Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione
Disegno
(Modifica del Codice penale e del Codice penale militare) Modifica del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 64bis della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 aprile 19991, decreta: I Gli atti legislativi seguenti sono modificati come segue:
1. Codice penale svizzero2 Art. 288, 315 e 316 Abrogati L'attuale titolo diciannovesimo diventa titolo ventesimo
Titolo diciannovesimo: Della corruzione (nuovo) Art. 322ter (nuovo) 1. Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri.
Corruzione attiva
Chiunque offre, promette o procura un indebito profitto a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.
Art. 322quater (nuovo)
Corruzione passiva
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Chiunque, in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito
FF 1999 4721 RS 311.0
1999-4575
4779
Modifica del Codice penale e del Codice penale militare
profitto, per sé o per terzi, per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.
Art. 322quinquies (nuovo) Concessione di profitti
Chiunque offre, promette, o procura un indebito profitto a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare in considerazione dell'espletamento della sua attività ufficiale, è punito con la detenzione o con la multa.
Art. 322sexies (nuovo)
Accettazione di profitti
Chiunque, in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito profitto in considerazione dell'espletamento della sua attività ufficiale, è punito con la detenzione o con la multa.
Art. 322septies (nuovo)
2. Corruzione di pubblici ufficiali stranieri
Chiunque offre, promette o procura un indebito profitto a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare di un Paese straniero o di un'organizzazione internazionale, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.
Art. 322octies (nuovo)
3. Disposizioni comuni
1
Se la gravità del fatto e la colpa sono tanto lievi da rendere inappropriata l'inflizione di una pena, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.
2
Non sono indebiti i profitti ammessi dalle norme in materia di rapporti di servizio e quelli di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali.
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Modifica del Codice penale e del Codice penale militare
Titolo precedente l'art. 323
Titolo ventesimo: Delle contravvenzioni a disposizioni del diritto federale Art. 340 n. 1 settimo comma 1. Giurisdizione federale.
Limiti
1. Sono sottoposti alla giurisdizione federale: ...
i reati previsti nell'articolo 260bis e nei titoli tredicesimo a quindicesimo e diciassettesimo, in quanto diretti contro la Confederazione o le sue autorità, contro la volontà popolare in elezioni, votazioni e domande di referendum o d'iniziativa federali o contro l'autorità o la giustizia federali; inoltre i crimini e i delitti previsti nel titolo sedicesimo e i reati commessi da un membro di un'autorità federale o da un funzionario federale, o diretti contro la Confederazione, previsti nei titoli diciottesimo e diciannovesimo; infine le contravvenzioni previste negli articoli 329 a 331;
2. Codice penale militare3 Art. 141 Corruzione attiva
Chiunque offre, promette o procura un indebito profitto a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività di servizio e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.
Art. 141a (nuovo)
Concessione di profitti
1
Chiunque offre, promette o procura un indebito profitto a un militare in considerazione dell'espletamento della sua attività di servizio, è punito con la detenzione o con la multa.
2 Nei
casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 142 Corruzione passiva
3
Chiunque domanda, si fa promettere o accetta un indebito profitto, per sé o per terzi, per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività di servizio e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione.
RS 321.0
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Modifica del Codice penale e del Codice penale militare
Art. 143 Accettazione di profitti
1 Chiunque
domanda, si fa promettere o accetta un indebito profitto in considerazione dell'espletamento della sua attività di servizio, è punito con la detenzione o con la multa.
2 Nei
casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 143a (nuovo) Disposizioni comuni agli articoli 141-143
1
Se la gravità del fatto e la colpa sono tanto lievi da rendere inappropriata l'inflizione di una pena, si deve prescindere dal rinvio a giudizio o dalla punizione.
2
Non sono indebiti i profitti ammessi dalle norme in materia di rapporti di servizio e quelli di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali.
II Referendum ed entrata in vigore 1 La 2 Il
presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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