Decreto federale sull'iniziativa popolare «per farmaci a prezzi più bassi»

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, esaminata l'iniziativa popolare del 12 dicembre 19971 «per farmaci a prezzi più bassi»; visto il messaggio del Consiglio federale del 12 maggio 19992, decreta: Art. 1 1 L'iniziativa popolare «per farmaci a prezzi più bassi» è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

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In ossequio alla Costituzione federale del 18 aprile 1999 l'iniziativa ha il tenore seguente: I La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è completata come segue: Art. 117 cpv. 3 (nuovo)

I farmaci, sotto forma di specialità o di medicamenti generici, che negli Stati limitrofi Francia, Italia, Germania e Austria sono, con o senza ricetta, ammessi alla vendita presso medici, farmacie, ospedali, drogherie o altri negozi sono parimenti ammessi, con o senza ricetta, anche presso medici, farmacie, ospedali, drogherie o altri negozi in Svizzera, senza pertanto sottostare a una speciale autorizzazione. Laddove siano messi in vendita farmaci sottostanti o no a ricetta, vanno consegnati medicamenti generici, purché disponibili o in quanto il paziente non paghi egli stesso la specialità. In quanto le specialità e i medicamenti generici siano a carico delle casse malati, al paziente devono essere consegnati i prodotti meno cari, corrispondentemente all'elenco pubblicato annualmente dagli assicuratori malattia riconosciuti dalla Confederazione.

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FF 1998 737 FF 1999 6475

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1999-4506

Iniziativa popolare «per farmaci a prezzi più bassi»

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue: Art. 197 (nuovo) 1. Disposizione transitoria dell'art. 117 Le disposizioni di legge o di ordinanza che contraddicono all'articolo 117 capoverso 3 sono abrogate.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

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