ad 99.420 Iniziativa parlamentare Privilegio nel fallimento e assicurazioni sociali Rapporto del 26 marzo 1999 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale Parere del Consiglio federale del 27 settembre 1999

Onorevoli presidenti e consiglieri, In merito al rapporto del 26 marzo 1999 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale su «Privilegio nel fallimento e assicurazioni sociali», conformemente all'articolo 21quater capoverso 4 della legge sui rapporti tra i Consigli (LRC), abbiamo adottato la seguente posizione.

Vogliate gradire, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

27 settembre 1999

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

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1999-5297

Parere 1

Conformità agli obiettivi del Consiglio federale

Con la riduzione del numero dei privilegi nel fallimento nell'ambito della revisione della legge sull'esecuzione e sul fallimento si voleva raggiungere l'obiettivo di una protezione più efficace delle persone fisiche in condizione di stretta dipendenza.

Inoltre, in vista della trasformazione del concordato in una vera e propria procedura di risanamento, si doveva liberare il maggior numero possibile di attivi. In quest'ottica, il Consiglio federale è stato finora del parere che il privilegio nel fallimento non dovesse essere reintrodotto per i crediti di contributi delle assicurazioni sociali.

Nel frattempo, il nuovo ordinamento sui privilegi introdotto il 1° gennaio 1997 ha iniziato a ripercuotersi sul bilancio delle assicurazioni sociali. Come indica il punto 14 del rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale, nonostante severe misure d'incasso le perdite di contributi sono aumentate considerevolmente. Per l'INSAI sono stati appena resi pubblici i dati riguardanti il 1998; ancora una volta si riscontra un sensibile aumento, a 13 milioni di franchi, della perdita di premi. Queste prime esperienze dimostrano con evidenza che le assicurazioni sociali occupano tra i creditori una posizione decisamente più debole rispetto a quanto si ritenesse finora.

Questa evoluzione ha convinto il Consiglio federale della particolare necessità di tutelare le assicurazioni sociali e di promuovere misure a loro garanzia. Perciò accoglie con favore gli sforzi della Commissione volti a reintrodurre il privilegio, nonostante il ripristino dei privilegi sia in contraddizione con gli attuali indirizzi del diritto dell'esecuzione e del fallimento (cfr. ad esempio il nuovo diritto tedesco in materia di insolvenza, che non contempla più alcun privilegio) Del resto, nell'ambito dell'11a revisione dell'AVS, il Consiglio federale sottoporrà alle Camere una proposta praticamente identica.

2

Proposte materiali

A nostro parere, il privilegio nel fallimento non dovrebbe essere concesso agli assicuratori-malattie in modo generalizzato, ma solo per i crediti di premi e partecipazioni ai costi dell'assicurazione malattie sociale.

Inoltre, propendiamo per l'inserimento nel testo di legge di una disposizione finale, analoga a quella introdotta in occasione della modifica del 16 dicembre 1994 della legge sull'esecuzione e sul fallimento (cfr. art. 2 cpv. 3 delle disposizioni finali della modifica di legge del 16 dicembre 1994) e a quanto previsto nell'ambito dell'11a revisione dell'AVS. In tal modo si fa chiarezza e si garantisce la certezza del diritto per quanto riguarda la transizione verso il nuovo ordinamento dei privilegi (cfr. in merito anche DTF 124 III 154).

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ad I

Proposta: sostituire con la seguente formulazione: «...

c.

(nuovo) I crediti di premi e partecipazioni ai costi dell'assicurazione malattie sociale.»

Motivazione: Il testo proposto si basa fondamentalmente sulla formulazione in vigore fino al 31 dicembre 1996 dell'art. 219 cvp. 4 LEF. Ma poiché gli assicuratori-malattie riconosciuti dalla Confederazione possono dal 1° gennaio 1996 anche concludere assicurazioni ai sensi della legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA; RS 221.229.1), il privilegio nel fallimento per l'assicurazione malattie non va più concesso in modo generalizzato per i crediti di premi e partecipazione ai costi degli assicuratori-malattie riconosciuti dalla Confederazione, bensì limitato ai crediti di premi e partecipazioni ai costi dell'assicurazione malattie sociale.

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ad II

Proposta: sostituire con la seguente formulazione: «Disposizione finale della modifica del Art. 1

Disposizione transitoria

I privilegi previsti dal diritto anteriore (art. 146 e 219) si applicano ai fallimenti dichiarati, ai pignoramenti eseguiti e alle moratorie concordatarie concesse prima dell'entrata in vigore della presente legge».

Motivazione: Giusta l'art. 2 cpv. 3 delle disposizioni finali sulla modifica del 16 dicembre 1994 della legge sull'esecuzione e sul fallimento, l'applicazione del vecchio o del nuovo ordinamento sul privilegio nel fallimento dipende dal momento dell'apertura della procedura di fallimento e, in caso di pignoramento, dal momento dell'esecuzione del pignoramento. In caso di concordato fa stato il momento dell'autorizzazione della moratoria concordataria (DTF 125 III 154).

Questa disposizione transitoria deve valere anche per la presente modifica di legge.

(L'attuale numero II diventa numero III)

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Istanza del fondo di garanzia

Nel suo scritto al Consiglio federale del 14 giugno, la Commissione fa riferimento a uno scritto del fondo di garanzia con il quale si richiede che in caso di modifica dell'articolo 219 LEF vengano privilegiati anche i crediti della previdenza professionale che attualmente non lo sono, equiparandoli in tal modo a quelli delle altre assicurazioni sociali.

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Con la presente iniziativa parlamentare e nell'11a revisione AVS si prevede di reintrodurre nella seconda classe il privilegio nel fallimento per quanto riguarda i crediti di contributi per le assicurazioni sociali.

I crediti di contributi dell'istituto di previdenza nei confronti di un datore di lavoro nel secondo pilastro rientrano già nella prima classe di privilegio conformemente all'articolo 219 capoverso 4 lettera b LEF. Con la modifica legislativa della LEF entrata in vigore il 1° gennaio 1997, il privilegio del secondo pilastro è stato ulteriormente ampliato ed esteso anche ai diritti degli assicurati della previdenza non obbligatoria. Con il suo scritto del 3 giugno, il fondo di garanzia manifestava il desiderio di estendere questo privilegio degli assicurati anche alle prestazioni obbligatorie. Questo punto rappresenta rispetto alla reintroduzione del privilegio nel fallimento per le assicurazioni sociali una nuova istanza e comporta anche una ridefinizione del sistema attuale. Per giustificare un cambiamento della prassi vigente si rende perciò necessaria una verifica approfondita. Riteniamo dunque che quest'istanza non debba essere presa in considerazione né nella prima revisione (in corso) della LPP né nell'ambito della presente iniziativa parlamentare.

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