Decreto federale concernente la proroga dell'impiego dell'esercito a protezione di installazioni minacciate
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 85 numero 9 della Costituzione federale; visto l'articolo 70 della legge militare1; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 19992, decreta:
Art. 1 La proroga del servizio d'appoggio dell'esercito per l'adempimento del servizio di sorveglianza a protezione di installazioni minacciate3, decisa dal Consiglio federale il 31 maggio 1999, è approvata.
Art. 2 L'impiego dell'esercito per l'adempimento del servizio di sorveglianza nell'ambito dei compiti di protezione previsti dal diritto internazionale pubblico dura al massimo fino al 30 aprile 2000.
Art. 3 Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.
1530
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RS 510.10 FF 1999 6149 FF 1999 2683
6156
1999-4664