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Messaggio sull'adesione della Svizzera ai due Patti internazionali del 1966 concernenti i diritti dell'uomo e modificazione della legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 30 gennaio 1991

Onorevoli presidenti e consiglieri, Ci pregiamo sottoporvi per approvazione due disegni di decreto federale concernenti rispettivamente, il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali ed il Patto internazionale relativo ai diritti sociali e politici, ambedue del 16 dicembre 1966, insieme ad un disegno di legge per la modificazione dell'articolo 86 della legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

30 gennaio 1991

1991-64

57 Foglio federale. 74° anno. Voi. I

In nome del Consiglio federale svizzero: II presidente della Confederazione, Cotti II cancelliere della Confederazione, Buser

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Compendio In conformità dell'intento più volte manifestato negli ultimi dodici anni, il presente messaggio propone di approvare i due Patti delle Nazioni Unite del 1966 relativi ai diritti dell'uomo.

Alla stregua della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, i Patti riflettono essenzialmente le nostre concezioni liberali e individuali in materia di diritti dell'uomo. Aderendo a questi due strumenti ci impegneremmo a livello mondiale a favore del carattere universale e indivisibile dei diritti dell'uomo, siano essi civili e politici o economici sociali e culturali, tutti basati sull'uguaglianza tra gli uomini e sulla dignità propria a ciascun essere umano, senza distinzione alcuna.

Riunendo in una dimensione universale Stati molto diversi tra loro tanto per sistemi politici, economici e sociali quanto per livelli di sviluppo, i Patti hanno un denominatore comune più esiguo di quello dei corrispettivi strumenti del Consiglio d'Europa. La nostra adesione non sfocerebbe quindi in una maggiore protezione dei diritti dell'uomo in Svìzzera, bensì nella realizzazione di un importante obiettivo di politica estera di portata universale; disponendo di una base convenzionale d'intervento mondiale a favore delle persone i cui diritti sono stati gravemente lesi, saremmo infatti in grado di condurre una politica più globale e coerente nel campo dei diritti dell'uomo.

Nel concepire il presente messaggio si è tenuto conto del significato principalmente politico dell'adesione ai Patti.

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Messaggio 1

Introduzione

Nel 1977, un anno dopo l'entrata in vigore dei Patti, avevamo dichiarato nel rapporto del 29 giugno sulle relazioni della Svizzera con l'ONU e le sue istituzioni specializzate (FF 1977 II 698, 763 seg.) di essere favorevoli al Patto internazionale del 1966 relativo ai diritti economici, sociali e culturali e al Patto internazionale del 1966 relativo ai diritti civili e politici. Quattro anni dopo, in risposta all'interpellanza Crevoisier del 2 giugno 1981, avevamo espresso l'intenzione di proporre alle Camere federali l'adesione della Svizzera ai due suddetti strumenti universali di protezione dei diritti dell'uomo (Boll. uff. N 1981 1341). In seguito, nel rapporto del 2 giugno 1982 sulla politica della Svizzera a favore dei diritti dell'uomo, avevamo ricordato la nostra intenzione di firmare i Patti «entro breve termine» e di sottoporli all'approvazione delle Camere federali (FF 1982 II 713, 730). In seguito a tali dichiarazioni avevamo annunciato per ben tre volte nelle grandi linee della politica di governo (1980-1983, 1984-1987 e 1988-19919) che un messaggio sull'approvazione dei Patti sarebbe stato sottoposto alle Camere «entro la fine della legislatura».

I lavori iniziati nel 1983 dal Dipartimento degli affari esteri in vista della ratificazione dei Patti si concretizzavano alla fine del 1984 in un primo progetto di messaggio. Tuttavia, fu deciso di attendere i risultati della votazione sull'ingresso della Svizzera alle Nazioni Unite, fissata per il 16 marzo 1986, prima di presentare il disegno di messaggio agli uffici competenti nel quadro della procedura interna di consultazione. Dopo l'esito negativo della votazione del 16 marzo, e in seguito alla nostra decisione di perseguire una politica di costante partecipazione alle attività delle Nazioni Unite comunque accessibili alla Svizzera, particolarmente in campo giuridico, un abbozzo di messaggio venne sottoposto agli uffici competenti nell'agosto del 1986. La procedura di consultazione non fu però portata a termine poiché si decise di aspettare la decisione delle vostre Camere in merito alla Carta sociale. Dopo il rifiuto delle Camere di approvare la Carta sociale1)) esprimemmo ancora una volta l'auspicio di aderire ai due Patti che consideriamo «anzitutto strumenti di politica estera» (FF 1989 I 544, n. 222). Nella risposta del 5 dicembre
1988 alla mozione Rechsteiner del 7 ottobre 1988 che, controfirmata da 72 consiglieri nazionali, ci affidava l'incarico di presentare non appena possibile un messaggio relativo ai due Patti, pur felicitandoci per «l'appoggio dato alla ratificazione dei Patti ...» avevamo proposto di trasformare la suddetta mozione in postulato perché intendevamo riservarci una certa flessibilità circa il momento della presentazione del messaggio dato che avevamo previsto di presentare dapprima un messaggio relativo alla Convenzione del 1965 sull'eliminazione d'ogni forma di discriminazione razziale (Boll. uff. N 1988 1919).

Dato che i risultati della procedura di consultazione promossa presso Cantoni, partiti e organizzazioni competenti riguardo la suddetta Convenzione e la relativa revisione del Codice penale e di quello militare sono stati pubblicati sol*> Le note sono recate alla fine del messaggio.

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tanto nel dicembre del 1990, abbiamo dovuto attendere quest'anno prima di potervi sottoporvi il presente messaggio.

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Quadro generale della storia e del contenuto dei Patti

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Cenni generali

Adottati all'unanimità dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali («Patto I») e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici («Patto li»), insieme al Protocollo facoltativo relativo al secondo, sono entrati in vigore rispettivamente il 3 gennaio e il 23 marzo 1976. Attualmente, la quasi totalità degli Stati occidentali figura tra i 96 che sono parte al Patto I e i 91 che sono parte al Patto II; tuttavia, tredici Stati occidentali non sono parte al Protocollo facoltativo2), ratificato da 50 Stati. Si aggiunga che l'Assemblea generale ha adottato , il 15 dicembre 1989, un secondo Protocollo facoltativo relativo al Patto II, inteso ad abolire la pena di morte. Fino ad ora il protocollo è stato firmato da 18 Stati, per lo più europei, e ratificato da tre, ed entrerà in vigore dopo la data di deposito del decimo strumento di ratificazione o di adesione3).

Insieme alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (FF 1982 II 750), i Patti formano la «Carta internazionale dei diritti dell'uomo»4) e ne traducono gli astratti principi in obblighi concreti per gli Stati che ne sono parte, prevedendo l'istituzione di un meccanismo internazionale di controllo di tipo non giudiziario per controllare se gli Stati tengano fede agli impegni assunti.

Grazie all'elaborazione separata di due Patti internazionali, è stato possibile tener conto delle differenze relative alla natura giuridica e all'attuazione dei diritti in essi contenuti. Benché distinti dal punto di vista giuridico, i Patti, in quanto strumenti generali di protezione dei diritti dell'uomo di portata universale, sono tutt'uno nella misura in cui i diritti economici, sociali e culturali sono complemento indispensabile dei diritti civili e politici, poiché la garanzia di quest'ultimi deve essere giudicata nel contesto di condizioni di vita decorose (principio dell'indivisibilità dei diritti dell'uomo)5).

I Patti hanno in comune due importanti disposizioni riguardanti rispettivamente il diritto dei popoli all'autodeterminazione e al libero sfruttamento delle proprie ricchezze e risorse naturali (art. 1) e la garanzia della parità giuridica tra i sessi nel godimento dei diritti contenuti nei due Patti (art. 3).

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Patto I

Nel Patto I è contenuta una lista dei diritti economici, sociali e culturali (art.

6-15) che ciascuno Stato parte s'impegna ad attuare progressivamente, al meglio delle proprie possibilità e ricorrendo a tutti i mezzi appropriati, segnatamente ai provvedimenti giuridici (art. 2 par. 1) e all'assistenza e cooperazione internazionali (art. 23). Chiara dimostrazione, questa, del carattere programmatico dei diritti considerati nel loro insieme, da esercitarsi senza alcuna discri928

minazione (art. 2 par. 2)6), sottoposti unicamente ai limiti stabiliti dalla legge e soltanto in quanto questi ultimi siano compatibili con la natura stessa di tali diritti ed esclusivamente allo scopo di promuovere il benessere generale di una società democratica (art. 4.) L'unica misura prevista per assicurare la piena attuazione del Patto è l'obbligo per gli Stati parte di presentare periodicamente, al Comitato dei diritti economici, sociali e culturali7), rapporti dettagliati sui provvedimenti adottati per assicurare il rispetto dei diritti contenuti nel Patto (art. 16 segg.). Gli Stati parte sono così invitati ad informare il Comitato della situazione generale di ogni Paese nonché dei programmi e delle istituzioni che si occupano dei diritti contenuti nel Patto, a comunicare i testi delle principali misure legislative e regolamentari, delle convenzioni collettive e delle decisioni giudiziarie pertinenti, a far rapporto sui provvedimenti presi, sulle difficoltà incontrate e sui progressi compiuti nel processo di attuazione di tali diritti e ad indicarne le eventuali limitazioni, le ragioni di quest'ultime e le garanzie contro gli abusi. Grazie ai rapporti presentati dagli Stati e agli incontri con i loro rappresentanti, il Comitato può rendersi conto del grado di realizzazione dei diritti contenuti nel Patto e valutare ogni Paese secondo la situazione specifica, senza però istituire paragoni tra i rispettivi livelli di sviluppo né giudicare i rapporti secondo una scala di valori la cui elaborazione non è stata peraltro richiesta dall'ECOSOC8), ma che comunque permetterebbe di fare un bilancio generale del grado di realizzazione raggiunto dai diritti economici, sociali e culturali negli Stati parte.

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Patto II

II Patto li garantisce i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali (art. 6-27).

Ognuno degli Stati parte si impegna a garantire, ad ogni persona i cui diritti siano stati violati, mezzi di ricorso effettivi davanti alle autorità competenti secondo la legislazione vigente (art. 2 par. 3). Tali diritti, che devono essere rispettati dal momento in cui gli Stati parte hanno ratificato i Patti, devono essere garantiti, senza alcuna discriminazione, a tutti gli individui che si trovano sul loro territorio e sono sottoposti alla loro giurisdizione (art. 2 par. 1).

Nel caso in cui l'esistenza della Nazione sia minacciata da un pericolo pubblico eccezionale, proclamato con atto ufficiale e immediatamente segnalato all'ONU, si può derogare ai suddetti diritti, ma solo nella misura strettamente necessaria e a precise condizioni9) (art. 4 par. 1). Anche in tempi normali molti dei suddetti diritti possono subire restrizioni, previste dalla legge alla stregua di quelle contemplate anche dal diritto costituzionale svizzero e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) 10) , per motivi di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, o per proteggere la salute e la morale pubbliche ovvero per gli altrui diritti e libertà (art. 12, 14, 18, 19, 21, 22)11) Gli Stati hanno poi l'obbligo di presentare periodicamente al Comitato dei diritti dell'uomo, organo internazionale che si compone di 18 membri (art. 28-39), rapporti dettagliati sui provvedimenti decretati per garantire i diritti riconosciuti dal Patto, sui progressi realizzati, sui fattori e sulle difficoltà che ne caratterizzano l'attuazione (art. 40 par. 1 e 2). Essi vengono inoltre invitati a specificare le garanzie giuridiche concesse a tali diritti, se venga o no riconosciuto loro in929

dole costituzionale, le condizioni precise di deroga, se tali diritti siano o no direttamente applicabili al cittadino, le possibilità di ricorso contro le violazioni e la loro applicazione pratica. Il Comitato ha fornito un'interpretazione del contenuto e della portata di gran parte dei diritti contemplati dal Patto nelle sue «osservazioni generali» (art. 40 par. 4), aperte al commento degli Stati (art.

40 par. 5), allo scopo di aiutare le parti contraenti nell'attuazione pratica di tali diritti, ma anche per poter esigere se del caso, nel corso dei colloqui con i rappresentanti dei vari Stati per l'analisi dei loro rapporti, un maggiore rispetto dei diritti civili e politici contenuti nel Patto.

In virtù di una disposizione facoltativa del Patto (art. 41), il Comitato deve sforzarsi, quando è stato adito con comunicazione di uno Stato che lamenti l'inadempienza di un altro Stato parte quanto agli obblighi stabiliti dal Patto, di ottenere una composizione fondata sul rispetto dei diritti dell'uomo. Ai sensi del Protocollo facoltativo del Patto II, il Comitato può inoltre esaminare le comunicazioni di cittadini che lamentino la violazione dei diritti garantiti dal Patto da parte di uno degli Stati contraenti, e in seguito comunicare le proprie constatazioni al richiedente e al Governo interessato. Il meccanismo di controllo del Patto non è di tipo giurisdizionale e non prevede sanzioni in caso di violazione, diversamente da quanto avviene per la CEDU che prevede l'intervento di organi internazionali, secondo un procedimento in contraddittorio di tipo giudiziario che può sfociare in una sentenza di condanna da parte della Corte dei diritti dell'uomo o in una Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per lo Stato che non ha adempiuto gli obblighi ai sensi della Convenzione.

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Importanza dei Patti sul piano universale e dal punto di vista della Svizzera Contributo dei Patti al rispetto dei diritti dell'uomo nel mondo

Sul piano universale, i Patti sono stati il primo strumento internazionale ad aver elevato i diritti dell'uomo al rango di norme giuridiche chiamate a reggere i rapporti reciproci tra gli Stati contraenti e a farne un elemento importante delle relazioni internazionali. Diversamente del valore puramente consuetudinario attribuito ai diritti dell'uomo nel diritto internazionale, i Patti hanno avuto il grande merito di elencare i diritti fondamentali la cui violazione può essere invocata dagli Stati prescindendo dalla nazionalità delle vittime, e di diventare così strumenti di riferimento e base giuridica per quegli Stati che si adoperano per la causa dei diritti dell'uomo negli altri Stati parte. Lo stesso dicasi per gli organi dei Patti che controllano l'uso che gli Stati fanno di tali strumenti. In quanto modelli di rispetto dei diritti dell'uomo, i Patti permettono un approccio giuridico delle violazioni privando il dibattito del suo carattere puramente politico e obbligando gli Stati a giustificarsi dinanzi alle autorità internazionali (quali la Commissione dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite a Ginevra). I Patti contribuiscono pertanto a rafforzare l'efficacia della protezione dei diritti dell'uomo.

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Adesione della Svizzera ai Patti intesi come strumento di politica estera

Riunendo in una visione universale Stati tra loro diversi per sistemi politici, economici e sociali, nonché per livelli di sviluppo, i Patti hanno una minore compattezza rispetto ai relativi strumenti del Consiglio d'Europa e assicurano quindi un minore livello di protezione dei diritti dell'uomo. Si può tuttavia considerare positivamente l'attività degli organi dei Patti, benché i loro meccanismi di controllo siano molto meno elaborati ed efficaci, ed affermare ch'essi contribuiscono alla promozione dei diritti dell'uomo nel mondo. Aderendo ai Patti non rafforzeremmo la protezione dei diritti dell'uomo nel nostro Paese, come avvenuto per la CEDU, ma raggiungeremmo un importante obiettivo di politica estera di respiro universale12), obiettivo che altrimenti non potremmo raggiungere. Difatti, di fronte ai Paesi in sviluppo che danno grande importanza ai diritti economici, sociali e culturali e di fronte alle difficoltà socioeconomiche che accompagnano i profondi e positivi mutamenti politici e sociali nel nostro continente, l'Europa ha il dovere di mostrare interesse, a livello universale, per tutti i diritti dell'uomo, siano essi civili e politici o economici, sociali e culturali (cfr. n. 2 e nota 5). L'attività svolta dal nostro Paese per favorire la promozione dei diritti dell'uomo, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, è intimamente legata alla scala di valori su cui si fonda lo Stato svizzero, che pone la dignità umana al centro delle proprie preoccupazioni.

Essa è andata inoltre intensificandosi negli ultimi anni a livello bilaterale e multilaterale, diventando una costante della nostra politica estera, poiché il rispetto dei diritti dell'uomo è fondamentale per la sicurezza nazionale e internazionale, alla base, quest'ultima, di una pace durevole, fondata sulla stabilità e la giustizia13). A questo proposito, se i Patti rappresentano uno strumento di riferimento di valore universale in materia di diritti dell'uomo, l'adesione del nostro Paese contribuirebbe agli sforzi fatti per accrescere la sicurezza nel mondo, rafforzando allo stesso tempo la posizione della Svizzera e con essa quella dei Paesi occidentali che, in seno agli organi competenti delle Nazioni Unite (in particolare la Commissione dei diritti dell'uomo) lottano per promuovere la democrazia, la legalità, nonché
il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali14) Inoltre, essendo i Patti strumento indispensabile di riferimento anche nell'ambito della CSCE15) e avendo facoltà di invocarli quando altri Stati non li rispettano, disporremmo di una base più solida e concreta (della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo) per intervenire ovunque a favore delle persone i cui diritti siano stati gravemente violati 16) .

In caso di conflitto armato, le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i relativi Protocolli addizionali completano le disposizioni dei Patti che in teoria sono sempre applicabili ferme restando le deroghe previste dal Patto II. Aderendo ai Patti rafforzeremmo, quindi, anche la nostra posizione dal punto di vista della codificazione e dell'attuazione del diritto umanitario internazionale applicabile nei conflitti armati e faciliteremmo i nostri interventi a sostegno di tali diritti. Una linea coerente, insomma, con la politica adottata nei riguardi dell'ONU successivamente al voto del 16 marzo 1986 e secondo cui intendiamo proseguire un'attiva partecipazione a quelle attività delle Nazioni Unite a noi accessibili, in particolare in campo giuridico, e che rispondono alle nostre priorità di politica estera.

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I Patti e l'organizzazione giuridica svizzera Contenuto dei diritti garantiti dal Patto I

II Patto I contiene alcuni diritti che non figurano nella Carta sociale europea17) precisamente: il diritto dei popoli all'autodeterminazione e al libero sfruttamento delle proprie ricchezze e risorse naturali (art. 1), il diritto ad un adeguato tenore di vita ed alla possibilità di migliorarlo, con particolare riguardo all'alimentazione (art. 11), il diritto alla cultura (art. 15) e all'istruzione18) (art. 13), i cui livelli minimi postulati dal Patto sono stati realizzati già da tempo in Svizzera Il diritto dei popoli all'autodeterminazione ed al libero sfruttamento delle proprie ricchezze e risorse naturali, che risale al processo di decolonizzazione degli anni '50 è considerato condizione indispensabile per un effettivo rispetto dei diritti dell'uomo e figura perciò nella parte iniziale dei due Patti. A nostro avviso non è possibile garantire il diritto dei popoli all'autodeterminazione se non nel quadro di un ordine politico ed economico democraticamente scelto e scevro di ingerenze esterne.

L'altro aspetto del diritto all'autodeterminazione, ossia quello di disporre liberamente delle ricchezze e risorse naturali, è ancora oggi uno dei temi centrali del dialogo Nord-Sud. Corredato di una riserva fatta a favore degli «obblighi derivanti dalla cooperazione economica.... e dal diritto internazionali», possiamo sottoscrivere questa disposizione sempreché i nostri interessi e investimenti all'estero, protetti dal diritto internazionale consuetudinario e convenzionale, siano salvaguardati.

Diversamente dalla Carta sociale europea, il Patto I predilige affermazioni molto generali nell'enunciare i diritti, simili nella maggior parte dei casi a semplici dichiarazioni di principio, e quindi con esigenze molto meno rigorose. In Svizzera, ad esempio, l'articolo 9 del Patto 1, che impone agli Stati parte di riconoscere il diritto di ogni individuo alla sicurezza sociale, incluse le assicurazioni, è pienamente realizzato, mentre il corrispondente articolo della Carta, articolo 12, che contiene disposizioni ben più rigorose, non era accettabile19).

Altro esempio eloquente è il caso dell'articolo 8 del Patto I, che consente deroghe legali all'esercizio del diritto di sciopero da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione pubblica, a differenza della Carta (art. 6) le cui
condizioni erano difficilmente accettabili per il nostro Paese20).

La maggior parte dei diritti riconosciuti dal Patto I sono realizzati nel nostro Paese dove l'ordine giuridico, le istituzioni democratiche, la legislazione sociale e il diritto del lavoro sono compatibili con la ratificazione, che a sua volta rientra nella linea da noi adottata riguardo alle Convenzioni dell'OIL21).

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Contenuto dei diritti garantiti dal Patto II; riserve del diritto svizzero

421 Oltre ai diritti che figurano già nella CEDU e nei relativi Protocolli aggiuntivi, il Patto II ne garantisce di nuovi, non contemplati negli strumenti del Consiglio d'Europa e di portata maggiore: 932

Il diritto dei popoli all'autodeterminazione e al libero sfruttamento delle proprie ricchezze e risorse naturali (art. 1; cfr. n. 41).

Il diritto di ogni individuo privato della libertà di essere trattato con umanità e col rispetto dovuto alla dignità inerente a ciascun essere umano, compreso l'obbligo per lo Stato di separare gli imputati dai condannati e i minorenni dagli adulti e di garantire loro un trattamento adeguato (art. 10; cfr. n. 422).

Il diritto di ogni individuo alla vita privata (cfr. art. 8 della CEDU) e alla tutela contro le lesioni all'onore e alla reputazione (art. 17). Nel diritto svizzero questi stessi valori sono protetti dal Titolo III del Codice penale relativo ai «delitti contro l'onore e la sfera personale riservata» (art. 173 segg. CP).

L'interdizione della propaganda a favore della guerra e di ogni istigazione all'odio nazionale, razziale o religioso (art. 20; cfr. n. 422).

Il diritto dell'infanzia a speciali misure di protezione, incluso il diritto ad un nome e ad una cittadinanza22) (art. 24). Il diritto svizzero soddisfa queste condizioni segnatamente per quanto riguarda il diritto alla cittadinanza, concessa a determinate condizioni previste dalla legge, come ad esempio il decorrere di un dato termine.

I diritti politici (art. 25), in quanto di portata maggiore del diritto di partecipare a libere elezioni con scrutinio segreto riconosciuto dall'articolo 3 del Primo Protocollo aggiuntivo alla CEDU, non ancora ratificato dalla Svizzera (cfr. n. 422).

II diritto all'uguaglianza dinanzi alla legge e ad una eguale tutela, senza alcuna discriminazione, da parte della legge stessa (art. 26; cfr. n. 422).

La protezione dei diritti delle minoranze (art. 27). La struttura statale e l'ordinamento giuridico della Svizzera tengono in grande considerazione la protezione delle diverse minoranze etniche, religiose, linguistiche e culturali che vivono sul nostro territorio.

422 Gli Stati parte hanno l'obbligo di procedere all'attuazione dei diritti civili e politici garantiti dal Patto II a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, a meno che al momento della ratificazione non siano state formulate riserve per incompatibilità, ad esempio, con l'ordine giuridico interno. È il caso che si prospetterebbe con l'adesione al Patto II poiché (cfr. rapporto di gestione del Consiglio federale 1988, DFAE pag. 47, n. IV/1) lo scrupoloso rispetto delle norme del diritto internazionale, quali che siano le loro implicazioni giuridiche, fa parte dei principi dello Stato di diritto svizzero. È nostra intenzione abolire non appena possibile le situazioni giuridiche o fattuali all'origine di tali riserve, ed infatti nel decreto federale che approva il Patto è prevista la possibilità di ritirarle non appena siano diventate prive di oggetto.

Le riserve che ci proponiamo di formulare sono: - Una riserva che tenga conto del fatto che il nostro ordinamento prevede eccezioni alla garanzia di separazione tra minorenni ed adulti prevista dall'arti933

colo 10 paragrafo 2 lettera b del Patto, sia fattuali, in caso di detenzione preventiva di breve durata, sia giuridiche, nell'ambito dei codici cantonali di procedura penale. Ciò è in contrasto con l'«osservazione generale» n. 9 del 27 luglio 1982 nella quale il Comitato dei diritti dell'uomo ha precisato il carattere imperativo del suddetto articolo, la cui inadempienza non può essere giustificata.

Ai sensi dell'articolo 12 paragrafo 1, che garantisce il diritto alla libertà di movimento e di scelta della residenza sul territorio di uno Stato, una riserva a favore della legislazione federale della polizia degli stranieri, secondo cui i permessi di soggiorno o di residenza sono validi solo per il Cantone che li rilascia.

Una riserva riguardo l'articolo 14 paragrafo 1, secondo cui il principio della pubblicità delle udienze non è applicabile ai procedimenti che vertono su contestazioni relative a diritti e obblighi di carattere civile o alla fondatezza di un'accusa in campo penale e che, in conformità delle leggi cantonali, si svolgono davanti ad una autorità amministrativa; il principio della pubblicità della pronuncia della sentenza sarà applicato senza pregiudizio per le disposizioni delle leggi cantonali di procedura civile e penale che prevedano che la sentenza non sia resa in udienza pubblica bensì comunicata alle parti per iscritto23); la garanzia di un processo equo per contestazioni vertenti su diritti ed obblighi di carattere civile tende unicamente ad assicurare un controllo giudiziario finale (ossia limitato all'applicazione della legge alla stregua di un controllo di tipo cassatorio) degli atti o delle decisioni della pubblica autorità riguardo a tali diritti o obblighi24).

Una riserva riguardo la garanzia d'assistenza gratuita di un avvocato d'ufficio e di un interprete (art. 14 par. 3 lett. d e f) che non liberi definitivamente il beneficiario dalle spese che ne derivano24).

Una riserva all'articolo 14 paragrafo 5 a favore della legislazione federale sull'organizzazione giudiziaria penale, che prevede un'eccezione al diritto di fare esaminare da un tribunale della giurisdizione superiore la dichiarazione di colpevolezza o di condanna quando questa è stata giudicata in prima istanza da un Tribunale della giurisdizione più elevata25).

Una riserva all'articolo 20 paragrafo 1, con
cui la Svizzera dichiari di non volere adottare ulteriori provvedimenti per impedire la propaganda di incitamento alla guerra.

Nell'«osservazione generale» n. 11 del 29 luglio 1983, il Comitato ha dichiarato che l'efficacia dell'articolo 20 dipende da adeguati provvedimenti legislativi che gli Stati parte devono adottare, precisando a tale proposito che la legge dovrebbe indicare chiaramente che la propaganda a favore della guerra è contraria all'ordine pubblico e prevedere quindi una sanzione adeguata in caso di violazione. Sebbene alcuni atti di propaganda di guerra potrebbero incorrere in alcune disposizioni del Codice penale26), nel nostro Paese non esiste alcuna legge formale specificamente intesa a proibire la propaganda di guerra in quanto tale. D'altronde sarebbe molto difficile definirne la nozione in diritto penale e ricavarne gli elementi costitutivi, senza contare il rischio di ledere altri diritti fondamentali, quali il diritto alla libertà di espressione.

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È inoltre opportuno rilevare che, in caso di necessità, il «potere generale di polizia» (che si fonda sull'art. 102 n. 9 e 10 Cost.) permette al nostro Consiglio e ai governi cantonali di impedire la propaganda a favore della guerra.

- Una riserva all'articolo 20 paragrafo 2 27) che proibisca per legge ogni incitamento all'odio nazionale, razziale o religioso. Si tratta di disposizioni solo parzialmente contemplate dal nostro Codice penale, alle quali dovremmo però adeguarci con una nuova disposizione, da adottarsi in occasione della prossima adesione alla Convenzione del 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, che sarà oggetto di un messaggio che vi sarà presentato ancora quest'anno. Questa riserva sarà ritirata a contare dall'entrata in vigore del nuovo articolo 261bis del Codice penale.

- Una riserva all'articolo 25 lettera b, per lasciare impregiudicate le disposizioni delle costituzioni cantonali che prevedono che le elezioni al Consiglio degli Stati o al Gran Consiglio si svolgono in «Landsgemeinde».

- Una riserva vertente sull'articolo 26, secondo cui l'uguaglianza di tutti gli individui dinanzi alla legge e il loro diritto, senza alcuna discriminazione, ad essere protetti da essa saranno garantiti solo in relazione con altri diritti riconosciuti dal Patto.

Secondo una prassi adottata di recente dal Comitato dei diritti dell'uomo (cfr. l'«osservazione generale» n. 18 del 9 nov. 1989), l'articolo 26 rappresenta un diritto autonomo, di portata indipendente, la cui applicazione non è limitata ai diritti garantiti dal Patto, ma è volta ad impedire ogni discriminazione giuridica o fattuale in qualsiasi campo regolamentato e protetto dai pubblici poteri. La portata ed il campo d'applicazione dell'articolo 26 del Patto II verrebbero così a coincidere in sostanza con il principio di uguaglianza garantito dall'articolo 4 Cost. Il Tribunale federale non può tuttavia controllare che esso venga rispettato da leggi e decreti federali di obbligatorietà generale (cfr. art. 113 cpv. 3 Cost.) che a volte contengono effettivamente alcune disparità di trattamento secondo l'articolo 4 Cost., specialmente in riferimento alla parità tra uomo e donna28).

Al fine di evitare che gli strumenti internazionali sui diritti dell'uomo con simili scopi garantiscano livelli di protezione diversi,
auspichiamo che la portata dell'articolo 26 del Patto II non diverga da quella dell'articolo 14 CEDU, secondo cui «il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere garantito senza alcuna distinzione». La riserva si propone quindi di indicare con chiarezza che la garanzia dell'articolo 26 del Patto II sarà valida solo in relazione con gli altri diritti riconosciuti dal Patto.

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Non è necessario formulare una riserva all'articolo 13 del Patto, che prevede il diritto di essere ascoltati per gli stranieri colpiti da un provvedimento di espulsione29). In effetti, questa disposizione prevede un'eccezione a tale diritto se «motivi imperativi di sicurezza nazionale vi si oppongono». Questa eccezione permette di tener conto dell'articolo 70 Cost., che autorizza il Consiglio fede935

raie ad espellere senza audizione ogni straniero che possa compromettere la sicurezza interna o esterna del Paese. Nonostante che secondo l'articolo 13 del Patto le eccezioni sembrino essere formulate in modo più restrittivo che non nell'articolo 70 Cost., entrambe le disposizioni non prevedono nella prassi casi simili a «spie pericolose, agenti e terroristi29a). Negli ultimi anni, inoltre, solo raramente abbiamo invocato la nostra competenza secondo l'articolo 70 Cost.29b)».

Non è neppure necessario sollevare riserve all'articolo 23 paragrafo 4 del Patto, relativo all'uguaglianza di diritti e di responsabilità dei coniugi riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e al momento del suo scioglimento. In effetti, a differenza dell'articolo 5 del Protocollo aggiuntivo n. 7 della CEDU30), l'articolo 23 paragrafo 4 del Patto non è direttamente applicabile poiché non fa che imporre agli Stati l'obbligo di prendere i provvedimenti adeguati per garantire tale postulato. Questa disposizione non si fonda quindi su un diritto soggettivo del cittadino che si possa invocare dinanzi ad una giurisdizione nazionale. Per questo motivo, visto che il nuovo diritto matrimoniale e di filiazione risponde ai principi dell'articolo 23 paragrafo 4, salvo su due punti isolati e di portata limitata (il nome e il diritto di cittadinanza), riteniamo di poter rinunciare a sollevare una riserva a tale disposizione.

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Natura dei diritti contenuti nei Patti e problema della loro applicabilità diretta nel diritto svizzero

431

Patto I

Come risulta univocamente dal testo, il Patto I è stato concepito nell'insieme come strumento atto a fissare gli obiettivi di politica dei diritti dell'uomo in campo sociale, imponendo agli Stati obblighi di diritto internazionale di tipo programmatico, che questi si impegnano a realizzare progressivamente, al meglio delle loro possibilità e con tutti i mezzi appropriati, quali l'adozione di misure legislative (cfr. art. 2 n. l del Patto I); appare indubbio che in teoria le disposizioni del Patto I non sono rivolte ai cittadini, bensì ai legislatori delle Parti contraenti, che devono quindi considerare tali disposizioni come linee d'orientamento per la loro attività legislativa. Di conseguenza, in conformità della giurisprudenza costante del Tribunale federale, le disposizioni del Patto I non creano in teoria alcun diritto soggettivo e procedibile, salvo eventuali e rare eccezioni (cfr. art. 8 par. 1 lett, a: diritto di formare un sindacato); esse non possono essere quindi direttamente invocate dai privati dinanzi alle autorità amministrative o giudiziarie svizzere; tutt'al più, il giudice potrebbe ispirarsene, se del caso, per l'interpretazione di una legge.

432

Patto II

Fin dal 1975 (DTF 101 la 67), il Tribunale federale ha riconosciuto ai diritti formulati nella CEDU il carattere di diritti costituzionali, e alle relative garanzie la validità di quelle offerte dal diritto costituzionale svizzero (federale e cantonale, scritto e no), da completarsi con le precisazioni della giurisprudenza de936

gli organi di Strasburgo se di portata superiore (cfr. DTF 106 la 35, 105 la 29, 102 la 283, 284 e 381, 101 V 253). Il Tribunale federale ammette inoltre che le garanzie materiali della CEDU sono direttamente applicabili in Svizzera, che la suddetta Convenzione possiede, nell'ordine giuridico interno, perlomeno il rango di legge federale (DTF 103 V 192) e che facendo parte integrante del diritto federale, essa deve essere presa in considerazione nella determinazione dell'ordine pubblico svizzero (DTF 103 la 205). Infine, il Tribunale federale, nella sua giurisprudenza recente, ha riconosciuto la generale preminenza del diritto internazionale convenzionale rispetto al diritto interno (cfr. DTF 106 Ib 402, 109 Ib 173, e un parere congiunto dell'Ufficio federale della giustizia e della Direzione del diritto internazionale pubblico, pubblicato nella GAAC 1989, 53/IV, n. 54, pag. 437 segg.).

Il Tribunale federale ha potuto riconoscere alle disposizioni della CEDU indole costituzionale perché essa risponde a uno degli obiettivi espressamente formulati nel preambolo e nell'articolo 1 dello Statuto del Consiglio d'Europa, ossia un solido attaccamento ai valori spirituali e morali che sono patrimonio comune dei popoli e sono all'origine dei principi di libertà individuale e politica e di preminenza del diritto, sui quali poggia ogni vera democrazia. Inoltre, il meccanismo di garanzia collettiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali della CEDU ha condotto alla graduale realizzazione di un vero e proprio sistema giuridico europeo in materia.

Il Patto II, a sua volta, può essere considerato, per natura e per carattere, uno strumento internazionale diverso dalla CEDU, a causa delle differenze sul piano dei diritti garantiti, dell'enunciato degli stessi e del meccanismo della loro realizzazione (cfr. n. 22 e 3 di cui sopra). Riteniamo quindi che non sarebbe possibile al cittadino invocare direttamente alcune disposizioni del Patto dinanzi ai tribunali svizzeri se non nella misura in cui queste, considerate nel loro contesto e alla luce sia della materia sia delle finalità del patto, appaiono incondizionate e abbastanza precise per produrre un effetto diretto ed applicarsi come tali a un caso di specie, costituendo il fondamento di una decisione concreta (DTF 112 Ib 184; FF 1988 III 303).

Come ogni
altro trattato, i due Patti diverranno parte integrante dell'ordinamento giuridico svizzero a contare dalla data della loro entrata in vigore per il nostro Paese, e costituiranno un impegno di diritto internazionale per le autorità svizzere in quanto al loro contenuto giuridico.

44

I Patti e il diritto procedurale svizzero Revisione dell'articolo 86 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria

L'articolo 2 paragrafo 3 del Patto II obbliga gli Stati parti a prevedere un'effettiva procedura di ricorso contro le eventuali violazioni, esigenza essenzialmente soddisfatta dalla regolamentazione procedurale, quale stabilita nelle relative disposizioni legali della procedura federale, in particolare la legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 (OG; RS 173.110) e la legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021).

937

La procedura sussidiaria di ricorso di diritto pubblico può essere utilizzata contro decisioni cantonali impugnate per violazione delle disposizioni direttamente applicabili dei Patti. In virtù dell'articolo 84 capoverso 1 lettera e OG, il ricorso di diritto pubblico è in effetti ammissibile contro le decisioni cantonali per violazioni convenzionali direttamente applicabili.

Tenuto conto delle disposizioni dell'OG attualmente in vigore, occorre chiedersi se ricorsi di diritto pubblico per violazione dei Patti siano possibili solo contro decisioni cantonali prese in ultima istanza. Secondo l'articolo 86 capoverso 2 OG, i ricorsi per violazione di diritti costituzionali dei cittadini non sono ammissibili se non dopo che tutti i rimedi di diritto cantonale siano stati esauriti, ad eccezione dei ricorsi per violazione di un trattato internazionale.

Dato che numerosi diritti garantiti dal Patto II figurano già nella Costituzione federale e nella CEDU, è importante vedere se, per ricorrere contro la violazione di tali diritti, sia applicabile la regola relativa ai diritti costituzionali o quella relativa ai trattati internazionali.

Nel messaggio relativo all'adesione alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) che, come abbiamo già visto, contiene disposizioni paragonabili a quelle dei Patti, avevamo rilevato che i ricorsi per violazione di diritti in essa contemplati avrebbero dovuto essere considerati alla stregua dei ricorsi per violazione di diritti costituzionali (FF 1974 I 1031). Avevamo quindi proposto di modificare 'OG affinchè le condizioni necessarie per adire il Tribunale federale mediante ricorso di diritto pubblico fossero le stesse, sia che si invocasse la violazione di uno dei diritti riconosciuti dalla Convenzione sia che si lamentasse la violazione di diritti garantiti dalla Costituzione federale o da costituzioni cantonali. Avevamo altresì suggerito di estendere la regola dell'esaurimento delle istanze cantonali ai ricorsi per violazione di altre convenzioni internazionali, quali i Patti sui diritti dell'uomo. Il Parlamento differì tuttavia l'auspicata decisione, a favore di una revisione più approfondita di quella allora prevista.

La nostra argomentazione è stata successivamente ripresa dal Tribunale federale che, senza esprimersi sulla supremazia gerarchica tra Costituzione
e CEDU, ha assimilato, dal punto di vista del diritto procedurale, i ricorsi per violazione della CEDU ai ricorsi per violazione dei diritti costituzionali, poiché i diritti derivanti dalla CEDU hanno «di per sé contenuto costituzionale» (DTF 101 la 69). Pur astenendosi dal dare disposizioni esplicite, il Tribunale federale ha in tal modo fatto dipendere la proponibilità del ricorso per violazione della CEDU dall'esaurimento dei rimedi di diritto cantonale (DTF 101 la 67 segg., 702 la 199, 112 la 86). Nel più recente disegno di revisione dell'OG, si prevedeva tra l'altro una modificazione dell'articolo 86 che avrebbe codificato questa prassi e il cui campo d'applicazione sarebbe stato esteso in teoria a tutti i ricorsi di diritto pubblico (cfr. messaggio del 29 mag. 1985, n. 213.2, FF 1985 II 744 segg.). Il disegno fu respinto in votazione popolare il 1° aprile 1990; eppure non ci si era opposti alla proposta di revisione né durante le deliberazioni delle Camere né nel corso delle discussioni precedenti la votazione popolare.

La mancata modifica dell'articolo 86 prima dell'entrata in vigore dei Patti provocherebbe una certa confusione sul tipo di procedura da adottare nei ricorsi per violazione delle disposizioni direttamente applicabili: il Tribunale potrebbe 938

estendere ai Patti la prassi già in uso per la CEDU; non sarebbe tuttavia soddisfacente dal punto di vista della sistematica ignorare l'esigenza dell'esaurimento dei rimedi di diritto cantonale. I ricorrenti per violazione di diritti costituzionali o di diritti contenuti nella CEDU e contemporaneamente riconosciuti nei Patti avrebbero allora la possibilità di adire direttamente il Tribunale federale senza dover esaurire i rimedi di diritto cantonale, come succede attualmente, e ciò provocherebbe un sovraccarico poco auspicabile per il Tribunale federale medesimo. È necessario quindi procedere a una revisione dell'articolo 86 OG nell'interesse della sicurezza del diritto, al fine di creare una base legale chiara in materia di uguaglianza di trattamento in campo procedurale, che si tratti di ricorsi per violazione dei Patti e della CEDU o per violazione di diritti costituzionali.

Dopo il fallimento dell'ultimo tentativo di revisione, già nella sessione estiva 1990 sono stati depositati diversi interventi parlamentari riguardo ad un nuovo disegno. Con due mozioni del gruppo radicale del Consiglio nazionale e con le mozioni Küchler e Schoch presentate al Consiglio degli Stati il 5 giugno 1990, ci è stato chiesto di riesaminare entro breve gli elementi del disegno respinto dal popolo che non avevano dato adito a contestazioni, e di riprendere i lavori in vista di una riforma radicale della procedura federale. Pur ammettendo che un nuovo disegno di revisione contenente la succitata modifica dell'articolo 86 possa essere sottoposto entro breve al Parlamento, non è detto ch'esso possa essere adottato entro un termine ragionevole, e comunque è improbabile che una revisione del genere, tenuto conto della sua portata e complessità, possa essere terminata prima dell'entrata in vigore dei due Patti per la Svizzera.

Si dovrebbe quindi procedere ad una revisione parallela dell'articolo 86 OG e della procedura di ratificazione dei due Patti, poiché la questione dell'esaurimento dei rimedi di diritto cantonale nei procedimenti di ricorso per violazione di diritti derivanti da un trattato internazionale, che fino ad oggi si è posta solo in relazione alla CEDU, acquista ora nuova importanza con l'adesione ai due Patti sui diritti dell'uomo. È pur vero che problemi simili si pongono ogni qualvolta le disposizioni
di una convenzione internazionale si riferiscano a diritti fondamentali la cui violazione può essere intesa anche come violazione di diritti costituzionali, e ciò vale sia per la CEDU ed i relativi Protocolli aggiuntivi sia per i Patti, ma potrebbe riguardare anche, in misura più limitata, la Convenzione dell'ONU contro la tortura (RS 0.105) e la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, di cui vi proporremo prossimamente la ratificazione. Sarebbe quindi opportuno completare l'articolo 86 OG con un nuovo capoverso nel modo seguente: in teoria, i ricorsi per violazione di disposizioni direttamente applicabili di trattati internazionali multilaterali in materia di diritti dell'uomo e di libertà fondamentali non saranno proponibili se non dopo l'esaurimento dei rimedi di diritto cantonale.

Con una tale modifica, il procedimento che regola i ricorsi per violazione di trattati internazionali sarebbe conforme al principio fissato dall'articolo 86 capoverso 2, riguardante i ricorsi per violazione di diritti costituzionali. È anche vero che tale disposizione prevede eccezioni al principio dell'esaurimento dei rimedi di diritto cantonale per alcuni ricorsi in materia di diritti costituzionali.

In tal caso, rimane da chiarire la situazione procedurale trattandosi di ricorsi 939

proposti simultaneamente per violazione di diritti costituzionali e di disposizioni di trattati internazionali. Ecco perché occorrerebbe aggiungere, in una seconda frase del nuovo capoverso 4 dell'articolo 86, che la procedura regolante i ricorsi proposti simultaneamente per violazione di diritti costituzionali e di trattati internazionali sarebbe quella prevista per la violazione di diritti costituzionali.

Il presente disegno di articolo 86 capoverso 4 è stato giudicato positivamente dal Tribunale federale.

La revisione dell'articolo 86 intrapresa in questa sede non è che una soluzione temporanea, di chiarimento della situazione giuridica in vista dell'entrata in vigore dei Patti, e che non tiene conto degli elementi presenti nell'articolo 86 dell'ultimo disegno di revisione dell'OG, col quale si proponeva, nell'intento di alleggerire l'onere del Tribunale federale, di estendere l'esigenza di esaurimento dei rimedi di diritto cantonale non soltanto alle convenzioni sui diritti dell'uomo, ma anche a tutti i ricorsi di diritto pubblico secondo l'articolo 84 OG (ricorso per violazione di un concordato, di un trattato internazionale, di prescrizioni di diritto federale sulla delimitazione delle competenze). Un progetto del genere dovrebbe tuttavia essere intrapreso in previsione di cambiamenti più vasti.

5

La Svizzera e le procedure di controllo previste dal Patto II e dal relativo Protocollo facoltativo

Controllare se gli Stati tengano fede agli impegni presi in materia di salvaguardia dei diritti dell'uomo31) è un elemento importante di qualsivoglia politica a favore di una migliore protezione di detti diritti: la Svizzera, impegnata da sempre a garantire il rafforzamento e lo sviluppo dei mezzi di controllo, dovrebbe, per coerenza e credibilità, riconoscere che compete al Comitato dei diritti dell'uomo esaminare i comunicati provenienti dagli Stati (art. 41 Patto II) e dagli individui (Protocollo facoltativo relativo al Patto II) in caso di violazione.

Tuttavia, potrebbero insorgere problemi a causa della contemporanea presenza, se non concorrenza, delle procedure summenzionate e di quelle previste dalla CEDU, ossia la denuncia da parte di uno Stato (obbligatoria) e il diritto di domanda individuale (facoltativo).

Per questo motivo, nella Risoluzione (70) 17 del 15 maggio 1970, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha invitato gli Stati del Consiglio d'Europa partecipi del Patto II a utilizzare la comunicazione statale soltanto «quando si tratti di diritti non garantiti dalla Convenzione europea (o dai suoi Protocolli) o riguardo a Stati che non sono parte nella Convenzione». Un'ulteriore raccomandazione da parte del «Comitato peritale in materia di diritti dell'uomo» del Consiglio d'Europa invitava gli stessi a rilasciare, al momento della ratificazione del Protocollo facoltativo, una dichiarazione del valore di una riserva, secondo cui «la competenza del Comitato dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite non comprenderebbe la facoltà di ricevere e di esaminare richieste individuali relative a casi in corso o già esaminati, secondo la procedura prevista dalla Convenzione europea»32).

940

Noi ci proponiamo di riconoscere per una durata di cinque anni, eventualmente prorogabile, la competenza del Comitato dei diritti dell'uomo ad esaminare comunicati da parte degli Stati secondo l'articolo 41 del Patto II, che consiste in una procedura di buoni uffici suscettibile di concludersi con una conciliazione ad hoc tra gli Stati in causa, condotta dal Comitato e finora mai utilizzata.

Quanto al Protocollo facoltativo, crediamo più opportuno esaminare attentamente i problemi che dovessero sorgere in seguito ad una nostra adesione prima di proporvi di accettare la procedura delle comunicazioni individuali. Si tratterebbe, precisamente, di studiare con cura la pratica del Comitato relativa alle comunicazioni individuali, di consultarsi coi governi dei Paesi del Consiglio d'Europa che hanno ratificato il Protocollo facoltativo, per conoscere le loro esperienze in materia, e di analizzare la portata e gli effetti della dichiarazione proposta dal Consiglio d'Europa, da farsi al momento della ratifica di detto Protocollo33).

6

Conseguenze finanziarie e sul personale

L'adesione ai Patti non ha conseguenze finanziarie dirette per la Confederazione poiché già partecipiamo alle spese di amministrazione delle Nazioni Unite con contributi annuali forfettari. Se dovesse essere parte in causa in una controversia che necessiti della costituzione di una commissione di conciliazione ad hoc (cfr. la procedura prevista all'art. 42 del Patto II, finora mai utilizzata), la Svizzera dovrebbe invece partecipare alle spese di detta commissione.

L'attuazione dei Patti avrà un'incidenza sull'effettivo del personale federale, a causa dei rapporti che dovranno essere redatti regolarmente sui provvedimenti decretati dalla Svizzera per attuare i diritti riconosciuti dai Patti (cfr. art. 16 del Patto I e art. 40 del Patto II). L'Ufficio federale della giustizia (per il Patto 1 in particolare) e la Direzione del diritto internazionale pubblico (per i due Patti), che sul piano federale saranno in primo luogo interessati dall'attuazione dei Patti, dovranno assumere un collaboratore supplementare di livello universitario per la redazione dei summenzionati rapporti. Le relative domande saranno presentate attraverso il bilancio di previsione.

L'entrata in vigore dei Patti non provocherà alcuna spesa supplementare per i Cantoni e non avrà effetti sul loro personale.

7 Programma di legislatura II presente progetto è previsto nel rapporto sul programma di legislatura 1987-1991 (FF 1988 I 363, appendice 2).

8

Costituzionalità

La costituzionalità dei due disegni di decreto federale concernenti l'approvazione dei Patti internazionali relativi ai diritti dell'uomo si fonda sull'articolo 8 Cosi., che conferisce alla Confederazione la competenza di concludere trat58 Foglio federale. 74° anno. Voi. I

941

tati internazionali. La competenza dell'Assemblea federale deriva dall'articolo 85 numero 5 Cost.

Diversamente dalla CEDU, i Patti non contengono clausole esplicite di denuncia34). L'impossibilità di denunciare i Patti deriva dalla loro stessa natura, ossia dal carattere fondamentale e universale35) dei diritti che proteggono, dal fatto che codificano, concretizzandoli, obblighi derivanti direttamente dalla Carta delle Nazioni Unite (cfr. art. 1 par. 3; art. 55 e 56) e dall'importanza sempre crescente che la comunità internazionale attribuisce alla protezione dei diritti dell'uomo.

Data Pindenunciabilità dei Patti, i decreti che sottoponiamo alla vostra approvazione sono soggetti al referendum facoltativo in virtù dell'articolo 89 capoverso 3 lettera a Cost.

La modifica proposta per la legge federale d'organizzazione giudiziaria si basa sull'articolo 85 capoverso 1 Cost.

4Ü83

942

Note " II Consiglio degli Stati non ha approvato la Carta il 7 marzo 1984, il Consiglio Nazionale il 2 dicembre 1987.

21 Gli Stati Uniti d'America, Malta, Monaco, la Turchia e il Liechtenstein non sono parte ai due Patti; gli Stati Uniti li hanno firmati; la Grecia non è parte al Patto I che è stato invece firmato da Malta; tra gli Stati parte al Patto II, la Repubblica federale di Germania, l'Australia, il Belgio, Cipro, la Gran Bretagna e il Giappone non sono parte al Protocollo.

31 II 13 ottobre 1987 la Svizzera ha ratificato il Protocollo aggiuntivo n. 6 alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 28 aprile 1983, relativo all'abolizione della pena di morte (RS 0.101.06). Il secondo Protocollo facoltativo al Patto II sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea federale quando il popolo avrà deciso sull'abolizione della pena di morte nel Codice penale militare (cfr. a tale proposito l'iniziativa parlamentare Pini del 21 giugno 1989, n 89.234, e la mozione Rechsteiner del 15 giugno 1989, n 89.509).

41 Cfr,. per maggiori dettagli in merito, il rapporto del 2 giugno 1982 sulla politica svizzera dei diritti dell'uomo (FF 1982 li 713 segg., n. 231.1, pag. 729 e n. 12 pag. 715).

5 ) Cfr. Ris. 32/130 dell'Assemblea generale dell'ONU del 16 dicembre 1977 e quelle successive, segnatamente l'ultima (Ris. 45/135 del 14 dicembre 1990); ancora nello stesso senso il «Menschenrechtsbericht der Bundesregierung für die 11. Legislaturperiode», Deutscher Bundestag, Drucksache 11/6553 del 1° marzo 1990, pag. 8, cap. 11. L'idea che questi due gruppi di diritti debbano essere considerati sullo stesso piano si è imposta anche nelle discussioni avutesi in proposito al Consiglio d'Europa. Cfr. inoltre il Documento Conclusivo del 15 gennaio 1989 della Riunione della CSCE a Vienna, Principi n. 12 e 14 nel capitolo «Questioni relative alla sicurezza in Europa» (FF 1989 II 332 segg.) insieme al n. 23 del Documento di Copenaghen della Conferenza sulla dimensione umana della CSCE del 29 giugno 1990 (pubblicato nella «Revue universelle des droits de l'homme» del 22 ottobre 1990, Edizioni N.P. Engel, vol. 2, n. 9, pag.

344 segg.).

61 Soltanto ai Paesi in sviluppo è permesso discriminare tra cittadini e stranieri per quanto riguarda i diritti economici (art. 2 par. 3).

''Composto di 18 membri, è stato istituito
il 28 maggio 1985 con la Ris. 1985/17 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (qui di seguito «ECOSOC»).

81 L'ECOSOC può fare raccomandazioni di carattere generale al fine di assicurare il rispetto dei diritti riconosciuti nel Patto (art. 21). D'intesa con gli altri organismi delle Nazioni Unite, organi sussidiari e organizzazioni specializzate competenti, l'ECOSOC può inoltre promuovere l'adozione di provvedimenti internazionali atti ad aiutare gli Stati parte nell'attuazione graduale ed efficace del Patto (art. 22).

9) Fatta eccezione per i cinque diritti assoluti ed inderogabili, ossia il diritto alla vita (art.

6), l'interdizione della tortura, delle punizioni o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (art. 7), l'interdizione della schiavitù e della servitù (art. 8 par. 1 e 2), l'interdizione della detenzione per debiti (art. 11), il principio della non retroattività delle leggi (art. 15), il riconoscimento della personalità giuridica (art. 16) e della libertà di parola, di coscienza e di religione (art. 18).

101 II sistema para giudiziario previsto dalla CEDU permette di combattere efficacemente gli abusi delle clausole perpetrati dagli Stati.

11)Per evitare che gli Stati abusino di tali clausole, l'Assemblea generale delPONU nel 1987 e l'ECOSOC nel 1988 hanno sottolineato, nelle rispettive risoluzioni, che bisogna evitare di ricorrere a tali deroghe o di farlo comunque rispettando scrupolosamente le condizioni e le procedure previste a tal fine nel Patto II, e tenendo conto del fatto che le parti devono fornire informazioni particolareggiate perché il Comitato dei diritti dell'uomo istituito dal Patto possa pronunciarsi sull'ammissibilità e l'opportunità delle misure adottate.

943

12) Cfr. Rapporto del 29 giugno 1988 sulla politica di pace e di sicurezza (FF 1989 1 544 n. 222); cfr. inoltre il rapporto del 1° ottobre 1990 sulla politica di sicurezza della Svizzera in un mondo in trasformazione (FF 1990 III 684).

"i Cfr. il rapporto del 29 giugno 1988 sulla politica di pace e di sicurezza (FF 1989 I 544 n. 222) ed il rapporto del 1° ottobre 1990 sulla politica di sicurezza della Svizzera in un mondo in trasformazione (FF 1990 III 684).

141 Cfr. il preambolo e il capitolo I del Documento della Riunione di Copenaghen della Conferenza sulla dimensione umana della CSCE (pubblicato nella «Rivista universale dei diritti dell'uomo» del 22 ottobre 1990, Edizioni N.P. Engel, vol. 2, n. 9, pag. 339 segg.), nonché l'inizio della prima parte della «Carta di Parigi per una nuova Europa» del 21 novembre 1990.

151 Cfr. gli insistenti appelli lanciati dalla prima Conferenza ministeriale europea sui diritti dell'uomo (Vienna 1985), dall'Assemblea della Nazioni Unite e dall'ECOSOC nel 1990, insieme alle riunioni CSCE di Vienna e di Copenaghen nei rispettivi Documenti di chiusura del 15 gennaio 1989 e del 29 giugno 1990, che sollecitano tutti gli Stati a sottoscrivere i Patti e il Protocollo facoltativo.

161 L'entrata in vigore dei Patti nel 1976 e l'adozione, nell'Atto finale di Helsinki del 1" agosto 1975 (FF 1975 II 907), del principio n. VII (rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) che regge le relazioni reciproche tra gli Stati partecipanti alla CSCE, hanno contribuito in larga misura a far ammettere che il rispetto dei diritti dell'uomo costituisce per gli Stati un obbligo di diritto internazionale. Questi ultimi non possono così invocare il principio di non intervento negli affari interni di uno Stato per opporsi alla discussione, dinanzi alle autorità internazionali, della situazione dei diritti dell'uomo sul loro territorio o per evitare l'intervento di altri Stati (per maggiori particolari, cfr. il rapporto sulla politica svizzera dei diritti dell'uomo, FF 1982 li cap.

14, pag. 719). Cfr. inoltre il rapporto del 1° ottobre 1990 sulla politica di sicurezza della Svizzera in un mondo in trasformazione, FF 1990 III 684.

171 Viceversa la Carta contiene alcuni diritti non riconosciuti dal Patto I, ossia il diritto delle persone con handicap fisici o mentali alla
formazione professionale o al riadattamento professionale e sociale, il diritto ad esercitare un'attività lucrativa sul territorio degli altri Stati contraenti nonché il diritto dei lavoratori migranti alla protezione e all'assistenza per sé e per le proprie famiglie.

18) Contemplato dall'articolo 2 del 1° Protocollo aggiuntivo alla CEDU non ancora ratificato dalla Svizzera.

19) Cfr. messaggio del 13 giugno 1983, FF 1983 1256, n. 224.

20) Cfr il messaggio summenzionato, FF 1983 II 1243, n. 223.

2 1) Cfr. segnatamente FF 1969 529 segg., FF 1974 I 1557 e FF 1982 II 729.

22) Cfr. la Convenzione relativa ai diritti dell'infanzia adottata il 20 novembre 1989 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e entrata in vigore il 2 settembre 1990, e di cui il postulato Bär del 1° ottobre 1990 (n 90.753) auspicava la ratificazione da parte nostra (cfr. anche l'interrogazione Longet del 29 novembre 1989, durante l'ora delle domande del 4 dicembre 1989).

23)Cfr. per analogia la riserva fatta all'articolo 6 paragrafo 1 della CEDU (RS 0.101).

24 > Cfr. per analogia le interpretazioni dell'articolo 6 paragrafi 1 e 2 della CEDU fatte dalla Svizzera (cfr. RS 0.101), da considerarsi come riserve (rapporto di gestione 1988, DFAE, Direzione del diritto internazionale pubblico, cap. IV, pag. 48).

251 Cfr. art. 2 del Protocollo aggiuntivo n. 7 alla CEDU che invece prevede eccezioni, segnatamente quando l'interessato è stato giudicato in prima istanza da un Tribunale della giurisdizione più elevata (cfr. RS 0.101.07).

26 > Cfr. il Titolo XIII (infrazioni contro lo Stato e la difesa nazionale) e il Titolo XVI (infrazioni che compromettono le relazioni con gli Stati esteri).

27) Cfr.

le disposizioni generali del Codice penale negli articoli 24 e segg. in connessione con quelle speciali (art. I l i segg.).

944

28

> Queste leggi sono in corso di revisione, cfr. rapporto sul programma legislativo «Uguaglianza tra uomo e donna» del 26 febbraio 1986, FF 1986 I 935 segg.).

29)La Svizzera ha fatto una riserva riguardo ad una disposizione analoga all'articolo 1 del Protocollo aggiuntivo n. 7 della CEDU. Benché ampli ulteriormente le eccezioni, tale prescrizione dispensa le autorità dall'audizione soltanto prima dell'espulsione (cfr.

RS 0.101.07 e il messaggio del 7 maggio 1986, FF 1986 II 425, n. 321).

Ma > Cfr. Nowak Manfred «UNO-Pakt über bürgerliche und politische Rechte und Fakultativprotokoll», CCPR-Kommentar, Kehl/Strasbugo 1989, pag. 243; Malinverni Giorgio, in «Kommentar zur Schweizerischen Bundesverfassung», Basilea/Zurigo/Berna 1990, art. 70, n. 19 segg.).

29b) Malinverni Giorgio, in «Kommentar zur Schweizerischen Bundesverfassung», Basilea/Zurigo/Berna 1990, art. 70, n. 23).

30) La Svizzera ha sollevato una riserva contro questa disposizione direttamente applicabile per tener conto del fatto che il nuovo diritto matrimoniale non rispetta formalmente il postulato dell'uguaglianza tra i coniugi su due punti: il nome e il diritto alla cittadinanza (cfr. RS 0.101.07 e messaggio del 7 maggio 1986; FF 1986 II 432 segg., n. 325).

3l)Cfr.

la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (RS 0.101), la Convenzione dell'ONU del 1984 contro la tortura (RS 0.105) e la Convenzione europea del 1987 per la prevenzione della tortura (FF 1988 II 789).

321 Dei quindici Stati del Consiglio d'Europa parte al Patto II e al relativo Protocollo facoltativo, undici hanno fatto tale dichiarazione o una dichiarazione simile.

33) Considerati i problemi che una tale procedura di comunicazione individuale può porre agli Stati membri del Consiglio d'Europa, si è svolto un incontro di esperti in materia nel giugno del 1990 a Ottawa, le cui conclusioni, non ancora pubblicate, saranno molto utili a tale studio.

34 > II Protocollo facoltativo relativo al Patto II contiene, a sua volta, una clausola di denuncia (art. 12).

35)Cfr.

l'obiter dictum della Corte internazionale di giustizia del 5 febbraio 1970 (Barcelona Traction Light and Power Company, limited, Corte Internazionale di Giustizia, Recueil 1970, pag. 32); cfr. inoltre l'opinione personale del giudice Petren nel caso degli esperimenti nucleari nel Pacifico (Corte Internazionale di Giustizia, Recueil 1974, pag. 478 segg.).

945

Decreto federale concernente il Patto internazionale relativo ai diritti economici sociali e culturali

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 30 gennaio 1991 ", decreta: Art. l 1

È approvato il Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti economici, sociali e culturali.

2 II Consiglio federale è autorizzato a notificare l'adesione della Svizzera al Patto.

Art. 2 II presente decreto sottosta al referendum (art. 89 cpv. 3 lett. a Cost.).

4088

"FF 1991 I 925 946

Decreto federale concernente il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 8 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 30 gennaio 1991 '', decreta:

Art. l 1 È approvato il Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici con le seguenti riserve: a. Riserva all'articolo 10 paragrafo 2 lettera b: La separazione tra minorenni e adulti non viene garantita senza eccezioni.

b. Riserva all'articolo 12 paragrafo 1: 11 diritto di muoversi e di scegliere liberamente la propria residenza è applicabile con riserva delle disposizioni della legislazione federale sugli stranieri, secondo cui i permessi di soggiorno e di domicilio sono validi soltanto per il Cantone che li ha concessi.

e. Riserva all'articolo 14 paragrafo 1: II principio della pubblicità delle udienze non si applica ai procedimenti vertenti su una contestazione relativa a diritti e obblighi di carattere civile o alla fondatezza di un'accusa in materia penale e che, in conformità delle leggi cantonali, si svolgono dinanzi ad una autorità amministrativa; il principio della pubblicità della pronuncia della sentenza sarà applicato senza pregiudizio delle disposizioni delle leggi cantonali di procedura civile .

e penale che prevedano che la sentenza non venga resa in pubblica udienza, ma comunicata alle parti per scritto.

La garanzia di un processo equo, per ciò che riguarda le contestazioni relative a diritti e obblighi di carattere civile, tende unicamente ad assicurare un controllo giudiziario finale degli atti e delle decisioni della pubblica autorità che riguardino detti obblighi e diritti. Per «controllo giudiziario finale» è da intendersi un controllo giudiziario limitato all'applicazione della legge, alla stregua di un controllo cassatorio.

» FF 1991 I 925

947

Diritti civili e politici

d. Riserva all'articolo 14 paragrafo 3 lettere d e f: La garanzia della gratuità dell'assistenza di un avvocato d'ufficio e di un interprete non libera definitivamente il beneficiario dal pagamento delle spese che ne derivano.

e. Riserva all'articolo 14 paragrafo 5: È riservata la legislazione federale in materia di organizzazione giudiziaria sul piano penale, che prevede un'eccezione al diritto di fare esaminare da una giurisdizione superiore la dichiarazione di colpevolezza o di condanna, quando l'interessato sia stato giudicato in prima istanza dalla più alta giurisdizione.

f. Riserva all'articolo 20: La Svizzera si riserva il diritto di non adottare nuovi provvedimenti intesi a proibire la propaganda a favore della guerra, proscritta dall'articolo 20 paragrafo 1.

La Svizzera si riserva il diritto di adottare una disposizione penale che tenga conto delle esigenze dell'articolo 20 paragrafo 2, in occasione della prossima adesione alla Convenzione del 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale.

g. Riserva all'articolo 25 lettera b: Tale disposizione sarà applicata senza pregiudizio per le disposizioni delle costituzioni cantonali che prevedano che le elezioni al Consiglio degli Stati o al Gran Consiglio si svolgano in «Landsgemeinde».

h. Riserva all'articolo 26: L'uguaglianza di tutte le persone davanti alla legge ed il loro diritto, senza discriminazione, ad una eguale protezione da parte della stessa saranno garantiti soltanto in relazione ad altri diritti contenuti nel Presente Patto.

2

II Consiglio federale è autorizzato a notificare l'adesione della Svizzera al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici formulando le riserve summenzionate.

3 II Consiglio federale è autorizzato a ritirare dette riserve se queste dovessero divenire prive di oggetto.

Art. 2 1 II Consiglio federale è autorizzato a dichiarare, ai sensi dell'articolo 41 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici in esso riconosciuti, per una durata di cinque anni, la competenza del Comitato dei diritti dell'uomo a ricevere ed esaminare comunicazioni con cui uno Stato parte denuncia l'inadempienza di un altro Stato parte agli obblighi in virtù del Patto.

2 II Consiglio federale è autorizzato a prolungare tale periodo.

948

Diritti civili e politici

Art. 3 II presente decreto sottosta al referendum facoltativo (art. 89 cpv. 3 lett. a Cost.).

4089

949

Legge federale sull'organizzazione giudiziaria

Disegno

Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 gennaio 1991 ", decreta: I

La legge federale sull'organizzazione giudiziaria2) è modificata come segue: Art. 86 cpv. 4 (nuovo) 4 1 ricorsi per violazioni di disposizioni direttamente applicabili di convenzioni multilaterali in materia di protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali non sono proponibili se non dopo che i rimedi di diritto cantonale siano stati esauriti. Per i ricorsi proposti contemporaneamente per violazione di tali convenzioni e di diritti costituzionali, le eccezioni enunciate nel capoverso 2 sono applicabili.

II

' La presente legge sottosta al referendum facoltativo.

II Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2

» FF 1991 I 925 2)RS 173.110

950

Patto F

Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali

Traduzione »

del 19 dicembre 1966

Preambolo Gli Stati parti del presente Patto, Considerato che, in conformità ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; Riconosciuto che questi diritti derivano dalla dignità inerente alla persona umana; Riconosciuto che, in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'ideale dell'essere umano libero, che goda della libertà dal timore e dalla miseria, può essere conseguito soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di godere dei propri diritti economici, sociali e culturali, nonché dei propri diritti civili e politici; Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l'obbligo di promuovere il rispetto e l'osservanza universale dei diritti e delle libertà dell'uomo; Considerato infine che l'individuo, in quanto ha dei doveri verso gli altri e verso la collettività alla quale appartiene, è tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente Patto; Hanno convenuto quanto segue: Parte prima Articolo 1 1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.

2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.

" Dal testo originale francese.

951

Diritti economici, sociali e culturali

3. Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.

Parte seconda Articolo 2 1. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna ad operare, sia individualmente sia attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale, specialmente nel campo economico e tecnico, con i] massimo delle risorse di cui dispone, al fine di assicurare progressivamente con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure legislative, la piena attuazione dei diritti riconosciuti nel presente Patto.

2. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire che i diritti in esso enunciati verranno esercitati senza discriminazione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

3. I Paesi in sviluppo, tenuto il debito conto dei diritti dell'uomo e delle rispettive economie nazionali, possono determinare in quale misura essi garantiranno a individui non aventi la loro cittadinanza i diritti economici riconosciuti nel presente Patto.

Articolo 3 Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire agli uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento di tutti i diritti economici, sociali e culturali enunciati nel presente Patto.

Articolo 4

Gli Stati parti del presente Patto riconoscono che, nell'assicurare il godimento dei diritti in conformità del presente Patto, lo Stato potrà assoggettarli esclusivamente a quei limiti che siano stabiliti per legge, soltanto nella misura in cui ciò sia compatibile con la natura di tali diritti e unicamente allo scopo di promuovere il benessere generale in una società democratica.

Articolo 5

1. Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere attività o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle libertà

952

Diritti economici, sociali e culturali

riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto è previsto nel Patto stesso.

2. Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali dell'uomo, riconosciuti o vigenti in qualsiasi Paese in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, può essere ammessa con il pretesto che il presente Patto non li riconosce o li riconosce in minor misura.

Parte terza Articolo 6 1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto al lavoro, che implica il diritto di ogni individuo di ottenere la possibilità di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente scelto od accettato, e prenderanno le misure appropriate per garantire tale diritto.

2. Le misure che ciascuno degli Stati parte al presente Patto dovrà prendere per assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno programmi di orientamento e formazione tecnica e professionale, nonché l'elaborazione di politiche e di tecniche atte ad assicurare un costante sviluppo economico, sociale e culturale ed un pieno impiego produttivo, in condizioni che salvaguardino le fondamentali libertà politiche ed economiche degli individui.

Articolo 7 Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo di godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, le quali garantiscano in particolare: a) la remunerazione che assicuri a tutti i lavoratori, come minimo: i) un equo salario ed una uguale remunerazione per un lavoro di eguale valore, senza distinzione di alcun genere; in particolare devono essere garantite alle donne condizioni di lavoro non inferiori a quelle godute dagli uomini, con una eguale remunerazione per un eguale lavoro; ii) un'esistenza decorosa per essi e per le loro famiglie in conformità delle disposizioni del presente Patto; b) la sicurezza e l'igiene del lavoro; e) la possibilità uguale per tutti di essere promossi, nel rispettivo lavoro, alla categoria superiore appropriata, senza altra considerazione che non sia quella dell'anzianità di servizio e delle attitudini personali; d) il riposo, gli svaghi, una ragionevole limitazione delle ore di lavoro, e le ferie periodiche retribuite, nonché la remunerazione per i giorni festivi.

Articolo 8 1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire: 953

Diritti economici, sociali e culturali

a) il diritto di ogni individuo di costituire con altri dei sindacati e di aderire al sindacato di sua scelta, fatte salve soltanto le regole stabilite dall'organizzazione interessata, al fine di promuovere e tutelare i propri interessi economici e sociali. L'esercizio di questo diritto non può essere sottoposto a restrizioni che non siano stabilite dalla legge e che non siano necessarie, in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui; b) il diritto dei sindacati di formare federazioni o confederazioni nazionali e il diritto di queste di costituire organizzazioni sindacali internazionali o di aderirvi; e) il diritto dei sindacati di esercitare liberamente la loro attività, senza altre limitazioni che quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui; d) il diritto di sciopero, purché esso venga esercitato in conformità delle leggi di ciascun Paese.

2. Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione pubblica.

3. Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli Stati parti della Convenzione del 1948 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, concernente la libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale, ad adottare misure legislative che portino pregiudizio alle garanzie previste dalla menzionata Convenzione, o ad applicare le loro leggi in modo da causare tale pregiudizio.

Articolo 9 Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo alla sicurezza sociale, ivi comprese le assicurazioni sociali.

Articolo 10 Gli Stati parti del presente Patto riconoscono che: 1. La protezione e l'assistenza più ampia che sia possibile devono essere accordate alla famiglia, che è il nucleo naturale e fondamentale della società, in particolare per la sua costituzione e fin quando essa abbia la responsabilità del mantenimento e dell'educazione di figli a suo carico.

Il matrimonio deve essere celebrato con il libero consenso dei futuri coniugi.

2. Una protezione speciale deve essere accordata alle madri
per un periodo di tempo ragionevole prima e dopo il parto. Le lavoratrici madri dovranno beneficiare, durante tale periodo, di un congedo retribuito o di un congedo accompagnato da adeguate prestazioni di sicurezza sociale.

3. Speciali misure di protezione e di assistenza devono essere prese in favore di tutti i fanciulli e gli adolescenti senza discriminazione alcuna per ragio-

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Diritti economici, sociali e culturali

ne di filiazione o per altre ragioni. I fanciulli e gli adolescenti devono essere protetti contro lo sfruttamento economico e sociale. Il loro impiego in lavori pregiudizievoli per la loro moralità o per la loro salute, pericolosi per la loro vita, o tali da nuocere al loro normale sviluppo, deve essere punito dalla legge. Gli Stati devono altresì fissare limiti di età al di sotto dei quali il lavoro salariato di manodopera infantile sarà vietato e punito dalla legge.

Articolo 11 1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, che includa un'alimentazione, un vestiario, ed un alloggio adeguati, nonché al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno misure idonee ad assicurare l'attuazione di questo diritto, e riconoscono a tal fine l'importanza essenziale della cooperazione internazionale, basata sul libero consenso.

2. Gli Stati parti del presente Patto, riconoscendo il diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, adotteranno, individualmente e attraverso la cooperazione internazionale, tutte le misure, e fra queste anche programmi concreti, che siano necessarie: a) per migliorare i metodi di produzione, di conservazione e di distribuzione delle derrate alimentari mediante la piena applicazione delle conoscenze tecniche e scientifiche, la diffusione di nozioni relative ai principi della nutrizione, e lo sviluppo o la riforma dei regimi agrari, in modo da conseguire l'accrescimento e l'utilizzazione più efficaci delle risorse naturali; b) per assicurare un'equa distribuzione delle risorse alimentari mondiali in relazione ai bisogni, tenendo conto dei problemi tanto dei Paesi importatori quanto dei Paesi esportatori di derrate alimentari.

Articolo 12 1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale che sia in grado di conseguire.

2. Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno quelle necessarie ai seguenti fini: a) la diminuzione del numero dei nati-morti e della mortalità infantile, nonché il sano sviluppo dei fanciulli; b) il miglioramento di tutti gli aspetti
dell'igiene ambientale e industriale; e) la profilassi, la cura e il controllo delle malattie epidemiche, endemiche, professionali e d'altro genere; d) la creazione di condizioni che assicurino a tutti servizi medici e assistenza medica in caso di malattia.

955

Diritti economici, sociali e culturali

Articolo 13 1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all'istituzione. Essi convengono sul fatto che l'istruzione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e del senso della sua dignità e rafforzare il rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali. Essi convengono inoltre che l'istruzione deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in modo effettivo alla vita di una società libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

2. Gli Stati del presente Patto, al fine di assicurare la piena attua/ione di questo diritto, riconoscono che: a) l'istruzione primaria deve essere obbligatoria e accessibile gratuitamente a tutti; b) l'istruzione secondaria nelle sue diverse forme, inclusa l'istruzione secondaria tecnica e professionale, deve essere resa generale ed accessibile a tutti con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l'instaurazione progressiva dell'istruzione gratuita; e) l'istruzione superiore deve essere accessibile a tutti su un piano d'uguaglianza, in base alle attitudini di ciascuno, con ogni mezzo a ciò idoneo, ed in particolare mediante l'instaurazione progressiva dell'istruzione gratuita; d) l'istruzione di base deve essere incoraggiata o intensificata nella misura del possibile, a beneficio degli individui che non hanno ricevuto istruzione primaria o non ne hanno completato il corso; e) deve perseguirsi attivamente lo sviluppo di un sistema di scuole di ogni grado, stabilirsi un adeguato sistema di borse di studio e assicurarsi un continuo miglioramento delle condizioni materiali del personale insegnante.

3. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di scegliere per i figli scuole diverse da quelle istituite dalle autorità pubbliche, purché conformi ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti o approvati dallo Stato in materia di istruzione, e di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.

4. Nessuna disposizione di questo articolo sarà interpretata nel senso di recare pregiudizio alla libertà
degli individui e degli enti di fondare e dirigere istituti di istruzione, purché i pricipi enunciati nel 1° paragrafo di questo articolo vengano rispettati e l'istruzione impartita in tali istituti sia conforme ai requisiti fondamentali che possono essere prescritti dallo Stato.

Articolo 14 Ogni Stato parte del presente Patto che, al momento di diventarne parte, non sia stato ancora in grado di assicurare nel territorio metropolitano o negli altri

956

Diritti economici, sociali e culturali

territori soggetti alla sua giurisdizione, l'obbligatorietà e la gratuità dell'istruzione primaria, si impegna a elaborare ed approvare, entro due anni, un piano particolareggiato di misure al fine di applicare progressivamente, in un ragionevole numero di anni fissato dal piano stesso, il principio dell'istruzione primaria obbligatoria e gratuita per tutti.

Articolo 15

1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo: a) a partecipare alla vita culturale; b) a godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni; e) a godere della tutela degli interessi morali e materiali scaturenti da qualunque produzione scientifica, letteraria o artistica di cui egli sia l'autore.

2. Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per conseguire la piena attuazione di questo diritto comprenderanno quelle necessarie per il mantenimento, lo sviluppo e la diffusione della scienza e della cultura.

3. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà indispensabile per la ricerca scientifica e l'attività creativa.

4. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono i benefici che risulteranno dall'incoraggiamento e dallo sviluppo dei contatti e dalla collaborazione internazionale nei campi scientifico e culturale.

Parte quarta Articolo 16 1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a presentare, in conformità alle disposizioni di questa parte del Patto, dei rapporti sulle misure che essi avranno preso e sui progressi compiuti al fine di conseguire il rispetto dei diritti riconosciuti nel Patto.

2. a) Tutti i rapporti sono indirizzati al Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmette copie al Consiglio economico e sociale per esame, in conformità alle disposizioni del presente Patto.

b) II Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette altresì agli istituti specializzati copia dei rapporti, o delle parti pertinenti di questi, inviati dagli Stati parti del presente Patto che siano anche membri di detti istituti specializzati, in quanto tali rapporti, o parti di rapporti, riguardino questioni rientranti nella competenza di quegli istituti ai sensi dèi rispettivi statuti.

Articolo 17

1. Gli Stati parti del presente Patto debbono presentare i loro rapporti a intervalli di tempo, secondo un programma che verrà stabilito dal Consiglio economico e sociale entro un anno dall'entrata in vigore del presente Patto, dopo aver consultato gli Stati parti e gli istituti specializzati interessati.

59 Foglio federale. 74° anno. Voi. I

957

Diritti economici, sociali e culturali

2. I rapporti possono indicare i fattori e le difficoltà che influiscono sul grado di adempimento degli obblighi previsti nel presente Patto.

3. Qualora informazioni pertinenti siano già state fornite alle Nazioni Unite o ad un istituto specializzato da uno Stato parte del presente Patto, non sarà necessario fornire nuovamente tali informazioni, ma sarà sufficiente un riferimento preciso alle informazioni già date.

Articolo 18 In virtù delle competenze ad esso conferite dallo Statuto delle Nazioni Unite nel campo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il Consiglio economico e sociale può concludere accordi con gli istituti specializzati, ai fini della presentazione da parte loro di rapporti sui progressi compiuti nel conseguire il rispetto delle disposizioni del presente Patto che rientrano nell'ambito delle loro attività. Questi rapporti possono includere ragguagli circa le decisioni e raccomandazioni adottate dagli organi competenti degli istituti specializzati in merito a tale attuazione.

Articolo 19 II Consiglio economico e sociale può trasmettere alla Commissione dei diritti dell'uomo a fini di studio e perché formuli raccomandazioni di ordine generale o, eventualmente, per informazione, i rapporti relativi ai diritti dell'uomo presentati dagli Stati in conformità agli articoli 16 e 17 e i rapporti concernenti i diritti dell'uomo, presentati dagli istituti specializzati in conformità all'articolo 18.

Articolo 20 Gli Stati parti del presente Patto e gli istituti specializzati interessati possono presentare al Consiglio economico e sociale osservazioni su qualunque raccomandazione d'ordine generale fatta in base all'articolo 19 o su qualunque menzione di una raccomandazione d'ordine generale che figuri in un rapporto della Commissione dei diritti dell'uomo o in qualsiasi altro documento menzionato in tale rapporto.

Articolo 21 II Consiglio economico e sociale può presentare di quando in quando all'Assemblea generale rapporti contenenti raccomandazioni di carattere generale e un riassunto delle informazioni ricevute dagli Stati parti del presente Patto e dagli istituti specializzati sulle misure prese e sui progressi compiuti nel conseguire il rispetto generale dei diritti riconosciuti nel presente Patto.

958

Diritti economici, sociali e culturali Articolo 22

II Consiglio economico e sociale può sottoporre all'attenzione di altri organi delle Nazioni Unite, dei loro organi sussidiari e degli istituti specializzati competenti a prestare assistenza tecnica, qualsiasi questione risultante dai rapporti menzionati in questa parte del presente Patto, che possa essere utile a tali organismi per decidere, ciascuno nel proprio ambito di competenza, sull'opportunità di misure internazionali idonee a contribuire all'efficace progressiva attuazione del presente Patto.

Articolo 23

Gli Stati parti del presente Patto convengono che le misure di ordine internazionale miranti all'attuazione dei diritti riconosciuti nel Patto stesso comprendono, in particolare, la conclusione di convenzioni, l'adozione di raccomandazioni, la prestazione di assistenza tecnica e l'organizzazione, di concerto con i governi interessati, di riunioni regionali e di riunioni tecniche a fini di consultazione e di studio.

Articolo 24

Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo delle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e degli statuti degli istituti specializzati che definiscono le funzioni rispettive dei vari organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati riguardo alle questioni trattate nel presente Patto.

Articolo 25

Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo del diritto inerente a tutti i popoli di godere e di disporre pienamente e liberamente delle loro ricchezze e risorse naturali.

Parte quinta Articolo 26

1. Il presente Patto è aperto alla firma di ogni Stato membro delle Nazioni Unite o membro di uno qualsiasi dei loro istituti specializzati, di ogni Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, nonché di qualsiasi altro Stato che sia invitato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a divenire parte del presente Patto.

2. Il presente Patto è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

3. Il presente Patto sarà aperto all'adesione di qualsiasi Stato fra quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo.

959

Diritti economici, sociali e culturali

4. L'adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che abbiano firmato il presente Patto, o che vi abbiano aderito, del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 27

1. Il presente Patto entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Patto o vi aderiranno successivamente al deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione, il Patto medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 28

Le disposizioni del presente Patto si applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali.

Articolo 29

1. Ogni Stato parte del presente Patto potrà proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà quindi le proposte di emendamento agli Stati parti del presente Patto, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati parti si dichiarerà a favore di tale convocazione, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettati, in conformità alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati parti del presente Patto.

3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolanti per gli Stati parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Patto e da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiano accettato.

960

Diritti economici, sociali e culturali

Articolo 30 Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 26, il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 di detto articolo: a) delle firme apposte al presente Patto e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità all'articolo 26; b) della data in cui il presente Patto entrerà in vigore, in conformità all'articolo 27, e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell'articolo 29.

Articolo 31 1. Il presente Patto, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autenticate del presente Patto a tutti gli Stati indicati all'articolo 26.

Seguono le firme

4085

961

Patto II

Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici

Traduzione"

del 19 dicembre 1966

Preambolo Gli Stati parti del presente Patto, Considerato che, in conformità ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; Riconosciuto che questi diritti derivano dalla dignità inerente alla persona umana; Riconosciuto che, in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'ideale dell'essere umano libero, che goda delle libertà civili e politiche e della libertà dal timore e dalla miseria, può essere conseguito soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di godere dei propri diritti civili e politici, nonché dei propri diritti economici, sociali e culturali; Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l'obbligo di promuovere il rispetto e l'osservanza universale dei diritti e delle libertà dell'uomo; Considerato infine che l'individuo, in quanto ha dei doveri verso gli altri e verso la collettività alla quale appartiene, è tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente Patto; Hanno convenuto quanto segue: Parte prima Articolo 1 1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.

2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.

"Dal testo originale francese.

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Diritti civili e politici

3. Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.

Parte seconda Articolo 2 1. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

2. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a compiere, in armonia con le proprie procedure costituzionali e con le disposizioni del presente Patto, i passi necessari per l'adozione delle misure legislative o d'altro genere che possano occorrere per rendere effettivi i diritti riconosciuti nel presente Patto, qualora non vi provvedano già le misure legislative o d'altro genere, in vigore.

3. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto s'impegna a: a) garantire che qualsiasi persona, i cui diritti o libertà riconosciuti dal presente Patto siano stati violati, disponga di effettivi mezzi di ricorso, anche nel caso in cui la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; b) garantire che l'autorità competente, giudiziaria, amministrativa o legislativa, od ogni altra autorità competente ai sensi dell'ordinamento giuridico dello Stato, decida in merito ai diritti del ricorrente, e sviluppare le possibilità di ricorso in sede giudiziaria; e) garantire che le autorità competenti diano esecuzione a qualsiasi pronuncia di accoglimento di tali ricorsi.

Articolo 3

Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire agli uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento di tutti i diritti civili e politici enunciati nel presente Patto.

Articolo 4

1. In caso di pericolo pubblico eccezionale, che minacci l'esistenza della nazione e venga proclamato con atto ufficiale, gli Stati parti del presente Patto possono prendere misure le quali deroghino agli obblighi imposti dal presente Pat-

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Diritti civili e politici

to, nei limiti in cui la situazione strettamente lo esiga, e purché tali misure non siano incompatibili con gli altri obblighi imposti agli Stati medesimi dal diritto internazionale e non comportino una discriminazione fondata unicamente sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione o sull'origine sociale.

2. La suddetta disposizione non autorizza alcuna deroga agli articoli 6, 7, 8 (par. 1 e 2), 11, 15, 16 e 18.

3. Ogni Stato parte del presente Patto che si avvalga del diritto di deroga deve informare immediatamente, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite, gli altri Stati parti del presente Patto sia delle disposizioni alle quali ha derogato sia dei motivi che hanno provocato la deroga. Una nuova comunicazione deve essere fatta, per lo stesso tramite, alla data in cui la deroga medesima viene fatta cessare.

Articolo 5 1. Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere attività o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle libertà riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto è previsto nel Patto stesso.

2. Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali dell'uomo, riconosciuti o vigenti in qualsiasi Stato parte del presente Patto in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, può essere ammessa con il pretesto che il presente Patto non li riconosce o li riconosce in minor misura.

Parte terza Articolo 6 1. Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve essere protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita.

2. Nei Paesi in cui la pena di morte non è stata abolita, una sentenza capitale può essere pronunciata soltanto per i delitti più gravi, in conformità alle leggi vigenti al momento in cui il delitto fu commesso e purché ciò non sia in contrasto né con le disposizioni del presente Patto né con la Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio. Tale pena può essere eseguita soltanto in virtù di una sentenza definitiva, resa da un tribunale competente.

3. Quando la privazione della vita costituisce delitto di genocidio, resta inteso che nessuna disposizione di questo articolo autorizza uno Stato parte del presente
Patto a derogare in alcun modo a qualsiasi obbligo assunto in base alle norme della Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio.

4. Ogni condannato a morte ha il diritto di chiedere la grazia o la commutazione della pena. L'amnistia, la grazia o la commutazione della pena di morte possono essere accordate in tutti i casi.

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Diritti civili e politici

5. Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi dai minori di 18 anni e non può essere eseguita nei confronti di donne incinte.

6. Nessuna disposizione di questo articolo può essere invocata per ritardare o impedire l'abolizione della pena di morte ad opera di uno Stato parte del presente Patto.

Articolo 7 Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. In particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico.

Articolo 8 1. Nessuno può esser tenuto in stato di schiavitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi sono proibite sotto qualsiasi forma.

2. Nessun può essere tenuto in stato di servitù.

3. a) nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio; b) la lettera a) del presente paragrafo non può essere interpretata nel senso di proibire, in quei Paesi dove certi delitti possono essere puniti con la detenzione accompagnata dai lavori forzati, che sia scontata una pena ai lavori forzati, inflitta da un tribunale competente; e) l'espressione «lavoro forzato o obbligatorio», ai fini del presente paragrafo, non comprende: i) qualsiasi lavoro o servizio, diverso da quello menzionato alla lettera b), normalmente richiesto ad un individuo che sia detenuto in base a regolare decisione giudiziaria o che, essendo stato oggetto di una tale desisione, sia in libertà condizionata; ii) qualsiasi servizio di carattere militare e, in quei Paesi ove è ammessa l'obiezione di coscienza, qualsiasi servizio nazionale imposto per legge agli obiettori di coscienza; iii) qualsiasi servizio imposto in situazioni di emergenza o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità; iv) qualsiasi lavoro o servizio che faccia parte dei normali obblighi civici.

Articolo 9 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona.

Nessuno può essere arbitrariamente arrestato o detenuto. Nessuno può essere privato della propria libertà, se non per i motivi e secondo la procedura previsti dalla legge.

2. Chiunque sia arrestato deve essere informato, al momento del suo arresto, dei motivi dell'arresto medesimo, e deve al più presto aver notizia di qualsiasi accusa contro di lui.

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Diritti civili e politici

3. Chiunque sia arrestato o detenuto in base ad un'accusa di carattere penale deve essere tradotto al più presto dinanzi a un giudice o ad altra autorità competente per legge ad esercitare funzioni giudiziarie, e ha diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole, o rilasciato. La detenzione delle persone in attesa di giudizio non deve costituire la regola, ma il loro rilascio può essere subordinato a garanzie che assicurino la comparizione dell'accusato sia ai fini del giudizio, in ogni altra fase del processo, sia eventualmente, ai fini della esecuzione della sentenza.

4. Chiunque sia privato della propria libertà per arresto o detenzione ha diritto a ricorrere ad un tribunale, affinchè questo possa decidere senza indugio sulla legalità della sua detenzione e, nel caso questa risulti illegale, possa ordinare il suo rilascio.

5. Chiunque sia stato vittima di arresto o detenzione illegali ha diritto a un indennizzo.

Articolo 10

1. Qualsiasi individuo privato della propria libertà deve essere trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana.

2. a) gli imputati, salvo circostanze eccezionali, devono essere separati dai condannati e sottoposti a un trattamento diverso, consono alla loro condizione di persone non condannate; b) gli imputati minorenni devono essere separati dagli adulti e il loro caso deve essere giudicato il più rapidamente possibile.

3. Il regime penitenziario deve comportare un trattamento dei detenuti che abbia per fine essenziale il loro ravvedimento e la loro riabilitazione sociale. I rei minorenni devono essere separati dagli adulti e deve essere loro accordato un trattamento adatto alla loro età e al loro stato giuridico.

Articolo 11

Nessuno può essere imprigionato per il solo motivo che non è in grado di adempiere a un obbligo contrattuale.

Articolo 12

1. Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto alla libertà di movimento e alla libertà di scelta della residenza in quel territorio.

2. Ogni individuo è libero di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio.

3. I suddetti diritti non possono essere sottoposti ad alcuna restrizione, tranne quelle che siano previste dalla legge, siano necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la sanità o la moralità pubbliche, ovvero gli 966

Diritti civili e politici

altrui diritti e libertà, e siano compatibili con gli altri diritti riconosciuti dal presente Patto.

4. Nessuno può essere arbitrariamente privato del diritto di entrare nel proprio Paese.

Articolo 13 Uno straniero che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato parte del presente Patto non può esserne espulso se non in base a una decisione presa in conformità della legge e, salvo che vi si oppongano imperiosi motivi di sicurezza nazionale, deve avere la possibilità di far valere le proprie ragioni contro la sua espulsione, di sottoporre il proprio caso all'esame dell'autorità competente, o di una o più persone specificamente designate da detta autorità, e di farsi rappresentare innanzi ad esse a tal fine.

Articolo 14 1. Tutti sono eguali dinanzi ai tribunali e alle corti di giustizia. Ogni individuo ha diritto ad un'equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge, allorché si tratta di determinare la fondatezza dell'accusa penale che gli venga rivolta, ovvero di accertare i suoi diritti ed obblighi mediante un giudizio civile. Il processo può svolgersi totalmente o parzialmente a porte chiuse, sia per motivi di moralità, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale in una società democratica, sia quando lo esiga l'interesse della vita privata delle parti in causa, sia, nella misura ritenuta strettamente necessaria dal tribunale, quando per circostanze particolari la pubblicità nuocerebbe agli interessi della giustizia; tuttavia, qualsiasi sentenza pronunciata in un giudizio penale o civile dovrà essere resa pubblica, salvo che l'interesse di minori esiga il contrario, ovvero che il processo verta su controversie matrimoniali o sulla tutela dei figli.

2. Ogni individuo accusato di un reato ha il diritto di essere presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente.

3. Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo alle seguenti garanzie: a) ad essere informato sollecitamente e in modo circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta; b) a disporre del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione della difesa ed a comunicare con un difensore di sua scelta; e) ad essere giudicato senza ingiustificato ritardo; d) ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere informato del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore d'ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo;

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Diritti civili e politici

e) a interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ad ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico; O a farsi assistere gratuitamente da un interprete, nel caso egli non comprenda o non parli in lingua usata in udienza; g) a non essere costretto a deporre contro se stesso od a confessarsi colpevole.

4. La procedura applicabile ai minorenni dovrà tener conto della loro età e dell'interesse a promuovere la loro riabilitazione.

5. Ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della legge.

6. Quando un individuo è stato condannato con sentenza definitiva e successivamente tale condanna viene annullata, ovvero viene accordata la grazia, in quanto un fatto nuovo o scoperto dopo la condanna dimostra che era stato commesso un errore giudiziario, l'individuo che ha scontato una pena in virtù di detta condanna deve essere indennizzato, in conformità della legge, a meno che non venga provato che la mancata scoperta in tempo utile del fatto ignoto è a lui imputabile in tutto o in parte.

7. Nessuno può essere sottoposto a nuovo giudizio o a nuova pena, per un reato per il quale sia stato già assolto o condannato con sentenza definitiva in conformità al diritto e alla procedura penale di ciascun Paese.

Articolo 15 1. Nessuno può essere condannato per azioni od omissioni che, al momento in cui venivano commesse, non costituivano reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Così pure, non può essere inflitta una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso. Se posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne.

2. Nulla, nel presente articolo, preclude il deferimento a giudizio e la condanna di qualsiasi individuo per atti od omissioni che, al momento in cui furono commessi, costituivano reati secondo i principi generali del diritto riconosciuti dalla comunità delle nazioni.

Articolo 16 Ogni individuo ha diritto al riconoscimento in qualsiasi luogo della sua personalità giuridica.

Articolo 17 1. Nessuno può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegittime nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a illegittime offese al suo onore e alla sua reputazione.

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2. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze od offese.

Articolo 18 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

Tale diritto include la libertà di avere o di adottare una religione o un credo di sua scelta, nonché la libertà di manifestare, individualmente o in comune con altri, e sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell'osservanza dei riti, nelle pratiche e nell'insegnamento.

2. Nessuno può essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua libertà di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta.

3. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica o degli altrui diritti e libertà fondamentali.

4. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.

Articolo 19 1. Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni.

2. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta.

3. L'esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie: a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche.

Articolo 20 1. Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve essere vietata dalla legge.

2. Qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisce incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza deve essere vietato dalla legge.

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Articolo 21

È riconosciuto il diritto di riunione pacifica. L'esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni tranne quelle imposte in conformità alla legge e che siano necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico o per tutelare la sanità o la morale pubbliche, o gli altri diritti e libertà.

Articolo 22

1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di associazione, che include il diritto di costituire dei sindacati e di aderirvi per la tutela dei propri interessi.

2. L'esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni, tranne quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, o per tutelare la sanità o la morale pubbliche o gli altrui diritti e libertà. Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali all'esercizio di tale diritto da parte dei membri delle forze armate e della polizia.

3. Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli Stati parti della Convenzione del 1948 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, concernente la libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale, a adottare delle misure legislative che causino pregiudizio - o applicare la legge in modo da causare pregiudizio - alle garanzie previste dalla detta Convenzione.

Articolo 23

1. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

2. Il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia è riconosciuto agli uomini e alle donne che abbiano l'età per contrarre matrimonio.

3. Il matrimonio non può essere celebrato senza il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

4. Gli Stati parti del presente Patto devono prendere misure idonee a garantire la parità di diritti e di responsabilità dei coniugi riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e al momento del suo scioglimento. In caso di scioglimento, deve essere assicurata ai figli la protezione necessaria.

Articolo 24

1. Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle misure protettive che richiede il suo stato minorile, da parte della sua famiglia, della società e dello Stato.

2. Ogni fanciullo deve essere registrato subito dopo la nascita ed avere un nome.

3. Ogni fanciullo ha diritto ad acquistare una cittadinanza.

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Articolo 25

Ogni cittadino ha il diritto, e deve avere la possibilità, senza alcuna delle discriminazioni menzionate all'articolo 2 e senza restrizioni irragionevoli: a) di partecipare alla direzione degli affari pubblici, personalmente o attraverso rappresentanti liberamente scelti; b) di votare e di essere eletto, nel corso di elezioni periodiche, veritiere, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, che garantiscano la libera espressione della volontà degli elettori; e) di accedere, in condizioni generali di eguaglianza, ai pubblici impieghi del proprio Paese.

Articolo 26

Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. A questo riguardo, la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva contro ogni discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita p qualsiasi altra condizione.

Articolo 27 In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo.

Parte quarta Articolo 28 1. È istituito un Comitato dei diritti dell'uomo (indicato di qui innanzi, nel presente Patto, come «il Comitato»). Esso si compone di diciotto membri ed esercita le funzioni qui appresso previste.

2. Il Comitato si compone di cittadini degli Stati parti del presente Patto, i quali debbono essere persone di alta levatura morale e di riconosciuta competenza nel campo dei diritti dell'uomo.

Sarà tenuto conto dell'opportunità che facciano parte del Comitato alcune persone aventi esperienza giuridica.

3. I membri del Comitato sono eletti e ricoprono la loro carica a titolo individuale.

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Diritti civili e politici

Articolo 29 1. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto fra una lista di persone che posseggano le qualità stabilite all'articolo 28, e che siano state designate a tal fine dagli Stati parti del presente Patto.

2. Ogni Stato parte del presente Patto può designare non più di due persone.

Queste persone devono essere cittadini dello Stato che le designa.

3. La stessa persona può essere designata più di una volta.

Articolo 30 1. La prima elezione si svolgerà entro sei mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente Patto.

2. Almeno quattro mesi prima della data di ciascuna elezione al Comitato, salvo che si tratti di elezione per colmare una vacanza dichiarata in conformità all'articolo 34, il Segretario generale delle Nazioni Unite invita per iscritto gli Stati parti del presente Patto a designare, nel termine di tre mesi, i candidati da essi proposti come membri del Comitato.

3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite compila una lista in ordine alfabetico di tutte le persone così designate, facendo menzione degli Stati parti che le hanno designate, e la comunica agli Stati parti del presente Patto almeno un mese prima della data di ogni elezione.

4. L'elezione dei membri del Comitato ha luogo nel corso di una riunione degli Stati parti del presente Patto convocata dal Segretario generale delle Nazioni Unite presso la sede dell'Organizzazione. In tale riunione, per la quale il quorum è costituito dai due terzi degli Stati parti del presente Patto, sono eletti membri del Comitato i candidati che ottengano il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti-dei rappresentanti degli Stati parti presenti e votanti.

Articolo 31 1. Il Comitato non può comprendere più di un cittadino dello stesso Stato.

2. Nell'elezione del Comitato, deve tenersi conto di un'equa ripartizione geografica dei seggi, e della rappresentanza sia delle diverse forme di civiltà sia dei principali sistemi giuridici.

Articolo 32 1. I membri del Comitato sono eletti per un periodo di quattro anni. Se vengono nuovamente designati sono rieleggibili. Tuttavia, il mandato di nove membri eletti alla prima elezione scadrà al termine di due anni; subito dopo la prima elezione, i nomi di questi nove membri saranno tirati a sorte dal Presidente della riunione di cui al paragrafo 4 dell'articolo 30.

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2. Allo scadere del mandato, le elezioni si svolgono in conformità alle disposizioni degli articoli precedenti di questa parte del Patto.

Articolo 33 1. Se, a giudizio unanime degli altri membri, un membro del Comitato abbia cessato di esercitare le sue funzioni per qualsiasi causa diversa da un'assenza di carattere temporaneo, il Presidente del Comitato ne informa il Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale dichiara vacante il seggio occupato da detto membro.

2. In caso di morte o di dimissione di un membro del Comitato, il Presidente ne informa immediatamente il Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale dichiara vacante il seggio a partire dalla data della morte o dalla data in cui avranno effetto le dimissioni.

Articolo 34 1. Quando una vacanza viene dichiarata in conformità all'articolo 33, e se il mandato del membro da sostituire non deve aver fine entro i sei mesi successivi alla dichiarazione di vacanza, il Segretario generale delle Nazioni Unite ne avverte gli Stati parti del presente Patto, i quali possono entro due mesi designare dei candidati, in conformità all'articolo 29, per ricoprire il seggio vacante.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite compila una lista in ordine alfabetico delle persone così designate e la comunica agli Stati parti del presente Patto. L'elezione per ricoprire il seggio vacante si svolge quindi in conformità alle disposizioni pertinenti della presente parte del Patto.

3. Un membro del Comitato eletto ad un seggio dichiarato vacante in conformità all'articolo 33 rimane in carica fino alla scadenza del mandato del membro il cui seggio nel Comitato sia divenuto vacante ai sensi del predetto articolo.

Articolo 35 I membri del Comitato ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, degli emolumenti prelevati sui fondi della Organizzazione, alle condizioni stabilite dall'Assemblea generale, avuto riguardo all'importanza delle funzioni del Comitato.

Articolo 36 II Segretario generale delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e i mezzi materiali necessari perché esso possa svolgere efficacemente le funzioni previste dal presente Patto.

60 Foglio federale. 74° anno. Voi. I

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Articolo 37 1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite convocherà la prima riunione del Comitato nella sede dell'Organizzazione.

2. Dopo la sua prima riunione, il Comitato si riunisce alle scadenze previste dal proprio regolamento interno.

3. Le riunioni del Comitato si tengono normalmente nella Sede delle Naxioni Unite ovvero nell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra.

Articolo 38 Ogni membro del Comitato, prima di assumere la carica, deve fare in udienza pubblica dichiarazione solenne che egli eserciterà le sue funzioni in modo imparziale e coscienzioso.

Articolo 39 1. Il Comitato elegge il proprio ufficio di presidenza per un periodo di due anni. I componenti di tale ufficio sono rieleggibili.

2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno; questo deve tuttavia contenere, fra l'altro, le disposizioni seguenti: a) il quorum è di dodici membri; b) le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei membri presenti.

Articolo 40

1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a presentare rapporti sulle misure che essi avranno adottate per dare attuazione ai diritti riconosciuti nel presente Patto, nonché sui progressi compiuti nel godimento di tali diritti: a) entro un anno dall'entrata in vigore del presente Patto rispetto a ciascuno degli Stati parti; b) successivamente, ogni volta che il Comitato ne farà richiesta.

2. Tutti i rapporti sono indirizzati al Segretario generale delle Nazioni Unite, che li trasmette per esame al Comitato. I rapporti indicano, ove del caso, i fattori e le difficoltà che influiscono sull'applicazione del presente Patto.

3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite, previa consultazione col Comitato, può trasmettere agli istituti specializzati interessati copia di quelle parti dei rapporti che possono riguardare i campi di loro competenza.

4. Il Comitato studia i rapporti presentati dagli Stati parti del presente Patto.

Esso trasmette agli Stati parti i propri rapporti e le osservazioni generali che ritenga opportune. Il Comitato può anche trasmettere al Consiglio economico e sociale tali osservazioni, accompagnate da copie dei rapporti ricevuti dagli Stati parti del presente Patto.

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5. Gli Stati parti del presente Patto possono presentare al Comitato i propri rilievi circa qualsiasi osservazione fatta ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.

Articolo 41 1. Ogni Stato parte del presente Patto può dichiarare in qualsiasi momento, in base al presente articolo, di riconoscere la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni, nelle quali uno Stato parte pretenda che un altro Stato parte non adempie agli obblighi derivanti dal presente Patto. Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere ricevute ed esaminate soltanto se provenienti da uno Stato parte che abbia dichiarato di riconoscere, per quanto lo concerne, la competenza del Comitato. Il Comitato non può ricevere nessuna comunicazione riguardante uno Stato parte che non abbia fatto tale dichiarazione. Alle comunicazioni ricevute in conformità al presente articolo si applica la procedura seguente: a) se uno Stato parte del presente Patto ritiene che un altro Stato parte non applica le disposizioni del presente Patto, esso può richiamare sulla questione, mediante comunicazione scritta, l'attenzione di tale Stato. Entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, lo Stato destinatario fa pervenire allo Stato che gli ha inviato la comunicazione delle spiegazioni o altre dichiarazioni scritte intese a chiarire la questione, che dovrebbero includere, purché ciò sia possibile e pertinente, riferimenti alle procedure e ai ricorsi interni già utilizzati, o tuttora pendenti ovvero ancora esperibili; b) se, nel termine di sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione iniziale da parte dello Stato destinatario, la questione non è stata risolta con soddisfazione di entrambi gli Stati parti e interessati, tanto l'uno che l'altro hanno il diritto di deferirla al Comitato, mediante notifica fatta sia al Comitato sia all'altro Stato interessato; e) il Comitato può entrare nel merito di una questione ad esso deferita soltanto dopo avere accertato che tutti i ricorsi interni disponibili siano stati esperiti ed esauriti in conformità ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi; d) quando esamina le comunicazioni previste dal presente articolo il Comitato tiene seduta a porte chiuse; e)
salvo quanto è stabilito alla lettera e), il Comitato mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, quali sono riconosciuti dal presente Patto; f) in ogni questione ad esso deferita, il Comitato può chiedere agli Stati parti interessati, di cui alla lettera b), di fornire qualsiasi informazione pertinente;

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Diritti civili e politici

g) gli Stati parti interessati, di cui alla lettera b), hanno diritto di farsi rappresentare quando la questione viene esaminata dal Comitato e di presentare osservazioni oralmente o per iscritto, o in entrambe le forme; h) il Comitato deve presentare un rapporto, entro dodici mesi dalla data di ricezione della notifica prevista alla lettera b): i) se è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera e), il Comitato limita il suo rapporto ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione raggiunta; ii) se non è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera e), il Comitato limita il suo rapporto a una breve esposizione dei fatti; il testo delle osservazioni scritte e i verbali delle osservazioni orali presentate dagli Stati parte interessati vengono allegati al rapporto.

Per ogni questione, il rapporto è comunicato agli Stati parte interessati.

2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore quando dieci Stati parti del presente Patto avranno fatto la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo. Detta dichiarazione sarà depositata dagli Stati parti presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copia agli altri Stati parte. Una dichiarazione potrà essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica diretta al Segretario generale. Questo ritiro non pregiudicherà l'esame di qualsiasi questione che formi oggetto di una comunicazione già inviata in base al presente articolo; nessun'altra comunicazione di uno Stato parte sarà ricevuta dopo che il Segretario generale abbia ricevuto notifica del ritiro della dichiarazione, salvo che lo Stato parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.

Articolo 42

1. a) Se una questione deferita al Comitato in conformità all'articolo 41 non viene risolta in modo soddisfacente per gli Stati parte interessati, il Comitato, previo consenso degli Stati parti interessati, può designare una Commissione di conciliazione ad hoc (indicata da qui innanzi come «la Commissione»). La Commissione mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto del presente Patto; · b) la Commissione è composta di cinque membri nominati di concerto con gli Stati parti interessati. Se gli Stati parti interessati non pervengono entro tre mesi a un'intesa sulla composizione della Commissione, o di parte di essa, i membri della Commissione sui quali non è stato raggiunto l'accordo sono eletti dal Comitato fra i propri membri, con voto segreto e a maggioranza dei due terzi.

2. I membri della Commissione ricoprono tale carica a titolo individuale. Essi non devono essere cittadini né degli Stati parti interessati, né di uno Stato che non sia parte del presente Patto, né di uno Stato parte che non abbia fatto la dichiarazione prevista all'articolo 41.

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3. La Commissione elegge il suo Presidente e adotta il suo regolamento interno.

4. Le riunioni della Commissione si tengono normalmente nella Sede delle Nazioni Unite ovvero nell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra. Tuttavia, esse possono svolgersi in qualsiasi altro luogo appropriato che può essere stabilito dalla Commissione previa consultazione con il Segretario generale delle Nazioni Unite e con gli Stati parti interessati.

5. Il segretariato previsto all'articolo 36 presta i suoi servigi anche alle commissioni nominate in base al presente articolo.

6. Le informazioni ricevute e vagliate dal Comitato, sono messe a disposizione della Commissione, e la Commissione può chiedere agli Stati parti interessati di fornirle ogni altra informazione pertinente.

7. Dopo un completo esame della questione, ma in ogni caso entro un termine massimo di dodici mesi dal momento in cui ne è stata investita, la Commissione presenta un rapporto al Presidente del Comitato, perché sia trasmesso agli Stati parti interessati: a) se la Commissione non è in grado di completare l'esame della questione entro i dodici mesi, essa si limita ad esporre brevemente nel suo rapporto a qual punto si trovi l'esame della questione medesima; b) se si è giunti ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto dei diritti dell'uomo riconosciuti nel presente Patto, la Commissione si limita ad esporre brevemente nel suo rapporto i fatti e la soluzione a cui si è pervenuti; e) se non si è giunti ad una soluzione ai sensi della lettera b), la Commissione espone nel suo rapporto i propri accertamenti su tutti i punti di fatto relativi alla questione dibattuta fra gli Stati parti interessati, nonché le proprie considerazioni circa la possibilità di una soluzione amichevole dell'affare.

Il rapporto comprende pure le osservazioni scritte e un verbale delle osservazioni orali presentate dagli Stati parte interessati; d) se il rapporto della Commissione è presentato in conformità alla lettera e), gli Stati parti interessati, entro tre mesi dalla ricezione del rapporto, debbono rendere noto al Presidente del Comitato se accettano o meno i termini del rapporto della Commissione.

8. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le attribuzioni del Comitato previste all'articolo 41.

9. Tutte le spese dei membri della
Commissione sono ripartite in parti uguali tra gli Stati interessati, in base a un preventivo predisposto dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

10. Il Segretario generale delle Nazioni Unite è autorizzato a pagare, se occorre, le spesi dei membri della Commissione prima che gli Stati parti interessati ne abbiano effettuato il rimborso, in conformità al paragrafo 9 del presente articolo.

977

Diritti civili e politici

Articolo 43 I membri del Comitato e i membri delle commissioni di conciliazione ad hoc che possano essere designate ai sensi dell'articolo 42 hanno diritto a quelle agevolazioni, quei privilegi e quelle immunità riconosciuti agli esperti in missione per conto delle Nazioni Unite, che sono enunciati nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.

Articolo 44 Le disposizioni per l'attuazione del presente Patto si applicano senza pregiudizio delle procedure instituite nel campo dei diritti dell'uomo ai sensi o sulla base degli strumenti costitutivi e delle convenzioni delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati e non impediscono agli Stati parti al presente Patto di ricorrere ad altre procedure per la soluzione di una controversia, in conformità agli accordi internazionali generali o speciali in vigore tra loro.

Articolo 45 II Comitato, tramite il Consiglio economico e sociale, presenta ogni anno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite un rapporto sulle sue attività.

Parte quinta Articolo 46 Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo delle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e degli statuti degli istituti specializzati che definiscono le funzioni rispettive dei vari organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati riguardo alle questioni trattate nel presente Patto.

Articolo 47

Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo del diritto inerente a tutti i popoli di godere e di disporre pienamente e liberamente delle loro ricchezze e risorse naturali.

Parte sesta Articolo 48 1. Il presente Patto è aperto alla firma di ogni Stato membro delle Nazioni Unite o membro di uno qualsiasi dei loro istituti specializzati, di ogni Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, nonché di qualsiasi altro Stato che sia invitato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a divenire parte del presente Patto.

978

Diritti civili e politici

2. Il presente Patto è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

3. Il presente Patto sarà aperto all'adesione di qualsiasi Stato fra quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo. .

4. L'adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che abbiano firmato il presente Patto, o che vi abbiano aderito, del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 49

1. Il presente Patto entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Patto o vi aderiranno successivamente al deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione, il Patto medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 50

Le disposizioni del presente Patto si applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali.

Articolo SI

1. Ogni Stato parte del presente Patto potrà proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretariato generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà quindi le proposte di emendamento agli Stati parte del presente Patto, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parte per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati parte si dichiarerà a favore di tale convocazione, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo esser stati approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettati, in conformità alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati parti del presente Patto.

3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolanti per gli Stati parte che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Patto e da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiano accettato.

979

Diritti civili e politici

Articolo 52 Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 48, il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 di detto articolo: a) delle firme apposte al presente Patto e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità all'articolo 48; b) della data in cui il presente Patto entrerà in vigore, in conformità all'articolo 49, e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell'articolo 51.

Articolo 53 1. Il presente Patto, di cui i testi cinesi, francese, inglese, russo e spagnolo, fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autenticate del presente Patto a tutti gli Stati indicati all'articolo 48.

Seguono le firme

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio sull'adesione della Svizzera ai due Patti internazionali del 1966 concernenti i diritti dell'uomo e modificazione della legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 30 gennaio 1991

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Feuille fédérale

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Foglio federale

Jahr

1991

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

12

Cahier Numero Geschäftsnummer

91.004

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

02.04.1991

Date Data Seite

925-980

Page Pagina Ref. No

10 116 615

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