Termine di referendum: 8 luglio 1991

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Ordinamento dei funzionari

Modificazione del 22 marzo 1991

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 maggio 19901', decreta: I

L'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 19272) è modificato come segue: Art. 36 cpv. 1, 3 secondo periodo e 4 1 Gli stipendi dei funzionari sono fissati secondo la scala seguente: Classe di stipendio

Ammontare minimo all'anno Fr.

Ammontare massimo all'anno Fr.

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12

117347 111383 105452 99519 94341 89174 84 007 78851 74470 70090 66649 63207 59766 56325 52884 49978 47280 44615 42 533 41113

143890 137622 131388 125167 119721 114297 108 863 103451 98848 94246 90624 87012 83399 79788 76164 73116 70279 67477 65 127 62841

"FF 1990 II 1117 > RS 172.221.10

2

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1991 - 235

Ordinamento dei funzionari

Classe di stipendio

11

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Ammontare minimo all'anno Fr.

40 493 40 063 39793 39 523 39 263 39013 38763 38 523 38 283 38 043 37 563

Ammontare massimo all'anno Fr.

60594 58398 56 182 53952 51 778 49582 47375 46043 45 173 44303 43443

3

... Tale stipendio ammonta a 265 298 franchi al massimo.

Tramite decreto federale non sottoposto a referendum, l'Assemblea federale ha la facoltà di decidere un aumento reale non superiore al 5 per cento degli importi previsti ai capoversi 1 e 3, tenuto conto dell'evoluzione dei salari e della situazione economica. Parte di tale aumento è concessa dopo equa valutazione delle prestazioni individuali.

4

Art. 37 1 Allo stipendio è aggiunta un'indennità di residenza graduata in rapporto al costo della vita e alle imposte nel luogo di servizio, nonché all'importanza e alla situazione del medesimo.

2 Nelle località di servizio in cui è straordinariamente difficile reclutare o mantenere personale, può essere versata un'indennità straordinaria a tutti i funzionari o a talune loro categorie.

3 L'indennità di residenza (cpv. 1) e l'indennità straordinaria (cpv. 2) non devono superare complessivamente 6600 franchi.

4 II Consiglio federale disciplina le modalità esecutive.

Art. 43 cpv. 3, 4 e 5 3 Ha diritto ad un assegno familiare annuo di 1300 franchi il funzionario: a. che percepisce un assegno per i figli; b. il cui coniuge non è in grado di svolgere un'attività lucrativa poiché durevolmente impedito da grave malattia o invalidità; e. che adempie un obbligo d'assistenza nei confronti di un parente.

4 II Consiglio federale disciplina il diritto a tale assegno. Può prevedere una sua proroga per un periodo limitato, anche dopo l'estinzione del diritto all'assegno per i figli.

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II Consiglio federale emana le norme transitorie riguardanti il versamento di assegni familiari ai funzionari coniugati che non possono pretendere un assegno secondo il capoverso 3 lettere a e b. L'importo corrisposto o il diritto all'assegno potranno essere adeguati solo in occasione di aumenti futuri dello stipendio reale e il regime transitorio regolato in modo che complessivamente lo stipendio e l'assegno familiare non siano inferiori in termini reali all'ammontare precedente.

Art. 43b cpv. 1 primo periodo 1 L'assegno ammonta annualmente a 1820 franchi per i figli sino a 12 anni e a 2110 franchi per quelli di età superiore. Per i funzionari ...

Art. 45 cpv. 1 e 2 1 ... all'indennità di residenza, all'assegno familiare e all'assegno per i figli ...

2 ... all'indennità di residenza, all'assegno familiare o all'assegno per i figli ...

Art. 47 cpv. 5 5

II godimento ulteriore dello stipendio si estende anche all'indennità di residenza, all'indennità di soggiorno all'estero, all'assegno familiare e all'assegno per i figli.

Art. 57 cpv. 1bis 1bis

I rapporti di servizio cessano al più tardi con il compimento dei 65 anni.

Il Consiglio federale ha la facoltà di ridurre fino a 58 anni l'età di pensionamento dei membri del servizio di volo, della sicurezza di volo, del corpo d'istruzione del Dipartimento militare federale, come pure del Corpo delle guardie di confine. Esso disciplina i dettagli e stabilisce le prestazioni finanziarie che la Confederazione deve versare a quanti chiedono un pensionamento anticipato ed alla cassa di assicurazione.

Art. 58 cpv. 2 2

Alla composizione delle controversie con un istituto di previdenza professionale è applicabile la procedura dell'articolo 73 della legge federale del 25 giugno 1982'> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

Art. 60 1

II Tribunale federale giudica quale istanza giudiziaria unica le pretese pecuniarie contestate, della o contro la Confederazione, derivanti dal rapporto ') RS 831.40

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Ordinamento dei funzionari

d'impiego, ad eccezione delle controversie con un istituto di previdenza professionale o quelle previste nel capoverso 3.

2 Nel giudizio di pretese derivanti da prestazioni di un istituto di previdenza in seguito a scioglimento del rapporto d'impiego o a mancata riconferma, il Tribunale federale decide sovranamente se il provvedimento impugnato dipende da colpa dell'assicurato o del depositante e, dato il caso, se esista o meno un'invalidità permanente.

3 Nelle contestazioni relative a ricompense per servizi personali di valore eccezionale, giusta l'articolo 44 capoverso 2, come pure ad aumenti salariali concessi in funzione delle prestazioni individuali, giusta l'articolo 36 capoverso 4, il Consiglio federale prevede una procedura di ricorso semplice; il ricorso al Tribunale federale è escluso.

Ibis. Disposizione transitoria Le disposizioni previgenti che prevedono un'età di pensionamento inferiore a quella sancita dall'articolo 57 capoverso 1bis restano valide.

II ' La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

Essa entra in vigore il 1° luglio 1991.

2

Consiglio nazionale, 22 marzo 1991 II presidente: Bremi II segretario: Anliker

Consiglio degli Stati, 22 marzo 1991 II presidente: Hänsenberger II segretario: Huber

Data di pubblicazione: 9 aprile 1991 '* Termine di referendum: 8 luglio 1991

"FF 1991 I 1080

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1991

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13

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09.04.1991

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