# S T #

91.063

Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Polonia

del 23 ottobre 1991

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo per approvazione un disegno di decreto federale concernente una Convenzione di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio con la Polonia, firmata il 2 settembre 1991.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

23 ottobre 1991

1991-664

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Cotti II cancelliere della Confederazione, Couchepin

53 Foglio federale. 74° anno. Voi. IV

837

Compendio Dopo brevi trattative, il 2 settembre 1991 è stata conclusa una Convenzione di doppia imposizione con la Polonia. Questo Paese ha in sé un notevole potenziale industriale; la sua importanza in campo economico è inoltre accresciuta dalla sua favorevole posizione geografica tra Oriente e Occidente. Già oggi diverse imprese svizzere sono presenti in Polonia, ove per il futuro ci si può attendere un ulteriore potenziamento delle attività economiche. Oltre alla soppressione della doppia imposizione, la Convenzione offre alle imprese investitrici anche una certa protezione fiscale. Evita inoltre che questioni di natura fiscale indeboliscano la posizione competitiva delle imprese svizzere rispetto ai concorrenti degli altri Stati industrializzati occidentali.

Alla luce delle trasformazioni registrate a livello economico e politico-sociale in Polonia, è stato possibile concludere una convenzione esaustiva, che segue in gran parte il modello di convenzione dell'OCSE e la prassi convenzionale svizzera.

I Cantoni e le cerehie economiche interessate hanno approvato la conclusione della Convenzione.

838

Messaggio 1

Genesi

Le trasformazioni di natura politica che si sono susseguite nell'Europa dell'Est hanno provocato anche in Polonia un'apertura senza precedenti. Dalla fine del 1989 la Polonia compie importanti sforzi per promuovere un sistema fondato sull'economia di mercato. A tale scopo ha avviato una completa revisione della propria legislazione economica, le cui modificazioni comporteranno miglioramenti considerevoli delle possibilità operative degli investitori occidentali in questo settore. Su domanda della Polonia, nella primavera del 1990 si sono svolti colloqui preliminari in vista della conclusione di una convenzione di doppia imposizione. Allo scopo di eliminare le divergenze esistenti, nell'autunno dello stesso anno vi sono state altre trattative che sono sfociate nella parafatura di una convenzione.

Oltre alla soppressione della doppia imposizione, una simile Convenzione offre alle imprese attive in Polonia una certa protezione fiscale, favorisce nuovi investimenti svizzeri ed evita che questioni di natura fiscale indeboliscano la posizione competitiva delle imprese svizzere rispetto ai concorrenti degli altri Stati industrializzati. Nel messaggio del 22 novembre 1989 sul rafforzamento della cooperazione con Stati dell'Europa dell'Est e sui corrispondenti provvedimenti di aiuto immediato (FF 1990 I 109), ci siamo pronunciati in favore di un sostegno generale del processo di riforma nell'Europa dell'Est, in particolare nella Polonia, e fra gli strumenti idonei abbiamo proposto espressamente la conclusione di convenzioni di doppia imposizione.

2

Commento alle disposizioni della convenzione

Nel messaggio del 13 luglio 1965 concernente la Convenzione di doppia imposizione con la Svezia (FF 1965 II 501), il nostro Collegio ha commentato in modo approfondito le disposizioni del modello di Convenzione dell'OCSE del 1963.

Questo modello è stato successivamente rimaneggiato; la versione riveduta è stata pubblicata nell'aprile 1977 dal Consiglio dell'OCSE unitamente ad una nuova raccomandazione. Le innovazioni sono state presentate in dettaglio nel messaggio dell'11 gennaio 1978 concernente la Convenzione di doppia imposizione con la Gran Bretagna (FF 19781 189). Pertanto qui di seguito ci limitiamo a commentare le principali deroghe al testo dell'OCSE e alla prassi convenzionale svizzera, nonché a menzionare le peculiarità della presente Convenzione.

Articolo 2 Imposte considerate La Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio, ad eccezione delle imposte alla fonte percepite sulle vincite alle lotterie.

Articolo 5 Stabile organizzazione II catalogo delle attività di carattere ausiliario, che non costituiscono una stabile organizzazione, è più esaustivo di quello del modello dell'OCSE, in quanto 839

sono menzionate anche le catene di montaggio di macchine proprie o di installazioni nonché le sedi di affari utilizzate per attività che hanno carattere ausiliario in relazione alla conclusione di contratti (Protocollo n. 1).

Articolo 7 Utili delle imprese Nell'ambito della Convenzione le disposizioni del diritto interno polacco sull'attrattiva della stabile organizzazione non sono applicabili per la determinazione degli utili imputabili alla stabile organizzazione (Protocollo n. 2).

Articolo 9 Imprese associate Nel caso in cui in uno Stato fossero state effettuate riprese di utili, gli Stati contraenti possono consultarsi in vista di raggiungere un accordo sui reciproci adeguamenti degli utili. È parimenti previsto che le riprese di utili possono essere effettuate soltanto entro cinque anni dalla fine dell'anno in cui gli utili sono stati conseguiti. Questa limitazione temporale non è applicabile nel caso di frode o di altri delitti fiscali intenzionali.

Articolo IO Dividendi L'imposta a favore dello Stato della fonte ammonta al 5 per cento (partecipazioni) rispettivamente al 15 per cento (azioni isolate).

Articolo 11 Interessi L'imposta a favore dello Stato della fonte è limitata al 10 per cento.

Artìcolo 12 Canoni I canoni sono attualmente imponibili soltanto nello Stato di domicilio del beneficiario (Protocollo n. 3).

Articolo 17 Artisti e sportivi Conformemente alla prassi convenzionale svizzera, l'imposizione nel luogo in cui le prestazioni sono svolte è applicabile di principio anche ai redditi attribuiti ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo. Questa imposizione non ha tuttavia luogo qualora sia stabilito che né l'artista, né lo sportivo, né persone a loro associate partecipino agli utili di questa altra persona. L'imposizione secondo l'articolo 17 è però esclusa se l'attività dell'artista o dello sportivo è sovvenzionata-in maniera rilevante da fondi pubblici.

Artico/o 23 Eliminazione della doppia imposizione La Polonia e la Svizzera evitano la doppia imposizione con il metodo dell'esenzione. Rimane salva l'applicazione dell'aliquota globale.

Per i dividendi e gli interessi la Polonia accorda il computo d'imposta previsto dal suo diritto interno, mentre la Svizzera applica il computo globale d'imposta.

840

Articolo 27 Entrata in vigore La Convenzione entra in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica ed è applicabile retroattivamente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della firma.

3

Conseguenze finanziarie

In una convenzione di doppia imposizione i due Stati contraenti rinunciano ad alcune entrate fiscali. Per la Svizzera, queste perdite di introiti fiscali risultano in particolare dal rimborso parziale dell'imposta preventiva e dal computo parziale o totale delle imposte riscosse alla fonte dalla Polonia sui dividendi e sugli interessi. Tuttavia questo ammanco, dovuto al rimborso parziale dell'imposta preventiva a persone residenti della Polonia, non dovrebbe attualmente rivestire una grande importanza, poiché gli investimenti polacchi in Svizzera sono insignificanti. Per contro, il computo forfettario d'imposta, introdotto mediante il nostro decreto del 22 agosto 1967, graverà le entrate fiscali svizzere.

A queste perdite, che non possono essere valutate a causa della mancanza di dati appropriati, si contrappongono vantaggi finanziari. Mentre finora l'imposta alla fonte polacca sui dividendi e sugli interessi doveva essere ammessa in deduzione, in futuro i redditi provenienti dalla Polonia potranno essere assoggettati ad imposta in Svizzera per il loro ammontare lordo. La conseguenza sarà un aumento generale del reddito imponibile.

A queste ripercussioni di natura fiscale fanno comunque riscontro notevoli vantaggi per l'economia svizzera a seguito del promovimento del commercio e della facilitazione degli investimenti in Polonia. Inoltre giova ricordare che le convenzioni di doppia imposizione vengono essenzialmente concluse nell'interesse dei contribuenti e della cooperazione economica, elemento chiave della politica svizzera in materia di commercio estero.

4

Costituzionalità

La Convenzione si fonda sull'articolo 8 della Costituzione federale che accorda alla Confederazione il diritto di stipulare trattati con l'estero. Secondo l'articolo 85 numero 5 della Costituzione, l'approvazione spetta alla vostra Assemblea. La Convenzione è conclusa per un periodo indeterminato ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile; essa non prevede l'adesione ad un'organizzazione internazionale e non implica un'unificazione multilaterale del diritto.

Il decreto federale d'approvazione non è dunque sottoposto al referendum facoltativo giusta l'articolo 89 capoverso 3 della Costituzione.

5

Conclusioni

La presente Convenzione segue ampiamente il modello di Convenzione delPOCSE e la politica convenzionale svizzera. Apporta agli investitori svizzeri un importante sgravio delle imposte polacche e dovrebbe favorire, in linea di massima, lo sviluppo degli scambi commerciali reciproci.

4599

841

Decreto federale che approva una Convenzione per evitare le doppie imposizioni con la Polonia

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 ottobre 1991 ", decreta:

Art. l 1 La Convenzione, firmata il 2 settembre 1991 tra la Confederazione Svizzera e la Polonia intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio è approvata.

2 II Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2 II presente decreto non sottosta al referendum.

»FF 1991 IV 837 842

Convenzione

Traduzione»

tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Polonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

// Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Polonia, desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Soggetti La presente Convezione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2 Imposte considerate 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare: a) per quanto concerne la Polonia: (i) l'imposta sulle società; (ii) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (iii) l'imposta di compensazione; (iv) l'imposta sugli stipendi e sui salari; (v) l'imposta agricola; (qui di seguito indicate quali «imposta polacca»); b) per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali (i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, guadagni di capitale e altri redditi); e '' Dal testo originale tedesco.

843

Doppie imposizioni

(ii) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare ed immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve ed altri elementi del patrimonio); (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).

4. La Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno alla fine di ogni anno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

5. La Convenzione non si applica all'imposta preventiva svizzera prelevata alla fonte sulle vincite alle lotterie.

Articolo 3 Definizioni generali 1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a) il termine «Polonia» designa la Repubblica di Polonia, comprese le zone al di fuori delle acque territoriali nelle quali la Repubblica di Polonia, in accordo con il diritto internazionale e conformemente alla propria legislazione, può esercitare i suoi diritti di sovranità; b) il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; e) il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra associazione di persone; d) il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; e) le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente o un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; O per «traffico internazionale» s'intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa il cui luogo di direzione effettiva è situato in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; g) il termine «nazionali» designa: (i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato contraente; (ii) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato contraente; h) l'espressione «autorità competente» designa: (i) per quanto concerne la
Polonia: il ministro delle finanze o un suo rappresentante autorizzato; (ii) per quanto concerne la Svizzera: il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o un suo rappresentante autorizzato.

844

Doppie imposizioni

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4 Residente 1. Ai fini della presente Convenzione l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, del suo luogo di direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a) detta persona è considerata residente dello Stato nel quale ha un'abitazione permanente; quando essa dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati, è considerata residente dello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata residente dello Stato in cui soggiorna abitualmente; e) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato del quale ha la nazionalità; d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati, o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa sia residente dello Stato in cui si trova il luogo di direzione effettiva.

Articolo 5 Stabile organizzazione 1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: a) una sede di direzione, b) una succursale, e) un ufficio, d) un'officina, e) un laboratorio e 845

Doppie imposizioni

f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o un altro luogo di estrazione di risorse naturali.

3. Un cantiere di costruzione o una catena di montaggio costituisce una stabile organizzazione soltanto se la sua durata oltrepassa i dodici mesi.

4. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se: a) si fa uso di installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; e) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario; f) una catena di montaggio è esercitata da un'impresa di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente in relazione alla fornitura di macchine o d'impianti da parte di questa impresa; g) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell'esercizio cumulativo delle attività menzionate alle lettere a-f, a condizione che l'insieme delle attività della sede fissa di affari risultante da questo cumulo mantenga un carattere preparatorio o ausiliario.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, se una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 - agisce per conto di un'impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, si considera che questa impresa abbia in questo Stato una stabile organizzazione per tutte le attività che questa persona esercita a suo nome, a meno che le attività di questa persona non si limitino a quelle menzionate al paragrafo 4 e che, se fossero esercitate tramite una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare tale sede come una stabile organizzazione giusta le disposizioni di tale paragrafo.

6. Non si considera che un'impresa ha una stabile organizzazione in uno Stato contraente
per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

846

Doppie imposizioni

Articolo 6 Redditi immobiliari 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili (compresi i redditi delle attività agricole e forestali) situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. L'espressione «beni immobili» ha il significato che ad essa è attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresi «beni immobili» l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Articolo 7 Utili delle imprese 1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base al riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non impediscono a detto Stato contraente di determinare gli utili 847

Doppie imposizioni

imponibili secondo la ripartizione in uso; tuttavia, il metodo di riparto addottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

6. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 8 Navigazione marittima, interna ed aerea 1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situato il luogo di direzione effettiva dell'impresa.

2. Gli utili derivanti dall'esercizio di battelli destinati alla navigazione interna sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situato il luogo di direzione effettiva dell'impresa.

3. Se il luogo di direzione effettiva di un'impresa di navigazione marittima o interna è situato a bordo di una nave, detto luogo si considera situato nello Stato contraente in cui si trova il porto d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di cui è residente l'esercente della nave.

4. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9 Imprese associate 1. Allorché: a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero
state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

848

Doppie imposizioni

2. Quando utili in base ai quali un'impresa di uno Stato contraente è stata imposta in questo Stato sono inclusi anche negli utili di un'impresa dell'altro Stato contraente e tassati in conseguenza, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa dell'altro Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, le autorità competenti degli Stati contraenti possono consultarsi in vista di raggiungere un accordo sugli adeguamenti da portare agli utili nei due Stati contraenti.

3. Uno Stato contraente non rettificherà gli utili di un'impresa nei casi previsti dal paragrafo 1 dopo lo spirare dei termini previsti dalla sua legislazione nazionale e, in ogni caso, dopo Io spirare di cinque anni a partire dalla fine dell'anno in cui gli utili oggetto di tale rettifica sarebbero stati conseguiti da un'impresa di questo Stato. Il presente paragrafo non è applicabile in caso di frode od omissione volontaria.

Articolo 10 Dividendi 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere anche tassati nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è il beneficiario effettivo, l'imposta così applicata non può eccedere: a) il 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 25 per cento del capitale della società che paga i dividendi; b) il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi, in tutti gli altri casi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di detta limitazione.

Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

3. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote
sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione dello Stato di cui è residente la società distributrice.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione génératrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta 849

Doppie imposizioni

stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

5. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione génératrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11 Interessi 1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati anche nello Stato Contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di detta limitazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da crediti di ogni natura garantiti o no da ipoteca e implicanti o meno una clausola di partecipazione agli utili del debitore, e in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico ed i redditi delle obbligazioni di prestiti compresi i premi ed altri frutti relativi a tali titoli. Le pene per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed il credito generatore degli interessi
si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso un residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

850

Doppie imposizioni

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 12 Canoni 1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, i canoni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità della legislazione di detto Stato; l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità d'applicazione di detta limitazione.

3. Ai fini del presente articolo il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o procedimenti segreti, nonché per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione mediante una base fissa ivi situata ed i diritti o i beni generatori dei canoni si ricolleghino effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

5. I canoni si considerano
provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo di pagamento dei canoni e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione o della base fissa, i canoni si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pa851

Doppie imposizioni

gati, tenuto conto della prestazione per la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 13 Utili di capitale 1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui all'articolo 6 sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale, di battelli che servono alla navigazione interna o di beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui è situato il luogo della direzione effettiva dell'impresa.

4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli indicati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante è residente.

Articolo 14 Professioni indipendenti 1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o di altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che egli non disponga abitualmente di una base fissa nell'altro Stato contraente per l'esercizio della propria attività.

Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma unicamente nella misura in cui essi sono imputabili a detta base fissa.

2. L'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività
indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15 Lavoro subordinato 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a 852

Doppie imposizioni

meno che l'attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale i 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e e) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale, o a bordo di un battello che serve alla navigazione interna, sono imponibili nello Stato contraente nel quale è situato il luogo della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 16 Compensi e gettoni di presenza Le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 17 Artisti e sportivi 1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15. Le disposizioni del presente
paragrafo non si applicano qualora sia stabilito che né l'artista dello spettacolo, né lo sportivo, né persone a loro associate partecipino direttamente o indirettamente agli utili di questa persona.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non trovano applicazione per i redditi provenienti da attività esercitate da artisti o sportivi professionali che sono finanziate in maniera rilevante, direttamente o indirettamente, da fondi pubblici.

54 Foglio federale. 74° anno. Voi. IV

853

Doppie imposizioni

Articolo 18 Pensioni Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in detto Stato.

Articolo 19 Funzioni pubbliche 1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a tale Stato o suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato e la persona fisica sia un residente di detto altro Stato contraente che: (ii) abbia la nazionalità di detto Stato, o (ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a tale Stato o suddivisione o ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità.

3. Le disposizioni degli articoli 15, 16 e 18 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o da un suo. ente locale.

Articolo 20 Studenti 1. Le somme che uno studente, un praticante o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto altro Stato.

2. Con riferimento alle borse di studio e alle remunerazioni di un'attività dipendente, cui non si applicano le disposizioni
del paragrafo 1, uno studente, un praticante o un apprendista ai sensi del paragrafo 1 potrà, per la durata del suo studio o della propria formazione professionale, beneficiare delle stesse 854

Doppie imposizioni

esenzioni, sgravi o riduzioni d'imposta di cui beneficiano i residenti dello Stato in cui soggiorna.

Articolo 21 Altri redditi 1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, di qualsiasi provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in tale Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili come sono definiti all'articolo 6 paragrafo 2, quando il beneficiario di tali redditi, residente di uno Stato contraente, esercita nell'altro Stato contraente sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente per mezzo di una base fissa ivi situata, cui si ricollega effettivamente il diritto o il bene generatore dei redditi. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 14, a seconda dei casi.

Articolo 22 Patrimonio 1. II patrimonio costituito da beni immobili, considerati all'articolo 6, posseduto da un residente di uno Stato contraente e situato nell'altro Stato contraente è imponibile in detto altro Stato.

2. Il patrimonio costituito da beni mobili che fanno parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente possiede nell'altro Stato contraente o da beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui un residente di uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una professione indipendente è imponibile in detto altro Stato.

3. Il patrimonio costituito da navi od aeromobili utilizzati in traffico internazionale, da battelli che servono alla navigazione interna e da beni mobili destinati al loro esercizio, è imponibile soltanto nello Stato contraente in cui si trova il luogo della direzione effettiva dell'impresa.

4. Ogni altro elemento del patrimonio di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in detto Stato.

Articolo 23 Eliminazione della doppia imposizione 1. Per quanto concerne la Polonia, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a) Se un residente di Polonia ritrae redditi o possiede un patrimonio che, giusta la presente Convenzione, sono imponibili in Svizzera, la Polonia esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio salve le
disposizioni della lettera b), ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intero patrimonio senza tener conto dell'esenzione.

855

Doppie imposizioni

b) Se un residente di Polonia ritrae redditi che, giusta gli articoli 10, I l e 12 sono imponibili in Svizzera, la Polonia concede, sull'imposta che preleva sui redditi di questa persona, una deduzione pari all'imposta sul reddito pagata in Svizzera. Questa deduzione non può tuttavia eccedere la frazione dell'imposta, calcolata prima della deduzione, corrispondente ai redditi imponibili in Svizzera.

2. Per quanto concerne la Svizzera, la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: a) Qualora un residente di Svizzera percepisca redditi o possieda un patrimonio che conformemente alle disposizioni della presente Convenzione sono imponibili in Polonia, la Svizzera esenta da imposta detti redditi o detto patrimonio salve le disposizioni della lettera b), ma può, per determinare l'imposta afferente al rimanente reddito o al rimanente patrimonio di questo residente, applicare l'aliquota corrispondente all'intero reddito o all'intero patrimonio senza tener conto dell'esenzione.

b) Qualora un residente di Svizzera riceva dividendi, interessi o canoni che, giusta le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sono imponibili in Polonia, la Svizzera accorda, su domanda del residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme: (i) computo dell'imposta pagata in Polonia, giusta le disposizioni degli articoli 10, I l e 12, sull'imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l'ammontare computato non può eccedere la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente al reddito imponibile in Polonia, o (ii) riduzione forfettaria dell'imposta svizzera, oppure (iii) esenzione parziale dall'imposta svizzera dei dividendi, degli interessi o dei canoni di cui si tratta, ma almeno deduzione dell'imposta prelevata in Polonia sull'ammontare lordo dei dividendi, degli interessi o dei canoni.

La Svizzera determina il tipo di sgravio applicabile e regola la procedura giusta le prescrizioni svizzere sull'applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni.

Articolo 24 Non discriminazione 1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto
altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La presente disposizione si applica altresì, nonostante le disposizioni dell'articolo 1, alle persone che non sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che 856

Doppie imposizioni

svolgono la medesima attività. La presente disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo a uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le deduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 6 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente a un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato. Allo stesso modo, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente nei confronti di' un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione del patrimonio imponibile di tale impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, nonostante le disposizioni dell'articolo 2, alle imposte di ogni natura o denominazione.

Articolo 25 Procedura amichevole 1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione, essa può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione
della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.

2. L'autorità competente, se il reclamo le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere in via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì con857

Doppie imposizioni

sultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra di loro al fine di pervenire ad un accordo ai sensi dei paragrafi precedenti. Qualora uno scambio orale di opinioni possa facilitare tale accordo, è possibile ricorrere a un colloquio nell'ambito di una commissione composta di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

Articolo 26 Agenti diplomatici e funzionari consolari 1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di accordi particolari.

2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 4, ogni persona fisica che è membro di una missione diplomatica, di una rappresentanza consolare o permanente di uno Stato contraente, situate nell'altro Stato contraente o in uno Stato terzo, è considerata come un residente dello Stato accreditante, a condizione che: a) conformemente al diritto internazionale, non sia assoggettata, nello Stato accreditatario, ad imposta sui redditi provenienti da fonti esterne a questo Stato o sul patrimonio situato fuori di questo Stato, e b) abbia, nello Stato accreditante, gli stessi obblighi, in materia d'imposta sul reddito o sul patrimonio complessivi, dei residenti di questo Stato.

3. La presente Convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, né ai membri di una missione diplomatica, di una rappresentanza consolare o permanente di uno Stato terzo, che soggiornano sul territorio di uno Stato contraente e non sono trattati in materia d'imposta sul reddito o sul patrimonio come residenti dell'uno o dell'altro Stato contraente.

Articolo 27 Entrata in vigore 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Varsavia non appena possibile.

2. La Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: a) con riferimento all'imposta trattenuta alla fonte, alle somme pagate a non residenti o loro accreditate, il, o dopo il, primo gennaio dell'anno successivo a quello della firma della presente Convenzione; b) con
riferimento alle altre imposte, per gli anni fiscali che iniziano il, o dopo il, primo gennaio dell'anno successivo a quello della firma della presente Convenzione.

Articolo 28 Denuncia La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzio858

Doppie imposizioni

ne per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno civile. In questo caso, la Convenzione cesserà di essere applicabile agli anni fiscali che iniziano il, o dopo il, primo gennaio dell'anno civile successivo a quello della denuncia.

in fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in duplice esemplare a Berna, il 2 settembre 1991, nelle lingue tedesca, polacca e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione fra il testo tedesco e polacco, prevarrà il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero: Felber

Per il Governo della Repubblica di Polonia: Skubiszewski

4601

859

Protocollo

Traduzione 1)

II Consiglio federale svizzero e

il Governo della Repubblica di Polonia, all'atto della firma della Convenzione conclusa a Berna il 2 settembre 1991 tra i due Stati per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto le seguenti disposizioni che formeranno parte integrante della detta Convenzione:

1. Ad articolo 5 Con riferimento al paragrafo 4 resta inteso che l'espressione stabile organizzazione non comprende una sede fissa d'affari che sia utilizzata esclusivamente per attività che abbiano carattere ausiliario in relazione alla conclusione di contratti a nome di un'impresa.

2. Ad articolo 7 Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 7, se un'impresa di uno Stato contraente, che ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente, vende merci o esercita altre attività in questo altro Stato, gli utili della stabile organizzazione non vengono determinati sulla base dell'importo complessivo conseguito dall'impresa, bensì unicamente sulla base della parte di entrate complessive che può essere imputata all'attività effettiva della stabile organizzazione per queste vendite o per queste altre attività.

Se nel caso di contratti relativi alla pianificazione, alla fornitura o al montaggio oppure alla costruzione di attrezzature o di impianti industriali, commerciali o scientifici, oppure di installazioni pubbliche, un'impresa possiede una stabile organizzazione, gli utili di questa stabile organizzazione non sono determinati sulla base dell'ammontare complessivo del contratto, bensì soltanto sulla base della parte del contratto che è effettivamente eseguita dalla stabile organizzazione nello Stato in cui essa è situata.

Gli utili relativi a quella parte del contratto la cui esecuzione è affidata alla sede pricipale dell'impresa sono imponibili soltanto nello Stato del quale l'impresa è residente.

''Dal testo originale tedesco.

860

Doppie imposizioni

3. Ad articolo 12 Con riferimento alle disposizioni del paragrafo 2 resta inteso che, fintantoché la Confederazione Svizzera non avrà introdotto nella sua legislazione interna la tassazione alla fonte dei canoni pagati a non residenti, le disposizioni del paragrafo 2 non sono applicabili e i canoni sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui il beneficiario dei canoni è un residente.

Fatto in duplice esemplare a Berna, il 2 settembre 1991, nelle lingue tedesca, polacca e inglese, i due testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione fra il testo tedesco e polacco, prevarrà il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero: Felber

Per il Governo della Repubblica di Polonia: Skubiszewski

861

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio concernente una Convenzione di doppia imposizione con la Polonia del 23 ottobre 1991

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1991

Année Anno Band

4

Volume Volume Heft

48

Cahier Numero Geschäftsnummer

91.063

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

10.12.1991

Date Data Seite

837-861

Page Pagina Ref. No

10 116 896

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.