2495

Termine d'opposizione: 24 marzo 1965

DECRETO FEDERALE che approva la convenzione di Vienna sulle relazioni consolari e il protocollo di firma facoltativa concernente il regolamento obbligatorio delle controversie (Del 18 dicembre 1964)

· L'ASSEMBLEA FEDERALE .DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto gli articoli 8 e 85, numero 5, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale dcll'8 settembre 1964/D decreta: Art. 1 Sono approvati: a. la convenzione di Vienna del 24 aprile 19632) sulle relazioni consolari; b. il protocollo di firma facoltativa concernente il regolamento obbliga¬ torio delle controversie; del 24 aprile 1963.

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.

Art. 2 Il presente decreto è sottoposto alle disposizioni dell'articolo 89, capo¬ verso 4, della Costituzione federale, concernente il referendum in materia di trattati internazionali.

1) FF 1904, 1849.

2) FF 1964, 1885.

3) FF 1904, 1916.

2496 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 18 dicembre 1964.

II Presidente: J. Müller H Segretario: F. Weber Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 18 dicembre 1964.

Il Presidente: Kurmann Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è.pubblicalo conformemente all'arti¬ colo 89, capoverso 4, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del. 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 18 dicembre 1964.

Per ox-dine del Consiglio fedei'ale svizzero, 11 Cancelliere della Confederazione: .

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 24 dicembre 1964.

Termine d'opposizione: 24 marzo 1965.

2497

Termine d'opposizione: 24 marzo 1965

DECRETO FEDERALE che abroga quelli concernenti gli onorari e le pensioni dei membri del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni e l'onorario del Cancelliere della Confederazione (Dell'I 1 dicembre 1964)

L'ASSEMBLEA FEDERALE ' DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, '7 . visto l'articolo 85, numero 3, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 maggio 1964, 7

decreta:

Art. 1 Sono abrogati al 31 dicembre 1964: -- il decreto federale del 20 marzo 1959 ^ concernente gli onorari e pen¬ sioni dei membri del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni, -- il decreto federale del 20, marzo 1959 2> concernente l'onorario del Can¬ celliere della Confederazione, -- tutte le disposizioni su gli stipendi e le pensioni dei membri del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni e lo stipendio del Cancelliere della Confederazione, del decreto federale del 21 dicembre 1961 3> concernente gli stipendi e le pensioni dei mèmbri del Tribunale federale e del Tribunale federale delle assicurazioni, lo stipendio del Cancelliere della Confederazione e le pensioni dei Professo¬ ri della Scuola politecnica federale.

1) RU 1959, 558 (AIII H).

2) RU 1959, 556 (A III H).

3) RU 1902, 323 (A III H) e RU 1962, 324 (A III J 3).

2498 Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto, con¬ formemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874 con¬ cernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, Il dicembre 1964.

Il Presidente: J. Müller Il Segretario: F. Weber Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 11 dicembre 1964.

Il Presidente: Kurmann Il Segretario: Ch. Oser

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato, conformemente all'arti¬ colo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e riso¬ luzioni federali.

Berna, 11 dicembre 1964.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 24 dicembre 1964.

Termine d'opposizione: 24 marzo 1965.

2499 Termine d'opposizione: 24 marzo 1965

DECRETO FEDERALE che approva la convenzione d'emendamento della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, firmata a Mannheim (Del 18 dicembre 1964)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA' CONFEDERAZIONE*SVIZZERA, visto gli articoli 8 e 85, capoverso 5, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 settembre 1964 1\ .

decreta:

Art. 1 La convenzione conchiusa a Strasburgo il 20 novembre 1963 2) per l'emendamento della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, firmata a Mannheim il 17 ottobre 1868, è approvata.

f Il Consiglio federale è autorizzalo a ratificarla.

Art. 2 Il presente decreto soggiace alla disposizione dell'articolo 89, capoverso 4, della Costituzione federale, concernente il referendum in materia di trat¬ tati internazionali.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 18 dicembre 1964.

1) FF 1964, 1601.

2) FF 1964,1611.

Il Presidente: J. Müller H Segretario: F. Weber

s

2500 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 18 dicembre 1964.

Il Presidente: Kurmann Il Segretario: Ch. Oser

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato conformemente all'arti¬ colo 89, capoverso 4 della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 18 dicembre 1964.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere ' della Confederazione: Ch. Oser.

Data della pubblicazione: 24 dicembre 1964.

Termine d'opposizione: 24 marzo 1965.

2501

DECRETO FEDERALE concernente il bilancio di previsione. della Confederazione Svizzera per l'anno 1965 e lo stanziamento' di alcuni crediti d'opera (Dell'I 1 dicembre 1964)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 85, numero 10, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 ottobre 1964, decreta: Art. 1 Sono approvati: il bilancio finanziario della Confederazione per l'eserci¬ zio 1965, che registra 4.837.143.345 franchi di uscita e 4.865.519.634 fran¬ chi di entrata, come anche il bilancio generale di previsione che chiude con un'eccedenza attiva di 564.388.319 franchi.

Art. 2 Sono stanziati per il Consiglio federale dei crediti d'opera: a. di 33.377.400 franchi, per nuove costruzioni progettate dai Diparti¬ menti; b. di 49.909.960 franchi per nuove costruzioni previste dall'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi; c. di 352.103.738 franchi, per l'acquisto di materiale.

Art. 3 L'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi è autorizzata a ordinare del materiale, per un importo di 278.215.000 franchi sui conti dei prossimi anni.

2502 Così decretato dal Consiglio nazionale.Berna, 7 dicembre 1964.

Il Presidente: Kurmann Il Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 11 dicembre 1964.

Il Presidente: J. Müller lì Segretario: F. Weber

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 11 dicembre 1964.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, .

Il Cancelliere della Confederazióne: Ch. Oser.

2503

DECRETO FEDERALE concernente il secondo supplemento del bilancio di previsione < 1964 e lo stanziamento di crediti d'opera (Del 16 dicembre 1964)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 85, numero 10, della Costituzione federale; · visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 1964, decreta: '

* Art. 1 ' Sono stanziati quale secondo supplemento per l'anno 1964: -- nel bilancio di previsione della Confederazione: 352 801 franchi come crediti.riportati e 446 521 181 franchi come cre¬ diti suppletivi; -- nel bilancio di previsione dell'Azienda delle poste,, dei telefoni e dei tele¬ grafi: ' .

120 042 000 franchi di crediti suppletivi.

, Art. 2 Sono stanziati dei crediti d'opera e dei crediti addizionali di 7 374 444 franchi ai Dipartimenti e di 6 218 000 franchi all'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi.

Còsi decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 9 dicembre 1964.

Il Presidente: J. Müller U Segretario: F. Weber

2504 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 16 dicembre 1964.

Il Presidente: Kurmann Il Segretario: Ch. Oser

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 16 dicembre 1964.

Per ordine del Consiglio federale svizzero Il Cancelliere della Confederazione: ' Ch. Oser.

2505

DECRETO FEDERALE che approva il bilancio di previsione delle Ferrovie federali svizzere per l'anno 1965 (Del 15 dicembre 1964)

L'ASSEMBLEA FEDERALE ' . DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il rapporto e la proposta del Consiglio d'amministrazione delle Ferrovie federali svizzere, del 28 ottobre 1964; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 1964, decreta: . Articolo unico Sono approvati i seguenti bilanci di previsione delle Ferrovie federali svizzere per l'anno 1965; 1. il bilancio del conto costruzioni, clic ascende a 424 300 000 franchi di cui 396 300 000 franchi a carico del conto immobilizzazioni e 28 000 000 di franchi a carico del conto d'esercizio; 2. il bilancio del conto d'esercizio, che chiude con 1 443 500 000 franchi di entrate e con 1 120 200 000 franchi di uscite, con una eccedenza di entrate di 323 300 000 franchi; 3. il bilancio del conto profitti e perdite, che chiude con 358 700 000 fran¬ chi di entrate e 325 700 000 franchi di uscite, con un beneficio netto prevedibile di 33 000 000 di franchi.

Così decretato dal Consiglio degli Stati., Berna, 1° dicembre 1964.

Il Presidente: J. Müller Il Segretario: F. Weber

2506 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 15 dicembxe 1964.

Il Presiderite: Kurmann Il Segretario: Ch. Oser.

Il Consiglio federale decreta: 11 decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 15 dicembre 1964.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser. '

2507

DECRETO FEDERALE concernente la concessione di mutui alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali, in Ginevra (Dell'I 1 dicembre 1964)

L'ASSEMBLEA FEDERALE .

DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 settembre 1964, decreta: ' Art. 1 La Confederazione partecipa con una somma di 50 000 franchi all'isti¬ tuzione, con il Cantone di Ginevra, della Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali, in Ginevra.

/

;

Art. 2 ·

,

Il Consiglio federale è autorizzato ad accordare alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali, in Ginevra, 45 milioni di fran¬ chi al massimo in mutui fruttanti interessi ed ammortizzabili., Art. 3 II presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore!

2 II Consiglio federale è incaricato d'eseguirlo.

1

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 2 dicembre 1964.

Il Presidente: J. Müller Il Segretario: F. Weber

2508 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 11 dicembre 1964.

Il Presidente: Kurmann Il Segretario: Ch. Oser

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede e pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 11 dicembre 1964.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

2509

DECRETO FEDERALE ooncernente la costruzione d'una nuova sede per la scuola · svizzera di Napoli (Del 16 dicembre 1964)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 15 settembre 1964, decreta: Art. 1 È stanziato un credito d'opera di 2 860 000 franchi per la costruzione di una nuova sede per la scuola svizzera di Napoli.

Art. 2 1

II presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, en¬ tra immediatamente in vigore.

2 II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 16 dicembre 1964.

Il Presidente: Kurmann Il Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Slati.

Berna, 16 dicembre 1964.

Il Presidente: J. Müller Il Segretario: F. Weber Foglio federale, 1964.

160

2510

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 16 dicembre 1964.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

2511

DECRETO FEDERALE per l'acquisto di terreni a Epalinges, distretto di Losanna (Dell'8 dicembre 1964)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE S VI ZZERÀ, visto l'articolo 16 della legge federale del 3 ottobre 1951 concernente il promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° giugno 1964, decreta: ' Art. 1 Il Consiglio federale è autorizzato ad acquistare nel Cantone di Vaud, quale permuta col terreno di Mònt-Calme e di Montagibert, in Losanna, un fondo a Epalinges, distretto di Losanna, del valore di 4 601 760 franchi e, ove occorra, altri terreni d'un valore massimo di 1 809 840 franchi. ' Art. 2 Il Consiglio federale è autorizzato ad approvare la convenzione con¬ chiusa, riservata la ratificazione delle Camere federali, tra la Divisione del¬ l'agricoltura del Dipartimento federale dell'economia pubblica e il Consiglio di Stato del Cantone di Vaud, concernente la permuta di terreni, come anche · a procedere a uno scambio di lettere con il Consiglio di Stato.

Art. 3 II presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

2 II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

1

1

1) RU 1953, 1133 (A XVI A 1).

2512 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 22 settembre 1964.

Il Presidente: Otto Hess H Segretario: Ch. Oser' Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 8 dicembre 1964.

Il Presidente: J. Müller Il Segretario: F. Weber

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede ò pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 8 dicembre 1964.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

2513

DECRETO FEDERALE concernente» la costruzione d'una centrale telefonica dell'Amministrazione federale, alla Papiermiihlestrasse, in Berna (Del 16 dicembre 1964)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 85, numero 10, della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 settembre 1964, decreta: Art. 1 È stanziato un credilo d'opera di 1 310 000 franchi per la costruzione di una centrale telefonica dell'Amministrazione federale, alla Papiermiihle¬ strasse, in Berna.

Art. 2 1 II presente decx'eto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, en¬ tra immediatamente in vigore.

2 II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 2 dicembre 1964.

Il Presidente: Kurmann H Segretario: Ch. Oser Còsi decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 16 dicembre 1964.

Il Presidente: J. Müller H Segretario: F. Weber

2514 Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 16 dicembre 1964.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

2515

DECRETO FEDERALE concernente l'acquisto di terreni a Daillens per la Regia federale degli alcool (Del 4 dicembre 1964)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 agosto 1964, decreta: Art. ì È stanziato, alla Regìa federale degli alcool, un credito d'opera di 4 354 000 franchi per l'acquisto di terreni a Daillens come anche un credito di progettazione di 410 000 franchi. Queste somme verranno registrate nel conto della Regìa.

Art. 2 1 II presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

2 II Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 1° dicembre 1964.

Il Presidente: J. Müller Il Segretario: F. Weber

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 4 dicembre 1964.

,

Il Presidente: Kurmann Il Segretario: Ch. Oser

2516 Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale clic precede è pubblicato nel Foglio federale.

, Berna, 4 dicembre 1964.

Per ordine del Consiglio federalle svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

2517

DECRETO FEDERALE che approva la gestione e i conti della Regia federale degli alcool per l'esercizio 1963/1964 (Del 4 dicembre 1964)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il rapporto del Consiglio federale del 20 ottobre 1964, decreta: Articolo unico Sono approvati il rapporto di gestione e i conti della Regìa degli alcool per il periodo d'esercizio dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964.

L'utile netto d'esercizio sarà impiegato come segue: ·FrVersamento alla Confederazione in ragione di fr. 4,50 per abitante (5 429 061) / 24 430 774,50 Versamento ai Cantoni in ragione di fr. 4,50 per abitante (5 429 061) . . . . . ....

. .

. 24430 774,50 Versamento al fondo di costruzione e di rinnovamento 3 700 000, Saldo da riportare a conto nuovo 122 935 61 52 684 484,61

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 1° dicembre 1964.

Il Presidente: J. Müller II Segretario: F. Weber

2518 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 4 dicembre 1964.

Il Presidente: Kurmann lì Segretario: Ch. Oser

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 4 dicembre 1964.

'

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

2519

DECRETO FEDERALE concernente il censimento periodico della circolazione stradale (Del 30 novembre 1964)

L'ASSEMBLEA FEDERALE ' DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 1, capoverso 1, della legge federale del 23 luglio 1870 D concernente l'assumere dati statistici officiali nella Svizzera; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° ghigno 1964 2\ decreta: Art. 1 Ogni cinque anni, per la prima volta nel 1965, deve essere svolto un censimento generale della circolazione stradale.

2 1 Cantoni effettuano i rilevamenti statistici secondo le istruzioni della Confederazione. L'ufficio federale di statistica, in collaborazione con l'ufficio federale delle strade e delle arginature, elabora i dati raccolti e pubblica i risultati.

I

, Art. 2 II Consiglio federale emana le prescrizioni esecutive concernenti il censimento della circolazione.

Art. 3 Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.

1) CS 4, 284 (A Vili E)..

2) FF 1064, 1067.

2520 Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 9 ottobre 1964.

Il Presidente: Otto Hess H Segretario: Ch. Oser Così decretato dal Consiglio degli Stali.

Berna, 30 novembre 1964.

Il Presidente: J. Müller H Segretario: F. Weber

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che .precede <è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 30 novembre 1964.

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

2521

DECRETO FEDERALE sulla continuazione della cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo (Del 10 dicembre 1964)

L'ASSEMBLEA FEDERALE . DELLAi CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 1964 decreta: Art. 1 È accordato un credito-quadro di 90 milioni di franchi per consentire la continuazione, sino al 30'giugno 1967, della cooperazione tecnica della Svizzera con i paesi in via di sviluppo.

I crediti annui devono essere indicati nel bilancio di previsione.

Art. 2 II creditorquadro, segnatamente, può essere adoperato: er. per i contributi generali al «programma ampliato» e al «fondo speciale» di cooperazione tecnica, delle Nazioni Unite; b. per contributi a opere determinate idi organizzazioni internazionali; c. per contributi alle organizzazioni svizzere; d. per opere della Confederazione.

Art. 3 Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, en¬ tra in vigore il 1° gennaio 1965.

Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo. Esso emana le disposi¬ zioni necessarie.

1) FF 1064, 1001.

2522 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 10 dicembre 1964.

Il Presidente: J. Müller H Segretario: F. Weber Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 1° dicembre 1964.

Il Presidente: Kurmann Il Segretario: Ch. Oser

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 10 dicembre 1964.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,.

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

2523

DECRETO FEDERALE concernente la garanzia federale alla Costituzione riveduta del Cantone Zurigo (Del 18 dicembre 1964)

L'ASSEMBLEA FEDERÀLE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, visto l'articolo 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 novembre 1964 ; considerato che le presenti disposizioni costituzionali rivedute nulla contengono che sia contrario alla Costituzione federale, decreta: Art. 1 E' accordata la garanzia federale agli articoli 30, capoverso 1, nume-, ro 2, e 31, numero 5, riveduti, della Costituzione del Cantone di Zurigo, accettati: nella votazione popolare del 27 settembre 1964.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato di eseguire il presente decreto.

Così decretato dal Consiglio nazionale: Berna, 16 dicembre 1964.

Il Presidente: Kurmann H Segretario: Ch. Oser

2524 Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 18 dicembre 1964.

Il Presidente: J. Müller Il Segretario: F. Weber

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel foglio federale.

Berna, 18 dicembre 1964..

Per ordine del Consiglio federale svizzero, Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

2525

DECRETO FEDERALE concernente la garanzia federale alla Costituzióne riveduta del Cantone di Sciaffusa (DI 18 dicembre 1964)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA' CONFEDERAZIONE SVIZZERA, viso l'articolo 6 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 novembre 1964; considerato che le presenti disposizioni costituzionali rivedute nulla contengono che sia contrario alla Costituzione federale, decreta: Art. 1 E' accordata la garanzia federale agli articoli 74, 78 e 79, riveduti, della Costituzione del Cantone di Sciaffusa, accettati nella votazione popo¬ lare del 31 settembre 1964.

Art. 2 Il Consiglio federale ò incaricato di eseguire il presente decreto. .

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 18 dicembre 1964.

Il Presidente: J. Müller Il Segretario: F. Weber Foglio federale, 1964.

161

2526 Così decretato dal Consiglio nazionale. ; Berna, 18 dicembre 1964.

Il Presidente: Kurmann Il Segretario: Ch. Oser

Il Consiglio federale decreta: Il decreto federale che precede è pubblicato nel Foglio federale.

Berna, 18 dicembre 1964.

Per ordine del Consiglio federale svizzero: Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Osèr.

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Decreto federale che approva la convenzione di Vienna sulle relazioni consolari e il protocollo di firma facoltativa concernente il regolamento obbligatorio delle controversie (Del 18 dicembre 1964)

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24.12.1964

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