aiuto iniziale e quindi limitato nel tempo. Il Parlamento ha prorogato più volte questa misura.

Misure necessarie: Se il DF dovesse venir prorogato, occorrerà dimostrare l'utilità e l'efficacia degli strumenti finora utilizzati.

7096

705.3600.304

INTERREG II, partecipazione a progetti

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Enti pubblici, organizzazioni private, piccole e medie aziende (la valutazione concerne anche la rubrica 705.3600.005 «Misure fiancheggiatrici») ­ DF dell'8 marzo 1995 concernente il finanziamento delle attività di cooperazione transfrontaliera dei Cantoni e delle regioni nel quadro dell'iniziativa comunitaria INTERREG II negli anni 1995-99 (RS 616.91/FF 1995 II 357) e relativo messaggio (FF 1995 I 241) Altri settori dell'economia pubblica ­ Industria, artigianato e commercio 50 per cento al massimo della quota svizzera

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 0 1 804

Breve descrizione:

Quest'aiuto federale relativamente nuovo mira a promuovere la competitività delle regioni di confine e delle regioni transfrontaliere nonché la microintegratzione con regioni di Paesi vicini.

I promotori dei progetti sono i Cantoni, le regioni, gli enti di diritto pubblico o anche privati nonché i partner delle regioni di confine. I mezzi provenienti da INTERREG-UE permettono di assicurare il cofinanziamento di progetti legittimanti il sussidio e senza carattere lucrativo.

Interesse La Confederazione ha un notevole interesse di politica regionadella Confederazione: le, ma anche di politica d'integrazione al programma INTERREG, per il quale può dare un aiuto finanziario secondo il principio di sussidiarietà. Con la prevista estensione delle attività INTERREG come ad esempio la cooperazione transnazionale o interregionale, l'interesse della Confederazione aumenta ulteriormente. La Confederazione può quindi conservare in maniera decisiva ed efficiente o addirittura migliorare il dialogo transfrontaliero.

Ripartizione dei compiti I Cantoni sono da una parte promotori, dall'altra versano cone degli oneri: tributi a progetti di altri enti. Per alcuni progetti transcantonali la Confederazione assume una posizione coordinatrice. In base alle vigenti condizioni quadro di INTERREG-UE la partecipazione dello Stato è una conditio sine qua non. Dato che il programma d'azione INTERREG non persegue principalmente un obiettivo lucrativo, sono anzitutto le istituzioni di diritto pubblico o le organizzazioni non profit promotrici dei progetti a chiedere il sostegno della Confederazione. Al momento 15 Cantoni di confine sono partner per i correnti 5 programmi INTERREG.

Organizzazione: L'aiuto federale viene regolato mediante un credito quadro per il 1995-1999 per un importo di 24 milioni di franchi al massimo, di cui 2,4 milioni per misure fiancheggiatrici. Un comitato regionale di sorveglianza transfrontaliero, in cui sono rappresentati i partner statali, decide sul cofinanziamento con i mezzi dell'UE. L'UFSEL ha una possibilità di compartecipazione.

Non vi sono aiuti finanziari per progetti edilizi e progetti a mero scopo lucrativo. Il meccanismo dell'esecuzione si orienta sulle uscite. La Confederazione (UFSEL) tutela tuttavia il suo potenziale di regolazione e di stimolazione, partecipando ai comitati regionali.

7097

705.3600.304

INTERREG II, partecipazione a progetti

5.

Valutazione globale:

6.

Misure necessarie:

Il programma INTERREG persegue principalmente obiettivi a lungo termine. Secondo la prima valutazione intermedia di INTERREG II i risultati sono positivi. In diverse regioni di confine nel frattempo qualcosa si è mosso. Tuttavia l'esecuzione del decreto e l'efficacia dei progetti possono ancora essere migliorati. In questo senso è possibile includere anche le conclusioni finali del rapporto di valutazione.

Indirizzare la futura partecipazione federale verso i miglioramenti menzionati nella valutazione finale. Esaminare l'introduzione di accordi di prestazione globali con i gruppi di Cantoni interessati e la creazione di fondi INTERREG transcantonali nonché di un ufficio di coordinamento intercantonale che verrebbe incaricato dell'esecuzione.

7098

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

705.3600.305

INTERREG II, Misure fiancheggiatrici

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali: Settore di compiti:

idem 705.3600.304 ­

Importi

Altri settori dell'economia pubblica ­ Industria, artigianato e commercio

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 0 282

Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione: Interesse della Confederazione: Ripartizione dei compiti e degli oneri: Organizzazione: Valutazione globale: Misure necessarie: Vedi valutazione della rubrica principale 705.3600.304

7099

705.3600.350

Informazione riguardante la piazza economica svizzera

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Istituzioni private risp. ditte di servizi ­ DF del 6 ottobre 1995 per il promovimento dell'informazione riguardante la piazza economica svizzera (RS 951.972), DF del 21 settembre 1995 che stanzia un credito quadro per il promovimento dell'informazione riguardante la piazza economica Svizzera (FF 1996 II 361) Altri settori dell'economia pubblica ­ Industria, artigianato e commercio 100 per cento

Importi in 1000 fr.

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

0 0 0 2 352

La Confederazione promuove l'informazione riguardante la piazza economica svizzera all'estero. Essa può adottare, da sola, insieme ai Cantoni o a terzi, misure aventi l'obiettivo di insediare nuove imprese nel nostro Paese.

Interesse della Confedera- Per rafforzare il suo pacchetto di misure nell'ambito del rinnozione: vamento economico, la Confederazione ha deciso di ideare uno strumento che promuova l'offerta. Essa intende in tal modo coordinare e ottimizzare il promovimento della piazza economica a livello svizzero. L'obiettivo è l'insediamento di nuove imprese, la creazione di nuovi posti di lavoro e la crescita economica.

Ripartizione dei compiti e La Confederazione intende realizzare un vasto impatto con quedegli oneri: sto promovimento della piazza economica condotto centralmente, mantenendo a questo scopo un ufficio centrale d'informazione e di contatto.

Organizzazione: Per il finanziamento delle misure il Parlamento ha approvato in favore dell'informazione sulla piazza economica un credito quadro decennale massimo di 24 milioni di franchi. La Confederazione può in questo modo editare pubblicazioni, partecipare a fiere e seminari, svolgere manifestazioni informative proprie, fare pubblicità diretta e mettere a disposizione informazioni in favore di singole aziende. L'esecuzione dovrebbe venir assicurata attraverso istituzioni già esistenti che rappresentano gli interessi svizzeri all'estero. Possono inoltre essere impiegati partner esterni.

Valutazione globale: Per diverse ragioni soprattutto organizzative l'UFSEL ha incaricato degli specialisti esterni per propagandare la piazza economica svizzera. Questi incaricati ricevono un'indennità sulla base di un accordo contrattuale.

Misure necessarie: Esaminare se occorre trasferire questo sussidio nella rubrica del gruppo 31. Esaminare inoltre l'efficacia dell'impegno della Confederazione.

7100

705.3600.351

Programma d'informazione internazionale per PMI

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Istituzioni private come l'Ufficio svizzero per l'espansione commerciale EURO Info Centres (EIC) DF del 6 ottobre 1995 sulla partecipazione a programmi internazionali d'informazione, mediazione e consulenza in favore delle piccole e medie imprese [RS 951.971]. DF del 6 ottobre 1995 che stanzia un credito quadro (FF 1996 II 361).

Altri settori dell'economia pubblica ­ Industria, artigianato e commercio Preventivo

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 0 1 376

Breve descrizione:

La Confederazione può partecipare a programmi internazionali, in particolare europei, tesi a promuovere l'informazione, la mediazione e la consulenza in favore delle piccole e medie imprese (PMI) o incaricare le rispettive organizzazioni a partecipare a tali programmi. Un programma importante è quello dell'Euro Info Centres (EIC).

Interesse La presentazione comune sul mercato internazionale è di grande della Confederazione: importanza. Non ogni branca è in grado di procurarsi le risorse necessarie. Alla Confederazione spetta pertanto un importante compito di coordinazione, non da ultimo in vista di un impiego ottimale dei mezzi disponibili.

Ripartizione dei compiti La Confederazione svolge un compito di politica estera.

e degli oneri: Organizzazione: Per le prestazioni e i contributi della Confederazione per la partecipazione a programmi internazionali d'informazione, mediazione e consulenza, il Parlamento ha approvato un credito quadro decennale di 10 milioni di franchi.

Valutazione globale: l'Ufficio svizzero per l'espansione commerciale, l'economia e quindi anche la Confederazione approfittano delle sinergie dovute alla partecipazione a programmi internazionali. Inoltre questa partecipazione è importante anche dal punto di vista della politica d'integrazione.

Misure necessarie: Esame dell'efficacia, eventualmente anche dell'organizzazione in base a un accordo di prestazione.

7101

705.3600.402

Organizzazione mondiale del turismo

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Organizzazione mondiale del turismo (OMT) ­ DF del 18 dicembre 1975 concernente gli statuti dell'Organizzazione mondiale del turismo (OMT) del 1970 (RS 0.192.099.352) Altri settori dell'economia pubblica ­ Turismo Preventivo. Quota secondo una chiave dei costi

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali: Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione: Interesse della Confederazione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

293 284 365 330

Quota per il finanziamento di azioni comuni.

Partecipazione all'organizzazione dello sviluppo turistico mondiale. Promozione dello sviluppo turistico mediante trasferimento di know how ai Paesi in sviluppo.

Ripartizione dei compiti Compito della Confederazione di politica estera e turistica.

e degli oneri: Organizzazione: Contributo annuo alle spese al preventivo globale. Circa il 3 per cento del PIL/entrate provenienti dal turismo.

Valutazione globale: Piattaforma di politica del turismo riconosciuta, dove la Svizzera occupa come ottavo maggiore Paese turistico del mondo un posto importante e costruttivo.

Misure necessarie: Nessuna.

7102

705.3600.601

Indennità versate agli istituti d'impiego

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Istituti d'impiego operanti nel settore dell'ambiente ­ Legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo (LSC; RS 824.0), art.

47 Ordinanza dell'11 settembre 1996 sul servizio civile (OSC) [RS 824.01], art. 97 Previdenza sociale ­ Assistenza Fino a concorrenza dell'importo delle spese causate al progetto per la partecipazione di persone in servizio ma al massimo alla metà dei costi del progetto considerato.

Importi in 1000 fr.

1985 1990 1995 1997

0 0 0 0

Breve descrizione:

Sostegno a progetti che servono alla protezione dell'ambiente e della natura o alla conservazione del paesaggio, la cui realizzazione riveste un interesse particolare, ma che potrebbe essere compromessa dal fatto che l'istituto d'impiego non può assicurarne il finanziamento completo.

Interesse La protezione dell'ambiente costituisce uno dei settori impordella Confederazione: tanti ai quali le persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile possono essere destinate. Le basi naturali della vita possono essere salvaguardate, mantenute o migliorate soltanto con l'intervento di istituzioni pubbliche o di organizzazioni a scopo non lucrativo.

Ripartizione dei compiti I Cantoni non versano alcun contributo.

e degli oneri: Organizzazione: L'istituto d'impiego presenta una domanda all'organo d'esecuzione. La domanda comprende una descrizione del progetto, un preventivo, la dimostrazione che sono state adottate tutte le misure sopportabili per diminuire i costi, nonché un piano finanziario che informi sulle altre possibilità di finanziamento e sui i bisogni finanziari che devono ancora essere coperti.

L'istituto d'impiego allestisce regolarmente un rapporto all'intenzione dell'organo d'esecuzione sull'utilizzazione dei mezzi e sullo svolgimento dei progetti sostenuti.

La Confederazione ha iniziato a versare aiuti finanziari soltanto a partire dal 1° gennaio 1998.

Valutazione globale: Il sistema attuato è stato concepito allo scopo di occupare persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile nel settore dell'ambiente. Ciò risponde al desiderio di destinare in larga misura le persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile a lavori in rapporto con la protezione dell'ambiente. Gli istituti d'impiego operanti nel settore dell'ambiente sono solo delle piccole organizzazioni nelle quali gli impiegati lavorano spesso sulla base del volontariato. Queste organizzazioni con uno scopo ideale vivono praticamente soltanto dei contributi dei loro membri e dei doni fatti a loro. Senza un sostegno finanziario, la realizzazione di progetti si rivelerebbe difficile.

Misure necessarie: Nessuna.

7103

705.3600.602

Corsi d'introduzione del servizio civile

Indennità Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Organizzatori di corsi, istituti d'impiego ­ Legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo (LSC) (RS 824.0), art. 37 Ordinanza dell'11 settembre 1996 sul servizio civile (OSC) [RS 824.01], art. 79 e 82 Previdenza sociale ­ Assistenza Al massimo la metà delle spese d'istruzione fino a concorrenza di 750 franchi per partecipante.

Importi in 1000 fr.

Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

0 0 634 10

Partecipazione alle spese occasionate dai corsi d'introduzione che si svolgono presso gli istituti d'impiego o terzi (non concerne i corsi centralizzati organizzati dalla Confederazione).

Interesse Grazie ai corsi d'introduzione, le persone soggette all'obbligo di della Confederazione: prestare servizio di protezione civile ricevono una formazione di base necessaria alla loro assunzione. In questo modo la loro motivazione si rinforza e la qualità della loro assunzione migliora dall'inizio della loro attività in seno ai centri d'impiego.

Ripartizione dei compiti L'esecuzione del servizio civile incombe alla Confederazione. I e degli oneri: Cantoni non versano sussidi.

Organizzazione: L'istituto d'impiego stesso sopporta di regola le spese occasionate dai corsi d'introduzione necessari per le persone che vi svolgono il servizio civile. Tuttavia, è previsto che la Confederazione si assuma tutt'al più la metà delle spese occasionate dai corsi d'introduzione quando l'istituto stesso non è in grado di trasmettere le conoscenze materiali necessarie e se mancano i soldi per assumere un professionista.

Valutazione globale: L'aggiornamento delle persone entranti in servizio riveste un'importanza del tutto particolare, in quanto mira a dare informazioni in maniera tale da permettere loro di iniziare la nuova attività senza mettere in pericolo gli altri. L'aggiornamento dipende dai bisogni dell'istituto d'impiego rispetto all'attività specifica nella quale la persona sarà assunta. Se di regola l'istituto stesso sopporta le spese occasionate dall'aggiornamento necessario, essendo ciò nel suo stesso interesse, è importante che la Confederazione si assuma una parte delle spese dell'aggiornamento assicurato da terzi, nella misura in cui il ricorso ai terzi provoca spese particolari o se l'introduzione richiede un'infrastruttura speciale o conoscenze particolari. Questo sostegno federale permette di evitare che l'istituto d'impiego rinunci all'assunzione di persone per questioni di costo.

La legge sul servizio civile sostitutivo è entrata in vigore il 1° ottobre 1996. Le esperienze realizzate fino a oggi non sono sufficienti allo stadio attuale per riesaminare il sistema attuato.

Misure necessarie: Nessuna.

7104

705.3600.603

Rimborso di prestazioni finanziarie nei casi di rigore

Indennità Prestito

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Cantoni ­ Legge federale del 6 ottobre 1995 sul servizio civile sostitutivo (LSC; RS 824.0), art. 26 Ordinanza dell'11 settembre 1996 sul servizio civile (OSC) [RS 824.01], art. 60 Legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (LAS) [RS 851.1] Previdenza sociale ­ Assistenza Totalità delle spese d'assistenza occasionate durante un periodo d'impiego o durante al massimo i tre mesi seguenti.

Importi

Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 25 0

Breve descrizione:

Sostenere finanziariamente le persone soggette all'obbligo di prestare servizio di protezione civile e che, a causa dello svolgimento del loro servizio, si trovano in una situazione finanziaria difficile e non possono più provvedere ai loro bisogni vitali.

Interesse Assicurare la buona esecuzione del servizio civile, garantendo della Confederazione: un minimo vitale alla persona che si trova nel bisogno e che svolge il suo servizio civile.

Ripartizione dei compiti La Confederazione si assume le spese d'assistenza, mentre le e degli oneri: spese amministrative sono a carico dei Cantoni.

Organizzazione: L'assistenza sociale è assicurata dall'intermediario delle autorità locali responsabili dell'assistenza pubblica, di regola di quelle del luogo di domicilio. La Confederazione rimborsa le spese d'assistenza. Tuttavia, l'assunzione delle spese da parte della Confederazione è limitata nel tempo e vale solo per le prestazioni già pagate. L'organo d'esecuzione si assume il controllo. La persona assistita deve rimborsare questi importi alla Confederazione non appena non ha più bisogno d'aiuto e se ha un reddito decente per sé e la sua famiglia.

Valutazione globale: Il sussidio federale raggiunge il suo obiettivo. Visto che la Confederazione prescrive l'obbligo di servire, un sostegno alle persone che conoscono difficoltà finanziarie legate allo svolgimento del loro servizio civile è appropriato. Questo sistema che si appoggia d'altronde sulle infrastrutture cantonali e comunali esistenti, è neutrale dal punto di vista finanziario, poiché le persone assistite devono in seguito rimborsare gli aiuti accordati.

Misure necessarie: Nessuna.

7105

705.4200.201

Prestito assicurazione contro la disoccupazione (AD)

Altro genere di contributo Prestito

Beneficiario principale:

Fondo di compensazione dell'assicurazione contro la disoccupazione (fondo AD) Beneficiari delle prestazioni AD: ­ disoccupati e ditte che ricevono indennità per intemperie o per lavoro ridotto ­ Offerenti di misure relative al mercato del lavoro Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI; RS 837.0), art. 90 cpv. 5 Previdenza sociale ­ altre assicurazioni sociali 50 per cento del disavanzo

Importi

Beneficiario secondario:

Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 0 1 950 000

Se il conto dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD) si chiude con un disavanzo, sia la Confederazione, sia i Cantoni concedono per il suo finanziamento prestiti (entrambi al 50% e fruttiferi d'interessi) al fine di assicurare la solvibilità dell'AD.

Le prestazioni versate dall'AD sono le seguenti (1997, in milioni): ­ indennità di disoccupazione (incl. salari per programmi occupazionali) 5'970 ­ contributi a datori di lavoro (indennità per intemperie, per lavoro ridotto e per insolvenza) 265 ­ misure relative al mercato del lavoro e costi amministrativi (incl. URC, LAM) 1'353 ­ costi d'interesse 148 ­ diversi 282 Interesse L'assicurazione contro la disoccupazione presenta come nesdella Confederazione: sun'altra assicurazione sociale forti uscite quando la situazione congiunturale è tesa. In questa situazione si riducono anche le entrate provenienti dalle quote salariali, poiché la massa salariale diminuisce. Pertanto, una riduzione delle prestazioni o un forte rialzo delle quote salariali favorisce il calo della domanda del consumo e non permette un rapido miglioramento della situazione economica tesa. Affinché l'assicurazione possa assolvere le sue funzioni anche in situazioni economiche difficili, l'ente pubblico (Confederazione e Cantoni) concede prestiti per l'ammontare del disavanzo.

Ripartizione dei compiti L'assicurazione contro la disoccupazione viene finanziata in e degli oneri primo luogo mediante percentuali salariali. La legge prevede fino al due per cento del salario. Per l'ammortamento dei debiti a tempo determinato la parte prelevata sul salario è fissata al tre per cento fino a due volte e mezzo del guadagno assicurato.

Nell'ambito del programma di stabilizzazione 1998 è previsto che la parte di salario prelevata sia mantenuta al tre per cento e che venga aumentato il tetto contributivo di un secondo punto percentuale del salario fino alla fine del 2003. La Confederazione versa inoltre in circostanze eccezionali un contributo a fondo perso del 5 per cento delle uscite dell'assicurazione (v. rubrica 705.3600.204).

7106

705.4200.201

4.

Organizzazione:

5.

Valutazione globale:

6.

Misure necessarie:

Prestito assicurazione contro la disoccupazione (AD)

Altro genere di contributo Prestito

Se il conto dell'AD chiude però con un disavanzo, sia la Confederazione sia i Cantoni concedono in egual misura all'assicurazione prestiti fruttiferi per un ammontare pari alla metà del disavanzo.

I prestiti vengono concessi dalla Confederazione in quote da 100 milioni a seconda del bisogno dell'assicurazione contro la disoccupazione.

In linea di principio la concessione di prestiti all'assicurazione contro la disoccupazione è uno strumento anticiclico di politica economica. Se la situazione del mercato del lavoro è cattiva e l'onere dell'assicurazione grande, con la concessione dei prestiti l'ente pubblico impedisce l'ulteriore aumento dei contributi salariali o che l'assicurazione debba contrarre mezzi finanziari sul mercato dei capitali a condizioni svantaggiose. Lo strumento della concessione dei prestiti presuppone che l'assicurazione sia in grado di saldare i debiti in caso di miglioramento del mercato del lavoro. I mutamenti della situazione del mercato del lavoro e l'avvicinamento del numero di disoccupati nel contesto internazionale rendono più difficile il raggiungimento dell'obiettivo con i meccanismi di finanziamento ordinari dell'AD.

Il programma di stabilizzazione 1998 prevede pertanto di estendere le misure di finanziamento straordinarie, mantenendole fino al più tardi alla fine del 2003, ciò che permette di saldare parzialmente i debiti maturati fino a oggi. Dopo la soppressione del finanziamento straordinario si rendono però necessarie misure che siano in grado di mantenere l'equilibrio finanziario a lungo termine, ossia anche nelle fasi intermedie con una forte disoccupazione.

Il finanziamento a medio termine dell'assicurazione contro la disoccupazione è garantito dalle misure previste dal programma di stabilizzazione 1998: estensione e continuazione delle misure straordinarie fino alla fine del 2003, prime correzioni di prestazione.

Per poter tornare, dopo la soppressione delle misure straordinarie, a un sistema ordinario, in cui uscite ed entrate siano in equilibrio, è necessario procedere rapidamente a un'ampia revisione della LADI. Il pertinente messaggio dovrebbe essere posto in consultazione nell'estate del 2000.

7107

705.4600.301

Aiuto agli investimenti nelle regioni montane

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Fondo per l'aiuto agli investimenti nelle regioni montane Regioni, Comuni, enti di diritto pubblico e privato, privati Legge federale del 28 giugno 1974 sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane (RS 901.1), DF del 3 ottobre 1991 concernente nuovi conferimenti al Fondo d'aiuto agli investimenti nelle regioni montane (FF 1991 IV 196) Ambiente e pianificazione del territorio ­ Pianificazione del territorio Concessione di prestiti senza interesse o a interesse agevolato fino al 25 per cento dei costi globali

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

2.

3.

4.

5.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

20 150 56 000 49 650 48 000

La Confederazione concede un aiuto agli investimenti per progetti infrastrutturali e l'acquisto di terreni per scopi industriali e commerciali. L'aiuto agli investimenti consiste nella concessione, mediazione o fideiussione di prestiti a interesse agevolato nonché all'occorrenza nell'assumersi i costi d'interesse di Comuni, enti di diritto pubblico e per determinati progetti anche di privati. La Confederazione alimenta tramite crediti di pagamento annui un fondo per l'aiuto agli investimenti, che nell'anno 2005 sarà già dotato di 1,6 miliardi di franchi. I rimborsi vengono accreditati al fondo e possono d'altro canto essere utilizzati per prestiti. Presupposti per l'aiuto sono l'esistenza di un ente promotore di sviluppo regionale e di un programma regionale di sviluppo.

Interesse Miglioramento delle condizioni esistenziali nelle regioni mondella Confederazione: tane. L'aiuto agli investimenti dovrebbe permettere di riequilibrare le condizioni esistenziali fra regioni economicamente deboli e forti.

Ripartizione dei compiti I Cantoni e all'occorrenza i beneficiari dei sussidi devono fornie degli oneri: re una prestazione equivalente a quella della Confederazione.

Organizzazione: L'aiuto agli investimenti viene concesso su richiesta dei Cantoni mediante un contratto pubblico. Fino alla fine del 1997 sono stati cofinanziati in questo modo circa 6'300 progetti. La somma dei prestiti e dei crediti cofinanziati con i contributi sui costi d'interesse ammonta a circa 2,2 miliardi e i costi globali di questi progetti ammontano a circa 15 miliardi. Le Camere federali hanno deciso il 21 marzo 1997 (entrata in vigore: 1° gennaio 1998) per un riorientamento della politica regionale.

Gli apporti nel fondo per l'aiuto agli investimenti si basano sul decreto federale del 3 ottobre 1991 (limite di spesa) e dovrebbero giungere a scadenza nell'anno 2005 (dotazione del fondo: 1,6 miliardi).

Valutazione globale: I contributi federali per progetti infrastrutturali contribuiscono nel complesso al raggiungimento degli obiettivi della LIM. Gli obiettivi perseguiti con la legge sull'aiuto agli investimenti adottata nel 1974 non hanno tuttavia potuto essere raggiunti nella maniera desiderata. Ciò era, insieme alle debolezze specifiche alla legge e a quelle d'ordine economico-amministrativo (ad es. incentivi troppo deboli, esecuzione complicata) una ragione essenziale per la revisione eseguita nel 1997.

7108

705.4600.301

Aiuto agli investimenti nelle regioni montane

6.

Con la revisione della legge sull'aiuto agli investimenti approvata il 21 marzo 1997 sono state eliminate anche le principali lacune della vecchia LIM. I principali propositi sono i seguenti: rafforzamento della funzione di incentivazione con la costituzione di priorità e prestiti forfetari, semplificazione dell'esecuzione, sostegno di singoli progetti e programmi infrastrutturali, rafforzamento delle regioni.

Dopo che il decreto federale del 3 ottobre 1991 per altri apporti nel fondo per l'aiuto agli investimenti nelle regioni montane sarà giunto a scadenza (2005), occorrerà procedere a una valutazione ed esaminare la politica futura (come ulteriori apporti nel fondo per l'aiuto agli investimenti).

Misure necessarie:

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

7109

707.3600.005 dal 1999: 708.3602.101

Centro internazionale di studi agricoli (CIEA)

Aiuto finanziario Copertura del disavanzo

Beneficiario principale:

Centro internazionale di studi agricoli (CIEA) ­ DCF del 12 giugno 1973 Formazione e ricerca fondamentale - Formazione professionale Copertura del disavanzo

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali: Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 0 0

Il CIEA è un centro internazionale di studi agricoli. Ha la sua sede a Berna. Della direzione del CIEA è incaricata su base mandataria la Schweiz. Ingenieurschule für Landwirtschaft a Zollikofen. Il CIEA effettua seminari per il perfezionamento degli insegnanti nell'agricoltura. L'UFAG e la DSC finanziano insieme i costi d'esercizio annui del CIEA.

Nell'ambito di questa rubrica la Confederazione concede unicamente una garanzia del disavanzo, se risulta un'eccedenza di uscite con l'attività del CIEA. L'ultima volta sono stati pagati nel 1994 circa 10'000 franchi.

Interesse Formazione e perfezionamento di insegnanti agricoli, scambio della Confederazione: d'esperienze internazionale.

Ripartizione dei compiti La Confederazione si assume la copertura di deficit non prevee degli oneri: dibili. Ogni 2 anni nel preventivo della Confederazione viene inserito un importo di 30'000 franchi.

Organizzazione: Garanzia del disavanzo, carattere di sussidio minimo.

Valutazione globale: L'attività del centro internazionale di studi agricoli è estremamente preziosa in virtù dello scambio internazionale d'esperienze e della cooperazione allo sviluppo.

Il finanziamento è internamente garantito dal preventivo ordinario dell'UFAG e della DSC nonché dai contributi dei rispettivi partecipanti al seminario. La tenuta di una speciale rubrica per la copertura dei deficit è inadeguata. I costi devono potere essere integralmente coperti dai crediti di pagamento approvati.

Misure necessarie: Soppressione di questa rubrica e integrazione nelle spese di materiale dell'ufficio preposto.

7110

707.3600.006 dal 1999: 720.3600.007

Servizio d'ispezione e consulenza per l'economia lattiera

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Servizi cantonali e supracantonali d'ispezione e consulenza per l'economia lattiera ­ Decreto sull'economia lattiera 1988 del 16 dicembre 1988 (RS 916.350.1), art. 18 Ordinanza del 18 ottobre 1995 sull'assicurazione della qualità nell'economia lattiera (Or-AQEL) [RS 916.351.0] Ordinanza del 24 gennaio 1996 concernente il controllo di qualità e il pagamento secondo la qualità del latte commerciale (OCPQ) [RS 916.351.2] Ordinanza del DFEP del 26 giugno 1996 concernente l'assicurazione della qualità e il controllo di qualità nell'economia lattiera (RS 916.351.21) Agricoltura e alimentazione ­ Ricerca e consulenza Tra il 20 per cento e il 50 per cento

Importi in 1000 fr.

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

1985 1990 1995 1997

4 715 5 400 5 427 5 029

Breve descrizione:

Con il contributo federale si sostiene l'ispezione dell'assicurazione della qualità nelle aziende di produzione e trasformazione del latte e si promuove il regolare controllo del latte commerciale secondo criteri qualitativi. Inoltre si prestano anche contributi per l'attività di consulenza. Promotori dei SICEL sono i Cantoni e le organizzazioni regionali dell'economia lattiera. La Confederazione partecipa con circa un terzo dei costi.

Interesse Assicurare le possibilità d'esportazione tramite la promozione e della Confederazione: la salvaguardia di un'elevata qualità del latte e dei latticini.

Contributo al reddito agricolo Ripartizione dei compiti I SICEL sono attivi a livello cantonale e supracantonale. La e degli oneri: Confederazione si assume una parte dei costi globali per l'assicurazione della qualità. I costi restanti sono assunti dai Cantoni e dai diretti interessati.

Organizzazione: La rubrica è regolata da un credito di pagamento annuo.

L'impiego di fondi avviene in modo funzionale. I Cantoni e i diretti interessati contribuiscono in modo adeguato all'assicurazione e al controllo della qualità. I contributi federali vengono fissati forfetariamente.

Valutazione globale: Il Servizio d'ispezione e consulenza per l'economia lattiera sostenuto dalla Confederazione ha contribuito all'assicurazione della qualità e al controllo della qualità nell'economia lattiera.

Nell'ambito della nuova legge sull'agricoltura dal 1° gennaio 1999 le attività dei SICEL verranno di principio proseguite: ispezione delle aziende, controllo della qualità del latte commerciale e consulenza. I costi dovrebbero tendenzialmente diminuire in corrispondenza delle modifiche strutturali (meno aziende di produzione e trasformazione).

Misure necessarie: L'assegnazione dei compiti e delle competenze viene esaminata nell'ambito del progetto `Nuova perequazione finanziaria'.

7111

707.3600.011 dal 1999: 708.3603.101

Misure inerenti alla frutticoltura

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Centrali cantonali per la frutticoltura, fino al 1996 Centrale svizzera per la frutticoltura, Istituto di ricerca dell'agricoltura biologica (IRAB) ­ Legge sull'alcool del 21 giugno 1932, art.

24, art. 24quater cpv. 2 (RS 680) Agricoltura e alimentazione ­ Miglioramento delle basi di produzione Caso per caso

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali: Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 0 576

Il contributo federale intende adattare la produzione di frutta alle possibilità di smercio, promuovere la qualità e la produzione ecologica nonché rendere possibile il rilevamento dei dati statistici necessari. In considerazione della nuova legge sull'agricoltura si sussidia ormai soltanto ancora il rilevamento dei dati statistici di base.

Interesse Promozione della frutta da tavola mediante consulenza e formadella Confederazione: zione, rilevamento dei dati statistici di base necessari all'attuazione della politica agricola.

Ripartizione dei compiti La Confederazione indennizza soltanto una parte dei costi, il e degli oneri: resto è sopportato dai Cantoni.

Organizzazione: Le uscite di questa rubrica sono inserite nel conto finanziario della Confederazione solo dal 1997, poiché in quell'anno la parte agricola della Regia federale degli alcool era stata integrata nell'Ufficio federale dell'agricoltura. Prima le uscite per le misure inerenti alla frutticoltura facevano parte del conto dell'alcool.

Dal 1997 vien versato un contributo forfetario ai Cantoni, che dal 1998 viene ridotto in tappe successive. Le uscite vengono regolate da un credito di pagamento che dev'essere approvato ogni anno dal Parlamento.

Valutazione globale: Le misure inerenti alla frutticoltura sono necessarie, si limitano però, nell'ambito della nuova legge sull'agricoltura, alla concessione di contributi per il rilevamento dei dati statistici di base. Occorre esaminare se questo compito non debba essere svolto piuttosto dall'Ufficio federale di statistica.

Misure necessarie: Esaminare se il rilevamento dei dati statistici di base debba essere svolto piuttosto dall'Ufficio federale di statistica.

7112

707.3600.101 dal 1999: 708.3601.211

Utilizzazione del burro

Aiuto finanziario Copertura del disavanzo

Beneficiario principale:

Ufficio centrale svizzero per l'approvvigionamento del burro (Butyra) Agricoltori, produttori di latte e fornitori di panna Legge sull'agricoltura del 3 ottobre 1951 (RS 910.1) Decreto sull'economia lattiera 1988 del 16 dicembre 1988 [RS 916.350.1] O del 31 maggio 1995 concernente i prezzi di cessione e le indennità calmieristiche per il burro [RS 916.357.3] Agricoltura e alimentazione ­ Garanzia dei prezzi e dello smercio Copertura del disavanzo

Importi in 1000 fr.

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

1985 1990 1995 1997

264 434 363 481 427 686 313 212

Breve descrizione:

In Svizzera vengono prodotti annualmente circa 3 milioni di tonnellate di latte con un prezzo del latte garantito dal Consiglio federale (1997/98: 87 cts. per kg di latte). Circa la metà del latte viene trasformato in formaggio. Il 35 per cento va alle latterie e all'industria alimentare, che fabbricano la panna e i latticini freschi. L'11 per cento del latte viene trasformato in burro, il restante 4 per cento viene venduto come latte in polvere.

Il contributo federale finanzia i costi non coperti della Butyra, risultanti dall'utilizzazione del burro.

Interesse Promozione dello smercio del burro, sostegno del prezzo del della Confederazione: latte, salvaguardia del reddito agricolo.

Ripartizione dei compiti Compito della Confederazione; finanziamento esclusivo da e degli oneri: parte della Confederazione.

Organizzazione: La fabbricazione di burro ha una spiccata funzione regolatrice.

Essa assorbe quei quantitativi di latte nonché la panna restante dei caseifici che non possono essere utilizzati per priorità più favorevoli (latte fresco, formaggio). Al centro dell'utilizzazione del burro vi è la Butyra, una cooperativa di diritto pubblico. La Butyra deve disciplinare l'importazione di burro nonché prendere in consegna e trasformare il burro a prezzi fissi.

La Confederazione finanzia il deficit della Butyra. La rubrica viene regolata da un credito di pagamento annuo.

Valutazione globale: Nel mercato svizzero uno smercio del burro che copra i costi di produzione non è possibile, per cui alla Confederazione risultano costi di utilizzazione elevati. I sussidi federali hanno contribuito però a mantenere il reddito agricolo nel vecchio sistema.

Il 1° maggio 1999 entra in vigore il disciplinamento del mercato lattiero nell'ambito della nuova legge sull'agricoltura (AP 2002). Con il nuovo ordinamento la garanzia dei prezzi e dello smercio per i produttori di latte è abolita, il prezzo di base garantito del latte è soppresso e sostituito da un prezzo d'obiettivo, la Butyra è sciolta. Molti aiuti vengono gradualmente soppressi entro un periodo di cinque anni. Gli aiuti verranno versati in futuro per l'utilizzazione del burro e del latte magro.

Misure necessarie: Nessuna, poiché dapprima occorrerà raccogliere un minimo di esperienze nell'ambito dell'attuazione della nuova legge sull'agricoltura.

7113

707.3600.162 dal 1999: 708.3602.241

Utilizzazione del raccolto dei semi oleosi

Aiuto finanziario Copertura del disavanzo

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Fabbriche oleifere ­ Legge federale del 3 ottobre 1951 sul promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale (RS 910.1), art. 20 e 120 Ordinanza sui semi oleosi del 24 maggio 1995 (RS 916.115.11) Agricoltura e alimentazione ­ Garanzia dei prezzi e dello smercio Copertura dei deficit

Importi

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

25 795 42 600 30 062 39 690

La coltivazione dei semi oleosi in Svizzera non può essere esercitata in modo da coprire i costi di produzione. I produttori ricevono pertanto per 21 000 ha di semi oleosi una garanzia dei prezzi per la presa in consegna da parte della Confederazione; la superficie della colza può ammontare al massimo a 16 000 ha.

La Confederazione fissa il prezzo al produttore, disciplina le condizioni della presa in consegna, la vendita dei prodotti della colza (frantumati di colza e olio commestibile), la distribuzione dei semi dai centri di raccolta alle fabbriche oleifere e si assume il deficit di fabbricazione delle fabbriche oleifere.

Interesse Approvvigionamento del Paese: grado minimo di autosufficiendella Confederazione: za con oli e grassi vegetali; senza contributi federali la coltivazione dei semi oleosi in Svizzera verrebbe abbandonata; possibilità di una produzione agricola diversificata; contributo al reddito agricolo.

Ripartizione dei compiti Compito della Confederazione, finanziamento esclusivo da e degli oneri: parte della Confederazione.

Organizzazione: I semi oleosi per l'estrazione di olio commestibile in Svizzera vengono presi in consegna e trasformati su mandato della Confederazione da tre fabbriche oleifere (Lipton-Sais, Florin AG e SABO Oleificio). La perdita di trasformazione è finanziata con le quote doganali a destinazione vincolata risp. con i mezzi federali in generale (copertura del disavanzo). La rubrica viene regolata da un credito di pagamento annuo.

Valutazione globale: I semi oleosi vengono coltivati sia per considerazioni di politica di sicurezza allo scopo di diminuire la dipendenza dall'estero per gli oli e i grassi vegetali, sia perché questi prodotti migliorano le possibilità di rotazione delle colture. Senza contributi federali una trasformazione dell'olio indigena non sarebbe stata possibile; d'altra parte alle fabbriche oleifere mancavano sufficienti incentivi per abbassare i costi.

Nell'ambito della PA 2002 verrà introdotto un contributo per superficie per semi oleosi. I produttori ricevono un'indennità forfetaria per la coltivazione su una superficie determinata. I costi della presa in consegna, di trasporto, di deposito e di trasformazione non vengono più assunti dalla Confederazione.

Esiste un incentivo economico a ridurre questi costi.

Per l'impiego delle
capacità di trasformazione le fabbriche oleifere dovrebbero poter continuare a importare semi oleosi a dazi privilegiati. Inoltre alle fabbriche con procedura di pressatura viene pagata una compensazione per il rendimento inferiore.

Dal 2000 le uscite verranno regolate da un credito di pagamento.

7114

707.3600.162 dal 1999: 708.3602.241

Utilizzazione del raccolto dei semi oleosi

6.

Nessuna, poiché dapprima occorrerà raccogliere un minimo di esperienze nell'ambito dell'attuazione della nuova legge sull'agricoltura.

Misure necessarie:

Aiuto finanziario Copertura del disavanzo

7115

707.3600.164 dal 1999: 708.3601.241

Trasformazione di barbabietole da zucchero

Aiuto finanziario Copertura del disavanzo

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Fondo di compensazione zucchero Zuccherifici Aarberg e Frauenfeld DF del 23 giugno 1989 sull'economia zuccheriera indigena [RS 916.114.1] O del 25 settembre 1989 sull'economia zuccheriera indigena [RS 916.114.11] Agricoltura e alimentazione ­ Garanzia dei prezzi e dello smercio Copertura del disavanzo

Importi in 1000 fr.

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

22 879 20 500 16 500 22 008

La produzione di zucchero in Svizzera non può essere esercitata in modo da coprire i costi di produzione. Da una parte il prezzo della barbabietola viene fissato in relazione con le altre colture, dall'altra lo zucchero viene venduto alle condizioni d'importazione. In Svizzera lo zucchero viene fabbricato dai zuccherifici di Aarberg e Frauenfeld. II deficit che ne risulta viene coperto dalla Confederazione con contributi annui.

Interesse Salvaguardia dell'approvvigionamento del Paese con zucchero, della Confederazione: possibilità di una produzione agricola diversificata, mantenimento della disponibilità di produzione e della capacità di trasformazione, contributo al reddito agricolo.

Ripartizione dei compiti Compito della Confederazione, finanziamento esclusivo da e degli oneri: parte della Confederazione.

Organizzazione: Il conteggio annuo del deficit viene effettuato tramite il fondo di compensazione zucchero. Con esso viene pagato il deficit degli zuccherifici. Le entrate del fondo di compensazione provengono dalle tariffe doganali a destinazione vincolata (dopo deduzione dei rimborsi d'esportazione) e dalle entrate per interessi. Il restante saldo negativo del fondo di compensazione viene assunto dalla Confederazione. La rubrica viene regolata da un credito di pagamento annuo.

Valutazione globale: Senza contributi federali la produzione svizzera di zucchero non sarebbe possibile. Pertanto nell'ambito della PA 2002 si dovrebbe permettere di continuare la coltivazione di barbabietole e la produzione di zucchero.

Con la nuova legge sull'agricoltura si passerà a un mandato di trasformazione valido a partire dal 1° ottobre 1999 agli zuccherifici di Aarberg e Frauenfeld AG (ZAF) con un'indennità per la produzione di un quantitativo definito di zucchero. L'importo forfetario viene fissato in anticipo per quattro anni (2000-2003: 45 milioni annui). Il sistema finora in vigore della copertura delle differenze negative viene abbandonato.

L'indennità forfetaria vale per la produzione di un quantitativo definito di zucchero. In questo modo si accresce l'efficienza economica di tutti i partecipanti.

Dal 2000 le uscite costituiranno parte integrante del limite di spesa «produzione e smercio».

Misure necessarie: Nessuna, poiché dapprima occorrerà raccogliere un minimo di esperienze nell'ambito dell'attuazione della nuova legge sull'agricoltura.

7116

707.3600.166 dal 1999: 708.3600.240

Misure di orientamento nella produzione vegetale

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali: Settore di compiti: Tasso di sussidio:

Cantoni Agricoltori Legge federale del 3 ottobre 1951 sul promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale (RS 910.1), art. 20a (modifica del 21 giugno 1991 [RU 1991 2611]) O del 2 dicembre 1991 concernente l'orientamento della produzione vegetale e lo sfruttamento estensivo [RS 910.17] Agricoltura e alimentazione ­ Pagamenti diretti e misure sociali Caso per caso: contributo per superficie e premi di coltivazione

Importi in 1000 fr.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1985 1990 1995 1997

0 0 125 259 129 360

Breve descrizione:

Per stabilizzare la produzione di cereali, la Confederazione concede contributi alla campicoltura, per la cessazione di superfici coltive (maggese verde, superfici di compensazione ecologica), per le materie prime rinnovabili, per l'utilizzazione estensiva di superfici agricole (rinuncia alle materie chimiche) e come compensazione per lo svantaggio legato al luogo.

I contributi vengono concessi per ettaro e anno.

Interesse L'aumento della produzione di cereali panificabili e da foraggio della Confederazione: ha causato negli anni Ottanta una continua crescita del grado di autosufficienza. L'orientamento della produzione vegetale dovrebbe permettere di stabilizzare la produzione di cereali nonché di promuovere una campicoltura maggiormente conforme al territorio e meno intensiva.

Ripartizione dei compiti Compito della Confederazione; finanziamento esclusivo da e degli oneri: parte della Confederazione.

Organizzazione: Per ricevere contributi federali l'agricoltore deve annunciarsi per le misure mediante richiesta al Cantone. I contributi sono fissati per azienda. Controllo da parte del Cantone. Versamento dei contributi ai Cantoni, che ritrasferiscono i sussidi ai singoli agricoltori.

La rubrica viene regolata da un credito di pagamento annuo.

Valutazione globale: Gli obiettivi prefissi, in particolare la riduzione del quantitativo di cereali, sono in larga misura stati raggiunti. L'effetto delle misure di estensificazione e di cessazione della produzione vegetale sui quantitativi nell'anno di raccolta 1997 è stimato a 100'000-120'000 tonnellate.

Con l'entrata in vigore della nuova legge sull'agricoltura per il 1° gennaio 1999 le misure vengono per lo più continuate. Nella PA 2002 le esigenze di sfruttamento in armonia con la natura e rispettoso dell'ambiente diventa un presupposto di base per l'ottenimento di pagamenti diretti generali. I programmi estensivi vengono trasferiti nelle misure ecologiche.

Dal 2000 le uscite verranno regolate da un credito di pagamento.

Misure necessarie: Nessuna, poiché dapprima occorrerà raccogliere un minimo di esperienze nell'ambito dell'attuazione della nuova legge sull'agricoltura.

7117

707.3600.170 dal 1999: 708.3605.241

Promovimento dell'utilizzazione della frutta

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Aziende di trasformazione della frutta, ditte commerciali d'esportazione, aziende trasformatici di ciliege da conserva Produttori di frutta, fabbriche di sidro Legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate (Legge sull'alcool), art. 24 (RS 680) Agricoltura e alimentazione ­ Garanzia dei prezzi e dello smercio Costi di deposito e d'interesse in capitale, contributi all'esportazione

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali: Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 0 7 291

Lo smercio e l'utilizzazione della produzione di frutta indigena è promossa con diverse misure sostenute dalla Confederazione.

Le principali sono i contributi ai costi di deposito e d'interesse in capitale e i contributi all'esportazione.

Le uscite di questa rubrica sono inserite nel conto finanziario della Confederazione solo dal 1997, poiché in quell'anno la parte agricola della Regia federale degli alcool era stata integrata nell'UFAG. Prima del 1997 le uscite per il promovimento dell'utilizzazione della frutta erano parte integrante del conto dell'alcool e si aggiravano di regola intorno ai 20-40 milioni di franchi all'anno.

Interesse Salvaguardia dell'utilizzazione senza distillazione della frutta della Confederazione: (ragioni di politica sanitaria), contributo al reddito dei produttori di frutta.

Ripartizione dei compiti Compito della Confederazione, finanziamento esclusivo da e degli oneri: parte della Confederazione.

Organizzazione: Frutta da sidro (fino al raccolto 1998) Per la conservazione di determinate riserve le fabbriche di sidro ricevevano contributi ai costi di deposito e degli interessi di capitali. Se la quantità del raccolto delle mele da sidro superava il 160 per cento, queste venivano trasformate in concentrato per l'esportazione. A questo scopo venivano versati contributi ai costi di deposito e degli interessi di capitali nonché contributi all'esportazione. Le basi di calcolo delle quote erano il prezzo della frutta da sidro fissato fino al raccolto 1997 dal Consiglio federale nonché un conteggio neutrale del prezzo di costo per il concentrato del succo di frutti a granelli.

Innovazioni a partire dal: Raccolto 1998: i prezzi della frutta da sidro soggiacciono al libero mercato.

Raccolto 1999: se i quantitativi del raccolto lo permettono, è possibile creare sia per le mele da sidro sia per le pere da sidro una riserva di mercato dell'ammontare del 50 per cento al massimo rispetto all'approvvigionamento normale dell'azienda individuale.

Frutta a nocciolo.

Provvedimenti interni: se i trasporti quotidiani di ciliege e prugne superano il mercato interno, l'UFAG autorizza provvedimenti di sgravio del mercato. Il contributo copre i costi d'imballaggio, di trasporto e di disbrigo.

7118

707.3600.170 dal 1999: 708.3605.241

5.

Valutazione globale:

6.

Misure necessarie:

Promovimento dell'utilizzazione della frutta

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Provvedimenti d'esportazione: se l'approvvigionamento interno è garantito, ossia se tutti i canali di smercio sono completamente sfruttati, è possibile esportare. Il contributo per ciliegie fresche e trasformate si orienta sulla differenza tra il prezzo in Svizzera e all'estero. Si tratta di un contributo forfetario.

Senza contributi federali un'utilizzazione della frutta in modo da coprire i costi di produzione non sarebbe possibile. I contributi all'esportazione sono limitati dall'accordo OMC.

Con l'entrata in vigore della nuova legge sull'agricoltura il 1° gennaio 1999, l'aspetto di politica sanitaria perde la sua importanza in favore delle considerazioni di politica agraria.

Nell'ambito della PA 2002 si continua a versare contributi ai costi di deposito e degli interessi di capitali nonché contributi all'esportazione.

Alle organizzazioni coinvolte si dovrebbero fissare maggiormente obiettivi nell'ambito di un mandato di prestazione (agevolazioni amministrative).

Dal 2000 le uscite verranno regolate da un limite di spesa.

Allestimento di un mandato di prestazioni per le organizzazioni partecipanti.

7119

707.3600.171 dal 1999: 708.3603.241

Promovimento dell'utilizzazione delle patate

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Aziende d'essiccamento delle patate, commercianti di patate, detentori di animali da reddito, esportatori di derrate alimentari a base di patata, Commissione svizzera delle patate, Associazione svizzera dei produttori di semi Produttori di patate, produttori di patate da semina Legge sull'alcool del 21 giugno 1932 (RS 680); O del 28 dicembre 1956 concernente la produzione di patate da semina (RS 916.113.11); O dell'11 settembre 1974 concernente l'utilizzazione del raccolto delle patate (RS 916.113.31) Agricoltura e alimentazione ­ Garanzia dei prezzi e dello smercio Caso per caso

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 0 40 194

La coltivazione della patata è caratterizzata da elevate fluttuazioni del raccolto. Per impedire crolli dei prezzi, la Confederazione partecipa ai costi dell'utilizzazione non alcoolica dei quantitativi eccedenti. A questo scopo concede aiuti finanziari tesi al promovimento dello smercio di patate da tavola per l'uso di foraggi e la trasformazione in prodotti essiccati.

Le uscite di questa rubrica sono inserite nel conto finanziario della Confederazione solo dal 1997, poiché in quell'anno la parte agricola della Regia federale degli alcool era stata integrata nell'UFAG. Prima del 1997 le uscite per il promovimento dell'utilizzazione della patata erano parte integrante del conto dell'alcool e si aggiravano di regola tra i 10 e i 45 milioni all'anno.

Interesse Assicurare l'approvvigionamento del Paese con patate, mantedella Confederazione: nimento della disponibilità alla produzione e della competitività dell'industria svizzera della trasformazione delle patate.

Ripartizione dei compiti I produttori sono obbligati ad agevolare con misure di autosoe degli oneri: stegno l'utilizzazione autoportante di eventuali eccedenze di patate.

Organizzazione: La rubrica viene regolata da un credito di pagamento annuo. I sussidi vengono concessi nell'ambito dei crediti approvati.

I produttori possono consegnare per l'uso di foraggi freschi o per l'essiccamento in foraggi le patate non pregiate che non trovano impiego nel settore alimentare. I contributi fissi versati ai detentori di animali e alle aziende d'essiccamento permettono ai produttori di realizzare per queste patate un prezzo pari a oltre un terzo di quello valido per le patate da tavola.

Gli esportatori di prodotti ricevono un contributo fisso a compensazione delle differenze tra i prezzi in Svizzera e all'estero per le patate trasformate.

Per un quantitativo di patate da semina eliminato in autunno la Confederazione si assume il 100 per cento della perdita all'esportazione e il 70 per cento all'essiccamento.

La branca riceve un contributo forfetario del 50 per cento al massimo dei costi del promovimento dello smercio delle patate da tavola e dei prodotti trasformati.

7120

707.3600.171 dal 1999: 708.3603.241

Promovimento dell'utilizzazione delle patate

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

5.

Valutazione globale:

6.

Misure necessarie:

L'impiego di mezzi sembra raggiungere gli obiettivi. L'efficacia è riscontrabile, in quanto le patate eccedenti sono utilizzate senza distillazione, si evitano crolli di prezzi, le superfici di coltivazione delle patate sono in diminuzione e gli aiuti finanziari diminuiscono.

Le spese continuano a diminuire nell'ambito della nuova legge sull'agricoltura a partire dal 1° gennaio 1999. In base all'Ordinanza sulle patate, a partire dal raccolto 1999 si pianifica di incaricare organizzazioni settoriali del promovimento dell'utilizzazione delle patate e di versare a tali organizzazioni un contributo forfetario annuo per finanziare i provvedimenti (mandati d'utilizzazione).

Nessuna, poiché dapprima occorrerà raccogliere un minimo di esperienze nell'ambito dell'attuazione della nuova legge sull'agricoltura.

7121

707.3600.209 dal 1999: 708.3601.210

Supplemento di prezzo sul latte trasformato in formaggio

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Produttori di formaggio Produttori di latte, agricoltori Decreto sull'economia lattiera 1988 del 16 dicembre 1988 (RS 916.350.1), art. 16 O del 19 ottobre 1983 concernente la classificazione in zone e il promovimento della produzione di formaggio [RS 916.356.11] Agricoltura e alimentazione ­ pagamenti diretti e misure sociali Versamento di un supplemento ai produttori di latte di 2 cts/kg e ai fabbricanti di formaggio di 10 cts/kg di latte trasformato in formaggio

Importi

in 1000 fr.

1985 1990 1995 1997

0 42 448 28 633 125 875

Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

2.

3.

4.

5.

Breve descrizione:

Il supplemento sul latte trasformato in formaggio è in primo luogo una riduzione del prezzo della materia prima per poter continuare a esportare formaggio nelle proporzioni attuali, rispettando le condizioni dell'accordo agrario dell'OMC. La materia prima latte viene ribassata in modo tale che il formaggio così prodotto possa essere esportato a prezzi concorrenziali. In questo modo si sostengono indirettamente i quantitativi di latte attuali e i redditi agricoli ad essi legati.

Interesse Promovimento della fabbricazione del formaggio. Riduzione della Confederazione: degli aiuti all'esportazione, risp. a medio termine esportazione senza aiuti nell'UE. Mantenimento o all'occorrenza aumento del quantitativo di latte trasformato in formaggio. Contributo al reddito agricolo.

Ripartizione dei compiti Compito della Confederazione; finanziamento esclusivo da e degli oneri: parte della Confederazione.

Organizzazione: Ai produttori di latte vengono versati 2 cts/kg e ai fabbricanti di formaggio 10 cts/kg di latte trasformato in formaggio. La Confederazione paga l'intero supplemento di prezzo al fabbricante di formaggio, che ritrasferisce ai produttori di latte gli importi loro spettanti.

La rubrica viene regolata da un credito di pagamento annuo. Il sussidio è limitato a 10 anni, ossia sino al 31 ottobre 1999 (dal 1° maggio 1999 è determinante la nuova legge sull'agricoltura).

Valutazione globale: I contributi federali hanno aiutato a rendere concorrenziale il formaggio esportato e quindi a mantenere il quantitativo di latte globale.

Con sguardo rivolto alla PA 2002 il supplemento sul latte trasformato in formaggio era stato continuamente aumentato negli anni scorsi. Nel nuovo disciplinamento del mercato lattiero dal 1° maggio 1999 esso costituisce l'elemento centrale per il promovimento della produzione di formaggio. Esso sostiene il prezzo del latte dei produttori. Per la fabbricazione del formaggio il prezzo della materia prima latte dovrebbe venir ribassato fino al punto in cui il formaggio possa essere esportato senza aiuti all'esportazione nell'UE. Il sussidio riceve così il carattere di un ribasso del prezzo del prodotto, per cui esso viene inserito dal 1999 tra le misure in favore della garanzia dei prezzi e dello smercio. Esso sostituisce nel contempo ampiamente i ribassi di prezzo differenziati finora vigenti in Svizzera.

7122

707.3600.209 dal 1999: 708.3601.210

6.

Misure necessarie:

Supplemento di prezzo sul latte trasformato in formaggio

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Il 7 dicembre 1998 il Consiglio federale ha fissato il supplemento per il latte trasformato in formaggio dal 1° maggio 1999 fino al 30 aprile 2000 a 12 cts. e dal 1° maggio 2000 a 20 cts. Il supplemento viene pagato completamente ai produttori tramite i fabbricanti di formaggio.

Dal 2000 le uscite verranno regolate da un limite di spesa.

Nessuna, poiché dapprima occorrerà raccogliere un minimo di esperienze nell'ambito dell'attuazione della nuova legge sull'agricoltura.

7123

707.3600.210 dal 1999: 708.3601.301

Contributi a fini ecologici

Indennità Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Cantoni Agricoltori Legge sull'agricoltura del 3 ottobre 1951 (RS 910.1), art. 20a, 31b e 117 Ordinanza del 24 gennaio 1996 sui contributi a fini ecologici [RS 910.132] Agricoltura e alimentazione ­ Pagamenti diretti e misure sociali Caso per caso: sussidi secondo la superficie, contributi per animale

Importi in 1000 fr.

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

0 0 252 398 646 800

Promovimento delle forme di produzione particolarmente rispettose dell'ambiente o degli animali con indennità. Segnatamente per la compensazione ecologica, l'agricoltura biologica, la produzione integrata, la detenzione controllata di animali da reddito e in particolare i sistemi di stabulazione rispettosi degli animali. Promovimento dell'utilizzazione delle superfici agricole utili come superfici di compensazione ecologica. I contributi federali sono vincolati all'osservanza di condizioni e obblighi.

Interesse Ecologizzazione dell'agricoltura, separazione della politica dei della Confederazione: prezzi e dei redditi.

Ripartizione dei compiti Compito della Confederazione, finanziamento esclusivo da e degli oneri: parte della Confederazione. I Cantoni si assumono i costi per l'amministrazione delle misure e il controllo. In diversi Cantoni i contributi federali vengono incrementati con contributi cantonali.

Organizzazione: Per ricevere contributi a fini ecologici, l'agricoltore deve annunciarsi per le misure mediante richiesta al Cantone. Fissazione dei contributi e controllo da parte del Cantone. Versamento dei contributi ai Cantoni, che ritrasferiscono i sussidi ai singoli agricoltori.

La rubrica viene regolata da un credito di pagamento annuo.

Valutazione globale: L'efficacia delle misure sostenute non può ancora essere giudicata in modo definitivo, poiché non esistono ancora risultati di valutazione definitivi. Le prime tendenze mostrano tuttavia che la direzione intrapresa è giusta.

Con l'entrata in vigore della nuova legge sull'agricoltura per il 1° gennaio 1999 i programmi di promozione finora sostenuti verranno rafforzati, ad eccezione della produzione integrata, la quale diventerà la condizione per ottenere i pagamenti diretti.

Con i contributi si onorano le prestazioni eseguite volontariamente e che vanno oltre le esigenze legali.

Dal 2000 le uscite verranno regolate da un limite di spesa.

Misure necessarie: Nessuna, poiché dapprima occorrerà raccogliere un minimo di esperienze nell'ambito dell'attuazione della nuova legge sull'agricoltura.

7124

707.3600.211 dal 1999: 708.3600.300

Pagamenti diretti complementari

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Cantoni Agricoltori Legge federale del 3 ottobre 1951 sul promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale (RS 910.1), art. 31a e 117 O del 26 aprile 1993 concernente i pagamenti diretti complementari nell'agricoltura [RS 910.131] Agricoltura e alimentazione ­ Pagamenti diretti e misure sociali Sussidi d'esercizio e contributi secondo la superficie

Importi in 1000 fr.

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

1985 1990 1995 1997

0 0 794 814 856 800

Breve descrizione:

Con il sussidio federale vengono indennizzate le prestazioni di utilità pubblica dell'agricoltura (protezione e cura del paesaggio, conservazione della funzionalità dello spazio rurale nonché assicurazione della produzione di derrate alimentari e conservazione delle nostre basi esistenziali); inoltre il sussidio contribuisce ad assicurare il reddito agricolo, integrando il ricavo proveniente dal mercato.

Vengono versati sussidi d'esercizio e contributi secondo la superficie, vincolati a determinate condizioni.

Interesse Indennità delle prestazioni di utilità pubblica e contributo per della Confederazione: assicurare il reddito agricolo.

Ripartizione dei compiti Compito della Confederazione, finanziamento esclusivo da e degli oneri: parte della Confederazione. I Cantoni si assumono i costi per l'amministrazione delle misure.

Organizzazione: Hanno di principio diritto ai contributi le persone fisiche e giuridiche che gestiscono per proprio conto e pericolo un'azienda agricola con almeno 3 ha di superficie agricola utile (SAU).

L'azienda deve vantare una quota minima di superfici di compensazione ecologica o superfici ricoperte da materie prime rinnovabili. I pagamenti vengono ridotti o respinti in caso di violazione delle disposizioni inerenti alla protezione degli animali e alla protezione delle acque. Inoltre vi è un limite d'età e di reddito. Grandezze di riferimento sono l'azienda e la superficie.

I pagamenti diretti complementari sono composti da un sussidio d'esercizio, costituito da un sussidio di base e un sussidio addizionale per detentori di animali, e un contributo secondo la superficie, costituito da un sussidio di base e un sussidio per terreni prativi. Il sussidio d'esercizio è graduato tra i 3 e i 9 ha, il contributo secondo la superficie è limitato a 50 ha. Inoltre il sussidio di base e il sussidio per terreni prativi sono differenziati secondo le zone del catasto della produzione agricola. Visto che l'azienda agricola che sfrutta il suolo è prioritaria, si dà la precedenza ai contributi secondo la superficie.

La rubrica viene regolata da un credito di pagamento annuo. Il Consiglio federale regola la somma dei sussidi tramite aliquote di sussidio.

7125

707.3600.211 dal 1999: 708.3600.300

Pagamenti diretti complementari

5.

Valutazione globale:

6.

Misure necessarie:

I pagamenti diretti complementari hanno permesso di raggiungere l'obiettivo di indennizzare ai gestori di aziende agricole le prestazioni di utilità pubblica, integrandole con i ricavi. I pagamenti diretti complementari costituiscono oggi, dal profilo dei sussidi globali, il genere di pagamento diretto più importante in favore dell'agricoltura.

Con l'entrata in vigore della nuova legge sull'agricoltura per il 1° gennaio 1999, i pagamenti diretti complementari faranno parte dei pagamenti diretti generali come contributi secondo la superficie. L'innovazione essenziale consisterà nella richiesta della cosiddetta prova di prestazione ecologica, che corrisponde di principio all'odierna produzione integrata. L'obiettivo principale resta l'indennità delle prestazioni di utilità pubblica.

Dal 2000 le uscite verranno regolate da un limite di spesa.

Nessuna, poiché dapprima occorrerà raccogliere un minimo di esperienze nell'ambito dell'attuazione della nuova legge sull'agricoltura.

7126

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

720.3600.001

Contributi alla ricerca

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Facoltà di medicina veterinaria a Berna e Zurigo nonché Fondazione 3R ­ Legge sulle epizoozie del 1° luglio 1966 (RS 916.40) e Legge sulla protezione degli animali del 9 marzo 1978 (RS 455) Agricoltura e alimentazione ­ Ricerca e consulenza Preventivo

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali: Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

656 1 682 1 639 584

Breve descrizione:

Conseguimento di cognizioni scientifiche come base per l'emanazione di leggi, ordinanze e istruzioni nonché contributo attivo alla diminuzione di esperimenti sugli animali. In proposito la Confederazione versa contributi a progetti nei settori della salute degli animali e dell'igiene della carne, nonché della protezione degli animali e della conservazione delle specie.

Interesse La Confederazione è particolarmente interessata a conseguire della Confederazione: cognizioni scientifiche.

Ripartizione dei compiti I Cantoni non versano contributi. La cooperazione internazioe degli oneri: nale presuppone una conduzione centrale.

Organizzazione: La Confederazione versa ogni anno contributi a singoli progetti di ricerca. La ditta privata «Interpharma» concede contributi a destinazione vincolata.

Valutazione globale: L'adempimento dei compiti viene sorvegliato mediante un controlling nel settore della ricerca. Rappresentanti dell'UFV accompagnano i progetti e allestiscono rapporti intermedi.

Misure necessarie: Esaminare una migliore delimitazione tra ricerca su mandato (31esima rubrica) e i contributi alle spese (36esima rubrica).

7127

720.3600.003

Contributi ai servizi d'igiene animale

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Servizi d'igiene bovina, porcina e dei piccoli ruminanti Detentori di animali Legge sulle epizoozie del 1° luglio 1966 (RS 916.40), Legge sull'agricoltura (RS 910.1) Agricoltura e alimentazione ­ Miglioramento delle basi di produzione 40 per cento del Servizio d'igiene porcina

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali: Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 306 333

Mantenimento di effettivi di animali sani tramite misure preventive.

Interesse La lotta generale contro le malattie degli animali, in particolare della Confederazione: contro le epizoozie è un'esigenza nazionale. La Confederazione emana prescrizioni sull'organizzazione e sull'effettuazione di servizi d'igiene animale.

Ripartizione dei compiti Questo compito dev'essere regolato centralmente per ragioni e degli oneri: d'efficienza e a causa dell'assicurazione della qualità. I Cantoni danno pure contributi ai servizi d'igiene animale.

Organizzazione: Si tratta di un sussidio orientato sulle uscite, a tempo indeterminato.

Valutazione globale: I singoli servizi d'igiene animale svolgono una preziosa prestazione di servizi in favore della Confederazione. L'efficacia potrebbe essere ulteriormente migliorata tramite un mandato di prestazione.

Misure necessarie: Esaminare la possibilità di mandati di prestazione vincolanti. In relazione alla nuova legge sull'agricoltura sono previste corrispondenti modifiche dell'ordinanza.

7128

725.3600.001

Promozione della costruzione d'abitazioni

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Cantoni Locatori e superficiari Legge federale del 19 marzo 1965 per promuovere la costruzione d'abitazioni (RS 842), art. 6, 7, 13 e 14 Previdenza sociale ­ Costruzione di abitazioni sociali Riduzione delle pigioni con contributi annui fino al 2-3 per cento degli investimenti globali, fideiussioni, concessione di prestiti

Importi

Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

11 214 7 678 2 569 702

Breve descrizione:

Promuovere gli sforzi per il conseguimento di un'offerta adeguata di nuove abitazioni. In particolare si dovrebbero promuovere le nuove abitazioni con pigioni sopportabili per le famiglie che vivono in condizioni finanziarie modeste. L'aiuto federale consiste nel ridurre le pigioni, nell'assunzione di fideiussioni e nel procurarsi capitali.

Interesse Promozione della costruzione d'abitazioni. Misura del settore della Confederazione: della previdenza sociale. Riduzione degli oneri per costi d'abitazione a determinate cerchie della popolazione.

Ripartizione dei compiti L'aiuto federale presuppone almeno una prestazione doppia dei e degli oneri: Cantoni secondo la loro capacità finanziaria. Le fideiussioni vengono concesse a condizione che il Cantone partecipi per metà a eventuali perdite.

Organizzazione: Le misure sono a tempo determinato e dovrebbero giungere a scadenza con il passaggio al nuovo secolo. Le spese globali della Confederazione sono state esplicitamente limitate nella legge (530 milioni per la riduzione delle pigioni, 1 miliardo per impegni di fideiussione e 600 milioni per l'acquisizione di capitale).

I Cantoni controllano le pigioni nonché i cambiamenti di destinazione.

Valutazione globale: Questa misura era stata sostituita dalla legge federale del 4 ottobre 1974 che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà.

Misure necessarie: La Confederazione si ritira definitivamente da questo sussidio.

Gli ultimi impegni erano stati assunti nel 1976. Nell'anno 2002 verranno presumibilmente effettuati gli ultimi pagamenti.

7129

725.3600.014

Perdite per impegni a titolo di garanzia

Aiuto finanziario Fideiussioni

Beneficiario principale:

Banche, proprietari e promotori immobiliari Proprietari e promotori immobiliari Legge federale del 4 ottobre 1974 che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà (RS 843), art. 22, 33, 36, 37 e 51 Ambiente e pianificazione del territorio ­ Pianificazione del territorio Pagamento di fideiussioni e impegni a titolo di garanzia su immobili LCAP

Importi

in 1000 fr.

1985 1990 1995 1997

0 0 1 000 100 994

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione:

Nell'ambito delle disposizioni legali la Confederazione ha concesso fideiussioni e impegni per cauzioni per ridurre le pigioni e promuovere l'acquisto di abitazioni e case in proprietà. In particolare sono state adottati i seguenti provvedimenti: misure per migliorare le basi generali della costruzione d'abitazioni (acquisto preventivo di terreni, aiuto d'urbanizzazione); misure per sostenere promotori e organizzazioni della costruzione d'abitazioni d'utilità pubblica (prestiti e partecipazioni); aiuti per il finanziamento e misure per ridurre i costi abitativi (fideiussioni, riduzione di base delle pigioni).

A causa della perdurante crisi immobiliare in Svizzera degli anni scorsi, la Confederazione sarà costretta a onorare gli impegni a titolo di garanzia nel caso in cui si producesse l'evento.

Interesse Promuovere la costituzione di proprietà e la costruzione di abidella Confederazione: tazioni sociali. I pagamenti sono la conseguenza delle attività della LCAP e della crisi immobiliare.

Ripartizione dei compiti La misura viene finanziata integralmente dalla Confederazione.

e degli oneri: Organizzazione: Vi sono perdite se, in seguito a deprezzamenti in caso di realizzazioni forzate, si devono onorare le fideiussioni. Per coprire queste perdite si devono continuamente chiedere crediti aggiuntivi alle Camere federali.

Valutazione globale: La politica in materia di costruzioni della Confederazione negli ultimi anni è caratterizzata da perdite elevate soprattutto a causa della crisi immobiliare e delle mutate condizioni quadro (disponibilità di alloggi vuoti). Gli impegni per le cauzioni della Confederazione ammontano a oltre 8 miliardi di franchi. Nel settore degli acconti per la riduzione di base delle pigioni si dovrà in futuro contare con finanziamenti supplementari.

Le perdite sono soprattutto dovute agli impegni a titolo di garanzia, che vengono sempre coperti da richieste di crediti aggiuntivi. La situazione nel mercato edilizio continua a essere precaria, ragion per cui si prevedono ulteriori forti perdite.

Misure necessarie: Esame di principio della politica che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà e del relativo strumentario in un contesto ampio e in funzione delle mutate condizioni quadro (tra l'altro elevato numero di alloggi vuoti, situazione
economica, tassi ipotecari bassi).

Necessità di un pacchetto di misure separato per compensare le perdite e i rischi legati al pagamento a causa dell'esecuzione della LCAP.

Esame di un'eventuale separazione dei compiti nell'ambito del progetto della nuova perequazione finanziaria.

7130

725.4200.003

Partecipazione alla SAPOMP Wohnbau AG

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

SAPOMP Wohnbau AG Importi in 1000 fr.

Creditori dei prestiti e proprietari 1985 0 0 Legge federale del 4 ottobre 1974 che promuo- 1990 0 ve la costruzione di abitazioni e l'accesso alla 1995 1997 14 700 loro proprietà (RS 843)

Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Aiuto finanziario Partecipazioni

Previdenza sociale ­ Costruzione di abitazioni sociali La SAPOMP Wohnbau AG è al 100 per cento in possesso della Confederazione

Breve descrizione:

La Confederazione è l'azionista unica della Sapomp Wohnbau AG. Sullo sfondo della crisi immobiliare degli ultimi anni e delle perdite della Confederazione ad essa legate, la Sapomp contribuisce a minimizzare i rischi di perdite in caso di realizzazioni forzate di oggetti LCAP. I pagamenti della Confederazione aumentano la base del capitale proprio della Sapomp, che può quindi, grazie anche a fondi di terzi, riprendere immobili LCAP che versano in difficoltà. Entro determinate condizioni quadro questi oggetti vengono acquistati all'asta e amministrati nel proprio portafoglio fintanto che una rivendita non offra delle prospettive sufficienti a impedire perdite per le fideiussioni.

Interesse In quanto fideiussore e datore di prestiti, la Confederazione è della Confederazione: colpita dall'attuale crisi immobiliare. Con la partecipazione alla Sapomp la Confederazione dovrebbe minimizzare le perdite legate alla realizzazione forzata di oggetti LCAP.

Ripartizione dei compiti La misura viene interamente finanziata dalla Confederazione.

e degli oneri: Organizzazione: Aumento del capitale proprio tramite liberazione periodica di azioni. Le spese vengono regolate da un credito quadro.

Valutazione globale: Una perizia esterna allestita su mandato dell'AFF (dicembre 1998) è giunta alla conclusione che l'impiego della SAPOMP Wohnbau AG non è necessario per delle ragioni prettamente d'economia aziendale, ma è opportuna per delle considerazioni macroeconomiche, nella misura in cui esiste una garanzia per un'attività commerciale professionale e fondata su delle chiare direttive. Si raccomanda di fissare i compiti, le competenze e altri criteri di politica commerciale della Confederazione in un mandato di prestazione vincolante.

Misure necessarie: Le strutture direzionali della SAPOMP AG devono essere potenziate; è necessario continuare l'ampliamento della contabilità, della gestione dell'amministrazione della realizzazione nonché del sistema d'informazione. Inoltre occorre definire in modo più preciso i legami tra l'UFAB e la SAPOMP AG, allestire chiare norme delegatorie e fissare i compiti, le competenze e altri criteri della politica commerciale della Confederazione in un mandato di prestazione vincolante. Con decreto del 24 febbraio 1999 il Consiglio federale ha incaricato l'UFAB di elaborare un corrispondente
mandato di prestazione. Secondo i piani della SAPOMP AG, i lavori correnti di riorganizzazione dovranno essere conclusi al più tardi entro la metà del 1999.

7131

802.4600.102

Aiuto in caso di danni causati dalla natura

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Imprese di trasporto concessionarie (ITC) ­ Legge sulle ferrovie del 20 dicembre 1957 (RS 742.101), O del 18 dicembre 1995 concernente le indennità, i prestiti e gli aiuti finanziari secondo la legge federale sulle ferrovie (Ordinanza sulle indennità; RS 742.101.1), art. 35-37.

Trasporti ­ Trasporti pubblici Fino al 100 per cento

Importi

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 8 700 0 0

Aiuti finanziari per i costi di ripristino o di sostituzione di impianti e veicoli danneggiati o distrutti e per i costi dei lavori di sgombero delle grandi imprese di trasporto colpite da grandi danni causati dalla natura.

Interesse della Confedera- Se i costi superano le possibilità finanziarie delle imprese di zione: trasporto e dei Cantoni partecipanti, vengono versati aiuti in caso di grandi danni causati dalla natura.

Ripartizione dei compiti e Dipende dall'entità dei danni causati dalla natura. L'aiuto fededegli oneri: rale può avere un'importanza a livello nazionale o a livello regionale. Se i costi non superano le possibilità finanziarie dei Cantoni colpiti, secondo la prassi odierna i Cantoni devono di principio contribuire al ripristino.

Organizzazione: Contributi per i costi che superano le possibilità finanziarie delle imprese di trasporto e dei Cantoni partecipanti, dedotte altre prestazioni (Confederazione, altri enti del potere pubblico, assicurazione pubblica e privata).

Secondo prassi in caso di grandi danni causati dalla natura si copre fino al 100 per cento dei costi computabili, dedotte le altre prestazioni. In caso di danni più leggeri, nessun aiuto.

Le misure di orientamento (obblighi) vengono applicate a secondo delle possibilità.

Il fabbisogno stimato dei fondi viene chiesto ogni volta insieme al credito quadro per i miglioramenti tecnici e la trasformazione dell'esercizio, pertanto dal conto 1995 inserito anche nella rubrica 802.4600.101.

Valutazione globale: Questo sussidio dev'essere preso in considerazione in relazione con gli aiuti federali per i danni causati dal maltempo.

Misure necessarie: Nessuna.

7132

803.3600.004

Istruzione aeronautica di terzi

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Aero-Club Svizzero Nuove leve dell'aeronautica Legge del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (RS 748.0), art. 103a O del DATEC del 31 marzo 1993 sulle misure di sicurezza nell'aviazione (RS 748.122) Formazione e ricerca fondamentale ­ Formazione professionale 100 per cento

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Indennità Contributo a fondo perso Importi

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 3018 3890 4107

Breve descrizione:

Su mandato della Confederazione l'Aero-Club Svizzero (AeCS) si assume la direzione amministrativa dei corsi per l'istruzione aeronautica preparatoria, il perfezionamento aeronautico e l'istruzione preparatoria per esploratori paracadutisti, l'informazione sulle possibilità di carriera aeronautica e la pubblicità.

Interesse L'importanza nazionale della navigazione aerea diventa partidella Confederazione: colarmente evidente in due settori: nelle forze aeree e nell'aviazione. I piloti assumono un ruolo particolare.

Ripartizione dei compiti La misura viene finanziata integralmente dalla Confederazione.

e degli oneri: Organizzazione: La formazione nell'istruzione aeronautica preparatoria viene assistita amministrativamente dall'AeCS ed eseguita nelle scuole d'aviazione della navigazione aerea privata.

L'alta sorveglianza compete a una commissione federale, composta da rappresentanti dell'UFAC, delle forze aeree, della Swissair e dell'AeCS.

Il capitolato d'oneri dell'AeCS e le quote ai costi generali sono fissati in un contratto.

Gli allievi pagano una modesta tassa d'iscrizione, una parte dei costi per vitto e alloggio nonché il materiale didattico per l'insegnamento teorico.

L'Indennità non è limitata nel tempo.

Valutazione globale: La delega della direzione amministrativa dei corsi all'AeCS è stabilita. Benché il sussidio odierno si basi sui costi effettivi, una forfetizzazione non permetterebbe un risparmio amministrativo, poiché l'AeCS dovrebbe in ogni caso disporre di una contabilità economica.

Misure necessarie: Limitazione a 10 anni.

7133

803.3600.005

Misure di sicurezza

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Imprese di trasporti aerei, polizie cantonali Imprese di trasporti aerei Legge del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (RS 748.0), art. 12. Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (RS 748.01), art. 122a-122e Giustizia, polizia ­ Polizia 100 per cento

Importi

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

14 438 15 566 11 763 11 678

Per assicurare la sicurezza nell'aviazione civile, la Confederazione ha disposto una serie di misure. Alcune dipendono dalle compagnie e altre sono a carico del gestore dell'aerodromo. La Confederazione da parte sua assume guardie di sicurezza destinate a bordo degli aeromobili svizzeri per controllare i passeggeri e impedire che vengano commessi atti perseguibili penalmente.

Interesse Assicurare la sicurezza del traffico aereo commerciale per perdella Confederazione: mettere le relazioni esterne.

Impedire atti perseguibili penalmente per la sicurezza dei cittadini svizzeri o di persone trasportate da compagnie aeree svizzere.

Evitare una perdita d'immagine in caso d'attentato.

Ripartizione dei compiti Le spese causate dall'assunzione delle guardie di sicurezza sono e degli oneri: interamente a carico della Confederazione.

Organizzazione: Le guardie di sicurezza sono reclutate tra le polizie cantonali.

Queste le mettono a disposizione della Confederazione durante un periodo determinato, affinché ricevano una formazione speciale. Se non sono disponibili guardie di sicurezza per applicare misure di sicurezza sul suolo estero, è possibile ingaggiare imprese specializzate.

Il Ministero pubblico della Confederazione decide il luogo, la data e il genere della missione, d'intesa con l'impresa di trasporto aerea e dopo comunicazione all'Ufficio federale dell'aviazione civile.

La Confederazione si assume i salari (incl. i costi sociali) degli agenti di polizia distaccati. Partecipa pure ai costi della divisione sicurezza della Swissair legati alla gestione delle guardie di sicurezza .

Valutazione globale: È legittimo chiedersi se la responsabilità di fornire agli utenti dei collegamenti aerei sicuri non riguardi innanzitutto le compagnie (che fanno profitti con le loro attività) piuttosto che la Confederazione. Una partecipazione della Confederazione è tuttavia giustificata dall'obbligo di proteggere i propri cittadini e dal rischio della perdita d'immagine in caso d'attentato o di presa d'ostaggi.

Inoltre l'aiuto finanziario non è limitato nel tempo.

Misure necessarie: Limitazione dell'aiuto finanziario a 10 anni.

7134

804.3600.001

Perdite delle forze idriche

Indennità Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Ente pubblico che subisce perdite per canoni per i diritti d'acqua (Comuni o Cantoni) ­ Legge federale del 22 dicembre 1916 sull'utilizzazione delle forze idriche (LUFI; RS 721.80), art. 22 cpv. 3-5 Ambiente e pianificazione del territorio ­ Protezione della natura 20­60 per cento delle perdite di entrate rilevate

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali: Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 900 1 189

Breve descrizione:

Se si rinuncia a costruire centrali idroelettriche a causa di paesaggi meritevoli di protezione d'importanza nazionale, dal 1995 all'ente pubblico viene indennizzata una parte delle perdite di entrate subite. I contributi dipendono dalla capacità finanziaria dell'ente pubblico. Queste indennità vengono finanziate dal 1° maggio 1997 con una parte dei canoni per i diritti d'acqua prelevati dai Cantoni. Questa parte del canone per i diritti d'acqua ammonta al massimo a 1 fr. per kilowatt di prestazione lorda, ciò che corrisponde circa a 5 milioni di franchi all'anno.

Interesse Salvaguardia e protezione di paesaggi meritevoli di protezione della Confederazione: d'importanza nazionale. Nuovo strumento che permette un maggiore interesse alla protezione. Compensazione finanziaria nelle diverse regioni (montane). Appianamento del conflitto di interessi tra protezione e utilizzazione.

Ripartizione dei compiti L'indennità per il mancato sfruttamento è fissata dalla Confedee degli oneri: razione ed è finanziata con i canoni per i diritti d'acqua. Così vi è una ridistribuzione tra i Cantoni che utilizzano le forze idriche e quelle che rinunciano all'utilizzazione. L'ammontare delle indennità dipende dalla capacità finanziaria dell'ente pubblico avente diritto e ammonta per i Cantoni tra il 20 e il 60 per cento delle perdite rilevate. In corrispondenza delle differenze di capacità finanziaria dei Cantoni le indennità vengono aumentate o ridotte al massimo del 10 per cento. La Confederazione non subisce un aggravio finanziario fintanto che la somma delle indennità non supera il contributo massimo fissato per legge per i canoni per i diritti d'acqua pari a 5 milioni di franchi.

Organizzazione: Per rilevare le perdite si considera: il mancato guadagno risultante dai canoni per i diritti d'acqua , un importo forfetario per ulteriori perdite pari al 50 per cento del mancato guadagno risultante dai canoni per i diritti d'acqua nonché la probabilità economica di realizzazione. L'Ufficio federale dell'economia delle acque decide sulla richiesta, dopo aver sentito gli altri Uffici federali interessati e all'occorrenza la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio. Le indennità vengono concesse sulla base di un contratto di diritto pubblico con l'impegno quarantennale a garantire la protezione
del paesaggio e assicurare l'esecuzione delle disposizioni di protezione. Le indennità vengono versate annualmente. Se l'ente pubblico riceve già contributi secondo l'articolo 17 OPN (RS 451.1), questi vengono adeguatamente presi in considerazione nelle indennità. Fino alla fine del 1998 è stato stipulato un contratto in un caso (Greina); il credito d'impegno approvato era di 36 milioni di franchi.

7135

804.3600.001

Perdite delle forze idriche

5.

Valutazione globale:

6.

Misure necessarie:

Si tratta di un nuovo strumento di sussidio che dovrebbe permettere di appianare il conflitto d'interessi tra protezione e utilizzazione. Si creano incentivi politicamente desiderati tesi al rafforzamento della protezione. Fintanto che le entrate risultanti dalla parte del canone per i diritti d'acqua riescono a compensare le indennità, le uscite della Confederazione sono integralmente coperte dalle entrate a destinazione vincolata.

Al momento non s'impongono misure particolari poiché il sussidio esiste da poco e a causa del numero ridotto di oggetti da indennizzare. In caso di aumento del numero degli oggetti il finanziamento dovrebbe essere riesaminato.

7136

Indennità Contributo a fondo perso

804.4600.003

Correzione internazionale del Reno (foce dell'Ill / lago Indennità di Costanza) Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Zentralbüro der Internationalen Rheinregulierung a Rorschach In Svizzera: Canton San Gallo In Austria: Land Vorarlberg Trattato fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria concernente la correzione del Reno dalla foce dell'Ill fino al Lago di Costanza. Stipulato a Berna il 10 aprile 1954 Ambiente e pianificazione del territorio ­ Correzioni dei corsi d'acqua 80 per cento della metà dei costi di costruzione.

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio:

Importi

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

750 1 207 1 828 1 966

1.

Breve descrizione:

2.

Interesse della Confederazione: Ripartizione dei compiti Svizzera e Austria si suddividono i costi totali con il 50 per e degli oneri: cento ciascuno. Per la quota svizzera la Confederazione paga l'80 per cento, il Canton San Gallo che si affaccia sul Reno il 20 per cento.

Organizzazione: I lavori vengono diretti dal punto di vista tecnico, amministrativo e finanziario dalla "Commissione comune per la correzione del Reno", nella quale la Svizzera è rappresentata dall'Ufficio federale dell'economia delle acque (UFEA). La gestione degli affari è oggetto di una verifica annuale da parte di organi di revisione scelti dal Consiglio federale.

Valutazione globale: Il sussidio permette di assicurare adeguatamente la protezione contro le piene al Reno fra la foce dell'Ill e il Lago di Costanza.

Con l'80 per cento il tasso di sussidio è più elevato che nella protezione contro le piene (massimo 45%, dopo intemperie 65%). Nella protezione contro le piene nella Svizzera i Cantoni partecipano quindi ai provvedimenti nella misura del 35-55 per cento.

Misure necessarie: Accelerare la conclusione dei lavori, affinché le attività si possano concentrare sulla manutenzione. Esaminare se gli obiettivi del trattato del 1954 conservano la loro validità.

3.

4.

5.

6.

Finanziamento della realizzazione di opere comuni (CH/A) per garantire la sicurezza contro le piene nella Valle del Reno sulla tratta foce dell'Ill ­ Lago di Costanza.

Protezione contro le piene nella Valle del Reno

7137

804.4600.008

Sistemazione del Lago Maggiore

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Uffici d'ingegneria ai quali vengono attribuiti mandati ­ O del 9 maggio 1979 sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli uffici, art. 15 n.

4 lett. a, e Si prevede che la base legale futura sarà inserita in un trattato.

Ambiente e pianificazione del territorio ­ Correzioni dei corsi d'acqua 100 per cento

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 65 0 0

Mandati a uffici d'ingegneria: accertamenti tecnici circa le possibilità di abbassamento del livello d'acqua del Lago Maggiore in caso di piena e di miglioramento della regolazione del deflusso. I lavori dovrebbero essere intensificati a causa delle intemperie del 1993 in Ticino e di quelle nell'ottobre 1994 nell'Italia Settentrionale.

Interesse Conoscere meglio le possibilità di protezione contro le piene per della Confederazione: il Lago Maggiore. Basi decisionali per trovare una soluzione.

Queste basi tecniche sono inoltre un presupposto per le trattative con l'Italia circa l'organizzazione delle misure e la ripartizione dei costi. In virtù della questione transfrontaliera si tratta di un compito della Confederazione.

Ripartizione dei compiti I costi per le perizie sono assunti dalla Confederazione. Il Cane degli oneri: ton Ticino si assumeva i costi (ridotti) derivanti dall'organizzazione degli incontri tra Svizzera e Italia.

Le misure da adottare e la ripartizione dei costi tra Italia e Svizzera devono essere ancora negoziate e fissate in un trattato.

Organizzazione: L'UFEA assegna mandati per accertamenti specifici a uffici d'ingegneria per preparare l'elaborazione del trattato tra Svizzera e Italia. Il finanziamento è forfetario.

Valutazione globale: La protezione delle acque sulle sponde del Lago Maggiore presuppone la cooperazione tra Italia e Svizzera. Questa conosce ostacoli nell'appianare gli interessi. Le indagini preliminari dovrebbero migliorare la posizione della Svizzera al momento della conclusione di un trattato. Le misure e prestazioni dovrebbero venir fissate in piena cognizione della situazione e delle possibilità. Pertanto è importante fare molte indagini preliminari. Le piene del 1993 in Ticino e quelle del mese di ottobre del 1994 nell'Italia Settentrionale hanno aumentato l'interesse di entrambi i Paesi per soluzioni rapide.

Misure necessarie: Verifica critica della continuità del progetto globale. La sistemazione non dev'essere fatta a qualsiasi prezzo. Considerare pure la possibilità che la Svizzera debba cercare soluzioni proprie.

7138

804.4600.013

Aiuto speciale per i danni causati dal maltempo VS/TI Aiuto finanziario 1993 Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario:

Cantoni Vallese e Ticino Cantoni Vallese e Ticino ­ Comuni colpiti dalle intemperie DF del 17 giugno 1994 relativo a un aiuto della Confederazione per rimediare ai danni causati dal maltempo 1993 nei Cantoni Vallese e Ticino [RS 720.8]. Scade alla fine del 1999.

Ambiente e pianificazione del territorio ­ Correzioni dei corsi d'acqua Vallese 75 per cento Ticino 71 per cento

Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Importi

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 10 041 0

Breve descrizione:

Sgravio dei Cantoni per rimediare ai danni causati dal maltempo nel settore pubblico.

Interesse della Confedera- Protezione contro le piene. Visto che non tutti i Cantoni sono zione: colpiti nella stessa misura dalle piene, i contributi federali permettono di distribuire l'onere per tali eventi straordinari.

Ripartizione dei compiti e Le spese risultanti dalle intemperie del 1993 sono state ripartite degli oneri: su Confederazione e Cantoni nel modo seguente: Canton Vallese: Confederazione 75 per cento, Cantone 25 per cento Canton Ticino: Confederazione 71 per cento, Cantone 29 per cento Organizzazione: In primo luogo erano state versate indennità secondo la vigente legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua (protezione contro le piene ordinarie con possibile supplemento del 20 per cento). Per i settori «altre strade», «grande sgombero», «interventi» il decreto federale separato ha permesso un aiuto speciale.

Condizioni per i contributi federali: Le prestazioni federali vengono versate in base ai conteggi. Le misure adottate devono fondarsi su una pianificazione adeguata e adempiere le esigenze legali. Se con il ripristino si ottiene uno stato differente da quello anteriore, oltre ai conteggi si esige una stima dettagliata dei costi per un ripristino fittizio dello stato anteriore.

Valutazione globale: La riparazione dei danni per le intemperie del 1993 è praticamente conclusa. Il sussidio straordinario è limitato nel tempo.

In caso di futuri danni causati dal maltempo occorre fare attenzione che il contributo federale sia versato, nel limite del possibile, in virtù delle basi legali esistenti. L'articolo 9 capoverso 3 della legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua prevede già tassi di sussidio straordinari per i danni causati dal maltempo. Il tasso di sussidio massimo è del 65 per cento.

Misure necessarie: Esaminare la possibilità di rinunciare a decreti speciali per i futuri danni causati dal maltempo (tra l'altro anche nell'ambito della NPF). Copertura di tali danni nell'ambito della legislazione in vigore, all'occorrenza con un adeguamento limitato nel tempo delle basi legali speciali in caso di danni particolarmente gravi.

7139

805.3600.004

Consulenza sull'energia

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Di regola privati ­ DF del 14 dicembre 1990 sull'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (DEn; RS 730.0), art. 8 cpv. 2. Ordinanza del 22 gennaio 1992 sull'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (Ordinanza sull'energia, OEn, RS 730.01), art. 19 segg.

Altri settori dell'economia pubblica ­ Energia 30 per cento al massimo

Importi

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 2 035 2 085

La Confederazione può aiutare organizzazioni private nella loro attività d'informazione e di consulenza nel settore del risparmio energetico e dell'impiego di energie rinnovabili nonché sostenere la formazione e il perfezionamento. Essa completa così l'attività dei Cantoni e degli specialisti privati. Negli anni 19931997 sono stati versati contributi per circa 11 milioni di franchi, per lo più per esposizioni, giornate informative e d'azione, opuscoli, guide, corsi ecc., approntati direttamente dalle organizzazioni sostenute. In questo modo dovrebbero venir comunicate in modo efficiente e mirato alla popolazione le esigenze della Confederazione.

Interesse Promozione dell'impiego parsimonioso e razionale dell'energia della Confederazione: e quindi contributo all'approvvigionamento di un'energia sufficiente, differenziata, sicura, economica e rispettosa dell'ambiente Ripartizione dei compiti La Confederazione completa le attività dei Cantoni e privati e degli oneri: Organizzazione: Tali misure vengono sostenute se corrispondano alla politica energetica di Confederazione e Cantoni. Si esamina segnatamente l'efficacia e la qualità della misura e la sua utilità per Energia 2000. La preferenza è data a progetti efficaci. La Confederazione versa contributi del 30 per cento al massimo. Beneficiarie sono prevalentemente organizzazioni i cui obiettivi sono l'orientamento e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica su questioni energetiche. I beneficiari dei contributi devono portare la prova del rendimento.

Valutazione globale: Secondo l'inchiesta sull'efficacia i punti forti dei servizi di consulenza sull'energia sono la qualità del materiale informativo e la consulenza. I punti deboli vengono individuati nei settori della comunicazione e del marketing. Le risultanze di questo studio sono state prese in considerazione nella legge sull'energia entrata in vigore il 1° gennaio 1999. In futuro la Confederazione dovrebbe essere competente soprattutto per l'informazione, il Cantone per la consulenza.

Misure necessarie: Nessuna.

7140

805.4600.001

Impiego del calore residuo

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Cantoni, Comuni, persone fisiche e giuridiche ­ DF del 14 dicembre 1990 sull'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (DEn; RS 730.0), limitato fino al 31 dicembre 98, art. 11. Ordinanza del 22 gennaio 1992 sull'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (Ordinanza sull'energia, OEn; RS 730.01), art. 23 segg.

Dal 1° gennaio 1999 Legge sull'energia Altri settori dell'economia pubblica ­ Energia 30 per cento al massimo, in circostanze eccezionali fino al 50 per cento

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 5 990 4 779

Breve descrizione:

La Confederazione può sostenere misure sull'impiego del calore residuo, ricavato in particolare dall'esercizio di centrali elettriche, impianti d'incenerimento rifiuti, impianti di depurazione delle acque, impianti di servizio e impianti industriali. Dal 1992 fino al 1997 sono stati sostenuti 60 progetti per circa 33 milioni di franchi.

Interesse Promozione dell'impiego parsimonioso e razionale dell'energia della Confederazione: e quindi contributo all'approvvigionamento di un'energia sufficiente, differenziata, sicura, economica e rispettosa dell'ambiente Ripartizione dei compiti La Confederazione partecipa di regola con il 30 per cento dei e degli oneri: costi computabili. In circostanze eccezionali i contributi possono essere più elevati. Complessivamente, l'ammontare degli aiuti finanziari di Confederazione, Cantoni e Comuni non dovrebbe superare il 50 per cento dei costi computabili.

Organizzazione: Come costi computabili valgono i costi supplementari non ammortizzabili rispetto ai costi per tecniche convenzionali. Presupposti per il sostegno sono tra l'altro i seguenti criteri: la misura deve corrispondere alla politica energetica della Confederazione ed essere eseguita nell'ambito di un programma di promozione della Confederazione, avere un'importanza almeno locale dal profilo dell'economia energetica, essere importante per l'introduzione di una tecnologia, diminuire l'inquinamento atmosferico causato dall'energia, promuovere l'impiego razionale dell'energia e non essere redditizia senza il sostegno.

Valutazione globale: Il DEn prevede uno studio dell'efficacia dopo un periodo di osservazione di 5 anni, che dovrebbe mostrare fino a che punto le misure del DEn abbiano contribuito a conseguire gli obiettivi prefissati. Per gli impianti di sfruttamento del calore residuo non è stata svolta una valutazione del genere. Secondo un'inchiesta interna all'UFE con i progetti sussidiati vengono impiegati 440'000 MWh di calore all'anno. Ciò corrisponde a 37'100 tonnellate di combustibili fossili o a una riduzione della produzione di CO2 dello 0,3 per cento. La legge sull'energia entrata in vigore il 1° gennaio 1999 prevede in questo settore contributi globali ai Cantoni con programmi propri relativi alla promozione di misure di risparmio energetico e di misure per l'impiego di energie rinnovabili e del calore residuo.

Misure necessarie: Nessuna.

7141

805.4600.002

Impiego di energie rinnovabili

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Cantoni, Comuni, persone fisiche e giuridiche (di regola persone fisiche e giuridiche) ­ DF del 14 dicembre 1990 sull'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (DEn; RS 730.0), limitato fino al 31 dicembre 98, art. 12. Ordinanza del 22 gennaio 1992 sull'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (Ordinanza sull'energia, OEn; RS 730.01), art. 23 segg.

Dal 1° gennaio 1999 Legge sull'energia Altri settori dell'economia pubblica ­ Energia 30 per cento al massimo, in circostanze eccezionali fino al 50 per cento

Importi in 1000 fr.

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

0 0 13 099 10 675

La Confederazione può sostenere misure sull'impiego delle energie rinnovabili, se riducono l'inquinamento atmosferico causato dall'energia o il carico di anidride carbonica o promuovono un impiego razionale dell'energia. Negli anni 1992-1997 sono stati versati complessivamente contributi per circa 93 milioni di franchi. Sono state promosse misure nei settori seguenti: energia solare (fotovoltaica, calore), legna, termopompe, geotermica, biomassa, centraline idroelettriche ed energia eolica.

Interesse della Confedera- Promozione dell'impiego parsimonioso e razionale dell'energia zione: e quindi contributo all'approvvigionamento di un'energia sufficiente, differenziata, sicura, economica e rispettosa dell'ambiente Ripartizione dei compiti e La Confederazione partecipa di regola con il 30 per cento dei degli oneri: costi computabili. In circostanze eccezionali i contributi possono essere più elevati. Complessivamente, l'ammontare degli aiuti finanziari di Confederazione, Cantoni e Comuni non dovrebbe superare il 50 per cento dei costi computabili.

Organizzazione: Come costi computabili valgono i costi supplementari non ammortizzabili rispetto ai costi per tecniche convenzionali. Presupposti per il sostegno sono tra l'altro i seguenti criteri: la misura deve corrispondere alla politica energetica della Confederazione ed eseguita nell'ambito di un programma di promozione della Confederazione, avere un'importanza almeno locale dal profilo dell'economia energetica, essere importante per l'introduzione di una tecnologia, diminuire l'inquinamento atmosferico causato dall'energia, promuovere l'impiego razionale dell'energia e non essere redditizia senza il sostegno. I contributi variano a seconda del settore mediamente tra il 10 per cento (legna) e il 25 per cento (energia fotovoltaica).

7142

805.4600.002

Impiego di energie rinnovabili

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

5.

Valutazione globale:

6.

Misure necessarie:

Il DEn prevede uno studio dell'efficacia dopo un periodo di osservazione di 5 anni, che dovrebbe mostrare fino a che punto le misure del DEn abbiano contribuito a conseguire gli obiettivi prefissati. Secondo lo studio, anche senza i contributi della Confederazione, l'85 per cento circa dei beneficiari avrebbe costruito gli impianti di termopompe, il 60 per cento gli impianti solari, il 50 gli impianti di combustione a legna e il 40 per cento impianti fotovoltaici. Ciò mostra la problematica di questi sussidi. Si sussidiano in parte impianti che sarebbero comunque stati costruiti. L'onere amministrativo per i sussidi minimi (Ø 12'000 franchi per progetto) è relativamente grande.

La valutazione ha mostrato che i contributi a progetti singoli non sono ottimali. Nella legge sull'energia entrata in vigore il 1° gennaio 1999 non sono pertanto più previsti contributi all'oggetto, bensì contributi globali ai Cantoni con programmi propri relativi alla promozione di misure di risparmio energetico e di misure per l'impiego di energie rinnovabili e del calore residuo.

Nessuna.

7143

805.4600.003

Impianti pilota e di dimostrazione

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Cantoni, Comuni, persone fisiche e giuridiche (di regola persone fisiche e giuridiche) ­ DF del 14 dicembre 1990 sull'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (DEn; RS 730.0), limitato fino al 31 dicembre 98, art. 10 cpv. 2. Ordinanza del 22 gennaio 1992 sull'impiego parsimonioso e razionale dell'energia (Ordinanza sull'energia, OEn; RS 730.01), art. 22 segg.

Dal 1° gennaio 1999 Legge sull'energia Altri settori dell'economia pubblica ­ Energia 30 per cento al massimo, in circostanze eccezionali fino al 50 per cento

Importi in 1000 fr.

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

0 0 10 752 9 656

La Confederazione può sostenere impianti pilota e di dimostrazione (impianti P+D), soprattutto per l'impiego dell'energia solare, del calore dell'ambiente esterno e della geotermia. Negli anni 1992-1997 sono stati versati contributi a impianti P+D per circa 70 milioni di franchi. La priorità era stata data ai progetti nel settore DIANE (Durchbruch innovativer Anwendungen neuer Energietechniken), all'avvio del programma di risanamento degli edifici pubblici, ai veicoli elettrici, alle termopompe, all'energia del legno, alla fotovoltaica.

Interesse Promozione dell'impiego parsimonioso e razionale dell'energia della Confederazione: e quindi contributo all'approvvigionamento di un'energia sufficiente, differenziata, sicura, economica e rispettosa dell'ambiente Ripartizione dei compiti La Confederazione partecipa di regola con il 30 per cento dei e degli oneri: costi computabili. In circostanze eccezionali i contributi possono essere più elevati. Complessivamente, l'ammontare degli aiuti finanziari di Confederazione, Cantoni e Comuni non dovrebbe superare il 50 per cento dei costi computabili.

Organizzazione: Come costi computabili valgono i costi supplementari non ammortizzabili rispetto ai costi per tecniche convenzionali. Con la promozione di impianti P+D s'intende aiutare ad accelerare l'introduzione di nuove tecnologie. Il presupposto è che gli impianti servano all'impiego parsimonioso e razionale dell'energia o all'impiego di energie rinnovabili, le possibilità di applicazione e di successo del progetto siano abbastanza grandi, il progetto corrisponda alla politica energetica della Confederazione e i risultati ottenuti siano accessibili all'opinione pubblica e vengano rese note le cerchie interessate.

7144

805.4600.003

Impianti pilota e di dimostrazione

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

5.

Valutazione globale:

6.

Misure necessarie:

La valutazione ha mostrato come il periodo di cinque anni sia troppo breve per dimostrare l'efficacia degli impianti P+D. La maggior parte dei circa 20 progetti rifiutati dall'UFE ha potuto essere realizzata con altre risorse finanziarie. Il rapporto costi/utilità per la presentazione di una richiesta è piuttosto sfavorevole. Tuttavia gli autori dello studio hanno raccomandato di proseguire con la promozione. Ciò permette confronti sistematici tra le diverse tecnologie e i diversi impianti, un'informazione puntuale e la divulgazione mirata dei riscontri ottenuti. Essi propongono un miglioramento della struttura e dell'organizzazione della promozione degli impianti P+D. In avvenire si dovrebbero fissare ancora più priorità. Questi riscontri sono stati presi in considerazione nella legge sull'energia entrata in vigore il 1° gennaio 1999.

Nessuna.

7145

806.4600.004

Altre strade, danni causati dal maltempo 1987

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Proprietari di strade (Cantoni BE; UR; SZ; GR; TI, VS o Comuni) ­ DF del 18 marzo 1988 concernente la partecipazione finanziaria della Confederazione alla rimozione dei danni causati dal maltempo del 1987 (RS 725.116.3) Trasporti - Strade 100 per cento per la strada del Gottardo (UR/TI) e della Novena (VS/TI), 75 per cento per le altre strade

Importi in 1000 fr.

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

0 10 000 3 000 0

Sgravio dei Cantoni per la rimozione dei danni causati dal maltempo nel settore pubblico.

Interesse Riparazione delle strade distrutte dal maltempo eccezionale.

della Confederazione: Visto che non tutti i Cantoni sono colpiti nella stessa misura dalle piene, i contributi federali permettono di distribuire l'onere per tali eventi straordinari.

Ripartizione dei compiti La Confederazione ha versato per la riparazione delle strade i e degli oneri: seguenti contributi: ­ strada del Gottardo (UR/TI) e della Novena (VS/TI): 100 per cento ­ altre strade aperte al traffico motorizzato: 75 per cento Per la riparazione delle strade nazionali e principali sono stati versati contributi federali del 100 per cento. Queste prestazioni sono comprese nelle relative rubriche concernenti le strade nazionali risp. principali.

Organizzazione: La Confederazione partecipa alle spese per la rimozione dei danni causati dal maltempo eccezionale del periodo dal 1° aprile al 31 ottobre 1987 alle strade aperte al traffico motorizzato. L'entità delle prestazioni della Confederazione è riportata al numero 3.

Valutazione globale: La rimozione dei danni causati dal maltempo del 1987 si è conclusa nel 1996.

In caso di futuri danni causati dal maltempo occorre fare attenzione che il contributo federale sia concesso, nel limite del possibile, in virtù delle basi legali esistenti.

Misure necessarie: Nessuna.

7146

806.4600.011

Altre strade, danni causati dal maltempo VS/TI 1993

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Proprietari di strade (Cantone o Comuni in VS e TI) ­ DF del 17 giugno 1994 relativo a un aiuto della Confederazione per rimediare ai danni causati dal maltempo 1993 nei Cantoni Vallese e Ticino [RS 720.8].

Scade al 31 dicembre 1999 Trasporti - Strade 71 per cento Canton Ticino, 75 per cento Canton Vallese

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 11 595 3 175

Breve descrizione:

La Confederazione partecipa alle spese per la rimozione dei danni causati dal maltempo eccezionale nei mesi di settembre e ottobre del 1993 nei Cantoni Vallese (Briga, parte Sud del Sempione, Saastal e Mattertal) e Ticino (regione del Lago Maggiore nonché diverse valli laterali) e ad altri enti di diritto pubblico.

Interesse Riparazione delle strade distrutte dal maltempo eccezionale.

della Confederazione: Visto che non tutti i Cantoni sono colpiti nella stessa misura dalle piene, i contributi federali permettono di distribuire l'onere per tali eventi straordinari.

Ripartizione dei compiti Per i lavori importanti di sgombero, il ripristino di strade aperte e degli oneri: al traffico motorizzato al di fuori della rete di strade nazionali e principali, la Confederazione ha versato contributi pari al 75 per cento (VS) risp. al 71 per cento (TI) dei costi computabili. I contributi per la rimozione dei danni alle strade nazionali e principali sono stati attinti dalle relative rubriche.

Organizzazione: In primo luogo sono stati concessi contributi secondo la legislazione sulle strade nazionali e principali. Per il settore «altre strade», altrimenti non sussidiato dalla Confederazione, con il citato decreto federale erano state create le basi legali per l'aiuto speciale. Le prestazioni federali vengono versate in base ai conteggi. Le misure adottate devono fondarsi su una pianificazione adeguata e adempiere le esigenze legali. Se con il ripristino si ottiene uno stato differente da quello anteriore, oltre ai conteggi si esige una stima dettagliata dei costi per un ripristino fittizio dello stato anteriore.

Valutazione globale: La riparazione dei danni per le intemperie del 1993 è praticamente conclusa. Il sussidio straordinario è limitato nel tempo.

In caso di futuri danni causati dal maltempo occorre fare attenzione che il contributo federale sia concesso, nel limite del possibile, in virtù delle basi legali esistenti.

Misure necessarie: Nessuna.

7147

807.3600.001

Indennità GWL per il trasporto di giornali

Indennità Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Azienda delle PTT (dal 1998: la Posta) ­ Legge sulle poste del 2 ottobre 1924 (LSP; RS 783.0), art. 10 in vigore fino al 31 dicembre 1997. Dal 1° gennaio 1998 Legge sulle poste del 30 aprile 1997 (LPO; 783.0), art. 15 cpv. 2 Cultura e tempo libero ­ Mezzi di comunicazione di massa 1/3 dei costi non coperti dei trasporti di giornali (base 1991)

Importi in 1000 fr.

Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1985 1990 1995 1997

0 0 0 90 160

1.

Breve descrizione:

2.

Interesse della Confederazione: Ripartizione dei compiti Il finanziamento dei costi non coperti avviene secondo il moe degli oneri: dello dell'1/3: la base è costituita dal deficit della Posta per il trasporto di giornali nell'anno 1991 pari a circa 270 milioni.

Nel Messaggio del 20 aprile 1994 concernente la modifica della LSP era stata inserita la ripartizione degli oneri tra editori, la Confederazione e la Posta. La regolamentazione è stata ripresa senza modifiche essenziali nella nuova LPO. Mediante un porto più elevato (aumento successivo su diversi anni) gli editori danno un loro contributo. La Posta riduce per conto suo il disavanzo con misure di razionalizzazione, mentre la Confederazione indennizza i rimanenti costi della Posta non coperti pari a un importo di circa 90 milioni di franchi.

Organizzazione: Di principio, la base per fissare l'ammontare dell'indennità sarebbe il risultato del calcolo dei costi delle prestazioni della Posta nel settore dei trasporti di giornali. Alla luce della separazione dell'Azienda delle PTT e del processo di trasformazione in atto presso la Posta, viene riorganizzato in modo incisivo anche il sistema del calcolo dei costi quindi non sono attualmente disponibili dati circa l'entità dei costi non coperti. Per questa ragione, il sussidio continua a essere versato sulla base del modello dell'1/3 (quota della Confederazione 90 milioni).

Valutazione globale: Si tratta di un tipico sussidio a innaffiatoio. Tutti i giornali e tutte le riviste che adempiono i criteri fissati ottengono il trattamento di favore indipendentemente che ne abbiano bisogno o no. Quest'impiego di mezzi è assolutamente inefficiente. Se la Confederazione vuole aiutare la stampa regionale e locale in difficoltà, dovrebbe farlo con contributi mirati. Così, otterrebbe molto di più, spendendo molto meno. Non soddisfa inoltre la mancanza di dati attuali sull'entità dei costi non coperti.

3.

4.

5.

7148

Per conservare una stampa pluralista il Consiglio federale concede tariffe preferenziali ai giornali in abbonamento, soprattutto alla stampa regionale e locale, nonché alle riviste in abbonamento. Esso fissa le tariffe preferenziali in particolare in conformità della frequenza di apparizione, del peso, della tiratura, del formato e della quota redazionale. Esso prende inoltre in considerazione in quale misura dare l'ordine di trasporto all'Azienda delle PTT. La Confederazione indennizza ogni anno all'Azienda PTT i costi non coperti per il trasporto di giornali e riviste (regolamentazione secondo la LSP). Questa regolamentazione è di principio ripresa nella nuova LPO. La Posta fissa ora prezzi preferenziali che devono essere approvati dal DATEC. Il sussidio è stato versato la prima volta nel 1996.

Promuovere il pluralismo della stampa e delle idee.

807.3600.001

Indennità GWL per il trasporto di giornali

6.

Il sussidio a innaffiatoio dev'essere sostituito il più presto possibile da una soluzione più efficiente, che aiuti con meno soldi in modo mirato la stampa regionale e locale in difficoltà. Occorre prendere in considerazione i lavori attualmente in corso presso la Commissione delle istituzioni politiche per inserire la promozione della stampa in un articolo costituzionale.

Misure necessarie:

Indennità Contributo a fondo perso

7149

808.3600.003

Formazione degli ideatori di programmi e formazione nel campo dei mass media elettronici

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Diverse organizzazioni e persone ­ Legge federale del 21 giugno 1991 sulla radiotelevisione, art. 50 (RS 784.40), in vigore dal 1° aprile 1992 Trasporti ­ Trasmissione di messaggi 60-80 per cento al massimo

Importi in 1000 fr.

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

Breve descrizione:

1985 1990 1995 1997

0 0 1845 1988

La Confederazione riscuote una tassa di concessione presso emittenti e ridiffusori di programmi radiotelevisivi, che dev'essere impiegata prevalentemente per la formazione e il perfezionamento di ideatori di programmi nonché per la formazione nel campo dei mass media elettronici. Tali contributi sono stati versati la prima volta nel 1993. I beneficiari sono le istituzioni (università, scuole private, imprese ecc.) ma anche privati.

Interesse Promozione della formazione e della ricerca nel settore dei mass della Confederazione: media elettronici.

Ripartizione dei compiti Il contributo ammonta al 60-80 per cento al massimo dei costi e degli oneri: effettivi; possono essere concessi fino a 200'000 franchi al massimo per richiesta.

Organizzazione: I preventivi inoltrati dai richiedenti costituiscono la base per il calcolo del contributo federale. In base ai dati del preventivo si assicura un importo massimo per i costi rispettivi; la parte del finanziamento viene pure presa in considerazione nel giudizio.

Il contributo definitivo viene versato in base al conteggio finale e al rapporto finale. Vengono concessi anche importi forfetari.

Visto che non è possibile prendere in considerazione tutte le richieste, sono stati compilati criteri minimi con una lista delle priorità. Beneficiari singoli ricevono già contributi dalla Confederazione (UFSEL, UFC). Per evitare un doppio sussidio vengono dedotti gli altri contributi federali.

Valutazione globale: Senza aiuti finanziari non si potrebbe offrire una gran parte delle possibilità di perfezionamento né realizzare progetti di ricerca.

Misure necessarie: Nessuna.

7150

808.3600.004

Radioemittenti locali e regionali

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Emittenti locali e regionali ­ Legge federale del 21 giugno 1991 sulla radiotelevisione, art. 50 (RS 784.40), in vigore dal 1° aprile 1992 Trasporti ­ Trasmissione di messaggi In media il 17 per cento dei costi d'esercizio delle emittenti

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

2.

3.

4.

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso Importi in 1000 fr.

1985 1990 1995 1997

0 0 7 331 8 157

Breve descrizione:

Le emittenti radiotelevisive locali e regionali possono ricevere eccezionalmente una quota dei ricavi delle tasse di concessione radiotelevisive, se nella loro zona destinataria non vi sono sufficienti possibilità di finanziamento e se esiste un interesse pubblico al loro programma. Tali contributi a emittenti locali e regionali vengono di regola concessi in quanto sussidi d'esercizio, eccezionalmente anche in quanto sussidi d'investimento. Lo scopo di questi contributi è assicurare l'esistenza di emittenti di programmi in zone destinatarie con potenziale di finanziamento modesto (ossia in particolare nelle regioni periferiche e montane) nonché promuovere la qualità dei programmi (informazioni di portata locale e trasmissioni culturali).

Interesse Salvaguardia della struttura federalistica nel paesaggio svizzero della Confederazione: dei mass-media.

Ripartizione dei compiti La Confederazione partecipa in media al 17 per cento dei costi e degli oneri: (radio e TV). Pure Cantoni o Comuni versano sporadicamente contributi.

Organizzazione: Per quanto concerne le radio locali possono ottenere sussidi le emittenti attive in regioni con meno di 150 000 abitanti o le emittenti di grosse regioni che trasmettono prevalentemente in una regione LIM, offrono un programma bilingue o i cui costi di produzione sono inferiori a 500 000 franchi. Influiscono sull'entità dei singoli contributi i criteri d'ubicazione (popolazione, capacità contributiva, costi di diffusione, concorrenza estera) e le prestazioni dei programmi (il contributo alla formazione delle opinioni e alla vita culturale nella zona destinataria, la quota di produzione propria, la partecipazione degli ascoltatori, la considerazione delle minoranze).

Per quanto concerne le televisioni locali possono ottenere sussidi le emittenti attive in regioni con meno di 250'000 abitanti e che adempiono determinate esigenze minime riguardo alla qualità dei programmi.

Vengono versati sussidi fino ad un massimo del 25 per cento dei costi d'esercizio (emittenti senza pubblicità fino al 50%) però al massimo nella misura del disavanzo. I criteri per il calcolo dei sussidi sono fissati in modo da incentivare a migliorare la qualità dei programmi. Questo incentivo dovrebbe essere ulteriormente rafforzato in futuro, dando maggiore peso alla prestazione dei programmi rispetto ai fattori d'ubicazione.

7151

808.3600.004

Radioemittenti locali e regionali

5.

Valutazione globale:

6.

Misure necessarie:

Le emittenti locali e regionali aumentano la pluralità nel settore dei mass-media. Alla luce dei processi di concentrazione segnatamente nel settore della stampa scritta, il sostegno di emittenti locali e regionali appare opportuno sotto il profilo della politica dei mass-media. La definizione degli obiettivi da perseguire deve rimanere piuttosto sulle generali. Tra l'obiettivo della garanzia esistenziale e dell'aumento prefissato della qualità dei programmi esiste un certo conflitto: quanto maggiore è la qualità di un programma, tanto più elevati sono di regola i costi, senza che aumenti l'aspettativa di maggiori introiti.

Nessuna.

7152

Aiuto finanziario Contributo a fondo perso

Allegato 2

Breve valutazione dei contributi obbligatori e volontari alle organizzazioni internazionali esaminati

Classificate secondo il: Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) Dipartimento federale dell'interno (DFI) Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) Dipartimento federale delle finanze (DFF) Dipartimento federale dell'economia (DFE) Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) 7153

201.3600.156 Importi

1985 1990 1995 1997

Consiglio d'Europa, Strasburgo in 1000 fr.

di cui

Contributi obbligatori

Contributi volontari

2 903 4 221 6 296 7 613

1985 1990 1995 1997

2 864 3 670 5 729 6 951

39 551 567 662

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali: Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

Descrizione: Contributi obbligatori:

Contributi volontari:

2.

Contributi (obbligatori e volontari) Contributo a fondo perso

Segretariato generale del Consiglio d'Europa, Strasburgo ­ DF del 19.3.1963 concernente l'adesione della Svizzera allo Statuto del Consiglio d'Europa Relazioni con l'estero ­ Relazioni politiche Percentuale fissata annualmente sulla base di un calcolo che tiene conto del PIL dei Paesi membri, nonché della loro popolazione, applicando dei tassi massimi per i maggiori contribuenti e minimi per quelli più piccoli.

Questo contributo è destinato al finanziamento del bilancio ordinario e del bilancio delle pensioni (1997 = 2,63%), del bilancio straordinario relativo al finanziamento della costruzione dell'immobile dei diritti dell'uomo (2,29%), nonché ai preventivi degli Accordi parziali ai quali la Svizzera ha aderito e che sono i seguenti: Accordo parziale nel settore sociale e della sanità pubblica (3,06%), Farmacopea europea (2,85%), Fondo di sviluppo sociale (3,36%), Gruppo di cooperazione in materia di lotta contro l'abuso e il traffico illecito di stupefacenti (2,78%), Accordo parziale sulla commissione europea per la democrazia tramite il diritto (3,14%), Accordo parziale per la creazione del Centro europeo per le lingue moderne (Graz), Fondo europeo per la gioventù (2,68%).

Questi contributi, accordati sulla base di decisioni del Consiglio federale, sono destinati al finanziamento di diverse attività del Consiglio d'Europa che non sono finanziate nel quadro del bilancio ordinario o dei preventivi degli accordi parziali. La parte più importate di questi apporti è destinata al sussidio, dell'ordine del 10% del contributo al bilancio ordinario, versato in applicazione della decisione del CF del 12.3.1990 in risposta al postulato Petitpierre. Nel 1997, questo contributo era di circa 526'000 franchi. Gli altri contributi volontari si aggiravano attorno a 136'000 franchi. Nel 1997, questi contributi hanno in particolare permesso il finanziamento di attività nel settore dei diritti dell'uomo, della gioventù, della cultura (assegni di studio). Hanno inoltre coperto le spese di esperti, nonché la traduzione e il lavoro degli interpreti durante conferenze.

Interesse della Confederazione: Contributi obbligatori: L'Organizzazione intergovernativa ha lo scopo di difendere i diritti dell'uomo, la democrazia pluripartitica, di favorire la presa di coscienza e la valorizzazione dell'identità culturale, di cercare soluzioni ai problemi legati alla società e di preservare la qualità di vita, di sviluppare la stabilità democratica sostenendo le riforme politiche, legislative e costituzionali. Poiché la Svizzera non fa parte dell'Unione europea, la sua partecipazione a questa organizzazione è ancora più importante.

7154

Contributi volontari:

3.

Organizzazione: (Unicamente contributi volontari)

4.

Valutazione globale: (Unicamente contributi volontari)

5.

Misure necessarie: (Unicamente contributi volontari)

I contributi volontari permettono al Consiglio federale di accordare, in modo mirato, il suo sostegno a un certo numero di attività o di azioni del CdE che giudica politicamente importanti (diritti dell'uomo, gioventù, cultura).

I contributi volontari più importanti (contributo volontario corrispondente approssimativamente al 10% del contributo al bilancio ordinario per il finanziamento delle attività del CdE, contributo al Fondo europeo della gioventù) sono dei contributi ricorrenti decisi dal CF in risposta a interpellanze parlamentari (postulati Petitpierre e Hafner). Altri sono essenzialmente puntuali e variano di anno in anno in funzione delle attività particolari previste per quell'anno (conferenze, seminari, perizie, ecc.)

Il contributo corrispondente al 10% del contributo al bilancio ordinario deciso dal CF il 12.3.1990 a seguito di un postulato Petitpierre aveva, in un certo senso, lo scopo di anticipare l'aumento del contributo da parte della Svizzera, peraltro prevedibile tenuto conto dei nuovi compiti affidati al CdE in molti settori (tortura, dialogo nord-sud, protezione dell'ambiente) e soprattutto in seguito all'apertura verso i Paesi dell'Est. Tale apertura si è ampiamente concretizzata dal 1990 e continua tuttora. Sia il bilancio che la tariffa dei contributi hanno dovuto essere adattati per tener conto di questi importanti cambiamenti.

In questo periodo, il bilancio dell'organizzazione è aumentato dell'80% circa e la quota del nostro Paese al bilancio ordinario è aumentata del 5% circa. Anche se l'aumento di questo contributo volontario non ha seguito l'aumento effettivo del bilancio ordinario, bisognerebbe chiedersi se, vista l'evoluzione summenzionata, è giustificato mantenerlo oppure se non occorrerebbe prevederne la soppressione.

Esaminare l'eventualità di una soppressione a partire dall'1.1.2001 del contributo volontario accordato dal 1990 sulla base del postulato Petitpierre. L'aumento del bilancio ordinario - e, parallelamente, della partecipazione della Svizzera a quest'ultimo - legato all'apertura dell'Organizzazione ai Paesi dell'Est, che questo contributo intendeva anticipare, si è frattanto ampiamente concretizzato e non giustifica dunque più il mantenimento di questo contributo aggiuntivo.

7155

201.3600.161 Importi

1985 1990 1995 1997

Organizzazione sulla sicurezza e la cooperazioneContributi (obbligatori e volontari) in Europa Contributo a fondo perso in 1000 fr.

di cui

Contributi obbligatori

Contributi volontari

400 500 2 307 2 999

1985 1990 1995 1997

400 500 1197 1815

0 0 1110 1184

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

Descrizione: Contributi obbligatori:

Contributi volontari:

2.

Interesse della Confederazione: Contributi obbligatori:

Contributi volontari:

7156

Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa Corte di Conciliazione e d'Arbitrato nel quadro dell'OSCE ­ Contributo all'OSCE : Cost. art. 102 n. 8 [RS 101]; DCF del 25.6.1973 concernente la partecipazione della Svizzera alla Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa.

Contributo volontario alla Corte di Conciliazione e d'Arbitrato nel quadro dell'OSCE: DF del 6.12.1993 concernente l'approvazione dello scambio di lettere tra la Svizzera e la Corte di Conciliazione e d'Arbitrato nel quadro dell'OSCE, a Ginevra, basato sulle spese iniziali relative ai locali occupati dalla Corte e all'attrezzatura.

Relazioni con l'estero ­ Relazioni politiche Organizzazione: 2,3% del bilancio e 2,65% del bilancio separato dei compiti e dei progetti.

Partecipazione, conformemente alla chiave di riparto prevista tra gli Stati partecipanti, al finanziamento del funzionamento del segretariato dell'Organizzazione, nonché delle azioni e dei progetti messi in atto in vista di rafforzare la sicurezza e la cooperazione in Europa.

Concessione di un contributo unico di 550'000 franchi per permettere l'allestimento della Corte. Assunzione illimitata del canone d'affitto e degli oneri relativi ai locali occupati dalla Corte.

Spese legate all'assunzione della presidenza da parte della Svizzera nel 1996.

La promozione della pace e della sicurezza è una delle cinque priorità della politica estera della Svizzera. In questo settore, l'OSCE contribuisce in modo determinante, per quanto sia l'unica organizzazione nello spazio euro-atlantico in cui tutti gli Stati sono rappresentati a pari diritti. La sua funzione è essenziale in questo settore della segnalazione tempestiva, della diplomazia preventiva e della ricostruzione postconflittuale.

Contributi alla Corte d'Arbitrato: quale iniziatrice dell'idea di creare un sistema paneuropeo per il regolamento pacifico delle controversie, la Svizzera era molto interessata affinché la Corte a cui era stata affidata la gestione di questo sistema avesse la propria sede sul territorio svizzero. Di fronte alla forte concorrenza di chi voleva ottenere questa sede, essa ha dovuto concedere certi vantaggi finanziari che si sono concretizzati nell'assunzione del canone di affitto e degli oneri relativi ai locali occupati dalla Corte, nonché delle spese iniziali relative all'attrezzatura.

3.

Organizzazione: (Unicamente contributi volontari)

4.

Valutazione globale: (Unicamente contributi volontari)

5.

Misure necessarie: (Unicamente contributi volontari)

Spese legate alla presidenza: assicurando la presidenza, il nostro Paese, da un lato, si è assunto i suoi impegni nei confronti della Comunità internazionale e, dall'altro, ha apportato un contributo al sistema paneuropeo di sicurezza, sottolineando in tal modo quell'impegno in favore della pace e della sicurezza che gli altri Paesi europei si attendevano dalla Svizzera in quanto paese neutrale.

Corte d'Arbitrato: le spese per il canone d'affitto e gli oneri dei locali occupati dalla Corte sono fissati in un contratto stipulato con il Canton Ginevra che si fonda su un importo di base, per il canone, di 199'992 franchi (novembre 1994), importo fissato in funzione dell'indice dei prezzi al consumo; gli oneri, invece, sono fissati a 10'800 franchi all'anno. L'importo del canone d'affitto comprende anche il salario di un guardiano.

Spese legate alla presidenza: la maggior parte dell'importo totale di 4,2 milioni di franchi è servito al finanziamento dei contributi volontari (elezioni in Bosnia e altri sussidi di minore importanza). Il rimanente è stato speso per il funzionamento (spese di viaggio, esborsi, rappresentanze, ecc.).

Contributi alla Corte d'Arbitrato: l'assunzione del canone di affitto e degli oneri legati a quest'ultimo è la condizione per il mantenimento della Corte in Svizzera. Si tratta di un contributo dello Stato ospite che sarà imputato d'ora in poi al credito aperto a tale scopo nel bilancio del DFAE. La soppressione di questo contributo rimetterebbe in dubbio la sede della Corte sul suolo svizzero e ciò non sarebbe opportuno.

Spese della presidenza: la presidenza è stata assunta dalla Svizzera nel 1996 e si è tradotta in spese per gli anni dal 1995 al 1997. Si tratta di una funzione limitata nel tempo che il nostro Paese sarà chiamato ad assumere probabilmente soltanto fra molti anni o addirittura decenni.

Contributi alla Corte d'Arbitrato: nessuno.

Contributi legati alla presidenza: nessuno.

7157

201.3600.172 Importi

1985 1990 1995 1997

Commissione preparatoria per la proibizione delle armi chimiche in 1000 fr.

di cui

Contributi obbligatori

Contributi volontari

0 0 474 1575

1985 1990 1995 1997

0 0 474 1140

0 0 0 435

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

Descrizione: Contributi obbligatori:

Contributi volontari:

2.

Interesse della Confederazione: Contributi obbligatori:

Contributi volontari:

3.

Organizzazione: (unicamente contributi volontari)

4.

Valutazione globale: (unicamente contributi volontari)

5.

Misure necessarie: (unicamente contributi volontari)

7158

Contributi (obbligatori e volontari) Contributo a fondo perso

Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche ­ DF del 7.10.1994 concernente la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione DF del 7.10.1994 concernente l'esecuzione della Convenzione sulle armi chimiche Relazioni con l'estero ­ Relazioni politiche Contributo obbligatorio e volontario calcolato secondo una chiave di riparto Contributo della Svizzera alla Commissione preparatoria per la proibizione delle armi chimiche. Questa è incaricata di vigilare l'applicazione del primo accordo sul disarmo globale che prevede un sistema di verifica che proibisce una categoria intera di distruzione di massa. Il contributo versato dalla Confederazione è calcolato secondo la chiave di riparto utilizzata dall'ONU.

Per il periodo fino al 31.12.1997 la Svizzera ha accordato un contributo unico per l'assunzione dei costi per l'organizzazione di un programma di formazione destinato agli ispettori internazionali delle armi chimiche.

Per la Svizzera che non detiene nessun mezzo di distruzione di massa, la Convenzione sulle armi chimiche costituisce, unitamente al Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, il trattato multilaterale di disarmo più importante dal profilo della politica di sicurezza.

Creando un programma di formazione destinato agli ispettori internazionali delle armi chimiche, la Svizzera ha contribuito in modo concreto agli sforzi volti all'abolizione completa delle armi chimiche.

L'assunzione dei costi per l'organizzazione di un programma di formazione è avvenuta sotto forma di un importo forfetario fissato tramite DCF. Questo contributo è stato accordato a titolo unico e non comporta nessuna spesa ricorrente.

Il contributo svizzero ha permesso di finanziare attività in materia di disarmo che si inseriscono perfettamente nelle misure intraprese dalla Conferenza. Poiché un contributo volontario versato dalla Svizzera a questo scopo deve essere preventivamente sottoposto per approvazione al CF, è possibile effettuare in ciascun caso un esame sull'opportunità di fornire o no un aiuto finanziario.

Nessuna.

201.3600.174 Importi

1985 1990 1995 1997

Partecipazione della Svizzera alla cooperazione Contributi (obbligatori e volontari) francofona Contributo a fondo perso in 1000 fr.

di cui

Contributi obbligatori

Contributi volontari

0 133 488 4696

1985 1990 1995 1997

0 0 0 4216

0 133 488 480

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali: Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

Descrizione: Contributi obbligatori:

Contributi volontari: 2.

3.

4.

5.

Interesse della Confederazione: Contributi obbligatori:

Contributi volontari: Organizzazione: (Unicamente contributi volontari) Valutazione globale: (unicamente contributi volontari) Misure necessarie: (unicamente contributi volontari)

Agenzia di cooperazione culturale e tecnica (ACCT), Parigi Popolazioni dei Paesi francofoni in sviluppo DF del 21 dicembre 1995 (FF 1996 I 280) concernente l'adesione della Svizzera all'ACCT.

Relazioni con l'estero - Relazioni politiche Tasso fissato in base al prodotto interno lordo L'ACCT svolge un'attività di cooperazione multilaterale nei settori quali lingua, cultura, comunicazione, sostengo allo stato di diritto, educazione e formazione.

La quota della Svizzera ammonta a circa il 10.7 % del totale dei sussidi statutari.

I sussidi statutari rappresentano circa il 40 % delle entrate totali dell'ACCT.

Il saldo delle entrate è costituito da contributi volontari relativi ai programmi dell'Organizzazione.

La partecipazione della Svizzera è conforme agli obiettivi che si è fissato il Consiglio federale in materia di politica estera per gli anni Novanta, in particolare l'aumento della prosperità dei Paesi francofoni in sviluppo, il sostegno allo stato di diritto e ai diritti dell'uomo.

Idem Sostegno puntuale di programmi mirati in accordo con le priorità della politica estera.

Alla luce degli obiettivi fissati dal Consiglio federale nel quadro della sua politica estera, la partecipazione della Svizzera alla cooperazione francofona non può che rivelarsi proficua per la Svizzera e per la sua immagine sulla scena internazionale.

Nessuna.

7159

201.3600.305 dal 1998: 326.3600.305

Agenzia spaziale europea (ESA), Parigi

Contributi (obbligatori e volontari) Contributo a fondo perso

Importi

in 1000 fr.

di cui

Contributi obbligatori

Contributi volontari

1985 1990 1995 1997

29 500 76 904 110 810 113 351

1985 1990 1995 1997

10 325 26 916 34 498 41 800

19 175 49 988 76 312 71 551

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali: Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

Breve descrizione: Contributi obbligatori:

Contributi volontari:

2.

Interesse della Confederazione: Contributi obbligatori:

Contributi volontari:

7160

ESA. L'ESA è l'organizzazione che succede all'ESRO, di cui la Svizzera fa parte in qualità di membro dal 1963.

­ Convenzione del 30 maggio 1975 istitutiva di un'Agenzia spaziale europea (ESA), ratificata dalla Svizzera il 19 novembre 1976, entrata in vigore il 30 ottobre 1980 (RS 0.425.09) Formazione e ricerca fondamentale - Ricerca fondamentale 4% per le attività obbligatorie (base reddito nazionale netto); quota della Svizzera al bilancio globale circa 2,9%.

L'ESA ha lo scopo di assicurare la cooperazione europea, a fini esclusivamente pacifici, nei settori della ricerca e della tecnologia spaziali e delle relative applicazioni, in vista della loro utilizzazione a scopi scientifici e per sistemi spaziali operativi di applicazioni. Pianifica i programmi spaziali europei e li esegue.

Una parte del contributo svizzero (1997 circa il 37 %) serve a finanziare le attività obbligatorie alle quali partecipano tutti gli Stati membri. Tali attività comprendono l'insegnamento, la documentazione, lo studio di progetti futuri, i lavori di ricerca tecnologica e in particolare l'elaborazione e l'esecuzione di un programma scientifico comprendente satelliti e altri sistemi spaziali. La tabella dei contributi per le attività obbligatorie è stabilita sulla base della media del reddito nazionale di ciascuno Stato membro durante i tre anni più recenti per i quali sono disponibili dati statistici.

Conformemente alla Convenzione, partecipano alle attività facoltative tutti gli Stati membri, salvo quelli che formalmente si dichiarano non interessati a parteciparvi. Nella prassi la procedura "opting-out" è stata sostituita da decisioni positive di partecipazione. I programmi in relazione alle attività facoltative comprendono in particolare lo studio, lo sviluppo. la costruzione, il lancio, la messa in orbita e il controllo di satelliti e di altri sistemi spaziali, lo sviluppo e la messa in opera di mezzi di lancio e di sistemi di trasporto spaziali. La tabella dei contributi a un programma facoltativo è determinata essenzialmente allo stesso modo di quella per le attività obbligatorie, tuttavia possono esserci tassi più elevati o ridotti a dipendenza dell'interesse per il rispettivo programma. La partecipazione non può essere inferiore al riflusso di mezzi nei rispettivi Stati membri.

Interesse scientifico ed economico. Tra il 75 e l'80% dei contributi svizzeri ritorna all'industria svizzera sotto forma di commesse. Complessivamente, per l'Europa la ricerca spaziale è molto importante per il mantenimento della concorrenza globale nei settori della scienza e dell'industria.

3.

Concezione: (unicamente contributi volontari)

4.

Valutazione globale: (unicamente contributi volontari)

5.

Misure necessarie: (unicamente contributi volontari)

Nel 1997 la quota della Svizzera alle attività facoltative era del 63% dei contributi totali versati dalla Confederazione all'ESA.

La partecipazione ai programmi facoltativi è sì libera, però qualora uno Stato abbia deciso di parteciparvi, è tenuto a versare la sua parte dei costi legati al programma. Una disdetta è possibile solo in caso di superamento dei costi di oltre il 20 per cento. Il Consiglio federale decide se partecipare o no alle attività facoltative.

L'impegno finanziario della Svizzera nel quadro dell'ESA può essere controllato esclusivamente mediante la partecipazione alle attività facoltative. Tuttavia, qualora uno Stato abbia deciso di parteciparvi, è tenuto ad assumersi la sua parte dei costi legati al programma. Poiché per le attività facoltative si tratta di programmi pluriennali, il controllo del contributo della Svizzera mediante crediti di pagamento annuali è dubbio.

Per il contributo all'ESA della Svizzera, il Parlamento approva crediti di pagamento annuali. In particolare con i programmi facoltativi vengono tuttavia presi impegni che si prolungano per diversi anni; per questo occorre verificare se in futuro le attività facoltative non dovranno essere controllate mediante crediti d'impegno.

7161

310.3600.501 dal 1998: 810.3600.501 Importi

1985 1990 1995 1997

Commissioni e organizzazioni internazionali

in 1000 fr.

di cui

Contributi obbligatori

Contributi volontari

0 3271 7574 6577

1985 1990 1995 1997

0 3107 7194 6248

0 164 380 329

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali: Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

Breve descrizione: Contributi obbligatori:

Contributi volontari:

2.

Interesse della Confederazione: Contributi obbligatori:

Contributi volontari:

3.

Concezione: (unicamente contributi volontari)

4.

Valutazione globale: (unicamente contributi volontari)

7162

Contributi (obbligatori e volontari) Contributo a fondo perso

Commissioni e organizzazioni internazionali ­ Cost. art. 102 cpv. 1 n. 8 (RS 101) cfr. anche spiegazioni nel Rapporto sui sussidi, Parte 2, Capitolo Ambiente e ordinamento del territorio Ambiente e ordinamento del territorio - Protezione dell'ambiente Preventivo Contributi a Convenzioni (Convenzione Ramsar/zone umide, Convenzione di Basilea/rifiuti pericolosi, Convenzione di Ginevra/protezione dell'aria, Convenzione di Bonn/conservazione delle specie migratrici, Convenzione di Vienna/ozonosfera, ecc.), Organizzazioni internazionali (OCSE, UNEP, ECE-ONU, Consiglio d'Europa, ecc.) e Commissioni per la protezione delle acque (Reno, Lago Lemano, Lago di Costanza, Laghi Ticinesi).

Sostegno di lavori specifici e importanti per la protezione dell'ambiente di organizzazioni internazionali; partecipazione a trattative su accordi internazionali a livello nazionale e internazionale. Esecuzione di riunioni ministeriali e di esperti.

La preservazione delle basi vitali naturali è uno dei cinque obiettivi della politica estera della Svizzera (cfr. Rapporto sulla politica estera della Svizzera negli anni Novanta) e quindi una parte importante di una politica globale imperniata sulla sostenibilità e volta a salvaguardare l'esistenza del Paese. Il Parlamento, in particolare con la ratifica di accordi e di convenzioni internazionali, ha appoggiato questi settori della politica estera tanto importanti per gli interessi della Svizzera.

Quale Paese con elevati livelli di protezione dell'ambiente e per motivi di concorrenza internazionale, la Svizzera è interessata al promovimento di accordi armonizzati e vincolanti a livello internazionale nonché a efficienti controlli d'esecuzione. In tal modo, la Svizzera dà anche prova della sua solidarietà con i Paesi in sviluppo e gli Stati dell'Europa centrale e orientale nonché del suo know how nel settore della protezione dell'ambiente.

I contributi volontari e straordinari ammontano a circa il 5% delle uscite globali. Sono versati in particolare a seguito di avvenimenti politici e vengono versati a seguito di raccomandazioni emanate dall'Ufficio federale.

L'obiettivo contemplato nella politica estera della Svizzera relativo alla preservazione delle basi vitali deriva dalla cognizione (scientifica) secondo cui oggi i grandi problemi legati alla protezione dell'ambiente non possono più essere risolti solo a livello nazionale, per cui i nostri interessi nazionali e le nostre posizioni così come sono fissati dal Parlamento, possono essere

5.

Misure necessarie: (unicamente contributi volontari)

meglio difesi nel quadro della cooperazione internazionale. Le condizioni quadro (la non appartenenza all'EU e all'ONU) rendono più difficile per la Svizzera poter rappresentare in modo efficiente i propri interessi e richiedono una politica intelligente e un impegno relativamente elevato.

Nel settore dei contributi volontari manca però la trasparenza necessaria per poter giudicare e analizzare in modo critico i contributi e il loro significato.

Realizzazione della concezione per l'aiuto internazionale della Svizzera nel settore della protezione dell'ambiente per migliorare la trasparenza e i controlli dei contributi e degli obiettivi raggiunti grazie ad essi.

Definizione degli obiettivi da raggiungere con i contributi volontari all'interno di un bilancio delimitato. Per i casi che non contribuiscono al conseguimento dell'obiettivo, limitarsi ai contributi obbligatori.

7163

310.3600.502 dal 1998: 810.3600.502 Importi

1985 1990 1995 1997

Problemi ambientali globali

in 1000 fr.

di cui

Contributi obbligatori

Contributi volontari

0 0 2223 3432

1985 1990 1995 1997

0 0 2110 3080

0 0 113 352

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali: Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

Breve descrizione: Contributi obbligatori:

Contributi volontari:

2.

Interesse della Confederazione: Contributi obbligatori:

Contributi volontari:

3.

Concezione: (unicamente contributi volontari)

4.

Valutazione globale: (unicamente contributi volontari)

7164

Contributi (obbligatori e volontari) Contributo a fondo perso

Segretariati di Convenzioni internazionali Istituzioni internazionali Cost. art. 104 cpv. 1 n. 8 (RS 101) Ambiente e ordinamento del territorio - Protezione dell'ambiente Preventivo Contributi a Convenzioni che risalgono alla Conferenza di Rio sull'ambiente nel 1992 (clima, biodiversità, ozonosfera, boschi, risorse idriche e CSS [Commissione per uno sviluppo sostenibile]). Partecipazione a trattative internazionali nel quadro delle differenti Convenzioni.

Sostegno di misure legate alla formazione nel settore delle summenzionate Convenzioni. Sostegno di determinate funzioni che collegano le differenti organizzazioni attive nel settore dell'ambiente a Ginevra e in altre sedi dell'ONU.

La preservazione delle basi vitali naturali è uno dei cinque obiettivi della politica estera della Svizzera (cfr. Rapporto sulla politica estera della Svizzera negli anni Novanta) e quindi una parte importante di una politica globale imperniata sulla sostenibilità e volta a salvaguardare l'esistenza del Paese. Il Parlamento con la ratifica di accordi e di convenzioni internazionali, ha appoggiato questi settori della politica estera tanto importanti per gli interessi della Svizzera. La Svizzera è interessata a rafforzare il ruolo di Ginevra sul piano internazionale in questo settore. Accanto al beneficio politico, la Svizzera ne trae anche vantaggi di tipo economico.

Quale Paese con elevati livelli di protezione dell'ambiente e per motivi di concorrenza internazionale, la Svizzera è interessata al promovimento di accordi armonizzati e vincolanti a livello internazionale nonché a efficienti controlli d'esecuzione. In tal modo, la Svizzera dà anche prova della sua solidarietà con i Paesi in sviluppo e gli Stati dell'Europa centrale e orientale nonché del suo know how nel settore della protezione dell'ambiente.

La Confederazione versa i suoi contributi a diverse organizzazioni, affinché esse possano prendere le misure necessarie alla concretizzazione degli obiettivi della Convenzione e dei contratti. I contributi vengono fissati tramite chiavi di riparto che si basano su criteri come il PIL o la popolazione. Circa il 5% sono importi volontari e straordinari versati a seguito di avvenimenti politici. Vengono fissati caso per caso su raccomandazione dell'Ufficio federale e a volte soltanto per una durata limitata.

L'obiettivo contemplato nei settori della politica estera della Svizzera relativo alla preservazione delle basi vitali deriva dalla cognizione scientifica secondo cui oggi i grandi problemi legati

5.

Misure necessarie: (unicamente contributi volontari)

alla protezione dell'ambiente non possono più essere risolti solo a livello nazionale, per cui i nostri interessi nazionali e le nostre posizioni così come sono fissati dal Parlamento, possono essere meglio difesi nel quadro della cooperazione internazionale. Le condizioni quadro (la non appartenenza all'EU e all'ONU) rendono più difficile per la Svizzera poter rappresentare in modo efficiente i propri interessi e richiedono una politica intelligente e un impegno relativamente elevato.

Poiché mancano chiare basi legali e criteri per garantire e fissare contributi, è necessario esaminare questo sussidio.

Realizzazione di una concezione per i contributi della Svizzera nel settore della protezione dell'ambiente in cui sono fissati obiettivi, criteri, limiti temporali, i mezzi finanziari e un controlling.

Ripartizione dei contributi secondo la loro importanza per Ginevra dal profilo di relazioni internazionali.

7165

316.3600.070 Importi

1985 1990 1995 1997

Organizzazione mondiale della sanità in 1000 fr.

di cui

Contributi obbligatori

Contributi volontari

6979 6277 8335 9808

1985 1990 1995 1997

6979 5902 7375 8450

0 375 960 1358

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali: Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

Descrizione: Contributi obbligatori: Contributi volontari:

2.

Interesse della Confederazione: Contributi obbligatori: Contributi volontari:

3.

Organizzazione: (Unicamente contributi volontari)

4.

Valutazione globale: (unicamente contributi volontari)

5.

Misure necessarie: (unicamente contributi volontari)

7166

Contributi (obbligatori e volontari) Contributo a fonda perso

Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Ginevra ­ DF del 19 dicembre 1946 istitutivo dell'Organizzazione mondiale della sanità e protocollo concernente l'Ufficio internazionale dell'Igiene Pubblica Relazioni con l'estero ­ Aiuto allo sviluppo 1,19% del bilancio dell'organizzazione Importo calcolato in funzione della chiave di riparto dell'ONU adattata tenendo conto della diversa composizione dell'organizzazione. Criteri base: PNL e numero di abitanti.

Partecipazioni volontarie a diversi programmi o progetti: promozione dell'armonizzazione delle misure per la protezione contro le radiazioni, attuazione della Carta europea "Ambiente e salute", cooperazione con il Centro internazionale di ricerca sul cancro a Lione, attuazione del piano di azione europeo contro l'alcolismo.

Partecipazione alla collaborazione internazionale nel settore della sanità di cui l'OMS è uno degli elementi trainanti.

I contributi volontari permettono alla Svizzera, in particolare mediante un piano di azione adottato a tale scopo, di meglio utilizzare le potenzialità dell'organizzazione: apporto di nuove idee e strategie al livello della politica svizzera in materia di sanità, migliore diffusione di studi e di pubblicazioni. Permettono inoltre alla Svizzera di partecipare alla concezione e all'esecuzione di progetti internazionali che per il nostro Paese rivestono un interesse particolare.

Contributi forfetari adattabili in funzione dell'interesse particolare che la Svizzera nutre nei confronti di progetti legati alla sua politica in materia di sanità.

Un controllo a posteriori del sussidio è assicurato dall'UFSP sulla base dei rapporti forniti dall'OMS.

L'OMS è per la Svizzera un partner essenziale a livello della cooperazione internazionale nel settore della sanità. Tenendo conto delle riforme realizzate, in questi ultimi anni a livello amministrativo e strutturale il funzionamento dell'organizzazione è divenuto più efficace e il rapporto tra sussidi e prestazioni può essere giudicato buono.

Nessuna.

402.3600.004 Importi

1985 1990 1995 1997

Contributi a organizzazioni internazionali in 1000 fr.

di cui

Contributi obbligatori

Contributi volontari

69 135 157 206

1985 1990 1995 1997

69 120 107 156

0 15 50 50

Beneficiario principale:

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

Breve descrizione: Contributi obbligatori:

Contributi volontari:

2.

Contributi (obbligatori e volontari) Contributo a fondo perso

Interesse della Confederazione: Contributi obbligatori:

UNIDROIT (Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato) CIEC (Commissione internazionale dello Stato Civile) Conferenza dell'Aia UNICITRAL (United Nation Commission on International Law) ­ ­ Statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) del 15.3.1940 (RS 0.202); DF del 21.2.1994 (RU 1964 469) ­ Protocollo del 25.9.1950 relativo alla Commissione internazionale dello Stato civile [RS 0.203] ­ Conferenza dell'Aia, Statuto del 31.10.1951 (RS 0.201); DF del 5.3.1957 (RU 1957 483) ­ UNCITRAL (Decreto del Consiglio federale del 22.2.1989) Giustizia, polizia - Protezione giuridica UNIDROIT: 45 '000 CIEC: 49 000 Conferenza dell'Aia: 63 000 UNCITRAL: 50 000 UNIDROIT: studiare i mezzi per armonizzare e coordinare il diritto privato fra gli Stati o fra i gruppi di Stati e preparare gradualmente l'adozione da parte dei diversi Stati di una legislazione uniforme del diritto privato (in particolare del diritto commerciale). A livello pratico hanno maggiore importanza i principi di UNIDROIT relativi agli accordi commerciali internazionali.

CIEC: allestimento di documentazioni inerenti allo stato civile; armonizzazione fra gli Stati membri mediante accordi e raccomandazioni.

Conferenza dell'Aia: unificazione del diritto internazionale privato. La Conferenza dell'Aia oggi è riconosciuta oltre i confini dell'Europa e rimane l'unica organizzazione con questo scopo UNCITRAL: unificazione del diritto commerciale internazionale. Contributo volontario ad azioni specifiche dell'UNCITRAL (la Svizzera può diventare formalmente un membro di questa organizzazione soltanto quando sarà divenuta membro dell'ONU).

UNIDROIT: contributo elevato, in particolare in considerazione del rapporto costi/attività CIEC: l'importanza aumenta a seguito della mobilità della popolazione.

Conferenza dell'Aia: partecipazione dell'unica organizzazione con questo scopo; la Svizzera ha ratificato un numero cospicuo di Convenzioni dell'Aia.

7167

Contributi volontari:

3.

Concezione: (unicamente contributi volontari)

4.

Valutazione globale: (unicamente contributi volontari)

5.

Misure necessarie: (unicamente contributi volontari)

7168

UNCITRAL: la Svizzera è interessata a un ordinamento giuridico funzionante a livello mondiale nel settore del diritto commerciale internazionale. L'UNCITRAL è l'unica organizzazione con partecipazione mondiale in questo settore.

Grazie al contributo volontario all'UNCITRAL migliora la situazione giuridica per gli investitori svizzeri in particolare nei Paesi del Terzo Mondo. Pertanto, la Svizzera partecipa ai costi legati alla diffusione dei rispettivi testi dell'UNCITRAL (Convenzioni, leggi modello) e al finanziamento di seminari.

Contributo volontario di 50'000 franchi. Tali contributi vengono versati anche da altri Stati europei (oltre ai contributi ordinari).

Il contributo va direttamente nelle casse della Commissione dell'ONU. Il segretariato dell'UNCITRAL rende conto di come ha utilizzato i contributi in occasione dell'assemblea annuale.

Tenendo presente l'interesse della Svizzera in un commercio mondiale ben funzionante e in una partecipazione alle rispettive trattative nel quadro di questo collegio, il contributo di questa prestazione volontaria è minimo.

Nessuna.

414.3600.003 Importi

Contributi a Organizzazioni internazionali in 1000 fr.

di cui

Contributi obbligatori

Contributi volontari

0 0 0 264

1985 1990 1995 1997

0 0 0 239

0 0 0 25

1985 1990 1995 1997

Beneficiario principale:

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

Breve descrizione: Contributi obbligatori:

Contributi volontari:

2.

Contributi (obbligatori e volontari) Contributo a fondo perso

Interesse della Confederazione: Contributi obbligatori:

Organizzazione internazionale di metrologia legale (OIML) Convenzione del metro (CGPM) European Cooperation in Legal Metrology (WELMEC) European Cooperation for Accreditation of Laboratories (EAL) European Accreditation of Certification (EAC) International Accreditation Forum (IAF) ­ Legge federale sulla metrologia (RS 941.20) art. 12 Ordinanza sull'accreditamento (RS 946.512) art. 22 Convenzione internazionale di metrologia legale (RS 0.941.290) Convenzione del metro (RS 0.941.291) Altri settori dell'economia pubblica - Industria, artigianato, commercio Chiave di riparto dei contributi degli Stati membri / Contributo 1997 della Svizzera: OIML: secondo la popolazione / fr. 19 500 CGPM: secondo il coefficiente delle NU / fr. 219 534 WELMEC: secondo la popolazione / fr. 1982 EAL: secondo il coefficiente delle NU e il numero dei posti accreditati / fr. 10 573 EAC: secondo il coefficiente delle NU e il numero dei posti accreditati / fr. 10 101 IAF: secondo il coefficiente delle NU e il numero dei posti accreditati / fr. 2200 OIML: armonizzazione mondiale delle prescrizioni giuridiche che sono applicabili agli strumenti di misura. Contributo obbligatorio di fr. 19'500.- che corrisponde all'1% del bilancio. La quota è calcolata secondo il numero di abitanti per Paese.

CGPM: realizzazione delle unità corrette e precise del sistema unitario internazionale SI e riconoscimento internazionale della conformità di misurazioni svizzere. Il contributo di fr. 220'000 corrisponde all'1,7% del bilancio e viene calcolato in base ai coefficienti dell'ONU.

WELMEC, EAL, EAC, IAF: la Svizzera collabora con queste organizzazioni all'armonizzazione internazionale dei requisiti e delle procedure nel settore delle misurazioni. Nella sua attività commerciale internazionale l'industria deve attenersi ai criteri di misurazione armonizzati e riconosciuti a livello internazionale.

L'appartenenza in qualità di membro e la collaborazione in questo collegio sono necessari nell'interesse dell'economia svizzera.

Di fronte alla globalizzazione del commercio mondiale, le organizzazioni internazionali acquistano un'importanza sempre maggiore in questo settore.

7169

Contributi volontari:

3.

4.

5.

Concezione: (unicamente contributi volontari) Valutazione globale: (unicamente contributi volontari) Misure necessarie: (unicamente contributi volontari)

7170

WELMEC, EAL, EAC, IAF: la preparazione di criteri e di procedure di misurazione armonizzati e riconosciuti a livello internazionale è fondamentale soprattutto per l'industria del nostro Paese e quindi anche per la piazza lavorativa svizzera. Questa armonizzazione è una premessa importante per l'attività commerciale internazionale.

WELMEC, EAL, EAC, IAF: il Paese che dirige il segretariato presenta la fattura agli altri Paesi membri sulla base dei costi esposti e conformemente alla chiave di riparto.

WELMEC, EAL, EAC, IAF: grazie alla cooperazione in queste organizzazioni, la Svizzera può esercitare la sua influenza nell'armonizzazione e nella regolamentazione nel settore delle misurazioni e cooperare a livello internazionale.

Nessuna.

415.3600.008

Importi

1985 1990 1995 1997

Intensificazione della collaborazione internazio- Contributi (obbligatori e volontari) nale e della ricerca nel settore dell'asilo e dei Contributo a fondo perso rifugiati in 1000 fr.

di cui

Contributi obbligatori

0 0 2084 1622

1985 1990 1995 1997

0 0 0 351

Beneficiario principale:

Beneficiario secondario: Basi legali: Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

Breve descrizione: Contributi obbligatori:

Contributi volontari:

Contributi volontari 0 0 0 1 271

OIM: Organizzazione internazionale per le migrazioni CIDM: Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie Istituto Internazionale di Diritto umanitario (IIDU) SFM: Forum svizzero per lo studio delle migrazioni NE UNHCR IGC: Consultazioni intergovernative ­ Legge sull'asilo del 5.10.1979, modifica del 22.6.1990, art. 48 (RS 142.31) Previdenza sociale - Assistenza pubblica OIM : 600'000 CIDM: 250.000 IGC: 101'000 IIDU: 271'000 SFM: 400'000 CIDM - Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie: miglioramento della collaborazione interstatale per gestire la forte migrazione internazionale, segnatamente quella proveniente dai Paesi del Sud e dell'Est.

Istituto Internazionale di Diritto umanitario (IIDU) IGC: Consultazioni intergovernative OIM : ­ Aiuto ai rifugiati (richiedenti l'asilo respinti, Internaly displaced Persons (IDP) nonché persone migranti) per il ritorno alla loro patria, segnatamente assumendo spese di viaggio e di trasporto, come pure aiuti materiali.

­ Formazione di persone qualificate che ritornano nella loro patria per facilitarne l'integrazione economica e sociale.

­ Sostegno e promovimento della collaborazione tecnica tra i Governi per le questioni legate alla migrazione nell'Europa centrale e orientale e fra l'altro lotta all'attività di passatori mediante misure preventive.

­ Programma per il ritorno nell'Europa centrale ­ Programma per il ritorno di migratori finiti nell'Europa centrale e orientale ­ Management delle migrazioni per Georgia, Armenia, Azerbaidjan e Kirgistan SFM: Studio delle migrazioni su incarico della Confederazione.

7171

2.

Interesse della Confederazione: Contributi obbligatori:

Contributi volontari:

3.

Concezione: (unicamente contributi volontari)

4.

Valutazione globale: (unicamente contributi volontari)

5.

Misure necessarie: (unicamente contributi volontari)

7172

CIDM, IGC: la Confederazione è interessata a una maggiore cooperazione su scala internazionale. A causa dell'impossibilità di partecipare a livello europeo, la Svizzera deve approfittare di queste opportunità che si vede offrire per intensificare la collaborazione internazionale. La problematica in materia di migrazioni è un settore in cui è possibile trovare soluzioni o lenire le conseguenze soprattutto grazie alla cooperazione internazionale.

Con i programmi dell'OIM vengono prese misure preventive in possibili Paesi di provenienza e di transito, segnatamente anche con programmi di formazione per autorità nel settore dell'asilo e della migrazione negli Stati dell'Europa dell'Est. In tal modo è possibile ridurre il flusso migratorio verso la Svizzera.

IIDU: con l'UNHCR e la CRI vengono svolti seminari e attività per discutere di problemi umanitari legati ai rifugiati.

SFM: lo studio scientifico di questioni attinenti al settore della migrazione permette una concezione fondata di misure legali in materia di politica dell'asilo.

OIM/IIDU: questa Organizzazione esegue progetti. Chiede contributi per progetti a possibili Stati donatori e presenta la descrizione del progetto e il preventivo ad esso legato. I contributi vengono accordati quando i criteri delle autorità svizzere in materia d'asilo sono adempiti (possibili Stati di provenienza delle persone migranti, più Stati partecipano al finanziamento, ...) e il progetto è in sintonia con gli interessi della Svizzera.

SFM: la Confederazione conferisce alla SFM incarichi ben definiti di ricerca e finanzia questi progetti di studio sulla base di un rispettivo contratto.

OIM/IIDU: la Svizzera può influenzare in modo determinante nuovi strumenti politici mediante questi contributi già nella fase progettuale, contribuendo in tal modo alla successiva concezione di misure internazionali per la protezione e la gestione della migrazione. In questo modo la Svizzera può contribuire alla soluzione di questo problema transfrontaliero. A livello internazionale la Svizzera è considerata un partecipante e un partner attivo.

SFM: questioni concrete risultanti dalle discussioni politiche vengono analizzate scientificamente e riportate in un processo politico. È così possibile trovare misure legali in materia di politica dell'asilo che siano più mirate e più efficienti.

Nessuna.

705.3600.401 Importi

1985 1990 1995 1997

Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), Contributi (obbligatori e volontari) Ginevra Contributo a fondo perso in 1000 fr.

di cui

Contributi obbligatori

Contributi volontari

3612 3094 3967 3949

1985 1990 1995 1997

3612 3094 3867 3849

0 0 200 100

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali: Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

Breve descrizione: Contributi obbligatori:

Contributi volontari: 2.

Interesse della Confederazione: Contributi obbligatori:

Contributi volontari:

3.

Concezione: (unicamente contributi volontari)

4.

Valutazione globale: (unicamente contributi volontari)

5.

Misure necessarie: (unicamente contributi volontari)

Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ­ Costituzione e regolamento finanziario dell'Organizzazione internazionale del Lavoro OIL (FF 1920 V/433). Decisioni budgetarie dell'OIL Previdenza sociale - Assistenza pubblica Preventivo L'OIL ha lo scopo di promuovere la giustizia sociale nonché di elaborare e di far accettare diritti internazionali dei lavoratori.

La prestazione versata dalla Confederazione consiste in un contributo obbligatorio (% della quota al bilancio dell'OIL).

La Confederazione versa un importo annuo fisso al centro di formazione dell'OIL a Torino. In tal modo vengono finanziati i programmi di formazione per l'Europa orientale e centrale .

Dal 1920, la Svizzera è membro dell'OIL. A seguito del processo di globalizzazione l'esistenza dell'OIL è sempre più importante. Infatti essa è l'unica organizzazione attiva su scala mondiale in questo settore e l'unica ad essere composta da interlocutori sociali e rappresentanti di Stati. Quale membro della Conferenza internazionale del lavoro e del Consiglio di Amministrazione dell'OIL (1999-2000), la Svizzera esercita un particolare influsso sul lavoro svolto da questa organizzazione.

Il centro di Torino forma interlocutori sociali di tutto il mondo.

Inoltre da alcuni anni è anche un centro di formazione per il personale dell'ONU. Con il contributo che versa, la Svizzera ha la possibilità di esercitare un certo influsso sull'istituzione.

Essendo l'unica istituzione internazionale di questo genere, il centro di formazione lavora in modo efficiente e promuove in modo mirato la formazione di lavoratori in particolare in Europa dell'Est.

A dire il vero, la Svizzera trae un modesto vantaggio dal contributo versato. Frattanto può partecipare indirettamente a programmi e a progetti del centro di formazione e quindi versare un contributo di solidarietà.

Nessuna.

7173

805.3600.001

Agenzia internazionale dell'energia nucleare, Vienna

Contributi (obbligatori e volontari) Contributo a fondo perso

Importi

in 1000 fr.

di cui

Contributi obbligatori

Contributi volontari

1985 1990 1995 1997

3115 3298 4685 5452

1985 1990 1995 1997

2300 2556 3692 4147

815 742 993 1305

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

Breve descrizione: Contributi obbligatori: Contributi volontari:

2.

Interesse della Confederazione: Contributi obbligatori: Contributi volontari:

3.

Concezione: (unicamente contributi volontari)

4.

Valutazione globale: (unicamente contributi volontari)

7174

Agenzia internazionale dell'energia nucleare, Vienna ­ Decreto federale del 18.3.1957 per l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia internazionale dell'energia nucleare (RS 0.732.011).

Contributi volontari: contributo al Fondo per l'aiuto e la collaborazione tecnici: nessuna.

Aiuto all'Europa dell'Est: partecipazione della Svizzera al programma di aiuti all'AIEN, DCF del 5.9.1990 Altri settori dell'economia pubblica - Energia Contributi obbligatori: circa l'1,2% al bilancio dell'AIEN.

Contributi volontari: contributo al Fondo per aiuti tecnici: circa l'1,2% del bilancio relativo agli aiuti tecnici. Partecipazione al programma di aiuti per l'Europa dell'Est: 100'000 franchi/anno L'AIEN è un'organizzazione affiliata all'ONU. Ha il compito di promuovere l'utilizzazione pacifica e sicura dell'energia nucleare.

Contributo al Fondo per gli aiuti e la collaborazione tecnici: il Fondo finanzia soprattutto misure per l'utilizzazione pacifica e sicura dell'energia atomica in Paesi in sviluppo, segnatamente nel settore di sanità, ambiente, agricoltura, utilizzazione delle acque.

Programma di aiuti per l'Europa dell'Est: programma di sicurezza dell'AIEN per reattori atomici dell'Europa dell'Est. Con questo programma viene giudicata la sicurezza degli impianti e consegnate raccomandazioni per migliorarne la sicurezza.

Utilizzazione pacifica dell'energia atomica.

Contributo al Fondo per gli aiuti e la collaborazione tecnici: utilizzazione pacifica e sicura dell'energia atomica nei Paesi in sviluppo.

Programma di aiuti per l'Europa dell'Est: migliorare la sicurezza di impianti nucleari.

Contributo al Fondo per aiuti e collaborazione tecnici: la Confederazione versa l'1,2% al bilancio del Fondo. Di regola, per questo bilancio è preventivato lo stesso importo di quello previsto nel bilancio dell'AIEN per il controllo del contratto sulla non proliferazione delle armi nucleari.

Programma di aiuti per l'Europa dell'Est: dal 1991 la Confederazione partecipa a questo programma con un contributo di 100 000 franchi. L'ultimo contributo è stato versato nel 1998.

Contributo al Fondo per gli aiuti e la collaborazione tecnici: sostegno dell'utilizzazione pacifica e sicura dell'energia atomica, in particolare in Paesi in sviluppo. Per questo contributo occorre ancora creare una base legale.

Programma di aiuti per l'Europa dell'Est: contributo limitato nel tempo per migliorare la sicurezza degli impianti nucleari dell'Europa dell'Est.

5.

Misure necessarie: (unicamente contributi volontari)

Creare una base legale per il contributo al Fondo per gli aiuti e la collaborazione tecnici.

7175

808.3600.005 Importi

1985 1990 1995 1997

Contributi a Organizzazioni internazionali in 1000 fr.

di cui

0 0 3 624 5 345

1985 1990 1995 1997

Beneficiario principale:

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio:

7176

Contributi obbligatori

0 0 3 624 3 675

Contributi (obbligatori e volontari) Contributo a fondo perso Contributi volontari

0 0 0 1 670

Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT) Ufficio europeo delle radiocomunicazioni (UER) Ufficio europeo delle telecomunicazioni (ETO) Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) Osservatorio Europeo dell'Audiovisivo ­ UIT: DF del 26.11.1984 su la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni e il suo protocollo addizionale facoltativo concernente la composizione delle controversie (RS 0.784.16, RU 1985 1092) CEPT: Accordo sulla Convenzione istitutiva della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT) del 26 giugno 1959 (Montreux), Legge del 30.4.1997 sulle telecomunicazioni [RS 784.10, LTC], Ordinanza del 6.10.1997 sui servizi di telecomunicazione [RS 784.101.1, OST], art. 63 UER: DF del 16.12.1994 concernente l'Accordo per la convenzione istitutiva dell'Ufficio europeo delle radiocomunicazioni, FF 1994 III 462 ETO: DF del 9. 10.1998 concernente l'Accordo per la Convenzione istitutiva dell'Ufficio europeo delle telecomunicazioni ETSI: Legge del 30.4.1997 sulle telecomunicazioni [RS 784.10, LTC], Ordinanza del 6.10.1997 sui servizi di telecomunicazione [RS 784.101.1, OST], art. 63 Osservatorio Europeo dell'Audiovisivo: DCF del 16.5.1990 concernente Eureka Audiovisuell Trasporti - Trasmissione di messaggi UIT: 15 unità, il cui valore dipende ogni volta dal bilancio dell'UIT, contributo per il 1995: 3,010 milioni di fr., 1997: 5,010 milioni di fr. (di cui 1,670 milioni contributo volontario), fino al 1994 pagato dalle PTT CEPT: 15 unità di contributo; 1995: fr. 21 200 e 1997: fr. 0 UER: 15 unità di contributo; 1995: fr. 74 000 e 1997: fr. 64 800 ETO: come CEPT, 1995: fr. 17 800 e 1997: fr. 24 500 ETSI: 18 unità di contributo; 1995: fr. 189 800 e 1997: fr.

183 300 Osservatorio Europeo dell'Audiovisivo: 2/12 del bilancio globale; 1995: fr. 50'600 e1997: fr. 54'800

1.

Breve descrizione: Contributi obbligatori:

Contributi volontari:

2.

Interesse della Confederazione: Contributi obbligatori:

Contributi volontari:

L'UIT è una sotto-organizzazione dell'ONU che si occupa delle questioni di tipo amministrativo e tecnico per quanto riguarda le attribuzioni di frequenze e la loro coordinazione, le telecomunicazioni marittime via satellite come pure le norme nel settore delle telecomunicazioni. L'UIT è l'unica organizzazione su scala mondiale in cui vengono trattate le questioni legate alla regolamentazione nel settore delle telecomunicazioni. I contributi finanziano i costi amministrativi e quelli legati alle sedute plenarie e dei gruppi di lavoro dell'UIT. Originariamente, la Confederazione partecipava con 10 unità ai costi dell'UIT. Nel 1995 questa partecipazione è stata aumentata a 15 unità (vedi più sotto) CEPT: coordinazione di questioni di natura amministrativa e tecnica legate alle frequenze nel settore delle Telecom UER: assiste e consiglia l'organo della CEPT incaricato delle radiocomunicazioni. Centro di competenze che esegue analisi a lungo termine per l'utilizzazione delle frequenze su scala europea e che assicura i contatti con autorità nazionali e organizzazioni internazionali.

ETO: adempie, in collaborazione con il Comitato europeo per le questioni regolamentari in materia di telecomunicazioni (ECTRA), compiti nel settori della pianificazione della numerazione e dell'indirizzamento, del riconoscimento reciproco di concessioni e delle armonizzazioni di regolamentazioni amministrative in materia di accesso al mercato di prestatori di servizi.

ETSI: elabora documenti di base e fissa norme internazionali nel settore delle Telecom Osservatorio Europeo dell'Audiovisivo: servizio di osservazione e di informazione nel settore dell'audiovisione UIT: con il Decreto del Consiglio federale del 17 maggio 1995 il contributo obbligatorio di dieci unità è stato aumentato di altre cinque unità. In tal modo si dovrebbe garantire che l'esposizione delle TELECOM organizzata ogni quattro anni rimanga a Ginevra.

UIT: partecipazione attiva della Svizzera al processo di regolamentazione mondiale nel settore delle telecomunicazioni. Considerata la crescente internazionalizzazione delle telecomunicazioni, la discussione relativa alle questioni regolamentari su scala internazionale è tanto più importante. La Svizzera fa parte del Consiglio d'amministrazione dell'UIT, dell'assemblea generale e dei gruppi di lavoro.

CEPT: l'autorità in materia di regolamentazione nel settore delle Telecom (UFCOM) può esercitare la sua attività soltanto tenendo conto degli accordi internazionali.

UER: cura degli interessi nel settore delle radiocomunicazioni e delle telecomunicazioni su scala europea e internazionale ETO: cura degli interessi nel settore delle telecomunicazioni su scala europea ETSI: nei settori interconnessione, circuiti locati, inventari, elementi dell'indirizzamento e impianti di telecomunicazioni l'UFCOM deve conoscere le norme tecniche armonizzate a livello internazionale.

Osservatorio Europeo dell'Audiovisivo: la collaborazione internazionale in questo settore statistico è molto importante per la Svizzera poiché le permette di evitare che il settore nazionale venga isolato.

UIT: mantenimento dell'esposizione delle TELECOM a Ginevra

7177

3.

4.

5.

Concezione: (unicamente contributi volontari) Valutazione globale: (unicamente contributi volontari) Misure necessarie: (unicamente contributi volontari)

7178

UIT: la Confederazione partecipa con ulteriori 5 unità ai costi dell'UIT. L'importo concreto dipende dal rispettivo bilancio dell'UIT.

UIT: le ulteriori 5 unità non costituiscono ancora una garanzia che l'esposizione delle TELECOM rimanga a Ginevra. Possono tuttavia essere nuovamente stralciate, qualora tale esposizione non dovesse più aver luogo a Ginevra.

Nessuna.

Allegato 3

Breve valutazione dei contributi obbligatori alle organizzazioni internazionali esaminati

Classificate secondo il:

Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) Dipartimento federale dell'interno (DFI) Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) Dipartimento federale delle finanze (DFF) Dipartimento federale dell'economia (DFE) Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) 7179

201.3600.100

Ufficio internazionale della Corte permanente d'Arbitrato, L'Aia

Contributi (obbligatori) Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Corte permanente d'Arbitrato, L'Aia ­ DF del 4.4.1910 concernente la ratifica della Convenzione del 18 ottobre 1907 per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali (RS 0.193.212) Giustizia, polizia ­ Protezione giuridica 2 per cento del budget dell'organizzazione

Importi

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

Descrizione:

2.

Interesse della Confederazione:

7180

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

4 5 8 9

Contributo annuo al budget della Corte permanente d'Arbitrato dell'Aia.

Il contributo è fissato secondo una chiave di riparto conformemente all'articolo 50 della Convenzione del 18 ottobre 1907. La parte della Svizzera ammonta al 2 per cento del bilancio.

Promuovere la risoluzione pacifica delle controversie internazionali (azioni di buoni uffici, atti di mediazione) in caso di dissenso grave o di conflitto che potrebbe intervenire nelle relazioni tra gli Stati.

201.3600.105

Commissione internazionale umanitaria per l'accertamento dei fatti

Contributi (obbligatori) Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Segretariato della Commissione internazionale umanitaria per l'accertamento dei fatti (CIHEF) ­ DCF del 22 giugno 1994 concernente il Regolamento finanziario del 9 settembre 1994 relativo alle spese amministrative della Commissione internazionale umanitaria per l'accertamento dei fatti Relazioni con l'estero ­ Relazioni politiche 2,9138 per cento del bilancio della CIHEF

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

Descrizione:

2.

Interesse della Confederazione:

1985 1990 1995 1997

In 1000 fr.

0 0 12 9

L'importo della partecipazione della Svizzera serve, da un lato, a finanziare i contributi obbligatori esatti dalla Svizzera conformemente al Regolamento finanziario della Commissione (partecipazione alle spese amministrative) e, dall'altro, a coprire una parte delle spese sopportate dalla Svizzera quando si assume il segretariato della CIHEF o quando adempie, quale depositaria del Protocollo aggiuntivo I alle Convenzioni di Ginevra del 1949 relativo alla protezione delle vittime di conflitti armati internazionali, attività legate alla Commissione.

L'ammontare del contributo svizzero è calcolato conformemente alla chiave di riparto utilizzata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per il suo preventivo ordinario.

La Svizzera, in quanto depositaria delle Convenzioni di Ginevra e dei loro Protocolli aggiuntivi, nutre un particolare interesse per il promovimento della conoscenza, del rispetto e dello sviluppo del diritto internazionale umanitario. Il sostegno della Svizzera alla CIHEF, che è competente per eseguire inchieste su qualsiasi fatto sospettato di esser un'infrazione o una grave violazione del diritto umanitario o per facilitare, tramite buoni uffici, il ripristino di questo diritto, persegue dunque questo obiettivo.

7181

201.3600.168

EUREKA audiovisivo

Contributi (obbligatori) Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

EUREKA audiovisivo ­ Cost. art. 102 n. 8 (RS 101); DCF del 16.5.1990 concernente il contributo al programma Eureka audiovisivo Relazioni con l'estero ­ Relazioni politiche Il contributo svizzero è fissato secondo la quota utilizzata in Eureka Tecnologia (2,25% del bilancio dell'Organizzazione).

Importi

Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

Descrizione:

2.

Interesse della Confederazione:

7182

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 51 58 60

L'obiettivo è di creare un'industria europea dell'audiovisivo in grado di concorrenziare con quella degli Stati Uniti.

Visto che la Svizzera non può, in quanto non membro dell'UE, partecipare al programma Media II, l'obiettivo prefissato partecipando a EUREKA audiovisivo è di evitare l'isolamento del nostro Paese nel settore dell'audiovisivo.

201.3600.175

Commissione preparatoria dell'organizzazione del Trattato globale di interdizione degli esperimenti nucleari

Contributi (obbligatori) Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Organizzazione del trattato globale di interdizione degli esperimenti nucleari (CTBT) ­ Decreto del Consiglio federale del 16.09.1996 relativo alla firma del trattato di interdizione completa degli esperimenti nucleari Relazioni con l'estero ­ Relazioni politiche 1,22718 per cento del bilancio dell'Organizzazione calcolato sulla base della chiave di riparto dell'ONU

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

Descrizione:

2.

Interesse della Confederazione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 0 928

Contributo della Svizzera alla Commissione preparatoria dell'Organizzazione per la vigilanza dell'applicazione del Trattato globale di interdizione degli esperimenti nucleari. Essa è incaricata di istituire organi che si assumano il compito di verificare l'applicazione del CTBT da parte del Segretariato tecnico provvisorio della CTBT, sotto il controllo della Commissione preparatoria della CTBT.

Rafforzamento della sicurezza internazionale mediante un maggiore controllo degli armamenti nucleari e della loro non proliferazione.

7183

201.3600.300

UNESCO, Parigi

Contributi (obbligatori) Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario:

Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, le scienze e la cultura ­ DF del 8.12.1948 concernente l'adesione della Svizzera all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, le scienze e la cultura (RS 0.401) Formazione e ricerca fondamentale ­ Altri compiti d'insegnamento Contributo annuo calcolato secondo la chiave di riparto utilizzata dall'ONU (1,598% del bilancio a partire dal 1998)

Importi in 1000 fr.

Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

Descrizione:

2.

Interesse della Confederazione:

7184

1985 1990 1995 1997

2966 4432 5590 6314

L'Organizzazione si propone di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza rafforzando, con l'educazione, le scienze e la cultura, la collaborazione tra le nazioni, allo scopo di garantire il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, a profitto di tutti, senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione, e che la Carta delle Nazioni Unite riconosce a tutti i popoli.

Partecipare alle azioni miranti a: ­ favorire la conoscenza e la comprensione mutua delle nazioni; ­ sviluppare programmi educativi; ­ suggerire metodi educativi idonei a preparare la gioventù del mondo intero alle sue responsabilità; ­ aiutare alla conservazione, al progresso e alla diffusione del sapere.

201.3600.302 dal 1998: 327.3600.313

Laboratorio europeo per la fisica delle particelle CERNContributi (obbligatori) Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Laboratorio europeo per la fisica delle particelle CERN ­ Convenzione per l'istituzione di un'Organizzazione europea per le Ricerche Nucleari, conclusa a Parigi il 1° luglio 1953; approvata mediante DF del 30 settembre 1953 (RS 0.424.091); entrata in vigore per la Svizzera il 29 settembre 1954 Formazione e ricerca fondamentale ­ Ricerca fondamentale 4,24 per cento del preventivo del CERN (1997)

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

Descrizione:

Importi in 1000 fr.

1985 28 189 1990 15 869* 1995 40 103 1997 35 615 * in effetti, il contributo svizzero per il 1990 ammontava a 35,869 milioni; 20 milioni erano stati pagati nel 1987 a titolo di acconto.

Fondato nel 1953, il CERN si propone di servire e di promuovere a fini pacifici la cooperazione tra gli Stati europei nel campo della ricerca in fisica nucleare e in fisica delle particelle e nel settore connesso della fisica dell'alta energia mediante acceleratori di particelle.

Situato in zona di frontiera franco-svizzera presso Ginevra, il CERN conta circa 3'000 ricercatori e tecnici che lavorano sui differenti acceleratori di particelle del Laboratorio.

I contributi di ciascuno dei 19 Stati membri dell'Organizzazione si calcolano in pro rata del loro rispettivo reddito nazionale netto, in funzione delle ultime statistiche disponibili dell'OCSE. Il contributo della Svizzera è dell'ordine del 4 per cento; inoltre, quale Stato ospite, il nostro Paese concede regolarmente somme speciali a favore dell'Organizzazione.

Attualmente, il CERN si appresta ad aumentare il livello di rendimento del Grande anello di collisione protone-antiprotone (LEP II) e a costruire un nuovo Grande anello di collisione per adroni (LHC) che entrerà progressivamente nel campo delle energie che hanno assistito alla creazione dell'Universo. Poiché gli Stati Uniti d'America hanno abbandonato la costruzione del loro anello di collisione ad alto rendimento, il CERN assume il primo posto a livello mondiale dei laboratori di fisica dell'alta energia e costituisce un laboratorio di primissimo ordine per i fisici della Svizzera, dell'Europa e del mondo intero.

Il CERN versa pure borse di studio a giovani ricercatori allo scopo di promuovere il loro sviluppo scientifico.

7185

2.

Interesse della Confederazione:

7186

Promovimento della ricerca attraverso compiti che appartengono alle competenze della Confederazione. Gli scienziati svizzeri hanno un accesso facilitato a questi prestigiosi laboratori che peraltro offrono loro possibilità di contatto privilegiate con i loro colleghi fisici del mondo intero. Dal canto suo, l'economia svizzera beneficia in modo considerevole di tale partecipazione che ritorna nel nostro Paese sia sotto forma di ordinazioni che di acquisizione del know-how.

Essendo uno dei due Stati ospiti di questa Organizzazione, la Svizzera nutre un vivo interesse affinché il progetto di costruzione del LHC (1997-2005), che deve assicurare l'avvenire del CERN a medio termine, venga realizzato.

Il CERN riveste inoltre un ruolo importante per la Svizzera nel quadro della sua politica d'integrazione europea.

201.3600.303 dal 1998: 327.3600.314

Biologia molecolare europea

Contributi (obbligatori) Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Conferenza europea di biologia molecolare (EMBC) e Laboratorio europeo di biologia molecolare (EMBL) Beneficiari di una borsa di studio (EMBC) DF del 2.10.1969 (RS 0.421.09) sull'approvazione dell'Accordo istitutivo della Conferenza europea di biologia molecolare; DF del 12.12.1973 (RS 0.421.091) concernente l'approvazione dell'Accordo Formazione e ricerca fondamentale ­ Ricerca fondamentale Contributo annuo sulla base del reddito nazionale netto

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

Descrizione:

2.

Interesse della Confederazione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

1546 2221 2663 2812

EMBC, Heidelberg: la EMBC mette a disposizione dell'Organizzazione europea di biologia molecolare (OEBM) i mezzi finanziari necessari per eseguire il suo programma generale. La Conferenza assicura la cooperazione tra Stati europei (compresi Israele e Turchia) nel campo delle ricerche di biologia molecolare di natura fondamentale, come pure in altri campi di ricerca che siano in stretto rapporto con esse. Il programma, che è svolto sotto la responsabilità della Conferenza, comprende: ­ l'assegnazione di borse a breve e a lungo termine per lo scambio di ricercatori tra laboratori di ricerca di biologia molecolare ­ l'organizzazione di corsi di perfezionamento, di workshop e colloqui sui differenti settori specializzati in cui sono applicate le tecniche di biologia molecolare.

L'Accordo istitutivo della EMBC è stato concluso nel 1969 a Ginevra.

EMBL, Heidelberg: il EMBL è la sede della cooperazione europea (compreso Israele) nella ricerca fondamentale della biologia molecolare. Incrementa la messa a punto di un'attrezzatura moderna e lo sviluppo di un insegnamento nei differenti settori della biologia molecolare. È segnatamente adatto per compiti che possono essere eseguiti soltanto con difficoltà in laboratori nazionali. Esercita tre stazioni esterne: una presso il Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY), una presso l'Institut von Laue-Langevin (ILL) e l'European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) a Grenoble nonché presso l'European Bioinformatics Institute (EBI) a Hinxton. Il EMBL gestisce la banca dati più importante dell'Europa per la biologia molecolare.

L'Accordo istitutivo del EMBL è stato concluso nel 1973 a Ginevra; il 16.11.1994 è stato prolungato fino al 2004.

EMBC/EMBL: si tratta di un obbligo basato sul diritto internazionale. Il piano di ripartizione per il contributo annuo è stabilito ogni tre anni secondo la media del reddito nazionale netto (durante gli ultimi 3 anni).

La ricerca in quanto compito della Confederazione. Aspetto di politica dell'integrazione: apre la possibilità della cooperazione di ricercatori svizzeri con ricercatori di altri Paesi.

7187

201.3600.304 dal 1998: 327.3600.315

Commissione internazionale per l'esplorazione scienti- Contributi fica del Mediterraneo (CIESM) (obbligatori) Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Commissione internazionale per l'esplorazione scientifica del Mediterraneo (CIESM), Monaco ­ DCF del 7.8.1970 e del 2.9.1981 sulla partecipazione della Svizzera alla Commissione per l'esplorazione scientifica del Mediterraneo Formazione e ricerca fondamentale ­ Ricerca fondamentale Preventivo, contributo annuo secondo classificazioni in classi di contribuzione

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

Descrizione:

2.

Interesse della Confederazione:

7188

Importi

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

12 16 25 30

La Commissione è stata fondata nel 1919 da Stati rivieraschi del Mediterraneo per promuovere la cooperazione tra i ricercatori delle stazioni oceanografiche. Nel 1970, una modifica dello Statuto ha permesso l'adesione della Svizzera. Presso l'Accademia svizzera delle scienze naturali risiede la Commissione per l'oceanografia e la limnologia (KOL), che collabora come commissione nazionale con la CIESM. La CIESM è diretta dal segretariato generale a Monaco e comprende sei comitati scientifici. La CIESM permette ai membri di collaborare a livello internazionale in comitati scientifici specializzati come pure a sedute interdisciplinari.

Si tratta di un contributo annuo fisso legato ad un obbligo di diritto internazionale. Il trattato è vigente di volta in volta per cinque anni. I contributi si determinano secondo le classi di contribuzione e vengono adattati al rincaro della Francia. La Svizzera si trova nella penultima classe e partecipa al bilancio della CIESM nella misura del 3 per cento circa.

Promovimento della ricerca in quanto compito della Confederazione. Offrire la possibilità ai ricercatori svizzeri di collaborare con i ricercatori di altri Paesi, segnatamente anche di Paesi con cui non avvengono quasi contatti legati alla ricerca.

201.3600.306 dal 1998: 327.3600.316

ESO, Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe

Contributi (obbligatori) Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe (ESO), Garching presso Monaco di Baviera ­ Convenzione del 5.10.1962 istitutiva dell'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe (RS 0.427.1); DF del 9.10.1981 (ratifica) Formazione e ricerca fondamentale ­ Ricerca fondamentale Quota relativa al reddito nazionale netto (1999-2001: 5,37% del budget dell'ESO)

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

Descrizione:

2.

Interesse della Confederazione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

2026 3581 6651 8093

L'ESO è stata istituita nel 1962, mentre la Svizzera ne è entrata a far parte nel 1981.

Costruzione, equipaggiamento ed esercizio di un osservatorio astronomico situato nell'emisfero australe; incoraggiamento e organizzazione della cooperazione nella ricerca astronomica.

Costruzione del telescopio più grande al mondo VLT (Very Large Telescope) in Cile, che si concluderà nel 2001.

L'ESO occupa ricercatori dei Paesi membri e conferisce borse per la ricerca.

I tempi di ricerca attribuiti dall'ESO (tempi d'osservazione) vengono fissati in base a criteri qualitativi. Da valutazioni risulta che ai ricercatori svizzeri vengono accordati tempi di ricerca superiori alla media rispetto a quelli concessi agli altri Paesi.

Si tratta di un obbligo di diritto internazionale. I contributi dei Paesi membri vengono stabiliti ogni tre anni sulla base della quota relativa al reddito nazionale netto.

Il promovimento della ricerca è un compito della Confederazione. Aspetto di politica dell'integrazione: cooperazione con ricercatori di altri Paesi europei e accesso a risultati di ricerche.

7189

201.3600.350

Commissione centrale del Reno, Strasburgo

Contributi (obbligatori) Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Commissione centrale del Reno, Strasburgo ­ DF del 18.12.1964 che approva la Convenzione del 20 novembre 1963 che emenda la Convenzione riveduta per la navigazione del Reno, firmata a Mannheim il 17 ottobre 1868 (RS 0.747.305.91) Traffico ­ Navigazione Bilancio della Commissione ripartito in modo equo tra i cinque Paesi membri

Importi

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

Descrizione:

2.

Interesse della Confederazione:

7190

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

247 286 396 476

Contributo annuo al preventivo della Commissione centrale del Reno.

La presente Convenzione è stata conclusa tra la Germania (allora RFT), il Belgio, la Francia, la Gran Bretagna, i Paesi Bassi e la Svizzera in vista della revisione della Convenzione per la navigazione del Reno che era stata firmata a Mannheim il 17 ottobre 1868. La Commissione centrale per la navigazione del Reno deve vegliare alla salvaguardia dei grandi principi della navigazione renana, quali la libertà di navigazione, franchigia di diritto, parità di trattamento dei battelli e dei loro carichi e unità del regime giuridico. È presso questa Commissione che i rappresentanti dei Governi si occupano dei problemi politici che si pongono in materia di navigazione renana, come pure delle numerose questioni legate all'applicazione delle disposizioni tecniche.

Poiché il Reno è l'unica via naturalmente navigabile che collega la Svizzera al mare, la libertà di navigazione è e resterà di interesse vitale per il nostro Paese.

201.3600.351

Organizzazione marittima internazionale (OMI), Lon- Contributi dra (obbligatori) Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Organizzazione marittima internazionale Importi (OMI), Londra 1985 ­ 1990 DF del 6.6.1955 relativo all'approvazione della 1995 1997 Convenzione del 6 marzo 1948 istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale Traffico ­ Navigazione Contributo annuo composto di un contributo minimo che ammonta a £ 3000, di un contributo di base (12,5% dell'importo totale dei contributi), e di un contributo in funzione del tonnellaggio della flotta (87,5% dell'importo totale dei contributi)

Beneficiario secondario: Basi legali: Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

Descrizione:

2.

Interesse della Confederazione:

in 1000 fr.

60 57 67 96

Gli obiettivi dell'OMI sono di migliorare la sicurezza in mare e di prevenire l'inquinamento dei mari. L'importanza che ricopre l'OMI nei settori della sicurezza marittima e della protezione dell'ambiente è riconosciuta da tutta la comunità marittima internazionale. In futuro, questo ruolo si intensificherà visto che la regolamentazione in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento dei mari necessita di un quadro internazionale che solo l'OMI può fornire.

Partecipando all'OMI, la Svizzera può controllare che le navi che battono la sua bandiera rispettino le norme più severe in materia di sicurezza in mare e di prevenzione dell'inquinamento dei mari.

7191

201.3600.357

Ufficio internazionale delle esposizioni (BIE), Parigi

Contributi (obbligatori) Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Ufficio internazionale delle esposizioni, Parigi ­ DF del 12.3.1930 istitutivo della Convenzione del 22 novembre 1928 concernente le esposizioni internazionali (RS 0.945.11) Relazioni con l'estero ­ Relazioni politiche Contributo annuo calcolato secondo la chiave di riparto utilizzata dall'ONU

Importi in 1000 fr.

Beneficiario secondario: Basi legali: Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

Descrizione:

2.

Interesse della Confederazione:

7192

1985 1990 1995 1997

12 12 14 15

L'Ufficio internazionale delle esposizioni è incaricato di vigilare che la Convenzione sia applicata. Le spese d'esercizio dell'Ufficio sono sopportate dai Paesi contraenti mediante i loro contributi annui al bilancio e dagli organizzatori delle esposizioni universali che versano importanti tasse d'iscrizione come pure un diritto di entrata.

Assicurare la coordinazione delle esposizioni internazionali.

202.3600.005

Ricostituzione delle risorse dell'agenzia internazionale Contributi per lo sviluppo (AID) (obbligatori) Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Agenzia internazionale per lo sviluppo (AID) Popolazioni dei Paesi in sviluppo LF del 4 ottobre 1991 (RS 979.1) concernente la partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods; DF del 4.10.1991 (FF 1991 III 1288) concernente l'adesione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods; DF del 15.12.1994 (FF 1995 I 3) per la continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo.

Relazioni con l'estero - Aiuto allo sviluppo Importo specifico per ogni fase di ricostituzione

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

Descrizione:

2.

Interesse della Confederazione:

Importi

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 43 700 99 778

Contributi a fondo perso a favore della ricostituzione delle risorse dell'AID (filiale della Banca mondiale) la cui missione è di stanziare crediti, senza interessi e per una durata dai 35 ai 40 anni, ai Governi dei Paesi più poveri.

Interesse nazionale e di politica estera a partecipare allo sforzo internazionale per migliorare le condizioni esistenziali delle popolazioni dei Paesi in sviluppo.

7193

202.3600.205

OIM, Organizzazione internazionale per le migrazioni Contributi (obbligatori) Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Organizzazione internazionale per le migrazioni Popolazioni dei Paesi in sviluppo e dei Paesi dell'Est che si sono trasferite in altri Paesi LF del 19 marzo 1976 [RS 974.0] su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali; O del 12 dicembre 1977 [RS 974.01] su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali; DF del 17 marzo 1954 (FF 1954 I 512) concernente la partecipazione della Svizzera alle spese amministrative dell'OIM.

Relazioni con l'estero ­ Aiuto allo sviluppo Tasso che varia in funzione dei costi d'esercizio dell'organizzazione

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

Descrizione:

2.

Interesse della Confederazione:

7194

Importi in 1000 fr.

1985 1990 1995 1997

580 529 620 634

L'organizzazione ha lo scopo di frenare il fenomeno delle migrazioni e di facilitare il ritorno al Paese d'origine.

La quota del contributo dei Paesi che partecipano all'OIM è fissata in occasione di un negoziato multilaterale.

La quota della Svizzera ammonta attualmente a 1,92 per cento del budget amministrativo.

Per un Paese come la Svizzera, molto toccato dal problema dei rifugiati e del loro rimpatrio, la collaborazione con un'istituzione come l'OIM è molto utile.

310.3600.503 dal 1998: 810.3600.503

Fondo multilaterale per l'ambiente

Contributi (obbligatori) Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Fondo globale per l'ambiente della Banca mondiale; Fondo per l'ozono ­ Cost. art. 102 cpv. 1 n. 8 (RS 101) DF del 13 marzo 1991 concernente un credito quadro per il finanziamento nei Paesi in sviluppo di programmi e progetti in favore della tutela ambientale globale DF del 10 giugno 1998 concernente un credito quadro per il finanziamento nei Paesi in sviluppo di programmi e progetti volti alla soluzione di problemi ambientali globali Rapporti con l'estero ­ Protezione dell'ambiente Preventivo

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

Descrizione:

2.

Interesse della Confederazione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 12 993 14 055

Con il credito di 300 milioni (credito quadro 202.3600.401, DEZA) stanziato dalla Svizzera per l'esecuzione di programmi e progetti per l'ambiente d'importanza globale in Paesi in sviluppo (DF 13.3.1991) sono finanziati pure contributi al Fondo globale per l'ambiente (Global environmental Fund - GEF, strumento ambientale globale) e al Fondo per l'ozono. Il GEF sostiene in particolare progetti in Paesi in sviluppo che perseguono lo scopo di mantenere la biodiversità o la riduzione dei gas ad effetto serra. Il Fondo per l'ozono sostiene programmi e progetti volti alla rinuncia dell'emissione nociva per l'ozono dei CFC.

L'obiettivo contemplato nella politica estera della Svizzera relativo alla preservazione delle basi vitali deriva dalla cognizione secondo cui oggi i grandi problemi legati alla protezione dell'ambiente non possono più essere risolti solo a livello nazionale, per cui i nostri interessi nazionali e le nostre posizioni così come sono fissati dal Parlamento, possono essere meglio difesi nel quadro della cooperazione internazionale. I Paesi in sviluppo, pur offrendo considerevoli prestazioni proprie, dipendono dal sostegno delle nazioni industrializzate per poter rispettare gli obblighi previsti nelle convenzioni citate. Il sostegno al GEF da parte della Confederazione, che peraltro mostra da parecchi anni un grande interesse per la protezione dell'ambiente, si basa anche sul fatto che questo Fondo diventerebbe l'unico meccanismo multilaterale di finanziamento nel settore della protezione dell'ambiente.

7195

318.3600.105

Servizio amministrativo centrale per la sicurezza sociale dei battellieri del Reno, Strasburgo

Contributi (obbligatori) Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Servizio amministrativo centrale per la sicurezza sociale dei battellieri del Reno, Strasburgo Battellieri del Reno e familiari (Prestazioni per Stati membri, assicuratori e assicurati) Accordo relativo alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno / Atti di Mannheim (art. 45) DF del 29.11.1982 concernente l'Accordo relativo alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno del 30.11.1979, art. 71 e 72 RS 0.831.107] Trasporti ­ Navigazione Contributo obbligatorio

Importi in 1000 fr.

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

Descrizione:

2.

Interesse della Confederazione:

7196

1985 1990 1995 1997

7 8 9 9

La quota della Svizzera alle spese amministrative del servizio amministrativo centrale. Contributo obbligatorio. Compito del Servizio amministrativo centrale è di applicare l'Accordo relativo ai battellieri del Reno e di chiarire le questioni di interpretazione. Preparazione di revisioni di accordi.

La copertura delle spese amministrative avviene mediante una partecipazione proporzionale dei Paesi/Stati membri dell'Accordo relativo ai battellieri del Reno. La gestione soggiace all'Assemblea dei rappresentanti dei Governi e degli interlocutori sociali (datori di lavoro/lavoratori). La vigilanza e l'influsso esercitato dagli Stati membri avviene mediante i rappresentanti dei Governi.

Copertura delle assicurazioni sociali multilaterale del personale dei battelli svizzeri sul Reno (garanzia della protezione riguardo alle assicurazioni sociali).

327.3600.302

Contratto d'associazione JET

Contributi (obbligatori) Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Toroide europeo comune (Joint European Torus, JET) ­ Accordo di cooperazione del 14.9.1978 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) nel campo della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi [RS 0.424.11], DF del 20.3.1979 (RU 1980 692) su l'Accordo di cooperazione, il Contratto d'associazione e l'Accordo di mobilità nel campo della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi Formazione e ricerca fondamentale ­ Ricerca fondamentale Fissato nel preventivo; per il Contratto d'associazione dipende dal contributo dell'anno precedente di EURATOM alla Svizzera (1998 circa 0,55%). Dal 1995 il contributo per EURATOM è finanziato tramite la rubrica 327.3600.304.

Importi in 1000 fr.

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

Descrizione:

1985 1990 1995 1997

9 429 13 600 563 703

La Svizzera iniziò nel 1979 a collaborare con EURATOM (Comunità europea dell'energia atomica). Dal 1983 EURATOM comprende, accanto alla ricerca fondamentale eseguita in laboratori decentralizzati e nazionale, anche lo sviluppo dell'impianto di ricerca JET. L'impresa JET, che è situata a Culham (Inghilterra), gestisce e fa funzionare l'impianto di fusione termonucleare più moderno al mondo. L'impianto JET sarà in funzione fino al 1999 in base a un programma essenzialmente volto a un progetto internazionale (USA, Europa, Giappone, Russia) ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor).

JET è una ditta secondo il diritto privato dell'UE. Alla testa c'è il Consiglio del JET, che è sostenuto da un comitato e consigliato da un comitato consultivo scientifico. Gode di autonomia per prendere decisioni nel quadro degli statuti e del Consiglio dei ministri dell'UE. La Svizzera è rappresentata negli Organi.

Dal 1995, il presidente del Consiglio del JET è uno svizzero.

Vengono versati due contributi al JET. Da un lato, il contributo al JET è una parte del contributo versato a EURATOM: l'80 per cento del budget del JET è sopportato da EURATOM. (La quota della Svizzera ammonta attualmente al 3,65%). Il rimanente 20 per cento viene preso a carico per metà dal Paese ospite e per metà dai partner associati. Il contributo d'associazione è proporzionale al contributo dell'anno precedente versato da EURATOM ai Paesi membri e per la Svizzera ammonta attualmente allo 0,55 per cento.

I contributi summenzionati per il 1985 e il 1990 sono da considerare con il contributo di EURATOM incluso. Solo il contributo d'associazione ammontava nel 1985 a 650'000 franchi e nel 1990 a 920'000 franchi.

L'esercizio di JET è pianificato fino alla fine del 1999. Sono tuttavia in corso studi per poter possibilmente continuarne l'esercizio oltre tale data.

7197

2.

Interesse della Confederazione:

7198

Il promovimento della ricerca è considerato un compito della Confederazione. Possibilità della piena partecipazione da parte della Svizzera al programma europeo di fusione nucleare (accordo speciale illimitato nel tempo) e dell'integrazione di istituti di ricerca svizzeri in tale programma.

L'economia svizzera approfitta di mandati aggiudicati da JET.

327.3600.303

Laboratorio europeo delle radiazioni da sincrotone e Istituto di Laue Langevin

Contributi (obbligatori) Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Laboratorio europeo delle radiazioni da sincrotone (ESRF) / Istituto di LaueLangevin (ILL) ­ LF del 7.10.1983 (RS 420.1) sulla ricerca, art. 16 cpv. 3 lett. A DCF del 14.3.1988 concernente la partecipazione scientifica della Svizzera all'ILL, Accordo del 16.12.1988 relativo alla costruzione e all'esercizio del Laboratorio europeo delle radiazioni da sincrotone ESRF a Grenoble, DCF del 22.12.1993 concernente il prolungamento dell'Accordo relativo alla partecipazione scientifica all'ILL 1994-1998.

Formazione e ricerca fondamentale ­ Ricerca fondamentale Preventivo, ILL: negoziazione di volta in volta per cinque anni contrattuali (3,5%); ESRF: 4 per cento dei costi di costruzione e d'esercizio

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

Descrizione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 5 655 5 681 6 361

ILL: contributo svizzero per l'esercizio della sorgente di neutroni dell'ILL, che può essere utilizzata dalla Comunità scientifica dei Paesi membri (D, F, GB) e dai partner della Cooperazione (A, E, CH). Il compito dell'ILL consiste nel mettere a disposizione una forte sorgente di neutroni per lavori di ricerca nel settore della fisica del corpo solido, delle scienze dei materiali, della chimica, della biologia nonché della fisica nucleare e fondamentale. L'ILL è stato fondato nel 1967 nel quadro di un accordo franco-tedesco. Dal 1988, la Svizzera è un partner scientifico.

Organizzazione: Accordo di cooperazione per cinque anni tra l'ILL e la Confederazione. Il contributo finanziario (contributo obbligatorio) è composto da un contributo di base e da un contributo basato sull'utilizzazione effettiva (che viene esaminata dopo 3 anni contrattuali). In passato, il tempo di sperimentazione dei ricercatori svizzeri era superiore a quello conferito loro in base al contributo per l'utilizzazione. Dopo la messa in funzione della SINQ (sorgente di neutroni di spallazione dell'IPS) dovrebbe avvenire uno spostamento degli esperimenti dall'ILL a quest'ultima e di conseguenza il contributo legato all'utilizzazione dovrebbe diminuire. Nel nuovo accordo di cooperazione per gli anni dal 1999-2003 non si è quindi tenuto conto nemmeno della maggiore utilizzazione avvenuta finora dell'ILL.

ESRF: contributo svizzero alla costruzione e all'esercizio dell'ESRF. Sono Stati membri D, F, GB, I, CH, E, i consorzi Benesync e Nordsync. Da quando è stato terminato, nel 1998, l'ESRF ha messo a disposizione di scienziati raggi X con un'energia, intensità e precisione mai raggiunte finora. L'ESRF è una società secondo il diritto francese che è stata fondata nel 1988 sulla base di un Accordo internazionale valido fino al 2007. La Svizzera (il Capo del DFI) ha firmato la Convenzione nel 1988.

7199

2.

Interesse della Confederazione:

7200

Organizzazione: contratto internazionale per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di ricerca. Il contributo obbligatorio della Svizzera ammonta al 4 per cento del budget dell'ESRF (contributo minimo per un membro a pieno titolo).

Il promovimento della ricerca è considerato un compito della Confederazione. Dovrebbe permettere ai ricercatori svizzeri l'accesso all'ESRF/ILL sotto forma di tempo di utilizzazione, ma anche di posti di lavoro.

327.3600.312

Programma scientifico Human Frontier

Contributi (obbligatori) Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Programma scientifico Human Frontier (HFSP), Strasburgo Ricercatori LF del 7.10.1983 [RS 420.1] sulla ricerca, art. 16 cpv. 3 lett. a; O del 10.6.1985 (RS 420.11) della legge sulla ricerca; DCF del 20.3.96 concernente la partecipazione della Svizzera negli anni 1996-1999.

Formazione e ricerca fondamentale ­ Ricerca fondamentale Preventivo, contributo calcolato sulla base di una tabella dei contributi stabilita dall'OECD (l'importo del contributo non è vincolante)

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

Descrizione:

2.

Interesse della Confederazione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 0 784

Programma per il promovimento della ricerca fondamentale sulle funzioni cerebrali più elevate e sulle funzioni biologiche a livello molecolare mediante una collaborazione internazionale e spesso interdisciplinare. Il promovimento avviene tramite la concessione di contributi per la ricerca, borse di studio e l'organizzazione di workshop. I membri fondatori sono le nazioni del G7 e la Commissione dell'UE. Il programma HFSP è un'istituzione non governativa (NGO) senza scopo di lucro, con un segretariato a Strasburgo. Vale il diritto francese. Presidente e rappresentante legale è di regola un giapponese (i giapponesi pagano più del 70% del budget). La Svizzera è un membro a pieno titolo dal 1991. Dal 1993 il segretario generale è uno svizzero. I contributi dei membri non si basano su una chiave di riparto fissa e non esiste un accordo per il finanziamento.

Il promovimento della ricerca è considerato un compito della Confederazione. Aspetto di integrazione politica: partecipazione a un programma di ricerca intercontinentale.

Il sussidio è versato dal 1992; fino al 1996 tramite il credito "Cooperazione internazionale in materia di scienza e di educazione" (327.3600.308). Nel 1995 il contributo della Svizzera è stato di 700'000 franchi.

7201

403.3600.004

Organizzazione internazionale della polizia criminale, Contributi Lione (obbligatori) Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Organizzazione internazionale della polizia criminale, Lione ­ CP (RS 311.0) art. 351sexies (DF 19.6.1992) O del 1.12.1986 sull'Ufficio centrale nazionale INTERPOL Svizzera [RS 172.213.56] Giustizia, polizia ­ Polizia 1997: FRF 3 635 800.­ corrispondenti a 49 unità di bilancio di FRF 74 200.­ ciascuna

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

Descrizione:

2.

Interesse della Confederazione:

7202

Importi

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 0 849 929

Contributo annuo della Svizzera all'INTERPOL.

Scopi dell'Organizzazione: ampia assistenza reciproca fra tutte le autorità di polizia criminale, sviluppo di ogni istituzione idonea a contribuire alla prevenzione e alla repressione dei reati.

INTERPOL garantisce la collaborazione internazionale della polizia e quindi un'ampia assistenza reciproca fra tutte le autorità di polizia nonché uno sviluppo di istituzioni per la prevenzione e la repressione di reati.

Il contributo di ogni Paese viene stabilito ogni anno dall'Assemblea generale degli Stati membri, in cui è rappresentata anche la Svizzera. Il calcolo è basato sul prodotto nazionale lordo dello Stato membro. Contributo per il 1997 della Svizzera all'INTERPOL: FRF 3'635'800.-- corrispondenti a 49 unità di bilancio di FRF 74 200.­ ciascuna.

Poiché per il momento la Svizzera non può partecipare né nell'ambito dell'EUROPOL né in quello di SCHENGEN, l'INTERPOL costituisce l'unico canale e l'unico strumento per la collaborazione internazionale della polizia del nostro Paese.

Se la Svizzera dovesse uscire dall'INTERPOL, si vedrebbe togliere le prestazioni di tale organizzazione e sarebbe completamente isolata dalla collaborazione internazionale della polizia.

703.3600.102

Organizzazione mondiale del commercio (OMC)

Contributi (obbligatori) Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Organizzazione mondiale del commercio (OMC) ­ DF del 16.12.1994 concernente l'approvazione degli Accordi internazionali conclusi nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali condotti sotto l'egida del GATT (Uruguay Round) [RS 0.632.20] Relazioni con l'estero ­ Relazioni economiche Nel 1998: 1,73 per cento del budget dell'OMC

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

Descrizione:

2.

Interesse della Confederazione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

972 1566 1879 1998

Gli Accordi dell'OMC, che è l'unico organismo internazionale che si occupa di regole che reggono il commercio internazionale, hanno tre principali obiettivi: favorire il più possibile la libertà degli scambi, conseguire progressivamente la liberalizzazione mediante negoziati e istituire un mezzo imparziale per dirimere le controversie.

Per l'economia svizzera che guadagna praticamente un franco su due all'estero, gli Accordi dell'OMC rivestono un'importanza capitale. La difesa e l'ampliamento delle nostre esperienze commerciali procedono dal rispetto di regole e di discipline convenute multilateralmente. Un piccolo Paese come il nostro, che è diventato un partner commerciale importante a livello mondiale, dispone soltanto del diritto internazionale per far valere i suoi interessi.

7203

703.3600.103

Associazione europea di libero scambio (AELS), Gine- Contributi vra (obbligatori) Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Associazione europea di libero scambio (AELS), Ginevra ­ DF del 23.3.1960 concernente l'approvazione della partecipazione della Svizzera alla Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (RS 0.632.31) Relazioni con l'estero ­ Relazioni economiche Contributo annuo stabilito al momento della fissazione del bilancio dell'EFTA e calcolato secondo una chiave di riparto determinata in funzione del PNL di ogni rispettivo Stato valutato dall'OCSE

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

Descrizione:

2.

Interesse della Confederazione:

7204

Importi

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

2 819 7 139 18 675 8 376

Gli obiettivi dell'Associazione sono di promuovere nella Zona e in ogni singolo Stato membro (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) una vigorosa espansione dell'attività economica, il pieno impiego, l'aumento della produttività e l'utilizzazione razionale delle risorse, la stabilità finanziaria e il constante miglioramento del livello di vita, nonché di assicurare agli scambi commerciali fra gli Stati membri le premesse di un'equa concorrenza, di evitare disuguaglianze fra gli Stati membri nelle condizioni di approvvigionamento delle materie prime prodotte nella Zona AELS, e di contribuire allo sviluppo armonico e all'espansione del commercio mondiale e alla rimozione progressiva delle barriere che l'ostacolano. L'AELS permette infine di contribuire, con l'UE, a creare una zona più vasta di libero scambio in Europa, e a lungo termine in tutto il bacino mediterraneo.

La partecipazione della Svizzera all'AELS permette di evitare un trattamento discriminatorio degli operatori economici, segnatamente sui mercati dei Paesi dell'Europa centrale e orientale rispetto ai suoi concorrenti nell'Unione europea. Permette inoltre di garantire un'evoluzione delle nostre relazioni economiche esterne parallelamente con l'UE. Ciò dovrebbe facilitare, quando sarà giunto il momento e conformemente all'obiettivo strategico del CF, l'integrazione europea del nostro Paese. Grazie allo statuto di osservatore di cui la Svizzera dispone nelle istanze AELS dello SEE, essa può seguire da vicino gli sviluppi dell'Accordo sullo SEE.

703.3600.106

Carta europea dell'energia

Contributi (obbligatori) Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Organizzazione della Carta europea dell'energia ­ DF del 14.12.1995 concernente l'approvazione del Trattato sulla Carta dell'energia (RS 0.730.0) Relazioni con l'estero ­ Relazioni economiche Contributo annuo destinato a coprire i costi del segretariato del Trattato

Importi in 1000 fr.

1985 0 1990 0 1995 0 1997 117

Beneficiario secondario: Basi legali: Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

Descrizione:

2.

Interesse della Confederazione:

Il Trattato è uno strumento accessorio della Carta europea dell'energia e copre tutti gli aspetti connessi alle relazioni economiche internazionali nel settore energetico. L'obiettivo principale è di consolidare la cooperazione economica nel settore dell'energia, in particolare fra Est e Ovest, contribuendo di conseguenza all'assestamento economico dell'Est europeo e garantendo l'approvvigionamento energetico dei Paesi dell'OCSE.

Per il nostro Paese, che praticamente non possiede alcuna risorsa energetica nel proprio sottosuolo, è importante che i mercati dei prodotti energetici siano per quanto possibile vasti, aperti e diversificati e che funzionino efficacemente.

7205

703.3600.201

Accordo internazionale sul caffè

Contributi (obbligatori) Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Organizzazione internazionale del caffè, Londra ­ DF del 22.3.1995 che approva l'Accordo internazionale del 1994 sul caffè (RS 0.916.117.1) Relazioni con l'estero ­ Relazioni economiche Quota annua al budget amministrativo dell'Organizzazione internazionale del caffè

Importi in 1000 fr.

Beneficiario secondario: Basi legali: Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

Descrizione:

2.

Interesse della Confederazione:

7206

1985 1990 1995 1997

82 68 56 69

L'Accordo costituisce una base per accrescere la cooperazione internazionale nel settore del caffè. Esso mira a promuovere il commercio del caffè nonché a migliorare la trasparenza del mercato, pubblicando informazioni relative ad esso. La durata di validità dell'Accordo è di cinque anni (fino al 30 settembre 1999).

In Svizzera il caffè figura tra i beni di consumo essenziali. Una parte del caffè importato nel nostro Paese è riesportato dopo essere stato trasformato. Numerose imprese svizzere, alcune in misura massiccia, partecipano al commercio del caffè. La partecipazione della Svizzera a questo Accordo offre al nostro Paese la possibilità di difendere i nostri interessi economici e commerciali in seno all'Organizzazione internazionale del caffè e di influire sulla politica di quest'ultima.

703.3600.202

Accordo internazionale sul cacao

Contributi (obbligatori) Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Organizzazione internazionale del cacao, Londra ­ DF del 17.3.1994 che approva l'Accordo internazionale del 1993 sul cacao (RS 0.916.118.1) Relazioni con l'estero ­ Relazioni economiche Quota annua al budget amministrativo dell'Organizzazione internazionale del cacao

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali: Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

Descrizione:

2.

Interesse della Confederazione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

37 35 31 40

Questo Accordo contribuisce a stabilizzare il mercato, a facilitare una limitazione necessaria della produzione e a stimolare il consumo, in quanto lo scopo a lungo termine è di equilibrare l'offerta e la domanda. Questo Accordo, che è valido cinque anni, può essere rinnovato dal Consiglio a due riprese per una durata di due anni ciascuna. La prima proroga è avvenuta nel settembre del 1998.

L'importanza particolare che riveste il cacao per il nostro Paese deriva dal ruolo di pioniere che svolge la nostra industria della cioccolata e dalla posizione che essa occupa sul mercato mondiale. La partecipazione della Svizzera a questo Accordo ci offre la possibilità di difendere i nostri interessi economici e commerciali in seno al Consiglio internazionale del cacao e d'influire sulla politica di quest'ultimo.

7207

703.3600.203

Accordo internazionale sullo zucchero

Contributi (obbligatori) Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Organizzazione internazionale sullo zucchero, Londra ­ DF del 28.9.1993 concernente l'Accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (RS 0.916.113.1) Relazioni con l'estero ­ Relazioni economiche Quota annua al budget amministrativo dell'Organizzazione internazionale sullo zucchero

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali: Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

Descrizione:

2.

Interesse della Confederazione:

7208

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 2 18 25

L'Organizzazione internazionale sullo zucchero contribuisce alla trasparenza del mercato e al promovimento dell'economia zuccheriera, segnatamente nei Paesi in sviluppo; essa è però sprovvista di qualsiasi strumento regolatore del mercato (l'Accordo non contiene disposizioni che potrebbero ripercuotersi direttamente sullo sviluppo del mercato e, di conseguenza, sulla determinazione dei prezzi nel commercio dello zucchero).

La durata della validità dell'Accordo era limitata a tre anni, ma il Consiglio internazionale dello zucchero, usando la sua competenza, lo ha prorogato a due riprese per una durata di due anni, una prima volta nel 1995 e una seconda nel 1997.

In Svizzera la produzione e il consumo dello zucchero, alimento molto diffuso e poco costoso, e utilizzato nella fabbricazione di numerosi prodotti derivati, sono importanti. La partecipazione della Svizzera a questo Accordo ci offre la possibilità di difendere i nostri interessi economici e commerciali in seno al Consiglio internazionale sullo zucchero e d'influire sulla politica di quest'ultimo. La Svizzera ha aderito nel 1990 all'Accordo internazionale sullo zucchero del 1987. Questa adesione non ha comportato cambiamenti sensibili del volume e della provenienza delle importazioni di zucchero. Per contro, la concessione nel 1989 da parte della Svizzera ai Paesi in sviluppo della franchigia doganale per lo zucchero, nell'ambito del suo schema di preferenze tariffali, ha provocato un aumento delle importazioni in provenienza da questi Paesi.

703.3600.206

Accordo internazionale sui legni tropicali

Contributi (obbligatori) Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Organizzazione internazionale sui legni tropicali, Yokohama ­ DF del 14.3.1996 concernente l'Accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali (RS 0.921.11) Relazioni con l'estero ­ Relazioni economiche Quota annua al budget amministrativo dell'organizzazione internazionale sui legni tropicali

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali: Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

Descrizione:

2.

Interesse della Confederazione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

3 23 26 30

Questo accordo mira a creare un quadro efficace per la cooperazione internazionale e le consultazioni tra i membri produttori e i membri consumatori di legni tropicali. Ha lo scopo di favorire l'espansione e la gestione sostenibile delle foreste tropicali, nonché di promuovere e di sostenere la ricerca e lo sviluppo per migliorare la gestione forestale e lo sfruttamento delle foreste.

Questo accordo crea posti di lavoro e apporta divise ai Paesi in sviluppo che hanno foreste tropicali.

La Svizzera, quale modesto consumatore, ha pochi interessi economici e commerciali. La principale ragione dell'adesione della Svizzera all'Accordo sui legni tropicali è da mettere in relazione con la pressione politica in Svizzera contro l'importazione di legno proveniente da risorse sfruttate in modo non sostenibile e con la nostra politica di cooperazione economica per lo sviluppo.

7209

703.3600.207

Accordo internazionale sulla iuta

Contributi (obbligatori) Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Organizzazione internazionale sulla iuta, Dhaka ­ DF del 14.3.1990 concernente l'Accordo internazionale del 1989 sulla iuta e prodotti derivati (RS 0.916.125) Relazioni con l'estero - Relazioni economiche Quota annua al budget amministrativo dell'Organizzazione internazionale sulla iuta

Importi in 1000 fr.

Beneficiario secondario: Basi legali: Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

Descrizione:

2.

Interesse della Confederazione:

7210

1985 1990 1995 1997

5 3 4 6

Questo accordo ha l'obiettivo di garantire un quadro efficace per la cooperazione e le consultazioni tra i membri esportatori e i membri importatori per quanto concerne lo sviluppo dell'economia della iuta, di favorire l'espansione e la diversificazione del commercio internazionale nonché di rafforzare la capacità concorrenziale della iuta e prodotti derivati.

Anche se le importazioni svizzere di fibre e di tela di iuta sono minime rispetto al volume totale del commercio mondiale, la Svizzera vuole, con la sua partecipazione a questa organizzazione, assicurarsi risorse in materia, ma non intende impegnarsi ulteriormente finanziariamente. Poiché l'Organizzazione internazionale sulla iuta attualmente sta attraversando una grave crisi, in particolare a causa del ritiro dell'India che è il maggiore produttore di iuta a livello mondiale, l'avvenire di questo accordo è incerto.

703.3600.351

Comitato consultivo internazionale del cotone, Washington

Contributi (obbligatori) Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Comitato consultivo internazionale del cotone, Washington ­ DF del 26.4.1951 che approva l'adesione della Svizzera al Comitato consultivo internazionale del cotone (RS 971.119) Relazioni con l'estero ­ Aiuto allo sviluppo Quota annua al budget amministrativo del Comitato consultivo internazionale del cotone

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

Descrizione:

2.

Interesse della Confederazione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

28 21 19 22

Il Comitato consultivo del cotone è un organismo di carattere tecnico, indipendente da ogni altra istituzione internazionale.

Fondato nel 1939 a Washington, ha lo scopo di seguire e di studiare la situazione mondiale in materia cotoniera e, se necessario, di suggerire misure per la soluzione dei problemi che pongono, a livello internazionale, la produzione e il consumo di questa materia tessile.

La partecipazione a questo accordo offre alla Svizzera la possibilità, in quanto Paese altamente consumatore di cotone, di difendere i suoi interessi economici e commerciali in seno al Comitato consultivo internazionale del cotone e di contribuire a impedire che taluni Paesi produttori prendano misure che potrebbero essere dannose per la nostra industria.

7211

703.3600.352

Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (ONUDI), Vienna

Contributi (obbligatori) Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale, Vienna ­ DF del 20.6.1980 concernente l'adesione della Svizzera all'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (RS 974.11) Relazioni con l'estero ­ Aiuto allo sviluppo Quota obbligatoria: contributo annuo al budget ordinario calcolato sulla base della chiave di riparto utilizzata dall'ONU.

Quota volontaria: importo forfetario annuo fissato per tre anni a titolo di contributo al bilancio operativo.

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

Descrizione:

2.

Interesse della Confederazione:

7212

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

1282 1378 1809 2042

L'ONUDI è stata istituita il 1° gennaio 1967 quale organo dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, allo scopo di promuovere e accelerare il processo di industrializzazione dei Paesi in sviluppo e d'incrementare la cooperazione industriale sul piano mondiale. Il suo bilancio ordinario, che è alimentato dai contributi obbligatori, è devoluto per il 90 per cento al finanziamento delle attività ordinarie, quali l'amministrazione e la ricerca, che consentono all'Organizzazione di svolgere i propri compiti in favore dei Paesi in sviluppo. Il 10 per cento rimanente serve a coprire talune spese d'assistenza tecnica (consiglieri interregionali e regionali, servizi di consulenza a breve termine e talune altre attività inerenti alla cooperazione tecnica).

L'industrializzazione dei Paesi in sviluppo costituisce uno degli importanti obiettivi della nostra politica di cooperazione allo sviluppo. Le strutture economiche svizzere ci consentono di apportare un contributo specifico e concreto in questo campo.

Poiché le possibilità d'azione del nostro Paese su piano bilaterale sono sottoposte a taluni obblighi, l'ONUDI ci offre un'auspicata possibilità di consolidarle su piano multilaterale.

703.3600.401

Segretariato EUREKA

Contributi (obbligatori) Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali:

Segretariato EUREKA (Bruxelles) ­ LF del 7.10.1983 (RS 420.1) sulla ricerca (Legge sulla ricerca, LR), art. 16 cpv. 3 lett. a.

MoU del 30.6.1986, modificato il 22.5.1992 e il 19.6.1997 per quanto riguarda l'istituzione di un segretariato EUREKA Formazione e ricerca fondamentale - Ricerca fondamentale Preventivo, contributo secondo una chiave di riparto basata sul PIL della Svizzera e sul numero di Stati membri dell'EUREKA

Importi

Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

Descrizione:

2.

Interesse della Confederazione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

0 62 138 145

EUREKA vuole, tramite una maggiore cooperazione tra le imprese e gli istituti di ricerca nel settore dell'alta tecnologia, accrescere la produttività e la competitività delle industrie e delle economie nazionali europee sul mercato mondiale e consolidare così le condizioni per una crescita durevole e per l'occupazione.

La Svizzera è un membro fondatore di EUREKA. Il segretariato EUREKA è un centro comune di prestazioni, che il rispettivo Paese di sede della presidenza sostiene amministrativamente, garantendo così la necessaria continuità di EUREKA. Il segretariato EUREKA raccoglie e diffonde informazioni su progetti (descrizione del progetto in 6 punti) e gestisce a tale scopo la banca dati dei progetti EUREKA. Sostiene il lavoro svolto dai differenti organi di EUREKA e garantisce una politica comune d'informazione.

Rafforzamento della forza innovativa / competitività dell'economia svizzera (mantenimento, risp. creazione di posti di lavoro). Ricerca internazionale (politica d'integrazione)

7213

705.3600.402

Organizzazione mondiale del turismo

Contributi (obbligatori) Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Organizzazione mondiale del turismo (OMT) ­ DF del 18.12.1975 che approva gli Statuti dell'Organizzazione mondiale del turismo (OMT) del 1970 (RS 0.192.099.352) Altri settori dell'economia pubblica ­ Turismo Preventivo. Contributo sulla base di una chiave dei costi

Importi

in 1000 fr.

1985 1990 1995 1997

293 284 365 330

Beneficiario secondario: Basi legali: Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

Descrizione:

2.

Interesse della Confederazione:

7214

Contributo per finanziare azioni comuni. Contributo annuo al budget globale. Circa il 3 per cento al PIL/introiti dal turismo.

Possibilità d'influenzare lo sviluppo mondiale del turismo.

Promovimento dello sviluppo del turismo mediante il trasferimento di "know how" a Paesi in sviluppo. Rampa di lancio riconosciuta nel settore della politica del turismo in cui la Svizzera, essendo l'ottavo Paese turistico più grande del mondo, occupa un posto importante e costruttivo.

707.3600.301 dal 1999: 708.3600.001

Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), Roma

Contributi (obbligatori) Contributo a fondo perso

Beneficiario principale: Beneficiario secondario: Basi legali: Settore di compiti:

FAO Paesi membri della FAO DF del 19.12.1946 Relazioni con l'estero ­ Relazioni economiche Contributo, ricavato dalla scala delle Nazioni Unite e risp. alla conclusione della Conferenza della FAO la scala di contributi approvata dalla FAO; contributo obbligatorio per il periodo in corso 98/99: 1,29 per cento

Importi

Tasso di sussidio:

1.

Descrizione:

2.

Interesse della Confederazione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

5207 5369 5155 5846

Contributo per conseguire gli obiettivi della FAO conformemente allo Statuto, segnatamente per il finanziamento del bilancio per il programma ordinario dei lavori nei rispettivi periodi di due anni. Si tratta di un contributo obbligatorio.

La FAO persegue come obiettivo un elevato standard di vita a livello mondiale, una migliore alimentazione, la sconfitta della fame nonché l'aumento e la migliore ripartizione di prodotti agricoli. La Svizzera sostiene questi obiettivi.

Il mandato della FAO è completo (agricoltura, alimentazione, foreste, pesca) ed esigente. Il pericolo di un sovraccarico di lavoro è reale. Priorità strategiche e compiti normativi devono avere la precedenza. Dopo il vertice sull'alimentazione mondiale, nel settore operativo (ad es. progetti di sviluppo) si mira a una migliore cooperazione/ripartizione dei compiti con altre istituzioni internazionali influenti. Occorre promuovere sviluppi in questa direzione presso la FAO.

7215

707.3600.502 dal 1999: 708.3600.121

Organizzazione internazionale per la protezione delle piante, Zurigo

Contributi (obbligatori) Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Organizzazioni internazionali per la protezione delle piante ­ LF del 3.10.1951 concernente il promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale (RS 910.1), art. 60, art. 68 cpv. 1 Accordo del 18.4.1951 con l'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (OEPP) DCF del 2.11.1956 (Organizzazione internazionale di lotta biologica, OILB) Agricoltura e alimentazione ­ Miglioramento delle basi di produzione Contributo. La Svizzera sopporta il 3,2 per cento dei costi dell'OEPP e il 5,1 per cento di quelli dell'OILB.

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

Descrizione:

2.

Interesse della Confederazione:

7216

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

43 43 55 57

Contributo versato per conseguire gli obiettivi nel settore delle organizzazioni internazionali per la protezione delle piante, segnatamente per finanziare il bilancio per il programma annuale ordinario di lavoro. Le uscite di questa rubrica sono contributi obbligatori all'OEPP (Organizzazione Intergovernativa per la protezione delle piante) di 51'000 franchi e all'OILB (Organizzazione internazionale di lotta biologica) di 6'000 franchi.

Protezione delle piante. Cooperazione alle misure in corso in Europa in questo settore tramite entrambe le organizzazioni.

720.3600.002

Contributi a istituzioni internazionali

Contributi (obbligatori) Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE) Parigi ­ Commissione europea per la lotta contro l'afta epizootica (FAO) Roma ­ Commissione baleniera internazionale Cambridge ­ Segretariato della Convenzione di Washington sulla conservazione delle specie (CITES) Ginevra ­ Accordo del 25.1.1924 che istituisce un Ufficio internazionale delle epizoozie (RS 916.40) ­ Atto istitutivo dell'11.12.1953 e DF del 6.10.1960 [RS 916.421.30] ­ Convenzione internazionale che regola la caccia alla balena (IWC) del 2.12.1946 (Adesione della Svizzera il 29.5.1980) - Convenzione del 3.3.1973 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES) Agricoltura e alimentazione ­ Miglioramento delle basi di produzione Preventivo, contributo annuo

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

Descrizione:

2.

Interesse della Confederazione:

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

140 182 223 220

Segnalazione reciproca a livello internazionale di epidemie aftose, allestimento di concezioni efficaci di lotta - Lotta antiaftosa in Europa - Conservazione, sviluppo e utilizzazione delle risorse baleniere - Regolamentazione internazionale del commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione. Il contributo all'Ufficio delle epizoozie di Parigi viene calcolato sulla base del bestiame d'allevamento del rispettivo Paese membro. I contributi obbligatori alla FAO in US$ e all'IWC in sterline si calcolano sulla base del budget globale. Il contributo annuo in franchi svizzeri alla CITES di Ginevra è pure un contributo vincolato e fisso.

La Svizzera partecipa in tutte e quattro le organizzazioni in qualità di membro pagante. La partecipazione a queste organizzazioni internazionali è considerata fondamentalmente opportuna. Inoltre, occorre sottolineare che in generale la presenza della Svizzera quale intermediario è accolta con favore.

7217

802.3600.301

Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia, Berna

Contributi (obbligatori) Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia, Berna ­ DF del 22.06.1995 (RS 0.742.403.1) concernente l'approvazione della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF).

Trasporti ­ Trasporti pubblici 2,5 per cento dei costi del segretariato

Importi

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio: 1.

Descrizione:

2.

Interesse della Confederazione:

7218

in 1000 fr.

1985 1990 1995 1997

Stabilire un regime di diritto uniforme applicabile ai trasporti dei viaggiatori e delle merci in traffico internazionale.

Per la Svizzera, Paese di transito, è importante che i trasporti avvengano senza difficoltà.

70 69 79 76

803.3600.001

Servizio della sicurezza aerea nell'Atlantico del Nord

Contributi (obbligatori) Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI), Montreal Aviazione civile DCF del 21.10.1960 concernente l'Accordo del 25.09.1956 sul finanziamento collettivo di taluni servizi di navigazione aerea in Groenlandia e nelle isole Färöer nonché in Islanda (RU 1958 550, 584) Trasporti ­ Aviazione In relazione con i voli transatlantici che oltrepassano verso nord il 45° grado di latitudine. Per esperienza: circa il 3 per cento

Importi in 1000 fr.

Beneficiario secondario: Basi legali:

Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

Descrizione:

2.

Interesse della Confederazione:

1985 1990 1995 1997

11 261 54 55

Con il finanziamento collettivo di taluni servizi della sicurezza aerea in Groenlandia e sulle isole Färöer nonché in Islanda si consegue una maggiore sicurezza aerea.

La Confederazione è interessata a un controllo del traffico aereo internazionale che funzioni.

7219

803.3600.002

Organizzazioni dell'aviazione civile internazionale

Contributi (obbligatori) Contributo a fondo perso

Beneficiario principale:

Commissione europea per l'aviazione civile (CEAC), Parigi Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO), Montreal Joint Aviation Authorities (JAA), Hoofdorp, NL COSPAS-SARSAT, Londra Aviazione civile Convenzione del 7.12.1944 relativa all'aviazione civile internazionale (RS 0.748.0) Trasporti ­ Aviazione COSPAS-SARSAT: 25'000 $; ECAC: 3,63 per cento ICAO: 1,29 per cento; JAA: 2,74 per cento

Importi

Beneficiario secondario:

Basi legali: Settore di compiti: Tasso di sussidio:

1.

Descrizione:

2.

Interesse della Confederazione:

1517

7220

1985 1990 1995 1997

in 1000 fr.

1054 680 916 1215

COSPAS-SARSAT: esercizio di un sistema satellitare mondiale per la localizzazione di radiofari d'emergenza.

ECAC: promovimento della sicurezza aerea all'interno dell'Europa ICAO: promovimento della sicurezza aerea nell'aviazione internazionale JAA: armonizzazione dei regolatori all'interno dell'Europa La Confederazione è interessata affinché la sicurezza aerea internazionale sia quanto più elevata possibile.