Pubblicazione dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Decisione dell'Ufficio federale di polizia in re Milosevic Slobodan e consorti Visti la richiesta di assistenza del 28 maggio 1999, formulata dal Tribunale Internazionale incaricato del perseguimento di persone ritenute responsabili di violazioni gravi del diritto internazionale umanitario commesse sul territorio dell'ex Jugoslavia dal 1991 (Tribunale internazionale); l'articolo 7 del Decreto federale del 21 dicembre 1995 (Decreto) concernente la cooperazione con i Tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario (RS 351.0); Considerato che: ­

conformemente all'articolo 7 cpv. 1 del Decreto, previa richiesta di un Tribunale internazionale, misure provvisionali possono essere ordinate dall'autorità competente al fine di mantenere una situazione esistente, di proteggere interessi giuridici minacciati o di preservare mezzi di prova;

­

l'autorità competente presso il Tribunale internazionale ha confermato, in data 24 maggio 1999 l'accusa nei confronti di: 1. Slobodan Milosevic (20.08.1941), Presidente della Repubblica Federale Jugoslava (FRY); 2. Milan Milutinovic (19.12.1942), Presidente della Repubblica della Serbia; 3. Nikola Sainovic (7.12.1948), vice Primo Ministro della FRY; 4. Dragoljub Odjanic (01.6.1941), Capo dello Stato Maggiore dell'esercito della FRY, 5.

Vlajko Stojiljkovic, Ministro dell'interno della Repubblica della Serbia,

per crimini contro l'umanità ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto del Tribunale internazionale, applicabile alla persecuzione, alla deportazione ed alla perpetrazione di assassinii nel Kosovo.

­

4500

I fatti di assassinio imputati ai predetti sono altresì costitutivi di violazione alle leggi ed alle consuetudini della guerra conformemente all'articolo 3 dello Statuto del Tribunale Internazionale;

1999-4559

­

il Procuratore presso il Tribunale internazionale richiede il sequestro provvisionale dei valori detenuti in Svizzera appartenenti alle persone precitate, misura tendente ad assicurare al Tribunale internazionale la possibilità d'ordinare la restituzione ulteriore di tali valori nell'ipotesi in cui i predetti dovessero essere condannati,

­

data la gravità dei crimini perpetrati di cui alla richiesta, occorre concedere l'assistenza più ampia possibile al Tribunale Internazionale.

Per questi motivi, l'Ufficio federale di polizia ordina: 1.

il blocco immediato dei valori mobili ed immobili detenuti da qualsiasi persona fisica o giuridica in Svizzera per conto delle seguenti persone: a. Slobodan Milosevic, 20.08.1941, Presidente della Repubblica Federale Jugoslava (FRY) b. Milan Milutinovic, 19.12.1942, Presidente della Repubblica della Serbia c. Nikola Sainovic, 7.12.1948, Vice Primo Ministro della FRY d. Dragoljub Odjanic, 01.6.1941, Capo dello Stato Maggiore dell'esercito della FRY e. Vlajko Stojiljkovic, Ministro dell'interno della Repubblica della Serbia;

2.

il blocco immediato dei conti bancari sui quali le persone menzionate della cifra 1 dispongono dell'autorizzazione legale (ad esempio procura) o economica (ai sensi della Convenzione di diligenza). Lo stesso vale per tutte le somme accreditate ulteriormente sui conti bloccati. L'ammontare approssimativo dei valori bloccati deve essere comunicato all'UFP nei migliori termini;

3.

le persone che detengono o amministrano valori che potrebbero essere sottoposti alla presente decisione devono comunicarlo senza indugio all'Ufficio federale di polizia, Bundesrain 20, 3003 Berna.

4.

L'inosservanza della presente decisione è passibile delle sanzioni previste dall'articolo 292 del Codice penale svizzero (disobbedienza a decisioni dell'autorità) ossia dell'arresto o della multa.

Vie ricorsuali Contro la presente decisione può essere presentato ricorso presso il Tribunale federale, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione nel Foglio Federale. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 7 cpv. 3 del Decreto).

23 giugno 1999

Ufficio federale di polizia: Il vicedirettore, Wyss

FF26

4501