Legge federale sull'imposta federale diretta
Disegno
(LIFD) Modifica del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 maggio 19991, decreta: I La legge federale del 14 dicembre 19902 sull'imposta federale diretta è modificata come segue: Art. 49 cpv. 2 2
I fondi d'investimento con possesso fondiario diretto giusta l'articolo 36 capoverso 2 lettera a della legge federale del 18 marzo 19943 sui fondi di investimento sono assimilati alle altre persone giuridiche.
Art.72 L'imposta sull'utile dei fondi di investimento (art. 49 cpv. 2) è del 4,25 per cento dell'utile netto.
Art. 207 cpv. 3 e 4 (nuovo) 3
La liquidazione e la cancellazione della società immobiliare devono avvenire il più tardi il 31 dicembre 2001.
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Se l'azionista acquisisce da una società immobiliare di azionisti inquilini, in proprietà per piani e contro cessione dei suoi diritti di partecipazione, la parte dell'immobile il cui uso è legato ai diritti ceduti, l'imposta sull'utile di capitale della società è ridotto del 75 per cento, qualora la società sia stata fondata prima del 1° gennaio 1995. Inoltre, il trasferimento del fondo all'azionista deve essere iscritto nel registro fondiario il 31 dicembre 2001 al più tardi. A queste condizioni, l'imposta sul ricavato della liquidazione ottenuto dall'azionista è ridotta nella stessa proporzione.
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FF 1999 4949 RS 642.11 RS 951.31
1999-4334
4959
LF sull'imposta federale diretta
II La legge federale del 13 ottobre 19654 sull'imposta preventiva è modificata come segue: Art. 5 cpv. 1 lett. B 1
Non sono soggetti all'imposta preventiva: b.
I profitti di capitale conseguiti in un fondo di investimento e i proventi derivanti dal possesso fondiario diretto, nonché i versamenti di capitale fatti dagli investitori, se la loro distribuzione avviene mediante cedola separata;
III 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
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Entra in vigore il 1° gennaio 2000.
1383
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RS 642.21
4960