N° 37

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Anno XLVII Berna, 17 settembre 1964

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Volume I

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: anno fr. 12.--, con alle¬ gata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. S. À., a Bellinzona (Telefono 5 18 71) -- Conto corronte postale XI 65-690.

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MESSAGGIO del Consìglio federale all'Assemblea federale concernente l'istituzione , di agevolezze per le votazioni ed elezioni federali (Del 4 settembre 1964)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri, Ci pregiamo di presentarvi con.il presente messaggio un disegno di legge che istituisce delle agevolezze per le votazioni ed elezioni federali.

I. Cenni storici ·L'articolo 43 della Costituzione federale stabilisce che il cittadino svizzero esercita il diritto di voto in materia federale nel luogo di suo do¬ micilio. Per agevolare l'esercizio di questo diritto ai cittadini assenti dal Comune di domicilio, il Consiglio federale, con circolare del 13 novembre 1925, interpretando estensivamente la nozione di domicilio politico, giu¬ dicò d'autorizzare il voto nèl luogo di dimora" (FF 1925, 555). Il citta¬ dino assente poteva quindi votare nel luogo di dimora, dopo avervi de¬ positato i documenti di legittimazione. Tuttavia, nel 1937, il Consiglio federale fu indotto ad abrogare questa circolare, segnatamente perchò l'am¬ piezza ciie dava alla nozione di domicilio non conciliavasi con quella sta¬ bilita in una decisione del Tribunale federale (DTF 49 I 431).

Già prima dell'abrogazione, il Consiglio federale aveva proposto alle Camere, con messaggio del 14 dicembre 1936 (FF 1936, 519), un disegnò di logge autorizzante i Cantoni a prevedere l'esercizio del diritto di Voto Foglio federale, 1964.

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1582 per corrispondenza in casi motivati. Il Consiglio nazionale, con 63 voli contro 55, deliberava di non entrare in materia. Il Consiglio degli Stati prendeva un'uguale risoluzione con 20 voti contro 16. Gli argomenti mossi contro il disegno erano parecchi, nondimeno il più serio e generale pare sia stato il timore d'abusi «allorché la cassetta postale tiene luogo dell' ufficio idi voto». Si pensava che le schede sarebbero potute essere raccolte da terzi che s'incaricassero di spedirle, clic l'elettore, il quale compilasse la scheda, per esempio in una fabbrica, in un cantiere, sarebbe potuto essere influenzalo da terzi.

Caduto il disegno, le cose rimasero a quel punto per qualche tempo.

Gli inconvenienti, cui la circolare del 1925 intendeva ovviare, riapparvero non appena fu abolita. Il numero dei cittadini impediti d'esercitare il di¬ ritto di voto fu considerevole negli anni precedenti la seconda guerra mon¬ diale, quando l'industria alberghiera ebbe a occupare moltissimi lavoratori stagionali. Tre postulati del Consiglio nazionale chiesero al Consiglio fe¬ derale d'esaminare le misure da prendersi.

La Cancelleria federale, giudicando sconveniente proporre alle Camere un'interpretazione estensiva della nozione di domicilio politico, oppure proporre nuovamente il sistema di voto per corrispondenza, da esse re¬ spinto pochi anni prima, o il voto per procura, praticato allora quasi esclusivamente dal Cantone di Berna, elaborò, nel 1945, un disegno pre¬ liminare di legge istituente una forma speciale di voto per corrispondenza.

Il cittadino avrebbe dovuto consegnare, personalmente la sua scheda a un'autorità del luogo di dimora, che l'avrebbe trasmessa all'autorità com¬ petente del luogo di domicilio.

Dopo taluni studi completivi e la consultazione con le' autorità canto¬ nali, fondandosi su quel disegno preliminare il Consiglio federale presen¬ tava alle Camere, il 20 agosto 1947, un messaggio con disegno di logge (FF WA7, 862). .

Senza risolvere definitivamente circa il sistema d'accogliere, la com¬ missione del Consiglio nazionale!, cui era stata data la priorità della discus¬ sione, incaricò la Cancelleria federale di sottoporle una variante in forma di disegno istituente il voto per corrispondenza. Questo disegno, accolto con qualche modificazione dalla commissione, fu discusso e
approvato con alcuni' ritocchi di poco momento dal Consiglio nazionale, senza alcun riflesso al disegno primitivo. Parecchi deputati combatterono, per altro, rigorosamente l'idea del voto per corrispondenza. Alla votazione sull'intero disegno, la legge fu approvata con 67 voti contro 9. .

La commissione del Consiglio degli Stati, non condividendo l'idea del volo per corrispondenza, compilò delle proposte assai vicine al testo del disegno del Consiglio federale dell'agosto 1947. Il principio era il mede¬ simo: il cittadino assente dal Comune di domicilio vota nel luogo di di- mora, in un locale ufficiale, e consegna la scheda a un'autorità, la quale

1583 provvede a trasmetterla all'autorità competente del Cantone di domicilio.

Il Consiglio degli Stati accettava le proposte della sua commissione.

'Il Consiglio nazionale, cui ritornò il diségno, mantenne il principio del volo per corrispondenza. Il Consiglio degli Stati finì per aderirvi Tut¬ tavia in votazione finale (20 giugno 1952), respingeva la legge con 19 voti contro 10.

Caduto il disegno, la Cancelleria federale si rimise al lavoro. Conside¬ rato clic la risoluzione del Consiglio degli Stati s'opponeva a una ripresa dell'idea del voto per corrispondenza, pensò di dover rivenire al sistema primamente divisato da quel Consiglio.

Nel frattempo, l'on. Dietsclii, deputato di Soletta, depositava, il 2 di¬ cembre 1952, la mozione: «L'esito infelice del disegno- concernente il diritto di voto dei citta¬ dini nel luogo di dimora lia conturbato molle cerchie, in particolare quelle degli invalidi, dei tubercolosi, e degli impiegati d'albergo.

Per agevolare l'esercizio del diritto di voto ai malati, infermi e cittadini assenti dal luogo di domicilio, il Consiglio federale è invi¬ tato a elaborare un nuovo disegno clic appiani quanto meglio i dis¬ sensi tra le due Camere».

Questa mozione fu accolta dal Consiglio nazionale tacitamente il 17 marzo 1954 e, dal Consiglio degli Stati, con una debolissima maggioranza di 11 voli contro 0, I'll giugno 1954.

Un disegno preliminare della-Cancelleria federale, sottoposto ai Can¬ toni nel gennaio 1955, era respinto da sei Governi, laddove una mezza dozzina d'altri si dichiarava in maniera meno netta, ma che non poteva giudicarsi affermativa. Sembrò ;che, continuando su quella via, il tentativo sarebbe riuscito a mal fine. Né le obiezioni mosse mancavano dell'appog¬ gio di ragioni concludenti, di cui, non ultima, quella fondata sulla compli¬ catezza della procedura.

La Cancelleria federale, premurosa di rivenire a un sistema più sem¬ plice, elaborò un nuovo disegno preliminare istituente per i cittadini as¬ senti una forma di voto analoga a quella del volo dei militari. L'uso del¬ l'agevolezza sarebbe tuttavia dovuto essere ristretto a talune cerchie di cit¬ tadini viventi in condizioni simili a quelle dei militari, ossia unite in uxia specie d'organizzazione ai cui servigi sia possibile fare capo per lo scrutinio.

Questo nuovo disegno incontrò presso
a poco la medesima opposizione del primo. Dieci Governi cantonali lo respinsero nella maniera più chiara, obiettando sopra tutto che esso escludeva dall'esercizio del diritto di voto una quantità troppo grande di cittadini impediti di votare secondo le forme ordinarie ed esigeva, come il precedente disegno preliminare, una certa partecipazione delle autorità locali. ·

1584 . Nel 1956, Ion. Fritz Griiter, consigliere nazionale, depositò un. postu¬ lato per invitare «il Consiglio federale a presentare un rapporto che espo¬ nesse in quale modo fosse possibile agevolare ai cittadini l'esercizio, del diritto di voto in materia federale nel luògo di dimora». Il Consiglio fe¬ derale ne trasse occasione per dare alcune informazioni sui lavori in còrso.

Riscontrato che, secondo i pareri dati sul disegno preliminare del 1955, occorreva scartare per il voto degli assenti ogni sistema implicante nel luogo di dimora la partecipazione di un'autorità comunale, la Cancel¬ leria federale immaginò una soluzione secondo la quale il-cittadino si fa¬ rebbe inviare il materiale di voto (scheda, busta) a un ufficio postale di sua scelta, dove lo ritirerebbe per compilare la scheda e rinviarla sènza lasciare il luogo. Questo sistema pareva meno complicato di quello previsto nel disegno preliminare del 1955 e nettamente più sicuro di quello del voto, per corrispondenza (sicurezza del voto personale e migliore prote¬ zione contro gli.abusi). Esso aveva il vantaggio di sostituire'a un'autorità o a un funzionario del Comune di dimora un agente federale, disponibile' per tutte le votazioni (anche cantonali), e di permettere al cittadino di vo¬ tare in un locale particolarmente accessibile. Ma il Dipartimento delle poste e delle ferrovie, ora Dipartimento dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie, stimò che gli uffici postali non fossero in grado d'esercitare la vi¬ gilanza necessaria e che le operazioni elettorali davanti agli sportelli avreb¬ bero sovraccaricato quegli uffici durante la settimana precedente lo scru¬ tinio. Avendo il Consiglio federale condiviso questa opinione, la Cancclle: ria federale abbandonò lo studio del sistema di voto alla posta e gli propose d'adunare una conferenza dei rappresentanti dei Cantoni per uno scambio di vedute sul partito da scegliersi. La proposta fu accolta.

La Conferenza fu tenuta il 25 febbraio 1959 e concluse, senza lunghe discussioni* che la soluzione raccomandabile avrebbe potuto avere il . te¬ nore seguente: «La Confederazione autorizza i Cantoni a prendere le misure con¬ venienti per agevolare l'esercizio del diritto di voto dei cittadini impediti di recarsi alle urne; importa per altro che 'la libertà e il segreto del voto siano
assicurati e che i Cantoni concedano per gli scrutini federali le agevolezze previste per le votazioni ed elezioni cantonali».

Non è il caso d'esaminare in questo capitolo, destinato a ricapitolare l'antefatto, se una tale disposizione sia o no accettabile. Questo punto sarà trattato nel capitolo VI.

1585 II. Argomenti a favore dell'istituzione d'agevolezze La mozione dei Consigli legislativi e il postulato der Consiglio nazio¬ nale . circa le misure da prendersi per agevolale l'esercizio del diritto di voto sono sostenuti da considerazioni che persuadono il Consiglio fede¬ rale, nonostante la cattiva riuscita delle proposte, precedenti, a presentare uri nuovo disegno in questa materia. In uno Stato democratico, l'esercizio del diritto di volo dovrebbe, in vero, essere disciplinato in maniera ohe possa votare il maggior numero possibile di cittadini. Il risultalo della votazione rifletterebbe allora, quanto più esattamente, la volontà del sovrano. Que¬ st'osservazione lia peso, ancorché si debba riconoscere che la dehole partecipazione alle votazioni, quale si riscontra al presente, è da ascriversi in gran parte a cagioni che non hanno attenenza con l'impossibilità di re¬ carsi alle urne. iLo prova il riscontrarla qua e là nei Cantoni che hanno istituito delle agevolezze per i cittadini impediti. Imporla vegliare affinchè il voto non sia troppo agevolato a danno delle forme da osservarsi, nò di¬ venga z-egola la pratica di modi semplificati.

III. I differenti modi di voto a distanza /. Voto nel locale ufficiale del Comune di dijnora, con trasmissione della scheda Questo modo, previsto nel disegno del Consiglio federale del 1947 e, suocessivamente, in quello della Comriìissione del Consiglio degli Stati, ha il vantaggio d'obbligare il cittadino a volare in condizioni assai simili a quelle in cui voterebbe nell'ufficio elettorale del Comune di domicilio. Esso assicura «dignità» all'atto con il quale il cittadino esercita i diritti poli¬ tici, e dà garanzia che la scheda non venga, in uno o in altro modo, inter¬ cettata da terzi interessati a mutarne o semplicemente accertarne il conte¬ nuto, tprima che giunga nelle mani dell'autorità.

Ma a questo vantaggio fa riscontro un serio inconveniente: il sistema richiede la partecipazione d'ima autorità del Comune di dimora, il che potrebbe costituire un onere abbastanza grave per lo stesso, obbligato di mettere una o parecchie persone à servizio degli assenti che volessero va¬ lersi di questa procedura. Attesa la necessità d'una cooperazione del Co¬ mune di dimora, il sistema sarebbe praticabile in materia, cantonale sola¬ mente se nel medesimo tempo fossero fatte delle votazioni federali. D'altra parte, nessun Cantone ha istituito questo sistema per i cittadini che, nel Cantone, si trovino in un Comune diverso da quello di domicilio. La sua istituzione in materia federale aumenterebbe il numero delle procedure applicate, cosa non certamente desiderabile.

1586 2. Voto per corrispondenza Il voto per corrispondenza, detto anche voto per posta, è una delle for¬ me più semplici che si possano immaginare. Il cittadino fa caipo soltanto al¬ l'autorità del suo Comune di domicilio e non deve adempiere che un mi¬ nimo di formalità. Non meraviglia quindi che i Cantoni i quali provvidero a dare ai cittadini impediti di recarsi alle urne la possibilità di partecipare allo scrutinio, abbiano quasi lutti introdotto tale forma, sia in maniera as¬ sai generale sia solamente per taluni casi d'impedimento. Al presente, se siamo bene informali, il voto per corrispondenza, applicato in una forma, .qualche poco larga, vige nei Cantoni di Zurigo, Soletta, Basilea Città, San Gallo, Vaud, Neuchàtel e Ginevra. Sembra che tutti questi Cantóni abbiano fatto buone esperienze con tale forma di voto, sebbene manchi ancora, in uno o in un altro, una lunga esperienza. Tuttavia, le deliberazioni parla¬ mentari degli anni dal 1948 al 1952 provano che essa'aveva degli avversari dichiarati. La lettura del Bollettino stenografico dell'Assemblea federale rivela che furono particolarmente mosse le critiche seguenti: a. la sicurezza del voto non è certa (possibilità di sottrazione di schede, artifizi illeciti al momento dell'iscrizione della risposta sulla scheda e accertamento illecito del contenuto); b. il segreto del voto non è sicuro; c. l'istituzione del voto per corrispondenza in casi speciali potrebbe es¬ sere un primo passo verso un'applicazione più generale, laddove il voto alle urne dovrebbe rimanere la forma normale; d. il voto per corrispondenza cagiona allo' Stato complicazioni e spese aggiuntive sproporzionate all'esito desiderato.

3. Voto per procura .11 voto per procura vige solamente, per così dire, nei Cantoni di Berna e di Basilea Ctotà. C'è anche nel Cantone di Zurigo, ma accanto al voto per corrispondenza, per i casi d'età avanzata (60 anni), d'invalidità o di malattia; in altri casi, la procura può essere conferita a un votante della medesima famiglia. Quanto al. Cantone di Berna, non sembra che il si¬ stema sia apprezzato più che tanto, dato che ne è chiesta l'abolizione da un'iniziativa, la cui reiezione è bensì raccomandata al popolo dalle auto¬ rità competenti ma soltanto perchè stimano inopportuno regolare la questione nel momento in cui sono approntate nuove
disposizioni nell'am¬ bito federale. Il Consiglio esecutivo del Cantone di Berna, in una lettera del 30 luglio 1963 alla Cancelleria federale, non raccomanda pimto d'istituire il voto per procura in. materia federale, ma si restringe a manifestare il desiderio che, ove fosse ammesso in diritto foderale il volo per corrispon¬ denza, la cerchia dei cittadini autorizzati a valersene sia almeno ampia

1587quanto in diritto cantonale laddove Vigano disposizioni che istituiscono il voto per procura. Per contro, il Governo di Basilea Campagna domanda che sia seriamente esaminato se il voto per procura non possa essere auto¬ rizzato «anche in' materia federale, essondo più' facilmente praticabile del voto per corrispondenza, sopra tutto nei casi di malattia o d'infermità.

Discuteremo altrove se convenga accogliere questo desiderio.

Dobbiamo aggiungere che il voto per procura non è immune da cri¬ tica, polendo accadere, per esempio, che dei cittadini s'adoperino ad assi¬ curarsi la rappresentanza di malati o di vecchi per mettere nelle urne schede compilate «nella buona maniera». Durante le discussioni parlamen¬ tari summenzionate, un' solo deputato ruppe una lancia a favore del voto per procura, ina la proposta non ebbe incontro.

A. Voto nelle forme militari Il voto nelle forme militari .0 in l'orme analoghe presuppone un or¬ gano (ufficiale elettorale) che raccolga le schede chiuse nelle buste di tra¬ smissione e le spedisca all'autorità competente del Cantone di domicilio.

Esso ha il vantaggio d'assicurare una certa vigilanza sulle condizioni in cui il cittadino esercita il voto, rimettendo egli direttamente la scheda all'or: gano di trasmissione. Se inon che, applicato ai civili, «avrebbe l'incon ve¬ niente di poter essere usato solamente da quelli trovantisi in un'organizza¬ zione (ospedale, sanatorio, ecc.) dove possa essere stabilita la persona la quale eserciti l'ufficio che, nella truppa, è assegnalo all'ufficiale elettorale.

5. Voto per posta Il voto per posta, che aveva studiato la Cancelleria federale, sarebbe nuovo. Esso avrebbe il vantaggio d'obbligare il cittadino a compilare la sche¬ da in un locale ufficiale, ossia in condizioni offerenti a uh di presso una sicurezza uguale a quella delle operazioni che hanno luogo in un ufficio elettorale. Si potrebbe essere quasi certi che il contenuto della scheda cor¬ risponda alla volontà del votante e clic nessun terzo sia potuto intervenire tra il'momento in cui il votante ha dato la scheda e la posta l'ha presa in consegna. Per altro, questi vantaggi sono bilanciati da..certi inconvenienti, come l'ingombramento degli sportelli, l'impreparazione del .funzionario postale e le possibili discussioni1 sgradevoli tra .questo e il votante,
qualora la carta d'identità, che sarebbe richiesta, desse luogo, a contestazioni.

Nel rapporto presentalo all'assemblea della Società dei giuristi .nel 1959, il signor listen, avvocato a Zurigo, è del parere che si potrebbe pre¬ vedere, per gli assenti invalidi, la consegna diretta della scheda alla posta.

Questo sistema ò assai conforme a quello divisalo dalla 'Cancelleria fede¬ rale. L'unica differenza, in vero poco importante, concerne solo l'invio del materiale. Secondo il disegno della Cancelleria federale, il cittadino do¬ vrebbe ritirare la scheda alla posta (invio, fermo in posta); secondo là

1688 proposta Us Ieri, ia scheda dovrebbe essere inviata all'indirizzo particolare.

Tanto d'uno, quanto l'altro sistema, avrebbe il vantaggio che il cittadino non possa volare semplicemente con 'l'introdurre, o far introdurre, la sche¬ da nella cassetta postale, ina dovrebbe consegnarla a un funzionario che accerti l'identità del mittente. Le obiezioni contro l'impiego d'un funzio¬ nario postale secondo il sistema immaginalo dalla (Cancelleria federale, varrebbero anche per quello della consegna diretta Ideila scheda alla posta, suggerito dal signor Ustori.

IY. Forma di voto proposta; voto per corrispondenza Come risulta dal precedente capitolo, solo due sistemi entrano in conto p(er la legislazione federale: il voto per corrispondenza e quello per posta secondo la foratola della Cancelleria federale oppure del signor Usteri. A nostro parere, il yolc> per corrispondenza sarebbe preferibile, essendo già praticato in materia cantonale da taluni Cantoni, essendo assai simile al modo di votare in vigore per i militari e non richiedendo dagli organi postàli una prestazione tale da destare taluni timori. Più delicata, in vece, è là questione circa i casi per i quali convenga introdurre questa forma di voto; ma di essa tratteremo pili innanzi.

V. Casi por i quali convenga istituire ir voto por corrispondenza Abbiamo rilevato che il voto per corrispondenza fu assai contrastato nei dibattiti parlamentari degli anni dal 1948 al 1952. Ancora presente¬ mente, parecchi Cantoni l'avversano e vorrebbero che fosse applicata sol¬ tanto come eccezione. Taluni altri, per contro, raccomandano che sia de¬ terminato con molta larghezza il campo d'applicazione, adducendo di non avere riscontrato abusi in materia cantonale. Non stimiamo opportuno far luogo presentemente a una vasta discussione per ricercare se una larga applicazione del voto per corrispondenza sia o no per cagionare gli incon¬ venienti che le si attribuiscono e se per principio questa forma di voto debba essere applicata in maniera larga oppure ristretta. Ciò che massima¬ mente importa è d'arrivare con qualche rapidità a portare a tetto un di¬ segno di legge che disciplini il voto per corrispondenza nei casi in cui, a comune parere, l'istituzione sembra più specialmente necessaria. Discute¬ remo qui appresso,questi casi, e-quelli dai quali parrebbe
opportuno pre¬ scindere, almeno per il momento.

Proponiamo che sia istituito il voto per corrispondenza h favore delle . fjeguenti cerchie di cittadini: a. i pazienti dell'assicurazione militare; .

b. i malati o infermi ospedalizzati; e. . i malati o infermi non ospedalizzati; (l. i cittadini impediti da forza maggiore.

1589 Gi risolvono a questo parlato le ragioni seguenti: L'idea che i pazienti dell'assicurazione militare debbano essere messi nella possibilità di votare per col-rispondenza non ci sembra contrastata..

Questi cittadini, che hanno perduto la salute nel servizio del paese, sof¬ frono di non poter votare come gli altri, quando non siano in grado di re¬ carsi all'ufficio di voto del Comune di domicilio, e chiedono istantemente dei provvedimenti in loro favore. Il diritto vigente non permette che votino nelle forme militari, essendo le disposizioni, che le concernono, valevoli sol¬ tanto per i cittadini in servizio militare (art. 4 della legge del 19 luglio 1872 - CSI, 160). Ora, i militari ospedalizzati in un istituto militare o ci¬ vile non compiono servizio, ma sono pazienti dell'assicurazione militare.

Essi non hanno diritto al soldo, bensì possono pretendere le prestazioni dell'assicurazione militare. D'altra parte, i pazienti riformati da una commis¬ sione sanitaria, non sono più militari nel senso giuridico della parola.

Malati o infermi civili ospedalizzati. Concesso che il volo per corrispoiidenza debba essere istituito per i pazienti dell'assicurazione militare, sembra che ne debbano godere anche i malati e infermi civili che parimente dimorano, talora per lungo spazio di tempo, in un istituto ospedaliero fuori del Comune di domicilio. Nemmeno essi devono nutrir l'impressione d'es¬ sere cittadini di secónda classe. Simile divisàmento sembra tanto più conve¬ niente, quanto maggiore diviene sempre più il loro numero, non solo per l'aumentare della popolazione, ma anche per l'allargarsi dell'uso di farsi curare in un istituto.

Maiali ,e infermi civili non ospedalizzati. Per l'autorità incaricata di concedere i documénti necessari all'esercizio del diritto di voto per corri¬ spondenza, la qualità di malató è meno evidente nel caso di cittadini co¬ stretti in casa da malattia o infermità. Si può dunque chiedersi se non sia eccessivo concedere a questi cittadini la possibilità di usare la forma del voto per corrispondenza. La premura d'assicurare ai malati e agli infermi il pili largo accesso allo scrutinio e di trattare per quanto sia possibile alla stessa stregua tutti i malati e infermi ci porta a pensare che occorra allargare l'applicazione del volo per corrispondenza ai casi in cui essi
non siano ricoverati in un ospedale. Per altro, al fine d'impedire gli abusi, si dovrebbe, di regola, esigere la prova della malattia o dell'infermità, me¬ diante un certificato medico. Simile esigenza non ci pare eccessiva. Non¬ dimeno, considerato che certi Cantoni, dove vige il voto per corrispondenza in materia cantonale, vi hanno rinuncialo e, d'altra parte, essendovi un interesse evidente a che l'ordinamento federale e quello cantonale siano quanto più conformi, slimiamo clic si potrebbe lasciare ai Cantoni la li¬ bertà d'esigere o no il certificato medico. Questo partito sembra incontrare l'approvazione dei Governi cantonali.

1590 Qualche Cantone lia istituito per i cittadini attempati la stessa agevo¬ lezza che per i malati e gli infermi. Per le ragioni che militano in favore dell'adozione d'una soluzione federalistica quanto al certificato medico, la Cancelleria federale aveva previsto una disposizione che lasciasse pari¬ mente ai Cantoni la possibilità di regolare le cose a loro grado, sempre che l'età minima fosse stabilita in 65 anni. Nessun Governo cantonale s'è dichiarato contrario, ma tre di essi (Sciaffusa, Grigioni e Neuchâtel) met¬ tono in dubbio l'utilità d'una disposizione siffatta. Poiché questa soluzione federalistica cagionerebbe un'inuguaglianza di trattamento da un Cantone a un altro, non ci siamo potuti risolvere a proporla. Altteso che il volo per corrispondenza deve rimanere per principio l'eccezione, che una dispo¬ sizione la quale lo istituisca per i cittadini attempali, ma validi, non è di importanza assoluta e che la maggior parte dei Cantoni non ha ancora sta¬ bilito in materia cantonale una simile disposizione, abbiamo concluso, pel¬ assi curare l'uguaglianza di trattamento,' che non convenisse autorizzare questa forma di voto nei casi considerati.

Poiché le condizioni dell'esercizio del voto sono le medesime per i malati o infermi civili (ospedalizzati o no) e i pazienti dell'assicurazione militare (ospedalizzati o no), non occorrono nella legge disposizioni spe¬ ciali per questi ultimi, salvo per il caso in cui, senz'essere malati o infermi, siano soggetti a un trattamento o a una misura ergoterapica.

Cittadini impediti da forza maggiore. Ili (disegno di legge uscito dalle deliberazioni degli anni dal 1948 al 1952, e respinto in votazione finale (dal Consiglio degli Stati, conteneva tun articolo secondo il quale i Cantoni, qua¬ lora non ostassero le circostanze, potevano prendere provvedimenti spe¬ ciali (urna volante, voto per corrispondenza) per i cittadini 'impediti di recarsi alle urne a cagione di misure di polizia sanitaria, d'interruzione delle comunicazioni o d'altri fatti di forza maggiore. /Ancorché una simile disposizione non sia di grande importanza pratica, crediamo debba essere ripresa, in forma conveniente, nel nuovo disegno, segnatamente. perchè taluni dei iCantoni, in cui vige il voto per corrispondenza in materia can¬ tonale, l'hanno prevista nella loro legislazione,
sia pure, se non erriamo, per il solo caso d'impedimento cagionalo da misure di polizia, sanitaria.

·VI. Casi per i quali il Consiglio federalo non propone d'istituire il voto por corrispondonza Considerati i timori manifestati circa l'istituzione del volo per corri¬ spondenza in favore dei cittadini che non siano impediti da una cagione speciale, il Consiglio federale rinuncia a fare una proposta in questo senso.

Nel 1937, esso aveva proposto d'istituire il voto per corrispondenza in fa¬ vore dei cittadini lontani dal domicilio per motivi professionali. Il Consiglio

1591 federale, e, a un determinato momento, anche il Consiglio degli Stali ave¬ vano approvato questo partito nelle deliberazioni d'una quindicina d'anni fa. Visto il contegno negativo tenuto da parecchi Cantoni, rinunciamo a una proposta siffatta.

In un disegno preliminare di legge, comunicato ai Governi cantonali nel febbraio 1961, la Cancelleria federale aveva suggerito una soluzione media, che prevedeva il voto per corrispondenza nei casi d'assenza dure¬ vole e. permanente considerati più degni d'interesse, segnatamente quelli d'assenza per motivi professionali. Taluni Governi cantonali avevano al¬ lora fatto rilevare le difficoltà che sarebbero potute derivare da una si¬ mile limitazione. Esse sono, in vero, innegabili. Particolarmente, è delicata la questione circa l'autorità che dovrebbe accertare l'adempimento delle condizioni poste per un'assenza durevole e permanente. Se questo ufficio fosse affidato a un'autorità comunale, sarebbe da temersi che la nozione non sia interpretata da per tutto uniformemente, perfino nei Comuni d'un medesimo Cantone. Se fosse affidato a un'autorità cantonale oppure se a que¬ sta fosse confciita la competenza di conoscere dei ricorsi contro una deci¬ sione comunale, ne risulterebbero eccessive complicazioni. Per ciò, nell'ul¬ timo disegno preliminare, la Cancelleria^ federale ha lascialo cadere la dispo¬ sizione concernente i casi d'assenza durevole e permanente. A prescindere dai Cantoni che raccomandano l'allargamento del volo per corrispondenza a tutti gli assenti, nessun Cantone ha chiesto la ripresa della disposizione.

Proponiamo dunque, a nostra volta, di rinunciarvi.

La questione degli assenti validi è la più dibattuta tra i Cantoni. Nel gruppo di quelli che, senza consentire alle nostre considerazioni circa l'op¬ portunità, x-accomandano di prevedere già ora l'applicazione del voto per corrispondenza a tut,ti i casi d'assenza, annoveriamo Zurigo, Berna, Lu¬ cerna (il quale, più precisamente, raccomanda d'autorizzare i Cantoni a determinare l'ambito dei casi d'assenza o ad allargarlo almeno all'assenza per ragioni professionali), San Gallo e Vaud (che si dichiarano conforme¬ mente a Lucerna). Sono del parere che 11011 debbasi allargare la cerchia dei,casi previsti nel nostro disegno: Svitlo, Glarona, Turgovia, Vallese e Neuchâtel. Gli altri Cantoni,
quale che sia la loro opinione circa la que¬ stione di principio, accettano, almeno por il momento, il partito da noi proposto. , La Cancelleria federale ha dato l'occasione di dichiararsi anche ai partili politici rappresentali nel Consiglio nazionale. Il partito popolare conservatore icristiano-sociale desidererebbe veder applicato il voto- per corrispondenza ai casi d'assenza per ragioni professionali, ma dichiara di comprendere i molivi che inducono a tracciare, per il momento, un cerchio mono largo. Il partilo · radicale democratico ha fatto sapere che approva in principio il disegno preliminare, ma ha dichiarato, nello stesso tempo, che l'esercizio del diritto di voto dovrebbe, a suo parere, essere assicurato nella misura più larga. Gli altri partiti non hanno mosso alcuna obiezione

1692 contro la limitazione prevista nel disegno. L'Unione sindacale svizzera e la Federazione dei lavoratori edili e del legno hanno comunicato sponta¬ neamente il loro parere alla 'Cancelleria federale e raccomandano entrambe l'istituzione del voto per corrispondenza anche per i casi d'assenza dovuta a motivi professionali.

VII. Soluzione federalo o competenza dei Cantoni?

Stimiamo clic nel caso d'istituzione, da parte del legislatore federale, d'un modo speciale di voto per i casi o, piuttosto, per certi casi in cui i cit¬ tadini siano impediti di recarsi alle urne, il sistema opportuno sia quello del volo per corrispondenza. Rimane da esaminare se lo debba istituire di¬ rettamente oppure autorizzare i Cantoni a istituire til sistema che loro sem¬ bri conveniente. Come abbiamo detto, la (conferenza che adunò nel feb¬ braio 1969 i rappresentanti dei Cantoni affermava che questa seconde maniera fosse la buona.

, A prima vista, una disposizione siffatta sembrerebbe vantaggiosa dal¬ l'aspetto tecnico. Essa permetterebbe di tenere conto delle condizioni pro¬ prie di ciascun Cantone e d'evitare ogni differenza d'ordinamento tra le votazioni federali e le votazioni cantonali, il che è tutto a vantaggio delle autorità, ma anche e sopra tutto dei cittadini, segnatamente quando una votazione federale e una cantonale corrispondano nel tempo.

Tuttavia, ben osservando le cose, si riscontra che questa fornitila fe¬ deralistica dà luogo a una seria obiezione: essa creerebbe una grande di¬ sparità tra i cittadini dei vari Cantoni, potendo gli uni partecipare allo scrutinio senza recarsi all'ufficio di voto e gli altri no (perchè il diritto del Cantone di domicilio non prevede tale facoltà o la prevede soltanto per talune cerchie di cittadini).

È accettabile una siffatta disparità?

Devesi ammettere, a questo riguardo, che, nel 1936, il Consiglio fe¬ derale l'aveva stimata; accettabile, poiché proponeva tun disegno di legge secondo il quale i Cantoni avrebbero potuto disporre che i cittadini im¬ pediti di presentarsi allo scrutinio sarebbero slati autorizzati, a domanda motivata, d'inviare la scheda per posta* Nel messaggio concernente quel disegno, il Consiglio federale faceva valere, a sostegno della soluzione fe¬ deralistica, che essa introduceva, di certo, un elemento di diversità nel diritto federale,
ma 'che le elezioni e votazioni federali avvengono pre¬ cisamente, salva disposizione contraria, secondo le presci'izioni cantonali.

Tale circostanza, aggiungeva, aveva permesso a taluni Cantoni d'isti¬ tuire il volo obbligatorio. Devesi riconóscere che il diritto federale tollera una larga diverlsità quanto all'esercizio dei diritti politici. In vero, l'ar¬ ticolo 74 della Costituzione federale prevede soltanto che il diritto di. par-

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1593 tocipare alle elezioni e votazioni foderali spetta a ogni Svizzero che ha compiuto l'età di 20 anni «e che del resto secondo le leggi del Cantone nel quale ha domicilio non è escluso dal diritto attivo di cittadinanza». In virtù di queste disposizioni, sono differenze nei Cantoni quanto al diritto di voto dei cittadini sostenuti stabilmente dall'assistenza pubblica o ai quali sia vietalo frequentare le osterie.

Devesi prendere partito d'una certa diversità dovuta al fatto che il cittadino esercita i diritti politici, non solamente in materia federale ma an¬ che in materia cantonale, e che la legge del 1872 reca che le elezioni fe¬ derali «hanno luogo conforme alle prescrizioni delle leggi cantonali», ma con riserva delle prescrizioni federali. Non sembra, per altro, conveniente aumentare senza particolare ragione la ^diversità fra i Cantoni per quanto concerne la possibilità pratica dell'esercizio dei diritti politici. Giudi¬ chiamo, per tanto, 'che il partito divisato dalla conferenza del 25 febbraio 1959 non debba essere seguito. N Il legislatore federale deve dunque imporre una certa unità ai Can¬ toni per l'esercizio dei diritti politici. iCi si può domandare se non con¬ venga prevedere un'eccezione in favore dei Cantoni che hanno istituito il voto per procura in materia cantonale. Alludiamo, in questa parte, non tanto al Cantone di Berna, che pare pronto ad abbandonare questa for¬ ma di voto, nè a quello di Zurigo, dove non sembra di molla importanza, quanto al Cantone di Basilea Campagna, il quale, come abbiamo detto, vorrebbe che si autorizzino i Cantoni ad applicarla in materia foderale.

Ma converrà sacrificare il principio dell'uniformità di procedura e con¬ cedere ai Cantoni, che praticano già la forma del vóto per procura, d'ap-, plicaarla parimente in materia federale? Nonostante i principi federalistici consacrati dalla legislazione federale in materia di votazioni e il vantaggio della soluzione agevole cui abbiamo alluso, stimiamo necessario, per (mo¬ tivi d'equità, restringersi alla sola regola del voto per corrispondenza^ Non giudichiamo quindi di poter tenere conto dell'istanza del Cantone di Basilea Campagna.

'

YIII. Forma e contenuto del disogno di legge

Nel disegno di legge discusso dalle Camere negli anni dal 1948 al 1952, il voto per posta era disciplinato nei particolari. A noi pax-e super¬ fluo che il legislatore federale stabilisca delle regole minuziose, potendo essere lasciate alla competenza dei Cantoni o, se occorre, a un'ordinanza del Consiglio federale.

Sarebbe anche da esaminarsi se sia il caso d'inserire le nuove dispo¬ sizioni nella .legge del .1872 sulle elezioni e votazioni federali, per non ac¬ crescere (il numero, già grande, delle leggi concernenti l'esercizio dei di¬ ritti politici. Stimiamo nondimeno che non sia punto indicato inserire in

1594 questa legge, ben presto centenaria, un insieme di disposizioni le quali, fino a un certo punto, vi figurerebbero come Icorpo estraneo, e preferiamo proporvi di fare una legge distinta che comprenda le disposizioni che oggi vi proproniamo e quelle) della legge del 30 giugno I960, che istituisce il voto anticipato in materia federale* Sarebbero così comprese in un'unica legge tutte le misure per agevolare le elezioni e le votazioni.

Queste spiegazioni circa la forma e il contenuto del disegno di legge ci offre l'occasione di toccare la questione d'una rifusione delle leggi che disciplinano l'esercizio dei diritti popolari, richiesta da taluni Cantoni nelle antecedenti procedure di consultazione. Una lancia è slata spezzata in favore di essa durante le deliberazioni della Società svizzera dei giuristi nel 1959 (intervento del professor Jmboden). Noi pensiamo che, fintanto non sia stata regolata la questione delle agevolezze da introdursi per. per¬ mettere l'esercizio del diritto di voto ai malati e assenti (o a certi asseriti), non sarebbe saggio procedere a una rifusione generale delle leggi sulla materia. Per raccomandabile che ci possa sembrare in sè, essa dovrà essere operata solamente quando saranno state schiarite le questioni pendenti.

IX. Voto degli Svizzeri all'estero Durante le deliberazioni degli anni dal 1948 al 1952 sul disegno di legge concernente il voto dei cittadini assenti dal Comune di domicilio, i Consigli legislativi avevano approvato un postulato dal seguente tenore: <11 Consiglio federale è invitalo a presentare un rapporto indicante se e a quali condizioni gli Svizzeri all'estero possano partecipare alle elezioni e votazioni federali».

Era sembralo, in un primo momento, che un messaggio a sostegno d'un disegno di legge istituente delle agevolezze in materia d'elezioni e votazioni federali potesse offrire il mezzo di dare degli schiarimenti ai Consigli legislativi sulla questione del diritto di. voto degli Svizzeri all' estero, mossa da questo postulato, f pareri ricevuti in merito al disegno preliminare che concerneva anche questo punllo, ci hanno condotto a con¬ cludere che la questione non possa essere trattata insieme con quella delle agevolezze da istituirsi in favore degli Svizzeri residenti in patria. Trat¬ tasi, nel caso specifico, non soltanto della questione
del diritto di voto de¬ gli Svizzeri all'estero, ma anche e principalmente del problema d'un arti¬ colo costituzionale concernente questi compatrioti. Come è noto, esso è og¬ getto d'un esame approfondito. Al presente, il Dipartimento politico^ sta consultandosi, per ardine del Consiglio federale, coni le cerchie interessate.

I Governi cantonali/ li parliti politici, le associazioni economiche e le or¬ ganizzazioni degli Svizzeri all'estero sono stati invitati a dare il parere su un disegno preliminare d'articolo costituzionale.

1595 X. Commento sulle disposizioni del disegno Commentiamo qui brevemente le disposizioni del disegno, in quanto, già non sia stato fatto in uno dei precedenti capitoli.

Gli articoli dall'I al 3 riproducono testualmente quelli corrispondenti della legge del 30 giugno 1960. Essi non richiedono alcun commento. Co¬ me osservavamo più sopra, siamo indotti a inserirli nel presente disegno, clic abrogherebbe quella legge, per la premura di non moltiplicare le leggi foderali sull'esercizio dei diritti popolari, f Cantoni non hanno, in gene¬ rale, mosso obiezioni a questo riguardo. Segnaliamo nondimeno che il Cantone di San Gallo non vorrebbe che la ripresa delle disposizioni in vigore sia l'occasione di mutare l'ordinamento istituito nel 1960. Il Go¬ verno del Cantone di 'Lucerna vorrebbe, invece, clic si profittasse della 1 stessa per mitigare la disposizione intesa a prescrivere l'istituzione del vo¬ to anticipato nei Comuni con più di 800 cittadini, atteso i casi in cui non è fatto uso di tali agevolezze. Considerato che il volo anticipalo non carica che leggermente le autorità comunali e clic v'ha .un'interesse mag¬ giore a
L'articolo 4 concerne il voto dei militari. Esso si restringe a preve¬ dere che il Consiglio federale dà disposizioni uniformi sull'esercizio del diritto di volo da parte dei militari. Queste disposizioni, del resto, sono già previste in un decreto del Consiglio federale del 10 dicembre 1945, fondato siigli articoli 4 e 45 della legge del 1872.

L'articolo 5 pone il principio clic i Cantoni emanano le disposizioni necessarie e indica i casi in cui è ammesso il voto per corrispondenza.

L'articolo 6 ò inteso a tenere conto del diritto in vigore nei Cantoni, lasciandoli liberi d'esigere o no un certificato medico e di disciplinarne la forma: L'articolo 7 obbliga i Cantoni a stabilire le disposizioni necessarie.

Esso differisce dai disegni precedenti, perchè lascia loro la più grande libertà, non entrando in alcun particolare sulla procedura- da seguirsi nell'esercizio del diritto di volo per corrispondenza. Ci preme infatti che i Cantoni i quali hanno istituito il voto per corrispondenza in materia can¬ tonale, possano applicarlo [nelle medesime forme in materia
federale. Con¬ trariamente al parere del Cantone di Tairgovia, pensiamo che non si deb¬ bano specificare le cose in maniera che i Cantoni possano accontentarsi di regolare la procedura mediante regolamento. <11 Consiglio federale si ri¬ serva nondimeno il diritto d'approvazione.

Con la locuzione « assicurare il riscontro della qualità d'elettore » si intende che .l'autorità comunale deve accertare se di (cittadino il cui indi-

1596 rizzo è indicato sulla busta di trasmissione sia effettivamente abile al volo.

Essa non significa iche occorra assicurarsi che abbia volato personalmente.

Il capoverso 3 prevede l'affrancatura dei pieghi (domanda all'auto¬ rità comunale, busta di trasmissione) inviali dai cittadini. Essa è usuale nei 'Cantoni che hanno istituito il voto per con-ispondenza in materia cantonale, e conforme al criterio seguito dal legislatore federale, che si sforza di restringere quanto, più i casi in cui è autorizzato l'invio in fran¬ chigia. Non vediamo alcun motivo di proporre una disposizione che isti¬ tuisca la franchigia postale in favore del cittadino che vota per corrispon¬ denza, ancorché adempia un dovere civico ed eserciti un'opera ufficiale.

Alcuni pochi Cantoni non possono accettare che il votante sia obbligato ad affrancare gli invii. Non vediamo che si possa obiettare alcunché ai [Can¬ toni clic volessero assicurare la gratuità degli invìi dei loro cittadini fa¬ cendo sopportare ai Comuni le spese di porto. Abbiamo pertanto aggiùnto al disegno un capoverso 4, secondo cui i Cantoni possono derogare al capoverso 3 mettendo lè spese a carico dei Comuni.

L'articolo 8 abroga l'articolo 4 della legge del 1872, consideralo che le agevolezze in esso previste per talune cerchie di cittadini appartenenti ai servizi pubblici inon hanno più ragione di sussistere, essendo gli uffici elettorali aperti più a lungo che nel secolo scorso, e largamente istituito il voto anticipato. Le disposizioni del Consiglio federale sulla partecipazione dei mili¬ tari alle elezioni e votazioni federali poggeranno d'ora innanzi sull'arti¬ colo 4 della nuova legge.

XI. Fondamento costituzionalo · Il nostro disegno si fonda sull'articolo 90 della Costituzione federale, il quale dispone che la legislazione federale stabilirà quanto è necessario relativamente alle forme e ai termini per le votazioni popolari, Possono considerarsi fondamentali anche gli articoli 73 (elezione del Consiglio nazio¬ nale) e 122 (votazione concernente la revisione della Costituzione).

XII. Cancollazione della mozione dei Consigli legislativi o del postulato del Consiglio nazionale Il mostro messaggio ha trattato la questione mossa dal postulato del Consiglio nazionale n. 6978 (postulato Griitter), il quale può, per tanto, essere cancellato dalla
lista. Il disegno di legge risponde, nella misura che ci sembra compatibile con le presenti circostanze, alla mozione dei Consigli legislativi m. 6367, iche parimente vi proponiamo, di cancellare.

* · *

1597 Per questi 'motivi, vi raccomandiamo d'approvare il disegno di legge qui allegato.

Vogliate gradire, onorevoli, signori Presidente e iConsiglieri, l'espres¬ sione della nostra alta considerazione.

Berna, 4 settembre 1964.

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In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: L. von Moos.

Il Cancelliere della Confederazione: Ch. Oser.

Foglio federale, 1964.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Messaggio del Consiglio Federale all`Assemblea federale concernente l`istituzione di agevolezze per le votazioni ed elezioni federali (Del 4 settembre 1964)

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