Termine di referendum: 3 febbraio 2000

Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) Modifica dell'8 ottobre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 agosto 19991, decreta: I La legge del 21 marzo 19972 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione è modificata come segue: Ingresso ...

visto l'articolo 85 numero 1 della Costituzione federale3; ...

Titolo prima dell'art. 61a

Capitolo 2: Approvazione del diritto cantonale e intercantonale, informazione sui trattati dei Cantoni con l'estero Art. 61a Ex art. 62 Art. 61a, titolo Diritto cantonale e intercantonale

1 2 3

FF 1999 6784 RS 172.010 Questa disposizione corrisponde all'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

1999-4938

7499

Organizzazione del Governo e dell'Amministrazione. LF

Art. 62

Trattati dei Cantoni con l'estero

1

Prima di concludere un trattato con l'estero, i Cantoni ne informano la Confederazione.

2 Il

dipartimento competente esamina se il trattato non contraddice il diritto federale e gli interessi della Confederazione nonché i diritti degli altri Cantoni e, in caso di conflitto, propone al Consiglio federale di sollevare reclamo presso il Cantone.

Qualora il conflitto non possa essere composto, il Consiglio federale solleva opposizione dinanzi all'Assemblea federale.

3 L'Assemblea

federale decide circa l'approvazione dei trattati dei Cantoni con l'estero, nel caso in cui il Consiglio federale o un Cantone sollevi reclamo.

II

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Qualora il termine di referendum sia scaduto inutilizzato, la presente legge entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2000.

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999

La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker

Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 26 ottobre 19994 Termine di referendum: 3 febbraio 2000 1572

4

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