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Messaggio relativo all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla legge federale sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita del 14 agosto 1991

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo per approvazione il disegno di un decreto federale sull'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e il disegno di legge federale sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (legge sull'assicurazione contro i danni, LADa).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

14 agosto 1991

1991 - 498

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Cotti II cancelliere della Confederazione, Couchepin

1 Foglio federale. 74° anno. Voi. IV

Compendio // 10 ottobre 1989, tra Svizzera e CEE è stato firmato un accordo in materia d'assicurazione. Lo scopo di tale accordo è quello di eliminare, sulla base della reciprocità, nel settore dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, le disparità di trattamento, risp. le disposizioni particolari discriminatorie relative ad agenzie e succursali di istituti d'assicurazione esteri, creando condizioni identiche che reggano l'accesso all'attività assicurativa e il relativo esercizio nei Paesi contraenti.

Il disegno di legge traspone l'accordo in questione nel diritto svizzero, completa la legislazione in vigore relativa alla sorveglianza, riunisce tutte le disposizioni speciali in materia di sorveglianza dell'assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita e adegua nella misura necessaria la legislazione in vigore.

La principale innovazione risultante dall'Accordo consiste nel fatto che gli istituti stranieri d'assicurazione contro i danni con sede sul territorio di uno dei Paesi contraenti non devono più depositare cauzioni in ragione del diritto di libero stabilimento. Inoltre il principio della separazione dei rami assicurativi è abbandonato per gli istituti d'assicurazione della protezione giuridica; l'assicurazione della protezione giuridica e gli altri rami dell'assicurazione contro i danni potranno quindi essere gestiti dallo stesso assicuratore. Il disegno riprende poi anche la distinzione tra i grandi rischi o rischi industriali, da un canto, e le pratiche di massa concluse con un numero rilevante di persone singole, dall'altro. È previsto di differenziare la sorveglianza di questi due settori. Le condizioni generali d'assicurazione e le tariffe per i grandi rischi non dovranno più essere sottoposte all'autorità di sorveglianza per approvazione preventiva, mentre il settore dei rischi di massa sarà oggetto di controllo più approfondito. Il disegno di legge accoglie quindi una parte delle raccomandazioni che la Commissione svizzera dei cartelli ha rivolto al Consiglio federale rispettivamente all'Ufficio federala delle assicurazioni private (UFAP) nel rapporto sulle condizioni della concorrenza sul mercato delle assicurazioni delle cose.

Il disegno di legge prevede anche, sulla base costituzionale esistente, innovazioni nel senso di una certa liberalizzazione
della sorveglianza non imposte, o non esclusivamente imposte dall'Accordo. Il disegno di legge riveste quindi importanza autonoma per l'evoluzione della sorveglianza delle assicurazioni, il che va ben oltre una semplice legge d'esecuzione.

Fra queste innovazioni rientra segnatamente l'introduzione di un «patrimonio vincolato» che sostituisce parzialmente le cauzioni venute a cadere e copre gli impegni degli istituti d'assicurazione. Il disegno di legge disciplina parimenti l'assicurazione contro i danni dovuti a eventi naturali, d'utilità pubblica, gestita finora su base volontaria dall'assicurazione privata e rimessa in causa in considerazione della deregolazione a livello europeo. Infine, la pratica seguita finora dall'UFAPper quanto concerne la dotazione in capitale proprio e l'ammontare del fondo d'organizzazione è ormai sancita dalla legge.

// disegno di legge è stato accolto molto favorevolmente nell'ambito della procedura di consultazione. I pareri emessi sono quasi unanimemente dell'avviso che i negoziati in corso a proposito dello SEE non costituiscono un motivo per accantonare o abbandonare i lavori intrapresi in questo settore.

Messaggio I

Parte generale

II

Situazione iniziale

II 24 luglio 1973, il Consiglio delle Comunità europee (CE) aveva adottato la Prima Direttiva sulla coordinazione delle disposizioni legislative, normative e amministrative concernenti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e relativo esercizio (73/239/CEE) (Direttiva CE). La Direttiva CE coordina le condizioni d'accesso e d'esercizio dell'attività nel settore dell'assicurazione diretta. Essa ha lo scopo d'eliminare determinate differenze che limitano la libertà di stabilimento, differenze che figurano nelle legislazioni in materia di sorveglianza dei Paesi della CE, pur mantenendo una protezione adeguata degli assicurati e dei terzi in tutti gli Stati membri.

Di speciale rilievo per gli istituti d'assicurazione svizzeri è il fatto che la Direttiva CE prevede il riconoscimento reciproco della solvibilità degli istituti d'assicurazione comunitari calcolata dalla sede in funzione dell'insieme dell'attività da essi esercitata, mentre per gli istituti d'assicurazione aventi sede in uno Stato non membro della CE (quindi anche per gli istituti d'assicurazione svizzeri) è previsto uno statuto detto di Paese terzo; tale statuto comporta disposizioni discriminanti, giustificate dalla circostanza che il patrimonio della sede principale di tali istituti d'assicurazione si trova fuori dal dominio su cui la CE può esercitare il diritto di sorveglianza. Tali prescrizioni particolari concernono segnatamente l'obbligo di localizzare in misura rilevante i mezzi propri nei Paesi della CEE. Gli Stati membri della CEE hanno inoltre la possibilità di emanare, per le società dei Paesi terzi, prescrizioni discriminanti più severe in merito al calcolo delle riserve tecniche e ai valori attivi ammessi a copertura di tali riserve.

Le società dei Paesi non comunitari non dispongono inoltre di alcun diritto allo stabilimento che possano far valere davanti ai tribunali, il che permette di applicare il criterio dell'esame del bisogno economico.

Il settore assicurativo svizzero aveva a quel tempo una presenza rilevante sul territorio della CE grazie alle sue agenzie e succursali e, di conseguenza, dopo l'adozione della Direttiva CE era interessato ad essere equiparato, all'interno della CE, agli assicuratori che vi avevano una sede. La Direttiva CE prevede anche la possibilità
di convenire con Paesi terzi, sulla base della reciprocità, l'applicazione di prescrizioni che si dipartono da quelle speciali dello statuto dei Paesi terzi, risp. eliminano la normativa discriminatoria. Per tale ragione il nostro Consiglio, in seguito a discussioni esplorative, ha dato mandato, il 25 giugno 1973, a una delegazione svizzera di avviare con la Commissione delle CE negoziati volti alla conclusione di un accordo di stabilimento in materia d'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, in vista della richiesta svizzera di eliminare disparità di trattamento e discriminazioni a carico degli assicuratori svizzeri sul territorio della CE. Tale accordo è stato parafato una prima volta nel 1982. La Commissione delle CE ha chiesto in seguito che l'Accordo tenesse conto di quattro altre direttive delle CE nella misura in cui

queste avevano modificato o completato la Direttiva CE del 1973. Si tratta delle direttive seguenti, adottate dal Consiglio delle CE dopo il 1982: - Direttiva del 10 dicembre 1984 che modifica, segnatamente per quanto concerne l'assistenza turistica, la prima direttiva (84/641/CEE), - Direttiva del 22 giugno 1987 che modifica, per quanto concerne l'assicurazione-credito e l'assicurazione-cauzione, la prima direttiva (87/343/CEE), - Direttiva del 22 giugno 1987 sulla coordinazione delle disposizioni legislative, normative e amministrative concernenti l'assicurazione-protezione giuridica (87/344/CEE), - Seconda direttiva, del 22 giugno 1988, relativa alla coordinazione delle disposizioni legislative, normative e amministrative concernenti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e volta a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi nonché a modificare la prima direttiva (88/357/CEE).

L'Accordo rielaborato per tenere conto di queste quattro direttive fu nuovamente parafato il 26 giugno 1989 e firmato il 10 ottobre 1989. Il 26 giugno 1991, il Consiglio delle CE ha definitivamente adottato l'Accordo.

Indotta da ricorsi di contraenti d'assicurazioni relativi ad aumenti dei premi dell'assicurazione furto-economia domestica e dopo aver preso conoscenza delle norme di concorrenza dell'Associazione svizzera degli assicuratori di cose, la Commissione svizzera dei cartelli ha proceduto a un'indagine sullo stato della concorrenza sul mercato svizzero delle assicurazioni di cose. Il rapporto finale della Commissione dei cartelli (cfr. «Pubblicazioni della Commissione dei Cartelli», n. 3, 1988) raccomanda alle autorità federali segnatamente di abrogare il controllo preventivo delle tariffe e delle condizioni generali d'assicurazione per i rischi relativi a un'attività industriale, commerciale o artigianale e, parallelamente, allo scopo di proteggere efficacemente gli assicurati contro gli abusi, di rafforzare il controllo delle tariffe negli affari di massa, in modo da evitare segnatamente che i costi amministrativi relativi alla copertura dei grandi rischi vadano a carico degli affari di massa. Anche se le delimitazioni fra grandi rischi e affari di massa da parte della Commissione dei cartelli e dell'Accordo non sono assolutamente identiche, la direzione seguita
è quella indicata dall'Accordo là dove prevede un controllo differenziato per gli affari industriali e gli affari di massa (cfr. infra n. 13, 3° trattino). Di conseguenza, se in avvenire la Confederazione, fondandosi sul disciplinamento relativo ai grandi rischi previsto dall'Accordo, esercita la sorveglianza in maniera più differenziata, come rilevato sopra, potrà così soddisfare anche le raccomandazioni della Commissione dei cartelli.

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Accordo Svizzera/CEE concernente l'assicurazione Antefatti

L'Accordo ha una lunga storia. Già negli anni Cinquanta, il cardine costituito dal margine di solvibilità fu concepito a livello europeo dal Comitato delle assicurazioni dell'OECE, cui partecipava anche la Svizzera. Tale Comitato, in oc-

casione della seduta del 15/17 novembre 1956, incaricò il prof. Campagne «de rechercher les critères qui permettraient d'apprécier la solvabilité minimum commune qui devrait être requise des assureurs» (doc. TP/AS/M-/56). Il relativo rapporto, concluso nel 1960, fu tuttavia trattato soltanto nel 1965 da un gruppo di lavoro del Comitato delle assicurazioni di quella che era nel frattempo divenuta l'OCSE, in seno a cui era rappresentata anche la Svizzera.

Dopo un certo riserbo iniziale, il delegato svizzero, in occasione della seduta del Comitato delle assicurazioni del 15 e 16 dicembre 1965, ha emesso una dichiarazione in nome delle autorità, giusta la quale la Svizzera era disposta ad accettare il principio del margine di solvibilità come pure il suo riconoscimento reciproco. Egli si è espresso nei termini seguenti: «La Suisse est disposée à admettre chez elle les assureurs des autres pays Membres qui possèdent, d'après leur bilan global, un certain patrimoine libre minimum fixe... Nous aurions donc à établir dans le cadre de l'OCDE un système tenant compte aussi bien de la garantie minimale fixe que de l'augmentation de cette garantie avec le volume des affaires... En tout cas, quelle que soit la solution retenue, il faut qu'elle soit générale et sans exception. Etablir un système OCDE pour le contrôle du patrimoine libre tout en maintenant les diverses exigences particulières par pays nous paraît absolument inadmissible» (Doc. AS/M/66/1, Allegato II).

Questo richiamo storico riveste grande rilievo politico e dimostra che il disciplinamento in materia di solvibilità è stato elaborato con la partecipazione della Svizzera già prima della redazione della Direttiva CE. Se l'adotteremo non riprenderemo da parte nostra una norma CE bensì attueremo con un certo ritardo per rapporto alla Comunità un obiettivo abbozzato in comune.

La Svizzera ha seguito molto da vicino, sin dall'inizio nel 1964, l'elaborazione della, diretti va di coordinazione della CE in questa materia. In uno scambio di note del 9 febbraio/4 marzo 1965, il nostro Paese ha manifestato il suo interesse alle autorità comunitarie e inviato in missione ufficiale, il 20 aprile 1965, a Bruxelles, una delegazione dell'Associazione Svizzera delle Assicurazioni per discutere, con la Commissione delle CE, a livello peritale, gli articoli del disegno di direttiva che contrastavano il parere svizzero in materia. Con nota del 22 aprile 1965, la Missione svizzera presso le Comunità europee ha fatto conoscere per la prima volta alla Commissione delle CE il desiderio del Governo svizzero di avviare negoziati con la Comunità economica europea allo scopo di trovare modalità di funzionamento della normativa comunitaria che permettano di fissare di comune accordo le condizioni da adempiere, affinchè sia stabilita l'equivalenza tra gli assicuratori della Comunità e gli assicuratori svizzeri.

Il 26 luglio 1973, subito dopo l'adozione della Direttiva CE, la Missione svizzera presso le CE, a Bruxelles, aveva proposto ufficialmente alla Commissione delle CE, in nome delle autorità svizzere, di avviare trattative per la conclusione di un accordo sul fondamento dell'articolo 29 della direttiva di coordinazione. I negoziati stessi si aprirono il 9 novembre 1973 a titolo esplorativo per poi concludersi, come rilevato, il 25 giugno 1982 con un primo testo parafato e, il 26 luglio 1989, con il testo parafato definitivo. La delegazione preposta alle trattative comprendeva rappresentanti dell'Ufficio dell'integrazione

DFAE/DFEP, dell'Ufficio federale delle assicurazioni private, della Direzione del diritto internazionale pubblico, della Missione svizzera presso le CE nonché dell'Associazione svizzera delle Assicurazioni ed era affidata, sin dall'inizio, alla direzione dell'attuale Segretario di Stato per gli affari economici esterni.

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Vantaggi

Vantaggi importanti sono legati alla conclusione dell'Accordo: - Quest'ultimo accorda alle società svizzere d'assicurazione il diritto di aprire un'agenzia o una succursale in ogni Paese delle CE, diritto che esse possono far valere in giustizia.

- L'obbligo di localizzare il margine di solvibilità viene a cadere. Valori attivi divengono di conseguenza disponibili, il che offre agli assicuratori maggiore flessibilità nella politica d'investimento e permette, segnatamente nei Paesi con moneta debole, di ridurre il rischio del tasso di cambio e, quindi, perdite di cambio.

- Grazie al principio della non discriminazione stipulato nell'Accordo, i Paesi della CEE non possono fissare condizioni più severe per lo stabilimento o l'attività di succursali o agenzie d'assicuratori svizzeri, che si dovrebbero temere in caso di fenomeni di recessione, non del tutto escludibili.

- La clausola d'evoluzione offre la possibilità di partecipare al mercato dell'assicurazione nella CEE, in rapido mutamento.

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Monopoli cantonali d'assicurazione contro l'incendio/ assicurazione sociale

Occorre infine rilevare che è stato possibile, dopo anni di trattative, escludere dall'Accordo gli istituti cantonali d'assicurazione contro l'incendio (allegato n.

2, lett. D), nella misura in cui essi si astengano dall'estendere il loro campo d'attività. Il «prezzo» è stato l'apertura unilaterale per le assicurazioni sociali comprese in un regime legale, allorquando queste siano praticate da istituti d'assicurazione ammessi (allegato n. 2 lett. A n. 4).

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Conseguenze sulla legislazione in vigore in materia di sorveglianza sulle assicurazioni

- L'Accordo attua, nel settore dello stabilimento, la completa parità di trattamento degli istituti d'assicurazione nelle Parti contraenti, vale a dire che le agenzie e succursali di assicuratori comunitari non sono discriminate in Svizzera per rapporto agli assicuratori svizzeri e viceversa.

- La ripresa nell'Accordo (§ 10.1 lett. b) del riconoscimento reciproco della solvibilità, previsto dalla Direttiva CE, non permette più di esigere dagli assicuratori dei Paesi della CEE che intendono esercitare un'attività in Svizzera il deposito di una cauzione, come previsto dall'attuale legge federale del 4

febbraio 1919 sulle cauzioni della società d'assicurazioni (legge sulle cauzioni; RS 961.02). Ciò significa che il vigente sistema di garanzia dei diritti degli assicurati per mezzo di una cauzione dev'essere abbandonato e sostituito da un altro sistema di sicurezza nel settore dell'assicurazione non-vita.

Per ragioni inerenti alla parità di trattamento, la stessa normativa dev'essere applicata agli assicuratori che praticano questo tipo d'assicurazione e hanno sede in Svizzera, nonché agli istituti con sede in un Paese terzo.

- L'Accordo riprende nel paragrafo 10.2, risp. nel paragrafo 2.1 del protocollo n. 2, il disciplinamento concernente i grandi rischi previsto dalla direttiva sulla libera prestazione di servizi in complemento alla prima direttiva CE. Ne consegue la soppressione dell'obbligo di sottoporre e di fare approvare le tariffe e le condizioni generali d'assicurazione (CGA) per i cosiddetti grandi rischi. Si parla di grande rischio in certi rami d'assicurazione, risp. nel caso di contraenti d'assicurazione, che superano limiti determinati per quanto concerne il totale del bilancio, l'importo netto della cifra d'affari e il numero medio di dipendenti. Per quanto concerne la definizione rinviamo ai passaggi citati dell'Accordo. I contraenti d'assicurazione in questione sono clienti di grande capacità finanziaria che esercitano un'attività industriale, commerciale o artigianale. I valori limite saranno fissati in due fasi (prima e dopo il 1° gennaio 1993).

- L'adozione del disciplinamento relativo ai grandi rischi implica per il futuro una sorveglianza più differenziata in funzione delle necessità di protezione della clientela, il che non era stato il caso finora non esistendo differenze importanti tra i rami e tra i contraenti d'assicurazione. L'allentamento previsto per i grandi rischi è accompagnato da un rafforzamento mirato della protezione degli assicurati dei prodotti di massa che hanno un bisogno di protezione maggiore. Occorrerà quindi impedire che questi assicurati abbiano a sovvenzionare, con i premi che pagano, il mercato dei grandi rischi liberalizzato e di conseguenza potenzialmente deficitario o che, addirittura, subiscano un danno finanziario in ragione del crollo di un istituto assicurativo.

- L'Accordo, infine, sopprime la separazione dei rami prevista per l'assicurazione
della protezione giuridica nella legislazione attuale in materia di sorveglianza. In effetti, in virtù dell'articolo 8 della direttiva concernente l'assicurazione della protezione giuridica, i Paesi membri delle CE devono sopprimere tutte le prescrizioni che vietano il cumulo dell'assicurazione della protezione giuridica con altri rami. La CEE ritiene che esistano altri mezzi per proteggere in modo equivalente gli assicurati da collisioni d'interessi presso l'assicuratore. A tale scopo, la direttiva obbliga gli Stati membri a scegliere una delle soluzioni indicatevi.

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Avamprogetto del DFGP

Con Pavamprogetto si intendevano attuare essenzialmente due obiettivi: - L'Accordo contiene innovazioni importanti nel settore dell'assicurazione non-vita per rapporto al diritto svizzero. Alcune disposizioni dell'Ac-

cordo sono direttamente applicabili (carattere cosiddetto «self executing») e non devono quindi essere trasposte nel diritto svizzero.

Le altre disposizioni, per contro, devono essere trasferite nel nostro ordine giuridico, il che costituiva lo scopo principale dell'avamprogetto. Per motivi di chiarezza, tutte le disposizioni necessarie in ragione dell'Accordo sono state raggruppate in una nuova legge e la legislazione in vigore adattata nei casi in cui ciò era necessario.

- In virtù del diritto attuale (art. 1 della legge sulle cauzioni), ogni società d'assicurazione che pratica l'assicurazione diretta in Svizzera deve prestare una cauzione speciale per ogni ramo.

La concessione del libero stabilimento per le agenzie e succursali di società assicurative contro i danni aventi sede in Svizzera o nei Paesi della CEE implica, come già rilevato, che tali agenzie e succursali non avranno più bisogno di prestare garanzie finanziarie sotto forma di cauzioni. Per tale ragione l'avamprogetto prevedeva l'abrogazione della cauzione per gli istituti d'assicurazione contro i danni con sede in Svizzera o nella CEE. La cauzione delle società assicurative sulla vita con sede in Svizzera, i cui crediti risultanti da contratti d'assicurazione sono garantiti con fondi di sicurezza ai sensi della legge federale del 25 giugno 1930 concernente la garanzia degli obblighi assunti dalle società svizzere d'assicurazione sulla vita (RS 961.03), è perciò divenuta insignificante in considerazione della sua portata minima ed è per questa ragione che l'avamprogetto ne ha previsto l'abbandono.

Giusta l'avamprogetto dovevano prestare cauzione soltanto gli istituti stranieri che praticano l'assicurazione sulla vita e gli istituti stranieri d'assicurazione contro i danni aventi sede al di fuori della CEE, detti società di Paesi terzi. Era di conseguenza previsto di limitare il campo d'applicazione della legge sulle cauzioni alle società d'assicurazione straniere.

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Procedura di consultazione

II 3 luglio 1990 il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DPGP) aveva avviato presso i Cantoni, i partiti, il Tribunale federale nonché altri ambienti interessati una procedura di consultazione relativa al disegno di legge federale sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (legge sull'assicurazione contro i danni, LADa). Le osservazioni dovevano giungere entro la fine del mese di settembre 1990. Sono pervenute 56 risposte (24 Cantoni, 6 partiti, il Tribunale federale e 25 organizzazioni interessate). L'Accordo e il disegno di legge sono stati accolti favorevolmente da una vasta maggioranza di destinatari della consultazione. Il disegno, in particolare, è stato ritenuto un primo passo nella direzione della compatibilita del diritto svizzero con il diritto europeo.

Oggetto di critica sono state unicamente talune disposizioni speciali. Per quanto concerne i rapporti tra i negoziati relativi allo Spazio economico europeo, già allora in corso, e il disegno di legge sottoposto a consultazione, si è rilevato che in caso di conclusione positiva di tali negoziati sarebbero stati necessari altri adeguamenti del diritto svizzero. Tutti i destinatari della consultazione che si sono espressi a proposito di questa problematica sono, con una

sola eccezione, del parere che le trattative per lo SEE non costituiscano un motivo per sospendere o abbandonare il progetto.

La distinzione operata nell'avamprogetto tra assicurazione dei grandi rischi e assicurazione dei rischi di massa, con relativo abbandono dell'approvazione delle tariffe e delle condizioni generali per i grandi rischi da parte dell'autorità di sorveglianza, è in generale stata accolta favorevolmente. Due organizzazioni e un partito si attendono tuttavia che il rafforzamento della sorveglianza, previsto per gli affari di massa, impedisca realmente un eventuale finanziamento indiretto dei grandi rischi mediante gli affari di massa.

Nell'interesse del mantenimento e della continuazione della copertura uniforme dei danni dovuti agli elementi naturali nell'ambito del Pool per la copertura dei danni causati dalle forze della natura, ad affiliazione volontaria, l'avamprogetto prevedeva un vincolo obbligatorio tra l'assicurazione contro l'incendio e quella contro i danni dovuti agli elementi naturali. Questa soluzione ha trovato consenziente la maggior parte di quanti si sono espressi in proposito. Un'organizzazione si è tuttavia opposta ritenendo che tale soluzione fosse in contraddizione con la libertà di prestazione di servizi in seno alle Comunità europee, poiché gli assicuratori stranieri sarebbero costretti a coprire in Svizzera i rischi risultanti dalle forze naturali, anche se non vi sono autorizzati nel Paese della loro sede sociale.

Il rapporto sui risultati della procedura di consultazione è stato pubblicato il 21 marzo 1991.

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Parte speciale Osservazioni preliminari

11 30 gennaio 1991 il nostro Consiglio ha preso conoscenza dei risultati della procedura di consultazione. Dato l'ampio consenso riservato all'avamprogetto, abbiamo incaricato il DFGP d'elaborare, tenendo conto dei risultati di tale consultazione, un messaggio nonché un disegno di legge che riprendesse i principi dell'avamprogetto. Come auspicato dalla maggioranza dei destinatari della consultazione, il nostro Consiglio ha deciso di non interrompere i lavori legislativi a causa dei negoziati relativi allo SEE.

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Commento dell'Accordo Svizzera/CEE

L'Accordo consta di un accordo principale, 5 allegati, 4 protocolli, 9 scambi di lettere, una dichiarazione comune e un atto finale. Oltre a un preambolo e alle disposizioni finali, l'accordo principale precisa il quadro normativo entro il quale è garantito il libero stabilimento. Mentre gli allegati contengono essenzialmente definizioni, i protocolli costituiscono in qualche modo convenzioni relative a certe disposizioni dell'accordo principale. Gli scambi di lettere, che sono parte integrante dell'Accordo, e la dichiarazione comune contengono da un canto precisazioni o riserve auspicate dall'una o dall'altra Parte, nonché norme transitorie, mentre l'atto finale costituisce una tavola delle materie «di carattere normativo» che ricapitola l'insieme dell'Accordo.

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Accordo principale

II preambolo attesta la volontà delle Parti di consolidare e sviluppare, in occasione della creazione di un mercato unificato dell'assicurazione nella Comunità, le relazioni economiche in tale settore introducendo libertà reciproca di stabilimento nel rispetto della protezione degli assicurati e di eque condizioni di concorrenza sulla base (politica) della «clausola d'evoluzione» dell'Accordo di libero scambio; il preambolo, inoltre, prevede l'esame, in tempo utile, della possibilità di concludere altri accordi dello stesso tipo.

La prima sezione (Disposizioni di base) contiene un articolo relativo allo scopo, tratta del campo d'applicazione materiale e consacra il principio della non discriminazione. Vi sono inoltre precisate le competenze delle autorità di sorveglianza degli Stati della CEE, il che è necessario poiché tali Stati da un canto non figurano come Parti dell'Accordo e, dall'altro, la Comunità, che è Parte contraente, non dispone di un'autorità di sorveglianza sopranazionale.

La seconda sezione (Condizioni di accesso) stipula il principio che tutte le imprese d'assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita (sede principale, agenzie, succursali e imprese di Paesi terzi) devono ottenere un'autorizzazione e descrive le condizioni e procedure (forma giuridica, statuti, rinuncia ad attività commerciali diverse dall'assicurazione, rami autorizzati della sede principale, mezzi finanziari, programma d'attività, obbligo d'esercitare da 3 anni, mandatario generale) cui occorre soddisfare perché le agenzie e le succursali ottengano l'autorizzazione. Una disposizione importante è quella che prevede il diritto di stabilirsi, se del caso, ricorrendo alle vie giudiziarie, allorquando le condizioni, elencate esaustivamente, siano soddisfatte, il che esclude segnatamente che lo stabilimento possa dipendere dal deposito di una cauzione o dai bisogni economici del mercato.

La terza sezione (Condizioni d'esercizio) concerne principalmente le garanzie finanziarie. Da questo punto di vista, i diritti degli assicurati sono garantiti in primo luogo dalle riserve tecniche: di conseguenza, i beni destinati a coprirle sono sottoposti a norme nazionali severe in materia di investimenti e devono essere localizzati e congruenti, senza tuttavia assumere carattere di cauzione.

Questo elemento di sicurezza
è completato dall'esigenza di un margine di solvibilità costituito da fondi liberi che non possono essere inferiori a un determinato valore. Questa sezione contiene inoltre i provvedimenti che devono essere presi in caso il margine di solvibilità risp. le riserve tecniche siano insufficienti, nonché prescrizioni relative al trasferimento del portafoglio, al bilancio, all'esame delle condizioni d'assicurazione e delle tariffe nonché alla documentazione.

La quarta sezione (Revoca dell'autorizzazione) descrive le condizioni e la procedura relative alla revoca dell'autorizzazione e fissa l'esigenza di una pertinente procedura ricorsuale.

La quinta sezione (Collaborazione delle autorità di controllo) definisce le condizioni, gli obiettivi e i limiti, imposti dall'obbligo di riservatezza, della collaborazione tra autorità di sorveglianza, resa necessaria dai meccanismi dell'Accordo, segnatamente dal riconoscimento reciproco dei certificati, stesi alla sede principale delle imprese, concernenti la solvibilità di quest'ultime nel mondo intero.

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La sesta sezione (Disposizioni generali e finali) concerne soprattutto la gestione dell'Accordo, la composizione delle controversie, la revisione e la denuncia nonché l'efficacia territoriale dell'Accordo. La sezione contiene inoltre un articolo concernente l'evoluzione del diritto interno, una clausola d'evoluzione, disposizioni relative all'entrata in vigore e una formula di firma. Occorre rilevare specialmente che è stato possibile introdurre nell'Accordo una clausola d'arbitrato e concretizzare così, per la prima volta nelle relazioni con la CEE, una rivendicazione tradizionale della Svizzera. Nell'ottica della Comunità è questo un passo importante verso il suo consolidamento in quanto soggetto di diritto internazionale pubblico nei confronti degli Stati membri.

Gli allegati concernono i settori seguenti: Allegato n. 1: Classificazione dei rami assicurativi, vale a dire definizione del campo d'applicazione materiale; Allegato n. 2: Definizione delle assicurazioni, operazioni e imprese non soggiacenti all'Accordo; Allegato n. 3: Elenco delle forme giuridiche ammesse nei diversi Stati per le società d'assicurazione; Allegato n. 4: Disposizioni particolari per determinati Stati membri della Comunità, ad es. in relazione ai Lloyd's; Allegato n. 5: Metodi di calcolo della riserva di compensazione per il ramo assicurazione crediti.

I protocolli II protocollo n. l descrive il margine di solvibilità che è in relazione con l'attività dell'impresa nel mondo intero (eccettuate le filiali) e che viene calcolato secondo due criteri, vale a dire sia per rapporto ai contributi incassati, sia per rapporto ai sinistri. Un terzo di questo margine costituisce il cosiddetto fondo di garanzia, che non deve tuttavia essere inferiore a un certo valore.

Il protocollo n. 2 definisce il contenuto del programma d'attività (rischi da assumere, condizioni generali e particolari, tariffe, principi in materia di riassicurazione, stato del margine di solvibilità, spese di gestione presumibili, ecc.).

Il protocollo n. 3 concerne la relazione tra il franco svizzero e l'ecu nonché la procedura di modificazione di tale relazione.

// protocollo n. 4 definisce il cosiddetto statuto di Paese terzo, vale a dire le condizioni minime che devono essere imposte alle imprese, la cui sede principale non si trova né in Svizzera né nella Comunità e cui una Parte contraente accorda l'accesso all'attività in materia d'assicurazione o l'esercizio, sul suo territorio, di tale attività da parte di un'agenzia o una succursale. Lo scopo di questo protocollo è di garantire, per ragioni relative al diritto di sorveglianza e alla politica di concorrenza, che le imprese di Paesi terzi non siano sottoposte a un regime che comporti vantaggi ingiustificati per rapporto a quello previsto dall'Accordo, fatta salva la possibilità della conclusione di accordi analoghi con Paesi terzi.

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Gli scambi di lettere concernono i punti seguenti: Scambio di lettere n. 1: Conferma che il principio di non discriminazione si riferisce anche al potere degli Stati membri delle CE di legiferare nei settori coperti dall'Accordo, tuttavia soltanto in materia di stabilimento.

Scambio di lettere n. 2: Precisazione relativa all'efficacia territoriale dell'autorizzazione.

Scambio di lettere n. 3: Conferma che il mandatario generale può essere tenuto ad assumere la direzione effettiva dell'agenzia o della succursale.

Scambio di lettere n. 4: Conferma che l'intenzione espressa dalla Svizzera di imporre l'annotazione, nel registro fondiario, di una restrizione del diritto di alienare per gli immobili devoluti al fondo di garanzia non costituisce una cauzione.

Scambio di lettere n. 5: Precisazione relativa ai principi d'investimento.

Scambio di lettere n. 6: Conferma che la Svizzera potrà continuare ad applicare il proprio catalogo dei rami assicurativi per la presentazione dei conti e delle statistiche nonché per il rapporto dell'Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP).

Scambio di lettere n. 7: Conferma che le prescrizioni relative al minimo del margine di solvibilità e del fondo di garanzia non concernono le disposizioni o la pratica relative al capitale sociale.

Scambi di lettere n. 8 e 9: Regimi transitori.

La Dichiarazione comune ha lo scopo d'impedire l'introduzione di nuove discriminazioni durante il periodo tra la firma e la ratificazione dell'Accordo («standstill»).

Lo scopo dell'Accordo è l'eliminazione, su una base di reciprocità e nella salvaguardia degli interessi degli assicurati, delle inuguaglianze e discriminazioni in materia di stabilimento dovute all'ordine pubblico o di carattere protezionistico e l'apporto quindi di un contributo all'unificazione del diritto economico in Europa. Tutto questo avviene nello stretto rispetto dei due codici di liberalizzazione dell'OCSE.

Ciò significa in pratica che, nella misura in cui l'assicurazione svizzera esercita l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ed è sottoposta alla sorveglianza dell'Ufficio federale delle assicurazioni private, essa è trattata, per quanto concerne lo stabilimento e l'esercizio di un'attività nella Comunità, alla stessa stregua dei concorrenti dei Paesi della CEE; di conseguenza,
beneficia come essi di un libero diritto allo stabilimento e, in virtù del principio di reciprocità, questo stesso diritto è riconosciuto alle imprese della CEE sul territorio svizzero. Il libero stabilimento implica necessariamente la rinuncia al deposito di garanzie finanziarie supplementari da parte dell'agenzia o succursale del contraente, poiché altrimenti la parità di trattamento non sarebbe data. Tale rinuncia è possibile soltanto se la solvibilità calcolata dalla sede sulla base dell'insieme degli affari e in modo uniforme è certificata in attestati di carattere ufficiale, riconosciuti reciprocamente.

13

L'Accordo contiene quindi prescrizioni concernenti l'obbligo d'autorizzazione e le condizioni d'accesso nonché la collaborazione tra le autorità di sorveglianza. Inoltre fissa alcune norme importanti per le imprese che gli sono sottoposte, segnatamente per quanto concerne il calcolo e la copertura del margine di solvibilità. Esso definisce in modo generale le riserve tecniche e prevede le conseguenze dall'inosservanza delle norme di una sana gestione finanziaria.

Fondandosi sulla clausola d'evoluzione dell'Accordo di libero scambio (rinvio indiretto nel sesto considerando del preambolo) l'Accordo, come già rilevato, contiene a sua volta una clausola d'evoluzione (art. 41), il che mostra come questo passo verso il mercato interno comunitario costituisca soltanto un inizio. Molto più importante è il fatto che la Svizzera, in virtù degli articoli 30 a 33, parteciperà come membro a parte intera alla Conferenza della autorità di sorveglianza delle CE. A partire da tale consesso avverrà la futura evoluzione del diritto in materia d'assicurazione. La tappa seguente è la consultazione reciproca (§ 37.2) in seno al Comitato misto. La novità effettiva nel settore del diritto internazionale pubblico è tuttavia l'articolo 39. Questo disposto concilia il principio «Pacta sunt servanda» con la dinamica legislativa interna delle Parti contraenti, mentre l'elemento centrale è costituito dal principio dell'equivalenza previsto dal paragrafo 39.6, 2° trattino. La procedura prevista permette d'ottenere qualcosa di molto importante: nello stadio della preparazione di un atto giuridico, viene stabilita un'osmosi legislativa in vista dell'elaborazione di premesse comuni, tanto che le prescrizioni che ne conseguono sono equivalenti e possono quindi essere riconosciute reciprocamente. In altri termini, l'Accordo scorre sullo stretto confine logico tra due atteggiamenti da evitare, vale a dire quello dell'accettazione di una pertinente satellizzazione della Svizzera da parte della CEE, da un parte, e dell'ingerenza negli affari interni della CEE, dall'altra.

Per quanto attiene alla valutazione dell'Accordo, rileviamo che è la prima volta che: - un Accordo di diritto internazionale sulla liberalizzazione in materia di stabilimento è concluso nel settore dell'assicurazione, ragione per cui si è dapprima trattato di concepire
un nuovo tipo di convenzione; - la Comunità offre a un Paese terzo lo strumento d'integrazione del libero stabilimento e, questo, sotto forma di un diritto direttamente applicabile che può essere fatto valere davanti ai tribunali e, di conseguenza, di un diritto all'esercizio di un'attività (§ 11.1); - la Comunità si è mostrata disposta a eliminare gli effetti discriminatori dell'armonizzazione del proprio diritto per via di negoziato e su una base di reciprocità; - una clausola d'arbitrato è stata introdotta in un accordo con la CEE (art.

38); - la Svizzera e la CEE concludono un accordo di liberalizzazione che esercita anche un influsso sensibile sul diritto interno dell'altra Parte contraente, realizzando tuttavia un equilibrio delle concessioni reciproche e tenendo conto della situazione economica, del diritto in materia di sorveglianza e della politica d'integrazione.

14

23

Commento delle singole disposizioni del disegno

II disegno di legge ha lo scopo primario di trasporre l'Accordo nel diritto svizzero nonché di attuare gli adeguamenti necessari della legislazione attuale in materia di sorveglianza. Parallelamente, per proteggere gli assicurati, ma anche in vista di liberalizzare la sorveglianza conformemente ai bisogni dell'epoca attuale, il disegno contiene disposizioni particolari del diritto di sorveglianza, fondate sull'articolo 34 capoverso 2 della Costituzione federale, applicabili in generale, indipendentemente dall'Accordo, al settore dell'assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita. La legislazione d'esecuzione dell'Accordo è di conseguenza importante anche per l'evoluzione del diritto svizzero di sorveglianza delle assicurazioni. Nell'interesse della trasparenza, il disegno di legge riprende soltanto le disposizioni dell'Accordo che concernono le istituzioni che gli sono sottoposte. Molte disposizioni del disegno di legge ricalcano, nell'interesse di una terminologia unitaria nella legislazione relativa alla sorveglianza, quelle del diritto interno vigente o quelle dell'Accordo medesimo.

231

Campo d'applicazione (art. 1 e 2)

In considerazione della sua funzione di legge d'applicazione di un accordo concernente l'assicurazione non-vita, anche il campo d'applicazione del disegno si estende agli istituti che praticano questo tipo d'assicurazione; alla nuova legge sottostanno quindi le categorie seguenti: - società d'assicurazione contro i danni con sede in Svizzera (società d'assicurazione svizzere), - società d'assicurazione contro i danni con sede nella CEE (società d'assicurazione comunitarie), - società d'assicurazione contro i danni con sede fuori della Svizzera e della CEE (società d'assicurazione di Paesi terzi).

Le società d'assicurazione sulla vita e di riassicurazione non sottostanno alla legge.

Il fatto che l'articolo 1 capoverso 2 del disegno menzioni la competenza di designare i rami assicurativi nonostante questi siano già enumerati nell'allegato 1 dell'Accordo è dovuta alla circostanza che la legge si applica a tutte le società d'assicurazione contro i danni che esercitano un'attività in Svizzera e non soltanto a quelle che hanno sede sul territorio della CEE.

232 232.1

Condizioni d'esercizio (art. 3-7) Istituti assicurativi svizzeri (art. 3-5)

La dotazione in capitale di 5 a 10 milioni di franchi richiesta finora agli istituti d'assicurazione si fonda sulla lunga esperienza dell'UFAP ed è basata sull'arti15

colo 10 (garanzia concernente la solvibilità) della legge federale del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati (legge sulla sorveglianza degli assicuratori [LSA]; RS 961.01). Queste somme sono risultate giudiziose e contribuiscono a indurre gli autori di progetti insufficientemente elaborati a riflettere prima di dare avvio a un'attività nel settore delle assicurazioni private. Per tale ragione le esigenze attuali concernenti il capitale richiesto degli istituti d'assicurazione svizzeri devono essere mantenute immutate, nell'interesse degli assicurati. Nonostante che il capitale sociale degli istituti assicurativi non sia oggetto dell'Accordo con la CEE, nello scambio di lettere n.

7 si è precisato che l'Accordo non ha ripercussioni su tale pratica. Affinchè, sul piano del diritto svizzero, dato che le somme minime del fondo di garanzia sono sensibilmente meno alte, non nascano incertezze in merito al capitale proprio degli istituti d'assicurazione con sede in Svizzera, è opportuno fissare nella legge stessa il capitale minimo richiesto (art. 3 cpv. 1). È inoltre previsto di emanare, per via d'ordinanza, prescrizioni concernenti il livello del capitale minimo secondo i rami assicurativi gestiti. Queste prescrizioni si ispireranno pure alla pratica attuale dell'autorità svizzera di sorveglianza.

La libertà di stabilimento all'interno della CEE, da un canto, e tra la Svizzera e i Paesi membri della CEE, dall'altro, ha segnatamente lo scopo di permettere agli istituti d'assicurazione di stabilirsi liberamente sui territori rispettivi senza essere oggetto di discriminazioni e senza che siano chieste garanzie finanziarie supplementari all'agenzia o alla succursale. Questa rinuncia è possibile soltanto se le garanzie finanziarie delle società d'assicurazione sono calcolate in maniera uniforme, secondo le stesse regole, e se i relativi attestati ufficiali sono reciprocamente riconosciuti.

Per valutare la solvibilità, le autorità di sorveglianza dei Paesi della CEE non si fondano sul capitale proprio, ma sul cosiddetto margine di solvibilità. L'ammontare del margine di solvibilità è calcolato in funzione dei premi incassati e del carico risultante dai sinistri: è determinante il maggiore dei due risultati di calcolo. Il margine di solvibilità corrisponde al patrimonio
dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile e deduzione fatta degli elementi immateriali, e comprende segnatamente il capitale sociale, le riserve legali e libere, il riporto degli utili e, in certa misura, gli obblighi di fare versamenti supplementari che possono esigere le società cooperative nonché, a determinate condizioni, le riserve occulte risultanti dalla sottovalutazione degli attivi o dalla sopravvalutazione dei passivi. La nozione di margine di solvibilità deve di conseguenza essere introdotta nel diritto svizzero di sorveglianza nel settore dell'assicurazione non-vita (art. 4 cpv. 1).

Un terzo del margine di solvibilità costituisce il fondo di garanzia (art. 4 cpv.

2 lett. b). Questa aliquota corrisponde a quanto previsto dal protocollo n. l dell'Accordo. Il motivo per cui questa aliquota non è menzionata esplicitamente nella legge, bensì lo dovrà essere nell'ordinanza, è costituito dal fatto che i protocolli dell'Accordo possono essere modificati con procedura relativamente semplice nell'ambito del Comitato misto (§ 40.3 dell'Accordo). Nello stesso modo il diritto svizzero deve poter essere adeguato in modo semplice a un'eventuale modificazione del protocollo n. l (fissazione di un'altra aliquota).

La distinzione tra margine di solvibilità e fondo di garanzia è rilevante in rela16

zione alle misure destinate a ristabilire la situazione finanziaria allorquando i mezzi disponibili sono insufficienti. All'inizio dell'attività, quando il margine di solvibilità non può ancora essere calcolato, occorre rilevare che il minimo del fondo di garanzia può variare tra 350 000 e 2,5 milioni di franchi secondo i rami assicurativi esercitati.

Le disposizioni d'ordinanza che dovranno ancora essere emanate concernenti l'ammontare e il calcolo del margine di solvibilità, del fondo di garanzia, del fondo di garanzia minimo e dei mezzi propri computabili corrisponderanno in ampia misura alle disposizioni dell'Accordo. Si rinvia in questa sede alle norme dettagliate che figurano nel protocollo n. l dell'Accordo. Vi è segnatamente precisato (art. 1, 2° trattino) che la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale può essere computata nel calcolo dei fondi propri, non appena la parte versata raggiunge il 25 per cento di tale capitale.

L'esigenza di un fondo d'organizzazione, oltre al capitale minimo (art. 5), corrisponde pure alla pratica seguita finora dalle autorità svizzere di sorveglianza.

Il paragrafo 10.1 lettera b dell'Accordo giustifica una disposizione a tale proposito nel disegno di legge. Per via d'ordinanza occorrerà inoltre prevedere che il fondo d'organizzazione dev'essere fissato dall'autorità di sorveglianza in funzione delle condizioni di gestione e che non può essere usato per altri scopi prima di tre anni dopo essere stato costituito e soltanto con l'accordo dell'autorità di sorveglianza. Anche a questo proposito si tratta di mantenere la lunga pratica dell'UFAP che ha fornito buone prove.

232.2

Istituti assicurativi co muni t ari (art. 6)

Secondo il diritto di sorveglianza attuale, per gli istituti assicurativi esteri valgono in principio le stesse condizioni d'autorizzazione applicabili agli istituti assicurativi svizzeri. Gli istituti assicurativi esteri devono segnatamente avere la stessa dotazione di capitale degli istituti svizzeri e presentare una forma giuridica analoga, nonché depositare una cauzione presso la Banca nazionale svizzera. Tale cauzione è però sensibilmente più rilevante di quella chiesta alle società indigene poiché deve corrispondere almeno alla metà dei premi incassati in Svizzera. Inoltre, gli attivi destinati a coprire le riserve tecniche devono essere localizzati in Svizzera. Sulla base dell'Accordo con la CEE, questa disparità di trattamento decade. Un istituto assicurativo comunitario deve poter ottenere l'autorizzazione d'esercitare un'attività in Svizzera in base a un attestato dell'autorità di sorveglianza dello Stato in cui ha sede, attestato da cui risulti che l'istituto richiedente soddisfa le esigenze in materia di solvibilità per l'intera attività interna ed esterna e presenta una forma giuridica ammessa nel Paese in cui ha la propria sede sociale. Il contenuto dell'articolo 6 del disegno consegue dall'articolo 10 dell'Accordo. La lettera f dell'articolo 6 concretizza l'Accordo nella misura in cui l'autorità di sorveglianza dello Stato in cui è esercitata l'attività determinerà l'ammontare del fondo d'organizzazione; l'autorità di sorveglianza del Paese della sede sociale confermerà unicamente che sono disponibili nel Paese i mezzi corrispondenti al fondo d'organizzazione.

2 Foglio federale. 74° anno. Voi. IV

17

232.3

Istituti assicurativi di Paesi terzi (art. 7)

Per gli istituti esteri d'assicurazione contro i danni con sede fuori della CEE (istituti assicurativi di Paesi terzi), l'Accordo non muta essenzialmente nulla, nonostante che l'articolo 34 nonché il protocollo n. 4 prevedano disposizioni particolari per questi istituti assicurativi. Poiché per tali società non è possibile esigere un attestato armonizzato di solvibilità, occorre mantenere le esigenze attuali per l'autorizzazione d'esercizio, nell'interesse degli assicurati. In particolare, gli istituti assicurativi dei Paesi terzi sono obbligati, in virtù dell'Accordo, a effettuare il deposito d'una cauzione, poiché per loro non sono date le stesse garanzie di quelle previste dall'Accordo per gli istituti assicurativi comunitari.

Nuovo è invece il fatto che gli istituti assicurativi dei Paesi terzi devono pure disporre di un margine di solvibilità, calcolato però unicamente sulla base del volume degli affari in Svizzera, e che la cauzione non deve essere inferiore al quarto dell'ammontare minimo del fondo di garanzia che corrisponde in questo caso alla metà di quello previsto per gli istituti comunitari. Tale cauzione fondata sull'Accordo può però essere computata sulla cauzione che continuerà ad essere dovuta ai sensi della legge sulle cauzioni (art. 7 lett. f del disegno).

233

Patrimonio vincolato (art. 8-14)

Poiché la cauzione non è più richiesta per gli istituti d'assicurazione contro i danni con sede in Svizzera o in uno degli Stati membri della CEE, s'è trattato, nell'ambito dell'elaborazione del disegno di legge, di introdurre un nuovo sistema di garanzia dei diritti degli assicurati che offrisse una sicurezza equivalente e fosse in sintonia con l'Accordo. S'era in un primo tempo pensato a un sistema analogo a quello del fondo di sicurezza applicato nel settore dell'assicurazione sulla vita in virtù della legge di garanzia. Il fondo di sicurezza, come concepito attualmente, costituisce però in pratica uno strumento di sorveglianza di una certa pesantezza che - dobbiamo ammettere - offre tuttavia agli assicurati delle società svizzere d'assicurazione sulla vita una protezione quasi totale contro le perdite. Nel settore dell'assicurazione contro i danni, tuttavia, gli assicurati svizzeri non hanno mai dovuto patire danni in ragione dell'insolvibilità di una società d'assicurazione indigena, da oltre cento anni ormai, vale a dire da quando esiste la sorveglianza federale sugli istituti d'assicurazione privati. Risulta quindi sproporzionato introdurre in questo settore, in occasione della conclusione dell'Accordo, lo stesso concetto di sicurezza particolarmente severo esistente nell'assicurazione sulla vita in seguito alle esperienze subite durante la Prima guerra mondiale e durante la crisi economica mondiale che ne era seguita. Per tale ragione il disegno di legge (art. 8) prevede la creazione non di un fondo di sicurezza, bensì di un patrimonio vincolato, come quello prescritto nella Repubblica federale di Germania, sia per l'assicurazione sulla vita sia per l'assicurazione contro i danni. Contrariamente alla normativa tedesca, il disegno di legge qualifica il patrimonio vincolato di patrimonio particolare che, in caso di fallimento della società d'assicurazione, è sottratto dal resto del 18

patrimonio a favore degli assicurati. Viene così ripreso l'elemento giuridico essenziale del fondo di sicurezza, rinunciando tuttavia alle sue gravose modalità.

La semplificazione rispetto al fondo di sicurezza dell'assicurazione sulla vita consiste soprattutto nella soppressione del registro in cui i valori che servono alla garanzia devono essere iscritti prima di poter essere considerati come facenti parte del fondo di sicurezza. La rinuncia al registro del fondo di sicurezza e al meccanismo di notifica e di controllo che gli è legato è giustificato già per il fatto che la durata dei contratti che occorre garantire è di parecchio inferiore a quella nell'assicurazione sulla vita e poiché nell'assicurazione contro i danni è assente l'elemento costituito dal risparmio.

Le disposizioni concernenti l'importo legale (art. 9-11), adattate al sistema del patrimonio vincolato, si ispirano alle disposizioni corrispondenti (art. 3-5) della legge sulla garanzia.

Conformemente alla pratica dell'autorità di sorveglianza, il sistema netto è già applicato per il calcolo delle riserve tecniche che figurano nel bilancio delle società svizzere d'assicurazione contro i danni, il che significa che le società d'assicurazione in quanto assicuratori diretti non devono costituire riserve tecniche per le somme di riassicurazione. L'introduzione di questo principio nella legge stessa (art. 9 cpv. 2) non fa quindi altro che sancire nella legge una pratica esistente da lungo tempo per gli istituti assicurativi svizzeri. Per gli istituti esteri d'assicurazione contro i danni, si tratta invece di un'innovazione, poiché infatti per la copertura delle riserve tecniche in Svizzera era loro applicato il sistema lordo.

Per quanto concerne gli elementi ammessi nel patrimonio vincolato (art. 12) nonché la loro preservazione (art. 13) è previsto di emanare per via d'ordinanza disposizioni d'esecuzione analoghe a quelle dell'assicurazione sulla vita (art. 12 segg. e 26 dell'ordinanza dell'll settembre 1931 concernente la sorveglianza degli istituti d'assicurazione privati [ordinanza sulla sorveglianza, OS; RS 961.05]). Per quanto concerne l'ammissione di immobili a copertura del patrimonio vincolato, si era previsto nell'avamprogetto, come è attualmente il caso nell'assicurazione sulla vita (art. 7 cpv. 2 LG), di ammetterli soltanto
dopo che una restrizione della facoltà di disporre fosse stata oggetto di un'annotazione nel registro fondiario ai sensi dell'articolo 960 del Codice civile svizzero. Un riesame della questione in seguito a obiezioni formulate nel quadro della procedura di consultazione ha rilevato che questa esigenza provoca una diversificazione ingiustificata tra i beni immobili svizzeri e quelli stranieri, nel senso che l'annotazione di una restrizione della facoltà di disporre non è possibile per gli immobili stranieri che devono essere ammessi nel patrimonio vincolato. Per tale ragione il disegno non pone più la restrizione della facoltà di disporre dei fondi come condizione dell'ammissione nel patrimonio vincolato. Considerato che il problema è lo stesso nell'assicurazione sulla vita, per la copertura del fondo di sicurezza sono adattate in conseguenza le disposizioni corrispondenti della legge sulla garanzia. Il che significa che si rinuncia a una restrizione della facoltà di disporre anche nell'articolo 7 della legge sulla garanzia e che l'articolo 12 di tale legge è adattato all'articolo 12 capoverso 2 del disegno.

Abbiamo già rilevato che l'Accordo stesso non esige la costituzione di un patrimonio vincolato. Di conseguenza, su tale punto, il disegno di legge va oltre lo 19

stretto necessario e introduce, nell'interesse degli assicurati, qualcosa di nuovo e autonomo che può essere paragonato alla protezione esistente da oltre 60 anni nell'assicurazione sulla vita.

234

Provvedimenti conservativi (art. 15-27)

Le norme in materia di fallimento previste nella legge sulle cauzioni e nella legge sulla garanzia non hanno mai dovuto essere applicate. In mancanza di esperienze in materia di realizzazione forzata relativa agli istituti d'assicurazione, il disegno s'ispira ampiamente alle prescrizioni vigenti a tal proposito nella legge sulle cauzioni e nella legge sulla garanzia, con i pertinenti adeguamenti resi necessari dall'Accordo. Il disegno parte dal presupposto che il fallimento di un istituto d'assicurazione è la soluzione più sfavorevole per gli assicurati. Per tale ragione prevede provvedimenti di risanamento che devono permettere di evitare, se possibile, il fallimento. I provvedimenti ripresi dalla legislazione attuale sulla sorveglianza sono completati dal piano di risanamento risp. di finanziamento (art. 18 e 19), conformemente ai paragrafi 18.1 e 18.2 dell'Accordo. Gli articoli 18 e 19 del disegno di legge corrispondono materialmente agli articoli 14 della legge sulle cauzioni e 15 della legge sulla garanzia.

Giusta l'articolo 19 capoverso 1 del disegno, l'autorità di sorveglianza esige un piano di finanziamento nella misura in cui i beni propri che possono essere computati non coprono più il fondo di garanzia. Si tratta in questo caso del fondo di garanzia quale è definito dall'articolo 4 capoverso 2 lettera b del disegno.

Nello scambio di lettere n. 7, il nostro Paese si è riservato il diritto di mantenere la pratica concernente il capitale minimo degli istituti d'assicurazione.

L'articolo 17 del disegno concretizza tale riserva.

Nel quadro dell'articolo 22 capoverso 3 del disegno ci si è chiesti se fosse possibile soddisfare le pretese degli assicurati degli affari di massa prima di quelle dell'assicurazione contro i grandi rischi. Una siffatta soluzione verrebbe a creare un nuovo privilegio in materia di fallimento, fatto che però intende evitare la revisione in corso della legge su l'esecuzione e il fallimento. L'idea deve quindi essere respinta.

L'articolo 27 del disegno disciplina unicamente la questione dell'effetto dei ricorsi e ritira loro l'effetto sospensivo ai sensi dell'articolo 55 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021). La PA è in generale applicabile alla procedura (art. l PA).

235

Collaborazione con autorità di sorveglianza estere (art. 28)

II diritto di sorveglianza attuale non tiene in principio conto d'una eventuale sorveglianza all'estero. L'Accordo, per contro, presuppone una sorveglianza nei Paesi contraenti nonché una stretta collaborazione tra le autorità che ne sono incaricate. Oggetto di tale collaborazione è fra l'altro la comunicazione 20

reciproca di tutti i documenti e informazioni utili all'esercizio del controllo. In siffatto contesto si pone al legislatore la questione del segreto d'ufficio che, giusta la pratica vigente, vale non soltanto nei confronti dei privati, bensì anche dei servizi amministrativi cantonali e all'interno dell'Amministrazione federale.

Nei confronti delle autorità giudiziarie l'obbligo di rispettare il segreto d'ufficio risulta esplicitamente dall'articolo 28, collegato all'articolo 27 capoverso 1 dell'ordinamento dei funzionari. L'obbligo di rispettare il segreto d'ufficio può entrare in conflitto con l'interesse superiore di un'altra autorità amministrativa che desideri consultare documenti confidenziali o ottenere un'informazione della stessa natura. Se tale non è il caso, un servizio ufficiale deve rispettare il segreto sugli affari di servizio, a meno che non sia svincolato da tale obbligo sulla base di una particolare prescrizione. Affinchè l'autorità svizzera di sorveglianza possa adempiere il dovere di collaborare risultante dall'Accordo, il disegno di legge (art. 28) l'autorizza esplicitamente, nel settore dell'assicurazione contro i danni, a trasmettere alle autorità di sorveglianza competenti dei Paesi della CEE le informazioni e i documenti necessari all'esercizio della sorveglianza; in tale contesto è da rilevare che le condizioni elencate nell'articolo 28 capoverso 2 del disegno di legge devono essere adempiute cumulativamente e che l'autorità di sorveglianza deve rispettare l'ordine pubblico svizzero. La disposizione persegue quindi l'obiettivo di limitare la collaborazione tra le autorità a quanto è necessario per l'esercizio della sorveglianza.

236

Disposizioni penali e finali (art. 29-31 e 33)

Queste disposizioni corrispondono essenzialmente alle disposizioni attuali della legge sulla sorveglianza, della legge sulle cauzioni e della legge sulla garanzia.

Il disegno prevede che l'entrata in vigore, come d'uso, è delegata al nostro Consiglio. Sulla base della sua funzione e struttura, la legge può essere posta in vigore indipendentemente dall'Accordo, considerato che migliora la protezione degli assicurati, permette di mantenere l'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali e costituisce un passo nel senso di un adeguamento del diritto svizzero di sorveglianza al diritto delle CE. La legge deve tuttavia entrare in vigore il più tardi contemporaneamente all'Accordo.

237 237.1

Modificazione e abrogazione del diritto in vigore (art. 32) Abrogazione della risoluzione federale sulla raccolta delle decisioni dei tribunali civili svizzeri nelle contestazioni relative ad assicurazioni

La risoluzione federale del 20 dicembre 1888, giusta la quale i tribunali civili svizzeri devono inviare all'UFAP una copia di tutte le sentenze in materia di contestazioni risultanti da assicurazioni, è abrogata nell'interesse di chiarire la 21

legislazione in materia di sorveglianza delle assicurazioni e sostituita da un nuovo articolo 47 capoverso 2 LSA, il cui contenuto materiale corrisponde a quello della risoluzione federale: la forma è però adeguata alla situazione attuale.

237.2

Modificazione della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA)

Come già rilevato più addietro al numero 13, 5° trattino, l'Accordo causa la soppressione della separazione dei rami concernenti l'assicurazione della protezione giuridica, prevista dall'articolo 13 LSA. La lettera b del capoverso 3 dell'articolo 13 è quindi soppressa. La rinuncia alla separazione dei rami implica però l'adozione di prescrizioni esplicite volte a proteggere gli assicurati, quali sono previste anche dalla Direttiva sull'assicurazione di protezione giuridica del 22 giugno 1987 (87/344/CEE). Logicamente, siffatte disposizioni dovrebbero trovarsi nell'ordinanza del 9 aprile 1986 concernente l'assicurazione della protezione giuridica (RS 961.22). Con la modificazione proposta per l'articolo 13 capoverso 3 LSA viene tuttavia a cadere la base esplicita di tale ordinanza, ragione per cui il nostro Consiglio deve farsi attribuire, in un'altra disposizione, la competenza di emanare provvedimenti protettivi. Considerando che il bisogno di una tale delega di competenza non esiste soltanto in rapporto all'assicurazione della protezione giuridica, ma potrebbe concernere anche altri rami assicurativi come ad esempio l'assicurazione-cauzione, l'assicurazione-credito o l'assicurazione contro le malattie, è raccomandabile di introdurre nella LSA una disposizione in tal senso. Considerato che l'articolo 7 LSA tratta già dell'obbligo d'autorizzazione per ogni singolo ramo assicurativo, tale disposizione è il luogo adatto per farvi figurare questa delega. II disegno prevede quindi un relativo complemento dell'articolo 7 LSA. Il nostro Consiglio emanerà, per via d'ordinanza, prescrizioni volte a proteggere gli assicurati nell'assicurazione della protezione giuridica offrendo verosimilmente agli istituti assicurativi la possibilità di scegliere una delle due soluzioni alternative previste dalle lettere b e c dall'articolo 3 paragrafo 2 della Direttiva del 22 giugno 1987 che attua il coordinamento delle disposizioni legislative, normative e amministrative concernenti l'assicurazione della protezione giuridica (87/344/CEE). Giusta tali disposizioni, gli istituti assicurativi devono affidare la gestione dei sinistri del ramo «protezione giuridica» a un'impresa giuridicamente distinta (variante della lettera b) o prevedere, nel contratto, che l'assicurato ha il diritto di affidare la difesa dei propri interessi,
non appena sia in grado, sulla base del contratto, di esigere l'intervento dell'assicuratore, a un avvocato di sua scelta o a qualsiasi altra persona debitamente qualificata (variante secondo la lettera e).

Giusta l'articolo 14 capoverso 1 LSA, gli istituti d'assicurazione esteri devono essere autorizzati a esercitare l'assicurazione nel loro Paese d'origine e ivi esplicare, al momento della presentazione della domanda d'autorizzazione, un" attività assicurativa da almeno tre anni. L'Accordo prevede due eccezioni al paragrafo 10.1 lettera e. Il disegno di legge, modificando l'articolo 14 capoverso 1 secondo periodo LSA, adegua quest'ultima all'Accordo.

22

L'introduzione nell'Accordo del disciplinamento concernente i grandi rischi e la soppressione, che ne consegue, dell'obbligo di sottoporre e di fare approvare le condizioni generali e le tariffe relative a tali rischi richiedono un adeguamento della LSA. Il campo d'applicazione delle disposizioni della LSA relative all'approvazione del piano d'esercizio (art. 8 cpv. 1 lett. f; art. 9 cpv. 1; art.

19 e 20) è limitato al cosiddetto materiale sottoposto ad approvazione; in una nuova disposizione (art. 9 cpv. 2 LSA) il nostro Consiglio si vede attribuita la competenza a disporre, per via d'ordinanza, la delimitazione tra le parti del piano d'esercizio sottoposte ad approvazione e quelle che non lo sono. Sulla base di questa delega di competenza, occorrerà prevedere che il materiale d'assicurazione concernente i grandi rischi non è sottoposto ad approvazione. Si prevede di riprendere la normativa dell'Accordo quale sarà valevole a partire dal 1° gennaio 1993 (paragrafo 3.1 lett. e terzo capoverso del protocollo n. 2), poiché l'Accordo e la legislazione d'applicazione dovrebbero ugualmente poter entrare in vigore a tale data. La soluzione proposta presenta il vantaggio di permettere l'introduzione, in maniera relativamente semplice, di altre eventuali eccezioni all'obbligo d'approvazione, garantendo quindi una grande flessibilità.

Così anche in questo punto (come per l'introduzione del patrimonio vincolato; cfr. n. 233) andiamo oltre quanto l'Accordo fissa come assolutamente necessario. Creiamo segnatamente la possibilità di continuare la liberalizzazione della sorveglianza materiale, oggi oltremodo rigorosa. Il disegno di legge ha, anche per questo aspetto, un'importanza autonoma rilevante.

Circa 60 anni or sono, gli assicuratori privati di cose hanno introdotto in Svizzera una copertura dei danni causati dagli elementi naturali che, con il tempo, si è sviluppata per divenire un'assicurazione completa, ampiamente diffusa, contro i danni causati dalle forze della natura. Dalla fine degli anni 50, un'assicurazione per i danni naturali ad eccezione del terremoto è conclusa con ogni assicurazione privata contro l'incendio, mobiliare e dei fabbricati, e con ogni assicurazione per interruzione d'esercizio a causa d'incendio. La concezione della copertura dei danni naturali si fonda su una doppia solidarietà. Vi
è solidarietà tra i contraenti d'assicurazione che concludono contratti d'assicurazione contro gli incendi, visto che la copertura dei danni naturali è accordata loro sulla base di un premio di solidarietà uniforme. Questa uniformità del premio in tutte le regioni del Paese permette agli assicurati che si trovano nelle zone particolarmente minacciate da questi sinistri di assicurarsi, versando premi dall'ammontare accettabile, contro i danni dovuti ai fenomeni naturali.

Vi è solidarietà anche tra gli assicuratori per il fatto che, dato l'aggravio del loro portafoglio danni naturali che differisce secondo le regioni e dato il premio uniforme indipendente dal rischio, essi si sono riuniti liberamente, quasi senza eccezione, nel Pool svizzero per la copertura dei danni causati dalle forze della natura, allo scopo di ripartire, in proporzione alla loro parte di mercato, i pagamenti conseguenti ai danni.

Premesse concrete per la creazione di tale doppia solidarietà tra contraenti d'assicurazione da una parte e assicuratori dall'altra sono state in passato: l'alto grado d'organizzazione dell'associazione degli assicuratori privati di cose e il disciplinamento relativamente spinto del mercato svizzero delle assicurazioni. È soltanto grazie a questa soluzione di partenza che l'assicurazione pri23

vata dei danni naturali ha potuto essere creata e raggiungere una diffusione tanto ampia. Insieme agli istituti cantonali d'assicurazione contro gli incendi, che hanno incluso anche la copertura dei danni naturali, è stato possibile coprire tali danni in tutta la Svizzera.

Oltre al carattere sociale già menzionato, occorre segnalare ugualmente l'importanza che l'assicurazione dei danni naturali ha per l'economia.

Nel corso degli ultimi 25 anni (dal 1964 al 1988 compreso), le compagnie private riunite nel Pool hanno versato, per danni materiali (mobili e fabbricati), ma ad esclusione dei danni dovuti alle interruzioni d'esercizio, indennizzi pari a 1,225 miliardi di franchi (le prestazioni degli istituti cantonali d'assicurazione dei fabbricati hanno raggiunto, nello stesso periodo, 927 milioni di franchi e hanno quindi portata analoga). Non disponiamo per lo stesso periodo di cifre precise, per l'insieme della Svizzera, concernenti gli indennizzi per le perdite dovute alle interruzioni d'esercizio; esse superano presumibilmente i 200 milioni di franchi. In totale, gli indennizzi per danni materiali e danni dovuti alle interruzioni d'esercizio sono dell'ordine di 1,5 miliardi di franchi. Si osservi che queste cifre concernono unicamente i costi risultanti dai sinistri e non comprendono alcuna spesa causata al Pool o a alle singole società d'assicurazione.

Nel 1987 i danni naturali registrati o indennizzati dalle compagnie private hanno raggiunto, in cifra tonda, 200 milioni di franchi, di cui oltre 50 versati a un unico Cantone di montagna, Uri; nel 1978, gli indennizzi hanno pure raggiunto 200 milioni di franchi circa e sono stati erogati essenzialmente nel sud della Svizzera, in particolare nel Ticino (questa regione del Paese ha beneficiato di oltre la metà degli indennizzi).

In ragione della liberalizzazione in corso del mercato svizzero delle assicurazioni delle cose, ma soprattutto a causa della deregolazione europea dei mercati d'assicurazione, che tocca anche la Svizzera, e della prossima introduzione in Europa della libera circolazione transfrontaliera dei servizi in questo settore, questo sistema di solidarietà funzionante su base d'economia privata è oggi minacciato. In considerazione dell'alto valore socio-politico ed economico dell'assicurazione privata dei danni naturali, s'impone
di creare le condizioni necessarie al suo mantenimento, ricorrendo a un disciplinamento legislativo. Questo nuovo disciplinamento ha di conseguenza un'importanza peculiare, indipendentemente dall'Accordo. Il nuovo articolo 38 LSA dev'essere introdotto nell'interesse degli assicurati.

Il disciplinamento contenuto in questa disposizione parte dai principi dell'odierna assicurazione dei danni naturali e statuisce, in quanto caratteristica essenziale, l'abbinamento dell'assicurazione contro gli incendi e dell'assicurazione per i danni naturali; nessun contratto d'assicurazione contro gli incendi può essere concluso senza la copertura dei danni naturali, il che garantisce la solidarietà necessaria tra i contraenti d'assicurazione. La disposizione permette tuttavia di esercitare la copertura dei danni dovuti agli elementi naturali senza l'assicurazione contro gli incendi. Nel caso in cui la compensazione dei sinistri liberamente attuata finora tra gli assicuratori nell'ambito del Pool, condizione indispensabile al funzionamento dell'assicurazione contro i danni naturali, non fosse più possibile venendo a mancare la solidarietà, il disegno di legge accorda 24

al nostro Consiglio la competenza d'imporre agli assicuratori l'obbligo di affiliarsi a un istituto di diritto privato esistente. Per quanto concerne l'adozione di disposizioni regolamentari relative alla portata della copertura dell'assicurazione dei danni naturali, ci atterremo alla copertura esistente attualmente. Terremo conto, fissando la copertura uniforme, delle possibilità degli assicuratori, sicché non prevederemo, a livello d'ordinanza, una copertura che questi non sono in grado di concedere.

237.3

Modificazione della legge sulle cauzioni

La modificazione degli articoli 1, 3 e 6 della legge sulle cauzioni risulta dalla limitazione del campo d'applicazione agli istituti d'assicurazione esteri (cfr. più sopra n. 14, 2° trattino). Ricordiamo qui che la soppressione delle cauzioni per gli assicuratori sulla vita svizzeri non ha nulla a che vedere con l'esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 5 capoverso 3 della legge sulle cauzioni è commentato qui appresso nel numero 237.4.

237.4

Modificazione della legge sulla garanzia (LO)

Per le modificazioni previste degli articoli 7 e 12 LG, rinviamo alle note esplicative dell'articolo 12 del disegno (n. 233).

In occasione dell'introduzione del deposito collettivo e del controllo per sondaggi nell'ordinanza sulla sorveglianza (art. 24 cpv. 3, 26 e 34 OS) non era chiaro se le esistenti basi legali (art. 9 cpv. 3, art. 13 LG e art. 5 della legge sulle cauzioni) fossero sufficienti. Cogliamo quindi l'occasione per accantonare questa insicurezza. A questo scopo proponiamo di modificare gli articoli 9 capoverso 3 LG ricalcato sull'articolo 14 capoverso 2 del disegno, nonché l'articolo 13 capoversi 1 e 2 LG. La base legale del deposito collettivo dei valori è costituita dal nuovo articolo 5 capoverso 3 della legge sulle cauzioni.

3

Ripercussioni sull'effettivo del personale e sulle finanze

L'esecuzione dell'Accordo e della legislazione d'applicazione che ne consegue non causerà spese particolari. Occorre tuttavia attendersi che la partecipazione dell'autorità svizzera di sorveglianza a conferenze d'autorità di sorveglianza dei Paesi membri della CEE provocherà alcune spese marginali, il cui ammontare non può essere valutato al momento attuale. Anche se dovessero insorgere spese supplementari, occorre rilevare che le stesse, in virtù dell'articolo 52 OS, sarebbero a carico degli istituti d'assicurazione tramite le contribuzioni annuali che essi devono versare. Il disegno non ha quindi ripercussioni sui costi.

La soppressione delle cauzioni prevista dal disegno e dell'obbligo di sottoporre a controllo il materiale d'assicurazione per i grandi rischi condurrà certo a un 25

modesto risparmio di personale: il disegno implica tuttavia che la sorveglianza nel settore degli affari di massa sia intensificata in modo da evitare che questi abbiano a finanziare l'assicurazione dei grandi rischi, che si trattino le questioni inerenti al patrimonio vincolato di cui è prevista l'introduzione e che le autorità svizzere di sorveglianza partecipino alle conferenze con le autorità corrispondenti dei Paesi della CEE. Tutte queste conseguenze dell'Accordo sfociano in un fabbisogno maggiore di personale. L'aumento netto di personale può essere valutato a circa una persona-anno.

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Programma di legislatura

II disegno è annunciato nel programma di legislatura 1987-1991 (FF 1988 I 429, cap. 4 n. 1.1). Il disegno di legge è menzionato nell'elenco degli altri progetti della legislatura 1987-1991 (FF 1988 I 436, appendice 2).

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Relazione con il diritto europeo

II disegno riprende direttamente nel diritto svizzero il diritto europeo nei settori toccati dall'Accordo, con gli adeguamenti necessari della nostra legislazione.

I negoziati concernenti lo Spazio economico europeo (SEE) hanno lo scopo, tra l'altro, di attuare una liberalizzazione in materia di circolazione dei servizi, settore cui appartiene anche l'attività delle assicurazioni. L'ambito giuridico dell'Accordo fa parte, come altre numerose direttive della CE, del patrimonio comunitario nel settore dell'assicurazione e figurerebbe quindi in un futuro trattato SEE. Occorre perciò chiarire quale sia la relazione tra l'Accordo e un eventuale trattato SEE.

Le trattative in corso relative allo SEE non dovrebbero in alcun modo ritardare l'esame dell'Accordo da parte delle Camere federali, segnatamente per i motivi seguenti : - Da parte delle CE, il Consiglio dei Ministri ha adottato l'Accordo. Per le CE l'Accordo è quindi definitivamente approvato.

- Nell'ottica della Svizzera, l'andamento dei negoziati relativi allo SEE parla pure a favore dell'adozione rapida dell'Accordo. Il trattato SEE prevedere presumibilmente la possibilità per gli Stati contraenti, a determinate condizioni, di prendere provvedimenti di protezione e di compensazione che avrebbero come conseguenza una sospensione parziale dell'applicazione del trattato. In questi casi, le relazioni tra lo Stato interessato e la CEE sarebbero rette dagli accordi già esistenti tra le due Parti.

- L'evoluzione del diritto dello SEE sarà in principio avviata dalie CE con una modificazione della loro legislazione interna. Se il processo d'informazione e di consultazione previsto per lo SEE non dovesse permettere di giungere a un'intesa, le Parti contraenti esaminerebbero in primo luogo tutti gli altri provvedimenti atti a garantire il buon funzionamento del trattato. Questo elemento di sicurezza in seno allo SEE proviene d'altronde dal paragrafo 39.6 dell'Accordo. Se le Parti anche allora non dovessero intendersi, è pro26

babile che si procederebbe a una sospensione della pertinente parte del trattato. Tale provvedimento risulterebbe dal rifiuto degli Stati dell'AELS di riprendere, nel quadro dello SEE, un'evoluzione del diritto decisa dalle CE.

Il veto di uno Stato membro dell'AELS basterebbe a rendere impossibile quell'atteggiamento comune di tutti gli Stati dell'AELS nei confronti delle CE, come è chiesto dal trattato SEE. Poiché le CE attribuirebbero il disaccordo in seno allo SEE all'assenza di atteggiamento comune dei Paesi dell'AELS, la sospensione parziale del trattato SEE toccherebbe l'insieme dei Paesi dell'AELS.

Ove una tale sospensione dovesse intervenire nel settore dell'assicurazione non-vita, la Svizzera disporrebbe tuttavia ancora, grazie all'Accordo, di una sicurezza nei confronti della CEE, poiché, mancando un disciplinamento SEE, l'accordo bilaterale in materia d'assicurazione sarebbe automaticamente riattivato.

- È inoltre previsto, allo stadio attuale dei negoziati, che certi accordi relativi ai settori retti dal trattato SEE possano continuare a essere applicati parallelamente, per intero o in parte. Se questo dovesse essere il caso dell'accordo in materia d'assicurazione, tale soluzione presenterebbe il vantaggio d'offrire una struttura istituzionale per la composizione delle controversie (art. 38 dell'Accordo) che tenga meglio conto del principio di parità delle Parti contraenti di quanto non faccia la soluzione proposta attualmente nel quadro istituzionale di un futuro trattato SEE («AELS speaking with one voice» alla sede dell'organo misto). Altrimenti l'Accordo sarebbe semplicemente sospeso nella sua applicazione, ma non cesserebbe formalmente d'essere in vigore. Questo fatto significherebbe, come già rilevato, che in caso di sospensione dell'applicazione della parte corrispondente del trattato, o addirittura di fine del trattato, l'Accordo si riapplicherebbe automaticamente.

- Va infine da sé che in caso di fallimento dei negoziati o di rifiuto del trattato SEE da parte del sovrano, l'accordo sull'assicurazione assumerebbe importanza ancora maggiore.

Per tutti questi motivi consideriamo giustificato sottoporre il più rapidamente possibile all'approvazione del Parlamento l'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità economica europea concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita affinchè tale accordo abbia, se possibile, a entrare in vigore prima del trattato SEE.

6 61

Costituzionalità Decreto federale

II disegno di decreto federale concernente l'approvazione dell'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità economica europea concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita è basato sull'articolo 8 della Costituzione federale che conferisce alla Confederazione la competenza di concludere trattati internazionali. La competenza dell'Assemblea federale risulta dall'articolo 85 numero 5 della Costituzione federale.

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I trattati internazionali soggiacciono al referendum facoltativo quando sono di durata indeterminata e indenunciabili, quando prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale o quando implicano un'unificazione multilaterale del diritto (art. 89 cpv. 3 Cost.). Poiché l'Accordo è denunciabile in virtù dell'articolo 42 e visto che manifestamente non presuppone l'adesione a un'organizzazione internazionale, resta da esaminare se esso implichi un'unificazione multilaterale del diritto.

Secondo pratica costante del nostro Consiglio (FF 1988 II 801), devono essere sottoposti al referendum facoltativo giusta l'articolo 89 capoverso 3 lettera e della Costituzione federale solamente i trattati che contengono diritto uniforme, nell'insieme direttamente applicabile, disciplinante in dettaglio un campo giuridico ben definito e sufficientemente importante per giustificare sul piano nazionale, per analogia, l'elaborazione di una legge particolare. L'Accordo contiene certo anche disposizioni che sono «self executing» - vale a dire direttamente applicabili - (per esempio le descrizione precisa delle condizioni alle quali l'autorizzazione a esercitare affari d'assicurazione è rilasciata a un assicuratore svizzero nella CEE o a un assicuratore della CEE in Svizzera); il diritto assicurativo della Svizzera e quello della CEE restano tuttavia autonomi.

Gli adeguamenti necessari delle due legislazioni non avvengono sulla base di disposizioni direttamente applicabili di un accordo, bensì mediante modificazione delle legislazioni nazionali, rispettivamente del diritto comunitario. Di conseguenza, anche se certe disposizioni dell'Accordo sono direttamente applicabili sul territorio delle due Parti contraenti, non si può parlare, nell'ottica materiale, di un'unificazione del diritto ai sensi dell'articolo 89 capoverso 3 Cost. L'Accordo si limita a obbligare le Parti contraenti, a determinate condizioni, a trattare sul rispettivo territorio gli istituti assicurativi dell'altra Parte alla stessa stregua dei propri istituti per quanto attiene alla libertà di stabilimento. Scopo dell'Accordo è l'attuazione della non-discriminazione degli assicuratori stranieri nel diritto di ogni Parte; il fatto che per realizzare tale scopo siano previste alcune disposizioni applicabili direttamente dalle due Parti ha, in tale contesto,
portata soltanto secondaria.

Dato che l'Accordo non implica un'unificazione del diritto, la questione se esso abbia carattere multilaterale può restare irrisolta.

Di conseguenza, il disegno di decreto federale sull'approvazione dell'Accordo non sottosta a referendum facoltativo.

62

Legge

II disegno di legge si fonda sull'articolo 34 capoverso 2 della Costituzione federale che sottopone alla sorveglianza e alla legislazione federali le operazioni delle imprese private nel ramo delle assicurazioni.

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Legge federale

Disegno

sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione

sulla vita (Legge sull'assicurazione contro i danni, LADa) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 34 capoverso 2 della Costituzione federale; in applicazione dell'Accordo del 10 ottobre 19891' con la Comunità economica europea concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (Accordo CEE); visto il messaggio del Consiglio federale del 14 agosto 19912), decreta:

Capitolo 1: Campo d'applicazione Art. l Istituti d'assicurazione contro i danni 1 La presente legge si applica agli istituti assicurativi che, giusta la legge del 23 giugno 19783) sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), sono autorizzati ad esercitare in Svizzera l'assicurazione diretta, esclusa quella sulla vita (istituti di assicurazione contro i danni).

2 II Consiglio federale designa i rami assicurativi. Può adottare denominazioni collettive per più rami assicurativi.

3 II Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) può conferire l'autorizzazione per più rami assicurativi anche sotto la loro denominazione collettiva.

Art. 2 Istituti assicurativi comunitari e di Paesi terzi 1 Le prescrizioni speciali della presente legge attinenti agli istituti assicurativi con sede in uno Stato membro della Comunità economica europea (istituti assicurativi comunitari) s'applicano sinché vige l'Accordo CEE.

2 Se l'Accordo CEE cessa di essere in vigore, l'istituto assicurativo comunitario è sottoposto alle prescrizioni previste per gli istituti assicurativi esteri con sede in uno Stato che non fa parte della Comunità economica europea (istituti assicurativi di Paesi terzi).

3 II Consiglio federale può emanare prescrizioni transitorie.

1) RU ...

2

> FF 1991 IV 1 « RS 961.01 29

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

Capitolo 2: Condizioni d'esercizio Sezione 1: Istituti assicurativi svizzeri Art. 3 Capitale minimo 1 L'istituto assicurativo con sede in Svizzera deve disporre di un capitale del quale deve essere versata una quota minima, che va da un limite di 600000 franchi a un limite di 10 milioni di franchi secondo i rami assicurativi.

2 II Consiglio federale emana disposizioni sul capitale minimo determinante.

Può adeguare i limiti di cui al capoverso 1 alle fluttuazioni del valore monetario.

3 L'autorità di controllo fissa nel singolo caso il capitale minimo necessario.

Può ammettere deroghe ai limiti di cui al capoverso 1 qualora circostanze speciali lo giustifichino.

Art. 4 Margine di solvibilità e fondo di garanzia 1 L'istituto assicurativo deve dimostrare di disporre di mezzi finanziari propri, liberi e non gravati, pari almeno al margine di solvibilità, in quanto quest'ultimo sia più elevato del capitale minimo versato di cui all'articolo 3.

2 II Consiglio federale determina i mezzi propri computabili, nonché l'ammontare e le modalità di calcolo: a. del margine di solvibilità, in funzione dell'insieme delle attività (volume dei premi e onere dei sinistri); b. del fondo di garanzia (una determinata frazione del margine di solvibilità), che non deve essere inferiore al fondo di garanzia minimo; e. del fondo di garanzia minimo, in funzione del fabbisogno di capitale del ramo assicurativo considerato.

Art. 5 Fondo d'organizzazione 1 L'istituto assicurativo deve disporre, oltre che del capitale minimo, di un fondo d'organizzazione per le spese di fondazione e d'impianto o derivanti da uno sviluppo straordinario della sua attività. All'inizio dell'attività, il fondo d'organizzazione ammonta, di norma, al 50 per cento al massimo del capitale minimo.

2 II Consiglio federale emana disposizioni complementari sull'ammontare, la costituzione, la durata di preservazione e la ricostituzione del fondo d'organizzazione.

3 L'autorità di controllo fissa l'ammontare del fondo d'organizzazione nel singolo caso. In casi eccezionali, può accordare deroghe all'obbligo di costituire il fondo d'organizzazione oppure, segnatamente in caso di dotazione di capitale poco elevata o di ricostituzione, fissarlo ad un ammontare superiore al 50 per cento del capitale minimo.

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Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

Sezione 2: Istituti assicurativi esteri Art. 6 Istitutivi assicurativi comunitari L'istituto assicurativo comunitario deve presentare un certificato rilasciato dall'autorità di controllo dello Stato sul cui territorio ha la sede sociale, attestante: a. che ha assunto una forma giuridica ammessa in detto Stato; b. che limita il proprio scopo sociale all'attività assicurativa e alle operazioni che ne derivano direttamente, ad esclusione di qualsiasi altra attività commerciale; e. i rami assicurativi che è abilitato a praticare in detto Stato; d. i rischi effettivamente coperti; e. che dispone dei mezzi propri necessari giusta l'articolo 4; f. che esistono i mezzi finanziari di cui all'articolo 5.

Art. 7 Istituti assicurativi di Paesi terzi L'istituto assicurativo di un Paese terzo deve soddisfare le seguenti condizioni: a. avere assunto una forma giuridica ai sensi dell'articolo 11 LSA 1); b. disporre, alla sua sede, di un capitale minimo ai sensi dell'articolo 3; e. disporre, in Svizzera, di un fondo d'organizzazione giusta l'articolo 5 e di corrispondenti elementi patrimoniali; d. disporre di un margine di solvibilità ai sensi dell'articolo 4, calcolato secondo il volume d'affari in Svizzera; e. disporre, in Svizzera, di elementi patrimoniali per un ammontare equivalente a una frazione, determinata dal Consiglio federale, del fondo minimo di garanzia oppure del margine di solvibilità, qualora l'ammontare di quest'ultimo sia più elevato; f. depositare a titolo di cauzione una frazione, determinata dal Consiglio federale, del fondo minimo di garanzia oppure, se più elevato, l'ammontare di cui all'articolo 3 capoverso 3 della legge federale del 4 febbraio 19192) sulle cauzioni delle società d'assicurazioni straniere.

Capitolo 3: Patrimonio vincolato Art. 8 Scopo II patrimonio vincolato dell'istituto assicurativo serve a garantire le pretese basate su contratti d'assicurazione del portafoglio svizzero.

Art. 9 Importo legale 1 L'importo legale del patrimonio vincolato comprende: a. le riserve secondo il piano d'esercizio per i rischi in corso; 1) RS 961.01 ) RS 961.02

2

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Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

b. le riserve secondo il piano d'esercizio per danni non ancora liquidati; e. le riserve matematiche secondo il piano d'esercizio per le rendite in corso e le riserve per l'invecchiamento; nonché d. un supplemento adeguato.

2 Le quote degli istituti di riassicurazione nelle riserve tecniche dell'istituto d'assicurazione diretta vengono computate nell'ambito del piano d'esercizio (principio del computo al netto).

Art. 10 Determinazione dell'importo legale 1 L'istituto assicurativo deve calcolare l'importo legale al momento della chiusura dei conti e comunicarlo all'autorità di controllo entro i primi tre mesi del nuovo esercizio sociale.

2 Se vi sono gravi motivi, l'autorità di controllo può disporre che l'importo legale venga calcolato a un'altra data.

3 Se vi sono gravi motivi, l'autorità di controllo può ordinare in qualsiasi momento una stima dell'importo legale, segnatamente se si deve presumere che sia fortemente aumentato in seguito a uno sviluppo straordinario dell'attività.

Art. 11 Copertura dell'importo legale 1 L'importo legale deve essere coperto in permanenza da determinati elementi patrimoniali assegnati al patrimonio vincolato.

2 L'istituto assicurativo deve in ogni momento poter fornire la prova della copertura all'autorità di controllo.

3 I I Consiglio federale determina le modalità per detta prova.

Art. 12 Elementi ammessi 1 II patrimonio vincolato deve soddisfare i principi della sicurezza, della liquidità e della redditività e presentare una ripartizione e diversificazione adeguate.

2 II Consiglio federale emana prescrizioni complementari sul genere, l'entità e la stima degli elementi ammessi, nonché sulle eventuali garanzie supplementari che ritenesse opportune per determinati elementi patrimoniali.

Art. 13 Preservazione degli elementi del patrimonio vincolato 1 II Consiglio federale emana prescrizioni sulla preservazione degli elementi del patrimonio vincolato.

2 Se necessario nell'interesse degli assicurati, l'autorità di controllo può, in casi particolari, prescrivere all'istituto assicurativo il luogo e il modo di preservazione.

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Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

Art. 14 Verifica da parte dell'autorità di controllo 1 L'autorità di controllo verifica se: a. l'importo legale sia calcolato giusta l'articolo 9 capoverso 1; b. gli elementi del patrimonio vincolato siano pari almeno all'importo legale e soddisfino le prescrizioni della presente legge concernenti gli investimenti e le disposizioni della relativa ordinanza.

2 L'autorità di controllo può limitare le verifiche a sondaggi; all'atto della verifica può parimenti tener conto degli accertamenti fatti da organi di controllo interni od esterni dell'istituto assicurativo.

3 La verifica della presenza di elementi in custodia di terzi può essere effettuata in base alla distinta allestita dall'ente di deposito.

Capitolo 4: Provvedimenti conservativi Sezione 1: Disposizioni generali Art. 15 Principio 1 Se gli interessi dell'insieme degli assicurati del portafoglio svizzero sembrano esposti a pericolo, l'autorità di controllo intima all'istituto assicurativo di prendere, entro un dato termine, adeguati provvedimenti.

2 Se l'istituto assicurativo non da corso a questa intimazione, l'autorità di controllo prende d'ufficio i provvedimenti necessari per proteggere gli assicurati. Può segnatamente trasferire a un altro istituto assicurativo il portafoglio e il relativo patrimonio vincolato oppure ordinare la realizzazione forzata degli elementi di quest'ultimo.

Art. 16 Inosservanza delle prescrizioni sulle riserve tecniche Se l'istituto assicurativo non osserva le prescrizioni del diritto sulla sorveglianza delle assicurazioni o le disposizioni dell'autorità di controllo circa la costituzione e la copertura delle riserve tecniche, l'autorità di controllo prende provvedimenti adeguati nell'interesse degli assicurati. Può segnatamente: a. vietare la libera disposizione degli elementi patrimoniali dell'istituto assicurativo situati in Svizzera, oppure ordinarne il deposito o il blocco; b. assegnare elementi patrimoniali dell'istituto assicurativo al patrimonio vincolato, fino a concorrenza dell'importo legale giusta l'articolo 9; e. vietare totalmente o parzialmente un computo giusta l'articolo 9 capoverso 2; d. prorogare il termine accordato per completare il patrimonio vincolato o concedere, se del caso, un termine supplementare; e. accordare una moratoria all'istituto assicurativo per l'adempimento dei suoi
obblighi, nonché agli assicurati per il pagamento dei premi; f. esigere la convocazione dell'assemblea generale o di un altro organo sociale competente per decidere in merito ai provvedimenti necessari e farsi 3 Foglio federale. 74° anno. Voi. IV

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Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

rappresentare alle sedute degli organi sociali allorquando quest'ultimi deliberano su detti provvedimenti.

Sezione 2: Istituti assicurativi svizzeri Art. 17 Insufficienza della dotazione di capitale e del fondo d'organizzazione Se le condizioni giusta l'articolo 3 (capitale minimo) e l'articolo 5 (fondo d'organizzazione) non sono più adempiute, l'autorità di controllo prende i provvedimenti previsti nell'articolo 40 LSA 1).

Art. 18 Piano di risanamento 1 Se i mezzi propri computabili sono inferiori al margine di solvibilità, l'autorità di controllo ingiunge all'istituto assicurativo di sottoporle, per approvazione, un piano inteso a ristabilire una sana situazione finanziaria (piano di risanamento).

2 L'autorità di controllo può stabilire nel singolo caso le esigenze cui deve soddisfare il piano di risanamento e il termine entro cui devono essere attuati i provvedimenti ivi previsti.

3 Se l'istituto assicurativo non attua entro il termine impartito i provvedimenti previsti nel piano di risanamento, il Dipartimento gli revoca l'autorizzazione senza ulteriore ingiunzione giusta l'articolo 40 capoverso 1 della legge del 23 giugno 1978 LSA ".

Art. 19 Piano di finanziamento 1 Se i mezzi propri computabili non coprono più il fondo di garanzia, l'autorità di controllo esige dall'istituto assicurativo un piano di finanziamento a breve termine che deve esserle sottoposto per approvazione.

2 L'autorità di controllo può inoltre restringere o vietare la libera disposizione degli elementi patrimoniali dell'istituto assicurativo e prendere ogni provvedimento atto a tutelare gli interessi degli assicurati.

3 L'articolo 18 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

Art. 20 Nomina di un liquidatore Se l'istituto assicurativo entra in liquidazione, il Dipartimento può nominargli un liquidatore.

Art. 21 Dichiarazione di fallimento 1 La dichiarazione del fallimento di un istituto assicurativo richiede il consenso del Dipartimento.

" RS 961.01

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Se l'amministrazione di un istituto assicurativo ne dichiara l'indebitamento eccessivo (art. 725 cpv. 3 o 903 cpv. 2 CO 1) o l'insolvenza (art. 191 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento, LEF2)) o se un creditore ne chiede il fallimento, il giudice ne informa immediatamente l'autorità di controllo e rinvia la decisione circa la dichiarazione del fallimento. L'autorità di controllo può esercitare le competenze previste nell'articolo 170 LEF2).

3 Se la situazione non può essere risanata, il Dipartimento acconsente alla dichiarazione di fallimento.

Art. 22 Liquidazione del fallimento 1 II Dipartimento può nominare un'amministrazione speciale per la liquidazione del fallimento e conferirle tutte le competenze spettanti all'assemblea dei creditori, nonché designare un mandatario per rappresentare il portafoglio nei confronti dell'amministrazione del fallimento.

2 Per quanto concerne la grida ai creditori, il Dipartimento può prendere disposizioni speciali deroganti alla LEF2).

3 Previo prelievo delle spese del fallimento (art. 262 cpv. 1 LEF2)), con la somma ricavata dal patrimonio vincolato vengono anzitutto coperti i crediti derivanti dai contratti d'assicurazione del portafoglio svizzero. L'eccedenza è versata alla massa fallimentare.

Sezione 3: Istituti assicurativi esteri Art. 23 Esclusione dei crediti di terzi Gli elementi del patrimonio vincolato sono gravati per legge da un diritto di pegno per i crediti derivanti da contratti d'assicurazione del portafoglio svizzero; per gli altri crediti, non sono né sottoposti all'esecuzione forzata, né possono essere sequestrati o pignorati, né essere inclusi in una procedura di fallimento all'estero.

Art. 24 Realizzazione forzata 1 Per i crediti derivanti da contratti d'assicurazione del portafoglio svizzero, l'istituto assicurativo dev'essere escusso in via di realizzazione del pegno (art.

151 segg. LEF2)) nel luogo della sede incaricata dell'insieme degli affari svizzeri (art. 14 cpv. 2 LSA3)). Se il Dipartimento svincola un fondo per la realizzazione, l'esecuzione deve essere continuata nel luogo d'ubicazione del fondo.

2 Se è presentata una domanda di realizzazione del pegno, l'ufficio delle esecuzioni ne informa entro tre giorni l'autorità di controllo secondo l'articolo 31 capoverso 3.

') RS 220 > RS 281.1 > RS 961.01

2

3

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Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita 3

Se, entro quattordici giorni a contare dal deposito della domanda di realizzazione del pegno, l'istituto assicurativo non può provare di aver soddisfatto completamente il creditore, l'autorità di controllo, dopo aver sentito l'istituto assicurativo, comunica all'ufficio delle esecuzioni quali elementi del patrimonio vincolato vengono svincolati per la realizzazione.

Art. 25

Disposizioni complementari per gli istituti assicurativi comunitari 1 Se l'autorità di controllo dello Stato di sede di un istituto assicurativo comunitario restringe o vieta la libera disposizione degli elementi patrimoniali di quest'ultimo, l'autorità svizzera di controllo, su domanda dell'autorità di controllo estera, prende gli stessi provvedimenti nei confronti della sede incaricata dell'insieme degli affari svizzeri.

2 Gli articoli 18 capoverso 3 e 20 si applicano per analogia.

Art. 26

Disposizioni complementari per gli istituti assicurativi di Paesi terzi Gli articoli 18-20 si applicano per analogia agli istituti d'assicurazione di Paesi terzi.

Art. 27 Effetto dei ricorsi I ricorsi contro le decisioni prese in virtù degli articoli 15-19 e 25 non hanno effetto sospensivo.

Capitolo 5: Collaborazione con autorità di controllo estere Art. 28 1

In vista dell'esecuzione dell'Accordo CEE, l'autorità di controllo può collaborare con le autorità estere competenti trattando i dati, le informazioni, i rapporti e i documenti ricevuti o trasmettendoli direttamente all'estero.

2 Dietro richiesta delle autorità estere o per iniziativa propria, ove lo ritenga nell'interesse di quest'ultime, l'autorità di controllo può fornire loro i dati, le informazioni, i rapporti e i documenti che non sono pubblici, se è garantito che: a. sono necessari all'esercizio del controllo; b. l'autorità estera richiedente è tenuta a osservare il segreto d'ufficio; e. non venga divulgato nessun segreto di fabbricazione, commerciale o bancario; d. l'autorità estera richiedente certifica che i dati, le informazioni, i rapporti e i documenti ricevuti sono utilizzati esclusivamente in una procedura volta ad attuare lo scopo dell'Accordo CEE e non saranno comunicati ad altre autorità o a terzi.

36

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita 3

La collaborazione deve tenere conto della sovranità, della sicurezza, dell'ordine pubblico o di altri interessi essenziali della Svizzera.

4 Sono salve le disposizioni sull'assistenza giudiziaria in materia civile e penale.

Capitolo 6: Disposizioni penali Art. 29 Inosservanza di prescrizioni disciplinari 1 Gli istituti assicurativi che violano una prescrizione della presente legge o di un'ordinanza, istruzioni generali emanate in virtù di siffatte prescrizioni oppure una decisione loro comunicata con la comminatoria della pena prevista nel presente articolo sono puniti con una multa disciplinare di 5000 franchi al massimo. Nei casi poco gravi, invece della pena può essere pronunciato un ammonimento.

2 L'autorità di controllo persegue e giudica queste infrazioni secondo la legge federale sul diritto penale amministrativo 1'. Le disposizioni generali di quest'ultima legge (art. 2-13) sono applicabili.

Art. 30 Delitti 1 È punito con la detenzione o con la multa: a. chiunque ritira dal patrimonio vincolato elementi di entità tale che l'importo legale non risulta più coperto, oppure, senza il consenso dell'autorità di controllo, grava o aliena fondi assegnati al patrimonio vincolato; b. chiunque attesta in un documento, contrariamente alla verità, fatti importanti concernenti il patrimonio vincolato o da in altro modo all'autorità di controllo false indicazioni sul patrimonio vincolato o sugli investimenti del capitale; e. chiunque commette qualsiasi altro atto che diminuisca la sicurezza degli elementi del patrimonio vincolato.

2 Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della multa.

3 II capoverso 1 lettera b si applica anche ai documenti esteri.

4 Alle infrazioni commesse nell'azienda da mandatari o rappresentanti sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo 1'.

5 II giudice può vietare, per una durata di cinque anni al massimo, al condannato alla detenzione qualsiasi attività dirigente in un istituto assicurativo sottoposto alla presente legge.

6 L'istruzione e il giudizio delle fattispecie penali descritte nel presente articolo incombono ai Cantoni. L'autorità di controllo può chiedere l'apertura dell'istruzione giusta l'articolo 258 della legge federale sulla procedura penale 2'.

') RS 313.0 > RS 312.0

2

37

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

Capitolo 7: Disposizioni finali Art. 31 Esecuzione e autorità di controllo 1 II Consiglio federale emana le disposizioni complementari previste dalla presente legge nonché le disposizioni d'esecuzione.

2 Esso consulta dapprima le organizzazioni interessate.

3 La sorveglianza e la facoltà decisionale competono all'Ufficio federale delle assicurazioni private, sempreché non sia stato esplicitamente dichiarato competente il Dipartimento.

Art. 32 Abrogazione e modificazione del diritto vigente Le abrogazioni e le modificazioni di altri atti legislativi figurano in allegato parte integrante della presente legge.

Art. 33 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita Allegato (art. 32)

Abrogazione e modificazione di altri atti legislativi 1. Risoluzione federale del 20 dicembre 1888]) sulla raccolta delle decisioni dei tribunali civili svizzeri nelle contestazioni relative ad assicurazioni Abrogata 2. Legge del 23 giugno 19782> sulla sorveglianza degli assicuratori Art. 7 Obbligo Gli istituti d'assicurazione sottoposti alla sorveglianza devono ottenere l'autorizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia per ogni ramo assicurativo. Il Consiglio federale, per tutelare gli assicurati, può emanare disposizioni restrittive quanto all'esercizio di singoli rami assicurativi.

Art. 8 cpv. 1 lett. f 1

Per ottenere l'autorizzazione, gli istituti d'assicurazione devono presentare una domanda all'autorità di sorveglianza, corredata del piano d'esercizio. Quest'ultimo deve contenere segnatamente: f. le tariffe e i rimanenti documenti d'assicurazione soggetti ad approvazione e da utilizzare in Svizzera; Art. 9 Condizioni per l'autorizzazione 1 L'autorizzazione è accordata se l'istituto assicurativo soddisfa alle esigenze legali, segnatamente a quelle degli articoli 10-14 e se la parte del piano d'esercizio soggetta ad approvazione può essere approvata dall'autorità di sorveglianza.

2 II Consiglio federale designa la parte del piano d'esercizio soggetta ad approvazione.

Art. 13 cpv 3 3

II Consiglio federale stabilisce in quale misura l'assicurazione per l'indennità di morte può essere esercitata come complemento dell'assicurazione infortuni, malattie e invalidità.

Art. 14 cpv. 1 1

Gli istituti d'assicurazione stranieri devono essere inoltre autorizzati a esercitare l'assicurazione nel loro Paese d'origine e ivi esplicare, al momento della 1 CS 3 611

2

> RS 961.01

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Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

presentazione della domanda, un'attività assicurativa diretta da almeno tre anni. I tre anni d'attività non sono richiesti se l'impresa: a. risulta dalla fusione di imprese preesistenti o b. è stata costituita da una o più imprese per esercitare un determinato ramo assicurativo, precedentemente praticato da una di esse.

Art. 19 Modificazione del piano d'esercizio Le modificazioni delle parti del piano d'esercizio soggette ad approvazione (art. 9) possono essere applicate dagli istituti d'assicurazione soltanto dopo essere state approvate dall'autorità di sorveglianza.

Art. 20 Titolo e ultimo perìodo Esame delle tariffe soggette ad approvazione ... Sono fatti salvi l'articolo 37 capoverso 5, secondo periodo, e l'articolo 38a capo verso 3.

Tìtolo precedente l'articolo 37 Capitolo settimo: Disposizioni speciali per singoli rami assicurativi Sezione 1: Assicurazione di responsabilità civile degli autoveicoli Sezione 2: Assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali (nuova)

Art. 38a 1 Gli istituti d'assicurazione possono stipulare contratti d'assicurazione contro l'incendio per rischi situati in Svizzera soltanto se vi includono la copertura dei danni causati dagli elementi naturali.

2 L'estensione della copertura e la tariffa dei premi dell'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali sono uniformi e vincolanti per tutti gli istituti d'assicurazione.

3 L'autorità di sorveglianza esamina, in base ai calcoli tariffali presentati dagli istituti d'assicurazione, se i premi che ne risultano sono equi dal punto di vista del rischio e dei costi.

4 II Consiglio federale emana le prescrizioni di dettaglio concernenti: a. le basi di calcolo dei premi; b. l'estensione della copertura dei danni causati dagli elementi naturali e i limiti della garanzia; e. il genere e l'estensione delle statistiche che gli istituti d'assicurazione devono compilare.

5 II Consiglio federale può: a. fissare, se necessario, le condizioni d'assicurazione; b. prendere i provvedimenti necessari per garantire la ripartizione dell'onere dei sinistri tra gli istituti d'assicurazione, segnatamente ordinare l'adesione 40

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

a un'organizzazione di diritto privato gestita dagli istituti d'assicurazione stessi.

Art. 39 cpv. 4 4 Salvo disposizione contraria del Dipartimento federale di giustizia e polizia, la cauzione depositata giusta la legge federale del 4 febbraio 19191' sulle cauzioni delle società estere d'assicurazioni, i valori del fondo di sicurezza giusta la legge federale del 25 giugno 19302) concernente la garanzia degli obblighi assunti dalle società svizzere d'assicurazione sulla vita, nonché il patrimonio vincolato giusta la legge del ...3) sull'assicurazione contro i danni passano all'istituto d'assicurazione cessionario.

Art. 40 cpv. 2 e 4 2 Se un istituto d'assicurazione rinuncia all'autorizzazione, il Dipartimento federale di giustizia e polizia lo esonera dalla sorveglianza e gli restituisce le cauzioni prestate, non appena l'istituto ha soddisfatto tutti gli obblighi derivanti dal diritto di sorveglianza.

4 Le cauzioni devono essere restituite soltanto qualora l'istituto d'assicurazione abbia soddisfatto tutti gli obblighi menzionati nell'articolo 2 della legge federale del 4 febbraio 1919!) sulle cauzioni delle società estere d'assicurazioni.

Art. 42 cpv. 1 lett. a 1 II Consiglio federale emana: a. disposizioni per completare gli articoli 3 capoverso 1, 5 capoverso 3, 6 capoverso 1 lettera b ultimo periodo, 12, 13 capoverso 3, 14 capoverso 3, 15, 24, 31 capoverso 2, 34, 37 capoverso 4, 38a e 44 della presente legge, come anche per intervenire contro gli abusi che pregiudicano gli interessi degli assicurati; Art. 47 cpv. 2 (nuovo) 2 1 tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze civili concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione.

Art. 49 cpv. 1 1 Gli istituti d'assicurazione che violano una prescrizione della presente legge o di un'ordinanza, un'istruzione generale emanata in virtù di siffatte prescrizioni oppure una singola decisione loro comunicata con la comminatoria della pena prevista nel presente articolo sono puniti con una multa disciplinare di 5000 franchi al massimo. Nei casi poco gravi, invece della pena può essere pronunciato un ammonimento.

» RS 961.02 >RS 961.03 > RU ...

2

3

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Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita 3. Legge federale del 4 febbraio 1919'' sulle cauzioni delle società d'assicurazioni

Titolo Legge federale sulle cauzioni delle società estere d'assicurazione (Legge sulle cauzioni, LC) Titolo prima dell'articolo 1 I. Costituzione della cauzione Art. l cpv. 1 e 3 1 Le società estere d'assicurazione autorizzate ad esercitare in Svizzera un'attività in materia d'assicurazione diretta in virtù della legge del 23 giugno 19782) sulla sorveglianza degli assicuratori devono prestare una cauzione al Consiglio federale.

3 Finché è in vigore l'Accordo del 10 ottobre 19893' con la Comunità economica europea concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, la presente legge non s'applica alle società d'assicurazione con sede in uno Stato membro della Comunità economica europea, esercitanti in Svizzera esclusivamente un'attività in materia d'assicurazione diretta, esclusa l'assicurazione sulla vita.

Art. 3 cpv. 2 e 3 2 Per le società d'assicurazione sulla vita la cauzione deve corrispondere all'ammontare della riserva matematica del loro portafoglio svizzero (art. 2 cpv. 1 n. 1), aumentato d'una garanzia supplementare.

3 Per le altre società d'assicurazione la cauzione deve comportare almeno la metà dei premi riscossi annualmente in Svizzera. Questa disposizione non è applicabile alle assicurazioni per i trasporti.

Art. 5 cpv. 3 (nuovo) 3 II deposito collettivo presso una centrale di deposito è ammesso qualora gli interessi degli assicurati permangano tutelati.

') RS 961.02 961.01 >RU ...

2 >RS 3

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Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita Titolo prima dell'articolo 6 II. Utilizzazione della cauzione

Art. 6 Esclusione dei crediti di tera

La cauzione non è soggetta all'esecuzione forzata per altre pretese che non siano queue indicate all'articolo 2 e non può essere sequestrata, né pignorata, né compresa in una procedura di fallimento all'estero.

Art. 14-17, 22 e 23 ' Abrogati

4. Legge federale del 25 giugno 1930 " concernente la garanzia degli obblighi assunti dalle società svizzere d'assicurazione sulla vita

Art. 7 3. Registro delie garanzie

La devoluzione dei valori al fondo di garanzia si fa iscrivendoli in un registro ja allestire dalla società secondo le istruzioni del Consiglio federale.

Art. 9 cpv. 3 e 4 (nuovo) 3 L'autorità di vigilanza verifica almeno una volta all'anno se l'importo da accantonare è coperto dai valori iscritti nel registro delle garanzie. Essa può limitare la verifica a sondaggi e tener conto degli accertamenti fatti dagli organi di controllo interni o esterni all'istituto assicurativo.

4 La verifica della presenza di valori in custodia di terzi può essere effettuata in base alla distinta allestita dall'ente di deposito.

Art. 12 vi..valori Valutazione

II Consiglio federale emana prescrizioni sul genere, l'entità e la stima dei valori che le società sono autorizzate ad attribuire al fondo di garanzia nonché sulle eventuali garanzie supplementari che ritenesse opportune per determinati valori.

Art. 13 cpv. 1 e 2 1 La società può custodire essa stessa i valori del fondo di sicurezza oppure affidarli a un depositario. Se li custodisce essa stessa, i valori devono essere separati dal resto del patrimonio.

2 II luogo e il modo di custodia devono essere approvati dall'autorità di vigilanza.

» RS 961.03

4475

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Decreto federale

Disegno

sull'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 14 agosto 1991 '', decreta: Art. l I L'Accordo del 10 ottobre 19892) tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita è approvato.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2 II presente decreto non sottosta al referendum.

4531

» FF 1991 IV 1 >RU ...

2

44

ACCORDO TRA LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E LA COMUNITÀ' ECONOMICA EUROPEA CONCERNENTE L'ASSICURAZIONE DIRETTA DIVERSA DALL'ASSICURAZIONE SULLA VITA

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Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

SOMMARIO dell'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità economica europea concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

1. Accordo principale Preambolo Sezione I

Disposizioni di base

Art. 1 - 6

Sezione II

Condizioni di accesso

Art. 7 - 1 4

Sezione III

Condizioni di esercizio

Art. 15 - 26

Sezione IV

Revoca dell'autorizzazione

Art. 27 - 29

Sezione V

Collaborazione delle autorità di controllo

Art. 30 - 33

Sezione VI

Disposizioni generali e finali

Art. 34 - 44

Formula di firma

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Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

2. Allegato n.

Classificazione dei rami assicurativi che rientrano nel campo d'applicazione dell'Accordo

3. Allegato n.

Definizione delle assicurazioni, delle operazioni e delle imprese che non rientrano nel campo d'applicazione dell'Accordo

4. Allegato n.

Elenco delle forme giuridiche ammesse

5. Allegato n.

Disposizioni particolari per determinati Stati membri della Comunità

6. Allegato n. 5:

Metodi di calcolo della riserva di compensazione per il ramo assicurazione crediti e condizioni per l'esonero dal l'obbligo di costituire detta riserva

7. Protocollo n.

l :

Margine di solvibilità

8. Protocollo n. 2:

Programma di attività

9. Protocollo n. 3:

Relazione fra il franco svizzero e l'ECU

10. Protocollo n. 4:

Agenzie e succursali di imprese là cui sede sociale è situata al di fuori dei territori net quali è applicabile il presente Accordo

1 1 . Scambio di lettere n. 1:

Principi di non discriminazione

12. Scambio di lettere n. 2:

Efficacia territoriale dell'autorizzazione

13. Scambio di lettere n. 3:

Mandatario generale

14. Scambio di lettere n. 4:

Devoluzione al fondo di garanzia svizzero degli immobili di proprietà diretta delle imprese di assicurazione

15. Scambio di lettere n. 5:

Principi d'investimento

16. Scambio di lettere n. 6:

Catalogo svizzero dei rami assicurativi

17. Scambio di lettere n. 7:

Capitale sociale delle imprese di assicurazione

18. Scambio di lettere n. 8:

Regime transitorio per

19. Scambio di lettere n. 9:

Regime transitorio per i grandi rischi di cui al paragrafo 2.1. del Protocollo n. 2

l'assistenza

20. Dichiarazione comune delle Parti contraenti sul periodo intercorrente tra la firma e l'entrata in vigore dell'Accordo 21. Atto finale

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Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

PREAMBOLO

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA.

da un lato, LA COMUNITÀ' ECONOMICA EUROPEA,

dall'altro,

CONSIDERANDO gli stretti rapporti esistenti fra la Confederazione svizzera e la Comunità,

DESIDEROSE di consolidare, in occasione della creazione di un mercato unificato in materia di assicurazione nell'ambito della Comunità, le relazioni economiche esistenti nel settore fra le due Parti e di promuovere, nell'osservanza di eque condizioni di concorrenza,

lo sviluppo armonioso di tali rapporti, garantendo la

protezione degli assicurati,

RISOLUTE ad eliminare a tal fine, su una base di reciprocità e di non discriminazione

e con la garanzia delle condizioni giuridiche necessario in

materia di vigilanza, gli ostacoli all'accesso all'attività e all'esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e risolute quindi ad introdurre nei reciproci rapporti la libertà di stabilimento in materia.

SOTTOLINEANDO che cio non pregiudica in alcun modo il loro potere di legiferare nei limiti stabiliti dal diritto internazionale pubblico,

ADOPERANDOSI

per quanto possibile affinchè i rispettivi ordinamenti giuridici

interni in materia evolvano in modo reciprocamente

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compatibile,

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita CONSTATANDO che nell'interesse delle rispettive economie occorre sviluppare e approfondire in tal senso i loro rapporti in un settore finora non soggetto ad una disciplina convenzionale e contribuire in tal modo al coordinamento del diritto dell'economia fra le due Parti, DICHIARANDOSI DISPOSTE ad esaminare, in base a qualsiasi elemento di valutazione e, in particolare, all'evoluzione del diritto comunitario delle assicurazioni, la possibilità di concludere altri accordi nel settore delle assicurazioni private, HANNO CONVENUTO, per raggiungere i suddetti scopi, di concludere il presente Accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari: U CONFEDERAZIONE SVIZZERA : Signor Jean Pascal DELAMURAZ, Presidente della Confederazione svizzera, Capo del Dipartimento federale dell'economia pubblica ; Signor Franz BLANKART.

Segretario di Stato.

Direttore dell'Ufficio federale dell'economia esterna : LA COMUNITÀ' ECONOMICA EUROPEA :

Signora Edith CRESSON.

Ministro degli affari europei, Presidente in esercizio del Consiglio delle Comunità europee : Sir Leon BRITTAN, Vicepresidente della Commissione delle Comunità europee : 1 QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono :

4 Foglio federale. 74° anno. Voi. IV

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Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita Sezione prima

Disposizioni di base

ARTICOLO 1

Scopo dell'Accordo

II presente Accordo ha lo scopo di stabilire, su una base di reciprocità, le condizioni necessaria e sufficienti per permettere alle agenzie e succursali che dipendono da imprese la cui sede sociale si trova nel territorio di una Parte contraente e che desiderano stabilirsi o che sono stabilite nel territorio dell'altra Parte contraente di accedere all'attività non salariata dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita o di esercitare tale attività.

ARTICOLO 2

Campo d'applicazione materiale

L'Allegato n. 1 definisce i rami assicurativi che rientrano nel campo d'applicazione del presente Accordo.

ARTICOLO 3

Eccezioni al campo d'applicazione materiale

L'Allegato n. 2 enumera le assicurazioni, le operazioni e le imprese che non rientrano nel campo d'applicazione del presente Accordo.

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Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

ARTICOLO 4

Applicazione del diritto interno

II diritto in vigore in ciascuna Parte contraente è applicabile:

- ai punti non espressamente disciplinati dal presente Accordo e

- alle questioni che rientrano nell'ambito dei punti contemplati dal presente Accordo, nella misura in cui non sono disciplinate dall'Accordo stesso.

ARTICOLO 5

Principio di non discriminazione

Le Parti contraenti s'impegnano a recepire e ad applicare le disposizioni del presente Accordo secondo il principio della non discriminazione.

ARTICOLO 6

Autorità di controllo

Ai sensi del presente Accordo, si intende per autorità di controllo della Comunità l'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio è situata la sede sociale dell'impresa o sul cui territorio un'agenzia o una succursale accede all'attività di assicurazione diretta o esercita tale attività.

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Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

Sezione II Condizioni di accesso ARTICOLO 7 Obbligo dell'autorizzazione 7.1.

Ciascuna Parte contraente subordina all'autorizzazione dell'autorità di controllo l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta nel suo territorio di un'impresa che vi stabilisca la sua sede sociale.

7.2.

Inoltre, ciascuna Parte contraente subordina all'autorizzazione dell'autorità di controllo l'apertura nel proprio territorio di un'agenzia o succursale di un'impresa la cui sede sociale si trovi nel territorio dell'altra Parte contraente.

7.3.

Ciascuna Parte contraente subordina all'autorizzazione dell'autorità di controllo anche l'apertura nel proprio territorio di un'agenzia o succursale di un'impresa la cui sede sociale si trovi al di fuori dei territori ai quali, ai sensi dell'articolo 43. è applicabile il presente Accordo.

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Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ARTICOLO 8

Efficacia territoriale dell'autorizzazione

6.1.

L'autorizzazione è valida per la copertura dei rischi situati nell'intero territorio soggetto alla competenza dell'autorità di controllo che rilascia l'autorizzazione, a meno che, qualora la legislazione applicabile lo permetta, il richiedente domandi l'autorizzazione ad esercitare la propria attività soltanto in una parte di detto territorio.

8.2

Un rischio è situato nel territorio soggetto alla competenza di un'autorità di controllo:

- quando l'assicurazione si riferisce a beni immobili oppure a beni immobili e al loro contenuto (purche questo sia coperto dalla stessa polizza assicurativa) ubicati in tale territorio:

- quando l'assicurazione si riferisce a veicoli di qualsiasi tipo immatricolati in tale territorio:

- quando il contraente assicurato abbia stipulato in tale territorio un contratto di durata pari o inferiore a quattro mesi per la copertura dei rischi inerenti a un viaggio o una vacanza, a qualunque ramo essi appartengano:

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Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita - quando, in t u t t i i casi non espressamente previsti dai t r a t t i n i precedenti, il contraente assicurato risieda abitualmente in tale territorio ovvero, se il contraente è una persona giuridica., quando lo stabilimento di quest'ultima, al quale si riferisce il contratto, si trova in tale territorio.

8.3.

L'autorizzazione è concessa per ramo. Essa si estende all'intero ramo, a meno che il richiedente desideri garantire soltanto una parte dei rischi che rientrano in detto ramo quali sono previsti alla lettera A dell'Allegato n. 1.

Tuttavia,

l'autorità di controllo ha facoltà di concedere l'autorizzazione per i gruppi di rami indicati alla lettera B dell'Allegato n. 1, dandole la denominazione

corrispondente ivi prevista;

l'autorizzazione concessa per un ramo o per un gruppo di rami è valida anche per la garanzia dei rischi accessori compresi in un altro ramo, se sono soddisfatte le condizioni previste alla lettera C dell'Allegato n» 1.

ARTICOLO 9

Forma giuridica

L'Allegato n. 3 elenca le forme giuridiche che puo assumere l'impresa la cui sede sociale si trova nel territorio di una Parte contraente.

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Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

ARTICOLO 10

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione

10.1. Ciascuna Parte contraente esige che l'impresa la cui sede sociale si trova nel territorio dell'altra Parte contraente e che chiede l'autorizzazione per l'apertura nel suo territorio di un'agenzia o di una succursale soddisfi le condizioni seguenti: a) comunicazione dello statuto e dell'elenco degli amministratori: b) presentazione di un certificato, rilasciato dall'autorità di controllo · della Parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale, attestante: - che l'impresa richiedente ha assunto una delle forme giuridiche di cui all'Allegato n. 3: - che la medesima limita il proprio oggetto sociale all'attività di assicurazione e alle operazioni che ne derivano direttamente, con esclusione di qualsiasi altra attività commerciale: - i rami che l'impresa è abilitata a praticare:

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Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita - che essa dispone del fondo di garanzia minimo di cui al paragrafo 3 - 2 del Protocollo n. 1 oppure, se del caso, del margine di s o l v i b i l i t à minimo calcolato conformemente al paragrafo 2.2 di tale Protocollo.

se il margine di solvibilità minimo è più elevato del fondo di garanzia minimo:

- i rischi che l'impresa garantisce effettivamente;

- l'esistenza dei mezzi finanziari di cui all'articolo I, lettera f) del Protocollo n. 2.

e) presentazione di un programma di attività conforme al Protocollc n. 2, accompagnato dallo stato patrimoniale e dal conto profitti e perdite dell'impresa relativi agli ultimi tre esercizi sociali.

L'impresa che non abbia ancora chiuso il suo terzo esercizio sociale è tenuta a fornire la documentazione suddetta limitatamente ai soli esercizi pregressi se si tratta:

- di una nuova impresa nata dalla fusione di imprese preesistenti oppure

- di una nuova impresa costituita da una o più imprese preesistenti al fine di esercitare un determinato ramo assicurativo precedentemente gestito da una di esse.

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Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita d) designazione di un mandatario generale che abbia il domicilio e la residenza nel territorio soggetto alla competenza dell'autorità di controllo della Parte contraente interessata e abbia poteri sufficienti per impegnare l'impresa nei riguardi di terzi e rappresentarla dinanzi alle autorità amministrative e giudiziarie di tale Parte contraente.

Se la legge di una Parte contraente ammette che il mandatario sia una persona giuridica, quest'ultima deve avere la sede sociale nel territorio di tale Parte contraente e designare a sua volta a rappresentarla

una persona fisica che possieda i requisiti di cui

sopra.

10.2. Il presente Accordo non osta a che le Parti contraenti applichino a tutte le imprese assicuratrici disposizioni che subordinano il rilascio dell'autorizzazine all'approvazione delle condizioni generali e speciali delle polizze assicurative, delle tariffe e di ogni altro documento necessario all'esercizio normale del controllo.

Tuttavia, per i rischi di cui al paragrafo 2.1 del Protocollo n. 2, le Parti contraenti non applicano disposizioni che prevedano la necessità di un'approvazione o di una comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione, delle tariffe, di formular! ed altri stampati che l'impresa abbia intenzione di utilizzare nelle sue relazioni con i contraenti. Per controllare l'osservanza delle disposizioni legislative, amministrative e regolamentari relative a t a l i rischi esse possono esigere solo la comunicazione non sistematica di queste condizioni e degli altri documenti, senza che detta esigenza possa costituire per l'impresa una condizione per l'esercizio delle sue attività.

57

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita Ai fini del presente Accordo, le condizioni generali e speciali d e l l e polizze non includono le condizioni specifiche che contemplino, in un caso determinato, le circostanze particolari del rischio da coprire.

Il presente Accordo non osta a che le Parti contraenti sottopongano le imprese che chiedono l'autorizzazione per il ramo 18 della lettera A dell'Allegato n. 1 al controllo dei mezzi diretti o indiretti, quanto a personale e attrezzatura, comprese la qualifica del personale medico e la qualità delle attrezzature, di cui dette imprese dispongono per far fronte agli impegni da esse assunti in questo ramo.

ARTICOLO 11

Rilascio dell'autorizzazione

1 1 . 1 . Ciascuna Parte contraente s'impegna a rilasciare l'autorizzazione se sono soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 10 e sempre che siano osservate le altre disposizioni alle quali sono soggette le imprese la cui sede sociale è situata sul suo territorio.

1 1 . 2 . Le Parti contraenti non subordinano il rilascio dell'autorizzazione ad un deposito o ad una cauzione.

1 1 . 3 . Inoltre, le Parti contraenti s'impegnano a che le domande di autorizzazione non vengano esaminate in funzione delle necess economiche del mercato.

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Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita 11.4.

Il mandatario generale designato può essere ricusato dall'autorità di controllo solo per motivi inerenti alla sua onorabilità o alla sua qualificazione tècnica.

ARTICOLO 12

Estensione del campo d'applicazione dell'autorizzazione

12.1.

Ciascuna Parte contraente subordina ad una nuova autorizzazione ogni estensione dell'attività per la quale è stata rilasciata la prima autorizzazione a norma degli articoli 7 e 8.

12.2.

Ciascuna Parte contraente esige, per l'estensione delle attività dell'agenzia o succursale ad altri rami oppure nel caso di cui al paragrafo 8.1, che il richiedente presenti un programma di attività conforme al Protocollo n. 2 e fornisca il certificato di cui al paragrafo 10.1. lettera b).

ARTICOLO 13

Procedura di autorizzazione

13.1. L'autorizzazione deve essere chiesta all'autorità di controllo dall'impresa la cui sede sociale si trova nel territorio dell'altra Parte contraente.

59

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita 13.2.

Il programma di attività, redatto conformemente al Protocollo n. 2 e corredato dalle osservazioni dell'autorità di controllo competente per il rilascio dell'autorizzazione è trasmesso da quest'ultima all'autorità di controllo della Parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale dell'impresa richiedente.

L'autorità consultata comunica il suo parere alla prima entro tre mesi dalla ricezione dei documenti. Qualora allo scadere del termine l'autorità consultata non si sia pronunciata, il silenzio equivale a parere favorevole.

13.3.

L'autorità di controllo alla quale è stata chiesta l'autorizzazione notifica all'impresa richiedente la propria decisione nel termine di sei mesi dalla ricezione della domanda.

ARTICOLO 14

Rifiuto dell'autorizzazione

14.1.

Il rifiuto dell'autorizzazione dev'essere motivato e notificato all'impresa interessata.

1d.2. Ciascuna Parte contraente istituisce un ricorso giurisdizionale contro ogni decisione di rifiuto ovvero contro il silenzio dell'autorità di controllo quando siano decorsi sei mesi dalla ricezione della domanda di autorizzazione.

60

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita Sezione terza

Condizioni di esercizio

ARTICOLO 15

Scelta degli attivi

Le Parti contraenti non fissano alcuna norma per la scelta degli attivi che superano quelli rappresentanti le riserve tecniche di cui agli articoli da 19 a 23. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 18.2, degli articoli 20. 21, 23 e dei paragrafi 29.2 e 29.3, le Parti contraenti non restringono

la libertà di

disporre degli attivi mobiliari e immobiliari che fanno parte del patrimonio delle imprese.

ARTICOLO 16

Costituzione del margine di solvibilità

16.1. Ciascuna Parte contraente impone alle imprese aventi la sede sociale ne suo territorio la costituzione di un margine di solvibilità sufficiente per l'insieme delle sue attivila.

16.2.

La definizione, le modalità di calcolo e la rappresentazione di tale margine di solvibilità e la fissazione del fondo di garanzia minimo figurano nel Protocollo n. 1.

61

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ARTICOLO 17

Controllo dello stato dì solvibilità

17.1. L'autorità dì controllo della Parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale dell'impresa deve verificare lo stato di solvibilità di tale impresa per l'insieme delle sue attività.

17.2.

L'autorità di controllo dell'altra Parte contraente è tenuta a fornirle tutte le informazioni necessarie per consentirle di effettuare tale verifica, se ha rilasciato all'impresa l'autorizzazione per l'apertura di un'agenzia o succursale.

17.3. Ciascuna Parte contraente impone alle imprese che hanno la sede sociale nel suo territorio di presentare un resoconto annuale, per tutte le operazioni effettuate, della loro situazione e della loro solvibilità e.

per quanto riguarda la copertura dei rischi classificati al ramo 18 della lettera A dell'Allegato n. i , degli altri mezzi di cui esse dispongono per far fronte ai loro impegni, nella misura in cui la sua legislazione preveda un controllo di tali mezzi.

62

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

ARTICOLO 18

Ristabiliment della situazione finanziaria

18.1. Al fine di ristabilire la situazione finanziaria di un'impresa il cui margine di solvibilità non raggiunga più il minimo prescritto dal paragrafo 2.2 del Protocollo n. 1, l'autorità di controllo della Parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale esige un piano di risanamento che deve essere sottoposto alla sua approvazione.

18.2. Qualora il margine di solvibilità di un'impresa non raggiunga più il fondo di garanzia definito dall'articolo 3 del Protocollo n. 1. l'autorità di controllo della Parte contraente nel cui territorio si trova la sede

. ·

sociale esige dall'impresa un piano di finanziamento a breve termine che deve essere sottoposto alla sua approvazione.

Essa può inoltre restringere o vietare la libera disposizione degli attivi dell'impresa. Essa ne informa l'autorità di controllo della Parte contraente nel cui territorio l'impresa dispone di agenzie o succursali autorizzate. Detta autorità adotta, a richiesta della prima, le stesse disposizioni.

Nell'ipotesi prevista dal presente paragrafo, l'autorità di controllo può inoltre adottare ogni provvedimento al fine di tutelare gli interessi degli assicurati.

63

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ARTICOLO 19

Costituzione delle riserve tecniche

19.1. Ciascuna Parte contraente nel cui territorio un'impresa di

assicurazioni

esercita

la propria attività impone a detta impresa di costituire riserve

tecniche

sufficienti.

19.2. L'ammontare di tali riserve viene determinato in base alle norme stabilite in ciascuna Parte contraente o, in mancanza, in base alla prassi seguita in ciascuna Parte contraente.

19.3.

Inoltre, ciascuna Parte contraente prescrive alle imprese stabilite nel suo territorio e che sottoscrivono rischi compresi nel ramo 14 d e l l a lettera A dell'Allegato n. l (assicurazione crediti), di costituire una riserva di compensazione destinata a coprire l'eventuale perdita tecnica o la quota di sinistri superiore alla media risultante in tale ramo alla fine dell'esercizio.

L'Allegato n. 5 precisa i metodi per il calcolo della riserva di compensazione

nonché le condizioni per l'esonero dall'obbligo di

costituirla.

La riserva di compensazione dev'essere calcolata, secondo le norme stabilite da ciascuna Parte contraente, conformemente a uno dei quattro metodi enunciati nell'Allegato n. 5, che sono considerati equivalenti. Nei limiti degli importi calcolati in base ai metodi suddetti, la riserva di compensazione non è imputata al margine di stabilità.

64

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

L'impresa assicuratrice deve tenere a disposizione d e l l ' a u t o r i t à di controllo situazioni contabili che indichino sia i r i s u l t a t i t e c n i c i sia le riserve tecniche riguardanti tale a t t i v i t à .

ARTICOLO 20 Congruenza e localizzazione degli attivi che rappresentano le riserve tecniche 20.1. Le riserve tecniche devono avere come contropartita attivi equivalenti, congrui e localizzati nel territorio soggetto alla competenza dell'autorità di controllo di ciascuna Parte contraente. Ciascuna Parte contraente ha facoltà di accordare un temperamento delle norme in materia di congruenza e localizzazione degli attivi.

20.2. Per "congruenza" s'intende che gli impegni esigibili in una valuta devono avere come contropartita attivi espressi o realizzabili nella stessa valuta.

20.3. Per "localizzazione degli attivi" s'intende la presenza di attivi mobiliari o immobiliari sul territorio soggetto alla competenza dell'autorità di controllo della Parte contraente interessata, senza tuttavia obbligo di deposito per gli attivi mobiliari e senza che gli attivi immobiliari debbano essere soggetti a restrizioni quali l'iscrizione di ipoteca. Gli attivi rappresentati da crediti si considerano localizzati nel territorio soggetto alla competenza dell'autorità di controllo della Parte contraente in cui essi sono realizzabili.

5 Foglio federale. 74° anno. Voi. IV

65

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita Fatte salve tali disposizioni, le modalità della localizzazione sono disciplinate dalla normativa vigente in ciascuna Parte contraente.

ARTICOLO 21

Definizione degli attivi che rappresentano le riserve tecniche

2 1 . 1 . La normativa in vigore in ciascuna Parte contraente sul cui territorio un'impresa esercita la propria attività stabilisce la natura degli attivi e. se del caso, i limiti entro i quali questi possono essere ammessi in contropartita delle riserve tecniche, nonché le norme di valutazione di detti attivi.

21.2.

L'espressione "natura degli attivi" designa le varie categorie di valori mobiliari e immobiliari e le loro differenziazioni specifiche quali, per i crediti che costituiscono la contropartita delle riserve tecniche, quelle relative ai singoli debitori.

21.3. La Parte contraente che ammette, in contropartita delle riserve tecniche, i crediti verso i riassicuratori. ne fissa anche la percentuale ammessa o prende le disposizioni necessaria per la sua fissazione. In tal caso, in deroga a quanto previsto al paragrafo 20.1, essa non può esigere la localizzazione di questi crediti.

66

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

ARTICOLO 22

Bilancio

L'autorità di controllo della Parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale dell'impresa vigila affinché il bilancio della stessa presenti, per le riserve tecniche, attivi equivalenti agli impegni contratti in tutti i paesi in cui l'impresa esercita la sua attività.

ARTICOLO 23

Inosservanza di prescrizioni relative alle riserve tecniche

Qualora un'agenzia o una succursale contravvenga alle disposizioni di cui agli articoli 19. 20 e 21, l'autorità di controllo della Parte contraente nel cui territorio essa esercita la propria attività può vietare la libera disposizione degli attivi localizzati nel suo territorio, previa notifica all'autorità di controllo della Parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale.

L'autorità di controllo della Parte contraente nel cui territorio l'agenzia o la succursale esercita la propria attività puo prendere ogni provvedimento atto a tutelare gli interessi degli assicurati.

67

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ARTICOLO 24

Trasferimento del portafoglio

24.1. Nell'osservanza delle norme vigenti nella Parte contraente interessata, l'autorità di controllo autorizza le imprese stabilite nel territorio soggetto alla propria competenza a trasferire in tutto o in parte il loro portafoglio di contratti a un cessionario stabilito nello stesso territorio dell'impresa cedente, qualora l'autorità di controllo della Parte contraente nella quale il cessionario ha la sede sociale attesti che questi dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di. solvibilità necessario.

24.2.

Il trasferimento autorizzato in conformità del paragrafo 24.1 è oggetto, nel territorio soggetto alla competenza dell'autorità di controllo della Parte contraente in cui sono stabiliti il cedente e il cessionario, di una pubblicità nell'osservanza delle norme ivi vigenti. Detto trasferimento è opponibile ipso iure ai contraenti, agli assicurati e a qualunque altra persona che abbia d i r i t t i o obblighi derivanti dal contratti trasferiti.

Tuttavia, le disposizioni del presente paragrafo non ostano a che ciascuna parte contraente preveda la facoltà del contraente di recedere dal contratto entro un termine prestabilito a decorrere dal trasferimento.

68

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

ARTICOLO 25

Approvazione delle condizioni e delle tariffe

25.1. Il presente Accordo non osta a che le Parti contraenti applichino disposizioni che subordinano

l'esercizio dell'attività assicurativa, per

tutte le imprese e tutti i rami, all'approvazione delle condizioni generali e speciali di polizza, delle .tariffe e di qualsiasi altro documento necessario all'esercizio normale del controllo.

Tuttavia, per i rischi di cui al paragrafo 2.1 del Protocollo n. 2 le Parti contraenti non prevedono disposizioni che esigano l'approvazione o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze assicurative, delle tariffe e della modulistica che l'impresa intende utilizzare nei suoi rapporti con i contraenti assicurati. Per controllare l'osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative a tali rischi, esse possono esigere solo la comunicazione non sistematica delle condizioni e dei documenti anzidetti.

Per i rischi suddetti le Parti contraenti possono mantenere o introdurre l'obbligo di notifica preventiva o l'approvazione delle maggiorazioni di tariffe proposte solo in quanto elemento di un sistema generale di controllo dei prezzi.

69

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita 25.2. Il presente Accordo non osta a che le Parti contraenti sottopongano le imprese che chiedono o hanno ottenuto l'autorizzazione per l'esercizio del ramo 18 della lettera A dell'Allegato n. 1 al controllo dei mezzi diretti e indiretti, quanto a personale e ad attrezzature, compresa la qualifica del personale medico e la qualità delle attrezzature, di cui le imprese dispongono per far fronte agli impegni assunti in questo ramo.

25.3. Ai sensi del presente Accordo, le condizioni generali e speciali delle polizze non includono le condizioni specifiche che contemplino, in un caso determinato, le circostanze particolari del rischio da coprire.

ARTICOLO 26

Documentazione

Le Parti contraenti esigono dalle imprese che esercitano la propria attività nel loro territorio di fornire i documenti necessari per l'esercizio del controllo, nonché i documenti statistici e. per quanto riguarda la copertura dei rischi di cui al ramo 18 della lettera A dell'Allegato n. 1, di precisare i mezzi di cui esse dispongono per far fronte ai loro impegni, se e in quanto le loro legislazioni prevedano un controllo di tali mezzi.

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Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita Sezione quarta Revoca dell'autorizzazione

ARTICOLO 27

Presupposti della revoca

L'autorità di controllo di una Parte contraente può revocare l'autorizzazione per l'apertura di un'agenzia o succursale rilasciata ad un'impresa la cui sede sociale si trova nel territorio dell'altra Parte contraente quando l'agenzia o la succursale:

a) non soddisfi più alle condizioni di accesso ovvero

b) commetta gravi violazioni degli obblighi che le incombono in virtù della regolamentazione ad essa applicabile, in particolare per quanto riguarda la costituzione delle riserve tecniche.

ARTICOLO 28

Procedura di revoca

28.1. L'autorità di controllo che intende procedere alla revoca dell'autorizzazione consulta previamente l'autorità di controllo d e l l a Parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale dell'impresa.

71

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita Se reputa necessario sospendere

l'attività di un'agenzia o succursale di

cui all'articolo 27 prima che sia ultimata tale consultazione essa ne rende immediatamente edotta la stessa autorità.

28.2. Qualsiasi decisione che revochi l'autorizzazione o sospenda l ' a t t i v i t à deve essere motivata e notificata all'impresa interessata.

28.3. Ciascuna Parte contraente istituisce un ricorso giurisdizionale contro tale decisione.

ARTICOLO 29

Revoca dell'autorizzazione rilasciata alla sede sociale

29.1. Quando l'autorità di controllo della Parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale revoca l'autorizzazione rilasciata all'impresa, ne informa l'autorità di controllo dell'altra Parte contraente se questa ha rilasciato all'impresa l'autorizzazione per l'apertura di una agenzia o succursale. Quest'ultima autorità deve del pari disporre la revoca dell'autorizzazione.

29.2. Nell'ipotesi contemplata dal paragrafo 29.1. l'autorità di controllo della Parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale adotta, con il concorso dell'autorità di controllo dell'altra Parte contraente, t u t t e le misure atte a salvaguardare gli interessi degli assicurati e. in particolare, restringe la libera disposizione degli attivi dell'impresa, qualora tale misura non sia già stata presa a norma del paragrafo dell'articolo 23.

72

18.2 e

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita 29.3. I paragrafi 29.1 e, se del caso, 29.2. si applicano anche quando l'impresa rinunci di propria iniziativa all'autorizzazione accordatale.

Sezione quinta Collaborazione delle autorità di controllo

ARTICOLO 30 Condizioni della collaborazione Le Parti contraenti adottano tutte le misure idonee a consentire alle rispettive autorità di controllo di collaborare strettamente per l'applicazione del presente Accordo.

ARTICOLO 31 Obiettivi della collaborazione 3 1 . 1 . Le autorità di controllo collaborano per verificare il rispetto da parie

delle imprese delle garanzie finanziarie quali definite dagli articoli 16, 19. 20 e 21 e, in particolare, per l'esecuzione delle misure di cui agli articoli 18 e 23.

73

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita 31.2. Se le imprese sono autorizzate a coprire rischi classificati al ramo 18 della lettera A dell'Allegato n. 1, le autorità di controllo collaborano anche allo scopo di verificare i mezzi di cui dispongono dette imprese per eseguire le operazioni di assistenza che si sono impegnate ad effettuare, sempreché le loro legislazioni prevedano un controllo di tali mezzi.

ARTICOLO 32

Scambio di informazioni

Le autorità di controllo si comunicano reciprocamente tutti i documenti e tutte le informazioni

utili all'esercizio del controllo.

ARTICOLO 33

Obbligo di riservatezza

3 3 . 1 . Gli articoli 30. 31 e 32 non possono in alcun caso essere interpretati nel senso d'imporre ad una delle autorità, di controllo l'obbligo di trasmettere informazioni che rivelino un segreto commerciale dell'impresa o la cui comunicazione sia contraria all'ordine pubblico.

33.2. Tuttavia, i vincoli di riservatezza cui sono soggette le autorità di controllo non devono ostacolare la collaborazione di tali autorità e l'assistenza reciproca previste dal presente Accordo.

33.3. Le informazioni scambiate potranno essere utilizzate da tali autorità soltanto a fini di controllo.

74

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

Sezione sesta

Disposizioni generali e finali

ARTICOLO 34

Disposizioni particolari e imprese di paesi terzi

34.1. L'Allegato n. 4 contiene le disposizioni particolari applicabili in taluni Stati membri della Comunità.

34.3. Il Protocollo n. 4 contiene le disposizioni applicabili alle agenzie e succursali che dipendono da imprese la cui sede sociale si trova al di fuori dei territori ai quali si applica il presente Accordo ai sensi dell'articolo 43.

ARTICOLO 35

Parti integranti dell'Accordo

Gli Allegati. Protocolli e Scambi di lettere allegati al presente Accordo ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 36

Violazione degli obblighi

36.1. Le Parti contraenti si astengono dal porre in essere qualsiasi misura che possa compromettere il raggiungimento degli scopi del presente Accordo.

75

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita 36.2. Esse adottano tutte le misure generali o particolari atte a garantire l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Accordo.

Se una Parte contraente ritiene che l'altra Parte abbia violato un obbligo derivante dal presente Accordo si applica la procedura di cui al paragrafo 37.2.

ARTICOLO 37 Comitato misto 37.1. E istituito un Comitato misto, composto di rappresentanti della Svizzera e di rappresentanti della Comunità, incaricato della gestione dell'Accordo e della sua corretta esecuzione, nonché di adottare decisioni nei casi previsti dall'Accordo. Il Comitato si pronuncia di comune accordo.

37.2. Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, su domanda di una di esse, si consultano in sede di Comitato misto. Quest'ultimo non è competente ad esercitare il controllo di cui alla sezione quinta del presente Accordo.

37.3. Il Comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.

37.4. La presidenza del Comitato misto è esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti in base a modalità che saranno definite dal regolamento interno. Su domanda di una delle Parti contraenti e alle condizioni stabilite dal regolamento interno, il Comitato misto si riunisce su convocazione del suo presidente ogniqualvolta una necessità specifica lo richieda.

76

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita II Comitato misto può decidere di istituire gruppi di lavoro per assisterlo nell'adempimento dei suoi compiti.

ARTICOLO 38 Composizione delle controversie 38.1. In caso di controversia fra le Parti contraenti sul funzionamento del presente Accordo, in particolare sulla sua interpretazione o esecuzione, che non possa essere risolta né mediante la collaborazione delle Autorità di controllo di cui alla Sezione quinta né tramite il Comitato misto di cui all'articolo 37, le Parti contraenti si consultano per le vie diplomatiche.

38.2. La controversia che non sia stata risolta mediante le procedure indicate al paragrafo 38.1 sarà sottoposta, a richiesta di una delle Parti, ad un collegio arbitrale composto da tre membri. Il collegio non può essere investito della controversia prima che siano decorsi due anni dalla prima adizione del Comitato misto di cui all'articolo 37. a meno che le Parti decidano di comune accordo di sottoporre la controversia al collegio prima della scadenza di tale termine. Ciascuna parte designa un arbitro. I due arbitri nominano un capoarbitro che non deve essere cittadino né della Svizzera né di uno degli Stati membri della Comunità.

77

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita 38.3. Se una delle dato seguito designazione richiesta di giustizia.

Parti contraenti non ha designato il suo arbitro e non ha all'invito rivoltole dall'altra Parte di procedere a tale nel termine di due mesi, il secondo arbitro è nominato, su tale Parte, dal presidente della Corte internazionale di

38.4. Se entro i due mesi successivi alla loro designazione i due arbitri non si accordano sulla scelta di un capoarbitro, quest'ultimo è nominato, su richiesta di una delle Parti, dal presidente della Corte internazionale di giustizia.

38.5. Qualora, nei casi previsti dai paragrafi 38.3 e 36.4, il presidente della Corte internazionale di giustizia sia impedito, o qualora egli, sia cittadino della Svizzera o di uno degli Stati membri della Comunità, gli arbitri sono designati dal vicepresidente. Qualora quest'ultimo sia impedito o sia cittadino della Svizzera o di uno degli Stati membri della Comunità, gli arbitri sono designati dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino né della Svizzera né di uno degli Stati membri della Comunità.

38.6. Salvo disposizioni diverse delle Parti contraenti, il collegio arbitrale stabilisce il proprio regolamento di procedura. Il collegio decide a maggioranza dei voti.

38.7. Le decisioni del collegio arbitrale sono obbligatorie per le Parti contraenti.

78

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

ARTICOLO 39

Evoluzione del diritto interno

39.1. Fatta salva l'osservanza del principio di non discriminazione e delle disposizioni del presente articolo, l'accordo non pregiudica il diritto di ciascuna delle Parti contraenti di modificare autonomamente la propria legislazione interna su un punto disciplinato del presente Accordo.

39.2.

La Parte contraente che abbia avviato il procedimento per l'adozione di un progetto di modifica della sua legislazione interna relativa alle condizioni di accesso e di esercizio, mediante lo stabilimento, dell'attività di assicurazione diretta diversa dall'assicurazionesul la vita, ne informa l'altra Parte contraente tramite il Comitato misto di cui all'articolo 37. Il Comitato misto nel articolo 37 procede ad uno scambio di opinioni sulle conseguenze che siffatta modifica comporterebbe per il buon funzionamento dell'accordo.

39.3. Sin dall'adozione della legislazione modificata e non oltre un termine di otto giorni da tale adozione, la Parte contraente interessata notifica ali'altra Parte contraente il testo delle nuove disposizioni.

39.4. Per garantire la certezza del d i r i t t o , la Parte contraente interessata deve prevedere un periodo minimo di dodici mesi fra l'adozione della legislazione modificata e l'inizio dell'applicazione di qualunque modifica legislativa che si discosti dalle disposizioni dell'Accordo.

79

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita 39.5. Il Comitato misto è adito in merito a qualunque modifica legislativa che abbia formato oggetto delle procedure di cui ai paragrafi 39.2 e 39.3 e che, a giudizio di una delle Parti contraenti, si discosti dalle disposizioni dell'Accordo. Il Comitato misto si riunisce al più tardi sei settimane dopo la notifica di cui al paragrafo 39.3.

39.6.

Il Comitato misto

- adotta una decisione recante revisione delle disposizioni dell'Accordo per recepirvi, se necessario su base di reciprocità, le modifiche apportate alla legislazione interessata, oppure

- sempre che all'assicurato sia garantita una tutela equivalente a quella prevista dall'Accordo, adotta una decisione ai sensi della quale le modifiche della legislazione in questione sono considerate conformi all'Accordo, oppure

- prende qualsiasi altro provvedimento idoneo a garantire il buon funzionamento dell'Accordo.

39.7. Le decisioni del Comitato misto vengono pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali e nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Ogni decisione specifica la data della sua entrata in vigore nelle due Parti contraenti come pure qualsiasi altra informazione che possa interessare gli operatori economici. Le decisioni sono soggette, se del caso, alla ratifica o all'approvazione delle Parti contraenti secondo le loro rispettive procedure. Le Parti contraenti si notificano l'espletamento di tale formalità. Se allo scadere

80

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita del periodo di cui al paragrafo 39.4 la notificazione non è ancora avvenuta, le decisioni del Comitato misto si applicano in via provvisoria fino al momento in cui le Parti contraenti le ratificano o le approvano.

Se una delle Parti contraenti notifica all'altra Parte che una decisione del Comitato misto non è stata ratificata o non è stata approvata, si applica per analogia il paragrafo 39.8 dalla data di questa notifica.

39.8. Se nel termine di sei mesi dal momento in cui è stato adito il Comitato misto non raggiunge un accordo sulle decisioni da adottare ai sensi del paragrafo 39.5, l'Accordo si reputa cessato il giorno in cui, conformemente

al paragrafo 39.4, entra in applicazione la legislazione in

questione, nel qual caso le disposizioni dell'articolo 38 non sono applicabili. Le disposizioni del paragrafo 42.2 si applicano per analogia.

ARTICOLO 40

Revisione dell'Accordo

40.1. La Parte contraente che desidera una revisione del presente Accorde domanda all'altra Parte contraente di avviare negoziati a tal fine. La domanda è presentata per le vie diplomatiche.

40.2. Le modificazioni apportate al presente Accordo entrano in vigore secondo la procedura prevista all'articolo 44.

6 Foglio federale. 74° anno. Voi. IV

81

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita 40.3. Tuttavia, le modificazioni apportate agli Allegati, ai Protocolli ed agli Scambi di lettere allegati al presente Accordo sono adottate dal Comitato misto di cui all'articolo 37, che fissa la data della loro entrata in vigore.

ARTICOLO 41 Settori non disciplinati dall'Accordo 41.1. Ciascuna Parte contraente, qualora lo ritenga utile nell'interesse delle due Parti, può proporre all'altra Parte di avviare negoziati allo scopo di sviluppare le relazioni stabilite dal presente Accordo estendendole ad attività di assicurazione privata che non sono comprese nel suo campo di applicazione.

41.2. Gli accordi risultanti dai negoziati di cui al paragrafo 41.1. sono sottoposti alla ratifica o all'approvazione delle Parti contraenti secondo le rispettive procedure.

ARTICOLO 42 Denuncia 42.1. Ciascuna Parte contraente può in qualsiasi momento denunciare il presente Accordo con notifica all'altra Parte contraente. L'Accordo cessa di essere in vigore dodici mesi dopo la data di tale notifica.

82

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita 42.2. In caso di denuncia, le Parti contraenti disciplinano di comune accordo la situazione delle imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione conformemente al paragrafo 11.1. In mancanza di accordo allo scadere dei dodici mesi di cui al paragrafo 42.1. tali imprese saranno sottoposte allo statuto applicabile alle imprese dei paesi terzi. Tuttavia, le Parti contraenti si impegnano sin d'ora a che l'autorizzazione ottenuta conformemente al paragrafo

1 1 . 1 non venga ritirata in funzione delle esigenze economiche

del mercato durante un periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data in cui il presente Accordo cessa di essere in vigore.

ARTICOLO 43

Efficacia territoriale dell'Accordo

II presente Accordo si applica al territorio della Confederazione svizzera nonché ai territori nei quali si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate.

ARTICOLO 44

Entrata in vigore

44.1.

Il presente Accordo, che è stato negoziato in lingua francese, è redatto in duplice esemplare in lingua tedesca, francese, italiana, danese, greca, inglese, olandese, 'portoghese, e spagnola, ciascuno di tali testi facenti ugualmente fede.

83

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

44.2.

Il presente Accordo sarà ratificato o approvato dalle Parti contraenti conformemente alle rispettive procedure.

44.3.

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno dell'anno civile successivo allo scambio degli strumenti di ratifica o di approvazione, a condizione che tale scambio abbia luogo al più tardi un mese prima di tale data.

Tuttavia, all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica o di approvazione, le Parti contraenti possono fissare di comune accordo un'altra data per l'entrata in vigore del presente Accordo, data che. in tal caso, sarà immediatamente pubblicata.

84

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ZU U R K U N D D E S S E N haben die u n t e r z e i c h n e t e n Bevo l lmigten i h r e U n t e r s c h r i f t e n unter dieses A b k o m m e n gesetzt.

EN FOI DE QUOI, les p l é n i p o t e n t i a i r e s soussignés ont apposé leurs s i g n a t u r e s au bas du présent a c c o r d .

IN F E D E DI C H E , i p leni potenzi a r i s o t t o s c r i t t i hanno apposto loro firme in calce al presente accordo.

le

EN FÉ DE LO C U A L , los p leni p o t e n c i a r i o s abajo f i r m a n t e s s u s c r i b e n el presente acuerdo.

TIL BEKIUFTELSE H E R A F h a r undertegnede underskrevetdenneaftale.

befuldmzgtigede

Eli niITniH TQN ANBTEPO, 01 u n o y t Y p o u u É v o i nXnpEZoùoi o i cScoov T I ; unoypaipÉc, TOUÇ OTn,v napoùoa o u u i p u v i a ; IN W I T N E S S W H E R E O F the u n d e r s i g n e d P leni potent i ari es h â v e s i g n e d th i s Agreement .

T E N B L I J K E W A A R V A N d e ondergetekende g e v o I m a c h t i n g d e n h u n h a n d t e k e n i n g onder deze O v e r e e n k o m s t hebben g e s t e l d .

EM FÉ DO Q U E , os p leni p o t e n c i a r i o s a b a i x o a s s i n a d o s a p u s e r a m as suas a s s i n a t u r a s n o f i n a l d o p r e s e n t e A c o r d o .

G e s c h e h e n zu -Luxemburg am z e h n t e n O k t o b e r n e u n z e h n h u n d e r t n e u n u n d a c h t z i g.

F a i t à Luxembourg, l e d i x o c t o b r e m i l neuf cent quatre-vingt-neuf .

Fatto a Lussemburgo, a d d i ' d i e c i ottobre mi llenovecentottantanove.

Hecho en Luxemburgo, el diez de octubre de m i l novecientos ochenta y nueve.

U d f » r d i g e t i L u x e m b o u r g , den t i e n d e O k t o b e r n i t t e n h u n d r e d e og ni ogf i rs.

EyivE

AoulEußoUpyO,

OT I C

OÉKQ

OxtußpJOU

X > X >° E V V I O K O O i a

OYOÒVTO cvvca.

Donc at Luxembourg on thè tenth day of October in thè year one thousand nine hundred and e i g h t y - n i n e .

G e d a a n te L u x e m b u r g , de t i e n d e O k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d negenentacht i g.

F e i t o em L u x e m b u r g o , em dez de O u t u b r o de m i l n o v e c e n t o s e o i t e n t a e nove.

85

'

Alsirnra7.irme diretta diversa dall'a«iri]ra7Ìnne sulla vita

Für d i e Rtg1*rung der S c h w e i z e r i s c h e n Eidgenossenschaft Pour le gouvernement de la Confédération suisse Per 11 Governo d e l l a Confederazione svizzera Por el Goblerno de la Confederadòn Suiza For regeringen for Schweiz Tia tnv Kußcpvnon *nc EXgcttKiic ZuvoiioonovSiac For thè Government of thè Swlss Confédération Voor d« Regering van de Zwltserse Bondsstaat Pelo Governo da Confederaclo Sufca

Im Namen des Rates der E u r o p a i s c h e n G e m e i n s c h a f t e n Au nom du C o n s e i l des C o m m u n a u t é s e u r o p é e n n e s A nome del Consiglio d e l l e Comunità Europee En nombre del Consejo de las C o m u n l d a d e s Europeas Pi vegne af Ridet for De Europdske F c l l e s s k a b e r EC ovóuatoc TOU £uußouXiou TUV EupunaiKùv KOIVOTTÌTUV On b e h a l f of thè C o u n c l l of thè Européen C o m m u n 1 t 1 e s Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen Em nome do Conselho das C o m u n l d a d e s Europalas

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ALLEGATO n.

l

Classificazione dei rami assicurativi che rientrano nel campo d'applicazione

A.

dell'accordo

Classificazione dei rischi per ramo

1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali I

- prestazioni - indennità

forfettarie.

temporanee,

- forme miste.

- persone trasportate.

2. Malattia

- prestazioni forfettarie.

- indennità temporanee, - forme miste.

3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviarii

Ogni danno subito da:

- veicoli terrestri automotori, - veicoli terrestri non automotori.

4. Corpi di veicoli ferroviari

Ogni danno subito da veicoli ferroviari.

87

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

5. Corpi di veicoli aerei Ogni danno subito da veicoli aerei.

6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali Ogni danno subito da: - veicoli fluviali.

- veicoli lacustri.

- veicoli marittimi.

7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene} Ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto.

8. Incendio ed elementi naturali Ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3. £. 5. 6 e 7) causato da: -

88

incendio, esplosione.

tempesta, elementi naturali diversi d a l l a tempesta, energia nucleare.

cedimento del terreno.

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita 9. Altri danni ai beni

Ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3. 4. 5. 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8.

10. R.C. autoveicoli terrestri

Ogni responsabilità risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore).

n. R.C. aeromobili

Ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore).

12. R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali

Ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore).

13. R.C. generale

Ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri 10. 11 e 12.

14. Credito

- insolvibilità generale.

- credito all'esportazione.

- vendita a rate.

- credito ipotecario, - credito agricolo.

89

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

15. Cauzione

- cauzione diretta - cauzione indiretta

16. Perdite pecuniarie di vario genere

- rischi relativi all'occupazione.

- insufficienza di entrate (generale), - intemperie, - perdite di utili.

- persistenza di spese generali, - spese commerciali impreviste.

- perdita di valore venale.

- perdita di fitti e di redditi.

- perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate, precedentemente, - perdite pecuniarie non commerciali.

- altre perdite pecuniarie.

17. Tutela giudiziaria

Tutela giudiziaria.

18. Assistenza

Assistenza alle persone in difficoltà nel corso di spostamentj o di assenza dal domicilio o dal luogo di residìnza.

I rischi compresi in un ramo non possono essere classificati in un altro ramo, salvo nei casi contemplati al punto C.

90

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita B. Denominazione dell'autorizzazione concessa contemporaneamente per più rami Qualora l'autorizzazione riguardi contemporaneamente: a) i rami nn. 1 e 2, viene rilasciata sotto la denominazione "Infortuni e malattia": b) i rami nn. 1, quarto trattino, 3. 7 e 10, viene rilasciata sotto la denominazione "Assicurazioni auto": e) i rami un. 1, quarto trattino, A. 6, 7 e 12. viene rilasciata sotto la denominazione "Assicurazioni marittime e trasporti": d) i rami nn. 1, quarto trattino. 5, 7 e 11, viene rilasciata sotto la denominazione "Assicurazioni aeronautiche": e) i rami nn. 8 e 9. viene rilasciata sotto la denominazione "Incendio ed altri danni ai beni": f) i rami nn. 10, 11, 12 e 13. viene rilasciata sotto la denominazione "Responsabilità civile": g) i rami nn. 14 e 15. viene rilasciata sotto la denominazione "Credito e cauzione": h) tutti i rami, viene rilasciata sotto la denominazione scelta dalla Parte contraente interessata, che verrà comunicata all'altra Parte contraente.

91

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita C.

Rìschi accessori L'impresa che ha ottenuto l ' a u t o r i z z a z i o n e per un rischio p r i n c i p a l e appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, può ugualmente garantire rischi compresi in un altro ramo senza che l'autorizzazione sia richiesta per questi rischi, quando i medesimi: - sono connessi con il rischio principale, - riguardano l'oggetto coperto contro il rischio principale e - sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale.

1 rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 non possono essere considerati rischi accesson di altri rami.

Tuttavia, il rischio compreso nel ramo 17 (assicurazione tutela giudiziaria) può considerarsi rischio accessorio del ramo 16 quando ricorrano le condizioni di cui al primo comma del punto C del presente allegato e il rischio principale riguardi solo l'assistenza prestata alle persone in difficoltà durante spostamenti o assenze dal domicilio o dal luogo di residenza permanente.

L'assicurazione tutela giudiziaria può del pari considerarsi rischio accessorio alle condizioni di cui al primo comma del punto C del presente allegato allorché riguardi controversie o rischi che derivano dall'utilizzazione di navi marittime o che sono in rapporto con tale utilizzazione.

92

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita D. Assistenza 1. L'attività di assistenza riguarda l'assistenza fornita a persone in difficoltà nel corso di spostamenti o di assenze dal domicilio o dal luogo di residenza. Essa consiste nell'impegnarsi, previo pagamento di un premio, a mettere ad immediata disposizione un aiuto a profitto del beneficiario del contratto di assistenza, quando questi si trovi in difficoltà in seguito al verificarsi di un avvenimento fortuito nei casi e alle condizioni previsti dal contratto.

L'aiuto può consistere in prestazioni in contanti o in natura. Le prestazioni in natura possono anche essere fornite mediante utilizzazione del personale o delle attrezzature proprie del prestatario.

L'attività in materia di assistenza non copre i servizi manutenzione o riparazione, l'assistenza alla clientela e la semplice indicazione o messa a disposizione, in quanto intermediario, di un aiuto.

2. Ciascuna Parte contraente può sottoporre, nel suo territorio, attività di assistenza alle persone in difficoltà in circostanze diverse da quelle di cui al paragrafo i al regime istituito dal presente Accordo. La Parte contraente che si avvale di questa facoltà, equipara, ai fini di questa applicazione, le suddette attività e quelle classificate al ramo 18, lettera A dell'Allegato n. 1, fatta salva la lettera C.

93

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita 11 comma precedente non pregiudica minimamente le possibilità di classificazione previste nell'Allegato n. 1 del presente Accordo per le attività di assistenza appartenenti in modo evidente ad altri rami.

L'autorizzazione richiesta per un'agenzia o una succursale non può essere rifiutata per il solo motivo di una differenza di classificazione delle attività previste dal presente paragrafo nella Parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale dell'impresa.

94

Assicurazione diretta diversa dalPassicurazione sulla vita ALLEGATO n . 2

Definizione de Ile assicurazioni, de Ile operazioni e del le imprese che non rientrano nel campo d'applicazione dell'Accordo

A.

Assicurazioni escluse

II presente Accordo non riguarda:

1. il ramo vita, cioè quello comprendente. in particolare, l'assicurazione in caso di vita, l'assicurazione in caso di morte, l'assicurazione mista, l'assicurazione sulla vita con controassicurazione, le tontine, 1'assicurazione di nuzialità.

l'assicurazione di natalità;

2. l'assicurazione di rendita:

3. le assicurazioni complementari praticate dalle imprese di assicurazione sulla v i t a , ossia le assicurazioni per danni alle persone, compresa l'incapacità al lavoro professionale, le assicurzioni per morte in seguito ad infortunio, le assicurazioni per invalidità a seguito di infortunio o di malattia, quando le predette assicurazioni siano contratte in via complementare alle assicurazioni sulla vita:

4. In Svizzera Le assicurazioni comprese in un regime legale di sicurezza sociale, salvo il caso in cui tali assicurazioni siano praticate da imprese autorizzate.

95

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita nella Comunità le assicurazioni comprese in un regime legale di sicurezza sociale: 5. L'assicurazione praticata in Irlanda e nel Regno Unito con la denominazione di "permanent health insurance" (assicurazione malattia di lunga durata, per la quale non è ammesso il recesso).

B. Operazioni escluse II presente Accordo non riguarda: 1. Le operazioni di capitalizzazione, quali risultano definite dalla legislazione di ciascuna Parte contraente: 2. Le operazioni degli istituti di previdenza e di assistenza le cui prestazioni variano in base ai mezzi disponibili e in cui il contributo degli iscritti è determinato forfettariamente: 3. Le operazioni effettuate da un'organizzazione priva di personalità giuridica e che hanno per oggetto la mutua garanzia dei suoi membri, senza dar luogo al pagamento di premi e alla costituzione d.i riserve tecniche: 4. Le operazioni di assicurazione crediti all'esportazione per conto o con la garanzia dello Stato o quando lo Stato è l'assicuratore:

96

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita 5. L'attività di assistenza in cui l'impegno è limitato alle seguenti operazioni, effettuate in caso di incidente o di guasto meccanico subiti da un veicolo stradale e avvenuti, di norma, sul territorio soggetto alla competenza dell'autorità di controllo della Parte contraente in cui è stabilito il fornitore della garanzia: - soccorso in loco, per il quale il fornitore della garanzia utilizza, nella maggior parte dei casi, personale e attrezzature propri, - trasporto dei veicoli fino all'officina più prossima o più idonea per effettuare la riparazione ed eventuale accompagnamento, normalmente con lo stesso mezzo di soccorso, del conducente e dei passeggeri fino al luogo più vicino da dove potranno proseguire il loro viaggio con altri mezzi.

- se le disposizioni vigenti nel territorio soggetto alla competenza dell'autorità di controllo che ha rilasciato l'autorizzazione al fornitore della garanzia lo prevedono, il trasporto del veicolo, eventualmente accompagnato dal conducente e dai passeggeri, fino al domicilio, al punto di partenza o alla destinazione iniziale all'interno di questo stesso, territorio.

salvo se tali operazioni sono effettuate da un'impresa soggetta al presente Accordo.

7 Foglio federale. 74° anno. Voi. IV

97

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita Nei casi previsti dai due primi trattini la condizione che l'incidente o il guasto siano avvenuti sul territorio soggetto alla competenza dell'autorità di controllo della Parte contraente in cui è stabilito il fornitore della garanzia: a) non si applica se si tratta di un organismo di cui il beneficiario è membro e se il soccorso o il trasporto del veicolo sono effettuati, su semplice presentazione della tessera di membro, senza pagamento di sovrappremio, da parte di un organismo analogo del paese interessato, in base ad un accordo di reciprocità: b) non vieta la prestazione di tale assistenza in Irlande e nel Regno Unito da parte di uno stesso organismo operante in questi due Stati.

Nel caso previsto dal terzo trattino, se l'incidente o il guasto meccanico è avvenuto nel territorio dell'Irlanda o. per quanto riguarda il Regno Unito, nel territorio dell'Irlanda del Nord, il veicolo, eventualmente accompagnato dal conducente e dai passeggeri, può essere trasportato fino al domicilio, al punto di partenza o alla destinazione iniziale all'interno dell'uno o dell'altro di detti temtori.

98

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita Inoltre, il presente Accordo non concerne le operazioni d'assistenza effettuate in caso di incidente o guasto meccanico di un veicolo stradale, consistenti nel trasporto del veicolo che ha subito l'incidente o il guasto meccanico, eventualmente accompagnato dal conducente e dai passeggeri, all'esterno del territorio del Granducato di Lussemburgo, sino al loro domicilio, quando tali operazioni siano effettuate dall'Automobile Club del Granducato del Lussemburgo.

Le imprese soggette all'Accordo possono effettuare le operazioni di cui al presente punto soltanto se hanno ottenuto l'autorizzazione per il ramo 18 della lettera A dell'Allegato n. 1, fatta salva la lettera C dello stesso.

In questo caso l'Accordo si applica a tali operazioni.

C.

Esclusione di imprese in situazioni specifiche

II presente Accordo non riguarda:

1. Le imprese che soddisfano alle seguenti condizioni:

- non esercitano nessuna attività disciplinata dal presente Accordo diversa da quella di cui al ramo 18 della lettera A dell'Allegato n. i ,

- tale attività è limitata a un ambito puramente locale e consiste soltanto in prestazioni in natura.

99

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita - l'importo annuale delle entrate connesse all'attività di assistenza alle persone in difficoltà non è superiorea a 200 000 ecu.

2. Per le imprese che hanno la loro sede sociale in Svizzera: Le imprese che, al monento dell'entrata in vigore del presente Accordo, non realizzino nell'esercizio delle attività contemplate dal presente Accordo, un ammontare di premi superiore a 3 milioni di franchi svizzeri e la cui attività sia limitata al territorio svizzero, fino a quando ricorrano tali condizioni. Una volta soggetta al regime dell'Accordo un'impresa non può più usufruire di questa deroga, neppure se ricorressero le due condizioni suddette.

3. Per le imprese che hanno la loro sede sociale nella Comunità: Le mutue che rispondono contemporaneamente ai seguenti requisiti: - lo statuto prevede la possibilità di procedere a un richiamo di contributi o di ridurre le prestazioni.

- l'attività non copre i rischi di responsabilità civile - salvo se questi costituiscono una garanzia accessoria ai sensi della lettera C dell'Allegato n. 1 - né i rischi di credito e di cauzione.

100

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita - l'ammontare annuo dei contributi riscossi in virtù delle attività di cui al presente Accordo non è superiore a I milione di ecu. e - la metà almeno dei contributi riscossi in virtù delle attività di cui al presente Accordo proviene da persone iscritte alla mutua.

Le mutue che hanno concluso con un'impresa della stessa natura una convenzione che prevede la riassicurazione integrale dei contratti d'assicurazione da essa sottoscritti o la sostituzione dell'impresa cessionario all'impresa cedente per l'esecuzione degli impegni risultanti dai citati contratti.

In tal caso, l'impresa cessionaria è soggetta al presente accordo.

D. Esclusione di imprese specifiche Salvo modifiche dei relativi statuti per quanto riguarda la loro competenza, le imprese di cui ai punti i e 2, non sono soggette al presente Accordo.

La competenza territoriale delle imprese di cui ai punti 1 e 2b> non si considera modificata nel caso di fusione o di scissione di tali imprese effettuata allo scopo di mantenere a favore della nuova impresa o delle nuove imprese la competenza territoriale dell'organismo scisso o degli organismi fusi: del pari, la competenza relativa ai rami esercitati non si considera modificata se uno di tali organismi subentra nello stesso territorio, ad uno degli organismi citati nell'esercizio di uno o più rami.

101

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita i . In Svizzera I seguenti organismi cantonali di diritto pubblico che godono di un monopolio : a) Aargau :

Aargauisches Versicherungsamt, Aarau

bl Appenzell Ausser-Rhoden : Brand- und Elementarschadenversicherung Appenzell AR. Herisau c) Basel-Land :

Basellandschaftliche Gebäudeversicherung, Liestal

d) Basel-Stadt :

Gebäudeversicherung des Kantons Basel-Siadt. Base!

e) Bern/Berne :

Gebäudeversicherung des Kantons Bern. Bern/ Assurance immobilière du canton de Berne. Berne

fi Fribourg/Freiburg : Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments du canton de Fribourg. Fribourg/ Kantonale Gebäudeversicherungsanstalt Freiburg.

Freiburg g) Glarus :

102

Kantonale Sachversicherung Glarus. Glarus

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

h) Graubünden/Grigioni/Grischun : Gebäudeversicherungsanstalc des Kantons Graubünden, Chur: Istituto d'assicurazione fabbricati del cantone dei Griogioni, Coirà/ Institut dil cantun Crischun per assicuranzas da baghetgs, Cuera i) Jura :

Assurance immobilière de la République et canton

du Jura, Saignelégier j) Luzern :

Gebäudeversicherung des Kantons Luzern, Luzern

k) Neuchâtel :

Etablissement cantonal d'assurance immobilière contro l'incendie. Neuchâtel

1) Nidwalden :

Nidwaldner, Sachversicherung. Stans

m) Schaffhausen :

Gebäudeversicherung des Kantons Schaffhause.

Schaffhausen

n) Slothurn :

Solothurnische Gebäudeversicherung. Solothurn

o) St. Gallen :

Gebäudeversicherungsanstalt des Kantons St.

Gallen, St. Gallen

p) Thurgau :

Gebäudeversicherung des Kantons Thurgau, Frauenfeld

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

q) Vaud :

Etablissement d ' a s s u r a n c e s contre l ' i n c e n d i e et les éléments naturels du canton de Vaud, Lausanne

r) Zug :

Gebäudeversicherung des Kantons Zug. Zug

sì Zürich :

Gebäudeversicherung des Kantons Zürich, Zürich

2. Nella Comunità a) in Danimarca Falcks Redningskorps A/S, Kcbenhavn b) in Germania - i seguenti organismi di diritto pubblico che godono di un monopolio {Monopolanstalten) : aa) Badische Gebäudeversicherungsanstalt, Karlsruhe bb) Bayerische Landesbrandversicherungsanstalt, München ce) Bayerische Landestierversicherungsanstalt, Schlachtviehversicherung, München dd) Braunschweigische Landesbrandversicherungsanstalt, Braunschweig

104

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ee) Hamburger Feuerkasse, Hamburg ff) Hessische Brandversicherungsanstalt (Hessische Brandversicherungskammer). Darmstadt gg) Hessische Brandversicherungsanstalt, Kassel hh) Lippische Landesbrandversicherungsanstalt, Detmold ii) Nassauische Brandversicherungsanstalt. Wiesbaden j j ) Oldenburgische Landesbrandkasse, Oldenburg kk) Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse, Aurich 11) Feuersozietät Berlin. Berlin mm) uürttembergische Gebäudebrandversicherungsanstalt. Stuttgart - i seguenti organismi semipublbici : n n ) Postbeamtenkrankenkasse oo) Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten

105

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita O in Spagna gli organismi pubblici seguenti : aa) Comisaria del Seguro Obligatorio de Viajeros bb) Consorcio de Compensacifin de Seguros cc) Fondo nacional de Garanta de Riesgos de la Circulation d) in Francia gli organismi seguenti : aa) Caisse départementale des incendiés des Ardennes bb) Caisse départementale des incendiés de la Côte-d'Or cc) Caisse départementale des incendiés de la Marne dd) Caisse départementale des incendiés de la Meuse ee) Caisse départementale des incendiés de la Somme e) in Irlanda Voluntary Health Insurance Board

f) in Italia La Cassa di Previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass) () nel Regno Unito thè Crown Agents

106

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ALLEGATO n . 3

Elenco delle forme giuridiche ammesse

Le imprese aventi la sede sociale nel territorio di una Parte contraente devono adottare una delle forme giuridiche qui appresso elencate.

Le Parti contraenti possono inoltre creare, ove occorra, imprese che possono assumere qualsiasi forma di diritto pubblico, se il solo scopo di tali organismi è di svolgere operazioni di assicurazione a condizioni equivalenti a quelle delle imprese di diritto privato.

A. in Svizzera

- Aktiengesellschaft / société anonyme / società per azioni - Genossenschaft / coopérative / cooperativa

B. nella Comunità

- société anonyme / naamloze vennootschap * société en commandite par actions / vennootschap bij wijze van geldschieting op aandelen - association d'assurance mutuelle / onderlinge verzekeringsmaatschappij · société coopérative / coöperatieve vennootschap

107

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita 2. in Danimarca - aktieselskaber - gensidige selskaber 3. in Germania - Aktiengesellschaft - Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit - Oeffentlich-rechtliches Wettebewerbs-Bersicherungsunternehmen 4. in Francia -

société anonyme société à forme mutuelle mutuelle union de mutuelles

- sociedad anònima - sociedad mutua - sociedad cooperativa 6. in Grecia - Avùvuuoc Eiaipio - AAAnAaoïpaAioTixoç. luvctaipiopoç.

7. in I ri anda - incorporateci companies limited by shares or by guarantee or unlimited

108

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita 8. in Itali« - società per azioni - società cooperativa - mutua di assicurazione 9. nel Lussemburgo -

société anonyme société en commandite par actions association d'assurances mutuelles société coopérative

10. nei Paesi Bassi - naamloze vennootschap - onderlinge waarborgmaatschappij 1 1 . in Portogallo - sociedade anònima - mùtua de seguros 12. nel Regno Unito -

incorporateli companies limited by shares or by guarantee or unlimited societies registered under thè Industriai and Provident Societies Act societies registered under thè Friendly Societies Act l'associazione dei sottoscrittori denominata Lloyd's.

109

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

A L L E G A T O n.

Disposizioni particolari per determinati Stati membri délit Comunità

In deroga alle disposizioni previste dal presente Accordo, in alcuni Stati membri della Comunità si applicano le seguenti disposizioni particolari: 1. in Danimarca per quanto riguarda l'articolo 15 : Là Danimarca può mantenere le disposizioni legislative che impongono restrizioni alla libera disposizione degli attivi costituite dalle imprese di assicurazioni a copertura delle pensioni dovute a titolo di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

2. in Germania per quanto riguarda il paragrafo 8.2 : La Germania può mantenere nel proprio territorio il divieto di cumulo dell'assicurazione malattia con altri rami.

per quanto riguarda l'articolo 15 : La Germania può mantenere per quanto riguarda le assicurazioni malattia ai sensi del paragrafo 2.3 del Protocollo n. 1. le restrizioni imposte alla libera disposizione degli attivi se e in quanto la libera disposizione degli attivi che coprono le riserve matematiche si faccia dipendere dall'accordo di "Treuhänder".

110

4

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita 3. nel Lussemburgo per quanto riguarda i paragrafi 20.1 e 20.3 : II Lussembugo può mantenere il suo regime di garanzie relativo alle riserve tecniche esiitenti al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo.

4. nel Regno Unito per quanto riguarda il paragrafo 10.1, lettera e) : Per quanto riguarda i Lloyd's, alla comunicazione del bilancio e del conto profitti e perdite si sostituisce l'obbligo di presentare i t conti globali annui relativi alle operazioni di assicurazione, corredati dall'attestato che per ciascun assicuratore sono stati forniti i certificati dei revisori dei conti dai quali risulta che le responsabilità sorte in seguito a tali operazioni sono interamente coperte dall'attivo. Tali documenti devono permettere alle autorità di controllo di avere una visione comparativa dello stato di solvibilità de 11'associazione.

per quanto riguarda il paragrafo 10.1. lettera d) : Per quanto riguarda i Lloyd's, in caso di controversie nel paese ospitante derivanti da impegni assunti, non devono risultarne per gli assicurati difficoltà maggiori di quelle che avrebbero incontrato in caso di controversie con imprese di tipo classico. A tal fine, le competenze del mandatario generale devono includere, in particolare, la legittimazione processuale passiva in tale qualità nonché il potere di impegnare i sottoscrittori interessati di Lloyd's.

Ili

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ALLEGATO n . 5

Metodi di calcolo della riserva di compensazione per il ramo assicurazione crediti e condizioni cui è subordinata l'esenzione dell'obbligo di costituire tale riserva

A. Metodi Metodo n° 1 1.1. Per i rischi compresi nel ramo classificato al punto A.id dell' Allegato n. l (assicurazione crediti), deve essere costituita una riserva di compensazione destinata a coprire l'eventuale perdita tecnica risultante in tale ramo alla fine dell'esercizio.

1.2. Sinché non sia stato raggiunto il 150% dell'ammontare annuo più elevato dei premi o contributi netti dei cinque esercizi precedenti, tale riserva viene alimentata annualmente mediante un prelievo del 75\ sull'eventuale eccedenza tecnica realizzata nel ramo assicurazione crediti: il prelievo non può eccedere il I2\ dei premi o contributi netti.

112

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita Metodo n° 2 2.1. Per i rischi compresi nel ramo classificato al punto A.14 dell'Allegato n. l (assicurazione crediti), deve essere costituita una riserva di compensazione destinata a coprire l'eventuale disavanzo tecnico risultante in tale ramo alla fine dell'esercizio.

2.2. L'importo miniino della riserva di compensazione sarà costituito dal 134\ della media dei premi o contributi incassati annualmente nei cinque esercizi precedenti, sottratte le cessioni e addizionate le accettazioni in riassicurazione.

2.3. Tale riserva sarà alimentata per ciascuno degli esercizi successivi mediante un prelievo del 75% sull'eventuale eccedenza tecnica risultante nel ramo fino a quando la riserva sia uguale o superiore al minimo calcolato conformemente al paragrafo 2.2 del presente Allegato.

2.4. Le Parti contraenti potranno stabilire regole particolari di calcolo per l'importo della riserva e/o per l'importo del prelievo annuo oltre gli importi minimi fissati ai punti ?.2 e 2.3 del presente allegato.

8 Foglio federale. 74° anno. Voi. IV

113

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

Metodo n° 3

3.1. Per il ramo classificato al punto A. 14 dell'Allegato n. l (assicurazione crediti) deve essere costituita una riserva di compensazione destinata a conguagliare la quota di sinistri superiore alla media risultante nell'esercizio per detto ramo.

3.2. Tale riserva di compensazione va calcolata secondo il metodo seguente: Tutti i calcoli si riferiscono ai proventi e alle spese per proprio conto.

Alla riserva di compensazione deve essere trasferita in ogni esercizio la differenza per danni di entità inferiore alla media, finché la riserva raggiunge o torna a raggiungere l'importo richiesto.

Per danni di entità inferiore alla media s'intende una quota di danni dell'esercizio inferiore alla quota media dei danni del periodo di osservazione. Il relativo importo è calcolato in base alla differenza di dette quote moltiplicata per i premi imputabili ali'esercizio.

L'importo richiesto è sei volte superiore allo scostamento normale delle quote di danni nel periodo di osservazione e dalla quota media dei danni moltipllcata per i premi imputabili all'esercizio.

114

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita Qualora nell'esercizio si sia verificato un eccesso di danni, il relativo importo deve essere prelevato dalla riserva di compensazione.

Per eccesso di danni si intende una quota di danni dell'-esercizio che superi la quota media di danni. 11 relativo importo è calcolato in base alla differenza di dette quote moltipllcata per i premi imputabili all'esercizio.

A prescindere dall'evoluzione dei danni, in ogni esercizio occorre versare alla riserva di compensazione anzitutto il 3.5% dell'importo richiesto, finché la riserva raggiunge o torna a raggiungere tale importo.

La durata del periodo di osservazione deve essere compresa tra un minimo di 15 anni e un massimo di 30 anni. Si può fare a meno di costituire una riserva di compensazione qualora nel periodo di osservazione non si sia riscontrata alcuna perdita tecnica.

L'importo richiesto della riserva di compensazione e il prelievo possono essere ridotti se la quota media dei danni nel periodo di osservazione e la quota dei costi mettono in evidenza l'esistenza di un supplemento di sicurezza nei premi.

115

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita Metodo n° 4

4.1. Per il ramo classificato al punto A. 14 dell'Allegato n. l (assicurazione crediti) deve essere costituita una riserva di compensazione destinata a conguagliare la quota di danni superiore alla media risultante nell'esercizio per detto ramo.

4.2. Tale riserva di compensazione va calcolata secondo 11 metodo seguente: Tutti i calcoli si riferiscono ai proventi e alle spese per proprio conto.

Alla riserva di compensazione deve essere trasferita in ogni esercizio la differenza per danni di entità inferiore alla media, finché la riserva raggiunge o torna a raggiungere l'importo massimo richiesto.

Per danni di entità inferiore alla media si intende una quota di danni dell'esercizio inferiore alla quota media dei danni del periodo di osservazione. Il relativo importo è calcolato in base alla differenza di dette quote moltipllcata per i premi imputabili all'esercizio.

L'importo massimo richiesto della riserva è sei volte superiore allo scostamento normale delle quote dì danni nel periodo di osservazione dalla quota media dei danni moltipllcata per i premi imputabili ali'esercizio.

116

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita Qualora nell'esercizio si sia verificato un eccesso di danni, il relativo importo deve essere prelevato dalla riserva di compensazione, finché la riserva raggiunge l'importo miniino richiesto. Per eccesso di danni si intende una quota di danni dell'esercizio superiore alla quota media di danni. Il relativo importo calcolato in base alla differenza di dette quote moltipllcata per i premi imputabili all'esercizio.

L'Importo minimo richiesto della riserva è tre volte superiore allo scostamento normale delle quote di danni nel perìodo di osservazione dalla quota media dei danni moltipllcata per i premi imputabili all'esercizio.

La durata del periodo di osservazione deve essere compresa tra un minimo di 15 anni e un massimo di 30 anni. Si può fare a meno di costituire una riserva di compensazione qualora nel periodo di osservazione non si sia riscontrata'alcuna perdita tecnica.

Sia i due importi richiesti della riserva di compensazione che l'integrazione o il prelievo possono essere ridotti se la quota media dei danni nel periodo di osservazione insieme alla quota dei costi dimostra che i premi comportano un supplemento di sicurezza e quest'ultimo è superiore di una volta e mezzo allo scostamento normale della quota dei danni nel periodo di osservazione. In tal caso gli importi suddetti sono moltiplicati per il quoziente pari ad una volta e mezzo lo scostamento normale diviso per il supplemento di sicurezza.

117

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita B. Esenzione Le Parti contraenti possono esonerare dall'obbligo di costituir« una riserva di compensazione per il ramo assicurazione crediti le sedi sociali, agenzie o succurali il cui incasso di premi o di contributi per tale ramo è inferiore al 4% del loro incasso totale di premi o di contributi e a 2 500 000 ecu.

La relazione fra il franco svizzero e l'ecu, come pure le procedure necessarie alla sua definizione ai sensi del presente allegato, figurano nel Protocollo n. 3.

118

PROTOCOLLO N' 1 IL MARCINE DI SOLVIBILITÀ-

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Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

ARTICOLO 1 Definizione del margine di solvibilità

II margine di solvibilità corrisponde al patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali. Esso comprende segnatamente: - il capitale sociale versato o, nel caso delle mutue, il fondo iniziale effettivo; - la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo iniziale allorché la quota versata raggiunge il 25% di questo capitale o fondo; - le riserve (legali e libere) non corrispondenti agli impegni; - il riporto degli utili: - il richiamo di contributi che le mutue e le società a forma mutualistic a contributi variabili, possono esigere dai loro iscritti a titolo dell'esercizio, fino a concorrenza della metà della differenza tra i contributi massimi e i contributi effettivamente richiamati; tuttavia, queste possibilità di richiamo non possono rappresentare più del 50% del margine;

120

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita - su domanda e giustificazione dell'impresa, ed in caso di accordo delle autorità di controllo interessate delle Parti contraenti nel cui territorio l'impresa esercita la sua attività, le plusvalenze risultanti da sottovalutazione di elementi dell'attivo o da sopravvalùtazione di elementi del passivo, nella misura in cui tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale.

La soppravvalutazione delle riserve tecniche si determina in rapporto al loro ammontare calcolato dall'impresa conformemente alla regolamentazione nazionale: tuttavia, il 75% della differenza tra l'importo della riserva per rischi in corso - calcolato forfettariamente dall'impresa mediante l'applicazione di una percentuale minima in rapporto ai premi - e l'importo che sarebbe stato ottenuto calcolando la riserva contratto per contratto, quando la legislazione applicabile da la possibilità di scelta tra i due metodi, può essere computato nel margine di solvibilità fino a concorrenza del 20%

ARTICOLO 2

Rapporto tra il margine di solvibilità e l'ammontare dei premi o l'onere dei sinistri 2.1. Il margine di solvibilità si determina in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi, oppure in rapporto all'onere medio dei sinistri per gli ultimi tre esercizi sociali. Tuttavia, qualora le imprese pratichino essenzialmente soltanto uno o più dei rischi tempesta, grandine, gelo, l'onere medio dei sinistri è calcolato con riferimento agli ultimi sette esercizi sociali.

121

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita 2.2. Fatto salvo l'articolo 3 del presente Protocollo, l'ammontare del margine di solvibilità deve essere pari al più elevato dei due risultati seguenti: primo risultato (in relazione al premi) : - si cumulano i premi o contributi emessi per gli affari diretti nel corso dell'ultimo esercizio, a valere per tutti gli esercizi, accessori compresi: - si aggiungono i premi accettati in riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio: - si detrae il totale dei premi o contributi annullati nel corso dell'ultimo esercizio, nonché il totale delle imposte e tasse relative ai premi o contributi compresi nel cumulo.

Dopo aver ripartito l'importo in tal modo ottenuto in due quote - la prima fino a 10 milioni di ecu e la seconda comprendente l'eccedenza - le frazioni del 18% e del 16% sono calcolate rispettivamente su tali quote e sommate.

Il primo risultato si ottiene moltiplicando l'ammontare calcolato come sopra per il rapporto esistente, nell'ultimo esercizio, tra l'ammontare dei sinistri che restano a carico dell'impresa dopo cessione in riassicurazione e l'ammontare lordo dei sinistri: tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50%

122

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita secondo risultato (in relazione ai sinistri) : - si cumulano, senza detrarre i sinistri a carico dei cessionari e retrocessionari, gli importi dei Sinistri pagati per gli affari diretti nel corso dei periodi di cui al paragrafo 2.1 del presente Protocollo: - si aggiunge l'importo dei sinistri liquidati a titolo di accettazione in riassicurazione o in rétrocessione nel carso degli stessi periodi: - si aggiunge l'ammontare degli accantonamenti per sinistri da pagare, costituiti alla fine dell'ultimo esercizio, sia per gli affari diretti sia per le accettazioni in riassicurazione: - si detrae l'ammontare dei ricorsi incassati durante i periodi di cui al paragrafo 2.1 del presente Protocollo: - si detrae l'ammontare degli accantonamenti o riserve per sinistri da liquidare, costituiti all'inizio del secondo esercizio che precede l'ultimo esercizio considerato, sia per gli affari diretti sia per le accettazioni in riassicurazione.

Dopo aver ripartito il terzo, o il settimo, a seconda del periodo di riferimento fissato conformemente al paragrafo 2.1 del presente Protocollo, dell'ammontare in tal modo ottenuto in due quote - la prima fino a 7 milioni di ecu e la seconda comprendente l'eccedenza - le frazioni del 26% e del 23% vengono rispettivamente calcolate su tali quote e sommate.

123

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita II secondo risultato sì ottiene moltiplicando 1'ammontare ottenuto per il rapporto esistente, nell'ultimo esercizio, tra l'importo dei sinistri che rimangono a carico dell'impresa dopo cessione in riassicurazione e l'importo lordo dei sinistri: tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50% 2.3. Le frazioni applicabili alle quote considerate nel paragrafo 2.2 del presente Protocollo sono ridotte ad un .terzo per quanto riguarda l'assicurazione malattia gestita secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita, se : - i premi riscossi sono calcolati in base a tabelle di morbilità secondo i metodi matematici applicati in materia di assicurazioni: - è costituita una riserva di invecchiamento: - è riscosso un supplemento di premio per costituire un margine di sicurezza adeguato; - l'assicuratore non può denunciare il contratto se non nel primo triennio assicurativo: - il contratto prevede la possibilità di aumentare i premi o di ridurre le prestazioni anche per i contratti in corso.

124

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita 2.4. Nel caso dei Lloyd's, in cui il calcolo del primo risultato in relazione ai premi, di cui al paragrafo 2.2 del presente Protocollo, è effettuato sulla base dei premi netti, questi ultimi sono moltiplicati per una percentuale forfettaria il cui ammontare è fissato annualmente e determinato dall'autorità di controllo del paese della sede. Tale percentuale forfettaria deve essere calcolata in base agli elementi statistici più recenti, riguardanti in particolare le commissioni versate.

Questi elementi, nonché i risultati del calcolo effettuato, sono comunicati alle autorità di controllo della Svizzera se i Lloyd's vi sono autorizzati all'esercizio.

2.5. In caso di rischi classificati al ramo 1B della lettera A dell'Allegato n. 1. l'importo dei sinistri liquidati preso in considerazione ai fini del calcolo del secondo risultato è il costo derivante, per l'impresa, dall'intervento di assistenza effettuato.

Tale costo viene calcolato secondo le norme vigenti nella Parte contraente nel cui territorio si trova la sede sociale dell'impresa.

ARTICOLO 3

II fondo di garanzia 3.1. Un terzo del margine di solvibilità costituisce il fondo di garanzia.

>

125

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

3.2. Il fondo di garanzia non può comunque essere inferiore a:

- 1 400 000 ecu se si tratta dei rischi o di una parte dei rischi compresi in uno dei rami di cui al punto A.14 dell'Allegato n. 1.

Questa disposizione si applica a tutte le imprese il cui ammontare annuo di premi o contributi emessi nel ramo in questione ha superato in ciascuno degli ultimi tre esercizi 2 500 000 ecu oppure il 4\ dell'ammontare globale dei premi o contributi emessi

dall'impresa

interessata.

- 400 000 ecu se si tratta dei rischi o di una parte dei rischi compresi in uno dei rami classificati al punto A dell'Allegato n. l ai numeri 10. 11. 12. 13. 15 e. sempreché non si applichi il primo trattino, al numero 14.

- 300 000 ecu se si tratta dei rischi o di una parte dei rischi compresi in uno dei rami classificati al punto A dell'Allegato n. 1 ai numeri 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 16 e 18.

- 200 000 ecu se si tratta di rischi o di una parte dei rischi compresi in uno dei rami classificati al punto A dell'Allegato n. i ai numeri 9 e 17.

3.3. Se l'attività dell'impresa comprende parecchi rami o parecchi rischi, si prende in considerazione soltanto il ramo o il rischio che esige l'importo più elevato.

126

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita 3.4. Ogni Parte contraente può disporre che il fondo di garanzia minimo sia ridotto di un quarto per le mutue e le società a forma mutuai istica.

3.5. Quando un'impresa è tenuta, a norma del primo trattino del paragrafo 3.2 del presente Protocollo, a portare il fondo di garanzia a 1 400 000 ecu, la Parte contraente interessata le accorda: - un periodo di tre anni per portare il fondo a 1 000 000 di ecu, - un periodo di cinque anni per portare il fondo a 1 200 000 ecu, - un periodo di sette anni per portare il fondo a 1 400 000 ecu.

I termini suddetti decorrono dal momento in cui sono soddisfatte le condizioni di cui al primo trattino del paragrafo 3.2 del presente Protocol lo.

ARTICOLO 4 Relazione tra il franco svizzero e l'ecu

La relazione tra il franco svizzero e l'ecu. come pure le procedure necessarie per la sua definizione ai sensi del presente Protocollo, figurano nel Protocollo n. 3.

127

PROTOCOLLO N° 2 IL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ'

128

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ARTICOLO 1 Contenuto del programma

II programma di attività dell'agenzia o succursale deve contenere le indicazioni o giustificazioni riguardanti: *) la natura dei rischi che l'impresa si propone di garantire: b) le condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione che essa si propone di utilizzare: e) le tariffe che l'impresa intende applicare per ciascuna categoria di operazioni: d) i principi direttivi in materia di riassicurazione: e) la situazione del margine di solvibilità dell'impresa di cui al Protocollo n. 1: f) le previsioni circa le spese d'impianto dei servizi amministrat ivi e della rete di produzione ed i mezzi finanziari destinati a farvi fronte nonché, se i rischi da coprire sono classificati al punto A.18 dell'Allegato n. 1, i mezzi di cui l'impresa dispone per fornire l'assistenza promessa:

9 Foglio federale. 74° anno. Voi. IV

129

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e. inoltre, per i primi tre esercizi sociali: g) le previsioni relative alle spese di gestione; h) le previsioni relative ai premi o ai contributi ed ai sinistri, in ragione delle attività nuove: i) la situazione probabile di tesoreria dell'agenzia o succursale.

ARTICOLO 2 Deroghe 2.1. Non sono richieste le indicazioni di cui alle lettere b) e e) dell'articolo 1 del presente Protocollo se si tratta dei rischi seguenti (grandi rischi): a) i rischi classificati nei rami 4, 5, 6. 7, 11 e 12 della lettera A dell'Allegato n. l : b) i rischi classificati nei rami 14 e 15 del.a lettera A dell'Allegato n. l qualora il contraente assicurato eserciti, a titolo professionale un'attività industriale, commerciale o liberale e il rischio riguardi questa attività, e) i rischi classificati nei rami 8, 9, 13 e 16 della lettera A

dell'Allegato n. 1. purché il contraente assicurato superi 1 limiti di almeno due dei tre criteri seguenti:

130

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

Prima tappa : fino al 31 dicembre

1992:

- totale dello stato patrimoniale: 12.4 milioni di ecu:

- importo netto del volume di affari: 24 milioni di ecu;

- numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio:

500.

Seconda tappa: a partire dal 1° gennaio 1993:

- totale dello stato patrimoniale: 6,2 milioni di ecu:

- importo netto del volume di affari: 12.8 milioni di ecu;

- numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250.

Qualora il contraente assicurato faccia parte di un insieme di imprese che è tenuto a presentare bilanci consolidati a norma del diritto in vigore nella Parte contraente in cui è stabilito, i criteri sopra indicati sono rapportati ai bilanci consolidati.

Ciascuna Parte contraente può aggiungere ai rischi di cui al punto e) i rischi assicurati a nome di associazioni professionali, "joint ventures" e raggruppamenti temporanei.

2.2. Tuttavia, in Svizzera, le indicazioni di cui all'articolo 1, lettere b) e e) del presente Protocollo possono essere richieste per i rischi classificati nel ramo A.12 dell'Allegato n. 1 qualora si tratti di veicoli lacustri e fluviali.

131

PROTOCOLLO N° 3 RELAZIONE TRA FRANCO SVIZZERO E ECU

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Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ARTICOLO 1 ECU

Ai sensi del presente Accordo, la definizione di ecu è quella stabilita dagli organi competenti della Comunità.

,

ARTICOLO 2 Relazione tra le monete nazionali e l'ecu 2.1.

Quando gli importi in ecu menzionati nel presente Accordo devono essere convertiti in moneta nazionale per consentire alle autorità di controllo di applicare direttamente le disposizioni dell'Accordo, la conversione è effettuata conformemente alle regole indicate ai paragrafi 2.2 e 2.3 del presente Protocollo.

2.2.

Per la conversione nella moneta nazionale degli Stati membri degli importi espressi in ecu si applicano le regole -definite dagli organi competenti della Comunità.

2.3.

Ai fini del presente Accordo il controvalore in franchi svizzeri degli importi espressi in ecu corrisponde alla relazione 1 ecu = 1,79 franchi svizzeri.

133

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ARTICOLO 3 Modificazione della relazione fra l'ecu e il franco svizzero 3.1.

La relazione fra l'ecu e il (ranco svizzero, di cui al paragrafo 2.3.

viene riesaminata ogni anno secondo le seguenti modalità: quando il controvalore dell'ecu in franchi svizzeri stabilito dalla Banca nazionale svizzera per l'ultimo giorno lavorativo del mese di ottobre si discosta dalla relazione in vigore ai sensi del presente Accordo in misura superiore al 10% verso l'alto o verso il basso, la predetta relazione viene adeguata di conseguenza e prende effetto il primo giorno del successivo mese di gennaio.

3.2.

Il Comitato misto di cui all'articolo 37 può prendere, ali'occorrenza, qualsiasi misura di adeguamento.

134

PROTOCOLLO N« 4 AGENZIE E SUCCURSALI DI IMPRESE LA CUI SEDE SOCIALE E SITUATA AL DI FUORI DEI TERRITORI AI QUALI E' APPLICABILE IL PRESENTE ACCORDO

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Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ARTICOLO i Condizioni dell'autorizzazione Alle imprese la cui sede sociale si trova al di fuori dei territori ai quali si applica il presente Accordo ai sensi del tuo articolo 43, ciascuna Parte contraente può accordare l'autorizzazione per l'apertura nel proprio territorio di un'agenzia o succursale se l'impresa richiedente soddisfa almeno alle condizioni seguenti : a) essere abilitata a svolgere le operazioni di assicurazione a nonna della legislazione nazionale da cui essa dipende: b) creare un'agenzia o succursale nel territorio della Parte contraente interessata: e) impegnarsi a stabilire nella sede dell'agenzia o succursale una contabilità specifica per l'attività che essa vi esercita, nonché a tenervi tutta la documentazione relativa agli affari trattati: d) designare un mandatario generale che deve essere riconosciuto dall'autorità di controllo:

136

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e) disporre nel paese di esercizio di attivi di ammontare almeno pari alla meta del minimo prescritto al paragrafo 3.2 del Protocollo n. l per il fondo di garanzia e depositare a titolo di cauzione un quarto del minimo prescritto: f) Impegnarsi a possedere un margine di solvibilità conforme alle disposizioni dell'articolo 3 del presente Protocollo: g) presentare un programma di attività conforme alla lettera e) del paragrafo 10.1. dell'Accordo e al Protocollo n. 2. Per quanto riguarda lo stato patrimoniale e il conto profitti e perdite che devono accompagnare il programma di attività, ciascuna Parte contraente, se le norme in essa vigenti lo permettono, può esigere che un'impresa con meno di tre esercizi sociali presenti soltanto i conti degli esercizi chiusi.

ARTICOLO 2 Riserve tecniche A norma del presente Protocollo, ciascuna Parte contraente applica alle agenzie o succursali create nel suo territorio, per quanto riguarda le riserve tecniche, un regime che non può essere più favorevole di quello previsto dagli articoli 19, 20 e 21 dell'Accordo. In deroga alla seconda frase del paragrafo 20.1 dell'Accordo, essa esige che gli attivi rappresentativi delle riserve tecniche siano localizzati nel territorio soggetto alla giurisdizione dell'autorità di controllo della Parte contraente interessata.

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Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ARTICOLO 3 Margine di solvibilità 3. i. A norma del presente Protocollo, ciascuna Parte contraente impone alle agenzie e succursali create nel suo territorio di disporre di un margine di solvibilità costituito da attivi liberi da qualsiasi impegno prevedibile, previa deduzione degli elementi immateriali. Il margine è calcolato conformemente ai paragrafi 2.2 e 2.3 del Protocollo n. 1. Tuttavia, per il calcolo di tale margine, sono presi in considerazione soltanto i premi o contributi e i sinistri risultanti dalle operazioni realizzate dall'agenzia o succursale.

3.2. Il terzo del margine di solvibilità costituisce il fondo di garanzia.

Esso non può essere inferiore alla metà del minimo previsto dal paragrafo 3.2 del Protocollo n. l . Su di esso è imputata la cauzione iniziale versata conformemente all'articolo 1, lettera e) del presente Protocollo.

3.3. Gli attivi rappresentativi del margine di solvibilità devono essere localizzati nel territorio soggetto alla competenza dell'autorità di controllo della Parte contraente interessata.

3.4. La Comunità può accordare deroghe alle imprese che hanno agenzie o succursali in vari Stati membri al fine di facilitare la loro sorveglianza.

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Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ARTICOLO 4 Controllo e ristabilimento della situazione finanziaria II paragrafo 17.3 e l'articolo 18 tono applicabili, per quanto di ragione, alle agenzie e succursali delle imprese di cui al presente Protocollo.

ARTICOLO 5 Accordi con Stati terzi Ciascuna Parte contraente può. mediante accordi conclusi con uno o più Stati terzi, concordare l'applicazione di disposizioni diverse da quelle previste nel presente Protocollo, purché garantisca, a condizioni di reciprocità, la tutela dei suoi assicurati.

139

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

SCAMBIO DI LETTERE N. 1 : Principio di non discriminazione

Delegazione della Commissione delle Comunità europee

Bruxelles, 26 luglio 1969

Signor Capo Delegazione.

Con riferimento all'Accordo tra la Comunità e la Svizzera siglato in data odierna, mi pregio di confermarle che l'obbligo della non discriminazione, dì cui all'articolo 5, concerne esclusivamente l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta ed il suo esercizio nel territorio soggetto alla competenza dell'autorità di controllo che concede l'autorizzazione e spetta altresì agli Stati membri della Comunità nell'esercizio del loro potere di legiferare nei settori disciplinati dal presente Accordo.

La prego di prendere atto di questa comunicazione e di accettare, Signor Capo Delegazione, l'espressione della mia profonda stima.

Il Capo della Delegazione della Commissione delle Comunità europee

(f.to Geoffrey Fitchew)

Signor Franz Blankart Segretario di Stato Capo della Delegazione della Svizzera BERNA

140

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita Delegazione Svizzera

Berna, 26 luglio

Signor Capo

1989

Delegazione,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, cosi redatta: "Con riferimento all'Accordo tra la Comunità e la Svizzera siglato in data odierna, mi pregio di confermarle che l'obbligo della non discriminazione, di cui all'articolo 5. concerne esclusivamente l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta ed il suo esercizio nel territorio soggetto alla competenza dell'autorità di controllo che concede l'autorizzazione e spetta altresi agli Stati membri della Comunità nell'esercizio del loro potere di legiferare nei settori disciplinati dal presente Accordo".

Ho preso atto di questa comunicazione e La prego di accettare. Signor Capo Delegazione, l'espressione della mia profonda stima.

11 Capo della Delegazione svizzera

(f.to Franz Blankart)

Signor Geoffrey Fitchew Direttore Generale Capo della Delegazione della Commissione delle Comunità europee BRUXELLES

141

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

SCAMBIO DI LETTERE N . 2 : Efficacia t e r r i t o r i a l e dell'autorizzazione

Delegazione della Commissione delle Comunità europee

Bruxelles. 26 luglio 1969

Signor Capo Delegazione,

Con riferimento all'Accordo tra la Comunità e la Svizzera, siglato in data odierna, ho l'onore di rammentare la nostra intesa secondo la quale il paragrafo 8.1 lascia impregiudicate le disposizioni vigenti in ciascuna Parte contraente in merito alla possibilità per un'impresa assicuratrice di coprire rischi situati fuori del territorio soggetto alla competenza dell'autorità che le ha rilasciato l'autorizzazione.

La prego di voler cortesemente confermarmi quanto precede e di accettare, Signor Capo Delegazione, l'espressione della mia profonda stima.

Il Capo della Delegazione della Commissione delle Comunità europee

(f.to Geoffrey Fitchew)

Signor Franz Blankart Segretario di Stato Capo della Delegazione BERNA

142

svizzera

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita Delegazione svizzera

Berna, 26 luglio 1989

Signor Capo Delegazione,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, così redatta: "Con riferimento all'Accordo tra la Comunità e la Svizzera, siglato in data odierna, ho l'onore di rammentare la nostra intesa secondo la quale il paragrafo 8.1 lascia impregiudicate le disposizioni vigenti in ciascuna Parte contraente in merito alla possibilità per un'impresa assicurairice di coprire rischi situati fuori del territorio soggetto alla competenza dell'autorità che le ha rilasciato l'autorizzazione".

Ho preso atto di questa comunicazione e La prego di accettare. Signor Capo Delegazione, l'espressione della mia profonda stima.

11 Capo della Delegazione svizzera

(fito Franz Blankart)

Signor Geoffrey Fitchew Direttore generale Capo della Delegazione della Commissione delle Comunità europee BRUXELLES

143

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita SCAMBIO DI LETTERE N. 3 : Mandatario generale

Delegazione svizzera

Berna, 29 giugno 1982

Signor Capo Delegazione,

Con riferimento all'Accordo tra la Svìzzera e la Comunità, siglato in data odierna, ho l'onore di precisare che tale Accordo non osta a che il mandatario generale di cui alla lettera d) del paragrafo 10.1 e al paragrafo 11.4 dell'Accordo, nonché all'articolo 1. lettera d) del Protocollo n. 4. sia tenuto ad assumere la direzione effettiva dell'agenzia o succursale per il complesso degli affari che tale agenzia o succursale intende svolgere nel territorio soggetto alla competenza dell'autorità di controllo presso la quale è stata chiesta l'autorizzazione.

La prego di voler cortesemente confermarmi quanto precede e di gradire, Signor Capo Delegazione, i sensi della mia alta considerazione.

Il Capo della Delegazione svizzera

(f.to Franz Blankart)

Signor Gerard Imbert Direttore Capo della Delegazione della Commissione delle Comunità europee

144

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

Delegazione della Commissione delle Comunità europee

Bruxelles. 25 giugno 1982

Signor Capo Delegazione,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, del seguente tenore : "Con riferimento all'Accordo tra la Svizzera e la Comunità, siglato in data odierna, ho l'onore di precisare che tale Accordo non osta a che il mandatario generale di cui alla lettera d) del paragrafo 10.i e al paragrafo 11.4 dell'Accordo, nonché all'articolo 1, lettera d) del Protocollo n. 4, sia tenuto ad assumere la direzione effettiva dell'agenzia o succursale per il complesso degli affari che tale agenzia o succursale intende svolgere nel territorio soggetto alla competenza dell'autorità di controllo presso la quale è stata chiesta 1'autorizzazione."

Ho preso atto di questa comunicazione e La prego di gradire. Signor Capo Delegazione, i sensi della mia alta considerazione.

Il Capo della Delegazione della Commissione delle Comunità europee

(fito Gerard Imbert)

A sua Eccellenza l'Ambasciatore Franz Blankart Capo della Delegazione della Svizzera BERNA

10 Foglio federale. 74° anno. Voi. IV

145

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita SCAMBIO DI LETTERE N. 4 : Devoluzione al fondo di garanzia svizzero degli immobili di proprietà diretta delle imprese di assicurazione

Delegazione svizzera

Berna, 25 giugno 1982

Signor Capo Delegazione.

Ho l'onore di informarla che. con riferimento all'Accordo tra la Svizzera e la Comunità, siglato in data odierna, la Svizzera si riserva la possibilità, per quanto riguarda la devoluzione degli immobili di proprietà diretta delle imprese assicurataci al fondo di garanzia, di procedere all'iscrizione di tali immobili nel registro del fondo di garanzia tenuto dalle imprese, nonché di effettuare nel registro immobiliare una pertinente annotazione di restrizione del diritto di alienazione, il che in diritto svizzero non costituisce un'iscrizione d ' ipoteca.

La prego di confermarmi che Ella condivide il mio parere secondo il quale tale procedura non contrasta con i paragrafi 11.2 e 20.3 del suddetto Accordo.

La prego di gradire. Signor Capo Delegazione, i sensi della mia alta considerazione.

Il Capo della Delegazione svizzera

(fito Franz Blankart)

Signor Gerard Imbert Direttore Capo della Delegazione della Commissione delle Comunità europee BRUXELLES

146

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

Delegazione della Commissione delle Comunità europee

Bruxelles, 25 giugno 1982

Signor Capo Delegazione,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, del seguente tenore: "Ho l'onore di informarla che, con riferimento all'Accordo tra la Svizzera e la Comunità, siglato in data odierna, la Svizzera si riserva la possibilità, per quanto riguarda la devoluzione degli immobili di proprietà diretta delle imprese assicurataci al fondo di garanzia, di procedere all'iscrizione di tali immobili nel registro del fondo di garanzia tenuto dalle imprese, nonché di effettuare nel registro immobiliare una pertinente annotazione di restrizione del diritto di alienazione, il che in diritto svizzero non costituisce un'iscrizione d'ipoteca."

Mi pregio confermarle che condivido il Suo parere secondo il quale tale procedura non contrasta con i paragrafi 1 1 . 2 e 20.3 del suddetto Accordo.

147

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita La prego di gradire. Signor Capo Delegazione, i sensi della mia alta considerazione.

Il Capo della Delegazione della Commissione delle Comunità europee

(f.to

A Sua Eccellenza l'Ambasciatore Franz Blankart Capo della Delegazione della Svizzera BERNA

148

Gerard Imbert)

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita SCAMBIO DI LETTERE N. 5 : Principi di investimento

Delegazione svizzera

Berna, 25 giugno 1982

Signor Capo Delegazione,

Con riferimento all'Accordo fra la Svizzera e la Comunità, siglato in data odierna, ho l'onore di precisare, in merito agli attivi di cui all'articolo 15, che il suddetto Accordo non osta a che l'autorità di' controllo mantenga la possibilità di intervenire in casi particolari quando la scelta degli attivi sia tale da mettere seriamente in pericolo la sicurezza finanziaria dell'impresa o da diminuire il suo grado di liquidità.

La prego di confermarmi quanto precede e di gradire. Signor Capo Delegazione, i sensi della mia alta considerazione.

Il Capo della Delegazione svizzera

(f.to

Franz Blankart)

Sig. Gerard Imbert Direttore Capo della Delegazione della Commissione delle Comunità europee BRUXELLES

149

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

Delegazione della Commissione delle Comunità europee

Bruxelles, 25 giugno 1962

Signor Capo Delegazione,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, avente il seguente tenore: "Con riferimento all'Accordo fra la Svizzera e la Comunità, siglato in data odierna, ho l'onore di precisare, in merito agli attivi di cui all'articolo 15, che il suddetto Accordo non osta a che l'autorità di controllo mantenga la possibilità di intervenire in casi particolari quando la scelta degli attivi sia tale da mettere seriamente in pericolo la sicurezza finanziaria dell'impresa o da diminuire il suo grado di liquidità."

Le confermo quanto precede e La prego di gradire, Signor Capo Delegazione, i sensi della mia alta considerazione.

Il Capo della Delegazione della Commissione delle Comunità europee

(f.to Gerard Imbert)

A Sua Eccellenza l'Ambasciatore Franz Blankart Capo della Delegazione della Svizzera BERNA

150

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita SCAMBIO DI LETTERE N° 6 : Catalogo svizzero dei rami assicurativi

Delegazione svizzera

Berna. 25 giugno

1982

Signor Capo Delegazione.

Ho l'onore di informarla che. con riferimento all'Accordo fra la Svizzera e la Comunità siglato in data odierna, la Svizzera continuerà ad applicare, nei riguardi delle sedi sociali, agenzie e succursali stabilite nel suo territorio, il suo "Catalogo dei rami assicurativi" per la presentazione dei conti e delle statistiche. Questa osservazione vale anche per il rapporto dell'Ufficio federale delle assicurazioni private su "Les Institutions d'assurance privée en Suisse".

Per contro, la "Classificazione

dei rischi per ramo", che figura alla lettera A

dell'Allegato 1 del suddetto Accordo, è applicabile per la specificazione dei rami all'atto della domanda di autorizzazione, nonché per la valutazione della necessità di approvare le condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione e delle tariffe.

Ciò non esclude che la Svizzera esamini, ad una data ulteriore, la possibilità di applicare integralmente la "Classificazione" succitata. Una tale decisione verrebbe notificata alla Comunità per le vie diplomatiche.

151

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita Resta inteso che il "Catalogo dei rami assicurativi" copre lo stesso campo di applicazione della "Classificazione dei rischi per ramo". Le corrispondenze fra i due tipi di classificazione sono le seguenti:

Catalogo dei rami assicurativi in Svizzera

Rami assicurativi lecondo la classificazione dell'Allegato 1

1. Infortuni 2. Responsabilità civile 3. Incendio ed elementi naturali 4. Trasporti 5. Corpi di veicoli 6. Grandine 7. Animali 8. Furto 9. Rottura di vetri 10. Danni delle acque 11. Macchine 12. Gioielli 13. Cauzione 14. Credito 15. Protezione giuridica 16. M a l a t t i a 17. Pioggia 18. Assicurazioni speciali

A. 1

152

A

10. 11. 12, 13

A. 8 A. 4

6. 7

A. 3

5

) ) ) ) A.

) )

A. 15 A. 14 A. 17 A. 2

) ) A. 16. 18

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita La prego di prendere atto di questa comunicazione e di gradire, Signor Capo Delegazione, i sensi della mia alta considerazione.

II Capo della Delegazione svizzera

(f.to Franz Blankart)

Signor Gerard Imbert Direttore Capo della Delegazione della Commissione delle Comunità europee BRUXELLES

153

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita Delegazione della Commissione delle Comunità europee

Bruxelles, 25 giugno 1982

Signor Capo Delegazione, Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, avente il seguente tenore: "Ho l'onore di informarla che. con riferimento all'Accordo fra la Svizzera e la Comunità siglato in data odierna, la Svizzera continuerà ad applicare, nei riguardi delle sedi sociali, agenzie e succursali stabilite nel suo territorio, il suo "Catalogo dei rami assicurativi" per la presentazione dei conti e delle statistiche. Questa osservazione vale anche per il rapporto dell'Ufficio federale delle assicurazioni private su "Les Institutions d'assurance privée en Suisse".

Per contro, la "Classificazione dei rischi per ramo", che figura alla lettera A dell Allegato n. 1 del suddetto Accordo, è applicabile per la specificazione dei rami all'atto della domanda di autorizzazione, nonché per la valutazione della necessità di approvare le condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione e delle tariffe.

Cio non esclude che la Svizzera esamini, ad una data ulteriore, la possibilità di applicare integralmente la "Classificazione" succitata. Una tale decisione verrebbe notificata alla Comunità per le vie diplomatiche.

154

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita Resta inteso che il "Catalogo dei rami assicurativi" copre lo stesso campo di applicazione della "Classificazione dei rischi per ramo". Le corrispondenze fra i due tipi di classificazione sono le seguenti:

Catalogo dei rami assicurativi in Svizzera

Rami assicurativi secondo la classificazione dell'Allegato n ·1

1. Infortuni 2. Responsabilità civile 3. Incendio ed elementi naturali

A. 1 A. 10. 11, 12, 13 A. 8

4. Trasporti

A. 4, 6, 7

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Corpi di veicoli Grandine Animali Furto Rottura di vetri Danni delle acque Macchine Gioielli Cauzione

A. 3, 5 ) ) ) ) A. 9 } ) ) A. 15

14. Credito

A. 14

15.

16.

17.

18.

A. 17 A. 2 ) ) A. 16. 18

Protezione giuridica Malattia Pioggia Assicurazioni speciali

155

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita Ho preso atto di questa comunicazione e La prego di gradire. Signor Capo Delegazione, i sensi della mia alta considerazione.

Il Capo della delegazione della Commissione delle Comunità europee

(f.to Gerard Imbert)

A Sua Eccellenza l'Ambasciatore Franz Blankart Capo della delegazione della Svizzera BERNA

156

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita SCAMBIO DI LETTERE N. 7 : Capitale sociale delle imprese di assicurazione

Delegazione svizzera

Berna, 29 giugno 1982

Signor Capo Delegazione.

Con riferimento all'Accordo fra la Svizzera e la Comunità siglato in data odierna, ho l'onore di rammentare la nostra intesa secondo la quale le disposizioni relative al margine di solvibilità minimo, calcolato conformemente al paragrafo 2.2 del Protocollo n. 1, nonché quelle relative al fondo di garanzia minimo di cui al paragrafo 3.2 del medesimo Protocollo, non riguardano le disposizoni o la prassi delle Parti contraenti quanto alle esigenze relative al capitale sociale dell'impresa.

La prego di voler cortesemente confermarmi quanto precede e di gradire. Signor Capo Delegazione, i sensi della mia alta considerazione.

Il Capo della Delegazione svizzera

(f.to Franz Blankart)

Sig. Gerard Imbert Direttore Capo della Delegazione della Commissione delle Comunità europee BRUXELLES

157

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

Delegazione della Commissione delle Comunità europee Bruxelles. 25 giugno 1982

Signor Capo Delegazione,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna, avente il seguente tenore: "Con riferimento all'Accordo fra la Svizzera e la Comunità siglato in data odierna, ho l'onore di rammentare la nostra intesa secondo la quale le disposizioni relative al margine di solvibilità minimo, calcolato conformemente al paragrafo 2.2 del Protocollo n. 1. nonché quelle relative al fondo di garanzia minimo di cui al paragrafo 3.2 del medesimo Protocollo, non riguardano le disposizoni o la prassi delle Parti contraenti quanto alle esigenze relative al capitale sociale dell'impresa."

Mi pregio confermarle quanto precede e La prego di gradire. Signor Capo Delegazione, i sensi della mia alta considerazione.

11 Capo della Delegazione della Commissione delle Comunità europee

(f.to Gerard Imbert)

A Sua Eccellenza l'Ambasciatore Franz Blankart Capo della Delegazione della Svizzera BERNA

158

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

SCAMBIO DI LETTERE N. 8 : Regime t.ransitorio per l ' a s s i s t e n z a

Delegazione della Commissione delle Comunità europee

Bruxelles. 26 luglio 1969

Signor Capo Delegazione.

Con riferimento all'Accordo fra la Comunità e la Svizzera siglato in data odierna ho l'onore di rammentarle la nostra intesa secondo cui gli Stati membri della Comunità possono concedere alle imprese che alla data del 12 dicembre 1984 esercitavano sul loro territorio solo un'attività di assistenza, un termine di cinque anni, a decorrere da questa data, per conformarsi alle condizioni prescritte dall'articolo 16 dell'Accordo.

Gli Stati membri della Comunità possono accordare alle imprese di cui sopra che.

alla scadenza del termine di cinque anni, non abbiano ancora costituito integralmente il margine di solvibilità, un termine supplementare non superiore a due anni, purché, conformemente all'articolo 18 dell'Accordo abbiano sottoposto all'approvazione dell'autorità di controllo le misure che esse intendono prendere per raggiungere tale margine.

159

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita Le imprese in parola che desiderino estendere le proprie attività ad altri rami o.

nell'ipotesi contemplata dal paragrafo 8.1 dell'Accordo a un'altra parte del territorio, possono farlo solo se si conformano immediatamente all'Accordo.

Inoltre, fino al 12 dicembre 1992. la condizione, di cui al paragrafo 5 del punto B del 1 Allegato n. 2, che l'incidente o il guasto meccanico sia avvenuto nel territorio della Parte contraente in cui è stabilito il fornitore della garanzia non si applica alle operazioni di cui al terzo trattino del paragrafo sopraindicato, quando queste attività sono effettuate dall'ELPA (Automobile e Touring Club di Grecia).

La prego di voler cortesemente confermarmi quanto precede e di accettare. Signor Capo Delegazione, l'espressione della mia profonda stima.

11 Capo della Delegazione della Commissione delle Comunità europee

(f.to

Signor Franz Blankart Segretario di Stato Capo della Delegazione della Svizzera BEPNA

160

Geoffrey Fitchew)

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita Delegazione svizzera

Berna, 26 luglio 1989

Signor Capo Delegazione, Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua in data odierna cosi redatta : "Con riferimento all'Accordo fra la Comunità e la Svizzera siglato in data odierna ho l'onore di rammentarLe la nostra intesa secondo cui gli Stati membri della Comunità possono concedere alle imprese che alla data del 12 dicembre 1984 esercitavano sul loro territorio solo un'attività di assistenza, un termine di cinque anni, a decorrere da questa data, per conformarsi alle condizioni prescritte dall'articolo 16 dell'Accordo.

Gli Stati membri della Comunità possono accordare alle imprese di cui sopra che, alla scadenza del termine di cinque anni, non abbiano ancora costituito integralmente il margine di solvibilità, un termine supplementare non superiore a due anni, purché, conformemente all'articolo 18 dell'Accordo abbiano sottoposto all'approvazione dell'autorità di controllo le misure che esse intendono prendere per raggiungere tale margine.

11 Foglio federale. 74° anno. Voi. IV

161

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita Le imprese in parola che desiderino estendere le proprie attività ad altri rami o.

nell'ipotesi contemplata dal paragrafo 8.1 dell'Accordo a un'altra parte del territorio, possono farlo solo se si conformano immediatamente all'Accordo.

Inoltre, fino al 12 dicembre 1992, la condizione, di cui al paragrafo S del punto B dell Allegato n. 2, che l'incidente o il guasto meccanico sia avvenuto nel territorio della Parte contraente in cui è stabilito il fornitore della garanzia non ai applica alle operazioni di cui ti terzo trattino del paragrafo sopraindicato, quando queste attività sono effettuate dall'ELPA (Automobile e Touring Club di Grecia)."

La prego di voler cortesemente confermarmi quanto precede e di accettare. Signor Capo Delegazione, l'espressione della mia profonda stima.

Il Capo della Delegazione svizzera

(f.to Franz Blankart)

Signor Geoffrey Fitchew Direttore generale Capo della Delegazione della Commissione delle Comunità europee BRUXELLES

162

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita SCAMBIO DI LETTERE N. 9 : Regime transitorio per i grandi rischi di cui al paragrafo 2 . 1 del Protocollo n. 2

Delegazione della Commissione delle Comunità europee

Bruxelles, 26 luglio 1989

Signor Capo Delegazione, Con riferimento all'Accordo fra la Comunità e la Svizzera siglato in data odierna ho l'onore di rammentarLe la nostra intesa secondo cui la Grecia.

l'Olanda, la Spagna e il Portogallo beneficiano d«l regime transitorio qui sotto definito in relazione ai grandi rischi di cui al paragrafo 2.1 del Protocollo n. 2 del presente Accordo: a) Fino al 31 dicembre 1992, tali Stati possono applicare a tutti i rischi il regime applicabile ai rischi diversi da quelli di cui al paragrafo 2.1 del Protocollo n. 2 del presente Accordo.

b) Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994, il regime dei grandi rischi si applica ai rischi di cui al paragrafo 2.1, lettere a) e b) del Protocollo n. 2 del presente Accordo: per i rischi di cui alla lettera e) di detto paragrafo tali Stati membri fissano i limiti da applicare.

163

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

e) Spagna - Dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996, si applicano i limiti della prima tappa fissati dal paragrafo 2.1. lettera e) del Protocollo n. 2.

- Dal 1° gennaio 1997, si applicano i limiti della seconda tappa, d) Portogallo, Irland» t Grecia - Dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996. si applicano i limiti della prima tappa fissati dal paragrafo 2.1, lettera e) del Protocollo n. 2.

- Dal 1° gennaio 1999. si applicano i limiti della seconda tappa.

La deroga accordata a decorrere dal 1° gennaio 1995 Si applica solo ai contratti relativi a rischi classificati nei rami 8. 9. 13 e 16 della lettera A dell'Allegato n. 1 e situati esclusivamente in uno dei quattro Stati membri della Comunità che beneficiano delle disposizioni transitorie.

La prego di voler cortesemente confermarmi quanto precede e di accettare, Signor Capo Delegazione, l'espressione della mia profonda stima.

11 Capo della Delegazione della Commissione delle Comunità europee

(f.to Oeoffrey Fitchew)

Signor Franz Blankart Segretario di Stato Capo della Delegazione della Svizzera BERNA

164

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita Delegazione svizzera

Berna, 26 luglio 1989

Signor Capo Delegazione, Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua in data odierna del seguente tenore: "Con riferimento all'Accordo fra la Comunità e la Svizzera siglato in data odierna ho l'onore di rammentarla la nostra intesa secondo cui la Grecia.

l'Olanda, la Spagna e il Portogallo beneficiano del regime transitorio qui sotto definito in relazione ai grandi rischi di cui al paragrafo 2.1 del Protocollo n. 2 del presente Accordo: a) Fino al 31 dicembre 1992. tali Stati possono applicare atutti i rischi il regime applicabile ai rischi diversi da quelli di cui a! paragrafo 2.1 del Protocollo n. 2 del presente Accordo.

b) Dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994. il regime dei grandi rischi si applica ai rischi di cui al paragrafo 2.1. lettere a) e b) del Protocollo n. 2 del presente Accordo: per i rischi di cui alla lettera e) di detto paragrafo tali Stati membri fissano i limiti da applicare.

ci Spagna - Dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996, si applicano i limiti della prima tappa fissati dal paragrafo 2.1. lettera e) del Protocollo n. 2.

- Dal 1° gennaio 1997, si applicano i limiti della seconda tappa, d) Portogallo, Irlanda e Grecia - Dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996, fi applicano i limiti della prima tappa fissati dal paragrafo 2.1, lettera e) del Protocollo n. 2.

- Dal 1* gennaio 1999, si applicano i limiti della seconda tappa La deroga accordata a decorrere dal 1° gennaio 1995 si applica solo ai contratti relativi a rischi classificati nei rami 8. 9, 13 e 16 della lettera A dell'Allegato n. l e situati esclusivamente in uno dei quattro Stati membri della Comunità che beneficiano delle disposizioni transitorie."

165

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

Mi pregio confermarle quanto precede e La prego di accettare. Signor Capo Delegazione, l'espressione della mia profonda stima.

Il Capo della Delegazione svizzera

( f . t o Franz Blankart)

Signor Geoffrey Fitchew Direttore generale Capo d e l l a Delegazione d e l l a Commissione delle Comunità europee BRUXELLES

166

Dichiarazione comune delle Parti contraenti sul periodo intercorrente tra la firma e l'entrata in vigore dell'Accordo

Durante il periodo intercorrente fra la firma e l'entrata in vigore del presente Accordo conformemente al paragrafo 44.3, ciascuna Parte contraente si dichiara disposta a non introdurre, in materia di vigilanza, nuove disposizioni suscettibili di essere abrogate in forza del presente Accordo in tema di agenzie e succursali dipendenti da imprese la cui sede sociale si trova nel territorio dell'altra Parte contraente e che intendono stabilirsi o che sono stabilite nel suo territorio per accedere all'attività non salariata dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita o per esercitare tale attività.

Inoltre, le Parti contraenti si impegnano ad avviare, con la massima sollecitudine, la procedura volta a modificare il loro diritto interno in forza del presente Accordo.

167

ATTO F I N A L E

168

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita I rappresentanti della CONFEDERAZIONE SVIZZERA E DELLA COMUNITÀ' ECONOMICA EUROPEA, riuniti a Lussemburgo il 10 ottobre 1989.

per la firma dell'Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ·1 momento di firmare il presente Accordo, hanno - preso atto degli scambi di lettere allegati all'Accordo succitato: Scambio di lettere n. 1 : Principio di non discriminazione Scambio di lettere n. 2 : Efficacia territoriale dell'Accordo Scambio di lettere n. 3 : Mandatario generale Scambio di lettere n. 4 : Devoluzione al fondo di garanzia svizzero degli immobili di proprietà diretta delle imprese di assicurazione Scambio di lettere n. 5 : Principi d'investimento Scambio di lettere n. 6 : Catalogo svizzero dei rami assicurativi Scambio di lettere n. 7 : Capitale sociale delle imprese di assicurazione Scambio di lettere n. 8 : Regime transitorio per l'assistenza

169

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita Scambio di l e t t e r e n. 9 : Regime transitorio per il grandi rischi di cui al paragrafo 2.1 del Protocollo n. 2

- adottato la dichiarazione seguente allegata al predetto Accordo: Dichiarazione comune delle Parti contraenti sul periodo intercorrente tra la firma e l ' e n t r a t a in vigore dell'Accordo.

170

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

G e s c h a h e n zu Luxemb urg am z e h n t e n neunzehnhundertneunundachtzig.

Fait à Luxembourg, le d i x octobre quatre-vingt-neuf.

Fatto a Lussemburgo, addi' dieci millenovecentottantanve

Oktober m i l n e u f cent

ottobre

H e c h o en L u x e m b u r g o , el diez de o c t u b r e de m i l ochenta y nueve.

Udfardiget n 1 o g f 1 r s.

1 L u x e m b o u r g , den tiende O k t o b e r

novecientos

nitten h u n d r e d e og

Eyive c(jßoOpYO, o t t e Séxa O K t u ß p l o u x i - X i a c v v i a K ó o i a oySövTa cvvca.

Done at L u x e m b o u r g on thé tenth day of October t h o u s a n d nine h u n d r e d a n d e i g h t y - n i n e .

1n thé year one

G e d a a n te L u x e m b u r g , de tiende O k t o b e r n e g e n t 1 enhonder negenentächtig .

Feito em L u x e m b u r g o , em dez de O u t u b r o de m i l n o v e c e n t o : e oltenta e nove.

171

Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

Für die Regierung der Schweizerischen Eidgenossenschaft Pour le gouvernement de li C o n f é d é r a t i o n suisse Per 11 Governo d e l l a Confederazione svizzera Por el Goblerno de la Confederac1ón S u i z a For regeringen for Schweiz Pia inv KuBcpvnon tnc EXSctiithc Zuvouoonov5iac For thé Government of thé Swiss Confédération Voor de Regering van de Zwitterse Bondsstaat Pelo Governo da Confederaclo Suica

Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften Au om du C o n s e i l des C o m m u n a u t é s e u r o p é e n n e s A n me del C o n s i g l i o d e l l e C o m u n i t à E u r o p e e En ombre del Consejo de las C o m u n i d a d e s Europeas Pi egne af Radet for De Europiiske F c l l e s s k a b e r Et vòpatoc tou ZupBouXlou tuv EupunaiKùv Koivointu On e h a l f of the C o u n c i l of the E u r o p é e n C o m m u n i t i e Nam ns de Raad van de Europese G e m e e n s c h a p p e n Em nome do Conselho das C o m u n i d a d e s E u r o p e i a s

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio relativo all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla legge federale sull'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla ...

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1991

Année Anno Band

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Volume Volume Heft

41

Cahier Numero Geschäftsnummer

91.047

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

22.10.1991

Date Data Seite

1-172

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