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MESSAGGIO del Consiglio federale all'Assemblea federale per l'approvazione

dell'accordo di cooperazione tra il Governo svizzero e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord per l'uso pacifico dell'energia nucleare (Del 18 settembre 1964)

Onorevoli signori, Presidente e Consiglieri, Abbiamo l'onore di proporre alla vostra approvazione l'accordo di coo¬ perazione per l'uso pacifico dell'energia nucleare, firmato I'll agosto 1964, in Berna, con riserva di ratifica, dal Governo svizzero e dal Governo del Re¬ gno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del nord.

I. Introduzione Sinora il nostro. Paese ha conchiuso tre accordi di cooperazione con degli Stati nuclearmente progrediti, e cioè con gli SUA (acc. 21 giugno 1956 [RU 1957, 253, B XI C], la Francia (acc. 19 luglio 1957 [RU 1958, 723, B XI CJ) e il Canada (acc. 6 marzo 1958 [RU 1958, 726, B XI C]).

' La Gran Bretagna occupa anch'essa, in Occidente, una posizione premi¬ nente nel settore nucleare; risultava quindi naturale che noi curassimo di completare i nostri accordi in merito, conchiudendone uno anche con detta Nazione, inteso ad agevolare lo scambio d'informazioni nonché l'acquisto di combustibile e di apparecchiature nucleari.

Le ditte e le istituzioni svizzere interessate allo sviluppo dei reattori, già da molti anni collaborano colle parallele organizzazioni inglesi: la «Società nazionale per l'incremento della tecnica atomica industriale» ha, l'anno scor¬ so, conchiuso con 1'«United Kingdom atomic energy authority» un accordo per lo scambio di suggerimenti ed informazioni in virtù del quale i risultati delle esperienze britanniche sono comunicati, contro adeguata rimunerazione, alla Società nazionale, che se ne. serve per la costruzione della centrale nu-

1773 clearc di Lucens, e i dati inglesi, per noi particolarmente interessanti, sono scambiati con delle informazioni svizzere.

Quando poi si considerino i progetti delle imprese d'elettricità concer¬ nenti la costruzione di centrali nucleoelettriche, si constata che l'interesse alla collaborazione con la Gran Bretagna travalica il limite dello scambio dei dati per toccare il campo degli acquisti, segnatamente di combustibili e di apparecchiature nucleari. La Gran Bretagna è infatti, oltre gli SUA, il solo Stato occidentale in grado d'offrire elementi d'uranio arricchito. Le autorità britanniche tuttavia -- analogamente, del resto, a quelle statunitensi -- for¬ niscono combustibile nucleare soltanto alle Nazioni colle quali sia stato con¬ chiuso un accordo che dia l'assoluta garanzia d'un impiego pacifico dei ma¬ teriali nucleari. Ne viene che la conclusione d'un tale accordo si pone come un compito particolarmente urgente.

II. Il contenuto dell'accordo Nell'articolo I, le parti contraenti s'impegnano'di cooperare per pro¬ muovere e sviluppare nei rispettivi paesi l'impiego a scopi pacifici dell'ener¬ gia nucleare. Nel medesimo articolo sono enumerati i diversi modi di coope¬ razione come lo scambio d'informazioni; la fornitura di reattori di ricerca e di potenza e di materiali nucleari nonché lo scambio di studenti e di prati¬ canti. Per il nostro paese è particolarmente importante che la Gran Bretagna sia disposta a consigliare le nostre cerchie interessate nella progettazione, costruzione e impiego di reattori. Inoltre essa garantisce il trattamento dei combustibili esausti nei propri impianti.

L'articolo II disciplina lo scambio delle informazioni. È garantito l'ac¬ cesso reciproco alle informazioni concernenti le ricerche nel campo dell'im¬ piego pacifico dell'energia nucleare che rivestano un particolare interesse per i programmi attuali e futuri. .

, Nell'articolo III sono stabilite le condizioni per la .fornitura di combu¬ stibili nucleari. La Gran Bretagna s'impegna di fornire, oltre ai quantitativi necessari alla carica .dei reattori, anche il combustibile, suppletivo per assi¬ curare un funzionamento razionale e continuato degli stessi.

L'articolo IV concerne il trasferimento all'Agenzia internazionale per l'energia atomica dell'amministrazione del sistema dei controlli e delle ga¬
ranzie affinchè le informazioni e il materiale nucleare, forniti giusta l'ac¬ cordo, siano impiegati a scopi esclusivamente pacifici. Per tale scopo è pre-' visto, in data da convenire, di avviare dei negoziati con detta Agenzia.

L'articolo V riassume i provvedimenti di controllo e di garanzia appli¬ cabili prima di detto trasferimento. In quest'articolo sono, segnatamente, definiti i diritti delle parti contraenti per accertarsi, mediante un controllo Foglio federale, 1964.

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1774 efficace, che i materiali e le attrezzature forniti siano unicamente impiegati in scopi pacifici. Queste disposizioni sono, nel contenuto, analoghe a quelle dell'accordo di cooperazione svizzero-americano. Nuova è la reciprocità del diritto di controllo.

L'articolo VI disciplina l'impiego degli elementi fissili speciali (ad es. del plutonio) prodotti mediante i materiali e le attrezzature forniti. L'impiego degli altri materiali e delle altre attrezzature è disciplinato nell'articolo VII.

L'articojo Vili contiene una clausola detta « Hold-IIarmless » secondo cui lo Stato fornito libera lo Stato fornitore dalla responsabilità derivante dall'impiego del materiale ricevuto. Nell'emendamento dell'I 1 giugno 1960 ^ dell'accordo di .cooperazione svizzero-americano per l'uso dell'energia nu¬ cleare è contenuta una disposizione analoga ma che concerne unicamente la responsabilità del Governo svizzero.

Nell'articolo IX si prevede la consultazione periodica delle parti con¬ traenti per trattare le faccende concernenti l'applicazione dell'accordo.

L'articolo X contiene le definizioni.

Gli articoli XI e XII concernono le clausole finali. L'accordo enti'a in vigore il giorno dello, scambio degli strumenti di ratificazione. Esso ha una durata di dieci anni. Tuttavia certi articoli permarranno in vigore oltre la durata dell'accordo fino alla scadenza dei contratti che potranno essere con¬ clusi in virtù dello stesso. Inoltre l'accordo può essere rinnovato. É pure prevista la disdetta anticipata in caso che non possano essere garantite le' condizioni di sicurezza menzionate nell'articolo V.

· * * *. ·

.

Il presente accordo crea le condizioni necessarie al nostro paese per una stretta collaborazione con l'Inghilterra in materia d'impiego dell'energia nucleare in scopi pacifici. Esso completa vantaggiosamente gli analoghi ac¬ cordi conchiusi con gli altri Stati e consente inoltre di sviluppare in modo proficuo i rapporti già stabiliti in materia con la Gi'an Bretagna. La nostra industria auspica la conclusione di questo accordo che ci dà la possibilità di acquistare dei materiali fissili arricchiti anche in Gran Bretagna..

Specifichiamo che detto accordo non comporta obblighi maggiori di quelli che già ci incombono in virtù dell'accordo analogo con gli Stati Uniti o della nostra appai'tenenza all'Agenzia internazionale per l'energia nucleare.

Esso dunque non compromette la nostra neutralità.

· Considerato quanto precede vi raccomandiamo l'accettazione dell'ac¬ cordo allegato, la cui costituzionalità si fonda sugli articoli'Costituzionali 8 (diritto di conchiuderc trattati con l'estero) e 85, numero 5 (competenza dell'Assemblea federale).

1) RU I960, 1543 (B XI C).

1775 Poiché alcuni articoli dell'accordo possono, in seguito a contratti con¬ clusi giusta il medesimo, restare in vigore, oltre il periodo stabilito di dieci, fino a più di quindici anni, l'accordo è sottoposto al referendum facoltativo previsto nell'articolo 89, capoverso 4, della Costituzione federale.

, Gradite, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'assicurazione della nostra alta considerazione. · Berna, 18 settembre 1964.

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: L. von Moos.

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

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08.10.1964

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