Decisione di revoca del DFGP All'attenzione dei fabbricanti, degli esercenti e dei gerenti degli apparecchi automatici per il gioco a punti del tipo Super Cherry 600 designati dalla decisione del 1° maggio 1996 (decisione n. 813.2224) come apparecchi automatici di divertimento: Il termine di trenta giorni pubblicato il 16 novembre 1999 e volto a garantire il diritto delle parti a essere sentite in merito alla prevista revoca della decisione anzidetta è scaduto.

Non sono stati fatti valere motivi essenziali contro una revoca.

Il 21 dicembre 1999, il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha quindi deciso quanto segue: 1.

La decisione n. 813.2224 concernente gli apparecchi automatici per il gioco a punti Super Cherry 600 è revocata con effetto immediato.

2.

Gli apparecchi automatici per il gioco a punti del tipo Super Cherry 600, già in esercizio al momento dell'emanazione della presente decisione e che dispongono di un'autorizzazione d'esercizio cantonale possono rimanere in funzione fino al 31 marzo 2000. E' fatta salva un'eventuale revoca dell'autorizzazione d'esercizio prima di tale data da parte del Cantone.

3.

Non sono riscosse spese.

Contro la presente decisione è possibile interporre ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica giusta l'articolo 97 e seguenti della legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria. Il tenore integrale della decisione motivata può essere consultato o richiesto all'Ufficio federale di polizia, Bundesrain 20, 3003 Berna.

21 dicembre 1999

1999-6270

Dipartimento federale di giustizia e polizia

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