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FOGLIO

N° 4

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FEDERALE

Anno XL VII Berna, 30 gennaio 1964 Volume I Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento : anno fr. 12.--, con alle¬ gata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi e Co. S. A., a Bellinzona (Telefono 6 18 71) -- Conto corrente postale XI 690.

8842

MESSAGGIO del

Consiglio federale all'Assemblea federale concernente la modificazione della legge federale sull'ordinamento dei funzionari federali e degli statuti delle casse d'assicurazione del personale (Del 23 gennaio 1964).

Onorevoli signori Presidenle e Consiglieri, Le Camere federali s'occuparono, l'ultima volta, della modificazione della legge federale sull'ordinamento dei funzionari, nell'autunno del 1961.

Furono allora migliorali del 4 per cento e almeno di 400 franchi l'anno gli stipendi e incorporate a questi le indennità di rincaro por il 1961. Ven¬ ne inoltre abbreviato l'intervallo d'aumento dallo stipendio iniziale a quello .finale, furono aumentali gli assegni por figli e istituite le rimune¬ razioni speciali per il servizio in domenica e l'orario irregolare di lavoro.

Siamo mossi a sottoporvi un nuovo disegno di modificazione della legge sui funzionari, sebbene non siano trascorsi che due anni, poiché la Confederazione deve ancora risolvere taluni problemi concernenti il per¬ sonale. Le imprese federali, massimamente quelle di trasporto e, in parte, Te officine militari non sono più in grado di sopperire al bisogno di per¬ sonale. L'aumento dei compiti e la defezione, ognora maggiore, di fun¬ zionari provetti aggravano le cose. -Simili difficoltà -sono provate da tulli i datori di lavoro del nostro paese, ma lo Stalo si trova in una condizione speciale, dovendo possibilmente occupare cittadini svizzeri e non potendo ricorrere, che in misura assai limitata, ai servizi di lavoratori stranieri.

Per questo riguardo, ci riferiamo al postulali h e ve rd in del 4 marzo 1963, Foglio federale, 1964.

5

70 a on e marzo 1963 e Diiby del 15 marzo 1963. Essi lamentano la mancanza i pei sonale nei servizi federali, la conseguente diminuzione e e près azioni e chiedano che si provveda d'urgenza e in maniera adea a sosteriere a · lui »- fe era ì sul ^'mercato capacita della Confederazione e degli del competitiva lavoro. A questo sfcopo essi propongono una -revisione delle disposizioni sul trattamento economico contenute nela egge su o inaimenlo dei funzionari federali e -chiedono l'assegna¬ zione ì convenienti Indennità per compensare il maggior costo -della vita nei grandi centri del paese.

Il presente messaggio concerne inoltre la Cassa federale d'assicura¬ tone, 1 cui statuti vanno coordinati alle disposizioni rivedute della legge su assicurazione per la vecchiaia e pei* i superstiti. Giova accomunare i ue egge h po'c iè le modificazioni statutarie della 'Cassa hanno stretta a en nza con e proposte di revisione dell'ordinamento degli stipendi..

I. II personale nella Confederazione 1. Effettivo
^ cè«lrassegnata da un'enorme mancanza di pre¬ della doimnT'3' ^J"811"0110' conformemente alla legge dell'offerta e a U de , ' "°ffe""' f una domanda di salari, più elevali da parte . 1 ^oro' TlsPettivàmenle dei lavoratori, e dei mutaménti ognosónalp è rìofp0 1 ^ cosl^s' «eli-effettivo del personale. La mancanza di perimnlica nor consìderevole sviluppo della produzione, il quale !mnrÌe r.^tfedCrfone "n aumento dei servizi domandati alle Dipartimenti. D'aera par'te^rT^,0TM * ^ toVOri !unminfelralivì doi nuovi compiti. legislatore assegna sempre più allo Stato quello" dlnoSlpTT>"f d°nè' ppsf"'TM dcl personalc fa,c"'al'' (compreso 9, 7#5 110884 nel 1962. La tavola f'· ' ' ** 1950 ® mmni d'i»»;«;»?. / .

indica la ripartizione di esso nei diversi aZ n «ùtato non sì n, ^3nl^1 ^° i 0 istituti). Da questo aumento di un Confederazione, comeTaïrke^ f* * dìfficoltA di reclutamento della Sovenfr i vnnfi lavoro, siano di secondaria importanza.

zioni d'impiego. D'altrTparteCd C°lma'li Solamentc agevolando Ie condi" e operai sottoposti alla'lSrne s,inUrrm ·* kmedcsiino Periodo, gli impiegati di lavoro hmnn rr, -· ,i- ? .

fabbriche sonò duplicati; gli altri datori zione. , m I impiegato più lavoratori che non la ConfederacicscenleU
71 Anno Uscite in per cento dell'effettivo 1950 .

.

0,8 1955 .

.

.

......

.

2,3 1960 .

.

. .

......

.2,5 1961 . .

3,7 1962 .

.

.

.

.

.

.

.

.

. · 3,9 Tali cifre non sono punto paragonabili a quelle desumibili dalle co¬ municazioni sui mutamenti molto più numerosi-nelle aziende private. Ma quivi, essi sono sopra tutto riscontrabili in un medesimo ramo, potendo i lavoratori venir pienamente occupati già poco tempo dopo; non così, per esempio, nelle imprese di trasporto e di comunicazione della Confedera¬ zione, dove per ogni nuovo impiego è necessario un lungo intervallo di addestramento o anche di tirocinio. Devesi anche rilevare le differenze di composizione degli effettivi. L'esperienza insegna clic il personale, sviz¬ zero di sesso maschile, predominante nell'amministrazione federale, cam¬ bia d'impiego m'eno frequentemente; laddove è saliente, come cagione di uscita, il matrimonio delle irrçpiegate e delle operaie. Il seguente spec¬ chietto indica il rapporto fra l'età e la frequenza delle uscite rispetto al totale di queste ultime nel 1962.

Classi d'età 20 a 29 30 a 39 40 a' 49 50 e più Totale

Uscite in per cento dell'effettivo Uomini Donne Totale 7,5 31,2 12,0 2,7 9,9 ,3,0 0,9 2,0 0*9 . 0,1 0,2
Il numero relajlivamente modico delle uscite di funzionari, impiegati e operai anziani non cagiona inquietudini. Sono invece numerose quelle dei giovani d'ambo i sessi, ossia dopo un breve intervallo di servizio. La cosa appare tanto pili grave, se.si considera che una grande parte del personale federale è occupato neille aziende monopolistiche. La Confede¬ razione provvede a dare al giovani un'istruzione generalmente molto co¬ stosa, prima che siano in grado 'd'attendere al loro ufficio. Così, la for¬ mazione di una guardia di confine costa alfinclrca 12 000 franchi. Eb¬ bene, i funzionari doganali assegnati alla vigilanza sul confine e aventi per lo più meno di cinque anni di servizio, che abbandonano l'impiego federale per esercitare altrove le cognizioni apprese presso la Confedera¬ zione, sono ora annualmente più di 100. Queste dimissioni e quelle di agenti delle imprese di trasporrlo e di comunicazione cagionano perdite rilevanti.

72' Tavolo 1 Numero del personale federalo secondo i campi d'attività ("compresi gli apprendisti)
'
1 1.. Dipartimenti t a. Dipartimenti civili Amministraziono *) .

Ambasciate, legazioni Consolati ....

Circondari doganali, uffici doganali e vi¬ gilanza al confinò ·.

Istituti d'insegnam'onto, di ricorclio o altri b. Dipartimento militare Amministraziono . .

Istruzione dell'eserci¬ to e preparatoria .

Acquisto di matoriale Aerodromi militari. .

Partecipazioni ...

Parco doi voicoli a mo. tore .......

Governo doi cavalli .

Arsenali, magazzini doll'osorcito o altri impianti . . '. . .

Altri istitiiti e impreso 2. Istituti in regìa dei di¬ partimenti.

Officino militari . · . .

- Regia degli alcool 3. Imprese di trasporto e comunicazione , Azienda dei PTT . .

Amministraziono del¬ lo FFS 4. Numero totale del per¬ sonale della Confe¬ derazione

1050 2 20SSS 10 084 3 935 1

1055 3 20 90S . 10 337 3 553

109

~ 4 006

loco 4 23 843 11 914 4 242

1002 5 25 196 12 852 4 637

962

1 099 "

1 128

4 061 '

4 296

4 132

2 277 11 929 1 114

2 955 12 344 I 138

1 454 427 2 333 I 893

1 558 544 2 435 1 852

1 634 10 204 891

1 761 10 571 970

968 308 1 656 1 864

1 149.

349 1 725 1 908

344 677

647 534

.

,

846 541

919 528

· 2 744 .

545

2 840 481

4 7S3 4579 " 204

5 239 5 016 223

2 906 464 .

5 '217 4 991 .226

69-231 31 552

76 815 36 911

' 80 471 39 400

36 896

37 679

39 904

41 071

91 705

94 922

105 897

110 884

"2 878 618 , 4 978 4 773 205 63 839 28 943

"

i) Comprosi la Cancelleria federalo o il porsonalo doi tribunali

73 Pure notevole è un altro accertamento: il numero delle persone clic la-sciano Iii servizio della Confederazione varia notevolmente secondo le regioni. Nelle città, in particolare, esso supera di mollo le medie indicate nel seguente specchietto sulle mutazioni annuali del personale nelle dire¬ zioni postali di circondario, compilalo secondo un'indagine dell'Azienda delle poste, deli telefoni1 e dei telegrafi.

Uscite animali presso le direzioni postali di circondario in per cento dell'effettivo (senza i pensionamenti, le morti e i matrimoni) Circondari Uomini Donne Totale Ginevra . . . .

. 4,7 8,7 5,4 Losanna · 2,0 1,2 1,9 Berna . .

. . . . . 2,1 2,7 2,2 Neuchâtel ........... '1,6 3,2 1,9 Basiiea 4,0 4,8 4,2
Aura u
1,9 1,4 1,8 Lucerna ............ 1,3 1,3 1,3 Zurigo 2,5 2,7 2,5 San Gallo 1,9 1,7 1,9 Coirà . · . · . M> .

0,1 1,3 Bellinzona 0,1 0,9 0,2 Totale

2,3 .2,7 2,4 -

Sebbene i circondari di Losanna, Berna e Zurigo. comprendano città e regioni rurali .con numerosi impiegali, la quantità delle uscite è molto più grande di quella dei .circondari postali che non ' comprendono delle grandi città. I dati concernenti i circondari di Ginevra e di Basilea deno¬ tano l'importanza dei mutamenti nelle città stesse. L'indagine lia inoltre accertato che la maggior parte delle uscite è attribuibile a considerazioni finanziarie e all'irregolarità dell'orario lavorativo.

2« Confronto dei trattamenti economici Per giudicare delle misure clic possano essere prese per sopperire alle manchevolezze dianzi accennale, devesi paragonare minutamente i tratta¬ menti economici dei funzionari con quelli degli impiegati nell'economia privata, non potendo la Confederazione stabilire a un tale fine un aumento degl'i stipendi che non si giustifichi rispetto all'evoluzione «onerale. La tavola'2 istituisce tale confronto. °

74 Tavola 2 Evoluzione, dei salari medi praticati dalla Confederazione e dall'economia privata Guadagno orario degli operai adulti nell'economia privata Statistica dei salari pagati Indagine circa gli5stlpene operai vittime d'infortu¬ Anno di e i salari ) " ni ') Guad. nominale Guad. reale Guad. nominale 1 Guad. reale Guad. nominale Guad. reale 5 4 0 3 .

. · 1939=100 100 100 100.

100 1939 100 100 93,6 87,8 · 103,0 96,6 1940 150.4 .98,8 99,6 151,7 '86,1 131,1 1945 190,9 120,0 126.0 200.5 107.3 1.70,7 , 1950 198.3 ·119,0 · 122,6 107.7 204.3 179.6 1951 120,0 205.1 124,2 ' 212.4 ' 107,1 183.1 1952 122,3 207,6 128,2 ·110,2 ,217,7 187.2 1953 123.7 211.5 130.5 223.1 111.8 191,2 1954 126,2 217.8 131.6 227.2 112.9 194,9 1955 226.9 129.5 134,5 235,7 119.6 209,5 , 1956 132,'6 236,8 138.7 120.7 247,7 215,5 1957 247.6 · 136,1 143,7 261,4 123,0 1958 223.7 254.4 140.8 148.1 130,9 267.6 236.5 . 1959 145.6 153,7 ' 266,8' 130.4 '281,7 239,1 1960 151,5 . 282,8 158,5 · 295,9 244.6 131.0 1961 156.7 305.2 163,9 319,2 138.1 268,9 1962 1950=100 100 100 100 100 100 100 1950 103,9 99,1 97,2' 100,4 · ; 101,9 105,2 , 1951 99,9 107,4 98,5 105,9 · 99,8 1952 , 107,3 101,9 "· 108.7 101,8 108,6 102.8 109,7 1953 ·110,8 103.1 103,5 104.2 111,3 . 1954 112,0 .

105.2 114,1 104.4 114,2 105.3 113.3 1955 118.8 107,9 106,8 117,6 122,7 . 111,4 1956 % 110,4 124,0 126.2 112,3 123,5 110,1 ., 1957 .

113,1 129,3 114,1 130.4 114,6 131.0 1958 117,3.

133.3 117.5 121.9 133.5 1959 138,5 139.4 121.0 121.6 140.5 122.0 140.1 1960 126.1 147.9 125,8 122,2 147.6 1961' 143.3 130,6 159,9 159,2 130.1 128.7 157,5 1962 Guadagno medio del per¬ sonale federale secondo le spese per lo stesso ')

x ) Guadagno medio por persona per il complesso della amministrazione federale socondo i risultati dei conti (gli stipendi e i salari comprendono le indennità di rin¬ caro,2 le indennità di residenza e gli assegni per figli).

) Salari all'ora con le indennità di rincaro, gli assegni sociali e i guadagni accessori ordinari.

.

' t ' 3 ) Guadagni effettivi socondo gli elenchi dei salari delle imprese (salari lordi comprendenti le indennità di rincaro, gli assegni familiari, i guadagni accessori ordinari e lo prostazioni in natura).

1 · '·

75 I numeri indici recati nella tavola nan possono, da soli, prestare aloun fondamento per provvedimenti salariali, poiché danno risultati di¬ versi secondo il punto dal quale si parte. Cosi, per ristabilire le condi¬ zioni iiel 1939, i salari dovrebbero venir rivalutati-del 15 per cento all'incirca. Nessuno sarebbe per consigliare un provvedimento di tale impor-; tanza, quando è noto che nel frattempo la struttura economica s'è tra¬ sformata completamente. Invece l'evoluzione dopo il 1950 dimostra che, nell'ultimo decennio, la Confederazione ha praticato in materia di salari una politica progressista, mercè la quale è stato possibile 'tenere il passo con gli aumenti degli stipendi e dei salari dell'economia privata. La lieve differenza in meno palesata nella statistica degli 'stipendi dei funzionari rispetto a quella dei salari negli impieghi privati è praticamente di nes¬ sun momento a cagione degl'i aumenti graduali degli 'stipendi federali.

Possiamo figurarci più 'esattamente l'evoluzione dei redditi, calco¬ lando i saggi, annuali d'aumento, ossia le modificazioni dei guadagni medi, e confrontandoli anno per anno.

Saggi annui d'aumento dei guadagni medi (anno precedente = 100) Anno Confederazione Statistica dei salari Indagine sui salari .

v degli operai vittime e gli stipendi d'infortunio ' nominale reale nominale reale nominale reale % % % % % . % 2,6 3,7 4,2 2,2 7,5 5,9 D 1956 4,4 2,4 5,1 3,1 2,9 0,9 1957 6,6 4,6 2,6 5,5 3,8 1958 1,9 2 2,7 3,5 3,1 6,4 ) 1959 .

' 5,7 M.

3,4 4,9 5,3 3,8 1960 1,1 . · --0,3 3,1 6,9 5,0 1961 2,3 0,5 4,1 3,4 5,4 3) 7,9 3,4 7,9 1962 9,9 1956/6*2

4,7'

3,0

5,0

3b.2

5,0

3,1

Laddove gli stipendi dei funzionari sono aumentati a ogni modifica¬ zione della legge, i salari hell'economia privata sono cresciuti più unifor¬ memente, ma in maniera più concentrata, nel secondo periodo d'osserva¬ zione ohe non nel primo. Dal 1952 al 1962, il saggio medio d'aumento* 1) Miglioramento del guadagno reale al 1. gennaio 1956.

2) Miglioramento del guadagno reale al 1. gennaio 1959.

3) Miglioramento del guadagno reale al 1. gennaio 1962.

76 dei valori nominali fu di 4,7 per la Confederazione e di 5 per l'economia privata; i valori reali iindieano una differenza della medesima ampiezza.

Quanto ai guadagni medi nel 1963, dobbiamo affidarci a 'congetture.

Per il personale federale, supponiamo che ,in virtù della modificazione della classificazione delle funzioni, cntraila in vigore il 1° aprile 1963, l'aumento degli stipendi reali sia almeno del 4 per cento nel 19o3 e del¬ l'I,5 per cento nel 1964. Nell'economia privata, secondo le indagini sul¬ l'evoluzione dei salari praticati nell'industria e nell'edilizia durante il pri¬ mo semestre del 1963, si riscontra che i guadagni sono aumentali come negli anni precedenti.

Per istituire il paragone con i salari pagati dai .Cantoni e dalle 'Città ci serviamo del insultato d'una indagine fatta nel maggio del 1963 a ri¬ chiesta della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze. Conside¬ riamo talune funzioni tipo e confrontiamo a vicenda il trattamento eco¬ nomico della Confederazione, dei Cantoni e delle Città. L'« artigiano » della Confederazione, por esempio, riceverebbe, dopo la nuova classifica-' zione delle funzioni, una paga che corrisponde esattamente alla media di quelle accordate dai Cantoni e dalle Città. I « collaboratori d'amministra¬ zione», in particolare i « tecnici » della Confederazione isono relativa¬ mente meglio retribuiti, laddove è piuttosto il contrario per gli «univer¬ sitari», ossia i giuristi, ingegneri, eoe. senza funzione direttiva. Occorre nondimeno tenere conto che i requisiti per una funzione tipo e la defini¬ zione della stessa varia da un'amministrazione a un'altra. In fine, è da notare clic i Cantoni e le Città con personale numeroso offrono paghe più elevate che non la Confederazione.

3. Durata del lavoro
Le difficoltà attenenti al personale c all'impiego dello stesso non de¬
rivano soltanto dalla diversità delle retribuzioni, ma anche, e in uguale misura, dalla durata del lavoro e dall'orario. Nell'amministrazione gene¬ rale della Confederazione e nelle Ferrovie federali, la durala del lavoro è ora regolata come segue: 1 Durata media del lavoro settimanale di 40 ore personale sottoposto alla legge sulla durata del lavoro .

.

. 65 400 personale sottoposto alla legge sul lavoro nelle fabbriche .

. 10 300 altri gruppi di personale 8 400 totale · 84 100 Durala media del lavoro settimaxmle di 44 ore personale d'ufficio dell'amministrazione

24 500

77 Più di tre qùarli del personale federale lavora quindi 46 ore la set¬ timana e, poco meno di un quarto, 44 ore./La tavola 3 indica le condizioni nell'industria privala, senza por altro (tenere conto degli ordinamenti di portata esclusivamente regionale. La settimana di. 46 ore vige ancora nei contratti collettivi di lavoro dell'industria della «carta, in qualche ramo dell'industria tessile, nelle industrie della calzatura, dei laterizi, della pie¬ tra e delle paste alimentari; gli altri praticano la settimana di 45 o di 44 ore. Giova nominare a questo riguardo,, data la notevole quantità di mano d'opera impiegata, l'industria dei ·metalli e quella degli orologi, che hanno introdotto la settimana di 44 ore nel 1963, e l'industria chimica basilesc, che pratica una settimana di 43 «a 45 ore secando le ditte. Va tuttavia no¬ tato che, per la scarsità di personale, la durata effettiva del lavoro setti¬ manale è sovente maggiore di quella prevista nel contratto. Ali minor tem¬ po ordinario di lavoro si supplisce con .ore lavorative straordinàrie, ond'è che, anche oggi, ila durata effettiva del lavoro nell'industria supera le 45 ore 1). Il maggior guadagno che deriva ai lavoratori nell'industria pri-.

vata da queste ore suppletive è notevole.

La durata del lavoro nell'artigianato e nel commercio è generalmente regolata da contratti collettivi, d'applicazione per lo più regionale. Essa è di 52 ore per gli impiegati delle drogherie, di 51 ore per quelli delle pasticcerie e dei panifici, di 50 per quelli delle macellerie e di 46 a 48 per gli impiegati delle librerie e delle case editrici. La durata massima del lavoro settimanale degli autisti delle imprese di (trasporto è di 50 ore. In queste indicazioni è importante il rapporto tra lampo'.effettivo di lavoro e tempo di presenza.

La durata del lavoro nelle amministrazioni cantonali e comunali è per lo più di 44 ore la settimana, con punte inferiori solamente dove vige la (settimana lavorativa di 5 giorni. Per gli artigiani, il tempo del lavoro settimanale varia fra 48 (Vaud) e 42 ore (Ticino); la settimana di 46 ore è però più frequente. Come tarmine- di confronto con le imprese di tra¬ sporto federali, può servire, in fine, la durata del lavoro nei servizi di.

trasporlo urbani dove ò sempre inferiore a 46 ore, ossia, in generale, di 45 o di 44 ore
la settimana.

A questo riguardo occorre esaminare anche come sia ripartita la du¬ rata del lavoro. Il personale delle imprese di trasporlo e di comunicazione non può fruire d'una settimana di 5 giorni, perchè l'Azienda delle poste, dei telefoni e dei telegrafi e 3e ferrovie devono assicurare il servizio anche iin sabato. Esso deve inoltre provvedere al servizio notturno, domeni¬ cale e a quello straordinario. Questi inconvenienti sono bensì compensati mediante speciali indennità, ma la mancanza della settimana di 5 giorni pregiudica l'impiego di personale.

1) Indagine dell'Ufficio federale dell'industria« delle arti e mestieri e -del lavoro sulla durata del lavoro nell'industria. ;

78 '

Tàvola 3

Ordinamento della durata del lavoro nelle imprese industriali secondo i contratti collettivi c lo oro effettive del lavoro settimanale1) - (Stato alla fino del 1963) Industrie

Industria dolio macchino Industria dogli orologi Artigianato costruzioni meccaniche, fabbri, fab¬ bricazione di store, riscaldamenti centrali e . ventilazione, lattonieri-installatori . . . . .

Industria chimica (Basilea) .........

'Industria dolla carta Fabbricazione del cartone . . . . . .

Litografia Tipografia .....

Legatoria Industria dolla seta artificiale ......

Industria dol lino . . .

Fabbricaziono di stoffe e coperto ....

Filatura della lana · Industria della maglieria ........

Tessitura dolla seta Industria del cotono · . · · · · Industria dei nastri di seta . . . · · · · · Industria dei nastri di cotóne . . . . . . .

Filatura dei cascami di sota . , . .

. .

· Confezione por uomo · · · · · Industria della biancheria . . ...

Industria dolla calzatura · Marocchinoria o articoli da viaggio . . .

Industria dei prodotti di comento Industria dei laterizi e dolla pietra artificiale Industria dolla ceramica . . .

Birrorie . .

· · ·' · · Industria della'cioccolata Industria delle conserve . . . . · · · ; Industria dolio pasto alimentari ... . . .

Industria dello sigarette Impreso di tintura o pulitura chimica. . . .

Ebanisteria in grosso · .. '· ,· · · · · · · ·

Durata ora¬ del lavoro Ore effettive | Numero del2 rlasettimanale del lavoro lavoratori Ì secondo settimanale ') I contratto 3 200 000 44 66 000' 44 90 000 33 000 11 000 9 000 36 000

70 000

68 000 20 000

24 000 4 000 10 000

45 43-45 46 44 44 44 44 45 45 45 45 45 46 46 46 46 46 45 45 46 45 ' 46 46 45 · 44 45 45 46 45 45 45

1 ) Da un compendio doll'Unione centralo dolio assocînvîot,; i 7. : ') Secondo lo statistica delio fabbriche del 1Ö62 Pronai, svkzere.

costruì!'8''10

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"»·'industria e dell'artigianato dello

79 In generale, il personale delle imprese federali risulta disavvantag¬ giato rispetto agli altri lavoratori per quanto concerne il tempo lavorativo ordinario. Non è agevole determinare fino a che punto le. differenze deri¬ vanti dal lavoro straordinario nell'uno e nell'altro settore siano compen¬ sate. In vece, la durata'del lavoro del personale amministrativo defila Con¬ federazione dovrebbe corrispondere presso a poco a quella degli impiegati privati e dei funzionari cantonali e comunali. .

II. Le richieste delle associazioni del personale Le associazioni del' personale hanno presentato al Consiglio federale, nel corso del primo trimestre del 1963, numerose richieste di migliora¬ mento delle condizioni salariali. Le domande principali miravano a un aumento generale della retribuzione mediante un cosiddetto premio di fé-, deità. Allo stipendio annuale dovrebbe essere aggiunta un'indennità gra¬ duata secondò il numero degli anni di servizio è da pagarsi' come tredi¬ cesima mensilità (Unione federativa e Associazione dell personale militare) oppure dopo parecchi anni di servizio ma con interessi compensati (Fede¬ razione dei sindacati cristiani). Esse chiedevano anche una modificazione dell'indennità di residenza e il miglioramento degli assegni sociali me¬ diante un aumento dell'assegno per figli; è stata proposta anche un'in¬ dennità per l'economia domestica. 1 Notevole, in particolare, l'istanza del personale federale ginevrino in¬ tesa a ottenere un trattamento speciale in considerazione delle, condizioni economiche in quella città e vivamente raccomandata dalle autorità del Cantone.

.

, Il personale delle imprese di trasporto e di comunicazione ha chiesto, già dal 1957, una revisione della legge federale del 6 marzo 1920 sulla durata del lavoro nell'esercizio delle strade ferrate e altre imprese di tra¬ sporto e di comunicazione. Il Consiglio federale l'ha accontentalo in parte, risolvendo, nel 1959, di diminuire da 48 a 46 la durata del lavoro setti¬ manale nelle FFS, nelle iPTT e nelle officine federali sottoposte alla legge sulle fabbriche. Il personale chiede nondimeno una diminuzione a 44 ore.

HI. Proposte del Consiglio federale A. Modificazione della, legge sull'ordinamento dei funzionari 1. In generale Esaminando attentamente la condizione insodisfacente delle ammini¬ strazioni e
degli istituti della Confederazione, i postulati del Consiglio na¬ zionale e le richieste dellle associazioni intese a ottenere al personale una condizione salariale migliore c attenuare le difficoltà d'impiego, il Con-

80 siglio federale ha riscontrato clic l'evoluzione del trattamento economico presso la Confederazione corrisponde, negli ultimi anni, allo sviluppo generale dei salari nel paese. L'attrattiva del servizio federale è però no¬ tevolmente diminuita a cagione della durata del lavoro nelle imprese di trasporto, nel corpo delle guardie di confine, eoe., dell'inevitabile lavoro domenicale e notturno ' e della mancanza della settimana lavorativa di 5 giorni. D'altro canto, le prestazioni sociali al personale federale, come l'assicurazione del personale e il pagamento del salario in caso di ma¬ lattia, non sono più apprezzate come prima perchè i datori di lavoro pri¬ vali sono sempre più in grado d'offrire degli, analoghi vantaggi al loro personale. In periodò di .pieno impiego, la sicurezza procurala dall'eser¬ cizio d'una funzione pubblica non è più apprezzata convenientemente.

Giova però avvertire che, considerati gli sforzi fatti presentemente per frenare l'espansione economica, un aumento della rimunerazione è am, missibile soltanto se sia giustificata da condizioni-.impellenti. In partico¬ lare, devono essere possibilmente evitale le misure clic determinano un aumento del bisogno di personale nelle imprese federali.

Queste considerazioni hanno 'indotto il Consiglio federale a chiedere al personale della Confederazione di rinunciare, poi* ora, a una diminu¬ zione del tempo di lavoro. La rinuncia a diminuire di 1 o 2 ore la durala lavorativa, come fecero'altri! datori di lavoro, eviterebbe l'impiego sup¬ pletivo di 2000, rispettivamente -1000 persone. Evidentemente il personale non potrebbe accettare simile proposta senza che ne sia migliorato il trat¬ tamento economico. Se questo miglioramento gli fosse negato, le defezioni e le difficoltà d'impiego aumenterebbero. Proponiamo, per tanto,' un au¬ mento generale degli stipendi, proporzionalo al maggior costo clic derive¬ rebbe dall'impiego di nuovi agenti e dal compimento di ore suppletive.

. Inoltre, come misura unicamente inlesa a diminuire le difficoltà d'im:.

piego, proponiamo di migliorare l'indennità di residenza pagata nelle città e l'assegno per figli.

2. Aumento degli stipendi La scala degli stipendi prevista nella.legge-sull'ordinamento dei fun¬ zionari è stata stabilita nel 1949 e modificala in seguito come segue: decreto federale del .21'marzo 1956: legge federale del' 3 ottobre 1958:

miglioramento del 5% del guadagno reale e aumento completivo degli ammontari minimi; miglioramento del 3y5°/o, in media,, del guadagno reale e inclusione d'una indennità di rincaro del 9°/o, ma almeno di 720 franchi;

legge federale del 29 settembre 1961:

miglioramento del 4°/o' del guadagno reale, ma almeno di 400. franchi, e inclusione d'una indennità di rincaro del 5,5°/o, ina almeno di 495 franchi.

81 L'ultima di queste modificazioni della legge è entrata in vigore il 1° .gennaio 1962. A contare dal 1950, gli stipendi sono completati com in¬ dennità di rincaro assegnate mediante alti legislativi speciali dell Assem¬ blea federale e 'intese a compensare il maggior costo della vita secondo l'indice dello stesso. Va qui menzionata anche la modificazione della clas¬ sificazione delle funzioni, decretala dal Consiglio federale nel 1963, che ha miglioralo la condizione di circa tre quarti del personale e 'cagionerà una maggior spesa permanente di circa 75,5 milioni di franchi. Per ef¬ fetto di questi provvedimenti, i redditi del personale sono aumentati negli ultimi tempi come segue: Redditi del personale ' Anno Numero degli agenti in milioni di franchi 1950 92 000 793 1955' 95 000 939 1960 * .105 000 ' 1276 1961 107 000 1343 .

1962 110 000 1518 1963 (stima) 113 000 1670 ' La scala degli stipendi in vigore è recata nella tavola 4. Essa indica anche l'indennità di rincaro concessa nel 1963, e provvisoriamente anche per il 1964, conformemente al decreto federale del 25 settembre .1962.

Per determinare La compensazione salariale giustificata dall'evolu¬ zione generale dei salari e dalla rinuncia (temporanea-a diminuire la dudurala del lavoro, stimiamo che un'oira suppletiva di lavoro settimanale, corrisponde, tenuto conto dell'indennità di rincaro, a circa il tre per cento del salàrio e proponiamo di aumentarlo di circa il quattro per cento. Il mi¬ glioramento dovrebbe ascendere almeno a 450 franchi. Quosla somma è stata stabilita in maniera che tocchi al personale che ha fruito dell'am¬ montare minimo' presso a poco uguale concesso con l'ultima modificazione della legge e con l'assegnazione di indennità di rincaro.

La modificazione della scala degli stipendi permette d'incorporare a questi l'indennità di rincaro. Secondo l'indice dei prezzi al consumo nell'a-uturaio 1963, occorrerebbe all'uopo rivalutare di 8,5 per cento gli am¬ montari della scala, ma almeno di 850 franchi l'anno. L'aumento degli ammontari minimi e miti ss imi sarebbe complessivamente del 12,5 per cen¬ to, ma almeno di 1300 franchi l'anno.

Neil nostro disegno di legge abbiamo distribuito in due articoli il lungo testo dell'articolo-37. isu lo stipendio e l'indennità di residenza. Un nuovo orticolo 36, oira abrogalo, conterrà le
disposizioni concernenti lo stipen¬ dio e, l'articolo 37,. quelle concernenti le indennità di residenza. Poiché, se¬ condo la recente modificazione della classificazione delle funzioni, i fun¬ zionari dirigenti sono stati collocati in una classe superiore e hanno otte¬ nuto un aumento di stipendio del 10 per cenilo, completiamo la scala con

Tavola 4 Scala dogli stipendi in vigore (Logge federale del 29 settembre 1961)

Classe Ammon¬ di tare stipendio minimo 1

Fr.

Differenza rispetto classe immediata¬ Ammon¬ allamente superiore tare massimo al minimo ai massimo della classe della classe 5 4 3 ' Fr.

Fr.

Fr.

Differen¬ ·Aumento za tra il ordinario minimo e 11 massi¬ mo 6 7 Fr.

Fr.

minimo .'8 Fr.

massimo .9 Fr.

28 836 25 855 22 885 20 110 18 155

34 301 31 320 28 350 25 574 23 620

2 760 2 750 2 570 1 810

2 760 2 750 ' 2 570 1 810

5 0ß0 " 5 060 5 060 5 060 5 060

920 920 920 880 720

920 920 920 880 720

5 060 5 060 5 060 5 060 5 060

636 636' 636 636 636

17 161 16 168 15 174 14 224 .13 446

22 626 21 632 20 639 49 688 18 911

16 800 16 090 15 510 14 930 14 350

680 680 550 410 320

710 710 580 580 580

5 030 5 000 4 970 4 800 4 540

636 630 624 600 570

12 712 11 977 11 383 10 940 10 610

18 144 17 377 16 751 16 124 15 498

9 580 9 350 9 140 8 930 8 720

13 770 13 190 12 610 12 030 11 450 .

230 230 210 210 .210

580 . 580 580 580 580

. 4 190 3 840 3 470 3 100 . 2 730

540 .

510 480 450 420

10 380 10 150 9 940 9 730 9 520

14 872 14 245 13 619 12 992 12 366

8 520 8 340 8 160 7 980 7 800

10 880 10 330 9 850 9 390 9 000

200 180 180 180 180

390 360 360 360 360

9 320 9 140 8 960 8 780 8 600

11 750 11 156 10 650 10 190 9 800

1 2 3 4 5

26 700 23 940 21 190 18 620 · 16 810

31 760 29 000 26 250 23 680 21 870

6 7 8 9 10

15 890 14 970 14 050 13 170 12 450

20 950 20 030 19 110 18 230 17 510

11 12 13 14 15

11 770 11 090 10 540 10 130 9 810

16 17 18 19 20 21 22 · 23 24 25

N

570 550 480 460 390.

2 360 1 990 1 690 1 410 1 200'

636 . 636 636 636 636

Stipendio annuo con l'indennità, di rincaro

· 1) Aliquota per il 1963 = 8 per conto, almeno 800 franchi.

8£ l'aggiunta di una nuova classe denominata «. la classe di stipendio, grado , a » 51 cui massimo supera d'un decimo quella della la classe, laddove la differenza tra minimo e massimo è identica. Vi appartengono i funzionari della la classe la cui funzione è contrassegnata con un asterisco nella classificazione. Per la stessa ragione, i nuovi stipendi delle funzioni fuori classe superano d'un decimo quelli indicati nell'articolo 37, capoverso 2r della legge. L'introduzione di una nuova scala degli, stipendi richiede una modificazione dell'articolo 38, capoverso 1, della legge, il quale reca che ciascuna delle funzioni è assegnata a una delle venticinque classi di sti¬ pendio. Il nuovo testo parla solamente di assegnazione a una classe di sti¬ pendio.

La tavola 5' informa sulla struttura della scala degli stipendi e sugli aumenti annui ordinari. Ai fini d'una futura concessione d'indennità di' rincaro, si dovrà considerare, che i nuòvi stipendi corrispondono a un.

grado di 202.7 punti dell'indice dei prezzi al consumo 1).

2. Miglioramento delle indennità di residenza Allorché il -costo della vita nel luogo di domicilio, tenuto conto del.

grado dei prezzi e degl'i oneri fiscali, uguaglia o supera la media del paese,, i funzionari ricevono, oltre lo stipendio, una indennità di residenza. A con¬ tare dal 1950 essa ascende a un massimo di 800 franchi per i funzionariconiugati e di 600 franchi per i celibi. Lo specchietto seguente indica in.

quanti comuni e a quanti funzioni è stata pagata nel 1962 .l'indennità df.

residenza : Indennità per Numero degli, Numero dei assegnatari Comuni coniugato celibe Zona Fr: Fr.

8 7' 6 5 4 3 2 1 Nessuna indennità

800 .

700 600 500 400 300 .

200 100

600 525 450 375 300 225 150 · ..75

'

.

Totale

17 3 16 34 42 87 115 208 2573

13 762 125 17 051 9 332 14 332 16472 9 600 8 459 19 225

3095

108 358 2)

1) Indice attuale di base (185,8 punti) aumentato delle indennità di rincaro(8,5 7w.

...

< 2) Solamente il personale abitante in Svizzera.

84 Tavola ß

Scala degli stipendi'nel 1964 secondo la nostra proposta

.

Differenza tra il minimo e il massimo.

al minimo al massimo della classe della classe della classe 0 4 5 Fr.

Fr.

Fr.

Ammontare minimo

1

2 Fr.

1 (grado a) 1 2 3 4 5

33 G00

' 39 300

30 040 26 940 23 840 20 940 18 900

35 740 32 640 29 540 '26 640 24 600

3 560 3 100 3 100 2 900 2 040

G 7 8 9 10

17 870 16 840 15 810 14810 14 000>

23 570 22540 21 510 20 510 19 700

11 12 13 14 15

13 240 12 480 11 860 11400 11 060

18 900 18 100 17 450 16 800 16 150

16 17 18 19 20

10 830 10 600 10 390 10 180 9 970 .

15 500 14 850.

14 200 13 550 · 12 900

21 22 .

23 24 . 25

Ammontare massimo

Differenza rispetto alla classe immediatamente superiore

Classe di stipendio

3 . Fr.

9 770 12 250 9 590 , 11 630 9 410 11 100 9 230 ' 10 640 9 050 10 250

Aumento annuo ordinario '7 Fr.

5 700

720

3 560 3 100 3 100 2 900 2 040

5 700 5 700 ' 5 700 5 700 5 700

720 '720 , 720 720 720

1 030 1 030 1 030 1 000 810

1 030 1030 1 030 1 000 810

5 700 5 700 5 700 5 700 5 700

720 720 720 720 720

760 760 620 . 460 340

800 800 650 . 650 . 65Ò

5 660 5 620 5 590 5 400 5 090

230 230 210 210 210

650 650 650 650 650

4 670 4 250 3 810 3 370 2 930

600 560 520 480 440

200 180 180 180 180

650 620 530 460 390

2 480 ' 2 040 1 690 1410 1 200

400 360 ' 360 360 · 360

710 · 710 700 680 640 '

8£ L'indennità di residenza ha dato luogo a critiche negli ultimi anni.

Sopra tutto non si comprende la differenza nella .classificazione di città: per i funzionari coniugati l'indennità è di 600 franchi a Zurigo, 300 fran¬ chi a Basilea, 800 franchi a Berna e 500 franchi a Ginevra. Si è doman-dato perchè, nonostante le gravi difficoltà di personale riscontrate a Zu¬ rigo, Basilea e Ginevra, non sia accordata colà l'indennità massima, os¬ sia di 800 franchi per funzionàrio coniugato. Questa critica è stata mossa in. un postulato della commissione del Consiglio nazionale del 12 luglio 1961 che . invita il Consiglio federale a rivedere i criteri di determinazione dell'indennità. Il Dipartimentp delle finanze e delle dogane adunò una commissione composta di consiglieri nazionali, la quale giunse alla con¬ clusione che la presente indennità corrisponde al testo legale e non sa¬ rebbe ammissibile una riclassificazione delle città di Zurigo, Basilea e Ginevra, data la reale differenza del costo della vita e delle imposte da una città all'altra. Alcuni membri della Commissione proposero di tè¬ nere conto del grado locale dei salari o delle spese aggiuntive di trasporto sopportate dai funzionari nelle · città o nei luoghi discosti. Ricordiamo anche le richieste delle associazioni del personale intese a una migliore compensazione delle spose aggiuntive nelle città, nelle agglomerazioni urbane e nei luoghi discosti (Unione federativa) oppure a una compen¬ sazione individuale per spese di pigione e quelle di studio per i . figli (Fe¬ derazione dei sindacati cristiani).

Giudichiamo poco opportuno connettere strettamente, e da per' lutto gii stipendi dei funzionari al grado locale dei salari, poiché con un simile ordinamento si verrebbe a rinunciare a un trattamento economico uni¬ forme e a pagare salanti fissati secondo norme locali. Si dovrebbe però poter tenere conto delle condizioni locali di retribuzione ove trattisi di casi speciali. Anche le spese per l'impiego di mezzi pubblici di trasporto potrebbe, come si pretende, giustificare un aumento dell'indennità di re¬ sidènza nelle città. Ma un tale criterio non è sicuro, poiché anche altrove i funzionari devono sopportare spese di questo genere. Parimente fon¬ dato potrebbe sembrare il suggeriménto di considerare la spesa indivi¬ duale per l'abitazione,
se non che s'incontrerebbero difficoltà d'attuazio¬ ne insormontabili per evitare che la comodità voluta dall'agente non determini il .contributo della cassa federale.

L'alimento dell'indennità di residenza da noi proposto vuole te¬ nere conto di un fenomeno riscontrato da anni, secondo il quale gli sti¬ pendi federali sono insufficienti nelle città, mentre altrove sostengono il confronto con i salari pagati da altri datori di lavoro. Questa osserva¬ zione è confermata dalle indicazioni che abbiamo dato circa il numero delle dimissioni nelle città (cifri n. 1) e dai guadagni orari medi ottenuti nel-1962 dagli operai vittime d'infortunio, come sono documentati in una pubblicazione dell'Ufficio federale dell'industria,, delle arti e mestieri e del lavoro: Foglio federale, 1964.

6

86 Zone territoriali Grandi città .

Altri centri urbani .

Zone semiurbanc .

Zona rurale .

.

Media del paese .

.

.

.

.

.

.

.

.

Operai qualificati Operai non e semiqualificati qualificati Fr.

Fr.

4,60 3,84 4,25 3.61 4,12 3,48 .. ' . 3,94 3,37 .

4,23 3,56

Operaie Fr.

2,72 2,\55 2,43 2,29 2,48

Secondo questo specchietto i salari orari pagati nelle grandi ·città su¬ perano in media di 66 centesimi, per gli operai qualificati e se mi qualifi¬ cati, e di 47 centesimi, per gli operai non qualificati, quelli della zona rurale, il che corrisponde a una differenza di 1500 a 1000 franchi l'anno.

L'indennità di residenza dei funzionari federali, che è di 800 franchi per Berna, di 600 franchi per Zurigo, di 500 franchi per Ginevra e Losanna e di soli 300 franchi por Basilea, non può compensare la diversità di re¬ tribuzione riscontrata nell'economia privata tra la città e la campagna.

Per questo motivo la Confederazione non può, come datrice di lavoro, sostenere la concorrenza sul mercato di lavoro nelle grandi città, nem¬ meno accordando in media per l'insieme del paese un salario appropriato.

Il solo mezzo per rimediare a questo stato di cose consiste nel completare l'indennità con un supplemento stabilito secondo la grandezza del luogo.

A tale scopo l'indennità di residenza dev'essere aumentata da 800 a 1200 franchi por i funzionari coniugati e da 600 a 900 per i celibi.

D'ora innanzi, per classificare i luoghi secondo le zone d'indennità di residenza, si determinerà da p^ima, secondo le regole · finora applicate, il costo medio della vita e l'ammontare delle imposte nei Comuni e la loro differenza rispetto alla media del paese; L'importanza da darsi ai diversi elementi · d'apprezzamento, segnatamente alle impóste, sarà esa¬ minata insieme con il postulato del Consiglio nazionale. Il secondo coef¬ ficiente dell'indennità di residenza verrà determinato secondo la grandezza del luogo di servizio quanto a numero di abitanti.

Il nuovo testo dell'articolo 37 non indicherà più nei particolari il calcolo dell'indennità, ma si restringerà a menzionare gli elementi che devono essere considerati. Il Consiglio federale, incaricato d'attuare i' prin¬ cipi che regolano la classificazione dei luoghi nelle zone d'indennità, re¬ golerà i particolari secondo i bisogni. La disposizione che disciplina il supplemento da pagarsi nei luoghi elevati è talmente ampia che permette di' tenere conto, se occorre, di particolarità locali diverse dall'altitudine e dal clima. Alludiamo, in particolare, ai luoghi di servizio dove la man¬ canza di mezzi pubblici di trasporto o la distanza dai centri di véndita determina
un aumento considerevole del costo della vita. Per semplificare il testo, abbiamo anche rinunciato a indicare nella legge le zone d'inden¬ nità e gli ammontari. La differenza da un ammontare all'altro è di 100 franchi per i funzionari coniugali e di 75 franchi per i celibi. Gli agenti

87 domiciliati in un luogo diverso da quello di servizio e classificalo in una zona inferiore a quella di quest'ultimo continuerà a ricevere un supple¬ mento
Una quantità di contratti coll'ettivi di lavoro, come già l'AVS e l'or¬ dinamento delle indennità ai militari, tengono conto del numero degli abitanti, graduando i salari e le prestazioni secondo tre zone (urbane, se¬ miurbane e rurale). Un ordinamento analogo vige anche negli Stali vi¬ cini per Te indennità di residenza dei funzionari, le quali sono misurate, in un modo o in un altro, secondo il numero degli abitanti nel luogo d.i servizio. Là nostra proposta non 'costituisce per tanto un'innovazione.

2. Aumento degli assegni per figli Oggi i giovani funzionari pagano generalmente pigioni più elevate di quelle dei 'loro colleghi più anziani, che per lo più abitano vecchi appar¬ tamenti a pigione relativamente bassa o posseggono una propria casa di abitazione, comperata a un prezzo ancora modesto. .11 nostro sistema di rimunerazione non tiene conto di queste condizioni: il giovane funziona¬ rio riceve di solito uno stipendio inferiore a quello del suo collega più anziano. La Confederazione quindi, da numerosi anni, si dà pensiero del problema dell'abitazione del suo personale, accorda aiuti finanziari al funzionari stessi o a cooperative d'abitazione del personale, oppure for¬ nisce a condizioni favorevoli le aree fabbricabili. Il Consiglio federale continuerà ad avere a cuore questo problema, ma è consapevole che non può con tale mezzo aiutare tutti i funzionari. Esso vede dunque un'altra misura efficace nel miglioramento.dell'assegno per figli. I funzionari con figli sono quasi sempre obbligati ad appigionare un appartamento nuovo di prezzo elevato. Un maggiore assegno per figli agevolerà l'impiego di giovani candidali e di giovani padri di famiglia; esso diminuirà anche il pericolo di vederli lasciare il servizio della Confederazione.

·Fino al 1961, l'assegno era fissalo uniformemente in 360 franchi per figli; neü 1962 fu aumentato a 400 franchi per il primo e il secondo figlio e a 450 franchi per i figli successivi. Sull'assegno era pagata l'indennità di" rincaro. Poiché le spese d'abitazione e le spese
d'istruzione e domesti¬ che crescono con l'età dei figli, proponiamo idi pagare un assegno più ele¬ vato a contare dal compimento del dodicesimo anno; esso agevolerà al¬ tresì la frequentazione delle scuole medie. Por non complicare il nuovo ordinamento devesi omettere di graduare l'assegno secondo il numero dei figli. D altra parte. oc corre adeguare il Ilim'Ltc dell'età fino alla quale l'as¬ segno è pagato. In corrispondenza con i miglioramenti imtordotti nell'AVS e nell assicurazione militare, questo limile dev'essere portalo dai 20 ai 25 anni d eia. Come è previsto nell'ambito dell'assicurazione sociale, dopo il .

diciottesimo anno l'assegno sarà pagato solamente per 1 figli che sono

88 ancora a tirocinio o agli stùdi, sono incapaci di guadagnarsi la vita op¬ pure non dispóngono d'un guadagno minimo. Le due ultime condizioni sono necessarie per evitare un disavvantaggio rispetto al vecchio ordina¬ mento, il quale considerava unicamente il reddito di lavorò del figlio.

Quanto all'ammontare, stimiamo adeguato un assegno annuo di 500 franchi fino al compimento del dodicesimo anno e di 000 franchi per i figli più anziani. Differentemente dal veochio testo, l'articolo 43, capo¬ verso 3, del disegno il diritto all'assegno è stabilito per lutti i figli minori di 18 anni, laddove prima si estingueva'non appena il figlio ò la figlia conseguisse Un guadagno bastevole. Questo ordinamento è conforme al diritto svizzero sulle assicurazioni sociali, che prevede il pagamento di una rendita per il figlio minore di 18 anni, indipendentemente dal suo guadagno. Il testo del capoverso 2 è stato ampliato per sopprimere il ca¬ poverso 4 contenente disposizioni particolari circa questo 'assegno e quel¬ la di nascita.

B. Assicurazione del personale ,1. In generale

1

Gli -statuti della Cassa federale d'assicurazione furono stabiliti dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 5 della legge federale del 30 set¬ tembre 1929 sulla cassa d'assicurazione dei funzionari, impiegati e ope¬ rai federali, laddove gli statuti della cassa pensioni e di soccorso del per¬ sonale delle Ferrovie federali svizzere furono stabiliti dal Consiglio d'am-, ministiriazione dell'impresa in virtù dell'articolo 10, capoverso 2, lettera in, della legge (federale del (23 giugno 1944 sulle Ferrovie federali svizzere.

Secondo l'articolo 48, capoverso 5, della legge sull'ordinamento dei fun¬ zionari federali le disposizioni statutarie richiedono per la loro validità l'approvazione dell'Assemblea federale.

Siamo indotti a proporre la loro revisione insieme con il disegno di modificazione della legge sull'ordinamento dei funzionari federali perchè le disposizioni statutarie considerate si connettono strettamente con le questioni concernenti il diritto allo stipendio e perchè .dovrebbeTM entrare in vigore al principio del 1964 nello stesso tempo della revisione della LAVS. .

r 2. Guadagno assicurato Ogni modificazione, della scala degli stipendi determina delle grandi difficoltà, dovendosi adattare i guadagni assicurati e, a questo scopo, ver¬ sare dei contributi unici alle casse d'assicurazione. Le condizioni sono ora ancora più difficili a cagione della revisione simultanea della LAVS. I guadagni assicurati devono non solò essere adeguati ai nuovi stipendi, ma anche alle nuove prestazioni di quell'assicurazione. Ricordiamo, a questo proposito, le deliberazioni parlamentari sul nostro messaggio del

89 5 giugno 1961 concernente la modificazione della legge federale sull'ordi¬ namento dei funzionari. Le Camere avevano dato molta importanza alla dichiarazione che il Consiglio federale avrebbe vegliato affinchè il rap¬ porto tra i redditi acquisiti prima e dopo la quiescenza non sia modifi¬ cato a favore delle pensioni. Ne aveva data cagione il miglioramento delle pensioni consecutivo alla quinta revisione della LAVS, il quale aveva ele¬ vato la pensione per le classi inferiori a un grado poco inferiore a quello dello stipendio. Ci riferiamo parimente al nostro messaggio del 6 luglio 1962 concernente il pagamento di un'indennità di rincaro al personale federale per gli .anni dal 1962 al 1964. In quel messaggio ci eravamo espressamente riservati di proporre una modificazione dell'indennità agli assegnatari di pensioni nel caso in cui le prestazioni dell'AVS fossero aumentate prima della fine del 1964 e ne risultasse un disquilibrio fra il reddito conseguito prima e dopo il pensionamento.

Essendo oggi sicuramente adempiute queste condizioni, la parte non assicurata dello stipendio va aumentata in maniera che il rapporto arit¬ metico tra pensione e stipendio non cambi. Il modo più semplice consiste nell'alimentare la deduzione di coordinamento, prevista dall'articolo 14 de¬ gli statuti delle casse, dal presente 10 per cento, ma al massimo a 1400 franchi, al 20 per cento, ma al massimo a 2500 franchi. Come indica la tavola 6, il grado d'assicurazione resta quasi invariato. La modificazione · simultanea della classe degli stipendi fa sì che, nonostante l'aumentare della deduzione di coordinaménto, i diritti dei funzionari, espressi in somme, non mutano. Mantenendo invariata la parte dello ; stipendio non assicu¬ rala, la pensione statutaria nella 23" classe giungerebbe a 6021.franchi e il reddito, compresa la rendita dell'AVS, a 10 373 franchi, ossia al 93 per cento dello stipendio lordo; quindi più del guadagno netto. Per l'ap¬ prezzamento della tavola 6 occorre anche considerare che l'indennità di residenza, che in futuro potrà essere di 1200 franchi, non è assicurata; dal che risulta per tutti i funzionari che la ricevono una grande differenza tra stipendio e pensione. Accade il contrario per i contributi concernenti l'assicurazione del personale,* l'AVS, l'Ai e l'ordinamento, delle indennità per
perdita di guadagno.

Per il guadagno assicurato dei funzionari dirigenti, il limite sopra il quale una somma completiva uguale al 20 per cento dello stipendio non è assicurata, dev'essere elevato da 30 000 a 35 000.

. 3. Supplemento fisso alla pensione d'invalidità Gli assegnatari di pensioni d'invalidità clic non hanno diritto a una rendita dell'AVS ° dell'Ai, ricevono, in virtù dell'articolo 24, capoversi da 3 a 5, degli statuti delle casse, un vsupplemento fisso. Trattasi princi¬ palmente degli assicurali che, a certe condizioni, possono già prendere la' quiescenza a contare dall'età di 55 anni e di funzionari pensionati anzi

90 Tavola 6 Stipendi, salari assicurati e pensioni complessive nel 1962 e 1964

3 Condizioni nel 1962 (senza indennità' di rin¬ . Fr.

caro) Sàlario 2C 250 Guadagno assicurato . 24 850 a. Pensione di vecchiaia per agente coniugato Pensione statutaria 14 910 Rendita AVS 3 840 Totale 18 750 Rendita.in % dello stipendio 71 6. Pensione di vecchiaia per agente celibe Pensiono statutaria . . . . . . . . . 14 910 Rendita AVS 2 400 Totale . . .

. 17 310 Rendita in % dello stipendio . i . . . .

ce c. Rendita per vedova(minoro di CO anni) .

Pensione statutaria ......... 8 283 Rendita AVS .

1 920 Totale .... i ...

10 203 Rendita in % dello stipendio . . ' . . .

39 Condizioni nel 1964 (Proposte del Consiglio federalo) ·· Stipendio ."

29 540 Guadagno assicurato 27 040 a. Pensione di vecchiaia por agente coniugato Pensione statutaria . ......... 1G 224 Rendita AVS '. . . . ... 5 12C 21 344 Totale · 72 Rendita in % dolio stipendio b. Pensione di vecchiaia per. agento celibe 16 224 Pensione statutaria 3 200 Rendita AVS . . . .

19 424 Totalo .

Rendite in % dello stipendio .....

60 c. Pensione per vodova (minore di CO anni) Rendita statutaria ........... 9 013 '2 500 Rendita AVS . .

11 573 Totalo ......'

39 Rendita in % dello stipendio .....

Classo di stipendio 8' 13 18 Fr.

Fr.

Fr.

23 Fr.

19 110 15 510 12 610 9 850 17 710 14 110 11 349 8 865 10 626 8 466 6 809 5 319 3 840. 3 744 3 552 3 216 14 466 12 210 10 361 8 535 82 79 87 76 10 626 8 466 6 809 5 319 2 400 2 340 2 220 2 010 13 026 10 806 9 029 7 329 72 74 70 68 5 903 4 703 3 783 2 955 1 920- 1 872 1 776 1 609 7 823 6 575 5 559 4 564 42 44 46 41

21 510 17 450 14 200 11 100 19 010 14 950 11 700 8 880 11 406 8 970 7 020 5 328 5 120. 4 992 4 736 4 288 16 526 13 962 11 756 9 616 87 77 80 83 11 406 8 970 7 020 5 328 3 200 3 120 2 960 2 680 14 606 12 090 9 980 8 008 -70 72 69 68 6 337 4 983 3 900 2 960 2 560 2 496 2 368 2 144 8 897 7 479 6 268 5 104 44 41 43 46

91 tempo per ragioni amministrative.-È inoltre pagato un supplemento fisso fintanto che l'invalido coniugato non riceva la rendita per coniugi dell'AVS o dell'Ai.

Il( supplemento fisso è stato calcolato nel 1949 allorché furono sta¬ biliti i vècchi statuti della cassa, in maniera che corrisponda presso a poco alila futura rendita dell'A VS. All'inizio del 1957, le aliquote sono state adattate alle rendite di quell'assicurazione, aumentate in virtù delle re¬ visioni della legge del 1953 e 1956. IDa allora, il supplemento fisso d'un invalido coniugato ammonta da 1440 a 2580 franchi e quello d'un invalido non coniugato da 900 a 1612 franchi, secondo l'età di collocamento a (ri¬ poso, Poiché la rendita dell'AVS o dell'Ai, spettante al pensionato dopo la sesta revisione della LAVS supera notevolmente, anche nelle classi in¬ feriori', queste cifre, è necessario un miglioramento.

I nuovi ammontari corrispondono, per un reddito medio del lavoro di 10 000 franchi (finora 9000 franchi), alle rendite AVS e dell'Ai. Ciò rappresenta una prestazione annua di 8640 franchi per i pensionati co¬ niugati e di 2600 franchi per quelli non coniugati; anche l'assicuralo co¬ niugato la cui moglie riceve una rendita dcll'AVS o dell'Ai, ha diritto a questo supplemento. La nuova aliquota di 1040 franchi concerne i pen-.

siówati coniugati che ricevono solamente una rendita semplice dell'AVS o dell'Ai; finora questo caso non era regolato che nelle disposizioni d'ese¬ cuzione degli statuti.

Poiché, dopo l'introduzione dell'Ai federale, l'età di collocamento a riposo ha poca importanza sull'ammontare delle rendile dell'AVS e del¬ l'Ai, si è rinunciato a tenerne Conto per il calcolo del supplemento fisso.

Per 'contro una disposizione statutaria (art. 25, cpv. 5) deve autorizzare gli organi della cassa a provvedere affinché il beneficiario faccia valere le sue pretese legittime verso l'AVS e l'Ai e a ^sospendere ir pagamento del supplemento fisso quando il beneficiario d'una pensione riceva delle prestazioni da un'assicurazione sociale straniera.

A. Limite d'età per le pensioni per orfani' A contare dal 1949, le pensioni per orfani delle due casse d'assicura¬ zione del personale sono pagate nelle medesime condizioni di quelle del¬ l'AVS. Poiché, in avvenire, le rendite accordate da questa assicurazione ai figli che attendono
alla fonnazione professionale saranno pagate fino al compimento del venticinquesimo anno d'età, questo limite può essere elevato parimente da 20 a 25 anni negli statuti delle casse.

5. Rendite in corso II miglioramento del supplemento fisso alla pensione d'invalidità-e a'quella per orfano profitterà anche ai pensionati e agli orfani il cui diritto

92 alia rèndita è sorto secondo l'ordinamento attuale. Del rimanente, ci 'ri¬ feriamo alle indicazioni contenute nel seguente capitolo per quanto con¬ cerne l'indennità di rincaro ai beneficiari di pensioni.

C. Compensazione del rincaro i. Ordinamento per il Î96A a. Personale attivo

'

Poiché i nuovi stipendi proposti corrispondono a un indice svizzero idei prezzi al consumo di 202,7 punti, ossia presso a poco a grado del rincaro nel 1963, l'assegnazione di un'indennità non è più giustificata per il momento e il decreto federale del 25 settembre 1962 che concede una indennità di rincaro al personale federale per gli anni 19o2 e 1964 può essere abrogato all'entrata in vigore dei nuovi stipendi (n. II, ,cpv. 1, del disegno di legge).

Per il caso in cui l'inflazione non s'arresti nel 1964, l'articolo 5 del detto decreto viene inserito nel disegno di legge (n. II, cpv. 2). Con esso il Consiglio federale è autorizzato ad assegnare al personale un'indennità di rincaro nel 1964, in quanto sia giustificato dal costo della vita in que¬ st'anno, e se ne varrà secondo i principi indicali nel messaggio del 5 lu¬ glio 1962.

b. Beneficiari di pensioni Per i beneficiari di pensioni Correnti all'entrata in vigore della legge è necessario un ordinamento1 speciale. Se fosse mantenuto per loro il pa¬ gamento dell'indennità di rincaro, una parte di essi, ossia quelli andati a riposo negli ultimi anni scorsi, riceverebbero più di coloro la cui'pen¬ sione è stabilita secondo il nuovo ordinamento, i quali, per effetto del¬ l'aumento della parte di stipendio non assicurata, hanno diritto a uria corrispondente .minore prestazione della cassa.

Al fine' di stabilire un ordinamento equo, l'indennità di rincaro pa¬ gata in compensazione del carovita fino al 1963 ai beneficiari di pensioni viventi all'entrata in vigóre dei nuovi stipendi e guadagni assicurati, dev'essere calcolata in modo che il totale della pensione e dell'indennità non superi i redditi statutari secondo il nuovo diritto (n. II, cpv. 3, del disegno di legge). In'nessun caso, dovrà superare l'aliquota incorporata nella scala degli stipendi, ossia l'8,5 per cento della pensione statutaria.

I particolari saranno stabiliti .dal Consiglio federale.

Nel passaggio dall'ordinamento vecchio al nuovo, si eviterà possibil¬ mente che le prestazioni in corso della cassa d'assicurazione, comprese le indennità di rincaro', non diminuiscano al momento in cui i pensionati attendono, per effetto dell'aumento della loro rendita dell'assicurazione - per la vecchiaia e per i superstiti, un miglioramento del reddito. A tale

93 scopo, il Consiglio federale .prevede mia disposizione transitoria per la quale l'indennità di rincaro continuerà a essere pagata ai beneficiari di pensioni esistenti al momento dell'entrata in vigore dei nuovi stipendi e guadagni assicurati. Il loro reddito, tuttavia, resterà .invariato fintanto che il totale della pensione e dell'indennità sorpasserà il reddito corri¬ spondente calcolato secondo il nuovo diritto. Vero è che in questo modo gli agenti andati in pensione nel 1963, oppure prima, ricevono per un certo tempo prestazioni più elevate di quelle dei loro colleghi collocati a riposo nel 1964, ma trattasi d'una disuguaglianza provvisoria giustifica¬ bile. A prescindere da questo, tanto per i beneficiari di pensioni quanto per il personale attivo, si dovrà tenere conto d'un niiovo possibile rin¬ caro nel 1964, con l'assegnazione di un'indennità speciale.

Le disposizioni del numero II, capoverso 4, del disegno di legge au¬ torizzano il pagamento della presente indennità di rincaro sui salari e sulle pensioni di quiescenza del Cancelliere della Confederazione, dei giu¬ dici federali e dei professóri della Scuola politecnica federale.

2. Ordinamento per gli anni 1965-1968 Secondo la legge federale del 30 giugno 1960, l'Assemblea federale è competente a stabilire le indennità di rincaro del personale e degli asse¬ gnatari di pensioni per gli anni dal 1961 al 1964. Per evitare di sottoporre alle Camere federali una nuova proposta per il 1964, il numero III del di¬ segno di legge concede all'Assemblea federale la facoltà d'assegnare le in¬ dennità di rincaro per i quattro anni successivi. L'accoglienza fatta alle proposte presentale negli anni precedenti ci persuade a rinunciare a commenti più ampi.

D. Entrata in vigore '

a. Personale attivo

Poiché la questione della modificazione della legge è già stata da noi discussa con il personale federale verso la metà del 1963, proponiamo di mettere in vigore i nuovi stipendi e le disposizioni su l'indennità di resi¬ denza e le indennità per figli con effetto retroattivo a contare dal 1° gennaio 1964. Come era stato previsto nelle disposizioni introdotte finora, gli agenti che prima dell'entrata in vigore lasciano volontariamente il ser¬ vizio della Confederazione o sono licenziati senza che abbiano diritto a una prestazione periodica delle casse d'assicurazione non godranno dei miglioramenti.

Secondo le disposizioni transitorie, i funzionari giunti al massimo della loro classe ricevono, a conlare dall'entrata in vigore della nuova scala degli stipendi, il massimo previsto dal nuovo ordinamento; il me¬ desimo principio vale per i funzionari che ricevevano lo stipendio minimo.

94 I salari in coxìso d'aumento saranno annientati in maniera che risultino, secondo il nuovo ordinamento, proporzionatamente alla medesima distan¬ za di prima dallo stipendio massimo. Le disposizioni transitorie autoriz¬ zano inoltre il 'Consiglio federale a prescrivere per gli arretrati una lista di stipendio semplificata.

La transizione dal vecchio al nuovo guadagno assicurato esige un or¬ dinamento speciale. Nonostante la rivalutazione della parte non assicurata dello stipendio, il guadagno assicurato nelle dlassi medie e superiori sarà, per effetto dell'incorporazione simultanea delfindennità di. rincaro nello stipendio superiore all'ammontare del miglioramento reale del salario: Guadagno assicurato Classe di stipendio 3.8 13 18 23 Fr.

Fr.

Fr.

Fr. Fr.

Vecchio 24 850 17 710 14 110 11 349 8 865 Nuovo . . ... . . .

27 048 19010 14 950 11 700 8920 Aumento . . . . .. . . .

2 190 . 1 300 , 840 351 ~55 Miglioramento reale dello sti¬ pendio (4°/o del vecchio stipen¬ dio, almeno 450 fr.)

1 050 764 620 , 504 450 Se il contributo unico per l'aumento del guadagno secondo l'articolo 15, capoverso 2, degli statuti delle casse d'assicurazione, fosse sempli¬ cemente .calcolalo secondo l'aumento del guadagno, assicurato, sarebbe ne¬ cessario, per una parte degli assicurati, un ammontare maggiore del miglio¬ ramento, ond'è che essi, nel periodo transitorio, riceverebbero mono di prima. Per questo motivo, proponiamo che il contributo unico non abbia a superare l'aumento reale dello stipendio. Nelle precedenti modificazioni della scala degli stipendi s'era rinuncialo a riscuotere il contributo sul¬ l'aumento del guadagno assicurato per l'incorporamento delle indennità di rincaro nello stipendio, crescendo il diritto alla pensione proporzional¬ mente al miglioramento reale dello stipendio. D'altra parte, il fondo di stabilizzazione, aporto negli anni 1962 e 1963, serve a 'cbmpensaa-e l'au¬ mento di capitale di copertura per effetto dell'incorporamento delle in¬ dennità di rincaro. La ripartizione delle spese ò per tanto: CFA ' ' OPS in milioni di im milioni di fr. fr.

Aumento del capitale di copertura . . . . . A3,ì 26,0 Introiti delle casse d'assicurazione del personale ' Contributo unico degli assicurati 9,1 4,8 della Confederazione e FFS . . . . . . 21,7 15,4 Fondo di stabilizzazione ....... 11,3 6,5 Totale 42,1 26,8

95 II'sopravanzo, del Fondo di stabilizzazione della Glissa pensioni, e di soccorso del personale delle (Ferrovie federali serve all'ammontare sup¬ pletivo dell'aumento del capitale di copertura, risultante dalla precedente incorporazione gratuita dell'indennità di rincaro .nell'assicurazione. Il di¬ savanzo prevedibile della Cassa federale d'assicurazione sarà estinto con i guadagni tecnici della stessa.

b. Beneficiari di pensioni Sarebbe opportuno mettere in vigore le disposizioni statutarie con¬ cernenti il supplemento fisso alla pensione d'invalidità il 1° aprile 1964, data .presunta della messa in vigore della revisione della LAVS, penche permetterebbe di rinunciare a esigere il rimborso dei supplementi pagali in più nel primo trimestre del 1964 e d'agevolare la revisione degli sta¬ tuti. Le nuove disposizioni concernenti il limile d'età per le pensioni per orfani dorrebbero in vece entrare in vigore il 1° gennaio 1964.

IV. Costi I maggiori costi . clic deriverebbero annualmente dai miglioramenti proposti sono: Milioni di franchi 1. Aumento degli stipendi del' 4%), 450 franchi almeno .

.

. 56,5 2. Miglioramento delle indennità di residenza nelle città .

. 17,0 ,3. Aumento 'degli assegni per figli e modificazione del limite d'età '. · .

. 11,0 4. Contributi periodici del datore di lavoro all'assicurazione del personale .

.

.

.

. 4,4 Totale 88,9 A carico: -- dei Dipartimenti (conto di' Stato) .

.

.

. .. .

. .22,5 -- istituti in regia (officine militari ò Regia degli alcool!) . · . 3,4 --- Azienda delle · PTT .

.

...

.

.

.

. ·.

. 30,4 -- Ferrovie federali .

32,6 Totale 88,9 Vanno aggiunti 37,1 milioni di franchi come spesa unica por l'incor¬ porazione parziale del miglioramento degli stipendi nell'assicurazione del.

personale. Di questa somma, 10,3 milioni saranno sopportati dai Dipàr-.

96 timenti, 1,4 milioni degli istituti in regìa, IO .milioni dall'Azienda delle PTT é 15,4 milioni dalle Ferrovie federali.

' . ' V Quanto all'aspetto finanziario della revisione degl-i'statuti delle casse, il miglioramento del supplemento fisso corrisponde a una diminuzione notevole del numero 'delle persone aventi diritto alla pensione.

L'equilibrio tra le spese aggiuntive e i risparmi è quasi conseguito.

L'ordinamento delle indennità di rincaro in aggiunta alle pensioni apporta alla Confederazione imi certo alleggerimento, il quale sarà [tuttavia av¬ vertito soltanto in caso d'un aumento dell'indennità.

V. Considerazioni finali Con le associla/ioni del personale è stato, possibile venire a un accordo circa il miglioramento della scala degli stipendi, l'indennità di residenza, » gli assegni per figli e la revisione degli statuti delle casse.

Rimane dà esaminare come pòssa conciliarsi il miglioramento del trattamento economico del personale federale con gli sforzi generali in¬ tesi a moderare l'espansione economica. In condizioni di offerta rigida, un notevole aumento delle spese tende, come tutti gli aumenti del reddito, a elevare i prezzi. Esso incide anche sulle tariffe delle imprese,federali di trasporto e di comunicazione, il cui reddito non varrebbe più a compen¬ sare il maggior Costo del personale, non meno che sui salari pagati da al¬ tri datori di lavoro, segnatamente dalle imprese di trasporto concessio¬ narie. C'è per tanto da domandarsi se non sia più vantaggioso all'econo¬ mia rinunciare a un miglioramento del trattamento economico per favo¬ rire la stabilizzazione oppure restringersi temporaneamente a migliorare l'indennità di residenza nelle città.

Esaminato attentamente il problema, abbiamo nondimeno xisolto di proporre alle Camere la modificazione del trattamento economico dei funzionari, dovendosi considerare sopportabili, anche dall lato della poli¬ tica congiunturale, un miglioramento che rimane contenuto nei limiti per¬ messi dall'accrescimento della produttività inedia. Dato che negli ultimi anni la produttività effettiva è aumentata tra 2-e 3K per cento l'anno, il, miglioramento, divisato di salario del 4 per cento, che tiene conto dell'au, mento della produttività in parecchi anni, può essere gustificato. Giova . ricordare che non furono senza effetto sulle rivendicazioni del personale federale i movimenti salariali riscontrati nell'economia privata e presso i Cantoni ci Comuni. Ciò che per altro ci ha risolto è che, mediante un miglioramento del guadagno reale del 4 per cento, possiamo ottenere dal personale federale, come già nel 1903, la rinuncia a una diminuzione della durata del lavoro negli anni 1964 e 1905, sebbene le condizioni esistenti

97 in taluni rami economici importanti, nei Cantoni e nei Comuni, giustifi¬ chino una riduzione idei lavoro settimanale nelle imprese federali a una . durata minore di 46 ore. Alla Confederazione un simile provvedimento, I invero, mon costerebbe meno dell'aumento ded guadagno reale proposto; d'altra parte, se Josse applicato mantenendo le prestazioni al grado pi-e¬ sente, cagionerebbe un maggior bisogno di personale e quindi una mag¬ giore tensione nel mercato dei lavoro. Rinunciando a diminuire la durata del lavoro, il personale federale può dunque apportare un prezioso con¬ tributo alla lotta per la stabilizzazione, perchè si rifletterebbe sulla durata lavorativa presso altri datori di lavoro.

Come già in occasione di precedenti misure concernenti ila rimunera¬ zione, siamo convinti che il buon andamento dei servizi pubblici sarebbe gravemente danneggiato, se per un'eccessiva riserva .nella questione del trattamento economico, si comprometterebbe l'impiego e la conservazione d'un personale capace.

VI. Postulato Con le nostre proposte devono considerarsi adempiuti i postulati Reverdin (n. 8711), Dafflon ((n. 8724), Diiby (n. 8738) e quello ideila .con¬ missione del Consiglio nazionale (n. 8260), di cui abbiamo parlato. Vo¬ gliate cancellarli dall'elenco. ^

Il mostro disegno di modificazione della legge si fonda sull'articolo 85, numeri 1 e 3, della Costituzione federale. Secondo le disposizioni le¬ gali dianzi menzionate, il Consiglio federale e il Consiglio d'amministra¬ zione, delle Ferrovie federali sono competenti a modificare gli statuti delle · casse; le loro risoluzioni richiedono l'approvazione parlamentare. Insieme con il disegno di legge che modifica quello sull'ordinamento dei funzionari federali, vi presentiamo quindi, conformemente all'articolo 48, capoverso 5, di questa legge, un disegno di decreto federale semplice per la modifi¬ cazione degli statuti della Cassa federale d'assicurazione. Tale comple¬ mento è stato stabilito il 23 gennaio 1964 e contiene le modificazioni il¬ lustrate nel presente messaggio. Le Ferrovie federali non hanno finora potuto, per mancanza di tempo, occuparsi della revisione analoga degli statuti della Cassa pensioni e di soccorso, ma quel disegno stira presen¬ tato prossimamente al detto Consiglio d'amministrazione; per ciò, l'arti¬ colo 2 del disegno di decreto autorizza il Consiglio federale ad approvare un supplemento agli statuti.

98 Ci ipregiamo di proporrvi d'approvare i disegni di legge federale e di decreto federale semplice qui allegali.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espres¬ sione della nostra alta considerazione.

Berna, 23 gennaio 1964.

'

\ In nome del Consiglio federale svizzero, II Presidente della Confederazione: L. von Moos.

Il Cancelliere della Confederazione: ' Ch. Oser.

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MESSAGGIO del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente la modificazione della legge federale sull'ordinamento dei funzionari federali e degli statuti delle casse d'assicurazione del personale (Del 23 gennaio 1964)

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