Termine di referendum: 8 luglio 1991
Legge federale concernente modificazioni della legislazione militare # S T #
del 22 marzo 1991
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 1988'*, decreta: I
1. La procedura penale militare 2) è modificata come segue: Art. 211 cpv. 1 secondo periodo 1 ... Il ricavo spetta al Cantone che ha effettuato l'incasso o la confisca.
Art. 215 Spese d'esecuzione; diritto di regresso 1 Le spese d'esecuzione di pene e misure sono sopportate dai Cantoni.
2 Per le spese d'esecuzione delle misure previste negli articoli 43, 44 e 100bis del Codice penale svizzero 3), i Cantoni hanno diritto di regresso verso le persone che ne sono oggetto.
2. La legge federale sull'organizzazione militare 4) è modificata come segue: Art. 4 cpv. 1 1 II reclutamento militare spetta alla Confederazione con il concorso delle autorità cantonali. Le spese del reclutamento sono sopportate dai Cantoni. Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la nomina delle Commissioni di reclutamento e la relativa procedura.
"FF 1988 II 1149 > RS 322.1 > RS 311.0 4 > RS 510.10 2 3
1078
1991 - 234
Modificazioni della legislazione militare II 1 2
La presente legge sottosta al referendum facoltativo.
II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 22 marzo 1991 II presidente: Hänsenberger II segretario: Huber
Consiglio nazionale, 22 marzo 1991 II presidente: Bremi II segretario: Anliker
Data di pubblicazione: 9 aprile 19911) Termine di referendum: 8 luglio 1991
1836
"FF 1991 I 1078
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Legge federale concernente modificazioni della legislazione militare del 22 marzo 1991
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Bundesblatt
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Feuille fédérale
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Foglio federale
Jahr
1991
Année Anno Band
1
Volume Volume Heft
13
Cahier Numero Geschäftsnummer
---
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
09.04.1991
Date Data Seite
1078-1079
Page Pagina Ref. No
10 116 631
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