# S T #

91.040

Messaggio concernente i crediti secondo la legge sull'aiuto alle università per il periodo 1992-1995 e le misure speciali in favore della promozione delle nuove leve universitarìe del 3 giugno 1991

Onorevoli presidenti e consiglieri, Con il presente messaggio (parte A) vi sottoponiamo per approvazione i disegni: - di un decreto federale concernente i crediti secondo la legge sull'aiuto alle università (LAU) per il periodo 1992-1995 (ottavo periodo di sovvenzione); - di due decreti federali istitutivi di misure speciali volte a promuovere le nuove leve universitarie; - di un decreto federale su misure volte a migliorare la situazione dell'alloggio degli studenti dei politecnici federali; - di un decreto federale che modifica il decreto federale del 6 ottobre 1989 concernente il settimo periodo di sovvenzione secondo la legge federale sull'aiuto alle università.

Nel contempo vi invitiamo a prendere atto delle informazioni recate nella parte B, che vi sottoponiamo a titolo di rapporto nel senso della LAU.

Attiriamo per altro la vostra attenzione sul fatto che le misure speciali da noi proposte in favore della promozione delle nuove leve universitarie corrispondono a quanto auspicato dalla mozione Auer (N 90.807, del 4 ottobre 1990) e dalla mozione Iten (S 90.830, del 4 ottobre 1990), che vi invitiamo dunque a togliere di ruolo.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

3 giugno 1991

1991-372

52 Foglio federale. 74° anno. Voi. III

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Cotti II cancelliere della Confederazione, Buser

805

Compendio La riveduta legge sull'aiuto alle università (LA U), adottata dall'Assemblea federale il 22 marzo 1991, deve entrare in vigore il 1 ° gennaio 1992. Sostituirà quella del 28 giugno 1968 tuttora in vigore. Nella sua nuova versione, la LA U rimane essenzialmente una legge di finanziamento, ma offre strumenti di politica universitaria più solidi, una normativa più concreta e più aperta del diritto ai sussidi e procedure più razionali. Per altro, rispetta la distinzione attuale tra due tipi d'aiuto finanziario ordinario, ossia i sussidi base versati annualmente come contributo alle spese d'esercizio delle università e i sussidi agli investimenti assegnati di caso in caso per costruzioni e acquisti comportanti una spesa minima di 300 000 franchi (nuovo limite introdotto dalla revisione).

I crédit i per questi due tipi di sussidi sono accordati per un periodo pluriennale, detto periodo di sovvenzione, mediante un decreto federale semplice. Nel presente messaggio si propone di stanziare le spese necessarie per il periodo 1992-1995 (ottavo periodo di sovvenzione secondo la LA U).

L'importo totale previsto per i sussidi di base nel quadriennio è al massimo di 1793 milioni di franchi, ossia di 408 milioni per il 1992, di 436 per il 1993, di 459 per il 1994 e di 490 per il 1995.

II messaggio prevede un credito d'impegno di 400 milioni di franchi per i sussidi agli investimenti universitari e, per tener conto della volontà di promuovere prioritariamente la costruzione di case dello studente, propone di riservare su questa somma un importo di 92 milioni di franchi ripartito su 3 anni.

Il presente messaggio concreta inoltre un nuovo tipo d'aiuto finanziario ancorato nella LA U riveduta, quello dei sussidi straordinari. Per i prossimi 8 anni, propone misure speciali finalizzate alla promozione della nuove leve in tutte le università svizzere. Valuta a 130 milioni di franchi il credito necessario per l'attuazione di tali misure, somma che permetterà parimenti di aumentare la percentuale femminile nel corpo professorale e di migliorare le condizioni d'organico degli studenti. 104 milioni di questa somma sono destinati alle università cantonali, 24 milioni al settore dei politecnici federali (PF) e 2 milioni all'attuazione e alla valutazione delle misure.

Si propone infine di stanziare un credito
d'impegno di 20 milioni di franchi onde contribuire alla costruzione, nei prossimi quattro anni, di nuove case dello studente per il corpo discente dei PF.

Si chiede infine di modificare il decreto federale del 6 ottobre 1989 concernente il settimo periodo di sovvenzione secondo la LA U. L'intento è di colmare il disavanzo di 6 milioni di franchi nel settore dell'aiuto concesso a sei istituti che, dal 1992, saranno sottoposti alle norme in materia di sussidi previste dalla legge sulla ricerca.

806

Messaggio Parte A I II III

Parte generale Situazione iniziale Politica universitaria svizzera e sue priorità

Le università di fronte a nuovi compiti Dall'inizio degli anni settanta, il sistema universitario svizzero si trova dinnanzi a un duplice compito, quello di far fronte a una nuova crescita quantitativa e quello di rispondere alle esigenze qualitative che non cessano d'aumentare. È riuscito ad assorbire gli afflussi più massicci di nuovi studenti verificatisi fin verso la metà degli anni ottanta e a superare, non senza difficoltà, i conseguenti problemi organizzativi. Contrariamente alle previsioni, tale crescita degli effettivi studenteschi permane ancor oggi per motivi di politica dell'educazione (cfr.

parte B n. 12). Infatti, la demografia, fondamento principale delle previsioni, alquanto inesatte, fatte a suo tempo, non basta più a spiegare da sé la crescita del numero di studenti immatricolati. Occorre tener conto di un nuovo atteggiamento di fronte alla formazione, che si esprime in una crescita degli studi postdiploma, degli studi per una seconda formazione e del numero delle studentesse.

Simultaneamente, l'insegnamento accademico si è trovato esposto, da un lato, ai rapidi e profondi cambiamenti che hanno trasformato la società, la cultura, l'economia e la tecnica e, dall'altro, alla crescente scientificità che si è fatta strada in tutti i settori della vita. Basta qui ricordare l'accelerazione nell'estensione delle conoscenze, il moltiplicarsi delle discipline scientifiche, la trasformazione radicale dei metodi di ricerca e d'insegnamento.

Negli ultimi decenni, i poteri pubblici, in particolare Confederazione e Cantoni, hanno compiuto grandi sforzi in favore delle nostre università. Nel complesso, la crescita annuale delle spese universitarie durante gli ultimi 25 anni supera quella del prodotto interno lordo e quella delle spese pubbliche. Tuttavia, non si sono potute evitare certe conseguenze negative della duplice sfida lanciata all'insegnamento universitario. Eccone le principali: locali sovraffollati, condizioni d'organico deteriorate (proporzione tra il numero di studenti e il numero d'insegnanti), preponderanza data ai compiti d'insegnamento in certi settori, accompagnata in parte da un ristagno dell'offerta di corsi, nonché conseguenti difficoltà crescenti di condurre una ricerca conforme alle esigenze dei tempi, segnatamente per quanto concerne le scienze umane e sociali. In
ultima analisi, questo va a scapito delle stesse basi della vitalità delle nostre università, in particolare della facoltà d'innovare incessantemente e di assumere nuovi compiti.

La missione essenziale di qualsiasi università consiste nell'ampliare le conoscenze scientifiche mediante la ricerca e l'insegnamento, nonché nel preservare e trasmettere questo patrimonio e nel formare nuove leve scientifiche qualifi-

.807

cale, sia per i bisogni interni, sia per quelli di tutti i settori della società. Tale missione si traduce in tre funzioni strettamente legate: insegnamento, ricerca e servizi scientifici. I problemi suindicati si ripercuotono in diversa misura su questi tre compiti centrali: - Insegnamento: A causa dell'imbricazione, tuttora valida, dell'insegnamento e della ricerca, l'offerta d'insegnamento deve costantemente riflettere l'estensione e la diversificazione delle conoscenze scientifiche. Parimenti, deve seguire l'evoluzione del mercato dell'impiego, cercando di conformarsi alle esigenze di nuovi campi d'attività professionale e all'evoluzione qualitativa dei diversi profili professionali. Tenuto conto della lunga durata degli studi, occorre inoltre ridurre il tempo di formazione (cfr. parte B n. 12). A tal fine, la maggior parte delle università fanno capo in primo luogo a una divisione più spiccata dei cicli di studi di base (eventualmente combinati con periodi di pratica professionale) e dei cicli di approfondimento delle conoscenze orientati verso la ricerca. Infine, nessuno più contesta oggi che le conoscenze acquisite fino al conseguimento del primo diploma di fine studi si trovano parzialmente superate a medio termine. Tale constatazione è alla base degli sforzi intrapresi recentemente nelle università al fine di istituzionalizzare la formazione continua di diplomati universitari che già esercitano un'attività professionale. Per quanto introdotto su vasta scala, un tale sistema di studi postdiploma sarebbe certamente in grado di decongestionare l'insegnamento offrendo una reale alternativa, sia alla compartimentazione sempre più spinta della materia insegnata sia al prolungamento degli studi. Tale divisione dell'insegnamento in tre cicli (studi di base, d'approfondimento e postdiploma) permetterebbe pure di tener conto delle aspirazioni individuali in materia di formazione (per esempio seconda formazione in un'altra disciplina) nonché dei bisogni del mercato del lavoro (combinazione di materie, bisogno di generalisti).

- Ricerca: Gli obiettivi, i contenuti e le forme dell'insegnamento universitario dipendono direttamente dal livello e dalla qualità della ricerca universitaria.

La formazione universitaria dipende strettamente dalla prossimità di una ricerca variata e creativa. Le università
sono e rimangono i centri per eccellenza di una ricerca fondamentale nel nostro Paese. Sono fonti determinanti di nuove conoscenze.

- Servizi scientifici: La società nel suo insieme fruisce indirettamente delle attività universitarie ma profitta direttamente delle molteplici funzioni di servizio assunte dalle università. Queste funzioni possono essere indissociabili dall'insegnamento e dalla ricerca come è il caso per le cure dei malati nelle cliniche universitarie o per i servizi di formazione e di consulenza destinati alla popolazione. Con le loro attività di ricerca, le università devono però anche sempre più contribuire alla competitivita economica del Paese, d'onde l'importanza crescente della cooperazione tra università ed economia. Su scala mondiale si sono moltiplicati gli sforzi per stimolare la ricerca. Nei Paesi industrializzati più progrediti, la ricerca è divenuta uno dei fattori chiave per la creazione di posti di lavoro, soprattutto nelle tecnologie d'avanguardia.

Anche in altri settori - come la protezione e la conservazione della natura e 808

dell'ambiente - la società dipende da un contributo sostanziale delle università. In quanto «centri di riflessione» (Lochman), le università assumono anche una missione culturale essenziale in una società in mutazione.

La suddetta crescita quantitativa e qualitativa ha progressivamente e profondamente trasformato la dimensione del sistema universitario svizzero. Nell'ultimo decennio, il numero di studenti immatricolati è passato da 63 897 nel 1981 a 85 940 nel 1990, progredendo così del 27 per cento in totale e del 9,5 per cento nell'ultimo quadriennio. Nello stesso periodo, il numero di studenti immatricolati nel primo e nel secondo ciclo è passato da 55 419 a 70 556, mentre il numero dei candidati al dottorato e di studenti postdiploma è aumentato dell'80 per cento. Per contro, nel corpo professorale non si è registrata la stessa evoluzione. Dal 1981 al 1989 il numero di professori è passato da 2216 a 2352, pari a una crescita del 6 per cento.

Un altro problema si trova però oggi sul tappeto: come avvicinare e coordinare meglio i numerosi istituti di formazione terziaria non universitari (scuole tecniche superiori, scuole superiori di commercio, di economia e d'amministrazione, scuole di professioni artistiche ecc.) con il settore universitario tradizionale?

Recenti iniziative che rilanciano l'idea di un nuovo diritto alla formazione sul piano federale e cantonale traducono viepiù chiaramente la necessità di integrare efficacemente per l'insieme del Paese l'intero settore della formazione terziaria, storicamente eterogeneo. È tuttora all'esame una revisione della legge sulla formazione professionale. L'obiettivo sarebbe quello di riconoscere le scuole professionali superiori come «scuole tecniche universitarie» seguendo così le tendenze che stanno sviluppandosi in Europa. Anche un'altra legge federale è in via d'elaborazione, quella sui sussidi in favore delle scuole superiori inerenti al settore sociale. Infine, la Conferenza svizzera dei direttori dell'istruzione pubblica ha emanato, nel 1990, direttive concernenti il riconoscimento dei diplomi di formazione superiore in arti grafiche. Si tratta di un primo passo verso una concezione intesa ad integrare l'insieme della formazione terziaria a livello nazionale.

L'auspicata integrazione è già realtà in gran parte dell'Europa. Essa influenza
i negoziati bilaterali, in corso o previsti, con la Germania, l'Austria, e, successivamente, l'Italia concernenti le equivalenze in ambito universitario. Si ripercuoterà anche sull'applicazione delle convenzioni universitarie europee del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO, ratificate il 24 aprile 1991. Tra poco, si dovrà verosimilmente fissare in forma adeguata la ripartizione dei compiti d'insegnamento, da un lato, tra il livello secondario II e il livello terziario nonché, dall'altro, tra le università e il settore extrauniversitario a livello terziario. In merito si apre qui un ampio ventaglio di soluzioni possibili.

Le recenti revisioni di leggi cantonali sulle università si sono limitate nondimeno allo stretto necessario, prescindendo così da un'integrazione più spinta del settore terziario. Per evitare l'isolamento, la Svizzera dovrebbe riesaminare seriamente le strutture complessive nell'ambito della formazione terziaria. È una raccomandazione che è stata espressa anche dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali dell'istruzione pubblica ("Bildung in der Schweiz von Morgen") e dall'OCSE ("Examen de la politique d'éducation: Suisse").

809

Le nostre università dovrebbero dunque associarsi maggiormente all'evoluzione e alla cooperazione internazionali. Certamente, le relazioni internazionali sul continente o a livello mondiale rientrano nelle tradizioni dei nostri atenei. Tuttavia, nonostante le buone relazioni al di là dei confini, i membri delle università europee non hanno più ritrovato quell'apertura agli scambi che aveva caratterizzato la vita universitaria europea nel periodo precedente la prima Guerra mondiale. Con i 5 decreti federali proposti nel messaggio del 17 settembre 1990 (FF 1990 III 860) a sostegno di misure volte a promuovere la cooperazione internazionale in materia di formazione superiore e mobilità, il Parlamento ha creato le condizioni necessarie affinchè le nostre università possano assumere pienamente queste relazioni internazionali (adesione alle Convenzioni del Consiglio d'Europa e dell'UNESCO, crediti e competenze per la partecipazione ai programmi della CE in materia di educazione, segnatamente ERASMUS).

Cantoni e Confederazione in quanto responsabili delle università Notoriamente, otto delle dieci scuole universitarie del nostro Paese sono gestite dai Cantoni (sette università e la Scuola di alti studi economici, giuridici e sociali di San Gallo). Astrazione fatta per il PF di Zurigo, per lunghi anni questi Cantoni hanno portato da soli la responsabilità dell'insegnamento e della ricerca universitari a livello nazionale fin quando ci si accorse all'evidenza che, in quanto Stati di dimensione modeste, essi non erano più in grado di finanziare l'estensione, fattasi urgente, delle loro università, estensione troppo a lungo rimandata. Spettava dunque alla Confederazione intervenire con il proprio appoggio. Le basi legali per questo intervento federale vennero poste con la legge sull'aiuto alle università del 28 giugno 1968 (LAU). Il maggior impegno della Confederazione a livello universitario fu dunque dettato da considerazioni finanziarie. La LAU segnò parimenti la nascita di una politica universitaria svizzera riunendo infine in uno stesso quadro giuridico i Cantoni universitari e la Confederazione, i politecnici federali (assunzione del politecnico di Losanna nel 1969) e le università cantonali. L'opera fu completata a partire dal 1981 con l'accordo intercantonale sulla partecipazione al finanziamento
delle università che raggruppa ormai i 26 Cantoni (e il principato del Liechtenstein).

Infine, a causa del suo impegno in materia di politica di ricerca, nell'ambito universitario la Confederazione svolge un ruolo che va ben oltre la gestione dei due politecnici federali (e degli istituti di ricerca loro annessi) e l'aiuto alle università. Sostiene per esempio la ricerca universitaria stanziando crediti per il Fondo nazionale svizzero della ricerca scientifica, accordando contributi diretti attinti ai crediti interni dell'amministrazione ovvero consentendo alle università di accedere ad importanti centri e programmi di ricerca internazionali, soprattutto nel contesto europeo. In tal modo, la Confederazione versa alle università cantonali somme considerevoli.

Consolidamento della cooperazione fra le università come importante finalità della politica universitaria II compito fondamentale di qualsiasi politica universitaria consiste nel creare, mediante la definizione di mandati, la formulazione delle finalità e l'assegna810

zione di risorse, le condizioni che permettano ad ogni università di svolgere le proprie attività in completa autonomia e conformemente ai bisogni della scienza e agli interessi della collettività. Come detto, questi compiti si ripartiscono tra Confederazione e Cantoni.

Col passar del tempo si è fatta però sempre più evidente la necessità di una più stretta cooperazione tra le università del nostro Paese. La rapidità del progresso scientifico moltiplica le esigenze cui devono far fronte l'insegnamento e la ricerca nonché il relativo fabbisogno finanziario. Un'università che voglia mantenersi competitiva a livello internazionale non può dunque più permettersi di impegnarsi in tutti i settori. Vista l'esiguità del territorio e tenuto conto del numero degli abitanti, il nostro Paese denota una densità e una diversità stupefacenti di istituti d'insegnamento superiore. Nel raffronto europeo, le università svizzere sono istituti di medie e in parte piccole dimensioni. A causa delle limitate risorse umane, esse non possono dunque presentare nella sua interezza l'ambito della ricerca e dell'insegnamento scientifici contemporanei.

Le università del nostro Paese sono dunque costrette a concertare durevolmente le loro attività. In tale armonizzazione rientrano anche migliori condizioni per il cambiamento del luogo di studio o di lavoro all'interno delle nostre frontiere.

Già vent'anni or sono siffatta constatazione conferiva importanza decisiva all'esigenza di un coordinamento a livello nazionale. Per questo motivo, il legislatore del 1968 aveva a priori subordinato l'aiuto alle università alla volontà di cooperazione e di coordinamento, aveva emanato le necessarie prescrizioni d'informazione, di pianificazione e di organizzazione per questo compito permanente e aveva affidato alla Conferenza universitaria la missione principale di concretare la cooperazione tra le università svizzere.

Bilancio del coordinamento universitario

La nozione di coordinamento universitario ingloba gli sforzi compiuti dalle università e da chi ne ha l'onere per armonizzare lo sviluppo e la gestione per mezzo di norme comuni e di accordi, per risolvere insieme compiti e adattare reciprocamente le strutture ed i metodi. Nel nostro messaggio del 28 novembre 1967 (FF 1967 II 1062) a sostegno della LAU avevamo già indicato i tre assi portanti dello sforzo di coordinamento: - Coordinamento nell'accezione più stretta: si tratta di accordi, tra due o più università, per assumere e finanziare in comune talune attività, per esempio la creazione di istituti e di biblioteche, studi di specializzazione e la formazione continua.

- Divisione del lavoro: essa è intesa «a delegare a un solo ateneo taluni compiti (una disciplina, un settore disciplinare, un'intera facoltà), abbandonati invece dalle altre università. Rientra nel quadro della divisione del lavoro anche il metodo della formazione dei «centri di gravita», il quale consiste, il più sovente, nell'autolimitazione dell'insieme delle università alla semplice formazione di base in una disciplina determinata, la quale, per contro, è lavorata in profondità con tanta maggiore dovizia di mezzi e di tempo, in un solo ateneo, ove costituisce appunto un «centro di gravita» o «di richiamo».

811

- Unificazione: si tratta di accordi concernenti piani di studi e regolamenti d'esami affini, regolamenti concernenti il riconoscimento reciproco di periodi di studi, di esami intermedi e di diplomi ovvero di riavvicinamenti amministrativi, per esempio per quanto concerne le condizioni d'impiego o le tasse d'iscrizione.

Per quanto concerne la collaborazione interuniversitaria il PF di Zurigo e l'università di Zurigo si ripartiscono 15 cattedre mentre il PF di Losanna offre 7 corsi di formazione organizzati congiuntamente con l'università di Losanna e 4 con l'università di Neuchâtel. La Conferenza universitaria fa notare inoltre che vi sono 7 cattedre ripartite tra almeno due università cantonali. La parte B del presente messaggio contiene altri particolari circa le diverse forme di collaborazione tra le università svizzere.

Per contro, gli sforzi compiuti in favore del riconoscimento reciproco delle prestazioni scolastiche e dei diplomi sono rimasti per lungo tempo lettera morta.

Una commissione istituita nel 1971 dalla Conferenza universitaria e da quella dei rettori delle università svizzere, ma con il tempo passata sotto l'egida esclusiva della Conferenza universitaria, venne sciolta nel 1977 prima di aver adempiuto il mandato assegnatole. Quest'ultimo verteva sul «coordinamento della riforma degli studi», ossia sul miglioramento del libero passaggio degli studenti e dei professori, sulla riforma degli studi e su quella degli esami. Per quanto attiene al riconoscimento reciproco delle prestazioni scolastiche e dei diplomi, siamo convinti che i nuovi sforzi intrapresi da poco dalla Conferenza universitaria - su iniziativa dei rettori delle università - saranno ben presto coronati da successo. Approvando i cinque decreti federali proposti nel messaggio del 17 settembre 1990 a sostegno di provvedimenti intesi a promuovere la cooperazione internazionale in materia d'insegnamento superiore e la mobilità, il Parlamento ci ha permesso di sostenere durevolmente la Conferenza universitaria in questo suo sforzo e di fornirle i fondi necessari.

Per contro, gli sforzi compiuti in favore di una vasta ripartizione dei compiti tra le università sono finora rimasti vani persino in discipline importanti come la farmacia o l'architettura.

D coordinamento, compito essenzialmente cantonale La ripartizione
costituzionale dei compiti continuerà a reggere ogni attività di coordinamento. Continuerà a poggiare, per quanto concerne la Conferenza universitaria, sulla libera volontà dei responsabili delle università. Si tratta di una missione nazionale che i Cantoni sono chiamati ad adempiere. Uno smacco avrebbe pesanti ripercussioni su tutto il Paese. Conscia di questa sfida, l'Assemblea federale ha sostituito, nella riveduta LAU, la descrizione generale delle funzioni da noi a suo tempo proposta, mediante un mandato di coordinamento rafforzato e più concreto indirizzato alla Conferenza universitaria (art. 13).

Ruolo della Confederazione Dal canto suo, la Confederazione è viepiù decisa a sostenere gli sforzi di coordinamento cantonali con provvedimenti appropriati, pur conscia delle sue pos-

812

sibilità limitate. L'articolo 7 capoverso 3 della LAU riveduta prevede che i sussidi agli investimenti sono concessi per progetti «conformi agli imperativi della ripartizione dei compiti e della collaborazione tra università». Questa clausola dev'essere ormai applicata con maggior sistematicità. L'articolo 14 stipula che «il Consiglio svizzero della scienza delinea le grandi opzioni per lo sviluppo delle università». Ebbene, queste grandi opzioni possono profittare al coordinamento medesimo. Peraltro, intendiamo accordare un sostegno finanziario specifico alla creazione di «Centres d'excellence» nelle diverse università per mezzo di provvedimenti speciali e programmi prioritari.

Oltre alla tempestiva attuazione dei provvedimenti in favore del riconoscimento degli studi e dei diplomi riteniamo che urga progredire concretamente nella ripartizione dei compiti tra le varie università. Otto delle dieci università dispongono di una cattedra di fisica delle particelle. Il documento programmatico della Conferenza universitaria per il periodo 1992-1995 prevede, per parecchie università, piani di potenziamento per l'astronomia e l'ecologia e palesa l'intenzione di creare istituti europei pur senza indicare come tali progetti dovrebbero essere armonizzati. Una serie di pensionamenti si registrerà tra breve nel corpo professorale; occorre profittarne per assegnare le cattedre vacanti tenendo conto dell'interesse di una divisione coordinata dei compiti tra le università, divisione che dovrebbe poggiare su una pianificazione del fabbisogno in nuove leve universitarie per tutto il Paese.

Proponiamo di sostenere questi sforzi mediante un programma speciale in favore della promozione delle nuove leve accademiche (cfr. parte A n . 13).

Con il vostro consenso, nel 1990 abbiamo istituito presso il Dipartimento federale dell'interno l'Aggruppamento per la scienza e la ricerca, cui sono subordinati la struttura dirigenziale dei due PF e l'Ufficio federale dell'educazione e della scienza. Questo nuovo ente è incaricato di un'importante missione di coordinamento per quanto concerne la politica della scienza a livello nazionale.

L'Aggruppamento cercherà di determinare, in collaborazione con la Conferenza universitaria e con i Cantoni, eventuali altri provvedimenti per incentivare la ripartizione dei compiti. Si tratta
nel contempo di creare le condizioni necessarie per lo sviluppo di nuove discipline che, nell'interesse del Paese, potrebbero rendere necessaria l'istituzione di centri di gravita (p. es. scienze politiche, storia contemporanea, sinologia, arabistica).

112

Legge sull'aiuto alle università (LAU) e sua revisione

La LAU del 1968 ha contribuito assai all'attuazione di parecchi progetti di potenziamento cantonali. Come mostrato da uno studio svolto dalla Conferenza universitaria, la superficie utile principale degli edifici universitari cantonali è più che triplicata tra il 1970 e il 1990, passando da 240 000 a 743 600 metri quadrati (per i PF, da 160 000 a 406 400 metri quadrati). Inoltre, grazie agli sforzi congiunti dei Cantoni e della Confederazione, le restrizioni che minacciavano l'ammissione alle università hanno potuto essere evitate. Nonostante questi effetti salutari della LAU, vent'anni di pratica hanno pure dimostrato che talune normative erano divenute prive d'oggetto o inadeguate. Si sono per esempio 813

verificate disparità nel settore delle costruzioni per quanto concerne la procedura d'assegnazione dei sussidi (decisione di sussidio) e quella di pagamento (verifica dei conti). Ne sono derivate divergenze d'interpretazione tra la Confederazione e i Cantoni quanto al diritto ai sussidi per certe voci di spesa e quanto ai modi di calcolo. Certi casi hanno dato adito a discussioni defatiganti.

Occorreva dunque apportare correttivi in questo settore particolarmente problematico, ponendo definizioni chiare e introducendo semplificazioni. Siffatti correttivi erano stati d'altronde chiesti dalla Commissione della gestione del Consiglio nazionale nel rapporto del 21 gennaio 1985 concernente l'ispezione in materia di aiuto alle università.

Nel nostro messaggio del 25 maggio 1988 concernente il secondo pacchetto di misure per una nuova ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni avevamo rispettato queste premesse proponendo una LAU migliorata limitata alle innovazioni e alle revisioni indispensabili materialmente, preservando la sistematica della legge in vigore.

Ecco in breve le principali modifiche e innovazioni introdotte dalla LAU riveduta (fra parentesi i rimandi agli articoli della LAU del 22 marzo 1991, FF 1991 I 1051): - Sussidi ordinari: II sistema di due tipi di sussidi ordinari si è dimostrato efficace ed è dunque mantenuto. Comprende i sussidi di base, versati annualmente secondo una chiave di ripartizione fondata sulle spese d'esercizio degli aventi diritto, e i sussidi agli investimenti, concessi dalla Confederazione per singoli progetti concreti di costruzione o d'acquisto.

Le critiche rivolte alla LAU si rivolgevano, come già ricordato, all'aiuto agli investimenti in materia edilizia. Sono state dunque rivedute soprattutto le norme applicabili ai sussidi in materia d'investimenti. Da un lato, l'elenco degli investimenti sussidiabili non è più menzionato nella legge onde facilitare eventuali adattamenti ulteriori e, dall'altro, l'aiuto agli investimenti si concentra ormai su quelli universitari per una spesa complessiva pari o superiore a 300 000 franchi (art. 7 cpv. 1). Questa concentrazione riduce sensibilmente il fabbisogno finanziario della Confederazione in materia di aiuto agli investimenti; in contropartita, i sussidi di base sono aumentati del 6 per cento (art. 22).
Parallelamente, il legislatore del 1991 ha voluto razionalizzare i metodi di determinazione delle spese sussidiabili. Si è realizzato un enorme progresso fissando la quota universitaria delle spese per la costruzione di cliniche universitarie al 30 per cento. È un metodo forfettario che permette di abbandonare un procedimento complicato di calcolo delle spese supplementari facendo perno sulle superfici occupate dalle diverse funzioni (art. 8 cpv. 2). Nello stesso ordine di idee, il nostro Collegio è incaricato di elaborare, laddove è possibile, criteri meno rigidi per il calcolo delle spese sussidiabili e di fissarli in un'ordinanza. Può altresì stabilire tassi massimi per il diritto ai sussidi ovvero elaborare un sistema di sussidio globale (art. 8 cpv. 1).

Infine, su iniziativa dell'Assemblea federale, l'ordinamento in materia di sussidi e di investimenti è stato notevolmente ampliato. Conscio delle difficoltà in cui si imbattono gli studenti sul mercato dell'alloggio e intenzionato a in814

centivare la costruzione di case per lo studente, il legislatore ha esteso la cerchia dei richiedenti potenziali ai Cantoni non universitari, alle istituzioni di pubblica utilità e alle persone fisiche e giuridiche di diritto privato (art. 3).

Parimenti, ha autorizzato, a profitto dei Cantoni universitari, aliquote di sussidio più elevate (art. 9 cpv. 2).

Anche le modalità di stanziamento sono state rivedute. La procedura principale che sfocia nell'assegnazione del sussidio da parte della Confederazione è stata semplificata. Il vecchio iter delle richieste «Conferenza universitaria Consiglio della scienza - Autorità federali» che implicava una ripartizione delle responsabilità, è stato sostituito da una procedura che fa del Dipartimento federale dell'interno l'unico responsabile materiale dell'esame delle domande e delle fattispecie decisionali. Il Dipartimento dell'interno consulta la Conferenza universitaria e il Consiglio svizzero della scienza soltanto per questioni di politica universitaria o scientifica (art. 10), Da parte nostra intendiamo inoltre conferire maggiore importanza alla procedura di stanziamento nel senso di far sì che le decisioni in materia di sussidi stabiliscano gli importi in modo quanto possibile preciso e definitivo. Grazie al maggior potere decisionale in materia di assegnazione dei sussidi, la procedura di pagamento per le costruzioni, la quale richiedeva finora verifiche contabili laboriose, si restringerà ormai di regola al controllo della conformità dei lavori e dell'utilizzazione della costruzione medesima rispetto allo scopo previsto nella richiesta (art. 11 cpv. 1).

Sussidi straordinari: II sistema dei sussidi ordinari, incentrato sulla durata, è completato adeguatamente con il nuovo strumento dei sussidi straordinari, di carattere temporaneo (art. 4 cpv. 3; art. 12). Questi aiuti finanziari previsti in funzione della politica universitaria permettono di sostenere progetti dei Cantoni universitari volti a favorire l'attuazione di progetti urgenti di interesse nazionale e che richiedono dunque un sostegno maggiore di quello ottenibile con i sussidi ordinari. Il carattere coattivo degli obiettivi, la precisione delle condizioni di sussidio, la limitazione nel tempo e il principio non ripetitivo caratterizzano questo aiuto speciale. Conferendo a questi sussidi
straordinari un chiaro fondamento giuridico si è tenuto conto di un esplicito desiderio del Parlamento (Postulato della Commissione della scienza e della ricerca del Consiglio nazionale del 20 marzo 1990, ad 89.048).

Struttura organizzativa: La revisione da voi decisa ha parimenti introdotto una miglior separazione dei compiti tra la Conferenza universitaria, che è un organo di coordinamento (art. 13), e il Consiglio della scienza (art. 19), che è il nostro organo consultivo incaricato essenzialmente di compiti concettuali.

Il Consiglio della scienza figura ormai esplicitamente nella legge sulla ricerca visto che la politica della ricerca rientra fra i suoi compiti più importanti.

Altre modifiche concernono la limitazione del diritto ai sussidi di istituzioni autonome e d'insegnamento accademico a quelle che svolgono prevalentemente un'attività di formazione o di perfezionamento (art. 2 cpv. 2), la soppressione del referendum obbligatorio tuttora vigente per le autorizzazioni di credito da parte dell'Assemblea federale (art. 4 cpv. 2) e l'introduzione nella politica universitaria di obiettivi applicati finora in politica della ricerca (art.

14; cfr. parte A n. 111).

815

Paragonata alla legge in vigore, la LAU riveduta colpisce per la sua formulazione più succinta e maggiormente imperniata sui principi, nonché per il considerevole allentamento della densità normativa. Onde assicurare piena operatività alla nuova legge occorrerà emanare un'ordinanza d'esecuzione esplicita la quale dovrà in particolare attenersi alle norme imperative della nuova legge federale del 5 ottobre 1991 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSU, RS 616.1; RU1991 857), entrata in vigore il 1° aprile 1991. Menzioniamo in particolare l'articolo 26 LSU, che abbrevia la procedura di stanziamento dei sussidi in caso di una pluralità di progetti sussidiabili. Applicato alla LAU riveduta, questo articolo prescrive infatti che il richiedente può avviare i lavori di costruzione o preparare gli acquisti soltanto se l'autorità gli ha assegnato l'aiuto finanziario o, per eccezione, autorizzato l'attuazione dell'investimento prima della decisione di stanziamento. Il diritto alla prestazione decade se l'avente diritto agisce senza autorizzazione. Poiché i sussidi dovranno ormai essere assegnati prima dell'inizio dell'investimento, i richiedenti sono tenuti a presentare il più presto possibile le loro domande all'Ufficio federale dell'educazione e della scienza.

12

121

Decreto federale concernente i crediti stanziati secondo la legge sull'aiuto alle università per il periodo 1992-1995 (ottavo periodo di sovvenzione) Ottavo periodo di sovvenzione secondo la legge sull'aiuto alle università: procedura applicata per determinare il fabbisogno finanziario

Per la terza volta, le otto università cantonali e i due politecnici federali hanno allestito la loro pianificazione simultaneamente secondo i criteri fissati dalla Commissione di pianificazione universitaria (CPU), Commissione permanente della Conferenza universitaria.

L'elaborazione di piani di sviluppo è divenuta ormai cosa ovvia per gli istituti universitari, indipendentemente dai loro obblighi derivanti dalla LAU. Tali piani sono anzitutto strumenti di gestione che permettono di individuare i problemi, di fissare gli obiettivi e di orientare conseguentemente le spese. Sono d'altronde utili all'informazione e al coordinamento interuniversitari.

Poiché il contesto di politica dell'educazione e di politica finanziaria in cui si iscrivono le pianificazioni universitarie varia fortemente da un Cantone all'altro, i relativi documenti sono difficilmente paragonabili e solo limitatamente utili per determinare il fabbisogno finanziario a livello nazionale. Colpisce inoltre il fatto che i Cantoni abbiano atteso fino ad oggi per avviare una pianificazione globale in materia di posti di insegnamento.

816

122

Mezzi finanziari necessari per il periodo 1992-1995 (ottavo periodo di sovvenzione secondo la LAU)

122.1

Raccomandazioni della Conferenza universitaria svizzera (CUS)

II rapporto sulle università svizzere 1992-1995 della CUS contiene una valutazione della situazione sotto il profilo della politica universitaria e raccomandazioni finanziarie. Fornisce alle autorità federali una prima base decisionale e introduce la procedura d'approvazione dei crediti. La CUS considera che le condizioni di studio e di lavoro si siano deteriorate in parecchie università cantonali e che sia giunto il momento di ovviare al calo qualitativo che minaccia l'insegnamento accademico, segnatamente mediante la creazione di nuove discipline e la promozione dei più dotati in vista della loro nomina a posti accademici vacanti. A tal fine, secondo la CUS è indispensabile, in materia di politica finanziaria, accordare la massima priorità alle spese universitarie. Sempre secondo la CUS, le università si troveranno costantemente poste di fronte a sfide scientifiche importanti, quali le trasformazioni in corso in Europa, lo sviluppo tecnologico, l'invecchiamento della popolazione e l'apparizione di nuove malattie. Vi si aggiunge la pressione costante esercitata dalla massa studentesca, la quale richiede a sua volta uno sviluppo in termini di mezzi d'esercizio (segnatamente nel settore del personale), di locali e di attrezzature.

Secondo la CUS, il compito principale degli anni a venire sarà però l'attribuzione delle cattedre divenute nel frattempo vacanti in seguito all'ondata di pensionamenti. Per assicurare l'alto livello delle nuove leve universitarie, occorre procedere senza indugio al rafforzamento del corpo intermedio. Si tratta nel contempo di promuovere mediante misure appropriate le carriere universitarie femminili. Lo sviluppo del corpo intermedio permette parimenti di migliorare le condizioni di studio degli studenti, soprattutto nei settori più precari.

A detta della CUS, un secondo compito prioritario risiede nella promozione dell'insegnamento e della ricerca in campi di sicuro avvenire come i rapporti tra la Svizzera e l'Europa, l'etica, le scienze della comunicazione, l'ambiente e il rinnovo delle attrezzature, segnatamente in informatica.

Vista la situazione finanziaria a volte assai critica in cui si trovano i Cantoni universitari, la CUS esclude a priori che si possa addossare integralmente ai Cantoni la progressione delle spese (quota delle università nelle spese cantonali:
oltre il 6% in media). Questa impossibilità rimarrebbe persino se le università dovessero esaurire il loro potenziale di razionalizzazione e di risparmi (p. es.

diversa ripartizione dei crediti o dei posti, pianificazione delle cattedre previo esame dei bisogni, ripartizione dei compiti con altre università). Gli altri Cantoni firmatari dell'accordo intercantonale sulla partecipazione al finanziamento delle università si trovano anch'essi al limite delle loro possibilità finanziarie; verseranno prestazioni costanti per studente immatricolato, indicizzate in base al rincaro a decorrere dal 1994. (I contributi dei Cantoni non universitari erano di 97,2 milioni di franchi nel 1989, pari al 5,1% delle spese d'esercizio dei Cantoni universitari).

Sulla scorta dei lavori effettuati dalla sua commissione pianificatrice, la CUS ritiene che una crescita reale delle spese d'esercizio del 3 per cento annuo corri817

sponderebbe alle esigenze della politica universitaria. A suo dire, le finanze cantonali potranno sopportare tutt'al più il terzo di questo aumento di spese, mentre la Confederazione dovrebbe assumerne i due terzi rimanenti viste le responsabilità che le incombono nello sviluppo delle scienze e della ricerca.

Fondandosi sulla propria valutazione delle spese universitarie cantonali (Base: spese 1991, 3% di crescita reale e 4,5% di rincaro annuo), la CUS suggerisce alle autorità federali di fissare a 1983 milioni di franchi l'importo complessivo dei sussidi di base per l'ottavo periodo di sovvenzione secondo la LAU (1992-1995), ossia 392 milioni di franchi per il 1992, 456 milioni per il 1993, 528 milioni per il 1994 e 607 milioni per il 1995. In tal modo, la CUS intende rialzare dal 16 al 21 per cento la partecipazione della Confederazione alle spese d'esercizio. Tale proposta equivarrebbe a una crescita annua dei sussidi di base del 16 per cento.

Infine, la CUS chiede un credito d'impegno di 540 milioni di franchi per i sussidi agli investimenti.

122.2

Parere del Consiglio svizzero della scienza in merito alle raccomandazioni della Conferenza universitaria svizzera

Nelle grandi linee, il parere del Consiglio svizzero della scienza (CSS) del 18 marzo 1991 conferma l'analisi della CUS per quanto concerne la situazione presente e il futuro immediato delle università cantonali. Il CSS mette esplicitamente in guardia contro una sottovalutazione del rischio di calo del livello della ricerca e fa notare che la partecipazione ai programmi di ricerca europei ed i nuovi programmi prioritari (cfr. parte A n . 14) richiederanno indubbiamente importanti investimenti infrastrutturali iniziali.

Il CSS spera che i Cantoni universitari e non universitari aumentino leggermente i loro impegni finanziari in termini reali, pur pronunciandosi nel contempo per una maggior partecipazione della Confederazione.

Le raccomandazioni finanziarie del CSS per il prossimo periodo di sovvenzione non poggiano - contrariamente a quelle della CUS - soltanto sui sussidi di base e su quelli agli investimenti, ma preconizzano nel contempo un impiego finalizzato dei sussidi straordinari: - Per quanto concerne i sussidi di base, il CSS raccomanda di applicare una formula fondata sul minimo indispensabile alle esigenze della politica universitaria. Si attiene, come base di calcolo, alla quota annua del 1991, ossia di 332 milioni di franchi, proponendo di aggiungervi 20 milioni di franchi quale compensazione dell'inflazione negli anni 1990 e 1991, nonché 21 milioni di franchi per compensare la riduzione dei sussidi agli investimenti consecutiva alla revisione della legge. La somma così calcolata subirebbe una progressione del 3 per cento in termini reali e del 4 per cento in termini nominali negli anni successivi. In tal modo si definirebbero le quote annuali dei sussidi di base.

- Per quanto concerne i sussidi agli investimenti, il CSS propone di fissare l'importo del credito d'impegno non solo in funzione degli investimenti pre818

vedibili (superiori a 300000 franchi), ma anche in funzione del forte aumento dell'aiuto all'alloggio degli studenti e dello sviluppo dell'infrastruttura di ricerca.

Il CSS innova suggerendo la concessione di un credito speciale a favore delle nuove leve scientifiche per far fronte all'ondata di pensionamenti nel corpo professorale nel corso del prossimo decennio. Tale programma, inerente a un periodo di 8 anni, non servirebbe semplicemente a cofinanziare nuovi posti d'insegnamento, ma consisterebbe anche in sussidi incentrati sulla retribuzione dei professori assistenti, degli incaricati di corsi e degli assistenti assunti per importanti programmi d'insegnamento e di ricerca accademici (cfr.

parte A n. 13).

122.3 Proposte del Consiglio federale 122.31 Sussidi di base II nostro Collegio aderisce all'analisi della situazione attuale e futura nel settore delle università cantonali quale risulta dalle raccomandazioni formulate dalla Conferenza universitaria (cfr. parte A. n. 122.1) e dal relativo parere del Consiglio della scienza. Questi due organi hanno accertato un fabbisogno finanziario supplementare considerevole a livello delle spese d'esercizio delle università.

Tale fabbisogno è dovuto all'aumento del numero degli studenti, alla necessità di migliorare la qualità delle condizioni di studio nelle diverse discipline e all'apparizione di nuovi compiti accademici. La volontà delle università di sviluppare i propri effettivi, di mantenere la qualità della ricerca e di rafforzare i contatti con il mondo esterno si iscrive nella linea che da anni seguiamo in fatto di politica universitaria e merita dunque il nostro sostegno.

Occorre riconoscere parimenti gli sforzi finanziari fatti dai Cantoni universitari e segnatamente la loro disponibilità ad accrescere i loro impegni in termini reali. È vero che secondo l'accordo intercantonale sulla partecipazione al finanziamento delle università i Cantoni non universitari partecipano sin dal 1981 al finanziamento delle università. Questi contributi, calcolati in funzione del numero di studenti provenienti dal Cantone considerato, hanno registrato un forte aumento nel corso degli ultimi anni. Dal 1994, però, non seguiranno più (in termini reali) il ritmo di crescita degli oneri d'esercizio visto che il loro aumento non sarà che una mera compensazione
del rincaro.

Siamo spiacenti che i Cantoni non universitari non siano disposti a partecipare alla crescita reale delle spese universitarie oltre il 1994. Rinviamo in merito alla perizia giuridica concernente il numerus clausus redatta dal professer Y. Hangartner su mandato della Conferenza intercantonale dei direttori della pubblica istruzione. Tale perizia giunge alla conclusione che l'insegnamento accademico è di competenza dello Stato anche per i Cantoni che non dispongono di università; anche quest'ultimi sono dunque tenuti a fornire un certo sforzo in questo campo (FF 1980 II 733). Visto che i Cantoni fanno valere di aver esaurito la loro capacità finanziaria, accollando così qualsiasi spesa supplementare alla Confederazione medesima, ci sia permesso di ricordare che, negli ultimi anni, parecchi di essi sono riusciti nondimeno ad abbassare le imposte.

819

Occorre tuttavia riconoscere che, già da un certo tempo, i sussidi di base versati dalla Confederazione non seguono più il ritmo di crescita degli oneri d'esercizio delle università. Questa evoluzione ha una duplice ripercussione (cfr. tavola 1): da un lato, l'aliquota di sussidio delle spese d'esercizio 1) è in regresso dal 1979, tendenza ulteriormente aggravata dal forte rincaro intervenuto nel 1990 e nel 1991. Se era ancora del 18,8 per cento nel 1979, l'aliquota di sussidio è scesa al 15,6 per cento nel 1989 e dal 14,6 per cento nel 1991. D'altra parte, la partecipazione della Confederazione alla crescita reale delle spese era in media dello 0,7 per cento negli anni 1979-1989 mentre l'aumento delle spese dei Cantoni universitari si attestava sul 2,7 per cento. Nel 1990 e nel 1991, la partecipazione alla crescita reale è stata nulla visto che i sussidi di base non bastavano nemmeno a compensare il rincaro.

Tutte queste considerazioni suggeriscono di consolidare l'aiuto federale in favore delle spese d'esercizio. Occorre nondimeno ricordare che questo aiuto non assume unicamente la forma di sussidi di base secondo la LAU ma anche - direttamente o indirettamente - quella di sussidi federali alle istituzioni incaricate di promuovere la ricerca ovvero quella di crediti stanziati nell'ambito di provvedimenti speciali (informatica, formazione continua, mobilità ecc.; cfr. tavola 1 e parte A n. 14). Per definire l'ambito finanziario dei sussidi di base per l'ottavo periodo di sovvenzione occorre dunque tener conto di tutti questi tipi d'aiuto federale. Nondimeno, anche se i sussidi di base progrediscono sempre allo stesso ritmo, il volume dei provvedimenti speciali già in corso e di quelli qui proposti (cfr. parte A n. 13) non basterà a garantire la crescita reale delle spese d'esercizio richiesta dallo sviluppo dei compiti accademici.

Occorre dunque correggere verso l'alto i sussidi di base. Il credito richiesto a tal fine esprime la nostra volontà di frenare il crollo dell'aliquota di sussidio stabilizzandola in un primo tempo al 15,8 per cento, ossia a un valore equivalente al tasso medio degli anni 1979-1989 (cfr. tavola 1; crescita reale del 2,7% e rincaro del 4%). Gli importi iniziali dei sussidi di base per gli anni 1992-1995 sono calcolati come segue: l'aliquota di sussidio del 15,8 per cento
si applica alle spese d'esercizio quali risultanti dalle nostre valutazioni (cfr. tavola 2); vi si aggiunge un leggero supplemento per le istituzioni universitarie che beneficiano ancora di sussidi giusta l'articolo 2 della LAU riveduta. In virtù dell'articolo 22 della LAU riveduta, questi importi iniziali sono aumentati del 6 per cento per tener conto della soppressione dei sussidi di investimento inferiori a 300000 franchi. Le quote annue definitive sono state stabilite tenuto conto di questo rialzo (cfr. tavola 2). Si tratta di 408 milioni di franchi per il 1992, di 436 milioni per il 1993, di 459 milioni per il 1994 e di 490 milioni per il 1995.

L'importo complessivo massimo è dunque di 1793 milioni.

"Le spese universitarie dei Cantoni erano finora valutate secondo due metodi diversi: mentre le autorità federali si fondano ancora sulle statistiche delle spese universitarie, la CUS si riferiva ai piani pluriennali stabiliti dalle università. Su questo riferimento poggia ancora la richiesta formulata dalla CUS. D'ora in poi, è stato convenuto che ci si riferirà unicamente alle statistiche delle spese universitarie quali allestite dall'Amministrazione federale delle finanze in base a un'analisi dei conti di Stato. Tutte le cifre figuranti nel presente messaggio si fondano sui consuntivi e sui preventivi cantonali.

820

Spese d'esercizio universitarie cantonali e relativi sussidi federali (sussidi di base e provvedimenti speciali), in milioni di franchi Anni

Spese d'esercizio1» Nominali

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

992,0 1073,4 1182,2 1320,0 1418,4 1489,8 1568,1 1623,1 1698,4 1783,8 1890,4

0

1458,1

1990 1991

secondo il preventivo 2025,0 2201,3

1979

oo --

Sussidi di base Variazioni in % nominale reale

+ 8,2 10,1 11,7

7,5 5,0

5,3 3,5 4,6

5,0 6,0 6,7

Alìquote Variazioni in % nominale reale

1,7

1,0 -0,1 + 2,3 6,7 12,4 5,0 5,3 4,6 4,6 5,4

2,7

230,2

4,7

0,7 15,8%

secondo AF 307,422> 322,0 >

4,3 4,7

15,2% 14,6%

7,1 8,7

-1,8 -6,6 -4,5 + 3,6 9,3 1,8 1,2 2,3 2,2 0,8

Provvedimenti speciali Informatica

186,6 188,6 188,4 192,6 205,5 231,0 242,5 255,4 267,2 279,6 294,8

5,1 3,0 4,3 4,3 2,2 2,1 -0,6 2,3 2,5

o Quota «ospedali universitari»: 20% > Senza gli istituti di cui all'ari. 3 LAU

2

Nominali

Formazione continua

Tavola 1 Totale

Alìquote federali

Mobilità

18,8% 17,6% 15,9% 14,6% 14,5% 15,5% 15,5% 15,7% 15,7% 15,7% 15,6%

_ _

_ _

7,5

-

6,8

0,3 12,5

4,9 6,7

4,2

-

286,3 302,3

16,0 16,1 16,0

0,1

314,5 338,8

15,4

272,1

15,5

oo IO M

Sussidi di base 1992-1995 Tavola 2

Base di calcolo: aliquota di sussidio media del 15,8% (= media 1978-1989) Anni

1992 1993 1994 1995

Spese d'esercizio (crescita reale del 2,7
Sussidi di base ai Cantoni universitari

1

2

Aumento in % rispetto all'anno precedente

Sussidi di base ai Cantoni universitari e istituti secondo l'ari. 2 LAU

3

2351,1

371,5

2512,2 2 682,6 2865,1

396,9 423,9 452,7

10411,0

1 645,0

384,7

15,4 6,8 6,8 6,8

411,0

8,9

0

Aumento secondo l'art. 22 LAU (6%) 4

Totale 3 + 4

Sussidi di base proposti

5

6

432,7

23,1 24,7 26,0

462,1

27,7

435,7 458,7 489,8

1 690,5

101,5

1 792,0

407,8

408

436 459 490

1793

Totale dell'aiuto in favore delle spese d'esercizio degli aventi diritto (sussidio di base + provvedimenti speciali) Anni

1992 1993 1994 1995

Sussidi di base proposti

Provvedimenti speciali r.wmazion,, continua M

Mobilii l l

436 459 490

13,5 13,0 13,0 12,0

0,8 0,8 0,8 0,8

1793

51,5

3,2

408

" Adottato dall'Assemblea federale In discussione presso l'Assemblea federale

21

31 4)

Totale dei sussidi m mio . r.

Proemi prioritari 2) (40?o)

N'-icve leve scientifiche 3 >

Aliquota in ^3

35,2 44,8

16,04> 24,0 4 > 32,0") 32,0")

468,3 506,6 540,0 579,6

19,9 20,2 20,1

142,8

104,0 4>

2 094,5

20,1

30,0 32,8

20,2

Proposto nel presente messaggio Non compresi i 24 milioni destinati alle nuove leve nel settore dei PF

122.32

Sussidi agli investimenti

Nella sua richiesta per l'ottavo periodo di sovvenzione, la Conferenza universitaria chiede un credito d'impegno di 540 milioni di franchi. Fa notare tuttavia anche la portata relativa della valutazione delle spese su cui ha fondato tale richiesta, sottolineando che non tutti gli investimenti previsti potranno essere verosimilmente realizzati entro la fine del 1995.

Anche secondo i dati empirici a nostra disposizione è poco probabile che il volume di investimenti preventivato possa essere attuato entro i termini previsti.

Per contro, riteniamo realista ammettere che gli investimenti dei Cantoni universitari tra il 1992 e il 1995 si situeranno chiaramente al disopra della media del quadriennio precedente (corrispondente al sesto e al settimo periodo di sovvenzione). È assai probabile che per questi due periodi basteranno i 310 milioni di franchi ancora disponibili. In tal caso, il credito d'impegno previsto per l'ottavo periodo dovrebbe essere aumentato di circa un terzo a causa dei nuovi investimenti e del rincaro. Inversamente, si impone una riduzione a causa della soppressione dei sussidi per gli investimenti inferiori a 300 000 franchi (art. 7 cpv. l LAU riveduta). Secondo il calcolo della compensazione di questa riduzione, prevista nell'articolo 22, il nuovo credito d'impegno dev'essere ridotto di circa 100 milioni di franchi (cfr. parte A n. 122.31, tavola 2). Tale riduzione è d'altronde compensata dai 92 milioni di franchi da noi previsti per la promozione della costruzione di case per lo studente nel corso dell'ottavo periodo di sovvenzione. Tale importo, che secondo noi avrà spiccato effetto promozionale, tien conto della volontà del legislatore quale risulta nell'articolo 3 della LAU riveduta, ossia di migliorare rapidamente l'offerta di abitazioni a buon mercato agli studenti (cfr. parte A n. 16 per i provvedimenti intesi a migliorare la situazione dell'alloggio degli studenti dei PF).

In base a quanto precede, riteniamo che un credito d'impegno di 400 milioni di franchi dovrebbe bastare per assicurare continuità all'aiuto agli investimenti secondo la LAU e garantire, nella debita proporzione, la costruzione o l'acquisto di case per lo studente.

13 131

Provvedimenti speciali per promuovere le nuove leve universitarie Analisi del problema

Nei nostri "Obiettivi della politica della Confederazione in materia di ricerca a partire dal 1992" del 28 marzo 1990 avevamo già indicato le carenze qualitative e quantitative riscontrabili in materia di nuove leve scientifiche in diverse discipline, quali le scienze ingegneristiche, l'informatica, la biotecnologia, la medicina sociale e quella preventiva. Preconizziamo qui provvedimenti atti a ringiovanire il corpo insegnante e a consolidare quello intermedio, segnatamente nel settore delle scienze umane.

La promozione delle nuove leve accademiche è oggi compito prioritario delle università e riveste particolare importanza visto il numero elevato di cattedre 823

che diverranno vacanti entro il 2000 a causa dello squilibrio nella piramide d'età del corpo professorale.

Oltre a far fronte all'ondata di pensionamenti imminenti, la promozione di nuove leve deve anche contribuire ad aumentare sensibilmente la presenza femminile nel corpo docente. Infine, il previsto sviluppo del corpo intermedio avrà l'effetto benefico di migliorare le condizioni di studio nelle università del Paese (rapporto fra il numero di studenti e fra il numero d'insegnanti). La situazione è particolarmente critica nel settore delle scienze umane dove questo rapporto è in media di 55 studenti per professore, situazione ulteriormente aggravata dall'esiguo numero di assistenti. Tali condizioni si sono deteriorate anche nel settore delle scienze sociali e di quelle dell'ingegneria (cfr. parte B n. 13).

Nel già citato rapporto sulle università svizzere 1992-1995, la CUS sottolinea la necessità di promuovere coerentemente le nuove leve accademiche. A suo dire, la rapida espansione del corpo docente alla fine degli anni sessanta e durante gli anni settanta ha fatto sì che parecchi professori si trovino oggi alla vigilia del pensionamento. Tale situazione si troverà all'apice tra il 1995 e il 2005. Nell'ambito della promozione delle nuove leve accademiche, la CUS chiede inoltre che si creino posti d'assistenti e di professori assistenti onde coadiuvare i futuri professori. Nelle università svizzere mancano infatti tuttora posti rapidamente disponibili a tale fine.

Nel suo parere sulla pianificazione universitaria per il periodo 1992-1995, il Consiglio della scienza suggerisce alla Confederazione di finanziare un programma speciale di promozione delle nuove leve universitarie. Esso fa notare in merito le seguenti difficoltà a livello universitario: - Parecchi giovani ricercatori particolarmente dotati rinunciano alla carriera universitaria volgendosi verso altre attività vista la carente possibilità di farsi assumere in qualità di assistenti o di collaboratori scientifici. Parecchi assistenti incontrano difficoltà nei loro progetti scientifici a causa di strutture fiancheggiatrici insufficienti, si vedono obbligati a ritardare il loro dottorato ovvero persino ad abbandonare prematuramente i lavori di ricerca.

- I ricercatori qualificati tendono parimenti ad abbandonare anzitempo la carriera
universitaria. Al rientro in Svizzera dopo una pratica postuniversitaria all'estero, i ricercatori hanno spesso difficoltà a trovare un posto appropriato nelle università svizzere. Ne sono toccati anzitutto i ricercatori di età attorno ai 35 anni, i quali hanno spesso l'onere di una famiglia e preferiscono posti di lavoro che offrano una certa sicurezza finanziaria.

- La mobilità tra le università svizzere è spesso carente. Parecchi assistenti candidati al professorato si guardano dall'abbandonare la posizione che occupano nell'università e di lasciare il posto a un concorrente. Analoga mancanza di mobilità si riscontra anche nel passaggio tra economia e università.

- L'abbandono della carriera universitaria tocca particolarmente le donne. Se la proporzione tra uomini e donne è ancora di 1:2 a livello di licenza, essa cade a 1:3,5 a livello di dottorato. Il dottorato costituisce dunque un grosso ostacolo per le donne.

824

- I futuri professori durano fatica ad acquisire, durante la carriera universitaria, l'esperienza pedagogica necessaria per l'insegnamento. La maggior parte dei ricercatori associati ai grandi progetti (nazionali) o che fruiscono di sussidi del Fondo nazionale non dispongono o quasi di esperienza in questo settore. Quanto agli altri membri del corpo intermedio, il loro ruolo nell'insegnamento si riduce spesso a compiti subalterni di assistenza agli studenti o ad attività meramente amministrative.

- Queste difficoltà divengono soprattutto manifeste all'atto dell'apertura dei concorsi per posti universitari; i candidati svizzeri che soddisfanno ai requisiti posti (progetti di ricerca, pubblicazioni, esperienza nell'insegnamento) risultano infatti poco numerosi.

- I posti cattedratici sono spesso assegnati senza che si sia proceduto alla debita riflessione sugli obiettivi a lungo termine e sui bisogni nazionali. Le università dovranno d'ora in poi concertarsi su questi obiettivi e pianificare insieme tali bisogni.

- L'evoluzione internazionale, segnatamente in Europa, richiederà nei prossimi anni decisioni cruciali per il futuro delle università svizzere. Si tratterà in particolare di mantenerne e consolidarne l'alto livello qualitativo. Tale ambizione implica, da un lato, la creazione di nuovi centri di competenza nell'insegnamento e nella ricerca e, d'altro lato, il miglioramento delle condizioni di studio nelle discipline in cui il numero di studenti è aumentato massicciamente.

132

Prestazioni attuali della Confederazione

La promozione delle nuove leve universitarie è uno dei compiti principali del Fondo nazionale svizzero per le ricerche scientifiche. Nel biennio 1988-89, il Fondo nazionale ha assegnato 634 borse di studio a giovani ricercatori e 246 a ricercatori avanzati.

Il 9 gennaio 1991, abbiamo da parte nostra sottoposto il messaggio concernente la promozione della ricerca scientifica per gli anni 1992-1995, chiedendovi di stanziare al Fondo nazionale 300 milioni di franchi in più del periodo precedente (FF 1991 I 481).

Il Fondo nazionale intende dunque contribuire a far fronte all'ondata già più volte ricordata di pensionamenti nel corpo professorale, aumentando sensibilmente il numero delle borse di studio. I candidati svizzeri saranno specialmente incentivati ad intraprendere la carriera universitaria. A tal fine, il Fondo nazionale attuerà o consoliderà, d'intesa con i dipartimenti cantonali della pubblica educazione e con le università, quattro programmi specifici: - ATHENA per le scienze umane (nuovo); - PROFIL 2 per le scienze esatte; - START per la biologia e la medicina sperimentale e - SCORE per la medicina clinica, sociale e preventiva.

Ai ricercatori più dotati saranno accordati sussidi (fino a 6 anni) per permettere loro di prepararsi all'insegnamento e alla ricerca. Inoltre, i ricercatori progre825

diti che lavorano all'estero potranno beneficiare di borse supplementari onde facilitare loro il rientro nel Paese. Infine, borse di reinserimento sono previste a destinazione delle donne che hanno interrotto la loro attività scientifica per ragioni familiari.

Nel complesso, i provvedimenti di promozione delle nuove leve scientifiche assorbiranno circa il 10 per cento dei mezzi finanziari a disposizione del Fondo nazionale, preventivati a 280 milioni di franchi per il 1992.

133

Necessità di provvedimenti speciali per promuovere le nuove leve accademiche

In tutto il suo rapporto, la Conferenza universitaria insiste sulla necessità di devolvere i mezzi finanziari suppletivi richiesti anzitutto alla promozione di nuove leve scientifiche, a quella della donna e al miglioramento delle condizioni di studio degli studenti. In favore di provvedimenti speciali della Confederazione si sono espressi anche i rettori delle università nelle loro osservazioni presentate al Consiglio svizzero della scienza.

Nello stesso senso vanno d'altronde le mozioni Iten (S 90.830) e Auer (N 90.807).

Se si getta uno sguardo a quanto avviene al di là dei confini, si constata che un'analoga azione è in corso nella Germania federale dove nel 1990 è stato lanciato un programma di promozione delle nuove leve accademiche, dotato di 4 miliardi di marchi.

In Svizzera, la dimensione nazionale del problema risulta evidente se si considera che da 800 a 900 professori universitari saranno pensionati tra il 1991 e il 2000 e che la nomina di un professore influirà, per una buona ventina d'anni, sull'orientamento dato all'insegnamento e alla ricerca; ogni nomina potrà dunque ripercuotersi sullo sviluppo di un'intera disciplina.

Per permettere alle nostre università di far fronte a questo compito nel migliore dei modi proponiamo un programma speciale inteso a promuovere le nuove leve accademiche mediante il finanziamento integrale, per 8 anni, dei salari - oneri sociali compresi - per 300 posti supplementari d'assistenti e di professori assistenti.

Un tale programma fornirà ai Cantoni universitari un sostegno finanziario supplementare per uno dei compiti prioritari di politica universitaria e contribuirà significativamente a migliorare la collaborazione, la ripartizione dei compiti e il coordinamento interuniversitario in materia di pianificazione delle nomine professorali.

L'obiezione spesso mossa contro provvedimenti speciali della Confederazione, secondo cui il finanziamento ulteriore di tali programmi non sarebbe assicurato per i Cantoni universitari, ha poca pertinenza in questo caso. I beneficiari dei provvedimenti federali occuperanno le cattedre divenute vacanti oppure opteranno, durante il programma o dopo la sua conclusione, per un'attività extrauniversitaria. A causa delle loro qualifiche, questa seconda eventualità profitterà anche alla società tutta intera. Evidentemente, il fatto di beneficiare di un provvedimento speciale non comporta il diritto di accedere ad una cattedra.

826

Un programma così concepito è un complemento adeguato agli importanti sforzi compiuti dal Fondo nazionale in favore delle nuove leve accademiche.

Differentemente dalla promozione praticata dal Fondo nazionale, quella oggetto dei provvedimenti speciali consiste nel finanziare direttamente posti d'insegnamento nelle università e non a concedere borse di studio. Il Fondo nazionale accorda principalmente borse di studio per un'attività scientifica combinata con un soggiorno all'estero. Favorisce anzitutto l'acquisizione di una qualificazione scientifica mediante lavori di ricerca, mentre i titolari dei posti istituiti grazie ai provvedimenti speciali saranno parimenti tenuti a svolgere un'attività insegnativa e contribuire così al miglioramento delle condizioni in cui opera il corpo studentesco.

134 134.1

Provvedimenti finanziari e organizzativi Programma unico per i dieci istituti accademici

Le otto università cantonali e i due politecnici federali intrattengono relazioni di natura diversa. Le une e gli altri hanno però l'obbligo di affrontare in comune la sfida posta dalla promozione delle nuove leve accademiche. È dunque opportuno associare tutti e dieci i centri accademici a questo programma speciale.

134.2

Volume finanziario e ripartizione dei fondi

Per finanziare i circa 300 posti previsti proponiamo che la Confederazione stanzi un credito di 130 milioni di franchi per il periodo 1992-1995.

L'assegnazione dei fondi ai singoli istituti avverrà in funzione del numero di licenze e di diplomi annuali. Tale criterio stabilisce infatti una correlazione diretta con un numero di giovani talenti esistenti in ogni centro universitario.

Vi domandiamo conseguentemente di stanziare un credito di 130 milioni di franchi ripartiti come segue: 104 milioni per le università cantonali, 24 milioni per il settore dei PF e 2 milioni per le misure accompagnatorie e la valutazione.

L'esecuzione del programma richiederà un debole aumento dell'effettivo del personale, finanziato mediante il credito proposto.

Nei due casi rimangono salve le condizioni elencate qui sotto (parte A n . 134.3, art. 2 del decreto federale).

134.3

Pianificazione e coordinamento

La Conferenza universitaria svizzera (CUS) pianifica i bisogni a livello nazionale in materia di nuove leve accademiche, fondandosi segnatamente su: - un rilevamento dei probabili pensionamenti, - le condizioni di studio (rapporto numerico professori/studenti) nelle diverse discipline (sia in ambito nazionale sia con riferimento alle singole università).

827

La CUS sottopone in seguito al Dipartimento federale dell'interno una proposta circa la ripartizione dei posti, conformemente a quanto detto nel numero 134.2 qui sopra, informandolo nel contempo su: - il numero dei posti che devono essere finanziati in ogni singola università, - la ripartizione dei posti fra le singole discipline (per università e per l'insieme della Svizzera).

L'assegnazione dei posti terrà conto di una ripartizione razionale dei compiti e del coordinamento interuniversitario, nonché delle discipline che abbisognano di un sostegno speciale. La proposta della CUS menziona inoltre le discipline che potranno essere sviluppate congiuntamente da due o più istituti. L'analisi dei bisogni a livello nazionale terrà naturalmente conto della dimensione europea e dei compiti che ne derivano. Il programma è aperto a qualsiasi persona operante nelle nostre università, indipendentemente dalla sua cittadinanza, per quanto adempia alle condizioni richieste. Esso verte in principio su posti nelle università svizzere ma può eccezionalmente (fino al 10%) applicarsi a posti in università straniere. L'attribuzione dei posti, preconizzata dalla CUS, sottosta all'approvazione del Dipartimento federale dell'interno.

Verosimilmente, la CUS affiderà i lavori d'attuazione dei presenti provvedimenti alla propria commissione di pianificazione, la quale raggruppa rappresentanti dei PF, del Fondo nazionale, del Consiglio svizzero della scienza e dell'Ufficio federale dell'educazione e della scienza, cosicché è a priori assicurato un coordinamento globale. Spetta al Comitato della CUS sottoporre una proposta a destinazione del Dipartimento federale dell'interno. Si prevede che il programma possa iniziare col semestre invernale 1992/93.

134.4

Rispetto dell'autonomia cantonale

La nomina dei titolari dei posti finanziati mediante provvedimenti speciali è di competenza esclusiva dei responsabili delle università, conformemente alla disciplina in vigore. Tenuto conto della dimensione nazionale degli obiettivi e della salvaguardia della libertà dell'insegnamento e della ricerca, dovranno essere rispettati i criteri seguenti: - un terzo almeno dei posti istituiti mediante i provvedimenti speciali dovrà essere complessivamente attribuito a donne; - i posti saranno di regola assegnati a candidati provenienti da un altro istituto onde stimolare la mobilità e la concorrenza nonché il rinnovo in seno ad ogni istituto universitario; - il titolare si impegnerà a dedicare una parte adeguata del suo tempo di lavoro all'insegnamento e all'assistenza agli studenti; - i posti da assegnare devono essere stabiliti in base a un'analisi dei bisogni a livello nazionale.

L'applicazione di questi criteri nonché la procedura proposta garantiranno la promozione auspicata, ossia l'incentivazione della mobilità e dello spirito competitivo fra le nuove leve scientifiche del paese, il mantenimento e il miglioramento dell'alto livello qualitativo dell'insegnamento e delle condizioni di studio delle università svizzere.

828

14

Altre prestazioni della Confederazione a favore delle università cantonali

Per la terza volta e quasi simultaneamente vi proponiamo di adottare una serie di progetti che implicano crediti per l'aiuto alle università e per la promozione della ricerca. In ambo in casi, si tratta di progetti fondati su pianificazioni pluriennali, quali richieste dalla legge sull'aiuto alle università e dalla legge sulla ricerca. I due modi d'aiuto sono complementari pur avendo obiettivi diversi. L'aiuto alle università si concentra essenzialmente sull'insegnamento, sul mantenimento e sullo sviluppo dell'infrastruttura di ricerca mentre le prestazioni per la promozione della ricerca sono in genere legate a progetti e programmi concreti. In due tipi d'aiuto alleviano sensibilmente gli oneri cantonali e le finanze universitarie, come dimostrano le cifre seguenti: nel corso degli anni 1988, 1989 e 1990, il Fondo nazionale ha assegnato in media 166,5 milioni di franchi alle università cantonali, somma equivalente circa al 90 per cento dei suoi sussidi ordinari. Nello stesso arco di tempo, le università cantonali hanno mediamente ricevuto 14,4 milioni di franchi nell'ambito dei Programmi nazionali di ricerca, ossia il 60 per cento dei fondi destinati a tal fine.

Lo sforzo compiuto dalla Confederazione in favore dei Cantoni universitari non si restringe ai crediti per l'aiuto alle università e la promozione della ricerca; comprende anche altri sostegni in forma di provvedimenti speciali, taluni dei quali sono d'altronde già in fase di dibattiti parlamentari. Si tratta in particolare del finanziamento dei programmi prioritari proposti nel messaggio del 9 gennaio 1991 concernente la promozione della ricerca scientifica negli anni 1992-1995. Questi programmi sono destinati a far progredire la ricerca nei settori che, pur promettenti, presentano ancora lacune strutturali (biotecnologia, informatica, microelettronica, scienze ecologiche, scienze dei materiali). I sei programmi prioritari richiedono una somma complessiva di 357 milioni di franchi per gli anni 1992-1995. Circa il 40 per cento di questo importo sarà devoluto alle università cantonali.

Un altro aiuto speciale in favore dell'informatica e delle scienze dell'ingegneria è stato da voi decretato il 20 giugno 1986 e scadrà a fine settembre di quest'anno. Si tratta di misure volte a conferire all'informatica, in quanto disciplina principale o
materia ausiliaria, il posto che le spetta negli istituti accademici. L'idea era, da un lato, di colmare le lacune chiaramente evidenti, in particolare la mancanza di specialisti e di utenti scientifici, e, dall'altro, di recuperare il ritardo accumulato in materia di attrezzature tecniche. L'aiuto si è dunque fecalizzato su due azioni. La Confederazione ha pagato i salari versati al personale insegnante supplementare delle università cantonali con una somma di 19 milioni di franchi in cifra tonda e ha finanziato nuove azioni per un importo di 12 milioni di franchi. Attualmente, la formazione informatica risulta assicurata sia in termini di personale sia in termini istituzionali. Quanto alla ricerca in questo campo, il suo consolidamento è oggetto d'uno dei programmi prioritari summenzionati.

Ricordiamo infine, nel contesto dell'aiuto federale alle università, due altre serie di misure adottate nello spazio di uno anno dall'Assemblea federale: 829

Il 23 marzo 1990, avete decretato misure speciali in favore della formazione continua a livello universitario. Entrate in vigore il 1° ottobre 1990 per una durata di 6 anni, queste misure permetteranno di creare, nelle università, l'infrastruttura necessaria per lo sviluppo della formazione continua e di organizzare cicli di studio complementari nelle diverse discipline. Questi cicli offriranno la possibilità ad universitari diplomati che dispongono di un'esperienza professionale di familiarizzarsi con i risultati più recenti della ricerca nonché di attualizzare le proprie conoscenze teoriche. Il credito complessivo è di 135 milioni di franchi, 75 milioni dei quali destinati al finanziamento delle attività di formazione continua nelle università cantonali e negli altri istituti universitari riconosciuti dalla LAU.

Il 22 marzo 1991, avete votato una serie di decreti tutti intesi a promuovere la cooperazione in materia d'insegnamento universitario e la mobilità, nel contesto svizzero e internazionale. Due di questi crediti faciliteranno gli scambi interuniversitari che, come detto, sono estremamente auspicabili. Il primo, di un importo pari a 52 milioni di franchi, è destinato a finanziare durante gli anni 1991-1993 la partecipazione delnostro Paese a ERASMUS, programma d'azione delle Comunità europee (CE) per la mobilità degli studenti, nonché ad altri programmi in materia d'educazione intrapresi dalla CE. Il secondo, di 15 milioni di franchi e ripartito su 5 anni, serve a misure intese a favorire la mobilità in Svizzera e il riconoscimento reciproco degli studi. La maggior parte di questi crediti allevierà direttamente o indirettamente le spese universitarie dei Cantoni.

Questa breve panoramica (cfr. parte A n. 122.31, tavola 1) mostra che lo sforzo finanziario della Confederazione in favore dei Cantoni universitari supera già da qualche tempo i limiti dell'aiuto alle università e della promozione della ricerca.

15

Valutazione generale dei provvedimenti finanziari proposti

Nella sua richiesta, la Conferenza universitaria chiede alla Confederazione di aumentare i sussidi di base, per gli anni 1992-1995, di 742 milioni di franchi rispetto al quadriennio precedente (in totale 1983 milioni di franchi contro i 1241 per il periodo 1988-1991). Con il presente messaggio vi proponiamo di aumentare l'aiuto agli investimenti universitari di 555,5 milioni di franchi in totale. Questa somma rappresenta la differenza tra i sussidi per gli anni 1988-1991 e quelli per gli anni 1991-1995, cui s'aggiungono i crediti in favore delle nuove leve accademiche. In questo raffronto non è compreso l'aumento di 101,5 milioni di franchi deciso per compensare la soppressione del diritto ai sussidi agli investimenti inferiori a 300 000 franchi. Questa somma di 101,5 milioni è dedotta dal credito d'impegno per l'aiuto agli investimenti e non si ripercuote quindi sull'entità del credito globale.

Menzioniamo ancora l'importo di 197,5 milioni di franchi per le misure speciali in favore della mobilità e della formazione continua nonché dei programmi prioritari di cui beneficeranno le università cantonali nel corso del prossimo quadriennio.

830

Tenendo conto della compensazione prevista dall'articolo 22 della LAU riveduta, l'aliquota di sussidio rispetto alle spese d'esercizio passerà dal 15,8 per cento (media degli ultimi 10 anni) al 20,2 per cento; questo calcolo tiene conto di una crescita reale annua del 2,7 per cento e di un tasso medio annuo di rincaro del 4 per cento. Pertanto, la quota delle spese d'esercizio delle università cantonali assunta dalla Confederazione si avvicinerà all'aliquota del 21 per cento chiesta dalla Conferenza universitaria.

Questa progressione equivale a una crescita sensibile dell'impegno finanziario della Confederazione in favore delle università cantonali. Confermiamo così la nostra volontà di sostenere le università cantonali nella loro missione nazionale. Onde incoraggiare i Cantoni e in particolare la Conferenza universitaria nella sua veste di organo di coordinamento a sfruttare tutte le possibilità di collaborazione interuniversitaria, una parte dei mezzi finanziari supplementari è intenzionalmente stanziata in forma di provvedimenti speciali finalizzati, segnatamente per settori in cui è indispensabile il coordinamento.

Prevediamo un leggero aumento del volume dei sussidi agli investimenti. Proponiamo per la prima volta di riservare, su un periodo di 3 anni, un importo di 92 milioni di franchi del credito d'impegno esclusivamente per case dello studente. Questo provvedimento deve contribuire a risolvere un problema importante per il benessere studentesco.

Infine, per valutare correttamente gli importi chiesti con il presente messaggio, va sottolineato che 1 miliardo circa di franchi sarà versato alle università cantonali, nel corso del prossimo quadriennio, in forma di attrezzature o di programmi di ricerca finanziati o cofinanziati dalla Confederazione (Fondo nazionale, ricerche condotte in seno all'Amministrazione federale, Commissione per la promozione della ricerca scientifica, programmi comunitari, COST/EUREKA, ESA/CERN/LEBM).

Ricapitolazione dei provvedimenti proposti

1. Mantenimento di un'aliquota costante del 15,8% ( = media degli ultimi 10 anni) per la partecipazione della Confederazione alle spese d'esercizio (1979: 18,8%; 1991: 14,6%, dal 1992 aliquota costante del 15,8%).

2. Iniziativa della Confederazione per risolvere il problema numero uno delle università: provvedimenti speciali per far fronte all'ondata di pensionamenti.

3. Effetti connessi ai provvedimenti speciali: - miglioramento delle condizioni di studio; - promozione della mobilità (di regola cambiamento di università); - miglioramento del coordinamento (analisi dei bisogni, centri di competenza); - aumento della presenza femminile (quota 1:3).

4. Partecipazione della Confederazione alle spese d'esercizio delle università cantonali; quota auspicata: 20% (15,8% per i sussidi di base; misure speciali, programmi prioritari, art. 22 LAU).

5. Fondi supplementari per la promozione dell'alloggio degli studenti.

831

Infine, per valutare gli importi sollecitati, ricordiamo che entro i prossimi quattro anni alle università cantonali sarà devoluta una somma di circa un miliardo di franchi tramite istituti o programmi di ricerca finanziati o cofinanziati dalla Confederazione (Fondo nazionale, ricerche condotte dall'amministrazione federale, Commissione per la scienza e la ricerca, programmi comunitari, COST/ EUREKA, ESA/CERN/LEBM).

16

Decreto federale concernente provvedimenti atti a migliorare la situazione dell'alloggio degli studenti dei politecnici federali negli anni 1992-1995

Aiutare gli studenti a trovare per quanto possibile un alloggio adeguato rientra oggi fra i compiti dei responsabili delle università. L'articolo 9 del disegno di nuova legge sui PF prevede pertanto che i politecnici devono approntare servizi sociali e culturali per i loro membri ovvero partecipare a servizi esistenti.

Sia a Zurigo sia a Losanna, i PF e le università cantonali si adoperano per migliorare congiuntamente la situazione dell'alloggio dei propri studenti. Le organizzazioni responsabili dei provvedimenti congiunti sono la «Stiftung für studentisches Wohnen» a Zurigo e la «Fondation Maisons pour étudiants» a Losanna. Onde proseguire questa cooperazione tra centri universitari federali e cantonali e garantirne il sincronismo, occorre stanziare crediti supplementari in favore dell'alloggio degli studenti del PFZ e del PFL. Visto che i problemi sono materialmente analoghi, vi sottoponiamo questa richiesta di credito simultaneamente a quella per i provvedimenti in virtù della LAU.

Gli sforzi finora intrapresi in favore del miglioramento della situazione dell'alloggio degli studenti dei PF si sono concentrati nella regione losannese, dove la Confederazione e il Cantone di Vaud, rispettivamente il PFL e l'università di Losanna, hanno lavorato insieme per offrire ai loro studenti maggiori possibilità di alloggio a pigione moderata. In merito vi abbiamo già sottoposto i progetti «Les Ochettes» a Chavannes (136 camere) e «Les Friaudes» a Ecublens (già «Les Triaudes», 225 camere) mediante il messaggio concernente i progetti edilizi dei politecnici federali del 1986 (FF 1986 II 929). La Confederazione e il Cantone versano ciascuno importanti sussidi agli investimenti per questi due progetti (2,94, rispettivamente 4,8 milioni di franchi) onde assicurare pigioni moderate.

Per Zurigo, vi abbiamo già proposto il progetto «Glaubtenstrasse» (67 camere) mediante il messaggio concernente i progetti di costruzione dei politecnici federali del 1990 (FF 1990 II 1319). Visto il rialzo dei tassi ipotecari, alla «Stiftung für studentisches Wohnen», creata per questo progetto, è stato accordato un sussidio agli investimenti di 3 milioni di franchi (somma iniziale prevista: 2,5 milioni).

Nondimeno, l'offerta di alloggi a pigione moderata rimane precaria per gli studenti dei due PF. A Zurigo, è di 830 alloggi
per i 31 890 studenti immatricolati nel semestre invernale 1990/1991 (Università 20690, PFZ 11 200), pari a un tasso di copertura del 2,6 per cento. A Losanna, è di 506 alloggi per 10 437 studenti (Università 6942, PFL 3495), per un tasso di copertura del 4,8 per cento.

832

Sulla scorta dei piani e dei progetti esistenti occorre concludere che le due fondazioni summenzionate avranno bisogno, per nuove case per gli studenti, di circa 20 milioni di franchi di sussidi agli investimenti nel periodo 1992-1995. Si chiede pertanto un pertinente credito globale destinato ai progetti «Bülachstrasse» a Zurigo (260 camere) e «Les Cèdres» a Losanna (250 camere). Nella regione losannese è in fase di studio preliminare anche il progetto «Marcolet» che prevede la costruzione di 125 alloggi per studenti a Crissier. Oltre a questi progetti realizzati in comune da fondazioni cui partecipano i poteri pubblici, la Confederazione e i Cantoni di Vaud e di Zurigo possono naturalmente prendere di moto proprio provvedimenti volti a migliorare la situazione dell'alloggio degli studenti dei PF o delle università cantonali (p. es. acquisto di immobili adeguati).

All'atto dell'esecuzione dei provvedimenti in favore dell'alloggio per gli studenti si dovrà in particolare badare a garantire il coordinamento e l'armonizzazione delle misure fondate sulla LAU e di quelle qui proposte, segnatamente onde evitare un doppio finanziamento nel senso della legge sui sussidi.

17

Decreto federale che modifica quello del 6 ottobre 1989 concernente il settimo periodo di sovvenzione secondo la legge sull'aiuto alle università

La LAU riveduta non entrerà in vigore il 1° gennaio 1993, come ritenuto per lungo tempo, bensì già il 1° gennaio 1992. Ne risulta, per il 1992, un disavanzo imprevisto di 6 milioni di franchi per l'aiuto accordato a sei istituti ormai sottoposti alle norme di sussidio previste dalla legge sulla ricerca. Per colmare questo disavanzo, vi chiediamo di aumentare di pari ammontare la quota annua 1991 dei sussidi di base previsti nel decreto federale sui crediti secondo la LAU per gli anni 1990-1991 (RS 414.202). Tale richiesta si fonda in particolare sul decreto federale che stanzia crediti federali in virtù dell'articolo 16 capoverso 3 della legge sulla ricerca. Nell'articolo 7 di tale decreto, che vi abbiamo sottoposto con il nostro messaggio sul promovimento della ricerca del 9 gennaio 1991, vi avevamo chiesto di stanziare 61,4 milioni di franchi in virtù dell'articolo 16 capoverso 3 lettere b e c LR (promozione di servizi scientifici ausiliari di istituti di ricerca e di altri organi al servizio della ricerca). Questa domanda concerne pure i sussidi ai sei istituti (cfr. parte B n. 22) finora a carico dei crediti previsti dalla LAU, ma non rispondenti ai criteri più selettivi che danno diritto al sussidio secondo la LAU riveduta. Essendo principalmente orientati verso la ricerca e la documentazione, questi istituti sottostanno ormai alle norme di sussidio previste dalla legge sulla ricerca. Come detto, all'inizio di quest'anno avevamo ancora motivo di credere che la LAU riveduta sarebbe entrata in vigore soltanto all'inizio del 1993 e che questi sei istituti sarebbero stati dunque ancora sostenuti per mezzo dei sussidi di base secondo la LAU, per l'anno di sussidio 1992. Conscguentemente, l'importo massimo menzionato qui sopra comprendeva, per questi istituti, un credito di 19,294 milioni di franchi inerente unicamente agli anni 1993-1995. A causa dell'entrata in vigore a una data più vicina di quella prevista, la subordinazione dei sei istituti alla legge sulla ricerca deve avvenire già all'inizio del 1992. Per il 1992 rimane dunque uno scoperto di circa 6 milioni di franchi.

833

2

Commento ai singoli decreti federali

21

Decreto federale concernente i crediti stanziati secondo la legge sull'aiuto alle università per gli anni 1992-1995 (ottavo periodo di sovvenzione)

La presente domanda di crediti si fonda sulla LAU riveduta. Quest'ultima stipula, nell'articolo 4 capoverso 2, che il pacchetto finanziario relativo ai sussidi ordinari è stabilito mediante decreto federale semplice.

Articolo 3: II credito d'impegno da noi richiesto per i sussidi agli investimenti secondo quanto esposto nella parte A numero 122.32 ammonta a 400 milioni di franchi, di cui 92 milioni destinati a case per Io studente. Per questo motivo, il capoverso 2 sancisce che questa parte del credito è destinata esclusivamente a tale scopo durante tre anni. Alla fine del 1994, le somme eventualmente non utilizzate per case dello studente potranno essere impiegate per altri tipi d'investimento.

22

Decreto federale concernente provvedimenti speciali intesi a promuovere le nuove leve accademiche

II decreto si fonda sull'articolo 12 della legge sull'aiuto alle università del 22 marzo 1991 (FF 1991 I 1051). Questo articolo sancisce che la Confederazione può concedere ai Cantoni universitari, per un periodo limitato e qualora i sussidi ordinari non fossero sufficienti, sussidi straordinari volti a favorire l'attuazione di progetti urgenti d'interesse nazionale.

Articolo 1 Principio II capoverso 1 descrive le priorità generali del programma. I Cantoni universitari sono Basilea-Città, Berna, Friburgo, Ginevra, Neuchâtel, San Gallo, Vaud e Zurigo.

Il capoverso 2 incarica l'Ufficio federale dell'educazione e della scienza, la Conferenza universitaria svizzera e il Consiglio dei Politecnici federali di seguire e valutare i provvedimenti previsti.

Articolo 2 Condizioni per la concessione delle prestazioni federali Lettera a: Le prestazioni federali saranno accordate secondo una pianificazione dei bisogni inglobante l'insieme della Svizzera e incentrate su punti deboli chiaramente accertati. La Conferenza universitaria svizzera condurrà i lavori di studio necessari e determinerà i criteri di decisione.

Lettera b: II mantenimento in Svizzera di una ricerca e di un insegnamento di livello nazionale esige da parte delle nostre dieci università una definizione più precisa delle priorità e un raggruppamento di certe discipline in singoli istituti universitari.

Lettera e: Ogni università rimane esclusivamente competente per valutare le qualità e le idoneità dei candidati. Le nomine avverranno dunque in base agli usi locali nonché in base a qualifiche specifiche degli interessati.

834

Lettera d: In materia d'insegnamento e di ricerca è altrettanto importante che persone di primo piano abbiano avuto la possibilità di acquisire esperienza in altre università o nella pratica. I candidati devono dunque di regola proseguire la carriera universitaria in un centro diverso da quello originario, il che non esclude una nomina successiva a professore.

Lettera e: Contrariamente alle borse di studio concesse alle nuove leve di ricercatori da parte del Fondo nazionale, questi provvedimenti speciali devono contribuire anche a migliorare le capacità d'insegnamento nelle università. Tale obiettivo potrà essere conseguito soltanto assicurando una continuità nell'ambito dell'insegnamento.

Articolo 3: Almeno un terzo dei posti istituiti nelle università grazie ai provvedimenti speciali dovrebbe, nell'insieme, essere attribuito a donne. Auspichiamo nondimeno che questa quota aumenti col tempo (rinviamo all'esempio dell'università di Ginevra dove già oggi il 37% dei posti d'assistente sono occupati da donne).

Articolo 4: Un credito globale di 106 milioni di franchi è stanziato per gli anni 1992-1995 per l'esecuzione dei provvedimenti. Il capoverso 5 prevede che il nostro Collegio renda conto dei provvedimenti nel suo rapporto d'attività.

Articolo 5: II Dipartimento federale dell'interno emana un'ordinanza che disciplina in modo uniforme la valutazione dei progetti e l'assegnazione dei crediti (cpv. 1). Per l'applicazione, fa appello, oltre alla Conferenza universitaria e al Consiglio dei Politecnici, al Fondo nazionale onde assicurare il coordinamento tra i provvedimenti speciali e gli altri sforzi di promozione delle nuove leve accademiche (cpv. 2).

Articolo 6: II decreto è di durata limitata a otto anni.

23

Decreto federale concernente provvedimenti speciali intesi a promuovere le nuove leve accademiche nel settore dei PF durante gli anni 1992-1995

Per formare un insieme coerente, le misure proposte devono inglobare i politecnici federali. Quelle per il settore dei PF non possono tuttavia fondarsi sulla legge sull'aiuto alle università. Ovviamente, il Dipartimento federale dell'interno procederà a coordinare questi provvedimenti con quelli previsti per le università cantonali. Le condizioni imposte ai Cantoni si applicheranno per analogia ai PF.

La nozione di settore dei PF include i politecnici e gli istituti di ricerca subordinati al Consiglio dei PF. Trattasi in particolare dei Politecnici federali di Zurigo e di Losanna, dell'Istituto Paul Scherrer a Villigen/Würenlingen, dell'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio a Birmensdorf, del Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca a Dübendorf e a San Gallo e dell'Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque a Diibendorf.

835

24

Decreto federale concernente provvedimenti atti a migliorare la situazione dell'alloggio degli studenti dei PF

L'aiuto all'alloggio degli studenti fa parte dei compiti dei PF. Il disegno di nuova legge sui PF (FF 1988 I 565) prevede espressamente, nell'articolo 9, che i PF organizzano servizi sociali per i loro membri o collaborano con servizi già esistenti. Sinora, i pertinenti progetti sono stati sottoposti al Parlamento con messaggi vertenti sulle costruzioni dei PF. Per motivi di trasparenza, il credito d'impegno necessario a tal fine deve figurare nello stesso messaggio di quello destinato ai sussidi agli investimenti per i promotori di case per lo studente secondo l'articolo 3 LAU riveduta.

25

Decreto federale cbe modifica quello del 6 ottobre 1989 concernente il settimo periodo di sovvenzione secondo la legge sull'aiuto alle università

La modificazione proposta, commentata nel numero 17 qui sopra, implica un aumento della quota annua dei sussidi di base per il 1991. Questi ultimi sono stati determinati secondo gli importi relativi all'anno di sussidio 1991, da versare durante l'esercizio contabile 1992.

3 31 311

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale Per la Confederazione Ripercussioni finanziarie

L'analisi delle ripercussioni finanziarie delle nostre proposte distingue tra sussidi di base e sussidi agli investimenti visto che gli stessi richiedono strumenti di politica finanziaria distinti. I crediti per gli investimenti di base costituiscono un pacchetto finanziario suddiviso in quattro quote annue equivalenti a quattro crediti di pagamento. I sussidi agli investimenti, per contro, sono calcolati in base a un credito d'impegno e implicheranno pagamenti in parte durante l'ottavo periodo di sovvenzione e in parte nel corso degli anni successivi. Tali arretrati saranno compensati con i versamenti effettuati negli anni 1992-1995 in forza di crediti precedentemente stanziati.

Il pacchetto finanziario di 1793 milioni di franchi chiesto per i sussidi di base per gli anni 1992-1995 consta di 552 milioni di franchi in più (44,5%) di quello inerente al sesto ed al settimo periodo di sovvenzione (1241 milioni di franchi per quattro anni).

Abbiamo spiegato in dettaglio, nel numero 122.31 della parte A i vincoli di politica universitaria che sono la causa di questa importante progressione. La correzione proposta verso l'alto risulta dall'aliquota di sussidio fissata per 4 anni (15,8% = media degli anni 1979-1989) e dall'applicazione della medesima alle spese d'esercizio delle università cantonali per il periodo 1992-1995, secondo le nuove stime. In tal modo, rispettiamo quanto avevamo deciso nel 1987 e cioè di abbandonare, per determinare i sussidi di base, il metodo delle aliquote di 836

crescita regolari a profitto di quello di un sostegno costante, applicato questa volta a dati più vicini alla realtà. Il far capo a un'aliquota predeterminata è opportuno tanto più che permette alla Confederazione di partecipare alla crescita reale delle spese d'esercizio cantonali e di meglio improntare sulle spese l'aiuto finanziario periodico da essa fornito alle università cantonali.

Un leggero aumento del fabbisogno finanziario concerne parimenti i sussidi agli investimenti. Rileviamo in merito che abbiamo seguito quanto auspicato dal Parlamento accordando la priorità alla costruzione di case dello studente.

Pagamenti leggermente più importanti avverranno unicamente alla fine del periodo tant'è che le cifre della pianificazione finanziaria dovrebbero in ogni caso bastare per il 1992 e il 1993.

Infine, a complemento dei crediti ordinari secondo la LAU, con il presente messaggio vi proponiamo di adottare misure speciali in favore della promozione di nuove leve universitarie (cfr. parte A n. 13). Prevediamo a tale fine un importo totale di 130 milioni di franchi per il periodo 1992-1995.

Vista l'importanza degli interessi di politica universitaria in gioco, consideriamo giustificate e sostenibili dall'aspetto della politica finanziaria queste spese supplementari in parte superiori alle prospettive finanziarie e in parte nuove.

312

Ripercussioni sull'effettivo del personale

Con l'entrata in vigore della LAU riveduta, la preparazione delle decisioni in materia di sussidi è affidata, invece che alla Conferenza universitaria e al Consiglio della scienza, al Dipartimento federale dell'interno, segnatamente all'Ufficio federale dell'educazione e della scienza. I collaboratori di questo Ufficio, che in passato potevano fondarsi sui rapporti di controllo, sulle perizie e sulle proposte dei due organi consuntivi, dovranno ormai assumere autonomamente questi compiti nonché quelli inerenti all'elaborazione delle basi decisionali e alla consulenza da prestare ai richiedenti. L'Ufficio dovrà pure far fronte a numerosi nuovi compiti amministrativi; dovrà parimenti organizzare la procedura d'esame visto che le domande gli perverranno direttamente. Questi compiti supplementari derivanti dalla legge comporteranno un considerevole aumento di lavoro che potrà essere svolto soltanto accordando all'Ufficio due nuovi posti supplementari.

Per altro, la realizzazione e la sorveglianza dei provvedimenti speciali in favore della promozione delle nuove leve accademiche implicheranno anch'essi un aumento di lavoro per il quale abbiamo previsto di istituire, a carico del credito richiesto (art. 1 cpv. 2 del relativo credito federale) due nuovi posti, uno per l'Ufficio federale dell'educazione e della scienza, l'altro per la Conferenza universitaria.

32

Per i Cantoni

II presente progetto apporta sensibili miglioramenti finanziari per i Cantoni universitari. Lungi dal creare lavoro supplementare per i Cantoni, la LAU rive54 Foglio federale. 74° anno. Voi. III

837

duta permetterà di ridurre lo sforzo amministrativo necessario per l'ottenimento dei sussidi agli investimenti. Non vi saranno d'altronde ripercussioni in fatto d'organico cantonale.

4

Programma di legislatura

II presente progetto è stato annunciato, per quanto concerne i crediti ordinari secondo la LAU, nel programma di legislatura 1987-1991 (FF 1988 I 339, appendice 2). Per contro, i provvedimenti speciali in favore della promozione delle nuove leve universitarie sono nuovi.

5

Relazioni con il diritto europeo

I provvedimenti proposti non richiedono alcun adattamento al diritto europeo.

6

Basi legali

II decreto federale proposto concernente i crediti secondo la legge sull'aiuto alle università per gli anni 1992-1995 si fonda sull'articolo 4 capoverso 2 della LAU riveduta. I crediti per i sussidi di base e per i sussidi agli investimenti vanno stanziati mediante decreto federale semplice. Il decreto federale concernente provvedimenti speciali intesi a promuovere le nuove leve accademiche si fonda sull'articolo 12 della LAU riveduta del 22 marzo 1991.

In virtù dell'articolo 27 della Costituzione federale, secondo il quale la Confederazione gestisce i PF, i decreti federali concernenti il settore dei PF sono conformi alla Costituzione.

La modificazione del decreto federale del 6 ottobre 1989 concernente il settimo periodo di sovvenzione secondo la LAU si fonda sull'articolo 14 capoverso 1 della legge in vigore. Questo articolo prescrive la forma di un decreto federale di obbligatorietà generale sottostante al referendum facoltativo.

838

B

Rapporto sulla recente evoluzione delle università svizzere e sull'applicazione della legge sull'aiuto alle università

I II

Recente evoluzione delle università svizzere In generale

I rapporti annui dei beneficiari di sussidi e delle università, i relativi messaggi dei governi cantonali e federali nonché i rapporti e i bilanci della Conferenza universitaria svizzera (CUS) e del Consiglio svizzero della scienza (CSS) informano sull'evoluzione recente dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi scientifici nelle università svizzere. Fattori quali il numero di studenti e d'insegnanti (di ambo i sessi), il mondo professionale e il mercato del lavoro dei laureati in materie scientifiche, lo sforzo d'integrazione europea e lo sviluppo scientifico internazionale caratterizzano questa evoluzione.

In relazione con la recente nomina di titolari di cattedre, sarebbe possibile organizzare nuovi settori d'insegnamento e di ricerca per rispondere ai bisogni della formazione. Menzioniamo qui in particolare l'etica e l'ecologia o le scienze ambientali (Centro d'etica a Zurigo; ricerca interdisciplinare in materia etica a Friburgo; etica di orientamento pratico a Basilea; Istituto d'etica scientifica a San Gallo; Commissione d'etica a Ginevra; studi postuniversitari in scienze ambientali a Zurigo; Centro di coordinamento per l'ecologia a Berna; progetto Uomo-Società-Ambiente a Basilea; Centro di coordinamento per il promovimento delle scienze ambientali a San Gallo, a Ginevra e nei due PF; vedi anche il rapporto finale di una commissione della CUS sull'ecologia e le scienze ambientali del 16 marzo 1989).

Le università hanno inoltre introdotto numerosi nuovi cicli di studio nonché modifiche dei piani di studi e dei regolamenti di promozione. Una parte importante riguarda i cicli di studio postuniversitari e i programmi di formazione professionale. Fra gli studi di base citiamo gli studi in informatica a Friburgo e Neuchâtel, nuovi regolamenti generali dei vari cicli di studio a San Gallo, la formazione in «gestione e economia turistica» a Losanna o ancora il nuovo orientamento del primo anno di medicina a Ginevra.

Per risolvere complessi problemi sociali e scientifici l'interdisciplinarità diventa sempre più indispensabile. Le università hanno così cominciato a promuovere sistematicamente questa forma d'insegnamento e di ricerca che collega le varie discipline, grazie alla creazione di nuove materie quali la neuroinformatica, l'etica scientifica, l'ecologia umana o di nuove forme di lavoro
evocate, ad esempio, nello studio del CSS intitolato «Interdisciplinarità nelle università svizzere, rapporto sulla situazione attuale 1989/90», Berna 1990.

Varie università hanno creato punti di contatto fra università ed economia incaricati specificamente di migliorare la cooperazione e di assicurare il trasferimento di tecnologia. Si tratta del «Centre d'appui scientifique et technologique» (CAST) del Politecnico federale di Losanna, dell'«ETH-Transfer» del Politecnico federale di Zurigo, del servizio «Wirtschaftskontakte/Wissen839

stransfer» dell'Università di Zurigo, della «Kontaktstelle Wirtschaft/Forschungsdokumentation» dell'Università di Basilea e del Gruppo di contatto «Scuola-Economia-Stato» al quale è associata l'Università di Friburgo (la pubblicazione «Technologie-Transfer-CH» edita dal Gruppo di lavoro «Trasferimento di tecnologia Svizzera» permette di ricapitolare tutti i servizi di questo genere in Svizzera; è ottenibile presso l'UFIAML).

La situazione del mercato del lavoro è sensibilmente migliorata per gli universitari dal 1983. Questo è quanto si può desumere dai sondaggi effettuati da parte dell'Associazione svizzera per l'orientamento universitario (ASOU) presso i diplomati, ogni due anni a partire dal 1977. Le differenze specifiche tra le discipline sono notevoli. Nel 1989 i laureati delle facoltà di diritto e di scienze economiche e gli ingegneri avevano le migliori prospettive professionali, mentre i laureati in scienze sociali e umane, fra cui segnatamente gli psicologi, avevano maggiori difficoltà a trovare un impiego adeguato. Le donne, in generale, incontravano maggiori ostacoli degli uomini nella ricerca di un posto di lavoro, soprattutto perché hanno scelto nella maggior parte dei casi discipline le cui possibilità sul mercato del lavoro sono comunque più ridotte.

Visto l'aumento del numero di istituzioni private di livello universitario, un gruppo di lavoro della Conferenza svizzera dei direttori cantonali dell'istruzione pubblica (CDIP), su richiesta della CUS e dell'Ufficio federale dell'educazione e della scienza (UFES) ha studiato la natura e l'ampiezza dell'offerta privata nonché i problemi giuridici e di politica dell'educazione creati da questo fenomeno. Il rapporto finale di questo gruppo di lavoro, intitolato «Istituzioni private nel settore delle università» (CDIP, Berna 1990), raccomanda la creazione di un ufficio di informazione presso la CUS e l'esame da parte di quest'ultima degli effetti delle iniziative private sulle università ufficiali. L'apparizione di simili istituzioni, con la fine del monopolio statale nell'insegnamento superiore, rappresenta una minaccia o una fortuna per le nostre università? La risposta a questa domanda dipende dalla loro facoltà di adeguarsi ai nuovi bisogni sociali ed economici e di rinnovarsi continuamente. Lo studio del CSS sulla valutazione delle università (Berna, 1991) fornisce un contributo in questa direzione.

12

Numero di studenti

II numero complessivo degli studenti immatricolati in tutte le università del nostro Paese ha subito la seguente evoluzione a partire dal 1981/82 (vedi tavola 3 e rapporti nei nostri messaggi del 23 aprile 1980, FF 1980 II 733; del 14 giugno 1982, FF 1982 II 497; del 16 febbraio 1983, FF 1983 I 1305; del 1° aprile 1987, FF 1987 II 317):

840

Studenti immatricolati nelle università svizzere

Tavola 3

1981/82

1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

1990/91

Svizzeri ·> Stranieri "

51 477 12420

61291 13515

63088 13576

64659 13814

66 165 14463

68027 15250

69654 16286

Totale di cui donne

63897

74806

76664

78473

80628

83277

85940

21430

26780

27585

28515

29701

31 401

33374

" Uomini e donne Fonte: Per le tavole e i grafici nella parte B numero 12 · Ufficio federale di statistica (UFS), secondo la statistica degli studenti del SSIU.

II numero d'immatricolati nelle università cantonali è aumentato del 31 per cento nel corso degli ultimi dieci anni e del 14 per cento dal 1985/86 al 1990/91.

La parte degli studenti stranieri negli effettivi delle università cantonali raggiunge oggi il 19 per cento. Dal 1985/86 il numero di donne immatricolate in queste università è aumentato del 24 per cento; rappresenta attualmente il 43 per cento (tutte le università: 39%). All'Università di Ginevra oltre la metà degli studenti sono donne. All'Università di Zurigo, per la prima volta nel corso dell'anno universitario 1990/91, le donne costituivano la maggioranza degli studenti del primo anno - una proporzione già incontrata nelle università della Svizzera romanda.

Studenti immatricolati nelle otto università cantonali, alla Facoltà di teologia di Lucerna e, dal 1983/84, alla Scuola di studi superiori pedagogici di San Gallo Tavola 4 1981/82

1985/86

1986/87

1987/88

1988/89

1989/90

1990/91

Svizzeri Stranieri

43503 10521

50797 11322

51 952 11279

53 055 11480

54229 11965

55963 12619

57521 13478

Totale di cui donne

54024

62119

63231

64535

66194

68582

70999

20164

24781

25393

26250

27313

28856

30726

Fonte: UFS.

II numero degli studenti postlaureati e dei dottorandi è aumentato proporzionalmente in modo più evidente (vedi parte A n . 111.1); nel 1990/91 esso rappresenta circa il 18 per cento del numero complessivo degli studenti (13% nel 1980/81). Mentre il numero degli immatricolati negli studi di base fino al primo diploma è aumentato di circa un quarto ( + 27%) nel corso degli ultimi dieci anni, quello degli studenti postlaureati è aumentato di oltre l'80 per cento nel corso dello stesso periodo. L'attrattiva della Svizzera a livello internazionale nel settore degli studi postuniversitari è chiaramente dimostrata. In effetti la percentuale di stranieri a questo livello di studi è di oltre un terzo (39%). Per 841

il solo anno 1990/91, le università svizzere hanno ricevuto l'iscrizione di oltre 1000 stranieri che hanno ottenuto un primo diploma universitario nel loro Paese d'origine e che desiderano svolgere studi postaccademici in un'università svizzera.

Il grafico 1 illustra l'evoluzione degli effettivi degli studenti di tutte le università nonché le rispettive percentuali di donne, stranieri e studenti postuniversitari nel corso degli ultimi dieci anni.

La crescita del numero d'immatricolati non è più imputabile solo allo sviluppo demografico, ma si spiega anche con l'aumento superiore alla media degli studi postuniversitari e dell'abitudine di intraprendere un secondo studio, con la crescente percentuale di studentesse nonché con la regionalizzazione delle scuole secondarie superiori. Il numero di maturità rimane pertanto costante nonostante la diminuzione degli effettivi delle generazioni annuali; il tasso delle maturità è attualmente del 13 per cento. Dall'analisi della statistica degli studenti, si desume chiaramente che negli ultimi quattro anni il numero complessivo degli immatricolati è aumentato molto più rapidamente rispetto a quello degli studenti del primo anno. Per quanto riguarda questi ultimi, il loro numero è addirittura leggermente diminuito nel 1985/86 rispetto all'anno precedente e questo per la prima volta. Dal 1987/88 aumenta nuovamente. La tendenza all'aumento del numero complessivo degli studenti non è dunque imputabile solo ad un afflusso di nuove immatricolazioni, ma anche al prolungamento della durata media degli studi, segnatamente per gli studi postuniversitari o il secondo studio (attualmente circa il 15%) e alla ripresa degli studi interrotti.

La durata degli studi universitari costituisce da anni il problema centrale della politica dell'istruzione. La sua importanza è acuita attualmente dalla penuria di personale specializzato a tutti i livelli e dalla maggiore mobilità legata all'integrazione. Benché non si conoscano ancora esattamente tutti i fattori responsabili del prolungamento degli studi, alcune inchieste puntuali sono già state effettuate in questo settore; citiamo ad esempio quelle del CSS e dell'Ufficio federale di statistica (UFS). Da esse risulta che, nel 1983 e nel 1988 (secondo i dati forniti dal sistema d'informazione delle università svizzere (SSIU)),
il numero medio di semestri fino all'ottenimento del primo diploma, compresi i semestri di congedo e quelli passati in università estere, è stato di 11,3 vale a dire a 5,65 anni di studio. Le ultime inchieste presso laureati effettuate dall'Associazione svizzera per l'orientamento universitario (ASOU) rivelano una durata media degli studi di 10,9 semestri (senza semestre di congedo 10,3), dunque di 5,5 anni. L'età dei laureati varia tra i 22 e i 52 anni. La media d'età è di circa 27 anni. Le differenze di durata degli studi sono considerevoli secondo la disciplina e l'università. Gli studi scientifici durano in media cinque anni, gli studi di storia otto anni. Alle Università di Zurigo e di Berna gli studi fino alla licenza o al diploma durano in media sette anni, all'Università di San Gallo o all'Università di Losanna invece solo cinque anni.

A titolo di confronto menzioniamo che la durata degli studi fino al conseguimento del primo grado universitario è di soli quattro anni in Gran Bretagna, di 4,3 anni in Giappone, fra 4,5 e 5,5 anni negli Stati Uniti, di 7 anni in Francia, di 5,5 anni in Svezia, di 5,9 anni nei Paesi Bassi, di 7,5 anni in Italia, di 7 anni nella Repubblica federale di Germania. Nel 1988 l'età media dei laureati 842

Grafico I

00

*.

Grafico 2

Grafico 3

Studenti e matrìcole 1990/91: evoluzione secondo il settore di studi rispetto all'anno precedente, in percentuale Teologia Scienze umane Scienze storiche Scienze sociali Scienze economiche Diritto Scienze esatte Scienze naturali Medicina + Farmacia Scienze tecniche Totale

Grafico 4

00 4

o\

Professori ordinari, straordinari e professori assistenti secondo l'università e la nazionalità (in funzione dei posti occupati)

E Nazionalità svizzera Ü Nazionalità straniera

BS

BE

FR

GE

L

NE

HS

ZH

EPFL

Fonte: Ufficio federale di statistica/Sistema svizzero d'informazione universitaria

ETHZ

delle università britanniche e giapponesi era di 23 anni; la stessa età è di 26 anni in Francia e di 28 anni nella Repubblica federale di Germania. La Svizzera si situa al livello dei Paesi europei vicini, sia per quanto riguarda il numero medio dei semestri sia per l'età dei laureati, ma supera ampiamente le cifre riguardanti la Gran Bretagna e il Giappone. Questi dati, tuttavia, si riferiscono anche a sistemi educativi diversi e difficilmente paragonabili.

L'aumento del numero d'immatricolazioni varia fortemente da un'università all'altra. Come si può desumere dal grafico 2, la più importante crescita relativa a questi ultimi dieci anni è stata registrata a San Gallo, in particolare in seguito all'introduzione dell'informatica di gestione e degli studi di diritto, nei due politecnici federali e a Friburgo. L'università di Basilea, invece, presenta il tasso di crescita più basso. Le università più grandi rimangono quelle di Zurigo (1990/91: 21 178 immatricolati) e di Ginevra (1990/91: 12574). Viene in seguito il Politecnico federale di Zurigo (1990/91: 11 177), in forte espansione, segnatamente nel settore dell'informatica.

Il numero complessivo degli studenti e quello delle matricole hanno subito una diversa evoluzione nelle università romande e in quelle della Svizzera tedesca.

A metà degli anni '80 le due cifre aumentavano meno rapidamente in Svizzera romanda. A partire dal 1988 il numero di coloro che iniziano gli studi diminuisce nelle università della Svizzera tedesca, mentre aumenta del 18,4 per cento durante lo stesso periodo nella Svizzera romanda (vedi grafico 2).

La crescita del numero complessivo di studenti è ripartita irregolarmente secondo le varie discipline. Come risulta dal grafico 3, un numero di studenti ancora superiore alla media sceglie gli studi di scienze sociali. L'evoluzione per il periodo 1989/90 al Politecnico federale di Zurigo e all'Università di San Gallo conferma una tendenza molto netta, già discernibile l'anno precedente, vale a dire la fine della fase di crescita intensa delle scienze economiche, dell'ingegneria e dell'informatica. Se il numero di studenti in economia, tuttavia, è ancora aumentato del 3 per cento rispetto all'anno precedente, le nuove immatricolazioni sono nettamente diminuite (--6%). Il settore dell'informatica aveva il 2 per cento in meno
di studenti rispetto all'anno precedente con una diminuzione del 5 per cento delle nuove immatricolazioni. L'ingegneria fa segnare un aumento del numero complessivo degli studenti ( + 3%) e del numero delle matricole ( + 4%), tuttavia questa progressione può essere attribuita quasi esclusivamente all'evoluzione del Politecnico federale di Losanna.

Nel 1989 le università svizzere hanno attribuito oltre 10 000 diplomi, di cui 7500 licenze e diplomi, circa 2000 dottorati, oltre 400 diplomi del terzo ciclo e circa 650 diplomi non universitari. Vi si aggiungono circa 1400 diplomi professionali che implicavano studi universitari precedenti, rilasciati non dalle stesse università, ma da istanze esaminatrici federali, cantonali, regionali o professionali.

Una licenza o un diploma su tre e un dottorato su cinque sono stati rilasciati a una donna, mentre nel 1980 le donne ottenevano ancora solo una licenza o un diploma su quattro.

Solo due persone su tre terminano gli studi, le donne più raramente rispetto agli uomini. Mentre il tasso d'insuccesso è del 30 per cento circa per gli uomini, supera il 40 per cento per le donne. Non si conosce tuttavia la percentuale di 847

studentesse che, dopo aver interrotto gli studi, li riprende in seguito. La percentuale di studi terminati o interrotti varia fortemente da un settore all'altro: meno del 40 per cento degli studenti di scienze umane del primo anno passa gli esami finali; questa percentuale è del 70 per cento e oltre per gli studenti in medicina e ingegneria. Le percentuali di diplomi rilasciati variano tra il 50 per cento a Neuchâtel, Losanna e Friburgo e P80 per cento al Politecnico federale di Zurigo.

13

Effettivo del corpo insegnante

Nel 1989 il numero complessivo dei professori ordinari e straordinari a tempo pieno e dei professori assistenti (cat. SSIU I + II) delle università cantonali era di 2350, di cui 71 donne. Gli stranieri rappresentavano circa il 30 per cento dei professori, un quinto degli altri docenti (cat. SSIU III-VI) e oltre un quarto nei ranghi intermedi (cat. SSIU VII-X). Il grafico 4 di seguito mostra la ripartizione dei docenti secondo la nazionalità e le università.

L'Università di Basilea e la Scuola di alti studi di San Gallo occupano un numero relativamente elevato d'insegnanti a tempo parziale. Gli assistenti costituiscono la categoria numericamente più forte. Essi sono più numerosi al Politecnico federale e all'Università di Zurigo; questa categoria è pure importante alle Università di Berna e di Ginevra.

Il personale accademico svizzero, dagli assistenti ausiliari ai professori, comprendeva un quinto di donne nel 1989. Nella Svizzera romanda la loro percentuale era più importante. In testa figura l'Università di Ginevra con quasi il 30 per cento di donne, seguita dalle Università di Zurigo e di Losanna con un quarto. Il Politecnico federale di Losanna, invece, occupava solo circa il 10 per cento di donne nel corpo accademico e nei gradi intermedi. Come già per le studentesse, la proporzione delle donne fra il personale universitario è nettamente più debole ai due politecnici federali e all'Università di San Gallo rispetto alle università cantonali.

La percentuale delle donne nel corpo accademico delle università svizzere, come all'estero, è molto bassa (3%). Rimane considerevole il divario fra la proporzione di studentesse, il cui numero ha subito un forte incremento a partire dagli anni '60 (attualmente oltre il 40%), il numero crescente di assistenti (oltre un quarto) e il numero ridotto di professoresse a tempo pieno (71 su 2350 nel 1989). Questo fenomeno si ritrova anche nelle università che hanno un numero di studentesse e di assistenti superiore alla media (ad es. Ginevra: 53% di studentesse, 37% di assistenti, 5% di professoresse).

Nel 1989 su 71 professoresse 20 insegnavano all'Università di Ginevra e rispettivamente 13 e 12 alle Università di Losanna e di Basilea (quota femminile: rispettivamente 5,1%, 4% e 4,3%). Nella media, con 8 e 7 donne, abbiamo le Università di Zurigo (2,3%) e di
Berna (2,8%) come pure Friburgo con 4 professoresse (2,6%). Le altre università non raggiungono neppure il 2 per cento.

Al Politecnico federale di Zurigo 3 professoresse rappresentano l'I per cento del corpo insegnante, mentre una sola donna è in funzione al Politecnico federale di Losanna e all'Università di San Gallo.

848

La percentuale di donne nel personale accademico (corpo intermedio) secondo le discipline è analoga a quella che si osserva fra gli studenti e al momento degli esami.

La struttura d'età provocherà, nel corso dei prossimi anni, un'ondata di pensionamenti unica finora nella storia delle università svizzere. Nel 1989 il 78 per cento dei professori avevano un'età compresa fra 45 e 65 anni, il 17 per cento fra 60 e 64 anni; i professori di età fra 40 e 44 anni non rappresentavano che l'il per cento e solo il 4 per cento avevano un'età compresa fra 35 e 39 anni (cfr. parte B n. 24).

Le condizioni d'assistenza agli studenti sono peggiorate nel corso degli ultimi dieci anni in vari settori di studio. Le scienze economiche e l'ingegneria in particolare hanno fatto segnare un aumento considerevole del numero di studenti senza che il numero delle cattedre sia proporzionalmente aumentato. Il tasso d'assistenza è così diminuito del 40 per cento fra il 1981 e il 1990 nel settore dell'ingegneria e addirittura di quasi il 60 per cento nelle scienze economiche.

Solo il settore di medicina e farmacia presenta un miglioramento del 20 per cento in seguito alla diminuzione del numero degli studenti. La tavola 5 mostra le relazioni stabilite in base agli ultimi dati della Commissione di pianificazione della CUS.

Condizioni d'assistenza agli studenti (professori, cat. SSIU I + Il/studenti immatricolati)

Tavola 5

8 università cantonali, cllniche comprese (Berna dal 1985 senza Inselspital) 1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

Hum Nat Med

49

50

55

18

27

53 18 32

54

17 28

52 19 27

53

17 27

32

18 31

Totale

34

35

36

37

38

39

39

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

Nat Tech

19 33

21 34

23

26 37

28 38

28

35

41

29 43

Totale

25

26

28

30

31

32

24

19

PFZ + PFL

Fonte: CUS

14

Evoluzione delle spese della Confederazione e dei Cantoni a favore delle università

Le spese annue totali a favore delle università del Paese hanno registrato un aumento straordinario nel corso degli ultimi 25 anni. L'aumento annuo di que849

ste spese ha superato complessivamente quello del prodotto nazionale lordo e quello delle spese degli enti pubblici. In media, le spese per le università sono aumentate del 17 per cento all'anno fra il 1965 e il 1975; in seguito, l'aumento ha subito un rallentamento raggiungendo il 5,4 per cento in media fra il 1976 e il 1989 (vedi tavola 6).

L'evoluzione delle spese cantonali per le università e delle spese della Confederazione in favore dei due Politecnici federali nel corso degli ultimi anni possono essere desunte dalle tavole 7 e 8:

Spese universitarie complessive 1965-1989''

Tavola 6 Anni

in milioni di franchi

1965 1970 1975 1980 1985 1986 1987 1988 1989

Evoluzione rispetto al periodo precedente in To

Spese complessiva della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni: Evoluzione rispeno al periodo precedente in 7o

Prodotto nazionale lordo: Evoluzione rispetto al periodo precedente

19,1 14,9

10,4 13,4

3,8 6,3 5,3 6,5 7,2 6,3

4,4 5,9 4,1 3,5 8,3 6,5

8,6 9,0 4,2 6,4 5,6 4,4 6,3 7,9

Spese universitar e

289 694 1387 1672 2273 2394 2550 2733 2906

in Va

Fonte: Amministrazione federale delle finanze.

Spese universitarie dei Cantoni0

Tavola 7 Anni

Spese complessive in migliaia dì franchi

Di cui spese di gestione in migliaia di fruichi

Quota delle spese di gestione rispetto alle spese complessive in TU

1985 1986 1987 1988 1989

1 685 113 1 760 679 1 841 101 1 936 427 2 076 580

1 568 080 1 623 058 1 698 387 1 783 773 1 890 422

93 92 92 92 91

Fonte: Statistica finanziaria dell'Amministrazione federale delle finanze.

" Compresa la quota universitaria per le spese di gestione degli ospedali universitari; secondo il numero 123 del messaggio del 1° aprile 1987 concernente i crediti per il sesto periodo di sovvenzione secondo la LAU, la quota universitaria è stata ridotta al 20%.

850

Tavola 8

Spese della Confederazione a favore dei due PF Anni

Spese complessive in migliaia di franchi

Di cui spese di gestione in migliaia di franchi

Quota delle spese di gestione rispetto alle spese complessive in %

1985 1986 1987 1988 1989

588 024 633 086 709 341 796 878 829 910

475 174 498 085 527 590 574013 610325

81 79 74 72 74

Fonte: Statistica finanziaria dell'Amministrazione federale delle finanze.

L'onere principale delle spese per le università svizzere incombe agli enti pubblici. Nel 1989 la Confederazione ha speso 829,9 milioni di franchi per i PF; 610,3 milioni sono andati alla gestione (73,5%) e 219,6 milioni (26,5%) agli investimenti (nel caso delle università cantonali il rapporto fra spese di gestione e investimenti è di 91 a 9). Le spese federali per i due politecnici rappresentano il 28,6 per cento delle spese pubbliche complessive per le università. Se vi si aggiungono le spese della Confederazione a favore delle università cantonali, si constata che la Cassa federale assume il 40,1 per cento delle spese complessive delle nostre università.

15

Diritto universitario

L'ambiente sociale, politico e giuridico delle nostre università è cambiato radicalmente. Il crescente numero di studenti e l'evoluzione delle scienze hanno influenzato ineluttabilmente l'organizzazione delle università, per cui le nostre scuole superiori e i loro responsabili sono costretti a rivedere regolarmente le strutture e gli obiettivi dell'insegnamento e a procedere ai necessari adeguamenti. Tutte le leggi universitarie dei Cantoni romandi sono state sottoposte interamente o parzialmente a revisione nel corso degli anni '70 per meglio adeguare le università alle nuove circostanze e esigenze alle quali sono confrontate.

I lavori legislativi effettuati negli altri Cantoni universitari e nel settore dei PF sono stati ritardati, limitati a revisioni puntuali o addirittura interrotti nel corso dei primi anni '80 (vedi a questo proposito i nostri rapporti precedenti).

Solo recentemente nuovi sforzi sono stati intrapresi in vari Cantoni per modernizzare le leggi universitarie - così ad esempio a San Gallo (nuova legge del 26 maggio 1988), a Berna (ampia revisione parziale del 22 novembre 1988; secondo le direttive governative 1990-1994, il Canton Berna prevede inoltre di elaborare prossimamente una nuova legge universitaria); a Zurigo (revisione parziale del 10 giugno 1990 e del 3 marzo 1991 della legge sull'insegnamento del 1859); a Friburgo (revisione parziale della legge del 1990 e degli statuti del 1986 del 1° maggio 1990); a Basilea (revisione eventualmente necessaria in relazione con l'analisi delle strutture dell'università attualmente in corso). Dopo lavori che si sono protratti per oltre vent'anni, la nuova legge sui politecnici federali ha potuto essere rivista e corretta nel corso dei dibattiti parlamentari e potrà prossimamente entrare in vigore.

851

Gli obiettivi dei lavori legislativi consistono innanzitutto nel rafforzare l'amministrazione autonoma e la direzione delle università, nell'associare più efficacemente i membri degli atenei alla formazione dell'opinione universitaria, nello strutturare e organizzare i nuovi settori e compiti (ad es. la formazione continua, i compiti interdisciplinari quali l'ecologia). I numerosi nuovi piani di studio ed elementi d'esame dimostrano che le università considerano la riforma degli studi un compito permanente.

Ricordiamo inoltre gli sforzi intercantonali intrapresi per migliorare la ripartizione degli oneri universitari. Già nel 1975, nei due Cantoni di Basilea, questi sforzi hanno prodotto una convenzione valevole dieci anni prorogata per altri dieci anni nel 1986; questo porterà forse in futuro ad una piena corresponsabilità del cantone di Basilea-Campagna. Sono pure iniziati i lavori preparatori per il proseguimento e il rinnovo del secondo accordo intercantonale sulla partecipazione al finanziamento delle università (1987-1992, RU 1986 1654). Le due Conferenze dei direttori cantonali dell'istruzione pubblica e dei direttori cantonali delle finanze hanno adottato, il 26 ottobre e il 7 dicembre 1990, il nuovo accordo per gli anni 1993-1998 all'attenzione dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein. Questa convenzione prevede contributi annui di 8500 franchi per studente, indicizzati a partire dal 1994.

2 21

Provvedimenti ed esperienze in funzione dell'attuale legge sull'aiuto alle università Sussidi e contributi finanziari

Nel corso dei vent'anni di sovvenzione dall'entrata in vigore della legge sull'aiuto alle università, vale a dire fra il 1969 e il 1989, la Confederazione ha versato sussidi di base per un importo complessivo di 3904,7 milioni di franchi.

La ripartizione dei sussidi versati durante questo periodo fra i Cantoni e le istituzioni beneficiarie giusta gli articoli 2 e 3 della legge può essere desunta dalle tavole 9 e 10.

Sussidi di base accordati ai Cantoni

Tavola 9 Cantoni

Basilea Città Berna Friburgo Ginevra .

....

Neuchâtel San Gallo " Vaud Zurigo .

....

Totale (1)

1969-1989

....

....

...

...

574400011 657 131 608 346 805 593 663 360 682 151 644080 119484906 460 321 288 820461771 3 793 609 939

» Dal 1981 anche per la Scuola di studi superiori pedagogici di San Gallo (PHS).

852

Sussidi di base alle istituzioni aventi diritto

(cfr. Parte B n. 22) Istituzioni

Institut universitaire de hautes études internationales, IUHEI, Ginevra (dal 1969) Schweizerische Zentralstelle für die Weiterbildung der Mittelschullehrer, WBZ, Lucerna (dal 1970) Schweizerische Osteuropa-Bibliothek, OEB, Berna (dal 1971) ..

Theologische Fakultät Luzern, TFL, Lucerna (dal 1972) Institut romand de recherches et de documentation pédagogiques, IRDP, Neuchâtel (dal 1973) Schweizerisches Sozialarchiv, SSA, Zurigo (dal 1973) Schweizerisches Tropeninstitut, STI, Basilea (dal 1973) Institut suisse de recherches expérimentales sur le cancer, Losanna (1971-1974) Fase preparatoria per un istituto universitario di scienze dell'educazione nel Canton Argovia, Aarau (1972-1978) Pädagogische Hochschule San Gallo, PHS (dal 1981) Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft, SIK, Zurigo (dal 1981) Archives Jean Monnet, AJM, Losanna (dal 1985) Institut de hautes études en administration publique, IDHEAP, Losanna (dal 1987) Totale (2) Totale (1) più totale (2)

Tavola 10 1969-1989

48 639 658 7 313 931 2779221 10 390 487 4 761 793 5 720 894 17 761 153 2 701 000 2 042 049 " 6 578 447 885 516

l 545 341 I l i 119490 3 904 729 429

'' Cfr. tavola 9, Canton San Gallo (giusta art. 5 cpv. 3 dell'ordinanza sulla LAU) Fonte: UFES.

I sussidi di base della Confederazione hanno rappresentato, dal 1969 al 1985, tra il 14,9 e il 20,4 per cento (vedi tavola 11) delle spese di gestione delle università cantonali. Nel 1977 questa percentuale ha raggiunto il livello massimo, con un tasso del 20,4 per cento. Da allora si è registrata una diminuzione.

L'importo complessivo dei sussidi per gli investimenti accordati ai Cantoni universitari e alle istituzioni dal 1969 al 31 dicembre 1989 ammonta a 1869 milioni di franchi, di cui 1633 milioni di franchi hanno potuto essere versati fino al 31 dicembre 1989. La tavola 12 ne da la suddivisione secondo i Cantoni.

55

Foglio federale. 74° anno. Voi. Ili

853

Tasso di partecipazione della Confederazione alle spese di gestione Tavola 11 Anno di sovvenzione

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Sussidi di base complessivi versati ai Cantoni universitari (senza le istituzioni giusta art. 3 LAU) in milioni di franchi

In percentuale delle spese di gestione dei Cantoni

188,4 192,6 205,5 230,9 242,4 255,3 267,2 279,5 293,0 307,4 322,0

15,9 14,6 14,5 15,5 15,5 15,7 15,7 15,7 15,6 15,2 14,6

per l'anno di sovvenzione

media del periodo di sovvenzione

15,0 15,6

15,6 14,9

Fonte: Amministrazione federale delle finanze.

Sussidi agli investimenti: importi stanziati Tavola 12 Cantone

Basilea Città Berna Friburgo Ginevra Neuchâtel San Gallo . .

...

....

....

Vaud Zurigo Totale (1) Totale (2) (Istituzioni aventi diritto ai sussidi) Totale (1) più totale (2) Fonte: UFES.

854

1969-1989

....

....

165312920 278 539 658 86745611 342 999 906 56 773 754 41 150487 308 840 001 572 478 464 1 852 840 801 16789420 1 869630221

22

Diritto ai sussidi

In virtù della LAU nuove università (riconoscimento mediante decreto federale ordinario, art. 2) o istituzioni particolari (riconoscimento mediante decreto del Consiglio federale) possono ottenere sussidi. Finora solo la seconda categoria ha sfruttato questa possibilità. Dal nostro ultimo rapporto abbiamo riconosciuto come nuovo avente diritto, il 20 maggio 1987, l'Institut de Hautes Etudes en Administration Publique (IDHEAP) di Losanna a partire dal 1° gennaio 1987. L'IDHEAP si occupa di ricerche e offre una formazione postuniversitaria in amministrazione pubblica. La collaborazione con l'Institut Européen d'Administration Publique di Maastricht gli permette inoltre di offrire corsi di amministrazione nella prospettiva dell'integrazione europea.

Al numero 21 della parte B figura una tavola delle istituzioni che attualmente hanno diritto ai sussidi.

Fino al 1° gennaio 1984, data dell'entrata in vigore della legge federale sulla ricerca (LR) del 7 ottobre 1983, l'articolo 3 della LAU costituiva la sola disposizione legale che permettesse di sostenere istituti scientifici autonomi che assumevano compiti universitari di importanza nazionale o internazionale assicurando, contemporaneamente, la diversificazione dell'insegnamento e della ricerca indispensabile all'evoluzione scientifica. La revisione della LAU, adottata dalla vostra Assemblea il 22 marzo 1991, definisce in modo più restrittivo la cerchia dei futuri aventi diritto ai sussidi (art. 2 cpv. 2). Pertanto, d'ora innanzi non è più possibile dare sovvenzioni a istituti il cui compito primario non sia la formazione di base e il perfezionamento professionale a livello universitario. Secondo le raccomandazioni della CUS prevediamo che nel corso dell'ottavo periodo di sovvenzione solo cinque delle undici istituzioni riconosciute attualmente avranno ancora diritto ai sussidi secondo la LAU. Si tratta delle seguenti istituzioni: - Institut universitaire de hautes études internationales (IUHEI); - Centro svizzero per il perfezionamento degli insegnanti della scuola media (WBZ); - Facoltà di teologia di Lucerna (TFL); - Scuola di studi superiori pedagogici di San Gallo (PHF); - Institut de Hautes Etudes en Administration Publique (IDHEAP).

Le altre sei istituzioni, visto il loro evidente orientamento verso la ricerca o la documentazione scientifica,
perderanno lo statuto di aventi diritto ai sussidi giusta la LAU per essere poste sotto la legge sulla ricerca e sussidiate secondo l'articolo 16 capoverso 3 di tale legge. Secondo il messaggio relativo alla promozione della ricerca scientifica che abbiamo sottoposto alle vostre Camere il 9 gennaio 1991 (FF 1991 I 481), abbiamo approvato il principio di questo trasferimento del diritto ai sussidi.

Durante il periodo di sovvenzione che sta per concludersi, alcune istituzioni hanno presentato una domanda di riconoscimento in virtù della LAU o intrapreso passi preliminari a tale scopo. Si tratta dell'Istituto Kurt Boesch nel Cantone Vallese che organizzerà corsi interdisciplinari postuniversitari in stretta collaborazione con le università svizzere e dell'«Académie internationale de l'environnement» di Ginevra, che deve ancora essere istituita. Inoltre, ad altri 855

richiedenti, già durante l'esame preliminare, è stato proposto un diverso sistema di finanziamento (ad es. per l'Istituto svizzero della lingua tedesca e l'Istituto delle relazioni economiche internazionali, Zurigo/Coirà). Al momento dell'esame di simili domande, facciamo in modo che il diritto ai sussidi sia accordato unicamente a istituzioni che non possono essere integrate in un'università esistente affinchè sia evitata qualsiasi dispersione dell'insegnamento superiore.

23

Informazione universitaria

Lo scambio continuo di informazioni costituisce la base indispensabile di una politica universitaria moderna. Esso interviene ad ogni tappa del processo di decisione: conoscenza della situazione iniziale e definizione dei problemi, presentazione degli effetti delle misure proposte o scenari alternativi, confronto dei risultati e degli obiettivi. In questo processo l'informazione statistica costituisce uno strumento importante. Allo scambio di informazione partecipano innanzitutto i Cantoni universitari e i loro atenei, le istituzioni aventi diritto ai sussidi, ma anche le scuole superiori della Confederazione e gli stabilimenti di formazione extrauniversitari. Infine, lo scambio a livello nazionale è completato da uno scambio di informazioni e d'esperienze sul piano internazionale.

La LAU prevede diversi canali di trasmissione dell'informazione: gli articoli 15 e 20 segnatamente definiscono vari doveri d'informazione, in parte permanenti e in parte periodici, già espressi dettagliatamente a varie riprese (confronta rapporti del 16 febbraio 1983 e del 1° aprile 1987). La LAU riveduta potenzia specialmente le attività statistiche che servono direttamente alla pianificazione e al coordinamento, sostenendo in tal modo la Confederazione nell'adempimento della sua politica universitaria. In questo contesto anche nel settore universitario la valutazione delle misure prese prende sempre maggiore importanza (confronta i relativi Programmi nazionali di ricerca).

Di seguito sono riprese essenzialmente le modifiche e le evoluzioni intervenute nel periodo oggetto del presente rapporto. Nell'ambito del Sistema svizzero d'informazione universitaria (SSIU), ad esempio, la statistica degli studenti è stata perfezionata. Questa statistica è determinante anche per l'applicazione dell'accordo intercantonale sulla partecipazione al finanziamento delle università (armonizzazione del concetto di «studente», precisazioni e complementi relativi alla registrazione degli studi postuniversitari, della formazione continua e degli studenti che partecipano a scambi a livello nazionale e internazionale).

I lavori relativi al miglioramento della statistica delle finanze universitarie proseguono invece in stretta relazione con quelli del gruppo di lavoro del Dipartimento federale delle finanze per la revisione complessiva della
statistica delle finanze federali (presidente: prof. Claude Jeanrenaud). Nell'ambito dell'elaborazione di un concetto dettagliato, un gruppo di lavoro posto sotto la presidenza del professor Ernst Buschor ha analizzato la statistica universitaria. È previsto di applicare il nuovo concetto al bilancio 1991 a titolo di prova e definitivamente a partire dal 1992. I rapporti annui dei beneficiari di sussidi in merito alle loro attività all'impiego dei fondi e ai progetti di sviluppo costituiscono una cronaca indispensabile relativa alle università svizzere.

856

La collaborazione in seno alle organizzazioni internazionali che si occupano di questioni dell'istruzione offre preziose possibilità di scambio d'informazioni e di idee. I servizi interessati della Confederazione hanno partecipato ai lavori del Consiglio d'Europa (in particolare alla Conferenza regolare sui problemi universitari), dell'OCSE (segnatamente al Centro per la ricerca e l'innovazione nell'insegnamento) e dell'UNESCO (ad es. al Centro europeo per l'insegnamento superiore), a discussioni inerenti alla politica dell'educazione (mobilità internazionale degli universitari, equivalenza degli studi e dei diplomi, nuovi metodi di gestione, situazione della donna nell'università). Gli insegnamenti tratti da questi contatti possono essere utilizzati con profitto nella nostra politica universitaria.

24

Coordinamento universitario

Al numero 11 della parte A abbiamo rilevato la necessità di un potenziamento del coordinamento universitario. Di seguito riassumiamo gli sforzi intrapresi in questo settore.

A partire dal quinto periodo di sovvenzione secondo la LAU (1984-1987), gli otto Cantoni universitari e, conformemente ai loro obblighi legali, i due Politecnici federali presentano un piano pluriennale elaborato in comune riguardante i rispettivi bisogni finanziari; questo piano costituisce una base del coordinamento.

Nei tre piani pluriennali precedenti sono stati elaborati vari studi speciali per migliorare le concezioni e il coordinamento nei settori delle biblioteche, della ricerca, dell'ecologia, dell'informatica e della formazione continua. I due ultimi studi citati hanno dato luogo a misure speciali. In base ai risultati della pianificazione per gli anni 1992-1995 sono stati intrapresi due studi. Uno riguarda un'inchiesta sui posti di professore ordinario che diventeranno vacanti in seguito a pensionamenti e che devono essere rioccupati in modo coordinato; l'altro riguarda un catalogo delle discipline per cui sono auspicabili misure di coordinamento.

Giusta l'articolo 13 capoverso l LAU, la Confederazione può rifiutare un sussidio se un investimento (edifici, apparecchiature, biblioteche, installazioni EED) è contrario alle esigenze di una collaborazione razionale fra le università svizzere o se è sproporzionato allo scopo. Gli esami preventivi e le deliberazioni della Conferenza universitaria svizzera (CUS) e dei suoi gruppi d'esperti (in particolare l'Ufficio delle costruzioni universitarie ma anche la Commissione per l'informatica e la Commissione per le biblioteche universitarie) hanno spesso portato a importanti modifiche di progetti, segnatamente nel corso della procedura preliminare per l'ottenimento del sussidio. Ecco alcuni esempi: - ridimensionamento dello sviluppo dell'Ospedale cantonale universitario di Ginevra; - ridimensionamento del progetto d'estensione della Facoltà di scienze dell'Università di Ginevra (Sciences III), realizzazione del Dipartimento di biologia dopo numerose revisioni del progetto iniziale; 857

- raccomandazione di riorganizzare la sistemazione dei locali per le biblioteche degli istituti nel nuovo stabile UNIMAIL della Facoltà di scienze dell'Università di Neuchâtel.

I rapporti speciali dell'Ufficio delle costruzioni universitarie riguardanti le conseguenze dell'informatizzazione delle università e le misure di risparmio energetico avranno profonde ripercussioni per il futuro delle costruzioni universitarie.

Al momento di equipaggiare le cliniche universitarie con grandi apparecchi sanitari (ad es. tomografi computerizzati), i consigli dispensati hanno permesso di evitare l'acquisto non coordinato di costose installazioni.

Le speciali misure della Confederazione a favore dell'insegnamento e della ricerca in informatica e in ingegneria hanno permesso di istituire e di consolidare l'insegnamento dell'informatica come prima formazione secondo principi comuni (elaborati dalla commissione d'esperti della CUS in collaborazione con rappresentanti della Confederazione); è stato così facilitato il riconoscimento degli studi. Grazie ai sussidi federali è stato possibile costituire una rete informatica nazionale per la ricerca (SWITCH) comprendente tutte le università del Paese, la cui attività è iniziata nel 1989. Essa sostituisce praticamente tutti gli allacciamenti disponibili in precedenza, permettendo importanti risparmi nella trasmissione dei dati e un notevole miglioramento delle prestazioni. Inoltre, il nuovo supercalcolatore è installato a Manno (TI), al Centro svizzero di calcolo scientifico (CSCS). Questo centro gestito dal Politecnico federale di Zurigo è gratuitamente a disposizione di tutte le università svizzere. L'informatica quale disciplina ausiliaria ha un posto in tutti i settori scientifici; la sua crescita è favorita dall'impiego di elementi informatici comuni. Quanto all'informatica come disciplina autonoma, l'insegnamento e i tre settori di ricerca oggetto del futuro «Programma prioritario informatica» saranno sviluppati in modo coordinato, offrendo così una base più ampia e più solida alla ricerca in informatica di tutte le università svizzere (confronta il nostro messaggio del 9 gennaio 1991 relativo alla promozione della ricerca scientifica durante il periodo 1992-1995 e programma d'azione congiunta nel campo della microelettronica; FF 1991 I 481).

Durante l'esame
delle domande di sussidi secondo la LAU per gli investimenti nel campo dell'informatica, è stata accordata particolare attenzione al carattere aperto dei nuovi acquisti e alla loro compatibilita con le installazioni delle altre università. Gli stessi criteri sono stati osservati al momento dell'acquisto di attrezzature informatiche destinate a stabilimenti ospedalieri (Ospedale cantonale universitario di Ginevra) e per i sistemi di gestione dei risultati d'analisi BEDOMI (Befunddokumentation Mikrobiologie) e BEDOPA (Befunddokumentation Pathologie) della Facoltà di medicina dell'Università di Berna.

Se il coordinamento nel settore dell'informatizzazione delle biblioteche non ha ancora raggiunto il successo sperato - per questo sarà probabilmente necessario attendere la prossima generazione dei sistemi informatici - dobbiamo tuttavia segnalare alcuni progressi, poiché le biblioteche universitarie di sei delle dieci università utilizzano lo stesso sistema e catalogano su due banche dati centrali, a Losanna e a Basilea.

Le misure speciali della Confederazione a favore della formazione continua a livello universitario, entrate in vigore il 1° ottobre 1990 (RS 414.124), hanno 858

permesso di offrire nuove forme di perfezionamento professionale a livello universitario. In base alle raccomandazioni della commissione della CUS, la Confederazione decide in merito alle richieste presentate dalle università, assicurando così la collaborazione e il coordinamento in materia di formazione continua per tutta la Svizzera. Ogni università dispone oggi di un servizio speciale di coordinamento, che mantiene uno stretto contatto con la vita professionale e con le altre università.

Nel 1989, la CUS ha pubblicato un rapporto intitolato «Ecologia/scienze ambientali, presente e futuro», che ha permesso lo sviluppo a livello nazionale dell'insegnamento e della ricerca in ecologia e scienze ambientali. Una speciale commissione istituita dalla CUS ha iniziato i lavori nel settore delle ricerche in ecologia, in particolare nell'ambito del programma prioritario «Ricerca sull'ambiente». Nei prossimi anni la commissione definirà assi di ricerca e di coordinamento comuni nell'insegnamento. Inoltre, alcune università hanno creato un centro di coordinamento per l'ecologia.

I preoccupanti problemi riguardanti le nuove leve ai quali saranno confrontate le facoltà di medicina nei prossimi anni, hanno spinto la CUS a interessarsi all'organizzazione della formazione postuniversitaria in medicina e a invitare varie facoltà di medicina a istituire programmi di formazione coordinati.

La CUS è riuscita a mantenere il libero accesso agli studi di medicina grazie alle campagne di preiscrizione e ai trasferimenti di studenti, praticati da quasi vent'anni, in università che dispongono di capacità d'accoglienza, nonostante la penuria di posti di studio che permane soprattutto nelle università svizzere tedesche. Dall'autunno 1988 la preiscrizione è stata estesa anche agli studi di farmacia.

II tentativo di ridurre il numero delle scuole di farmacia da cinque (Berna, Basilea, Losanna, Ginevra e Politecnico federale di Zurigo) a una o due scuole per ogni regione linguistica - come richiesto nel 1970 dalla competente commissione federale d'esperti - è fallito. A Ginevra e a Basilea i preparativi per la soppressione delle scuole di farmacia erano già molto avanzati, ma la forte opposizione di varie cerehie ne ha impedito la realizzazione. A Berna ne è appena stata decisa la dissoluzione.

La concentrazione degli
studi di architettura nei due politecnici federali con la soppressione della Scuola d'architettura dell'Università di Ginevra non ha avuto successo, poiché Ginevra si è opposta a questa soluzione. Nel 1988, tuttavia, le Scuole d'architettura di Losanna e di Ginevra avevano raggiunto un'intesa sulla ripartizione dei compiti.

Accanto agli sforzi di coordinamento a livello nazionale menzioniamo anche la collaborazione regionale. Soprattutto in Svizzera romanda, grazie agli sforzi della Conferenza universitaria romanda, esiste una lunga tradizione in merito.

Va ricordata la formazione postuniversitaria comune (terzo ciclo) offerta dalle università romande (e Berna), basata su una serie di convenzioni interuniversitarie (ad es. per le seguenti discipline: matematica e statistica, fisica, chimica, biologia, farmacia, informatica, certi rami delle lettere, scienze economiche, diritto, teologia e psicologia). Parallelamente, si sono conclusi accordi di collaborazione per il primo e il secondo ciclo (teologia, archeologia, psicologia, agro859

nomia e farmacia). La Conferenza universitaria romanda è inoltre l'interlocutrice responsabile per quanto riguarda l'elaborazione di altri accordi di cooperazione nei settori generali, quali le reti bibliotecarie, la formazione universitaria dei bibliotecari, la pianificazione e l'utilizzazione del territorio, le condizioni d'ammissione alle università, le nuove leve e lo statuto degli insegnanti che svolgono i propri compiti in varie università.

Agli sforzi di coordinamento summenzionati a livello nazionale o regionale si devono aggiungere le intese bilaterali fra università vicine (p. es. Università e PF di Zurigo; Università e PF di Losanna). Fra le due istituzioni zurighesi sono state realizzate varie forme di suddivisione dei compiti, in particolare in geologia, astronomia, geodesia, paleozoologia, informatica (PF di Zurigo: informatica tecnica e scientifica; Università: informatica di gestione) e, prossimamente, neuroinformatica. L'Istituto di tecnica biomedica e d'informatica medica e l'Istituto di tossicologia sono stabilimenti comuni dei due atenei zurighesi. Per le seguenti discipline sono state create cattedre doppie: geologia, astronomia, tecnica biomedica, conservazione dei monumenti, letteratura e cultura retoromancia, storia militare e farmacia. Per il management integrato (PF di Zurigo, Università di Zurigo e Università di San Gallo) e per il Centro nazionale di calcolo a Manno è assicurata la direzione comune con altre università. Anche il Centro di Ascona (Monte Verità) è a disposizione di tutte le università svizzere per l'organizzazione di seminari. A Losanna (PFL e Università) vi sono corsi di studio comuni per chimica (primo e secondo ciclo), fisica, matematica, sport, informatica, ingegneria biomedica e lingue. Dal 1988 un fondo di ricerca comune ha lo scopo di incoraggiare la ricerca interdisciplinare. Nell'ambito della microtecnica e della microelettronica, come già menzionato, vi sono quattro cattedre comuni fra il Politecnico federale di Losanna e l'Università di Neuchâtel. Le due università hanno un laboratorio comune per la microtecnica.

Varie università hanno inoltre creato cattedre coordinate, ad esempio in scienze islamiche e in lingue e letterature slave (Berna, Friburgo), in lingue e letterature nordiche (Zurigo, Basilea) e in linguistica inglese (Friburgo,
Neuchâtel). Una collaborazione si è poi instaurata all'«Institut romand de recherche numérique en physique des matériaux» (Ginevra, Losanna, Neuchâtel, Friburgo, PF di Losanna), in architettura (Ginevra, PF di Zurigo) e in storia della medicina (Ginevra, Losanna). Docenti dell'Università di Friburgo insegnano il diritto al Politecnico federale di Losanna o all'Università di Ginevra. In microtecnica, sono state concluse convenzioni sulla formazione (Neuchâtel, PF di Losanna) e assistentati comuni (Berna, Neuchâtel, PF di Losanna).

Il programma svizzero di promovimento della biotecnologia è basato sulla direzione scientifica assunta dai centri già esistenti in seno a istituzioni pubbliche di ricerca e sulla collaborazione con altri gruppi di università, di istituzioni private e pubbliche e dell'industria. Centri importanti si trovano a Basilea (Associazione delle Università dell'Alto Reno) a Losanna (Università, PF e ISREC) e a Zurigo (Università e PF).

860

Decreto federale Disegno concernente i crediti stanziati secondo la legge federale sull'aiuto alle università per gli anni 1992-1995 (ottavo periodo di sovvenzione) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 4 capoverso 2 della legge del 22 marzo 1991]) sull'aiuto alle università; visto il messaggio del Consiglio federale del 3 giugno 19912), decreta: Art. l Durata L'ottavo periodo di sovvenzione secondo la legge sull'aiuto alle università si estende dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1995.

Art. 2 Sussidi di base 1 Per i sussidi di base relativi all'ottavo periodo di sovvenzione è stanziato un importo massimo di 1793 milioni di franchi.

2 Di conseguenza le quote annue ammontano a 408 milioni di franchi per il 1992, 436 milioni di franchi per il 1993, 459 milioni di franchi per il 1994 e 490 milioni di franchi per il 1995.

Art. 3 Sussidi agli investimenti 1 È stanziato un credito d'impegno di 400 milioni di franchi per l'attribuzione di sussidi agli investimenti durante l'ottavo periodo di sovvenzione.

2 Dal suddetto credito d'impegno è prelevato un importo di 92 milioni di franchi riservato esclusivamente, dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1994, ai sussidi agli investimenti per nuove case dello studente.

Art. 4 Referendum e entrata in vigore ' II presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottosta al referendum.

2 Esso entra in vigore il 1° gennaio 1992.

4389

"RU ... (FF 1991 I 1051) > FF 1991 III 805

2

861

Decreto federale concernente provvedimenti speciali intesi a promuovere le nuove leve accademiche negli anni 1992-1995

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 12 della legge del 22 marzo 1991!) sull'aiuto alle università; visto il messaggio del Consiglio federale del 3 giugno 19912), decreta:

Art. l Principio 1 Allo scopo di promuovere le nuove leve accademiche nelle università svizzere, di aumentare sensibilmente la percentuale delle donne nel corpo insegnante e di migliorare le condizioni d'assistenza agli studenti, la Confederazione può accordare ai Cantoni aventi l'onere di un'università sussidi straordinari per la creazioni di posti temporanei di assistenti e di professori assistenti.

2 La Confederazione può accordare un aiuto finanziario per la sorveglianza operativa e la valutazione delle misure prese conformemente al capoverso 1.

Art. 2 Condizioni per la concessione delle prestazioni federali La Confederazione può accordare prestazioni se: a. il posto considerato è previsto in un settore sottodotato secondo la pianificazione dei bisogni a livello nazionale; b. il posto considerato risponde ai bisogni derivanti dalla creazione di un centro di gravita e alle esigenze del coordinamento interuniversitario; e. il titolare possiede le qualifiche richieste per la prevista attività d'insegnamento e di ricerca; d. il titolare esercita o esercitava la maggior parte della sua attività in un'altra università; e. l'insegnamento prende un posto adeguato nell'elenco degli obblighi del titolare.

Art. 3 Ripartizione dei posti I responsabili delle università provvedono affinché, nell'insieme, almeno un terzo dei posti finanziati grazie a queste misure sia occupato da donne.

1)RU ... (FF 1991 I 1051) > FF 1991 III 805

2

862

Provvedimenti speciali intesi a promuovere le nuove leve

Art. 4 Finanziamento 1 Per le misure di promovimento giusta l'articolo 1 è stanziato un credito complessivo di 106 milioni di franchi per il periodo 1992-1995.

2 II credito complessivo è ripartito come segue: in mio di fr.

a. sussidi straordinari accordati ai Cantoni che hanno l'onere di un'università per l'istituzione di posti temporanei nelle università cantonali 104 b. crediti per la sorveglianza operativa e la valutazione delle misure 2 3

Gli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 1995.

II Consiglio federale può effettuare minimi adeguamenti nella ripartizione dei mezzi tra le poste del credito complessivo.

5 II Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un rapporto annuo sulla liberazione e sull'impiego dei crediti stanziati.

4

Art. 5 Esecuzione 1 II Dipartimento federale dell'interno disciplina l'esecuzione mediante ordinanza.

2 Gli organi della politica universitaria, in particolare la Conferenza universitaria svizzera e il Fondo nazionale sono associati all'esecuzione.

Art. 6 Referendum e entrata in vigore 1 II presente decreto, di obbligatorietà generale, non sottosta al referendum in virtù dell'articolo 12 della legge del 22 marzo 1991 '' sull'aiuto alle università.

2 Entra in vigore il 1° gennaio 1991 con effetto sino al 31 dicembre 1999.

4391

» RS 414.20

863

Decreto federale

Disegno

concernente provvedimenti speciali intesi a promuovere le nuove leve accademiche nel settore dei PF durante gli anni 1992-1995 del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 27 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 3 giugno 1991 '>, decreta:

Art. l 1 Allo scopo di promuovere le nuove leve accademiche nelle università svizzere, di aumentare sensibilmente la percentuale delle donne nel corpo insegnante e di migliorare le condizioni d'assistenza agli studenti, è stanziato un credito d'impegno di 24 milioni di franchi per la creazione di posti temporanei nel settore dei PF negli anni 1992-1995.

2 II fabbisogno finanziario annuo è iscritto nel preventivo.

Art. 2 II presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottosta al referendum.

" FF 1991 III 805 864

Decreto federale Disegno concernente provvedimenti atti a migliorare la situazione dell'alloggio degli studenti dei politecnici federali del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 27 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 3 giugno 1991 '', decreta:

Art. l 1 1 È stanziato un credito d'impegno di 20 milioni di franchi per il periodo 1992-1995 per sussidiare gli investimenti a favore di nuove case per gli studenti dei politecnici federali.

2 II fabbisogno annuo è iscritto nel preventivo. Art. 2 II presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottosta al referendum.

4393

1> FF 1991 III 805 865

Decreto federale Disegno che modifica il decreto federale del 6 ottobre 1989 concernente il settimo periodo di sovvenzione secondo la legge sull'aiuto alle università del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 14 capoverso 1 della legge federale del 28 giugno 1968° sull'aiuto alle università e l'articolo 16 capoverso 3 lettere b e c della legge federale del 7 ottobre 1983 2) sulla ricerca; visto il messaggio del Consiglio federale del 3 giugno 19913), decreta: I

II decreto federale del 6 ottobre 19894) concernente il settimo periodo di sovvenzione secondo la legge sull'aiuto alle università è modificato come segue: Art. 2 Sussidi di base 1 L'importo totale dei sussidi base nel corso del settimo periodo di sovvenzione ammonta a 655 milioni di franchi.

2 Le quote annue dei sussidi base ammontano a 317 milioni di franchi per il 1990 e a 338 milioni di franchi per il 1991.

II 1 II presente decreto, di obbligatorietà generale, sottosta al referendum facoltativo.

2 Entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 1990 con effetto sino al 31 dicembre 1992.

1) RS 414.20 > RS 420.1 «FF 1991 III 805 4 >RS 414.202 2

866

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente i crediti secondo la legge sull'aiuto alle università per il periodo 1992-1995 e le misure speciali in favore della promozione delle nuove leve universitarìe del 3 giugno 1991

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1991

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

32

Cahier Numero Geschäftsnummer

91.040

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

20.08.1991

Date Data Seite

805-866

Page Pagina Ref. No

10 116 778

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.