Termine di referendum: 7 ottobre 1999

Codice penale svizzero (Sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli in seno all'Ufficio federale di polizia) Modifica del 18 giugno 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 settembre 19971, decreta: I Il Codice penale svizzero2 è modificato come segue: Art. 351octies d. Sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli in seno all'Ufficio federale di polizia

1 L'Ufficio federale di polizia (Ufficio federale) gestisce un sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli (IPAS). Il sistema può contenere dati personali e profili della personalità degni di particolare protezione. I dati dell'IPAS possono essere trattati soltanto allo scopo di:

a.

accertare se l'Ufficio federale tratta dati relativi a una data persona;

b.

trattare dati concernenti gli affari dell'Ufficio federale;

c.

organizzare in modo razionale ed efficace lo svolgimento dei lavori;

d.

tenere il controllo dello svolgimento delle pratiche;

e.

allestire statistiche.

2

Per adempiere gli scopi enunciati nel capoverso 1 lettere a, c e d, il sistema IPAS contiene:

1 2

a.

le generalità delle persone i cui dati sono trattati dall'Ufficio federale;

b.

la designazione dei servizi dell'Ufficio federale nei quali sono trattati dati relativi a una data persona;

c.

la designazione dei sistemi d'informazione dell'Ufficio federale nei quali una data persona è registrata, ad eccezione dei

FF 1997 IV 1029 RS 311.0

1999-4449

4421

Codice penale svizzero

sistemi previsti dall'articolo 11 della legge federale del 7 ottobre 19943 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione; d.

i dati necessari alla localizzazione e alla regolare gestione dei fascicoli o delle iscrizioni elettroniche nonché al controllo delle pratiche.

3

Per adempiere lo scopo enunciato nel capoverso 1 lettera b, il sistema contiene inoltre, separatamente rispetto ai dati di cui al capoverso 2, dati relativi agli ambiti seguenti: a.

assistenza giudiziaria internazionale;

b.

estradizione;

c.

servizio d'identificazione;

d.

polizia amministrativa di competenza dell'Ufficio federale;

e.

Interpol.

4

Il sistema contiene inoltre documenti relativi a persone, su supporto cartaceo o sotto forma di immagini registrate elettronicamente, e iscrizioni su supporto elettronico, ad eccezione di documenti e iscrizioni relative a casi degli Uffici centrali di polizia giudiziaria.

5

Oltre all'Ufficio federale, è autorizzata a trattare dati dell'IPAS l'autorità federale competente per il trattamento di dati del servizio d'identificazione.

6

Le autorità seguenti possono accedere ai dati dell'IPAS ai sensi del capoverso 2 lettere a, b e c mediante procedura di richiamo: a.

il Ministero pubblico della Confederazione per l'attuazione di inchieste di polizia giudiziaria;

b.

l'autorità federale che assume i compiti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 della legge federale del 21 marzo 19974 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;

c.

l'autorità federale che attua i controlli di sicurezza relativi alle persone ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 lettera c della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.

7 Le autorità federali preposte a compiti doganali e di polizia di confine possono chiedere, mediante procedura di richiamo, se una persona è registrata presso gli uffici centrali o il servizio Interpol dell'Ufficio federale.

8

3 4

Il Consiglio federale fissa le modalità, segnatamente:

RS 172.213.71 RS 120

4422

Codice penale svizzero

a.

la responsabilità del trattamento dei dati, il genere dei dati raccolti e la loro durata di conservazione;

b.

i servizi dell'Ufficio federale autorizzati a introdurre e consultare direttamente dati personali nel sistema nonché le autorità cui possono essere di caso in caso comunicati dati personali;

c.

il diritto d'accesso, in particolare ai dati secondo il capoverso 2 lettere b e c e il capoverso 4;

d. i diritti delle persone interessate, in particolare per quanto riguarda l'informazione nonché la rettifica, l'archiviazione e la distruzione dei dati.

9 Per quanto riguarda il diritto d'informazione, rimane salva l'applicazione dell'articolo 14 della legge federale del 7 ottobre 19945 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 18 giugno 1999

Consiglio nazionale, 18 giugno 1999

Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz

La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 29 giugno 19996 Termine di referendum: 7 ottobre 1999 0059

5 6

RS 172.213.71 FF 1999 4421

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