Termine di referendum: 3 febbraio 2000

Legge federale sulle società d'investimento in capitale di rischio dell'8 ottobre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 100, 103 e 128 della Costituzione federale; visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 7 gennaio 19971; visto il parere del Consiglio federale del 17 marzo 19972, decreta:

Art. 1

Principio

La Confederazione accorda agevolazioni fiscali allo scopo di promuovere la costituzione di imprese facilitando l'accesso al capitale di rischio.

Art. 2

Società d'investimento in capitale di rischio

Sono riconosciute come società d'investimento in capitale di rischio (SCR) le società anonime svizzere ai sensi dell'articolo 620 e seguenti del Codice delle obbligazioni3, aventi lo scopo di mettere capitale di rischio a disposizione di imprese svizzere conformemente all'articolo 3.

Art. 3

Investimenti della SCR

1

La SCR investe almeno il 50 per cento dei suoi mezzi in nuove imprese con progetti innovativi di portata internazionale nel settore dei beni e dei servizi. Devono inoltre essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1 2 3

a.

le imprese hanno la sede o l'amministrazione effettiva nonché una parte importante delle proprie attività in Svizzera;

b.

esse non sono quotate in borsa; è fatta salva la quotazione in borse specializzate in piccole e medie imprese;

c.

il loro capitale non deve essere controllato in misura superiore al 25 per cento da grandi imprese con oltre 100 dipendenti;

d.

i loro responsabili non partecipano al finanziamento della SCR;

e.

gli investimenti della SCR devono aver luogo nel corso dei primi cinque anni dopo l'inizio dell'attività commerciale della nuova impresa.

FF 1997 II 823 FF 1997 II 845 RS 220

7542

1999-5348

Società d'investimento in capitale di rischio

2

Gli investimenti della SCR possono avvenire in forma di partecipazioni al capitale, mutui di grado posteriore o altri crediti paragonabili al capitale di rischio.

3

La SCR informa regolarmente e in modo completo gli investitori pubblicando un prospetto di emissione dettagliato e mettendo a disposizione i suoi libri contabili, controllati da una ditta di revisione riconosciuta. Sono fatte salve le relative disposizioni della legge federale sulle borse del 24 marzo 19954.

Art. 4 1

Agevolazioni fiscali per le SCR

Le SCR riconosciute sono esenti dalle tasse federali di emissione.

2

Sono applicabili per analogia gli articoli 69 e 70 della legge federale del 14 dicembre 19905 sull'imposta federale diretta qualora la SCR possieda almeno il 5 per cento del capitale sociale di una società ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 o una partecipazione a un siffatto capitale pari almeno a 250 000 franchi di valore venale.

Art. 5

Agevolazioni fiscali per mutui di grado posteriore dalla sostanza privata

1

Le persone fisiche che concedono mutui di grado posteriore dalla loro sostanza privata per la preparazione della costituzione di imprese ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 hanno diritto ad agevolazioni sull'imposta federale diretta a condizione che: a.

una SCR investa almeno lo stesso importo nello stesso progetto entro un anno; o

b.

il Dipartimento federale dell'economia reputi che il progetto sia conforme agli scopi.

2

Le persone fisiche che investono secondo il capoverso 1 possono far valere una deduzione forfettaria; questa ammonta al 50 per cento al massimo dell'importo del mutuo, ma durante il periodo di validità della legge al massimo a 500 000 franchi.

3

Le deduzioni per investimenti recuperate sono imponibili.

4

Nella tassazione relativa all'anno in cui sono effettivamente avvenute si tiene conto delle perdite effettive causate da un'alienazione del mutuo ovvero da un fallimento o da una liquidazione dell'impresa a cui è stato concesso il mutuo. Se le perdite superano le deduzioni per l'investimento, può essere dedotto il 50 per cento della parte eccedente, al massimo tuttavia per l'ammontare di 250 000 franchi.

5

In caso di partenza per l'estero, la deduzione deve essere calcolata mediante il valore intrinseco del mutuo di grado posteriore ai sensi del capoverso 1.

4 5

RS 945.1 RS 642.11

7543

Società d'investimento in capitale di rischio

Art. 6

Riconoscimento e vigilanza

1

Il Dipartimento federale dell'economia (Dipartimento) riconosce le società che adempiono le condizioni definite negli articoli 2 e 3 e che ne fanno richiesta. Esso tiene un registro delle SCR.

2

Il Dipartimento vigila sull'osservanza delle condizioni stabilite negli articoli 2 e 3.

La vigilanza non concerne la politica d'investimento delle SCR. Il Dipartimento verifica ogni due anni civili che la SCR adempia sempre le condizioni per il riconoscimento.

3

Le SCR e le imprese da esse finanziate sono tenute a mettere a disposizione del Dipartimento le informazioni richieste.

4

Il Dipartimento può ritirare il riconoscimento alla società che non adempie più le condizioni stabilite negli articoli 2 e 3. In caso di abuso grave, il riconoscimento può essere ritirato con effetto retroattivo.

5

Contro le decisioni del Dipartimento è ammissibile il ricorso alla Commissione di ricorso del DFE.

Art. 7

Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Art. 8

Rapporto all'Assemblea federale

Il Consiglio federale riferisce all'Assemblea federale sui provvedimenti presi e sui risultati ottenuti al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

Referendum, entrata in vigore e durata di validità

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

La legge ha una validità di dieci anni.

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999

La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker

Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 26 ottobre 19996 Termine di referendum: 3 febbraio 2000 1601 6

FF 1999 7542

7544