Legge federale sul risanamento della Compagnie des Chemins de fer fribourgeois (GFM)

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 87 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 agosto 19991, decreta:

Art. 1 1 La

Confederazione partecipa al risanamento finanziario delle GFM, concedendo un contributo a fondo perso.

2 Il

Cantone di Friburgo ha gią prestato il suo contributo al risanamento delle GFM.

Art. 2 L'Assemblea federale fissa mediante decreto federale semplice l'ammontare del contributo concesso alle GFM.

Art. 3 La presente legge vige sino al versamento del contributo federale a fondo perso.

Art. 4 1 La 2 Il

presente legge sottostą al referendum facoltativo.

Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1546

1

FF 1999 8057

1999-4617

8075