Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione

Disegno

(Modifica del Codice penale e del Codice penale militare) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 64bis della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 aprile 19991, decreta: I Gli atti legislativi seguenti sono modificati come segue:

1. Codice penale svizzero2 Art. 288, 315 e 316 Abrogati L'attuale titolo diciannovesimo diventa titolo ventesimo

Titolo diciannovesimo: Della corruzione (nuovo) Art. 322ter (nuovo) 1. Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri.

Corruzione attiva

Chiunque offre, promette o procura un indebito profitto a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Art. 322quater (nuovo)

Corruzione passiva

1 2

Chiunque, in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito

FF 1999 4721 RS 311.0

1999-4575

4779

Modifica del Codice penale e del Codice penale militare

profitto, per sé o per terzi, per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Art. 322quinquies (nuovo) Concessione di profitti

Chiunque offre, promette, o procura un indebito profitto a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare in considerazione dell'espletamento della sua attività ufficiale, è punito con la detenzione o con la multa.

Art. 322sexies (nuovo)

Accettazione di profitti

Chiunque, in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito profitto in considerazione dell'espletamento della sua attività ufficiale, è punito con la detenzione o con la multa.

Art. 322septies (nuovo)

2. Corruzione di pubblici ufficiali stranieri

Chiunque offre, promette o procura un indebito profitto a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare di un Paese straniero o di un'organizzazione internazionale, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Art. 322octies (nuovo)

3. Disposizioni comuni

1

Se la gravità del fatto e la colpa sono tanto lievi da rendere inappropriata l'inflizione di una pena, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

2

Non sono indebiti i profitti ammessi dalle norme in materia di rapporti di servizio e quelli di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali.

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Modifica del Codice penale e del Codice penale militare

Titolo precedente l'art. 323

Titolo ventesimo: Delle contravvenzioni a disposizioni del diritto federale Art. 340 n. 1 settimo comma 1. Giurisdizione federale.

Limiti

1. Sono sottoposti alla giurisdizione federale: ...

i reati previsti nell'articolo 260bis e nei titoli tredicesimo a quindicesimo e diciassettesimo, in quanto diretti contro la Confederazione o le sue autorità, contro la volontà popolare in elezioni, votazioni e domande di referendum o d'iniziativa federali o contro l'autorità o la giustizia federali; inoltre i crimini e i delitti previsti nel titolo sedicesimo e i reati commessi da un membro di un'autorità federale o da un funzionario federale, o diretti contro la Confederazione, previsti nei titoli diciottesimo e diciannovesimo; infine le contravvenzioni previste negli articoli 329 a 331;

2. Codice penale militare3 Art. 141 Corruzione attiva

Chiunque offre, promette o procura un indebito profitto a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività di servizio e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

Art. 141a (nuovo)

Concessione di profitti

1

Chiunque offre, promette o procura un indebito profitto a un militare in considerazione dell'espletamento della sua attività di servizio, è punito con la detenzione o con la multa.

2 Nei

casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 142 Corruzione passiva

3

Chiunque domanda, si fa promettere o accetta un indebito profitto, per sé o per terzi, per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività di servizio e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.

RS 321.0

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Modifica del Codice penale e del Codice penale militare

Art. 143 Accettazione di profitti

1 Chiunque

domanda, si fa promettere o accetta un indebito profitto in considerazione dell'espletamento della sua attività di servizio, è punito con la detenzione o con la multa.

2 Nei

casi poco gravi si applica una pena disciplinare.

Art. 143a (nuovo) Disposizioni comuni agli articoli 141-143

1

Se la gravità del fatto e la colpa sono tanto lievi da rendere inappropriata l'inflizione di una pena, si deve prescindere dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

2

Non sono indebiti i profitti ammessi dalle norme in materia di rapporti di servizio e quelli di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali.

II Referendum ed entrata in vigore 1 La 2 Il

presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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