Disegno

Allegato 6

Legge federale sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 19991, decreta: I La legge sull'agricoltura2 è modificata come segue: Art. 9 cpv. 2 2 Le organizzazioni non possono riscuotere contributi obbligatori dai produttori per finanziare la loro amministrazione. Qualora un'organizzazione riscuota contributi dai suoi membri per finanziare le misure di solidarietà previste nell'articolo 8 capoverso 1, il Consiglio federale può estendere l'obbligo del pagamento dei contributi all'insieme dei produttori, dei trasformatori e, se del caso, dei commercianti interessati da singoli prodotti o da gruppi di prodotti. I prodotti in vendita diretta non possono essere sottoposti ai provvedimenti e alle prescrizioni delle organizzazioni di cui all'articolo 8.

Art. 55 cpv. 3 3

I costi dei provvedimenti di valorizzazione e sgravio del mercato sono a carico dell'organizzazione. Le disposizioni dell'articolo 9 capoverso 2 si applicano per analogia. Nei limiti dell'articolo 13, la Confederazione può partecipare ai costi dei provvedimenti volti allo sgravio del mercato.

II

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1398

1 2

FF 1999 5092 RS 910.1; RU 1998 3033

1999-4597

5425