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Legge federale ...

sugli

effetti di diritto pubblico del pignoramento infruttuoso e del fallimento.

(Del 29 "aprile 1920.)

L'ASSEMBLA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, Visti gli art. G6, 64 e 74, secondo capoverso, della co¬ stituzione federale ; Visto il messaggio del Consiglio federale del 1° dicem¬ bre 1916, ' decreta: Art. 1. Il pignoramento infruttuoso e il'fallimento non imptoìrtano di per se l'a. privazione del diritto di voto.

Restano riservate le disposizioni del diritto penale can¬ tonale sulla privazione del diritto di volo applicabile corno pena ai reati in materia d'esecuzione e di fallimento. Tutta¬ via il debitore non piuò essere punito colla privazione del di¬ ritto di voto per il solo fatto del pignoramento infruttuoso o del fallimento.

E'' inoltre riservato alla legislazione cantonale di sta¬ bilire che la privazione del diritto di voto peT pignoramento infruttuoso o per fallimento possa, essere pronunciata per una durata massima di: quattro anni quando venga assoda¬ to dall'autorità giudiziaria che il dissesto finanziario del debitore è dovuto ad una sua colpa di qualche gravità.

Art. 2. Con riserva dell'art. 1, e in quanto non vi ri op¬ pongano altre disposizioni di diritto federale, i Cantoni possono prescrivere per il pignoramento in fluttuoso e il fal¬ limento delle conseguenze di diritto pubblico, come l'inca¬ pacità di rivestire un pubblico ufficio, d'esercitare una pro¬ fessione patentata, ecc.

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Tuttavia queste conseguenze di di riti o pubblico1 devono essere soppresso non appena, il fallimento sia revocato, o tut¬ ti i creditori, che hanno avuto una perdita siano pagati o consentano alla riabilitazione.

Art. 3. Qualsiasi privazione del diritto di roto contraria allo disposizioni della presente leggo cessa di avere effetto all'entrata in vigore di questa.

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A contare dalla stessa data saranno abrogate tutt'o lo disposizioni contrarie del diritto federale-o cantonale, spe¬ cialmente l'art. 26 dèlia legge federalo dell'11 aprilo- 1889.

sull'esecuzione' e saili fallimento.

Art. 4. Il Consiglio federale fisserà la dalia dell'entrata in vigore della presente legge.

Così decretato dal Consiglio Nazionale, Borna, 29 aprile 1920.

Il Premiente.' J. BLUMER.

. .

TI Segretario.' Stkigkk.

Così decretalo dal Consiglio- dogli Stati, Berna, 29 aprile 1920.

ir Presidente s J. BAUMÂNN.

Il Segretario: Kaksmn.

Il Consiglio federale svizzero decreta :

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La pre,sente legge federale.sarà pubblicata, giusta l'arti-' colo 89, 2° capoverso della Costi turióne foderale e l'art; .3 della/logge 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari .su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 29 aprile 1920.

'

Per ordine» del Consiglio federale svizzero, Il Oam,cebU\&rc delia Cmfedetrazioine : Stkiukk.

· .

Data della pubblicazione.' n maggio 192Ò.

Termine d'opposizione.' 3 agosto 1920,

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Legge Federale sugli effetti di diritto pubblico del pignoramento infruttuoso e del fallimento. (Del 29 aprile 1920.)

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1920

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2

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20

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19.05.1920

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47-48

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10 147 171

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