Termine di referendum: 8 luglio 1991

Legge federale concernente modificazioni della legislazione militare # S T #

del 22 marzo 1991

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 1988'*, decreta: I

1. La procedura penale militare 2) è modificata come segue: Art. 211 cpv. 1 secondo periodo 1 ... Il ricavo spetta al Cantone che ha effettuato l'incasso o la confisca.

Art. 215 Spese d'esecuzione; diritto di regresso 1 Le spese d'esecuzione di pene e misure sono sopportate dai Cantoni.

2 Per le spese d'esecuzione delle misure previste negli articoli 43, 44 e 100bis del Codice penale svizzero 3), i Cantoni hanno diritto di regresso verso le persone che ne sono oggetto.

2. La legge federale sull'organizzazione militare 4) è modificata come segue: Art. 4 cpv. 1 1 II reclutamento militare spetta alla Confederazione con il concorso delle autorità cantonali. Le spese del reclutamento sono sopportate dai Cantoni. Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti la nomina delle Commissioni di reclutamento e la relativa procedura.

"FF 1988 II 1149 > RS 322.1 > RS 311.0 4 > RS 510.10 2 3

1078

1991 - 234

Modificazioni della legislazione militare II 1 2

La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 22 marzo 1991 II presidente: Hänsenberger II segretario: Huber

Consiglio nazionale, 22 marzo 1991 II presidente: Bremi II segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 9 aprile 19911) Termine di referendum: 8 luglio 1991

1836

"FF 1991 I 1078

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Legge federale concernente modificazioni della legislazione militare del 22 marzo 1991

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Jahr

1991

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

13

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

09.04.1991

Date Data Seite

1078-1079

Page Pagina Ref. No

10 116 631

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