N° 6

FOGLIO

205

FEDERALE

Anno XLVII Berna, 13 febbraio 1964 Volume I Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento: annuo fr. 12.--, con allegata la Raccolta delle leggi federali. -- Rivolgersi alla Tipografia Grassi o Co. S. A., a Bellinzona (Telefono 5 18 71) -- Conto corrento postalo XI 690.

8893

MESSAGGIO del

Consiglio federale all'Assemblea federale sulla modificazione del decreto concernente misure economiche e finanziarie completive per l'economia lattiera i (Del \28 gennaio 1964)

Onorevoli signori. Presidente e Consiglieri, Ci pregiamo di presentarvi un messaggio sulla disegnala modifica¬ zione del decreto federale del 4 ottobre 1962 D, concernente le misure economiche e finanziarie, completive, per l'economia lattiera (decreto dell'economia lattiera) e oin disegno di deoreto federale a tale riguardo.

I. Modificazione dell'articolo 11 7. Decreto dell'economia lattiera Già nel nostro messaggio del 1° giugno 1962 (FF 1962 I, ediz. frane., a pag. 1197) abbiamo rilevato che l'articolo 26 della legge federale del 3 ottobre 1951 2) concernente il promovimenlo dell'agricoltura e la con¬ servazione del celo rurale (legge sull'agricoltura), e l'articolo 26 del de¬ creto dell'Assemblea federale del 29 settembre 1953 3), concernente il Ialite, i latticini e i grassi commestibili (decreto sullo staiuto del latte) danno 1) ItU 1TXW, 1184 (A XVI A3).

2) RU 1953, 1133 (A XVI Al).

3) RU 1953, 1172 (A XVI A3).

Foglio federale, 1964.

-

'

13

206 facoltà d'istituire delle lasse sul latte e sulla panna destinati' al consumo, come anche sulle importazioni di burro, di latte im polvere e di latte con¬ densato, di oli e di grassi coìmmestibili, nonché delle materie e dei prodotti semilavorati necessari alla Toro fabbricazione. D'altra parte il decreto fe¬ derale dell'economica lattiera autorizza la riscossione di una itassa su le importazioni di panna, di polvere di panna e di gelali. Inifine, giusta l'ar¬ ticolo 8 dello stesso decreto si può gravare di tassa i succedanei del latte importati o fabbricati nel paese, fi provento di queste tasse è destinato a ribassare il prezzo dei latticini e grassi commestibili indigeni ed a agevo¬ larne lo smercio.

Già da molto tempo, tuttavia, le tasse intese a promuovere lo smer¬ cio più non bastano. Il Consiglio federale è stato quindi autorizzato, in virtù dell'orticolo 1 del decreto dell'economia lattiera e di altri precedenti deoreti federali a pagare dei contributi suppletivi. Conformemente al¬ l'articolo 2 del decreto dell'economia lattiera, la maggiore uscita è coperta da un contributo iniziale massimo di 20 milioni di franchi, attinto alle entrate generali della Confederazione. Quando dovesse rimanere ancora un'eccedenza d'uscita, questa deve essere coperta mediante un nuovo ri¬ corso alle entinate generali suindicate e un contributo dei produttori di latte commerciale, misura quest'ultima intesa a disciplinare la produzione.

La quota della 'Confederazione ascende qui al 50 per cento dei primi 10 milioni di franchi 85 per cento dei 10 milioni di franchi successivi 20 per cento del residuo.

La differenza è a carico dei produttori di latte commerciale.

Spetta inoltre a questi ultimi, parimente come misura propria a disci- i plinarc la produzione, di assumere il i20 per cento delle spese per l'ese¬ cuzione delle misure, previste nell'articolo 24 della legge sull'agricoltura e adottate per l'esportazione dei latticini (art. 3 del decreto dell'economia lattiera). Questa contribuzione all'eccedenza delle spese è intesa parimente a stimolare i produttori di latte commerciale ad un nuovo miglioramento della qualità del formaggio, che è il nostro principale prodotto d'espor¬ tazione.

La quota riscossa dai produttori per sopperire alle spese d'utilizza¬ zione, prevista dalle disposizioni menzionate,
è pagata, giusta l'articolo 4 del decreto dell'economia lattiera, soltanto da coloro che smerciano più di 8000 kg/1 di latte durante un periodo contabile. Essa è computabile sola¬ mente sul quantitativo di latte commerciale eccedente gli 8000 kg/1 sta¬ biliti. Per assicurare la quota dei produttori, il Consiglio federale può or¬ dinare una trattenuta o la riscossione di una tassa condizionale massima di 2 centesimi (eccezionalmente di 3 centesimi) per kg/l di latte. Alla 1) RU 1958, 231, 817; 1959, 927, 1961, 1196.

207 chiusura di un periodo conlabile, un'eventuale differenza tra la somma assicurabile e la quota effettiva, sarà pagata ai produttori (rimanente della somma assicurabile) per il quantitativo di latte commerciale smercialo oltre gli 8000 kg/1 stabiliti.

Per ragioni di manteniménto dello smercio, era ovviamente impossi¬ bile trasferire sul .prezzo al minuto dei latticini, esportati o venduti nel paese, l'intero aumento (2 et.) del prezzo base del latte, elevalo, il 1° no¬ vembre 1962, da 45 a 47 centesimi il kg/1. Giusta le disposizioni suindi¬ cate, la perdita (equivalente alla frazione d'aumento non traslata) .avrebbe dovuto essere sopportala dalla Confederazione e dai produttori di latte commerciale, privando questi ultimi, d'una parte dell'aumento di 2 cente¬ simi. Ma per conservare, come vuole la Costituzione, una sana popolazione rurale e un'agiricolfura efficiente (art. 31 bis, cpv. 3, leti, b, Cost.) la Con¬ federazione fu obbligata a compensare anche tale perdila e ad assumerne integralmente la copertura, attingendo alle entrate generali, giusta l'arti¬ 1 colo 11 del decreto dell'economia lattiera. .

Riguardo ni latte di consumo, alla panna e alle specialità a base di latte, invece, non esiste alouna disposizione legale che autorizzi la Confe¬ derazióne ad assumere le spese, qualora l'aumento del prezzo base del latte non fosse traslalo sui prezzi al minuto.

Nel quadro del presente messaggio rileviamo,. in particolare, che le misure previste nell'articolo 11 hanno bensì effetto per tutta la durata di validità del decréto dell'economia lattiera, ma si applicano soltanto all'ali¬ mento del prezzo del latte stabilito per il 1° novembre 1962. Ogni succcsL sivo aumento richiederebbe quindi altre disposizioni legali.

2. Le rivendicazioni del ceto rurale concernenti il prezzo del latte a. Istanze e giustificazioni Il 18 settembre 1963, la Lega svizzera dei contadini inviò al Diparti¬ mento dell'economia pubblica un'istanza che muoveva dall'argomento se¬ guente, tolto dal rapporto pubblicato dalla segreteria dei contadini sviz¬ zeri, nel mese d'agosto dello stesso anno: I provvedimenti di politica agraria del 1961 e 1962, che operarono un no¬ tevole adeguamento dei prezzi per diversi prodotti importanti, hanno cer¬ tamente attuato miglioramenti sensibili; tuttavia, nella media dell'ultimo
triennio (1961-1963) e in ragguaglio alla retribuzione considerata equa (ma calcolala in modo troppo severo, secondo l'opinione dell'unione sviz" zera dei contadini), il reddito del lavoro rivela nondimeno ama insuffi¬ cienza di due franchi per giornata/uomo, rispetto alla media di tutte le aziende, comprese quindi anche .quelle di montagna.

Considerato ciò, la suddetta istanza passava a formulare picei s e domande, pur riservando la consultazione dell't/nione centrale dei produttori sviz-

208 <; zeri di latte, riguardo 'ai provvedimenti richiesti'nel campo dell'economia l'altiera; L'unione centrale, nell'istanza 23 settembre ,1963, propose a sua volta l'applicazione delle seguenti misure per il 1° novembre successivo: 1. Aumento del prezzo base del latte da 47 a 50 centesimi il litro; 2. Traslazione parziale o totale dell'aumento, sui prezzi al miniulto, per i prodotti, i settori o i luoghi, ove essa è reputata ammissibile dall'au¬ torità competente, dopo minuzioso esame ideila situazione, sia dal¬ l'aspetto dello smercio, sia da quello della politica congiunturale; 3. Attribuzione alla cassa federale, per ragioni di politica sociale e con¬ giunturale, della parte d'aumento del prezzo base non traslata o non traslabile, limitando così la trattenuta a rin centesimo il kg/1; 4. Costituzione delle basi-legali necessarie, modificando o .completando a tale riguardo l'articolo 11 del decreto dell'economia lattiera, me¬ diante decreto federale urgente, da emanarsi dalle Camere durante la sessione di dicembre 1963 e con effetto a contare dal 1° novembre 1963.

Durante il primo abboccamento con le autorità, il 26 settembre 1963, i- rappresentanti di dette due organizzazioni! centrali dell'agricoltura, rile¬ varono segnatamente che le possibilità di guadagno, dopo la pubblicazione del rapporto succitato, s'erano ulteriormente deteriorate. Esse fecero va¬ lere che 1 tentativi delle autorità, diretti a ostacolare la sovraespansione economica, non erano stati, malauguratamente, coronati da successo; che il 'rincaro si era accentuato principalmente inel settore agricolo (salari, cosili di costruzione e macchinario, spese di (riparazione) nò si prevedeva alcun alientamenito; che dall'agricoltura, quindi, non si poteva esigere, ra¬ gionevolmente una rinuncia alla compensazione dei prezzi, provocata dal¬ l'aumento dei costi; che la riduzione crescente delle ore lavorative si era dimostrata particolarmente sfavorevole e aveva creato difficoltà sempre maggiori al reclutamento della mano d'opera agricola, a condizioni acces¬ sibili; clic mentre negli altri rami economici la settimana lavorativa di 5 giorni si andava sempre pili diffondendo, l'agricoltore restava costretto a lavorare non solamente il sabato ma anche la domenica.

b. Punto attuale nella trattazione delle istanze La surriferita -istanza
dell'unione centrale dei produttori svizzeri di latte, del 23 settembre 1963, intesa ad aumentare il prezzo del latte, costa¬ tava principalmente che Ilo sviluppo del reddito agricolo non era ancora giunto al livello della retribuzione equa. Siccome diverse questioni atte¬ nenti al confronto dei due elementi suindicati permanevano insolute( an¬ che perchè contestale dalle organizzazioni agricole), già il 30 settembre

209 incaricammo il Dipartimento dell'economia pubblica di studiare e risolvere senza indugio i problemi concernenti l'inadeguatezza di reddito. Questo Dipartimento affidò tale compito ad una commissione peritale, costituita già alla fine del 1962, incaricandola di studiare i problemi concernenti la valutazione del reddito agricolo. Al Dipartimento dell'economia pubblicar fu, affidato simultaneamente il compito di analizzare l'aspetto politicocongiunturale delle rivendicazioni del' ceto rurale, riguardo ai prezzi. Di tale studio, ormai terminato, riparleremo più soilo.

Il 28 ottobre 1963, la commissione peritale presentò un rapporto provvisorio, fondandosi sui risultali ottenuti sino a 'tale data, e racco¬ mandò un miglioramento del reddito agricolo. Non abbiamo potuto giu¬ dicare con esattezza l'entità del miglioramento, le opinioni dei commissari permanendo discordi riguardo all'ammontare della retribuzione equa, Questo problema è strettamente imbricalo cori altri parimente allo studio (scelta e raggruppamento delle aziende, valutazione dei risultati conla¬ bili ed elaborazione di dati statistici): abbiamo perciò ritenuto opportuno pregare la commissione di continuare i lavori e di spingerli più a fondo pur curando di concluderli il più presto possibile.

Come già l'abbiamo rilevalo, un certo aumento del prezzo base -
Le spese derivanti da un'eventuale rinuncia alla traslazione dell'aumento avrebbero dovuto essere sopportale dalla Confederazione e dai produttori di latte commerciale, giusta il. decreto vigente dell'economia lattiera. Di conseguenza i produttori di latte aventi uno smercio supcriore agli 8000.kg/ì per ogni periodo contabile, non avrebbero beneficiato integralmente del¬ l'aumento, anche senza diminuire la produzione. Per prevenire una ' sif¬ fatta situazione, l'unione centrale domandò la revisione delle pertinenti di¬ sposizioni del decreto dell'economia lattiera.

Considerata questa problematica, il 5 novembre 1963, dunque solo pochi giorni dopo la presentazione del rapporto della commissione peri¬ tale, abbiamo incaricato il Dipartimento dell'economia pubblica di elabo¬ rare la revisione del decreto suindicato, per
permetterci di consultare i risultali ottenuti, prima di decidere circa un nuovo aumento del prezzo base del latte.

Come abbiamo osservato, l'unione centrale aveva parimente chiòstri che la a-evisionc del decreto avvenisse senza alcun indugio, affinchè po¬ tesse essere trattata dalle 'Camere già durante la sessióne di dicembre 1963.

..Non fummo allora in grado di accogliere tale proposta e alle autorità fri quindi rivolta la critica di essere intenzirinate a differire la procedura di revisione. La mancanza di tempo era da attribuire solamente alla neces¬ sità di studiare il problema del compenso.dei costi provocato dal rincaro, assieme a quello concernente la modificazione fondamentale dei principi

210 sui quali, sino allora, ora fondato il calcolo del reddito, del lavoro e della rimunerazione equa. Ma, dovendo noi pur ammettere l'improrogabilità di una compensazione allmeno delle difficili condizioni d'esistenza dei con¬ tadini di montagna, pensammo di ricorrere- a provvedimenti sussidiari strettamente definiti, inell'attesa di poter attuare pienamente la compensa¬ zione ritoccando i prezzi dei prodotti. Si osservò, tuttavia, che l'urgenza di annientare il prezzo base dèi latte, avrebbe perduto molto della sua efficacia, se fossero state considerate soltanto le aziende di pianura, esclu¬ dendo arbitrariamente quelle di montagna, 'i cui risultati sono compresi nella media nazionale. .

Nel capitolo seguente esamineremo più attentamente la giustificazione materiale delle cosiddette «concezioni differenziate» sull'adeguatezza del¬ l'aumento del prezzo base del latte.

' Circa questo punto ci baisli orla di richiamare che il metodo delle con¬ cezioni differenziate fu da noi giià proposto in connessione ton l'aumento del prezzo base del latte decretato il 1° novembre 1961. Esso poi fu esaustivamente discusso e adeguatamente fondalo nel messaggio che accom¬ pagnava il decreto federale dell'economia lattiera attualmente in vigore.

Infine, a questo metodo delle concezioni differenziate abbiamo fatto ampi cenni anche in altri testi'.

Possiamo dunque asserire che l'applicazione di tale metodo per giu¬ dicare l'equità degli aumenti del prezzo base del latte non è affatto cosa nuova.

,Riguardo al tempo disponibile per l'esame del progetto dobbiamo os¬ servare che il problema dell'aumento del prezzo base del latte, richiesto dall'unione centrale, era vincolato alla modificazione del deoreto dell'eco¬ nomia lattiera. Ma essendo tale decreto fondato sull'articolo 31 bis, capo¬ verso 3, lettera b, della Costituzione federale, esso può essere modificato soltanto previa consultazione dei Cantoni e delle organizzazioni economi¬ che, conformemente all'articolo 32 della Costituzione.

Pertanto, se avessimo persistito a preparare il disegno d'i revisione così da poterlo fare adottare dalle Camere già nòlla sessione di dicembre 1963, avremmo dovuto poi imporre alle commissioni parlamentari idi trat¬ tare l'oggetto nel corso stesso della sessione. Tutto ciò avrebbe posto e la preparazione del disegno e la sua
trattazione parlamentare entro un'inso¬ stenibile atmosfera di concitazione. Per questa ragione, il 5 novembre 1963, abbiamo incaricato il Dipairtimento dell'economia pubblica di ela¬ borare i testi di revisione, in modo che il disegno definitivo potesse essere (trattato dalle Camere inolia sessione primaverile del 1964.

-Nelle pagine seguenti passiamo ad esaminarne più particolareggiata¬ mente la questione della revisione, ponendola nella prospettiva delle ri¬ vendicazioni del ceto rurale.

211 3. La situazione economica dell'agricoltura a. L'evoluzione del reddito agricolo Le analisi contabili eseguite dalla segreteria dei contadini svizzeri ed estese attualmente a 700 aziende circa, forniscono indicazioni preziose concernenti le condizioni di reddito dell'agricoltura. Per orientarvi dap¬ prima sullo sviluppo del reddito agricolo, indichiamo separatamente, nel¬ la tavola seguente, la media triennale del reddito giornaliero individuale del lavoro, pei- l'insieme doll'e aziende ove è tenuta La contabilità, per quel¬ le di pianura e per quelle di montagna.

Reddito giornaliero del lavoro in fr.

Tutte le.

Aziende di Aziende di montagna aziende pianura 1955/57 19.97 21.75 14.00 1956/58 21.57 23.75 14.80 1957/59 24.16 26.84 15.99 1958/60 24.43 27.69 15.09 1959/61 24.32 27.77 15.66 1960/62* 25.60 29.25 16.95 1961/63* 28.00 31.80 19.00 *) cifre provvisorie (fondate, in parte, su valutazioni).

Queste cifre dimostrano un importante miglioramento del reddito, sebbene a lungo termine. Infatti esso è aumentato, nella media di tutte le aziende, del 40 per cento dal primo all'ultimo triennio. Dopo il 1959 si osserva però un arresto dovuto olle annate sfavorevoli del 1960 e 1961, seguito da un nuovo miglioramento, grazie segnatamente-.all'adeguamento generale del prezzo dei prodotti agricoli. Le discrepanze tra le aziende di pianura e quelle di montagna sono sorprendenti1. Quest'ultime hanno fruito d'un miglioramento importante solamente negli ultimi anni. .

Precisiamo inoltre che anche fra le diverse regioni furono costatate delle variazioni sensibili, attribuite a diversi motiVi, fra i quali dominano segnatamente le condizioni naturali e quelle economico-aziendali.

b. Le ragioni del '-miglioramento del reddito agricolo Il recente, notevole miglioramento del reddito agricolo è dovuto in¬ nanzi tutto all'incremento della produttività. Nell'ultimo decennio, il red,,dito lordo dell'agricoltura svizzera è aumentato quantitativamente del 20 per cento circa; durante ilo stesso periodo, .tuttavia; il numero delle per¬ sone occupate - nell'agricoltura ò diminuito quasi nella stessa misura.. Ne consegue quindi un aumento annuale .medio della produttività del-5 per cento. Ma anche gli investimenti in beni produttivi (macchine ed attrez-

.212 zatura tecniche) aumentarono, riducendo in eguale misura il beneficio del¬ l'aumento della produttività totale.

il pirezzi dei prodotti e i prezzi dei beni di produzione rivestono evi¬ dentemente grande importanza. Secondo l'indiicc dei prezzi stabilito dalla segreteria dei contadini svizzeri, il livello dei primi è aumentato, dal trienmib 1955/1957 al triennio 1961/63, di circa 9 per cento; quello dei secondi (compresi i salari della mano d'opera non familiare) di circa 17 per cento.

Il miglioramento del reddito agricolo non è quindi da attribuire principal¬ mente all'aumento del prezzo dei prodotti, sopportato dal consumatore.

Al contrario, la differenza relativa tra l'aumenta dei prezzi dei prodotti e dei beni strumentali, dimostra che le circostanze hanno costretto l'agri¬ coltura a lasciare al consumatore buona pai-te del guadagno ricavalo dal¬ l'incremento della produttività.

i/importanza dei miglioramenti ottenuti sui prezzi dei prodotti non deve però essere sottovalutata. Più sopra abbiamo osservato che la Con¬ federazione, negli ultimi anni, ha preso dei provvedimenti d'ampia por¬ tata, intesi a migliorare direttamente il reddito agricolo, adducendo le condizioni sfavorevoli di reddito degli anni 1960 e 1961, come anche la durevole relativa stabilità dei prezzi dei prodotti agricoli. L'elenco dei provvedimenti presi dopo il 1961 è il seguente: -- aumento del prezzo dei cereali panificabili (1962), -- aumento del prezzo delle patate (1961 e 1962), -- aumento del prezzo del bestiame da macello (1961 e 1962), -- aumento del prezzo base del latte (1961 e 1962).

A queste misure, altre s'aggiungono, di carattere indiretto, e cioè: --- aumento dei premi di coltivazione per i cereali da foraggio (1961), -- riporto di due centesimi del prezzo base del latte sui prezzi al minuto del burro, del formaggio e del formaggio in scatola venduto nel paese e aumento dei soprapprezzi, sugli oli e i grassi commestibili (1961), (ciò che ha favorito sensibilmente l'economia lattifera), -- riduzione delle perdite sopportate dai produttori per la valorizzazione e lo smercio dei latticini, secondo il decreto federale dell'economia lattiera.

Le ultime due misure citate, valide pei' il campo lattiero, ebbero l'ef¬ fetto di aumentare il ricavo dei produttori di latte commerciale.

Riteniamo opportuno,
di elencare parimente i provvedimenti speciali presi in favore dei contadini di montagna: -- la legge del 15 giugno 1962 concernente il promovimenlo della ven¬ dita di bestiame d'allevamento e da reddito di cavalli e di lana, varata in seguito alla presentazione di diverse mozioni parlamentari:

213 -- l'aumento dei contributi assegnati ai tenutari di bestiame bovùino del¬ la regione di montagna ed il loro pagamento,- a coniare dal 1° no¬ vembre 1961, ai produttori della zona I del idatasto dtìlla produzione animale; -- il miglioramento degli assegni familiari pagali ai contadini di mon¬ tagna dopo il 1° luglio 1962, misura sociale di 'cui, a contare dalla stessa data, fruiscono parimente anche i piccoli contadini di pianura.

L'applicazione puntuale di tutte queste misure (e delle altre di mi¬ nore importanza, qui non menzionate) fornisce annualmente all'agricol¬ tura un apporto completivo di circa 240 milioni di franchi.

c. Valutazione delle possibilità di guadagno Le cifre attenenti al provento del lavoro menzionale nel capitolo con¬ concernente lo sviluppo del reddito, non offrono, da sole, un'idea precisa del reddito agricolo. A tale scopo è necessario ragguagliare il reddito alla retribuzione considerata teoricamente equa. Il problema concernente il calcolo di questa retribuzione è attualmente in fase di studio approfondilo presso la commissione scientifica suindicata, assieme ad altri problemi di calcolo e valutazione del reddito.

La Commissione non ha ancora terminato i lavori; il rapporto prov¬ visorio del 28 ottobre ci permette tuttavia, di considerare già le modifi¬ cazioni previste al sistema attuale di calcolo della retribuzione conside¬ rata equa.

Per stabilire il prezzo della maggior parte dei prodotti agricoli, ri¬ sulta determinante, riguardo ai costi ed al ricavo, come abbiamo ripetuta¬ mente rilevato, la situazione delle aziende in pianura.

Qualora si assumesse come base di calcolo la media di tulle le aziende in cui si tiene la contabilità, si otterrebbero, per le aziende di pianura, dei prezzi assai superiori ai costi, le aziende di montagna influendo sfa¬ vorevolmente sulla media, a cagione del loro basso reddito. Ciò non cor¬ risponderebbe però allo spirito della legge sull'agricoltura. Assumendo per contro solo i prezzi calcolati sulla situazione delle aziende di pianura, ne verrebbe che i costi elevatissimi delle aziende di montagna non sa¬ rebbero più coperti. Questa situazione non muterebbe neppure qualora fosse considerata la media di tutte le aziende. D'altra parte le principali misure applicale in favore dei contadini di montagna, sono slate appron¬ tale
non già sul fondamento della media generale, ma sulla loro partico¬ lare situazione. In conseguenza di questa tanto netta diversità di situazione, come è stato esposto innanzi, si è dovuto dare un. notevole sviluppo, negli* ultimi anni, alle misure particolari prese a favore delle aziende di mon¬ tagna. Da questo profilo, per la sessione di marzo 1964, presenteremo inoltre un progetto, che prevede una estensione importante dei contributi pagati ai tenutari di bestiame bovino nelle regioni di montagna, come mi-

214 C sura intesa ad attenuare progrès s iva mente il ritardo considerevole del reddito agricolo di montagna. Alla particolare problematica presentata da questo settore continueremo, del iresto, a rivolgere tutta la nostra atten: zione.

Riguardo alle rivendicazioni dei rurali, riteniamo opportuno di dare qui di seguito un ragguaglio (vedi tavola) fra il reddito del lavoro e la retribuzione equa, per le aziende di pianura. Notiamo in proposito che per il gruppo delle aziende di pianura consideriamo la stessa retribuzione equa di quella considerata precedentemente per la totalità delle aziende ove è tenuta la contabilità. Secondo le indagini esperite dalla commissione scientifica, non è escluso che in avvenire, per le aziende di montagna e di pianura, ai si debba basare su retribuzioni eque diverse. Nella tavola se¬ guente abbiamo tenuto conto soltanto della modificazione del aailcolo della retribuzione equa (nella forma sinora ammessa dalla commissione scien¬ tifica), determinata tutt'ora secondo principi uniformi.

Ragguaglio per le aziende di pianura.

(fondato sulla media triennale) Retribuzione equa Reddito giorno/uomo giorno/uomo Fr.

Fr.

1959/1961 27.77 29.10 * 1960/1962 29.25 * 30,80 * 1961/1963 31.80 * 32.50 * * cifre provvisorie (basate, in parte, su valutazioni).

Reddito del lavoro in % della' retribuzione equa 95 95 98

Questa tavola indica, per il triennio più recente, un'insufficienza di reddito di 70 centesimi il giorno. Qualora si volesse compensare tale diffe¬ renza esclusivamente con il prezzo del latte sarebbe necessario aumen¬ tarlo di 1 centesimo, a intero beneficio dei produttori. .

Benché accuratamente valutata questa differenza di 70 centesimi, non deve essere considerata definitiva. Infatti i dati contabili concernenti il'ultimo triennio possono ancora, influenzare il reddito medio del lavoro e, d'altro canto, le valutazioni dell'ammontare della retribuzione equa sono evidentemente provvisorie. La modificazione di principio nel calcolo della retribuzione equa, prevista dalla commissione scientifica (e di cui ab¬ biamo tenuto conto) potrebbe rivelarsi insignificante. La commissione è quindi dell'opinione che un aumento importante sia giustificabile.

L'analisi dei dati statistici surriferiti consente altre osservazioni. Tra le aziende di pianura si riscontrano considerevoli discrepanze di reddito, dovute segnatamente all'importanza dall'azienda. Quelle che tengono una contabilità, differiscono notevolmente, riguardo alla vastità, da tutte le altre aziende di pianura. Per il .triennio 1959/61 le prime raggiunsero,

215 per un'estensione coltivata da 5 a .10 ettari, un reddito del lavoro per giornata/uomo di fr. 21.19; per 10-15 ettari, fr. 26,35 e per 15-30 ettari, fr. 31.G6. Il 70-75 per cento delle aziende in parola è rappresentato oggi¬ giorno da quelle di 10 e più ettari di terreno coltivabile, mentre, d'altra parte, fra lutile! He aziende di pianura d'almeno 3 ettari, (soltanto circa il 40 per cento è rappresentato da aziende con più di 10 ettari di coltivo.

La maggior parte delle aziende è attribuita quindi ad una categoria, il cui reddito di lavoro è, in generale, considerevolmente inferiore a quello delle aziende maggiori. A queste considerazioni dobbiamo poi aggiungere che il principio dell'esercizio razionale dell'azienda, stabilito legalmente, non è osservato dalle piccole aziende come dalle unità economiche di maggior mole.

Infine, per la revisione del decreto dell'economia lattiera, è determi¬ nante anche ih questione dell'evoluzione probabile .delle condizioni di reddito. Attualmente non possiamo pronunciarci su tale questione, poiché non conosciamo il ricavo futuro della produzione vegetale. Inoltre, osia¬ mo sperare che le misure anticongiunturali proposte nel nostro messag' gio del 24 gennaio 1964 1) influenzeranno favorevolmente l'evoluzione dei costi, almeno col frenare sensibilmente il rincaro costatato finora. Per il momento resta tuttavia prevedibile un lieve aumento dei prezzi dei beni strumentali.

Tutte queste considerazioni ci portano a concludere clic esiste oggi¬ giorno nelle aziende agricole di pianura una certa inferiorità di reddito rispetto ai gruppi professionali comparabili. Per i;l prossimo futuro, è prevedibile un aggravamento della situazione dei costi. Il ritardo potrà essere tempestivamente colmato segnatamente mediante ll'aumento del prezzo base del latte. A tale riguardo rileniamo clic i produttori di latte commerciale non debbano partecipare alle speso eventualmente causate dalla mancata traslazione dell'aumento sui prezzi dei latticini. All'uopo si richifede un ulteriore emendamento del decreto dell'economia lattiera.

Non spetta ora a noi di esaminare il problema fondamentale a sapere in che modo debba essere migliorata la situazione economica dcH'agricoltura. Su questo tema, rinviamo alle nostre considerazioni esposte nel se¬ condo rapporto sull'agricoltura
(29 dicembre 1959), limitandoci qui a de¬ nunciare il principio secondo cui il promuovimcnto dell'agricoltura non può assolutamente essere attuato mediante la sola politica dei prezzi, ma bensì e ben meglio mediante un miglioramento''Strutturale da attuare con ogni mezzo a disposizione.

4. Condizioni di produzione e smercio del latte e dei latticini Durante i periodi contabili dal 1959/60 al 1962/63 (1° novembre31 ottobre) la produzione -e il'uMitizzazione del latte commerciale hanno 1) FF 19C4, 121.

216 avuto l'andamento seguente (aggiungiamo per i periodi presunte) / Esercizio contabile 1959/60 1960/61 1961/62 mio q mio q mio q latte da consumo .

6,8 6,8 6,8 jogurt, specialità a base di latte . .

0,3 0,3 .0,4 panna da consumo e per il caffè . .

1,3 1,5 1,5 burro ....

6,3 5,3 5,8 formaggio . . .

7,9 7,9 7,9 latte in scatola 0,7 0,8 0,9 · 23,3 22,6 23,3 * valutazione

1962/64 le cifre 1962/63 * 1963/64 mio q mio q 6,8 6,8 0,4

0,5

1,5 6,1 8,0 0,9 23,7

1,6 6,7 8,3 0,9 24,8

La quantità di latte commerciale presunta per l'esercizio contabile 1963/64 corrisponde alle 'Cifre del bilancio di previsione della Confedera¬ zione per il 1964. Lo stato attuale delle cose ci fa ritenere che tale quanti¬ tativo non verrà. raggiunto, ciò che, conseguentemente ridurrà le perditedi valorizzazione. ' Si costata, in generale, un ristagno dello smercio di latte fresco, no¬ nostante l'aumento della popolazione, mentre cresce costantemente il con¬ sumo di jogurt, panna ed altre specialità a base di' latte. Le fluttuazioni della produzione di latte entro un periodo contabile si ripercuotono, coméprcvLslo, principalmente sulla produzione indigena del burro. Continua la tendenza a sviluppare la produzione di formaggio e a ridurre quella di burro. Rammentiamo a tale riguardo,' rammento dell'indennità di di¬ vieto dell'insilamento, a contare dall'inverno 1962/63, come anche l'au¬ mento recente del margine di fabbricazione del formaggio, a contare dal 1° novembre 1963. .

Le cifre fornite dalla iBUTYRA, e riprodotte nella tavola seguente,, indicano un lieve regresso del consumo del burro nell'esercizio contabile1961/62 rispetto al 1960/61, seguito, nel 1962/63, da una nuova ripresa.

1962/63 1961/62 1960/61 Esercizio contabile 1959/60 carri da 10 t 3810 3700 3830 3590 Consumo totale di cui: 1653 1571 1577 1643 burro speciale . . . . .

burro da cucina fresco a 1149 1138 1039 957 prezzo ridotto 82 86 211 70 burro fuso . . . . . .

-X- cifre provvisorie

217 Lo smercio deile sorle di formaggio dell'Unione svizzera del com¬ mercio casoario produsse un incremento costante dell'esportazione. Le vendile nel mercato interno, invece, e le forniture alle fabbriche di for¬ maggio in scatola "sono diminuite; il regresso delle vendite è da attribuire ai prezzi, relativamente elevati, mentre quello delle forniture, alle fab¬ briche è dovuto alla concorrenza del formaggio in scatola di produzione estera, i cui -costi sono notevolmente inferiori ai nostri. Gli esercizi contabili dal 1959/60 al 1962/63 dell'Unione (chiusi il' 31 luglio) recano i dati seguenti: 1959/60 1962/63 1960/61 1961/62 carri dai 10 t smercio indigeno' . ... .

1616 1575 1683 1679 2264 2590 esportazione 2320 2538 forniture ai fabbricanti di formaggio in scatola . .

628 578 625 910 1 4508 4743 4628 4827 Quest'altra tavola riassume lo smercio del formaggio di pasta molle ' c del formaggio di pasta semidura: gennaio-settembre 1963 1961 I960 1962 1962 carri di 10 t Tilsitcr interamente grasso 403 530 551 524 400 formaggio appenzellcse . . .

110 113 130 122 89 285 formaggio di pasta molle . ..

341 347 364 247 798 984 1028 1010 736 La progressione delle vendile di queste sorte di formaggio nei primi 9 mesi del 1963, relativamente allo slesso periodo dell'anno precedente, può essere attribuita ad una migliore preparazione per la conquista del mei-calo ed al pagamento dei 2 centesimi, quale contributo inteso a ridurre i (prezzi, per kg di latte trasformato (aumento non traslato del prezzo base del latte," per il 1° novembre 1962).

In questo contesto appare interessante rilevare che i prezzi inferiori dei formaggi esteri causarono una forte concorrenza a queste sorle di for¬ maggio. Segnatamente'le importazioni di formaggi di pasta semidura, dal¬ la Fmancia, dai Paesi Bassi e dalla Danimarca, hanno continuato a cre¬ scere. L'assieme delle importazioni ammonta a: gennaio-settembre 1963 1961 1962 1962 I960 carri; da 10 t.

formaggio di pasta molle . .

214 234 244 271 193 formaggi di pasta dura e semidura . . .

509 401 503 570 411 723 635 747 841 604

218 Slante questa situazione, il 1° novembre 1963 abbiamo decretato di¬ versi provvedimenti intesi a promuovere lo smercio dei formaggi indigeni di pasta molle e semidura. L'aumento del prezzo base del latte per il 1° novembre 1962, ad esempio, non sarà traslato sui prezzi al minuto del tilsiter, del formaggio appenzellese e del formaggio speciale di pasta molle e semidura.

L'evoluzione più recente della nostra bilancia commerciale, quanto al¬ l'economia lattiera, è illustrata dalla seguente tavola: gennaio-settembre I960 1961 1962 1962 1963 mio q di Hatte fresco Esportazione 3,96 4,18 4,12 2,93 3,06 Importazione (senza il burro) 1,08 1,33 * 1,42 1,00 1,22 Eccedenza d'esportazione (senza il burro) 2,88 2,85 2,70 1,93 1,84 Nei primi 9 mesi del 1963 si osserva nuovamente, in paragone allo stesso periodo dell'anno precedente, una regressione delle esportazioni.

Per i particolari, rinviamo alla tavola recata in allegato, concernente « la bilancia commerciale per l'economia lattiera ».

Le suindicate quantità dei prodotti di smercio, che hanno subito re-, gressioni parziali, richiedono già attualmente delle spese notevoli di va¬ lorizzazione. Conseguentemente, un aumento futuro del prezzo base del latte non potrà essere semplicemente traslato sui prezzi dei prodotti, per non provocare un'ulteriore riduzione del volume delle vendite. Il problema di un eventuale aumento richiede quindi un esame minuzioso onde sta¬ bilire in che misura Q'e condizioni di smercio permettono la .traslazione della differenza sili prezzi dei latticini.

5. Importanza congiunturale della traslazione dell'aumento del prezzo base del latte sui prezzi dei latticini Rileviamo, innanzi tutto, che la traslazione integrale, sul prezzo dèi latticini, di un aumento di 1 centesimo per kg del prezzo base del latte causerebbe all'incirea le seguenti ripercussioni sull'indice dei prezzi al consumo: Aumento dell'indice Aumento dei prezzi al consumo (in ct/kg) (in punti) * 0,2 1 Latte , 0,2 25 Burro 0,1 12,5 Formaggio * per un indice di 205 punti

219 La tavola mostra che l'aumento di 1 ct/kg del prezzo di base del latte e la sua 'traslazione integrale sui prezzi dei latticini provocherebbe uno scatto (li circa 0,5 punti dell'indice dei prezzi al consumo.

Non esiste, per ragioni di politica economica, alcuin atto legale inteso a iridurrc il prezzo del latte di consumo. Pertanto nessun aumento del prezzo base del latte può essere coperto con mezzi pubblici. In altri ter- ' mini, ogni aumento del prezzo si ripercuote inevitabilmente sull'indice dei prezzi al consumo, provocando un corrispondente scatto di punti.

La situazione è invoce ben diversa riguardo ai latticini, poiché, in questo campo, la legislazione vigente, di massima, permette allo Stato di sopperire totalmente o parzialmente alle spese causate da un aumento del prezzo base. L'indice nazionale dei prezzi al consumo non subisce quindi alcun mutamento qualora l'aumento del prezzo base sia annullalo ricorrendo ai mezzi pubblici.

Questo problema presenta anche un'altra faccia. L'esperienza inse¬ gna che l'aumento del prezzo base del latte può cagionare quello dei prezzi indicativi del bestiame grosso da macello e dei prezzi di sostegno per i vitelli. Esso comporta così un aumento del prezzo al minuto della carne di bue, di vitello e dei salumi. Qualora il prezzo base fosse aumen¬ tato di 1 centesimo, l'indice nazionale dei prezzi al minuto scatterebbe di eirca 0,2 - 0,3 punti.

Il totale dei diversi rialzi dellfindice ammonterebbe a 0,7 - 0,8 punti, se l'aumento di 1 ct/kg del prezzo base del latte fosse interamente traslalo sui prezzi al minuto dei latticini. Siccome però la legislazione pre¬ sente consente, di massima, come abbiamo detto, di evitare tale automa¬ tico riporlo per il burro e il formaggio, esiste la possibilità di influire, in una certa misura, sull'indice dei prezzk Qualora fosse scelto questo si¬ stema, l'aumento totale dell'indice risulterebbe soltanto di 0,4 - 0,5 punti e si neutralizzerebbe, quindi, la frazione di 0,3 punti circa.

Ordinariamente, non dovrebbero essere adottati provvedimenti su¬ scettibili, d'elevare l'indice nazionale dei prezzi al consumo. Queste misure influiscono, presto o tardi, sulla .nota spirale dei prezzi e dei salari. A prima vista, sembrerebbe quindi auspicabile che lo Stato s'addossi, nel quadro della legislazione attuale, gli aumenti
del prezzo base. Questo pro¬ cedimento tuttavia presenta l'aspetto negativo d'un aumento di circolante, cui si dovrebbe ovviare limitando altre spese, oppure aumentando la fi¬ scalità, ciò che sembra, a tutta prima, impossibile. Sia la traslazione del¬ l'aumento sui prezzi al minuto, sia l'assunzione delle spese da parte dello.

Stato, presentano dunque dei vantaggi e degli svantaggi quando vengono considerate dal pimto di vista della politica congiunturale. Pertanto, prima di decidere sull'aumento del prezzo base doviremo esaminare attentamente, fondandoci sulle condizioni di smercio e sull'aspetto congiunturale, se e in

220 <, ·

·

quale misura la differenza (possa essere traslata sui prezzi al minuto dei latticini.

V G. Ripercussioni finanziarie della mancata traslazione d'un eventuale aumento del prezzo base sui prezzi al minuto dei latticini, giusta il decreto dell'economia lattiera Come abbiamo visto sinora, la questione del grado di traslazione del¬ l'aumento del prezzo base sui prezzi al minuto dei latticini, non è d'im¬ mediata soluzione. Per il latte di consumo, la panna e Te specialità lattee, lo Stato non può assumere (già v'abbiamo accennato) l'onere della man¬ cata traslazione, non sussistendone le basi legali. Stante questa netta posi¬ zione di partenza, possiamo restringerei a esaminare le conseguenze finan¬ ziarie.

Se il prezzo base del latte fosse aumentato e, per estrema ipolesi, non avvenisse la traslazione sui prezzi al minuto per il burro e il formag¬ gio, otterremmo, conformemente all'ordinamento attuale del decreto del¬ l'economia lattiera e considerando un volume di latte commerciale di 24,8 milioni di q per il periodo contabile 1963/64, i dati seguenti: Prezzo base in centesimi iper leg.

47 (attuale) '48. 49 50 milioni di franchi Costo totale (senza i contributi pagati ai contadini di montagna nonché per l'ingrasso dei vitelli)

144,0

159,3

174,6

189,9

di cui: quota della Confederazione . .

125,2 . 131,8 137,5 143,1 quota del produttore ....

18,8 27,5 37,1 46,8 Quota dei produttori per kg di centesimi, per leg fatte commerciale sottoposto al¬ la trattenuta ....... 1,1 1,6 2,2 2,7 In ragguaglio al1 prezzu base at¬ tuale di 47 centesimi, la parte¬ cipazione alle perdite per kg di , latte commerciale sottoposto alla trattenuta aumenta di ... 0,5 1,1 1,6 Dopo la deduzione della sua quota alle perdite, il produttore riceve, approssimativamente, gli importi seguenti per le forniture di latte com¬ merciale:

221 Prezzo base in centesimi per kg.

47 (attuale) 48 ' 49 60 !

Per i primi 8000 kg .... .

Per la quantità superiore agli 8000 kg

47 48 49 50 45,9 46,4 46,8 47,3

La tavola mostra che i piccoli produttori di latte commerciale con forniture sino a 8000 kg per periodo contabile, fruiscono interamente del¬ l'aumento del prezzo base. I produttori sopportano invece un onere per la quantità fornita oltre 8000 kg. Siccome però tutti i gnandi produttori ne beneficiano per i primi 8000 kg, il loro ricavo effettivo oscilla tra i due valori estremi, indicati nella tavola, per esempio Ira 47,3 e 50 contesimi, qualora il prezzo base del latte fosse stabilito a 50 centesimi per kg.

Gli oneri suppletivi della Confederazione e dei produttori, indicati se¬ paratamente secondo 3b smercio indigeno e l'esportazione, sono i seguenti: considerando iun aumento del prezzo base di 1 centesimo per kg:

Confederazione Produttori!

.....

Smercio int. esportazione totale milioni di franchi 3,2 3,4 6,6 7,8 0,9 8,7 11,0 4,3 15,3

considerando un aumento del prezzo base di 2 centesimi per kg: Confederazione Produttori ;. .

. . .

. . .

.

.

.

.

5,4 16,6

6,9 1,7

12,3 18,3

22,0

8,6

30,6

considerando un aumento del prezzo base di 3 centesimi per kg: »Con federazione Produttori . .

.

.

.

.

.

.

.

7,6 25,4

10,3 2,6

17,9 28,0

33,0

12,9

45,9

Questi dati dimostrano che, con un aumento di 1 ct/kg del prezzo «base (dedotta la quota di perdita, 'calcolata in base a un quantitativo pre¬ sunto di 24,8 milioni di q) il ceto agricolo fruisce soltanto di un incre¬ mento di ricavo di 16,1 milioni di franchi. (Con un aumento di 2 ct/kg, l'incremento sale a 31,3 milioni e con un aumento di 3 iot/kg, a 46,4 miFoglio federale, 1964.

14

·

'222 ' lioni. Qualora l'agricoltura dovesse beneficiare integralmente dell'aumento del prezzo base, si otterrebbe rispettivamente un incremento di 24,8, 49,6 o 74,4 milioni. Una siffatta situazione pone il problema dell'opportunità di sopperire all'onere suppletivo dei produttori causato dalla mancata tra¬ slazione dell'aumento sui prezzi dei latticini, attingendo dalla cassa fede¬ rale. Nelle nostre precedenti considerazioni abbiamo optato per questa soluzione. Questo procedimento, tuttavia, richiede una modificazione del¬ l'articolo 11 del decreto federale dell'economia lattiera.

7. L'opinione dei Contoni e dei gruppi economici a. L'opinione dei Cantoni Tutte le opinioni espresse insistono sulla necessità di migliorare il reddito agricolo e si dichiarano in favore di un'adeguata modificazione dell'articolo 11 del decreto dell'economia lattiera. 'La maggior parte dei Cantoni raccomanda di sopperire alla perdita causata dalla rinuncia alla traslazione dell'aumento del prezzo base sui prezzi dei latticini, attingendo unicamente alla cassa federale. I Cantoni si dichiarano parimente d'ac¬ cordo di modificare l'articolo 11 in modo che esso sia applicabile non soltanto all'aumento in questione, ma anche ad altri successivi rialzi del prezzo base del latte, per tutta la durata di validità del decreto [federale.

Più discordi risultano le opinioni riguardo alla limitazione della quotà di perdita a 1 centesimo per kg. La maggioranza dei Cantoni approva questo principio, arguendo dal reddito dell'agricoltura. Due Cantoni di montagna propongono l'eliminazione della partecipazione dei produttori alle perdite-, 3 altri, di cui 2 agricoli e uno di montagna, decantano gli effetti dell'ordi¬ namento attuale, riguardo all'incremento della produttività e ne racco¬ mandano la proroga.

b. Le opinioni dei gruppi economici Evidentemente esse sono più discordi, ma, in generale, riconoscono la necessità di migliorare il reddito agricolo. Oltre ai gruppi agricoli, sol¬ tanto un'associazione operaia e una commerciale si sono espresse in fa¬ vore della modificazione dell'articolo 11 del decreto federale dell'econo¬ mia lattiera. Le sfere rimanenti temono che una modificazione dell'ar¬ ticolo 11 attenui gli effetti, favorevoli all'orientamento della produ¬ zione, dell'ordinamento attuale. Singoli gruppi ritengono
ingiustificabile ùn aumento del prezzo base del latte e quindi inutile una revisione del decreto federale.

La grande maggioranza e segnatamente ila sfera degli operai e consu¬ matori risponde affermativamente alla domanda concernente 1 opportu¬ nità, per . la Confederazione, di sopperire alle spese causate dalla mancata

223 traslazione dell'aumento sui prezzi al minuto. Essi mettono in evidenza le condizioni di vendita dei latticini, la lotta al rincaro, come anche, in ge¬ nerale, la necessità di considerare In situazione del consumatore.

I rappresentanti dell'industria, dell'artigianato e del commercio repu¬ tano invece che la Confederazione non debba assumere oneri suppletivi a causa dell'economia lattiera e che, conseguentemente, l'aumento del prezzo del latte nel paese debba essere sopportato interamente dal consumatore.

Riguardo allà modificazione dell'articolo 11 la maggioranza delle sfe¬ re consultate raccomanda di adottare un ordinamento applicabile ad ogni eventuale aumento, per tutta la durala di .validità del decreto.

Le opinioni divergono sulla questione della, 'limitazione della parteci¬ pazione dei produttori alle perdite (1 ct/kg). Le cerchie prossime all'agri¬ coltura e talune associazioni operaie e commerciali istallino per una limi¬ tazione del' contributo, mentre altri enti propugnano, quanto ai principi essenziali, il regime attuale.

8. Raccomandazioni della Commissione consultiva I giudizi generalmente concordano nell'aimmetterc la necessità d'un miglioramento del /reddito agricolo, ma insistono sul fatto die non biso¬ gnerebbe cercare di conseguirlo, ricorrendo unicamente ad una manipola¬ zione del prezzo del latte.

Essi per contro divergono quanto al tema dell'assunzione, do parte del¬ la cassa federale, dell'onere risultante dalla mancata traslazione dell'au¬ mento sui prezzi al consumo. I rappresentanti dell'agricoltura e dei consu¬ matori si pronunciano in favore dell'istituzione ddla base legale necessa¬ ria all'assunzione; quelli dell'industria e del commercio, per contro, re¬ putano, in genere, che l!a iConfederazione non debba da sola accollarsi quell'onere, bensì dividerlo coi produttori.

La Commissione consiglia d'emanare le nuove disposizioni in modo ohe possano servine non solo per l'aumento ora progettato ma anche per altre eventuali maggiorazioni ohe si dovessero attuare durante la validità del decreto.

Le cerchie agricole avevano chiesto che la partecipazione dei produt¬ tori alle perdite fosse ristretta a 1 ct/kg; i loro rappresentanti nella Com¬ missione, assieme ad un rappresentante delle cerchie commerciali, hanno pertanto difeso questo punto di vista. T delegati
delle associazioni non agricole si sono invece categoricamente dichiarati in favore deT manteni¬ mento del regime ora vigente, in quanto la moderazione della produzione esige proprio la proroga degli attuali provvedimenti.

224 9. Valutazione e proposte Nel capitolo dedicato alla situazione della nostra agricoltura, abbiamo tratto la conclusione che le aziende di pianura -- cui ci si deve riferire per stabilire il prezzo base del latte '-- soffrono, rispettivamente ai gruppi professionali paragonabili, d'un'insufficienza di reddito che occorre col¬ mare. L'unico mezzo idoneo all'uopo (risulta essere l'adegualo aumento del prezzo, di base del latte purché, attuandolo, si provveda in modo che i produttori di latte commerciale non partecipino all'onere risultante dalla sua mancata (traslazione sui prezzi al'consumo dei latticini. In al tiri termini occorre anteporre il miglioramento della redditività agricola alla direzione della produzione. Non si deve però inferire da ciò che noi ci si appresti ad abbandonare le misure d'incanalamento della produzione: quand'anche la 'Confederazione avesse a sopportare intero l'onere della non-traslazione dell'aumento, i produttori dovranno continuare a sopportare una determi¬ nata parte delle perdite di sine ilei o, parte che potrebbe addirittura esten¬ dersi ove, sul piano generale, lo smercio dovesse incontrare difficoltà cre¬ scenti. Indipendentemente da ciò, l'artico' o 11 dello statuto del latte (RU 1953, 1172 -A XVI A 3) e l'articolo 16 dell'ordinanza 30 aprile 1957 sull'u¬ tilizzazione del'latte commondale (RU 7957, 381 - A XVI A 3) consentono anche il ritocco dei prezzi di ritiro del burro e del formaggio, in funzione orientativa della produzione, nel senso di rendere la caseoria più vantag¬ giosa della burrificazione. .

Già abbiamo segnalato che l'aumento del prezzo di base del latte su¬ scita il problema a sapore in quale misura le condizioni di smercio ne am¬ metterebbero la traslazione sui prezzi al consumo dei latticini. Quanto al mercato interno, l'operazione è sconsigliabile in quanto inasprirebbe le difficoltà di mantenere l'attuale necessario volume di smercio, acuendo inoltre il pericolo della progressiva disaffezione dei consumatori dai pro¬ dotti indigeni, a favore di quelli esteri, meno cari. Quanto al mercato di esportazione l'operazione potrebbe avere effetti nefasti sulla competitività dei .nostri prodotti.

Per tradurre in atto l'irrinunciabile miglioramento della redditività agricola, occorre predisporre lo strumento legislativo che consenta alla Confederazione
di accollarsi, in tutto o in parte; l'onere che ne deriverà.

All'uopo bisogna -- già l'accennammo più volte -- modificare l'articolo 11 del decreto sull'economia lattiera. Il nuovo disposto va formulato in modo che, qualora il prezzo di base del latte venga maggiorato, senza tra¬ slazione sui latticini,, durante la validità del decreto, il conseguente onere possa essere coperto dai mezzi finanziari generali della Confederazione.

Ovviamente nessuno può essere oggi in grado di dire in che misura ci ac¬ cadrà di dover far capo a questa muova versione dell'articolo 11, chè è impossibile prevedere se altri aumenti si imporranno durante il detto pe¬ riodo di validità; ciò che importa è però d'assicurare che là non-trasla¬ zione d'un aumento del prezzo di base del latte sui prezzi al consumo dei

225 latticini, non si traduca automaticamente in un onere (suppletivo per i produttori.

Al desiderio dei produttori di veder limitato a 0,1 cl/kg (tassa di pub¬ blicità inclusa) la loro partecipazione alle perdite, non' possiamo invece dar soddisfazione, in quanto, all'uopo, dovremmo modificare gli articoli 2, 3 e 4 del decreto sull'economia lattiera, intesi a moderare la produ¬ zione, in modo così drastico da togliere loro ogni funzionalità. Rimanendo necessario di poter dirigere la produzione, occorre lasciar sussistere quel nesso clic attualmente lega la partecipazione dei produttori alle perdite di valorizzazione dei prodotti.

I circoli agricoli avevano chiesto che la revisione dell'articolo 11 avesse effetto a contare dal 1° novembre 1963. Dobbiamo rigettare pari¬ mente questa proposta, in quanto un rialzo del prezzo base del latte do¬ vrebbe essere traslato, per legge, sui prezzi al minuto del latte di consumo, della panna e delle specialità a base di latte: operazione questa che è ora ovviamente irrealizzabile.

II. La roTisIone doll'articolp 7 II decreto dell'economia lattiera prevede il pagamento di un contri¬ buto agli ingrassatori professionali di vitelli ifuori delle regioni di monta¬ gna. L'articolo 7 ha il seguente tenore: « È assegnato an contributo annuo di almeno 40 franchi per le prime cinque vacche agli ingrassatori professionali di vitelli costretti ad eserci¬ tare l'ingrasso per utilizzare la produzione lattiera altrimenti invendibile a causa dell'isolamento dell'azienda ».

Giusta le precedenti disposizioni "soltanto gli ingrassatori di vitelli fuori della regione di montagna, costretti a utilizzare la produzione lat¬ tiera a tale scopo a causa dell'isolamento dell'azienda, finiscono della mi¬ sura menzionata. Conformemente all'articolo 5, capoverso 1, dell'ordinan¬ za del 30 aprile 1963 1), concernente l'assegnazione di contributi all'è spese dei tenutari dii bestiame bovino delle regioni di montagna e a quelle degli ingrassatori professionali di vitelli fuori di dette regioni, soddisfano alla condizione della distanza gli ingrassatori che utilizzano il latte principal¬ mente per l'ingrasso, essendo troppo l'ontani dal centro di raccolta.

Sembrò tuttavia clic l'articolo 7, in virtù delle condizioni poste al pagamento dei contributi, non permettesse di tener conto equamente
della grande disparità d'ubicazione e d'esercizio dei poderi agricoli, e d'uti¬ lizzazione dei prodotti. Agli agricoltori, i quali da anni, anzi da diverse ' generazioni, esercitano professionalmente l'ingrasso di vitelli, è stato ne¬ gato il diritto a,i contributi, siccome la loro azienda è situata nel campo d'attività di un centro di raccolta e non è quindi considerata isolata. .

1) RU 1303, 387.

226 Inoltre, a causa della diversità delle condizioni d'esercizio, è estrema¬ mente difficile distinguere sempre gli ingrassatori professionali dagli altri, fondandosi sul quantitativo delle mucche o dei vitelli ingrassati.

Considerato che la domanda crescente di vitelli da macello, esige delle im'portazioni suppletive e riconosciuta la necessità di adottare ogni misura intesa a ridurre la quantità di latte commerciale, vi proponiamo, come già l'abbiamo rilevato nella nostra risposta all'interrogazione Ackermann ,del 19 settembre 1963, di rinunciare al criterio dell'isolamento. Inoltre, il principio del carattere professionale dell'attività deve parimente essere abbandonato, a causa delle difficoltà esistenti per stabilire il limite ri¬ chiesto. Quindi ogni ingrassatore di vitelli fuori della regione di montagna avrà diritto al pagamento di un contributo, se durante un esercizio con¬ tabile completo non avrà smerciato nè latte, uè latticini. Por l'esercizio 19621963 l'ammontare dei contributi è stato di 158 940 franchi; grazie alla mo¬ dificazione, prevista, .questa somma potrebbe risultare, a quanto è dato di presumere, addirittura raddoppiata.

Al contrario, vi raccomandiamo di stabilire espressamente, nel nuovo testo dell'articolo 7, che i contributi saranno pagati solamente agli ingras¬ satori di vitelli fuori della regione di montagna, i quali, durante un eser¬ cizio contabile completo, non smerciano nè latte, nè latticini. Questa di¬ sposizione deve impedire l'assegnazione di contributi a tenutari di vaoche, i quali ingrassano dei vitelli e rinunciano, per qualsiasi motivo, a fornire il latte durante un breve periodo.

Proponiamo inoltre di aggiungere un secondo capoverso all'articolo 7, il cui tenore stabilisca che le somme necessarie debbano essere attinte unicamente alle entrate generali della Confederazione. La nuova disposi¬ zione è intesa solamente a precisare nel decreto la prassi attuale.

III. Entrata in vigore Nel nostro disegno di decreto, oli numero II, proponiamo che ci sia attribuita la facoltà di stabilire la sua entrata in vigore.

Per motivi di praticità, il nuovo articolo 7 dovrebbe aver effetto a contare dal 1° novembre 1963. Ciò permetterebbe il pagamento dei contri¬ buti agli ingrassatori di vitelli fuori della regione di montagna, giusta le nuove disposizioni, già. per l'esercizio contabile corrente, eliminando così prontamente l'incertezza e l'insufficienza dell'ordinamento attuale.

Il disegno di decreto che vi sottoponiamo è fondato, come il decreto dell'economia lattiera 1962, sugli articoli 31 bis, capoverso 3, lettera b, e 32 della Costituzione federale.

227 Basandoci su quanto precede, abbiamo l'onore di accomandarvi di approvare il disegno di decreto federale allegato, che modifica quello del 4 ottobre 1962, concernente misure economiche e finanziarie, completive per l'economia lattiera (decreto dell'economia lattiera 1962).

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'assicu¬ razione della nostra massima stima.

Berna, 28 gennaio 1964.

' .

In nome del Consiglio federale svizzero, Il Presidente della Confederazione: L. von Moos.

Il Cancellierè.della Confederazione: Ch. Oser.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGGIO del Consiglio federale all'Assemblea federale sulla modificazione del decreto concernente misure economiche e finanziarie completive per l'economia lattiera (Del 28 gennaio 1964)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1964

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

06

Cahier Numero Geschäftsnummer

8893

Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum

13.02.1964

Date Data Seite

205-227

Page Pagina Ref. No

10 154 983

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.