Termine di referendum: 13 gennaio 1992

Legge federale sulle foreste

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(Legge forestale, LFo) del 4 ottobre 1991

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 24, 24sexies, 24septies e 31bis della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 giugno 1988'>, decreta: Capitolo 1: Disposizioni generali Art. l Scopo 1 La presente legge ha lo scopo di: a. garantire la conservazione della foresta nella sua estensione e ripartizione geografica; b. proteggere la foresta come ambiente naturale di vita; e. garantire che la foresta possa svolgere le sue funzioni, in particolare protettive, sociali ed economiche (funzioni della foresta); d. promuovere e tutelare l'economia forestale.

2 Deve inoltre contribuire a proteggere la vita umana e beni materiali considerevoli da valanghe, scoscendimenti, erosione e cadute di pietre (catastrofi naturali).

Art. 2 Definizione di foresta 1 Si considera foresta ogni superficie piantata ad alberi o arbusti forestali, che possa svolgere funzioni forestali. L'origine, il genere di sfruttamento e la designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo.

2 Si considerano inoltre foreste: a. i boschi pascolati, i pascoli alberati e le selve; b. le superfici non alberate o improduttive di un fondo forestale quali radure, strade forestali o altre costruzioni e impianti forestali; e. i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento.

3 Non si considerano foreste i gruppi isolati di alberi e di arbusti, le siepi, i viali, i giardini, i parchi e gli spazi verdi, le colture d'alberi su terreno aperto e destinate allo sfruttamento a breve scadenza come pure alberi ed arbusti su impianti di sbarramento o su terreni immediatamente antistanti.

"FF 1988 III 137 1991 - 669

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Entro i limiti fissati dal Consiglio federale, i Cantoni possono stabilire larghezza, superficie ed età che deve avere un'estensione boschiva spontanea come anche larghezza e superficie che devono avere altre aree boschive per essere considerate foreste. I criteri cantonali non sono tuttavia determinanti se l'area boschiva svolge funzioni sociali o protettive particolarmente importanti.

Art. 3 Conservazione della foresta L'area forestale non va diminuita.

Capitolo 2: Protezione della foresta da interventi nocivi Sezione 1: Dissodamento e accertamento del carattere forestale Art. 4 Definizione del dissodamento Si considera dissodamento ogni cambiamento, durevole o temporaneo, delle finalità del suolo boschivo.

Art. 5 Divieto di dissodamento e deroghe 1 1 dissodamenti sono vietati.

2 Può essere concessa deroga se il richiedente comprova l'esistenza di gravi motivi preponderanti rispetto all'interesse alla conservazione della foresta, e sono inoltre adempiute le condizioni seguenti: a. l'opera per la quale si richiede il dissodamento è attuabile soltanto nel luogo previsto; b. l'opera soddisfa materialmente alle condizioni della pianificazione del territorio; e. il dissodamento non comporta seri pericoli per l'ambiente.

3 Non sono gravi motivi gli interessi finanziari, come un più redditizio sfruttamento del suolo o l'acquisizione di terreno a buon mercato per scopi non forestali.

4 Va tenuto conto della protezione della natura e del paesaggio.

5 1 permessi di dissodamento hanno validità limitata.

Art. 6 Competenza 1 Sono competenti a consentire deroghe in materia di dissodamento: a. i Cantoni, per superfici sino a 5000 m2; b. la Confederazione, per superfici di oltre 5000 m2.

2 Per stabilire la competenza si sommano tutti i dissodamenti chiesti per la stessa opera.

3 Se l'area forestale da dissodare si estende sul territorio di parecchi Cantoni, la competenza è della Confederazione.

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Art. 7 Rimboschimento compensativo 1 Ogni dissodamento va compensato in natura nella medesima regione e principalmente con essenze stanziali.

2 II compenso in natura può eccezionalmente effettuarsi in altra regione per riguardo ad aree agricole privilegiate oppure a zone di pregio ecologico o paesistico particolare.

3 Invece del compenso in natura, in casi eccezionali, è possibile adottare provvedimenti a favore della protezione della natura e del paesaggio.

4 Si può desistere dal compenso in natura se il ripristino della sicurezza obblighi a dissodare, al livello di piena di corsi d'acqua, un'area invasa di recente dalla foresta.

Art. 8 Tassa di compensazione I Cantoni riscuotono una tassa di compensazione se è stato rilasciato un permesso di dissodamento e si rinuncia eccezionalmente a un compenso in natura di valore uguale giusta l'articolo 7. La tassa di compensazione corrisponde all'importo risparmiato e va destinata al finanziamento di provvedimenti per la conservazione della foresta.

Art. 9 Compensazione I Cantoni curano che i vantaggi considerevoli derivanti da permessi di dissodamento, non contemplati dall'articolo 5 della legge federale del 22 giugno 1979]) sulla pianificazione del territorio (LPT), siano equamente compensati, Art. 10 Accertamento del carattere forestale 1 Chi comprova un interesse degno di protezione può far accertare dal Cantone il carattere forestale di un fondo.

2 Al momento dell'emanazione e della revisione dei piani di utilizzazione ai sensi della legge federale del 22 giugno 1979'1 sulla pianificazione del territorio, deve essere ordinato un accertamento del carattere forestale laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta.

3 Se la domanda d'accertamento è in relazione con una domanda di dissodamento, la competenza è regolata dall'articolo 6.

Sezione 2: Foresta e pianificazione del territorio Art. 11 Dissodamento e permesso di costruire 1 II permesso di dissodare non dispensa dalla domanda d'autorizzazione edilizia prevista dalla legge federale del 22 giugno 19791' sulla pianificazione del territorio.

» RS 700

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Se un progetto edilizio richiede sia un permesso di dissodamento sia un'autorizzazione eccezionale per la costruzione fuori della zona edificabile, l'autorizzazione eccezionale può essere rilasciata solo d'intesa con l'autorità competente secondo l'articolo 6 della presente legge.

Art. 12 Inclusione della foresta nei piani di utilizzazione L'inclusione di foreste in una zona d'utilizzazione è subordinata a un permesso di dissodamento.

Art. 13 Delimitazione tra foreste e zone edificabili 1 In base ad accertamenti del carattere forestale cresciuti in giudicato secondo l'articolo 10 della presente legge, i margini della foresta sono iscritti nelle zone edificabili giusta la legge federale del 22 giugno 19791' sulla pianificazione del territorio.

2 1 nuovi popolamenti al di fuori di questi margini forestali non sono considerati foreste.

3 1 margini della foresta sono sottoposti a una procedura di accertamento del carattere forestale secondo l'articolo 10 della presente legge, se fondi sono rimossi dalla zona edificabile nell'ambito di una revisione del piano d'utilizzazione.

Sezione 3: Accesso alla foresta e circolazione in foresta Art. 14 Accessibilità 1 1 Cantoni provvedono affinchè la foresta sia accessibile al pubblico.

2 Se la conservazione della foresta o altri interessi pubblici, quale segnatamente la protezione di piante e di animali selvatici lo esigono, i Cantoni: a. limitano l'accesso a determinate zone forestali; b. assoggettano ad autorizzazione l'organizzazione di grandi manifestazioni nella foresta.

Art. 15 Circolazione di veicoli a motore 1 1 veicoli a motore possono circolare in foresta e su strade forestali soltanto a fini forestali. Il Consiglio federale regola le eccezioni per l'esercito e per altri compiti d'interesse pubblico.

2 1 Cantoni possono ammettere sulle strade forestali altre categorie d'utenti, purché la conservazione della foresta o altri pubblici interessi non vi si oppongano.

') RS 700

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1 Cantoni provvedono a una segnaletica adeguata e ai controlli necessari.

Laddove la segnaletica e i controlli non fossero sufficienti, possono installare barriere.

Sezione 4: Protezione della foresta da altri interventi nocivi Art. 16 Utilizzazioni nocive 1 Sono vietate le utilizzazioni che, pur non essendo dissodamenti secondo l'articolo 4, intralciano o mettono in pericolo le funzioni o la gestione della foresta. I diritti inerenti a tali utilizzazioni vanno riscattati, se necessario mediante esproprio. I Cantoni emanano le disposizioni necessarie.

2 Per gravi motivi i Cantoni possono permettere tali utilizzazioni, subordinandole a oneri e condizioni.

Art. 17 Distanza dalla foresta 1 Le costruzioni e gli impianti in vicinanza della foresta sono ammissibili soltanto se non ne pregiudicano la conservazione, la cura e l'utilizzazione.

2 1 Cantoni prescrivono per costruzioni ed impianti un'adeguata distanza minima dalla foresta, in funzione della situazione di quest'ultima e dell'altezza prevedibile dei suoi alberi.

Art. 18 Sostanze pericolose per l'ambiente È vietato l'uso in foresta di sostanze pericolose per l'ambiente. La legislazione sulla protezione dell'ambiente regola le eccezioni.

Capitolo 3: Protezione dalle catastrofi naturali Art. 19 Se la protezione della vita umana o di beni materiali considerevoli lo esige, i Cantoni provvedono alla sicurezza delle zone di stacco di valanghe e delle zone soggette a scoscendimento di terreno, erosione o cadute di pietre, come pure ad indigare il corso dei torrenti in foresta. Per quanto possibile sono utilizzati metodi rispettosi della natura.

Capitolo 4: Cura ed utilizzazione della foresta Sezione 1: Gestione della foresta Art. 20 Principi della gestione 1 La foresta va gestita in modo che possa adempiere le proprie funzioni durevolmente e senza restrizioni (stabilità).

72 Foglio federale. 74° anno. Voi. HI

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1 Cantoni emanano le necessarie prescrizioni di pianificazione e di gestione.

Al riguardo tengono conto delle esigenze dell'approvvigionamento di legname, di una selvicoltura naturale e della protezione della natura e del paesaggio.

3 Se lo stato e la conservazione della foresta lo permettono, segnatamente per ragioni di natura ecologica e paesistica si può desistere interamente o in parte dalla manutenzione e dallo sfruttamento.

4 Per garantire la conservazione della molteplicità delle specie animali e vegetali, i Cantoni possono circoscrivere riserve forestali di ampiezza adeguata.

5 Se il mantenimento della funzione protettiva Io esige, i Cantoni devono garantire un minimo di cure.

Art. 21 Sfruttamento del legno II taglio d'alberi nella foresta è subordinato all'autorizzazione del servizio forestale. I Cantoni possono prevedere eccezioni.

Art. 22 Divieto di taglio raso 1 Sono vietati i tagli rasi e le forme di sfruttamento d'effetto equivalente.

2 1 Cantoni possono accordare eccezioni per particolari interventi selvocolturali.

Art. 23 Ripopolamento di radure 1 Le radure dovute ad interventi umani o a fenomeni naturali, compromettenti la stabilità o la funzione protettiva della foresta, devono essere rimboscate.

2 Se è impossibile il rimboschimento per rigenerazione naturale, si provvede con alberi ed arbusti stanziali.

Art. 24 Piantime e sementi forestali 1 Le sementi e il piantime destinati alle piantagioni forestali devono essere sani ed appropriati al luogo.

2 II Consiglio federale emana prescrizioni circa la provenienza, l'uso, il commercio e la protezione di tali piantime e sementi forestali.

Art. 25 Alienazione e spartizione 1 L'alienazione di foresta appartenente a Comuni o a corporazioni e la spartizione di foresta richiedono un'autorizzazione cantonale. Quest'ultima può essere accordata soltanto se le funzioni forestali non ne siano ostacolate.

2 Se l'alienazione o la spartizione sono anche subordinate ad autorizzazioni in virtù della legge federale del 4 ottobre 1991 '' sul diritto fondiario rurale, i Cantoni provvedono a riunire le due procedure e concluderle con decisione unica.

1) RU ...

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Sezione 2: Prevenzione e riparazione dei danni alla foresta Art. 26 Provvedimenti della Confederazione 1 II Consiglio federale emana prescrizioni su provvedimenti forestali intesi a: a. prevenire e riparare danni alla foresta; b. riparare le conseguenze di catastrofi forestali.

2 Emana prescrizioni sui provvedimenti contro malattie e parassiti di piante fuori della foresta, che rischiano di mettere in pericolo quest'ultima su tutto il territorio.

3 In collaborazione con i Cantoni e con le cerehie interessate, costituisce un servizio fitosanitario forestale.

Art. 27 Provvedimenti dei Cantoni ' I Cantoni adottano provvedimenti forestali contro le cause e le conseguenze di danni che possono compromettere la conservazione della foresta.

2 Emanano prescrizioni sulla regolamentazione dell'effettivo della selvaggina per assicurare la conservazione della foresta, in particolare la sua rigenerazione naturale mediante essenze stanziali, senza ricorrere a provvedimenti protettivi.

Se queste prescrizioni non sono sufficienti, adottano altre misure per prevenire danni da parte della selvaggina.

Art. 28 Interventi straordinari nel caso di catastrofi forestali Nel caso di catastrofi forestali, l'Assemblea federale può adottare provvedimenti mediante decreto federale di obbligatorietà generale non soggetto a referendum, segnatamente per il mantenimento dell'economia forestale e dell'industria del legno.

Capitolo 5: Provvedimenti promozionali Sezione 1: Formazione professionale, consulenza, ricerca e raccolta di dati Art. 29 Compiti formativi della Confederazione ' La Confederazione sorveglia, coordina e promuove la formazione professionale in campo forestale.

2 Provvede alla formazione degli ingegneri forestali presso i Politecnici federali e al loro perfezionamento.

3 Regola l'eleggibilità a posti superiori nel servizio forestale pubblico.

4 La formazione professionale del personale forestale è regolata dalla legislazione federale sulla formazione professionale. I compiti esecutivi attribuiti al

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Dipartimento federale dell'economia pubblica in virtù di tale legislazione incombono al Dipartimento federale dell'interno. Il Consiglio federale può emanare disposizioni derogatorie.

Art. 30 Compiti formativi e consultivi dei Cantoni I Cantoni curano la formazione professionale degli operai forestali e la consulenza ai proprietari di foreste.

Art.

1 La a.

b.

31 Ricerca e sviluppo Confederazione può affidare a terzi o sostenere finanziariamente: la ricerca in materia forestale; lo studio e lo sviluppo di provvedimenti per la protezione della foresta da effetti nocivi; e. lo studio e lo sviluppo di provvedimenti volti a proteggere da catastrofi naturali la vita umana e beni materiali considerevoli; d. lo studio e lo sviluppo di provvedimenti volti a migliorare lo smercio e l'utilizzazione del legno.

2 Essa può istituire e mantenere centri di ricerca.

Art. 32 Delega di compiti alle associazioni 1 La Confederazione può affidare ad associazioni d'importanza nazionale compiti interessanti la conservazione della foresta e versar loro, a tale scopo, un aiuto finanziario.

2 Può affidare compiti d'importanza particolare per determinate regioni, segnatamente nelle regioni di montagna, anche ad associazioni cantonali o regionali.

Art. 33 Accertamenti 1 La Confederazione provvede ad accertamenti periodici circa l'ubicazione, le funzioni e lo stato della foresta, circa la produzione e l'utilizzazione del legno, nonché circa le strutture e la situazione economica delle aziende forestali. I proprietari di foreste e gli organi responsabili di aziende dell'economia forestale o dell'industria del legno devono dare alle autorità le informazioni necessarie e, all'occorrenza, tollerare inchieste.

2 Le persone incaricate di eseguire accertamenti o di valutarne i risultati sono tenute all'osservanza del segreto d'ufficio.

Art. 34 Informazione Confederazione e Cantoni provvedono ad informare le autorità e l'opinione pubblica sull'importanza e lo stato della foresta, nonché sull'economia forestale e l'industria del legno.

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Sezione 2: Finanziamento Art. 35 Principi 1 Nel limite dei crediti accordati, la Confederazione incoraggia i provvedimenti intesi alla conservazione della foresta ed alla protezione della vita umana e di beni materiali considerevoli contro le catastrofi naturali, nonché i provvedimenti riguardanti la formazione professionale, la ricerca e la raccolta di dati.

2 La Confederazione può subordinare le sue prestazioni finanziarie alle condizioni seguenti: a. i Cantoni devono partecipare alle spese proporzionalmente alla loro capacità finanziaria; b. il beneficiario deve fornire in ogni caso una prestazione proporzionata alla sua capacità economica, allo sforzo che si può ragionevolmente pretendere da lui ed alle altre possibilità finanziarie delle quali potrebbe valersi; e. i terzi, in particolare gli usufruttuari e i responsabili di danni, devono partecipare al finanziamento; d. i provvedimenti vanno attuati in modo economico e competente; e. le controversie eventuali vanno composte durevolmente e a vantaggio della conservazione della foresta.

3 II Consiglio federale può prevedere che determinate prestazioni finanziarie siano versate soltanto a destinatari che partecipino a misure d'autosoccorso dell'economia forestale e del legno.

Art. 36 Protezione da catastrofi naturali La Confederazione versa indennità sino all'80 per cento dei costi per provvedimenti intesi alla protezione della vita umana e di beni materiali considerevoli contro le catastrofi naturali, segnatamente per: a. la costruzione ed il ripristino di opere ed impianti protettivi; b. la realizzazione di foreste con funzione protettiva particolare, nonché la cura di giovani popolamenti; e. l'istituzione di catasti e di carte dei pericoli, l'allestimento e la gestione di stazioni di misurazione nonché l'organizzazione di servizi di preallarme per garantire la sicurezza di insediamenti e di vie di comunicazione.

Art. 37 Prevenzione e riparazione di danni alle foreste La Confederazione versa indennità sino al 60 per cento dei costi causati dall'esecuzione di provvedimenti ordinati per la prevenzione e la riparazione di danni alle foreste come: a. la prevenzione di danni straordinari pregiudizievoli alla conservazione della foresta, che potrebbero esserle arrecati da fuoco, malattie, parassiti e sostanze nocive; b. la riparazione di danni di cui alla lettera a e di danni dovuti a catastrofi naturali, come pure le utilizzazioni forzate che ne conseguono.

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Art. 38 Gestione della foresta 1 La Confederazione versa indennità sino all'80 per cento dei costi per: a. cure minime, temporanee, necessarie per conservare la funzione protettiva della foresta, e ordinate dall'autorità; b. interventi selvocolturali in foreste diradate, instabili o distrutte, che hanno particolare funzione protettiva, il cui costo complessivo non è coperto e sono ordinati dalle autorità.

2 La Confederazione versa aiuti finanziari sino al 60 per cento dei costi per provvedimenti relativi alla gestione, quali: a. l'elaborazione delle basi per la pianificazione forestale; b. gli interventi selvocolturali temporanei, come la cura della foresta, l'utilizzazione e il trasporto di legname, il cui costo complessivo non è coperto o è particolarmente dispendioso per motivi di protezione della natura; e. la produzione di piantime e sementi forestali; d. la costruzione o l'acquisto nonché il ripristino di strutture di raccordo in quanto necessarie per la gestione della foresta e rispettose della sua biocenosi; e. i provvedimenti per il miglioramento delle condizioni di gestione, segnatamente per il miglioramento della struttura della proprietà, l'istituzione di consorzi di gestione e' la regolazione del percorso del bestiame; f. provvedimenti temporanei relativi alla pubblicità e alla promozione delle vendite, presi in comune dall'economia forestale e dall'industria del legno nel caso di sovrapproduzione straordinaria.

3 La Confederazione versa aiuti finanziari sino al 60 per cento dei costi per provvedimenti di protezione e manutenzione delle riserve forestali.

Art. 39 Formazione professionale 1 La Confederazione versa aiuti finanziari per la formazione del personale forestale conformemente agli articoli 63 e 64 della legge federale del 19 aprile 1978'' sulla formazione professionale.

2 Versa aiuti finanziari sino al 50 per cento dei costi specifici della professione, segnatamente per la formazione pratica, in loco, del personale forestale e per l'allestimento di materiale didattico.

3 Versa inoltre aiuti finanziari sino al 50 per cento dei costi per: a. il promovimento della formazione professionale degli operai forestali; b. la formazione pratica d'ingegneri forestali che desiderano ottenere il certificato d'eleggibilità.

Art. 40 Crediti d'investimento 1 La Confederazione può accordare mutui rimborsabili, senza interesse o a interesse ridotto: 1) RS 412.10

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a. per crediti di costruzione; b. per il finanziamento dei costi residui di provvedimenti sussidiabili a tenore degli articoli 36 e 38 capoversi 1 e 2 lettere d ed e; e. per l'acquisto di veicoli, macchine e attrezzature forestali, nonché per la costruzione di impianti per l'esercizio forestale.

2

1 mutui sono limitati nel tempo.

3

1 mutui sono accordati soltanto su proposta del Cantone. Se un debitore disattende l'obbligo del rimborso gli subentra il Cantone.

4

1 rimborsi sono impiegati per nuovi investimenti.

Art. 41

Approntamento dei mezzi

1

L'Assemblea federale fissa ogni anno nel preventivo l'importo massimo sino a cui possono essere garantite prestazioni finanziarie secondo gli articoli 36 e 38 capoversi 1 e 2 lettera d ed e, e secondo l'articolo 40.

2

Autorizza, con decreto federale semplice, l'importo massimo per il finanziamento di provvedimenti nel senso degli articoli 37 e 38 capo verso 2 lettera f.

Capitolo 6: Disposizioni penali Art. 42 Delitti 1 È punito con la detenzione sino a un anno o con la multa sino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente: a. dissoda senza autorizzazione; b. con indicazioni inveritiere od incomplete, o altrimenti, ottiene per sé o per terzi una prestazione indebita; e. omette o impedisce un rimboschimento prescritto.

2 Se agisce per negligenza, l'autore è punito con la multa sino a 40 000 franchi.

Art. 43 Contravvenzioni 1 È punito con l'arresto o con la multa sino a 20 000 franchi chiunque intenzionalmente e senza autorizzazione: a. distoglie dalle loro finalità costruzioni ed impianti forestali; b. limita l'accessibilità alla foresta; e. non rispetta le limitazioni d'accesso di cui all'articolo 14; d. circola con veicoli a motore in foresta o su strade forestali; e. abbatte alberi in foresta; f. ostacola accertamenti, disattende l'obbligo d'informare dando informazioni inveritiere od incomplete oppure si rifiuta d'informare; g. non rispetta, dentro o fuori la foresta, le prescrizioni sui provvedimenti per la prevenzione e la riparazione di danni alla foresta nonché le misure

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contro malattie e parassiti che possono costituire una minaccia per la foresta. È fatto salvo l'articolo 233 del Codice penale"; h. non rispetta le prescrizioni sulla provenienza, l'utilizzazione, il commercio e la preservazione di piantime e sementi forestali. Se tale violazione costituisce contemporaneamente un'infrazione alla legislazione doganale, il perseguimento e il giudizio avvengono giusta la legge federale sulle dogane 2).

2 Tentativo e compb'cità sono punibili.

3 Se agisce per negligenza, l'autore è punito con la multa.

4 1 Cantoni possono perseguire come contravvenzioni le infrazioni al diritto cantonale.

Art. 44 Delitti e contravvenzioni commessi nell'azienda Se l'infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società di persone, di una ditta individuale o altrimenti nell'esercizio di una corporazione o di un istituto di diritto pubblico, si applicano gli articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo 3).

Art. 45 Perseguimento penale II perseguimento penale compete ai Cantoni.

Capitolo 7: Procedura ed esecuzione Sezione 1: Procedura Art. 46 Ricorso 1 La procedura di ricorso contro decisioni prese in forza della presente legge è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa 4) e dalla legge federale sull'organizzazione giudiziaria 5).

2 L'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (Ufficio federale) ha facoltà di avvalersi delle vie di ricorso previste dal diritto federale o dal diritto cantonale contro decisioni delle autorità cantonali riguardanti l'applicazione della presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione.

3 II diritto di ricorso dei Cantoni, dei Comuni e delle associazioni per la protezione della natura e del paesaggio è retto dall'articolo 12 della legge federale del 1° luglio 19666' sulla protezione della natura e del paesaggio. Esso concer1) RS 311.0 > RS 631.0 « RS 313.0 4 2

> RS 172.021 «RS 173.110

«RS 451

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ne anche le decisioni prese in virtù degli articoli 5, 7, 8, 10, 12 e 13 della presente legge.

Art. 47 Validità di autorizzazioni e altre disposizioni Le autorizzazioni e le disposizioni date in virtù della presente legge diventano efficaci solo dopo essere cresciute in giudicato.

Art. 48 Espropriazione 1 Se i provvedimenti intesi alla conservazione della foresta o alla costruzione di edifici o d'impianti per la protezione contro catastrofi naturali lo esigono, 1 Cantoni possono riscattare in via d'espropriazione la proprietà fondiaria occorrente ed eventuali servitù.

2 Nei disposti esecutivi, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale sull'espropriazione 1). Nondimeno, sulle opposizioni ancora in sospeso decide il governo cantonale. La legge federale sull'espropriazione è applicabile in tutti i casi in cui il bene espropriato si estenda sul territorio di parecchi Cantoni.

Sezione 2: Esecuzione Art. 49 Confederazione ' La Confederazione vigila sull'esecuzione della presente legge. Decide in merito alle domande di dissodamento secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera b ed esegue i compiti affidatile direttamente dalla presente legge.

2 II Consiglio federale emana le prescrizioni d'esecuzione.

Art. 50 Cantoni 1 1 Cantoni eseguono la presente legge, salvo l'articolo 49. Essi emanano le prescrizioni necessarie.

2 Nel caso di situazioni contrarie al diritto le autorità cantonali competenti adottano immediatamente provvedimenti per il ripristino della legalità. Esse possono riscuotere cauzioni e ordinare l'esecuzione d'ufficio.

Art. 51 Organizzazione forestale 1 1 Cantoni provvedono all'organizzazione razionale del servizio forestale.

2 Essi suddividono il territorio in circondari e settori forestali e ne affidano la cura rispettivamente ad ingegneri forestali diplomati, titolari del certificato d'eleggibilità, e a guardie forestali diplomate.

1) RS 711.0

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Art. 52 Riserva d'approvazione La validità delle disposizioni cantonali d'esecuzione relative agli articoli 16 capoverso 1, 17 capoverso 2 e 20 capoverso 2 sottostanno all'approvazione della Confederazione.

Art. 53 Obbligo d'informare 1 Tutte le disposizioni d'esecuzione cantonali vanno comunicate all'Ufficio federale prima della loro entrata in vigore.

2 II Dipartimento federale dell'interno decide quali decisioni cantonali vanno comunicate all'Ufficio federale.

Capitolo 8: Disposizioni finali Art. 54 Diritto previgente: abrogazione Sono abrogati: a. la legge federale dell'I 1 ottobre 1902'' concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia delle foreste; b. la legge federale del 21 marzo 19692) sui crediti forestali d'investimento nelle regioni di montagna; e. il decreto federale del 21 dicembre 19563) concernente la partecipazione della Confederazione alla ricostituzione delle foreste affette dal cancro della corteccia del castagno; d. il decreto federale del 23 giugno 19884) su provvedimenti straordinari di conservazione della foresta.

Art. 55 Modificazione del diritto vigente 1. La legge federale del 19 aprile 19785) sulla formazione professionale (LPF) è modificata come segue: Art. l cpv. 3 3 La legge non è applicabile alla formazione di base e al perfezionamento nelle professioni dell'educazione e della cura ai malati, nelle altre professioni sociali della scienza, dell'arte e dell'agricoltura.

»RS 921.0; CS 9 511, RU 1954 573, 1956 1297, 1965 321, 1969 509, 1971 1191, 1977 2249, 1984 517, 1985 660 » RU 1970 760 3 > RU 1957 331, 1977 2249 4) RU 1988 1696 5 > RS 412.10

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2. La legge federale sulle ferrovie del 20 dicembre 1957'' è modificata come segue: Art. 21 cpv. 1, primo ed ultimo periodo e cpv. 2 ultimo periodo 1 1 terzi che con lavori, impianti, alberi od opere pregiudicano la sicurezza della ferrovia devono, a domanda dell'impresa ferroviaria, rimediarvi. ... Nei casi di grande urgenza, l'impresa ferroviaria può adottare i provvedimenti opportuni alla rimozione del pericolo.

2 I costi per provvedimenti volti alla rimozione di alberi pregiudizievoli alla sicurezza della ferrovia secondo il capoverso 1 sono a carico-dell'impresa ferroviaria ove non comprovi il dolo del terzo responsabile.

3. La legge federale del 12 aprile 19072) sull'organizzazione militare è modificata come segue: Art. 164 cpv. 3 secondo periodo 3 ... La costruzione di un'opera militare giusta la legge federale del 23 giugno 19503) concernente la protezione delle opere militari non sottosta parimenti ad autorizzazione della Confederazione.

Art. 56

Disposizioni transitorie

1

Le procedure in sospeso all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono rette dalla medesima. L'autorità competente secondo la vecchia legislazione regola le procedure pendenti.

2 1 permessi di dissodamento di durata indeterminata decadono dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge. L'autorità competente può, nei singoli casi, concedere proroghe sempreché siano adempiute le condizioni preliminari al disboscamento. La domanda va presentata prima della scadenza del termine di perenzione. È fatto salvo l'adeguamento delle decisioni al nuovo diritto.

Art. 57 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

2 II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1) RS 742.101 > RS 510.10 » RS 510.518 2

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Consiglio degli Stati, 4 ottobre 1991 II presidente: Hänsenberger II segretario: Huber

Consiglio nazionale, 4 ottobre 1991 II presidente: Bremi II segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 15 ottobre 1991 " Termine di referendum: 13 gennaio 1992

1888

"FF 1991 III 1085 1100

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Legge federale sulle foreste (Legge forestale, LFo) del 4 ottobre 1991

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1991

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

40

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

15.10.1991

Date Data Seite

1085-1100

Page Pagina Ref. No

10 116 816

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