Disegno

Allegato 2

Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 19991, decreta: I La legge sulle derrate alimentari2 è modificata come segue: Art. 17a (nuovo)

Produzione, trasformazione e deposito di derrate alimentari di origine animale

Le aziende nelle quali sono prodotte, trasformate o depositate derrate alimentari di origine animale necessitano di un'autorizzazione rilasciata dal Cantone. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.

Art. 23 cpv. 5 (nuovo) 5

Il Consiglio federale disciplina la documentazione del controllo autonomo.

Art. 26a (nuovo)

Controllo delle derrate alimentari di origine animale

Il Consiglio federale può prescrivere che le derrate alimentari di origine animale siano sottoposte a controlli sistematici e disciplinare la modalità d'esecuzione e l'attestazione dei controlli.

Art. 36 cpv. 3 periodo introduttivo 3

A tale scopo, la Confederazione può: ...

Art. 37 cpv. 2 (nuovo) 2

Può delegare il compito di emanare le disposizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa agli Uffici federali competenti in materia.

1 2

FF 1999 5092 RS 817.0

5400

1999-4593

Legge sulle derrate alimentari

Art. 45 cpv. 2 lett. f (nuova) 2

Sono riscossi emolumenti per: f.

i controlli sistematici.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1394

5401