Legge federale sul risanamento della Compagnie des Chemins de fer fribourgeois (GFM)
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 87 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 agosto 19991, decreta:
Art. 1 1 La
Confederazione partecipa al risanamento finanziario delle GFM, concedendo un contributo a fondo perso.
2 Il
Cantone di Friburgo ha gią prestato il suo contributo al risanamento delle GFM.
Art. 2 L'Assemblea federale fissa mediante decreto federale semplice l'ammontare del contributo concesso alle GFM.
Art. 3 La presente legge vige sino al versamento del contributo federale a fondo perso.
Art. 4 1 La 2 Il
presente legge sottostą al referendum facoltativo.
Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
1546
1
FF 1999 8057
1999-4617
8075