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Messaggio concernente la proroga del decreto federale sull'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva del 22 marzo 1989

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio vi presentiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale che proroga quello sull'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

22 marzo 1989

1989-148

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Delamuraz II cancelliere della Confederazione, i.r. Couchepin

76 Foglio federale. 72° anno. Voi. I

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Compendio La durata di validità del decreto federale sull'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva cessa il 31 gennaio 1990. L'attività dell'autorità indipendente di ricorso sarà disciplinata nella nuova legge sulla radiotelevisione, attualmente ancora in fase di discussione parlamentare. È quindi improbabile che possa entrare in vigore prima del 1 ° febbraio 1990. Onde evitare una lacuna di eccessiva durata nell'ambito della legislazione per la sorveglianza sui programmi, deve essere prorogato il decreto federale sull'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva.

1142

I

Parte generale

II

Situazione iniziale

II decreto federale sull'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (RS 784.45) adottato il 7 ottobre 1983 dalle Camere federali è entrato in vigore il 1° febbraio 1984. La sua validità è stata limitata sino all'entrata in vigore della legge sulla radiotelevisione, al massimo però a sei anni, vale a dire sino al 31 gennaio 1990 (art. 28 cpv. 2 DF).

Il decreto federale non reca disposizioni di fondo in materia di programmi e disciplina unicamente la procedura in caso di reclamo contro trasmissioni radiofoniche o televisive di diffusori svizzeri.

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Procedure legislative in corso

II 28 settembre 1987 abbiamo pubblicato il messaggio a sostegno di una legge federale sulla radiotelevisione (FF 1987 III 593). La sorveglianza sui programmi è integrata in questa legge che sta seguendo l'iter parlamentare.

Vista l'importanza di questo atto legislativo per la futura organizzazione dei media svizzeri, l'esame a livello parlamentare richiederà ancora tempo.

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Valutazione della situazione iniziale e passi futuri

Per i motivi suesposti e indipendentemente dall'esito di un eventuale referendum, è improbabile un'entrata in vigore della nuova legge sulla radiotelevisione prima del 1° febbraio 1990. Per evitare una temporanea lacuna legislativa in materia di sorveglianza sui programmi, bisogna prorogare la validità del decreto federale sull'autorità indipendente in materia radiotelevisiva.

2

Parte speciale

II presente disegno di decreto proroga unicamente per altri sei anni il decreto federale del 7 ottobre 1987, vale a dire fino all'entrata in vigore di una legge sulla radiotelevisione ma al massimo sino al 31 gennaio 1996.

A prescindere da una piccola modifica formale (vedi n. 5) abbiamo rinunciato a una revisione di fondo del decreto federale poiché, nella prassi, le procedure dinnanzi all'autorità di ricorso hanno sempre dato piena soddisfazione. Anche se sin dalle prime discussioni parlamentari emerge che talune disposizioni disciplinanti la sorveglianza sui programmi potrebbero essere adeguate alla nuova legge sulla radiotelevisione, non occorre quindi agire con precipitazione.

3

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

II preventivo per il 1989 e il piano finanziario fino al 1992 prevedono per l'autorità di ricorso spese annue comprese tra 239 000 e 259 000 franchi. Il presente 1143

disegno di decreto federale non comporta spese supplementari per la Confederazione. Nemmeno vi saranno ripercussioni sull'effettivo del personale.

4

Programma di legislatura

La proroga della validità del decreto federale sull'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva non è prevista nel programma per la legislatura 1987-1991. Nell'aspetto materiale essa è però in relazione con la legge federale sulla radiotelevisione, annunciata nelle linee direttive della politica di governo 1983-1987 (FF 1984 I 157, n. 84) e per cui abbiamo licenziato il messaggio 28 settembre 1987 (FF 1987 III 593). La proroga del decreto federale del 7 ottobre 1983 è intesa a salvaguardare l'attuale situazione giuridica fino all'entrata in vigore della nuova legge; rientra quindi nelle direttive della politica di governo.

5

Costituzionalità

A suo tempo, il decreto federale del 7 ottobre 1983 si fondava sull'articolo 36 della Costituzione federale. Il 2 dicembre 1984, alcuni mesi dopo l'entrata in vigore del decreto federale, popolo e Cantoni hanno approvato l'articolo 55bis.

Quest'articolo costituzionale conferisce alla Confederazione una precisa e ampia competenza di disciplinamento nell'ambito dell'organizzazione e della concezione dei programmi della radio e della televisione e prevede espressamente nel capoverso 5 l'istituzione di un'autorità di ricorso. Anche la proroga del decreto federale sull'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva può avere questo fondamento costituzionale.

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Decreto federale sull'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva

Disegno

Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 marzo 1989 1) decreta: I

II decreto federale del 7 ottobre 19832) sull'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva è modificato come segue: Preambolo visto l'articolo 55bis capoverso 5 della Costituzione federale;

Art. 28 cpv. 2 2 II decreto ha effetto sino all'entrata in vigore di una legge sulla radiotelevisione, al massimo però sino al 31 gennaio 1996.

1

II presente decreto, di obbligatorietà generale, sottosta al referendum facoltativo.

2 Esso entra in vigore il 1° febbraio 1990.

D FF 1989 I 1145 > RS 784.45

2

1145

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Messaggio concernente la proroga del decreto federale sull'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva del 22 marzo 1989

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1989

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17

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89.031

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

02.05.1989

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1141-1145

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