Disegno

Allegato 4

Legge federale concernente l'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 19991, decreta: I I seguenti atti normativi sono modificati come segue: 1. Legge federale del 26 marzo 1931 2 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri Art. 1 La presente legge si applica ai cittadini di uno Stato membro della Comunità Europea, ai loro familiari e ai lavoratori distaccati all'estero solo qualora l'Accordo del ...3 fra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone non contenga alcuna disposizione derogatoria o la presente legge non preveda uno statuto giuridico più vantaggioso.

Art. 1a (nuovo) Precedente art. 1 2. Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero 4 Art. 5 cpv. 1 lett. a, abis (nuova) e d 1

Sono considerate persone all'estero: a.

i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che non hanno il domicilio legale ed effettivo in Svizzera;

a.bis i cittadini di altri Stati esteri che non hanno il diritto di stabilirsi in Svizzera; 1 2 3 4

FF 1999 5092 RS 142.20 RS ...; RU ... (FF 1999 5978 RS 211.412.4

1999-4595

5405

Libera circolazione delle persone

d.

le persone fisiche e giuridiche o senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale, che non sono persone all'estero secondo le lettere a, abis e c, qualora acquistino un fondo per conto di persone all'estero.

Art. 7 lett. k (nuova) Non sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione: k.

i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che, come frontalieri, acquistano un'abitazione secondaria nella regione del loro luogo di lavoro.

Art. 12 lett. d L'autorizzazione è negata in ogni caso se: d.

l'acquirente di un'abitazione secondaria ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera c, di un'abitazione di vacanza o di un'unità d'abitazione in un apparthotel, il suo coniuge o i suoi figli minori di 20 anni sono già proprietari di una tale abitazione in Svizzera;

Disposizioni finali della modifica del ...

Le disposizioni finali della modifica del 30 aprile 19975 sono applicabili per analogia alla presente modifica.

3. Legge federale del 19 dicembre 1877 6 sul libero esercizio delle arti salutari nella Confederazione Svizzera Titolo della legge: Legge federale sulla libera circolazione del personale medico Titolo prima dell'art. 1

Capitolo 1: Formazione Sezione 1: Diplomi Art. 1

Diploma federale

È rilasciato un diploma federale nelle seguenti professioni mediche:

5 6

a.

medico;

b.

dentista;

c.

farmacista;

d.

veterinario.

RU 1997 2086 RS 811.11

5406

Libera circolazione delle persone

Art. 2

Condizioni per il rilascio del diploma

Il diploma federale è rilasciato a persone che: a.

hanno seguito la formazione corrispondente in una università svizzera; e

b.

hanno superato gli esami federali.

Art. 2a

Effetto del diploma e utilizzazione del titolo di diploma

1

Il titolare del diploma federale di dentista, farmacista o veterinario ha il diritto di esercitare la sua professione a titolo indipendente in tutta la Svizzera.

2

Il titolare del diploma federale di medico può praticare solamente sotto la sorveglianza del titolare di un corrispondente titolo federale di perfezionamento.

3

Il Consiglio federale disciplina l'utilizzazione del titolo di diploma federale per designare la professione.

Art. 2b

Riconoscimento di diplomi esteri

1

Il Comitato direttore (art. 3) riconosce i diplomi esteri nella misura in cui l'equivalenza è prevista in un accordo relativo al reciproco riconoscimento concluso con lo Stato in questione.

2

Un diploma estero riconosciuto esplica in Svizzera i medesimi effetti di un diploma federale.

3

Se il diploma estero non è riconosciuto il Comitato direttore decide a che condizioni può essere ottenuto il diploma federale.

Titolo prima dell'art. 3

Sezione 2: Esami Art. 3 rubrica Sorveglianza Art. 4 rubrica Nomina delle commissioni d'esame Art. 5 rubrica Composizione delle commissioni d'esame nonché luogo e lingua d'esame Art. 6 rubrica Regolamento d'esame

5407

Libera circolazione delle persone

Capitolo 2: Perfezionamento Sezione 1: Disposizioni generali Art. 7

Titolo federale di perfezionamento

1

I titoli federali di perfezionamento sono rilasciati per la professione di medico. In altre professioni mediche essi sono rilasciati unicamente se la Svizzera si è obbligata a riconoscere titoli esteri di perfezionamento in queste professioni in virtù di accordi internazionali.

2

Il Consiglio federale stabilisce quali titoli federali di perfezionamento sono rilasciati nei diversi campi.

3

Esso fissa per ogni titolo gli obiettivi di perfezionamento.

4

Ogni titolo federale di perfezionamento è firmato da un rappresentante della Confederazione e da un rappresentante dell'organismo responsabile del programma di perfezionamento.

Art. 8

Ammissione al perfezionamento

1

È ammesso al perfezionamento il titolare di un diploma federale nella professione corrispondente.

2

Non sussiste alcun diritto ad un posto di perfezionamento.

Art. 9

Durata del perfezionamento

1

La durata del perfezionamento per l'ottenimento di un titolo federale di perfezionamento è di due anni al minimo e di sei anni al massimo.

2 Nei campi molto specializzati che richiedono conoscenze molto approfondite, grandissime capacità e abilità, la durata del perfezionamento può essere protratta fino a 10 anni.

3

In caso di perfezionamento a tempo parziale la durata è protratta di conseguenza.

4

Il Consiglio federale stabilisce: a.

la durata del perfezionamento per ogni titolo di perfezionamento;

b.

in che misura si può tener conto per il rilascio di altri titoli di perfezionamento, di periodi di formazione seguiti per l'ottenimento di un titolo di perfezionamento,

Art. 10

Riconoscimento di titoli esteri di perfezionamento

1

Il Comitato di perfezionamento riconosce titoli esteri di perfezionamento, la cui equivalenza è prevista in un accordo relativo al reciproco riconoscimento concluso con lo Stato in questione e il cui titolare si esprime in una lingua nazionale.

2

Un titolo estero di perfezionamento riconosciuto esplica in Svizzera i medesimi effetti del titolo federale di perfezionamento corrispondente.

5408

Libera circolazione delle persone

3

Se un titolo estero di perfezionamento non è riconosciuto, il Comitato di perfezionamento stabilisce le condizioni di ottenimento del titolo federale di perfezionamento corrispondente.

Art. 11

Effetto e utilizzazione del titolo di perfezionamento

1

Il titolare di un titolo federale di perfezionamento in medicina ha il diritto di esercitare la professione medica a titolo indipendente in tutta la Svizzera.

2

Possono essere rilasciate autorizzazioni cantonali per l'esercizio della professione di medico a titolo indipendente unicamente ai titolari di un titolo federale di perfezionamento corrispondente.

3

Il Consiglio federale disciplina l'utilizzazione dei titoli federali di perfezionamento per designare la professione.

Sezione 2: Accreditamento dei programmi di perfezionamento Art. 12

Principio

Un titolo federale di perfezionamento è rilasciato unicamente se il perfezionamento si è svolto nel quadro di un programma accreditato dalla Confederazione.

Art. 13 1

Criteri di accreditamento

Un programma di perfezionamento può essere accreditato se: a.

l'organismo responsabile è un'associazione professionale a carattere nazionale o, eccezionalmente, un'altra organizzazione idonea;

b.

è idoneo al conseguimento degli obiettivi di perfezionamento fissati dal Consiglio federale per l'ottenimento dei titoli di perfezionamento in esso disciplinati;

c.

è accessibile in tutta la Svizzera;

d.

prevede un'efficace valutazione permanente e un'efficace valutazione conclusiva delle conoscenze, delle capacità e delle abilità professionali delle persone che intendono perfezionarsi;

e.

include sia un insegnamento teorico che una formazione pratica;

f.

il perfezionamento avviene in centri autorizzati a questo scopo dall'organismo responsabile del programma di perfezionamento;

g.

è richiesta alle persone che intendono perfezionarsi nei centri di perfezionamento una collaborazione personale e l'assunzione di responsabilità;

h.

le persone che intendono perfezionarsi possono compensare almeno in parte i costi di perfezionamento con la collaborazione personale;

i.

l'accesso alla formazione è indipendente dall'appartenenza a un'associazione professionale;

5409

Libera circolazione delle persone

k.

l'organismo responsabile del programma di perfezionamento può dimostrare di disporre delle strutture organizzative e delle procedure necessarie alla realizzazione degli obiettivi di perfezionamento;

l.

prevede un'istanza indipendente e imparziale che giudichi i ricorsi delle persone che intendono perfezionarsi o dei centri di perfezionamento in un procedimento equo almeno nei casi di cui all'articolo 19.

m. il perfezionamento si svolge in collaborazione con le università.

Art. 14

Procedura di accreditamento

1

L'organismo responsabile del programma di perfezionamento fa domanda di accreditamento al Dipartimento.

2

L'organismo di accreditamento allega alla domanda un rapporto in cui dimostra di soddisfare i criteri di accreditamento.

3

4

Il Dipartimento decide dopo aver ascoltato il Comitato di perfezionamento. Può: a.

autorizzare l'accreditamento per tutti i titoli disciplinati nel programma di perfezionamento o per alcuni di essi;

b.

vincolare l'accreditamento a oneri.

L'accreditamento è rilasciato per un periodo di sette anni.

5

Se rifiuta il rinnovo dell'accreditamento a un programma di perfezionamento, il Dipartimento disciplina lo statuto giuridico delle persone interessate che intendono perfezionarsi.

Art. 15

Controllo

1

Ogni modifica di un programma di perfezionamento accreditato va notificata al Dipartimento.

2

Se la modifica è contraria ai criteri di accreditamento il Dipartimento può imporre nuovi oneri.

3

Due anni dopo l'imposizione di oneri, l'organismo responsabile del programma di perfezionamento deve dimostrare al Dipartimento che gli oneri sono stati adempiti.

Se gli oneri non sono più adempiti il Dipartimento può imporre nuovi oneri o, in casi gravi, revocare l'accreditamento. L'articolo 14 capoverso 5 è applicabile per analogia.

Sezione 3: Comitato di perfezionamento Art. 16

Composizione e organizzazione

1

Il Consiglio federale a richiesta del Dipartimento istituisce un Comitato di perfezionamento e ne nomina i membri.

2

Esso provvede affinché la Confederazione, i Cantoni e le università nonché le cerchie professionali interessate siano adeguatamente rappresentate.

5410

Libera circolazione delle persone

3

Il Comitato di perfezionamento si dà un regolamento interno che definisce in particolare la procedura per la presa delle decisioni. Il regolamento deve essere sottoposto per approvazione al Dipartimento.

Art. 17

1

Compiti

Il Comitato di perfezionamento ha i seguenti compiti: a.

consiglia il Dipartimento su questioni relative al perfezionamento;

b.

dà il suo parere in merito alle richieste di accreditamento;

c.

fa rapporto periodicamente al Dipartimento;

d.

decide in merito al riconoscimento di titoli di perfezionamento esteri;

e.

decide in che misura si può tenere conto, per un perfezionamento per il quale è rilasciato un titolo federale, di periodi di perfezionamento all'estero svolti da titolari di un diploma estero riconosciuto secondo l'articolo 2b.

2

Il Comitato di perfezionamento può proporre all'organismo responsabile di un programma di perfezionamento accreditato misure volte al miglioramento della qualità del perfezionamento.

Capitolo 3: Aggiornamento Art. 18

Obbligo d'aggiornamento

I titolari di diplomi e di titoli federali di perfezionamento sono tenuti ad approfondire, ampliare e migliorare le proprie conoscenze, capacità e abilità professionali, mediante un aggiornamento permanente.

Capitolo 4: Protezione giuridica, sorveglianza e coordinamento Sezione 1: Protezione giuridica Art. 19

Decisioni dell'organismo responsabile di un programma di perfezionamento

L'organismo responsabile di un programma di perfezionamento accreditato prende decisioni secondo la legge di procedura amministrativa7 relative a:

7

a.

la presa in considerazione di periodi di perfezionamento;

b.

l'ammissione all'esame finale;

c.

il superamento dell'esame finale;

d.

il rilascio di titoli di perfezionamento;

e.

il riconoscimento di centri di perfezionamento.

RS 172.021

5411

Libera circolazione delle persone

Art. 20

Commissione di ricorso per la formazione medica e il perfezionamento

1

La Commissione di ricorso per la formazione medica e il perfezionamento decide su ricorsi contro decisioni: a.

delle autorità federali;

b.

dell'organismo responsabile di un programma di perfezionamento accreditato.

2

Essa si compone di un presidente e di due vicepresidenti che dispongono di una formazione giuridica e di un'esperienza di giudice nonché di sei periti.

3

Essa decide in modo definitivo su ricorsi concernenti esami e il riconoscimento di centri di perfezionamento.

4

Per quanto concerne i ricorsi contro decisioni in virtù degli articoli 14 e 15, la decisione spetta al presidente e ai due vicepresidenti della Commissione di ricorso.

5

Per il resto si applica la legge sulla procedura amministrativa8.

Sezione 2: Sorveglianza Art. 21 Il Consiglio federale vigila sull'esecuzione della presente legge.

Sezione 3: Coordinamento Art. 22 1

Il Comitato direttore e il Comitato di perfezionamento coordinano le loro attività.

2

A questo scopo ognuno di essi delega almeno un rappresentante in seno all'altro comitato.

Capitolo 5: Disposizioni finali Art. 23

Esecuzione

Il Consiglio federale emana le prescrizioni d'applicazione.

Art. 24 1

Disposizioni transitorie della modifica del ...

I titoli rilasciati fino all'entrata in vigore della presente modifica che corrispondono a un titolo federale di perfezionamento valgono a partire dall'entrata in vigore

8

RS 172.021

5412

Libera circolazione delle persone

della presente modifica come titoli federali di perfezionamento; il Consiglio federale ne allestisce un elenco.

2

Il Consiglio federale può dichiarare accreditati i programmi di perfezionamento che già prima dell'entrata in vigore della presente modifica portavano al rilascio di titoli corrispondenti ad un titolo federale di perfezionamento. Questo accreditamento speciale è valido tre anni.

3

I titolari di un diploma federale di medico, i quali all'entrata in vigore della presente modifica sono in possesso di un'autorizzazione cantonale per l'esercizio della professione di medico a titolo indipendente, hanno diritto di continuare a esercitare a titolo indipendente la loro professione in tutta la Svizzera senza il titolo federale di perfezionamento. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per l'ottenimento di un titolo federale di perfezionamento che corrisponde alla loro formazione pratica e teorica.

4. Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti 9

Art. 2 cpv. 1 1

Le persone che vivono in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale e che cessano di essere assicurate obbligatoriamente dopo un periodo di assicurazione ininterrotto di almeno cinque anni possono aderire all'assicurazione facoltativa.

Art. 102 cpv. 2

2

L'assegno per grandi invalidi è finanziato esclusivamente dall'ente pubblico.

Art. 103 1

2

9

Al finanziamento delle uscite annue dell'assicurazione partecipano: a.

la Confederazione con il 16,36 per cento delle uscite complessive dell'assicurazione; da questa quota viene detratto il contributo all'assegno per grandi invalidi secondo il capoverso 2 lettera a;

b.

i Cantoni con il 3,64 per cento delle uscite complessive dell'assicurazione; da questa quota viene detratto il contributo all'assegno per grandi invalidi secondo il capoverso 2 lettera b.

L'assegno per grandi invalidi è finanziato: a.

per il 96,36 per cento dalla Confederazione;

b.

per il 3,64 per cento dai Cantoni.

RS 831.10

5413

Libera circolazione delle persone

Parte terza: Relazione con il diritto europeo Art. 153a (nuovo) Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche l'Accordo con la Comunità europea e i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti 1408/7110 e 574/7211 nella loro versione adeguata12.

Parte quarta: (nuova) Precedente parte terza

5. Legge sull'assicurazione per l'invalidità13 Art. 77 cpv. 2 2

L'assegno per grandi invalidi è finanziato esclusivamente dall'ente pubblico.

Art. 78 1

Contributi dell'ente pubblico

Al finanziamento delle uscite annue dell'assicurazione partecipano:

10

11

12

13

a.

la Confederazione con il 37,5 per cento delle uscite complessive dell'assicurazione; da questa quota viene detratto il contributo all'assegno per grandi invalidi secondo il capoverso 2 lettera a;

b.

i Cantoni con il 12,5 per cento delle uscite complessive dell'assicurazione; da questa quota viene detratto il contributo all'assegno per grandi invalidi secondo il capoverso 2 lettera b.

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971, p. 2) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, GU L 28 del 30 gennaio 1997, p. 1); modificato per l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1).

Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972, p. 1) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997, p. 1); modificato per l'ultima volta dal regolamento (CE) n.

307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1.

RS ...; RU ... (FF 1999 5978) Presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna, è possibile ottenere la versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio. Fa stato in ogni modo solo la versione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della CE.

RS 831.20

5414

Libera circolazione delle persone

2

L'assegno per grandi invalidi è finanziato: a.

per l'87,5 per cento dalla Confederazione;

b.

per il 12,5 per cento dai Cantoni.

Gli articoli 104 e 107 capoverso 2 LAVS sono applicabili per analogia.

Parte quarta: Relazione con il diritto europeo Art. 80a (nuovo) Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche l'Accordo con la Comunità europea e i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti 1408/7114 e 574/7215 nella loro versione adeguata16.

Parte quinta: (nuova) Precedente parte quarta 6. Legge federale del 19 marzo 1999 17 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) 4. Relazione con il diritto europeo Art.16a (nuovo) Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche l'Accordo con

14

15

16

17

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971, p. 2) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, GU L 28 del 30 gennaio 1997, p. 1); modificato per l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1).

Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972, p. 1) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997, p. 1); modificato per l'ultima volta dal regolamento (CE) n.

307/1999 del Consiglio dell'8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1.

RS ...; RU ... (FF 1999 5978) Presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna, è possibile ottenere la versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio. Fa stato in ogni modo solo la versione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della CE.

RS 831.30

5415

Libera circolazione delle persone

la Comunità europea e i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti 1408/7118 e 574/7219 nella loro versione adeguata20.

Parte 5: (nuova) Precedente parte 4 7. Legge federale del 25 giugno 198221 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) Art. 56 cpv. 1 lett. g (nuova) Il fondo di garanzia: g.

18

19

20

21

assume, per l'applicazione dell'articolo 89a, il compito di organismo di collegamento con gli Stati dell'Unione europea. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971, p. 2) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, GU L 28 del 30 gennaio 1997, p. 1); modificato per l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1).

Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 074 del 27 marzo 1972, p.

1) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997, p. 1); modificato per l'ultima volta dal regolamento (CE) n.

307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1.

RS ...; RU ... (FF 1999 5978) Presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna, è possibile ottenere la versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio. Fa stato in ogni modo solo la versione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della CE.

RS 831.40

5416

Libera circolazione delle persone

Parte settima: Relazione con il diritto europeo Art. 89a (nuovo) Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche l'Accordo con la Comunità europea e i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti 1408/7122 e 574/7223 nella loro versione adeguata24.

Parte ottava: (nuova) Precedente parte settima

8. Legge federale del 17 dicembre 199325 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LFLP)

Sezione 8: Relazione con il diritto europeo Art. 25a (nuovo) Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche l'Accordo con

22

23

24

25

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971, p. 2) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, GU L 28 del 30 gennaio 1997, p. 1); modificato per l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1).

Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972, p. 1) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997, p. 1); modificato per l'ultima volta dal regolamento (CE) n.

307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1.

RS ...; RU ... (FF 1999 5978) Presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna, è possibile ottenere la versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio. Fa stato in ogni modo solo la versione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della CE.

RS 831.42

5417

Libera circolazione delle persone

la Comunità europea e i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti 1408/7126 e 574/7227 nella loro versione adeguata28.

Sezione 9: (nuova) Precedente sezione 8 9. Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) 29 Art. 13 cpv. 2 lett. f (nuova) 2

Gli assicuratori devono in particolare: f.

offrire l'assicurazione sociale malattie anche alle persone tenute ad assicurarsi che risiedono in uno Stato membro dell'Unione europea; in casi particolari, il Consiglio federale può esonerare, su richiesta, taluni assicuratori da questo obbligo.

Art. 61 cpv. 4 e 5 (nuovo) 4

Per gli assicurati residenti in uno Stato membro dell'Unione europea i premi sono calcolati in funzione dello Stato di residenza. Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla determinazione e l'incasso dei premi di questi assicurati.

5

Precedente cpv. 4

Art. 66a (nuovo)

Riduzione dei premi per gli assicurati residenti in uno Stato membro dell'Unione europea

1

I Cantoni accordano sussidi per la riduzione dei premi agli assicurati di condizione economica modesta residenti in uno Stato membro dell'Unione europea. Il Consiglio federale può emanare disposizioni più dettagliate in materia, in particolare circa le condizioni che questi assicurati devono adempiere per avere diritto alla riduzione.

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27

28

29

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971, p. 2) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, GU L 28 del 30 gennaio 1997, p. 1); modificato per l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1).

Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972, p. 1) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997, p. 1); modificato per l'ultima volta dal regolamento (CE) n.

307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1.

RS ...; RU ... (FF 1999 5978) Presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna, è possibile ottenere la versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio. Fa stato in ogni modo solo la versione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della CE.

RS 832.10

5418

Libera circolazione delle persone

2

I Cantoni allestiscono un conteggio retroattivo destinato alla Confederazione dei sussidi versati. La Confederazione assume per ogni Cantone la stessa quota risultante dal modello di ripartizione dell'articolo 66 capoverso 3. I sussidi della Confederazione provengono in primo luogo dai mezzi che non sono stati utilizzati dai Cantoni secondo l'articolo 66 capoverso 5. I costi rimanenti sono a carico dei Cantoni.

3

Il Consiglio federale disciplina la procedura per la richiesta, il conteggio e il pagamento dei sussidi conformemente ai capoversi 1 e 2 nonché per il rimborso dei costi amministrativi.

Titolo 6: Relazione con il diritto europeo Art.95a (nuovo) Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche l'Accordo con la Comunità europea e i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti 1408/7130 e 574/7231 nella loro versione adeguata32.

Titolo 7: (nuovo) Precedente titolo 6

30

31

32

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971, p. 2) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, GU L 28 del 30 gennaio 1997, p. 1); modificato per l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1).

Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972, p. 1) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997, p. 1); modificato per l'ultima volta dal regolamento (CE) n.

307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1.

RS ...; RU ... (FF 1999 5978) Presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna, è possibile ottenere la versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio. Fa stato in ogni modo solo la versione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della CE.

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Libera circolazione delle persone

10. Legge federale del 20 marzo 198133 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

Titolo decimo: Relazione con il diritto europeo Art. 115a (nuovo) Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche l'Accordo con la Comunità europea e i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti 1408/7134 e 574/7235 nella loro versione adeguata36.

Titolo undicesimo: (nuovo) Precedente titolo decimo 11. Legge federale del 20 giugno 195237 sugli assegni familiari nell'agricoltura V. Relazione con il diritto europeo Art. 23a (nuovo) Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche l'Accordo con

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37

RS 832.20 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971, p. 2) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, GU L 28 del 30 gennaio 1997, p. 1); modificato per l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1).

Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972, p. 1) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997, p. 1); modificato per l'ultima volta dal regolamento (CE) n.

307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1.

RS ...; RU ... (FF 1999 5978) Presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna, è possibile ottenere la versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio. Fa stato in ogni modo solo la versione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della CE.

RS 836.1

5420

Libera circolazione delle persone

la Comunità europea e i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti 1408/7138 e 574/7239 nella loro versione adeguata40.

VI. (nuovo) Precedente parte V.

12. Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione 41 Art. 13 cpv. 2bis 2bis Il

periodo durante il quale l'assicurato non ha svolto un'occupazione soggetta a contribuzione essendosi dedicato all'educazione di figli d'età inferiore ai 16 anni, è computato come periodo di contribuzione se: a.

al termine del periodo educativo è costretto, per ristrettezze economiche, a intraprendere un'attività lucrativa dipendente; e

b.

ha trascorso il periodo educativo in Svizzera, a condizione che tale periodo sia durato più di 18 mesi entro il termine quadro di contribuzione.

Art. 14 cpv. 1, 2, 3 e 5bis (nuovo) 1

È esonerato dall'adempimento del periodo di contribuzione chi, durante il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ma più di 12 mesi complessivamente, non è stato vincolato da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi e non ha quindi potuto soddisfare i relativi obblighi:

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a.

formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento, a condizione che l'assicurato durante almeno 10 anni sia stato domiciliato in Svizzera;

b.

malattia, infortunio o maternità, a condizione che l'assicurato durante questo periodo sia stato domiciliato in Svizzera;

c.

soggiorno in un istituto svizzero per l'esecuzione delle pene d'arresto, in un istituto svizzero d'educazione al lavoro o in un istituto analogo.

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971, p. 2) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, GU L 28 del 30 gennaio 1997, p. 1); modificato per l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1).

Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972, p. 1) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997, p. 1); modificato per l'ultima volta dal regolamento (CE) n.

307/1999 del Consiglio dell'8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1.

RS ...; RU ... (FF 1999 5978) Presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna, è possibile ottenere la versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio. Fa stato in ogni modo solo la versione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della CE.

RS 837.0

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Libera circolazione delle persone

2

Sono parimenti esonerate dall'adempimento del periodo di contribuzione le persone che, in seguito a separazione o divorzio, invalidità o morte del coniuge oppure per motivi analoghi o a causa della soppressione di una rendita d'invalidità, sono costrette ad assumere o a estendere un'attività dipendente. Questa norma è applicabile soltanto se l'evento corrispondente non risale a più di un anno e la persona interessata all'insorgere di questo evento era domiciliata in Svizzera.

3 Gli Svizzeri che rimpatriano dopo un soggiorno di oltre un anno in uno Stato che non è membro dell'Unione europea sono esonerati per un anno dall'adempimento del periodo di contribuzione, purché possano certificare di avere svolto un'attività dipendente all'estero. Alle stesse condizioni sono esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione i cittadini di uno Stato membro della Comunità europea il cui permesso di domicilio non è scaduto. Il Consiglio federale stabilisce inoltre a quali condizioni gli stranieri domiciliati in Svizzera che non sono cittadini dell'Unione europea e il cui permesso di domicilio non è scaduto, sono esonerati dall'adempimento del periodo di contribuzione se rientrano in Svizzera dopo un soggiorno all'estero di oltre un anno.

5bis

Le persone che, dopo aver terminato la scuola obbligatoria in Svizzera, si mettono a disposizione dell'ufficio di collocamento possono partecipare a un programma di occupazione temporanea durante il termine d'attesa secondo i capoversi 4 e 5. Il Consiglio federale determina conformemente all'articolo 75 i costi computabili per questi programmi.

Art. 18 cpv. 5 (nuovo)

5

Il capoverso 4 si applica anche alle persone che percepiscono una prestazione di vecchiaia, sia che si tratti di una prestazione ordinaria o di una prestazione di pensionamento anticipato, di un'assicurazione estera obbligatoria o facoltativa per la vecchiaia.

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Libera circolazione delle persone

Titolo nono: Disposizioni finali Capitolo 4: Relazione con il diritto europeo Art. 121 Per le persone designate nell'articolo 2 del regolamento 1408/71 e in relazione con le prestazioni previste nell'articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d'applicazione della presente legge, sono applicabili anche l'Accordo con la Comunità europea e i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti 1408/7142 e 574/7243 nella loro versione adeguata44.

Capitolo 5: (nuovo) Precedente capitolo 4 Art. 122 (nuovo) Precedente art. 121 II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971, p. 2) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, GU L 28 del 30 gennaio 1997, p. 1); modificato per l'ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1).

Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972, p. 1) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997, p. 1); modificato per l'ultima volta dal regolamento (CE) n.

307/1999 del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1.

RS ...; RU ... (FF 1999 5978) Presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna, è possibile ottenere la versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio. Fa stato in ogni modo solo la versione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della CE.

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