Legge federale concernente l'istituzione e l'adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 38 capoverso 1 della legge federale sulla protezione dei dati1; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 agosto 19992, decreta: I Nel settore di competenza della Cancelleria federale, il seguente atto legislativo è modificato come segue:

Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione3 Capitolo 3: Trattamento dei dati (nuovo) Art. 57a 1

Ogni organo federale conformemente alla legge federale sulla protezione dei dati4 può gestire un sistema d'informazione e di documentazione per la registrazione, la gestione, l'indicizzazione e il controllo della corrispondenza e degli affari. Questo sistema può contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, in quanto essi siano desumibili dalla corrispondenza o risultino dalla natura dell'affare. L'organo federale interessato può trattare dati personali soltanto allo scopo di: a.

trattare i suoi affari;

b.

organizzare lo svolgimento del lavoro;

c.

constatare se tratta i dati riguardanti una determinata persona;

d.

facilitare l'accesso alla documentazione.

2 Soltanto

i collaboratori dell'organo federale interessato hanno accesso ai dati personali e soltanto in quanto tali dati siano necessari per adempiere i loro compiti.

3

Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione sull'organizzazione e la gestione di questi sistemi d'informazione e di documentazione nonché sulla protezione dei dati personali ivi contenuti.

1 2 3 4

RS 235.1 FF 1999 7979 RS 172.010 RS 235.1

8012

1999-4626

Istituzione e adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali

II La legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri è approvata secondo la versione in allegato.

III Nel settore di competenza del Dipartimento federale dell'interno, i seguenti atti legislativi sono modificati come segue: 1. Legge federale del 19 dicembre 1877 5 sul libero esercizio delle arti salutari nella Confederazione Svizzera Art. 6a (nuovo)

Tenuta di un registro e comunicazione di dati

1

L'Ufficio federale competente tiene un registro dei candidati iscritti agli esami federali per le professioni mediche e dei risultati dei loro esami.

2

Fornisce, per scritto e gratuitamente, ai candidati che ne fanno richiesta scritta informazioni sui loro dati personali contenuti in questo registro.

3

Comunica al Servizio sanitario coordinato e al Servizio veterinario coordinato nonché al Servizio militare di veterinaria cognome, nome, data di nascita, luogo d'origine e indirizzo dei candidati che hanno superato gli esami.

4

Chiunque riceve e trasmette i dati sottostà all'obbligo di discrezione secondo l'articolo 35 della legge federale sulla protezione dei dati6.

5

L'Ufficio federale prende i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per garantire la protezione e la sicurezza dei dati in occasione della loro notifica e in particolare della loro trasmissione elettronica.

2. Legge federale del 18 dicembre 19707 sulle epidemie

Art. 27 (nuovo) 1

Nell'ambito della lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo, il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni per obbligare:

5

6 7

a.

i medici, gli ospedali e altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario a dichiarare i casi di malattie trasmissibili di persone malate, contagiate o esposte, con indicazioni che permettano di identificarle;

b.

i laboratori a dichiarare i risultati di analisi infeziologiche con indicazioni che permettano di identificare le persone interessate.

RS 811.11; nel messaggio relativo agli accordi settoriali tra la Svizzera e la Comunità europea si propone di modificare il titolo della legge in legge federale sulla libera circolazione del personale medico.

RS 235.1 RS 818.101

8013

Istituzione e adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali

2

Le dichiarazioni di cui al capoverso 1 lettera a sono inviate all'autorità cantonale competente, che le trasmette all'Ufficio federale della sanità pubblica. Le dichiarazioni di cui al capoverso 1 lettera b sono inviate contemporaneamente all'autorità cantonale competente e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

3

L'Ufficio federale della sanità pubblica è autorizzato, nell'ambito del capoverso 1, a comunicare dati personali ai medici curanti, ai medici cantonali e ad altre autorità incaricate di svolgere compiti sanitari, nonché a istituzioni svizzere ed estere del settore sanitario.

4

Prende i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per garantire la protezione e la sicurezza dei dati nel trattamento e in particolare nella loro trasmissione.

IV Nel settore di competenza del Dipartimento federale di giustizia e polizia, i seguenti atti legislativi sono modificati come segue:

1. Legge federale del 29 settembre 1952 8 su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera

IV. Trattamento di dati personali Art. 49a (nuovo) Trattamento dei dati 1

Per adempiere i suoi compiti conformemente alla presente legge, l'Ufficio federale può trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione relativi alle opinioni religiose, alle attività politiche, alla salute, a misure di assistenza sociale e a perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali nonché a profili della personalità.

A tale scopo gestisce un sistema d'informazione elettronico.

2

Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione concernenti: a.

l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione;

b.

l'accesso ai dati;

c.

il diritto di trattamento;

d.

la durata di conservazione dei dati;

e.

l'archiviazione e l'eliminazione dei dati;

f.

la sicurezza dei dati.

Art. 49b (nuovo) Comunicazione dei dati 1

Su richiesta e in singoli casi, l'Ufficio federale può comunicare alle autorità federali, cantonali e comunali che svolgono compiti legati all'acquisto e alla perdita della cittadinanza svizzera tutti i dati necessari per adempiere tali compiti.

8

RS 141.0

8014

Istituzione e adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali

2

Può rendere accessibili per il Servizio dei ricorsi del Dipartimento federale di giustizia e polizia, mediante procedura di richiamo, i dati personali necessari all'istruzione dei ricorsi. Il Consiglio federale disciplina il volume di tali dati.

Titolo prima dell'art. 50

V. Rimedi giuridici Titolo prima dell'art. 54

VI. Disposizioni finali e transitorie 2. Legge federale del 26 marzo 19319 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri: art. 22e cpv. 1 lett. i n. 1 Abrogato V Nel settore di competenza del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, i seguenti atti legislativi sono modificati come segue: 1. Procedura penale militare10 Art. 43

Gestione degli atti

1

L'Ufficio dell'uditore in capo tiene un sistema d'informazione per la gestione degli atti della giustizia militare. Esso contiene dati di persone che sono coinvolte in istruzioni o procedimenti della giustizia militare, nonché indicazioni sullo stato e il disbrigo delle istruzioni e dei procedimenti.

2

Le cancellerie dei tribunali militari hanno accesso a questi dati mediante una procedura di richiamo.

3

Terminata la causa, di regola gli atti sono conservati per cinque anni presso l'Ufficio dell'uditore in capo. In seguito sono trasmessi all'Archivio federale. L'uditore in capo può, in caso di necessità, chiedere la restituzione degli atti archiviati.

9 10

RS 142.20 RS 322.1

8015

Istituzione e adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali

2. Legge federale del 17 marzo 197211 che promuove la ginnastica e lo sport Modifica di designazioni 1

Nell'articolo 11 capoverso 1 lettera d, la designazione « istituto di ricerca scientifica» è sostituita con «Istituto di scienza dello sport (ISS)» e nell'articolo 11 capoverso 2 con «ISS».

2

Nell'articolo 13 capoverso 3, l'espressione «un istituto per la ricerca scientifica nello sport» è sostituita con «ISS».

Art. 11a (nuovo)

1

L'ISS può trattare o far trattare dati medici, dati diagnostici relativi alle prestazioni e dati clinico-chimici relativi a sportivi. I dati sono rilevati per garantire il servizio medico, il servizio di pronto soccorso e l'assistenza medica e per assicurare la ricerca scientifica in materia di sport.

2

L'ISS può gestire un sistema d'informazione per il trattamento dei dati.

3

I dati relativi alla cartella clinica sono conservati per dieci anni presso l'ISS. I dati per la ricerca scientifica in materia di sport sono resi anonimi.

3. Legge militare12

Modifica di una designazione Nell'articolo 146 capoversi 3 e 4 la designazione «sistema di trattamento dei dati» è sostituita da «sistema d'informazione».

Titolo prima dell'art. 146

Capitolo 7: Controlli militari; trattamento di dati personali Sezione 1: Dati di controllo Art. 146 titolo Trattamento dei dati Titolo che precede l'art. 148

Sezione 2: Dati sanitari Art. 148 1

Trattamento dei dati sanitari

La Confederazione gestisce il sistema d'informazione medica dell'esercito che contiene i dati sanitari necessari per l'apprezzamento medico dell'idoneità al servi-

11 12

RS 415.0 RS 510.10

8016

Istituzione e adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali

zio delle persone soggette all'obbligo di leva e all'obbligo di prestare servizio militare.

2

Per dati sanitari s'intendono: a.

i dati medici;

b.

altri dati personali sullo stato di salute fisico o mentale della persona sottoposta ad apprezzamento.

3

Le unità amministrative federali e cantonali competenti conformemente alla presente legge, nonché i medici da esse incaricati raccolgono i necessari dati sanitari presso: a.

le persone soggette all'obbligo di leva e all'obbligo di prestare servizio militare;

b.

i medici curanti e i medici incaricati di una perizia;

c.

i tribunali penali civili e militari nonché le autorità preposte alla giurisdizione amministrativa.

Art. 148a (nuovo) Trattamento dei dati medici relativi a privati 1

La Confederazione può raccogliere i necessari dati medici relativi a privati che sono assistiti dalla truppa.

2

I dati sono raccolti presso le persone interessate, i loro rappresentanti legali nonché i loro medici curanti.

3

Essi non possono essere trattati nel sistema d'informazione medica dell'esercito e devono essere distrutti al termine dell'assistenza delle persone interessate.

Art. 148b (nuovo) Comunicazione dei dati sanitari

1

I dati sanitari relativi alle persone soggette all'obbligo di leva e all'obbligo di prestare servizio militare possono essere comunicati, per l'apprezzamento dell'idoneità al servizio, alle seguenti persone: a.

i medici competenti dell'esercito e dell'amministrazione militare;

b.

i medici competenti della protezione civile;

c.

i medici curanti delle persone interessate.

2

Informazioni riguardanti i dati sanitari sono rilasciate, di regola, soltanto in presenza di un medico della competente unità amministrativa della Confederazione o incaricato dalla persona interessata.

3

Su richiesta, in singoli casi, i dati sanitari possono essere comunicati alle seguenti autorità, in quanto ciò sia necessario per adempiere i loro compiti legali: a.

l'Ufficio federale dell'assicurazione militare;

b.

le autorità preposte al servizio civile;

c.

le autorità preposte alle indennità di perdita di guadagno;

d.

le autorità preposte alla tassa d'esenzione dal servizio militare; 8017

Istituzione e adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali

e.

le autorità competenti per il trattamento di casi di responsabilità civile e di regresso nel settore dell'esercito e dell'amministrazione militare;

f.

i tribunali civili e militari nonché le autorità giudiziarie nell'ambito di procedimenti giudiziari e amministrativi, in quanto il diritto procedurale preveda per i medici, in casi particolari, un obbligo di informare.

Sezione 3: Dati personali della medicina aeronautica Art. 148c (nuovo) Trattamento dei dati 1

Il competente servizio amministrativo della Confederazione tratta dati medici e psicologici per l'apprezzamento dell'idoneità di:

2

a.

aspiranti per il servizio di volo militare;

b.

militari del servizio di volo militare;

c.

istruttori delle forze aeree; e

d.

persone dell'aviazione civile.

Per il trattamento dei dati, può gestire un sistema d'informazione.

Art. 148d (nuovo) Consultazione dei dati 1

I dati personali della medicina aeronautica possono essere consultati solo dalla persona interessata in presenza di un medico del servizio amministrativo competente o incaricato dalla persona interessata.

2

Il medico curante, con il consenso della persona interessata, e il servizio medico dell'Ufficio federale dell'assicurazione militare possono consultare i dati in presenza di medici e psicologi del servizio amministrativo competente.

3

In caso di ricorso, anche il medico in capo dell'esercito può consultare i dati.

Sezione 4: Dati relativi al personale medico Art. 148e (nuovo) Trattamento dei dati 1

La Confederazione gestisce un sistema d'informazione che contiene i dati relativi al personale medico indispensabili per assicurare la gestione medica e tecnica di attrezzature nell'ambito del servizio sanitario e veterinario nonché dei servizi di salvataggio e di trasfusione del sangue della sanità pubblica (dati del personale medico); tali dati sono rilevati per quanto siano necessari per l'assegnazione di personale medico.

2

Essa raccoglie i dati relativi al personale medico presso:

8018

Istituzione e adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali

a.

le competenti unità amministrative federali e cantonali conformemente alla presente legge, alla legge federale del 27 giugno 196913 sugli organi direttivi e il consiglio della difesa nonché alla legge federale del 19 dicembre 187714 sul libero esercizio delle arti salutari nella Confederazione Svizzera;

b.

le associazioni dei medici, dei dentisti, dei farmacisti e dei veterinari;

c.

le associazioni e le federazioni del rimanente personale medico.

3

Il Consiglio federale determina i dati personali necessari per l'assegnazione di personale medico nell'ambito del servizio sanitario coordinato.

Art. 148f (nuovo) Trasmissione dei dati I dati relativi al personale medico possono essere trasmessi alle unità amministrative federali e cantonali competenti per l'assegnazione di personale medico.

Sezione 5: Dati personali per lo sviluppo professionale dei quadri Art. 148g (nuovo) 1

Le unità amministrative della Confederazione e dei Cantoni competenti conformemente alla presente legge possono, con il consenso scritto della persona interessata, trattare i dati personali e i profili della personalità necessari per lo sviluppo professionale dei quadri dell'esercito. A tale scopo, la Confederazione gestisce un sistema d'informazione.

2

Le unità amministrative di cui al capoverso 1 raccolgono i dati presso le persone interessate, i loro superiori militari nonché le persone di referenza da loro indicate.

3

I dati possono essere trasmessi unicamente ai servizi federali e cantonali competenti in materia di conferimento di gradi militari e di funzioni.

Sezione 6: Altre disposizioni Art. 148h (nuovo) Il Consiglio federale disciplina in particolare:

13 14

a.

il contenuto, la forma e la gestione dei controlli militari e dei sistemi d'informazione secondo gli articoli 148-148g;

b.

la responsabilità e la vigilanza;

c.

la protezione delle persone interessate e la sicurezza dei dati;

d.

il congedo per l'estero e i controlli sull'adempimento dell'obbligo militare degli Svizzeri all'estero.

RS 501 RS 811.11

8019

Istituzione e adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali

VI Nel settore di competenza del Dipartimento federale delle finanze, i seguenti atti legislativi sono modificati come segue: 1. Legge federale del 27 giugno 1973 15 sulle tasse di bollo Titolo prima dell'art. 32a

IIa. Trattamento dei dati (nuovo) Art. 32a 1

L'Amministrazione federale delle contribuzioni gestisce, per l'adempimento dei compiti in virtù della presente legge, un sistema d'informazione. Quest'ultimo può contenere dati personali degni di particolare protezione riguardanti sanzioni amministrative e penali rilevanti in materia fiscale.

2

L'Amministrazione federale delle contribuzioni e le autorità di cui all'articolo 32 capoverso 1 si trasmettono gratuitamente i dati che possono essere utili per l'adempimento dei loro compiti. I dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati.

3

L'Amministrazione federale delle contribuzioni e le autorità di cui all'articolo 32 capoverso 1 possono rendere tali dati reciprocamente accessibili mediante una procedura di richiamo.

4

Le autorità di cui all'articolo 32 capoversi 2 e 4 trasmettono gratuitamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni i dati che possono essere importanti per l'esecuzione della presente legge. I dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili all'Amministrazione federale delle contribuzioni anche mediante una procedura di richiamo.

5

I dati personali e i dispositivi utilizzati per il loro trattamento, quali i supporti di dati, i programmi informatici e la relativa documentazione devono essere protetti da qualsiasi manipolazione, modifica e distruzione non autorizzata nonché dal furto.

6

Il Consiglio federale può emanare disposizioni d'esecuzione, concernenti in particolare l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione, le categorie di dati da rilevare, il diritto d'accesso e di trattamento, la durata di conservazione, l'archiviazione e la distruzione dei dati.

15

RS 641.10

8020

Istituzione e adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali

2. Legge federale del 13 ottobre 196516 sull'imposta preventiva Titolo prima dell'art. 36a

IIa. Trattamento dei dati (nuovo) Art. 36a (nuovo) 1

L'Amministrazione federale delle contribuzioni gestisce, per l'adempimento dei compiti in virtù della presente legge, un sistema d'informazione. Quest'ultimo può contenere dati personali degni di particolare protezione riguardanti sanzioni amministrative e penali rilevanti in materia fiscale.

2

L'Amministrazione federale delle contribuzioni e le autorità di cui all'articolo 36 capoverso 1 si trasmettono gratuitamente i dati che possono essere utili per l'adempimento dei loro compiti. I dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati.

3

L'Amministrazione federale delle contribuzioni e le autorità di cui all'articolo 36 capoverso 1 possono rendere tali dati reciprocamente accessibili mediante una procedura di richiamo.

4

Le autorità di cui all'articolo 36 capoversi 2 e 4 trasmettono gratuitamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni i dati che possono essere importanti per l'esecuzione della presente legge.

I dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili all'Amministrazione federale delle contribuzioni anche mediante una procedura di richiamo.

5

I dati personali e i dispositivi utilizzati per il loro trattamento, quali i supporti di dati, i programmi informatici e la relativa documentazione devono essere protetti da qualsiasi manipolazione, modifica e distruzione non autorizzata nonché dal furto.

6

Il Consiglio federale può emanare disposizioni d'esecuzione, concernenti in particolare l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione, le categorie di dati da rilevare, il diritto d'accesso e di trattamento, la durata di conservazione, l'archiviazione e la distruzione dei dati.

16

RS 642.21

8021

Istituzione e adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali

3. Legge federale del 14 dicembre 199017 sull'imposta federale diretta Art. 112a

Trattamento dei dati

1

L'Amministrazione federale delle contribuzioni gestisce, per l'adempimento dei compiti in virtù della presente legge, un sistema d'informazione. Quest'ultimo può contenere dati personali degni di particolare protezione riguardanti sanzioni amministrative e penali rilevanti in materia fiscale.

2

L'Amministrazione federale delle contribuzioni e le autorità di cui all'articolo 111 si trasmettono gratuitamente i dati che possono essere utili per l'adempimento dei loro compiti. I dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati.

3

L'Amministrazione federale delle contribuzioni e le autorità di cui all'articolo 111 possono rendere tali dati reciprocamente accessibili mediante una procedura di richiamo.

4

Le autorità di cui all'articolo 112 trasmettono gratuitamente alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge i dati che possono essere importanti per l'esecuzione della presente legge. I dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge anche mediante una procedura di richiamo.

5

L'obbligo di trasmettere i dati concerne tutti i dati che possono servire alla tassazione e alla riscossione delle imposte, segnatamente: a.

l'identità;

b.

lo stato civile, il luogo di domicilio e di dimora, il permesso di dimora e l'attività lucrativa;

c.

gli atti giuridici;

d.

le prestazioni di un ente pubblico.

6

I dati personali e i dispositivi utilizzati per il loro trattamento, quali i supporti di dati, i programmi informatici e la relativa documentazione devono essere protetti da qualsiasi manipolazione, modifica e distruzione non autorizzata nonché dal furto.

7

Il Consiglio federale può emanare disposizioni d'esecuzione, concernenti in particolare l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione, le categorie dei dati da rilevare, il diritto d'accesso e di trattamento, la durata di conservazione, l'archiviazione e la distruzione dei dati.

8

Se gli uffici federali non si accordano in merito alla comunicazione dei dati, il Consiglio federale decide definitivamente. In tutti gli altri casi decide il Tribunale federale conformemente agli articoli 116 segg. dell'organizzazione giudiziaria.

17

RS 642.11

8022

Istituzione e adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali

4. Legge federale del 14 dicembre 199018 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 39a

Trattamento dei dati

1

L'Amministrazione federale delle contribuzioni e le autorità di cui all'articolo 39 capoverso 2 si trasmettono gratuitamente i dati che possono essere utili per l'adempimento dei loro compiti. I dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati.

2

L'Amministrazione federale delle contribuzioni e le autorità di cui all'articolo 39 capoverso 2 possono rendere tali dati reciprocamente accessibili mediante una procedura di richiamo.

3

Le autorità di cui all'articolo 39 capoverso 3 trasmettono gratuitamente alle autorità fiscali i dati che possono essere importanti per l'esecuzione della presente legge. I dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili alle autorità fiscali anche mediante una procedura di richiamo.

4

L'obbligo di trasmettere i dati concerne tutti i dati che possono servire alla tassazione e alla riscossione delle imposte, segnatamente: a.

l'identità;

b.

lo stato civile, il luogo di domicilio e di dimora, il permesso di dimora e l'attività lucrativa;

c.

gli atti giuridici;

d.

le prestazioni di un ente pubblico.

5. Legge federale del 12 giugno 1959 19 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare Art. 24 cpv. 2-5 2

Le autorità militari, le autorità preposte al servizio civile e le autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, gli uffici regionali del servizio civile, l'Ufficio centrale di compensazione AVS/AI, gli uffici regionali dell'AI, l'Ufficio federale dell'assicurazione militare, i rappresentanti dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni secondo la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, i servizi della protezione civile dei Comuni, le istanze cantonali, regionali e comunali dei vigili del fuoco, gli uffici cantonali delle esecuzioni e dei fallimenti nonché gli altri uffici che saranno designati dal Consiglio federale coadiuvano le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge, trasmettendo loro le notifiche opportune, comunicando le informazioni necessarie e garantendo la consultazione degli atti. L'assistenza amministrativa è gratuita.

18 19

RS 642.14 RS 661

8023

Istituzione e adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali

3

L'obbligo di trasmettere dati concerne le indicazioni necessarie a stabilire l'assoggettamento alla tassa, l'esenzione dalla tassa, la riscossione, l'esazione e il rimborso della tassa, in particolare l'identità, le indicazioni dei controlli militari e del servizio civile, i dati fiscali, le indicazioni per la riduzione della tassa e le indicazioni sulla salute.

4

I dati possono essere trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati.

5

I dati personali e i dispositivi utilizzati per il loro trattamento, quali i supporti di dati, i programmi informatici e la relativa documentazione devono essere protetti da qualsiasi manipolazione, modifica e distruzione non autorizzata nonché dal furto.

6. Legge sulle dogane20

Titolo prima dell'art. 141a

IV. Protezione dei dati (nuovo) Art. 141a

Trattamento dei dati

1

L'Amministrazione delle dogane può trattare dati, compresi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, se è necessario per l'esecuzione delle leggi che deve applicare.

2

L'Amministrazione delle dogane può gestire sistemi d'informazione, in particolare per:

3

a.

fissare e riscuotere le tasse;

b.

allestire analisi dei rischi;

c.

perseguire e giudicare casi penali;

d.

trattare efficacemente e razionalmente le richieste di assistenza amministrativa e giudiziaria.

Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione concernenti: a.

l'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione;

b.

i cataloghi dei dati da rilevare;

c.

l'accesso ai dati;

d.

il diritto di trattamento;

e.

la durata di conservazione;

f.

l'archiviazione e la distruzione dei dati.

Art. 141b 1

Collaborazione con autorità in Svizzera

Nell'adempimento dei suoi compiti, l'Amministrazione delle dogane accede pure a sistemi d'informazione di altre autorità della Confederazione e può trattare tali dati,

20

RS 631.0

8024

Istituzione e adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali

in quanto ciò sia previsto in altri atti legislativi. Utilizza i dati solo in modo conforme allo scopo previsto.

2

Le autorità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sono tenute a informare l'Amministrazione delle dogane, se tali informazioni sono necessarie per l'esecuzione delle leggi che essa deve applicare.

Art. 141c

Comunicazione di dati ad autorità in Svizzera

1

L'Amministrazione delle dogane comunica dati ad altre autorità in Svizzera, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, nonché le constatazioni fatte dai suoi collaboratori nello svolgimento del loro servizio, se è necessario per l'esecuzione delle leggi che queste autorità devono applicare.

2

Possono essere comunicati in particolare i dati e le connessioni di dati seguenti: a.

indicazioni sull'identità di persone fisiche o giuridiche;

b.

indicazioni sull'assoggettamento alle tasse;

c.

indicazioni su procedimenti amministrativi, penali amministrativi e penali pendenti e conclusi nonché su sanzioni amministrative, penali amministrative e penali che rientrano nella sua sfera di competenza;

d.

indicazioni sull'importazione, l'esportazione e il transito;

e.

indicazioni su reati potenziali;

f.

indicazioni sugli attraversamenti del confine;

g.

indicazioni sulla situazione finanziaria ed economica di persone fisiche o giuridiche.

Art. 141d

Comunicazione di dati ad autorità estere e internazionali

Nell'ambito di convenzioni internazionali, l'Amministrazione delle dogane può trasmettere dati, compresi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, ad autorità estere e internazionali.

Art. 141e

Comunicazione di dati nella procedura di richiamo

1

L'Amministrazione delle dogane può rendere accessibili nella procedura di richiamo i dati delle dichiarazioni doganali ad altre autorità in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein nonché a organizzazioni o persone di diritto pubblico o privato incaricate di compiti federali, se i dati sono necessari per l'esecuzione delle leggi che tali servizi devono applicare. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare scopo e contenuto della comunicazione di dati.

2

La comunicazione di dati nella procedura di richiamo ad autorità estere e internazionali è retta dalle disposizioni di convenzioni internazionali.

8025

Istituzione e adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali

3

I dati personali comunicati secondo i capoversi 1 e 2 non possono essere trasmessi a terzi senza l'approvazione dell'Amministrazione delle dogane. È fatto salvo l'articolo 6 capoverso 1 della legge federale sulla protezione dei dati21.

Art. 141f

Impiego di videocamere

1

L'Amministrazione delle dogane può impiegare videocamere o videoregistratori automatici per individuare attraversamenti illegali del confine o pericoli per la sicurezza del confine.

2

Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

VII Nel settore di competenza del Dipartimento federale dell'economia, i seguenti atti legislativi sono modificati come segue: 1. Legge del 6 ottobre 199522 sul servizio civile Art. 80 cpv. 1bis e 4 1bis Può

4

trattare dati personali degni di particolare protezione concernenti:

a.

le motivazioni delle domande dei richiedenti, in particolare i loro motivi di coscienza;

b.

l'idoneità al servizio militare dei richiedenti;

c.

la formazione nonché le attitudini e le preferenze delle persone che devono prestare servizio civile, in quanto queste informazioni siano determinanti per gli impieghi del servizio civile;

d.

lo stato di salute delle persone che devono prestare servizio civile;

e.

i procedimenti disciplinari o penali secondo la presente legge.

Il Consiglio federale disciplina in particolare:

21 22

a.

l'organizzazione e la gestione del sistema d'informazione;

b.

la responsabilità per il trattamento dei dati;

c.

le categorie dei dati da rilevare;

d.

il diritto di accesso e di trattamento;

e.

la collaborazione con gli organi interessati;

f.

la sicurezza dei dati;

g.

la durata di conservazione dei dati.

RS 235.1 RS 824.0

8026

Istituzione e adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali

Art. 80a

Gestione di atti

1

Per adempiere i compiti in virtù della presente legge, l'organo d'esecuzione tratta gli atti di: a.

persone che hanno depositato una domanda d'ammissione al servizio civile;

b.

persone che sono state ammesse al servizio civile;

c.

istituzioni che hanno inoltrato una domanda di riconoscimento quale istituto d'impiego;

d.

istituti d'impiego riconosciuti;

e.

persone che si candidano come membro della commissione d'ammissione;

f.

persone che sono state designate in qualità di membro di detta commissione.

2

Negli atti, l'organo d'esecuzione può trattare dati personali degni di particolare protezione secondo l'articolo 80 capoverso 1bis. Gli atti relativi alle persone di cui al capoverso 1 lettere e ed f contengono in particolare i documenti relativi alle candidature nonché la valutazione del livello di conoscenze.

3

Gli atti della procedura d'ammissione sono conservati separatamente fino all'archiviazione degli atti relativi all'esecuzione.

4

Il Consiglio federale disciplina la comunicazione di dati personali a istituzioni e persone che collaborano all'esecuzione della legge o che adempiono compiti collegati al servizio civile.

5

L'organo d'esecuzione trasmette all'Archivio federale gli atti della procedura d'ammissione concernenti: a.

persone soggette al servizio civile dopo il licenziamento dal servizio civile;

b.

persone la cui domanda è stata respinta, dopo il proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare.

2. Legge federale del 4 ottobre 197423 che promuove la costruzione d'abitazioni e l'accesso alla loro proprietà Art. 62a

Trattamento dei dati

1

L'Ufficio federale gestisce un sistema d'informazione. Tale sistema può contenere dati personali degni di particolare protezione concernenti la salute o misure d'assistenza sociale. I dati servono a esaminare il diritto all'aiuto federale.

2

L'Ufficio federale può comunicare dati ad altre autorità federali, cantonali e comunali nonché a scuole universitarie e istituzioni finanziarie solo se è necessario per l'esecuzione della legge e i richiedenti lo comprovano. I dati personali degni di particolare protezione non possono in nessun caso essere comunicati.

3

I dati personali che non sono degni di particolare protezione possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo.

23

RS 843

8027

Istituzione e adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali

4

Il Consiglio federale disciplina in particolare la gestione del sistema d'informazione, la responsabilità per il trattamento dei dati, le categorie di dati da rilevare e la loro durata di conservazione, il diritto di accesso e di trattamento e la sicurezza dei dati.

3. Legge sul lavoro24

Art. 44 cpv. 1 e 2

Obbligo del segreto

1

Le persone che sono incaricate di svolgere compiti secondo la presente legge o vi partecipano sono tenute al segreto nei confronti di terzi sui fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro attività.

2

Le autorità cantonali incaricate della vigilanza e dell'esecuzione della presente legge e l'Ufficio federale si prestano reciproca assistenza nell'adempimento dei loro compiti; si scambiano gratuitamente le necessarie informazioni e su richiesta si accordano il diritto di consultare gli atti ufficiali. I fatti segnalati o constatati nell'applicazione della presente prescrizione sottostanno all'obbligo del segreto di cui al capoverso 1.

Art. 44a (nuovo) Comunicazione di dati

1

L'Ufficio federale o la competente autorità cantonale, su domanda scritta e motivata, può comunicare dati: a.

alle autorità di vigilanza e d'esecuzione delle prescrizioni sulla sicurezza del lavoro secondo la legge sull'assicurazione contro gli infortuni25, in quanto lo esiga l'adempimento dei loro compiti;

b.

ai tribunali e alle autorità istruttorie penali, in quanto lo esiga l'accertamento di un fatto giuridicamente rilevante;

c.

agli assicurati, in quanto lo esiga l'accertamento di un rischio assicurato;

d.

al datore di lavoro, in quanto lo esiga la prescrizione di misure nei confronti di una persona;

e.

agli organi dell'Ufficio federale di statistica in quanto lo esiga l'adempimento dei loro compiti.

2

I dati possono essere comunicati, su domanda scritta e motivata, ad altre autorità federali, cantonali e comunali o a terzi se la persona interessata ha dato il suo consenso scritto o le circostanze permettono di desumere tale consenso.

3

I dati possono essere eccezionalmente comunicati quando si tratta di evitare un pericolo per la vita o la salute del lavoratore o di terzi.

4

La comunicazione di dati resi anonimi, utilizzati segnatamente per la pianificazione, la statistica o la ricerca, può essere effettuata senza il consenso della persona interessata.

24 25

RS 822.11 RS 832.20

8028

Istituzione e adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali

5

Il Consiglio federale può generalizzare la comunicazione di dati non degni di particolare protezione ad autorità o istituzioni, in quanto tali dati siano necessari per l'adempimento dei loro compiti legali. A tale scopo può prevedere una procedura di richiamo.

Art. 44b (nuovo) Sistemi d'informazione e di documentazione

1

I Cantoni e l'Ufficio federale gestiscono sistemi d'informazione e di documentazione per l'adempimento dei compiti, conformemente alla presente legge.

2

I sistemi d'informazione e di documentazione possono contenere dati degni di particolare protezione concernenti: a.

lo stato di salute di un singolo lavoratore per quanto concerne gli esami medici, le analisi dei rischi e le perizie previsti dalla presente legge e dalle relative ordinanze;

b.

i procedimenti amministrativi e penali secondo la presente legge.

3

Il Consiglio federale determina le categorie dei dati da rilevare e la loro durata di conservazione, il diritto di accesso e di trattamento. Disciplina la collaborazione con gli organi interessati, lo scambio di dati e la sicurezza dei dati.

Art. 45 cpv. 1

1

Il datore di lavoro, i suoi lavoratori e le persone, che su mandato del datore di lavoro svolgono compiti in virtù della presente legge, devono fornire alle autorità d'esecuzione e di vigilanza tutte le informazioni che queste necessitano per adempiere i loro compiti.

Art. 46

Elenchi e altri atti

Il datore di lavoro deve tenere a disposizione delle autorità d'esecuzione e di vigilanza gli elenchi e gli altri atti, da cui risultano le indicazioni necessarie all'esecuzione della presente legge e delle relative ordinanze. Per il resto sono applicabili le disposizioni della legge federale sulla protezione dei dati26.

26

RS 235.1

8029

Istituzione e adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali

VIII Nel settore di competenza del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, i seguenti atti legislativi sono modificati come segue: 1. Legge del 20 giugno 198627 sulla caccia Art. 22

Obbligo di comunicazione

1

Ogni ritiro dell'autorizzazione di caccia pronunciato dal giudice deve essere comunicato all'Ufficio federale.

2

L'Ufficio federale comunica ai Cantoni un elenco delle persone cui l'autorizzazione è stata ritirata. Questo elenco permette ai Cantoni di assicurare il ritiro dell'autorizzazione sul loro territorio.

3

L'Ufficio federale può conservare tali dati in una collezione elettronica di dati.

Una volta scaduto il termine per il ritiro dell'autorizzazione di caccia, cancella le registrazioni elettroniche e distrugge le relative decisioni cantonali. Può conservare queste ultime dopo averle rese anonime per scopi scientifici o statistici.

2. Legge federale del 21 giugno 199128 sulla radiotelevisione Art. 55 cpv. 4 (nuovo)

4

L'organo incaricato di riscuotere le tasse di ricezione può trattare i dati personali per accertare l'obbligo di annuncio e di pagare la tassa. Può anche trattare dati sulla salute, sulle sanzioni amministrative o penali nonché dati sulle misure di assistenza sociale, in quanto ciò sia necessario per esaminare una domanda di esenzione dall'obbligo di annuncio o dall'obbligo di pagare la tassa.

IX

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1540

27 28

RS 922.0 RS 784.40

8030