Termine di referendum: 13 gennaio 1992

Legge federale sui politecnici federali

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(Legge sui PF)

del 4 ottobre 1991

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 27 e 27sexies della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 14 dicembre 19871), decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. l Campo d'applicazione 1 La presente legge si applica al settore dei politecnici federali (settore dei PF) in cui rientrano: a. il Politecnico federale di Zurigo (PFZ); b. il Politecnico federale di Losanna (PFL); e. gli istituti di ricerca annessi ai PF.

2 Questi istituti sono gestiti dalla Confederazione.

Art. 2 Scopo 1 1 PF e gli istituti di ricerca devono: a. formare studenti e personale qualificato nei campi scientifico e tecnico e garantirne il perfezionamento permanente; b. dedicarsi alla ricerca e contribuire in tal modo allo sviluppo delle conoscenze scientifiche; e. incoraggiare la formazione di nuove leve scientifiche; d. fornire servizi di carattere scientifico e tecnico.

2 Essi tengono conto dei bisogni del Paese.

3 Essi adempiono i loro compiti ad un livello intemazionalmente riconosciuto e si curano di favorire la cooperazione internazionale.

4 II rispetto della dignità umana, la responsabilità rispetto alle basi esistenziali dell'uomo e all'ambiente nonché la valutazione delle ripercussioni tecnologiche improntano l'insegnamento e la ricerca.

1) FF 1988 I 565 1991 - 670

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Art. 3 Collaborazione e coordinamento 1 1 PF e gli istituti di ricerca collaborano con altre istituzioni di formazione e di ricerca in Svizzera o all'estero. Promuovono gli scambi di studenti e di personale scientifico come pure il mutuo riconoscimento dei periodi di studi e dei diplomi.

2 A tal fine, stipulano convenzioni di diritto pubblico o privato.

3 Coordinano le loro attività e partecipano agli sforzi nazionali di coordinamento e pianificazione secondo i dettami della legislazione sull'aiuto alle università e sulla ricerca.

Art. 4 Struttura del settore dei PF 1 PF e gli istituti di ricerca sono subordinati al Consiglio dei PF e quest'ultimo al Dipartimento federale dell'interno (Dipartimento).

Capitolo 2: Politecnici federali Sezione 1: Statuto e compiti dei PF Art. 5 Autonomia 1 1 PF di Zurigo e Losanna sono istituti federali autonomi di diritto pubblico, con personalità giuridica.

2 Essi regolano e gestiscono le loro attività aulonomamente. Entrambi sono parificati, pur mantenendo caratteristiche proprie.

3 Nei PF è garantita la libertà di insegnamento, di ricerca e di studio.

4 L'autonomia dei PF è limitata laddove la pianificazione a lungo termine e il coordinamento dell'insegnamento e della ricerca lo richiedono.

Art. 6 Obiettivi generali 1 PF abilitano i loro studenti a lavorare in modo autonomo, secondo metodi scientifici. Incentivano l'approccio interdisciplinare, l'iniziativa individuale e la volontà di perfezionamento.

Art. 7 Discipline scientifiche 1 1 PF assicurano l'insegnamento e la ricerca in ingegneria, scienze naturali, architettura, matematica e nelle discipline affini.

2 La loro attività è integrata da discipline umanistiche e scienze sociali.

3 Essi promuovono l'insegnamento e la ricerca pluridisciplinari.

Art. 8 Insegnamento I PF adempiono il loro compito di insegnamento, in particolare: 1102

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a. dando agli studenti una formazione specializzata che completa i programmi delle scuole medie superiori, si adegua alle esigenze pratiche delle loro future professioni e si conclude con il diploma; b. offrendo la possibilità di conseguire un dottorato; e. organizzando studi di terzo ciclo e altri corsi di perfezionamento; d. organizzando corsi speciali; e. offrendo corsi di reinserimento professionale.

Art. 9 Ricerca 1 1 PF adempiono il loro compito di ricerca: a. compiendo studi scientifici; b. partecipando a progetti di ricerca nazionali e internazionali.

2 Essi tengono conto delle esigenze dell'insegnamento.

Art. 10 Prestazioni 1 1 PF possono accettare mandati di formazione e di ricerca o fornire altre prestazioni, purché compatibili con il loro compito di insegnamento e di ricerca.

2 Trattandosi di prestazioni che possono essere assunte anche dall'economia privata, non deve risultarne falsata la libera concorrenza.

Art. 11 Servizi sociali e culturali 1 1 PF istituiscono servizi sociali e culturali a favore dei loro membri oppure partecipano a servizi esistenti.

2 Essi possono accordare borse di studio e prestiti.

Art. 12 Lingue ' In entrambi i PF le lingue d'insegnamento sono il tedesco, il francese e l'italiano.

2 La Direzione della scuola può autorizzare l'uso di altre lingue d'insegnamento.

3 1 PF curano le lingue nazionali e promuovono la comprensione dei rispettivi valori culturali.

Sezione 2: Membri dei PF e relative attività Art. 13 Definizione 1 Sono membri dei PF: a. i docenti (professori ordinari, professori straordinari, professori-assistenti, liberi docenti e incaricati di corsi); 1103

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b. gli assistenti, i collaboratori scientifici e i candidati al dottorato; e. gli studenti e gli uditori; d. i collaboratori amministrativi e tecnici.

2 II Consiglio federale può istituire altre categorie di docenti.

Art. 14 Docenti 1 1 docenti insegnano e svolgono ricerche autonomamente nell'ambito del loro mandato di insegnamento e di ricerca e ne assumono la responsabilità.

2 II Consiglio dei PF nomina i professori ordinari e straordinari e ne delimita il campo d'insegnamento e di ricerca. Per principio, essi sono inizialmente nominati per un periodo di tre anni; in seguito il mandato è rinnovabile ogni sei anni.

3 II Consiglio dei PF esamina periodicamente l'idoneità dei professori.

4 Esso nomina i professori-assistenti per un periodo di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile una volta sola.

5 La Direzione della scuola, conferisce la venia legendi e designa gli incaricati di corsi.

Art. 15 Assistenti, collaboratori scientifici e candidati al dottorato 1 La Direzione della scuola assume assistenti per attività di insegnamento e di ricerca di durata limitata. Essi hanno la possibilità di perfezionarsi svolgendo ricerche o seguendo corsi. · 2 La Direzione della scuola può assumere collaboratori scientifici anche per un periodo indeterminato.

3 Le condizioni d'ammissione per i candidati al dottorato sono stabilite dalla Direzione della scuola.

Art. 16 Studenti e uditori ' 1 È ammesso ad un PF, in qualità di studente, chiunque: a. sia titolare di un attestato di maturità federale, di un attestato di maturità riconosciuto dalla Confederazione o di un attestato equivalente rilasciato da una scuola media superiore svizzera o del Liechtenstein; b. sia titolare di un diploma equivalente, rilasciato da una scuola media superiore estera, oppure e. abbia superato un esame d'ammissione.

2 La Direzione della scuola stabilisce le condizioni d'ammissione per gli studenti di terzo ciclo e gli uditori.

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Art. 17 Statuto ' II Consiglio federale disciplina lo statuto e la previdenza professionale dei professori, del delegato del Consiglio dei PF, dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca. Lo statuto deve rendere possibili rapporti di lavoro di diritto pubblico e privato.

2 II personale rimanente è per principio sottoposto allo statuto del personale dell'Amministrazione generale della Confederazione. Per quanto bisogni speciali dell'insegnamento e della ricerca lo esigano, il Consiglio dei PF può adottare regolamenti speciali, previa autorizzazione del Consiglio federale.

Art. 18 Pubblicazioni scientifiche Nelle pubblicazioni devono figurare tutti i membri dei PF che vi hanno collaborato sul piano scientifico.

Art. 19 Titoli accademici, venia legendi e certificati 1 1 PF conferiscono: a. diplomi; b. dottorati; e. la Venia legendi.

2 II Consiglio dei PF può creare ulteriori titoli accademici.

3 1 PF possono rilasciare certificati ed attestati.

Art. 20 Professori titolari e dottori honoris causa 1 II Consiglio dei PF può conferire il titolo di professore a liberi docenti o incaricati di corsi particolarmente meritevoli.

2 I PF possono conferire il titolo di dottore honoris causa a persone che si sono particolarmente distinte in campo scientifico.

Capitolo 3: Istituti di ricerca Art. 21 Autonomia e compiti 1 Gli istituti di ricerca sono istituti federali autonomi di diritto pubblico, con personalità giuridica.

2 Essi svolgono ricerche nel loro settore d'attività e forniscono prestazioni di natura scientifica e tecnica.

3 Secondo le rispettive possibilità, essi sono a disposizione dei PF e delle università per attività d'insegnamento o ricerca.

74 Foglio federale. 74" anno. Voi. Ili

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Art. 22 Creazione e soppressione Le Camere federali decidono la creazione e la soppressione di istituti di ricerca, tramite decreto federale di obbligatorietà generale non soggetto a referendum.

Art. 23 Diritto applicabile In assenza di disposizioni legislative specifiche, le norme che disciplinano i PF si applicano per analogia agli istituti di ricerca,

Capitolo 4: Organizzazione Sezione 1: Consiglio dei PF Art. 24 Composizione 1 II Consiglio dei PF è composto del presidente, del vicepresidente e di sette membri. La loro nomina, per un periodo di quattro anni, spetta al Consiglio federale.

2 Di regola, i presidenti delle due scuole, i direttori degli istituti di ricerca interessati e due rappresentanti per ognuna delle assemblee di scuola sono invitati alle sedute, con voto consultivo.

3 Su proposta del Consiglio dei PF, il Consiglio federale nomina un delegato del Consiglio dei PF a tempo pieno. Qualora non sia membro del Consiglio dei PF, il delegato partecipa alle sedute con voto consultivo.

4 II Consiglio dei PF ha a disposizione una segreteria generale. Il segretario generale del Consiglio dei PF partecipa alle sedute con voto consultivo.

Art. 25 Compiti 1 II Consiglio dei PF: a. adotta le direttive di politica generale del settore dei PF e stabilisce gli obiettivi fondamentali per ogni PF e ogni istituto di ricerca; b. approva i piani di sviluppo del settore dei PF e ne controlla l'esecuzione; e. adotta le direttive riguardanti gli studi; d. decide la creazione e la soppressione di unità d'insegnamento e di ricerca; e. procede alle nomine di sua competenza; f. esercita la sorveglianza diretta sul settore dei PF; g. cura il coordinamento; h. adempie i compiti ulteriori che la presente legge o le sue norme esecutive gli assegnano; i. adotta un regolamento per la propria attività.

2 Esso sottopone al Dipartimento i preavvisi e le proposte sugli affari relativi al settore dei PF. Il Dipartimento, qualora non intenda seguire il preavviso del Consiglio dei PF oppure abbia proposte proprie, consulta in merito il Consiglio stesso.

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II Consiglio dei PF informa i membri dei PF e degli istituti di ricerca su tutti gli affari che li concernono.

Art. 26 Presidente e delegato del Consiglio dei PF 1 II presidente del Consiglio dei PF gestisce gli affari che competono a tale Consiglio, decide quanto gli pertiene secondo il regolamento interno e rappresenta il Consiglio dei PF verso l'esterno.

2 II delegato del Consiglio dei PF sbriga gli affari correnti, nell'ambito del regolamento interno.

Sezione 2: Politecnici federali Art. 27 Struttura 1 1 PF comprendono una direzione, un'assemblea di scuola, organi centrali e unità d'insegnamento e di ricerca.

2 II Consiglio federale definisce i principi organizzativi dei PF e determina le discipline nelle quali essi possono conferire diplomi.

3 II Consiglio dei PF definisce nel dettaglio i compiti, la composizione e le competenze della Direzione della scuola, degli organi centrali, come pure delle unità d'insegnamento e di ricerca.

Art. 28 Direzione della scuola 1 La Direzione della scuola si compone di un presidente e di altri membri a lui subordinati e responsabili di settori particolari stabiliti dal Consiglio dei PF.

2 II presidente è nominato dal Consiglio federale, gli altri membri dal Consiglio dei PF. Tutti sono nominati per un periodo di quattro anni.

3 II Consiglio dei PF può istituire un posto di rettore. Il rettore appartiene d'ufficio alla Direzione della scuola ed è nominato dal Consiglio dei PF su proposta dei professori eletti.

4 La Direzione della scuola: a. emana le ordinanze sugli studi nell'ambito delle direttive del Consiglio dei PF; b. adotta le ordinanze e i regolamenti di sua competenza ai sensi della presente legge e dei relativi disposti esecutivi; e. stabilisce l'organizzazione delle singole unità d'insegnamento e di ricerca e adotta i regolamenti interni.

5 Essa decide i provvedimenti elencati nel capoverso 4 a maggioranza relativa dei membri presenti. In caso di parità, decide il voto presidenziale.

6 Per gli altri oggetti, la decisione spetta al presidente.

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Art. 29 Presidente della scuola 1 II presidente della scuola ha la responsabilità complessiva della direzione della scuola e risponde della sua gestione di fronte al Consiglio dei PF.

2 È competente per tutte le questioni interne che non spettano a un altro organo.

Art. 30 Conferenza dei docenti 1 La Conferenza è composta di rappresentanti dei docenti. Essa da un parere alla Direzione della scuola su tutti i problemi riguardanti l'insieme dei docenti.

2 1 docenti stabiliscono la procedura di nomina e il regolamento interno della Conferenza.

Art. 31 Assemblea della scuola 1 In ogni PF vi è un'assemblea paritetica, composta di rappresentanti eletti di tutti i gruppi di membri della scuola.

2 L'assemblea della scuola ha il diritto di formulare proposte: a. su tutti gli atti normativi del Consiglio dei PF e degli organi a lui subordinati, in relazione ai PF; b. sul preventivo e sulla pianificazione dei PF, nonché sulla creazione o la soppressione di unità d'insegnamento e di ricerca; e. in materia di strutture e di cogestione.

3 Essa riferisce al Consiglio dei PF il proprio parere sul rapporto annuale d'attività del presidente della scuola, sorveglia la cogestione ed emana il proprio regolamento interno. Tramite ordinanza, il Consiglio federale può attribuirle altri compiti.

4 Le proposte assembleari che implicano competenze decisionali di organi superiori sono comunicate a questi ultimi tramite la Direzione della scuola. Per motivare le proprie proposte in seno al Consiglio dei PF, l'assemblea può delegarvi un rappresentante.

5 Prima di adottare decisioni di interesse generale per la scuola, la Direzione della scuola e il Consiglio dei PF consultano l'assemblea e i gruppi di membri della scuola.

Art. 32 Diritti di cogestione 1 1 rappresentanti di tutti i gruppi di membri dei PF partecipano, se interessati: a. alla formazione delle opinioni e alla preparazione delle decisioni, soprattutto ove si tratti d'insegnamento, ricerca e pianificazione dei PF; b. alle decisioni su tali questioni nelle loro unità d'insegnamento e di ricerca.

2 La Direzione si occupa di procurare ai membri della scuola tutte le informazioni necessarie; questi ultimi, nonché le organizzazioni di ex studenti, possono sottoporre proposte a tutti gli organi.

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Le unità d'insegnamento e di ricerca sono dirette da organi composti di rappresentanti di tutti i gruppi interessati di membri dei PF.

4 II Consiglio federale disciplina peraltro l'estensione della cogestione e le sue modalità. Esso può delegare questa competenza al Consiglio dei PF.

Capitolo 5: Pianificazione e finanze; protezione giuridica e disposizioni penali Sezione 1: Pianificazione e finanze Art. 33 Pianificazione 1 1 PF e gli istituti di ricerca eseguono una pianificazione pluriennale della loro gestione e del loro sviluppo, considerando gli obiettivi, le priorità e la pianificazione finanziaria della Confederazione.

2 La pianificazione comprende segnatamente: a. gli obiettivi; b. i programmi pluriennali; e. la pianificazione del personale; d. la pianificazione finanziaria e i preventivi.

Art. 34 Rapporto Ogni quattro anni, il Consiglio dei PF presenta al Consiglio federale un rapporto destinato alle Camere federali, nel quale figurano attività, pianificazione, obiettivi e risultati, come pure un piano direttore.

Art. 35 Finanze 1 La contabilità, il preventivo e la pianificazione finanziaria del settore dei PF sono per principio disciplinati dalla legge federale del 6 ottobre 19891' sulle finanze della Confederazione.

2 II Consiglio federale può prevedere deroghe, tramite ordinanza, qualora fosse necessario per garantire una gestione efficace e far fronte ai bisogni dell'insegnamento e della ricerca.

3 In casi speciali, esso può: a. derogare al principio del prodotto lordo e prevedere una regolamentazione speciale riguardo l'applicazione dei principi d'universalità e di specialità del preventivo; b. autorizzare il Consìglio dei PF a: 1. riportare in altre rubriche crediti non utilizzati; 2. trasferire su un conto capitale transitorio i crediti destinati alla copertura di spese che non giungono a scadenza nell'anno di preventivo.

1) RS 611.0

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Art. 36 Tasse 1 II Consiglio dei PF emana un'ordinanza sulle tasse, dopo aver consultato il Dipartimento federale delle finanze.

2 Esso può autorizzare organizzazioni composte di membri dei PF a riscuotere contributi per prestazioni da esse fornite nell'interesse dei PF o dei loro membri.

Sezione 2: Protezione giuridica e disposizioni penali Art. 37 Protezione giuridica 1 Contro le decisioni degli organi dei PF e degli istituti di ricerca si può ricorrere al Consiglio dei PF.

2 Contro le decisioni, comprese quelle su ricorso, del Consiglio dei PF si può ricorrere alla commissione di ricorso dei PF. Fanno eccezione le decisioni relative allo statuto di diritto pubblico, cui si applicano i rimedi giuridici previsti dall'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927".

3 Le decisioni della commissione di ricorso dei PF sono definitive, purché non sussista la possibilità di ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

4 La commissione di ricorso dei PF è indipendente dall'amministrazione. Il Consiglio federale ne nomina il presidente, il vicepresidente e gli altri membri e ne regola lo statuto e l'ordinamento interno. La commissione decide nella composizione di tre membri.

5 L'assemblea della scuola è legittimata a ricorrere contro le decisioni in materia di cogestione.

Art. 38 Protezione dei titoli conferiti dai PF 1 È punito con l'arresto o con la multa chiunque: a. si fregia del titolo di docente di un PF, senza essere stato nominato a tale funzione; b. porta un titolo rilasciato da un PF senza averlo ottenuto; e. si serve di un titolo, tale da far credere che gli sia stato conferito da un PF.

2 II perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Capitolo 6: Disposizioni finali Art. 39 Alta sorveglianza; norme d'esecuzione 1 II Consiglio federale esercita l'alta sorveglianza sui PF e sugli istituti di ricerca.

2 Esso emana le norme d'esecuzione. Può delegare il disciplinamento di dettaglio al Consiglio dei PF.

1) RS 172.221.10

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Può concludere accordi internazionali, nell'ambito della presente legge e nei limiti dei crediti stanziati.

4 Consulta il Consiglio dei PF prima di emanare le riorme d'esecuzione o di concludere accordi internazionali. Le associazioni del personale vanno consultate prima di emanare norme relative ai rapporti di servizio.

Art. 39 Abrogazione del diritto vigente Sono abrogate: 1. la legge federale del 7 febbraio 1854'> sull'istituzione di una Scuola politecnica svizzera; 2. la legge federale dell'11 dicembre 19642) concernente la competenza di stabilire le prestazioni della Confederazione agli ex-professori della Scuola politecnica federale e ai loro superstiti; 3. i decreti federali del 24 giugno 19703), 20 giugno 19754), 21 marzo 19805) e 26 giugno 19856' sui politecnici federali (disciplinamento transitorio).

Art. 40 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 4 ottobre 1991 II presidente: Hänsenberger II segretario: Huber

Consiglio nazionale, 4 ottobre 1991 II presidente: Bremi II segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 15 ottobre 1991" Termine di referendum: 13 gennaio 1992

1> CS 4 105; RU 1959 299; 1970 1085, 1979 114, 1985 1452 > RU 1965 415

2

"RU 1970 1085, 1975 1759, 1980 886 4

> RU 1975 1759

» RU 1980 886 «RU 1985 1452 7 > FF 1991 III 1101

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Legge federale sui politecnici federali (Legge sui PF) del 4 ottobre 1991

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15.10.1991

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