2488 Termine d'opposizione: 24 marzo 1965

LEGGE FEDERALE concernente la competenza di stabilire le prestazioni della Confederazione , agli ex-professori della Scnola politecnica federale e ai loro superstiti (Dell'11 dicembre 1964)

. L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 85, numero 3, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale dell'I! settembre 1964, decreta / Art. 1 Al Consiglio federale spetta la competenza di stabilire le prestazioni ai professori della Scuola politecnica federale che hanno abbandonato la carica per ragioni di salute, d'anzianità o di cessazione dell'incarico, come anche alle loro vedove ed ai loro orfani.

2 Tale competenza si estende parimente alle prestazioni al presidente del Consiglio della Scuola politecnica federale.

1

Art. 2 Sono abrogati: -- il decreto federale del 13 giugno 1958 ^ concernente le prestazioni della Confederazione in caso d'invalidità, di vecchiaia e morte dei professori della Scuola politecnica federale; -- il decreto federale del 2 ottobre 1959 che modifica quello concernente le prestazioni della Confederazione in caso d'invalidità, vecchiaia e morte dei professori della Scuola politecnica federale; 1) RU1958, 791 (A III J 3).

.2) RU I960, 239 (A III J 3).

2489 -- il decreto federale del 21 dicembre 1961 ^ concernente gli stipendi e le pensioni di membri del Tribunale federale e del Tribunale fede¬ rale delle assicurazioni, lo stipendio del Cancelliere della Confedera¬ zione e le pensioni dei professori della Scuola politecnica federale, nella misura in cui concerne le pensioni dei professori.

Art. 3 Il Consiglio federale stabilisce la data d'entrata in vigore della presente legge.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 11 dicembre 1964.

Il Presidente: Kurmann Il Segretario: Ch. Oser

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 11 dicembre 1964.

Il Presidente: J. Müller H Segretario: F. Weber

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge fede¬ rale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e riso¬ luzioni federali.

Berna, 11 dicembre 1964.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 24 dicembre 1964.

Termine d'opposizione: 24 marzo 1965.

1) RU1962, 323 (A III H).

2490

Termine d'opposizione: 24 marzo 1965

LEGGE FEDERALE che modifica quella concernente l'approvvigionamento del paese con cereali (Del 18 dicembre 1964)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 3 luglio 1964 decreta: I ' 2 La legge federale del 20 marzo 1959 > concernente l'approvvi¬ gionamento del paese con cereali (legge sui cereali) è modificata come segue: Preamb., comma 1 Visto gli articoli 23 bis,'31 bis, capoverso 3, lettere b ed e, 64 e 64 bis della Costituzione federale; Art. 8 ' Acquisto. La Confederazione acquista i cereali panificabili indigeni di buona qualità, direttamente dai produttori. Il Consiglio federale sta¬ bilisce i requisiti per questi cereali e organizza il loro ritiro.

Art. 10, cpv. 2 II Consiglio federale può stabilire diverse classi di prezzo per i cereali indigeni secondo il loro valore di coltivazione, di macina¬ zione e di panificazione. L'Amministrazione ripartisce le varietà dei 2

1) FF 1964, 1257.

2) RU 1950, 1021 (A XVI B).

2491 cereali in queste classi o, quando ciò non fosse possibile, fissa le condizioni per la classificazione dei cereali ritirati.

Art. iî, cpv. 1 11 Consiglio federale stabilisce dei supplementi di prezzo per i cereali coltivati in regioni di montagna e per quelli consegnati do¬ po il mese di agosto.

Art. 16 Per le scorte di cereali rilevate insieme con un'azienda agricola Cereali ine per le messi comperate in pianta, l'Amministrazione può conferire coltI" al rilevatario tutti o parte dei diritti concessi al produttore dalla terzi, presente legge e dalle sue disposizioni esecutive.

1

Art. lGWs (nuovo) L'Amministrazione versa dei sussidi, in ragione delle superficie Sussidi per seminate, per i cereali coltivati su terreni particolarmente ripidi, re£iOTli rinon situati in regioni di montagna, a condizione che i cereali siano pide' raccolti maturi. Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare di que¬ sti sussidi.

Ant. 16 ter (nuovo) 1 II Consigliò federale può prendere provvedimenti intesi ad Utilizzazione agevolare l'utilizzazione dei cereali indigeni germogliati che non possono essere acquistati dalla Confederazione per l'alimentazione mugliati, umana. A tal fine, esso può organizzare il ritiro dei cereali germo¬ gliati per il foraggiamento del bestiame e pagare ai produttori, per questi cereali, il premio di macinazione alle condizioni che fisserà.

2 II Consiglio federale stabilisce il prezzo d'acquisto dei cereali germogliati ed emana prescrizioni sulla loro utilizzazione. Esso può ordinare che questi cereali siano obbligatoriamente assegnati agli importatori di foraggi per il foraggiamento del bestiame e- limitare, se occorre, l'importazione di foraggi fino a clic i cereali germogliati non siano stati venduti.

3 I produttori domiciliati nelle regioni di montagna che possono pretendere il premio di macinazione per i cereali germogliati non hanno diritto, per gli stessi, all'indennità compensativa prevista nel¬ l'articolo 13, capoverso 4.

4 L'indennità compensativa non sarà parimente pagata ai pro, duttori delle regioni di montagna dai quali, considerate le condizioni di trasporto, si può pretendere che forniscano i loro cereali germo¬ gliati agli organi incaricati del ritiro.

5 La Confederazione assume le spese cagionate dall'applicazione di questi provvedimenti.

2492 Art. 17 Sementi. 1 Là Confederazione promuove, segnatamente per mezzo di sus¬ sidi, la selezione, la prova e l'acquisto di pregiate varietà di grano, come pure la produzione e la vendita di sementi indigene prove¬ nienti da colture visitate e riconosciute.

2

L'Amministrazione può acquistare le eccedenze di sementi in¬ digene a un prezzo proporzionato al costo di produzione, a condi¬ zione che si tratti di grano panificabile di prima qualità, atto alla conservazione. Essa provvede, ove occorra, a che il paese sia rifor¬ nito in tempo utile di buone sementi indigene ed estere di cereali riservandosi di importarne essa stessa.

3 L'importazione di cereali da semina è subordinata a un per¬ messo dell'Amministrazione.

Art. 18, cpv. 1 Chiunque desideri assumere l'esercizio di un mulino commer¬ ciale deve notificarsi all'Amministrazione. Quest'ultima riconosce un mugnaio quale esercente di mulino commerciale quando adempia gli obblighi previsti negli articoli 4, 7, capoverso 1, 19 e 21, capo¬ verso 1.

Art. 21 Assunzione 1 Gli esercenti di mulini commerciali rilevano, riservate le di1

deiia^Confe- sPosizi°ni del capoverso 6; i cereali indigeni acquistati dalla Confe¬ derazione.

derazione come pure i cereali esteri provenienti dalle. scorte del¬ l'Amministrazione. La quota di ogni mulino è determinata in base alla quantità dei cereali macinati. La quota dei nuovi mulini è sta¬ bilita dall'Amministrazione. Questa può dispensare i 'mulini com¬ merciali dall'obbligo di rilevare il quantativo corrispondente di ce¬ reali indigeni quando -- macinino grano duro (o grano tenero in luogo e vece di grano duro), oppure -- lavorino cereali esteri per esportare la farina panificabile o per produrre la materia prima di. prodotti destinati all'espor¬ tazione. ' .

, Gli esercenti, di mulini da grano duro sonò tenuti a rilevare Cereali indigeni per quanto fabbrichino prodotti analoghi a quelli dei mu¬ lini da grano tenero.

2 II fatto che una sanzione iponaie sia inflitta, giusta l'articolo ' 47, capoverso 1, cifra 2, a «un'mugnaio che non adempie i < suoi obblighi concernenti l'acquisto di cereali indigeni non lo libera da questi obblighi.

2493 3

I cereali indigeni sono forniti ai mulini commerciali diretta¬ mente dal luògo di ritiro oppure dopo un immagazzinamento tem¬ poraneo in depositi della Confederazione o in depositi pubblici o privati, franco stazione del mulino; è escluso qualsiasi intermedia¬ rio.

4 II Consiglio federale stabilisce ogni anno il prezzo di vendita dei cereali indigeni fondandosi sul prezzo di costo medio dei ce¬ reali esteri di qualità equivalente; esso si basa sulla media degli ul¬ timi dodici mesi. Le spese di trasporto dei cereali esteri sono deter¬ minate secondo la tariffa ordinaria delle ferrovie svizzere.

5 Se dei cereali sono trasformati in farina panificabile destinata alla fabbricazione industriale di prodotti che usufruiscono di una protezione doganale attenuata verso paesi fornitori importanti, l'Am¬ ministrazione può, a richiesta del mugnaio, fissare il prezzo di ven¬ dita dei cereali indigeni fondandosi sul prezzo della farina panifi¬ cabile estera fornita franco frontiera. Se il prezzo che ne risulta è inferiore al prezzo di vendita stabilito dal Consiglio federale per i cereali indigeni, l'Amministrazione rimborsa al mugnaio un'equa par¬ te della differenza alle condizioni che saranno determinate dal Di¬ partimene delle finanze e delle dogane.

0 A titolo eccezionale, l'Amministrazione può, conformemente alle istruzioni del Dipartimento delle finanze e delle dogane, ven¬ dere a scopo di foraggio dei cereali indigeni di scarso valore di ma¬ cinazione e di panificazione al fine di permetterne un impiego ra¬ zionale e di assicurare la fabbricazione di una farina panificabile di qualità regolare.

Art. 38, cpv. 2 2 1 negozianti possono cedere cereali panificabili soltanto al¬ l'Amministrazione, ad altri negozianti riconosciuti da essa o a mu¬ lini commei*ciali. L'Amministrazione può consentire eccezioni.

' Art. 42 Gli Uffici locali del grano istituiti nei Comuni sono incaricati Uffici locadi collaborare al ritiro dei cereali indigeni e di versare ai produt- ^ ,e centrali .

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del grano, tori 1 sussidi e le indennità ai quali essi hanno diritto. Essi sono rag¬ gruppati per regioni e sottoposti a una direzione centrale (Centrale del grano).

Art. 40, cpv. 1, n. 5 5. chiunque, in occasione della vendita di cereali indigeni alla Confederazione o del pagamento di premi di macinazione o
di sus¬ sidi, usi inganno o faccia, intenzionalmente o per negligenza, dichia¬ razioni false per procurarsi o procurare ad altri un profitto che non gli spetta.

Foglio federale, 1964.

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2494
,
Art. 67 Durata La validità degli articoli dal 64 al 66 è limitata al 30 giugno 1966. Il Consiglio federale può abrogare questi articoli prima di detta data. Esso regola l'uso dei fondi ancora disponibili in quel momento e provenienti dalle tasse riscosse in virtù dell'articolo 64, capoverso 2.

1

' II La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1965.

2

Le disposizioni della legge sui cereali, così abrogate, rimangono applicabili ai fatti accaduti fino al 30 giugno 1965.

3 II Consiglio federale è incaricato d'eseguire la presente legge e d'emanare le disposizioni all'uopo necessarie.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 18 dicembre 1964.

. v II Presidente: Kurmann H Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 18 dicembre 1964.

Il Presidente: J. Müller Il Segretario: F. Weber

Il Consiglio federale decreta: La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'arti¬ colo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 18 dicembre 1964.

,

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 24 dicembre 7964.

Termine d'opposizione; 24 marzo 1965.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Legge Federale concernente la competenza di stabilire le prestazioni della Confederazione agli ex-professori della Scuola politecnica federale e ai loro superstiti (dell`11 dicembre 1964)

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24.12.1964

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